Contratto di Assicurazione dei Rami Danni
GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E
RIASSICURAZIONI S.p.A. – Gruppo Assicurativo Ri.Fin
Contratto di Assicurazione dei Xxxx Xxxxx
“FIN+A DANNI”
Ed. 2/FD1
FASCICOLO INFORMATIVO
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:
• NOTA INFORMATIVA, comprensiva del Glossario
• CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto
AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
Data ultimo aggiornamento 27/03/2013
Per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative, si rinvia alla consultazione del Sito internet della Società nella sezione dedicata ai “Prodotti”.
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A) INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. è una Società del gruppo Assicurativo Ri.Fin iscritto all’Albo dei gruppi Assicurativi presso l’IVASS al n. 014 e soggetta alla direzione e coordinamento della Capogruppo Ri.Fin s.r.l.
b) Sede Legale e Direzione Generale: Piazza Xxxx, 6 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx)
c) Recapito telefonico: 00-0000000 Sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Indirizzo di posta elettronica: xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
d) Provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa: Decreto Ministeriale del 02/08/1993 n° 19619 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 07/08/1993.
Numero di iscrizione all’Albo delle Imprese di assicurazione presso l’IVASS: n. 1.00111
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
I dati di seguito indicati sono relativi all’ultimo bilancio approvato in data 27/03/2013.
Il patrimonio netto dell’Impresa ammonta al 31/12/2012 ad € 6.264.825; la parte di questo importo attribuibile al capitale sociale ammonta ad € 5.000.000, mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta ad € 1.264.825.
L’indice di solvibilità dell’Impresa, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 1,495.
B) INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
AVVERTENZA: Per le Adesioni con forma tariffaria a “Premio poliennale frazionato in rate annuali” la copertura si rinnova annualmente con addebito della rata salvo revoca, da parte dell’Aderente-Assicurato, della disposizione di pagamento del premio (da effettuarsi almeno 30 giorni prima della scadenza annuale).
Per maggiori dettagli si rinvia all’Art. 2 - “Decorrenza della garanzia e durata delle singole adesioni” delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Le coperture assicurative, offerte in base alla tipologia del finanziamento erogato, consistono in due principali “pacchetti” di Garanzie acquistabili congiuntamente o singolarmente:
- Garanzia CPI (Creditor Protection Insurance) che include la copertura principale “IPT” (Invalidità Permanente Totale da infortunio e malattia), valida ed operante per tutta la durata dell’adesione, e le coperture “ITT” (Inabilità temporanea totale), “PI” (Perdita impiego) e “RO” (Ricovero ospedaliero), valide a rotazione in base allo stato di occupazione/lavorativo dell’Aderente-Assicurato al momento del sinistro con una durata massima di 10 anni, e che prevede, in base alle garanzie interessate dal sinistro, la liquidazione all’Aderente-Assicurato di importi corrispondenti al debito residuo o alle rate del finanziamento in caso di seri imprevisti alla persona (problemi di salute o lavorativi) che possono intaccare la capacità di rimborso;
- Garanzia INCENDIO FABBRICATO valida ed operante per tutta la durata dell’adesione che prevede il risarcimento dei danni materiali e diretti arrecati al fabbricato assicurato indicato sul Modulo di adesione, derivanti da incendio / fulmine / esplosione e scoppio / caduta aeromobili / fumi, gas, vapori / i guasti causati con lo scopo di impedire o di arrestare l’evento dannoso / spese per demolire, sgomberare e trasportare i residuati del sinistro / onda sonica / urto di veicoli stradali / eventi atmosferici / eventi sociopolitici e atti dolosi / oneri di ricostruzione / onorari dei periti.
Le Somme assicurate della copertura IPT e della Garanzia INCENDIO FABBRICATO corrispondono inizialmente all’importo del finanziamento erogato ed annualmente si riducono, in proporzione alla durata del finanziamento stesso, e corrispondono:
a) al debito residuo effettivo (calcolato secondo il piano originario del finanziamento) in caso di pagamento della polizza anticipato in un’unica soluzione
b) al debito residuo “teorico” (calcolato secondo un Piano di ammortamento “alla francese” come da specifiche indicate nelle Condizioni di Assicurazione) in caso di pagamento della polizza con Premio frazionato in rate annuali.
Per le altre coperture della Garanzia CPI il massimale corrisponde alla rata del finanziamento effettivo.
In caso di Finanziamento cointestato ogni Aderente-Assicurato può scegliere di assicurarsi anche solo per la propria quota e pertanto i massimali di cui sopra si riducono nella medesima proporzione.
Per maggiori approfondimenti si rimanda alle Condizioni Particolari di Assicurazione ed in particolare:
- per la Garanzia CPI agli Artt. 1 - “Oggetto dell’Assicurazione”, 4 – “Durata dell'assicurazione”; 5 – “Variazione della posizione lavorativa”; 7 – “Infortuni: rischi compresi e precisazioni”; 8 – “Capitale Assicurato Individuale”; 13 – “Criteri di indennizzabilità dell’ invalidità permanente”; 15 – “Indennizzo”;
- per la Garanzia INCENDIO FABBRICATO agli Artt. 1 – “Fabbricati assicurabili” , 3 - “Oggetto dell’Assicurazione”, 4 – “Condizioni speciali (sempre operanti)”, 5 – “Primo rischio assoluto”, 7 – “Determinazione della somma assicurata”, 13 – “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”.
AVVERTENZA I: Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia alle Condizioni Particolari di Assicurazione ed in particolare:
- per la Garanzia CPI agli Artt. 6 “Esclusioni“, 10 – “Xxxxxxx Xxxx”, 00 – “Limitazione delle garanzie per sinistri catastrofali”;
- per la Garanzia INCENDIO FABBRICATO agli Artt. 3 – “Oggetto dell’assicurazione”, 6 – “Esclusioni”, 7 – “Determinazione della somma assicurata”.
AVVERTENZA II: Nel contratto è prevista l’applicazione di massimali, franchigie e carenze. Per aspetti di maggior dettaglio si rimanda alle Condizioni Particolari di Assicurazione come segue:
- per la Garanzia “CPI” agli Artt. 8 – “Capitale Assicurato Individuale”, 9 – “Limiti di indennizzo e cumuli di indennità”, 10 – “Xxxxxxx Xxxx”, 00 – “Periodo di franchigia e periodo di carenza”, 15 –“Indennizzo”;
- per la Garanzia INCENDIO FABBRICATO agli Artt. 7 - “Determinazione della somma assicurata”, 13 – “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”.
In particolare:
il massimale per le tre prestazioni “rotanti” ITT, PI e RO è limitato ad un massimo di 12 indennità mensili per ogni sinistro e 36 indennità mensili per periodo di durata della copertura;
le franchigie e le carenze sono presenti nella Garanzia “CPI” e riguardano tutte le coperture ivi comprese. Al fine di comprenderne il meccanismo di funzionamento si specifica che le franchigie sono il periodo di tempo, rispetto all’insorgenza del sinistro, durante il quale l’Aderente-Assicurato non ha diritto ad alcun Indennizzo, mentre le carenze sono il periodo di tempo immediatamente successivo alle ore 24 della data di decorrenza dell’Assicurazione durante il quale la garanzia non è operante.
A titolo esemplificativo: In caso di sinistro di “Perdita d’impiego” (dove è prevista una carenza di 90 giorni e una franchigia assoluta di 60 giorni) il sinistro è liquidabile solo se la perdita d’impiego avviene dopo 90 giorni dalla data di decorrenza dell’assicurazione e verrà corrisposto l’indennizzo, commisurato ad una rata di finanziamento, trascorsi 30 giorni continuativi di Disoccupazione dal termine del periodo di franchigia assoluta di 60 giorni.
AVVERTENZA III: è previsto un limite massimo di età assicurabile; più precisamente l’adesione non può essere sottoscritta da persone di età pari o superiore ai 65 anni ed inferiore ai 18 anni, e comunque non può essere sottoscritta da persone che, in base alla durata del finanziamento abbinabile al contratto assicurativo supererebbero in corso di contratto i 72 anni (per adesioni con Premio unico anticipato) o i 75 anni (per adesioni con Premio frazionato in rate annuali). Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia, per la Garanzia CPI all’Art. 3 – “Persone Assicurabili”.
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AVVERTENZA II: Eventuali contratti emessi in assenza di finanziamento o abbinati ad un finanziamento non assicurabile debbono intendersi nulli. La Società provvederà quindi al rimborso integrale del premio corrisposto.
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
AVVERTENZA I: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione; si rinvia per le conseguenze all’Art. 9 – “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’Aderente-Assicurato ha l’obbligo di dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Per aspetti di maggior dettaglio sulle conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione si rinvia agli Art. 10 – “Aggravamento del Rischio” e 11 – “Diminuzione del Rischio” delle Norme che regolano l’assicurazione in generale. A titolo esemplificativo nell’ambito delle coperture offerte dal contratto nella Sezione “ GARANZIA INCENDIO FABBRICATO” una circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è il cambio di destinazione d’uso del fabbricato indicato nel Modulo di Adesione. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’Art. 1 – “Fabbricati assicurabili” ed alle “Tabelle dell’Elenco delle attività assicurabili e relativi codici di rischio” delle Condizioni Particolari di Assicurazione.
6. Premi
Il premio poliennale, riferito ad ogni singola adesione, è calcolato per l’intera durata di polizza e deve essere interamente corrisposto dall’Aderente-Assicurato. In base alla tipologia, alla durata ed all’importo del finanziamento, abbinato alla copertura assicurativa, viene attribuito all’adesione una tra le due forme previste di pagamento del premio poliennale:
1) Pagamento anticipato in un’unica soluzione (valido per l’intera durata di polizza);
2) Pagamento frazionato in rate annuali (rate annuali costanti da corrispondere per l’intera durata di polizza).
La prima viene offerta in relazione ai prestiti personali fino a sette anni di durata e di importo non superiore ad € 30.000, la seconda viene offerta in relazione ai mutui ipotecari ed ai prestiti personali diversi da quelli abbinabili alla forma a Premio unico anticipato e d’importo fino ad € 200.000.
L’Aderente-Assicurato è tenuto a versare il Premio unico anticipato o la prima rata di Premio frazionato all’atto della sottoscrizione dell’adesione tramite bonifico bancario, con accredito sul conto corrente dell’Intermediario, Global Assicurazioni S.p.A.
I costi a carico dell’Aderente-Assicurato sono, in aggiunta alle imposte di legge sui premi, i costi amministrativi, mediamente pari al 10% del premio imponibile nel caso di premio frazionato in rate annuali e del 15% nel caso di premio anticipato in unica soluzione, nonché le provvigioni di intermediazione che, in base alle rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio 2011, corrispondono in media al 25,30% del premio imponibile ovvero all’importo medio di € 24,34.
AVVERTENZA I: Non sono previsti sconti di premio.
AVVERTENZA II: in caso di Estinzione Anticipata o Trasferimento del mutuo o del finanziamento al quale l’Adesione risulta abbinata, l’impresa:
- in presenza di Pagamento anticipato in un’unica soluzione, consente l’interruzione del contratto restituendo all’Aderente-Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa la Società, su richiesta dell’Aderente- Assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale, commisurando la Somma Assicurata all’originario Piano di Ammortamento del corrispondente Finanziamento;
- in presenza di Pagamento frazionato in rate annuali consente di mantenere in vigore il contratto oppure consente l’interruzione del contratto (la copertura cessa alla fine del periodo per il quale è stata pagata la rata) facendo interrompere all’Aderente-Assicurato i pagamenti delle rate annuali programmate.
Si rinvia per gli aspetti di dettaglio all’Art. 3 – “Estinzione anticipata/Portabilità/Rinegoziazione” delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale.
7. Rivalse
AVVERTENZA: Il presente contratto non prevede garanzie con diritto di rivalsa ovvero il diritto che la Società ha di recuperare, nei confronti del Contraente o dei titolari dell’interesse assicurato, le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o di clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno.
8. Diritto di recesso
AVVERTENZA: L’Aderente-Assicurato può recedere dall’Assicurazione con preavviso di 30 giorni da comunicare alla Società mediante lettera raccomandata dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo. Si rinvia all’Art. 12 “Recesso in caso di sinistro” per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell’art. 2952 Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
10. Legge applicabile al contratto
Al contratto che sarà stipulato si applicherà la legge italiana.
11. Regime Fiscale
Imposte sui premi: I premi delle assicurazioni, al momento della stipulazione del presente contratto, sono soggetti alle seguenti aliquote di imposta calcolate sul premio imponibile:
- Garanzia CPI (IPT, ITT, PI, RO): 2,50%
- Garanzia INCENDIO FABBRICATO: 22,25%
C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
AVVERTENZA : il contratto prevede modalità e termini entro i quali denunciare i sinistri e sulle eventuali spese per la ricerca e la stima del danno. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio legati alla denuncia del sinistro ed alle procedure liquidative ai seguenti Articoli delle Condizioni Particolari di Polizza:
per la Garanzia CPI: Artt. 13 – “Criteri di indennizzabilità dell’Invalidità permanente”, 14 “Valutazione del danno – Ricorso all’arbitrato” e 17 – “Obblighi in caso di sinistro”;
per la Garanzia INCENDIO FABBRICATO: Artt. 4 – “Condizioni Speciali”, 9 – “Obblighi in caso di sinistro”, 11 – “Procedure per la valutazione del danno” e 12 – “Mandato dei Periti”.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto all’indirizzo dell’Impresa Global Assistance S.p.A., Xxxxxx Xxxx 0, 00000 Xxxxxx, all’attenzione dell’ufficio Gestione Reclami (Numero di fax 00.00.00.0000 – indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell’Impresa, potrà rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00 00000 XXXX, corredando l’esposto con i dati del reclamante, l’individuazione del soggetto di cui si lamenta l’operato e il motivo della lamentela, copia della documentazione concernente il reclamo trattato dall’Impresa ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Riguardo alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente al sistema estero competente (rintracciabile accedendo al sito: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx ) o all'IVASS (chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET) che provvede lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
14. Arbitrato
Nel presente contratto è previsto l’utilizzo dell’arbitrato irrituale, con riferimento alla Garanzia CPI e alla Garanzia Incendio Fabbricato, quale mezzo di risoluzione di eventuali controversie insorte tra le Parti.
Con riferimento alla Garanzia CPI la città, sede di svolgimento dell’arbitrato, sarà quella ove ha sede l’Istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell’Aderente-Assicurato.
AVVERTENZA: È tuttavia resa facoltà alle Parti di rivolgersi in ogni caso all’Autorità Giudiziaria, in particolare laddove si ravvisassero i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
GLOSSARIO
Ai termini di seguito indicati vengono attribuiti i seguenti significati:
DEFINIZIONI COMUNI
Aderente-Assicurato: il contraente del Finanziamento che abbia aderito alla presente Polizza collettiva sottoscrivendo il relativo Modulo di Adesione. Nel caso il contraente del finanziamento sia un’Impresa (o comunque una persona giuridica), la persona assicurata, per la Garanzia CPI, è la persona fisica individuata nel collaboratore, socio o dipendente, di rilevante importanza per l’Impresa, indicata sul Modulo di Adesione e che sottoscrive il medesimo unitamente all’Aderente.
Assicurazione: il contratto di Assicurazione.
Banca: la Banca del Gruppo Bancario Credito Valtellinese che eroga il Finanziamento.
Beneficiario: l’Aderente-Assicurato o, per la Garanzia Incendio Fabbricato, il proprietario del Fabbricato assicurato (se diverso dall’Aderente-Assicurato).
Capitale Residuo: il debito residuo in linea capitale a carico dell’Aderente-Assicurato, relativo al Finanziamento, e rilevabile dal Piano di ammortamento finanziario al netto di eventuali rate insolute.
Contraente: la Banca, appartenente al Gruppo Bancario Credito Valtellinese, che eroga il finanziamento ed a cui è affidata la raccolta delle adesioni alla Polizza collettiva.
Finanziamento: il contratto di mutuo o prestito personale che preveda da parte della Banca anticipo di denaro al cliente e, da parte del cliente, un impegno alla restituzione di tale denaro in un certo periodo di tempo (piano di rientro programmato).
Modulo di Adesione: il documento sottoscritto dall’Aderente-Assicurato mediante il quale lo stesso aderisce all’Assicurazione.
Piano di Ammortamento: nella forma tariffaria con frazionamento rate annuali, per le Garanzia Invalidità Permanente Totale ed Incendio Fabbricato, il piano di ammortamento teorico alla francese determinato con riferimento al capitale assicurato iniziale ed alla durata dell’Assicurazione indicati nel Modulo di Adesione ad un tasso nominale fisso pari al 10%; nella forma tariffaria a premio unico anticipato e in ogni caso per le coperture Perdita Impiego, Ricovero Ospedaliero e Inabilità Temporanea Totale, il piano di ammortamento originario del Finanziamento cui si riferisce l’Assicurazione.
Polizza collettiva: il documento che regola l’assicurazione.
Premio: la somma dovuta alla Società in relazione all’assicurazione.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società: Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. di seguito “Global Assistance S.p.A” con sede in Xxxxxx Xxxx, 0 – 00000 Xxxxxx.
DEFINIZIONI RELATIVE ALLA ASSICURAZIONE CPI
Disoccupazione: la posizione lavorativa in cui viene a trovarsi un Lavoratore Dipendente Privato, che:
a) abbia cessato la sua Normale Attività Lavorativa e non sia impegnato nello svolgimento di qualsiasi altra occupazione di durata uguale o superiore alle 16 ore settimanali che generi un reddito o un guadagno;
b) sia iscritto negli elenchi anagrafici con status di disoccupato in Italia, o nelle liste di mobilità regionali.
Inabilità Temporanea Totale: la perdita temporanea ed in misura totale della capacità ad attendere alla propria Normale Attività Lavorativa.
Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Invalidità Permanente: la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla Normale Attività Lavorativa svolta dall’Aderente-Assicurato.
Invalidità Permanente Totale: l'Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60%.
Istituto di Cura: qualunque struttura sanitaria regolarmente autorizzata all’erogazione dell’assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono considerati Istituti di Cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, i gerontocomi e gli ospizi per anziani, nonché le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Lavoratore Autonomo: la persona fisica che eserciti un’attività lavorativa regolare che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli artt. 29, 49, 51 del D.P.R. 22 Dicembre 1986, n° 917 e successive modifiche, e/o di redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone e che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), non percepisca un reddito da lavoro dipendente (così come indicato nella definizione di Lavoratore Dipendente) o di pensione. Sono altresì considerati Lavoratori Autonomi i lavoratori che percepiscono un reddito a fronte di contratti a progetto.
Lavoratore Dipendente: la persona fisica che abbia superato il periodo di prova e che risulti assunta da almeno dodici mesi e che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri in base ad un contratto di lavoro dipendente che comporti un obbligo di prestazione non inferiore a sedici ore settimanali.
Sono altresì considerati Lavoratori Dipendenti i lavoratori inquadrati in base a contratti:
a) a tempo determinato;
b) di inserimento (ex contratto di formazione lavoro);
c) di apprendistato;
d) di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali);
e) di lavoro intermittente.
Non sono considerati Lavoratori Dipendenti i lavoratori il cui contratto sia stipulato all’estero se non regolato dalla legge italiana. Lavoratore Dipendente Pubblico: la persona fisica che sia Lavoratore Dipendente presso la Pubblica Amministrazione. Per Pubblica Amministrazione si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti autonomi Case Popolari, le Camere Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 30-07-1999 n°300. Sono altresì considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come da L. 70/1975.
Lavoratore Dipendente Privato: la persona fisica che sia Lavoratore Dipendente e non rientri nella definizione di Lavoratore Dipendente Pubblico.
Malattia: l’alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Non Lavoratore: la persona fisica che non sia né Lavoratore Autonomo né Lavoratore Dipendente Privato o Pubblico, come determinati dalle definizioni sopra indicate; sono altresì considerati Non Lavoratori i pensionati, le casalinghe, i lavoratori dipendenti con contratti di lavoro a chiamata o con contratti di lavoro accessorio od occasionale nonché i lavoratori dipendenti il cui contratto sia stipulato all’estero e non sia regolato dalla legge italiana.
Normale Attività Lavorativa: l’attività retribuita o comunque produttiva di reddito svolta dall’Aderente-Assicurato con carattere di abitualità e prevalenza.
Perdita di Impiego: la perdita da parte della persona fisica dello stato di Lavoratore Dipendente Privato a seguito di “giustificato motivo oggettivo”, indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell’Aderente-Assicurato, che generi lo stato di “Disoccupazione”.
Periodo di Carenza: il periodo di tempo immediatamente successivo alle ore 24 della data di decorrenza dell’Assicurazione durante il quale la garanzia non è operante.
Periodo di Franchigia: il periodo di tempo durante il quale l’Aderente-Assicurato non ha diritto ad alcun “Indennizzo”.
Ricovero Ospedaliero: la degenza dell'Aderente-Assicurato in Istituto di Cura, ininterrotta e con pernottamento, resa necessaria a seguito di Infortunio o Malattia per l’esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in strutture ambulatoriali.
DEFINIZIONI RELATIVE ALL’ASSICURAZIONE INCENDIO FABBRICATO
Copertura, solai , tetto:
Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato; escluse pavimentazioni e soffittature.
Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).
Esplodenti: sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:
a) a contatto con l’aria o con l’acqua a condizioni normali danno luogo ad Esplosione;
b) per azione meccanica o termica esplodono;
e comunque gli esplosivi considerati dall’art. 83 del R.D. n. 635 del 06/05/1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Fabbricato: l’intera costruzione edile relativa alla pratica di finanziamento compresi fissi ed infissi ed opere di fondazioni od interrate, comprese dipendenze anche in corpo separato purché situate nell’area immediatamente circostante il corpo principale, recinzioni in muratura, inclusi cancellate e cancelli, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti elettrici e fissi per illuminazione, apparecchiature di segnalazione e comunicazione, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento dei locali, di condizionamento d’aria, ascensori, montacarichi e scale mobili, il tutto se al servizio del fabbricato stesso in quanto indipendente dall’attività nello stesso esercitata, affreschi e statue non aventi valore artistico, esclusi: parchi, alberi, attrezzature sportive e per giochi, strade private.
Qualora si assicuri una sola porzione di immobile in condominio, sono comprese le rispettive quote millesimali di proprietà comune. Franchigia: è l’importo prestabilito, che in caso di danno, l’Aderente-Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro viene dedotto dall’Indennizzo; pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’Indennizzo verrà determinato ai sensi del relativo articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tenere conto della franchigia che verrà detratta successivamente dall’importo così calcolato.
Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Incombustibilità: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.
Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Indennizzo o Indennità: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infiammabili: sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore ai 35° centesimali) non classificabili “Esplodenti” che rispondano alle seguenti caratteristiche:
TIPO A:
- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto d’infiammabilità inferiore a 21°C;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua e l’aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali e a contatto con l’aria, spontaneamente s’infiammano; TIPO B:
- liquidi e solidi con punto d’infiammabilità non inferiore a 21°C e inferiore a 55°C; TIPO C:
- liquidi e solidi con punto d’infiammabilità non inferiore a 55°C e inferiore a 100°C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.
Il punto d’infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17.12.1977 – allegato V
Si conviene la seguente equivalenza: 10 Kg di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 Kg di infiammabili di tipo B o a 400 Kg di infiammabili di tipo C.
Limite di indennizzo: l’importo massimo che la Società sarà tenuta ad indennizzare per ciascun periodo assicurativo, qualunque sia il numero dei sinistri.
Merci Speciali: si determinano convenzionalmente “merci speciali” le seguenti:
D1 - polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio, celluloide (grezza ed oggetti di) - materie plastiche espanse od alveolari – imballaggi materia plastica espansa od alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci) – espansite e sughero grezzo;
D2 - se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa – cotone idrofilo - ovatte - cotoni sodi;
D3 - se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci – stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l’ 80% - ovatte sintetiche – piume o piumino.
Si conviene la seguente equivalenza: 100 Kg di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 kg di merci speciali di categoria D2 o a 500 Kg di merci speciali di categoria D3.
Scoperto: la quota del danno liquidato a termini di Polizza, espressa in percentuale sull’ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell’Aderente-Assicurato; pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennizzo verrà determinato ai sensi del relativo articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall’importo così calcolato.
Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione; gli effetti del gelo e del ”colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
* * *
GLOBAL ASSISTANCE SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx (Presidente)
Data ultimo aggiornamento 29/03/2012
INDICE
§ DEFINIZIONI ……………………………………………………………………………………………….………. pag. 02
§ NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE ………………………..………………..... pag. 02
§ CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE ………………………………………..………………...... pag. 04
- Garanzie CPI (CREDITOR PROTECTION INSURANCE) ..……………………………..……………….... pag. 04
- Garanzie INCENDIO FABBRICATO …………………………..……………………………..……………….... pag. 09
§ ELENCO ATTIVITA’ ASSICURABILI E RELATIVI CODICI DI RISCHIO ………………..……………….... pag. 15
DEFINIZIONI
Le definizioni sono integralmente riportate nel Glossario di cui alla Nota Informativa consegnata al Contraente e all’Aderente-Assicurato.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Premessa
La presente polizza collettiva è riservata ai clienti delle Banche del Gruppo Credito Valtellinese che, avendo ottenuto un Finanziamento (mutuo o prestito personale), hanno la facoltà di aderire liberamente alla polizza collettiva corrispondendone il relativo premio.
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione
Oggetto della Polizza collettiva è la copertura assicurativa di durata poliennale per le seguenti Garanzie:
- CPI (coperture “Invalidità permanente da infortunio o malattia” di grado pari o superiore al 60% dell’invalidità totale, “Inabilità temporanea totale”, “Perdita di impiego”, “Ricovero ospedaliero”), proponibile sia in presenza di prestiti personali che di mutui;
- INCENDIO DEL FABBRICATO, proponibile esclusivamente in presenza di mutui ipotecari.
Le Garanzie CPI e INCENDIO DEL FABBRICATO sono opzionabili sia singolarmente che congiuntamente.
Sono previste due forme differenti di pagamento offerte, all’adesione, a seconda della tipologia del finanziamento erogato:
- PREMIO POLIENNALE “PAGATO ANTICIPATAMENTE IN UN’UNICA SOLUZIONE” (in breve “Premio Unico Anticipato”) in
relazione ai prestiti personali fino a sette anni di durata e di importo non superiore ad € 30.000,00;
- PREMIO POLIENNALE “FRAZIONATO IN RATE ANNUALI” (in breve “Premio rate annuali”) in relazione ai mutui ed ai prestiti personali diversi da quelli proponibili con la forma di pagamento a Premio Unico Anticipato.
Le Garanzie sono prestate secondo quanto indicato nelle Condizioni particolari di Assicurazione che seguono.
Art. 2 – Decorrenza della garanzia e durata delle singole adesioni
Per i finanziamenti di nuova erogazione, l’assicurazione ha effetto dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, e comunque non prima delle ore 24.00 del giorno di erogazione del Finanziamento se il premio risulti pagato entro il primo giorno lavorativo successivo. Altrimenti decorre dalle ore 24 del giorno di effettivo pagamento.
Per i Finanziamenti già in corso l’assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno stesso dell’adesione se il premio risulti pagato entro il primo giorno lavorativo successivo. Altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
La durata delle singole adesioni coincide sempre con la durata originaria del Finanziamento, anche in caso di successiva modifica dello stesso.
Per i Finanziamenti abbinabili alla forma tariffaria con Premio rate annuali, quando la durata del Finanziamento non sia in anni interi, la durata dell’adesione sarà pari alla durata del Finanziamento espressa in anni interi arrotondati per eccesso. In tal caso la copertura si rinnova annualmente con addebito della rata annuale, salvo revoca da parte dell’Aderente-Assicurato della disposizione di pagamento del premio, da esercitare per il tramite della Banca con comunicazione scritta almeno 30 giorni prima della scadenza annua e salvo quanto disposto dal successivo Art. 3 – Estinzione anticipata – Portabilità – Rinegoziazione.
Relativamente ad ogni Adesione, l’assicurazione cesserà in ogni caso alla data di scadenza indicata sul Modulo di Adesione, senza obbligo alcuno di comunicazione.
In nessun caso la Società sarà obbligata a corrispondere alcun Indennizzo per sinistri che si verifichino oltre la data di scadenza indicata sul Modulo di Adesione.
Art. 3 - Estinzione Anticipata - Portabilità - Rinegoziazione
In caso di estinzione anticipata o di portabilità tramite surrogazione del Finanziamento (ai sensi dell’art. 8 della Legge n.40 del 02/04/2007), l’Aderente-Assicurato, previa compilazione di apposito modulo, avrà facoltà di:
- in caso di forma tariffaria con Premio rate annuali: mantenere in vigore il contratto o far cessare il contratto (dalla fine del periodo per il quale è stata pagata la rata) interrompendone i pagamenti successivi, con preavviso di trenta giorni;
- in caso di forma tariffaria a Premio Unico Anticipato: mantenere in vigore il contratto o far cessare il contratto ottenendo il rimborso del rateo di premio anticipato e non goduto al netto delle imposte (calcolato in base ai giorni di durata contrattuale pagati e non goduti), comprensivo del corrispondente rateo delle commissioni di intermediazione.
In tal caso il Contraente fornisce all’Aderente Assicurato il conteggio dell’importo rimborsato.
Il rimborso del premio, effettuato materialmente dal Contraente o dall’intermediario Global Assicurazioni S.p.A., è a carico della Società, cui compete anche l’onere dei relativi conteggi.
In caso di estinzione totale o parziale del Finanziamento se l’Aderente-Assicurato opta per mantenere in vigore il contratto la Copertura assicurativa resterà comunque commisurata all’originario Piano di Ammortamento del Finanziamento.
In caso di rinegoziazione del Finanziamento o di variazione ad un “mutuo flessibile”, la copertura continua alle condizioni iniziali.
In caso di variazione della durata del Finanziamento, la durata massima della copertura, le prestazioni e i capitali assicurati rimarranno quelli originariamente stabiliti.
La copertura potrà essere integrata, al momento della rinegoziazione o alla scadenza originaria del Finanziamento, mediante un nuovo contratto.
Nel caso in cui contraente del Finanziamento sia un’Impresa (o comunque una persona giuridica), al verificarsi della sua cessazione, contestuale o successiva all’estinzione totale o alla rinegoziazione del Finanziamento, la copertura verrà annullata dalla data di cessazione dell’Impresa. La Banca restituirà all’Impresa la parte di premio al netto delle imposte, calcolato in base ai giorni di durata contrattuale pagati e non goduti, comprensivo del corrispondente rateo delle commissioni di intermediazione.
In caso di accollo del Contratto di Finanziamento (ai sensi dell’art. 1273 C.C.), la copertura assicurativa viene sempre annullata dalla data di accollo del Contratto di Finanziamento.
Art. 4 – Pagamento dell’indennizzo
In caso di sinistro l’Indennizzo verrà corrisposto dalla Società all’Aderente Assicurato che potrà utilizzarlo per l’estinzione o per la riduzione del debito residuo derivante dal Finanziamento erogato dalla Banca Contraente.
Spetta all’Aderente-Assicurato compiere gli atti necessari che consentano alla Società di poter procedere all’accertamento ed alla liquidazione del sinistro.
Art. 5 – Altre assicurazioni
Resta convenuto che la validità delle garanzie prestate dalla Società all’Aderente-Assicurato non è infirmata dalla contemporanea esistenza di altre assicurazioni contro gli stessi rischi, salvo quanto previsto per la Garanzia CPI all’Art. 9 – Limiti di indennizzo e cumuli di indennità delle relative Condizioni particolari.
La Società dispensa il Contraente della Polizza collettiva e gli Aderenti-Assicurati dalle comunicazioni di cui all'art. 1910 del C.C., salvo quanto previsto all’Art. 14 – Assicurazione presso diversi assicuratori delle Condizioni particolari Incendio Fabbricato.
Art. 6 – Pagamento del premio
Il premio deve essere pagato alla Società tramite bonifico bancario, accreditando il relativo importo sul conto corrente dell’Intermediario che ha in gestione il contratto. Al fine dell’attestazione dell’avvenuto pagamento del premio fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di credito.
Se l’Aderente-Assicurato non paga il premio o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ai sensi dell’art. 1901 c.c..
Qualora l’Aderente-Assicurato non corrisponda la rata di premio di rinnovo entro il 15° giorno dalla sua scadenza, la Società può, con
lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto
.
Art. 7 – Imposte e tasse
Sono a carico degli Aderenti-Assicurati le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla Polizza ed agli atti da essa dipendenti.
Art. 8 – Prova
È a carico di chi domanda l’Indennità provare che sussistano tutti gli elementi che valgano a costituire il suo diritto a termini di Polizza.
Art. 9 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Aderente-Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 C.C.
Art. 10 – Aggravamento del rischio
L’Aderente-Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società mediante lettera raccomandata di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 C.C.
Art. 11 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell’Aderente-Assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C.
Art. 12 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, l’Aderente-Assicurato può recedere dall’Assicurazione con preavviso di 30 giorni da comunicare mediante lettera raccomandata. In presenza di recesso del contratto con Forma tariffaria a Premio Unico Anticipato la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. In presenza di recesso con Forma tariffaria a Premio rate annuali, lo stesso avrà efficacia con il primo rinnovo di rata successivo alla richiesta dell’Aderente Assicurato.
Art. 13 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 14 – Cessione dei diritti
L’Aderente-Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla presente Xxxxxxx, salvo quanto previsto dal precedente Art. 3 – Estinzione anticipata – Portabilità – Rinegoziazione.
Art. 15 – Comunicazioni
Tutte le comunicazioni con riferimento alla presente Polizza, dovranno essere effettuate per iscritto.
Ogni eventuale variazione di indirizzo dell’Aderente-Assicurato deve essere comunicata alla Società per il tramite del Contraente della Polizza e/o dell’Intermediario Global Assicurazioni S.p.A.. Eventuali comunicazioni da parte della Società all’Aderente- Assicurato saranno indirizzate all’ultimo domicilio conosciuto dell’Aderente-Assicurato stesso.
Art. 16 – Foro competente
Per ogni controversia derivante dall’applicazione del presente contratto di assicurazione è competente il Foro dove ha sede, residenza o domicilio l’Aderente-Assicurato.
Art. 17 – Riferimento alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
GARANZIA CPI
(Creditor Protection Insurance)
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
L’Assicurazione è operante per i seguenti eventi che colpiscano l’Aderente-Assicurato:
- Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia (IPT);
e, a seconda del suo status occupazionale al momento del sinistro:
- Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia (ITT): copertura operante soltanto qualora l’Aderente-Assicurato, al momento del Sinistro, sia un Lavoratore Autonomo;
- Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia (RO): copertura operante soltanto qualora l’Aderente-Assicurato, al momento del Sinistro, sia un Non Lavoratore o un Lavoratore Dipendente Pubblico;
- Perdita di Impiego (PI): copertura operante soltanto qualora l’Aderente-Assicurato, al momento del Sinistro, sia un Lavoratore Dipendente Privato.
Art. 2 – Persone assicurate – Finanziamenti cointestati
L’Aderente-Assicurato è il contraente del Finanziamento cui è collegata l’Assicurazione.
Nel caso in cui tale Finanziamento sia intestato a più persone, si potrà scegliere tra le seguenti opzioni:
1) ogni cointestatario aderisce alla Polizza con un capitale iniziale assicurato corrispondente all’importo della propria quota di finanziamento;
2) uno solo dei cointestatari aderisce alla Polizza con il capitale iniziale assicurato corrispondente all’importo totale del finanziamento;
3) ogni cointestatario potrà scegliere di aderire alla Polizza con un capitale iniziale assicurato corrispondente all’importo totale del finanziamento.
Ciascun cointestatario che aderisce alla Polizza collettiva dovrà sottoscrivere il proprio Modulo di Adesione.
Nel caso il contraente del Finanziamento sia una Impresa (o comunque una persona giuridica), la persona assicurata è la persona fisica individuata nel collaboratore, socio o dipendente, di rilevante importanza per l’Impresa, indicata sul Modulo di Adesione.
Nel caso in cui la persona assicurata cessi i rapporti di collaborazione, dipendenza o associazione con l’Impresa, quest’ultima dovrà dare tempestiva comunicazione alla Società per il tramite del Contraente e/o dell’Intermediario Global Assicurazioni S.p.A. dell’avvenuta cessazione, indicando il nominativo di un altro collaboratore, dipendente o socio che diventerà la nuova persona assicurata, previa verifica dei requisiti e sottoscrizione di un apposito Xxxxxx.
Art. 3 - Persone assicurabili
Sono assicurabili le persone che rispondono a tutti i seguenti requisiti:
a) età compresa fra i 18 anni ed i 65 anni non compiuti alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione;
b) alla scadenza prevista dal contratto non abbiano già compiuto 72 anni di età per la tariffa a Premio Unico Anticipato o 75 anni di età per la tariffa Premio rate annuali;
c) alla data di sottoscrizione non siano affetti da invalidità permanente di grado pari o superiore al 50%, valutato con riferimento ad un soggetto di integrità fisica e di salute normale, o non sia affetto da alcoolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici. L'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni;
d) siano residenti in Italia.
Art. 4 – Durata dell'assicurazione
Ad integrazione di quanto indicato all’Art. 2 – Decorrenza della garanzia e durata delle singole adesioni delle Norme che regolano l’Assicurazione in Generale, per la forma tariffaria con Premio rate annuali la garanzia Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia - Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia - Perdita di Impiego ha una validità massima di 10 (dieci) anni.
l’assicurazione cessa anticipatamente anche in caso di liquidazione di un Indennizzo per Invalidità Permanente Totale,
Fermo quanto previsto all’Art. 3 – Estinzione anticipata – Portabilità – Rinegoziazione delle Norme che regolano l’Assicurazione in Generale,
dalle ore 24 della data di liquidazione del sinistro.
Infine, qualora al termine di durata dell’Assicurazione perduri un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero o Perdita di Impiego, nulla sarà più dovuto dalla Società all’Aderente Assicurato in base alla presente Polizza per il periodo successivo al suddetto termine, così come nulla sarà dovuto in relazione al periodo di tempo inferiore a 30 giorni consecutivi che intercorre tra la data dell’ultimo pagamento di un Indennizzo prima della scadenza indicata sul Modulo di Adesione e la data di scadenza stessa.
Art. 5 - Variazione della posizione lavorativa
La posizione lavorativa dell’Aderente-Assicurato potrà cambiare durante il periodo di validità dell’Assicurazione; in caso di Sinistro la garanzia operante, in aggiunta alla Invalidità Permanente da Infortunio e Malattia, sarà quella corrispondente alla posizione lavorativa dell’Aderente-Assicurato al momento del Sinistro medesimo.
Art. 6 - Esclusioni
- INFORTUNI
Sono esclusi dall’Assicurazione gli Infortuni causati:
a) da eventi accaduti anteriormente alla data di decorrenza dell’Assicurazione e loro seguiti e conseguenze;
b) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
c) dall'uso di aeromobili (considerati come tali anche deltaplani, ultraleggeri, parapendio e simili), salvo gli Infortuni subiti durante i viaggi aerei che venissero effettuati dall’Aderente-Assicurato, in qualità di passeggero, su veicoli ed elicotteri in servizio pubblico di
linee aeree regolari e non regolari, di trasporto a domanda (Aerotaxi), di Autorità civili e militari in occasione di traffico civile, di ditte e
privati per attività turistiche e di trasferimento, nonché di velivoli ed elicotteri di Società di lavoro aereo esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggeri. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri esercitati da Aeroclubs;
d) dalla pratica di sport aerei in genere, paracadutismo, pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, speleologia, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersioni non in apnea, alpinismo con scalate fino al 3° grado effettuato isolatamente, alpinismo di grado superiore al 3° comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), canoa fluviale, hockey sul ghiaccio e dalla attività di trapezista e stuntman;
e) dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta; f) da ubriachezza, da uso di allucinogeni, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci;
g) da proprie azioni delittuose o da partecipazione ad imprese temerarie; h) da guerre, internazionali o civili, lotta armata e insurrezioni;
i) da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di
radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Sono altresì escluse dall'Assicurazione le conseguenze dell'Infortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.).
Non sono considerati Infortunio:
j) le xxxxx;
k) gli avvelenamenti, salvo quanto previsto all’Art. 7 – Infortuni: rischi compresi e precisazioni e le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione rientrante nella definizione di Infortunio, le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da Infortunio;
l) gli infarti da qualsiasi causa determinati;
m) quelli subiti durante il periodo d’arruolamento volontario, di richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.
- MALATTIA
Sono escluse dall’Assicurazione le Malattie:
a) preesistenti alla data di decorrenza dell’Assicurazione; b) da intossicazioni causate da:
1) abuso di alcolici;
2) uso di allucinogeni;
3) uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti;
c) derivanti dalla sindrome di immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) o altre patologie ad essa collegate; d) mentali, i disturbi psichici in genere e le nevrosi;
e) da trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche;
f) da guerre, internazionali o civili, lotta armata e insurrezioni;
g) da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).
Non sono considerati Malattia: h) l’infertilità e la sterilità;
5 di 21
i) relativamente alle sole garanzie Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero, la gravidanza e le patologie connesse, il
parto e l’aborto volontario non terapeutico.
Condizioni di Assicurazione - “FIN + A Danni” Ed. 2/FD1
- PERDITA DI IMPIEGO
La copertura Perdita Impiego non sarà operativa se:
a) la perdita di impiego occorre all’Aderente-Assicurato che non abbia prestato la propria attività lavorativa come lavoratore dipendente in modo consecutivo con obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali per i 12 mesi precedenti la data in cui si è verificato il sinistro. Eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a 2 settimane non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro;
b) l’Aderente-Assicurato era già a conoscenza della prossima perdita di impiego al momento dell’adesione, o se comunque erano a
lui già note circostanze che oggettivamente lasciavano prevedere che tale evento si sarebbe verificato;
c) alla perdita impiego faccia immediatamente seguito il pensionamento o il pre-pensionamento; d) il contratto di lavoro subordinato non è regolato dalla Legge italiana;
e) l’Aderente-Assicurato al momento della perdita impiego era in periodo di prova; f) il licenziamento è dovuto a giusta causa;
g) la perdita di impiego è dovuta a dimissioni;
h) il licenziamento è dovuto a motivi disciplinari o professionali;
l) il licenziamento avviene a seguito del raggiungimento dell’età richiesta per il diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità;
i) il licenziamento avviene tra congiunti, anche ascendenti e discendenti;
m) la perdita di impiego è conseguenza della scadenza di contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex
formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex interinali) e contratti di lavoro intermittente;
n) la risoluzione del rapporto di lavoro, anche consensuale, avviene a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza;
o) nell’arco del periodo di mobilità del lavoratore dipendente matura il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia; p) l'Aderente-Assicurato percepisce il trattamento di Cassa Integrazione Ordinaria, Straordinaria ed Edilizia;
q) se l’Aderente-Assicurato non si è iscritto nella lista di collocamento, salvo che ciò sia in contrasto con i casi di messa in mobilità.
Art. 7 – Infortuni: rischi compresi e precisazioni
L’Assicurazione è estesa anche ai seguenti casi:
a) Infortuni derivanti dall'uso e/o dalla guida di automotoveicoli e di natanti da diporto sempreché l'Aderente-Assicurato, se alla guida, sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
b) Infortuni sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, purché non determinati da abuso di alcolici, dall'uso di allucinogeni o dall’uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti;
c) Infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
d) Infortuni conseguenti ad atti compiuti dall'Aderente-Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
e) Infortuni derivanti da tumulti popolari, da atti di terrorismo, da aggressioni o da atti violenti aventi movente politico, sociale o sindacale, a condizione che l'Aderente-Assicurato non vi abbia partecipato in modo volontario;
f) Infortuni derivanti da stato di guerra, internazionale o civile, lotta armata e insurrezione per il periodo massimo di quattordici giorni dall'inizio degli eventi sopra descritti, se ed in quanto l'Aderente-Assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace. Detta Assicurazione é estesa, in conformità alle condizioni contrattuali, ai rischi di volo;
g) asfissia non di origine morbosa;
h) avvelenamenti acuti da ingestione o assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita ed involontaria, eccetto quelli derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci e da uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o di allucinogeni;
i) avvelenamento del sangue e infezione – escluso il virus H.I.V. – sempre che il germe infettivo si sia introdotto nell’organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa;
j) lesioni causate da improvviso contatto con sostanze corrosive;
k) annegamento;
l) lesioni causate da infezioni acute obiettivamente accertate che derivino direttamente da morsi di animali o da punture di insetti, con esclusione della malaria e di qualsiasi altra malattia;
m) folgorazione;
n) colpi di sole o di calore;
o) assideramento o congelamento;
p) lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti, delle ernie e delle rotture sottocutanee dei tendini.
Art. 8 - Capitale Assicurato Individuale
- Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia Il capitale assicurato è decrescente nel tempo.
Il capitale assicurato iniziale corrisponde all’importo del Finanziamento, se erogato al momento dell’adesione, o del debito residuo, se
il Finanziamento è già in corso; in caso di Finanziamento cointestato il capitale assicurato iniziale può anche essere pari all’importo
corrispondente alla quota del Finanziamento del singolo cointestatario.
Per i Finanziamenti assicurati con la tariffa di Premio rate annuali il capitale assicurato, in ciascuna annualità assicurativa, è rappresentato nel “Prospetto dello sviluppo del capitale decrescente” che costituisce allegato al Modulo di Adesione sottoscritto dall’Aderente-Assicurato. Tale capitale è pari all’importo calcolato sulla base del Piano di ammortamento teorico alla francese determinato con riferimento alla somma assicurata iniziale ed alla durata dell’Assicurazione ad un tasso nominale fisso pari al 10%. Per i Finanziamenti assicurabili con la tariffa a Premio Unico Anticipato il capitale assicurato corrisponde al debito residuo effettivo alla data del sinistro.
In caso di sinistro, l’intera somma sarà liquidata all’Aderente Assicurato.
- Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia, Perdita di Impiego
l’indennizzo
Il capitale assicurato è calcolato sulla base della rata mensile del corrispondente Finanziamento, desumibile, quest’ultima, dal Piano di ammortamento comunicato dal Contraente al momento del sinistro; in caso di rata con diversa periodicità, si calcola la rata mensile equivalente. Qualora il capitale assicurato per la Garanzia CPI sia inferiore all’importo iniziale del finanziamento erogato,
sarà ridotto nella medesima proporzione del rapporto esistente tra capitale assicurato e importo del finanziamento. In caso di sinistro, l’indennizzo sarà liquidato all’Aderente Assicurato.
Art. 9 – Limiti di indennizzo e Cumuli di indennità
l’Indennizzo, non potrà superare l’importo di:
Per ciascun Sinistro
- Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia: € 200.000,00, anche nel caso l’Aderente-Assicurato stesso sia intestatario di più polizze FIN + A Danni;
- Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia – Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia - Perdita di Impiego: € 2.000,00 mensili; in nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere più di 12 (dodici) Indennizzi mensili per Sinistro e più di 36 (trentasei) Indennizzi mensili complessivamente per l’intera durata dell’Assicurazione.
la prestazione sarà corrisposta al netto di eventuali altri Indennizzi già pagati per lo stesso sinistro per effetto di altre
In ogni caso
garanzie della presente Polizza.
Art. 10 - Rischio volo
L’assicurazione è estesa agli infortuni subiti dall’Aderente-Assicurato durante i viaggi aerei effettuati, come passeggero su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico regolare, salvo quelli effettuati su mongolfiere e dirigibili, e i voli su aeromobili militari in regolare traffico civile, nonché i voli di trasferimento su velivoli di ditte o privati condotti da piloti professionisti escluse, per quest’ultimi, le trasvolate oceaniche.
La somma delle garanzie di cui alla presente Polizza Collettiva ed eventuali altre assicurazioni stipulate dall’Aderente-Assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare i seguenti importi:
€ 1.050.000,00 per il caso Invalidità Permanente per persona ed € 2.600.000,00 per il caso di Invalidità Permanente complessivamente per aeromobile.
Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l’Aderente-Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.
Qualora in un singolo evento siano coinvolti più Aderenti-Assicurati e la somma dei singoli Indennizzi ecceda il capitale per evento (€ 2.600.000,00), la Società ridurrà gli indennizzi spettanti a ciascun Aderente-Assicurato proporzionalmente ai capitali individualmente assicurati, salvo il diritto dell’Aderente-Assicurato al rimborso dei premi netti nella stessa proporzione.
Art. 11 – Limitazione delle garanzie per sinistri catastrofali
Nel caso di infortunio che colpisse contemporaneamente più persone assicurate, in conseguenza di un unico evento catastrofale,
l’esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l’importo di € 2.600.000,00. La Società ridurrà
gli indennizzi spettanti a ciascun Aderente-Assicurato proporzionalmente ai capitali individualmente assicurati, salvo il diritto dell’ Aderente-Assicurato al rimborso dei premi netti nella stessa proporzione.
Art. 12 – Periodo di franchigia e periodo di carenza
- Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia: non è previsto alcun Periodo di Carenza per i sinistri causati da Infortunio. Per
i sinistri causati da Malattia è previsto un periodo di carenza di 30 (trenta) giorni.
- Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia: Periodo di Franchigia 60 (sessanta) giorni. Tale Periodo di Franchigia non sarà operante qualora la causa del Sinistro sia la stessa di un precedente Sinistro di Inabilità Temporanea Totale già indennizzato.
Per i Sinistri conseguenti a Malattia viene previsto un Periodo di Carenza di 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell’Assicurazione ovvero qualora l’Inabilità Temporanea Totale insorga entro sessanta giorni da tale data non verrà corrisposto alcun Indennizzo.
- Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia: Periodo di Franchigia 7 (sette) giorni.
Per i Sinistri conseguenti a Malattia viene previsto un Periodo di Carenza di 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell’Assicurazione ovvero qualora il Ricovero Ospedaliero avvenga entro sessanta giorni da tale data non verrà corrisposto alcun Indennizzo.
- Perdita di Impiego: Periodo di Franchigia 60 (sessanta) giorni.
Viene previsto un Periodo di Carenza di 90 (novanta) giorni dalla data di decorrenza dell’Assicurazione ovvero qualora la Perdita di Impiego avvenga entro novanta giorni da tale data non verrà corrisposto alcun Indennizzo.
Nel caso in cui durante il periodo di validità dell’Assicurazione l’Aderente-Assicurato Lavoratore Autonomo, Lavoratore Dipendente Pubblico o Non Lavoratore diventi Lavoratore Dipendente Privato, la garanzia Perdita di Impiego sarà operante con un Periodo di Carenza di 90 (novanta) giorni dalla data di variazione della posizione lavorativa ed a patto che l’Aderente-Assicurato abbia superato
il periodo di prova.
Dopo la cessazione di un Indennizzo per Perdita di Impiego o dopo la denuncia di un sinistro durante l’iniziale periodo di carenza, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri costituiti da Perdita di Impiego se, tra la data del successivo sinistro e la cessazione dello stato di disoccupazione di cui al sinistro precedente, non è trascorso un periodo di riqualificazione pari a 90 (novanta) giorni consecutivi nel corso dei quali l’Aderente-Assicurato sia tornato ad essere Lavoratore Dipendente privato ed abbia superato il relativo periodo di prova.
Art. 13 – Criteri di indennizzabilità dell’ invalidità permanente
a) da Infortunio
Il grado di Invalidità Permanente viene accertato facendo riferimento ai valori elencati nella “Tabella INAIL Percentuali Invalidità Permanente” (D.P.R. 30-06-1965 n°1124 e successive modifiche).
Ai fini del calcolo del grado di Invalidità Permanente si terrà conto soltanto delle conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio. Se al momento dell’Infortunio l’Aderente-Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali previste dalla “Tabella INAIL Percentuali Invalidità Permanente” sono diminuite tenendo conto della invalidità preesistente.
L’Indennità per l’Invalidità Permanente è dovuta se l’Invalidità stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza dell’Assicurazione – entro due anni dal giorno dell’Infortunio.
Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado d’Invalidità Permanente tenendo conto dell’eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.
La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se la lesione comporta una minorazione anziché la perdita totale, le percentuali, previste dalla “Tabella INAIL Percentuali Invalidità Permanente” contrattualmente operante, vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.
In caso l’Infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell’arto stesso. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.
Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella “Tabella INAIL Percentuali Invalidità Permanente”, il grado di Invalidità Permanente è stabilito in riferimento ai valori della “Tabella” stessa ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Aderente-Assicurato.
b) da Malattia
La Società corrisponde l'Indennità per le conseguenze dirette causate dalla singola Malattia denunciata.
Qualora la Malattia colpisca un soggetto già affetto da altre patologie sarà comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da condizioni menomative coesistenti.
Nel corso dell'Assicurazione le Invalidità Permanenti da Malattia già accertate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione, sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuove Malattie.
Nel caso quindi la Malattia colpisca un soggetto la cui Invalidità Permanente sia stata accertata per una precedente Malattia, la valutazione dell’ulteriore Invalidità andrà effettuata in modo autonomo, senza tenere conto del maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa.
La percentuale di Invalidità Permanente verrà accertata in un periodo compreso fra sei e diciotto mesi dalla data di denuncia della Malattia.
In ogni caso la valutazione verrà effettuata tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Aderente-Assicurato.
Art. 14 – Valutazione del danno – Ricorso all’arbitrato
La valutazione del danno è concordata direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con l’Aderente-Assicurato o persona da lui designata.
In caso di disaccordo sulla natura dell’Infortunio o della Malattia che abbiano determinato l’Invalidità Permanente Totale o l'Inabilità Temporanea Totale oppure in merito al grado di Invalidità Permanente, ciascuna delle parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri da nominare con apposito atto.
In caso di ricorso alla perizia collegiale, ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera l’arbitro da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo arbitro.
Resta sin d’ora inteso che la città, sede di svolgimento dell’arbitrato, sarà quella ove ha sede l’Istituto di medicina legale più vicino al
luogo di residenza o domicilio dell’Aderente-Assicurato.
Art. 15 - Indennizzo
- Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia
L’Indennizzo è pari alla somma assicurata al momento del Sinistro, come stabilita al precedente Art. 8 – Capitale assicurato individuale.
Per momento del Sinistro si intende la data di accadimento dell’Infortunio oppure, in caso di Malattia, la data della richiesta di certificazione medica attestante l’Invalidità Permanente Totale presentata agli Enti competenti.
Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale nel periodo intercorrente tra la data del momento del Sinistro e la data della liquidazione dell’Indennizzo dovuto per l’Invalidità Permanente Totale saranno detratti dall’ammontare totale dell’Indennizzo stesso.
- Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia
Trascorsi 30 giorni continuativi di Inabilità Temporanea Totale dal termine del periodo di franchigia, la Società corrisponderà un'indennità mensile pari a quanto previsto dal precedente Art. 8 – Capitale assicurato individuale. Gli indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale. La prestazione è limitata ad un massimo di
12 indennità mensili per ogni sinistro. In caso di più sinistri, la Società non corrisponderà comunque più di 36 indennità mensili per il periodo di durata della copertura.
Dopo la cessazione di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale o dopo la denuncia di un sinistro durante l’iniziale periodo di carenza, deve trascorrere un periodo consecutivo ed ininterrotto di 90 (novanta) giorni, durante il quale l’Aderente-Assicurato abbia ripreso la propria normale attività lavorativa, prima che l’Aderente-Assicurato possa richiedere un ulteriore indennizzo per Inabilità Temporanea Totale.
- Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia
Per ogni sinistro, il primo indennizzo, pari a quanto previsto dal precedente Art. 8 – Capitale assicurato individuale, sarà liquidato solo se siano trascorsi 30 giorni consecutivi dal termine del periodo di franchigia assoluta pari a 7 giorni. Gli indennizzi successivi saranno
indennità mensili per ogni sinistro. In caso di più sinistri, l’assicuratore non corrisponderà comunque più di 36 indennità mensili per il
liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero. La prestazione è limitata ad un massimo di 12
periodo di durata della copertura.
- Perdita di Impiego
Trascorsi 30 giorni continuativi di Disoccupazione dal termine del periodo di franchigia, la Società corrisponderà un'indennità mensile pari a quanto previsto dal precedente Art. 8 – Capitale assicurato individuale.
Gli indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione. La prestazione è
limitata ad un massimo di 12 indennità mensili per ogni sinistro. In caso di più sinistri, la Società non corrisponderà comunque più di
36 indennità mensili per il periodo di durata della copertura.
Dopo la cessazione di un Indennizzo per Perdita di Impiego o dopo la denuncia di un sinistro durante l’iniziale periodo di carenza, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri costituiti da Perdita di Impiego se, tra la data del successivo sinistro e la cessazione dello stato di disoccupazione di cui al sinistro precedente, non è trascorso un periodo di riqualificazione pari a 90 (novanta) giorni consecutivi nel corso dei quali l’Aderente-Assicurato sia tornato ad essere Lavoratore Dipendente privato ed abbia superato il relativo periodo di prova.
Art. 16 – Estensione territoriale
Le garanzie Invalidità Permanente Totale, Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero valgono per i Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo purché la relativa documentazione sanitaria sia certificata da un medico italiano. La garanzia Perdita Impiego vale per contratti ovunque stipulati, purché il rapporto di lavoro sia regolato dalla Legge italiana.
Art. 17 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di Sinistro, l’Aderente-Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o all’intermediario Global Assicurazioni S.p.A., anche per il tramite della Banca Contraente, mediante lettera raccomandata nel più breve tempo possibile dalla data di accadimento del Sinistro stesso.
L’inadempimento all’obbligo di avviso, come previsto e disciplinato dall’art.1913 C.C., determina le conseguenze previste dall’art.1915 C.C. e cioè la perdita del diritto all’Indennizzo in caso di omissione dolosa dell’obbligo di avviso, o la riduzione dell’Indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione colposa di tale obbligo.
L’Aderente-Assicurato o i suoi aventi causa si impegnano a collaborare per consentire alla Società di svolgere, anche tramite persone di fiducia della Società stessa, le indagini e gli accertamenti necessari nonché, ove richiesti, si impegnano ad autorizzare il medico curante o il datore di lavoro dell’Aderente-Assicurato a fornire tutte le informazioni indispensabili per l’erogazione delle prestazioni previste dall’Assicurazione.
In caso di Xxxxxxxx occorso fuori dai confini dell'Italia, il modulo di denuncia di Xxxxxxxx dovrà comunque essere redatto da un medico
italiano che certificherà la documentazione sanitaria allegata. Dovranno inoltre essere indicati i riferimenti del medico e/o dell'Istituto
di Cura presso cui l'Aderente-Assicurato ha ricevuto le cure all'estero.
Resta in ogni caso convenuto che l’Aderente-Assicurato deve sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti dalla Società e fornire alla stessa ogni informazione, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell’Aderente-Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell’Assicurazione.
GARANZIA INCENDIO FABBRICATO
Art. 1 – Fabbricati assicurabili
Con la presente Polizza collettiva possono essere assicurati i fabbricati che costituiscono garanzia ipotecaria relativa a mutui ipotecari erogati dal Contraente e sottoscritti da clienti del Contraente medesimo che aderiscono liberamente alla Polizza collettiva. I fabbricati possono essere anche di proprietà di terzi (garante del Finanziamento) ed in tal caso l’assicurazione si intende prestata in nome altrui.
I fabbricati assicurati devono essere ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato del Vaticano e della Repubblica di San Marino, ove siano esercitate attività che prevedano altezza d’impilamento delle merci, con o senza scaffalature, inferiori ai 10 metri e destinati a:
- SEZIONE I: per almeno 3/4 della superficie totale ad abitazioni civili e/o uffici e/o studi professionali, alberghi, compresi fabbricati destinati a caserme, scuole, ospedali e consimili civili destinazioni d’uso, aventi strutture portanti verticali, pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali incombustibili, solai, armatura del tetto e rivestimenti interni anche in materiali combustibili.
Esclusivamente per i fabbricati destinati a civile abitazione ubicati in località montane, escluse abitazioni coesistenti in fabbricati che non siano per almeno 3/4 di pari destinazione, sono tuttavia tollerate l'esistenza di manto di copertura in scandole e/o l'esistenza di rivestimento delle pareti esterne in legno purché aderente alle strutture in muratura costituenti il fabbricato stesso nonché l’esistenza di balconi in legno.
- SEZIONE II: negozi, attività commerciali, depositi, esclusi quelli indicati alla successiva Sezione IV, nonché eventuali uffici nonché studi professionali, dipendenti e coesistenti con gli stessi, aventi caratteristiche costruttive per almeno 9/10 incombustibili;
- SEZIONE III: attività produttive e/o di lavorazione, esclusi quelli indicati alla successiva Sezione IV, nonché eventuali uffici e/o studi
professionali, dipendenti e coesistenti con gli stessi, aventi caratteristiche costruttive per almeno 9/10 incombustibili;
- SEZIONE IV: attività commerciali, depositi, attività produttive e/o di lavorazione di materie plastiche non espanse e/o alveolari, di prodotti chimici senza impiego d’infiammabili, di legno e di mobili senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti collegate almeno per i 9/10 ad impianto centralizzato d’aspirazione, nonché eventuali uffici e/o studi professionali, dipendenti e coesistenti con gli stessi, aventi caratteristiche costruttive per almeno 9/10 incombustibili.
Nei fabbricati di cui alle sezioni III e IV, ed al solo scopo dello svolgimento dell’attività che vi svolge, vi possono essere i seguenti
massimi quantitativi di Merci speciali categoria D1 (o l’equivalente quantità delle categorie D2 o D3) fino ad un massimo di Kg. 100 (cento).
Non si tiene conto delle merci speciali esistenti nella parte di fabbricato non occupata dall’Aderente-Assicurato (e/o dal proprietario del Fabbricato se diverso dall’Aderente-Assicurato).
Sono comunque non assicurabili i fabbricati ove siano esercitate in genere le seguenti attività inerenti a:
- Camping;
- Cartiere, carta straccia, stracci;
- Cererie;
- Fiammiferi;
- Filature e relative operazioni di preparazione di fibre naturali e/o artificiali;
- Gomma spugna e microporosa, schiume di lattice;
- Grandi magazzini, centri commerciali ed empori non protetti da impianto automatico d’estinzione incendio (sprinkler);
- Infiammabili, carburanti, combustibili ed esplosivi siano essi liquidi, solidi o gassosi;
- Mangimi e prodotti vegetali disidratati in genere;
- Materia plastica e/o gomma espansa o alveolare, poliuretani espansi;
- Molini di cereali in genere, di legumi, di foraggio, di crusca;
- Natanti con scafo in legno e/o materie plastiche;
- Oggetti in materiale vegetale secco, fiori secchi;
- Ovatte, imbottiture;
- Pneumatici;
- Prodotti chimici con impiego di infiammabili;
- Sale da ballo, discoteche, casinò;
- Sale da gioco;
- Scope, spazzole e pennelli;
- Sellerie e tappezzerie per veicoli e natanti in genere;
- Serre;
- Xxxxxxx, xxxxx;
- Teatri;
- Tessuti non tessuti, feltri;
- Trattamento, recupero e riciclo di rifiuti;
- Vernici, smalti e lacche;
e comunque tutti i fabbricati che non dovessero rientrare nelle caratteristiche descritte nelle Sezioni di cui sopra.
Non sono inoltre assicurabili i fabbricati in costruzione, indipendentemente dalla destinazione d’uso e dallo stato di avanzamento dei
lavori.
Resta convenuto tra le parti che la presente Polizza collettiva è applicabile relativamente a fabbricati o porzioni di fabbricati aventi valore di ricostruzione a nuovo non superiore a € 1.000.000,00.
Nel caso di Finanziamenti concessi a persone fisiche in funzione di lavori di ristrutturazione della propria abitazione, qualora
l’immobile assicurato, fosse quello oggetto della ristrutturazione, si conviene tra le parti di considerare condizione essenziale ai fini
dell’operatività della copertura assicurativa che detto fabbricato debba essere in buone condizioni di statica e manutenzione, che i
lavori di ristrutturazione siano relativi a pavimenti, rivestimenti o ammodernamenti degli impianti al servizio del fabbricato stesso e
che non prevedano interventi strutturali, anche solo parziali, riguardanti fondamenta, strutture portanti, solai e copertura del tetto.
Art. 2 – Finanziamenti cointestati
Nel caso in cui il finanziamento coperto dall’assicurazione sia intestato a più persone, si potrà scegliere tra le seguenti opzioni:
1. ogni cointestatario aderisce alla Polizza con una somma iniziale assicurata pari alla propria quota di finanziamento;
2. uno solo dei cointestatari aderisce alla Polizza con una somma iniziale assicurata pari all’importo totale del finanziamento. Ciascun cointestatario dovrà sottoscrivere il proprio Modulo di Adesione.
Art. 3 – Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga durante il periodo di efficacia della Polizza nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, a risarcire i danni materiali e diretti arrecati ai fabbricati assicurati, derivanti da:
• fulmine;
• esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
• caduta aeromobili, loro parti o cose dagli stessi trasportate, esclusi ordigni esplosivi;
• fumi, gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettriche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi garantiti in Polizza che abbiano colpito i fabbricati assicurati oppure enti posti nell’ambito di 20 m. da essi;
• i guasti causati ai fabbricati assicurati per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l’evento dannoso nonché quelli allo stesso scopo provocati dall’Aderente-Assicurato (e/o dal proprietario del Fabbricato se diverso dall’Aderente-Assicurato) e/o da terzi purché non arrecati inconsideratamente;
• le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residuati del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile a termini di Polizza, fermo quanto previsto dal successivo Art. 16 – Pagamento dell’indennizzo;
nonché dei danni materiali e diretti arrecati ai fabbricati assicurati da:
a) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte dei fabbricati medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
b) onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere, in moto a velocità supersonica;
c) urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti nè al servizio dell’Aderente-Assicurato (e/o del proprietario del Fabbricato se diverso dall’Aderente-Assicurato), con avvertenza che gli eventuali danni da incendio non sono oggetto della presente estensione di garanzia;
Ad integrazione di quanto sopra l’assicurazione s’intende estesa anche alle seguenti garanzie: EVENTI ATMOSFERICI
La Società risponde dei danni:
1. materiali e diretti causati ai fabbricati assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, tromba d’aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non;
2. di bagnamento che si verificassero all’interno dei fabbricati, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da:
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti dei sistemi di scarico;
- gelo, neve;
- cedimento o franamento del terreno;
ancorché verificatosi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2;
b) subiti da:
- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a € 500,00 per gli immobili
- lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine. Agli effetti della presente estensione di garanzia:
-
della Sezione I e di un importo di € 1.000,00 per gli immobili delle Sezioni II, III e IV come descritti nel precedente Art. 1 – Fabbricati assicurabili;
- per gli immobili delle Sezioni II, III e IV il limite massimo di indennizzo per periodo di assicurazione è pari all’ 80% del valore assicurato.
EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI DOLOSI
La Società risponde:
1. dei danni materiali e diretti causati ai fabbricati assicurati da incendio, esplosione e scoppio, caduta aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
2 degli altri danni materiali e diretti causati ai fabbricati assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti e non dell’Aderente-Assicurato o del proprietario del Fabbricato se diverso dall’Aderente-Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.
La Società non risponde dei danni:
a) di inondazione o frana;
b) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od
in occasione di serrata.
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati, con l’avvertenza che qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui alla presente condizione particolare.
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a € 500,00 per gli immobili
-
della Sezione I e di un importo di € 1.000,00 per gli immobili delle Sezioni II, III e IV come descritti nel precedente Art. 1 – Fabbricati assicurabili;
- per gli immobili delle Sezioni II, III e IV il limite massimo di indennizzo per periodo di assicurazione è pari all’ 80% del valore assicurato.
Art. 4 – Condizioni speciali (sempre operanti)
a) oneri di ricostruzione ad enti e/o autorità pubbliche
in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge al
Si dà atto che nella somma assicurata per la voce “Fabbricati” sono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull’ Aderente-Assicurato (o sul proprietario del Fabbricato, se diverso dall’Aderente-Assicurato) e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o autorità pubblica
momento della ricostruzione.
b) buona fede
Le incomplete od inesatte dichiarazioni all’atto dell’adesione o l’omessa comunicazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio durante il corso del contratto, non pregiudicano il diritto al risarcimento semprechè tali omissioni od incomplete ed inesatte dichiarazioni siano frutto di buonafede.
L’Aderente-Assicurato dovrà però corrispondere alla Società il maggior premio, proporzionale al maggior rischio che ne è derivato, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata, fermo comunque quanto disposto dagli Artt. 9 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e 10 – Aggravamento del rischio delle Condizioni Generali.
c) colpa grave dell’Aderente-Assicurato (e/o del proprietario del fabbricato se diverso dall’Aderente-Assicurato)
A parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione, La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi previsti in Polizza determinati da colpa grave dell’Aderente-Assicurato (e/o del proprietario del Fabbricato se diverso dall’Aderente-Assicurato), delle persone di cui devono rispondere a norma di legge nonché, se ed in quanto debbano risponderne, del coniuge, degli ascendenti, dei discendenti e dei collaterali con loro conviventi se persona fisica, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata se persona giuridica.
d) onorari periti
La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di Polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l’Aderente- Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Aderente-Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 5% dell’indennizzo, con il massimo di € 5.000,00.
Art. 5 – Primo rischio assoluto
L’Assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del C.C..
Art. 6 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari,
scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, salvo quanto previsto dall’Art. 3 al punto “Eventi sociopolitici e Atti dolosi”;
b) causati da esplosione o emanazioni di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) causati con dolo o colpa grave dall’Aderente-Assicurato (e/o dal proprietario del Fabbricato se diverso dall’Aderente-Assicurato), dai rappresentanti legali o dai Soci a responsabilità illimitata;
d) causati con dolo o colpa grave dall’Aderente-Assicurato (e/o dal proprietario del Fabbricato se diverso dall’Aderente-Assicurato), dalle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge nonché, se ed in quanto egli debba risponderne, dal coniuge, dagli ascendenti, dai discendenti e dai collaterali dell’Aderente-Assicurato stesso (e/o del proprietario del Fabbricato se diverso dall’Aderente-Assicurato) con lui conviventi se lo stesso è una persona fisica, dai rappresentanti legali o dai soci a responsabilità illimitata se l’Aderente-Assicurato (e/o il proprietario del Fabbricato, se diverso dall’Aderente-Assicurato) è una persona giuridica;
e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni;
f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’Assicurazione;
g) alla macchina o all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’evento è determinato da usura, corrosione, o difetti di materiale;
xxxxxxxxxxx, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
Condizioni di Assicurazione - “FIN + A Danni” Ed. 2/FD1
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i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido
l’assicurazione;
h) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata
l) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione
di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità del fabbricato assicurato.
Art. 7 - Determinazione della somma assicurata
La somma assicurata è decrescente nel tempo.
La somma assicurata iniziale corrisponde all’importo del mutuo ipotecario, se erogato al momento dell’adesione, o del debito residuo, se il mutuo ipotecario è già in corso; in caso di mutuo cointestato la somma assicurata iniziale può anche essere pari alla quota del Finanziamento del singolo cointestatario.
La somma assicurata in ciascuna annualità assicurativa, successiva alla prima, è indicata nel “Prospetto dello sviluppo del capitale decrescente” che costituisce allegato al Modulo di Adesione e sottoscritto dall’Aderente-Assicurato. Tale somma è pari all’importo calcolato sulla base del Piano di ammortamento teorico alla francese determinato con riferimento alla somma assicurata ed alla durata dell’Assicurazione ad un tasso nominale fisso pari al 10%.
La somma assicurata non potrà essere comunque superiore al valore di ricostruzione a nuovo, stimato come disposto dal successivo Art. 13 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.
In caso di sinistro l’indennizzo sarà liquidato al Beneficiario (l’Aderente Assicurato ovvero il proprietario del fabbricato assicurato, se diverso dall’Aderente-Assicurato).
Art. 8 - Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate, il Contraente e l’Aderente-Assicurato (e/o il proprietario del Fabbricato se diverso dall’Aderente-Assicurato) hanno l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 9 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Aderente-Assicurato (e/o il proprietario del Fabbricato, se diverso dall’Aderente-Assicurato) deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 C.C.;
b) darne avviso scritto alla Società o all’Intermediario Global Assicurazioni S.p.A., anche per il tramite del Contraente, mediante
lettera raccomandata, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 C.C., specificando in ogni caso le
generalità del proprietario del Fabbricato assicurato.
c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità delle cose distrutte o danneggiate, con
indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti fatture o qualsiasi documento che possa
essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 C.C.
Art. 10 - Esagerazione dolosa del danno
L’Aderente-Assicurato (e/o il proprietario del Fabbricato se diverso dall’Aderente-Assicurato) che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro, o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennità.
Art. 11 - Procedure per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato tra le Parti (ovvero tra la Società e l’Aderente-Assicurato o proprietario effettivo del Fabbricato assicurato, se non coincidente con l’Aderente-Assicurato) direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall’Aderente-Assicurato (o proprietario effettivo del Fabbricato assicurato, se non coincidente con
l’Aderente-Assicurato), con apposito atto unico.
I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro.
Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà e l’Aderente-Assicurato (o il proprietario effettivo del Fabbricato assicurato, se non coincidente con l’Aderente-Assicurato) conferisce alla Società la facoltà di
liquidare detta spesa trattenendo la sua quota dall’Indennizzo eventualmente dovuto.
Art. 12 - Mandato dei Periti
I periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
3) verificare se l’Aderente-Assicurato (e/o il proprietario del Fabbricato se diverso dall’Aderente-Assicurato) ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente Art. 9 – Obblighi in caso di sinistro;
4) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui al successivo Art. 13 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione
inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità di legge.
Art. 13 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Premesso che l’attribuzione del valore di ricostruzione che ciascun fabbricato assicurato - illeso, danneggiato o distrutto - aveva al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
- per i fabbricati, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area;
- per gli impianti rientranti nella definizione di “Fabbricato”, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
l’ammontare del danno si determina:
stimando la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui; l’ammontare del danno sarà indennizzato con il limite della somma assicurata al momento del sinistro, come determinata dall’Art. 7 – Determinazione della somma assicurata, fermo quanto disposto dal successivo Art. 15 – Limite massimo dell’indennizzo.
Art. 14 - Assicurazione presso diversi assicuratori
A parziale deroga di quanto previsto dall’ Art. 5 – Altre assicurazioni delle Condizioni Generali, se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l’Aderente-Assicurato (o il proprietario del Fabbricato se diverso dall’Aderente- Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione dell’esistenza degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro l’Aderente-Assicurato (o il proprietario del Fabbricato se diverso dall’Aderente-Assicurato) deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Art. 15 - Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 16 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta tutta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra alcuno dei casi previsti dal precedente Art. 6 - Esclusioni lettere c) e d).
Se l’Aderente-Assicurato (e/o il proprietario del Fabbricato se diverso dall’Aderente-Assicurato) è un’impresa, la Società prima del pagamento può richiedere:
- l’attestazione del Tribunale Civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali;
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura.
ELENCO ATTIVITA’ ASSICURABILI E RELATIVI CODICI DI RISCHIO
(FERMI I DISPOSTI DI CUI ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA POLIZZA COLLETTIVA)
SEZIONE I
Fabbricati destinati per almeno 3/4 della superficie totale ad abitazioni civili e/o uffici e/o studi professionali, alberghi, compresi fabbricati destinati a caserme, scuole, ospedali e consimili civili destinazioni d’uso, aventi strutture portanti verticali, pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali incombustibili, solai, armatura del tetto e rivestimenti interni anche in materiali combustibili, aventi valore di ricostruzione a nuovo non superiore a € 1.000.000,00.
Esclusivamente per i fabbricati destinati a civile abitazione ubicati in località montane, escluse abitazioni coesistenti in fabbricati che non siano per almeno 3/4 di pari destinazione, sono tuttavia tollerate l'esistenza di manto di copertura in scandole e/o l'esistenza di rivestimento delle pareti esterne in legno purché aderente alle strutture in muratura costituenti il fabbricato stesso nonché l’esistenza di balconi in legno.
Codice rischio | |
alberghi, stabilimenti termali, bagni pubblici | 1411 |
chiese | 1211 |
civili abitazioni (esclusi fabbricati agricoli), uffici, studi professionali e di consulto medico | 1111 |
fabbricati agricoli destinati esclusivamente a civili abitazioni | 1110 |
musei / pinacoteche | 1311 |
ospedali/laboratori analisi mediche | 1511 |
scuole/caserme | 1611 |
SEZIONE II
Fabbricati adibiti a negozi, attività commerciali, depositi, esclusi quelli indicati alla Sezione IV, nonché eventuali uffici e/o studi professionali (dipendenti e coesistenti con gli stessi) aventi caratteristiche costruttive per almeno 9/10 incombustibili, aventi valore di ricostruzione a nuovo non superiore a € 1.000.000,00.
Codice rischio | |
abiti e confezioni in genere non in tessuto elastico o tessuto a maglia ed escluse pellicce, sartorie, negozi o depositi di | 6810 |
acciaierie anche con rottami, deposito di | 2120 |
accumulatori e pile elettriche, negozio o deposito di | 2360 |
aceto, negozio o deposito di | 1780 |
acque minerali, gassose e bibite in genere, negozio o deposito di | 1110 |
alimentari in genere, negozio di | 1110 |
alimentari surgelati, negozio o deposito di | 1460 |
alimenti xxxxxxxx e confezionati, negozio o deposito di | 1480 |
amido, fecola, glucosio, negozio o deposito di | 1240 |
animali vivi con o senza ambulatorio veterinario, negozio di | 510 |
antiquariato, filatelia, numismatica, quadri, stampe d'arte, statue, sculture, restauratori e smaltatori d'arte,negozi di | 950 |
apparecchi domestici a gas o elettrici, bruciatori,banchi frigoriferi, xxxxxxxxx, negozio o deposito di | 2610 |
apparecchi e strumenti elettronici, apparecchi radio per telecomunicazioni, audiovisivi, negozio o deposito di | 2420 |
arrotini, negozio di | 2230 |
articoli di cartoleria e cancelleria, negozi di | 330 |
articoli di cuoio o pelle naturale o artificiale escluse calzature, negozio o deposito di | 4340 |
articoli di monopolio, per fumatori, tabaccherie, negozi di | 410 |
articoli per cine-foto-ottica, materiali fotosensibili (esclusi infiammabili, celluloide, materiale per e laboratori di sviluppo e stampa) dischi, film, nastri per macchine scriventi, elaboratori, registratori audio/video e simili, negozio o deposito di | 4630 |
articoli religiosi, negozi di | 310 |
articoli sportivi, caccia/pesca no munizioni, negozi di | 320 |
autorimesse autofficine elettrauto | 9210 |
autoveicoli autorimorchi trattori, accessori auto/moto esclusi pneumatici, negozio o deposito di | 2510 |
bar, osterie senza servizio ristorante | 1830 |
xxxxxxxx parrucchieri estetisti istituti di bellezza, negozi di | 340 |
birra, malto, negozio o deposito di | 1120 |
biscotti, pane, panettoni, xxxxxxxx, pasticceria, negozio o deposito di | 1350 |
bottoni esclusi quelli in materiale combustibile, negozio o deposito di | 4610 |
calci aeree ed idrauliche, gesso, cementi, deposito di | 5210 |
calzature in cuoio o pelle naturale anche con parti in gomma, materia plastica, legno, sughero o suoi agglomerati, deposito di | 4840 |
calzature in genere, ciabattini, calzolai, negozio di | 4350 |
calze non elastiche, negozi o depositi di | 6830 |
cappelli, borse escluse di cuoio, pelle naturale o artificiale, gomma e materiale vegetale, negozi o depositi di | 6840 |
caramelle, cioccolato, torrone, panforte, negozio o deposito di | 1340 |
carni e/o pesci in scatola,estratti di carne, negozio o deposito di | 1430 |
carpenteria metallica, macchine non elettriche di peso > 2 ton, deposito di | 2210 |
carte da parati, negozio di | 4260 |
cartotecnica, negozio di | 4180 |
casalinghi e simili, compresi quelli in legno se non preminenti, negozio di | 3310 |
cassette audio e video, negozio di | 9620 |
cavi e conduttori elettrici isolati, cavi con fibre ottiche, negozio o deposito di | 2330 |
cereali, sementi, semi non oleosi, negozio di | 1710 |
caffè e surrogati di caffè, negozio o deposito di | 1720 |
colorifici, negozi di articoli per imbianchini e decoratori edili | 7300 |
confezioni in tessuto a maglia, negozi o depositi di | 6860 |
cordaggi, negozio o deposito di | 6710 |
crine peli, deposito di | 6720 |
cuscini materassi, negozio di | 6360 |
decoratori di legno e mobili, negozio di | 3410 |
depositi e magazzini generali di merci assumibili in base alla presente tabella protetti da impianto automatico d'estinzione incendio | 9121 |
drogherie e coloniali in genere, negozi di | 1850 |
elettrodomestici, radiotecnici, negozio di riparazioni | 2610 |
xxxxxx, lattonieri, catene, fili, laminati, profilati, tubi saldati, reti, scatolame, fustame e prodotti in genere di lamiera sottile, negozio o deposito di | 2240 |
farina di cereali, negozio o deposito di | 1210 |
farmacia, negozio di | 7540 |
fiori esclusi fiori secchi, negozi di | 240 |
fonderie di metalli ferrosi di 2°fusione, ghisa e/o metalli in pani o lingotti, deposito di | 2140 |
fonderie di metalli non ferrosi e loro leghe, deposito di | 2150 |
formaggi, burro, latticini, centrali del latte, negozio o deposito di | 1610 |
frutta fresca, negozi di | 370 |
frutta secca frutti oleosi, negozi di | 380 |
frutti non oleosi, negozi di | 390 |
gastronomie, salumerie, pizzicherie | 1860 |
gioielli, metalli e pietre preziose, bigiotteria, avorio, madreperla, negozio o deposito di | 2840 |
grandi magazzini, centri commerciali, supermercati, ipermercati, empori e relativi depositi di riserva con superficie di vendita /deposito su più di 2 piani protetti da impianto automatico d'estinzione incendio | 9131 |
grandi magazzini, centri commerciali, supermercati, ipermercati, empori e relativi depositi di riserva, mercati coperti, con superficie di vendita /deposito su non più di 2 piani protetti da impianto automatico d'estinzione incendio | 9132 |
guarnizioni d'attrito per freni o frizioni, deposito di | 5650 |
idraulici, stagnini, lattonieri, piombisti, negozi di | 420 |
imbianchini o decoratori edili, deposito di | 7350 |
laboratori di analisi | 9811 |
laminati trafilati ed estrusi di metallo, deposito di | 2130 |
xxxx non rigenerata, negozi o depositi di | 6310 |
lastre di vetro, vetrai, negozio o deposito di sole | 5520 |
laterizi o refrattari, deposito di | 5310 |
latterie, cremerie, gelati, negozio o deposito di | 1360 |
legatoria, librerie, pubblicazioni, negozio o deposito di | 4250 |
legumi ortofrutticoli freschi patate, negozi di | 430 |
litografia tipografia serigrafia, deposito di | 4220 |
macchine ed apparecchiature elettriche metalliche anche per illuminazione e segnalazione escluse lampade e tubi luminescenti, deposito di | 2320 |
macchine elettriche di potenza > 30kva, deposito di | 2310 |
macchine operatrici utensili motrici non elettriche, deposito di | 2220 |
macchine per ufficio e strumenti scientifici non elettronici, meccanica di precisione e micromeccanica, odontotecnica, negozio o deposito di | 2410 |
magazzino frigorifero senza produzione di surgelati | 9110 |
mangimi e prodotti vegetali disidratati, negozio di | 1520 |
manufatti edilizia materiali diversi, deposito di | 5420 |
manufatti per edilizia a base di calce, cemento e gesso anche con altri materiali combustibili ma escluse materie plastiche espanse o alveolari se non completamente annegate per almeno cm. 1 per ogni lato nel manufatto stesso, deposito di | 5410 |
marmellate, confetture, mostarde, miele, canditi, conserve di ortofrutticoli, negozio o deposito di | 1410 |
materassi a molle, negozi o depositi di | 6680 |
materiali elettrici, elettricisti, negozi di | 360 |
materiali per sviluppo e stampa di supporti cinefotografici, eslusi infiammabili e celluloide, negozio o deposito di | 4680 |
materie per galvanostegia, deposito di | 2810 |
materie per metallizzazione (escluso infiammabili e polveri di afnio, alluminio, bronzo di alluminio, bronzo,magnesio, titanio, torio, tungsteno, uranio e zirconio), deposito di | 2830 |
materie per smaltatura oggetti metallici, deposito di | 2820 |
materie per trattamento termico metalli, deposito di | 2860 |
materie per zincatura brunitura bronzatura, deposito di | 2850 |
matrici tipografiche, deposito di | 4210 |
xxxxxxxx, negozi di | 6890 |
mezzi ferroviari, tranviari e filovie, deposito od officina per | 9230 |
minerali rottami metallici, autodemolizioni, deposito di | 2110 |
minuterie metalliche, rubinetterie, attrezzi, utensili, stoviglie e casalinghi metallici, armi bianche e da fuoco (senza esistenza di munizioni o polvere da sparo), negozio o deposito di | 2230 |
mobili metallici,casseforti, negozio o deposito di | 2630 |
mole,carte e tele smeriglio ed altri mezzi abrasivi, negozio o deposito di | 5610 |
motoveicoli e biciclette, negozio di vendita e/o riparazione o deposito di | 2540 |
nastri, passamanerie, merletti, trine, negozi o depositi di | 6870 |
natanti di soli scafi metallici, negozio o deposito di | 2570 |
negozio o deposito di terrecotte, gres, ceramiche, porcellane, ed oggetti di | 5320 |
occhiali, negozio o deposito di | 4640 |
oggetti di vetro o cristallo anche con altri materiali combustibili, negozio o deposito di | 5530 |
oggetti in metallo con max 30% di valore di componenti anche in materiale combustibile, deposito di | 2710 |
oli e grassi alimentare di origine vegetale, negozio o deposito di | 1640 |
olio d'oliva, negozio o deposito di | 1650 |
ombrelli, negozio di | 4730 |
pane, panettieri senza forno, negozio o deposito di | 1350 |
paste alimentari, negozio o deposito di | 1230 |
patatine fritte, snacks, negozio o deposito di | 1370 |
pelli naturali già conciate escluse pellicce, negozio o deposito di | 4310 |
pesce fresco, pescherie, negozio o deposito di | 1670 |
piante ornamentali e bulbi, negozio di | 470 |
pietre, marmi, caolino, deposito di | 5110 |
polveri di metallo esclusi magnesio, titanio, zirconio, deposito di | 2170 |
prodotti alimentari liofilizzati, negozio o deposito di | 1470 |
prodotti vegetali per concia/tinta delle pelli, negozio o deposito di | 4360 |
prosciutti, salumi, negozio o deposito di | 1440 |
ristoranti, pizzerie, rosticcerie, trattorie | 1840 |
rocce asfaltiche e bituminose, deposito di | 5120 |
rottami, deposito di | 2870 |
sale comune alimentare, deposito di | 1770 |
scope,spazzole pennelli, negozio di | 4710 |
semiconduttori termistori transistor, lampade e tubi luminescenti, circuiti integrati e microcircuiti, tubi e schede elettronici, negozio o deposito di | 2340 |
smalti silicei e vetrosi, deposito di | 5140 |
spedizionieri di merci escluse quelle non assumibili in base alla presente tabella | 9171 |
spiriti e liquori, negozio di | 1130 |
strumenti musicali, accordatori, negozio di | 3620 |
succhi sciroppi frutta ortaggi, negozio o deposito di | 1110 |
surrogati caffe', negozio o deposito di | 1720 |
tappeti e stuoie esclusi quelli di feltro, di gomma e di materia vegetale, riparatori di tappeti, negozio di 6790 tessuti a maglia escluse garze e tappeti, deposito di | 6580 |
tessuti di cotone o di altre fibre non animali, esclusi garze tessuti di spugna ed a maglia tappeti e reti, deposito di | 6510 |
tessuti di lana seta o di altre fibre animali, esclusi tessuti a maglia tappeti e reti, deposito di 6520 tessuti spalmati o impregnati, deposito di | 6620 |
tessuti spugna, deposito di | 6560 |
tessuto elastico, bretelle, busti, calze e fasce elastiche, articoli medicali, negozi di confezioni in | 6820 |
the, camomilla ed erbe aromatiche, liquirizia, erboristerie, negozio di | 1760 |
tintoria, lavanderia, stireria, negozi di | 6630 |
titanio, zirconio, magnesio e sue leghe, escluse polveri, trucioli e spugne di, deposito di | 2290 |
uffici dipendenti e coesistenti, anche se separati, con rischi di cui alla presente sezione | 9610 |
vegetali commestibili disidratati, negozio o deposito di | 1420 |
veicoli ferrotranviari, deposito di | 2580 |
vetrerie, deposito di | 5510 |
vetro in fibre o tessuti, mica, lana di vetro o di roccia, deposito di | 5640 |
vini, vini liquorosi, spumanti, negozio o deposito di | 1140 |
xxxxxxxx xxxxxxx e surrogati, negozio o deposito di | 1310 |
SEZIONE III
Attività produttive e/o di lavorazione, esclusi quelli indicati alla Sezione IV, nonché eventuali uffici e/o studi professionali (dipendenti e coesistenti con gli stessi) aventi caratteristiche costruttive per almeno 9/10 incombustibili, aventi valore di ricostruzione a nuovo non superiore a € 1.000.000,00.
Codice rischio | |
abiti e confezioni in genere non in tessuto elastico od a maglia ed escluse pellicce, produzione di | 6811 |
acciaierie anche con rottami, produzione di | 2121 |
accumulatori e pile elettriche, produzione di | 2361 |
aceto, vini, vini liquorosi, spumanti, bibite alcoliche, cantine sociali, produzione di | 1141 |
acque minerali/gassose bibite, produzione di | 1111 |
aeromobili, produzione di | 2551 |
alimentari liofilizzati, produzione di | 1471 |
alimentari surgelati, produzione di | 1461 |
xxxxxxxx xxxxxxxx e confezionati, produzione di | 1481 |
amido, fecola, glucosio, produzione di | 1241 |
apparecchi domestici a gas o elettrici (esclusi frigoriferi), bruciatori, produzione di | 2611 |
apparecchi e strumenti elettronici, apparecchi radio per telecomunicazioni,audiovisivi, produzione di | 2421 |
articoli di cuoio, pelle naturale o artificiale escluse calzature, produzione di | 4341 |
astucci, scatole, tubetti e contenitori di cartone o cartoncino, produzione di | 4161 |
autoveicoli, autorimorchi, trattori semoventi senza operazioni di carrozzeria, produzione di | 2511 |
birra, produzione di (con qualsiasi processo) | 1121 |
bottoni esclusi quelli in materiale combustibile, produzione di | 4612 |
caffè, surrogati di caffè, senza reparti di estratti idrosolubili, lavorazione o produzione di | 1721 |
calci aeree ed idrauliche, gesso, cementi, produzione di | 5211 |
calzature in cuoio o pelle naturale con applicazione di parti in gomma, materia plastica, legno, sughero o suoi agglomerati, senza produzione degli stessi, produzione di | 4841 |
calze escluse quelle elastiche, produzione di | 6831 |
cantieri demolizione navi con scafo metallico | 2579 |
cantieri navali (costruzione/riparazione/allestimento) di soli natanti con scafi metallici | 2573 |
cappelli, borse escluse di cuoio, pelle naturale o artificiale, gomma, plastica e di materiale vegetale, produzione di | 6844 |
caramelle cioccolato torrone con qualsiasi processo, produzione di | 1341 |
carne/pesce in scatola, estratti di carne, produzione di | 1431 |
carpenteria metallica, macchine non elettriche di peso > 2 ton, produzione di | 2211 |
carrozzerie, qualsiasi veicolo | 2521 |
cartotecnica anche con stampa e plastificatura, produzione di | 4181 |
catene, fili, laminati, profilati, tubi saldati, reti e tele di metallo, catolame, fustame e prodotti in genere di lamiera sottile, produzione di | 2241 |
cavi e conduttori elettrici isolati, cavi con fibre ottiche, produzione di | 2331 |
cereali, semi e frutta, lavorazione di | 1711 |
confezionamento, imbottigliamento, imballaggio di merci in genere assumibili nella presente Sezione | 9831 |
confezioni in tessuto a maglia, produzione di | 6861 |
cotone o di altre fibre non animali esclusivamente da filati, esclusi garze tessuti di spugna ed a maglia tappeti e reti, tessitura di | 6511 |
dischi, film, nastri per macchine scriventi, elaboratori, registratori audio e video e simili, materiali fotosensibili, esclusi infiammabili e celluloide, produzione di | 4631 |
formaggi, burro, latticini, centrali del latte, produzione di | 1612 |
frigoriferi, produzione di | 2614 |
galvanostegia di oggetti prodotti altrove | 2811 |
gelati o ghiaccio, produzione di | 1361 |
gioielli, metalli e pietre preziose, bigiotteria, avorio, madreperla, produzione di | 2841 |
guarnizioni d'attrito per freni o frizioni, produzione di | 5651 |
laboratori per sviluppo e stampa di supporti cine fotografici, eslusi infiammabili e celluloide | 4681 |
lana seta o di altre fibre animali anche con altre fibre per non oltre il 35% di peso, esclusi tessuti a maglia tappeti e reti, tessitura di | 6521 |
laterizi o refrattari, produzione di | 5311 |
legatoria senza tipolitografia | 4251 |
litografia tipografia serigrafia | 4221 |
macchine ed apparecchiature elettriche metalliche anche per illuminazione e segnalazione escluse lampade e tubi luminescenti, produzione di | 2321 |
macchine elettriche di potenza > 30kva, produzione di | 2311 |
macchine operatrici utensili e motrici non elettriche e loro parti metalliche, produzione di | 2221 |
macchine per ufficio e strumenti scientifici non elettronici, meccanica di precisione e micromeccanica, produzione di | 2411 |
xxxxxxx senza stallaggio e sosta bestie senza lavorazione o surgelamento delle carni | 1661 |
manufatti per edilizia a base di calce, cemento e gesso anche con altri materiali combustibili ma escluse materie plastiche espanse o alveolari, produzione di | 5412 |
manufatti per edilizia in materiali diversi anche con altri materiali combustibili ma escluse materie plastiche espanse o alveolari, produzione di | 5422 |
marmellate, confetture, mostarde, miele, canditi, conserve di ortofrutticoli, produzione di | 1411 |
materassi a molle senza produzione delle imbottiture, produzione di | 6682 |
matrici tipografiche, produzione di (laboratori di) | 4211 |
mescolazione e miscelazione di prodotti assumibili nella presente Sezione, escluso utilizzo di merci e materiali infiammabili | 9882 |
metalli e loro leghe, polveri di metallo, esclusi magnesio, titanio e zirconio, sinterizzazione di 2171 metalli ferrosi di 2° fusione, fonderie di | 2141 |
metalli non ferrosi e loro leghe, esclusi metalli preziosi, pressofusione e microfusione di | 2153 |
metalli non ferrosi e loro leghe, fonderie di | 2151 |
metalli, laminazione, trafilatura ed estrusione di | 2131 |
metalli, trattamento termico di | 2861 |
metallizzazione qualsiasi oggetto | 2831 |
minerali e rottami metallici, trattamento, arricchimento e macinazione di | 2111 |
minuterie metalliche, rubinetterie, attrezzi, utensili, stoviglie e casalinghi metallici, armi bianche e da fuoco (senza esistenza di munizioni o polvere da sparo), produzione di | 2231 |
mobili metallici, casseforti, produzione di | 2631 |
mole, carte e tele smeriglio ed altri mezzi abrasivi, escluso impiego di resine infiammabili, produzione di | 5611 |
motoveicoli, biciclette, produzione di | 2541 |
nastri, passamanerie, merletti, trine, ricami, produzione di | 6871 |
occhiali in materiale incombustibile con applicazione di parti anche combustibili, produzione di | 4642 |
officine di manutenzione veicoli dipendenti e coesistenti, anche se separati, con rischi di cui alla presente sezione | 9630 |
oggetti in metallo con max 30% di valore di componenti in materiale combustibile, produzione di | 2711 |
oli e grassi alimentri di origine vegetale, produzione di | 1641 |
olio d'oliva senza impiego d'infiammabili e senza lavorazione delle sanse, produzione di | 1651 |
panifici con forno, pane, biscotti, panettoni, grissini, pasticceria, produzione di | 1351 |
paste alimentari, produzione di | 1231 |
patatine fritte,snaks e simili, produzione di | 1371 |
pelli naturali: preparazione, concia, rifinizione e rigenerazione, lavorazione di | 4311 |
pesci, stabilimenti ittiologici | 0000 |
xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxx a cielo aperto, senza utilizzo di esplosivi, estrazione e lavorazione di | 5111 |
prodotti vegetali per concia/tinta delle pelli, produzione di | 4361 |
prosciutti e salumi, produzione di | 1441 |
reti tessili, produzione di | 6781 |
rocce asfaltiche o bituminose senza estrazione di bitumi o di oli minerali, lavorazione di | 5121 |
rottami non solo metallici, macinazione di | 2871 |
sale compresa raffinazione, produzione di | 9861 |
semiconduttori termistori transistor, lampade e tubi luminescenti, circuiti integrati e microcircuiti, tubi e schede elettronici, produzione di | 2341 |
smaltatura oggetti metallici | 2821 |
smalti silicei e vetrosi, fusione di silicati, produzione di | 5141 |
"strumenti musicali in metallo con max 30% di valore di componenti in materiale combustibile, produzione di | 2711 |
succhi sciroppi, produzione di (no estratti alcolici) | 1111 |
tappeti e stuoie esclusi quelli di feltro, di gomma e di materia vegetale, produzione di | 6792 |
terrecotte, gres, ceramiche, porcellane ed oggetti di, produzione di | 5321 |
tessuti a maglia esclusi garze e tappeti, tessitura di | 6581 |
tessuti senza impiego di infiammabili, lavanderie di | 6634 |
tessuti spugna, tessitura di | 6561 |
tessuti, apparecchiatura o rifinizione di | 6531 |
tessuti, senza impiego di resine e di infiammabili, spalmatura o impregnazione di | 6622 |
tessuti, stamperia di | 6551 |
tessuti, tintoria di | 6541 |
tipografia esclusivamente con rotative | 4231 |
uffici dipendenti e coesistenti, anche se separati, con rischi di cui alla presente sezione | 9610 |
vegetali commestibili disidratati, produzione di | 1421 |
veicoli ferrotranviari (qualsiasi), produzione di | 2581 |
verniciatura con impiego di infiammabli esclusivamente in cabina a velo d'acqua | 9812 |
verniciatura senza impiego d'infiammabili | 9813 |
vetrerie | 5511 |
vetrerie di sole lastre | 5521 |
vetro in fibre o tessuti, mica, lana di vetro o di lana, anche misti con altre fibre tessili o materiali combustibili per non più del 15% del peso totale, produzione di | 5642 |
vetro o cristallo anche con altri materiali combustibili, produzione di oggetti di | 5531 |
zincatura,brunitura,bronzatura | 2851 |
xxxxxxxx, produzione di | 1311 |
SEZIONE IV
attività commerciali, depositi, attività produttive e/o di lavorazione di materie plastiche non espanse e/o alveolari, di prodotti chimici senza impiego d’infiammabili, di legno e di mobili senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti collegate almeno per i 9/10 ad impianto centralizzato d’aspirazione, nonché eventuali uffici e/o studi professionali (dipendenti e coesistenti con gli stessi) aventi caratteristiche costruttive per almeno 9/10 incombustibili, aventi valore di ricostruzione a nuovo non superiore a € 1.000.000,00.
Codice rischio | |
adesivi e mastici, escluso nitrocellulosa, senza impiego di infiammabili, produzione di | 8525 |
antibiotici, biologici e preparati farmaceutici senza produzione di sostanze chimico-farmaceutiche, senza impiego di infiammabili, produzione di | 7543 |
antibiotici/biologici, farmaceutici, deposito di | 7540 |
anticrittogamici, antiparassitari, diserbanti e disinfestanti senza impiego di infiammabili, produzione di | 7433 |
anticrittogamici, antiparassitari, diserbanti e disinfestanti, deposito di | 7430 |
buste, xxxxxx, xxxxxxxxx, etichette di carta e di cellofane, produzione di | 4171 |
carpenteria di legno senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti collegate almeno per i 9/10 ad impianto centralizzato di aspirazione, produzione di | 3121 |
casalinghi ed oggetti legno, negozio o deposito di | 3310 |
colle a base di caseina, produzione di | 8512 |
colori ed inchiostri con sola preparazione di miscele o soluzioni acquose e senza impiego di infiammabili, produzione di | 7345 |
colori ed inchiostri esclusi quelli infiammabili, deposito di | 7340 |
compensati, lastre o fogli per impiallacciatura senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti collegate almeno per i 9/10 ad impianto centralizzato di aspirazione, produzione di | 3221 |
concimi chimici non infiammabili ed escluso nitrato ammonico, deposito di | 7410 |
concimi chimici senza impiego di infiammabili ed escluso nitrato ammonico, produzione di | 7411 |
confezionamento, imbottigliamento, imballaggio di merci in genere assumibili nella presente Sezione | 9831 |
cosmetici e profumi senza preparazione delle essenze e senza impiego di infiammabili, produzione di 7533 cosmetici profumi (no essenze), negozio o deposito di | 7530 |
detersivi liquidi o in polvere con impiego di tensioattivi, senza produzione degli stessi e senza impiego di grassi animali, produzione di | 8741 |
detersivi liquidi o in polvere, deposito di | 8740 |
elettrochimica di metalli, escluse polveri,lavorazione | 7811 |
elettrochimica, prodotti per esclusi infiammabili, deposito di | 7810 |
essenze, escluse sintetiche, deposito di | 7510 |
essenze, escluse sintetiche, senza impiego di infiammabili, produzione di | 7514 |
evaporazione, cristalizzazione, sterilizzazione senza impiego di infiammabili | 9873 |
fogli, tubi, laminati e film di materia plastica non espansa o alveolare senza produzione delle resine, produzione di | 4441 |
fogli, tubi, laminati e film di materia plastica non espansa o alveolare, negozio o deposito di | 4440 |
gelatine colle a base di gelatina, escluse quelle infiammabili, deposito di | 8510 |
gelatine, colle esclusi prodotti di origine animale, produzione di | 8513 |
giocattoli in legno anche con altri materiali combustibili senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti collegate almeno per 9/10 ad impianto centralizzato di aspirazione, produzione di | 3313 |
liquidi e paste per pulire, saponi, stearine, glicerina non di sintesi, negozio o deposito di | 7230 |
liquidi e paste per pulire, saponi, stearine, glicerina non di sintesi, senza impiego di infiammabili, produzione di | 7233 |
macinazione di soli prodotti incombustibili | 9865 |
materie plastiche non espanse o alveolari: accoppiamento a carta, cartoni e tessuti senza produzione delle resine, produzione di | 4462 |
materie plastiche non espanse o alveolari: materiali per l'accoppiamento a carta, cartoni e tessuti senza produzione delle resine, deposito di | 4460 |
mobili in legno, laminati plastici e metallo senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti collegate almeno per i 9/10 ad impianto centralizzato di aspirazione, produzione di | 3413 |
mobili in legno, laminati plastici e metallo, deposito di | 3410 |
nobilitazione di compensati, paniforti, truciolari, trattamento per la conservazione ed ignifugazione del legname senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti collegate almeno per i 9/10 ad impianto centralizzato di aspirazione | 3251 |
officine di manutenzione veicoli dipendenti e coesistenti, anche se separati, con rischi di cui alla presente sezione | 9630 |
oggetti di materia plastica non espansa o aleolare, negozio o deposito di | 4430 |
oggetti di materia plastica non espansa o alveolare e senza produzione delle resine, produzione di | 4431 |
oggetti in legno anche con altri materiali combustibili senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti collegate almeno per i 9/10 ad impianto centralizzato di aspirazione, produzione di | 3313 |
oggetti in legno con parti anche in altri materaili combustibili e in metallo, quest'ultimo per non meno del 30%, barili e botti, senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti collegate almeno per i 9/10 ad impianto centralizzato di aspirazione, produzione di | 3323 |
oggetti in legno con parti anche in altri materaili combustibili e in metallo, quest'ultimo per non meno del 30%, deposito di | 3320 |
oli e grassi animali e vegetali, non alimentari e loro derivati, senza impiego di infiammabili, produzione di | 7243 |
paniforti o travi lamellari senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti collegate almeno per i 9/10 ad impianto centralizzato di aspirazione, produzione di | 3241 |
pannelli truciolari o di fibre, farina e lana di legno senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti collegate almeno per i 9/10 ad impianto centralizzato di aspirazione, produzione di | 3232 |
parquette per pavimenti e serramenti in legno con impiego di macchine mordenti collegate almeno per i 9/10 ad impianto centralizzato di aspirazione, produzione di | 3212 |
pigmenti esclusi quelli a base di carbone, polveri di zolfo o metalli, neri animali e vegetali, nerofumo, deposito di | 7320 |
pigmenti esclusi quelli a base di carbone, polveri di zolfo o metalli, neri animali e vegetali, nerofumo, produzione di | 7324 |
plastificatura di oggetti | 4451 |
prodotti chimici inorganici esclusi quelli infiammabili o combustibili, ammoniaca e acidi, deposito di | 7990 |
prodotti chimici inorganici esclusi quelli infiammabili o combustibili, ammoniaca e acidi, senza impiego di infiammabili, produzione di | 7993 |
prodotti chimici inorganici esclusi quelli infiammabili, deposito di | 7980 |
prodotti chimici inorganici, esclusi quelli infiammabili, senza impiego di infiammabili, produzione di | 7983 |
prodotti chimici organici esclusi quelli infiammabili o combustibili, resine sintetiche e gomme sintetiche, deposito di | 8730 |
prodotti chimici organici esclusi quelli infiammabili o combustibili, resine sintetiche e gomme sintetiche, senza impiego di infiammabili, produzione di | 8733 |
prodotti chimici organici esclusi quelli infiammabili, resine sintetiche e gomme sintetiche, deposito di | 8720 |
prodotti chimici organici esclusi quelli infiammabili, resine sintetiche e gomme sintetiche, senza impiego di infiammabili, produzione di | 8723 |
strumenti musicali in legno senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti collegate almeno per i 9/10 ad impianto centralizzato di aspirazione, produzione o riparazione di | 3623 |
tronchi per produzione di tavolame/squadrati con impiego di macchine mordenti collegate almeno per i 9/10 ad impianto centralizzato di aspirazione, segherie di | 3111 |
uffici dipendenti e coesistenti, anche se separati, con rischi di cui alla presente sezione | 9610 |
vernici, smalti, lacche, esclusivamente soluzioni acquose, produzione di | 7376 |
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Informativa resa all’interessato per il trattamento assicurativo di dati personali-generali e sensibili
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 (di seguito denominata Legge), ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La/Vi informiamo di quanto segue:
comporta l’impossibilità di concludere od eseguire i
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento è diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di Xxxxx.
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento:
a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge: raccolta, registrazione e organizzazione, elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione, utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
b) è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
c) è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento, nonché da Società a cui la Compagnia ha affidato servizi in outsourcing, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento.
3. CONFERIMENTO DEI DATI
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
a) obbligatorio in base a Legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per Antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile);
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali nei casi in cui al punto 3,
relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1 e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per Legge, agli altri soggetti del settore assicurativo quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, intermediari assicurativi e riassicurativi, legali, periti e autofficine, Società a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché Società di servizi informatici o Società a cui la Compagnia ha affidato attività in outsourcing, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, IVASS ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
6. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti sia verso Paesi dell’Unione Europea, sia verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Gli artt. 7 e 10 della Legge conferiscono all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e della finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di Xxxxx, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati, di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxx, 0.