TRA
ACCORDO TRA L’ASL CN2 ED IL COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO PER LA GESTIONE DI UN PUNTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO ANTI COVID 19
TRA
l’Azienda Sanitaria CN2, con sede legale in Alba – Via Vida n. 10 (Codice Fiscale e Partita IVA n° 02419170044), rappresentata dal Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx XXXXXX (di seguito l“ASL”)
- da una parte -
E
Il Comune di Santo Stefano Belbo, con sede in Santo Stefano Belbo – Piazza Xxxxxxx X (Codice Fiscale e Partita IVA n° 00364170043), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Avv. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx XXXXX (di seguito Comune)
- dall’altra parte -
L’ASL e il Comune di seguito potranno essere denominati singolarmente come la “Parte” e, collettivamente, le “Parti”,
PREMESSO CHE:
− il Decreto del Ministro della Salute del 2 gennaio 2021 ha approvato il “Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19- Elementi di preparazione e di implementazione della
strategia vaccinale, aggiornato al 12 dicembre 2020”, elaborato a seguito della presa d’atto della Conferenza Stato-Regioni del 17 dicembre 2020, con il quale sono state fornite indicazioni in merito all’attività di somministrazione dei vaccini e di coordinamento della stessa;
− il modello organizzativo delineato con il citato Piano strategico prevede che “con l’aumentare della
disponibilità dei vaccini, a livello territoriale possono essere realizzate campagne su larga scala per la popolazione presso centri vaccinali organizzati ad hoc [...] con una maggiore articolazione sul territorio”;
− nell’attuale contesto socio sanitario, caratterizzato dal permanere dell’emergenza determinata dalla
circolazione del virus COVID 19, è necessario garantire la somministrazione del vaccino al maggior numero possibile di cittadini, secondo le indicazioni fornite dagli organi competenti dello Stato e della Regione Piemonte;
− i Comuni del territorio di riferimento dell’ASL si sono dimostrati sensibili alle problematiche emergenti
correlate all’esigenza di rendere capillari i punti vaccinali tenuto conto della peculiarità del territorio di riferimento (per lo più collinoso e con vie di comunicazione disagevoli) e della vastità dello stesso nonché della carenza di mezzi di trasporto pubblici;
− l’Amministrazioni comunali di Santo Stefano Belbo, Cossano Belbo, Castiglione Tinella e Rocchetta
Belbo si sono quindi accordate per individuare un’area idonea a garantire la possibilità di procedere alla vaccinazione della popolazione del territorio di riferimento, col fine di limitarne il più possibile i disagi connessi al raggiungimento della sede vaccinale, e per organizzare congiuntamente i servizi di supporto al funzionamento del punto vaccinale;
− la Giunta del Comune ha quindi individuato il Centro Polifunzionale “X. Xxxxx” – salone centrale e locale
attiguo, ubicato in Santo Xxxxxxx Xxxxx, in Via Xxxxx Xxxxxx, catastalmente individuato al foglio 15, particella 1113 – subalterno 1, il tutto come meglio definito nella planimetria allegata al presente Accordo sotto la lettera [A], per farne parte integrante e sostanziale, come luogo più idoneo per la localizzazione del centro vaccinale Covid-19, avendo la/o stessa/o una superficie ampiamente sufficiente a garantire efficienza di prestazioni e sicurezza delle persone e degli operatori impegnati nella somministrazione del vaccino ed essendo la/o stessa/o conforme alle indicazioni regionali;
− si è verificata dai Servizi preposti di questa ASL l’idoneità di detto centro vaccinale (sopralluogo del 26 aprile 2021 effettuato dai dottori Xxxxxx Xxxx e Xxxxxxx Xxxxx, con parere verbale con parere id. 5373409 del 28/04/2021);
− il Comune dichiara che gli immobili, gli impianti e le attrezzature da esso fornite sono conformi ai requisiti di legge e oggetto di regolare manutenzione;
tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite,
CONVENGONO QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 — PREMESSA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
ARTICOLO 2 – OGGETTO E FINALITÀ
Il presente Accordo ha ad oggetto la realizzazione di un “Punto di vaccinazione territoriale Covid-19” a favore della popolazione del territorio di riferimento dell’ASL .
ARTICOLO 3 – ONERI A CARICO DEL COMUNE
Il Comune mette a disposizione l’immobile e gli spazi di cui all’allegato [A] del presente Accordo per allestire un “Punto vaccinale territoriale” temporaneo, con funzionamento in giorni ed orari che saranno concordati con l’ASL. Un area di parcheggio esterna all’immobile sarà riservata ai mezzi ASL.
Sono a carico del Comune
− gli interventi di pulizia, sanificazione, con le modalità e la frequenza indicati dalle disposizioni sanitarie nazionali e regionali vigenti, delle pareti, degli arredi, delle attrezzature e dei servizi igienici presenti all’interno della struttura resa disponibile e la pulizia delle aree esterne;
− le spese per tutte le utenze necessarie all’uso dell’immobile: servizio idrico, energia elettrica, riscaldamento e connessione internet, avente portata di almeno 30 Mb;
− tutti gli interventi funzionali al corretto svolgimento delle operazioni di vaccinazione e necessari a individuare, delimitare ed allestire:
o le aree destinate al triage dei pazienti richiedenti la vaccinazione;
o gli spazi destinati allo stazionamento dei pazienti in attesa di vaccinazione;
o gli spazi e le porzioni dell’immobile da destinare ad “ambulatori” nei quali somministrare i vaccini ai pazienti;
o gli spazi destinati allo stazionamento temporaneo dei pazienti che abbiano ricevuto la vaccinazione;
o gli spazi e le porzioni dell’immobile da destinare al personale medico, infermieristico, amministrativo ed ai volontari di supporto;
o le porzioni dell’immobile dove stoccare le dosi di vaccino da somministrare, nonché tutto il materiale sanitario necessario alle operazioni di vaccinazione
− ogni altra spesa riferibile alla manutenzione ordinaria dell’immobile medesimo eventualmente necessaria per l’allestimento del punto vaccinale.
Nell’allestimento del punto vaccinale dovranno essere garantiti uno o più blocco/blocchi di servizi igienici riservati all’utenza del centro vaccinale ed un blocco ad uso esclusivo del personale sanitario impiegato nel centro vaccinale comprensivo di idoneo spogliatoio.
Si precisa che sono messi a disposizione dal Comune:
− sedie e scrivanie lavabili per l’allestimento dei locali
− un frigorifero idoneo alla conservazione dei vaccini, con termometro a misurazione continua della temperatura
− un defibrillatore D.A.E., con accessori, pronto all’uso
− l’attrezzatura informatica costituente terminale operativo delle postazioni di accettazione e registrazione dei dati del processo vaccinale.
Il Comune deve altresì provvedere alla predisposizione ed all’aggiornamento del piano organizzativo di gestione in sicurezza del flusso e deflusso dei cittadini a cui viene somministrato il vaccino.
Il Comune si impegna a supportare l’ASL nelle giornate dedicate alle sedute vaccinali rendendosi
disponibile, mediante volontari appositamente individuati e formati, a garantire i servizi di accoglienza degli utenti e di controllo degli accessi.
Il Comune si impegna inoltre a fornire, ove necessario, un servizio di sorveglianza notturna del Punto vaccinale territoriale, da realizzarsi con proprio personale o con affidamento del servizio a operatore esterno specializzato, per una durata non superiore a 12 ore giornaliere nell’arco temporale dalle ore 20,00 alle ore 8,00.
Il Comune adotta tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie a garantire la riservatezza del traffico dati generato dalle postazioni di lavoro connesse alla rete Internet messa a disposizione dallo stesso.
Il Comune quindi si impegna:
− a sottoscrivere la nomina a responsabile del trattamento dei dati transitati sui sistemi di sicurezza, ex art.
28 GDPR – modello fornito dall’ASL
− a sottoscrivere l’apposito modulo “Comunicazione Amministratori Sistema/Database” per le funzioni di amministratore di sistema.
ARTICOLO 4 – IMPEGNI DELL’ASL
L’ ASL, a seguito della gestione delle preadesioni alla vaccinazione da parte dei cittadini eleggibili, sulla base delle disponibilità organizzative e tenuto conto della afferenza degli utenti ai Comuni di cui in premessa, programma in SIRVA (Applicazione regionale vaccini) le sedute vaccinali dedicate e organizza il calendario vaccinale.
L’ASL avvalendosi precipuamente del personale volontario che abbia espresso la propria disponibilità ai sensi della DGR n. 9-2964 del 12 marzo 2021, opportunamente formato, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, operante presso il del Punto vaccinale territoriale:
− effettua la prenotazione delle prestazioni
− somministra agli utenti prenotati il vaccino, fornendo il materiale all’uopo necessario e provvedendo allo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dall’attività sanitaria.
Si precisa che il suddetto personale volontario, in seguito alla sottoscrizione di apposito accordo con l’ASL, è autorizzato al trattamento dei dati effettuato nello svolgimento delle proprie funzioni (così come previsto con Delibera n. 54 del 19/02/2019) e ad esso sono state fornite adeguate istruzioni al trattamento dei dati personali.
L’ASL assume a proprio carico la copertura assicurativa garantita dal “Programma assicurativo dei rischi sanitari delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Piemonte”.
ARTICOLO 4 – REFERENTI DELL’ACCORDO
Le parti nominano i seguenti referenti dell’Accordo, con funzioni di rappresentare gli enti nella gestione dello stesso:
- per il Comune: Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx;
- per l’ASL: Xxxx. Xxxxx Xxxxx;
ARTICOLO 5 – DURATA DELL’ACCORDO
La durata dell’Accordo è stabilita dal 3 maggio 2021 al 31 ottobre 2021, per il tempo necessario a completare la campagna di vaccinazione, con possibilità di proroga anche mediante mera comunicazione scritta contenente il nuovo termine finale. E’ escluso il rinnovo tacito dell’Accordo.
ARTICOLO 6 – RECESSO E RISOLUZIONE
In considerazione della finalità dell’Accordo e dell’arco temporale particolarmente ristretto, le parti concordano che nessuna di esse potrà recedere anticipatamente dall’Accordo, salvo motivi di carattere straordinario connessi all’emergenza sanitaria in atto.
ARTICOLO 7 ‒ CONTROVERSIE
Si conviene che qualsiasi controversia concernente il presente Accordo sarà deferita, in via esclusiva, al
Tribunale di Asti, fatti salvi gli strumenti obbligatori di deflazione del contenzioso.
ARTICOLO 8 ‒ RISERVATEZZA DEI DATI
Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione alle procedure connesse al presente Accordo, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come adeguato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 alle disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), e dal medesimo Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).
ARTICOLO 9 ‒ SPESE
Tutte le eventuali spese di registrazione del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico delle parti in egual misura.
ARTICOLO 10 ‒ DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si rimanda alle norme del Codice Civile in quanto applicabili, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. e alla normativa sanitaria di settore.
L’Accordo sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 4 della tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 s.m.i.
Il presente atto è esente da bollo, ai sensi dell’articolo 16 della tabella di cui all’Allegato B) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 s.m.i.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
IL SINDACO DEL COMUNE
Avv. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx
IL DIRETTORE GENERALE DELL’ASL
Xxxx. Xxxxxxx XXXXXX
Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005