PARTE I
DISCIPLINA RELATIVA ALLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE
PARTE I
DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1 Definizioni
1. Nella presente Disciplina ENEA - Agenzia per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - relativa alla proprietà industriale, le seguenti espressioni hanno il significato qui di seguito attribuito loro:
a) “Attività di Ricerca”: indica l’attività di ricerca svolta dai Dipendenti nell’esercizio delle proprie mansioni, indipendentemente dal profilo professionale nel quale sono inquadrati, avvalendosi delle attrezzature e strutture appartenenti a ENEA e/o di risorse economiche da quest’ultima amministrate, salvo che sia diversamente disposto in base a specifiche norme o clausole contrattuali.
b) “Brevetto/i”: indica i titoli di proprietà industriale mediante i quali si acquistano i diritti sulle Invenzioni. Sono, pertanto, compresi: i brevetti per invenzione, i brevetti per modello di utilità, i brevetti su una nuova varietà vegetale e le registrazioni delle topografie dei prodotti a semiconduttori. S’intendono, inoltre, i Brevetti previsti dalla legislazione nazionale (italiana o di ogni altro Stato del mondo), dal diritto comunitario e dalle convenzioni internazionali.
c) “Commissione” o “Commissione Brevetti”: indica la Commissione, la cui composizione, modalità operative e funzioni sono disciplinate infra nella Parte IV della presente Disciplina.
d) “Dipendente/i”: indica i lavoratori subordinati (sia a tempo indeterminato che determinato) di ogni genere dell’ENEA. Sono, pertanto, compresi i ricercatori, i tecnologi, i collaboratori tecnici, nonché ogni altro dipendente che, in ragione del proprio ufficio, presti, nei confronti dei menzionati soggetti, una collaborazione qualificata sotto il profilo dell’attività di ricerca.
e) “Diritto/i di Proprietà Industriale”: indica, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 – Codice della proprietà industriale (C.P.I.), i marchi e gli altri segni distintivi, le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine, i disegni e modelli, le invenzioni, i modelli di utilità, le topografie dei prodotti a semiconduttori, le informazioni aziendali riservate e le nuove varietà vegetali, con esclusione della materia del Diritto d’Autore;
f) “Inventore/i”: indica il soggetto, che consegue l’Invenzione.
g) "Invenzione/i": indica ogni risultato utile derivante dall’attività di ricerca, che sia suscettibile di formare oggetto di brevetto per invenzione e la cui disciplina è contenuta nella Sezione IV
del Codice della proprietà industriale. Ai sensi della presente Disciplina, nel termine Invenzioni sono compresi anche: i modelli di utilità, le topografie di prodotti a semiconduttori, le nuove varietà vegetali, i disegni e modelli.
h) “Know-how”: indica le informazioni e le esperienze tecnico-industriali, soggette al legittimo controllo del detentore, che:
• siano segrete,
• abbiano valore economico in quanto segrete,
• siano sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
i) “Disciplina”: indica la regolamentazione ENEA relativa alla proprietà industriale;
l) “Ricerca Istituzionale”: indica tutta l’attività di ricerca svolta dai dipendenti, diversa dalla Ricerca Finanziata, ovvero quella sviluppata autonomamente, avvalendosi di attrezzature e strutture e/o di finanziamenti e di risorse economiche amministrate dall’ENEA;
m) “Ricerca Commissionata”: indica la ricerca svolta dai dipendenti dell’ENEA nell’ambito di prestazioni per conto di terzi, definite da contratti di ricerca e/o consulenza, avvalendosi di attrezzature e strutture appartenenti all’ENEA e/o di finanziamenti e, comunque, di risorse economiche amministrate dall’Agenzia;
n) “Ricerca Finanziata o Cofinanziata”: indica la ricerca svolta dai dipendenti nell’ambito di prestazioni definite da accordi di ricerca finanziati o cofinanziati da terzi, i quali non sfruttano direttamente gli eventuali risultati della ricerca, avvalendosi di attrezzature e strutture appartenenti all’ENEA e/o di finanziamenti e, comunque, di risorse economiche amministrate dall’Agenzia. Gli accordi di ricerca possono comprendere, a titolo di esempio non limitativo, contratti di finanziamento erogati da enti o istituzioni locali, nazionali e internazionali.
Articolo 2 Finalità dell’ENEA
1. L’ENEA ha fra i suoi fini primari:
a) promuovere la ricerca all'interno dell'Agenzia, anche in collegamento con imprese ed enti terzi;
b) valorizzare i risultati della ricerca dell’Agenzia, attraverso la promozione di attività che conducano anche ad un loro sfruttamento patrimoniale;
c) favorire la brevettazione e la registrazione dei risultati della ricerca dell'Agenzia;
d) favorire il trasferimento dei risultati della ricerca dell'Agenzia nel mondo produttivo delle imprese, attraverso iniziative, attività e progetti, anche di carattere promozionale, nell'ambito dei quali ENEA gestisce tutti i rapporti contrattuali, ivi incluso quello relativo ai Diritti di
Proprietà Industriale e al trasferimento tecnologico;
e) far partecipare i propri dipendenti alle utilità che possono derivare da tale valorizzazione.
Articolo 3 Oggetto della Disciplina
1. La presente Disciplina regola, in armonia con il Decreto Legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 e successive modificazioni e integrazioni (Codice della Proprietà Industriale), la gestione dei risultati delle attività di ricerca svolte in ENEA che diano luogo a Invenzioni, know-how e qualsiasi altra innovazione suscettibile di tutela.
2. Non rientra nell’ambito della presente Disciplina la regolamentazione ricadente nell’ambito del diritto d’autore.
PARTE II
LE INVENZIONI
Titolo I
Diritti e obblighi dell’inventore – Procedura di brevettazione
Articolo 4 Obblighi di riservatezza
1. L’Inventore cui spetta il diritto di paternità dell’invenzione, ha l’obbligo di agire nell’esercizio della propria attività di ricerca con la dovuta attenzione e rigore nella tutela degli interessi dell’ENEA.
2. L’Inventore, nell’interesse proprio e in quello dell’ENEA, ha altresì l’obbligo di osservare la massima riservatezza in ordine al progredire delle ricerche e ai risultati conseguiti, al fine di non recare danno agli eventuali diritti brevettuali connessi ai risultati inventivi di cui trattasi e, in particolare, per preservare il requisito della novità necessario per poter ottenere un brevetto valido; tale obbligo è esteso ad ogni altro soggetto che collabori alle ricerche stesse.
Pertanto, è assolutamente vietato procedere a qualunque atto che comporti la divulgazione dell’invenzione prima del deposito del brevetto (a mero titolo esemplificativo, pubblicazioni, convegni, colloqui, incontri, dibattiti), comprese le dissertazioni di tesi di laurea non effettuate con le opportune cautele.
3. Qualora le informazioni relative ai risultati conseguiti debbano essere rivelate a terzi, esterni all’ENEA, al fine del successivo sfruttamento patrimoniale dei medesimi, l’inventore si impegna a che i terzi sottoscrivano un impegno di riservatezza sulle informazioni fornitegli, come da Allegato A (Impegno di Xxxxxxxxxx).
Articolo 5
Titolarità dei diritti sull’invenzione
1. Al dipendente ENEA spetta la titolarità esclusiva dei diritti derivanti da qualsiasi innovazione suscettibile di formare oggetto di brevetto o di registrazione, conseguita nel corso dell’attività di Ricerca Istituzionale.
2. Nel caso in cui l’innovazione sia conseguita attraverso il contributo di più Inventori, i diritti da essa derivanti sono attribuiti a ciascun co-Inventore in parti uguali, salvo diversa pattuizione stipulata per iscritto dagli stessi. Tutti i diritti e gli obblighi che la presente Disciplina riferisce al dipendente sono da riferire a tutti i dipendenti co-Inventori in proporzione alle rispettive quote.
Articolo 6 Diritti dell’Inventore
1. Al dipendente spetta il diritto di essere, in ogni caso, riconosciuto Inventore, vale a dire autore dell'invenzione conseguita nell’ambito dell'Attività di Ricerca e di essere, quindi, riconosciuto titolare dei relativi diritti morali. Conseguentemente, qualsivoglia contratto, convenzione e, in genere, accordo avente ad oggetto l’invenzione conseguita dal dipendente deve contenere un’apposita clausola sul diritto morale degli Inventori. Detta clausola deve specificare espressamente che nella domanda di brevetto, come in tutta la documentazione brevettuale, sia indicata, oltre alla paternità morale, anche l’appartenenza dell’inventore all’ENEA.
2. Nel caso in cui l’invenzione sia conseguita nel corso delle attività della Ricerca Istituzionale, il dipendente è anche titolare esclusivo dei diritti di natura patrimoniale, che scaturiscono dall'invenzione di cui è autore, e dal relativo brevetto.
3. Il dipendente ha la facoltà di cedere i diritti di cui al comma precedente all’ENEA, la quale, a proprio insindacabile giudizio, può accettare o meno la cessione del diritto a depositare a proprio nome la domanda di brevettazione/registrazione e, più in generale, dei diritti patrimoniali derivanti dall’Invenzione, come previsto in Allegato B (Contratto di cessione dei diritti al brevetto).
4. Nel caso in cui l’invenzione sia conseguita attraverso il contributo di più Inventori, i diritti da essa derivanti sono attribuiti a tutti i co-Inventori in parti uguali, salvo che d’intesa tra loro non indichino una diversa percentuale di partecipazione. Tutti i diritti e gli obblighi che la presente Disciplina riferisce al dipendente sono da riferire a tutti i dipendenti co-Inventori in proporzione alle rispettive quote.
5. Nel caso di risultati conseguiti nell’ambito della Ricerca Finanziata o Cofinanziata, qualora l’ENEA decida di non depositare la domanda di brevetto a suo nome, l’Inventore può segnalare all’UTT e alla Commissione la propria disponibilità ad acquistare, a titolo derivativo, il diritto a depositare la domanda di brevetto a proprio nome, assumendosi ogni spesa e onere.
Articolo 7 Obblighi di comunicazione
1. Nel caso di risultati conseguiti nell’ambito della Ricerca Finanziata o Cofinanziata, il Dipendente non appena conseguito il risultato inventivo, deve immediatamente darne comunicazione al responsabile dell’Unità Tecnica cui afferisce, all’Unità Trasferimento Tecnologico (UTT) ed alla Commissione secondo lo schema di lettera di cui all’Allegato C (Richiesta di brevettazione/registrazione), i quali sono tenuti ad osservare in merito la massima riservatezza.
2. Nel caso di risultati conseguiti nell’ambito della Ricerca Istituzionale, il Dipendente:
a) qualora intenda brevettare in proprio l’invenzione conseguita da solo o insieme ad altri Inventori, assumendosi ogni spesa e tassa riguardante ciascun brevetto ed il relativo mantenimento in vigore, è tenuto a dare preventiva comunicazione ad UTT ed alla Commissione di tale intenzione di depositare in proprio il brevetto, secondo lo schema di lettera di cui all’Allegato D (Comunicazione di deposito domanda a nome dell’inventore). Una volta presentata la domanda di deposito, il dipendente è tenuto a dare comunicazione scritta all’UTT dell’avvenuto deposito della domanda di brevetto entro un mese dal suo deposito, allegando copia della domanda stessa, affinché ENEA possa eventualmente esercitare i diritti di cui all’articolo 10.3.
In ogni caso, ai fini dell’articolo 13 che segue, il dipendente è tenuto a comunicare ad UTT i termini e le condizioni di cui ai contratti eventualmente dal medesimo sottoscritti in relazione al brevetto.
b) qualora decida di procedere alla cessione di cui all’articolo 6.3 della presente Disciplina, deve prontamente comunicare ad UTT ed alla Commissione ogni risultato inventivo a suo giudizio suscettibile di essere oggetto di brevetto, ed inviare agli stessi la richiesta di cui all’Allegato C (Richiesta di brevettazione/registrazione), nonché il contratto di cui all’Allegato B (Contratto di cessione dei diritti al brevetto), debitamente firmati dall’Inventore/dagli Inventori.
3. Le comunicazioni di cui al presente articolo 7, presentate dal dipendente ad UTT ed alla Commissione, devono essere accompagnate da lettera di trasmissione sottoscritta dal
responsabile dell’Unità Tecnica a cui il dipendente afferisce.
Articolo 8 Procedura di brevettazione
1. A seguito della comunicazione di cui all’articolo 7.1 e 7.2.b che precede, la Commissione esamina la comunicazione dell’Inventore nella prima riunione utile della stessa e delibera in merito all’esercizio della brevettazione e all’assunzione delle relative spese.
2. L'Inventore è tenuto a collaborare e a fornire la massima assistenza in ogni fase della brevettazione e del successivo sfruttamento del brevetto; tali obblighi di cooperazione comprendono l’impegno dell’Inventore a fornire alla Commissione le informazioni e i documenti necessari al fine del conseguimento del brevetto e a sottoscrivere gli atti conseguenti.
3. L’Inventore è, inoltre, tenuto a segnalare all’UTT l’eventuale esistenza di soggetti esterni all’Agenzia, che abbiano manifestato interesse ad acquisire l’invenzione e il relativo brevetto, alle condizioni e ai termini di cui alla presente Disciplina.
4. Gli obblighi di cui al presente articolo permangono in capo all’Inventore anche in caso di cessazione del suo rapporto di lavoro con l’ENEA.
5. Tutte le domande di deposito dei brevetti, in cui la titolarità dei medesimi faccia capo ad ENEA, saranno sottoscritte dal Direttore Generale dell’ENEA.
6. L’ENEA, per le procedure di deposito dei brevetti di cui è titolare, può avvalersi di mandatari abilitati, individuati sulla base di criteri di specifica professionalità, disponibilità, speditezza ed economicità.
Articolo 9 Estensione del brevetto
L’ENEA procede di regola al primo deposito in Italia e decide, entro i 12 mesi di priorità, sull’eventuale estensione europea o internazionale.
La richiesta di estensione dovrà essere inviata dalla struttura scientifica all’interno della quale è stata condotta l’attività di ricerca all’UTT e alla Commissione, unitamente ad una relazione comprovante l’esistenza di interessi industriali in corso di definizione ed evidenziante le opportunità tecnico-scientifiche e commerciali di estensione della tutela, corredata eventualmente dalla dichiarazione di disponibilità a sostenere le spese relative alla domanda di estensione.
La Commissione valuterà la congruità e l’opportunità della richiesta e ne darà comunicazione all’UTT e alla struttura scientifica di appartenenza dell’Inventore.
In caso di decisione negativa in merito all’estensione, a decorrere dal decimo mese dal deposito del brevetto, gli inventori potranno acquisire il diritto alla titolarità di eventuali brevettazioni europee e/o internazionali dell’invenzione.
Titolo II
Diritti e obblighi dell’ENEA – Ripartizione dei proventi
Articolo 10 Diritti dell’ENEA
1. Nel rispetto degli accordi conclusi con i terzi, l’ENEA è titolare esclusivo dei diritti di natura patrimoniale derivanti dalle invenzioni conseguite dai dipendenti nel corso della Ricerca Finanziata o Cofinanziata/Commissionata, fatto salvo il diritto morale di coloro che hanno conseguito l’invenzione di essere riconosciuti Inventori.
2. Fatto salvo il diritto morale di coloro che hanno conseguito l’invenzione di essere riconosciuti Inventori, ENEA è inoltre titolare esclusivo dei diritti di natura patrimoniale derivanti dai brevetti relativi alle invenzioni conseguite dai dipendenti nel corso della Ricerca Istituzionale, i cui diritti siano stati ceduti dall'inventore all’ENEA ai sensi dell'articolo 6.3 della presente Disciplina.
3. Nel caso in cui l'Inventore non abbia ceduto all’ENEA i diritti patrimoniali ai sensi dell'articolo
6.3 della presente Disciplina o l’ENEA non abbia accettato la suddetta cessione, l’ENEA ha comunque un diritto di prelazione, alle medesime condizioni previste in caso di cessione a terzi del diritto al brevetto da parte dell’inventore.
Articolo 11
Atti di disposizione dei diritti dell’ENEA
1. ENEA, nel rispetto della legge, ha il pieno e incondizionato diritto di determinare le modalità attraverso le quali procedere al più corretto sfruttamento patrimoniale dei brevetti, sia attraverso l'attuazione e lo sfruttamento patrimoniale in proprio sia attraverso il trasferimento a terzi dei diritti dai medesimi derivanti, stabilendo in piena autonomia le tipologie di accordi da concludere con terzi interessati, nonché l’ammontare dei relativi corrispettivi. In particolare, l’ENEA ha la facoltà di cedere, mediante contratti a titolo oneroso, i diritti al brevetto e sul brevetto ovvero di sfruttare tali brevetti direttamente o tramite la concessione a titolo oneroso di licenze, esclusive o non esclusive, ovvero di compiere qualsivoglia ulteriore atto di disposizione.
2. I contratti di cessione o di licenza di cui al precedente comma saranno predisposti dall’Unità
Trasferimento Tecnologico in collaborazione con l’Ufficio Legale e saranno sottoscritti dal Direttore Generale dell’ENEA.
3. Nelle trattative con terzi l’obiettivo perseguito da ENEA è diretto a favorire il trasferimento tecnologico, con particolare attenzione alle imprese operanti in ambito europeo, e a coprire i costi di brevettazione e finanziamento dell’attività di ricerca.
4. Nel caso in cui gli Inventori costituiscano una società spin-off per lo sfruttamento industriale dell’invenzione, l’ENEA tratterà prioritariamente con lo spin-off la cessione o la licenza del brevetto, fatta salva la possibilità per ENEA di offrire gli stessi diritti ad altre società in caso di mancato accordo con lo spin-off.
5. Le facoltà di cui al comma 1 del presente articolo spettano ad ENEA anche sulle quote delle invenzioni e dei brevetti ottenuti dall’ENEA in collaborazione con altri soggetti, nel rispetto delle condizioni contrattuali con essi pattuite.
Articolo 12
Ripartizione dei proventi da atti di disposizione dei diritti dell’ENEA
1. I corrispettivi dovuti all’ENEA in base ai contratti di cui al precedente articolo 11 sono determinati dall’Unità Trasferimento Tecnologico, di concerto con l’Unità Tecnica di appartenenza dell’Inventore, tenendo conto dell’importanza economica dell’invenzione e del valore del brevetto, nonché dei costi, diretti e indiretti, sostenuti o ancora da sostenersi da parte dell’ENEA per l’ottenimento e il mantenimento del brevetto.
2. In particolare, rimborsati tutti i costi di cui all'articolo 16 della presente Disciplina, il residuo dei corrispettivi dovuti all’ENEA stessa, in base ai contratti di cui all'articolo 11 della presente Disciplina, sarà ripartito a parità di quote (50%) tra l’Inventore e l’ENEA. I criteri e le modalità di ripartizione della quota spettante all’ENEA saranno definiti in un’apposita disciplina da emanarsi da parte dell’Organo di Vertice.
3. Nel caso in cui vi siano più Inventori, la ripartizione fra loro della quota del 50% deve tenere conto dell’importanza del contributo da ciascuno prestato al conseguimento dell’invenzione. In ogni caso, i co-Inventori sono tenuti a comunicare all’ENEA le percentuali spettanti a ciascuno di essi, secondo quanto previsto nell’art. 6.4.
4. Nel caso di cui all’articolo 6.5 che precede, all’ENEA spetterà comunque una quota pari al 10% dei proventi ottenuti a seguito dello sfruttamento patrimoniale del brevetto da parte dell’Inventore, detratti tutti i costi dal medesimo sostenuti ai sensi dell'articolo 16 della presente Disciplina.
Articolo 13
Ripartizione dei proventi da atti di disposizione dei diritti dell’Inventore
1. Nel caso in cui l'Inventore non abbia ceduto all’ENEA i diritti patrimoniali ai sensi dell'articolo 6 della presente Disciplina, l'Inventore medesimo, avendo sostenuto i costi ai sensi dell'articolo 16 della presente Disciplina, sarà tenuto a ripartire i proventi dal medesimo percepiti secondo le seguenti percentuali:
a) quanto all'Inventore, al medesimo spetterà il 70% dei proventi;
b) quanto all’ENEA, alla medesima spetterà il 30% dei proventi.
2. La percentuale di cui al comma 1 che precede sarà corrisposta dall’Inventore all’ENEA secondo le modalità che verranno concordate di volta in volta tra le parti.
Articolo 14 Attività di monitoraggio
1. L’Unità Trasferimento Tecnologico dell’ENEA monitorerà il rispetto delle condizioni previste nei contratti di licenza sottoscritti da ENEA, con facoltà di procedere ad ispezioni ed accertamenti in merito all’adempimento dei relativi obblighi da parte dei licenziatari.
2. L’Unità Trasferimento Tecnologico potrà procedere nei confronti degli Inventori ENEA che hanno brevettato a titolo personale ad accertamenti in merito all’esistenza di contratti stipulati con terze parti e ad attività di sfruttamento economico diretto dell’invenzione.
Articolo 15 Scelta del contraente
1. Nel rispetto della normativa vigente e del principio generale di concorsualità, al fine di procedere all’individuazione del cessionario o del licenziatario, ENEA pubblicherà sul proprio sito web tutte le domande di brevetto e i brevetti di cui è titolare e contitolare che sono disponibili per la cessione o la concessione in licenza attraverso un avviso pubblico di interesse.
2. Decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito web, l’UTT, d’intesa con l’inventore e l’Unità tecnica di appartenenza, valuta le offerte eventualmente pervenute sulla base dei seguenti criteri:
a) l’importo del ritorno economico per XXXX;
b) la possibilità di dare visibilità e promuovere la ricerca svolta in ENEA;
c) la capacità di industrializzazione del cessionario/licenziatario;
d) le finalità etiche e di utilità sociale.
3. Se entro il termine fissato non sono state presentate offerte, l’UTT può avviare, in
collaborazione con l’Ufficio Legale e l’Inventore, le procedure negoziali idonee al fine di procedere alla stipula dei contratti di cessione o di licenza.
Articolo 16
Spese di brevetto e tasse di mantenimento
1. L’ENEA, nei casi in cui il brevetto sia di sua titolarità, sostiene ogni onere e spesa inerenti al suo ottenimento e mantenimento in vigore.
2. Qualora, a seguito della riduzione delle possibilità di sfruttamento del brevetto, l’ENEA decida di sospendere il pagamento delle tasse per il suo mantenimento in vigore, deve dare in tempo utile comunicazione all’Inventore, rendendosi altresì pienamente disponibile alla cessione del brevetto all’inventore o ad altro soggetto da questi eventualmente indicato.
3. Nel caso in cui l'inventore non abbia ceduto all’ENEA i diritti patrimoniali ai sensi dell'articolo 6 della presente Disciplina, l'Inventore medesimo, qualora intenda procedere al deposito del brevetto, sostiene ogni onere e spesa inerenti all’ottenimento del brevetto e al suo mantenimento in vigore.
Articolo 17
Azioni giudiziarie relative al Brevetto
1. L’ENEA, nei casi in cui il brevetto sia di sua titolarità, è l’unico soggetto legittimato ad attivare le opportune azioni giudiziarie a difesa del brevetto, ove tale obbligo non sia stato posto a carico di terzi (a mero titolo esemplificativo, a carico dei licenziatari) ovvero tale obbligo non venga da costoro osservato.
2. L’ENEA qualora riceva comunicazione di eventuali attività di terzi in contraffazione del brevetto e abbia ancora la disponibilità del medesimo, dovrà attivarsi al fine di intraprendere tutte le iniziative, stragiudiziali e/o giudiziali, a tutela del brevetto.
3. In ogni caso l’Inventore è tenuto a prestare la massima assistenza nelle fasi di giudizio in cui sia in contestazione il brevetto, sia esso già concesso o allo stato di domanda.
Titolo III Disposizioni speciali
Articolo 18
Mancato sfruttamento del brevetto
1. Nel caso in cui l'Inventore non abbia ceduto all’ENEA i diritti patrimoniali ai sensi dell'articolo 6 della presente Disciplina e abbia ottenuto il brevetto a proprio nome, trascorsi cinque anni
dalla data di concessione del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, l’ENEA acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione ed i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'Inventore di esserne riconosciuto autore.
Articolo 19
Inventori di altri enti o altre istituzioni
1. Ove il caso non sia già regolato da un preventivo accordo, qualora si conseguano invenzioni con la partecipazione di dipendenti di altre istituzioni o imprese, italiane o straniere, è fatto obbligo agli Inventori di darne tempestiva comunicazione scritta ai rispettivi enti di appartenenza, al fine di consentire agli stessi di giungere ad un accordo in merito alla titolarità e alla gestione dei risultati conseguiti.
2. Qualora si conseguano invenzioni con la partecipazione di dipendenti da altri enti o da una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano solo nel caso in cui i dipendenti dichiarino di voler cedere, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, la titolarità dei risultati conseguiti a favore dell’ente di appartenenza.
PARTE III
INVENZIONI CONSEGUITE NELL’ESECUZIONE DI ATTIVITA’ DI RICERCA FINANZIATA O COFINANZIATA E/O RICERCA COMMISSIONATA
Articolo 20
Contratti per attività di Ricerca Finanziata o Cofinanziata e/o Ricerca Commissionata
1. I contratti per attività di Ricerca Finanziata o Cofinanziata e/o Ricerca Commissionata da terzi ad ENEA dovranno sempre prevedere, espressamente e con apposite clausole, il caso in cui dall’esecuzione della ricerca scaturiscano risultati brevettabili.
2. XXXX può mettere a disposizione il proprio know-how o concedere in uso i propri brevetti tramite apposito accordo di licenza di know-how e/o di brevetto, a titolo oneroso o a titolo gratuito nei casi espressamente motivati e validati dall’Unità Trasferimento Tecnologico.
3. La titolarità dei risultati emergenti dalla ricerca dovrà essere attribuita tenendo conto dell’apporto fornito da ciascuna parte, in termini economici e di know-how.
Articolo 21
Accordi di collaborazione scientifica
1. I contratti stipulati da ENEA con altri soggetti per lo svolgimento congiunto di ricerche di comune interesse debbono sempre disciplinare i diritti relativi alla Proprietà Industriale.
2. Fermo restando che ciascuno dei contraenti è titolare esclusivo dei risultati brevettabili conseguiti autonomamente e con mezzi propri, il regime della proprietà dei risultati emergenti dall’attività in comune deve essere attribuito sulla base dell’importanza del contributo (a titolo esemplificativo: messa a disposizione di conoscenze, attrezzature, strumenti, laboratori o impegno economico) prestato da ciascun contraente nel conseguimento del risultato inventivo.
3. Gli oneri e le spese di brevetto si ripartiscono in base al regime della titolarità del brevetto fra le parti, salvo che non venga stabilito diversamente.
Articolo 22
Menzione espressa del diritto morale di inventore
1. Ogni contratto per attività di ricerca per conto di terzi e di collaborazione scientifica stipulato da ENEA deve contenere un’apposita clausola sul diritto morale degli inventori. Tale clausola deve specificare espressamente oltre alla paternità morale, anche l’appartenenza degli Inventori ad ENEA.
Articolo 23
Diritti patrimoniali dell’inventore
1. All’Inventore spetta il diritto alla percezione del 50% dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell’invenzione. La quota è calcolata sulla somma attribuita ad ENEA, detratti i costi di deposito e mantenimento del brevetto.
Articolo 24
Azioni giudiziarie a difesa del brevetto
1. Le decisione in merito alla necessità di intraprendere azioni giudiziarie a difesa del brevetto e a sostenerne i relativi costi sarà definita con apposita clausola da indicare nel contratto di ricerca commissionata o di collaborazione scientifica.
PARTE IV
LA COMMISSIONE BREVETTI
Articolo 25 Composizione
1. Presso l’ENEA è istituita un'apposita Commissione, composta da 7 (sette) membri effettivi, uno dei quali con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Vice Presidente, più il segretario e due membri supplenti, scelti tra i dipendenti dell’Agenzia con comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della proprietà industriale e sotto il profilo scientifico, giuridico ed economico.
2. E’ membro aggiunto della Commissione il responsabile del Servizio Proprietà Intellettuale e Brevetti dell’Unità Trasferimento Tecnologico (UTT-BREV), con funzioni istruttorie dei lavori, voto consultivo e senza concorso alla determinazione del numero minimo dei presenti.
3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
4. La Commissione è nominata dal Direttore Generale dell’ENEA, con mandato di 4 (quattro) anni.
Articolo 26 Funzioni della Commissione
1. La Commissione assolve ai compiti di proposta, valutazione e decisione necessari ai fini del presente Disciplina e comunque quando è richiesto dal Direttore Generale per decisioni che siano connesse con la materia dei Brevetti o degli altri Diritti di Proprietà Industriale.
2. La Commissione valuta:
a) le richieste di deposito e/o estensione dei brevetti presentate dai dipendenti e dalle strutture di appartenenza degli inventori;
b) il mantenimento dei brevetti, negli anni successivi al deposito, mediante il monitoraggio effettuato sullo stato di sviluppo dei medesimi;
e determina:
c) l’entità dei costi, diretti e indiretti, sostenuti e/o da sostenere per il deposito e il mantenimento in vigore dei brevetti, che dovranno in primo luogo essere compensati dai corrispettivi incassati dall’ENEA a seguito della conclusione degli accordi di cui all’articolo 11 che precede;
3. La Commissione fornisce inoltre pareri su criteri, linee guida e procedure in materia di Invenzioni e altri Diritti di Proprietà Industriale.
4. In ogni caso in cui sia chiamata ad emettere il proprio parere, la Commissione può compiere tutti gli atti istruttori necessari per la più adeguata e ponderata valutazione, compresa l’audizione dei soggetti interessati ai casi in esame.
5. Ai fini di un più approfondito esame delle diverse istanze di brevettazione sottoposte alla sua valutazione, la Commissione può invitare ai suoi lavori esperti interni o esterni dotati di
specifica competenza: nel primo caso interverranno a titolo gratuito, nel secondo potranno essere rimborsate le spese vive sostenute.
Articolo 27 Adunanze della Commissione
1. La Commissione viene convocata dal suo Presidente tramite il responsabile del Servizio Proprietà Intellettuale e Brevetti dell’Unità Trasferimento Tecnologico (UTT-BREV).
2. Per i lavori della Commissione vengono convocati i soli membri effettivi. In caso di assenza o impedimento dei membri effettivi vengono convocati i membri supplenti.
3. Per la validità della costituzione della Commissione è necessaria la presenza di almeno quattro componenti. Il segretario non concorre alla determinazione del numero minimo dei presenti.
4. Al fine della validità della seduta è ammessa la possibilità di intervenire a distanza mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità tra i componenti della Commissione.
5. I membri della Commissione che sono autori di Invenzione oggetto di esame da parte della Commissione sono esclusi dalla deliberazione relativa all’Invenzione di cui sono autori.
6. Le posizioni di voto della Commissione sono: favorevole, contrario, astenuto. La Commissione decide a maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
7. Delle decisioni assunte dalla Commissione deve esserne tenuta evidenza documentale.
PARTE V
NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 28
Proroga delle precedenti funzioni della Commissione
1. La Commissione, di cui alla Parte IV che precede, applicherà ai brevetti depositati fino alla data di adozione della presente Disciplina per i quali non sia ancora stato corrisposto l’Equo Premio, le regole previste in capo alla precedente “Commissione per i Brevetti e l’Equo Premio” di cui al doc. ENEA (98) n. 447/C.A. Rev.1 del 22 dicembre 1998, recante l’istituto e la struttura dell’Equo Premio, contraddistinto da due distinte quote:
• la quota del valore scientifico dell’invenzione, articolata in quattro classi di merito,
• la quota del valore economico, definita su base percentuale rispetto ai proventi generati dal brevetto.
Articolo 29
Entrata in vigore della Disciplina
1. La presente Disciplina è disposta dal Commissario dell’ENEA ed è efficace a partire dalla data della sua disposizione.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Disciplina, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.