Contract
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE RECUPERO EVASIONE E RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE (IMU e TASI), E LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DI TUTTE LE ENTRATE PATRIMONIALI DELL’ENTE
:
CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO
1. Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento in concessione dei servizi di seguito indicati:
a) concessione attività di accertamento e riscossione coattiva dell’Imposta Unica Comunale (IUC) istituita dal comma 639 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, costituita dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo sui servizi indivisibili (TASI);
b) concessione del servizio di accertamento e riscossione anche coattiva dell’imposta comunale sugli immobili (ICI);
c) concessione del servizio di riscossione coattiva delle sanzioni amministrative al codice della strada ed extra codice della strada e altre entrate patrimoniali (a titolo di esempio entrate servizio nido, mensa scolastica, altri servizi a domanda individuale, canoni di locazione, COSAP)
2. Nel caso di variazioni normative che affidino alla potestà impositiva del Comune nuovi tributi o che prevedano la modifica dei tributi esistenti, il Comune potrà assegnare all’Affidatario i servizi necessari per la gestione di detti tributi, nei limiti previsti dalla normativa vigente in tema di affidamento dei servizi, o in caso contrario ridurre il presente affidamento in conformità all’evoluzione normativa senza che l’Affidatario abbia nulla da pretendere.
ART. 2 – DURATA
1. La durata del presente affidamento è di cinque anni a decorre dalla data della stipula del contratto. Dalla predetta data indicata decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico del concessionario.
2. Il Comune si riserva la facoltà, in seguito dell’aggiudicazione efficace, di dare l’avvio al servizio nelle more della stipulazione del contratto, qualora ricorrano le circostanze di cui al medesimo art. 32, comma 8. La consegna in via d’urgenza dovrà essere comprovata da apposito verbale.
3. Il Comune si riserva di procedere, a suo insindacabile giudizio, ad una revisione dell’affidamento, nelle ipotesi di entrata in vigore di norme legislative o regolamentari che determinino la modifica delle disposizioni normative tributarie vigenti, ovvero l’abrogazione di uno o più tributi locali, o ancora l’introduzione di nuove forme di prelievo locale rispetto a quelle attualmente vigenti, che determino una variazione dell’imposizione.
ART. 3 –CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
1. Il Comune riconosce al concessionario, per tutta la durata del contratto un corrispettivo al netto dell’IVA costituito dall’aggio, nella misura derivante dall’offerta economica, da applicarsi sulle entrate effettivamente riscosse (al netto di addizionali di competenza di altri Enti) distinguendo:
⮚ per l’attività di accertamento e riscossione anche coattiva, delle entrate tributarie: 28%(ventotto per cento) o pari alla minore offerta che verrà fatta in sede di gara non inferiore al 18%;
⮚ per l’attività di riscossione coattiva sanzioni amministrative al codice della strada ed extra codice della strada e altre entrate patrimoniali: 15% (quindici per cento) o pari alla minore offerta che verrà fatta in sede di gara non inferiore al 10%;
2. Gli aggi non sono cumulabili tra loro e il concessionario si intende compensato di ogni e qualsiasi spesa, di qualunque natura, occorrente per lo svolgimento dei servizi.
3. Il corrispettivo rimarrà invariato per tutto il periodo della durata del contratto e non sarà soggetto ad alcuna revisione, fatta salva la facoltà del Comune di provvedere al ragguaglio dell’aggio in aumento o in diminuzione qualora, vigente il contratto, si verificassero a seguito di provvedimenti legislativi e/o regolamentari variazioni tali da rendere opportuno intervenire sull’aggio.
4. Il valore presunto della concessione per cinque anni è di euro 1.380.000,00 al netto dell’IVA, determinato applicando all’ammontare del gettito medio annuo previsto nell’ultimo triennio (2014-
2016) delle entrate indicate all’articolo 1.4 del disciplinare la percentuale di aggio posto a base di gara e moltiplicando il risultato per il numero degli anni di durata del contratto. L’importo è da considerarsi puramente indicativo per la particolarità dell’oggetto del presente affidamento, non potendo prevedere con certezza l’entità esatta delle riscossioni. La ditta affidataria non potrà avanzare pretesa alcuna in caso di diminuzione dell’importo ad essa spettante, rispetto a quanto complessivamente stimato.
5. Gli oneri per DUVRI sono pari a zero.
ART.4 – RISCOSSIONE, RIVERSAMENTO DEGLI INCASSI
1. Le riscossioni relative alle entrate del presente affidamento affluiranno:
a) con riferimento a IMU, TASI, direttamente all’Ente tramite modello F24 e altri strumenti previsti dalla legislazione vigente;
b) conto corrente bancario intestato al comune con riferimento alle altre entrate in concessione:
- riscossione derivante da attività di accertamenti e riscossione coattiva ICI;
- riscossione derivante da attività di accertamenti e riscossione coattiva IMU E TASI;
- riscossione coattiva delle sanzioni amministrative al codice della strada ed extra codice della strada e riscossione coattiva delle altre entrate patrimoniali.
2. Le entrate derivanti da attività di accertamento e riscossione coattiva di cui al precedente punto b) dovranno affluire su distinti conti correnti all’uopo attivati. Altre modalità e/o modalità di pagamento aggiuntive saranno valutate in accordo con il Comune ai sensi delle disposizioni legislative vigenti o dei Regolamenti comunali.
3. Per le attività svolte con riscossione su conto corrente del Comune il concessionario presenterà regolare rendiconto delle entrate, entro la prima decade di ogni mese, su cui verrà calcolato l’aggio e il pagamento sarà liquidato dietro presentazione di regolare fattura.
4. Al fine di favorire l’assolvimento del debito da parte dell’interessato è ammesso anche il pagamento per contanti presso lo Sportello del Concessionario (in esenzione di spese e commissioni d’incasso) da riversare all’Ente sull’apposito conto corrente con cadenza mensile entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui è avvenuto l’incasso.
ART. 5 – REFERENTI
1. Per meglio controllare e coordinare le attività di realizzazione del presente affidamento, il concessionario nominerà un responsabile. Tale responsabile operativo dovrà essere l’unico referente e interlocutore per il Comune per la gestione delle problematiche che potranno emergere per tutta la durata del contratto.
ART. 6 –MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. Gli aggi spettanti alla ditta affidataria sono calcolati sugli effettivi incassi avvenuti previa:
⮚ Emissione di regolare fattura, assoggettata all’aliquota IVA se prevista per legge, pagabile entro 30 giorni. Tale termine si intenderà sospeso qualora l’Ente richieda qualsivoglia documentazione giustificativa a supporto della fattura stessa e fino a presentazione e positiva valutazione di tale documentazione.
2. Per eventuali ritardi o sospensione dei pagamenti per mancata comprova delle richieste sopra indicate, la ditta affidataria non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a chiedere risarcimenti di danni. Resta inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il concessionario potrà sospendere la prestazione dei servizi previsti nel presente contratto.
3. La fattura si intende ricevuta al momento della sua registrazione al protocollo del Comune e il pagamento si intende effettuato alla data di emissione del mandato di pagamento.
4. Il rilascio di un DURC irregolare costituisce causa di inesigibilità del credito fino al definitivo
accertamento dell’entità del debito contributivo. Fino a tale momento non decorreranno, pertanto, interessi moratori in favore del concessionario.
0.Xx caso di RTI il fatturato verrà liquidato a favore dell’impresa mandataria.
ART. 7 –TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’affidatario deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, impegnandosi a tal fine a:
⮚ utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione della presente concessione;
⮚ comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
⮚ risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, se si ha notizia dell’inadempimento rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto, informando contestualmente sia il Committente sia la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
ART. 8 – CAUZIONE DEFINITIVA
Il concessionario sarà tenuto a prestare, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, una cauzione definitiva, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta – comunque – salva la risarcibilità del maggior danno. La cauzione definitiva deve essere pari al 10% dell’importo contrattuale (è ammesso l’arrotondamento a 1 euro inferiore) o in caso di maggiore ribasso commisurata secondo quanto stabilito dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e costituita secondo le modalità indicate dal medesimo articolo.
ART. 9 – ASSICURAZIONE DANNI VERSO TERZI, RESPONSABILITÀ, DISCIPLINA.
Il Concessionario svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità assumendone tutte le conseguenze nei confronti dei propri addetti, del Comune e dei terzi; pertanto deve adottare, nell’esecuzione di tutte le prestazioni, ogni procedimento ed ogni cautela necessaria a garantire l’incolumità dei propri addetti e dei terzi. L’affidatario si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa e azione che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa da parte del Comune in caso di condanna. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dal deposito cauzionale, con obbligo di immediato reintegro, dai crediti dell’affidatario ed in ogni caso da questo rimborsate, senza pregiudizio per ogni eventuale ulteriore azione in sede civile e penale da parte del Comune. Esso è pure responsabile dell’operato e del contegno dei propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo e degli eventuali danni che da essi possono derivare al Comune o a terzi.
L’accertamento danni sarà effettuato dal Comune alla presenza del rappresentante dell’affidatario previamente avvertito, in modo tale da consentire all’affidatario di esprimere la propria valutazione.
Qualora l’affidatario non partecipi all’accertamento in oggetto, il Comune provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall’affidatario. Qualora l’affidatario non dovesse provvedere al risarcimento del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Comune è autorizzato ad operare direttamente le trattenute con le modalità predette.
Ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, a cose o a persone (compresi i dipendenti dell’affidatario), sono senza riserve ed eccezioni a totale carico dell’affidatario.
L’affidatario, a copertura dei rischi del servizio, deve presentare all’atto della stipulazione del contratto, pena la decadenza del contratto, apposita polizza assicurativa avente durata pari a quella del contratto stipulata presso primaria Compagnia di Assicurazione con l’espressa rinuncia da parte della medesima
ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Comune.
La polizza assicurativa dovrà riguardare specificatamente la responsabilità civile verso terzi, incluso il Comune, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall’attività di gestione del servizio e per ogni altro danno anche se qui non menzionato.
L’importo del massimale unico annuo non potrà essere inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro, senza alcun sotto limite per danni a persone, animali o cose e senza applicazione di franchigie o scoperti.
La/e polizza/e di cui sopra dovranno presentare le seguenti caratteristiche:
1. essere accese anteriormente alla consegna del servizio (entro il termine stabilito dal Comune nella comunicazione di aggiudicazione);
2. essere riferite specificamente al servizio in questione;
3. coprire un numero di sinistri illimitato;
4. contenere la dichiarazione di vincolo a favore del Comune;
5. prevedere specificamente l’indicazione che “tra le persone si intendono compresi i rappresentanti del Comune di Corbetta”;
6. coprire l’intero periodo del contratto (la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione);
7. riportare i massimali sopra indicati.
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’affidatario potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell’Amministrazione Comunale di Corbetta, e presenti le caratteristiche sopra indicate (punti 1-7).
Nel caso che l’affidatario del servizio sia un RTI, le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate.
L’affidatario si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti del Comune da parte della Società Assicuratrice.
Copia della polizza (eventualmente di quella già esistente e della relativa appendice), conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all’ente, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione d’aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest’ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista
ART. 10 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
1. L’affidatario assumendo in concessione la gestione dei servizi come individuati all’articolo 1 del presente capitolato, subentra al Comune in tutti i diritti, obblighi ed oneri attinenti la gestione dei servizi, si sostituisce al Comune in tutti i rapporti con il contribuente ed in tutte le fasi del procedimento per l’intero periodo della concessione in conformità alle leggi ed ai regolamenti in materia ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.
2. Al concessionario sono affidate le funzioni di “funzionario responsabile” ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia.
3. La gestione dei servizi medesimi avviene da parte del concessionario in modo autonomo, e nel rispetto degli indirizzi generali fissati dal Comune, dal presente capitolato, dalle disposizioni legislative e dai regolamenti comunali.
4. L’affidatario dovrà applicare unicamente le tariffe in vigore senza alcuna pretesa di compensi straordinari.
5. L’affidatario deve stare in giudizio avverso i ricorsi proposti dai contribuenti ai vari organi di contenzioso e nei diversi gradi di giudizio, è altresì responsabile della programmazione e realizzazione degli interventi di controllo sui contribuenti e di recupero dell’evasione.
6. Entro 15 giorni lavorativi dalla conoscenza del fatto, il concessionario è tenuto a comunicare agli uffici comunali competenti, tutte le situazioni rilevate nel corso dell’attività di accertamento che possano costituire violazione ai Regolamenti comunali in tema di autorizzazione e concessioni.
7. Il concessionario si impegna a svolgere le attività indicate all’articolo 1 con la massima diligenza, professionalità e correttezza.
8. Entro la data di inizio del servizio e per tutta la durata dell’affidamento dei servizi oggetto del presente capitolato, il concessionario dovrà svolgere il proprio servizio di front-office presso la sede comunale via Cattaneo n. 25 osservando lo stesso orario di apertura pubblico previsto per il personale del Comune
9. Entro il 30 gennaio di ogni anno il concessionario trasmette all’Ente il conto giudiziario (Modello 21 D.P.R. 194/1996) in qualità di agente contabile del Comune in applicazione all’articolo 93 comma 2 del decreto legislativo n.267/2000.
ART. 11 – GESTIONE DEL RAPPORTO CON I CITTADINI
1. Il concessionario si impegna, entro 30 giorni dall’avvio del servizio, ad attivare uno sportello per tutta la durata del contratto presso la sede Comunale, via Cattaneo n. 25, utilizzando spazi all’uopo riservati, allestiti con postazione informatica, telefono e fax (i cui canoni e consumi sono a carico del Concessionario), con la corresponsione annuale al Comune di un importo delle spese vive di utilizzo quantificato in € 800,00 oltre all’aggio previsto
2. Il concessionario deve attivare un servizio di front office con risorse dedicate ed adeguatamente formate nell’ambito della specifica disciplina normativa disciplinante l’oggetto di affidamento, nonché nell’ambito di tutti i processi collegati all’attività di recupero dell’evasione dei tributi e delle entrate tributarie e dei sistemi informativi di gestione delle banche dati tributarie, in modo da garantire un’efficace, corretta e tempestiva informazione ai cittadini.
3. La costituzione dello sportello per la gestione dei rapporti con l’utenza dovrà avvenire a spese del concessionario e con adeguata organizzazione di mezzi e di personale.
4. Gli orari di apertura al pubblico devono essere concordati con il Comune al fine di renderli maggiormente omogenei con quelli adottati con altri servizi dell’Ente. Eventuali chiusure al pubblico, per motivate e particolari esigenze devono essere preventivamente concordate con il Comune e deve essere data adeguata informazione ai cittadini tramite il sito istituzionale del Comune.
5. Lo sportello deve avere una linea telefonica dedicata, per consentire ai destinatari degli atti di prendere contatto diretto (durante il periodo di apertura dello sportello) con il personale del Concessionario addetto ai rapporti con il pubblico e per fornire le informazioni ed i chiarimenti necessari in relazione alla posizione debitoria dei contribuenti ovvero ai procedimenti di esecuzione attivati. Deve inoltre avere una linea di fax, un indirizzo di posta elettronica e un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per consentire la trasmissione di documentazione da parte del contribuente/debitore interessato e/o da parte di ogni Ente.
6. Il Concessionario deve eleggere domicilio presso detto sportello a tutti gli effetti del contratto e per tutti gli effetti di legge e per tutta la durata della concessione. Ogni lettera, avviso, richiesta, diffida, intimazione o notificazione fatta presso detto ufficio si intenderà fatta al Concessionario.
Sarà in ogni caso facoltà dell’Ente inviare le comunicazioni alla sede legale del Concessionario stesso.
7. Il rapporto con l’utenza deve essere intrattenuto attuando il progetto presentato in sede di gara. In ogni caso, il Concessionario dovrà mettere a disposizione dei contribuenti ogni utile informazione per la completa comprensione delle fattispecie oggetto di riscossione, nonché dei diritti ad essi spettanti in ordine agli atti notificati, anche agendo in collegamento con gli uffici comunali, acquisendo direttamente da questi ultimi, quando possibile, le informazioni necessarie per fornire la risposta all’utente. È richiesto, infine, che venga messa a disposizione del contribuente la modulistica, nonché gli atti normativi e regolamentari relativi alle entrate oggetto della presente concessione
8. Il Concessionario, entro tre mesi dalla data di affidamento del servizio, deve predisporre la Carta dei servizi da fornire ai contribuenti, concordandone con il Comune le specificità e dandone adeguata pubblicità, nonché prevedendone la pubblicazione sul sito della Società appositamente istituito.
ART. 12 – PERSONALE
1. Il concessionario dovrà osservare per tutta la durata del contratto nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci - lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.
2. Il concessionario dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci - lavoratori impiegati nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.
3. Il concessionario si obbliga altresì ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.
4. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al concessionario
6. Il concessionario, nei cinque giorni precedenti l’inizio della gestione, deve segnalare al Comune l' elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, compresi i soci -lavoratori se trattasi di società cooperativa, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio), nonché il nominativo del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, ai sensi decreto legislativo n. 81/2008, e del medico competente.
7. L’Ente si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL) l’avvenuto affidamento del predetto servizio nonché di richiedere ai predetti Enti la dichiarazione dell’osservanza degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri.
8. Il personale dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento e dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni del servizio, dovrà possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità e dovrà essere di provata capacità, onestà e moralità.
9. Il predetto elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per malattia, infortunio, ferie e maternità, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate.
10. Il concessionario dovrà esibire ad ogni richiesta del Comune il libro di matricola, il libro di paga ed il registro infortuni previsto dalle vigenti norme.
11. Il concessionario dovrà provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro. È, inoltre, tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (d.lgs. 81/2008).
In caso di esecuzione del servizio all’interno dei luoghi di lavoro del Comune, il concessionario si obbliga, ai sensi degli artt. 26 comma 2 lett. a) e b) e comma 3 del d.lgs. 81/2008, a coordinarsi e cooperare con il datore di lavoro committente (o dirigente delegato).
12. Inoltre, il concessionario si obbliga a partecipare a eventuali riunioni di cooperazione e coordinamento promosse dal Comune.
13. Il personale della ditta affidataria dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso e dovrà informarsi delle disposizioni presenti e future, emanate dal Comune committente e agli ordini impartiti dall’ affidatario.
14. Il concessionario è sempre responsabile civilmente delle operazioni eseguite dai suoi impiegati od
agenti. E’ altresì responsabile civilmente e penalmente degli infortuni e danni occorsi al personale durante lo svolgimento del servizio o subiti da terzi per causa dello stesso, e solleva fin d’ora il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità relativa agli infortuni e danni predetti.
ART. 13 –DIVIETO DI SUBAPPALTO
All’affidatario è vietato subappaltare in tutto od in parte il servizio, in considerazione della normale riconducibilità ad un unico soggetto della complessiva attività da affidare, pena la decadenza del contratto.
E’ nulla la cessione del contratto a terzi.
In caso di cessione (o affitto) d’azienda o di ramo d’attività della stessa la prosecuzione del rapporto contrattuale è subordinata alla verifica della sussistenza, in capo al cessionario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi che debbono essere posseduti dal titolare del presente affidamento.
ART. 14 –OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
1. Il Comune si impegna a cooperare con la ditta affidataria e, in particolare, ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti e ad assumere tutti gli adempimenti che rientrino nelle proprie competenze al fine di rendere più agevole la corretta ed efficiente esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.
2. L’obbligo di cooperare consiste, in particolare:
a. Nel mettere a disposizione della società tutti i flussi informativi ad essa necessarie per la gestione dei servizi affidati.
b. Nella collaborazione da parte degli uffici comunali che sono tenuti ad informare con congruo anticipo l’affidatario in ordine alle eventuali modifiche ai regolamenti comunali che possano, in qualsiasi modo incidere sull’erogazione dei servizi.
c. Nella promozione del coordinamento fra la ditta affidataria e gli organi e o le strutture comunali per fatti e comportamenti che possono incidere sui servizi svolti dalla società stessa.
ART. 15 –RISERVATEZZA E SEGRETO D’UFFICIO
1. Le notizie relative all’attività oggetto del presente capitolato comunque venute a conoscenza del personale della ditta affidataria, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza delle informazioni (X.Xxx. 196/2003) non devono in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte del medesimo o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente capitolato e, comunque, solo sulla base di norme di legge.
2. L’inosservanza di questa norma, in caso di acclarata responsabilità del personale, comporterà, previa contestazione del fatto e controdeduzioni da parte della ditta affidataria, l’obbligo per la stessa di allontanare immediatamente l’operatore che è venuto meno al divieto e di perseguirlo giudizialmente in tutte le competenti sedi.
3. La ditta affidataria si obbliga, altresì a tenere indenne il Comune da ogni e qualsivoglia danno diretto o indiretto che possa derivare alla stessa in conseguenza dell’inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo.
ART. 16 – SISTEMA INFORMATICO
1. Il concessionario dovrà utilizzare per tutte le attività di gestione previste dal presente capitolato, il software applicativo di gestione compatibile con quello in uso presso l’Amministrazione. Il sistema informatico proposto sarà oggetto di valutazione in sede di gara.
2. Il Comune consentirà l’accesso alle banche dati e si impegna a fornire le funzionalità per poter utilizzare tali applicativi anche da sistemi esterni all’Ente.
ART. 17 –ATTIVITÀ DI CONTROLLO
1. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, direttamente o a mezzo di propri delegati, all’effettuazione di sopralluoghi, ispezioni, verifiche e controlli in ordine al regolare svolgimento dei servizi da parte del concessionario.
2. Stante la natura dei servizi forniti il concessionario deve necessariamente garantire il rispetto dei
termini di realizzazione concordati e stabiliti dal presente atto, dei servizi affidati al fine di consentire il rispetto dei termini fissati dalle scadenze di legge.
3. Per le attività in concessione l’affidatario dovrà consentire l’accesso agli uffici degli incaricati del Comune e porre a disposizione tutti i documenti della gestione, sia se custoditi presso l’ufficio locale, sia se custoditi presso altra sede. Agevolerà qualunque ispezione al fine di verificare la correttezza di tutte le attività e ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione degli obblighi dell’affidataria, il Comune procederà alla formale contestazione degli addebiti e applicazione delle penali con le modalità indicate nell’articolo 18 del presente capitolato.
ART. 18 – INADEMPIENZE E PENALITÀ
1. Nei casi in cui si verificassero irregolarità e/o negligenze, emerse anche a seguito di controlli e verifiche di cui all’articolo precedente che possono incidere sulla regolarità, sulla tempestività sull’efficienza e sull’efficacia dei servizi oggetto di affidamento, il Comune invita il concessionario a provvedere alla corretta e completa esecuzione del contratto indicando le irregolarità riscontrate con invito ad ottemperare e/o regolarizzare l’esecuzione del servizio entro il termine di 3 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.
2. Decorso inutilmente tale termine senza che il concessionario abbia adempiuto alla irregolarità riscontrata dal Comune, ovvero le motivazioni addotte siano ritenute dal Comune non accoglibili, il Comune procede all’applicazione delle penali sotto indicate:
a) Mancato riversamento al Comune, oltre il termine di 2 giorni dalla scadenza indicata all’articolo 4 del presente capitolato: penale euro 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi legali di mora. La penalità sarà pari ad € 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno successivo al decimo.
b) Per ogni altra irregolarità o negligenza il Comune si riserva l’applicazione di penali da graduarsi a seconda della gravità degli eventi da € 100,00 a € 2.500,00 cadauna.
3. La penale verrà trattenuta dal corrispettivo posto in pagamento (se necessario, sarà prelevata dalla cauzione prestata ai sensi del presente capitolato e l’integrazione dell’importo della cauzione dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta). Il Comune potrà comunque, e in ogni caso, richiedere il risarcimento del maggior danno.
4. Le contestazioni vengono comunicate alla Commissione per la gestione dell’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e riscossione dei tributi.
ART. 19 – FALLIMENTO DELL’AFFIDATARIO
In caso di fallimento dell’aggiudicatario, l’Amministrazione Comunale si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto potrà essere risolto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 del C.C., a seguito di formale comunicazione inviata dall’Ente al Concessionario, nei seguenti casi:
a) per cancellazione dall’Albo dei soggetti di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 446/97 e al D.M. del Ministero delle Finanze 289/2000;
b) per fallimento del Concessionario;
c) per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi;
d) per non aver adeguato la cauzione di cui all’art. 8 del presente capitolato;
e) per il mancato allestimento dello Sportello di front office, di cui all’articolo del presente capitolato;
f) per continuate irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio nel corso di un esercizio solare;
g) per gravi inadempimenti degli oneri ed obblighi contrattuali e che, previa diffida da parte dell’Ente, non provveda a sanarli (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata comunicazione delle rendicontazioni previste dal capitolato, mancata comunicazione relativa al servizio richiesta per l’espletamento delle verifiche sulla corretta gestione dello stesso, ecc.);
h) per aver conferito il servizio a terzi non rispettando le condizioni stabilite dal presente capitolato, dal disciplinare e dagli altri atti di gara;
i) per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la gestione di una causa di incompatibilità prevista dalla normativa vigente;
j) per interruzione del servizio senza giusta causa;
k) per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’affidamento ai termini dell’art.1453 del Codice Civile;
l) per il ritardato riversamento delle somme riscosse direttamente presso lo sportello oltre il 5° giorno di ritardo.
2. In tali casi, è facoltà dell’Ente risolvere anticipatamente il contratto, previa contestazione delle inadempienze al Concessionario ed assegnazione allo stesso di un termine di 10 giorni per le eventuali controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, l’Ente potrà risolvere automaticamente il contratto, senza obbligo di pagamento da parte dell’Ente stesso di alcuna indennità ma con diritto al risarcimento dei danni e incameramento della cauzione quale risarcimento, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento per i danni subiti.
3. L'Ente ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine del contratto, dandone formale comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o strumenti equipollenti, con un preavviso di almeno centoottanta giorni. Il recesso dell’Ente non dà diritto ad alcun indennizzo a favore del concessionario. In caso di recesso, le parti si impegnano a regolare di comune accordo i rapporti pendenti nel corso del periodo intercorrente fra la comunicazione di recesso e l’efficacia di quest’ultimo.
4. Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, relativamente alla disciplina della risoluzione e del recesso dal contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.
Nelle ipotesi di risoluzione del contratto per i motivi indicati nei sopra citati punti 2 e 3 l’affidatario incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata dal Comune.
In ogni caso è fatto salvo il diritto del Comune di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Qualora le ipotesi sopra citate si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, il Comune potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.
ART. 21 - SPESE, IMPOSTE E TASSE
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico del concessionario. Per quanto riguarda l'I.V.A. si rinvia espressamente alle disposizioni di legge in materia.
Qualora il Comune si avvalga della facoltà di prorogare il contratto, tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico del concessionario.
ART. 22 - OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELL’AFFIDAMENTO
0.Xx concessionario, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dell’affidamento, è tenuto a consegnare, per le attività in concessione tutti gli atti e documenti relativa alla gestione e la documentazione contabile della concessione prevista per legge. In particolare l’affidatario dovrà consegnare, entro il termine sopra indicato la documentazione cartacea di :
- avvisi di accertamento emessi e non definitivi;
- avvisi di accertamento emessi definitivi e non ancora riscossi;
- ricorsi pendenti;
- banca dati utilizzata in formato elaborabile
- ogni altra documentazione cartacea utile relativa al servizio.
2. È vietato al concessionario emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza del contratto. Nel caso in cui si verifichino versamenti a favore della ditta affidataria, quest’ultima è obbligata a riversare al Comune tali importi con le stesse modalità e tempi previsti dal presente capitolato.
ART. 23 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI
Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore.
ART. 24 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 196/2003, l’affidatario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento del servizio e si obbliga a trattare tali dati esclusivamente al fine dell’espletamento del servizio.
L’affidatario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
ART. 25 – FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano. È esclusa la competenza arbitrale.
CAPITOLO II
NORME TECNICHE PER LE ATTIVITÀ RECUPERO DELL’EVASIONE ICI/ IMU
ART. 26 – GESTIONE E RICERCA EVASIONE ICI/IMU
Il servizio di ricerca evasione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) di cui al D.Lgs.504/1992 e dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’articolo 13 del D.L. 201/2011, degli artt. 8 e 9 del D.Lgs.23/2011 e dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, richiede nel rispetto dei termini e modi di legge, lo svolgimento di un insieme coordinato di attività finalizzato all’aggiornamento e manutenzione della banca dati, all’accertamento di fattispecie di evasione parziale o totale, di altre irregolarità, con riguardo alle annualità non ancora scadute in riferimento alle unità immobiliari ed aree fabbricabili presenti sul territorio del Comune.
Il concessionario dovrà tener conto di tutte le attività già svolte o in corso di svolgimento alla data di affidamento del servizio, ed acquisire comunque tutte le informazioni e i dati necessari ad una efficiente ed efficacia attività di accertamento nel rispetto delle norme legislative e regolamentari in vigore.
Il concessionario dovrà effettuare le seguenti attività:
a) Verifica dei versamenti in termini di controllo fra dovuto e versato;
b) Riscontro con gli archivi catastali ai fini dell’individuazione degli evasori totali e della verifica della correttezza delle dichiarazioni riguardanti sia gli immobili con valore catastale già assegnato, sia gli immobili ancora privi di valore catastale;
c) Identificazione dei fabbricati non dichiarati in catasto o la cui situazione catastale non risulti coerente allo stato di fatto, ai fini dell’attivazione della procedura prevista dal comma 336 dell’articolo 1 della Legge Finanziaria 2005;
d) Verifica delle autocertificazioni attestante fatti/situazioni relativi ad annualità non ancora accertate , presentate dai contribuenti sia anteriormente sia durante il periodo di espletamento delle attività oggetto del presente affidamento;
e) Interpolazione, bonifica e/o integrazione dei dati disponibili, anche mediante invio di questionari con eventuale convocazione dei contribuenti, verifiche su banche dati che il Comune metterà a disposizione dell’affidatario, eventuali controlli sul territorio e quant’altro necessario per il raggiungimento della certezza del dato;
f) Ricerca e controllo aree fabbricabili;
g) Elaborazione dei flussi per la predisposizione degli avvisi di accertamento con applicazione delle sanzioni e interessi secondo quanto previsto dalla legislazione vigente e dai regolamenti;
h) Conseguente stampa e notifica (nel rispetto delle modalità e termini di legge) degli avvisi di accertamento per omesso versamento, infedele denuncia e omessa denuncia;
i) gestione di eventuali richieste di rateizzazioni e rettifiche/annullamenti degli atti emessi. Tutte le operazioni collegate agli atti devono essere gestite con la procedura informatica del Comune al fine di tracciare le singole operazioni su ogni singolo contribuente;
j) acquisizione periodica dei flussi di incasso;
k) acquisire in maniera informatizzata le date di notifica, le relate di notifica, le ricevute di ritorno ed ogni altra informazione rilevante ai fini della gestione della posizione tributaria;
l) riconciliazione dei pagamenti relativi agli avvisi di accertamento ICI/IMU;
m) individuazione dei contribuenti che non hanno provveduto al pagamento degli avvisi di accertamento;
n) creazione della lista di contribuenti che non hanno pagato nei termini previsti gli avvisi di accertamento e quindi conseguente formazione dei provvedimenti di riscossione coattiva entro i termini di legge, avendo riguardo ai tempi di notifica delle ingiunzioni di pagamento;
o) predisposizione ed invio agli Enti preposti dalla legislazione vigente la fornitura dei dati ICI/IMU;
p) assistenza ai cittadini nella verifica dei pagamenti effettuati e/o delle eventuali problematiche intervenute;
q) gestione delle istanze di accertamento con adesione ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
r) gestione di tutte le attività di back office per la gestione del servizio di accertamento ICI/IMU e non menzionata nel presente capitolato.
Qualora l’attività svolta richieda invio e/o comunicazione ai contribuenti, sarà cura del concessionario, con oneri a suo carico, provvedere alle procedure di postalizzazione e/o di notifica compreso le notifiche degli atti all’estero secondo i termini e le modalità legislative vigenti.
ART. 27 – GESTIONE RATEIZZAZIONI
Il concessionario deve gestire sulla base delle norme legislative e regolamentari vigenti le istanze di rateazione.
A tal fine deve:
a) acquisire le istanze presentate dai contribuenti;
b) istruire la pratica per accogliere o rigettare l’istanza in base a quanto previsto dalle norme legislative e regolamentari vigenti;
c) comunicare al contribuente il risultato dell’istruttoria e in caso di accettazione trasmettergli il piano di rateizzazione con allegati i documenti di pagamento precompilati ai sensi della normativa vigente;
d) sospendere tutti gli atti dall’iter della riscossione coattiva in capo al soggetto a cui è stata accolta l’istanza di rateizzazione fino a quanto rispetta il piano;
e) monitorare l’andamento degli incassi delle rate;
f) attivare, in caso di mancato pagamento, il procedimento di revoca del piano di rateizzazione e recuperare l’importo residuo con la procedura di riscossione coattiva.
ART. 28 – GESTIONE DELL’ATTIVITÀ DI CONTENZIOSO
Il Concessionario si impegna a gestire ogni attività contenziosa giudiziale connessa all’oggetto dell’affidamento e a mantenere indenne l’Ente da ogni spesa diretta o conseguente.
Il concessionario deve gestire, a proprie spese, in tutti i gradi di giudizio i contenziosi attivati presso le competenti Commissioni Tributarie e presso la Corte di Cassazione. Entro i successivi 30 giorni dal deposito degli atti nelle Segreterie delle Commissioni Tributarie, deve essere consegnata all’Ente copia degli atti prodotti e una relazione sui probabili percorsi che potrebbe favorire la definizione stragiudiziale del contenzioso.
Per la gestione del contenzioso il Concessionario si avvarrà di professionisti qualificati dei cui oneri si farà integralmente carico, anche per tutte le attività che andranno ad esaurirsi successivamente alla scadenza della concessione.
ART. 29 – GESTIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI E DI LIQUIDAZIONE
In qualsiasi fase della riscossione il concessionario deve monitorare le posizioni contributive “a rischio” per l’attivazione di procedure concorsuali o di liquidazione.
Per le posizioni per le quali siano state attivate procedure concorsuali o di liquidazione, il concessionario deve verificare la posizione tributaria del contribuente ed attivarsi per l’emissione di eventuali atti di recupero (esempio accertamenti per il periodo antecedente al fallimento), poi predisporre tutti gli atti (ad esempio domanda di insinuazione al passivo) necessari nel corso della procedura secondo i termini e le modalità previste dalla legislazione vigente. Il concessionario deve tracciare tali informazioni nel sistema informatico e gestirne l’andamento e l’esito successivo.
CAPITOLO III
NORME TECNICHE PER LE ATTIVITÀ DI RECUPERO DELL’EVASIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
ART. 30 – GESTIONE E RICERCA EVASIONE TASI
Il servizio di ricerca evasione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, richiede nel rispetto dei termini e modi di legge, lo svolgimento di un insieme coordinato di attività finalizzato all’aggiornamento e manutenzione della banca dati, all’accertamento di fattispecie di evasione parziale o totale, di altre irregolarità, con riguardo alle annualità non ancora scadute in riferimento alle unità immobiliari ed aree fabbricabili presenti sul territorio del Comune.
Il concessionario dovrà tener conto di tutte le attività già svolte o in corso di svolgimento alla data di affidamento del servizio, ed acquisire comunque tutte le informazioni e i dati necessari ad una efficiente ed efficacia attività di accertamento nel rispetto delle norme legislative e regolamentari in vigore.
Il concessionario dovrà effettuare le seguenti attività:
a) Verifica dei versamenti in termini di controllo fra dovuto e versato;
b) Riscontro con gli archivi catastali ai fini dell’individuazione degli evasori totali e della verifica della correttezza delle dichiarazioni riguardanti sia gli immobili con valore catastale già assegnato, sia gli immobili ancora privi di valore catastale;
c) Verifica delle autocertificazioni attestante fatti/situazioni relativi ad annualità non ancora accertate , presentate dai contribuenti sia anteriormente sia durante il periodo di espletamento delle attività oggetto del presente affidamento;
d) Interpolazione, bonifica e/o integrazione dei dati disponibili, anche mediante invio di questionari con eventuale convocazione dei contribuenti, verifiche su banche dati che il Comune metterà a disposizione dell’affidatario, eventuali controlli sul territorio e quant’altro necessario per il raggiungimento della certezza del dato;
e) Ricerca e controllo aree fabbricabili in coerenza con l’attività di accertamento ICI/IMU;
f) Elaborazione dei flussi per la predisposizione degli avvisi di accertamento con applicazione delle sanzioni e interessi secondo quanto previsto dalla legislazione vigente e dai regolamenti;
g) Conseguente stampa e notifica (nel rispetto delle modalità e termini di legge) degli avvisi di accertamento per omesso versamento, infedele denuncia e omessa denuncia;
h) gestione di eventuali richieste di rateizzazioni e rettifiche/annullamenti degli atti emessi. Tutte le operazioni collegate agli atti devono essere gestite con la procedura informatica del Comune al fine di tracciare le singole operazioni su ogni singolo contribuente;
i) acquisire in maniera informatizzata le date di notifica, le relate di notifica, le ricevute di ritorno ed ogni altra informazione rilevante ai fini della gestione della posizione tributaria;
j) riconciliazione dei pagamenti relativi agli avvisi di accertamento TASI;
k) individuazione dei contribuenti che non hanno provveduto al pagamento degli avvisi di accertamento;
l) creazione della lista di contribuenti che non hanno pagato nei termini previsti gli avvisi di accertamento e quindi conseguente formazione dei provvedimenti di riscossione coattiva entro i termini di legge, avendo riguardo ai tempi di notifica delle ingiunzioni di pagamento;
m) predisposizione ed invio agli Enti preposti dalla legislazione vigente la fornitura dei dati TASI;
n) assistenza ai cittadini nella verifica dei pagamenti effettuati e/o delle eventuali problematiche intervenute;
o) gestione delle istanze di accertamento con adesione ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
p) gestione di tutte le attività di back office per la gestione del servizio di accertamento TASI e non menzionata nel presente capitolato.
Qualora l’attività svolta richieda invio e/o comunicazione ai contribuenti, sarà cura del concessionario, con oneri a suo carico, provvedere alle procedure di postalizzazione e/o di notifica compreso le notifiche degli atti all’estero secondo i termini e le modalità legislative vigenti.
ART. 31 – GESTIONE RATEIZZAZIONI
Il concessionario deve gestire sulla base delle norme legislative e regolamentari vigenti le istanze di rateazione.
A tal fine deve:
a) acquisire le istanze presentate dai contribuenti ;
b) istruire la pratica per accogliere o rigettare l’istanza in base a quanto previsto dalle norme legislative e regolamentari vigenti;
c) comunicare al contribuente il risultato dell’istruttoria e in caso di accettazione trasmettergli il piano di rateizzazione con allegati i documenti di pagamento precompilati ai sensi della normativa vigente;
d) sospendere tutti gli atti dall’iter della riscossione coattiva in capo al soggetto a cui è stata accolta l’istanza di rateizzazione fino a quanto rispetta il piano;
e) monitorare l’andamento degli incassi delle rate;
f) attivare, in caso di mancato pagamento, il procedimento di revoca del piano di rateizzazione e recuperare l’importo residuo con la procedura di riscossione coattiva.
ART. 32 – GESTIONE DELL’ATTIVITÀ DI CONTENZIOSO
Il concessionario deve gestire in tutti i gradi di giudizio, a proprie spese, i contenziosi attivati presso le competenti Commissioni Tributarie e presso la Corte di Cassazione. Entro i successivi 30 giorni dal deposito degli atti nelle Segreterie delle Commissioni Tributarie, deve essere consegnata all’Ente copia degli atti prodotti e una relazione sui probabili percorsi che potrebbe favorire la definizione stragiudiziale del contenzioso.
ART. 33 – GESTIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI E DI LIQUIDAZIONE
In qualsiasi fase della riscossione il concessionario deve monitorare le posizioni contributive “a rischio” per l’attivazione di procedure concorsuali o di liquidazione.
Per le posizioni per le quali siano state attivate procedure concorsuali o di liquidazione, il concessionario deve verificare la posizione tributaria del contribuente ed attivarsi per l’emissione di eventuali atti di recupero (esempio accertamenti per il periodo antecedente al fallimento), poi predisporre tutti gli atti (ad esempio domanda di insinuazione al passivo) necessari nel corso della procedura secondo i termini e le modalità previste dalla legislazione vigente. Il concessionario deve tracciare tali informazioni nel sistema informatico e gestirne l’andamento e l’esito successivo.
CAPITOLO VI
NORME TECNICHE ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE
ART. 34 – OGGETTO DELL’ATTIVITÀ
Per riscossione coattiva si intende l’insieme delle attività finalizzate al recupero coattivo del credito, attività che si rendono necessarie a seguito delle operazioni di gestione bonaria e dell’accertamento della riscossione qualora queste ultime non si concludano con la corretta chiusura della posizione del contribuente.
La riscossione coattiva riguarda:
a) Tutte le entrate affidate in concessione a cui i contribuenti non abbiano adempiuto spontaneamente all’obbligo di pagamento degli atti notificati.
b) Tutte le altre entrate patrimoniali affidate per la riscossione coattiva ( a titolo d’esempio le sanzioni amministrative al codice della strada ed extra codice, rette asilo nido, canoni d’affitto, COSAP, ecc.) attraverso apposite Liste di Carico che l’Ente riterrà opportuno affidare per tutto il periodo di durata del contratto.
Tutte le procedure per la riscossione coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali, sanzioni amministrative e sanzioni del codice della strada, di cui all’art. 1, devono avvenire in conformità al
X.X. 000/0000, mediante ingiunzione; qualora la normativa dovesse cambiare, le procedure di riscossione dovranno essere conseguentemente adeguate.
ART. 35 – OBBLIGHI DEL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
1. Il Comune si impegna a cooperare con il concessionario adottando tempestivamente tutti i provvedimenti e ad assumere tutti gli adempimenti che rientrino nelle proprie competenze al fine di rendere più corretta ed agevole l’esecuzione del servizio di riscossione coattiva. L’obbligo di cooperare consiste in particolare:
a) nel mettere a disposizione dell’affidatario i dati in possesso del Comune anche attraverso la trasmissione periodica delle liste di carico dei debitori corredate di tutti i dati per la corretta gestione del servizio;
b) nella collaborazione da parte degli uffici comunali che sono tenuti ad informare tempestivamente il concessionario in ordine alle eventuali modifiche a regolamenti o altri provvedimenti che possano, in qualsiasi modo incidere sull’erogazione del servizio.
ART. 36 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
2. Il concessionario deve effettuare con la collaborazione dell’Ente le seguenti attività:
a) acquisire e verificare sia le Liste di Xxxxxx consegnate dall’Ente sia quelle conseguenti dalla mancata riscossione per le entrate affidate in concessione di cui ai Capitoli precedenti del presente capitolato;
b) elaborare i flussi per applicazione di sanzioni e/o interessi, se dovuti, recupero spese ed ogni altro onere accessorio secondo le modalità concordate con l’Ente;
c) produrre all’Ente, per ciascuna lista di carico degli atti emessi gli importi delle riscossioni coattive poste in essere per accertare l’entrata nel bilancio dell’Ente. Tale fase è necessaria ai fini delle successive rendicontazioni contabili per consentire all’Ente l’adeguamento degli accertamenti di entrata di bilancio secondo la normativa vigente sull’ordinamento contabile degli enti locali;
d) predisporre stampare e imbustare le ingiunzioni di pagamento ai sensi del X.X. 000/0000 e secondo il layout concordato con l’Ente. L’atto dovrà contenere la natura del credito, l’intimazione a pagare la somma indicata, il dettaglio delle somme dovute in termini di imposta/tributo/provento non corrisposto, interessi, sanzioni ed eventuali spese, la data di scadenza per il pagamento, la motivazione con riferimento all’eventuale atto di accertamento o di messa in mora che ne sta alla base, l’indicazione dell’autorità presso la quale è possibile proporre impugnazione nonché ogni altro elemento previsto dalla legislazione vigente. All’ingiunzione dovranno essere allegati i bollettini di pagamento precompilati;
e) acquisire in maniera informatizzata le relate di notifica, le ricevute di ritorno ed ogni altra informazione rilevante ai fini della posizione (tributaria e non);
f) acquisire i flussi di incasso e riconciliare le somme incassate con le posizioni presenti in banca dati. Al fine di garantire la corretta e completa riconciliazione degli incassi, di consentirne la rendicontazione e di ridurre al minimo i pagamenti non riconciliati il Concessionario deve mettere in atto tutte le attività a ciò necessarie, informatiche e all'occorrenza manuali;
g) decorsi i termini di legge (30 giorni) dalla notifica dell’ingiunzione fiscale senza che sia avvenuto il pagamento della somma iscritta negli elenchi dei contribuenti morosi ed in mancanza di sospensione accordata, il Concessionario, entro 90 giorni dalla notifica dell’atto o comunque nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti, dovrà attivare le diverse procedure cautelative ed esecutive (a titolo esemplificativo: espropriazione forzata, fermo amministrativo di veicoli a motore ex art. 86 D.P.R. 602/73; pignoramento presso terzi ex art. 73 D.P.R. 602/73; pignoramento di fitti e pigioni ex art. 72 D.P.R. 602/73; iscrizione di ipoteca e pignoramento mobiliare ed immobiliare ex artt. 62, 76 e 77 D.P.R. 602/73) successive alla ingiunzione;
2. Il Concessionario può essere autorizzato al discarico delle quote per le quali non è riuscito ad effettuare la riscossione, allegando la documentazione volta a dimostrare le procedure di riscossione intraprese, l’espletamento di ogni indagine necessaria a verificare la consistenza finanziaria del contribuente e motivando pertanto le ragioni dell’inesigibilità.
L’Ente procede all’accertamento dell’inesigibilità e al controllo delle quote poste in discarico e di tutta la documentazione comprovante l'inesigibilità della quota ai fini della presentazione della domanda di discarico di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 112/1999. Con provvedimento del Responsabile di Settore competente per ogni tipologia di entrata, l’Ente provvederà al discarico delle suddette somme inesigibili. Il Concessionario dovrà predisporre per ogni elenco dei debitori morosi, consegnato dai diversi Servizi del Comune, il correlato elenco di quote inesigibili.
Per le quote per cui sono in corso procedure esecutive non si procede al discarico sino alla conclusione delle procedure in corso.
Il rimborso di tutte le spese per le procedure esecutive anticipate dal concessionario (spese di notifica, spese di esecuzione coattiva e varie) resta a carico degli utenti nella misura fissata dalla vigente normativa.
Al concessionario sono riconosciuti da parte dell’Ente, i rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento delle procedure di recupero coattivo delle entrate risultanti infruttuosi solo nel caso in cui gli importi vengano annullati per effetto di un provvedimento di sgravio, oppure in caso di accertata inesigibilità, previa giustificazione e rendicontazione a mezzo appositi verbali sottoscritti dal concessionario.
ART. 37 – GESTIONE RATEIZZAZIONI
Il concessionario deve gestire sulla base delle norme legislative e regolamentari vigenti le istanze di rateazione.
A tal fine deve:
a) acquisire le istanze presentate dai contribuenti ;
b) istruire la pratica per accogliere o rigettare l’istanza in base a quanto previsto dalle norme legislative e regolamentari vigenti;
c) comunicare al contribuente il risultato dell’istruttoria e in caso di accettazione trasmettergli il piano di rateizzazione con allegati i documenti di pagamento precompilati ai sensi della normativa vigente;
d) sospendere tutti gli atti dall’iter della riscossione coattiva in capo al soggetto a cui è stata accolta l’istanza di rateizzazione fino a quanto rispetta il piano;
e) monitorare l’andamento degli incassi delle rate;
f) attivare, in caso di mancato pagamento, il procedimento di revoca del piano di rateizzazione e recuperare l’importo residuo con la procedura di riscossione coattiva.
ART. 38 – GESTIONE DELL’ATTIVITÀ DI CONTENZIOSO
1. Il Concessionario deve gestire in tutti i gradi di giudizio dei contenziosi, a proprie spese. Copia degli atti deve essere consegnata agli uffici competenti dell’Ente responsabili dell’entrata di PEG nonché una relazione dettagliata sui percorsi che potrebbero favorire la definizione stragiudiziale del contenzioso.
2. In qualsiasi fase della riscossione, il Concessionario deve monitorare le posizioni debitorie “a rischio” per l’attivazione di procedure concorsuali o di liquidazione e predisporre tutti gli atti (es. ingiunzione fiscale, domanda di insinuazione al passivo, osservazioni progetto stato passivo etc.) necessari nel corso delle procedure.
ART. 39 – GESTIONE E RENDICONTAZIONE CONTABILE DEGLI ATTI EMESSI
1. Relativamente all’attività di rendicontazione degli atti emessi e delle procedure eseguite, il concessionario deve elaborare per ciascuna entrata o lista di carico i dati relativi alla situazione generale e dettagliata degli atti emessi (ingiunzioni di pagamento, solleciti, atti relativi alle procedure cautelari ed esecutive).
2. Le rendicontazioni sopra descritte devono essere analitiche circa lo stato degli atti notificati e delle conseguenti azioni cautelari ed esecutive svolte, delle rateizzazioni concesse, degli atti discaricati ed annullati, dei rimborsi, degli atti pagati e di quelli da dichiarare inesigibili (con indicazione delle cause di inesigibilità).
3. La rendicontazione dell’attività di cui al comma 1 deve essere presentata al 31.0,3 30.06, 30.09 e al
31.12 di ogni anno agli uffici competenti dell’entrata.
4. Relativamente all’attività di rendicontazione dei versamenti effettuati dai soggetti obbligati al pagamento, il concessionario deve:
a) acquisire i flussi di versamento proveniente da conti correnti bancari o altro canale;
b) provvedere alla riconciliazione dei pagamenti presenti in banca dati;
c) predisporre una rendicontazione dettagliata per ciascun flusso di versamento da presentare all’Ente per la registrazione delle regolarizzazioni contabili degli incassi in bilancio. Tale rendicontazione dovrà contenere tutte le informazioni utili alla corretta imputazione degli importi incassati in bilancio;
d) il concessionario provvederà al versamento e alla rendicontazione delle somme incassate entro i termini previsti dall’articolo 4 del presente capitolato.