SCRITTURA PRIVATA
Agenzia per il Lavoro Portuale del Porto di Trieste N. REP. Via X.Xxx Xxxxx,3
34144 – TRIESTE
CF e PART. IVA 01282010329
SCRITTURA PRIVATA
OGGETTO: Procedura aperta in ambito comunitario per l’aggiudicazione del servizio di “Noleggio, lavaggio, manutenzione, fornitura e logistica dei DPI per il personale della Società Agenzia per il Lavoro Portuale del Porto di Trieste S.r.l. per un periodo di 36 mesi”.
CONTRAENTE: ……………………………………, con sede a in
Via …………….., n. ….. Part. IVA ……………….. .
L’anno 2018 (duemila diciotto) il giorno ……………. ( ) del mese di
…………………………… Premesso che:
- con ……………………………………. veniva approvato l’avvio della procedura di gara per l’affidamento del servizio di “Noleggio, lavaggio, manutenzione, fornitura e logistica dei DPI per il personale della Società Agenzia per il Lavoro Portuale del Porto di Trieste S.r.l. per un periodo di 36 mesi” per un importo a base di gara di € 412.152,00 + oneri per la sicurezza;
- che con bando di gara ;
- in esito a detta gara, con deliberazione n. …. del ……., il servizio in argomento è stato aggiudicato al , alle condizioni tutte del suddetto schema di contratto e dell’offerta prodotta dall’aggiudicatario in sede di gara pari a ;
- ai sensi dell’art. 32, comma 9, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito indicato anche “Codice”), è decorso il termine di 35 (trentacinque) giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- sono terminati, con esito favorevole, i controlli sul possesso dei requisiti nei confronti dell’Appaltatore;
- che l’Agenzia ha richiesto a la documentazione necessaria per la
stipulazione del contratto e che ……….. ha consegnato la documentazione richiesta;
- è stata, peraltro, acquisita la documentazione di cui al X.Xxx. 159/2011 e s.m.i., conservata in atti;
tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto,
tra:
- l’Agenzia per il Lavoro Portuale del Porto di Trieste S.r.l. (per brevità Agenzia o ALPT), con sede in Trieste – via K.L. von Xxxxx n. 3, rappresentata dal …………………………………….,il quale agisce ed interviene nel presente atto nella sua veste di ………………. ed in quanto tale suo legale trappresentante;
e
- …il … nato a …. il giorno … (…) …. - …. – in qualità di legale rappresentante di ……… (C.F. e P.IVA………), con sede a In
…………. di seguito indicato anche come “Appaltatore” (anche nell’ipotesi di concorrente plurisoggettivo).
Si conviene e stipula quanto segue.
Art. 1 – Oggetto del contratto
1. Il contratto ha per oggetto il servizio di noleggio, lavaggio, manutenzione, fornitura e logistica dei D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) e vestiario occorrente per il personale della società ALPT S.r.l. per un periodo di 36 mesi.
2. Il servizio si articolerà nelle seguenti fasi e secondo le seguenti modalità:
a) esecuzione di sopralluogo presso la sede indicata nell’art. 1;
b) rilievo delle taglie dei DPI e vestiario necessari ad ogni singolo e specifico utente entro 15 gg lavorativi, sabato compreso, dalla data dell’affidamento;
b) il rilevamento delle taglie dovrà espletarsi in un tempo massimo di una settimana salvo impossibilità non attribuibile all’operatore economico;
c) fornitura in noleggio, posizionamento e manutenzione ordinaria e straordinaria, inclusa la completa sostituzione, a carico dell’Appaltatore, di contenitori per la custodia degli indumenti puliti e sporchi presso la sede dell’ente appaltante. Ciascun contenitore dovrà contenere per ciascun dipendente due scomparti. Tale sistema dovrà garantire l’accesso personalizzato al proprio scomparto ad ogni singolo utente tramite serratura metallica con chiave e la struttura di quest’ultima dovrà evitare ogni possibilità di improprie aperture o furto dei capi per rottura della chiusura e/o delle cerniere ovvero per il piegamento dell’anta. Naturalmente, al personale addetto al ritiro e consegna del materiale, da parte della Società, deve essere garantita la possibilità di accesso. Alla scadenza contrattuale, l’Appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro dei propri contenitori consegnati alla Società per l’espletamento del servizio e/o comunque non prima dell’insediamento dell’eventuale Appaltatore subentrante secondo le modalità ed indicazioni fornite dal Direttore di Esecuzione del Contratto;
e) confezionamento e messa a disposizione dei D.P.I. e vestiario; entro gg.
80 naturali e consecutivi, dalla data di rilevamento della totalità taglie secondo i quantitativi e tipologie di cui all’Allegato B., l’Appaltatore deve essere pronto alla prima consegna degli indumenti richiesti da ALPT
(questo termine dovrà in ogni caso essere ridotto in conformità a quanto offerto in sede di gara in termini migliorativi dall’Appaltatore);
f) personalizzazione dei DPI e vestiario come da Specifiche Tecniche (Allegato A),
g) prima consegna a ciascun utente delle dotazioni di cui al rilievo taglie, a cura e spese dell’Appaltatore, dei DPI e vestiario puliti in Punto Franco nuovo – Palazzina ex XXXX snc, 34123 Trieste presso la sede operativa della Società o comunque all’interno del Punto Franco nuovo;
h) ritiro, secondo cadenza settimanale, presso la sede dell’Ente appaltante, a cura e spese dell’Appaltatore e alla presenza di un Responsabile di ALPT, dei DPI e vestiario sporchi nei suddetti termini (tale operazione avverrà in
giorni ed orari concordati in fase di affidamento; ALPT comunicherà eventuali variazioni dei termini, sedi e tipi, con gg. 15 di preavviso);
i) lavaggio e sanificazione dei DPI e del vestiario per tutte le categorie di lavoratori (queste operazioni devono garantire la necessaria sanificazione attraverso l’utilizzo di opportuni prodotti biodegradabili tali da escludere all’utente l’insorgenza di problemi dermatologici od allergologici) rispettando le frequenze indicate nell’Allegato B;
j) gestione di scorte di magazzino che consentano tanto le sostituzioni dei capi divenuti inidonei relativi al noleggio e lavaggio, quanto l’immediata vestizione di base del personale neoassunto nelle more del tempo necessario alla predisposizione dei DPI e vestiario da inserire nel servizio;
k) gestione di scorte di magazzino dei capi di vestiario, per un quantitativo pari ad un 10% reintegrabile fino ad un massimo del 20% per ogni anno di contratto. Si precisa che il corrispettivo economico per la sostituzione di ciascun capo verrà erogato, se dovuto, all’atto dell’avvenuta sostituzione dello stesso;
l) controllo puntuale e sistematico dei DPI e vestiario dopo ciascun ciclo di lavaggio relativamente alla rispondenza in termini di:
1) sanificazione che garantisca l’abbattimento delle eventuali cariche microbiologiche secondo quanto previsto dalla Norma UNI EN ISO 14065:2004 e Linee Guida RABC;
2) alta visibilità dei DPI conformemente ai seguenti requisiti della norma UNI EN ISO 20471:2017:
- aree minime di materiale visibile (classe 3) (rif. Norma UNI EN ISO 20471:2017 par. 4.1)
- colore del materiale di fondo (rif. Norma UNI EN ISO 20471:2017 par. 5.1)
- requisiti fotometrici del materiale retroriflettente (rif. Norma UNI EN ISO 20471:2017 par. 6.2)
m) riconsegna, contestuale al ritiro degli indumenti sporchi, a cura e spese dell’Appaltatore, degli indumenti puliti, singolarmente ed opportunamente confezionati, nei suddetti termini presso la sede operativa della ALPT in Punto Franco Nuovo con cadenza settimanale (tale operazione avverrà in giorni ed orari concordati in fase di affidamento; la Società dovrà comunicare eventuali variazioni dei termini, sedi e tipi, con gg. 15 di preavviso); sarà cura dell’Appaltatore riporre i DPI e vestiario puliti e ritirare i DPI e vestiario sporchi dagli appositi contenitori.
Tutte le manutenzioni ordinarie, quali piccoli rammendi, sostituzioni di automatici o bottoni o cerniere e ripristino di cuciture, devono intendersi già comprese nel prezzo di aggiudicazione dei servizi e devono essere effettuate senza possibilità di deroghe alle date previste per la riconsegna; invece le manutenzioni straordinarie dovranno essere preventivamente e specificatamente autorizzate da ALPT e saranno oggetto di separata contabilizzazione e fatturazione; la sostituzione dei DPI smarriti o irrimediabilmente danneggiati dai dipendenti dell’Appaltatore verrà valutata secondo la tabella dei valori convenzionali di cui all’Allegato B compilata a cura del concorrente e sarà oggetto di separata contabilizzazione e fatturazione;
o) sostituzione dei DPI e vestiario divenuti inidonei ai requisiti previsti dalla Norma UNI EN ISO 20471:2017 e/o per intervenuta usura del capo e/o per anomalo restringimento dello stesso, senza alcun onere aggiuntivo per la Società;
p) sostituzione dei DPI e vestiario divenuti inidonei per cause non imputabili a negligenza dei dipendenti dell’Appaltatore, con altri efficienti senza alcun onere aggiuntivo per la Società;
q) gestione delle procedure di erogazione dei servizi con opportuni sistemi e supporti informatici e cartacei, in grado di consentire la gestione, la conservazione e la custodia della documentazione rilasciata sia ai fini della contabilità, sia per consentire alla Società la verifica dell’adempimento da parte dei lavoratori dell’obbligo di sottoporre i DPI ed il vestiario al servizio di lavaggio, sia per consentire di rispondere ad eventuali richieste avanzate dagli Organi di Vigilanza;
r) rendiconti periodici e visibilità dei dati connessi al servizio (numero di lavaggi effettuati per ogni singolo capo, indicazione dei capi sostituiti, indicazione dei nominativi del personale della Società che non ha provveduto alla consegna dei capi sporchi, ecc.) da concordare con i Responsabili di ALPT;
s) i trattamenti dovranno avvenire in conformità alle indicazioni riportate nell’apposita etichetta di manutenzione del Fabbricante, cucita sul capo.
Art. 2 – Obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore
1. L’appaltatore è tenuto a garantire l’esecuzione dei seguenti servizi di:
a) noleggio dei DPI e vestiario secondo tipologie e quantità successivamente precisate;
b) ritiro dei DPI e vestiario sporchi, nelle quantità trovate nei scomparti dei contenitori del vestiario sporco, ove previsto nei tempi e siti successivamente indicati;
c) lavaggio dei DPI e vestiario ritirato al punto b) ed individuati nell’Allegato n. B;
d) garantire a seguito di ogni lavaggio il mantenimento dei requisiti di qualità e sicurezza previsti dalle vigenti norme per ogni DPI;
e) sanificazione dei DPI e vestiario;
f) finissaggio (asciugatura e stiratura) dei DPI e vestiario;
g) confezione (piegatura ed imballaggio) dei DPI e vestiario;
h) manutenzione dei DPI e vestiario (riparazione e ripristino);
i) sostituzione dei DPI e vestiario divenuti inidonei con capi nuovi efficienti;
j) riconsegna dei DPI e vestiario puliti nei tempi e siti successivamente indicati;
k) custodia dei DPI e vestiario in specifici contenitori, forniti-collocati- gestiti dall’Appaltatore, con scomparti separati per sporco/pulito;
l) personalizzazione (mediante codifica e matricola) dei DPI e del vestiario per garantire l’utilizzo esclusivo dell’indumento al singolo e specifico utente;
m) applicazione etichetta logo Stazione Appaltante.
2. Sono inoltre oneri a carico dell’Appaltatore:
• formare l’utente circa il corretto uso dei DPI;
• sottoporre sistematicamente e puntualmente i DPI a verifica e certificazione relativamente a quanto concerne i parametri che definiscono le caratteristiche dell’Alta Visibilità ai sensi della norma UNI ISO 20471:2017, o comunque delle vigenti norme in materia;
• obbligarsi nel corso della durata dell’appalto ad applicare la norma UNI EN ISO 20471:2017 a seguito della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale europea, della conseguente procedura di armonizzazione e al termine del periodo di coesistenza;
• sottoporre sistematicamente i DPI e vestiario a verifica e certificazione relativamente all’avvenuta sanificazione, ai sensi della Norma UNI EN ISO 14065:2004, successivamente saranno vigenti le norme UNI EN ISO 14065:2016 all’atto della pubblicazione delle linee guida RABC emanate da Assosistema;
• rispettare i requisiti generali previsti per gli indumenti di protezione avendo a riferimento la Norma UNI EN ISO 13688:2013;
• rispettare i criteri ambientali nell’ambito della composizione dei DPI ad alta visibilità secondo le prescrizioni delle norme vigenti e per tutta la durata dell’appalto (aree minime di materiale visibile, colore del materiale di fondo, requisiti fotometrici dei materiali retroriflettente);
• rendicontare l’attività svolta tramite l’ausilio di sistemi IT;
• informare l’utilizzatore circa l’organizzazione del servizio.
Art. 3 – Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni
1. Ai fini dello svolgimento del servizio di che trattasi l’Appaltatore avrà l’onere di acquisire, a propria cura e spese, nei tempi necessari a garantire l’avvio della fornitura, ogni permesso ed autorizzazione ai fini dell’ingresso e transito nel Punto Franco Nuovo per tutti i dipendenti ed i mezzi che verranno impiegati nello svolgimento del servizio. A tal proposito ALPT metterà a disposizione dell’Appaltatore quanto dovesse occorrere ai fini della richiesta dei citati permessi ed autorizzazioni.
2. Al fine di garantire il sollecito e corretto accesso presso il Punto Franco Nuovo l’Appaltatore dovrà fornire all’autista del mezzo un apposito elenco e/o altro supporto necessario ai fini di ottenere il visto ad entrare e ad uscire dalla Guardia di Finanza in presidio presso l’ingresso del Porto di Trieste.
Art. 4 – Obblighi ed oneri a carico di ALPT
1. Per le attività oggetto del presente appalto, ALPT si impegna ad assicurare il supporto d’ufficio presso la propria sede ed in particolare:
- mettere a disposizione dell’Appaltatore la lista del personale suddivisa per profilo professionale contrattuale;
- consentire l’esecuzione della presa taglie nei tempi stabiliti;
- mettere a disposizione i locali per il posizionamento degli specifici contenitori per la raccolta e distribuzione sporco/pulito dei DPI e vestiario sottoposti a lavaggio;
- comunicare all’Appaltatore i nominativi dei Referenti/e;
- comunicare l’assortimento taglie dei DPI e vestiario da fornire entro 7 gg dal ricevimento del rilievo taglie effettuato a carico dell’Appaltatore.
- comunicare all’Appaltatore eventuali variazioni/integrazioni delle sedi operative e dei nominativi del personale di nuova assunzione suddivisi
per profili professionali contrattuali e le assenze di lunga durata (vedi art. 2 del capitolato tecnico prestazionale).
Art. 5 – Durata del contratto
1. Il servizio di noleggio, lavaggio, manutenzione, fornitura e logistica dei DPI (certificati in base alla norma UNI EN ISO 20471:2017 e comunque per tutta la durata dell’appalto alle vigenti norme in materia) e vestiario occorrente per il personale del gruppo ALPT avrà durata di 36 mesi, in adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
2. Il servizio potrà essere prorogato dalla stazione appaltante ai sensi del paragrafo 4.2. del disciplinare di gara.
Art. 6 - Altre condizioni disciplinanti lo svolgimento del servizio
1. In corso di esecuzione dell’Appalto, oltre a quanto previsto agli artt. 2 e 3, l’Appaltatore è tenuto anche:
1) a posizionare ed effettuare il servizio presso nuove sedi operative che saranno eventualmente integrate nel corso dell’appalto e comunicate preventivamente da ALPT;
2) a sottoporre i capi nuovi ad alta visibilità a rigorosi processi di verifica prestazionale atti a certificarne la piena rispondenza alla norma UNI EN ISO 20471:2013 e alla successiva UNI EN ISO 20471:2017 al termine del periodo di armonizzazione e coesistenza;
3) adottare metodiche sperimentate, standardizzate e regolamentate con attrezzature e strumentazioni certificate allo scopo, affinché i processi di lavaggio, finalizzati al ripristino dei requisiti igienici e di controllo dei requisiti minimi prestazionali dell’Alta Visibilità, siano certificati. Tali certificazioni devono riguardare ogni singolo lavaggio e devono essere disponibili ad ogni richiesta della Società;
4) a valutare la quota residua del valore dei DPI e vestiario, alla fine dei 36 mesi di contratto per consentire ad ALPT l’eventuale acquisto, a quel prezzo, alla scadenza dello stesso.
5) a rispondere in proprio di ogni danno che possa derivare per causa della sua opera sia verso la Società che verso terzi, pertanto ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che comunque derivassero a persone ed a cose in dipendenza dell’espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato dovrà intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico dell’Appaltatore che si obbliga a presentare al competente ufficio, a seguito della comunicazione di aggiudicazione definitiva del servizio e comunque prima della stipulazione del contratto, un’apposita polizza assicurativa R.C. con massimale di € 2.500.000,00 per un’idonea copertura di eventuali danni o incidenti causati o subiti dagli addetti durante lo svolgimento dei servizi appaltati.
In alternativa alla specifica polizza che precede, l’aggiudicatario potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.
In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di ALPT, precisando che non vi sono limiti al numero dei sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni. Detta polizza assicurativa deve prevedere la rinuncia dell’assicuratore nei confronti della stazione appaltante a qualsiasi
eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 cod. civ.
L’Appaltatore si obbliga altresì a trasmettere alla Società la propria polizza a copertura della responsabilità nei confronti dei prestatori di lavoro (RCO) ed a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotare il personale stesso di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme in materia, e in tutte le occasioni ove eventualmente ciò fosse richiesto dalla Società.
Art. 7 – Corrispettivo
1. Il corrispettivo per il servizio di cui al presente schema di contratto, comprensivo dello svolgimento di tutte le attività descritte nel presente atto ed eseguite secondo le indicazioni del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fissato in
€ ……………… …..(euro /00) e IVA (22%).
2. Considerato che l’appalto è a misura, in caso di aumento o diminuzione del numero dei dipendenti il corrispettivo verrà conseguentemente adeguato alla variazione rilevata in quanto devono intendersi accettate variazioni, in aumento o in diminuzione, fino ad un massimo del 20% del corrispettivo, in relazione a circostanze o necessità che la Società potrà manifestare di volta in volta.
3. L’Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi altra forma di corrispettivo oltre a quanto previsto dal presente schema di contratto.
Art. 8 – Modalità di pagamento
1. Al fine di poter erogare i corrispettivi dovuti da ALPT all’Appaltatore, a fronte della corretta esecuzione del servizio, gli stessi saranno determinati, moltiplicando per il numero dei dipendenti il prezzo unitario di ciascun capo di vestiario offerto in sede di gara per la dotazione dei capi per dipendente e per le settimane di utilizzo annuali, così come indicato in Allegato B e nell’offerta formulata in sede di gara dell’Appaltatore. Nei casi di assenza prolungata di un lavoratore superiore ai 14 gg consecutivi di calendario, il conteggio del canone per singolo lavoratore verrà sospeso (e quindi non conteggiato/rendicontato) dal quindicesimo giorno al rientro al lavoro dello stesso, sarà cura della Società comunicare mensilmente le assenze superiori ai 14 giorni consecutivi ed i rispettivi rientri al lavoro.
2. La fatturazione da parte dell’Appaltatore, avverrà con cadenza mensile.
3. Le fatture dovranno:
a) essere intestate a Agenzia per il Lavoro Portuale del Porto di Trieste s.r.l., Xxx X.X. Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx Partita IVA 01282010329 ed essere indirizzate all’indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx;
b) indicare l’oggetto ed il periodo di riferimento del servizio, nonché tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario e codice IBAN/ numero conto corrente postale);
c) riportare il Codice Identificativo della gara (CIG );
d) riportare il numero e descrizione dettagliata delle prestazioni effettuate. Il pagamento verrà effettuato a mezzo bonifico bancario entro 60 giorni data fattura fine mese, dopo aver riscontrato la regolarità e conformità al
servizio effettuato e previa acquisizione d’ufficio della documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC).
4. Tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 48 bis del DPR 602/1973 e s.m.i., il pagamento sarà eseguito previo esito positivo dei controlli effettuati.
5. La liquidazione sarà subordinata alla ricezione del report mensile da parte della Ditta aggiudicataria, in formato cartaceo o elettronico, sull’evidenza dei capi, e del relativo stato d’uso, in dotazione alla Società.
6. La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora vengano contestati eventuali addebiti alla Ditta; in tal caso la liquidazione sarà disposta, fatta salva la possibilità per la Società di applicare le penali o di risolvere il contratto, successivamente alla notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dalla Società, dopo aver sentito la ditta stessa.
7. Il pagamento sarà inoltre subordinato:
- per quanto concerne l’Appaltatore, alla presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della Legge 445/00 in merito alla regolarità dei versamenti contributivi, retributivi ed assicurativi dei dipendenti impiegati nell’appalto;
- per quanto concerne i subappaltatori, alla presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della Legge 445/00 in merito alla regolarità dei versamenti contributivi, retributivi ed assicurativi dei dipendenti impiegati nell’appalto unitamente all’elenco degli operai impiegati controfirmato per quietanza.
8. La Società si riserva la facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo e di ogni altra somma eventualmente dovuta, in caso di inadempimento totale e parziale o irregolare corresponsione della retribuzione ai lavoratori e agli eventuali subappaltatori. In tale ultimo caso la Società provvede a sospendere, in misura proporzionale all’entità dell’inadempienza il pagamento delle fatture del soggetto coinvolto.
9. In base alla vigente normativa “Piano straordinario contro le mafie “di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche, l‘Appaltatore si assume l‘obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
10. Tutti i movimenti finanziari del presente contratto saranno registrati ed effettuati esclusivamente sui conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c..
Art. 9 – Penali
1. L’Appaltatore, nell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti la fornitura ed il servizio stessi. Xxx non attenda agli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente contratto e del Capitolato Tecnico Prestazionale, è tenuto al pagamento di una penalità commisurata alla gravità della violazione.
2. In particolare è specificatamente stabilita l’applicazione delle penali sotto specificate:
1. per ogni giorno di ritardo nel completamento del rilevamento delle
taglie, sarà applicata una penale di € 50,00;
2. per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato per il
completamento della fornitura iniziale è specificamente stabilita una penale pari a 2.000,00 € al giorno, salve comprovate cause di forza maggiore, per un totale di giorni 10 massimi; decorso l’undicesimo giorno senza che la prestazione sia stata iniziata la prestazione verrà considerata come mai avvenuta e, dal giorno successivo, oltre la somma per il ritardo sarà dovuta una ulteriore somma pari al 10% dell’ammontare dell’importo della fornitura su base annua - al netto dell’IVA;
3. per il mancato rispetto dei termini “Ritiro indumenti sporchi e consegna indumenti puliti”, sarà applicata una penale pari a 300,00 € per ciascun giorno di ritardo a prescindere dal numero degli indumenti;
4. per il mancato rispetto dei termini della consegna degli indumenti di cui sia stato richiesto un cambio taglia, sarà applicata una penale pari a 50,00 € per ciascun giorno di ritardo;
5. per il mancato rispetto dei termini della riconsegna degli indumenti in manutenzione, sarà applicata una penale pari a 50,00 € per ciascun giorno di ritardo;
6. per il mancato rispetto dei termini della consegna di nuovi indumenti o di indumenti per nuovi assunti, sarà applicata una penale pari a 50,00 € per ciascun giorno di ritardo per persona;
7. per ulteriori/altre anomalie riscontrate nelle modalità di consegna degli indumenti sarà applicata una penale pari a 100,00 €;
8. nel caso in cui le verifiche condotte da ALPT in contraddittorio con l’Appaltatore diano esito positivo in merito alla presenza di tracce evidenti di lavaggio mal effettuato o cariche batteriche e/o microbiologiche sensibilmente differenti da quelle rilevabili su un indumento nuovo, ovvero nel caso in cui si rilevi una non corrispondenza alle specifiche di Caratteristiche tecniche degli indumenti sarà applicata una penale pari a
€ 500,00;
9. per ogni ulteriore difformità che dovesse essere accertata avuto riguardo alla fornitura degli indumenti ed al servizio di lava/nolo, ALPT si riserva di applicare una penale da un minimo di € 50,00 sino ad un massimo di € 1.000,00 in esito ad una procedura nel contraddittorio con l’Appaltatore.
3. L’importo massimo delle penali applicabili non potrà comunque essere complessivamente superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale. Qualora nel corso del servizio si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Società si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente Articolo daranno luogo al procedimento di seguito descritto:
- segnalazione del Direttore dell’esecuzione del contratto e contestazione all’Appaltatore per iscritto da parte del Responsabile del procedimento;
- deduzioni dell’Appaltatore comunicate a ALPT nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla stessa contestazione;
- qualora dette deduzioni, a giudizio di ALPT non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
5. ALPT potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. Nel caso in cui sia già stata applicata una penale e la ditta perseveri nello svolgere il servizio in modo negligente, la stessa può essere soggetta a diffida, senza pregiudizio per l’applicazione delle penali di cui sopra.
7. Qualora l’Impresa, nel corso d’esecuzione del contratto, incorra in una seconda diffida per grave negligenza o inadempienza, il Responsabile di procedimento potrà promuovere la procedura di risoluzione contrattuale e l’impresa sarà esclusa dalla partecipazione alle gare con questa Società per un periodo non inferiore a due anni dal termine del presente servizio da altri portato a compimento in danno dell’Appaltatore negligente, e ove ritenuto opportuno, in via definitiva.
8. In ogni caso, la suddetta procedura di risoluzione verrà promossa qualora l’applicazione delle penali raggiunga il 10% dell’importo contrattuale.
9. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto di ALPT di pretendere il risarcimento del maggior danno, ai sensi dell’Art. 1224, comma 2, del codice civile.
Art. 10 – Clausola risolutiva espressa
1. ALPT si riserva di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione scritta da comunicarsi al Professionista con PEC, nei seguenti casi:
a) gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali;
b) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione da parte della Ditta appaltatrice del servizio oggetto del presente Capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore;
c) mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni e la sicurezza e salute dei lavoratori, l’assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio oggetto di appalto;
d) cessione del contratto o subappalto non autorizzato dalla Società;
e) mancata reintegrazione della cauzione nei termini prestabiliti;
f) superamento del limite di penale del 10% previsto dal presente articolo;
g) inosservanza degli obblighi connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136.
2. In caso di risoluzione del contratto, l’Agenzia procederà all’affidamento del servizio a terzi in danno dell’Appaltatore secondo le procedure concorsuali previste in caso di urgenza ed altresì ad incamerare, senza ulteriore preavviso, a titolo di penale, la garanzia definitiva, di cui all’art. 11.
3. L’affidamento a terzi verrà notificato all’Appaltatore nelle forme prescritte; alla stessa verrà trasmessa copia del nuovo contratto. All’Appaltatore saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto; esse saranno prelevate dai crediti della stessa.
4. Nel caso di minor spesa nulla competerà all’Appaltatore.
5. L’esecuzione in danno non esimerà l’Appaltatore dalle responsabilità, civile e penale, in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Art. 11 – Coperture assicurative e garanzie
1. A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente contratto, l’Appaltatore sarà obbligato a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016.
2. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
3. La garanzia definitiva dovrà essere obbligatoriamente ed immediatamente ripristinata in caso di prelievo da parte di ALPT della eventuale quota a seguito del pagamento di penali, pena la risoluzione del contratto.
4. La garanzia definitiva è svincolata secondo quanto previsto dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016.
Art. 12 – Ulteriori ipotesi di risoluzione contrattuale
1. Nel caso in cui l’Appaltatore non ottemperi alle prescrizioni impartite dalla normativa di riferimento o dall’Agenzia oppure sorgano divergenze di ordine tecnico, la stessa ALPT, sentito il Responsabile del procedimento, emetterà e comunicherà le decisioni del caso. Tali decisioni saranno immediatamente esecutive. Nel caso in cui venga decisa la cessazione del servizio spetterà all’Appaltatore il corrispettivo pattuito, relativamente al servizio svolto senza altro indennizzo.
2. In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore, l’Agenzia si riserva la facoltà di intimare per iscritto (ex articolo 1454 del codice civile), a mezzo pec, allo stesso di adempiere entro il termine di giorni 15 (quindici), con l’avvertenza che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz’altro risolto. Per effetto della risoluzione, come sopra disposta, l’Appaltatore non potrà accampare pretese di alcun genere.
3. Nel caso in cui una delle due Parti venga a trovarsi nell’impossibilità di adempiere per cause di forza maggiore, in tutto o in parte, agli obblighi sottoscritti nel presente contratto, questa dovrà darne all’altra avviso immediato a mezzo pec, con firma digitale, contenente ampi dettagli sulla circostanza di forza maggiore. In tal caso, gli obblighi spettanti alla controparte saranno sospesi se su di essi influirà detta circostanza di forza maggiore, finché durerà la condizione di non poterli rispettare, fermo restando che la causa di tale situazione dovrà essere risolta con ogni ragionevole sollecitudine.
4. ALPT si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto nei casi di cui all’art. 108, comma 1 del Codice.
5. L’Agenzia procederà alla risoluzione del contratto nei casi previsti al comma 2 dell’art. 108 del Codice.
6. Nel caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore, ai sensi dell’art. 108, comma 5 del Codice, ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto. Si applicano altresì i commi 3, 4 e 8 dell’art. 108 del Codice.
Art. 13 – Recesso
1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dall’art. 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’Agenzia può recedere dal contratto in qualunque tempo per ragioni di pubblico interesse, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell’importo di quelle non eseguite. Il decimo dell’importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti dell’importo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni regolarmente eseguite.
2. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all’Appaltatore trasmessa via PEC da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni naturali consecutivi, decorsi i quali l’Agenzia prende in consegna e verifica la regolarità delle prestazioni rese.
Art. 14 - Divieto di cessione del contratto
1. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio la prestazione oggetto del presente contratto fatte salve le ipotesi di subappalto espressamente autorizzato.
2. E’ assolutamente vietata la cessione totale o parziale del presente contratto, pena la nullità della cessione stessa.
Art. 15 – Controversie
1. Qualora insorgano controversie relative all’interpretazione e/o all’esecuzione del contratto, le parti ne danno comunicazione al RUP che proporrà una conciliazione per l’immediata soluzione in via amministrativa.
2. Nel caso in cui alla conciliazione non dovesse far seguito il raggiungimento di un accordo entro il termine di 30 (trenta) giorni, le controversie saranno deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
3. Il Foro competente è quello di Trieste, Tribunale delle Imprese di Trieste. E’ escluso il ricorso alla procedura arbitrale.
Art. 16 – Stipulazione del contratto
1. La stipulazione del contratto di appalto, in forma di scrittura privata e con firma digitale, avrà luogo entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’approvazione dell’aggiudicazione.
2. L’appaltatore dovrà presentarsi o comunque essere disponibile per la sottoscrizione alla data che sarà fissata da ALPT per la stipulazione del contratto; nel caso in cui non si presenti nei termini stabiliti senza giustificato motivo, lo stesso decade dall’aggiudicazione e ALPT si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto al concorrente che risulti successivamente classificato, fatta salva la verifica di congruità.
3. ALPT si riserva di affidare il servizio per motivi d’urgenza nelle more della stipula del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Art. 17 – Spese contrattuali
1. Tutte le spese relative al contratto, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti, comprese le spese di bollatura virtuale e la sua eventuale
registrazione in caso d’uso nonché le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni, con esclusione dell’I.V.A. che, se dovuta, rimarrà a carico di ALPT stessa, sono a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa.
2. Le spese per la pubblicazione dell’avviso di gara e del successivo avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sui giornali sono a carico dell’Appaltatore e devono essere rimborsate all’Agenzia entro sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Art. 18 – Riservatezza
1. L’Appaltatore è responsabile della riservatezza dei dati e dei materiali dei quali venga a conoscenza nel corso dell’esecuzione del presente contratto. Tali dati/materiali potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’esecuzione del presente contratto.
2. L’Appaltatore non potrà far altro uso né direttamente né indirettamente delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione al presente affidamento e ciò anche successivamente alla scadenza del contratto.
3. L’Appaltatore è responsabile dell’osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza di cui al comma precedente.
Art. 19 – Informativa ai sensi dell’art. 13, D.LGS. 196/2003
1. Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali”, si informa che i dati dell’Appaltatore raccolti saranno utilizzati per le finalità connesse alla gestione del contratto in oggetto e per l’esecuzione di ogni adempimento previsto dalla normativa vigente.
2. In ogni momento l’interessato potrà esercitare nei confronti di ALPT i diritti così come previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..
3. Il titolare del trattamento è ALPT.
4. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente sia attraverso l’ausilio di mezzi elettronici.
Art. 20 – Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente schema di contratto si fa riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e alle disposizioni del Codice Civile regolanti la materia.
2. Il presente atto è stato redatto mediante l’utilizzo degli strumenti informatici ed è da registrare soltanto in caso d’uso ai sensi dell’articolo 10 – Tariffa, parte prima, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Il presente atto è approvato e sottoscritto dalle Parti con modalità di firma digitale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere s) ed f) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale), conformemente a quanto disposto dall’articolo 32, comma 14 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i..
L’Agenzia per il Lavoro Portuale del Porto di Trieste S.r.l.
……………….
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. l’appaltatore dichiara espressamente di accettare i seguenti articoli: ……;…….; ……;…….;
………..
L’Appaltatore
………………
G:\E0\CNT\contratti\BASEusoBolloRigheLaterali.doc