ACCORDO
SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA E DELLA ROMANIA ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
LA COMUNITÀ EUROPEA IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L’IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D’AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
in appresso denominati “Stati membri CE”, L'ISLANDA,
IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN, Il REGNO DI NORVEGIA,
in appresso denominati “Stati AELS (EFTA)”,
in appresso denominati insieme “attuali Parti contraenti”, e
LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA ROMANIA,
CONSIDERANDO che il trattato relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (in appresso denominato “trattato di adesione”) è stato firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005;
CONSIDERANDO che, conformemente all’articolo 128 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, firmato a Porto il 2 maggio 1992, qualsiasi Stato europeo chiede, qualora diventi membro della Comunità, di diventare una Parte contraente all’accordo sullo Spazio economico europeo (in appresso denominato “accordo SEE”);
CONSIDERANDO che la Repubblica di Bulgaria e la Romania hanno chiesto di diventare Parti contraenti all’accordo SEE;
CONSIDERANDO che le modalità e le condizioni di tale partecipazione devono formare oggetto di un accordo tra le attuali Parti contraenti e gli Stati candidati,
HANNO DECISO di concludere il seguente accordo:
ARTICOLO 1
1. La Repubblica di Bulgaria e la Romania diventano Parti contraenti all’accordo SEE e sono in appresso denominate “nuove Parti contraenti”.
2. Con l’entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni dell’accordo SEE, modificato dalle decisioni del comitato misto SEE adottate in data anteriore al 1° ottobre 2004, diventano vincolanti per le nuove Parti contraenti nei medesimi termini in cui lo sono per le attuali Parti contraenti e secondo le modalità e condizioni stabilite nel presente accordo.
3. Gli allegati del presente accordo costituiscono parte integrante del medesimo.
ARTICOLO 2
1. ADEGUAMENTI DEL TESTO PRINCIPALE DELL’ACCORDO SEE
a) Preambolo:
L’elenco delle Parti contraenti è sostituito dal testo seguente: “LA COMUNITÀ EUROPEA,
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L’IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D’AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
e L'ISLANDA,
IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN, IL REGNO DI NORVEGIA,”;
b) articolo 2:
i) alla lettera b), sono soppressi i termini "Repubblica di";
ii) dopo la lettera d), sono aggiunte le lettere seguenti:
"e) “atto di adesione del 25 aprile 2005”: l’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, adottato il 25 aprile 2005 a Lussemburgo;
f) “protocollo di adesione del 25 aprile 2005”: il protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, adottato il 25 aprile 2005 a Lussemburgo;"
c) articolo 117:
il testo dell'articolo 117 è sostituito dal testo seguente:
"Le disposizioni che disciplinano i meccanismi finanziari sono riportate nel protocollo 38, nel protocollo 38 bis e nell'addendum al protocollo 38 bis.";
d) articolo 126:
al paragrafo 1, sono soppressi i termini "Repubblica di";
e) articolo 129:
i) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
“A seguito dell’allargamento dello Spazio economico europeo, le versioni del presente accordo in lingua bulgara, ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, rumena, slovacca, slovena e ungherese fanno ugualmente fede.”;
ii) al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:
“I testi degli atti cui è fatto riferimento negli allegati, redatti in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea fanno ugualmente fede e, ai fini della loro autentificazione, sono redatti in lingua islandese e norvegese e pubblicati nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.”.
2. ADEGUAMENTIAI PROTOCOLLI DELL’ACCORDO SEE
a) Il protocollo 4 relativo alle norme di origine è modificato come segue:
i) all'articolo 3, paragrafo 1, è soppresso il riferimento alle "nuove Parti contraenti".
ii) L'allegato IVa (Testo della dichiarazione su fattura) è modificato come segue:
aa) Prima della versione spagnola del testo della dichiarazione su fattura è inserito il testo seguente:
'Versione bulgara
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с преференциален произход … (2).’;
(bb) Prima della versione slovena del testo della dichiarazione su fattura è inserito il testo seguente:
'Versione rumena
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr.
…(1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială … (2).’;
iii) L'allegato IVb(Testo della dichiarazione su fattura EUR-MED) è modificato come segue:
(aa) Prima della versione spagnola del testo della dichiarazione su fattura EUR-MED è inserito il testo seguente:
"Versione bulgara
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническоразрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с преференциален произход … (2).
− cumulation applied with (nome del paese/dei paesi)
− no cumulation applied (3)';
bb) Prima della versione slovena del testo della dichiarazione su fattura EUR-MED è inserito il testo seguente:
"Versione rumena
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr.
…(1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială … (2).
− cumulation applied with (nome del paese/dei paesi)
− no cumulation applied (3)';
b) il protocollo 38 bis è modificato come segue:
all'articolo 4, paragrafo 3, la parola "seleziona" è sostituita da "può selezionare".
c) Il testo seguente viene aggiunto al protocollo 38 bis:
"Addendum al protocollo 38 bis
SUL MECCANISMO FINANZIARIO DEL SEE PER LA REPUBBLICA DI BULGARIA E LA ROMANIA
ARTICOLO 1
1. Il protocollo 38 bis si applica, mutatis mutandis, alla Repubblica di Bulgaria e alla Romania.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, l'articolo 6 del protocollo 38 bis non si applica. I fondi non impegnati per la Bulgaria e la Romania non vengono riassegnati ad altri Stati beneficiari.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, l'articolo 7 del protocollo 38 bis non si applica.
4. Fatto salvo il paragrafo 1, i contributi a favore delle organizzazioni non governative e delle parti sociali possono ammontare fino al 90% dei costi del progetto.
ARTICOLO 2
Gli importi supplementari dei contributi finanziari per la Repubblica di Bulgaria e la Romania ammontano rispettivamente a 21,5 e a 50,5 milioni di euro per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2007 e il 30 aprile 2009 compresi; tali importi vengono messi a disposizione dalla data di entrata in vigore dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo, o di un accordo sull'applicazione provvisoria dell'accordo, e impegnati in un'unica quota nel 2007."
a) Il testo del protocollo 44 è sostituito dal testo seguente:
“SUI MECCANISMI DI SALVAGUARDIA A SEGUITO DEGLI ALLARGAMENTI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
1. Applicazione dell’articolo 112 dell’accordo alla clausola generale di salvaguardia economica e ai meccanismi di salvaguardia contenuti in talune disposizioni transitorie nel campo della libera circolazione delle persone e del trasporto stradale
L’articolo 112 dell’accordo si applica anche alle situazioni specificate o alle quali è fatto riferimento:
a) all’articolo 37 dell’atto di adesione del 16 aprile 2003 e all’articolo 36 dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005, e
b) nei meccanismi di salvaguardia contenuti nelle disposizioni transitorie alle voci “Periodo transitorio” dell’allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e dell’allegato VIII (Diritto di stabilimento), al punto 30 (direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) e al punto 26c (regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio) dell’allegato XIII (Trasporti), con i medesimi termini, campo di applicazione ed effetti fissati in tali disposizioni.
2. Clausola di salvaguardia relativa al mercato interno
La procedura decisionale generale stabilita dall’accordo si applica anche alle decisioni adottate dalla Commissione delle Comunità europee in applicazione dell’articolo 38 dell’atto di adesione del 16 aprile 2003 e dell’articolo 37 dell’atto di adesione del
25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005.”.
ARTICOLO 3
1. Tutte le modifiche agli atti adottati dalle istituzioni comunitarie e integrati nell’accordo SEE derivanti dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea ovvero, se del caso, dal protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea sono inserite nell’accordo SEE e ne diventano parte integrante.
2. A tal fine, viene introdotto il seguente trattino nei punti degli allegati e dei protocolli dell’accordo SEE che contengono riferimenti agli atti adottati dalle istituzioni comunitarie interessate:
"– 1 2005 SA: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, adottato il
25 aprile 2005 (GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203).".
3. In caso di entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, il seguente trattino sostituisce il trattino di cui al paragrafo 2:
"– 1 2005 SP: Protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, adottato il 25 aprile 2005 (GU L 157 del 21.6.2005, pag. 29).”.
4. Laddove il trattino di cui ai paragrafi 2 o 3 sia il primo trattino del punto in questione, esso è preceduto dal testo “, modificato da:” o “, modificata da:”, a seconda dei casi.
5. All’allegato A del presente accordo sono elencati i punti degli allegati e dei protocolli dell’accordo SEE in cui verrà inserito il testo di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
6. Laddove un atto integrato nell’accordo SEE prima dell’entrata in vigore del presente accordo richieda, a seguito della partecipazione delle nuove Parti contraenti, adattamenti non previsti dal presente accordo, per tali adattamenti vengono applicate le procedure stabilite nell’accordo SEE.
ARTICOLO 4
1. Le disposizioni contenute nell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, di cui all’allegato B del presente accordo, sono inserite nell’accordo SEE e ne diventano parte integrante.
2. In caso di entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, le disposizioni di cui all’allegato B si intendono applicate dal protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.
3. A qualsiasi disposizione rilevante ai fini dell’accordo SEE, citata nell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea oppure, se del caso, nel protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, o adottata in base all'atto o al protocollo suddetti, ma non ripresa nell’allegato B del presente accordo, si applicano le procedure stabilite nell’accordo SEE.
ARTICOLO 5
Ogni Parte del presente accordo può sottoporre qualunque questione relativa all’interpretazione o all’applicazione dell’accordo stesso al comitato misto SEE. Il comitato misto SEE esamina la questione nell’intento di trovare una soluzione accettabile che consenta di preservare il buon funzionamento dell’accordo SEE.
ARTICOLO 6
1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle attuali Parti contraenti e dalle nuove Parti contraenti conformemente alle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.
2. Esso entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato depositato l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione di una Parte contraente attuale o nuova, purché lo stesso giorno entrino in vigore anche i seguenti accordi e protocolli collegati:
a) accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Bulgaria;
b) accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Romania;
c) protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea;
d) protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.
ARTICOLO 7
Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, islandese e norvegese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede, è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che ne trasmette copia certificata conforme a ciascun governo delle Parti dell’accordo.