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Studio Tecnico Xxxxxx Xxxxxxxxx - Xxxxxxxx Xxxxxxx Ingegneri Associati
00000 XXXX’XXXXXXXX XX XXXXXX (XX) - via Elio Spesso, 4 - tel 011/0000000 fax 011/0000000 E-Mail xxxxxx@xxxxxxx.xx 1
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CAPITOLO 1 – DESCRIZIONE DEI LAVORI 4
ART. 1) – OGGETTO DELL’APPALTO 4
ART. 2) – AMMONTARE DELL’APPALTO 4
ART. 3) – CATEGORIE D'APPALTO 5
ART. 4) – DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 6
ART. 5) – VARIAZIONE NEGLI IMPORTI E NELLE CATEGORIE 6
ART. 6) – OPERE ESCLUSE DALL’APPALTO 7
CAPITOLO 2 – QUADRO NORMATIVO E CONTRATTUALE 7
ART. 7) - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 7
ART. 8) - OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME 8
ART. 9) – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO 8
ART. 10) – IL DIRETTORE DEI LAVORI 9
ART. 11) – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA, IL RESPONSABILE DEI LAVORI E IL COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA D.LGS. 81/2008 9
ART. 12) – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA10 ART. 13) – PIANO DELLA QUALITA’ 11
ART. 14) – OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO 12
CAPITOLO 3 – CONDIZIONI PRELIMINARI AI LAVORI 12
ART. 15) – SCELTA DELL’APPALTATORE 12
ART. 16) – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 12
ART. 17) – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 13
ART. 18) – SUB-APPALTO 13
ART. 19) – ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 15
ART. 20) – TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEI LAVORATORI 21
ART. 21) – TUTELA DEI LAVORATORI 21
ART. 22) – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 21
ART. 23) – DOMICILIO DELL’APPALTATORE 22
ART. 24) – PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE 22
ART. 25) – RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE 22
ART. 26) – DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE 22
CAPITOLO 4 – INIZIO DEI LAVORI 22
ART. 27) – CONSEGNA DEI LAVORI 22
ART. 28) – PROPRIETA’ DEI MATERIALI DI RECUPERO E SCAVO 23
ART. 29) – RINVENIMENTI FORTUITI 24
CAPITOLO 5 – ESECUZIONE DEI LAVORI 24
ART. 30) – ORARIO DI LAVORO 24
ART. 31) – SITUAZIONE GENERALE E GESTIONE DEL CANTIERE 25
ART. 32) – CAMPIONATURE E PROVE TECNICHE 25
ART. 33) – SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI 26
ART. 34) – PROROGHE 27
ART. 35) – TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 27
ART. 36) – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E AVVISO AI CREDITORI 27
CAPITOLO 6 – VARIANTI, AGGIUNTE ED IMPREVISTI 28
ART. 37) – VARIANTI IN CORSO D’OPERA 28
ART. 38) – PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE 28
ART. 39) – DANNI DI FORZA MAGGIORE 28
ART. 40) – PREZZO DEI LAVORI NON PREVISTI 29
ART. 41) – PREZZO DEI LAVORI IN ECONOMIA 29
CAPITOLO 7 – CONTABILITA’ DEI LAVORI 29
ART. 42) - CRITERI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI 29
ART. 43) – CONTABILITA’ E RISERVE 30
ART. 44) – DOCUMENTI CONTABILI 30
ART. 45) – XXXXXX XXX XXXXXXXXX 00
XXXXXXXX 0 – PAGAMENTI E COLLAUDO 31
ART. 46) – ANTICIPAZIONE DI SOMME DELL’APPALTATORE E INTERESSI 31
ART. 47) – PAGAMENTI IN ACCONTO E RITARDI 31
ART. 47 BIS) – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 33
ART. 48) – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI 33
ART. 49) – REVISIONE DEI PREZZI 33
ART. 50) – PENALE PER IL RITARDO NEI LAVORI 34
ART. 51) – CONTO FINALE 34
ART. 52) – VERIFICHE, COLLAUDI E GARANZIE 34
CAPITOLO 9 - GARANZIE, CONTROVERSIE ED ARBITRATO 35
ART. 53) – PRESA IN CONSEGNA ED UTILIZZO DELL’OPERA 35
ART. 54) – COPERTURE ASSICURATIVE 35
ART. 55) – GARANZIA PER VIZI, DIFFORMITA’ E GRAVI DIFETTI DELL’OPERA 36
ART. 56) – SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO, FUSIONI, CONFERIMENTI E TRASFERIMENTI
.................................................................................................................................................36
ART. 57) – ESECUZIONE D’UFFICIO E RESCISSIONE CONTRATTUALE 37
ART. 58) – RISOLUZIONE AMMINISTRATIVA DELLE CONTROVERSIE 37
ART. 59) – ARBITRATO 37
ART. 60) – NORME FINALI 37
CAPITOLO 10 – AVVERTENZE E NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI 37
ART. 61) – AVVERTENZE GENERALI 37
ART. 62) – ELENCO PREZZI 38
CAPO II – SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE 39
ART. 63) - PRESCRIZIONI GENERALI SUI MATERIALI 39
ART. 64) - PRESCRIZIONI PARTICOLARI SUI MATERIALI 40
ART. 65) - PROVE SUI MATERIALI 41
ART. 66) – TRACCIAMENTI 41
ART. 67) – MALTE E CONGLOMERATI 41
ART. 68) – OPERE IN CEMENTO ARMATO 44
ART. 69) - OPERE PROVVISIONALI 50
ART. 70) – DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 50
ART. 71) - OPERE E STRUTTURE IN ACCIAIO 51
ART. 72) - PROTEZIONE DEI PROFILATI DI RINFORZO E DELLE NERVATURE AMMALORATE
.................................................................................................................................................52
ART. 73) - CAPPA DI FINITURA 52
ART. 74) - SOLIDARIZZAZIONE PARETI PERIMETRALI 52
ART. 75) - RETE ANTISFONDELLAMENTO 53
ART. 76) - RIFACIMENTO PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 53
ART. 77) - DECORAZIONI 53
ART. 78) - IMPIANTI TECNICI GENERALITA’ 54
ART. 79) – ALLACCIAMENTI DI CANTIERE 65
CAPO I - NORME CONTRATTUALI
CAPITOLO 1 – DESCRIZIONE DEI LAVORI
ART. 1) – OGGETTO DELL’APPALTO
Formano oggetto del presente appalto tutte le opere, le prestazioni e le provviste occorrenti, anche se non specificatamente descritte nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, per la realizzazione delle opere di riqualificazione delle caratteristiche strutturali, mediante cucitura attiva e fasciatura delle travi e dei pilastri in calcestruzzo armato del piano interrato del palazzo civico di Collegno.
Si procederà ad isolare gli elementi strutturali dall’edificio mediante la parziale demolizione delle murature e dei tamponamenti per poi procedere agli interventi di consolidamento mediante l’impiego di profilati in acciaio (angolari, piastre, barre ad aderenza migliorata) che verranno in seguito protetti dagli agenti atmosferici e dall’azione del fuoco attraverso l’incamiciatura con uno strato di betoncino reoplastico.
Dal punto di vista prettamente statico l’intervento in oggetto si prefigge di riportare gli elementi strutturali alle loro originarie caratteristiche di resistenza.
Tutti gli interventi dovranno essere realizzati secondo quanto indicato nelle tavole del progetto allegate al presente capitolato.
ART. 2) – AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture comprese nell’appalto è da intendersi totalmente a corpo ed ammonta a Euro 185.923,50 (Euro centoottantacinquemilanovecentoventitre/50) suddiviso secondo i capi sotto elencati:
1) Importo a base d’asta senza oneri per la sicurezza
Euro 178.511,89
2) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza Euro 7.411,61
_ _ Totale importo lavori Euro 185.923,50
L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara applicato all’importo di cui al punto 1), aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al punto 2) e non oggetto dell’offerta ai sensi del combinato disposto dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del D.Lgs 12 aprile 2006 n.163 e del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n° 81 del 2008.
Gli importi suddetti sono comprensivi di tutti gli oneri inerenti all'esecuzione dei lavori, nonché le opere provvisionali, i lavori e le provviste necessari al completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente Capitolato.
Si conviene quindi che le opere di cui sopra dovranno essere consegnate dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante, complete e finite in ogni loro particolare.
Si intende che il prezzo offerto è da considerarsi netto e comprensivo di ogni onere necessario all’esecuzione delle singole opere e comprensivo delle spese generali, utili e oneri della sicurezza derivanti dal rispetto delle normative esistenti. L’Appaltatore dovrà indicare nell’offerta l’entità degli oneri di sicurezza interna aziendale, pena l’esclusione dalla gara.
La misurazione e valutazione dei lavori corrispondenti alle opere eseguite in più o in meno rispetto all’importo a misura con riferimento al progetto e ordinate dal Committente e dal Direttore dei Lavori avverrà sulla scorta delle norme contenute nel Capitolato Generale di Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP., applicando alle quantità ottenute i prezzi unitari derivanti dall’applicazione del ribasso d’asta contrattuale ai prezzi riportati nell’”Elenco prezzi unitari”
Per opere non previste si provvederà alla formazione di nuovi prezzi determinati a norma del DLGS 50/2016. Tali prezzi saranno da intendersi netti.
In riferimento alle predette opere eseguite in più o in meno, l’eventuale costo aggiuntivo per la sicurezza e salute del cantiere sarà determinata dal Responsabile della fase di esecuzione di cui al D.Lgs. 81/08.
La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa, e, pertanto, è soggetta all'imposta sul valore aggiunto - IVA (D.P.R. 26/10/1972, n. 633) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell'Amministrazione Appaltante, nella misura vigente al momento del pagamento che verrà indicata dall'Amministrazione su richiesta dell'Appaltatore da effettuarsi prima dell'emissione della fattura.
Nell’importo a misura sopra indicato e nei prezzi unitari ed a corpo utilizzati per determinarlo, risultano compresi e compensati, e pertanto totalmente a carico della ditta appaltatrice, tutti gli oneri necessari per la ricerca, l’individuazione, il mantenimento in esercizio, la salvaguardia, anche con opere provvisionali di qualunque tipo, e l’eventuale ripristino dei servizi esistenti nel sottosuolo e nel soprasuolo, anche se non segnalati o erroneamente segnalati dall’ente erogatore competente. In modo analogo devono essere oggetto di ripristino tutti gli allacciamenti privati sia in diretta dipendenza dall’esecuzione dei lavori sia non direttamente dipendenti ma eventualmente intercettati (servizi quali acquedotto, gas, energia elettrica, telefonia, etc.).
Pertanto, tutti gli oneri diretti ed indiretti che dovessero derivare in conseguenza di danni provocati ai suddetti servizi in qualsiasi operazione di cantiere, saranno a totale carico della ditta appaltatrice, comprese le eventuali spese conseguenti ad interventi di ripristino eseguiti dalla stessa ditta appaltatrice o da squadre specialistiche per conto degli enti erogatori, compresa l’assistenza diretta del personale della ditta stessa.
Le quantità e le cifre esposte nei documenti progettuali devono intendersi non impegnative per l’Amministrazione appaltante, essendo l’offerta praticata dalla ditta e pertanto il compenso ad essa riconosciuto, in conseguenza dell’aggiudicazione, correlati alla realizzazione dei lavori nel loro complesso; l’impresa non potrà pertanto richiedere alcun compenso aggiuntivo per l’eventuale esecuzione di opere necessarie per la realizzazione del progetto nella sua integrità, in quanto le opere stesse si intendono comprese nell’offerta praticata in sede di gara, avendo la ditta controllato, prima dell’offerta stessa, accuratamente tutti i documenti progettuali, il luogo dei lavori, i vincoli esistenti, la corrispondenza della situazione esistente alle esigenze progettuali, ed avendo contrattualmente stabilito l’obbligo di verificare lo stato di fatto, le quantità progettuali indicate negli elaborati tecnici e grafici.
L’offerta della ditta comprenderà pertanto ogni onere diretto ed indiretto necessario per dare le opere ultimate e finite ed in ogni loro dettaglio, anche se non espressamente descritto, e si intenderà completamente compensata nel prezzo offerto ogni opera necessaria per trasformare i luoghi dallo stato di fatto a quanto indicato nel progetto esecutivo.
Il contratto è stipulato interamente “a misura”. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 149 del DLgs 50/2016 e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
I prezzi dell’elenco prezzi unitari ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale, costituiscono l’«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite.
I prezzi contrattuali di cui al comma precedente sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 149 del DLgs 50/2016.
I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi del presente articolo.
ART. 3) – CATEGORIE D'APPALTO
Le categorie d'Appalto nelle quali possono essere ricomprese le opere da eseguire, ai soli fini del certificato di esecuzione, sono le seguenti, come deducibili dal computo estimativo dei lavori:
Categorie di lavoro Importo Euro
Incidenza %
Mano d'Opera %
185.923,50 | 36 | 100,0 % | |
Totale | 185.923,50 | 36 | 100,0 % |
OG 1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
ART. 4) – DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
Le opere previste si sviluppano interamente nel territorio comunale del Comune di Collegno ed in particolare all’interno del Xxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx xxx Xxxxxx 0.
I lavori dovranno essere svolti nel rispetto degli elaborati di progetto esecutivo in cui presente Capitolato Speciale d’Appalto risulta parte integrante.
Vengono di seguito nel dettaglio analizzate tutte le opere previste, indicando per ciascuna di esse le tipologie e le altre caratteristiche essenziali (per il dettaglio v. tavole allegate al progetto) per il consolidamento e la riqualificazione delle strutture dell’interrato.
1) Demolizioni e rimozioni
Si procederà alla rimozione delle porzioni di muratura necessarie per procedere al consolidamento delle travi e dei pilastri della struttura; si procederà alla demolizione delle porzioni di pavimento e dei rivestimenti dei pilastri del piano interrato; alla rimozione di sanitari e allo spostamento di impianti idraulici e dell’impianto elettrico interferenti con i lavori di consolidamento.
2) Interventi di consolidamento e riqualificazione degli elementi strutturali
Gli interventi di consolidamento e riqualificazione degli elementi strutturali consisteranno nel rinforzo strutturale, mediante cucitura attiva e fasciatura delle travi e dei pilastri. Si procederà ad isolare gli elementi strutturali dall’edificio per poi procedere agli interventi di consolidamento mediante l’impiego di profilati in acciaio (angolari, piastre) e barre ad aderenza migliorata, che verranno in seguito protetti mediante cappa armata con rete elettrosaldata e uno strato di betoncino reoplastico.
3) Ripristini
Ultimati i lavori di consolidamento si provvederà al rifacimento delle porzioni murarie demolite in precedenza e al riposizionamento di impianti, apparecchi ed infissi spostati in precedenza. Il tutto riferito sia agli impianti idrici di adduzione e scarico, impianti di riscaldamento, Impianti elettrici ed illuminotecnici, Impianto trasmissione dati, Impianto televisivo, Impianto antiintrusione e di rivelazione incendi.
4) Rivestimenti e finiture
Il progetto prevede il rifacimento dei rivestimenti (cartongessi, etc. precedentemente rimossi), con decorazioni e verniciature finali nelle colorazioni definite dalla Direzione Lavori.
ART. 5) – VARIAZIONE NEGLI IMPORTI E NELLE CATEGORIE
Le varianti in sede di presentazione dell’offerta saranno ammesse soltanto alle condizioni di cui all’art. 149 del DLgs 50/16, su specifica ammissione da parte dell’Amministrazione, altrimenti si intendono non autorizzate.
Le varianti in corso d'opera potranno essere ammesse dall'Amministrazione appaltante, sentito il Progettista ed il Direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di Xxxxx e regolamentari;
per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase di progettazione;
nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del Codice Civile;
per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tale caso il Direttore dei lavori è tenuto a dare, senza ritardo, comunicazione al responsabile del procedimento che a sua volta ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.
Ove le varianti eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, si procederà alla risoluzione del contratto e ad indizione di una nuova gara alla quale é invitato l'aggiudicatario iniziale.
La risoluzione del contratto darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo di contratto.
L'Appaltatore non può, per nessun motivo, introdurre di propria iniziativa variazioni e/o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione lavori.
Delle variazioni e/o addizioni introdotte senza il prescritto ordine scritto della Direzione dei lavori, ciò anche nei casi in cui la Direzione lavori stessa non abbia fatto esplicita opposizione prima o durante l'esecuzione di dette varianti, potrà esserne ordinata l'eliminazione a cura e spese dell'Appaltatore stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno arrecato all'Amministrazione.
Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle singole categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.
Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
In riferimento alle varianti in corso d’opera si applica l’art. 149 del Dlgs 50/2016.
L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 10 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera; l'Appaltatore, per le varianti di cui sopra non potrà pretendere compenso eccetto il pagamento a conguaglio delle opere eseguite in più e in meno da valutarsi con i prezzi di elenco o, in mancanza di essi, con nuovi prezzi formati secondo il DLgs 50/2016.
In riferimento alle revisioni o adeguamento dei prezzi si applica l’art. 56 del Dlgs 50/2016.
In riferimento alle predette varianti, il Responsabile della fase di esecuzione di cui al D.Lgs. 81/08 determinerà gli eventuali costi aggiuntivi per la sicurezza e salute del cantiere e ne quantificherà gli eventuali oneri.
Per le varianti ordinate le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo.
In particolare per le norme per la misurazione e valutazione dei lavori dovrà farsi riferimento al Capitolato tecnico generale per la "Qualità dei materiali e dei componenti - Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro", e per quanto non espressamente indicato alle prescrizioni riportate nel Capitolato Speciale Tipo emanato dal Ministero LL.PP. all'articolo 72 e approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 14.12.1990 ovvero da quanto indicato nell’elenco prezzi contrattuale.
ART. 6) – OPERE ESCLUSE DALL’APPALTO
L’Amministrazione si riserva di affidare ad altre ditte opere non previste in progetto, ma da realizzarsi all’interno dell’area di cantiere; per tali opere, escluse dall’appalto, si precisa che l’appaltatore dovrà fornire la manodopera, i materiali ed i mezzi d’opera in aiuto alle singole ditte esecutrici, regolarmente retribuiti come lavori in economia o noleggio di macchinari, per la totale realizzazione delle medesime, mentre dovrà permettere l’accesso al cantiere e consentire l’uso dei ponti e delle altre attrezzature senza richiedere alcun compenso speciale.
L’appaltatore non potrà muovere eccezioni o pretendere compensi per eventuali intralci o ritardi nel proseguimento dei lavori aggiudicati, dipendenti dall’esecuzione delle opere di cui trattasi, salvo il risarcimento di eventuali danni che derivassero da lavori eseguiti da terzi, da rifondersi dalla ditta che ne fu causa nella misura stabilita dalla D.L. a suo insindacabile giudizio.
CAPITOLO 2 – QUADRO NORMATIVO E CONTRATTUALE
ART. 7) - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Xxxxx parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti:
Il Capitolato Generale per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, di cui al Decreto n° 145 del 19/04/2000;
il Capitolato Speciale ed i Capitolati Particolari di Appalto;
l’Elenco prezzi unitari al netto del ribasso d’asta, con riferimento ai Prezziari Regionali ed agli altri Prezziari ufficiali di riferimento validi a tutti gli effetti;
- tutti gli elaborati progettuali del progetto esecutivo;
- il piano di sicurezza sostitutivo di cui al punto
3.1 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 e il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente
redatto nel corso dei lavori ai sensi dell’articolo 90, comma 5, dello stesso decreto;
- il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo
89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;
- il cronoprogramma di cui all’articolo 23 del DLgs 50/2016;
Sono contrattualmente vincolanti come richiamate:
le garanzie fideiussorie di cui all'articolo 194 del DLgs 50/16
le polizze assicurative (C.A.R. e Decennale Postuma) da stipularsi come da indicazioni riportate nel presente Capitolato Speciale e dal Dlgs 50/2016 .
il bando di gara e il disciplinare di gara;
le dichiarazioni prodotte dal concorrente in sede di offerta economica; il prezzo netto a misura complessivo offerto;
il Dlgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; il Regolamento di attuazione del Codice degli Appalti.
Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite
e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 149 del Codice
;
c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.
Il Committente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di introdurre, in sede esecutiva, quelle varianti o quelle modifiche che riterrà più opportune nell'interesse della buona riuscita o della economia del lavoro secondo le norme e nei limiti previsti dal vigente Capitolato Generale di Appalto.
Il Committente si riserva altresì di consegnare all'Appaltatore, nel corso dei lavori e nell'ordine che riterrà opportuno, i disegni integrativi delle opere da eseguire.
Nessuna eccezione potrà essere comunque sollevata dall’Appaltatore qualora nello sviluppo dei lavori ritenesse di non aver sufficientemente valutato gli oneri derivanti dal presente Capitolato ed in genere dai documenti contrattuali e di non aver tenuto conto di quanto risultasse necessario per compiere e realizzare il progetto, anche sotto pretesto di insufficienza di dati del Capitolato o dei disegni stessi.
E' fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l'Amministrazione, o per ritrovamenti fortuiti o a seguito di stratigrafie , scavi, sondaggi o quant’altro potrà essere comandato dalle competenti Soprintendenze che hanno il controllo e la sorveglianza del cantiere ai sensi delle leggi di tutela in vigore.
ART. 8) - OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto d'appalto, le cui clausole prevalgono su quanto contenuto nei disegni di progetto. Le prescrizioni del presente Capitolato Speciale, qualora diversamente possono disporre, prevalgono infine sulle disposizioni del Codice Civile.
Qualora si verificassero eventuali divergenze fra Capitolato e disegni di progetto , tali divergenze verranno interpretate nel senso più favorevole al Committente e, comunque, in quel modo che esso riterrà più conveniente ai suoi interessi.
La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 c.c. e segg., la quale, in caso di contrasto con le espressioni letterali, dovrà risultare da apposita relazione del Direttore dei lavori.
- Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto, l'appaltatore è soggetto all'osservanza delle leggi, regolamenti e norme in materia che si intendono conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente Capitolato Speciale.
ART. 9) – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO
L'Appaltatore dichiara di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:
a) di avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza di discariche autorizzate, e le condizioni del suolo su cui dovrà sorgere l'opera;
b) di aver accertato l'esistenza di eventuali infrastrutture come cavidotti e condutture sia aeree che interrate, relative a linee elettriche, telefoniche e di altri enti civili e militari, acquedotti, gasdotti, fognature e simili, per le quali sia necessario richiedere all'ente proprietario il permesso per l'attraversamento o lo spostamento dell'infrastruttura stessa;
c) di avere individuato eventuali possibili interferenze con le proprietà confinanti, per le quali sia necessario procedere in contraddittorio, prima dell'inizio dei lavori, alla redazione di un verbale di constatazione delle condizioni del luogo, per evitare che i proprietari ricorrano al fermo dei lavori, in base agli artt. 1171 e 1172 c.c.
d) di avere attentamente visionato e verificato la corrispondenza delle strutture tra elaborati progettuali e lo stato di fatto, il tutto secondo le modalità fissate dall’Ente Appaltante
e) di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, dello stato di degrado in atto
Nella presentazione dell’offerta l’Appaltatore dovrà tenere in conto che le lavorazioni dovranno tenere in considerazione lo svolgimento delle attività di sportello del municipio, attività che si protraggono dal lunedì’ al giovedì per l’intera giornata ed il venerdì al mattino, per cui l’esecuzione dei lavori dovrà avvenire principalmente (soprattutto per le attività ingombranti i luoghi di passaggio del pubblico e degli operatori del Comune, nonché per le attività maggiormente polverose ed ingombranti) il venerdì pomeriggio, sabato e domenica.
L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui al successivo apposito articolo.
.
ART. 10) – IL DIRETTORE DEI LAVORI
La nomina del Direttore dei lavori verrà comunicata all'Appaltatore all'atto della stipulazione del contratto. L'Amministrazione concede ampio mandato personale al Direttore dei lavori quale suo rappresentante per quanto attiene l'esecuzione tecnica ed economica, e ne riconosce come propri gli atti eseguiti e/o sottoscritti, nel limite delle attribuzioni previste dalla Xxxxx
ART. 11) – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA, IL RESPONSABILE DEI LAVORI E IL COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA D.LGS. 81/2008
In occasione della redazione del progetto esecutivo è stato predisposto il Piano di Sicurezza e Coordinamento (in seguito PSC). In tal caso trova applicazione i sottostanti commi del presente articolo.
1. L’appaltatore ha l’obbligo di osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltente ai sensi dell DLgs 81/2008.
2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase esecuzione una o più proposte motivate di modifica o di integrazione al PSC nei seguenti casi:
a) Xxx adeguare i contenuti del PSC alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilevi da parte degli organi di vigilanza;
b) Per garantire il rispetto delle norme di prevenzione infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L’appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare nella documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l’appaltatore.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte,
5. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modifiche ed integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, ne maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modifiche ed integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell’impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
ART. 12) – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA
Il piano di sicurezza e di coordinamento è stato redatto come previsto dall’art. 90 del DLgs. 81/08 e s.m.i. .
L’appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza (in seguito POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione delcantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il POS comprende il documento di valutazione dei rischi e contiene in oltre le notizie di cui all’art. 18 del DLgs 81/2008 e s.m.i. con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Il POS costituisce piano complementare e di dettaglio del PSC di cui all’articolo 11.
Nel caso non sia obbligo della stazione appaltante la redazione del PSC spetta all’impresa aggiudicataria la redazione di apposito Piano di Sicurezza Sostitutivo ai sensi dell’art 131 del DLgs 163/2006 e dell’art 139 del DLgs 207/2010.
Il Piano di Sicurezza Sostitutivo dovrà avere i contenuti minimi previsti dal DLgs 81/2008 e s.m.i..
Il piano di sicurezza e di coordinamento forma parte integrante del contratto di Appalto. L’appaltatore è tenuto al rispetto delle norme e delle istruzioni contenute nel Piano di sicurezza ai sensi del 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni
Tale Piano potrà essere adeguato dal Coordinatore in sede di esecuzione in funzione di nuove esigenze nate durante l’esecuzione dei lavori, o per proposte di miglioramento da parte dell’appaltatore, senza che l’appaltatore possa richiedere maggiori compensi.
Gli eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi presenti in cantiere dovranno venire segnalati al coordinatore per l’esecuzione che si occuperà di organizzare operazioni di coordinamento per evitare conflitti tra le squadre presenti in cantiere.
I subappaltatori ed i lavoratori autonomi dovranno uniformarsi alle istruzioni ed alle direttive del Piano di sicurezza.
L’appaltatore non potrà effettuare operazioni di produzione in assenza di rispetto delle norme di sicurezza.
In riferimento a quanto previsto dall’articolo 31 della Legge 415/98 l’appaltatore entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori e della stipula del contratto, potrà consegnare alla Stazione appaltante eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e di coordinamento predisposti ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008.
L’appaltatore è obbligato, a predisporre un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano di dettaglio del Piano di sicurezza e di coordinamento. Quanto sopra deve essere predisposto entro il medesimo termine di trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori.
Tale piano dovrà contenere anche il dettaglio delle responsabilità relativamente alla gestione del piano operativo stesso e delle operazioni di cantiere.
Tali variazioni ed integrazioni formeranno parte integrante del contratto di appalto.
L’appaltatore avrà in ogni caso la possibilità di proporre altre variazioni al piano durante il corso dei lavori ai sensi del Dlgs 81/2008.
L’Appaltatore è tenuto ad uniformarsi senza riserva alcuna alle disposizioni impartite dal Coordinatore in sede di esecuzione nonché garantire la propria disponibilità a tutte le operazioni di coordinamento richieste dal Coordinatore stesso e a tutte le disposizioni previste dal suddetto piano.
In ogni caso si ricorda che l’accettazione del piano di sicurezza non esime l’appaltatore dal rispetto di tutte le norme e leggi preesistenti nel campo della sicurezza nei confronti delle quali l’Appaltatore rimane totalmente responsabile.
Si ricorda che ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 494/94 (ora Dlgs 81/2008) l'Appaltatore durante l'esecuzione dell'opera, è tenuta ad osservare le misure generali di tutela di cui Dlgs 81/2008, e cura, in particolare;
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti. definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere. L'appaltatore è tenuto inoltre a:
a) adottare le misure conformi alle prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri;
b) curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
c) curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente. L’accettazione, l’attuazione e la gestione da parte dei singoli datori di lavoro dei piani di sicurezza e coordinamento secondo quanto definito dal Dlgs 81/2008, costituisce adempimento delle norme previste in materia di sicurezza sul lavoro, in unione con tutti gli altri adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia.
Le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi ai sensi del Dlgs 81/2008 sono tenuti ad attuare quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento.
L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Resta inteso comunque che eventuali accoglimenti da parte del coordinatore in fase di esecuzione delle modificazioni ed integrazioni proposte dall’appaltatore non possono in alcun modo giustificare variazioni od adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
ART. 13) – PIANO DELLA QUALITA’
L'Appaltatore dovrà assicurare che i processi di realizzazione delle opere di cui trattasi siano messi in atto avendo ben presente l'utilizzo cui l'opera sarà destinata, che pertanto dovrà essere conforme alle richieste del presente Capitolato speciale e dei singoli Capitolati particolari riguardanti gli impianti e del progetto, del piano di qualità e del programma di manutenzione.
Qualora l'Appaltatore sia dotato di certificazione della qualità dei propri processi produttivi, da parte di un ente di accreditamento pubblico riconosciuto dal Sincert, e quindi dotato di un Manuale della qualità', si farà riferimento a quest'ultimo per garantire alla Committenza l'adozione delle azioni finalizzate al soddisfacimento dei requisiti di qualità necessari a renderlo idoneo all'uso cui é destinato, nell'ambito di un processo di concertazione con la Committenza stessa.
Nell'evenienza diversa, all'Appaltatore é comunque richiesto, per l'espletamento dei lavori previsti in questo appalto, di coordinare tutte le attività produttive per il soddisfacimento dei criteri su espressi, secondo le modalità enunciate in un piano di qualità apposito redatto dall’Appaltatore e da approvare da parte dell’Ente appaltante prima dell’inizio dei lavori.
Si farà riferimento normativo alle Norme Europee (EN) e Italiane (UNI). In particolare a :
• UNI EN ISO 8402/95: Gestione per la Qualità – Termini e definizioni
• UNI EN ISO 9000/1: Norme di gestione della qualità – guida per la scelta e l’utilizzazione;
• UNI EN ISO 9001 oppure 9002 ( nel caso sia l’Appaltatore a sviluppare il progetto)
• UNI ISO 10005 Gestione per la qualità- guida per i piani qualità
Il controllo, le prove, i collaudi e l'identificazione dei prodotti come richiesto dalle procedure scritte;
• l'attestazione della qualità dei prodotti impiegati, rispetto ai requisiti specificati, mediante metodi di monitoraggio e controllo del processo produttivo,
• lo stoccaggio dei prodotti sino a quando non siano stati completati i controlli ed i collaudi richiesti;
• l’indicazione chiara dei prodotti non conformi affinché non possano involontariamente essere utilizzati, ed allontanarli al più presto dal cantiere; l'attività di controllo deve comprendere l'identificazione, la documentazione, la valutazione, la segregazione (ove applicabile) e deve inoltre fornire le modalità di trattamento dei prodotti non conformi e la relativa notifica alle funzioni interessate;
• l'immagazzinamento, l'imballaggio, la protezione dalle intemperie, dai furti e dagli incidenti di lavorazione di tutti i semilavorati, le apparecchiature ed i macchinari, anche forniti dalla Committente, fino alla consegna del fabbricato;
• il mantenimento della qualità dei prodotti e dei semilavorati dopo l'esecuzione dei collaudi dei controlli e delle prove finali.
Le eventuali non conformità verranno annotate in una apposita scheda, nella quale verrà segnalato il tipo di non conformità e l'azione proposta per trattarla nei seguenti modi:
• rilavorazione per adattamento alle procedure;
• accettazione con o senza riparazione a seguito di concessione debitamente autorizzata;
• declassamento per altre applicazioni;
• rifiuto per non soddisfacimento dei requisiti.
L'Appaltatore deve predisporre, documentare e applicare le procedure per la ricerca delle cause di non conformità e le azioni necessarie alla loro rimozione, eseguire le verifiche per assicurarsi che le azione correttive siano messe in atto e risultino efficaci; inoltre dovrà attuare e documentare le modifiche alle procedure derivanti da tali azioni di correzione.
Dovrà predisporre e applicare le procedure per identificare, raccogliere, registrare, archiviare e conservare tutti i
documenti di registrazione della qualità e consegnarli all'Ente Appaltante per il collaudo tecnico - amministrativo, entro un mese dalla data di ultimazione dei lavori.
Durante l’esecuzione dei lavori verranno stabiliti alcuni passaggi fondamentali nelle lavorazioni identificati come punti critici, ossia quei passaggi dell’attività produttiva che prevedono l’effettuazione di un controllo.
Per i punti critici più semplici sarà sufficiente l’effettuazione di un controllo interno da parte dell’appaltatore da formalizzare su un documento apposito e da segnalare alla D.L. affinché possa effettuare le verifiche; i documenti relativi ai punti critici saranno messi a disposizione della D.L. ogni qualvolta debba consultarli.
Per i punti critici più importanti (punti d’arresto) risulterà invece indispensabile una verifica formale effettuata dal Direttore dei Lavori o da altro organismo da lui designato, senza l’espletamento del quale non si potranno proseguire le lavorazioni; i documenti che fanno riferimento ai punti di arresto saranno consegnati alla D.L. o al coordinatore della sicurezza.
Per ogni punto critico o di arresto si stabiliscono fin d’ora un preavviso minimo di due/tre giorni ed una risposta in uno/due giorni.
ART. 14) – OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO
L'occupazione temporanea per l'impianto del cantiere o per i passaggi dovrà essere richiesta dall'Appaltatore e autorizzata dal Comune se trattasi di suolo pubblico, mentre se trattasi di aree private l'Appaltatore dovrà accordarsi con il proprietario. L'Amministrazione conferisce all'Appaltatore il mandato di svolgere in sua rappresentanza, salvo i rimborsi con le modalità di cui si dice più avanti, tutte le procedure tecniche, amministrative o finanziarie, anche in sede contenziosa, connesse con le occupazioni temporanee di urgenza, ed asservimenti occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate avvalendosi di tutte le norme vigenti in materia.
L'Appaltatore è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i rilevamenti ed alle procedure occorrenti per le occupazioni, nonché per gli asservimenti relativi alle opere oggetto dell'appalto, individuando le aree da occupare, descrivendone i confini, la natura, la quantità ed indicandone i dati catastali nonché i relativi proprietari secondo le risultanze catastali. Eventuali impedimenti al prosieguo delle operazioni verranno tempestivamente comunicati dall'Appaltatore all'Amministrazione per concertare i modi ed i tempi per rimuoverli. L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare, comunque, l'incidenza di detti impedimenti sulla regolare esecuzione del contratto.
L'Appaltatore ha l'obbligo del pagamento delle indennità, inerenti le occupazioni agli aventi diritto all'atto delle presa in possesso dei beni.
L'Appaltatore potrà tuttavia definire mediante transazione eventuali vertenze previo benestare dell'Amministrazione.
CAPITOLO 3 – CONDIZIONI PRELIMINARI AI LAVORI
ART. 15) – SCELTA DELL’APPALTATORE
La scelta del contraente Appaltatore avverrà con le procedure di cui al DLgs 50/2016.
All’atto dell’offerta l’Appaltatore dovrà indicare nei limiti consentitigli dalla Legge, quali opere intende subappaltare ed indicarle esplicitamente.
ART. 16) – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
La stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro il termine di 60 giorni dalla data di aggiudicazione dei lavori ai sensi del Codice degli Appalti. Nel contratto di appalto l'Amministrazione potrà individuare ed espressamente dichiarare in calce ad esso se, in relazione alle opere da costruire o ai luoghi interessati o a qualsiasi altro fattore, vi siano clausole particolarmente onerose negli atti contrattuali, nel presente Capitolato speciale o in altre disposizioni di legge, di regolamento o di norme, e dovrà specificatamente farle approvare per iscritto dall'Appaltatore facendogli apporre la propria firma nel contratto ai sensi dell'art. 1341 c.c., con l'esplicito richiamo delle clausole interessate.
Qualora l’Appaltatore non si presenti per la firma, l’Amministrazione ne darà comunicazione entro 10 giorni all’Albo nazionale Costruttori per i provvedimenti conseguenti.
Per la stipulazione del contratto di appalto e per le autorizzazioni al subappalto ed ai cottimi sono necessarie le comunicazioni e le informazioni prefettizie secondo quanto previsto dalla normativa antimafia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare anche in corso d’opera la permanenza dei requisiti per l’affidamento dei lavori.
Qualora abbia luogo la perdita dei requisiti di cui alle comunicazioni e informazioni prefettizie, l’Amministrazione potrà recedere dal contratto ai sensi della normativa vigente in materia antimafia.
Il contratto sarà redatto e sottoscritto in modalità elettronica ai sensi dell'art.11, comma 13 del Codice dei contratti pubblici approvato con X.Xxx. 163/2006, modificato dal Decreto legge 179/2012, convertito in legge
211/2012 che qui si riporta: “ il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata “, pertanto il legale rappresentante dell'aggiudicatario del contratto dovrà essere munito di firma digitale.
ART. 17) – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA
Cauzione provvisoria:
L’offerta da presentare per l’affidamento della esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una cauzione pari al 2% dell’importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa, e dall’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria al concorrente in caso di aggiudicazione definitiva.
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed é svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione é restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione.
Garanzia contrattuale per la stipula del contratto:
Ai sensi dell’Art. 123 del Regolamento, la cauzione definitiva deve permanere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
L’esecutore dei lavori é obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell’importo degli stessi.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'7, comma 2, del codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 e' progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita' anzidetti, e' automatico, senza necessita' di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, e' svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia e' prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1
determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione
appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente.
La presentazione della cauzione non limita, peraltro, l’obbligo dell’appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche se superiore all’importo della cauzione.
ART. 18) – SUB-APPALTO
1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all’articolo 3 sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta dell’appaltatore, ferme restando le prescrizioni di cui al Codice dei contratti, con i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:
a) i lavori appartenenti alla categoria specializzata indicata a «qualificazione obbligatoria» nell’allegato «A» al
d.P.R. n. 34 del 2000, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, possono essere subappaltati per intero; gli stessi lavori devono essere obbligatoriamente subappaltati qualora l’appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione (i lavori relativi alla rete idranti devono essere necessariamente realizzati da impresa qualificata per l’esecuzione di impianti di cui al DM 37/2008 lettera g)).
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima
della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:
- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività
previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;
- l’inserimento delle clausole, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento,a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo
38 del Codice dei contratti;
3) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC del subappaltatore,
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni ma
fiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di
cui al d.P.R. n. 252 del 1998 ; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni
indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i
lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 2
20% (venti per cento);
b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori
lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di sicurezza e coordinamento di cui al presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
7. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti
di cui sopra.
Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.
L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti del Committente per l’esecuzione delle opere e/o delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando e manlevando lo stesso Committente da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere e/o lavorazioni subappaltate.
ART. 19) – ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi e remunerati con i prezzi di contratto, e con la somma prevista per la sicurezza, gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore altro compenso anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca, per varianti, diminuzioni o aumenti.
a) Oneri generali
Oltre a quanto specificato nel Capitolato Generale di Appalto ed a quanto prescritto dal presente Capitolato Speciale, sarà a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore quanto segue:
1) attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai decreti in vigore o che potessero intervenire in corso di appalto relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle previdenze varie per disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi ed altre malattie professionali, alla tutela materiale e morale dei lavoratori. L'Appaltatore dovrà in ogni momento, a semplice richiesta del Committente, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra;
2) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.
Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.
L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.
3) L'Appaltatore è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
In ogni caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all’appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né il titolo a risarcimento di danni
4) Adottare tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai, degli addetti ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
5) Dichiarare inoltre all’atto della presa in consegna del cantiere, di avere verificato le apparecchiature elettriche ed elettroniche, gli impianti e le apparecchiature tecnologiche esistenti.
6) Dichiarare , all’atto della fine lavori, di avere verificato le apparecchiature elettriche ed elettroniche esistenti , gli impianti e le apparecchiature tecnologiche, l’impianto antincendio, e di sostituire le parti danneggiate o deteriorate per manomissioni o per naturale degrado, rifacimento di parti asportate e nuova fornitura con installazione di apparecchiature e componenti mancanti.
Tutti gli impianti dovranno essere conformi alla Legge 37/2008 e certificati.
b) Oneri finalizzati direttamente all'esecuzione dei lavori:
8) le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori;
9) il compenso per il proprio rappresentante;
10) il compenso per il direttore tecnico del cantiere;
11) le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, le spese di trasporto di materiali e mezzi d'opera, le spese per attrezzi, ponteggi ecc., le spese per i baraccamenti degli operai e le latrine, le strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia; Nei documenti di appalto é inserita una planimetria che individua una possibile organizzazione del cantiere , che tiene conto di accessi per persone e materiali, ubicazione baracche, magazzini e mezzi d’opera, prescrizioni per evitare interferenze con i proprietari vicini; é compito ed onere però dell’appaltatore il progetto dell’organizzazione di cantiere che dovrà essere coerente con le prescrizioni del piano di sicurezza e dei disegni di progetto.
12) le spese per l'energia elettrica, l'acqua, il gas, l'uso di fognatura, il telefono e i relativi eventuali contratti e canoni;
13) l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni;
14) le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono state eseguite per l'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto;
15) le spese per lo sgombero del cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso.
16) le spese, prima dell’inizio dei lavori, di pulizia del cantiere, di sgombero dei materiali presenti, di pulizia dei pendii e rimozione delle masse instabili
c) Xxxxx finalizzati all'esercizio del potere di ingerenza dell'Amministrazione sui lavori:
17) le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di xxxxxx e tecnico, sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterrà opportuni;
18) la costruzione di un locale ufficio per la direzione dei lavori, nell'ambito del cantiere, con le necessarie suppellettili; ( telefono, fax, personal computer, arredi,servizio igienico)
19) la comunicazione quindicinale alla Direzione dei lavori, entro il mercoledì successivo, riguardante le seguenti notizie:
- numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate, e livello retributivo, - giorni in cui non si è lavorato e motivo, - lavori eseguiti nella quindicina. La mancata ottemperanza, o il ritardo di oltre una settimana, da parte dell'Appaltatore a quanto suddetto sarà considerata grave inadempienza contrattuale;
20) le spese per l’organizzazione di riunioni di coordinamento (cadenza quindicinale o a discrezione della D.L.) tra i responsabili delle imprese operanti in cantiere, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori e la D.L.; nel corso degli incontri dovrà essere fornito rendiconto sullo stato di realizzazione del progetto, sull’andamento delle operazioni , su ritardi o anticipi.
21) le spese per l'uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per l'uso di ditte che eseguano per conto diretto dell'Amministrazione opere non comprese nel presente appalto;
22) lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, l'accatastamento e la conservazione nei modi e luoghi richiesti dalla Direzione dei lavori di tutti i materiali e manufatti approvvigionati da altre ditte per conto dell'Amministrazione e non comprese nel presente appalto;
23) l'esecuzione di modelli e campioni di lavorazione che la Direzione dei lavori o eventualmente la Soprintendenza richiederanno, i principali campioni sono prescritti nelle specifiche tecniche, fermo restando che l’Appaltatore dovrà sempre ottenere l’approvazione delle forniture impiegate
24) il prelievo di campioni, in contraddittorio tra l'Amministrazione e l'Appaltatore e con redazione di verbale e l'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio richieste dalla Direzione dei lavori o imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente autorizzati;
25) le spese per l'approntamento delle prove di carico delle strutture portanti e per le apparecchiature di rilevamento, come flessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d'opera che in sede di collaudo, solo escluso l'onorario per i collaudatori;
26) le spese per le prove svolte presso Istituti di prova di gradimento della stazione appaltante richieste dalla normativa vigente in materia di elementi strutturali e le relative certificazioni eseguite su provini cubici di cls., tondi di acciaio d’armatura, profili d’acciaio per carpenteria metallica, elementi di strutture lignee
27) le spese per il deposito degli elaborati di progetto delle strutture e del certificato di collaudo presso l’Ente preposto e per la consegna e il ritiro dei certificati di prova presso Laboratori qualificati ai sensi di legge
28) Gli oneri per il collaudo delle strutture di cui alla legge 1086/71 e il collaudo ai sensi della legge 64/74. Si intendono pertanto compresi e compensati nel corrispettivo d’appalto tutti gli oneri e le spese afferenti all’esecuzione dei collaudi statici, all’esecuzione dei collaudi prestazionali, e l’assistenza al collaudo tecnico-amministrativo esclusi gli oneri relativi ai compensi dei collaudatori incaricati dal Committente del collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo
29) la esecuzione di fotografie, di formato minimo cm 13x18, delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei lavori.
30) gli oneri per l’allontanamento a discarica autorizzata di tutto il materiale contenente amianto
31) tutte le prove di certificazione sui materiali svolte presso istituti di prova di gradimento della stazione appaltante per quanto riguarda prestazioni termiche, acustiche , antincendio o impiantistiche in generale
32) gli oneri e le prove geotecniche sul terreno, eventualmente richieste dalla D.L.
33) gli oneri per verifiche integrative sulle strutture esistenti, richieste eventualmente dalla D.L.
34) La tenuta delle scritture di cantiere, la misurazione dei lavori ,in contraddittorio con la Direzione Lavori;
d) Xxxxx derivanti da obblighi e responsabilità dell'Appaltatore:
35) le spese necessarie alla costituzione della cauzione e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte dell'Amministrazione, nonché le spese per fidejussioni prestate a qualunque titolo;
36) le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell'appalto, fino alla presa in consegna dell'opera;
37) le spese di passaggio e per occupazioni temporanee sia di suolo pubblico che privato, le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte dell'Amministrazione;
38) le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori;
39) le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative domande all'ente proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi;
40) l’esecuzione di tutte le opere e tutti gli apprestamenti di sicurezza previsti dal piano di Sicurezza e di Coordinamento ( D.Lgs. 81/2008) allegato al contratto d’appalto, comprese le eventuali variazioni introdotte durante il corso dei lavori da parte del Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori, per la redazione del Piano Operativo dell’impresa appaltatrice e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere e quelle per l’approntamento di tutte le opere , i cartelli di segnalazione, le reti di protezione, i D.P.I., la messa in sicurezza delle gru e comunque tutte le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l’incolumità del personale dipendente dall’appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo, incaricato dall’Amministrazione, giusta le norme di sicurezza vigenti al momento di realizzazione delle opere.
41) le spese per la eventuale sorveglianza sanitaria da attivare in relazione alle tipologie dei lavori svolti
42) l’approntamento di cronoprogramma dei lavori da sottoporre alla D.L. secondo quanto previsto all’articolo specifico
43) le spese per la guardia e la sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva, delle opere costruite, del materiale approvvigionato e del cantiere, comprendendo anche materiali, attrezzature e opere di altri soggetti ivi presenti, mediante persone provviste di qualifica di guardia giurata ( art.22 L.646/1982) . La sorveglianza sarà obbligatoria e a carico dell’appaltatore anche durante i periodi di proroga e quelli di sospensione per fatti e cause non dipendenti dall’Amministrazione
44) le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione;
45) l'approntamento di quanto necessario per le denunce, le autorizzazioni, ecc., secondo quanto previsto dalla XXX 0000.
46) la tempestiva redazione degli elaborati costruttivi di cantiere e/o d’officina , compilati nel rispetto del progetto esecutivo posto a base di gara; Detti elaborati dovranno essere completi delle eventuali “integrazioni” che l’Appaltatore, anche a seguito di accertamenti integrativi a proprie cure e spese, ha ritenuto necessario. Tali elaborati dovranno altresì assicurare in particolare la compatibilità di obiettivi con gli elaborati posti a base di gara e definire particolari costruttivi, previa approvazione della D.L.
47) la redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, di cui al L. 37/2008, con la relazione e gli allegati ivi previsti, nonché il Piano di manutenzione di ciascun impianto, costituito dal Manuale d'uso per la gestione e la conservazione a cura dell'utente, dal Manuale di manutenzione e dal Programma di manutenzione entrambi destinati agli operatori e tecnici del settore;
48) gli adempimenti e le spese connesse al rilascio del Certificato di prevenzione degli incendi, in materia di documentazione probatoria della rispondenza delle opere e degli impianti alle vigenti disposizioni e criteri tecnici di prevenzione incendi, nonché al progetto approvato
49) l'apposizione di n. 2 tabelle informative all'esterno del cantiere di dimensioni minime cm 200 x 150, e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni
usuali previste dalla circolare del Ministero LLPP n; 1729/L del 01/06/90 .In caso di contestazione degli organi di polizia , ogni addebito all’Amministrazione verrà addebitato all’Appaltatore in sede di contabilità:
50) le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti;
51) il premio di assicurazione contro gli incendi e i danni diretti e conseguenti da esso causati, comprendendo nel valore assicurato tutte le opere e i materiali. La polizza sarà intestata all'Amministrazione;
52) la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò l'Amministrazione, la Direzione dei lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità;
Se l'Appaltatore avrà provocato danni agli impianti esistenti (messa fuori servizio di linee, intasamenti di scarichi, rotture o lesioni di acquedotti, ecc.) o comunque a beni di terzi sarà tenuto a risarcire i danni salvo rivalsa assicurativa.
In casi particolari, il Committente su proposta della Direzione Lavori e dietro richiesta dell'Appaltatore potrà ottenere i nulla osta e procedere allo spostamento degli impianti senza con ciò sollevare in alcun modo l'Appaltatore dagli obblighi ed oneri richiamati nel presente Capitolato, soprattutto in riferimento ad eventuali intralci o ritardati spostamenti.
Qualora l'Appaltatore provochi direttamente danni a terzi, o nel caso che le opere costruite causino detti danni, l'Appaltatore stesso dovrà provvedere a segnalare immediatamente il sinistro all'Istituto assicuratore di cui al successivo articolo e dovrà inoltre fattivamente collaborare per una esatta definizione dei danni e delle cause.
E' peraltro facoltà del Committente in quei casi di particolare urgenza, o che comunque vengano ad insindacabile giudizio del Committente considerati tali, provvedere direttamente ad indennizzare il terzo danneggiato trattenendo il relativo importo sul successivo pagamento all'Appaltatore. L'Appaltatore avrà poi diritto all’indennizzo accordato dalla Assicurazione;
53) le spese per la ricerca nella zona di lavoro di ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi genere, eseguita da ditta specializzata su disposizioni delle competenti autorità militari di zona;
54) le spese relative agli allacciamenti provvisori alle reti di distribuzione di energia elettrica, telefoni, acquedotto, gas, nonché il pagamento dei canoni per i consumi occorrenti agli usi di cantiere
55) le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della L. 633/1941 e del R.D. 1127/1939;
56) le spese per l’effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, ecc. che il Collaudatore amministrativo o statico , o la commissione di controllo tecnico dell’opera, riterrà necessarie a suo insindacabile giudizio
57) il piano per l’allontanamento di materiali tossico-nocivi e tutti gli oneri necessari ( baraccamenti per uso bonifica amianto ecc;
58) gli oneri per occupazione suolo pubblico
59) l’approntamento degli elaborati finali come costruito e , per gli impianti, delle schede tecniche dei materiali , apparecchiature installate nonché dei libretti di manutenzione
60) la prestazione delle garanzie secondo quanto previsto dalla normativa vigente
61) l’Appaltatore é altresì obbligato a fornire per un periodo di un anno a far data dal collaudo provvisorio della manutenzione degli impianti .La manutenzione comprende i seguenti oneri:
-la verifica almeno semestrale da parte di un ingegnere specializzato per l’ispezione generale agli impianti e per adempiere alle prescrizioni di legge
-l’invio entro 24 ore dalla richiesta di un operaio abilitato ed idoneo per constatare e rimuovere le cause della segnalata irregolarità di funzionamento degli impianti
l’assunzione delle responsabilità per eventuali danni a persone o cose nel caso di sinistri dovuti all’esercizio degli impianti
62) gli oneri per l’acquisto di pubblicazioni o quant’altro ritenuto necessario per l’informazione, formazione e prevenzione degli infortuni sul lavoro
63) l’apposizione di un pannello con l’emblema dello Stato, della Regione Piemonte, nonché quello europeo, con le indicazioni dei finanziatori del progetto, nonché di tutte le altre modalità di finanziamento da concordare con la stazione appaltante.
e) Oneri derivanti dall’applicazione di norme in materia di sicurezza
64) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere secondo quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e allegato al contratto o richiesto dalla Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione dello stesso cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.
65) L'approntamento delle opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori (impalcature, assiti, armature, centinature, ecc.) secondo quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e allegato al contratto, compresi gli oneri del montaggio, dello sfrido e dello smontaggio e dell'eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria.
66) La costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, scalette secondo quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e allegato al contratto, e comunque di tutte le opere provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuità dei corsi d'acqua, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori.
67) La fornitura e la manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico, nel rispetto delle norme di polizia stradale di cui al Decreto Legislativo 30.4.1992n. 285 come modificato ed integrato con Decreto Legislativo 10.9.1993
n. 360 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e secondo quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e allegato al contratto.
68) Inoltre, ai sensi del DLgs 81/2008 devono essere seguite le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza sul cantiere. In particolare, quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, l'Appaltatore deve far ricorso alla segnaletica di sicurezza, allo scopo di:
• avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
• vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;
• prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;
• fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
• fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.
69) L'adozione, nel corso dei lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi; nel rispetto del piano di sicurezza e coordinamento di cui al Dlgs 81/2008 e allegato al contratto
70) La fornitura e posa in opera, entro dieci giorni dalla consegna dei lavori, nel sito indicato dalla Direzione dei lavori di uno o più cartelli indicatori delle dimensioni minime di mt. 1,00 (larghezza) x 2,00 (altezza); tanto la tabella quanto il sistema di sostegno della stessa, dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e decoroso aspetto e devono essere mantenuti in perfetto stato sino al collaudo dei lavori. La tabella dovrà recare impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema tipo allegato alla Circolare del Ministero LL.PP. 1 Giugno 1990 n. 1729/UL con indicati anche, secondo il disposto dell'articolo 18, comma 6, della Legge n. 55/1990 e successive modifiche ed integrazioni, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché i dati relativi all'iscrizione delle stesse all'albo nazionale dei costruttori o alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nei casi in cui sia sufficiente. Inoltre devono essere indicati nel cartello di cantiere, così come sancito dal Decreto Legislativo 81/2008 i nominativi dei responsabili
71) Gli adempimenti ed eventuali oneri derivanti dall'attuazione del piano delle misure per la sicurezza e coordinamento previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e allegato al contratto
72) Le spese per saggi stratigrafici, stratigrafie ecc. a cura di personale delegato e di fiducia dell’Amministrazione appaltante e sotto il controllo della stessa
73) Le spese per spostamenti di materiali di valore storico artistico, pietrami, legnami, e di qualsiasi genere esistenti nell’ambito del cantiere e comunque da spostarsi in altro luogo deciso dalla D.L. e dalla Committenza, compreso l’onere dell’imballo su pallet, legatura ecc.
74) L’apprestamento di accessi per i visitatori, pubblico o persone saltuariamente comandate dall’Amministrazione o per visite improvvise , con accordi preventivi da prendersi con la D.L., i responsabili della Sicurezza, la Committenza; il tutto finalizzato nel massimo rispetto della sicurezza delle persone e delle cose .
ART. 20) – TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEI LAVORATORI
L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore, per la zona e per tutto il periodo nel quale si svolgono i lavori. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte dei Subappaltatori nei confronti dei dipendenti di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
In caso di accertato ritardo nel pagamento delle retribuzioni, oltre 15 giorni dal mese di competenza, l'Amministrazione ordinerà per iscritto di eseguire i pagamenti ritardati entro due giorni, e, in caso di inadempimento, da considerarsi grave inadempienza contrattuale, potrà pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate con le somme dovute all'Appaltatore, trattenendo, inoltre, una somma pari al cinque per cento delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute per le procedure, che non verrà restituita, salvo i sequestri già concessi.
ART. 21) – TUTELA DEI LAVORATORI
L'Appaltatore, e per suo tramite, i Subappaltatori trasmetteranno all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; invieranno quadrimestralmente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, e assicurativi, e quelli dovuti agli organismi paritetici, fino all'ultimazione dei lavori.
A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, l'Amministrazione opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo dei lavori e delle forniture contabilizzate, da utilizzare in caso di inadempienza dell'Appaltatore, salvo le maggiori responsabilità di esso (art. 19 Cap. Gen.).
Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando l'Ispettorato del lavoro non comunicherà l'avvenuto pagamento degli oneri contributivi.
I lavoratori occupati in cantiere dovranno attenersi agli obblighi che l'Appaltatore provvederà a segnalare loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché relativamente ai programmi di formazione e addestramento, e si sottoporranno alla sorveglianza sanitaria coloro che sono addetti alla movimentazione manuale di carichi pesanti (Dlgs 81/2008).
L’Amministrazione precisa che le autorità competenti nella Regione e nel luogo dove devono essere svolti i lavori presso le quali gli offerenti possono ottenere ulteriori informazioni pertinenti agli obblighi relativi alle disposizioni di legge nelle seguenti materie . sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza sono :
- INPS sede di Torino
- INAIL sede di Torino
- ASL TO3 di Collegno
- CASSA EDILE sede di Torino
- ISPETTORATO PROVINCIALE DEI LAVORI sede di Torino
ART. 22) – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
L'Appaltatore è obbligato all'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, l’incolumità e la personalità morale, a norma dell'art. 2087 c.c., del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Amministrazione, giusta le norme vigenti, anche se emanate in corso d'opera, coordinando nel tempo e nello spazio tutte le norme mediante il PSC e del
D.L. 81/2008, del quale il Direttore tecnico di cantiere deve garantire il rispetto della più rigorosa applicazione: ogni più ampia responsabilità, sia di carattere civile che penale in caso di infortuni ricadrà pertanto interamente e solo sull'Appaltatore, restando sollevata sia l'Amministrazione, sia la Direzione dei lavori. L'Appaltatore provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali norme deve essere consegnata al Direttore dei lavori.
L'appaltatore é responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidatele.
L’appaltatore avrà piena responsabilità della condotta dei lavori e della direzione del cantiere. La sua responsabilità è pertanto totale ed esclusiva, sia civilmente che penalmente;
L’appaltatore renderà sollevati ed indenni, in qualsiasi evenienza, anche nei confronti di terzi, il committente e la direzione lavori.
La presenza in luogo del personale della Direzione e sorveglianza e la eventuale approvazione di opere e di disegni da parte della Direzione Lavori, non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilità.
ART. 23) – DOMICILIO DELL’APPALTATORE
L'Appaltatore deve, nel contratto, eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, nel luogo ove si svolgono i lavori.
Tutte le intimazioni e le notificazioni dipendenti dal contratto possono essere fatte alla persona dell'Appaltatore, oppure alla persona che lo rappresenti presso i lavori, oppure al domicilio eletto.
Tuttavia, durante l'esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici in cantiere, per maggiore comodità si conviene che ogni comunicazione relativa al lavoro in oggetto potrà essere indirizzata con piena efficacia presso gli uffici dell'Appaltatore in cantiere.
Eventuali comunicazioni alle Imprese mandanti verranno validamente indirizzate al domicilio dell'Impresa mandataria, individuato come al comma precedente.
ART. 24) – PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE
Nel contratto saranno indicate le persone, e il relativo indirizzo cui inviare gli avvisi, autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere e quietanzare i pagamenti delle somme dovute in acconto o a saldo. Eventuale cessazione, decadenza o rinuncia all'incarico della persona indicata a riscuotere dovrà essere tempestivamente notificata all'Amministrazione.
ART. 25) – RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE
L'Appaltatore è tenuto ad avere come proprio rappresentante sul luogo del lavoro un Direttore tecnico di provata esperienza, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali o scritti. Restano ferme al riguardo le disposizioni contenute nell'articolo 11 del Capitolato Generale dei lavori pubblici, che qui di seguito, per maggiore chiarezza, si trascrivono con le opportune integrazioni e modifiche.
L'Impresario che non conduce i lavori personalmente deve farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto e della quale rimane sempre responsabile.
Il mandato deve essere depositato presso il Committente, il quale giudicherà inappellabilmente sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla sua conseguente accettabilità.
L'appaltatore o un suo incaricato, il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato alla Direzione dei Lavori, deve, per tutta la durata dell'appalto, disporre di un ufficio nel comune.
Il Committente ha diritto di esigere dall'appaltatore il cambiamento immediato del suo rappresentante su motivata giustificazione e senza che debba accordare indennità di sorta all'appaltatore o al suo rappresentante.
ART. 26) – DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE
L'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte sia dell’Appaltatore, sia di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nella esecuzione dei lavori: anche per tale persona l'Amministrazione, se necessario e a suo insindacabile giudizio, potrà esigerne l'allontanamento e la sostituzione.
CAPITOLO 4 – INIZIO DEI LAVORI
ART. 27) – CONSEGNA DEI LAVORI
La consegna dei lavori sarà disposta entro 45 giorni dalla data di stipulazione del contratto di appalto ed avverrà sul luogo dei lavori nel giorno e ora stabiliti dall'Amministrazione con almeno otto giorni di anticipo. Qualora l'Appaltatore non si presenti, gli verrà ordinato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione potrà rescindere il contratto, o procedere alla esecuzione in danno.
Per le operazioni di consegna l'Appaltatore deve mettere a disposizione il personale e i mezzi opportuni per effettuare le verifiche di confini, quote, sezioni, tracciamento delle opere, e per l'apposizione di picchetti e capisaldi, dando avviso alla Direzione dei lavori in caso di asportazione degli stessi e successiva riapposizione. Nei casi di urgenza l’Amministrazione potrà disporre la consegna immediatamente dopo l’atto di approvazione del verbale delle risultanze di gara sottoscritto dall’Appaltatore risultato aggiudicatario
Qualora la consegna non avvenga per fatto dipendente dall'Amministrazione entro il termine di cui sopra, l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto: nel caso di accoglimento della domanda di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per la stipulazione del contratto; nel caso di rifiuto della domanda di recesso l'Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.
Qualora la consegna avvenga con ritardo per fatto dipendente dall'Amministrazione senza che l'Appaltatore abbia presentato la domanda di cui sopra non gli saranno riconosciuti compensi di sorta, né rimborsi spese, né la corresponsione di indennità per maggiori oneri.
La consegna risulterà da processo verbale esteso in concorso con l'Appaltatore ed effettuata anche sulla scorta della relazione preliminare del Direttore dei lavori, che riferisce sulla verificazione del progetto e sulla esistenza in genere di tutte le autorizzazioni e pareri necessari per iniziare i lavori.
Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore.
Spetterà alla Direzione dei Lavori di procedere alla consegna dei lavori stessi considerando le caratteristiche dei lavori e le circostanze che si possono presentare e che possono comportare, a giudizio esclusivo della Direzione, un criterio di precedenza: resta quindi convenuto che la consegna dei lavori potrà pure essere fatta parzialmente e a intervalli di tempo. Però, anche per consegne parziali, si dovranno redigere i relativi verbali nei quali sarà fissata la decorrenza e la durata del tempo utile per dare i lavori ultimati. Quando la Direzione Xxxxxx avrà provveduto a consegnare anche una prima parte dei lavori, l'Appaltatore dovrà subito iniziarli e con sollecitudine portarli a termine a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni di legge e del presente capitolato.
Il Committente comunicherà, volta per volta, all'Appaltatore i giorni ed i luoghi in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna i lavori.
I capisaldi, le quote, i rilievi dello stato di fatto che verranno indicati o consegnati all'Appaltatore dalla Direzione Lavori dovranno essere considerati solo indicativi e l'Appaltatore avrà l'obbligo di controllarli, a sua cura e spese. Alla consegna e prima di tale termine l'Appaltatore dovrà precisare al Committente le eventuali discordanze presentando la documentazione scritta a giustificazione di quanto constatato. Trascorso tale termine senza alcun rilievo discordante da parte dell'appaltatore, si intenderà che questo accetta, definitivamente, senza eccezioni o riserva di sorta, tutti gli elementi ad essa consegnati, anche agli effetti contabili.
Eventuali varianti che fossero necessarie formeranno oggetto di ordine scritto da parte della Direzione Lavori.
ART. 28) – PROPRIETA’ DEI MATERIALI DI RECUPERO E SCAVO
I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni resteranno in proprietà dell'Amministrazione, e per essi il Direttore dei lavori o l’Amministrazione potranno ordinare all'Appaltatore la cernita, l'accatastamento e la conservazione in aree idonee del cantiere, intendendosi di ciò compensato con il prezzo a corpo contrattuale.
Tali materiali potranno essere reimpiegati dall'Appaltatore nelle opere da realizzarsi solo su ordine del Direttore dei lavori o dell’Amministrazione, e dopo averne pattuito il prezzo, eventualmente da detrarre dal prezzo della corrispondente categoria.
Tutto ciò fermo restando l’onere dell’Appaltatore allo smaltimento a discarica dei materiali di risulta, nelle more della normativa attuale a riguardo delle terre e rocce da scavo come disciplinata dal D.Lgs. 152/06 s.m.i.. Si definisce terra e roccia da scavo il suolo proveniente da attività di scavo privo di sostanze pericolose contaminanti e/o materiale ultroneo (materiale plastico, macerie, cls, metalli, …). Secondo la normativa vigente le terre e rocce da scavo sono rifiuti speciali (codice CER 170504) la cui gestione deve avvenire ai sensi della normativa in materia di gestione rifiuti (Parte IV del D.Lgs. 152/06 s.m.i.). Tale normativa prevede che predetto materiale sia conferito presso un centro autorizzato dalla Provincia a ricevere e trattare specifico codice CER a meno di:
attuare l’attività di recupero rifiuti ai sensi degli Artt. 214, 215, 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
applicare gli Artt. 185 (riutilizzo presso il sito di produzione) e 186 (riutilizzo presso terzi siti) D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Conferimento Presso Centro Autorizzato
Nel caso in cui si preveda il conferimento ad un centro autorizzato è necessario:
individuare un centro autorizzato al recupero o smaltimento terre e rocce da scavo (CER 170504)
individuare l’eventuale deposito temporaneo presso cantiere di produzione (non deve superare i 3 mesi o i 20 mc) il trasporto deve essere effettuato da ditte iscritte all’Albo Gestori Ambientali o dell’impresa previa richiesta
all’Albo per il trasporto in conto proprio emettere Formulario di Identificazione per il trasporto.
Prima dell’Inizio Lavori il centro autorizzato prescelto deve essere comunicato al Comune di Sant’Ambrogio di Torino per le necessarie verifiche.
Recupero Rifiuti (Artt. 214 – 216 D.Lgs. 152/06)
Nel caso in cui la gestione delle terre e rocce da scavo avvenga mediate recupero dei rifiuti la normativa di riferimento è:
D.M. 5/2/1998 e s.m.i.;
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Artt. 214 – 216
Regolamento procedimento relativo alle comunicazioni di inizio attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 22 febbraio 1997 n. 22 approvato con D.C.P. 220732/2001 del 20/12/2001.
L’istanza a procedere secondo tale gestione delle terre e rocce da scavo deve essere rivolta allo Sportello Ambiente della Provincia.
Riutilizzo ai sensi degli Artt. 185 E 186 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
L’art. 185 prevede che le terre e rocce da scavo non contaminate provenienti dall’attività di scavo possano essere riutilizzate a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui sono state scavate. L’art. 186 prevede che, alle determinate e verificate condizioni del comma 1 del medesimo articolo, le terre e rocce da scavo possano essere riutilizzate nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti oppure in cicli industriali in qualità di sottoprodotti di cava, ai sensi del comma 1, lett. p, art. 183 D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
ART. 29) – RINVENIMENTI FORTUITI
La Soprintendenza competente in materia a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti, mobili e immobili di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte, l'archeologia, l'etnologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvenissero fortuitamente nelle demolizioni e negli scavi (capo V della L. 1089/1939) . L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento al Direttore dei lavori e alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, depositare quelli mobili e deperibili presso il suo ufficio e proteggere adeguatamente quelli non asportabili; l'Amministrazione rimborserà le spese sostenute dall'Appaltatore per la conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate: se la custodia non fosse immediatamente assicurabile, l'Appaltatore potrà chiedere l'ausilio della forza pubblica a norma dell'art. 48, c. 2, della L. 1089/1939.
L’Appaltatore deve denunciare immediatamente alle forze di pubblica sicurezza il rinvenimento di sepolcri, tombe e cadaveri e scheletri umani, ancorché attinenti a pratiche funerarie antiche o non più in uso, nonché il rinvenimento di cose, consacrate o meno, che formino o abbiano formato oggetto di culto religioso o siano destinate all’esercizio del culto o formino oggetto della pietà verso i defunti ( artt. 404 –413 c.p.)
CAPITOLO 5 – ESECUZIONE DEI LAVORI
ART. 30) – ORARIO DI LAVORO
L'Appaltatore non può far lavorare gli operai oltre il normale orario giornaliero di stagione, oppure oltre i limiti massimi fissati dalle leggi e dagli accordi sindacali, né di notte, senza la preventiva autorizzazione del Direttore dei lavori: qualora l'approvazione sia data per ragioni di convenienza dell'Appaltatore, questi, oltre a non aver diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali, dovrà indennizzare l'Amministrazione per il maggiore onere nella direzione e sorveglianza dei lavori.
In linea generale l'Appaltatore dovrà eseguire i lavori nella fascia oraria compresa dalle ore 06:00 alle ore 22:00 di ogni giorno, anche festivo ove occorra mediante l'utilizzo del doppio turno lavorativo, senza essere tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le maggiori spese di assistenza, ma anche senza aver diritto a compensi od indennità di sorta al di fuori del prezzo contrattuale convenuto, essendo esso già comprensivo di ogni maggiorazione dovuta per questa tipologia organizzativa del cantiere, salvo diverse disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore della sicurezza.
AI fine di rispettare i tempi di esecuzione dei lavori e per contenere maggiormente i disagi all’utenza ed al personale del palazzo municipale l’Appaltatore si rende disponibile ad effettuare le lavorazioni nei giorni di venerdì pomeriggio, sabato e domenica nelle aree destinate ad uffici e con accesso di pubblico. E’ prevista la realizzazione nelle giornate di venerdì pomeriggio, sabato e domenica delle lavorazioni come individuate specificamente nel cronoprogramma (sono individuate le settimane in cui le lavorazioni si svolgono in tali giorni, prevedendo nel prezzo d’appalto il riconoscimento delle ore di lavoro straordinario prefestivo e festivo per i lavoratori impiegati). Nelle rimanenti aree (esterne, seminterrati, locali attualmente non utilizzati, intercapedini, etc.) le lavorazioni potranno essere condotte anche negli altri giorni della settimana, fatta eccezione per le lavorazioni rumorose, con produzione di polveri (anche se è prescritto l’uso di aspiratori per ogni foronomia da realizzare) o tali da arrecare particolare disagio allo svolgimento delle normali attività d’ufficio. In caso di segnalazione di particolare disagio da parte degli utenti o del personale della struttura, l’Appaltatore dovrà
sospendere le lavorazioni apportatrici del disagio, senza acquisire alcun diritto a qualsivoglia compenso oltre i prezzi contrattuali.
Gravano sull'Appaltatore tutti gli oneri connessi alla realizzazione in doppio turno, comprese le misure di sicurezza necessarie alla esecuzione dei lavori nei turni ed alla adeguata illuminazione da approntare, in conformità alle norme vigenti. Per l'esecuzione dei lavori previsti in progetto ed adempiendo a tutte le prescrizioni che verranno impartite in merito da parte del Coordinatore per la sicurezza dei lavori. In presenza di comprovate e sopravvenute esigenze di pubblico interesse di carattere eccezionale la D.L. potrà derogare a quanto sopra e pertanto disporre l'esecuzione delle opere in un unico turno giornaliero senza che in conseguenza di ciò l'Appaltatore possa vantare diritti o pretese o apporre riserve. All'infuori dell'orario convenuto, come pure nei giorni festivi, l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio fare eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell' Appaltante. Se a richiesta dell'Appaltatore la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario l'Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta ma sarà invece tenuto a rimborsare all'Appaltante le maggiori spese di assistenza. Qualora l'Amministrazione ravvisi la necessità che i lavori siano continuati oltre il normale orario, oppure ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, ne da ordine scritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo gli eventuali indennizzi che possono competergli e salva la eventuale formazione di nuovi prezzi.
ART. 31) – SITUAZIONE GENERALE E GESTIONE DEL CANTIERE
Prima dell’approntamento del cantiere dovrà essere eseguito un sopralluogo con Direttore tecnico e con operaio della ditta esecutrice dei lavori, muniti di strumenti manuali ed elettrici (sopralluogo da eseguirsi il venerdì pomeriggio o il sabato).
Al momento dell'approvvigionamento dei materiali in cantiere l'Appaltatore dovrà compilare un apposito registro, da esibire al visto della Direzione dei lavori, nel quale saranno annotati i materiali affluiti in cantiere, i materiali già presenti in cantiere, i materiali impiegati nei lavori e quelli allontanati, con il conseguente aggiornamento delle quantità. Tutti i materiali potranno essere messi in opera solo dopo l'accettazione provvisoria del Direttore dei lavori. L'accettazione sarà definitiva solo dopo la messa in opera dei materiali.
Qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualità, il Direttore dei lavori ordinerà la demolizione e il rifacimento a spese e rischio dell'Appaltatore. Le spese per l'accertamento e le verifiche che diano luogo a parere negativo sulla loro esecuzione sono a carico dell'Appaltatore, in caso contrario sono a carico dell'Amministrazione.
Qualora, senza opposizione dell'Amministrazione, l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali migliori o con lavorazione più accurata, non avrà diritto ad aumento dei prezzi rispetto a quelli stabiliti per la categoria di lavoro prescritta. Se invece sia ammessa dall'Amministrazione qualche scarsezza, purché accettabile senza pregiudizio, si applicherà una adeguata riduzione del prezzo, salvo giudizio definitivo in sede di collaudo.
L'Appaltatore può approvvigionare i materiali da qualsiasi località, ma qualora il presente Capitolato Speciale prescriva i luoghi di provenienza dei materiali, e si verifichi la necessità di ricorrere ad altre località, l'Appaltatore dovrà chiedere l'assenso scritto all'Amministrazione.
ART. 32) – CAMPIONATURE E PROVE TECNICHE
Come indicato in precedenza nel presente Capitolato, è a carico dell’Appaltatore , perché da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’Appalto, e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestività di propria iniziativa o, in difetto, su richiesta della Direzione Lavori, alla preventiva campionatura di componenti, materiali e accessori, accompagnata dalla documentazione tecnica atta ad individuarne caratteristiche e prestazioni, ai fini dell’approvazione, prima dell’inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione Lavori
I campioni e le relative documentazioni, accertati e controfirmati dal direttore dei Lavori e dall’appaltatore o da suo rappresentante , devono essere conservati a cura e spese dell’appaltatore nei luoghi che saranno indicati dalla Direzione lavori;
Oltre ai campioni ordinariamente previsti per l’accettabilità dei materiali occorrenti per l’esecuzione delle strutture, i principali componenti di cui effettuare campionature saranno, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- Malta cementizia per protezione ferri di armatura
- Profilati in acciaio
- Cemento al alta resistenza
- Resina epossidica per ancoraggi in calcestruzzo
- Betoncino reoplastico
- Piastrelle per pavimenti
- Piastrelle per rivestimenti
Le campionature dovranno essere accompagnate, a titolo esemplificativo, oltre che dalle certificazioni comprovanti le caratteristiche prestazionali richieste, dalla relativa documentazione tecnica a verificarne le caratteristiche prestazionali e, ove necessario, da grafici illustrativi e dai rispettivi calcoli giustificativi.
Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto stabilito nel presente capitolato speciale: ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per l'accettazione dei materiali a pié d'opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme UNI, le norme CEI, le norme CNR, o di altri enti normatori ufficiali, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo dell'elenco.
L'Amministrazione potrà richiedere la presentazione del campionario di quei materiali di normale commercio che riterrà opportuno, e che l'Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere.
Previa redazione di un verbale steso in concorso con l'Appaltatore, la Direzione dei lavori può prelevare campioni dei materiali approvvigionati in cantiere, da sottoporre, a prove e controlli, da eseguirsi in laboratori ufficiali, nel numero necessario al completo accertamento della rispondenza delle caratteristiche previste, a spese dell'Appaltatore.
E' altresì a carico dell'Appaltatore l’onere per l'esecuzione, presso istituti di gradimento della stazione appaltante, delle prove richieste dalla Direzione dei Lavori per l'accertamento della qualità e delle caratteristiche prestazionali di componenti e materiali, nonché la fornitura di tutta l'attrezzatura e dei mezzi necessari per il prelievo e l'inoltro dei campioni ai laboratori specializzati, accompagnati da regolare verbale di prelievo sottoscritto dal Direttore dei Lavori, per l'ottenimento dei relativi certificati. In riferimento alle strutture in c.a., sarà a carico dell’Appaltatore il prelievo dei campioni, la conservazione, l’effettuazione delle prove di resistenza di cui alla L. 1086/71, la consegna delle pratiche ai competenti uffici.
Xxxxxx accertamenti potranno essere eseguiti anche solo ai fini filologici e saranno seguiti, nel loro svolgimento, direttamente dal D.L.
Sugli impianti verranno eseguite in corso d'opera, attività di verifica, controllo e prove preliminari intese ad accertare che:
− la fornitura dei materiali e/o dei componenti costituenti l'impianto, sia dal punto di vista quantitativo sia da quello qualitativo, corrisponda alle prescrizioni contrattuali e non rechino pregiudizio o danno agli edifici monumentali;
− il montaggio delle varie parti sia accuratamente eseguito;
− il funzionamento a regola d'arte di ogni singolo organo, dispositivo ed apparecchio. Ogni impianto dovrà risultare collaudabile a norma di legge.
L'esito favorevole delle verifiche non esonera l'Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto qualora sia successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse sia in sede di collaudo e fino allo scadere della garanzia, venga accertata la non corrispondenza dei materiali alle prescrizioni contrattuali, l'Appaltatore dovrà procedere a sua cura e spese alla sostituzione dei materiali medesimi, all'effettuazione delle verifiche e delle prove, alla rimessa in pristino di quanto dovuto rimuovere o manomettere per eseguire le sostituzioni e le modifiche.
Le verifiche e le prove preliminari di cui sopra dovranno essere eseguite dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore; di esse e dei risultati ottenuti si dovrà compilare di volta in volta regolare verbale.
Il Direttore dei Lavori, ove trovi da eccepire in ordine a tali risultati perché non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato, non emetterà il verbale di ultimazione dei lavori fin quando non avrà accertato, facendone esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte dell'Appaltatore siano state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie.
Nonostante l'esito favorevole di tali verifiche e prove preliminari, l'Appaltatore rimane responsabile delle deficienze che si riscontrassero in seguito, anche dopo l'approvazione del collaudo da parte del Committente e fino al termine del periodo di garanzia.
ART. 33) – SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche, esaurimento delle risorse finanziarie a disposizione per i lavori, ragioni di pubblico interesse o necessità, od altre simili circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei lavori, di propria iniziativa o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.
Per la sospensione disposta per causa di forza maggiore o condizioni climatologiche, ovvero per pubblico interesse o per necessità non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.
La durata della sospensione non é calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori, e pertanto verrà aggiunta a tale data.
I verbali di sospensione e ripresa dei lavori saranno firmati dal Direttore dei lavori e dall'Appaltatore e inviati al Responsabile del procedimento.(art. 107 del DLgs 50/2016)
Per nessuna ragione, anche in caso di contestazione, sotto nessun pretesto e neppure in sede di giudizio l'appaltatore potrà sospendere i lavori.
Resta fin d'ora stabilito che, in caso di sospensione lavori non autorizzata, il committente potrà senza altro estromettere l'appaltatore dal cantiere e continuare , o direttamente o con altra impresa, i lavori, pur tenendo l'appaltatore responsabile di tutti i danni derivati o derivandi.
La sospensione non autorizzata costituisce in ogni caso per il committente valido motivo di risoluzione del contratto.
Per quanto riguarda la sospensione e ripresa lavori, trova applicazione integralmente l’Art. 158 del Regolamento.
ART. 34) – PROROGHE
L'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato a causa di comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se ritenute giustificate, sono concesse dall'Amministrazione purché le domande pervengano prima della scadenza del termine.
La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'Appaltatore per il fatto che la maggior durata dei lavori sia imputabile all'Amministrazione.
Nel periodo di proroga è sempre a carico dell’Appaltatore la sorveglianza dell’intero cantiere.
ART. 35) – TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di giorni 250 (DUECENTOCINQUANTA) naturali e successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna. In tale durata sono ricomprese eventuali fermate dei lavori per condizioni climatologiche, cause di forza maggiore, esaurimento delle risorse finanziarie a disposizione per i lavori, ragioni di pubblico interesse o necessità e altre simili circostanze speciali. I tempi di esecuzione dei singoli lavori dovranno rispettare le scadenze previste nel “Cronoprogramma dei lavori” allegato ai documenti progettuali. Salvo il caso di ritardo non imputabile all'Appaltatore, si applicherà la penale pecuniaria prevista nell’ articolo 50. Qualora i lavori fossero in ritardo per negligenza dell'Appaltatore, il Direttore dei lavori redigerà una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, sulla scorta della quale l'Amministrazione intimerà all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori in ritardo, assegnandogli almeno dieci giorni per ultimarli: decorso tale termine inutilmente, l'Amministrazione si riserva la esecuzione d'ufficio dei lavori.
L'Appaltatore dovrà dare comunicazione scritta alla Direzione Lavori della data nella quale ritiene di avere ultimato i lavori e questa procederà in contraddittorio con l'Appaltatore alle necessarie constatazioni redigendo apposito verbale e certificato, se riterrà avvenuta la ultimazione dei lavori.
Si precisa che i lavori saranno considerati ultimati quando le opere siano effettivamente ultimate a regola d'arte in ogni loro parte (la cui esecuzione è prevista nel presente capitolato), siano state collaudate con esito positivo le strutture portanti e quelle altre (quali opere d'arte, allacci, etc.) che la Direzione riterrà a suo insindacabile avviso, necessarie di collaudo preventivo prima di quello finale.
Resta però anche convenuto che la Direzione dei Lavori e il Committente potranno utilizzare le opere appaltate o parte di esse prima del verbale di ultimazione senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi o prezzi non previsti in questo capitolato. La ditta avrà diritto nel tal caso di pretendere la redazione con la presenza degli interessati del verbale di occupazione provvisoria delle aree e delle opere richiesti dalla D.L.
Qualora cause di forza maggiore, ivi compresi i tempi necessari per l'esame e il parere di organi superiori competenti sulle varie fasi operative, o motivi diversi, comprese opposizioni, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, consigliassero od obbligassero una temporanea sospensione dei lavori nei limiti previsti dal vigente Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. non spetterà all'Appaltatore alcun compenso salvo il riconoscimento di un corrispondente prolungamento del tempo utile per l'esecuzione dei lavori e salvo lo slittamento dei tempi indicati nel programma lavori .
Dalla data della ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per l'effettuazione dei collaudi.
ART. 36) – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E AVVISO AI CREDITORI
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'Appaltatore per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio, e se i riscontri risultano positivi redige il certificato di ultimazione, ai sensi dell’art. 199 del Regolamento.
A lavori ultimati l’Amministrazione ne darà avviso al pubblico, invitando i creditori verso l’Appaltatore per occupazioni di suolo e stabili e relativi danni a presentare i titoli del loro credito, e invitando l’Appaltatore a
tacitare le eventuali richieste pervenute; la garanzia contrattuale verrà trattenuta a garanzia di quanto sopra e fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio.
CAPITOLO 6 – VARIANTI, AGGIUNTE ED IMPREVISTI
ART. 37) – VARIANTI IN CORSO D’OPERA
L'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali. Egli ha l'obbligo di eseguire, entro il quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, tutte le variazioni ritenute opportune dall'Amministrazione, purché non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto.
L'amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune , e ammissibili ai sensi dell’art. 149 del Dlgs 50/2016, , nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'appaltatore possa trarre motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie.
Il tutto con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dal vigente Capitolato Generale per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, di cui al Decreto n° 145 del 19/04/2000 e s.m.i.;
La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato, sia determinata dalla Direzione dei Lavori o dall’Amministrazione, non potrà considerarsi variante, e non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore.
Per i lavori di importo oltre il limite del quinto in più del prezzo contrattuale l'Appaltatore può recedere dal contratto, oppure proseguire i lavori mediante la stipula di un atto aggiuntivo alle stesse condizioni contrattuali. L'Appaltatore dovrà dichiarare se e quali lavori intenda subappaltare anche per i lavori oltre il sesto d'obbligo.
L'Appaltatore é tenuto a denunciare la erroneità delle prescrizioni progettuali delle varianti apportate al progetto iniziale: in caso di non contestazione di dette prescrizioni entro cinque giorni si intenderanno definitivamente accettate e riconosciute idonee dall'Appaltatore .
ART. 38) – PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE
Per tutte le variazioni o soppressioni o aggiunte ai progetti approvati ed in corso di esecuzione, comportanti variazione di spesa, così come desumibili dal progetto e dai vari elaborati allegati al contratto, il Direttore dei lavori redigerà apposita perizia, allegando il progetto supplementare, il verbale di concordamento dei nuovi prezzi, il nuovo contratto sottoscritto dall'Appaltatore, e la inoltrerà all'Amministrazione per l'approvazione, avvenuta la quale ordinerà per iscritto all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori variati o aggiunti, ammettendo in contabilità le nuove opere.
Relativamente al maggiore importo dei lavori verrà concordato, ove occorra, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.
ART. 39) – DANNI DI FORZA MAGGIORE
L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze di qualsiasi genere, ordinarie e straordinarie, atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.
In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali siano state approntate le precauzioni suesposte, l'Appaltatore ne da’ denuncia all'Amministrazione immediatamente o al massimo entro cinque giorni da quello dell'avvenimento.
I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori e dall’Amministrazione che redigeranno apposito verbale; l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra
Non verrà in ogni caso accordato all'Appaltatore alcun indennizzo da parte della Direzione Lavori per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori e l'esecuzione dei collaudi, e si provvederà attraverso l’autorità giudiziaria secondo termini di legge ai sensi del codice penale, a recuperare il danno che dovrà essere risarcito dall’Appaltatore e comunque ripristinato secondo le direttive della D.L. e dell’Amministrazione.
Per i casi di forza maggiore si applicheranno le disposizioni delle vigenti leggi
I conseguenti danni saranno accertati con la procedura stabilita dal Capitolato Generale d'Appalto e dal Codice degli Appalti di cui al Dlgs 50/2016, restando peraltro ferme le disposizioni previste per quanto riguarda la eventuale negligenza dell'Appaltatore.
L'Appaltatore dovrà provvedere, in ogni caso, alla riparazione di tali danni a sue cure e spese.
In ogni caso, ammesso che per la procedura stabilita dalle leggi in vigore sia riconoscibile l'equo risarcimento dei danni, l'ammontare dei ripristini dovrà risultare da contabilità redatta secondo le norme e gli oneri di questo Capitolato, in base ai prezzi dell'elenco.
Gli interventi in economia e le valutazioni a corpo non saranno ammesse a rimborso.
ART. 40) – PREZZO DEI LAVORI NON PREVISTI
I lavori non previsti, di importo fino alla concorrenza di un quinto in più dell'importo del contratto, saranno valutati alle condizioni e prezzi del contratto.
Per l'esecuzione dei lavori non previsti o per i quali non si abbiano corrispondenti prezzi nell'Elenco allegato al Contratto , si procederà alla sua determinazione con le norme stabilite nel codice degli appalti pubblici.
Il coordinatore Responsabile della fase di esecuzione di cui al D.Lgs. 494/1996 (ora Dlgs 81/2008) determinerà gli eventuali costi aggiuntivi per la sicurezza e salute del cantiere per quanto già compresi nei prezzi contrattuali o nei nuovi prezzi concordati; e quantificherà gli eventuali oneri aggiuntivi per la sicurezza. Tali somme non saranno comunque soggette al ribasso d’asta.
ART. 41) – PREZZO DEI LAVORI IN ECONOMIA
Nel presente appalto i lavori eventualmente da eseguirsi in economia, e contemplati nel contratto, con la preventiva approvazione dell’amministrazione, saranno contabilizzati ai sensi del vigente Regolamento.
CAPITOLO 7 – CONTABILITA’ DEI LAVORI
ART. 42) - CRITERI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI
L’importo effettivo delle opere sarà determinato a corpo.
Le diverse categorie principali di opere che concorrono all’ammontare dei lavori a corpo ed individuate nel precedente art. 2, saranno annotate sui documenti contabili in occasione dei singoli stati di avanzamento, nei quali verrà registrata la quota percentuale di lavoro realizzato di quella particolare categoria.
In generale le succitate categorie principali saranno considerate contabilizzabili soltanto dopo la loro completa ultimazione in ogni loro parte e non potranno essere accettate e computate opere a corpo ancora da completare, salvo la possibilità da parte del D.L. di inserire in contabilità opere a corpo in percentuale in casi particolari di opere complesse e costituite da parti distinte e ben identificabili separatamente.
La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari.
Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza», sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.
Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci riguardanti impianti e manufatti, per l’accertamento della regolare esecuzione dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori se tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione del prezzo, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio.
In generale le misure di ogni opera dovranno corrispondere a quelle prescritte nel progetto esecutivo ed ordinate in corso d’opera. Il controllo dimensionale delle opere realizzate verrà effettuato dalla Direzione Lavori secondo le unità sotto le quali sono iscritti in Xxxxxx Xxxxxx e con misurazioni geometriche e di peso, escluso ogni altro metodo.
In caso di difetto delle succitate dimensioni progettuali, se l’opera sarà considerata accettabile, il D.L. potrà procedere ad una detrazione contabile sugli importi a corpo utilizzando i prezzi unitari dell’Elenco Prezzi, con misurazioni geometriche e di peso.
L’impresa dovrà tempestivamente richiedere alla Direzione Lavori di misurare in contraddittorio quelle opere e somministrazioni che non potessero più essere in seguito accertate, come pure di procedere alla misura ed al
peso di tutto ciò che deve essere misurato e pesato prima di essere posto in opera.
Resta convenuto che se talune quantità non fossero esattamente accertate per difetto di ricognizione fatto a tempo debito, l’impresa dovrà accettare la valutazione della Direzione Lavori e sottostare a tutte le spese e danni derivanti dalla tardiva ricognizione.
Le misure di ogni opera dovranno corrispondere a quelle prescritte ed ordinate; se nel caso di eccesso si terrà come misura quella prescritta; nel caso di difetto se l’opera sarà accettata, si terrà come misura quelle effettivamente rilevata.
Eventuali lavori in economia, da realizzarsi soltanto su ordine della Direzione Lavori, non potranno che riguardare lavori non suscettibili di esatta valutazione.
In particolare si precisa che nel prezzo a corpo individuato risultano compresi:
1. Per i materiali, ogni spesa per fornitura nelle località prescritte, comprese imposte, carico, trasporto, pesatura, misurazione, scarico, accatastamento, riprese, cali, perdite, sprechi, sfridi, prove, ecc. nessuna eccettuata, necessaria per darli pronti all’impiego a piè d’opera, in qualsiasi punto del cantiere, nonché per allontanarne le eventuali eccedenze;
2. Per gli operai, il trattamento retributivo, normativo, previdenziale ed assistenziale, nonché ogni spesa per fornire ai medesimi attrezzi ed utensili del mestiere;
3. Per i noli, ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e i mezzi d’opera pronti all’uso, per fornirli di carburante, energia elettrica, lubrificanti e materiali di consumo in genere nonché il personale addetto al funzionamento, per effettuarne la manutenzione, le riparazioni, e per allontanarli a prestazione ultimata;
4. Per i lavori a misura, ogni spesa per manodopera, mezzi d’opera, attrezzi, utensili e simili, per le opere provvisionali, per gli inerti, i leganti, gli impasti, i prodotti speciali, ecc., per assicurazioni di ogni specie, indennità per cave di prestito e di deposito, passaggi, depositi, cantieri, occupazioni temporanee e diverse, oneri per ripristini e quanto occorre a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’impresa dovrà sostenere a tale scopo;
5. Per la posa di materiali di qualsiasi genere, ogni spesa per l’avviamento al punto di posa e gli spostamenti in genere che si rendessero necessari all’interno del cantiere, per la manodopera, i mezzi d’opera, gli attrezzi, gli utensili e simili, le opere provvisionali e quant’altro occorra ad eseguire perfettamente la prestazione.
Per quanto riguarda i noleggi, la durata del nolo dei macchinari e delle attrezzature sarà valutata a partire dal momento in cui questi saranno dati sul posto di impiego, pronti per l’uso, in condizioni di perfetta efficienza.
Salvo particolari casi, saranno compensate le sole ore di lavoro effettivo, escludendo ogni perditempo per qualsiasi causa.
Non verrà inoltre riconosciuto alcun compenso per il periodo di inattività dei macchinari e per i periodi di riscaldo, messa in pressione e portata a regime degli stessi.
Tutti i macchinari, attrezzi ed utensili dovranno essere dati sul posto in condizioni di perfetta efficienza.
ART. 43) – CONTABILITA’ E RISERVE
Le misurazioni saranno svolte in contraddittorio con l'Appaltatore, il quale dovrà firmare il libretto delle misure subito dopo il Direttore dei lavori.
La contabilità sarà tenuta sui documenti contabili di cui appresso.
Il registro di contabilità e gli altri atti contabili, nonché i verbali devono essere firmati dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel momento in cui gli verranno presentati dal Direttore dei lavori per la firma: le osservazioni e le riserve devono essere riportate sinteticamente per iscritto sul documento stesso ed esplicate per esteso entro 15 giorni, riportando le domande d’indennità, i relativi importi e le ragioni addotte nel registro di contabilità, sul conto finale, ed eventualmente sul certificato di collaudo, qualora non fossero state già composte in via amministrativa. Il Direttore dei lavori indicherà le proprie deduzioni entro i successivi quindici giorni.
ART. 44) – DOCUMENTI CONTABILI
I documenti contabili per l'accertamento dei lavori e delle forniture saranno tenuti dal Direttore dei lavori, anche con l'ausilio di collaboratori contabili, e saranno i seguenti:
a) giornale dei lavori;
b) libretto delle misure;
c) liste settimanali;
d) registro di contabilità;
e) sommario del registro di contabilità;
f) stati di avanzamento dei lavori;
g) certificati per il pagamento delle rate di acconto;
f) conto finale.
ART. 45) – TENUTA DEI DOCUMENTI
La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le norme del DLgs 50/2016; in particolare :
a) Il giornale dei lavori viene tenuto in cantiere, vi vengono annotati, con periodicità massima di una settimana, tutti i fatti salienti e le fasi del lavoro: è firmato anche dall'Appaltatore in ogni pagina;
b) le misure verranno prese in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore e riportate sull'apposito libretto delle misure, insieme al disegno del luogo e ai grafici necessari alla completa ricostruzione e verifica anche a fine lavori. Qualora i lavori apportassero modifiche ai luoghi occorre eseguire le operazioni sia prima che dopo i lavori stessi. Concluse le operazioni di misura il libretto deve essere firmato immediatamente anche dall'Appaltatore. In caso di rifiuto verrà sostituito da due testimoni, che dovranno firmare, alla presenza dei quali il Direttore dei lavori ripeterà le misurazioni eseguite;
c) le liste settimanali riporteranno le ore lavorate dagli operai, i xxxx e mezzi d'opera, nonché le forniture effettuate dall'Appaltatore, il quale dovrà firmare in seguito al Direttore;
d) il registro di contabilità conterrà la trascrizione sintetica dei lavori dedotta dal libretto delle misure, verrà firmato in ogni foglio dal Direttore e dall'Appaltatore e sarà custodito dal Direttore dei lavori;
e) il sommario del registro di contabilità sarà un fascicolo a colonne con l'indicazione di ciascuna singola voce dell'elenco prezzi, sul quale verranno trasferite le indicazioni del registro di contabilità. Al momento del raggiungimento dell'importo della rata di acconto si chiuderanno le colonne con una riga orizzontale e si tireranno le somme;
f) lo stato di avanzamento dei lavori riporterà, secondo il numero progressivo dell'elenco dei prezzi, tutte le voci e i relativi importi dedotti dal sommario del registro di contabilità. Riporterà anche le forniture e i materiali, non ancora messi in opera, contabilizzati a metà. Verrà firmato dal Direttore dei lavori;
g) il certificato per il pagamento delle rate di acconto riporterà il totale dell'importo dello stato di avanzamento, dal quale saranno dedotti i precedenti pagamenti ed eseguite le ritenute previste. La somma risultante verrà gravata di I.V.A. nella misura di legge, e servirà per l'emissione della fattura fiscale da parte dell'Appaltatore. sarà firmato dal solo Direttore dei lavori;
h) il conto finale è costituito di due documenti congiunti, che verranno consegnati al collaudatore:
1) Lo stato finale dei lavori riporta le quantità e gli importi totali di tutte le voci dei lavori eseguiti e delle forniture;
2) la relazione sul conto finale riporterà gli estremi di tutti i documenti con brevi descrizioni, i nuovi prezzi, le approvazioni, gli infortuni, ecc., in modo da documentare cronologicamente le fasi amministrative, tecniche ed economiche di tutto l'iter.
CAPITOLO 8 – PAGAMENTI E COLLAUDO
ART. 46) – ANTICIPAZIONE DI SOMME DELL’APPALTATORE E INTERESSI
Ai sensi dell'articolo dell’articolo 35 del DLgs 50/2016, può essere erogata un’anticipazione del 20% entro 15 giorni dall’inizio effettivo dei lavori.
Ove l'Amministrazione voglia far eseguire in economia opere o provviste non comprese nel contratto, e chieda all'Appaltatore l'esborso del denaro occorrente, questi deve corrispondere ai creditori, dietro quietanza, le somme che il Direttore dei lavori, previa autorizzazione dell'Amministrazione, ordinerà per iscritto. Su tali somme grava a carico dell'Amministrazione e a favore dell'Appaltatore l'interesse corrente in ragione di anno, così come previsto ai sensi dell’art. 28 del DPR 1063/62, dal giorno dell'avvenuta anticipazione fino alla data del relativo certificato di pagamento.
ART. 47) – PAGAMENTI IN ACCONTO E RITARDI
Per quanto riguarda la quota parte contrattuale relativa all’importo soggetto al ribasso d’asta e agli oneri per la mano d’opera, l'Ente appaltante, in corso d'opera, dopo aver constatato la reale e regolare esecuzione dei lavori a norma del Capitolato, accrediterà all'Appaltatore acconti nel seguente modo, vista la ridotta entità delle lavorazioni:
- 50% della quota al raggiungimento del 50% dei lavori
- 40% della quota al raggiungimento del 90% dei lavori
- 10% della quota all’approvazione del certificato di collaudo provvisorio previa verifica della regolarità
assicurativa dell’Impresa Appaltatrice dei lavori.
Il raggiungimento della quota utile per l’emissione del certificato di pagamento in acconto sarà valutata con riferimento alla seguente tabella, che indica l’incidenza di ogni singolo capo di lavorazione in relazione al lavoro complessivo:
Capitoli di lavoro | Incidenza capitolo % |
Demolizioni e rimozioni | 2,2 |
Opere strutturali | 59,3 |
Ripristini e finiture | 34,5 |
Oneri per la sicurezza | 4,0 |
Totale | 100,0 |
Per quanto riguarda la quota parte contrattuale relativa all’importo non soggetto al ribasso d’asta e quindi connesso con gli oneri per la sicurezza, di cui al D.Lgs. 81/2008, l’Ente appaltante accrediterà all’appaltatore, su richiesta del medesimo, acconti nel seguente modo:
- 50% della quota al raggiungimento del 50% dei lavori
- 40% della quota al raggiungimento del 90% dei lavori
- 10% della quota all’approvazione del certificato di collaudo provvisorio previa verifica della regolarità assicurativa dell’Impresa Appaltatrice dei lavori.
L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l'Appaltatore stesso che possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.
Ai sensi del Capitolato Generale, sull’importo netto dei lavori sarà operata, all’atto dell’emissione del Certificato di Pagamento, una ritenuta dello 0,50% a garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, leggi e regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
La ritenuta sarà svincolata in sede di liquidazione del conto finale dopo l’approvazione del Certificato di Collaudo, ove gli enti competenti non abbiano comunicato alla stazione appaltante eventuali inadempienze entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.
Nel compilare la situazione dei lavori che devono servire di base per il pagamento degli acconti si potrà, su richiesta dell'Appaltatore e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo e per una somma che, nel complesso delle varie situazioni, non dovrà eccedere 1/2 della cauzione.
I materiali ed i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori.
Si precisa che la compilazione ed emissione degli Stati di Avanzamento relativi all'esecuzione delle opere strutturali è subordinata alla preventiva presentazione alla Direzione dei lavori da parte dell'Appaltatore del risultato delle prove di resistenza sui materiali utilizzati eseguite da laboratori ufficiali od, in assenza del risultato, alla presentazione della richiesta delle medesime.
Ciascuna rata sarà commisurata all'importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dal Direttore dei Lavori, in concorso e contesto con l'Impresa Appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso d'asta e delle altre ritenute di cui al Capitolato Generale di Appalto ed al Regolamento di attuazione attualmente in vigore. La liquidazione si effettuerà soltanto dopo l'apposizione della firma da parte dell'Appaltatore sul registro di contabilità.
L'Amministrazione, prima dell'emissione del certificato di pagamento delle opere, provvederà a richiedere all'I.N.P.S. , all’INAIL ed alla Cassa Edile, la regolarità contributiva dell'appaltatore (DURC).
In caso di accertata irregolarità la Stazione appaltante provvederà ai sensi di legge e provvederà alla trattenuta del 20% (ventipercento) delle somme da corrispondersi; trattenuta che verrà corrisposta ad avvenuta regolarizzazione.
Ad ogni pagamento dovrà corrispondere la relativa fattura, che dovrà essere presentata in occasione della riscossione del pagamento stesso o a produzione dell'avviso di pagamento.
La fattura dovrà essere stilata secondo il disposto dell'articolo 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.
Le trattenute di ogni rata serviranno a maggiore garanzia della esatta e completa osservanza ed esecuzione del contratto e verranno pagate all'Appaltatore dopo l'approvazione del certificato di collaudo da parte dell'Ente appaltante fermo restando quanto disposto dall'articolo 5 della Legge n. 741/81.
Su richiesta dell'Impresa Appaltatrice e previa presentazione di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa verrà disposto il pagamento della ritenuta di garanzia contestualmente all'emissione dello stato di avanzamento ai sensi dell'articolo 22 della Legge n. 1/1978.
L'ultimo S.A.L. verrà emesso dopo l'ultimazione dei lavori, qualunque ne sia l'ammontare e sarà condizionato dall'avvenuta presentazione della documentazione richiesta .
ART. 47 BIS) – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. l'appaltatore e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati all'opera in oggetto, hanno l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti accesi, anche non in via esclusiva, per l'accredito dei pagamenti. I pagamenti vengono effettuati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ciascuna transazione posta in essere da appaltatore e subcontraenti deve riportare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto e il codice unico di progetto (CUP) ed il codice C.I.G. relativo all'investimento pubblico indicato nel bando di gara.
2. L’aggiudicatario dovrà indicare nel bando di gara entro 7 giorni dalla loro accensione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3 comma 7 della L. 136/2010 nonché generalità delle persone delegate ad operare su di essi.
3. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il presente contratto sarà risolto in tutti i casi di mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal medesimo articolo 3.
ART. 48) – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Il programma dei lavori è stato predisposto nell’ambito dei documenti progettuali; prima dell’inizio dei lavori l’appaltatore dovrà verificare ed eventualmente integrare tale documento; le eventuali modifiche saranno verificate dall’Amministrazione appaltante per il rilascio del relativo benestare. Il Piano dovrà essere scrupolosamente osservato dall’impresa aggiudicataria, pena la rescissione del contratto con il risarcimento dei relativi danni conseguenti.
In linea di massima l’impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo e nell’ordine che crede più convenienti per darli perfettamente compiuti nel termine di tempo contrattuale purché, a giudizio della Direzione Lavori, ciò non risulti pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione appaltante.
Le squadre di operai che si susseguiranno nell’esecuzione delle opere dovranno essere di potenzialità adeguata e dovranno essere perfettamente coordinate in modo da evitare spiacevoli inconvenienti quali ad esempio il mantenimento di scavi aperti, il ritardo nel riempimento delle trincee, il ritardo nei ripristini stradali o nello sgombero di materiali di risulta, ecc.
La mancata ed incerta osservanza delle norme fondamentali sopra indicate, equivarrà alla constatazione di incapacità dell’impresa a condurre lavori del genere, ed in base a ciò essa potrà essere liquidata per imperizia, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori.
La Direzione dei Lavori si riserva in ogni caso il diritto di stabilire, in deroga al programma lavori, l’esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo periodo di tempo e di disporre l’ordine da tenersi nell’andamento dei lavori nel modo che riterrà più conveniente nell’interesse dell’Amministrazione appaltante ed in relazione alle esigenze igienico-sanitarie o di carattere stagionale, senza che l’impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di particolari compensi.
ART. 49) – REVISIONE DEI PREZZI
La revisione prezzi non è ammessa per i lavori pubblici.
Si applicherà il prezzo chiuso, con riferimento al cronoprogramma predisposto in contradditorio tra l’appaltatore e la DL nel rispetto del cronoprogramma lavori facente parte dei documenti di contratto e sempre che ricorrano i presupposti di legge.
ART. 50) – PENALE PER IL RITARDO NEI LAVORI
L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all'Amministrazione le relative spese di assistenza e direzione dei lavori e sottostare ad una penale pecuniaria pari ad 1/1000 (unmillesimo) dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10% dell’importo di contratto.
Raggiunta tale percentuale l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto
L’applicazione della penale non limita peraltro l’obbligo dell’Appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche in misura superiore della penale stessa.
L'ammontare delle spese di assistenza e della penale sarà dedotto dal conto finale.
ART. 51) – CONTO FINALE
Il conto finale dei lavori verrà compilato entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. L'Amministrazione sottoporrà il conto finale all'Appaltatore per la firma da effettuarsi entro 30 giorni.
ART. 52) – VERIFICHE, COLLAUDI E GARANZIE
L’Amministrazione procederà ai sensi dell’art. 150 del Dlgs 50/2016 a collaudi in corso d’opera; il collaudo è disciplinato dagli artt. 150 del Dlgs 50/2016.
Le operazioni di collaudo devono essere concluse entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo: decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorchè l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro ulteriori due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
L’appaltatore dovrà firmare per accettazione il certificato di collaudo provvisorio entro 20 giorni da quando gli verrà presentato
L’Amministrazione delibererà sul certificato di collaudo provvisorio, sulle domande dell’appaltatore e sui risultati degli eventuali avvisi ai creditori entro due mesi dalla scadenza per l’ultimazione del collaudo (art, 5 L.741/1981), provvederà, inoltre, allo svincolo della garanzia contrattuale e al pagamento della rata di saldo, da erogarsi entro 90 giorni dalla data del certificato stesso.
Il collaudatore potrà ammettere in contabilità variazioni non autorizzate a condizione che si tratti di lavori meritevoli di collaudo, che li riconosca indispensabili all’esecuzione dell’opera, e che siano di ammontare tale che l’importo totale dell’opera, comprensivo delle variazioni, stia entro i limiti delle spese approvate. L’Appaltatore dovrà fornire all’Amministratore la cartografia con lo schema di tutti gli impianti realizzati nell’opera e fino al confine del lotto prima dell’approvazione del collaudo, nonché la documentazione di tutti gli atti il cui onere è a suo carico.
L’Amministratore provvederà alla nomina di uno o più collaudatori in corso d’opera e finali, nonché alla nomina del Collaudatore per il collaudo statico delle strutture.
Il compenso spettante per i collaudatori sarà a carico dell’Amministrazione.
-Collaudo provvisorio
Alla ultimazione dei lavori e prima dell'utilizzo parziale o totale delle opere realizzate, la Direzione Lavori eseguirà i collaudi provvisori delle opere, provvedendo alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possano essere prese in consegna, con facoltà d'uso; tali collaudi avverranno in presenza del Committente.
Il fine lavori è certificato con regolare verbale controfirmato da Committente e Appaltatore, ed è subordinato ad un favorevole precollaudo senza la presenza del Committente.
Il collaudo provvisorio accerta che le opere e forniture siano perfettamente rispondenti a quanto richiesto nei documenti contrattuali. Nelle specifiche tecniche sono precisate le verifiche a cui sono sottoposte le forniture e/o le opere in oggetto.
Il Committente esprime le sue eventuali osservazioni e riserve circa l’opera, ed indica quali interventi correttivi sono da eseguire. In caso di non pronta ottemperanza, il Committente può commissionare a terzi l’esecuzione di quanto inadempiente, ribaltando le spese all’Appaltatore con defalco sia sulle situazioni lavori che nei pagamenti delle singole fatture, nonché sulle trattenute di garanzia.
In ogni caso i collaudi sono dichiarati favorevoli solo quando tutte le opere di riparazione ed/od adattamento sono ultimate, e ciò ad insindacabile giudizio del Committente.
L’adempimento di tutte le prescrizioni specificate in sede di collaudo provvisorio, e l’esito favorevole di tutte le verifiche e prove ritenute ancora necessarie, dà luogo all’accettazione provvisoria delle opere.
Inoltre costituisce elemento pregiudiziale all’accettazione provvisoria delle opere l’approvazione della documentazione as-built a carico dell’Appaltatore.
-Collaudo definitivo
Il collaudo definitivo deve accertare che le opere e forniture siano perfettamente rispondenti a quanto richiesto nei documenti contrattuali con particolare controllo di rispondenza alle norme di riferimento.
Il collaudo definitivo deve essere effettuato secondo quanto indicato dalle raccomandazioni tecniche UNI-CTI e da eventuali loro aggiornamenti o revisioni e secondo le istruzioni che il Collaudatore impartirà all’Appaltatore.
Il collaudo deve essere eseguito con l’utilizzo della strumentazione necessaria, per la quale si richiede il certificato di taratura in accordo con la Norma UNI EN ISO 9001 al punto 4.11 “Controllo delle apparecchiature per prova, misurazione e collaudo”.
Tale certificazione deve essere allegata ai documenti riportanti i dati di prova.
In ogni caso i collaudi, anche se favorevoli, non esonereranno l'Appaltatore dalle responsabilità sancite dal Codice Civile.
La garanzia è stabilita in 12 mesi a partire dalla data del collaudo definitivo favorevole degli impianti e vale anche per tutti i materiali in fornitura.
Visti gli importi dei lavori in appalto è data facoltà all’Amministrazione di procedere alla sola emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell’art. 102 del DLgs 50/2016.
CAPITOLO 9 - GARANZIE, CONTROVERSIE ED ARBITRATO
ART. 53) – PRESA IN CONSEGNA ED UTILIZZO DELL’OPERA
A collaudo provvisorio favorevole l’opera deve essere consegnata all’Amministrazione; fino a tale data grava sull’Appaltatore, l’onere della manutenzione ordinaria e straordinaria.
La consegna si intenderà effettuata sotto la riserva della responsabilità dell’Appaltatore e con le garanzie di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.
L'opera potrà essere presa in consegna dall'Amministrazione anche subito dopo l'ultimazione, anche parziale, dei lavori, previa collaudazione tecnica provvisoria della parte da consegnare, consistente nella redazione di un certificato di collaudo provvisorio integrato da un verbale di constatazione e consistenza delle opere; in ogni caso rimane impregiudicato il giudizio definitivo sull'intera opera che il collaudatore riterrà di esprimere.
Nel caso l'esecuzione dell'opera avvenisse sulla base di stralci funzionali o quando il controllo di parte dell'opera non fosse più possibile dopo l'ultimazione, si ricorrerà alla collaudazione parziale, fatto salvo il giudizio definitivo del collaudatore sull'intera opera.
La consegna si intenderà effettuata sotto la riserva della responsabilità dell'Appaltatore e con le garanzie di cui agli artt. 1667 e1669 del codice civile.
ART. 54) – COPERTURE ASSICURATIVE
IMPORTI DA PERSONALIZZARE
L’appaltatore é obbligato a stipulare,prima della sottoscrizione del contratto di appalto, una polizza C.A.R. ( Contractor All Risk) con primaria compagnia di assicurazione di gradimento del Committente a copertura di tutti i rischi , da qualsiasi causa determinati, sul cantiere e sulle opere in genere e, in particolare, sui fabbricati, materiali, attrezzature e opere provvisionali, il cui massimale dovrà essere pari all’importo totale dei lavori affidati e la cui durata e piena validità si estenderà dalla data di effettiva consegna dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
La polizza di cui sopra dovrà essere stipulata a nome dell’Appaltatore stesso e del Committente.
L’esecutore é altresì tenuto a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e per la durata di dieci anni, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, individuati ai sensi dell’art. 1669 del codice civile, che l’opera può subire nei 10 anni successivi alla sua ultimazione.
Polizze R.C.T. ed R.C.O.
L’esecutore dei lavori é altresì obbligato, negli oneri compensati nel corrispettivo dell’appalto, a stipulare una polizza assicurativa che garantisca tutti i rischi connessi, collegati e comunque derivanti dalla responsabilità civile verso terzi ( R.C.T) e verso i prestatori di lavoro ( R.C.O)
La polizza R.C.T. dovrà essere stipulata per i seguenti massimali, da intendersi come minimi inderogabili: L.
15.000 milioni per danni a persone e L 3.000 milioni per singolo sinistro e per anno assicurativo, nonché L.
3.000 milioni per danni a cose e/o animali.
La polizza contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà essere contratta con massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'Appaltatore, e comunque non dovrà essere inferiore ai seguenti minimi inderogabili: L. 5.000 milioni per sinistro e per anno, e L. 3.000 milioni per persona dipendente.
Le polizze R.C.T. e R.C.O. di cui ai precedenti commi devono essere estese alla colpa grave dell'Appaltatore, devono portare la dichiarazione di vincolo a favore del Committente e devono coprire l'intero periodo dell'Appalto, dalla data di effettiva consegna dei lavori fino alla data di collaudo provvisorio; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite al Committente prima dell'inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d'avanzamento.
ART. 55) – GARANZIA PER VIZI, DIFFORMITA’ E GRAVI DIFETTI DELL’OPERA
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666,c. 2, c.c..
Il tempo per la prestazione della garanzia dell’opera, realizzata mediante il presente appalto, si estenderà per due anni dalla data della consegna dell’opera (art. 1667 c.c.) purché i danni siano denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
La garanzia per i danni causati da difetti dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi si estenderà per dieci anni dalla data della consegna, e comprenderà, in ogni caso a carico dell’Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni, è fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.
Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, l'opera di cui al presente appalto, che è destinata per sua natura a lunga durata, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento, l'Appaltatore è responsabile (art. 1669 c.c.) ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti.
In particolare, ai fini del presente articolo, sono da considerare gravi difetti, e quindi da assoggettare a garanzia decennale, il mancato, l'insufficiente o il distorto funzionamento delle seguenti parti dell'opera, il cui elenco è da considerare non esaustivo:
a) dispositivi contro l'umidità e le infiltrazioni d'acqua di qualsiasi tipo, come ad esempio l'impermeabilizzazione delle coperture, dei muri maestri e dei muri contro terra, dei pavimenti e dei tramezzi dei vani scantinati, dei giunti tecnici e di dilatazione tra fabbricati contigui;
b) dispositivi per l'allontanamento delle acque di qualsiasi tipo, come ad esempio colonne di scarico dei servizi igienici e delle acque meteoriche compreso i pozzetti, le derivazioni, i dispositivi di ancoraggio dei vari componenti, le fosse settiche della fognatura;
c) dispositivi per evitare la formazione della condensa del vapore d'acqua, o per favorirne l'eliminazione, come ad esempio la barriera vapore nelle murature, nei soffitti a tetto piano, la coibentazione termica delle pareti fredde o di parti di esse;
d) le condotte idriche di portata insufficiente alle esigenze di vita degli utenti cui è destinato l'immobile;
e) le pavimentazioni interne ed esterne che presentassero distacchi e rigonfiamenti dal sottofondo, anche parziali e localizzati;
f) le murature ed i solai, composti anche solo in parte in laterizio, che presentassero distacchi, rigonfiamenti o sbullettature tali da pregiudicare la conservazione di armature metalliche o di altri dispositivi di qualsiasi genere in esse contenute o infisse;
g) i rivestimenti esterni, comunque realizzati e compreso il cemento armato a vista, che presentassero pericolo di caduta o rigonfiamenti;
h) le parti di impianti idrici e di riscaldamento sottotraccia e non in vista, se realizzati con elementi non rimuovibili senza interventi murari, che presentassero perdite o trasudamenti per condensa.
I) l'impiantistica di condizionamento e trattamento aria, qualora non risultasse idonea all'uso cui era stata progettata
l) l'impiantistica di rilevamento e spegnimento incendi qualora non risultasse idonea all'uso cui era stata progettata.
ART. 56) – SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO, FUSIONI, CONFERIMENTI E TRASFERIMENTI
L'Amministrazione intende avvalersi della facoltà di sciogliere unilateralmente il contratto in qualunque tempo e per qualunque motivo (art. 1671 c.c.).
Nel caso di fallimento, richiesta di concordato preventivo o di morte dell'Appaltatore, o di uno o più soci della ditta, in caso di società, l'Amministrazione può dichiarare senz'altro sciolto il contratto mediante semplice notificazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: in questo caso non spetta agli aventi
causa, o agli eredi dell'Appaltatore, alcun compenso per la parte di contratto non ancora eseguita.
Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche si applicherà il DLGS 50/2016.
ART. 57) – ESECUZIONE D’UFFICIO E RESCISSIONE CONTRATTUALE
Quando per negligenza grave, oppure per grave inadempienza agli obblighi contrattuali l'Appaltatore comprometta la buona riuscita dell'opera, l'Amministrazione, previa intimazione ad eseguire i lavori e successiva constatazione mediante verbale, potrà esercitare la facoltà di eseguire d'ufficio i lavori in danno dell'Appaltatore; eventualmente essa potrà dichiarare la rescissione contrattuale con provvedimento motivato da notificarsi all'Appaltatore
Nel caso di frode dell'Appaltatore, in relazione ai lavori di cui al presente appalto, l'Amministrazione, in attesa della definizione dei danni conseguenti a tale comportamento fraudolento, sospenderà i pagamenti anche dei lavori eseguiti regolarmente.
Le ripetute violazioni del Piano di Sicurezza del cantiere, previa formale costituzione in mora dell’Appaltatore, costituiscono causa di risoluzione contrattuale.
ART. 58) – RISOLUZIONE AMMINISTRATIVA DELLE CONTROVERSIE
Qualora, a seguito della iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare in modo sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, il Responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo e, sentito l’Appaltatore, formula all’Amministrazione, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve, una proposta motivata di accordo bonario. L’Amministrazione, entro ulteriori 60 giorni, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall’Appaltatore .
Qualora sorgano contestazioni fra il Direttore dei Lavori e l'appaltatore, si procede alla risoluzione di esse in via amministrativa secondo quanto prescritto dalla legge.
ART. 59) – ARBITRATO
E’ esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato, ai sensi dell’art. 34 decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19/04/2000 n. 145.
ART. 60) – NORME FINALI
Per quanto non esplicitamente detto nel presente capitolato speciale, si fa riferimento a quanto riportato dal Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. e da quanto previsto dalla Normativa vigente in materia di opere pubbliche.
CAPITOLO 10 – AVVERTENZE E NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI
ART. 61) – AVVERTENZE GENERALI
Il prezzo dei lavori a corpo rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto, indipendentemente da qualsiasi eventualità.
Tale resterà, in particolare, anche qualora tra la data di presentazione dell’offerta e quella di esecuzione delle opere fossero emanate norme legislative regolamentari, o intervenissero variazioni di qualsiasi tipo di quelle esistenti, in ordine alla consistenza da assegnare alle opere, alla qualità ed al tipo di lavorazione dei materiali, alla modalità di posa, prova e collaudo o di esecuzione in genere dei lavori, alle opere provvisionali da realizzare, alle protezioni e cautele da assumere per garantire, ad ogni effetto, la sicurezza e l’igiene dei lavori, oppure, in linea più generale, a qualsiasi altro elemento o particolare che abbia attinenza con le regole dell’arte, le predisposizioni, precauzioni e cautele occorrenti alla perfetta riuscita delle opere, compreso il rispetto delle disposizioni amministrative ed ogni simile prestazione.
Si intende inoltre che tutti gli eventuali oneri derivanti da perfezionamenti imposti dalla Legge siano espressamente remunerati nel prezzo a corpo in virtù della generale obbligazione, assunta dall’appaltatore con il contratto, di impiegare materiali delle migliori qualità, di eseguire opere a perfetta regola d’arte, di garantire l’igiene e la sicurezza del lavoro, e quindi di impiegare in linea più generale i migliori mezzi indicati dalle conoscenze tecniche e di rispettare le leggi.
In merito ai prezzi utilizzati per la determinazione dell’importo a base d’asta, é necessario tenere presente che:
• I prezzi rappresentano l'andamento medio delle quotazioni sul mercato provinciale dove si svolgono i lavori.
• I prezzi dei materiali sono riferiti ad una qualità standard, rispondenti alle caratteristiche stabilite per legge, per consuetudine commerciale e per merce resa a pié d'opera.
• I prezzi della manodopera comprendono la retribuzione contrattuale, gli oneri percentuali e gli oneri assicurativi di legge e contrattuali. Si precisa che i prezzi per prestazioni di manodopera si intendono sempre riferiti a prestazioni fornite in orario ed in condizioni normali di lavoro ed inoltre si intendono comprensivi dell'assistenza ai lavori.
• Per i lavori da eseguirsi nei giorni prefestivi e festivi è stata riconosciuta la percentuale di maggiorazione sul prezzo delle ore normali della manodopera già ricomprese nei prezzi di prezziario della Regione Piemonte
• I prezzi dei noli di automezzi sono comprensivi di tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc.).
• I prezzi dei semilavorati si riferiscono a merce resa su betoniera franco-cantiere.
• I prezzi delle opere compiute comprendono i costi della manodopera idonea, dei materiali di prima scelta e qualità, delle spese generali e dell'utile dell'Appaltatore in modo che il manufatto risulti completo e finito a regola d'arte.
I prezzi si intendono sempre al netto di ogni onere accessorio del tipo:
- imposte di registro;
- bolli e diritti;
- progettazione;
- calcoli di dimensionamento;
- IVA;
che generalmente sono a carico dell'Amministrazione (eccetto le imposte e i bolli sui documenti della contabilità lavori che sono a carico dell’Appaltatore).
L’importo a corpo stabilito a base d’asta è inoltre comprensivo dei costi indiretti di cantiere che comprendono:
- la recinzione, le strade di servizio di cantiere ed i ponteggi;
- il montaggio e lo smontaggio delle gru;
- il montaggio e lo smontaggio dell'impianto di betonaggio;
- l'allaccio ai pubblici servizi, i baraccamenti ed i dispositivi di sicurezza.
ART. 62) – ELENCO PREZZI
L’elenco prezzi allegato al progetto esecutivo è stato redatto, in linea generale, utilizzando:
• Prezziari Regionali ed agli altri Prezziari ufficiali di riferimento validi a tutti gli effetti,
• prezzi ricavati da analisi di mercato, di cui sono state sviluppate le relative analisi prezzi .
Rendendosi necessaria in corso d’opera la realizzazione di opere non previste nel progetto, i succitati prezziari ufficiali regionali si intendono validi a tutti gli effetti e verranno presi come riferimento per la determinazione di nuovi prezzi o per eventuali varianti.
I prezzi unitari utilizzati sono, in ogni caso, comprensivi delle seguenti prestazioni:
a) per gli operai:
il reperimento anche da altre regioni, per eventuale carenza di mano d'opera locale, l'assunzione e le retribuzioni ordinarie e straordinarie e l'eventuale trasporto sui luoghi di lavoro della mano d'opera occorrente, ogni spesa per fornire le maestranze di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, dormitori, mense, etc. nonché la spesa per l'illuminazione del cantiere quando questa si rende necessaria; dispositivi e attrezzature di protezione individuale e quant’altro previsto dalle normative in vigore sulla sicurezza:
b) per i lavori in genere:
tutte le spese per mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione di materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel presente Capitolato, le imposte sui materiali, le spese generali e le indennità di passaggio attraverso proprietà o di occupazione di suolo pubblico o privato.
. Sono inoltre compresi i ponteggi , le normali opere provvisionali che saranno di volta in volta necessarie per eliminare pericoli a persone e danneggiamento ai locali o parti di edificio sottostanti alla zona di lavoro e
per realizzare i lavori stessi.
In particolare oltre alla normale attrezzatura di cantiere sono altresì compresi:
l'onere per qualsiasi puntellamento necessario, anche se solo consigliabile, i ponteggi con relativi piani di lavoro sia all’interno del fabbricato, sia all’esterno, l'assistenza muraria, l'accatastamento, nell'ambito del cantiere del materiale recuperabile a giudizio della D.L. e successivo trasporto in luogo indicato dalla stessa; il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche e la pulizia generale dell'immobile a fine lavori, e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Tutte le opere dovranno essere eseguite a regola d'arte nel rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione infortuni e in ogni caso dovranno essere approvate dalla Direzione Lavori.
Per eventuali lavori a misura che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, non verrà corrisposto, dal Committente alcun compenso o maggiorazione, rispetto a quanto già indicato in computo metrico (aumento del 55% del costo orario), restando ogni conseguente onere a carico dell'Appaltatore restando ogni conseguente onere a carico dell'Appaltatore, salvo che le stesse prestazioni straordinarie siano state espressamente ordinate dalla Direzione Lavori.
I prezzi sono pure comprensivi degli oneri per la protezione delle opere già esistenti e nuove, degli eventuali ripristini e, a lavori ultimati, della pulizia ordinaria e straordinaria degli ambienti per consentirne immediato utilizzo.
Tali opere dovranno essere eseguite a regola d'arte nel rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione infortuni e in ogni caso dovranno essere approvate dalla Direzione Lavori.
Si precisa che di tutti gli oneri ed obblighi, specificati nel presente articolo e negli altri articoli del Capitolato, l’appaltatore ha tenuto conto nello stabilire il ribasso d’asta; il ribasso offerto si intende quindi accettato dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e si intende accettato pure il termine generale di ultimazione dei lavori; esso si intende inoltre accettato dall'appaltatore, tenuto conto anche delle eventuali soggezioni che all'esecuzione dei lavori potessero conseguire dalla coesistenza di altri cantieri e dalla contemporanea esecuzione, nello stesso ambito, di opere affidate ad altre Ditte.
L'Appaltatore dichiara pertanto di non aver ragione di pretendere sovrapprezzi od indennità speciali di alcun genere e si obbliga anzi formalmente a svolgere i lavori con quella successione che potesse venire prescritta dal Committente nell'intento di ottenere che tutte le opere, oggetto del presente e di altri appalti, possano svolgersi con continuità.
CAPO II – SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE
ART. 63) - PRESCRIZIONI GENERALI SUI MATERIALI
I materiali occorrenti per l’esecuzione delle opere dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio e senza difetti di sorta, lavorati secondo le migliori regole dell’arte e provenienti dalle più accreditate fabbriche, fornaci, cave, ecc. ; dovranno inoltre essere forniti in tempo debito in modo da assicurare l’ultimazione dei lavori nel termine assegnato.
Al fine di ben precisare la natura e la tipologia di tutte le provviste di materiali occorrenti all’esecuzione delle opere, l’impresa dovrà sottoporli alla scelta ed all’approvazione della Direzione Lavori, la quale, dopo averli eventualmente sottoposti alle prove prescritte, giudicherà sulla loro accettabilità determinando in conseguenza il modello a cui dovrà uniformarsi esattamente l’intera provvista.
Qualora i campioni presentati non rispondessero alle prescrizioni di contratto o non fossero giudicati accettabili dalla Direzione Lavori, è riservata alla Direzione dei Lavori stessa la facoltà di prescrivere all’impresa, mediante ordini di servizio scritti, la qualità e provenienza dei materiali da impiegare in ogni singolo lavoro, quand’anche trattasi di materiali non contemplati nel presente capitolato.
I campioni rifiutati dovranno immediatamente ed a spese esclusive dell’impresa essere allontanati dal cantiere e l’impresa sarà tenuta a sostituirli senza che ciò possa essere di pretesto ad un prolungamento del tempo fissato per l’ultimazione dei lavori.
Anche i materiali depositati in cantiere non si intendono per questo accettati e la facoltà di rifiutarli persisterà anche dopo il loro eventuale collocamento in opera, se tale operazione fosse stata fatta senza avere ottenuto
dalla Direzione Lavori l’approvazione del campione di materiale.
In questo caso i lavori, dietro semplice ordine della Direzione Lavori, dovranno essere rifatti e l’impresa, soggiacendo a tutte le spese di rifacimento, riceverà il pagamento del solo lavoro eseguito secondo le condizioni di contratto.
Potrà essere eccezionalmente consentita la conservazione del materiale non corrispondente alle prescrizioni e già posto in opera, solo quando la diversa qualità, a giudizio del Direttore Xxxxxx, non abbia influenza sulla solidità dell’opera stessa; in tale caso però sarà effettuata una deduzione minima pari al 20% del prezzo unitario d’Elenco.
ART. 64) - PRESCRIZIONI PARTICOLARI SUI MATERIALI
Per le seguenti materie prime in particolare si prescrive quanto segue:
1) ACQUA - L’acqua per gli impasti di malte e calcestruzzo dovrà essere dolce, limpida e scevra di materie terrose.
2) PIETRAME - Il pietrame per murature (ciottoli, scampoli di cava, ecc.), per drenaggi, per vespai, ecc. dovrà essere della migliore qualità, tenace, duro, ben resistente alle sollecitazioni esterne e privo di sostanze terrose. E’ assolutamente vietato l’uso di materiali marmosi, gelivi, teneri, scistosi e facilmente disgregabili. Il pietrame dovrà avere forme regolari e dimensioni adatte per la migliore posa in opera.
L’impresa potrà prelevare il pietrame da impiegare nei vari lavori dal materiale proveniente dagli scavi, purché ben ripulito e, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, sia ritenuto idoneo allo scopo.
3) GHIAIA, GHIAIETTO - La ghiaia ed il ghiaietto da impiegarsi in qualsiasi lavoro e specialmente nella confezione dei conglomerati, dovranno essere sferoidali, duri, compatti, omogenei, senza parti argillose, calcaree o porose, con ogni cura puliti e lavati da ogni specie di materie terrose ed estranee fino a che non presentino i requisiti richiesti.
4) SABBIA - La sabbia di fiume o di cava da impiegarsi nelle malte e nei conglomerati deve essere aspra al tatto, ad elementi prevalentemente calcarei o silicei, di forma angolosa, e scevra di materie terrose, argillose, melmose e pulverulenti, e quando non lo sia naturalmente, deve essere lavata accuratamente con acqua dolce e limpida fino a che non presenti i requisiti richiesti.
Una sabbia si può in genere ritenere idonea al suo impiego, quando un pugno di essa, gettata in un secchio di acqua limpida, della capacità di circa 8 litri, non toglie la trasparenza all’acqua stessa. Deve inoltre essere costituita da grani di dimensioni assortite tali da passare, senza lasciare residui apprezzabili, per uno staccio normale a fori circolari del diam. di mm 7 per le confezioni di calcestruzzi o di malte per murature (sabbia grossa), di mm 3 per murature, rinzaffi e simili (sabbia fine), di mm 1 per malte per intonaci, cappe, stilature, ecc. (sabbia finissima).
5) LATERIZI - I laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi genere dovranno corrispondere alle norme per l’accettazione di cui al X.X. 00/00/0000 m° 2233. I mattoni pieni di uso corrente dovranno essere di pasta omogenea, forma regolare, piani su tutte le loro facce, ben sonori e perfettamente cotti; immersi nell’acqua per 24 ore in stato di perfetta secchezza, all’atto della loro estrazione e dopo essere stati leggermente asciugati, non dovranno avere assorbito un quantitativo maggiore del 5% del loro peso. I mattoni pieni dovranno presentare, sia all’asciutto che dopo prolungata immersione nell’acqua, una resistenza alla compressione non inferiore a 100 kg/cmq.
I mattoni forati, le volterrane ed i tavelloni dovranno presentare una resistenza alla compressione non inferiore a 16 kg/cmq.
6) CEMENTO - Il cemento da impiegarsi nei getti in genere, intonaci, ecc., dovrà rispondere ai requisiti di cui alle norme per le prove di accettazione contenute nel R.D. 16/11/1939 n° 2229 e successive modifiche ed integrazioni.
Il cemento dovrà essere esclusivamente a lenta presa, dei tipi R 325 ed R 425, secondo le prescrizioni.
Tutti i requisiti di presa, indurimento e resistenza dovranno essere accertati con metodi normali di prova descritti nelle norme vigenti.
7) LEGNAMI - I legnami da impiegarsi sia in opere stabili che provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere alle prescrizioni di cui al D.M. 30/10/1912; dovranno essere della migliore qualità e non presentare difetti incompatibili con l’uso a cui sono destinati.
8) METALLI IN GENERE - I metalli e le leghe metalliche da impiegarsi nei lavori devono essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, paglie e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura e simili.
Ferma la loro rispondenza alle condizioni previste dal D.M. 29/02/1908 e successive modifiche ed integrazioni, essi dovranno integrativamente essere conformi, per quanto attiene a condizioni tecniche generali di fornitura, dimensioni e tolleranza, qualità e prescrizioni in genere, alla normativa unificata vigente all’epoca dell’esecuzione dei lavori; allo stesso modo le prove di qualsiasi tipo saranno eseguite in conformità a quanto prescritto dalla normativa unificata.
ART. 65) - PROVE SUI MATERIALI
L’impresa è tenuta a consegnare, dietro richiesta della Direzione Lavori, i campioni dei vari materiali da impiegarsi e li dovrà conservare a sua cura e spese in locali all’uopo designati dalla Direzione Lavori.
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di sottoporre a prove e verifiche i materiali forniti dall’impresa presso istituti autorizzati; le spese occorrenti per il prelevamento, il trasporto dei materiali presso gli istituti autorizzati, nonché l’onere delle prove sono a totale carico dell’impresa appaltatrice.
L’impresa non potrà in nessun caso accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o sospensioni che si rendessero necessari per gli accertamenti di cui sopra.
A titolo esemplificativo e non esaustivo l’impresa appaltatrice dovrà produrre i campioni e le schede tecniche di: apparecchiature elettriche, apparecchiature idricosanitarie, piastrelle dei pavimenti e dei rivestimenti, materiali per rivestimenti e controsoffitti, malte ad alta resistenza, reti strutturali, ecc
ART. 66) – TRACCIAMENTI
Prima di procedere alle singole fasi dei lavori oggetto dell’appalto, l’impresa è obbligata ad eseguire tutte le necessarie verifiche di tracciamenti, allineamenti, differenze di quote altimetriche, anche mediante la predisposizione di sondaggi o di forature adeguate per la discesa dei piombi o il passaggio di allineamenti, con l’obbligo dell’evidenziazione e della conservazione dei punti di riferimento assunti a caposaldo e riferiti ai capisaldi consegnati dalla direzione lavori.
I tracciamenti predisposti dall’impresa saranno verificati ed approvati dalla Direzione Lavori prima dell’inizio di ogni singola categoria di lavoro.
ART. 67) – MALTE E CONGLOMERATI
Il progetto prevede l’intonacatura delle porzioni di muratura che verranno demolite e ricostruite.
Le malte da utilizzarsi per le opere di conservazione dovranno essere confezionate in maniera analoga a quelle esistenti. Per questo motivo si dovranno effettuare una serie di analisi fisico chimico , quantitative e qualitative sulle malte esistenti, in modo da calibrare in maniera ideale le composizioni dei nuovi agglomerati. Tali analisi saranno a carico dell'Appaltatore dietro espressa richiesta della D.L.
Ad ogni modo, la composizione delle malte, l'uso particolare di ognuna di esse nelle varie fasi del lavoro, l'eventuale integrazioni con additivi, inerti, resine, polveri di marmo, coccio pesto, particolari prodotti di sintesi chimica, etc., saranno indicati dalla D.L. dietro autorizzazione degli organi preposti alla tutela dell'edificio oggetto di intervento.
Nella preparazione delle malte si dovranno usare sabbie di granulometria e natura chimica appropriata. Saranno, in ogni caso, preferite le sabbie di tipo siliceo o calcareo, mentre andranno escluse quelle provenienti da rocce friabili o gessose; non dovranno contenere alcuna traccia di cloruri, solfati, materie argillose, terrose, limacciose e polverose. I componenti di tutti i tipi di malte dovranno essere mescolati a secco.
L'impasto delle malte dovrà effettuarsi manualmente o con appositi mezzi meccanici, dovrà risultare omogeneo e di tinta uniforme. I vari componenti, con l'esclusione di quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati sia a peso che a volume. La calce spenta in pasta dovrà essere accuratamente rimescolata in modo che la sua misurazione riesca semplice ed esatta.
Tutti gli impasti dovranno essere preparati nella quantità necessaria per l'impiego immediato e possibilmente in prossimità del lavoro. I residui di impasto non utilizzati immediatamente dovranno essere gettati a rifiuto fatta eccezione per quelli formati con calce comune che, il giorno stesso della loro miscelazione, potranno essere riutilizzati.
Tutte le prescrizioni relative alle malte faranno riferimento alle indicazioni fornite nel presente capitolato.
I tipi di malta e le loro classi sono definite in rapporto alla composizione in volume secondo la tabella seguente (D.M. 9 gennaio 1987):
Classe | Tipo | Cemento | Calce aerea | Calce idraulica | Sabbia | Pozzolana |
M4 | Idraulica | - | - | 1 | 3 | - |
M4 | Pozzolanica | - | 1 | - | - | 3 |
M4 | Bastarda | 1 | - | 2 | 9 | - |
M3 | Bastarda | 1 | - | 1 | 5 | - |
M2 | Cementizia | 1 | - | 0,5 | 4 | - |
M1 | Cementizia | 1 | - | - | 3 | - |
Alla malta cementizia si può aggiungere una piccola quantità di calce aerea con funzione plastificante.
Malte di diverse proporzioni nella composizione confezionate anche con additivi, preventivamente sperimentate, possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media e compressione risulti non inferiore ai valori seguenti:
12 N/mm2 (120 Kgf/cm2) per l'equivalenza alla malta M1
18 N/mm2 (80 Kgf/cm2) per l'equivalenza alla malta M2
15 N/mm2 (50 Kgf/cm2) per l'equivalenza alla malta M3 12,5 N/mm2 (25 Kgf/cm2) per l'equivalenza alla malta M4
I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati, secondo le particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla D.L. o stabilite nell'elenco prezzi, dovranno corrispondere le seguenti proporzioni:
a) Malta comune
Xxxxx spenta in pasta mc 0,25 - 0,40 Sabbia mc 0,85 - 1,00
b) Malta comune per intonaco rustico (rinzaffo)
Xxxxx spenta in pasta mc 0,20 - 0,40 Sabbia mc 0,90 - 1,00
c) Malta comune per intonaco civile (stabilitura)
Xxxxx spenta in pasta | mc 0,35 - 0,45 |
Sabbia vagliata | mc 0,800 |
d) Malta grassa di pozzolana | |
Xxxxx spenta in pasta | mc 0,22 |
Pozzolana grezza | mc 1,10 |
e) Malta mezzana di pozzolana | |
Xxxxx spenta in pasta | mc 0,25 |
Pozzolana vagliata | mc 1,10 |
f) Malta fina di pozzolana | |
Xxxxx spenta in pasta | mc 0,28 |
Pozzolana vagliata | mc 1,05 |
g) Malta idraulica | |
Calce idraulica | x.xx (1) |
Sabbia | mc 0,90 |
h) Malta bastarda | |||
Malta di cui alle lettere a), e), g) | mc | 1,00 | |
Agglomerante cementizio a lenta presa | x.xx | 1,50 | |
i) Malta cementizia forte | |||
Cemento idraulico normale | x.xx | (2) | |
Sabbia mc | 1,00 | ||
l) Malta cementizia debole | |||
Agglomerato cementizio a lenta presa | x.xx | (3) | |
Sabbia mc | 1,00 | ||
m) Malta cementizia per intonaci | |||
Agglomerante cementizio a lenta presa | x.xx | 6,00 | |
Sabbia mc | 1,00 | ||
n) Malta fina per intonaci |
Malta di cui alle lettere c), f), g) vagliata allo staccio fino
o) Malta per stucchi
Xxxxx spenta in pasta | mc | 0,45 |
Polvere di marmo | mc | 0,90 |
p) Calcestruzzo idraulico di pozzolana | ||
Calce comune | mc | 0,15 |
Pozzolana | mc | 0,40 |
Pietrisco o ghiaia | mc | 0,80 |
q) Calcestruzzo in malta idraulica | ||
Calce idraulica | x.xx | (4) |
Sabbia | mc | 0,40 |
Pietrisco o ghiaia | mc | 0,80 |
r) Conglomerato cementizio per muri, fondazioni, sottofondazioni, ecc. Cemento x.xx (5)
Sabbia mc 0,40
Pietrisco o ghiaia mc 0,80
s) Conglomerato cementizio per strutture sottili Cemento x.xx (6)
Sabbia mc 0,40
Pietrisco o ghiaia mc 0,80
(1) Da 3 a 5, secondo l'impiego che si dovrà fare della malta;
(2) Da 3 a 6, secondo l'impiego;
(3) Da 2,5 a 4, secondo l'impiego che dovrà farsi della malta, intendendo per malta cementizia magra quella dosata a 2,5 x.xx di cemento e per malta cementizia normale quella dosata a x.xx 4 di cemento;
(4) Da 1,5 a 3 secondo l'impiego che dovrà farsi del calcestruzzo;
(5) Da 1,5 a 2,5 secondo l'impiego; (6) Da 3 a 3,5.
Quando la D.L. ritenesse di variare tali proporzioni, l'Appaltatore sarà obbligato ad uniformarsi alle
prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste. I materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse della capacità prescritta dalla D.L., che l'Appaltatore sarà in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verrà effettuata la manipolazione. La calce spenta in pasta non dovrà essere misurata in fette, come viene estratta con badile dal calcinaio, bensì dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente e ben unita.
L'impasto dei materiali dovrà essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente pavimentate, oppure a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici.
I materiali componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di tinta uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente con la minore quantità di acqua possibile, ma sufficiente, rimescolando continuamente.
Nella composizione di calcestruzzi con malte di calce comune od idraulica, si formerà prima l'impasto della malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantità di acqua possibile, poi si distribuirà la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolerà il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie.
Per i conglomerati cementizi semplici od armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformità alle prescrizioni contenute nel X.X. 00 novembre 1939, n. 2729, nonché nel D.M. 27 luglio 1985 punto, 2.1 e allegati 1 e 2. Gli impasti sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nella quantità necessaria, per l'impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro. I residui d'impasto che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune, che potranno essere utilizzati però nella sola stessa giornata del loro confezionamento.
Malte preconfezionate
Malte in grado di garantire maggiori garanzie rispetto a quelle dosate manualmente spesso senza le attrezzature idonee. Risulta infatti spesso difficoltoso riuscire a dosare in maniera corretta le ricette cemento/additivi, inerti/cementi, il dosaggio di particolari inerti, rinforzanti, additivi.
Si potrà quindi ricorrere a malte con dosaggio controllato confezionate con controllo automatico ed elettronico in modo che nella miscelazione le sabbie vengano selezionate in relazione ad una curva granulometrica ottimale e i cementi ad alta resistenza e gli additivi chimici rigorosamente dosati.
Tali malte sono in grado di garantire un'espansione controllata. Espansioni eccessive a causa di errori di miscelazione e formatura delle malte potrebbero causare seri problemi a murature o strutture degradate.
Anche utilizzando tali tipi di malte l'Appaltatore sarà sempre tenuto, nel corso delle operazioni di preparazione delle stesse, su richiesta della D.L., a prelevare campioni rappresentativi per effettuare le prescritte prove ed analisi, che potranno essere ripetute durante il corso dei lavori od in sede di collaudo.
Le malte preconfezionate potranno essere usate per stuccature profonde, incollaggi, ancoraggi, rappezzi, impermeabilizzazioni, getti in fondazione ed, in genere, per tutti quei lavori previsti dal progetto, prescritti dal contratto o richiesti dalla D.L.
In ogni fase l'Appaltatore dovrà attenersi alle istruzioni per l'uso prescritte dalle ditte produttrici che, spesso, prevedono un particolare procedimento di preparazione atto a consentire una distribuzione più omogenea dell'esiguo quantitativo d'acqua occorrente ad attivare l'impasto. Dovrà altresì utilizzare tutte le apparecchiature più idonee per garantire ottima omogeneità all'impasto (miscelatori elicoidali, impastatrici, betoniere, ecc.) oltre a contenitori specifici di adatte dimensioni.
Dovrà inoltre attenersi a tutte le specifiche di applicazione e di utilizzo fornite dalle ditte produttrici nel caso dovesse operare in ambienti o con temperature e climi particolari.
Sarà in ogni modo consentito l'uso di malte premiscelate pronte per l'uso purché ogni fornitura sia accompagnata da specifiche schede tecniche relative al tipo di prodotto, alle tecniche di preparazione e applicazione oltre che da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantità dei leganti e degli eventuali additivi. Nel caso in cui il tipo di malta non rientri tra quelli prima indicati il fornitore dovrà certificare con prove ufficiali anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa.
ART. 68) – OPERE IN CEMENTO ARMATO
Il progetto prevede le seguenti opere in cemento armato:
realizzazione del consolidamento e riqualificazione degli elementi in c.a. del piano interrato del palazzo civico, consistente nella cucitura attiva delle travi e dei pilastri
A) Composizione di malte e conglomerati
Per la composizione delle malte cementizie, la miscela del cemento con la sabbia si farà all’asciutto, quindi si innaffierà con acqua mescolando i componenti fino ad ottenere l’impasto perfetto ed omogeneo.
La miscela potrà farsi con betoniere meccaniche od a mano, su aree pavimentate riparate da sole e pioggia.
Per la composizione di conglomerati cementizi, si procederà dapprima mescolando a secco sabbia e cemento, quindi si aggiungerà la ghiaia, mescolando di nuovo intimamente la massa ed aggiungendo il minimo quantitativo d’acqua necessario determinato di volta in volta secondo il grado di umidità dei materiali lapidei, la stagione, il dosaggio dei componenti e la natura dell’opera da costruire.
Si eseguirà infine l’impasto con la massima celerità affinché ogni grano sia interamente avviluppato di malta e ne risulti una regolare pastosità.
La miscela potrà farsi con betoniere meccaniche od a mano, come per le malte.
Le proporzioni dei componenti le malte ed i calcestruzzi cementizi, in relazione alle diverse categorie di lavoro, dovranno essere le seguenti:
a) malta cementizia per muratura in mattoni: cemento 325 4 x.xx sabbia 1 mc;
b) malta cementizia per rinzaffi: cemento 325 4,5 x.xx sabbia 1 mc;
c) malta cementizia per intonaci lisciati: cemento 325 6 x.xx sabbia fine 1 mc;
d) cls per rivestimento spechi e fondazioni:
cemento 325 2 x.xx ghiaietto 0,6 mc sabbia 0,6 mc;
e) cls per murature, sottofondi spechi gettati, platee : cemento 325 2,5 x.xx ghiaietto 0,6 mc sabbia 0,6 mc;
f) cls per opere comuni in c.a.:
cemento 325 3 x.xx ghiaia 0,8 mc sabbia 0,4 mc;
g) cls per spechi gettati in opera:
cemento 325 3 x.xx ghiaietto 0,6 mc sabbia 0,6 mc;
h) cls per opere speciali in c.a.:
cemento 325 3,5 x.xx ghiaietto 0,8 mc sabbia grossa 0,4 mc.
I calcestruzzi di cui al punto “e” dovranno presentare a 28 giorni R’ck = 150 kg/cmq; i calcestruzzi di cui ai punti “f” e “g” dovranno presentare a 28 giorni R’ck = 200 kg/cmq; i calcestruzzi di cui al punto “h” dovranno presentare a 28 giorni R’ck = 250 kg/cmq.
L’accertamento della resistenza caratteristica sarà effettuato su provini confezionati in opera e sottoposti a prova presso Laboratori Ufficiali, oppure mediante prove sclerometriche effettuate direttamente dal Direttore dei Lavori.
L’impiego di malte e conglomerati nei periodi con temperatura al di sotto di 0°C dovrà essere autorizzato dal Direttore dei Lavori.
L’impasto appena preparato dovrà essere versato in opera, non ammettendo in modo assoluto l’impiego di malte o conglomerati che avessero già fatto presa.
B) Norme generali sulle strutture con funzioni statiche
Per strutture con funzioni statiche si intendono tutte le opere, o parti di esse, e di qualunque tipo, che devono assolvere ad una funzione statica in base al progetto generale.
In particolare, oltre a tutte le disposizioni vigenti in materia all’epoca dell’esecuzione dei lavori, dovrà essere osservata la Legge n° 1086 del 05/11/1971 con le relative norme tecniche e le successive modifiche ed integrazioni.
L’appaltatore dovrà adempiere alle prescrizioni di legge, con denuncia e consegna degli elaborati alla competente Autorità, e dovrà produrre i provini sui materiali ed i loro relativi certificati di prova emessi da Laboratori Autorizzati.
La designazione del collaudatore statico delle strutture compete alla Stazione appaltante mentre all’appaltatore fanno carico il relativo compenso professionale e tutti gli oneri, materiali, manodopera, mezzi d’opera connessi
con l’esecuzione delle prove di collaudo.
C) - Opere in conglomerato cementizio armato.
Nell’esecuzione di opere in cemento armato, l’impresa sarà tenuta alla scrupolosa osservanza delle prescrizioni contenute nelle vigenti norme.
Studi e prove preliminari sul calcestruzzo
Prima di procedere all’esecuzione delle opere in conglomerato, l’appaltatore, a sua cura e spese, dovrà effettuare un controllo dettagliato delle caratteristiche dei materiali, della composizione e del confezionamento dei vari tipi di calcestruzzo in progetto.
Le caratteristiche dei materiali da impiegarsi, nonché la composizione e le modalità di confezionamento dei vari tipi di calcestruzzo previste in progetto e controllati dall’appaltatore, resteranno vincolanti per l’appaltatore per l’esecuzione di tutte le opere e non potranno essere modificate senza l’autorizzazione scritta della D.L.
Acciaio d’armatura
Nell’esecuzione e la posa dei ferri di armatura, l’appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi alle indicazioni riportate sui disegni, nonché alle norme vigenti.
Il numero, la forma e la posizione dei ferri saranno perfettamente conformi a quanto indicato sui disegni. Costruiti i casseri in legno, si devono disporre le armature metalliche dei getti in cemento armato, con le dimensioni e nella posizione risultante dai disegni e in conformità alle ulteriori disposizioni che in corso di esecuzione saranno impartite dalla Direzione Lavori.
La sagomatura e piegatura dei ferri dovranno avvenire a freddo prima del posizionamento dei ferri, impiegando strumenti idonei e rispettando i raggi minimi di curvatura prescritti dalle norme e quelli maggiori previsti dal progetto.
La distanza tra la superficie metallica e la faccia esterna del conglomerato (copriferro) dovrà essere fissata in relazione alle dimensioni degli inerti e sarà di almeno 2 cm.
Per le opere destinate al contenimento dei liquidi, salvo diversamente specificato, i distanziatori delle armature metalliche dovranno garantire una distanza di 30 mm fra le barre più esterne e le superfici interne dei casseri.
I ferri dovranno essere legati con filo di ferro e tenuti a posto mediante tasselli o sostegni provvisori. I ferri dovranno essere posti in opera senza verniciatura di sorta; quelli comunque sporchi e specialmente unti dovranno essere accuratamente ripuliti.
Nei giunti di interruzione delle sbarre metalliche si dovranno fare le sovrapposizioni e legature prescritte dalle vigenti leggi in materia e secondo le migliori regole dell’arte.
In ogni caso, salvo diversamente specificato, le sovrapposizioni dei ferri dovranno essere non inferiori a 40 volte il diametro degli stessi ed opportunamente sfalsate.
L’appaltatore dovrà prendere precauzioni non solo affinché i ferri siano nella corretta posizione, ma anche affinché non vi siano spostamenti durante i getti.
Nessun materiale di nessun genere potrà essere incorporato nel calcestruzzo, eccetto il filo di ferro, i distanziatori interni delle casseforme ed i distanziatori delle armature destinate a mantenere le barre nelle posizioni volute.
Essi dovranno essere approvati dalla D.L. e posizionati secondo le indicazioni della stessa.
In particolare, se si useranno rondelle in P.V.C. dovranno essere posizionati in verticale sulle armature orizzontali.
Casseforme
Le casseforme dovranno avere una resistenza sufficiente ad evitare l’ingobbamento in fase di getto e maturazione del calcestruzzo.
Normalmente come casseri si useranno pannelli in multistrato di legno o sottomisure piallate. Altri materiali suggeriti dall’appaltatore potranno essere utilizzati, previa autorizzazione dalla D.L.
Particolare attenzione dovrà essere posta nel parallelismo e nel perfetto accostamento dei casseri, onde conseguire una superficie a tenuta che non consenta la perdita di boiacca e/o acqua del calcestruzzo.
Tutte le facce delle casseforme per le superfici che verranno a contatto con il liquido e/o destinate a rimanere “faccia a vista” dovranno essere pulite e trattate con sostanze antiadesive scasseranti approvate dalla D.L.
Tutti gli spigoli vivi in calcestruzzo dovranno essere evitate mediante smussi di 25x25 mm salvo diversamente specificato.
Tutte le legature o i mezzi di fissaggio ed allineamento, che attraversano da parte a parte le opere destinate a contenere liquidi, dovranno essere tali da non comprometterne, in fase di disarmo o nel tempo, la tenuta idraulica.
Nessun elemento metallico, salvo piastre o inserti speciali, dovrà distare, dalla faccia della superficie che verrà a contatto con il liquido, meno di quanto specificato per i ferri principali di armatura.
Normalmente come distanziatori per casseri si useranno tubi stellari in PVC con coni d’appoggio dello stesso
materiale, infine sigillati mediante malta addizionata con malta di ripresa e tappo in PVC morbido.
Dovranno essere tassativamente evitati ferri passanti le pareti in cls che non possono essere totalmente eliminati e maturazione avvenuta.
Analogamente, per i getti “faccia a vista” si useranno gli stessi distanziatori per casseri, che verranno infine chiusi con tappi appositi dello stesso materiale.
Le casseforme non saranno asportate finché il calcestruzzo non avrà raggiunto consistenza sufficiente a sopportare il peso proprio e ogni eventuale carico che gravi su di esso, secondo le norme vigenti.
Nell’asportare le casseforme bisognerà porre attenzione a non rovinare il calcestruzzo.
Trasporto del calcestruzzo
Il trasporto del calcestruzzo fresco dall’impianto di betonaggio alla zona del getto deve avvenire il più presto possibile, mediante sistemi che evitino separazione e perdita di materiale e che assicurino un approvvigionamento continuo del calcestruzzo.
Il trasporto del calcestruzzo dovrà avvenire mediante veicoli provvisti di dispositivo di agitazione, onde assicurare il mescolamento continuo durante il trasporto.
Particolare cura sarà rivolta al controllo delle perdite di acqua per evaporazione durante il trasporto a mezzo di autobetoniere, a questo scopo si controllerà la consistenza e plasticità del calcestruzzo con prelievi periodici, a giudizio della D.L.
Esecuzione dei getti
Nessun getto di conglomerato potrà dall’impresa essere iniziato prima che la Direzione dei Lavori abbia verificato ed approvato l’armatura di ferro predisposta, nonché la forma, i casseri, i puntelli, le centine, ecc.
E’ fatto esplicito obbligo che il getto di tutte le strutture orizzontali (platee, travi, solette) che, per necessità strutturali, debbano garantire un comportamento monolitico, dovrà essere eseguito senza riprese.
Pertanto l’appaltatore organizzerà il lavoro in modo tale da assicurare un’esecuzione di getto continuo e senza interruzione (per pasti o imputabili a ritardi di trasporto del calcestruzzo, a insufficienza dei vibratori, a mano d’opera scarsa o male addestrata).
Il calcestruzzo sarà depositato nella sua posizione finale alfine di evitare rimaneggiamenti o scorrimenti ulteriori. Qualora la ripresa del getto di conglomerato non possa essere evitata si dovrà nettare con acqua la vecchia superficie e spalmarla poi con boiacca di cemento puro. Nel caso eccezionale in cui si debba proseguire la gettata sopra conglomerato già indurito, la vecchia superficie dovrà essere scalpellata, ripulita e fortemente spalmata di boiacca come sopra.
Di mano in mano che una parte del getto viene ultimata, affinché la presa possa avvenire in modo uniforme in tutta la massa e qualora la stagione sia asciutta, si dovrà versare acqua frequentemente sulla superficie e sui fianchi del getto, predisponendo altresì coperture e ripari per preservare l’opera dalle variazioni troppo elevate di temperatura durante la presa e l’indurimento.
Il calcestruzzo sarà gettato e vibrato procedendo a strati orizzontali, regolari e continui, di altezza non superiore a 25 cm, se costipato a mano, e non superiori a 50 cm se costipato con vibratori meccanici. Sarà evitato un eccesso di vibrazione, causa la segregazione di boiacca e di perdita di materiali attraverso la casseratura.
La vibrazione potrà essere prescritta anche nei casi in cui non sia espressamente prevista dal progetto statico; in particolare, essa dovrà essere senz’altro eseguita qualora i conglomerati siano confezionati con cemento ad alta resistenza, ovvero il rapporto acqua/cemento venga tenuto inferiore a 0,5.
Per poter procedere alla vibrazione, il conglomerato dovrà essere confezionato con inerti a curva granulometrica accuratamente studiata, evitando un eccesso di malta, che favorirebbe la sedimentazione degli inerti in strati di differente pezzatura, o un suo difetto, per cui essa tenderebbe ad occupare gli strati inferiori, lasciando vuoti quelli superiori.
Particolare cura dovrà essere riservata al dosaggio dell’acqua, in modo da confezionare un conglomerato asciutto, con consistenza di terra umida debolmente plastica.
La vibrazione dovrà essere eseguita da personale esperto, impiegando, a seconda dei casi, vibratori esterni da applicare alla superficie del getto o alle casseforme, ovvero interni.
La vibrazione superficiale sarà ammessa solo per le solette dei manufatti con spessore fino a 20 cm; quando si attui la vibrazione dei casseri, questi dovranno essere adeguatamente rinforzati e sarà opportuno fissare rigidamente ai medesimi gli apparecchi.
La vibrazione interna verrò eseguita con apparecchi ad ago ovvero a lama; quelli del secondo tipo saranno da preferire in presenza di una fitta armatura. La frequenza di vibrazione dovrà essere dell’ordine dei 10.000 cicli/minuto.
Per tutte le opere destinate a contenere acqua è prescritto l’uso di vibratori meccanici ad immersione. L’appaltatore dovrà provvedersi del necessario apparato per controllare la consistenza e la lavorabilità del calcestruzzo con lo “slum-test”. La prova sarà eseguita almeno una volta al giorno e ogni volta che si inizia una nuova partita di inerte.
Il calcestruzzo potrà essere gettato anche mediante un impianto di pompaggio, il quale potrà essere sistemato in modo da assicurare un flusso regolare ed evitare l’intasamento dei tubi. La tubazione di adduzione dovrà essere piazzata in modo da evitare il più possibile l’ulteriore movimento del calcestruzzo.
Particolare cura sarà data alla scelta dell’appropriata granulometria e del giusto contenuto d’acqua.
Tutti i getti di fondazione saranno eseguiti su sottofondo di calcestruzzo magro, il piano di fondazione dovrà essere pulito e bagnato senza ristagni d’acqua.
Getti in presenza di acqua
In genere i getti in presenza d’acqua non saranno permessi. Se tale operazione risultasse inevitabile, l’appaltatore dovrà ottenere l’approvazione della D.L. . I metodi per l’esecuzione dei getti in presenza d’acqua potranno essere di vario tipo, purché garantiscano la perfetta qualità del getto. In ogni caso il metodo adottato dovrà essere approvato dalla D.L. Per i getti in presenza di acqua, il calcestruzzo dovrà avere un contenuto di cemento di almeno 400 kg/mc.
Precauzioni contro il gelo
Il calcestruzzo non sarà gettato su superfici ghiacciate. I calcestruzzi tipo Portland normali non saranno gettati se la temperature è minore di 4°C.
Opportune precauzioni dovranno essere prese per assicurarsi che la temperatura della superficie dei getti non scenda sotto i 4°C per almeno 7 giorni dopo i getti.
Gli acceleratori di presa saranno usati solo dietro consenso scritto della D.L. Il calcestruzzo danneggiato dal gelo dovrà essere rimosso.
L’appaltatore dovrà riempire con materiale compressibile (polistirolo, ecc.) e sigillare ogni cavità che possa riempirsi di acqua e gelare.
Stagionatura
Prima di iniziare ogni getto, l’appaltatore dovrà avere in cantiere i materiali occorrenti per la stagionatura e la protezione del calcestruzzo.
L’inizio del getto non sarà permesso se, a giudizio della D.L., tali materiali non saranno adeguati o sufficienti. Appena possibile, dopo avvenuto il getto, il calcestruzzo dovrà essere stagionato e protetto per un periodo di 14 giorni.
Controllo di qualità del calcestruzzo
L’appaltatore dovrà prendere tutte le misure necessarie per garantire l’uniformità della qualità dei materiali e delle lavorazioni.
I controlli su conglomerato sono a cura e spese dell’appaltatore e devono essere esposti conformemente a quanto disposto dalle vigenti norme, nonché secondo le indicazioni della D.L.
I campioni per l’esecuzione delle prove saranno presi in considerazione solo se prelevati in contraddittorio.
a) Calcestruzzo fresco
Ogni provino dovrà essere contrassegnato con una sigla e accompagnato da un verbale in modo tale che si possano conoscere, oltre alla località e alla denominazione del cantiere, la composizione del calcestruzzo, la data e l’ora del prelevamento e la posizione in opera del calcestruzzo da cui si è fatto il prelievo. Detti campioni saranno conservati in idonei locali predisposti dall’appaltatore e indicati dalla D.L.
Le analisi e le prove saranno effettuate presso laboratori ufficiali ed i risultati ottenuti presso questi ultimi saranno i soli riconosciuti validi a tutti gli effetti.
L’appaltatore dovrà anche provvedersi del necessario apparato per controllare la consistenza e la lavorabilità del calcestruzzo con il metodo del cono (slump-test).
b) Calcestruzzo indurito
La D.L. può esigere, laddove esistono dubbi sulla qualità del calcestruzzo messo in opera, che vengano prelevati campioni cilindrici mediante carotaggio con sonde a corona.
Il numero dei campioni ed i punti ove prelevarli saranno stabiliti dalla D.L.
L’appaltatore dovrà tempestivamente inviare alla D.L. i certificati delle prove eseguite nei laboratori ufficiali. Se le prove di resistenza a 28 giorni non daranno la resistenza specificata in progetto la D.L. può richiedere per ulteriori accertamenti il prelievo di campioni cilindrici mediante carotaggio e dopo un periodo di maturazione pari a 60 giorni dalla data del getto in cui si riferiscono questi ultimi, sottoporli a prove di resistenza.
Se anche i risultati di codeste prove non raggiungeranno la resistenza a 28 giorni richiesta, la D.L. non accetterà la struttura in cui è stato impiegato il calcestruzzo di detti campioni e l’appaltatore a sua cura e spese dovrà demolire e ricostruire l’opera o adottare altri provvedimenti indicati dalla D.L.
Finiture
Le irregolarità brusche sono superfici sporgenti o rientranti dovute ai difetti nelle casseforme, installazione sbagliata o spostamenti delle casseforme durante l’esecuzione dei getti.
Le irregolarità graduali sono disuniformità dell’allineamento in senso verticale o in senso orizzontale che non siano brusche. Tutte le irregolarità superficiali graduali saranno rilevate con righello di 1,50 mt.
Le superfici casserate dovranno essere lisce uniformi, prive di fori, di vespai e di difetti similari.
Subito dopo il disarmo delle casseforme, le superfici saranno ispezionate dalla D.L. e tutti i difetti e le irregolarità
saranno riportati entro i limiti mediante sgrossatura meccanica.
Sono ammessi i due seguenti tipi di tolleranza nelle irregolarità per le superfici casserate, in funzione del tipo di finitura:
Finitura F1: questo tipo di finitura sarà richiesto per le superfici che saranno ricoperte con terra od altro materiale di riempimento ed avrà le seguenti caratteristiche:
irregolarità graduali inferiori a 2,0 cm.
Finitura F2: per questo tipo di finitura sarà richiesto per le superfici destinate alla vista o contro le quali scorre l’acqua ed avrà le seguenti caratteristiche:
- irregolarità brusche inferiori a 0,3 cm
- irregolarità graduali inferiori a 1,0 cm.
Per tutte le superfici non casserate, il progetto prevede la finitura del getto a “frattazzo”. Il tipo di finitura in parola si ottiene nel seguente modo: dopo la vibrazione, la superficie di calcestruzzo viene portata a livello mediante staggia, asportando il calcestruzzo sopra il livello. Dopo di che la superficie viene lisciata con frattazzo finché la superficie acquisterà un’apparenza uniforme e priva dei segni del frattazzo stesso; se necessario verranno aggiunte o asportate piccole quantità di calcestruzzo per ottenere il risultato voluto.
Particolare cura dovrà essere posta per la fornitura delle solette dei fondi vasca e delle altre strutture su cui scorre l’acqua.
Essi dovranno avere superfici regolari e a pendenza costante affinché non si formino ristagni. La tolleranza ammessa per tali tipi di opere saranno:
- irregolarità brusche inferiore a 0,2 cm
- irregolarità graduali inferiore a 0,5 cm.
Per i canali di Venturi e gli stramazzi invece sono esclusi irregolarità brusche e le graduali dovranno essere inferiori a 0,2 cm.
Tolleranza nell’esecuzione delle opere
Le tolleranze qui specificate si riferiscono a differenza di quote e/o di livello, riscontrabili fra il disegno approvato e l’opera realizzata.
La D.L. può ordinare la riparazione o la demolizione e ricostruzione delle opere stesse o parte di esse, che non rientrano nelle tolleranze ammesse.
In conseguenza di ciò, l’appaltatore non potrà pretendere alcun indennizzo e rimarrà responsabile di ogni ritardo.
Le tolleranze si riferiscono alle opere costruite, senza tenere conto delle irregolarità superficiali. Si considerano tre tipi di tolleranza:
a) tolleranza su elementi singoli
b) tolleranza fra più elementi di una stessa opera
c) tolleranza fra l’opera e i capisaldi di riferimento.
In ogni caso, particolare attenzione dovrà essere riservata dall’impresa nell’eseguire gli stramazzi ed i canali Venturi onde realizzarli il più possibile conformi ai disegni di progetto. Per tali opere, la tolleranza ammessa sarà di ± 2 mm.
a) Tolleranza su elementi singoli
- Variazioni di verticalità rilevata su pilastri, pareti, spigoli, ecc.:
altezza tolleranza massima ammessa h 3,00 mt T 0,5 cm
h 6,00 mt T 1,0 cm
h 15,00 mt T 2,0 cm.
- Variazioni di dimensioni nelle sezioni, rilevate su travi, solette, pilastri, pareti, ecc.: T = + 1 cm
- Variazioni del ricoprimento di calcestruzzo prescritto per i ferri e/o le reti di armatura: T = 0,5 cm.
b) Tolleranza fra più elementi di una stessa opera
- Variazioni di misura planimetriche nella posizione reciproca di fondazioni (travi, pilastri, pareti, ecc.): distanza tolleranze massime ammesse
D 6 mt T 0,5 cm
D 15 mt T 1,5 cm.
- Variazione di misure in altezza nella posizione reciproca da “pavimento-soffitto”: altezza tolleranze massime ammesse
h 3,00 mt T 0,5 cm
h 6,00 mt T 1,0 cm
h 15,00 mt T 2,0 cm.
- Variazione di orizzontabilità e deviazione delle pendenze nella posizione reciproca di travi, solette, copertura, ecc.:
D 3,00 mt T 0,50 cm
D 6,00 mt T 1,00 cm
D 15,00 mt T 2,00 cm.
c) Tolleranza fra l’opera ed i capisaldi di riferimento
- Variazioni di misure planimetriche nel posizionamento dell’opera rispetto ai capisaldi di riferimento: Distanza tolleranza massima ammessa
D 10 mt T 0,5 cm
D 30 mt T 1,0 cm.
- Variazioni di quote di elevazione nel posizionamento dell’opera rispetto ai capisaldi di riferimento: Opere igieniche: T + 1,0 cm
Xxxxxxxxx, sfiori, Venturi T + 0,2 cm.
Collaudo delle opere
Per il collaudo delle opere non destinate al contenimento dei liquidi, si farà riferimento alle normative vigenti.
Per le opere destinate al contenimento dei liquidi, oltre a quanto disposto dalle normative vigenti, il collaudo dell’opera prevede anche una prova di tenuta idraulica.
Quest’ultima dovrà essere effettuata prima del relativo eventuale reinterro o messa in esercizio e si articolerà nelle seguenti fasi:
1. Riempimento dell’opera con acqua
Tale riempimento dovrà avvenire lentamente ed il suo livello finale dovrà raggiungere ma non superare il livello massimo previsto in progetto per l’opera in esame.
2. Assorbimento
Appena completato il riempimento si lascerà che il calcestruzzo assorba acqua fino a saturazione. Tale periodo viene fissato nella misura di 24 ore a partire dal termine dell’operazione “1”.
3. Controlli
Ogni 24 ore verrà misurato il nuovo livello del liquido e, tenendo conto di una congrua tolleranza dovuta alla pioggia e all’evaporazione paragonato a quello in precedenza rilevato.
Tale periodo viene fissato in 7 giorni a partire dal termine dell’operazione “2”.
Durante lo stesso periodo si esamineranno le superfici esterne ispezionabili.
L’opera in oggetto supererà favorevolmente il collaudo idraulico se la D.L. giudicherà accettabili le variazioni di livello del liquido e se le superfici esterne non presenteranno alcune perdite visibili.
In caso di perdite o trafilamenti di liquido da tali elementi, si provvederà alla loro completa eliminazione con interventi effettuati sulla superficie a diretto contatto con il liquido. Non sono ammessi, tassativamente, gli interventi effettuati dall’esterno.
Al completamento degli interventi stessi verrà ripetuta la prescritta prova idraulica.
ART. 69) - OPERE PROVVISIONALI
Il progetto prevede le seguenti opere provvisionali, che vengono riportate in particolare, e che devono essere associate a quelle previste per la sicurezza e l'igiene dei lavoratori:
- segnaletica prevista dai disegni esecutivi del Piano di Sicurezza
- apprestamenti di cantiere per la tutela della salute dei lavoratori
- collocazione del locale spogliatoio, locale mensa, locale servizi igienici
- ponteggi e trabattelli.
Si renderà opportuno, prima dell'inizio dei lavori, predisporre uno studio preventivo e razionale dell'impianto di cantiere. Comprenderà la distribuzione di tutti i servizi inerenti le opere da realizzare e tendenti a rendere il lavoro più sicuro e spedito.
ART. 70) – DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Il progetto prevede la rimozione delle porzioni di muratura limitrofe alle porzioni strutturali in progetto di consolidamento. Si prevede la demolizione dei pavimenti e dei sottofondi in corrispondenza delle fasce circostanti i pilastri oggetto di cerchiatura, l’asportazione degli impianti e delle apparecchiature iginico saniatarie, elettriche e la rimozione degli apparecchi di illuminazione.
L’impresa potrà intraprendere le demolizioni con i mezzi che crederà più opportuno, previa approvazione della Direzione Lavori; in ogni caso l’impresa resterà l’unica responsabile civile e penale in conseguenza dell’esecuzione dei lavori di demolizione.
Il personale addetto alle opere di demolizione dovrà avere preparazione e pratica specifiche e dovrà essere dotato di adeguati mezzi.
In particolare tutte le demolizioni dovranno essere realizzate mediante l’uso di aspiratori, in modo da limitare al massimo la produzione di polveri.
Sarà vietato gettare i materiali dall'alto, che dovranno essere trasportati in basso con idonei mezzi in modo da non provocare danni e sollevamento di polveri.
Ad ogni modo tutti i materiali di scarto provenienti dalle demolizioni dovranno sempre essere trasportati dall'Appaltatore fuori dal cantiere, nei punti indicati o alle pubbliche discariche.
Dovranno essere altresì osservate tutte le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
Prima dell’inizio delle demolizioni la zona interessata dovrà essere delimitata con particolare cura, e dovranno essere interrotte tutte le lavorazioni in corso in aree adiacenti.
L’allontanamento dei materiali di risulta dovrà essere realizzato evitando confusi accatastamenti, sovraccarichi o pressioni pericolose su strutture esistenti; essi dovranno essere trasportati a discarica, o nel caso, a riempimento nelle aree indicate dalla Direzione Lavori.
Le demolizioni di murature e di calcestruzzi, di fondazioni o sottofondazioni, sia in rottura che parziali; la eliminazione di stati pericolosi in fase critica di crollo anche in presenza di manufatti di pregevole valore storico architettonico, andranno effettuate con la massima cura e con le necessarie precauzioni. Dovranno pertanto essere eseguite con ordine in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi, danni collaterali e disturbi. Le demolizioni riguarderanno esclusivamente le parti e le cubature descritte.
Sarà vietato gettare i materiali dall'alto, che dovranno essere trasportati in basso con idonei mezzi in modo da non provocare danni e sollevamento di polveri.
Tutta la zona operativa (interna ed esterna al cantiere) dovrà essere opportunamente delimitata, i passaggi saranno opportunamente individuati e protetti.
L'Appaltatore dovrà provvedere al puntellamento ed alla messa in sicurezza provvisoria, tramite opportune opere provvisionali, di tutte quelle porzioni di fabbrica ancora integre e/o pericolanti per le quali non siano previste opere di demolizione.
Particolare attenzione si dovrà porre in modo da evitare che si creino zone di instabilità strutturale.
Tutti i materiali riutilizzabili provenienti dalle demolizioni, ove non diversamente specificato, a giudizio insindacabile della D.L. resteranno di proprietà dell'ente appaltante. Dovranno essere scalcinati, puliti, trasportati ed immagazzinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla D.L. mettendo in atto tutte quelle cautele atte ad evitare danneggiamenti sia nelle fasi di pulitura che di trasporto.
Ad ogni modo tutti i materiali di scarto provenienti dalle demolizioni dovranno sempre essere trasportati dall'Appaltatore fuori dal cantiere, nei punti indicati o alle pubbliche discariche.
Dovranno essere altresì osservate tutte le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
ART. 71) - OPERE E STRUTTURE IN ACCIAIO
Il progetto prevede le seguenti strutture ed opere in acciaio:
- la provvista e la posa di profilati a L, piatti, UPN per la cucitura attiva degli elementi strutturali (S235) come da tavole allegate. Si procederà al rinforzo dei nodi trave/pilastro mediante l’inserimento di barre ad aderenza migliorata (B450C) ancorate con resina epossidica. I profilati e le barre ad aderenza migliorata verranno fissati alle travi e ai pilastri e saldate tra loro.
a) Norme generali sulle opere in ferro
Le opere in ferro dovranno essere lavorate diligentemente con maestria, regolarità di forme e precisione di dimensioni secondo i particolari esecutivi, con particolare attenzione nelle saldature e bolliture.
I fori dovranno essere tutti eseguiti con il trapano; le chiodature, ribattiture, ecc. dovranno essere perfette e senza sbavature; i tagli dovranno essere rifiniti a lima.
Tutti quei pezzi che presentino imperfezioni o indizio di imperfezione saranno rifiutati.
Ogni pezzo o opera completa in ferro dovrà essere fornita a piè d’opera colorata, con campionatura preventiva, che il D.L. provvederà ad approvare prima della definitiva messa in opera.
In ogni caso, l’impresa dovrà controllare gli ordinativi rilevando sul posto le misure esatte delle diverse opere in metallo, essendo essa responsabile degli inconvenienti che si potessero verificare per l’omissione di tale controllo.
b) Inferriate, cancellate e ringhiere
Saranno costruite a regola d’arte, secondo le indicazioni progettuali; dovranno presentare tutti i regoli ben dritti,
spianati ed in perfetta composizione; i tagli delle connessure per i ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno essere della massima precisione ed esattezza, ed il vuoto di uno dovrà esattamente corrispondere al pieno dell’altro, senza la minima ineguaglianza o discontinuità.
Le inferriate con regoli intrecciati non dovranno presentare sui buchi, formati a fuoco, alcuna fessura; in ogni caso l’intreccio dei ferri dovrà essere diritto e munito di occhi, in modo che nessun elemento possa essere sfilato.
I telai saranno fissati ai ferri di orditura e saranno muniti di forti graffe ed arpioni, ben chiodati ai regoli di telaio in numero, dimensione e posizione che verranno indicati.
I cancelli metallici carrabili e pedonali dovranno essere forniti con zoccoli in lamiera, cerniere in ghisa o in ferro, bronzine e accessori di assicurazione e chiusura, serratura a due giri e mezzo con n° 2 chiavi, una ripresa di antiruggine e due riprese di smalto di finitura.
c) Carpenteria bullonata, xxxxxxxx, saldata
Tutta la carpenteria in ferro che dovrà essere fornita, sia per le grandi orditure quali capriate, tralicci, pilastri e simili, sia per i piccoli lavori non di serie quali travi isolate, rinforzi, passerelle pedonali, pilastri composti, dovranno essere fornite verniciate con una ripresa di antiruggine e due riprese con smalto di finitura.
d) Materiali ferrosi e metalli vari
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto prescritto (UNI 2623-29). Fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.
Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal citato D.M. 30 maggio 1974 (allegati nn. 1, 3, 4) ed alle norme UNI vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti.
Ferro - Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte, e senza altre soluzioni di continuità.
Acciaio trafilato o laminato - Tale acciaio, nella varietà dolce (cosiddetto ferro omogeneo), semiduro e duro, dovrà essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuità. In particolare, per la prima varietà sono richieste perfette malleabilità e lavorabilità a fresco e a caldo, senza che ne derivino screpolature o alterazioni; esso dovrà essere altresì saldabile e non suscettibile di prendere la temperatura; alla rottura dovrà presentare struttura lucente e finemente granulare.
Xxxxxxx fuso in getti - L'acciaio fuso in getti per cuscinetti, cerniere, rulli o per qualsiasi altro lavoro, dovrà essere di prima qualità, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto.
Metalli vari - Il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare nelle costruzioni devono essere delle migliori qualità, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori a cui sono destinati, e scevri da ogni impurità o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la durata.
Rame
Dovra' essere conforme alla normativa UNI 5649-1. Per i tubi, oltre che al D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1095 si fara' riferimento alla seguente norma: UNI 6507 - Tubi di rame senza saldatura per distribuzione fluidi - Dimensioni, prescrizioni e prove.
I tubi dovranno essere fabbricati con rame CU-DHP; valgono per le prove di trazione, allargamento e schiacciamento le UNI 7268, 7269 e 7270. Lamiere, nastri e fili saranno conformi alle UNI 33110/2/3/4.
Per tutte le opere metalliche dovrà essere rispettata la norma UNI 1090 e l’Impresa (direttamente o tramite i subappaltatori) dovrà dimostrare di avere i requisiti prima dell’inizio dei lavori.
ART. 72) - PROTEZIONE DEI PROFILATI DI RINFORZO E DELLE NERVATURE AMMALORATE
I profilati così ancorati verranno ricoperti per mezzo di calcestruzzo speciale ad alta resistenza meccanica a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11040, per la realizzazione di opere ricadenti in tutte le classi di esposizione ambientale secondo UNI 11104, Autocompattante (SCC), Dmax aggregati 16 mm, Cl 0.4. Classe di resistenza a compressione minima C50/60.
ART. 73) - CAPPA DI FINITURA
Al termine dei lavori di consolidamento si procederà all’incamiciatura dei pilastri mediante l’impiego di rete da intonaco strutturale ricoperta con cm 5 di getto in opera di betoncino reoplastico senza ritiro (classe di resistenza a compressione minima C50/60), resistente ai solfati, eseguito con apposita attrezzatura impastatrice e spruzzatrice, con funzione di risanamento e consolidamento di strutture degradate, lesionate o pericolanti.
ART. 74) - SOLIDARIZZAZIONE PARETI PERIMETRALI
In caso di rinvenimento di tratti di pareti perimetrali con intercapedine, dovrà essere effettuata la solidarizzazione mediante esecuzione di betoncino spruzzato con aria compressa sulle pareti anche a strati
successivi, dosato con quintali 5 di cemento tipo 425 per metro cubo di inerti a granulometria corretta opportunamente, additivato con prodotti speciali (additivanti di presa, idrofughi ecc.) dato in opera a perfetta regola d'arte applicato su reta in fibra di basalto su pareti verticali per armatura di betoncino spruzzato con aria compressa, compreso il fissaggio alle pareti, legature, sovrapposizioni, sfridi ecc. Mediante la realizzazione di diatoni come da indicazioni della D.L.
ART. 75) - RETE ANTISFONDELLAMENTO
In corrispondenza del solaio al piano terreno, in caso di rinvenimento di tratti oggetto di intervento in condizioni tali da richiedere, dopo opportuna picchiettautra e sondaggi e previa valutazione della D.L., un intervento di protezione dallo sfondellamento, dovrà prevedere la fornitura e posa di rete antisfondellamento zincata elettrosaldata diametro 1,8mm, maglia 25.4*25.4 mm, estesa sotto i solai con sovrapposizione minima 10 cm, ancorata con tasselli a percussione in acciao pieno, corpo cilindrico ed estremità conica da 8 mm di diametro, I=135 mm, con rondelle di diametro maggiore di 40 mm, in ragione di un tassello massimo ogni 90 cm, su ciascun travetto ad interasse 50 cm.
ART. 76) - RIFACIMENTO PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Si procederà alla demolizione e al rifacimento dei tratti di pavimentazione circostante le basi dei pilastri e dei rivestimenti dei medesimi con ristrutturazione mediante l’impiego di piastrelle in grès ceramico fine porcellanato.
A) Norme generali sulla posa dei pavimenti
La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo e genere dovrà essere perfetta in modo da ottenere piani esatti. Nel collocamento in opera dei pavimenti saranno scrupolosamente osservate le disposizioni che di volta in volta saranno impartite dalla D.L.
I singoli elementi dovranno combaciare tra di loro e dovranno risultare perfettamente fissati al substrato di allettamento.
Il piano destinato alla posa dovrà essere opportunamente spianato in modo che la superficie sia regolare e parallela a quella dello stesso pavimento.
I pavimenti dovranno essere accuratamente rifiniti, lavorati e puliti in modo che non rimangano macchie di sorta. L’appaltatore ha l’obbligo di presentare alla D.L. la campionatura dei pavimenti prescritti.
B) Sottofondi
Il piano destinato alla posa dei pavimenti dovrà essere opportunamente spianato mediante un sottofondo, in modo che la superficie di posa risulti regolare e parallela a quella del pavimento da eseguire ed alla necessaria profondità.
Il sottofondo potrà essere costituito da un massetto in cls di spessore non minore di 5 cm, che dovrà essere gettato in opera a tempo debito per essere lasciato stagionare almeno 10 giorni. Prima della posa del pavimento le eventuali lesioni manifestatesi nel sottofondo saranno riempite e stuccate con un beverone di calce o cemento, e quindi si stenderà, se prescritto, lo spianato di calce idraulica dello spessore 1,5/2 cm.
ART. 77) - DECORAZIONI
Il progetto prevede la manutenzione ordinaria delle murature nei tratti oggetto di intervento mediante la decorazione, previa pulizia, raschiatura e struccatura della muratura esistente impiegando pittura murale opacizzata a base di polimeri acrilici in soluzione, pigmenti coloranti selezionati e cariche silicee finissime, applicata con una prima mano di fissativo di preparazione e con almeno due riprese successive di pittura distanziate nel tempo, anche a pennellate incrociate con finiture a velatura, delle colorazioni definite dalla Direzione Lavori.
Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovrà essere preceduta da una conveniente ed accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, eventuali riprese di spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime. Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quando trattasi di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, indi pomiciate e lisciate, previa imprimitura, con modalità e sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro. Speciale riguardo dovrà aversi per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere in legno, la stuccatura ed imprimitura dovrà essere fatta con mastici adatti e la levigatura e rasatura delle superfici dovrà essere perfetta.
Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovrà essere preceduta dalla raschiatura delle parti ossidate ed eventuale sabbiatura al metallo bianco.
Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite con colori diversi su una stessa parete, complete di rifilettature, zoccoli e quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. La scelta dei colori è dovuta al criterio insindacabile della D.L. e non sarà ammessa alcuna distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali più fini e delle
migliori qualità. Le successive passate di coloritura ad olio e verniciatura dovranno essere di tonalità diverse, in modo che sia possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate che sono state applicate.
In caso di contestazione, qualora l'Appaltatore non sia in grado di dare la dimostrazione del numero delle passate effettuate, la decisione sarà a sfavore dell'Appaltatore stesso. Comunque esso ha l'obbligo, dopo l'applicazione di ogni passata e prima di procedere all'esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare da personale della Direzione una dichiarazione scritta.
Prima di iniziare le opere da pittore, l'Impresa ha inoltre l'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le modalità che le saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere l'approvazione della
D.L. Essa dovrà infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi ecc.), restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.
ART. 78) - IMPIANTI TECNICI GENERALITA’
Il progetto prevede la rimozione di impianti ed apparecchiature interferenti con le opere di consolidamento e riqualificazione delle strutture del piano interrato dell’edificio. Non sono previste modificazioni impiantistiche attive, ma soltanto i minimi spostamenti richiesti per l’esecuzione dei lavori con successivo riposizionamento degli impianti e apparecchiature precedentemente rimossi. In ogni caso per eventuali modificazioni che si rendessero necessarie, si dovranno rispettare le prescrizioni di seguito indicate, oltre a quanto impartito dalla Direzione Lavori.
Caratteristiche dei materiali
Materiali per impianti idrico-sanitari
Tutti i materiali, le componenti, gli accessori, le apparecchiature componenti gli impianti dovranno essere conformi alla normativa vigente e nello specifico a tutte le norme UNI.
Sarà sempre possibile prelevare sui materiali approvvigionati in cantiere, campioni da sottoporre a prove e controlli da eseguirsi in laboratori di prova ufficiali, a spese dell'Appaltatore e nel numero che la Committenza e la D.L. riterranno necessario, allo scopo di accertare se le caratteristiche dei materiali rispondano a quelle prescritte. L'esecuzione di tali prove dovrà rispettare la normativa UNI. L'Appaltatore si impegnerà ad allontanare dal cantiere tutti quei materiali riscontrati non idonei a seguito degli accertamenti eseguiti, anche se già posti in opera.
Tubi e raccorderia - I tubi in acciaio, saldati o senza saldatura, la loro zincatura, dovranno sottostare alle prove prescritte oltre che alle norme UNI di riferimento (UNI 3824, 5754).
Le tubazioni di acciaio zincato saranno del tipo senza saldatura della serie Gas normale secondo UNI 3824 con porzione filettata conica secondo UNI 339 all'estremità e manicotto UNI 349, per montaggio a vite e manicotto. Le tubazioni saranno complete di pezzi speciali quali curve, manicotti, gomiti, ecc. in ghisa malleabile zincata. Per l'installazione delle tubazioni in acciaio zincato valgono, dove applicabili, le prescrizioni di cui al paragrafo "Tubazioni in acciaio nero".
I raccordi saldati e non saldati saranno di ghisa malleabile, forniti grezzi o zincati, dovranno rispondere alle grandezze dimensionali definite dalle norme UNI 5192 e 5212.
Tubazioni in polietilene ad alta densità
Con queste tubazioni dovranno essere realizzate le reti di convogliamento e smaltimento scarichi, le linee di allontanamento condensa ed eventualmente le porzioni di linee interrate dell'impianto antincendio ed adduzione impianto idrico.
Tali tubazioni saranno in polietilene ad alta densità HDPE avente le seguenti caratteristiche :
- densità 0,955 g/cmc
- indice di fusione 0,4-0,8 g/10 min.
- resistenza termica - 40 +100 °C
- coefficiente di dilatazione 0,2 mm/m °C
- stabilizzazione contro luce aggiunta di c.a. 12% di nerofumo
- accorciamento max tollerato 1 mm/m
I tubi saranno fabbricati con il metodo dell'estrusione, mentre i pezzi speciali con il metodo dell'iniettofusione. La lavorazione si effettuerà con apposita attrezzatura sia per la saldatura testa a testa con termoelemento sia per la saldatura con manicotto elettrico.
Il montaggio si eseguirà nel modo seguente :
- colonne di scarico: posate con manicotti di dilatazione ad ogni piano;
- collettori di scarico per tratti brevi, inferiori a 6 metri, con montaggio a punto fisso; per tratti lunghi, superiori a 6 metri, montaggio con manicotti di dilatazione.
Dovranno inoltre essere attuati nel montaggio tutti gli accorgimenti utili a limitare al massimo la rumorosità degli scarichi.
In ogni caso dovranno essere scrupolosamente osservate le istruzioni del fabbricante per il montaggio e la posa in opera.
I tubi in PVC dovranno corrispondere quanto stabilito nelle norme UNI 5443, 5444. I tubi di rame saranno della serie A UNI 6597, oppure B UNI 6597. Qualità del rame (Cu DHP UNI 549), dimensioni e spessore saranno rigorosamente conformi alle citata normativa UNI.
Xxxxxxxxx e valvole - Rubinetterie, accessori, valvole, dovranno essere conformi alla normativa UNI di riferimento. In ogni caso dovranno avere in posizione di chiusura una resistenza alla pressione statica non inferiore alle 15 atm, mentre in posizione di apertura completa, sotto carico di 0,5 atm, dovranno assicurare una portata minima di 5 lt al minuto. Per le prove di collaudo si farà riferimento alle norme UNI 6884 e 7125. Per le prove di aderenza dei riporti galvanici e per il cromo duro alle norme UNI 6405-69P e UNI 5344- 64, per gli spessori alla norme UNI 6163-68.
Apparecchi igienico-sanitari - Tutti gli apparecchi, prodotti e finiti per uso idraulico-sanitario in materiale ceramico, metallico o plastico, dovranno essere conformi alle norme UNI.
Xxxxxxxxx, griglie
Bocchette di ripresa
Le bocchette saranno a semplice serie di alette frontali verticali od orizzontali fisse oblique.
Saranno corredate di serranda di taratura ad alette multiple a movimento contrapposto manovrabili dall'esterno e di controtelaio.
Griglie di transito
Le griglie di transito saranno di tipo ad alette fisse orizzontali a V rovesciato, complete di controcornice per montaggio su porta o pareti.
Le bocchette, le griglie, i diffusori, saranno realizzati in alluminio anodizzato.
Ventilatori
La presente specifica riguarda i ventilatori impiegati singolarmente (estrazione aria, ventilazione, ecc.) e pertanto non facenti parte di unità di trattamento aria.
I ventilatori saranno del tipo centrifugo a doppia aspirazione azionati da motore elettrico mediante trasmissione con pulegge a gole e cinghie trapezoidali.
La girante sarà in lamiera di acciaio zincata del tipo con pale curvate in avanti e sarà calettata sull'albero in acciaio montato su cuscinetti a sfera autoallineati in esecuzione stagna e prelubrificati. Per portate inferiori a
1.000 mc/h si potranno adottare motori del tipo direttamente accoppiato.
I ventilatori di estrazione saranno montati in un plenum costituito da un cassone in lamiera zincata di spessore non inferiore a 20/10 mm, rinforzata con elementi strutturali anch'essi zincati.
I plenum saranno rivestiti internamente con materiale fonoassorbente. Nel caso di installazione all'esterno i plenum saranno trattati con vernice epossidica con sottofondo aggrappante wash-primer.
Il motore elettrico sarà montato all'interno del plenum su basamento con slitta e galoppini muniti di bulloni per registrare la tensione delle cinghie. Il basamento sarà fissato al plenum mediante supporti antivibranti.
Il collegamento della bocca premente del ventilatore ed il plenum sarà realizzato mediante giunto antivibrante costituito da soffietto in materiale ininfiammabile rivettato su flange in profilato.
Canali per aria - costruzione ed installazione.
Campo di applicazione
La seguente specifica è valida per sistemi standard a bassa pressione nei quali la velocità non supera i 10 m/s e dove la pressione statica non è superiore a 50 mm.c.a.
Lamiere
I canali, i pezzi speciali, i pezzi di contenimento di batterie, filtri o ventilatori, le prese di aria esterna e le espulsioni, le cappe di aspirazione, dovranno essere costruite in lamiera zincata negli spessori e con i criteri costruttivi indicati negli articoli seguenti.
Le lamiere dovranno avere la zincatura su entrambi i lati; la zincatura dovrà avere una consistenza totale di 215 g/mq di lamiera e dovrà essere applicata secondo il metodo Sendzimir.
Le lamiere dovranno rispondere alle norme UNI 4630, 5081, 5335, 5753, 5755, 5867, 5869, 5907, 5920, 6557,
6659, 6668, 6669, 6681, 6682, 6684, 6685.
Costruzione dei canali rettangolari e loro installazione
I canali saranno realizzati con lamiera di acciaio zincata con spessori crescenti in funzione della dimensione massima del canale secondo i valori seguenti :
canale con lato maggiore fino a
- 300 mm spess. 6/10 mm
- 750 mm spess. 8/10 mm
- 1250 mm spess. 10/10 mm
- 1750 mm spess. 12/10 mm
Le giunzioni tra le varie parti dei canali saranno del tipo a baionetta per canali con lato maggiore fino a 700 mm e del tipo a flangia per canali con lato maggiore superiore a 700 mm. Gli angolari ed i ferri piatti di rinforzo dovranno essere in acciaio zincato e potranno essere fissati al canale sia mediante rivetti che bulloni, viti o saldature.
Tra le apparecchiature (condizionatori, ventilatori, estrattori) ed i canali, siano essi di mandata, ripresa od estrazione, dovranno essere interposti collegamenti flessibili antivibranti.
Questi collegamenti dovranno essere eseguiti con materiale cedevole non infiammabile, collegato ai canali ed alle apparecchiature a mezzo di flange.
La costruzione dei pezzi speciali (gomiti, diramazioni, curve, ecc) dovrà essere particolarmente curata in modo da limitare al massimo il formarsi di turbolenze con i conseguenti effetti di rumorosità e perdite di pressione.
Quando è necessario modificare la forma od aumentare o diminuire la sezione di un canale, dovranno essere usati "pezzi di trasformazione". Gli angoli dei pezzi di trasformazione non dovranno essere superiori a 20 gradi nel caso di flusso divergente ed a 30 gradi nel caso di flusso convergente.
Le curve dovranno essere costruite con raggio di curvatura interno uguale alla dimensione del canale nella direzione della curve (curve standard). Il raggio di curvatura interno potrà essere limitato, dove necessario, ai 3/4 della dimensione del canale nella direzione della curva. Quando lo spazio disponibile non consente di usare ne curve di raggio standard ne curve con rapporto R/D = 1,25 si dovranno utilizzare curve di piccolo raggio di curvatura.
In questo caso la curva dovrà essere dotata di alette deflettrici. Le alette deflettrici, in numero di 1, 2 o 3, dovranno essere prolungate su tutta la lunghezza della curva.
Le derivazioni dei tronchetti porta bocchetta dovranno essere di tipo statico. Ove necessario in corrispondenza di ogni tronchetto porta bocchette potrà essere inserito un captatore con alette a 90 gradi.
Se il tronchetto porta bocchetta segue una curva od una derivazione ad una distanza inferiore a 7 volte la larghezza del canale, la curva o la derivazione dovranno essere dotate di alette deflettrici.
Isolamento dei canali.
Tutti i canali percorsi da aria calda o fredda dovranno essere completamente rivestiti per evitare dispersioni di calore o formazioni di condensa.
I materiali impiegati, conformi alla Legge 373 del 30/04/76 e relativo regolamento di attuazione, dovranno presentare stabilità dimensionale, essere imputrescibili e non combustibili.
Gli isolamenti esterni dei canali saranno realizzati con materassino in fibre di vetro trattate con resine termoindurenti, rivestito su una faccia con carta Kraft alluminio retinata oppure con lastre in materiale sintetico a cellule chiuse. Lo strato isolante sarà fissato con collante sulle pareti del canale e se richiesto sostenuto da reggette in plastica poste alla distanza di 1 metro.
In particolare per i canali sarà previsto il seguente tipo di isolamento e spessore:
- per i canali di mandata passanti all'interno degli ambienti, in cavedio, in controsoffitto, ecc., l'isolamento sarà del tipo posto all'esterno del canale di spessore non inferiore a 12 mm;
- per i canali di mandata passanti nelle centrali tecnologiche e in ambienti non riscaldati l'isolamento sarà del tipo posto all'esterno del canale di spessore non inferiore a 20 mm;
- per i canali di espulsione aria l'isolamento potrà essere posto all'interno del canale e avrà spessore non inferiore a 6 mm.
Le canalizzazioni correnti all'esterno dovranno essere protette con finitura realizzata in lamierino di alluminio spessore 6/10.
Materiali per impianti elettrici
Apparecchiature e materiali da impiegarsi per la realizzazione di impianti elettrici dovranno essere in grado di resistere alle azioni che potranno subire una volta posti in esercizio quali azioni, corrosive, meccaniche, termiche o dovute all'umidità Dovranno essere conformi alle norme ed ai regolamenti vigenti alla data della presentazione del progetto ed in particolare alle prescrizioni di sicurezza delle norme CEI ed alle tabelle CEI-UNEL. I materiali inoltre dovranno essere certificati con la presenza del marchio IMQ per i casi in cui sia previsto.
Per i materiali la cui provenienza è prescritta dalle condizioni del Capitolato, potranno essere richiesti campioni a spese dell'Appaltatore, sempre che siano materiali di normale produzione.
Cavi e conduttori - I cavi utilizzati devono essere adatti a tensione nominale verso terra e tensione nominale non inferiore a 450/750 V. Quelli utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando devono essere adatti a
tensioni nominali non inferiori a 300/500 V. I conduttori utilizzati per gli impianti dovranno avere quelle colorazioni previste dalle vigenti tabelle di riferimento (CEI-UNEL 00722-74 e 00712). I conduttori di neutro dovranno avere colorazione blu chiaro; quelli di protezione il bicolore giallo-verde; i conduttori di fase nei colori nero, grigio (cenere) e marrone. Le sezioni minime dei conduttori di rame ammesse dovranno essere:
- mm^2 0,75 per circuiti di segnalazione telecomando;
- mm^2 1,5 per illuminazione, derivazione per prese a spina, per apparecchi con potenza unitaria inferiore o uguale a 2,2 kW;
- mm^ 2 2,5 per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza unitaria superiore a 2,2 kW e inferiore o uguale a 3,6 kW;
- mm ^2 4 per montanti singoli e linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con potenza nominale maggiore di 3,6kW.
Le sezioni minime dei conduttori neutri, di terra e protezione faranno riferimento alle norme CEI 64-8 ed alla seguente tabella:
Sezione del conduttore di fase che alimenta la macchina o l'apparecchio [mm2] | Sezione minima del conduttore di terra facente parte dello stesso cavo o infilato nello stesso tubo del conduttore di fase [mm2] | Sezione minima del conduttore di terra non facente parte dello stesso cavo o infilato nello stesso tubo del conduttore di fase [mm2] |
<=16 | sezione del conduttore di fase | 25 se protetto meccanicamente, 4 se non protetto |
<=35 e >16 | 16 | 16 |
> 35 | metà della sezione del conduttore di fase | metà della sezione del conduttore di fase |
Per i circuiti di energia è previsto l’uso esclusivo di cavi con conduttori in rame dei seguenti tipi :
cavi unipolari flessibili isolati con mescola elastomerica di qualità G9 senza guaina, non propaganti l’incendio a bassa emissione di gas tossici e corrosivi -Uo/U = 0.6/1KV - N07G9-K - CEI 20-11, 20-22, 20-37, 20-38
cavi isolati in PVC sotto guaina di PVC (qualità Rz ), non propaganti l’incendio e a ridotta emissione di fumi e di gas tossici e corrosivi - Uo/U = 0.6/1KV - CEI 20 -14 , CEI 00-00, XXX 00-00 - X0XX-X flessibili rispettivamente nei tipi unipolari e o multipolari
cavi isolati con gomma EPR di qualità G5/G7 sotto guaina di PVC, non propaganti l’incendio a ridotta emissione di fumi e di gas tossici e corrosivi - Uo/U = 0.6/1KV - FG R - CEI 20-13, CEI 20-22, CEI 20-37
cavi isolati con mescola elastomerica di qualità G10, sotto guaina di mescola termoplastica di qualità M1, non propaganti l’incendio e a bassa emissione di fumi e gas tossici e corrosivi - Uo/U 0.6/1KV - (F)RG10OM1/ (F)RG10M1 - CEI 20-11, CEI 20-22, CEI 20-37, CEI 20-38
Per i circuiti di segnalamento e comando, non facenti parte dei sistemi/impianto indicati nella premessa, possono essere impiegati cavi multipolari flessibili non propaganti l’incendio isolati in PVC, sottoguaina in PVC FROR, tensione nominale Uo/U 300/500V (CEI 20-20 e CEI 20-22-)
Tubi protettivi
I tubi protettivi da impiegare dovranno corrispondere ai seguenti:
Tubi protettivi flessibili in PVC ed accessori di tipo pesante (esclusivamente per posa ad incasso su parete) conformi a norme CEI 23-14 e CEI 23-25
Tubi protettivi rigidi in PVC ed accessori conformi a norme CEI 23-8 e CEI 23-25 Cavidotti in materiale plastico rigidi ( per posa interrata) conformi alle norme CEI 23-29.
Cassette e connessioni
Le connessioni dovranno effettuarsi esclusivamente in involucri che forniscano una protezione meccanica adeguata scelti tra i seguenti:
entro scatole o cassette ad incasso, in materiale termoplastico, con grado di protezione conforme alle caratteristiche dell’ambiente ( mai inferiore a IP 40) ed in grado di assicurare la protezione contro i contatti diretti. Il coperchio se previsto di materiale isolante dovrà risultare idoneo per una temperatura di prova al filo incandescente di 650°C (CEI 50-11).
Entro scatole o cassette per montaggio sporgente, in resina, aventi grado di protezione non inferiore a IP55 idonee per una temperatura di prova al filo incandescente di 650°C.
L’installazione dovrà essere curata in modo tale che le cassette risultino facilmente accessibili per le operazioni di ispezione, le prove e la manutenzione.
Riferimenti normativi: Progetto CEI C431.
Involucri
Riguardano contenitori e supporti per gli apparecchi modulari (prese a spina , interruttori , ecc.) della serie civile. Dovranno consentire l’installazione degli apparecchi e garantire un grado di protezione adatto per le condizioni presentate dall’ambiente di installazione.
Riferimenti normativi: Progetto CEI C431.
Giunzioni
I dispositivi di giunzione dovranno essere selezionati esclusivamente tra i seguenti:
dispositivi di connessione (giunzione e/o derivazione) per installazioni elettriche fisse, domestiche e similari provvisti di morsetti a vite conformi alle norme CEI 23-20 e 23-21;
Xxxxxxxx di connessione componibili, in resina, adatti per montaggio su guida EN 50022.
Le connessioni da effettuarsi all’interno di apparecchiature, per es. i quadri , dovranno essere effettuate in accordo con le relative norme di prodotto.
In particolare la connessione sui morsetti di un apparecchio di conduttori che servono alla alimentazione di altri apparecchi (il cosiddetto REPIQUAGE ) potrà essere effettuato solo se i morsetti sono specificatamente destinati allo scopo.
Devono comunque evitarsi tali connessioni per i seguenti utilizzatori:
le prese a spina;
gli apparecchi per l’illuminazione di sicurezza ; i motori in genere.
Inoltre nella presente installazione non sono consentite giunzioni su cavi interrati ne tantomeno giunzioni sui cavi dei circuiti di alimentazione ai quadri di distribuzione.
Canalizzazioni - Tutti i conduttori dovranno essere protetti e salvaguardati meccanicamente. Tali protezioni potranno essere: tubazioni, canalette portacavi (di produzione o su disegno), passerelle, condotti o cunicoli esistenti o ricavati nella struttura.
Per tutti i sistemi di canali si applicheranno le norme CEI, per i sistemi di canali a battiscopa valgono le norme CEI 23-19. I canali metallici dovranno possedere i necessari collegamenti di terra (CEI 64-8). Le caratteristiche di resistenza al calore ed al fuoco devono soddisfare quanto previsto nelle norme CEI 64-8.
Comandi ed interruttori - Si potranno utilizzare apparecchi modulari e componibili sia ad incasso che a sporgere secondo le precise indicazioni di progetto e della D.L.
Gli interruttori dovranno avere portata di 16 A; è ammesso l'uso di interruttori con portata 10 A; le prese devono essere di sicurezza con alveoli schermati e far parte di una serie completa di apparecchi in grado di realizzare impianti di segnalazione, di distribuzione sonora negli ambienti.
Apparecchiature (quadri BT)
Vengono definiti i requisiti per la realizzazione delle sottoelencate apparecchiature: quadro principale di edificio
quadri di distribuzione periferica (di piano/zona/settore)
I quadri dovranno essere realizzati con materiali adatti a resistere alle sollecitazioni elettriche, meccaniche, termiche ed all’umidità, cui possono essere sottoposti nel luogo d’installazione.
La protezione contro la corrosione deve essere assicurata mediante l’uso di materiali adatti o mediante l’applicazione di idonei rivestimenti protettivi.
In relazione all’ambiente d’installazione debbono essere previsti adeguati accorgimenti atti a prevenire una condensazione pericolosa all’interno dell’apparecchiatura.
In ogni caso il grado di protezione deve essere comunque mantenuto.
Norme di riferimento
I quadri dovranno risultare conformi alle principali norme nazionali e comunitarie con particolare riferimento alle seguenti:
CEI 17/13-1 seconda ed. CEI 17/13-4 prima ed.
EN 60439-1
EN 60439-4
Condizioni di servizio
I quadri dovranno essere idonei per installazione all’interno e per funzionare in ambienti con le seguenti condizioni climatiche:
temperatura ambiente : max. 40°C. - min. -5°C.;
umidità relativa: <= 50% con t max 40°C.
Caratteristiche elettriche
Tensioni
tensione nominale di funzionamento (Ue) : 220/380V;
tensione nominale d’isolamento (Ui) : 600V; Detti valori si riferiscono al circuito principale .
Per i circuiti ausiliari le tensioni nominali di funzionamento debbono essere scelte in accordo ai valori nominali riportati nelle norme relative agli apparecchi contenuti nell’apparecchiatura o a quelle indicate nel progetto degli impianti.
Correnti
corrente nominale (unità d’ingresso): pari alla In del dispositivo di protezione o di manovra installato sull’unità corrente nominale (unità d’uscita): pari alla In dei dispositivi di protezione e manovra installati/o sulla/e unità fattore di contemporaneità nominale: devono essere assunti i valori di riferimento indicati nella tabella 1 di cui
all’art. 4.8 delle CEI 17-13/1.
Tenuta Al Cortocircuito
I valori di riferimento da assegnare per la protezione dell’apparecchiatura (quadro) contro gli effetti del cortocircuito dovranno essere scelti secondo i seguenti criteri:
il valore della corrente nominale presunta ammissibile di corto circuito deve essere scelto in modo tale da risultare compatibile con le condizioni di cortocircuito, più severe, presunte nel punto d’installazione. Tale valore non dovrà comunque mai essere inferiore al potere d’interruzione estremo ( o al potere di cortocircuito) assegnato ai dispositivi di protezione installati sui circuiti principali dell’apparecchiatura.
Caratteristiche costruttive
Per le apparecchiature destinate all’uso solo di personale addestrato sono consentite esecuzioni non di serie (ANS).
Per l’applicazione in esame tali apparecchiature risultano comprese tra le seguenti: quadro principale di edificio-per le parti non accessibili al personale non specializzato;
quadri di distribuzione periferica, esclusi quelli per i quali persone non addestrate hanno accesso al loro uso ( es. centralini di piccola distribuzione che contengano dispositivi la cui manovra è necessaria per la funzionalità dell’ambiente).
quadri di comando per assiemi tecnologici definiti (es. impianti di climatizzazione).
Per la loro realizzazione è comunque richiesto l’impiego di componenti ( es. sistemi di sbarre , supporti delle sbarre principali, connessioni alle sbarre ) prefabbricati per i quali , il costruttore primario, possa certificare l’effettuazione a prove di tipo valevoli per le condizioni esistenti nell’apparecchiatura.
Parti strutturali
La struttura dovrà essere realizzata con involucri in grado di adattarsi alle diverse esigenze installative ( da parete, con appoggio a pavimento o a parziale incasso nelle murature) dell’ambiente, tenendo conto anche di eventuali necessità estetiche.
Dovrà esser data preferenza a soluzioni che prevedano l’uso di elementi strutturali modulari, metallici o in materiale isolante, componibili di facile ampliabilità
Per applicazioni di natura particolare è possibile il ricorso a soluzioni che prevedano l’impiego di cassette singole o multiple composte in batteria.
I quadri per i quali è richiesto, quale misura di protezione contro i contatti indiretti, l’isolamento completo (doppio isolamento) l’involucro esterno dovrà essere realizzato di preferenza con materiali isolanti.
Disposizioni costruttive
Gli apparecchi ed i circuiti dell’apparecchiatura devono essere disposti in modo tale da assicurare il loro corretto funzionamento e di facilitare la loro manutenzione. I quadri posti in zone accessibili al pubblico dovranno essere dotati di portella chiudibile a chiave.
La disposizione costruttiva dovrà garantire la perfetta funzionalità dell’apparecchiatura con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
le dimensioni d’ingombro dovranno risultare compatibili, in relazione alle modalità del luogo d’installazione, per i valori di sovratemperatura massimi ammessi dalla norma; nel caso di apparecchiature ANS tale condizione dovrà risultare verificata mediante estrapolazione secondo il metodo indicato dalla norma CEI 17-43 (HD 528S1- IEC 890).
il grado di protezione assegnato, indicato nei corrispondenti documenti di progetto, deve valere per l’intera apparecchiatura montata secondo le indicazioni del costruttore; è inoltre richiesto che il grado di protezione venga mantenuto anche rispetto all’applicazione di attuatori di comando ( pulsanti , selettori) , dispositivi di segnalazione e misura o per le aperture di entrata cavi.
per le ANS in particolare è richiesto l’uso tassativo di involucri prefabbricati già sottoposti a prove di tipo secondo i metodi di cui alla norma CEI 70-1(IEC529)
per le apparecchiature in cui il cablaggio del circuito principale viene effettuato con sistemi sbarre dovranno essere realizzate suddivisioni interne corrispondenti alla forma 3 ( art. 7.7 CEI 17-13/1).
Tutti gli apparecchi principali di protezione e manovra dovranno essere fissati su idonei pannelli e/o telai di montaggio da applicare all’interno dell’apparecchiatura.
CablaggI
Il cablaggio dovrà essere realizzato con conduttori in rame, isolati per tensione nominale Uo/U non inferiore a 450/750V.
Le sezioni minime previste, indipendentemente dalla verifica delle altre condizioni, non dovranno essere inferiori alle seguenti :
. 2.5 mm2 per i circuiti principali ;
. 0,5 mm2 per i circuiti ausiliari e di comando.
I conduttori isolati dovranno essere di preferenza sistemati in canaline di cablaggio di opportune dimensioni conformi alle norme CEI 23-32.
Tutte le connessioni dovranno essere eseguite su appositi terminali di connessione di caratteristiche adatte allo scopo.
In generale ad ogni terminale di connessione dovrà essere connesso un solo conduttore.
Per le apparecchiature, con corrente nominale del circuito principale superiore a 32A, è richiesto che il cablaggio venga effettuato con sistemi di sbarre ripartitrici del tipo prefabbricato ( caratteristiche dichiarate dal costruttore primario).
Tutti i circuiti relativi alle unità sia d’ingresso che di uscita debbono essere provvisti di idonei terminali a morsetto, la cui sistemazione deve rendere facile e sicura la connessione dei circuiti esterni all’apparecchiatura.
Protezione dai contatti diretti e indiretti
Le parti attive disposte all’interno dell’apparecchiatura dovranno presentare un grado di protezione in ogni caso non inferiore a IP20.
Per talune apparecchiature (es. quadri di comando per assiemi tecnologici definiti) quale misura di protezione addizionale contro i contatti indiretti deve essere assicurato il sezionamento delle parti attive situate all’interno dell’involucro prima della sua apertura.
La continuità elettrica delle masse presenti nell’apparecchiatura deve essere assicurata mediante un idoneo circuito di protezione (sbarra o conduttori di Pe ) conformemente al sistema di protezione prescelto per la protezione contro i contatti indiretti nel luogo d’installazione (circuiti esterni alimentati dall’apparecchiatura). Per le ANS il circuito di protezione ( nel caso non venga usata una esecuzione già sottoposta a prove di tipo)
deve essere costituito da un conduttore (sbarra) in rame elettrolitico ( sezione non inferiore a 100mm2) disposto in modo da rendere trascurabili gli effetti delle forze elettromagnetiche.
La continuità tra le masse ed il circuito di protezione deve essere assicurata mediante interconnessioni efficaci di tipo diretto con conduttori la cui sezione sia corrispondente a quella indicata nella tab. 4 di cui all’art.
7.4.3.1.7 della norma CEI 17-13/1.
In particolare le parti strutturali dell’involucro, quali porte piastre di chiusura ecc., sui quali sono installati componenti elettrici (escluso i sistemi SELV) debbono essere provviste di un conduttore di Pe fissato saldamente e di sezione corrispondente alla sezione massima del conduttore di alimentazione del componente montato.
I terminali per la connessione dei conduttori di protezione esterni devono essere nudi ed adatti per il collegamento di conduttori di rame. Deve essere fornito un terminale separato di adeguata dimensione per i conduttori di protezione in uscita di ciascun circuito.
Le apparecchiature relative ai circuiti di sicurezza devono essere realizzate mediante ISOLAMENTO COMPLETO secondo 7.4.3.2.2 della norma.
In tal caso è richiesto l’uso di involucro in materiale isolante di caratteristiche tali da resistere alle sollecitazioni più severe (meccaniche, elettriche e termiche) a cui esso può essere sottoposto nelle normali condizioni di servizio e funzionamento (ivi comprese quelle di guasto).
Il grado di protezione dell’involucro non dovrà essere inferiore a IP44.
Nel caso vengano utilizzati materiali plastici di sintesi (tecnopolimeri, resine ecc.) le stesse dovranno presentare le seguenti caratteristiche :
- resistenza meccanica mediante prova d’impatto ( secondo CEI 17-13/4) non inferiore a 6J;
- resistenza al riscaldamento anormale e al fuoco di 960 °C mediante prova condotta secondo i principi della pubblicazione IEC 695-2-1( CEI 50-11).
Materiali vari - Qualsiasi materiale da utilizzarsi dovrà essere adatto all'ambiente in cui andrà installato, oltre che ad essere di ottima qualità e a rispondere a leggi e norme che ne regolamentano l'utilizzo. Potranno essere ordinati apparecchi e corpi illuminanti da realizzarsi su disegno sempre nel pieno rispetto della normativa vigente, utilizzando componenti dotate dello specifico marchio IMQ.
Criteri generali di posa in opera
Impianti tecnici
Prima di dare inizio alla messa in opera di qualsiasi tipo di impianto (termico, idrico, elettrico, antincendio ecc.) in modo da rifunzionalizzare edifici esistenti, sarà sempre opportuno procedere ad una attenta analisi del manufatto oggetto di intervento.
Si dovrà valutare di volta in volta e caso per caso quali tipo di soluzioni saranno da adottare per rimettere in uso edifici dismessi, inserire impianti in edifici che mai li hanno posseduti, procedere a parziali o completi rifacimenti degli stessi, procedere a ripristini di impianti fermi da tempo o non più conformi alla vigente normativa. A tal fine sarà indispensabile dotarsi di un preciso rilievo geometrico e materico dell'edificio sul quale andranno riportati con precisione tutti gli impianti esistenti, la loro collocazione, la loro tipologia, il tipo di distribuzione, di alimentazione ecc. Sarà altresì opportuno evidenziare sulle tavole tutti quei vani esistenti in grado di contenere ed accogliere gli eventuali nuovi impianti, quali potrebbero essere canne fumarie dismesse, cavedi, asole, intercapedini, doppi muri, cunicoli, vespai, scarichi, pozzi ecc.
Su queste basi si potrà procedere alla progettazione dei nuovi impianti che dovranno pertanto essere il più possibile indipendenti dall'edificio esistente evitando inserimenti sotto-traccia, riducendo al minimo interventi di demolizione, rotture, disfacimenti anche parziali.
Si cercherà di optare, dove possibile, per la conservazione degli impianti esistenti, procedendo alla loro messa a norma o al loro potenziamento sfruttando le linee di distribuzione esistenti.
Si potranno realizzare soluzioni "a vista" utilizzando canali, tubi e tubazioni a norma di legge, che potranno eventualmente essere inseriti in canale attrezzate, oggetti di arredo, volumi tecnici realizzati in modo indipendente rispetto all'edificio.
In ogni caso l'Appaltatore dovrà in prima istanza sempre fare riferimento alle indicazioni progettuali, sottoporrà quindi alla D.L. almeno 30 giorni prima dell'esecuzione dell'impianto il progetto costruttivo nell'ottica sopra descritta, concorderà eventualmente con essa soluzioni ed accorgimenti particolari e se del caso con gli organi preposti alla tutela del bene oggetto di intervento.
Impianti termofluidici
La realizzazione dell'impianto termico e idrosanitario dovrà essere conforme alle prescrizioni progettuali, di contratto e di capitolato con la scrupolosa osservanza delle leggi, circolari, norme e disposizioni nazionali e locali, vigenti all'atto dell’esecuzione.
Per la realizzazione dell'impianto termico e idrosanitario, l'Appaltatore dovrà presentare, almeno 30 giorni prima dell'esecuzione dell'impianto, il progetto costruttivo dello stesso, in duplice copia redatto da un Ingegnere, da un Architetto o da un Perito del settore. Il progetto costruttivo sarà corredato da una relazione illustrativa, dal calcolo delle portate e dei diametri delle tubazioni di scarico, di distribuzione e di ventilazione e dai disegni particolareggiati di tutti i dettagli costruttivi.
Contemporaneamente l'Appaltatore dovrà sottoporre alla Direzione dei Lavori la campionatura di tutti i componenti degli impianti al fine di ottenere preventiva accettazione del progetto; resta comunque stabilito che la suddetta accettazione non pregiudica i diritti che la Committenza appaltante si riserva in sede di collaudo.
Le tubazioni dell'impianto termico e idrico sanitario dovranno avere i requisiti e dovranno essere poste in opera come descritto ai relativi articoli del presente capitolato.
In generale tutti i nuovi impianti che debbano essere realizzati in porzioni di edificio esistenti dovranno essere installati nel pieno rispetto dell'edificio, evitando accuratamente impianti sottotraccia, rotture e
demolizioni; optando, dove possibile, per soluzioni “a vista”, utilizzando canaline attrezzate, tubi, canali, realizzate su disegno o di produzione. Sarà inoltre possibile utilizzare e sfruttare per i passaggi verticali canne fumarie, camini, piccoli vani, asole, androni e cavedi esistenti; per i passaggi orizzontali, sottotetti, pavimenti sopraelevati, vespai, intercapedini, zoccolini, soglie e pavimenti facilmente rimovibili e riposizionabili. Potranno infine realizzarsi oggetti di arredo progettati ad hoc in grado di contenere e/o distribuire parti e porzioni di impianto.
L'Appaltatore, inoltre, dovrà sostenere gli oneri derivanti dai lavori per la realizzazione di eventuali tracce e incassature nei muri (che si realizzeranno solo dietro precise indicazioni della D.L) e in altre strutture dell'impianto , di sterro, reinterro, taglio nonché‚ le conseguenti riprese di murature, intonacatura, tinteggiatura, pavimentazione e la reinstallazione di zoccoli, pavimenti soglie, e il montaggio di tubazioni e canali.
Prima della chiusura delle tracce, cunicoli o cavedi impraticabili e dell'esecuzione di pavimenti, intonaci, rivestimenti, coibentazioni, verniciature, dovrà essere effettuata la prova idraulica dell'impianto con pressione non inferiore a 1,5-2 volte quella di esercizio mantenuta costante ininterrottamente per almeno
24 ore. Durante la prova idraulica dovranno ispezionarsi le tubazioni e i giunti e nel caso si verificassero perdite o altri inconvenienti sarà indispensabile procedere alle riparazioni e ripetere nuovamente la prova idraulica. Le spese per la prova idraulica saranno a cura dell'Appaltatore, e il Direttore dei lavori redigerà un regolare verbale sulla prova eseguita in contraddittorio con l'Appaltatore stesso. Se la prova darà esito positivo, nel verbale sarà dichiarato accettato il tratto di tubazione provato e dopo i trattamenti protettivi e di identificazione si potrà procedere con i lavori di rinterro dei cavi e/o di chiusura delle tracce e/o dei cavedi. Oltre alla suddetta prova di tenuta idraulica della rete di distribuzione, di seguito dettagliatamente si elencano tutte le verifiche e le prove a cui dovrà essere sottoposto l'impianto idrico per l'emissione del certificato di collaudo da parte del Direttore dei lavori:
- prova di tenuta idraulica rete antincendio;
- prova di portata rete acqua fredda;
- verifica della circolazione della rete acqua fredda;
- prova di portata rete acqua calda;
- prova di efficienza della rete di ventilazione secondaria;
- livelli di rumore ammissibili.
Le forniture saranno comprensive di tutto quanto necessario per dare l'impianto completo e funzionante a perfetta regola d'arte.
In ogni modo l'impianto dovrà comprendere la fornitura e posa in opera delle caldaie o boyler per la produzione del calore, di eventuali dispositivi di alimentazione e trasformazione, di tutti gli accessori (saracinesche, valvole, rubinetti, mantelli di copertura ed isolamento ecc.), delle condutture per l'adduzione dell'acqua alle caldaie, di tutte le restanti condutture e tubazioni complete dei pezzi di raccordo e congiunzione, dei rivestimenti con materiali coibenti nei locali non riscaldati e/o nelle intercapedini esterne, dei corpi scaldanti completi di ogni accessorio, delle protezioni delle condutture tramite adatta verniciatura (vernici bituminose, vernici anticorrosive, fasce in fibra di vetro bituminoso, fasce paraffinate in resine sintetiche) delle apparecchiature elettriche di servizio, degli apparecchi igienico-sanitari e delle rubinetterie.
L'Appaltatore, fino all'approvazione del collaudo da parte della Committenza appaltante è ritenuto responsabile della funzionalità e integrità dell'impianto ed è, quindi, obbligato, se necessario, ad effettuare sostituzioni, riparazioni, reintegri qualora se ne presentasse l'esigenza.
La sistemazione in loco degli apparecchi sanitari, delle rubinetterie, dei vari accessori dovrà essere realizzata in modo da assicurare l'accessibilità e la mobilità anche in funzione di successivi ed eventuali interventi di manutenzione e/o sostituzione. La disposizione degli apparecchi a pavimento quali bidè e vasi dovrà essere eseguita con viti in ottone cromato o in acciaio inossidabile su tasselli senza l'impiego di qualsiasi tipo di malta.
Gli apparecchi igienico-sanitari e le rubinetterie dovranno avere i requisiti di cui al presente capitolato.
Le portate e i diametri delle tubazioni di alimentazioni e delle rubinetterie, in funzione del tipo di apparecchio, di norma non dovranno essere inferiori a quelli riportati nella tabella a pagina seguente .
La pressione di esercizio, in ogni punto della rete, non dovrà essere inferiore a 5 atmosfere; pressioni di poco inferiori potranno essere tollerate solo in casi eccezionali e per brevi intervalli.
Ogni apparecchio sanitario dovrà essere dotato di apposito sifone avente medesimo diametro della piletta con la quale sarà collegato. Per consentire uno svuotamento rapido dei relativi apparecchi la piletta e il sifone avranno diametro opportuno.
L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'ultimazione dell'impianto termico e idrico sanitario deve presentare duplice copia dei designi quotati di tutta la rete e di ogni altro particolare atto a documentare con esattezza tutto l'impianto.
APPARECCHI | Diametro [pollici] | Diametro [mm] | Portata [l/s] |
Vaso con cassetta | 3/8 | 11 | 0,10 |
Vaso con rubinetto a passo rapido | 3/4 | 20 | 1,50 |
Lavabo | 3/8 | 11 | 0,10 |
Xxxx | 0/0 | 11 | 0,10 |
Doccia | 1/2 | 16 | 0,10 |
Vasca da bagno | 1/2 | 16 | 0,20 |
Lavello da cucina | 1/2 | 16 | 0,20 |
Lavastoviglie-Lavatrice | 1/2 | 16 | 0,20 |
Idrante | 1/2-3/4 | 16-20 | 0,40-0,60 |
Impianti elettrici
La realizzazione dell'impianto elettrico dovrà essere conforme alle prescrizioni progettuale, di contratto e di capitolato e con la scrupolosa osservanza delle leggi, circolari, norme e disposizioni nazionali e locali, vigenti all'atto dell'esecuzione.
Tutte le apparecchiature dovranno essere sottoposte, prima della loro installazione, alle prove di verifica previste nel capitolo 8 della norma CEI 17-13/1.
Per le ANS le prove dovranno in particolare accertare la rispondenza ai seguenti requisiti:
LIMITI DI SOVRATEMPERATURA : la prova può essere effettuata per estrapolazione secondo il metodo proposto di cui alla norma CEI 17-43
TENUTA AL CORTO CIRCUITO : se vengono impiegati componenti prefabbricati già sottoposti a prove di tipo tale prova può essere omessa e si procederà quindi alla verifica del rispetto delle indicazioni di sistemazione e montaggio indicate dal costruttore primario. Contrariamente si procederà per estrapolazione secondo il metodo di cui alle CEI 17-52
TENUTA ALLA TENSIONE APPLICATA : mediante misura della resistenza d’isolamento o prova alla tensione applicata
EFFICIENZA DEL CIRCUITO DI PROTEZIONE : la prova accerterà l’effettiva connessione tra le masse ed il circuito di protezione; per la tenuta al corto circuito si procederà alla verifica della sistemazione del conduttore di protezione.
DISTANZA IN ARIA E SUPERFICIALI : verifica delle distanze in aria superficiali. FUNZIONAMENTO : verifica del funzionamento meccanico.
GRADO DI PROTEZIONE : la prova accerterà il grado di protezione secondo le modalità prima indicate.
Le apparecchiature saranno comunque sottoposte alle prove individuali per loro previste nel punto 8.1.2 della norma CEI 17-13.
I quadri dovranno essere accompagnati da una documentazione contenente al minimo le seguenti informazioni: targhe con i dati caratteristici dell’apparecchiatura;
schemi elettrici riprodotti nella forma più opportuna relativi sia ai circuiti principali che ausiliari; schemi riproducenti la disposizione costruttiva ed i particolari di montaggio;
copia dei certificati relativi alla effettuazione delle prove sia di tipo che individuali effettuate secondo le modalità prima indicate.
Per la realizzazione dell'impianto elettrico, l'Appaltatore dovrà presentare, almeno 30 giorni prima dell'esecuzione dell'impianto, il progetto costruttivo dello stesso, in duplice copia redatto da un Ingegnere, da un Architetto o da un Perito del settore. Il progetto costruttivo sarà corredato da relazione illustrativa, da calcoli elettrici di dimensionamento dei vari circuiti, da schemi elettrici dei vari circuiti con indicati i tipi e le sezione da utilizzare e le cadute di tensione per i vari tratti, oltre ai disegni particolareggiati con indicazione di tutte le informazioni sui componenti e su ogni possibile particolare dell'impianto.
Contemporaneamente l'Appaltatore dovrà sottoporre alla Direzione lavori la campionatura di tutti i componenti degli impianti per la preventiva accettazione del progetto; resta comunque stabilito che la suddetta accettazione non pregiudica i diritti che la Committenza appaltante si riserva in sede di collaudo.
In generale tutti i nuovi impianti dovranno essere installati nel pieno rispetto dell'edificio, evitando accuratamente impianti sottotraccia, rotture e demolizioni; optando, dove possibile, per soluzioni “a vista”, utilizzando canaline attrezzate, tubi, canali, realizzate su disegno o di produzione. Sarà inoltre possibile utilizzare e sfruttare per i passaggi verticali canne fumarie, camini, piccoli vani, asole, androni e cavedi esistenti; per i passaggi orizzontali, sottotetti, pavimenti sopraelevati, vespai, intercapedini, zoccolini, soglie e pavimenti facilmente rimovibili e riposizionabili. Potranno infine realizzarsi oggetti di arredo progettati ad hoc in grado di contenere e/o distribuire parti e porzioni di impianto.
Gli apparecchi e i materiali da impiegare nella realizzazione dell'impianto elettrico dovranno essere, oltre che di buona qualità, durata, isolamento, solidità e funzionamento, conformi alle norme CEI e alle tabelle di unificazione CEI - UNEL.
Il circuito per l'utilizzazione della luce dovrà essere sempre distinto da quello per uso domestico; il circuito luce dovrà essere costituito da due circuiti indipendenti di cui uno per le prese a spina, l'altro per l'alimentazione diretta dei punti luce.
Nel caso di particolari edifici verranno indicati i valori medi di illuminazione che si misureranno su un piano orizzontale posto a 80 cm dal pavimento in condizioni normali di alimentazione.
I valori usuali per alcuni locali ed utilizzazioni saranno i seguenti:
- corridoi, passaggi, scale 100 lux
- strade interne, zone pedonali, porticati piazzali 10 lux
- altri locali 200 lux
La Direzione dei lavori, sia in corso d'opera che dopo l'ultimazione dei lavori potrà, in qualsiasi momento, procedere a verifiche atte ad accertare:
- l'efficacia delle prese a terra;
- lo stato di isolamento dei conduttori;
- la conformità dell'impianto elettrico al progetto approvato;
- l'efficacia delle protezioni.
Il collaudo finale dell'impianto dovrà accertare:
- che il progetto approvato sia stato rispettato in tutte le sue caratteristiche;
- l'efficacia delle protezioni;
- la resistenza all'isolamento;
- l'efficacia delle prese a terra;
- lo stato di isolamento dei conduttori;
- la corretta realizzazione dei circuiti di protezione contro le tensioni di contatto.
Le linee dovranno essere collocate internamente a tubazioni di materiale termoplastico conforme alle norme CEI o di acciaio smaltato sia internamente che esternamente. Il diametro delle tubazioni dovrà essere sufficientemente ampio da permettere di sfilare e reinfilare i cavi previsti con facilità e senza causare danni. Comunque il diametro interno non dovrà essere inferiore a 10 mm.
Le linee, tutte indistintamente, saranno realizzate con fili di rame elettrolitico ricotto conformi alle norme CEI ed isolate con l'impiego di materiale termoplastico continuo, compatto, senza difetti quali bolle e grumi.
Le sezioni minime dei conduttori saranno le seguenti (norme CEI 315 2.2.04)
Illuminazione e relative prese a spina [n/mm2]
Circuiti principali (dorsali) e derivazioni | |
- alle singole prese | 2,5 |
- derivazioni ai singoli punti luce | 1,5 |
Usi domestici e relative prese a spina [n/mm2]
Circuiti principali (dorsali), se destinati ad alimentare | ||
anche un apparecchio di cottura | 6 | |
Circuiti principali (dorsali), negli altri casi | 4 | |
Derivazioni per un apparecchio di cottura | 4 | |
Derivazioni ai singoli utilizzatori o alle singole prese | 2,5 | |
Montanti al servizio delle singolo utenze [n/mm2] | 6 |
Le parti in tensione delle prese di corrente e dei comandi dovranno essere montati su materiali ceramici o simili aventi le medesime caratteristiche dielettriche.
I prezzi in elenco saranno comprensivi di tutto quanto necessario per fornire l'impianto completo e funzionante a perfetta regola e dei contributi di allacciamento all'Ente di distribuzione o chi per esso.
L'Appaltatore, fino all'approvazione del collaudo da parte della Committenza appaltante è ritenuto responsabile della funzionalità e integrità dell'impianto ed è, quindi, obbligato, se necessario, ad effettuare sostituzioni, riparazioni, reintegri qualora se ne presentasse l'esigenza.
L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'ultimazione dell'impianto deve presentare duplice copia dei disegni quotati di tutta la rete e di ogni altro particolare atto a documentare con esattezza tutto l'impianto.
ART. 79) – ALLACCIAMENTI DI CANTIERE
Allacciamenti elettrici
Tutti i componenti elettrici utilizzati devono essere a regola d’arte ed idonei all’ambiente d’istallazione.
L’energia elettrica sarà fornita direttamente in bassa tensione (sistema TT) dall’impianto della Committenza (per apparecchiature di potenza fino a 3,0 kW, previo accordo con il personale tecnico del Comune circa i punti di allacciamento disponibili) oppure richiesto da parte dell’Appaltatore direttamente all’Ente distributore. Per attrezzature particolari l’Appaltatore dovrà provvedere con propri generatori di corrente.
In ogni caso il materiale elettrico utilizzato per la realizzazione dell’impianto deve essere conforme alla “direttiva bassa tensione” (direttiva 2006/95/CE) e riportare la marcatura CE, con la quale il costruttore dichiara che il prodotto è a regola d’arte.
La marcatura CE può essere accompagnata dal marchio IMQ indicante la conformità alle norme di qualità certificate dall’Istituto Italiano del Marchio di Qualità. Il marchio IMQ non è obbligatorio.
La scelta delle soluzioni tecniche da adottare per la realizzazione dell’impianto di cantiere ricade in capo all’Appaltatore, il quale tramite proprio istallatore in possesso dei requisiti di Xxxxx, dovrà dichiararne la conformità ai sensi del D.M. 37/08.
Con riferimento alla norma CEI 64-8 deve essere prevista e verificata un'adeguata protezione contro le sovracorrenti e contro i contatti diretti ed indiretti.
La protezione contro i contatti diretti può essere attuata mediante l'isolamento delle parti attive e attraverso l'uso di involucri e barriere, mentre la protezione contro i contatti indiretti viene realizzata tramite interruzione automatica del circuito, con l'impiego di componenti di classe II o mediante separazione elettrica.
In riferimento agli apparecchi elettrici portatili, la norma CEI 64-8/2 suddivide gli apparecchi elettrici che non necessitato di posa fissa in:
- apparecchi trasportabili, dotati di apposite maniglie possono essere spostati facilmente all’interno dell’ambiente di lavoro (piccole troncatrici, piccoli seghetti alternativi, etc.);
- apparecchi mobili, destinati ad essere spostati durante l’uso (macchine su ruote, semoventi o trainabili manualmente),
- apparecchi portatili, destinati ad essere sorretti dall’operatore durante l’impiego ordinario (ad es. trapano, smerigliatrice, martelletti demolitori).
Per motivi di sicurezza gli apparecchi portatiti devono essere costruiti con doppio isolamento e riportare il simbolo del doppio quadrato. Tali apparecchi sono detti di classe II.
Allacciamenti idrici
L’impiego di acqua in cantiere potrà essere diretto, mediante l’utilizzo dei punti idrici del Comune (servizi igienici, etc.) nel caso di quantitativi limitati e puntuali in prossimità delle zone di lavorazione (previo accordo con i tecnici comunali e la D.L.) oppure mediante serbatoi portatili installati nell’area di cantiere esterna adibita a scarico materiali (area parcheggio con accesso da via Lamarmora).