TRA
Repertorio n.
Imposta di bollo di Euro
assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 23923/2016 del 05.02.2016
dell’Agenzia
Entrate -
delle
Direzione
Provinciale di Milano - Ufficio Territoriale di
Milano 5
[SCHEMA TIPO] CONTRATTO D’APPALTO DELL’ACQUISIZIONE DI UN APPLICATIVO WEB PER LA GESTIONE
INFORMATIZZATA DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE DELL’ATS
TRA
L’ATS della Città Metropolitana di Milano, C.F. e P. IVA n. 09320520969, con sede legale in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx x. 00, nella persona del Direttore Generale Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, nominato con DGR della Regione Lombardia n. XI/1054 del 17.12.2018 (nel seguito per brevità anche “Amministrazione appaltante”)
Oppure
L’ATS di Bergamo, C.F. e P.IVA n. con sede legale in nella persona del Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx nominato con DGR della Regione Lombardia n.
(nel seguito per brevità anche “Amministrazione appaltante”)
E
in persona di
in qualità Legale Rappresentante (nel seguito per brevità anche
“Appaltatore”)
PREMESSO CHE
- La società , a seguito di espletamento di gara d’appalto a procedura aperta sopra soglia comunitaria, nelle forme previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e ai sensi e per gli effetti della Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. del , è risultata aggiudicataria della fornitura di un applicativo web per la gestione informatizzata delle attività di controllo delle prestazioni sanitarie;
- con nota prot. n. del si trasmetteva all’Appaltatore sopra citato comunicazione di aggiudicazione definitiva di cui all’art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- l’Amministrazione Appaltante ha provveduto ad acquisire:
- cauzione definitiva;
- estremi del conto corrente dedicato all’appalto ai sensi del D. Lgs. 136/2010;
- DURC regolare;
- copia di polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e copia di polizza assicurativa correlata ai rischi sul trattamento dei dati personali e sensibili;
- Il nominativo del Responsabile del Contratto e relativo contatto;
- [facoltativo: altra eventuale documentazione];
- la Stazione Appaltante ha provveduto ad effettuare i controlli di Legge, in particolare:
[…]
SI CONVIENE E STIPULA:
Articolo 1 - Oggetto del Contratto
Oggetto del presente contratto è l’acquisizione di un applicativo web per la gestione informatizzata delle attività
di controllo delle prestazioni sanitarie dell’ATS .
La soluzione applicativa, comprensiva dei servizi realizzativi e aggiuntivi meglio descritti nel Capitolato Tecnico (Allegato x), deve essere garantita dall’Appaltatore attraverso le seguenti modalità:
- la realizzazione di personalizzazioni di una soluzione applicativa esistente sul mercato [eventualmente
offerta in licenza d’uso];
- l’erogazione di servizi aggiuntivi relativi alla formazione utenti interni, all’assistenza tecnica, alla manutenzione correttiva, preventiva programmata, normativa ed evolutiva, al servizio di hosting ed all’erogazione dell’applicazione web in cloud in modalità SaaS. I servizi descritti saranno garantiti secondo modalità che verranno stabilite dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Pertanto, l’Appaltatore si impegna ad erogare tutti i servizi di cui al presente punto, nel rispetto di quanto riportato nel Capitolato Tecnico [eventualmente proposto in sede di offerta tecnica].
Per il dettaglio della soluzione acquisitiva, si rinvia al Capitolato Tecnico e all’offerta tecnico-qualitativa presentata
dall’Appaltatore.
Articolo 2 – Durata dell’appalto
Il Contratto d’Appalto ha durata di 60 mesi, decorrenti dal al .
L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere anticipatamente, qualora, nel corso di validità del Contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) attivassero una Convenzione avente ad oggetto le prestazioni oggetto del presente Contratto.
Articolo 3 – Piano di fornitura
A partire dalla data di decorrenza del contratto, l’Appaltatore deve provvedere alla fornitura di tutti i certificati digitali necessari per la messa in esercizio del sistema informativo ed erogare i relativi servizi di cloud hosting necessari per avviare le attività di sviluppo e di collaudo attraverso una infrastruttura che garantisca almeno due ambienti operativi indipendenti dedicati all’Amministrazione (test/collaudo e produzione). Il sistema informativo si considera consegnato soltanto a valle del positivo superamento del collaudo.
L’Appaltatore è tenuto a consegnare la soluzione completa di tutte le parti specificate nel Capitolato Tecnico entro un massimo di 30 (trenta) giorni solari dalla data di sottoscrizione del contratto.
Le attività di collaudo, formazione ed avviamento del sistema in produzione devono completarsi entro un periodo di 30 (trenta) giorni solari dalla consegna della soluzione.
Il sistema informativo potrà essere considerato consegnato soltanto a valle del positivo superamento del collaudo.
In esito al collaudo positivo, decorre il servizio di assistenza tecnica e manutenzione che l'Appaltatore deve garantire sino alla scadenza naturale del contratto.
Articolo 4 – Importo dell’appalto
L’importo del presente Contratto è pari a € Iva esclusa.
L’importo sopra indicato è da considerarsi comprensivo di tutte le richieste rappresentate nel presente
Contratto.
Articolo 5 - Rinnovo e opzioni contrattuali
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in forma espressa, al rinnovo del presente Contratto per un ulteriore periodo di massimo 60 mesi (quindi il rinnovo potrà essere esercitato anche per un periodo inferiore), alle medesime condizioni normo-economiche stabilite per i servizi di assistenza, manutenzione evolutiva e cloud hosting, previa verifica della corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto. L’Amministrazione, qualora intenda esercitare tale opzione, ne darà comunicazione all’Appaltatore mediante posta elettronica certificata.
L’Amministrazioni si riserva la facoltà di prevedere, nel corso di validità dei contratti stipulati, modifiche che comportano un aumento dell’importo contrattuale nei limiti del 20%.
Nel periodo di vigenza del presente Xxxxxxxxx potrà essere applicata la revisione dei prezzi secondo quanto
disposto dall’art. 30 del Capitolato Speciale d’Appalto, parte integrante del presente documento.
In ultimo, qualora, allo scadere del presente Contratto, l’Amministrazione non avesse concluso la nuova procedura di scelta del contraente, la stessa si riserva, per il periodo strettamente necessario, la facoltà di prorogare i contratti in essere e l’Appaltatore ha l’obbligo di accettare tale proroga, alle medesime condizioni contrattuali vigenti, assicurando l’esecuzione del servizio, senza soluzione di continuità, nelle more della stipulazione del nuovo contratto, per un periodo presunto di mesi 12 per i soli servizi di:
- Assistenza e manutenzione;
- Manutenzione evolutiva;
- Cloud hosting.
Articolo 6 - Proprietà intellettuale
Tutto quanto sviluppato e successivamente modificato (attraverso interventi di manutenzione correttiva, evolutiva, migliorativa) da parte dell’Appaltatore, unitamente a tutta la documentazione tecnica e di esercizio prodotta, dovranno intendersi di proprietà di ATS .
Al termine del periodo contrattuale, per tutti i progetti realizzati ad hoc dall’Appaltatore, l’Amministrazione deve poter assicurare il solo servizio di assistenza e manutenzione attraverso procedure acquisitive aperte al mercato. L’Amministrazione avrà la possibilità di cedere in riuso le eventuali personalizzazioni ad altri Enti Pubblici che lo dovessero richiedere. Le stesse personalizzazioni potranno essere segnalate ad AgID per essere rese disponibili in modalità aperta sul repository Developers Italia.
Art. 7- Obblighi contrattuali
L’Appaltatore deve munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione del contratto all’esercizio della sua attività.
L’Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico (Allegato xxx).
L’ Appaltatore si obbliga a:
1. consegnare la soluzione completa di tutte le parti specificate nel Capitolato Tecnico entro un massimo di
30 (trenta) giorni solari dalla data di sottoscrizione del presente Contratto;
2. completare le attività di collaudo, formazione ed avviamento del sistema entro 30 (trenta) giorni solari
dallo sviluppo e consegna del sistema;
3. assicurare la formazione degli utenti interni all’Amministrazione secondo il calendario e le modalità concordate con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
4. provvedere, dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, alla fornitura dei certificati digitali relativi a tutti gli ambienti operativi dedicati all’Amministrazione (collaudo, produzione) ed erogare i relativi servizi di cloud hosting attraverso una infrastruttura SaaS che garantisca all’Amministrazione la disponibilità di due ambienti operativi indipendenti (collaudo, produzione);
5. non sospendere le attività oggetto del presente Contratto. Pertanto, l’Appaltatore si obbliga alla sua puntuale esecuzione anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio medesimo;
6. rispettare la normativa contrattuale e regolamentare del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro per tutto il personale a vario titolo impiegato;
7. retribuire il personale:
- dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competente;
- Libero Professionale con compensi liberamente determinati dalla contrattazione individuale (contrattazione diretta tra operatori a rapporto Libero Professionale e l’aggiudicatario) – con obbligo di deposito, prima dell’utilizzazione, del contratto individuale.
Art. 8- Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Appaltatore, ai fini di quanto previsto dalla L. 136/2010:
- assume l’obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche su cui verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del presente Contratto;
- si obbliga, a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi o forniture oggetto del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
- si impegna a dare immediata comunicazione a questa Agenzia ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di della notizia di inadempimento della propria controparte/subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Inoltre, l’Appaltatore dovrà essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici previsti in materia di fatturazione elettronica, o, in alternativa, deve conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 5, D.M. 55/2013.
Art. 9 - Fatturazione e pagamenti
§ 9.1 Fatturazione
Le prestazioni, rese nei modi prescritti dal presente Contratto d’Appalto, sono oggetto di fatturazione da parte dell’Appaltatore [a cura di ciascuna Amministrazione Appaltante].
1. Servizi di sviluppo e personalizzazione delle funzionalità descritte nel Capitolato Tecnico da pagarsi, a valle dell’esito positivo del collaudo, con canoni trimestrali ricorrenti distribuiti per tutta la durata contrattuale. Tali costi comprendono gli eventuali costi di licenza d’uso della soluzione adottata.
2. Servizi una tantum di formazione utenti da pagarsi “a corpo”, dopo il collaudo e rilascio del sistema in
produzione.
3. Servizio di popolamento iniziale (migrazione) dei dati da pagarsi “a corpo”, dopo il collaudo e rilascio del
sistema in produzione.
4. Servizi di assistenza e manutenzione da fatturarsi periodicamente con canone trimestrale posticipato, a valle del rilascio del sistema in produzione.
5. Servizi di manutenzione evolutiva da pagarsi “a consumo” dopo il collaudo e rilascio in produzione delle modifiche evolutive effettuate.
6. Servizi di cloud hosting ed erogazione in modalità SaaS da fatturarsi periodicamente con canone trimestrale, dopo il collaudo e rilascio del sistema in produzione.
L’Appaltatore invia fattura elettronica riportante il numero e la data dell’ordinativo nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico e che, in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale.
ATS della Città Metropolitana di Milano
Denominazione Ente: ATS della Città Metropolitana di Milano Sede legale: Corso Italia, 52 – 00000 Xxxxxx
Codice Fiscale: 09320520969
Partita IVA: 09320520969
Codice IPA: atsmetmi
oppure
ATS di Bergamo
Denominazione Ente: Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo Sede legale: Xxx Xxxxxxxxxxxx x. 0 – 00000 Xxxxxxx
Codice Fiscale: 04114400163
Partita IVA: 04114400163
Codice IPA: atsb
Codice Univoco ufficio: 7ZRYRC – SETTORE FORNITORI
Deve, in ogni caso, essere periodicamente consultato il sito web xxx.xxxxxxxx.xxx.xx per verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del codice univoco.
Ai sensi del richiamato art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, le fatture elettroniche emesse devono riportare il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) [a cura di ciascuna Amministrazione Appaltante].
Ai sensi dell’art. 25, co. 3, D.L. 66/2014, l’Amministrazione Appaltante non procederà al pagamento di fatture
elettroniche che non riportino il codice CIG, come previsto dal richiamato art. 25, co. 2, D.L. 66/2014.
Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, Regione Lombardia ha raccomandato la presenza di talune informazioni necessarie a favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali.
Le informazioni obbligatorie sono le seguenti:
- Codice Identificativo Gara;
- eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge.
- tutti i dati relativi al pagamento;
- data e numero d’ordine d’acquisto;
- totale documento;
- codice fiscale del cedente;
- ogni altra indicazione utile.
- in generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso.
Il nuovo obbligo normativo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27.12.2017, art. 1, comma 414) stabilisce che tutti gli ordini di acquisto della pubblica amministrazione dovranno essere effettuati esclusivamente in formato elettronico e trasmessi per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordinativi di acquisto (NSO).
L’architettura del sistema NSO è stata realizzata utilizzando l’infrastruttura, già esistente, del Sistema di
Interscambio delle fatture elettroniche (SdI) e dialogherà con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita
da ANAC, per la verifica della corretta indicazione del CIG assegnato al Contratto, nonché con il sistema SIOPE+ e la Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC).
Con Decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 07.12.2018 e del 27.12.2019 sono state approvate le regole tecniche e le linee guida concernenti la gestione degli ordinativi elettronici degli enti e aziende del SSN e, al contempo, è stata fissata la decorrenza, a partire dall’1.1.2022, dell’obbligo di inserimento del riferimento all’Ordine elettronico in fattura, per quei processi di ordinazione eseguiti attraverso NSO, sia per acquisto di beni che di servizi, sanitari e non sanitari.
In particolare, l’art. 3 del citato Decreto dispone che “[…] l’emissione dei documenti [……] è effettuata esclusivamente in forma elettronica e la trasmissione avviene per il tramite del Nodo Smistamento degli Ordini (NSO)” ed ai commi 3 e 4 “[….]sulle fatture elettroniche sono obbligatoriamente riportati gli estremi dei documenti secondo le modalità stabilite nelle linee guida [….] gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti non possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture non conformi a quanto disposto al comma 3”.
L’Appaltatore deve, pertanto, emettere la fattura elettronica riportando, oltre al CIG, la tripletta di identificazione dell’ordine elettronico, di seguito indicata:
1. nel campo 2.1.2.2 <IdDocumento> dello schema della FatturaPA va riportato l’identificativo dell’ordine a
cui la fattura fa riferimento (numero ordine);
2. nel campo 2.1.2.3 <Data> dello schema della FatturaPA va riportata la data di emissione dell’ordine;
3. nel campo 2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione> dello schema della FatturaPA va riportato l’identificativo del soggetto (EndpointID) che ha emesso l’ordine preceduto e seguito dal carattere “#” senza interposizione di spazi".
§ 9.2 Pagamenti
Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato dall’Amministrazione entro 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione del contratto a cura del competente servizio dell’Agenzia. Tale verifica sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’Amministrazione non procederà comunque alla liquidazione di fatture anticipate ed emesse prima del collaudo con esito positivo.
L’Amministrazione provvederà a respingere la fattura, ai sensi del D.M. n. 132 del 24.08.2020, qualora:
- non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG;
- non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti;
- non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra la fornitura consegnata e quanto richiesto;
- non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta.
Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all’appalto verranno effettuati con lo strumento del
bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati
sul conto corrente dedicato dell’Appaltatore.
Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell’Appaltatore, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte dell’Amministrazione Appaltante.
L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per
detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi della D. Lgs. 231/2002, testo vigente.
Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell’emissione dell’ordinativo di pagamento e gli interessi di
moratoria decorreranno da tale data.
Per provvedere al pagamento l’Amministrazione Appaltante dovrà essere in possesso di un D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), acquisito d’ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell’Appaltatore.
Qualora il D.U.R.C. dell’Appaltatore evidenzi irregolarità, l’Amministrazione sarà tenuta all’osservanza di quanto
disposto dal DPR 207/2010 e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati.
L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
Art. 10- Direttore dell’Esecuzione del contratto
Il Direttore dell’esecuzione del Contratto è il Responsabile/Direttore
UOC/UOS dell’ATS .
della
Art. 11 - Inadempienze e penalità
Di seguito sono descritti gli indicatori di qualità e gli SLA previsti per misurare i diversi servizi che compongono la fornitura dal rispetto delle scadenze contrattuali (piano della qualità, predisposizione ambienti, date di rilascio del software in produzione, attività di subentro, etc.), alla Quality Assurance (indici di difettosità in fase di collaudo) ed ai servizi di manutenzione (correttiva, evolutiva, legislativa) e di assistenza / gestione applicativa.
11.1 PERF - Rispetto degli indicatori di performance
L’indicatore di qualità PERF misura il rispetto degli indicatori di performance richiesti dall’Amministrazione per l’applicazione web. Il requisito si applica anche per le eventuali attività di manutenzione evolutiva. L’Appaltatore è tenuto a dare evidenza, tramite opportuni file di log, della corretta osservanza degli indicatori richiesti da ATS.
Di seguito gli indicatori di performance previsti:
• Il caricamento dei dati sull’interfaccia applicativa in fase di avvio del software deve avvenire entro 15 secondi.
• Il caricamento di un singolo campione deve avvenire entro 10 secondi.
• Il caricamento di una singola scheda deve avvenire entro 5 secondi.
• Il ricalcolo del DRG in una singola scheda deve avvenire entro 10 secondi.
• La creazione di una scheda NOC deve avvenire entro 10 secondi.
• L’inserimento di una lista SDO (standard 30 cartelle) in un campione deve avvenire entro 20 secondi.
• Il report esiti di un controllo deve essere generato entro 30 secondi.
• L’intero processo di caricamento flusso SDO di ritorno regionale (art. 3.3 del Capitolato Tecnico) deve avvenire entro 90 minuti.
• Per le attività di seguito riportate, si richiama quanto stabilito dal Capitolato Tecnico, art. 4.3 “Requisiti e vincoli tecnologici e infrastrutturali”, in materia di performance (requisito TEC6):
- caricamento liste delle pratiche campionate dall’erogatore, caricamento tracciato esiti e file SDO1, SDO2 e SDO3 di Autocontrollo di Congruenza;
- caricamento tracciato esiti di Qualità documentale;
- generazione dei verbali di accertamento;
- rendicontazione esiti verso la D.G. Welfare Regione Lombardia (art. 3.8 del Capitolato Tecnico).
In caso di superamento di uno qualunque dei valori massimi identificati negli indicatori sopra riportati, per tre giorni lavorativi consecutivi, si applicherà una penale pari all’1‰ contrattuale. L’evidenza degli indicatori suddetti deve essere fornita all’Amministrazione dall’Appaltatore attraverso la registrazione di opportuni log applicativi, di cui deve essere garantita necessariamente l’integrità e la non modificabilità.
11.2 RSCT - Rispetto di una scadenza contrattuale
L’indicatore di qualità RSCT misura il rispetto delle scadenze temporali derivanti dalla documentazione contrattuale inclusa l’offerta tecnica dell’aggiudicatario e/o pianificate in un piano di lavoro approvato. Il requisito si applica anche per le eventuali attività di manutenzione evolutiva.
Ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ad una scadenza contrattuale determina l’applicazione di una penale pari all’1‰ dell’importo totale previsto dal contratto di fornitura. La giornata lavorativa vale dalle 9 alle 18 dei giorni feriali, dal lunedì al venerdì. Il criterio in oggetto si applica ad ogni scadenza temporale prevista dalla documentazione contrattuale, inclusa l’offerta tecnica dell’Appaltatore e/o pianificata in un piano di lavoro approvato. Il criterio si applica anche per le eventuali attività di manutenzione evolutiva.
Caratteristica | Efficienza | Sotto caratteristica | Prestazioni temporali |
Aspetto da valutare | Rispetto di una scadenza contrattuale | ||
Unità di misura | Xxxxxx lavorativi | Fonte dati | Documenti di pianificazione |
Periodo di riferimento | Durata contratto | Frequenza di misurazione | Ad evento |
Dati da rilevare | Per ciascuna scadenza vanno rilevati - Data prevista (data_prev) di una scadenza contrattuale - Data effettiva (data_eff) dell’evento contrattuale | ||
Regole di campionamento | Nessuna | ||
Formula | RSCT = data_eff – data_prev | ||
Regole di arrotondamento | Nessuna | ||
Valore di soglia | RSCT <= 0 | ||
Azioni contrattuali | Ogni giorno lavorativo di ritardo (RSCT > 0) determina la penale “Slittamento di una scadenza contrattuale” pari all’1‰ contrattuale. | ||
Eccezioni | Nessuna |
11.3 TNCO – Tasso di casi di test eseguiti in collaudo con esito negativo
L’Appaltatore è tenuto alla predisposizione del piano di test (test unitari, test funzionali, di sistema, di sicurezza, di performance, ecc.) e all’esecuzione dei casi di test pianificati sino al loro esito positivo: ciò rappresenta la precondizione per la consegna del software realizzato e dunque per l’avvio del collaudo. A partire dal piano di test viene redatto il piano di collaudo.
L’indicatore di qualità TNCO misura il rapporto tra i casi di collaudo eseguiti con esito negativo ed il totale dei casi di collaudo previsti ed eseguiti in collaudo. Deve essere rilevato per ogni collaudo, compresi i collaudi successivi ad un precedente collaudo negativo.
Un rapporto tra i casi di collaudo eseguiti con esito negativo ed il totale dei casi di collaudo previsti ed eseguiti in collaudo superiore o uguale al 10% comporta l’applicazione di una penale pari all’1‰ del valore contrattualmente fissato per il servizio realizzativo nel contratto di fornitura. Il criterio deve essere applicato per ogni collaudo, compresi i collaudi successivi ad un precedente collaudo negativo.
Caratteristica | Affidabilità | Sotto caratteristica | Maturità |
Aspetto da valutare | Percentuale di casi di test eseguiti con esito negativo rispetto al totale dei casi di collaudo eseguiti | ||
Unità di misura | Punto percentuale | Fonte dati | Piano di Test – Realizzazione Rapporto di collaudo |
Periodo di riferimento | La durata della fase di collaudo dell'obiettivo | Frequenza di misurazione | Al termine della fase di collaudo dell’obiettivo |
Dati da rilevare | - casi di test pianificati, eseguiti con esito negativo in collaudo (N_test_not_ok) - casi di test eseguiti in collaudo (Tot_test) | ||
Regole di campionamento | Nessuna | ||
Formula | TNCO = (N_test_not_ok / Tot_test) * 100 | ||
Regole di arrotondamento | Il risultato della misura va arrotondato: - per difetto se la parte decimale è ≤ 0,5 - per eccesso se la parte decimale è > 0,5 | ||
Valore di soglia | TNCO < 10 % | ||
Azioni contrattuali | Il non rispetto del valore di soglia comporterà l’applicazione della penale una tantum “Test negativi in collaudo” pari all’1‰ del valore contrattualmente fissato per il servizio realizzativo. Il nuovo collaudo inizierà alla data fissata dall’Amministrazione. | ||
Eccezioni | Nessuna |
11.4 GSCO – Giorni di sospensione del collaudo
Con l’indicatore GSCO si vuole controllare il numero di giorni in cui è stato sospeso il collaudo di un obiettivo
realizzativo (di sviluppo, di manutenzione evolutiva o adeguativa, etc.) per cause imputabili all’Appaltatore.
Un ritardo di oltre un giorno lavorativo rispetto alla data di collaudo concordata determina l’applicazione di una penale una tantum pari all’1‰ dell’importo fissato per il servizio realizzativo oggetto del presente Contratto.
Affidabilità | Sottocaratteristica | Maturità |
Aspetto da valutare | Numero complessivo di giorni in cui è stato sospeso il collaudo di un obiettivo per cause imputabili all’Appaltatore | ||
Unità di misura | Xxxxxx lavorativo | Fonte dati | Comunicazioni di sospensione del collaudo e di ripresa |
Periodo di riferimento | Durata collaudo | Frequenza di misurazione | Al termine del collaudo |
Dati da rilevare | • Data della singola sospensione collaudo (Data_sospensionej) • Data della singola di ripresa del collaudo (Data_ripresaj) • Numero di sospensioni del collaudo (Nsosp) | ||
Regole di campionamento | Si applica a tutte le sospensioni del collaudo (sia per la prima che, qualora capiti, per le successive) | ||
Formula | 𝐺𝑆𝐶𝑂 = ∑𝑁𝑠𝑜𝑠𝑝(𝐷𝑎𝑡𝑎_𝑟𝑖𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑖 – 𝐷𝑎𝑡𝑎_𝑠𝑜𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑖 ) 1 | ||
Regole di arrotondamento | Nessuna | ||
Valore di soglia | GSCO = 0 | ||
Azioni contrattuali | Per ogni giorno lavorativo eccedente la soglia, ATS applicherà la penale “Sospensione del collaudo” pari all’1‰ dell’importo fissato per il servizio realizzativo. | ||
Eccezioni | Nessuna |
11.5 DAES – Difettosità in avvio in esercizio
Con questo indicatore DAES si vuole rilevare, per ogni obiettivo realizzativo rilasciato in esercizio, il numero di malfunzionamenti bloccanti e non bloccanti, nel periodo di riferimento.
Si stabilisce che la fase di avvio in esercizio duri due mesi a partire dal rilascio del software in produzione; questo criterio vale per il primo rilascio del sistema in produzione e per ogni successivo obiettivo realizzativo rilasciato in esercizio (è quindi compresa la manutenzione evolutiva). Entro tale periodo un numero di errori (bloccanti, non bloccanti) oltre le soglie stabilite (al primo errore bloccante; oltre i tre errori non bloccanti) determina l’applicazione di una penale pari al pari all’1‰ dell’importo contrattualmente calcolato per l’obiettivo realizzativo.
Caratteristica | Affidabilità | Sottocaratteristica | Maturità |
Aspetto da valutare | Difettosità in avvio di esercizio, ovvero 2 mesi dopo il rilascio in produzione. | ||
Unità di misura | Difettosità | Fonte dati | Sistema di tracciatura |
Periodo di riferimento | Fase di avvio in esercizio | Frequenza di misurazione | Al termine del periodo di riferimento |
Dati da rilevare | Numero totale di malfunzionamenti non bloccanti delle funzionalità utente nuove o modificate dall’obiettivo rilevati durante il periodo di riferimento (N_malfunz_no_bl). Numero totale di malfunzionamenti bloccanti delle funzionalità utente nuove o modificate dall’obiettivo rilevati durante il periodo di riferimento (N_malfunz_bl) | ||
Regole di campionamento | Nessuna | ||
Valore Soglie | DAES (bloccanti) = 0 DAES (non bloccanti) <= 3 | ||
Regole di arrotondamento | Nessuna | ||
Azioni contrattuali | Per ciascun errore eccedente il valore di soglia, l’Amministrazione applica la penale “Eccesso di malfunzionamenti in avvio di esercizio” pari all’1‰ dell’importo contrattualmente calcolato per l’obiettivo realizzativo |
11.6 TROI – Tempestività di Ripristino dell’Operatività in esercizio (per singolo intervento)
L’indicatore TROI misura il livello di servizio di ogni intervento di ripristino dell’operatività del software applicativo in esercizio, eseguito nel periodo di riferimento. La giornata lavorativa vale dalle 9 alle 18 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì.
Xxxxxxxxx che la giornata lavorativa va dalle 9 alle 18 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì, il criterio prevede che trimestralmente si calcolino i tempi di ripristino dell’operatività di ogni richiesta di intervento di manutenzione correttiva. La soglia massima di intervento per errori bloccanti, al netto dei periodi di tempo (sospensione) non imputabili all’Appaltatore, è di 8 (otto) ore solari. La soglia massima di intervento per errori non bloccanti, al netto dei periodi di tempo (sospensione) non imputabili all’Appaltatore, è di 2 (due) giorni lavorativi considerando quanto definito per la giornata lavorativa. Per ogni singolo intervento che eccede la relativa soglia, l’Amministrazione applicherà una penale pari all’1‰ per errori bloccanti o pari allo 0,5‰ per errori non bloccanti dell’importo contrattualmente definito per il servizio di correttiva, compreso il software rilasciato (realizzato o modificato) dall’Appaltatore durante il periodo contrattuale.
Caratteristica | Efficienza | Sottocaratteristica | Efficienza temporale |
Aspetto da valutare | Tempestività di ripristino dell'operatività del software applicativo in esercizio a seguito di un malfunzionamento | ||
Unità di misura | Ore solari per errori bloccanti, lavorative negli altri casi (a multipli di mezze giornate lavorative) | Fonte dati | Sistema di tracciatura o comunicazioni |
Periodo di riferimento | Il trimestre precedente la rilevazione | Frequenza di misurazione | Trimestrale |
Dati da rilevare | Avvio del processo di risoluzione del malfunzionamento: data, ora e minuti comunicazione all’Appaltatore [fase attivazione] (inizio) Termine della risoluzione del malfunzionamento: data, ora e minuti fine esecuzione [fase esecuzione] (termine) Tempo di sospensione della risoluzione del malfunzionamento (sospensione) a causa dell'indisponibilità dell'ambiente di correzione, o per ragioni non imputabili all’Appaltatore (TRO) | ||
Regole di campionamento | Nessuna | ||
Formula | TROI = termine – inizio – TRO (ore, minuti) | ||
Regole di arrotondamento | Nessuna | ||
Valore di soglia | TROI | Bloccante: ≤ 8 ore solari | Non Bloccante: ≤ 2 gg lavorativi (esclusi sabato e festivi) |
Azioni contrattuali | Il superamento del valore di soglia comporterà l’applicazione della penale “Ripristino dell’operatività in esercizio” così definita: ⮚ pari all’1‰ per errori bloccanti o pari allo 0,5‰ per errori non bloccanti dell’importo contrattualmente definito per il servizio di correttiva per malfunzionamenti sul sw affidato al servizio di correttiva ad inizio fornitura; ⮚ pari all’1‰ per errori bloccanti o pari allo 0,5‰ per errori non bloccanti del valore complessivo del servizio realizzativo per i malfunzionamenti su software rilasciato (realizzato o modificato) dall’Appaltatore durante il periodo contrattuale. |
Eccezioni | Nessuna |
11.7 CSR – Interventi di manutenzione correttiva recidivi
L’indicatore CSR misura il grado di efficacia degli interventi di manutenzione misurando la percentuale di errori che si ripresentano dopo l’intervento correttivo.
L’Amministrazione trimestralmente valuterà il numero di interventi di manutenzione correttiva recidivi, ovvero segnalati sul sistema di tracciatura relativi allo stesso malfunzionamento. Per ogni intervento recidivo (già la prima riapertura di una segnalazione sul medesimo malfunzionamento rende l’errore recidivo), l’Amministrazione applicherà una penale pari all’1‰ dell’importo contrattualmente definito per il servizio di correttiva, compreso il software rilasciato (realizzato o modificato) dall’Appaltatore durante il rapporto contrattuale.
Caratteristica | Affidabilità | Sottocaratteristica | Maturità |
Aspetto da valutare | Numero di interventi di manutenzione correttiva recidivi, cioè relativi allo stesso modulo per lo stesso malfunzionamento. | ||
Unità di misura | Case recidivi | Fonte dati | Sistema di tracciatura o comunicazioni |
Periodo di riferimento | Trimestre precedente la rilevazione | Frequenza di misurazione | Trimestrale |
Dati da rilevare | Numero di interventi di manutenzione correttiva segnalati sul sistema di tracciatura per lo stesso malfunzionamento (Ncase_ricorsivi) | ||
Regole di campionamento | Nessuna |
Formula | CSR = Ncase_ricorsivi |
Regole di arrotondamento | Nessuna |
Valore di soglia | CSR = 0 |
Azioni contrattuali | Ogni caso recidivo eccedente il valore di soglia comporterà l’applicazione della penale “Interventi di manutenzione correttiva recidivi” pari all’1‰ dell’importo contrattualmente definito per il servizio. |
Eccezioni | Nessuna |
11.8 TRRI – Tempestività di risoluzione delle richieste di assistenza
L’indicatore di qualità TRRI misura l’efficacia della prestazione mediante la percentuale di chiamate risolte od
inoltrate al gruppo responsabile della risoluzione (es. manutenzione correttiva) dopo aver identificato la causa.
ATS trimestralmente valuterà il numero di richieste di assistenza effettuate ed il relativo tempo di risoluzione od inoltrate al gruppo responsabile della risoluzione (es. manutenzione correttiva) dopo aver identificato la causa. Occorre considerare il numero di richieste di assistenza risolte entro le 4 (quattro) ore e rapportarlo rispetto al numero totale di richieste effettuate nel trimestre: il risultato della misura va arrotondato al punto percentuale, ovvero per difetto se la parte decimale è <= 0,5, per eccesso se la parte decimale è > 0,5. Per ogni 5 punti percentuale inferiore al 99% o sua frazione, l’Amministrazione applicherà una penale pari all’1‰ dell’importo contrattualmente previsto per il relativo servizio di gestione.
Caratteristica | Efficienza | Sottocaratteristica | Efficienza temporale |
Aspetto da valutare | Tempestività di risoluzione delle richieste di assistenza | ||
Unità di misura | Punto percentuale | Fonte dati | Strumento di tracciatura o comunicazioni |
Periodo di riferimento | Trimestre precedente la rilevazione | Frequenza di misurazione | Trimestrale |
Dati da rilevare | - Data e Ora (hh/mm) di ricezione della richiesta (Data_ricezione) - Data e Ora (hh/mm) della effettiva risoluzione della richiesta/inoltro gruppo con diagnosi (Data_risoluz) - Numero totale richieste di assistenza pervenute nel periodo di riferimento |
Regole di campionamento | Vanno considerate tutte le richieste di assistenza pervenute |
Formula | TRRI = Num_richieste (T_risoluz <= 4 ore) / Num_richieste_pervenute dove: T_risoluz =Data_risoluz – Data_ricezione |
Regole di arrotondamento | Il risultato della misura va arrotondato al punto percentuale: - per difetto se la parte decimale è <= 0,5 - per eccesso se la parte decimale è > 0,5 |
Valore di soglia | TRRI ≥ 99% |
Azioni contrattuali | Per ogni 5% o frazione inferiore al valore di soglia l’Amministrazione applicherà la penale “Mancata Tempestività nella risoluzione delle richieste di assistenza” pari all’1‰ dell’importo contrattualmente previsto per il relativo servizio di gestione |
Eccezioni | Nessuna |
Art. 12 - Risoluzione del contratto
L’Amministrazione può chiedere la risoluzione del Contratto in tutti i casi previsti dalla normativa vigente e nell’ipotesi previste nel presente Contratto.
Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, l’Amministrazione può risolvere il contratto con l’Appaltatore durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del già citato D. Lgs. 50/2016;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- l’Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione del presente servizio, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
- In caso di collaudo con esito negativo.
L’Amministrazione si riserva di risolvere il contratto con l’Appaltatore nei seguenti casi:
• mancata tempestività nella risoluzione delle anomalie bloccanti:
o per un numero di 2 fuori SLA su guasti bloccanti nei 12 mesi precedenti l’ultimo superamento SLA
per un guasto bloccante (3 fuori SLA su guasti bloccanti totali nei 12 mesi).
• difettosità:
o al verificarsi di 5 guasti bloccanti nei 12 mesi precedenti l’ultimo guasto bloccante (6 guasti
bloccanti totali nei 12 mesi).
o al verificarsi di 24 guasti non bloccanti nei 12 mesi precedenti l’ultimo guasto non bloccante (25
guasti non bloccanti totali nei 12 mesi).
• Al verificarsi di 10 (dieci) applicazioni di penali nell’arco del periodo contrattuale.
L’Amministrazione deve risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:
- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- il Direttore dell’Esecuzione del Contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;
- non vi sia rispondenza del servizio alle caratteristiche del presente Contratto e del Capitolato Tecnico, ovvero nel caso in cui l’Appaltatore non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali;
- cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell’esecuzione del servizio, fuori dai casi previsti dalla Legge vigente e dal presente Contratto;
- di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto appaltatore;
- di frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- qualora l’Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal Capitolato Tecnico relativi alla procedura attraverso il quale è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto della presente procedura;
- violazione delle norme e dei principi contenuti nel Codice Etico, nel Codice Etico degli Appalti Regionali, nonché nel Piano Triennale Anticorruzione;
- in cui i pagamenti all’appaltatore vengano effettuati senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane
S.p.A;
- il mancato adeguamento alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica.
Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell’esecuzione del contratto, dichiara risolto il contratto.
La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni derivati ad ATS.
Nei casi sopra previsti, l’Appaltatore, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che l’ATS è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento del servizio ad altro operatore.
Al verificarsi delle sopra elencate inadempienze, la risoluzione avviene di diritto quando l’ATS deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva e di tale volontà ne diano comunicazione scritta all’Appaltatore.
Art. 13- Recesso
In materia di recesso si applica l'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
In particolare, l’Amministrazione Appaltante ha diritto, ai sensi dell’art. 1671 del c.c., di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi formalmente all’Appaltatore:
1. in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l’Appaltatore è obbligato a comunicare all’Istituto le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
2. in caso di mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia, anche con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo/gestionale sulle strutture dell’Amministrazione Appaltante;
3. qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o ARIA S.p.A. attivassero una Convenzione avente ad oggetto le prestazioni oggetto della presente procedura;
4. qualora disposizioni nazionali o regionali dovessero riflettersi, anche indirettamente, sulle prestazioni oggetto del presente Contratto;
5. in caso di prezzi di aggiudicazione superiori rispetto a quelli di riferimento che saranno pubblicati dall’ANAC
nel corso di vigenza del contratto, fatta salva la rinegoziazione;
6. qualora risultassero modificate o venute meno le condizioni iniziali previste dal presente Contratto
d’Appalto;
7. per motivi di interesse pubblico.
Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l’attivazione di una diretta consultazione con l’Amministrazione Appaltante, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno alla medesima Amministrazione.
In caso di recesso dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’Appaltatore ha diritto al
pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguite, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito. L’Appaltatore deve comunque, se richiesto dal DEC, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell’Amministrazione medesima, provocare danno alla stessa, fino al subentro di altro operatore economico.
Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti gli organi di amministrazione o gli amministratori delegati o i Direttori Generali o i responsabili tecnici dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passato in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
Si applica anche in tale ipotesi di recesso quanto previsto in merito alla prosecuzione del servizio e al pagamento delle consegne effettuate.
Non è consentito il recesso da parte dell’Appaltatore.
Art. 14 – Norma di contratto T&T per latrasparenza e tracciabilità
§ 14.1– Obblighi dell'Appaltatore e delle filiere dei subcontraenti
L'Appaltatore ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della Clausola T&T. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Appaltatore ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della legge 55/1990 e di seguito trascritte.
Comma 2 art. 105, Dlgs 50/2016: << L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub- contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati>>.
Comma 1, art.3, l. 136/2010: <<Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniturepubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (…)>>.
Comma 5, lett. h), art. 80, Dlgs 50/2016: <<Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: (…) h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55>>.
§ 14.2 – Verifiche dell'Amministrazione aggiudicatrice
L'Amministrazione aggiudicatrice, l'Appaltatore e gli operatorieconomici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e di seguito trascritto.
Comma 9, art.3, l. 136/2010: <<La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasititolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.>>
Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente NORMA DI CONTRATTO T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Appaltatore.
L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Appaltatore chein quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.
§ 14.3 – Informazioni da inserire nella scheda T&T
Il soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma T&T mediante autenticazione tramite SPID e/o CNS è l'Appaltatore.
Tale autenticazione permette di identificare univocamente il soggetto.
L’obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la compilazionedella scheda T&T (rinvenibile in piattaforma) è in capo all’Appaltatore.
l'Appaltatore nella scheda T&T dovrà inserire tutti i dati di cui all’Allegato 2 della DGR XI/5408 del 25.10.2021.
§ 14.4 – Tempi e Modalità di trasmissione
La compilazione della scheda T&T a cura dell’Appaltatore avviene contestualmente con la trasmissione all’Amministrazione della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione).
La pubblicazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da parte del RUP, in esito
all’istruttoria compiuta.
§ 14.5 - Xxxxxxxx e penali
A norma di quanto previsto dall’art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all’interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo.
La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell'Appaltatore, è causa ostativa all’ingresso in cantiere del Subcontraente.
È equiparato al caso dell’omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all’ Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero.
In tal caso l’Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti.
Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.
Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a pagare una penale pari all’ 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giornodi ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.
Nel caso l'Amministrazione accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazionifornite.
Art. 15 – Codice del Comportamento, Piano Anticorruzione Patto di Integrità in materia di contratti pubblici Regionali e divieto di pantouflage
L’Amministrazione informa la propria attività contrattuale ai contenuti di cui al Codice di Comportamento, inteso come dichiarazione dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell’ATS sono tenuti ad osservare e delle responsabilità dell’Amministrazione nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, etc.).
Il suddetto Codice è stato adottato dall’ATS
con Deliberazione n.
ed è reperibile sul sito internet aziendale
L’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare il Codice Generale di Comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR
n. 62/2013 ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e e della Trasparenza, adottato dall’ATS
con Deliberazione n. .
L’Amministrazione stabilisce, inoltre, in maniera cogente e vincolante, per tutti i soggetti coinvolti nel presente Contratto, l’obbligo di conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza contenuti nel Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, adottato con DGR n. X/1751 del 17 giugno 2019 e reperibile sul sito xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.
Inoltre, si rammenta quanto statuito dall’art. 1, comma 42 della Legge n. 190/2012 che ha introdotto, all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, il seguente comma 16-ter: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
Art. 16 – Trattamento dei dati personali
A cura di ciascuna ATS.
Art. 17 - Deposito cauzionale
A garanzia dell’osservanza degli obblighi contrattuali, si dà atto che l’Appaltatore ha stipulato, quale deposito
cauzionale definitivo, polizza fideiussoria n. rilasciata da per una somma garantita
di € euro ).
Art. 18 - Documenti che fanno parte del contratto
Costituiscono parti integranti del presente Contratto il Capitolato Speciale d’Appalto e i suoi allegati, , l’offerta tecnico – qualitativa e l’offerta economica prodotte in sede di partecipazione alla gara dall’Appaltatore [altra eventuale documentazione], anche se non materialmente allegati.
Art. 19 - Foro competente
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 25 (Libro I – Titolo I - Sezione III) del Codice di Procedura Civile, in caso di controversie relative agli obblighi contrattuali è competente, il Foro di .
Art. 20 - Spese bollatura del contratto
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese per la scritturazione delle copie occorrenti alla stessa società ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il Contratto.
E’, inoltre, a carico dell’Appaltatore l’imposta di bollo che viene assolta virtualmente in ragione di 16,00 euro ogni
4 pagine di foglio uso bollo (D.P.R. n. 642/1972), mediante pagamento con PaoPA.
Articolo 21 - Clausola finale
Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto. Amministrazione Appaltante e Appaltatore dichiarano, quindi, di approvare specificamente le singole clausole nonché il loro insieme.
Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del contratto non comportano l’invalidità e l’inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravviverà a detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti. In caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Per l’Appaltante Per l’Appaltatore
Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante