ARTT. 30 – 40 D.LGS 81/2015
ARTT. 30 – 40 D.LGS 81/2015
IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO È IL CONTRATTO,
A TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO, CON IL QUALE UN’AGENZIA
DI SOMMINISTRAZIONE AUTORIZZATA METTE A DISPOSIZIONE DI UN UTILIZZATORE UNO O PIÙ LAVORATORI SUOI DIPENDENTI, I QUALI, PER TUTTA LA DURATA
DELLA MISSIONE, SVOLGONO LA PROPRIA ATTIVITÀ NELL'INTERESSE E SOTTO LA DIREZIONE E IL CONTROLLO DELL’UTILIZZATORE.
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato può essere realizzata esclusivamente attraverso l’impiego di lavoratori assunti dal somministratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Limiti percentuali di utilizzo:
salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. In caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato
in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.
Limiti quantitativi:
la somministrazione di lavoro a tempo determinato è utilizzata nei limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati dall’utilizzatore.
Esenzioni:
somministrazione di lavoro a tempo determinato di lavoratori di cui all’articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991, di soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati» ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’articolo 2 del Regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014.
DIVIETI
FORMA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti,
a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce
il contratto di somministrazione di lavoro, salvo che il contratto sia concluso
per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
c) presso unità produttive nelle quali è operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario, in regime di cassa integrazione guadagni,
che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro;
d) da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori.
Il contratto di somministrazione di lavoro è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:
a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) l’indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
d) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
e) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l’inquadramento dei medesimi;
f) il luogo, l’orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori.
Tali informazioni, nonché la data di inizio e la durata prevedibile della missione, devono essere comunicate per iscritto al lavoratore da parte del somministratore all’atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all’atto dell’invio presso l’utilizzatore.
DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO
PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO
POTERE DISCIPLINARE
RESPONSABILITÀ CIVILE
CLAUSOLE LIMITATRICI
DIRITTI SINDACALI
Assunzione a tempo indeterminato:
il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nel contratto di lavoro è determinata l’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali egli rimane in attesa di essere inviato in missione, nella misura prevista dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non inferiore all’importo fissato con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
Assunzione a tempo determinato:
il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina del lavoro a tempo determinato per quanto compatibile e, in ogni caso, con esclusione delle disposizioni relative agli articoli 19, commi 1, 2 e 3 (termine e durata), 21 (proroghe e ai rinnovi), 23 (numero complessivo di contratti a tempo determinato) e 24 (diritti di precedenza). Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto,
nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore (art. 47 CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro).
Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore.
Ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, che è riservato al somministratore, l’utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 300 del 1970.
L’utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal prestatore di lavoro nello svolgimento delle sue mansioni.
E’ nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell’utilizzatore di assumere il lavoratore al termine della sua missione, fatta salva l’ipotesi in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennità, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore.
Ai lavoratori delle agenzie di somministrazione si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge n. 300 del 1970, e successive modificazioni.
Il lavoratore somministrato ha diritto a esercitare presso l’utilizzatore, per tutta
la durata della missione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
REGIME DELLA SOLIDARIETÀ TRA SOMMINISTRATORE
E UTILIZZATORE
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’UTILIZZATORE
Trattamento retributivo e normativo:
l’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto
di rivalsa verso il somministratore.
I contratti collettivi applicati dall’utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all’andamento economico dell’impresa.
I lavoratori del somministratore hanno altresì diritto a fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell’utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad
associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio.
Salute e sicurezza:
il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all’uso delle attrezzature
di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 81 del 2008. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con
il lavoratore. L’utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
Cambio mansioni:
nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto, l’utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all’obbligo di informazione, l’utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l’eventuale risarcimento del danno derivante
dalla assegnazione a mansioni inferiori.
L’utilizzatore comunica alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali
di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero dei contratti
di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARE
COMPUTO DEI LAVORATORI
DECADENZA E TUTELE
SANZIONI
In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.
Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 31, commi 1 e 2 (limiti quantitativi), 32 (divieti) e 33, comma 1, lettere a), b), c) e d) (forma scritta ed elementi essenziali), il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.
Nel caso di somministrazione irregolare, tutti i pagamenti e gli atti «compiuti»
dal somministratore nella costituzione e gestione del rapporto si considerano compiuti dall’utilizzatore. Ciò vale anche per gli atti «ricevuti» dal somministratore.
Conseguenze sanzionatorie:
condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore (indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento
di fine rapporto, che ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l’utilizzatore e
la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la costituzione del rapporto di lavoro).
Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo tranne per:
normative relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi che sono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Termini di impugnazione stragiudiziale:
entro 60 giorni dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l’utilizzatore.
Termini di impugnazione giudiziale:
entro i successivi 180 giorni.
Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250
Somministratore e utilizzatore:
violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli 33, comma 1;
violazione delle disposizioni di cui all’articolo 35, comma 1.
Solo somministratore:
violazione del disposto di cui all’articolo 33, comma 3.
Solo utilizzatore:
violazione del disposto di cui agli articoli 31 e 32 nonché degli articoli 35, comma 3, secondo periodo, e 36, comma 3