Autobus, autoveicoli trasporto cose, macchine operatrici e carrelli, macchine agricole
Autobus, autoveicoli trasporto cose, macchine operatrici e carrelli, macchine agricole
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto (DIP aggiuntivo R.C. Auto)
Compagnia: Assicuratrice Val Piave S.p.A. Prodotto: “Dimensione Auto”
Data di realizzazione: gennaio 2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informati‐ vo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Assicuratrice Val Piave Spa con sede legale in xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 00 ‐ 00000 Xxxxxxx, X. Xxx Xxxxxx 00000000000, X.X. / Xxxxxxxx Xx‐ xxxxx xx Xxxxxxx 00000000000; telefono: (+39) 0437‐938611 – (+39) 0437‐938622 ‐ Fax: (+39) 0437‐938693.
Sito internet: xxx.xxxxxxxx.xx; e‐mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni danni con D.M. n° 4617 del 10.10.1962 (G.U. n° 51 del 22.2.1963) ‐ Iscritta all’albo gruppi assicurativi al n° 010 ed all’albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00030.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di I.T.A.S. Mutua.
Il patrimonio netto ammonta a 28 milioni di euro, di cui 7 milioni di euro relativi al Capitale sociale e 21 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali.
Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a 15 milioni di euro e i fondi propri ammissibili a copertura dell’SCR sono pari a 38 milioni di euro; il loro rapporto determina l’indice di solvibilità di Assicuratrice Val Piave, pari al 253%. Inoltre, il requisito patrimo‐ niale minimo (MCR) è pari a 6 milioni di euro e i fondi propri ammissibili a copertura dell’MCR sono pari a 38 milioni di euro.
I dati, riferiti al 31/12/2017 e valutati secondo le regole Solvency II, sono relativi all’ultimo bilancio approvato e possono essere ri‐ scontrati all’interno della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | ||
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | ||
Massimali | I massimali convenuti in polizza, sono espressi convenzionalmente in massimale unico per sini‐ stro: per tale massimale l’Assicurato è coperto per i danni alle persone e alle cose fermi restando, qualora tale importo sia superato, i massimali minimi di legge attualmente in vigore, ossia € 6.070.000,00 per danni a persone e € 1.220.000,00 per danni a cose (art. 128 del Codice delle As‐ sicurazioni private ‐ D. Lgs 7 settembre 2005, n° 209). Per gli autobus i massimali minimi di legge attualmente in vigore ammontano ad euro € 30.000.000,00 per danni a persone e € 2.000.000,00 per danni a cose. Pagando un premio più elevato è possibile concordare con l’Impresa un massimale superiore al minimo di legge ed entro al massimo ritenibile dall’Impresa. | |
Garanzie estese (sempre operanti) | ‐ Rinuncia dell’Impresa alla rivalsa nei casi di guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psichica dovuta ad uso di stupefacenti L’Impresa non effettua la rivalsa che le competerebbe nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche o in condizioni di alterazione fi‐ sica e psichica correlata all’uso di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada, compreso il caso di rifiuto dell’accertamento. ‐ Carico e scarico – autocarri e motocarri, macchine agricole La Società assicura la responsabilità del Contraente e ‐ se persona diversa ‐ del Committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico e sca‐ rico da terra sul veicolo e viceversa, anche se effettuate con l’utilizzo di mezzi o dispositivi |
meccanici stabilmente installati sul veicolo stesso, con esclusione dei danni alle persone tra‐ sportate sul veicolo e a quelle che prendono parte alle operazioni di carico e scarico, alle cose trasportate in consegna o custodia e a quelle che vengono caricate o scaricate, da inquinamen‐ to dell’acqua del suolo e dell’aria, derivanti dal trasporto di sostanze radioattive. ‐ Proprietario di rimorchio diverso da quello della motrice – autocarri L’assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2054 del Codice Civile nella sua qualità di proprietario del rimorchio che circoli agganciato ad una motrice di terzi. L’assicurazione è operante quando: • l’indennizzo supera i massimali per i quali la motrice è stata assicurata e per la parte di in‐ dennizzo eccedente tali massimali, fino alla concorrenza delle somme assicurate in polizza; • la motrice non risulti assicurata oppure la sua copertura assicurativa non sia comunque operante; • secondo la legislazione del Paese straniero nel quale è avvenuto il sinistro, il proprietario del rimorchio sia considerato responsabile dei danni provocati quando detto veicolo circola agganciato a una motrice o a un trattore di terzi. Quando il rimorchio descritto in polizza cir‐ cola agganciato al veicolo trainante di proprietà di terzi ed è coinvolto in un incidente stradale nel territorio di Francia, Germania, Spagna e Grecia, il danneggiato può rivolgere la propria ri‐ chiesta di risarcimento a sua scelta nei confronti dell’assicuratore della motrice o a quello del rimorchio. ‐ Sovraccarico, per autobus in servizio di linea extraurbano da turismo e da noleggio nonché in servizio pubblico urbano La garanzia si intende estesa all’eventuale sovraccarico, entro i limiti consentiti dalle disposi‐ zioni di legge in vigore. ‐ Veicoli speciali per portatori di handicap La copertura assicurativa si estende ai trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri costretti su sedie a rotelle, effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici. ‐ Macchine agricole La garanzia comprende i danni alle persone trasportate nel rispetto della normativa vigente e il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi. ‐ Sgombero neve per veicoli adibiti occasionalmente a sgombero neve L’assicurazione copre i danni derivanti da operazioni di sgombero della neve effettuate dal vei‐ colo assicurato, sempreché sia stata rilasciata specifica autorizzazione dall’autorità competen‐ te e dal libretto di circolazione risulti che il mezzo è predisposto per il montaggio di lama sgombraneve. Sono comunque esclusi i danni alla pavimentazione stradale. | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo. |
Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?
In aggiunta alla garanzia R. C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assi‐
stenza, validi soltanto se espressamente richiamati in polizza e laddove prestabili.
INCENDIO (opzionale) | |
Garanzia di base | L’Impresa indennizza, entro la somma assicurata convenuta in polizza, i danni materiali e diretti su‐ biti dal veicolo assicurato, completo degli accessori, a seguito di incendio non doloso, nonché esplosione, scoppio ed azione del fulmine. |
Ulteriori garanzie con pre‐ mio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie. |
Limitazioni, esclusioni e ri‐ valse | Sono esclusi i danni: ‐ causati o agevolati da scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atto dolo‐ so in genere; ‐ causati o agevolati da eruzioni vulcaniche, terremoti, tempeste, trombe d’aria, inondazioni, allu‐ vioni, grandine, frane, smottamenti di terreno, valanghe ed altri eventi atmosferici a carattere catastrofale, caduta di aeromobili e loro parti, urto contro animali selvatici; ‐ verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove; ‐ causati da bruciature verificatisi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico che non sia stato seguito da incendio, salvo l’azione del fulmine; ‐ occorsi alle cose indossate o portate con sé dalle persone occupanti il veicolo, nonché ai bagagli, agli animali e, in generale, alle cose, trovantisi a bordo del veicolo. In polizza sono indicate le franchigie, gli scoperti e la somma assicurata eventualmente previsti. |
FURTO, TOTALE O PARZIALE, E RAPINA (opzionale e acquistabile solo in abbinamento alla garanzia Incendio) | |
Garanzia di base | L’Impresa indennizza, entro la somma assicurata convenuta in polizza, i danni materiali e diretti prodotti al veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di furto o rapina del veicolo o di quanto nello stesso contenuto. Sono compresi i danni derivanti dalla circolazione avvenuta durante l’uso o il possesso illegale del veicolo stesso. |
Ulteriori garanzie con pre‐ mio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie. |
Limitazioni, esclusioni e ri‐ valse | Restano valide le medesime esclusioni indicate per la garanzia Incendio. La garanzia inoltre non è comprensiva del reato di appropriazione indebita. In polizza sono indicate le franchigie, gli scoperti e la somma assicurata eventualmente previsti. |
DANNI ACCIDENTALI - KASKO (opzionale e acquistabile solo in abbinamento alle garanzie Incendio e Furto) | |
Garanzie di base | L’Impresa indennizza, entro la somma assicurata convenuta in polizza, i danni materiali e diretti su‐ biti dal veicolo assicurato in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, verifi‐ catisi durante la circolazione, nonché a seguito di caduta di sassi, frane, valanghe e slavine. |
Ulteriori garanzie con pre‐ mio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie. |
Limitazioni, esclusioni e ri‐ valse | Restano valide le medesime esclusioni indicate per la garanzia Incendio. Con riferimento ai Danni accidentali (Kasko) fanno eccezione e, pertanto, sono inclusi nella copertura i danni causati da ca‐ duta di sassi, frane, valanghe e slavine. Sono altresì esclusi i danni: ‐ cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico; ‐ verificatisi a causa di traino attivo o passivo, salvo riguardino roulottes o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada; ‐ verificatisi a causa di circolazione al di fuori di sede stradale; ‐ alle ruote ‐ cerchioni, coperture e camere d’aria – e cristalli se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi della garanzia “danni accidentali”; ‐ conseguenti alla guida da parte di persona priva dell’abilitazione prescritta dalle disposizioni vi‐ genti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che sussistano, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo. In polizza sono indicate le franchigie, gli scoperti e la somma assicurata eventualmente previsti. |
DANNI DA COLLISIONE CON VEICOLO NON ASSICURATO - KASKO IN PIEDI (opzionale - solo per autocarri con- to proprio fino a 35 quintali) | |
Garanzie di base | L’Impresa indennizza, entro la somma assicurata di € 5.000, per sinistro e anno assicurativo, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con veicolo non assicura‐ to per la Responsabilità Civile obbligatoria, ma comunque identificato dall’Autorità Giudiziaria o di polizia con verbale di incidente o risultante dalla denuncia presentata dall’Assicurato alle Autorità; nel caso di mancato intervento delle Autorità, l’indennizzo è corrisposto solo nel caso in cui l’Impresa sia messa nella condizione di verificare i danni su entrambi i veicoli. |
Ulteriori garanzie con pre‐ mio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie. |
Limitazioni, esclusioni e ri‐ valse | Restano valide le medesime esclusioni indicate per le garanzie Incendio e Danni accidentali (Kasko). |
URTO DA ANIMALI SELVATICI (opzionale e acquistabile solo in abbinamento alla garanzia Incendio – vendibile per autocarri fino a 35 quintali e autocaravan fino a 35 quintali) | |
Garanzie di base | L’Impresa indennizza, entro la somma assicurata di € 5.000 o € 10.000 per ciascun sinistro e per anno assicurativo, a seconda dell’opzione scelta dell’Assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di urto con animali selvatici, a condizione che il fatto sia stato verbalizzato con verbale di incidente redatto dalle Autorità preposte. |
Ulteriori garanzie con pre‐ mio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie. |
Limitazioni, esclusioni e ri‐ valse | La garanzia è prestata nella forma “a primo rischio assoluto”, cioè senza tenere conto del valore commerciale del veicolo. La presente garanzia è vendibile anche in abbinamento alla garanzia Danni accidentali (Kasko), ma la liquidazione del sinistro non è cumulabile per le due garanzie. |
EVENTI ATMOSFERICI (opzionale, e acquistabile solo in abbinamento alle garanzie Incendio e Furto – non ven- dibile per motocarri, quadricicli e ciclomotori trasporto cose, roulottes e rimorchi portabagaglio, macchine ope- ratrici e macchine agricole) | |
Garanzia di base | L’Impresa indennizza, entro la somma assicurata convenuta in polizza, i danni materiali e diretti su‐ |
biti dal veicolo assicurato, inclusi i cristalli, in conseguenza di: ‐ vento forte (con danni riscontrabili su una pluralità di enti) e cose da esso trasportate, tromba d’aria, tempesta, uragano, grandine, accumulo di neve, frana, valanga, slavina, smottamento; ‐ terremoto, eruzione vulcanica, mareggiate, inondazione, alluvione e allagamento in genere; ‐ caduta di alberi e caduta di aeromobili, loro parti o cose dagli stessi trasportati, compresi ordigni bellici non nucleari. | |
Ulteriori garanzie con pre‐ mio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie. |
Limitazioni, esclusioni e ri‐ valse | Sono esclusi i danni: ‐ da acqua penetrata all’interno del veicolo attraverso finestrini, porte, tetti rimasti aperti; ‐ alle pellicole in caso di car wrap. In polizza sono indicate le franchigie, gli scoperti e la somma assicurata eventualmente previsti. Relativamente ai cristalli il limite di indennizzo è fissato a € 1.000, per anno e per sinistro assicurati‐ vo. |
EVENTI SOCIO POLITICI (opzionale e acquistabile solo in abbinamento alle garanzie Incendio e Furto - non ven- dibile per motocarri, quadricicli e ciclomotori trasporto cose, roulottes e rimorchi portabagaglio, macchine ope- ratrici e macchine agricole) | |
Garanzia di base | L’Impresa indennizza, entro la somma assicurata convenuta in polizza, i danni materiali e diretti su‐ biti dal veicolo assicurato in conseguenza di atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrori‐ smo, di sabotaggio, scioperi o sommosse. |
Ulteriori garanzie con pre‐ mio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie. |
Limitazioni, esclusioni e ri‐ valse | Sono esclusi i danni: ‐ ai cristalli; ‐ alle pellicole in caso di car wrap; ‐ da circolazione (compresi i danni da collisione con altri veicoli subiti durante la sosta in parcheg‐ gi). In polizza sono indicate le franchigie, gli scoperti e la somma assicurata eventualmente previsti. Relativamente ai soli danni da rigatura e/o graffiatura conseguenti ad atti dolosi di terzi, qualora le riparazioni vengano effettuate presso una delle carrozzerie convenzionate con l’Impresa, il limite di indennizzo è pari al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; qualora le riparazioni siano effettuate presso altro riparatore il limite d’indennizzo s’intende fissato a € 1.500 per veicoli che al momento del sinistro abbiano valore commerciale fino a € 50.000 compresi e di € 3.000 per veicoli che al momento del sinistro abbiano valore commerciale oltre € 50.000, fermi lo scoperto e la franchigia indicati in polizza. |
ROTTURA CRISTALLI (opzionale – vendibile per autobus, autocarri e autocaravan) | |
Garanzia di base | L’Impresa rimborsa, entro la somma assicurata di € 1.000, € 1.500 o € 2.500, per ciascun sinistro e per anno assicurativo, a seconda dell’opzione scelta dal Contraente, le spese sostenute per la ripa‐ razione o sostituzione dei vetri o cristalli dell’abitacolo del veicolo, compresa ricalibratura delle te‐ lecamere e/o dei sensori presenti sul vetro, a seguito della loro rottura per fatto accidentale o azio‐ ne di terzi. |
Ulteriori garanzie con pre‐ mio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie. |
Limitazioni, esclusioni e ri‐ valse | La garanzia non comprende: ‐ le rigature, le segnature, le screpolature e simili, i danni a fari, fanalini e specchi, nonché i danni ad altre parti del veicolo, anche se causati dalla rottura dei cristalli stessi; ‐ i danni avvenuti in occasione di collisione, ribaltamento, uscita di strada del veicolo assicurato. Qualora la riparazione o sostituzione dei vetri o cristalli non avvenga per il tramite dei riparatori convenzionati, l’indennizzo verrà liquidato, entro la somma assicurata convenuta, deducendo una franchigia di € 200. |
ALTRI RISCHI (opzionale – vendibile per autocarri fino a 35 quintali e autocaravan conto proprio fino a 35 quinta- li) | |
Garanzie di base | L’Impresa rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per: Danni alla tappezzeria cagionati dal trasporto di feriti o persone in gravi condizioni di salute ad ospedali o posti di pronto soccorso, fino alla concorrenza del massimale di € 500 per sinistro e per anno assicurativo; Trasporto dei feriti¸ con qualunque mezzo, in caso di incidente stradale, dal luogo dell’incidente al più vicino ospedale o posto di pronto soccorso, fino alla concorrenza del massimale di € 500 per sinistro e per anno assicurativo; |
Duplicazione di documenti, quali patente di guida, carta di circolazione o targa del veicolo assicura‐ to, sottratti o perduti a seguito di un evento indennizzabile ai sensi della presente assicurazione e fino alla concorrenza del massimale di € 200 per sinistro e per anno assicurativo; Parcheggio e custodia del veicolo assicurato disposti dall’Autorità, in caso di furto e rapina del vei‐ colo stesso; Ripristino degli airbag a causa di un sinistro da circolazione o di un danno accidentale (Kasko) o a causa di un evento fortuito e fino alla concorrenza del massimale di € 1.000 per sinistro e per anno assicurativo; Imposta di proprietà, qualora l’Assicurato perda totalmente la disponibilità dell’autoveicolo identi‐ ficato in polizza in conseguenza di un evento indennizzabile ai sensi di polizza o di un sinistro di cir‐ colazione stradale. E’ corrisposto un importo pari a 1/360 di quanto pagato dall’Assicurato a titolo di imposta di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell’evento e la scadenza del perio‐ do pagato per detta tassa; Perdita di chiavi (garanzia valida solo per le autovetture per uso proprio), in caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o sbloccaggio del sistema antifurto dell’autovettura identificata in polizza e fino alla concorrenza del massimale di € 500 per sinistro e per anno assicurativo; Furto del navigatore satellitare mobile tramite scasso dei mezzi di chiusura del veicolo, fino alla concorrenza del massimale di € 250 per sinistro e per anno assicurativo. | |
Ulteriori garanzie con pre‐ mio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie. |
Limitazioni, esclusioni e ri‐ valse | Parcheggio e custodia del veicolo assicurato disposti dall’Autorità: le spese sono riconosciute sino al terzo giorno successivo alla comunicazione all’Assicurato dell’avvenuto ritrovamento; Ripristino degli airbag: nessun rimborso è dovuto se gli eventuali altri danni al veicolo non vengono, o non possono essere, riparati; Furto del navigatore satellitare mobile: la garanzia è prestata a condizione che sia presentata la fat‐ tura o la ricevuta fiscale della spesa sostenuta. |
TUTELA LEGALE (opzionale) | |
Garanzia di base | L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell’Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia. Comprende le spese processuali e di giustizia, le spese per l’intervento dei legali, dei consulenti tecnici, dei periti. |
Ulteriori garanzie con pre‐ mio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie. |
Limitazioni, esclusioni e ri‐ valse | La garanzia non è valida: ‐ in materia fiscale ed amministrativa; ‐ per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di aeromobili o natanti; ‐ per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; ‐ se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di gui‐ da con patente scaduta, ma a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i re‐ quisiti per il rinnovo; ‐ se il veicolo è usato in difformità rispetto alla sua immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli ob‐ blighi di cui al Codice delle Assicurazioni private; ‐ nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'in‐ fluenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada; ‐ per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI; ‐ per controversie con la Società. L’Impresa non si assume il pagamento di: ‐ multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; ‐ spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale); |
‐ spese per controversie con la Società. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti nega‐ tivi. |
INFORTUNI DEL GUIDATORE (opzionale – non vendibile per macchine operatrici e macchine agricole) | |
Garanzia di base | L’Impresa tiene indenne l’Assicurato per gli infortuni subiti durante la guida del veicolo identificato in polizza, che abbiamo come conseguenze la morte o un’invalidità permanente. Sono compresi gli infortuni subiti dall’Assicurato non a bordo del veicolo: ‐ nel salire e nello scendere dal veicolo stesso; ‐ nell’accedere alle parti esterne del veicolo per il rifornimento del carburante, il controllo dei livel‐ li e simili operazioni; ‐ nello svolgimento di attività di emergenza a seguito di incidente o di guasto al veicolo, compresa la ricerca di soccorsi lungo la strada. |
Ulteriori garanzie con pre‐ mio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie. |
Limitazioni, esclusioni e ri‐ valse | L’assicurazione non vale per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza o da una delle se‐ guenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniaco‐depressive. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati: ‐ dalla guida del veicolo identificato in polizza, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicu‐ rato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; ‐ alla guida del veicolo identificato in polizza in gare, competizioni e relative prove; da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni; ‐ da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; ‐ dalla guida del veicolo identificato in polizza, se il conducente ha più di 80 anni. Nessun indennizzo è corrisposto se l’invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 4% della totale. |
ASSISTENZA (opzionale – vendibile per roulottes, autocaravan, carrelli dotati di targa propria, autocarri fino a 35 quintali e con altezza non superiore a 2,70 metri) | |
Garanzia di base | Fornitura di servizi di soccorso stradale, supporto logistico a seguito di fatti singoli o avvenimenti che rendano impossibile l'utilizzo del veicolo assicurato, dipendenti da guasto, incidente, incendio, furto (anche parziale o tentato), rapina (anche tentata), nonché prestazioni di assistenza alla perso‐ na. Garanzie previste, a titolo esemplificativo: ‐ Traino del veicolo al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice oppure al luogo indicato dall’Assicurato, purché entro un raggio di 70 km e fino alla concorrenza del massimale di € 500 per sinistro; ‐ Recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale, fino alla concorrenza del massimale di € 500 per sinistro; ‐ Veicolo in sostituzione in Xxxxxx (xxxxxxxxxxx xx 0000 x.x. xx xxxxxxxxxx con percorrenza illimitata), qualora la riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da un’officina, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, oppure in caso di furto o rapina del veicolo; ‐ Spese d'albergo, qualora vi sia una sosta forzata degli assicurati di almeno una notte. È previsto un massimale di € 100 per persona e per giorno con un limite di € 500 per sinistro; ‐ Trasporto della salma fino al luogo di sepoltura, sempreché questo sia in territorio italiano. È pre‐ visto un massimale di € 3.500 per sinistro, anche se siano coinvolti più Assicurati. |
Ulteriori garanzie con pre‐ mio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie. |
Limitazioni, esclusioni e ri‐ valse | Il diritto alle prestazioni decade se l'assicurato non ha preso contatto con la Struttura Organizzativa quando si verifica il sinistro. Tutte le prestazioni della garanzia Assistenza non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo entro ciascun anno di validità della polizza. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della garanzia è di 60 giorni. Tutte le somme indicate nella polizza sono IVA compresa. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da: ‐ suicidio o tentato suicidio; ‐ infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: atti di temerarietà, corse e gare au‐ tomobilistiche; |
‐ infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeu‐ tico di stupefacenti e allucinogeni; ‐ non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore. ‐ Traino del veicolo: sono escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indi‐ spensabili per il recupero del veicolo e le spese di traino qualora il sinistro si sia verificato in percor‐ si fuoristrada; ‐ Recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale: sono escluse le spese di recupero qualora il sinistro si sia verificato in percorsi fuoristrada; ‐ Veicolo in sostituzione in Italia: il veicolo sostitutivo è messo a disposizione per un massimo di: tre giorni consecutivi in caso di guasto; cinque giorni consecutivi in caso di danno parziale per inciden‐ te, incendio, rapina e furto parziale; trenta giorni in caso di rapina e furto totale. Sono escluse a titolo esemplificativo le spese per l’utilizzo del veicolo (es. carburante e pedaggi), nonché le spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. ‐ Spese d'albergo: la prestazione è operante quando il sinistro si verifica oltre 50 km dal comune di residenza dell’assicurato (franchigia chilometrica). ‐ Rientro salma: la prestazione è operante quando il sinistro si verifica oltre 50 km dal comune di residenza dell’assicurato (franchigia chilometrica). Sono escluse le spese relative alla cerimonia fu‐ nebre e l'eventuale recupero della salma. |
ASSISTENZA AUTOCARRO (opzionale – vendibile per autocarro e/o rimorchio di peso complessivo a pieno cari- co superiore a 35 quintali) | |
Garanzia di base | Fornitura di servizi di soccorso stradale, supporto logistico a seguito di fatti singoli o avvenimenti che rendano impossibile l'utilizzo del veicolo assicurato, dipendenti da guasto, incidente, incendio, furto (anche parziale o tentato), rapina (anche tentata), nonché prestazioni di assistenza alla perso‐ na. Garanzie previste, a titolo esemplificativo: ‐ Traino del veicolo al più vicino punto di assistenza aperto e fino alla concorrenza del massimale di € 1.000 per sinistro; ‐ Recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale, fino alla concorrenza del massimale di € 2.000 per sinistro; ‐ Spese d'albergo, qualora vi sia una sosta forzata degli assicurati di almeno una notte. È previsto un massimale di € 100 per persona e per giorno con un massimo di 3 giorni consecutivi; ‐ Trasporto della salma fino al luogo di sepoltura, sempreché questo sia in territorio italiano. È previsto un massimale di € 4.000 per sinistro in Italia e 5.000 all’estero anche se siano coinvolti più Assicurati. |
Ulteriori garanzie con pre‐ mio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie. |
Limitazioni, esclusioni e ri‐ valse | Il diritto alle prestazioni decade se l'assicurato non ha preso contatto con la Struttura Organizzativa quando si verifica il sinistro. Tutte le prestazioni della garanzia Assistenza non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo entro ciascun anno di validità della polizza. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della garanzia è di 60 giorni. Tutte le somme indicate nella polizza sono IVA compresa. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da: ‐ suicidio o tentato suicidio; ‐ infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: atti di temerarietà, corse e gare au‐ tomobilistiche; ‐ infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeu‐ tico di stupefacenti e allucinogeni; ‐ non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore. ‐ Traino del veicolo: sono escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indi‐ spensabili per il recupero del veicolo e le spese di traino qualora il sinistro si sia verificato in percor‐ si fuoristrada; si intende esclusa anche la foratura. ‐ Recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale: sono escluse le spese di recupero qualora il sinistro si sia verificato in percorsi fuoristrada; |
‐ Spese d'albergo: la prestazione è operante quando il sinistro si verifica oltre 100 km dal comune di residenza dell’assicurato (franchigia chilometrica). ‐ Rientro salma: la prestazione è operante quando il sinistro si verifica oltre 100 km dal comune di residenza dell’assicurato (franchigia chilometrica). Sono escluse le spese relative alla cerimonia fu‐ nebre e l'eventuale recupero della salma. |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Che cosa NON è assicurato?
Ad integrazione di quanto descritto nel DIP Danni, l’assicurazione non è operante:
‐ nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non è gui‐ dato dal proprietario o da suo dipendente, collaboratore in possesso di regolare abilitazione alla guida.
‐ per i danni alla pavimentazione stradale da macchine su cingoli o su ruote non gommate, nonché da veicoli adibiti al trasporto di marmi in blocco;
‐ per i danni da sversamento di carburante o liquidi durante le operazioni di carico e scarico.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | ||
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: R.C. Auto La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo CAI (Constatazione Amichevole di Inciden‐ te) e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesti dal modulo stesso. La denuncia, presentata in altra forma, dispiega i suoi effetti indipendentemen‐ te da quanto previsto dalla citata disposizione di legge. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. L’Impresa provvede immediatamente all’apertura del sinistro e alla relativa informazione all’assicurato. In caso di sinistri con soli danni a cose, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadi‐ mento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’Impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall’Impresa con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest’ultimo caso, l’Impresa deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con racco‐ mandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Si fa rinvio al sito internet dell’Impresa per l’indicazione dei competenti centri di liquidazione sini‐ stri. Nel caso di inadempimento dell’obbligo di presentazione della denuncia del sinistro l’Impresa eserciterà diritto di rivalsa in ragione del pregiudizio sofferto. La richiesta di risarcimento deve essere rivolta: ‐ ad ASSICURATRICE VAL PIAVE S.P.A. (c.d. PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO, art. 149 del Codice della Assicurazioni Private) al ricorrere delle seguenti condizioni: i) collisione tra due veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano), compresi i ciclomotori immatricolati e muniti di targa (D.P.R. 153/06), e regolarmente assicurati con Compagnia italiana ovvero con Compagnia estera che abbia aderito al sistema di risarcimento diretto; ii) la collisione è avvenuta sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino o dello Stato Città del Vaticano. iii) siano derivati danni ai veicoli e alle cose o lesioni di lieve entità (con postumi non superiori al 9%) ai loro conducenti e/o dell’Assicurato. Quando è applicabile la procedura del risarcimento diretto, l’Assicurato deve inviare all’Impresa denuncia\richiesta di risarcimento tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tele‐ gramma, consegna a mano, trasmissione a mezzo telefax. Qualora non sussistano i requisiti previsti per l’applicazione della procedura di risarcimento diret‐ to, l’Impresa provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l’Assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla Compagnia del responsabi‐ |
le. ‐ alla Compagnia che assicura il veicolo del responsabile dell'incidente (c.d. PROCEDURA DI RISAR‐ CIMENTO ORDINARIO, art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private) quando non vi sia urto tra veicoli o in tutti i casi in cui non sia possibile attivare la procedura di risarcimento diretto. La richiesta di risarcimento deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di rice‐ vimento avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all’articolo 148 del Codice delle Assi‐ curazioni Private. ‐ al Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito presso la CONSAP S.p.A., in caso di sini‐ stro con veicolo non assicurato o non identificato. | |
Assistenza diretta/in convenzione: L’Impresa si avvale di Officine Convenzionate per le riparazioni al veicolo (si veda il sito xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx) e per la riparazione o sostituzione dei cristalli (si veda il sito xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx). | |
Rimborso del sinistro per evitare il malus: Il Contraente, alla scadenza del contratto o all’atto del rinnovo dello stesso, ha facoltà, per evitare la maggiorazione di premio conseguente all’applicazione delle regole evolutive, di rimborsare all’Impresa o alla Stanza di compensazione c/o CONSAP (per ulteriori informazioni: xxx.xxxxxx.xx), in caso di sinistri gestiti con la procedura di risarcimento diretto, gli importi pagati per tutti o per parte dei sinistri, definiti, che hanno de‐ terminato la maggiorazione del premio. | |
Gestione da parte di altre imprese: La Struttura Organizzativa di IMA Servizi Scarl, in virtù di speci‐ fica Convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance, provvede per incarico di questa ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni previste in Polizza relati‐ ve alla Garanzia Assistenza. | |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato in un sinistro stradale è di due anni (art. 2947 c.c.). | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell’impresa | Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, l’Impresa indica una congrua offerta di risar‐ cimento del danno o gli specifici motivi che impediscono di formulare tale offerta: ‐ nel caso di danni riguardanti solo il veicolo o le cose, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione completa relativa al sinistro (termine che si riduce a trenta giorni quando il modulo di denuncia è stato sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro); ‐ nel caso di danni riguardanti lesioni, novanta giorni dalla ricezione della documentazione. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l’Impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicura‐ zione. L’Impresa, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunica‐ to di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale mo‐ do corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno. |
Quando e come devo pagare? | ||
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. | |
Rimborso | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | ||
Durata | In caso di mancato pagamento delle rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. E’ fatto salvo il diritto dell’Impresa di esigere il pagamento dei premi scaduti. | |
Sospensione | Il Contraente ha la facoltà di sospendere la garanzia in corso di contratto, comunicandolo all’Impresa e restituendo il certificato nonché l’eventuale contrassegno e Carta Verde. La sospen‐ sione ha decorrenza dalla data di restituzione dei documenti anzidetti. Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all’anno, polizze flotta, nonché in caso di furto del veicolo. La sospensione comporta la cessazione temporanea di tutte le garanzie comprese nel contratto di assicurazione. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore ad un mese, l’Impresa non procede alla proroga della scadenza né al rimborso del premio pagato e non goduto relativo al periodo di so‐ spensione. |
Decorsi dodici mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il contratto si risolve e la parte di premio non goduta resta acquisita all’Impresa. |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | Anche con riferimento alle garanzie opzionali ovvero altro contratto stipulato contestualmente all’assicurazione per la responsabilità civile obbligatoria, il contratto si intende non a tacito rin‐ novo, ossia cessa automaticamente alla data di scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Qualora il contratto sia collocato a distanza, è previsto il diritto di ripensamento entro 14 giorni dal‐ la stipula del contratto. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Prodotto rivolto a coloro che intendono circolare con veicoli a motore su strade di uso pubblico o private, per la copertura della Responsabilità Civile per i danni causati a terzi. E’ possibile estendere la copertura ai danni occorsi al veicolo, nonché subiti dal conducente. |
Quali costi devo sostenere? |
I costi di intermediazione, a carico del Contraente, sono pari al 13,79% (al 31.12.2017). |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere se‐ gnalati per iscritto ai seguenti recapiti: I reclami devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell’eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze. Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 ‐ 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, qua‐ li: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giusti‐ zia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, nelle controversie in mate‐ ria di contratti assicurativi, escluse quelle in materia di risarcimento dei danni da circolazione dei veicoli e dei natanti. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. La negoziazione assistita è obbligatoria, prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di risarcimento del danno da circola‐ zione di veicoli e natanti. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Arbitrato: le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedu‐ re arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, ca‐ po I, del Codice di Procedura Civile). Conciliazione paritetica: è possibile ricorrere a tale procedura per i soli sinistri R.C. Auto in cui la richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000, e qualora ne sussistano i presupposti, rivol‐ gendosi ad una delle Associazioni che hanno aderito all’accordo con ANIA istitutivo di tale procedu‐ ra (xxx.xxxx.xx – sezione Servizi/Procedura di conciliazione R.C. Auto). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all’IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero compe‐ tente chiedendo l’attivazione della procedura FIN‐NET, accedendo al sito internet: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxx‐net. |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale | Al contratto è applicata l’imposta sulle assicurazioni con le seguenti aliquote: |
applicabile al contratto | ‐ garanzia R.C. Auto: 12,50%, oltre al contributo al Servizio Sanitario Nazionale del 10,5%. Il D.Lgs. n. 68/2011 consente alle province a statuto ordinario una variazione fino al 3,5% in aumen‐ to/diminuzione dell’imposta R.C. Auto: sul sito del MEF è pubblicato l’elenco delle province che hanno deliberato la variazione; ‐ garanzie Furto e Rapina, Incendio, Danni Accidentali (Kasko), Danni da collisione con veicolo non assicurato (Kasko in Piedi), Eventi socio politici, Eventi atmosferici, Rottura Cristalli: 12,50% + 1% di contributo antiracket; ‐ garanzie Altri Rischi e Tutela Legale: 12,50%; ‐ garanzia Assistenza: 10%; ‐ garanzia Infortuni del Guidatore: 2,50%. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CON‐ TRATTO MEDESIMO.