Lega Nazionale Professionisti - N.
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Barrare eventualmente la casella interessata:
□ Valido nel caso che l’accordo di partecipazione venga definito (o per accordo o mediante offerta in busta chiusa) a favore della Società che non è titolare del tesseramento del calciatore
□ Allegato al rinnovo dell’accordo di partecipazione (valido anche per la corrente stagione sportiva in caso di risoluzione anticipata dell’accordo di partecipazione)
□ Allegato all’accordo di partecipazione (valido anche per la corrente stagione sportiva in caso di risoluzione anticipata dell’accordo di partecipazione)
□ Allegato alla cessione della quota di partecipazione (valido anche per la corrente stagione sportiva in caso di risoluzione anticipata dell’accordo di partecipazione)
□ Allegato all’accordo di partecipazione valido solo nel caso dell’esercizio del diritto di opzione (decorrenza 1/7/2011)
CONTRATTO
Con la presente scrittura privata, a valere ad ogni effetto di legge e regolamentare tra la Società ed il Calciatore professionista sottoindicati, si conviene e si stipula quanto segue:
SOCIETÀ SEDE LEGALE NUMERO PARTITA IVA
…………………………………………..(di seguito la Società) ………....……………………….…………………………….. …………………………………
RAPPRESENTATA DA QUALIFICA
……………………………………………………………. ………………………………………………………………… munito dei necessari poteri
COGNOME E NOME DEL CALCIATORE …………………………………................. | (di seguito il Calciatore) | DATA DI NASCITA ……………….. | LUOGO DI NASCITA ………………………… | PROVINCIA ………… |
DOMICILIO (recapito personale ai fini delle comunicazioni di cui all’Accordo Collettivo e suoi Allegati) | CODICE FISCALE | MATRICOLA | ||
Via/piazza…………………………………………………………………. N. ……………….. | …………………………. | N. …………….. |
CAP LOCALITA’
………… ……………………………………………………………… assistito da:
COGNOME E NOME DELL’AGENTE DEL CALCIATORE …………………………………………………………………………………
N. DI ISCRIZIONE ALL’ALBO ………………………....
Art. 1 - Il Calciatore si impegna, nella sua qualità di tesserato della F.I.G.C., a prestare la propria attività nelle squadre della Società a decorrere dal
…………….……………. e fino al 30 giugno …………………….
Art. 2 - La Società, ai sensi dell’art. 4.1. dell’Accordo Collettivo, si impegna a corrispondere al Calciatore (per contratti pluriennali indicare l’importo pattuito per ciascuna stagione sportiva. La retribuzione deve essere espressa al lordo:
a) Parte fissa
Quota lorda spettante quale partecipazione alle eventuali iniziative promo-pubblicitarie della Società (da indicare specificamente in caso di accordo contestuale al contratto): € ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
In caso di mancato accordo contestuale l’importo sarà previsto da separato accordo ai sensi della Convenzione per la Pubblicità, che la Società è tenuta a depositare nei modi e nei termini previsti dalle relative fonti.
b) Parte variabile (la pattuizione di una parte variabile è facoltativa):
Art. 3 - Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto di prestazione sportiva, recepiscono e si impegnano a rispettare integralmente le pattuizioni contenute nell’Accordo Collettivo vigente (suo testo e suoi Allegati), fra cui, non esaustivamente, le seguenti previsioni: art. 2.2. (limiti al patto di opzione); artt. 3.1.- 3.5. (obblighi di deposito del Contratto e delle Altre Scritture); artt. 3.4. e 3.6. (necessità dell’approvazione del Contratto e delle Altre Scritture; effetti e indennizzo in mancanza); art. 5.1. (onnicomprensività della retribuzione); artt. 8.1. e 8.2. (divieto di svolgimento di altra attività sportiva e attività diversa, se incompatibile); art. 9.2. (“la società e i calciatori sono tenuti alla stretta osservanza delle disposizioni di legge, del CONI e della F.I.G.C. in materia di tutela della salute e di lotta al doping. Il calciatore deve sottoporsi ai prelievi e controlli medici, anche periodici e/o preventivi, ivi compresi i prelievi e i controlli sangue/urine, predisposti dalle società, dal CONI e dalla FIGC per l’implementazione dei controlli antidoping e per la migliore tutela della sua salute”); artt. 11.1.- 11.7. (inadempimenti, clausole penali, ammonizione, multa, riduzione della retribuzione, esclusione da allenamenti e preparazione, risoluzione); artt. 13.7.- 13.9. (effetti della risoluzione sulle cessioni temporanee e sulle compartecipazioni); artt. 15.1.- 15.7. (inidoneità, inabilità, durate, effetti e cause); art. 16.4. (rinunzia del calciatore assicurato ad ogni azione risarcitoria per infortunio nei confronti della Società); artt. 16.6.- 16-7. (oneri di comunicazione e denunzia); art. 16.8. (obbligo di sottoposizione a visita fiscale). Le parti si impegnano altresì all’osservanza dei futuri Accordi Collettivi.
Art. 4 - La soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del Contratto o delle Altre Scritture, così come tutte le controversie comunque riconducibili al rapporto tra la Società e il Calciatore sono deferite al Collegio Arbitrale, che si pronuncerà nei modi, nei tempi e secondo le previsioni del relativo Regolamento, che costituisce allegato dell’Accordo Collettivo.
Art. 5 - Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti si obbligano, in ragione della loro comune appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo e dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l’affiliazione, nonché delle specialità della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie:
- ad osservare le norme dello Statuto e quelle Federali;
- ad accettare la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi Organi e soggetti delegati nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale, ivi comprese le relative vertenze di carattere tecnico e disciplinare, nonché delle decisioni del Collegio Arbitrale, dichiarando in particolare di accettare senza riserve la clausola compromissoria di cui all’art. 30 dello Statuto della FIGC.
Ogni violazione od azione comunque tendente all’elusione degli obblighi di cui sopra comporta l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dallo Statuto e dai Regolamenti.
Art. 6 - A tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge domicilio presso la propria sede, il Calciatore nel luogo indicato in epigrafe, salvo variazioni delle quali dovrà essere data comunicazione scritta alla Società e alla Lega di competenza. Fino al ricevimento della comunicazione esplica i suoi effetti il domicilio indicato nel presente contratto.
Luogo ………………………………… Data …………………………….
Per la Società Il Calciatore
…………………………………………… …………………………………………
FIRMA DI ENTRAMBI GLI ESERCENTI LA POTESTA’ GENITORIALE(*)
…………………………………………
…………………………………………
Le parti dichiarano di aver preso piena e consapevole cognizione del contenuto delle clausole previste dagli artt. 3, 4, 5 e 6 del presente contratto e le approvano specificamente con espressa sottoscrizione.
Luogo ………………………………… Data …………………………….
Per la Società Il Calciatore
…………………………………………… …………………………………………
FIRMA DI ENTRAMBI GLI ESERCENTI LA POTESTA’ GENITORIALE(*)
…………………………………………
…………………………………………
(*) La firma di chi esercita la potestà genitoriale è obbligatoria per tutti i calciatori che non hanno anagraficamente compiuto il 18° anno di età.
N.B.: il presente contratto deve essere redatto in tre esemplari, di cui uno deve essere depositati a cura della Società presso la Lega competente entro il decimo giorno successivo alla data di stipulazione.
Le due ulteriori copie del contratto sottoscritte devono essere consegnate rispettivamente al calciatore ed alla Società al momento della stipulazione.
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“ALTRE SCRITTURE” AI SENSI DELL’ART. 3.5. DELL’ACCORDO COLLETTIVO
Con la presente scrittura privata, che costituisce parte integrante ed inscindibile del contratto n. ……........... sottoscritto in data tra la Società ed il
Calciatore professionista sottoindicati, si conviene e si stipula quanto segue:
SOCIETÀ
…………………………………………. (di seguito la Società)
RAPPRESENTATA DA QUALIFICA
……………………………………………………………. ………………………………………………………………… munito dei necessari poteri COGNOME E NOME DEL CALCIATORE
…………………………………............................................................................................................ (di seguito il Calciatore)
Tra la Società ed il calciatore si conviene quanto segue (specificare se le pattuizioni modificano oppure integrano quelle inserite nel contratto):
Si richiamano gli articoli 1 - 6 del Contratto Tipo.
Luogo ………………………………… Data …………………………….
Per la Società Il Calciatore
…………………………………………… …………………………………………
FIRMA DI ENTRAMBI GLI ESERCENTI LA POTESTA’ GENITORIALE(*)
…………………………………………
…………………………………………
(*) La firma di chi esercita la potestà genitoriale è obbligatoria per tutti i calciatori che non hanno anagraficamente compiuto il 18° anno di età.
N.B.: la presente scrittura deve essere redatta in tre esemplari, di cui uno deve essere depositati a cura della Società presso la Lega competente entro il decimo giorno successivo alla data di stipulazione.
Le due ulteriori copie sottoscritte devono essere consegnate rispettivamente al Calciatore ed alla Società al momento della stipulazione.