CONVENZIONE QUADRO TRA
CONVENZIONE QUADRO TRA
IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE E
IL POLITECNICO DI TORINO
CONVENZIONE QUADRO TRA
IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE E
IL POLITECNICO DI TORINO
Premesso che
o in base al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 ed al suo Statuto, il CNR è Ente pubblico nazionale che, in un quadro di cooperazione e integrazione europea, ha il compito di svolgere, promuovere, trasferire, valutare e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese anche attraverso accordi di collaborazione e di programmi integrati;
o il CNR promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani, attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, nonché promuovendo e realizzando sulla base di apposite Convenzioni con le Università, corsi di dottorato di ricerca anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale;
o le attività del CNR si articolano in 7 macro aree di ricerca scientifica e tecnologica a carattere interdisciplinare, in ragione di ciascuna delle quali sono state individuate altrettante unità organizzative, denominate Dipartimenti, con compiti di programmazione, coordinamento e controllo dei risultati e articolati in progetti di ricerca individuati per classi di obiettivi omogenei;
o la sua rete scientifica è composta da oltre 100 Istituti che realizzano i programmi ed i progetti di ricerca loro affidati interagendo con il sistema produttivo, con le Università, le altre Istituzioni di ricerca e con gli Enti locali in considerazione dell’articolazione e la diffusione su tutto il territorio nazionale e dell’ elevato grado di multidisciplinarietà che lo distingue da tutti gli altri Enti di ricerca a livello internazionale;
o per singoli progetti a tempo definito i Dipartimenti del CNR, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, possono istituire, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, unità di ricerca presso soggetti pubblici o privati, italiani od esteri (d’ora innanzi denominate “URT”), sulla base di specifiche convenzioni operative
secondo le procedure di cui all’art. 49, comma 4, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, che devono precisare l’oggetto, la durata, diritti ed obblighi delle diverse parti coinvolte;
o il Politecnico è un’istituzione accademica che ha come finalità istituzionali l’istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica ed il trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze;
o il Politecnico, in quanto sede di conoscenza specialistica e di competenze di alto livello, riveste un ruolo primario nei processi integrati di sviluppo del sistema socio-economico per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali interagisce con soggetti pubblici e privati;
o il Politecnico, ai sensi e per gli effetti dell’art.2, comma 8 del proprio Statuto “contribuisce, attraverso la formazione e la ricerca, a un processo di sviluppo fondato su principi di coesione sociale e di sostenibilità, anche ambientale. In particolare promuove la collaborazione tra istituzioni, al fine di favorire la crescita culturale, scientifica e professionale della collettività”;
o Politecnico e CNR collaborano da anni in attività di ricerca istituzionale svolta presso il Politecnico e in attività di ricerca finanziate mediante contratti o convenzioni. Le collaborazioni tra Istituti del CNR e Dipartimenti del Politecnico sono tuttora attive e presso tali strutture si sono sviluppate forti interazioni tra ricercatori del CNR e del Politecnico. Le suddette interazioni hanno favorito lo sviluppo di elevate competenze e creato un sinergismo culturale e scientifico che ha dato ricadute notevoli con la creazione di laboratori di ricerca altamente specializzati e qualificati in campo nazionale ed internazionale;
o le collaborazioni ad oggi attive riguardano in particolare i Dipartimenti di Ingegneria del Territorio, dell’Ambiente e delle Tecnologie (DITAG), di Automatica e Informatica (DAUIN), di Elettronica e Telecomunicazioni (DET) e Scienza Applicata e Tecnologia (DISAT) e i seguenti Istituti del CNR: Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell’Informazione e delle Telecomunicazioni (IEIIT), Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria (IGAG), Istituto dei Materiali per l’elettronica ed il Magnetismo (IMEM). Istituto per le Macchine Agricole e Movimento Terra (IMAMOTER), alcuni dei quali ospitati presso spazi del Politecnico in virtù delle convenzioni operative sottoscritte dalle Parti nel corso degli anni;
o per favorire l’eccellenza della ricerca scientifica e la diffusione di una cultura innovativa in aree disciplinari d’interesse condiviso è obiettivo di entrambe le Parti proseguire e
ulteriormente sviluppare attività di ricerca di comune interesse attraverso la collaborazione su progetti ed iniziative comuni, mettendo a fattor comune conoscenze e competenze specifiche e favorendo l'utilizzazione delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno;
visti:
o il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 ed in particolare l’art. 21, commi 1, 2, 3 e 4 in materia di mobilità di personale di ricerca del CNR verso l’Università e di Professori e Ricercatori universitari verso il CNR;
o il Decreto Legge del 9 febbraio 2012, n. 5, così come modificato dalla Legge di conversione
n. 35 del 4 aprile 2012, ed in particolare l’art. 55 che consente ai professori universitari a tempo pieno di svolgere attività di ricerca presso il CNR e al personale di ruolo del CNR di svolgere attività didattica e di ricerca presso il Politecnico;
o il Decreto del Ministro dell’Università dell’Istruzione e della Ricerca Scientifica dell’8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;
o il “Regolamento del Personale” del CNR, approvato con provvedimento del Presidente n. 006 del 2 febbraio 2007, ed in particolare l’art. 17 che consente la possibilità di prevedere l’applicazione dell’istituto dell’Associatura come regolato dal “Disciplinare sui criteri generali per l’associazione”;
Considerato che
• il CNR e la CRUI, nell'ambito dei compiti e delle funzioni attribuite loro dalle leggi, hanno stipulato in data 4 aprile 2012 un Accordo Quadro in base al quale intendono cooperare, svolgendo una funzione di indirizzo e coordinamento per l'attuazione congiunta di programmi di ricerca nazionale ed internazionale e corsi di alta formazione fra le università e la rete scientifica CNR, anche con il coinvolgimento del mondo industriale, per la promozione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e per la condivisione di infrastrutture;
la CRUI ed il CNR, laddove se ne ravvisi l'opportunità, potranno interagire con altri soggetti interessati, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati scientifici generati dal
sistema della ricerca pubblica e la loro trasformazione in innovazioni tecnologiche, su cui innestare la nascita e la crescita di imprese high-tech sull'intero territorio nazionale;
quanto sopra premesso e considerato, ritenuto parte integrante del presente accordo
tra
il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede in Roma, Piazzale Xxxx Xxxx n. 7, c.a.p. 00185, C.F. 80054330586, P.I. 02118311006, rappresentato dal Presidente Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx (d’ora innanzi denominato “CNR”) nato a Sant’Anastasia (NA), il 09.02.1942 e domiciliato per il presente atto presso la sede dell’ente (d’ora innanzi denominato “CNR”)
e
il Politecnico di Torino, con sede in Torino, X.xx Duca degli Abruzzi n. 24, c.a.p. 10124, C.F.00518460019, rappresentato dal Rettore Xxxx. Xxxxx XXXXX, nato a Torino l’11.07.1965 e domiciliato per il presente atto presso la sede dell’ente (d’ora innanzi denominato “Politecnico”) e autorizzato con delibera del Consiglio di amministrazione del 22.12.2015
di seguito congiuntamente denominati anche Parti e disgiuntamente Parte
si conviene e si stipula quanto segue Articolo 1 - Finalità della Convenzione
1. Al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali, il CNR e il Politecnico riconoscono l'interesse comune a consolidare e sviluppare ulteriormente forme di collaborazione in partnership per lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione e nell’ambito delle attività di didattica e formazione, nonché per l’erogazione di servizi a supporto delle attività di ricerca. Le Parti ritengono infatti fondamentale, per il raggiungimento delle proprie finalità, sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza anche attraverso lo svolgimento congiunto di attività scientifiche nel pieno convincimento che tali forme di collaborazione contribuiscano alla creazione e allo sviluppo del patrimonio delle conoscenze.
2. Le Parti intendono contribuire, attraverso le attività di formazione e di ricerca svolte in partenariato, ad un processo di sviluppo fondato su principi di coesione sociale promuovendo le suddette attività con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea. L’internazionalizzazione delle attività di ricerca e formazione, anche attraverso la partecipazione a progetti internazionali ed europei, rappresenta infatti un asset strategico nelle politiche di posizionamento delle due istituzioni. Il CNR e Politecnico, pertanto, si propongono di individuare azioni comuni nella definizione di network di rapporti a livello internazionale e nell’organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura scientifico-tecnologica ed imprenditoriale a livello locale. Inoltre si potranno attuare forme di collaborazione riguardanti iniziative per creare sinergia tra il network italiano ed internazionale del CNR e del Politecnico e organizzare eventi istituzionali in collaborazione con altri soggetti del mondo della ricerca scientifica o imprenditoriale.
3. Le Parti intendono individuare nuovi modelli e strategie che consentano di rafforzare il legame con il territorio, anche in termini sociali e culturali, attraverso la sperimentazione di nuove forme di comunicazione e diffusione di conoscenze ed esperienze ad elevato contenuto tecnologico all’interno del tessuto sociale locale.
4. La collaborazione fra il CNR e il Politecnico sarà disciplinata dalle disposizioni contenute:
a. nella presente Convenzione Quadro;
b. nelle singole Convenzioni Operative di cui all’ art. 8 della presente Convenzione;
c. in tutte le disposizioni di legge applicabili.
Articolo 2 –Impegni delle Parti
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo, le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a collaborare in ordine all’attuazione delle seguenti azioni:
a. individuazione di priorità per la formulazione e la messa a punto di progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione congiunti fra sistema universitario e rete scientifica del CNR, anche individuati attraverso un’attenta analisi della domanda espressa dalle diverse componenti della realtà industriale, in considerazione dell’evoluzione attesa di ciascun settore applicativo e dell'individuazione delle tecnologie correlate;
b. svolgimento delle attività connesse ai corsi di Dottorato dell’Ateneo anche presso gli Istituti del CNR convenzionati, con il coinvolgimento dei ricercatori in essi operanti e assegnando borse di studio;
c. realizzazione e attivazione di corsi di dottorato in convenzione tra le Parti, stipulate ai sensi del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45;
d. realizzazione della mobilità del personale di ricerca del CNR presso il Politecnico e di Ricercatori o Professori universitari di ruolo del Politecnico presso il CNR anche sulla base di quanto previsto dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 così come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 e dal D.M. 27 novembre 2012 n.24786;
e. realizzazione della mobilità del personale di ricerca del CNR presso il Politecnico e di Ricercatori o Professori universitari di ruolo presso il CNR per periodi determinati ai sensi dell’art. 21 del D.lgs n.127/2003;
f. svolgimento di attività didattica e di ricerca da parte di Ricercatori di ruolo del CNR presso il Politecnico e attività di ricerca da parte di Professori universitari di ruolo presso il CNR attraverso convenzioni tra le Parti stipulate ai sensi del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 così come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 e dal
D.M. 27 novembre 2012 n. 24786;
g. trasferimento delle conoscenze e delle competenze a beneficio della collettività e del territorio, contribuendo alla diffusione di una cultura dell’innovazione e promuovendo la disseminazione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio stesso e favorendo interazioni con il sistema industriale e territoriale.
2. Tali azioni si svilupperanno favorendo anche le opportune collaborazioni e sinergie con Enti ed Agenzie regionali, con il sistema industriale e con altri eventuali Enti che manifestino l'interesse a collaborare.
3. Allo scopo di rendere più proficua la collaborazione di cui alla presente Convenzione e di favorire la realizzazione delle attività di ricerca di comune interesse, il Politecnico dichiara la propria disponibilità a mettere a disposizione, all’interno delle proprie strutture, appositi spazi per la collocazione a tempo definito di Istituti e Strutture di ricerca del CNR, nonché per l’istituzione dei laboratori congiunti. L’eventuale concessione in uso di spazi, come indicato alla lettera e) dell’art. 8 della presente Convenzione, sarà regolamentata da apposita convenzione di concessione in uso degli spazi, predisposta nel rispetto del Regolamento del Politecnico, che
sarà inscindibilmente connessa alla convenzione operativa che regolamenterà il rapporto tra le Parti in attività di ricerca e/o formazione.
4. Con lo stesso fine il CNR dichiara il proprio interesse ad investire in risorse di proprio personale a tempo indeterminato che svolgerà attività in partnership in collaborazione con il Politecnico all’interno degli spazi suddetti.
5. Le Parti potranno altresì definire la reciproca messa a disposizione di materiali, attrezzature, personale, anche tecnico-amministrativo, e risorse finanziarie occorrenti per l’attuazione delle suddette attività di ricerca.
Articolo 3 - Oggetto della collaborazione per attività di ricerca, sviluppo ed innovazione
a) la definizione di programmi di ricerca, sviluppo e innovazione per la partecipazione congiunta ai Programmi Quadro Europei, oltre alla formulazione di proposte in sede nazionale e internazionale;
b) la collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti internazionali cui il Politecnico e il CNR partecipano;
c) lo studio e la sperimentazione di servizi innovativi per la valorizzazione dei risultati della ricerca e attività di trasferimento tecnologico;
d) l’integrazione delle priorità industriali con il patrimonio delle nuove conoscenze che scaturiscono dalla ricerca pubblica favorendo lo sviluppo di reti innovative nei settori in cui sono presenti contestualmente competenze scientifiche e tecnologiche e attività di ricerca di eccellenza in grado di attrarre investimenti;
e) l’individuazione di nuovi strumenti del trasferimento tecnologico dal mondo della ricerca pubblica al mercato e definizione di modelli efficienti di gestione della proprietà intellettuale;
f) la promozione di attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio.
Articolo 4 - Oggetto della collaborazione per attività di didattica, alta formazione e formazione permanente
1. Nell’ambito della collaborazione in attività di didattica e formazione il CNR dichiara la propria disponibilità a offrire il supporto per attività quali:
− svolgimento di tesi, progetti ed elaborati per il conseguimento di lauree magistrali e dottorati di ricerca;
− svolgimento di esercitazioni;
− organizzazione di visite e stage didattici indirizzati agli studenti;
− organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari;
− collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti nazionali e internazionali a cui il Politecnico e il CNR aderiscono;
− organizzazione di eventi in sinergia con altri enti territoriali;
− organizzazione di testimonianze ed interventi su argomenti ad hoc da parte di docenti sia del Politecnico sia del CNR;
− favorire al personale del Politecnico la possibilità di accesso alle biblioteche del CNR e la possibilità di consultare libri e letteratura scientifica ivi disponibili;
− finanziare borse di studio e/o assegni di ricerca, eventualmente mettendo a disposizione i propri laboratori per lo svolgimento della ricerca;
− partecipare alla realizzazione e attivazione di Master universitari;
− favorire attività di tirocinio e formazione regolate da apposite convenzione stipulate sulla base di quanto disposto al DGR n. 74-5911 del 3 giugno 2013.
2. Alla luce di quanto disposto dall’art. 55 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 così come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 ed in applicazione del decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 27 novembre 2012, n. 24786 per il conseguimento di finalità di interesse comune, il CNR e le Università possono stipulare convenzioni, di cui al successivo art. 8, aventi durata minima di un anno rinnovabili fino ad un massimo di cinque anni consecutivi, per consentire ai Ricercatori e Professori universitari di ruolo di svolgere l' attività di ricerca presso il CNR e al personale del CNR attività di ricerca e didattica presso l’Ateneo, stabilendo le modalità di ripartizione dei relativi oneri. Il servizio prestato dall’interessato è considerato a tutti gli effetti giuridici ed economici ai fini dell’anzianità di servizio presso il Politecnico o il CNR.
Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza di cui al Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche e integrazioni, e di quanto previsto in materia per l’accreditamento delle sedi e corsi di studio, il personale del CNR può essere conteggiato in proporzione all’attività didattica svolta presso l’Ateneo.
Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei di cui all’art. 5, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 l’apporto del personale del CNR è considerato in proporzione alla durata e alla quantità dell’impegno prestato presso l’Ateneo.
3. In applicazione del Decreto 8 febbraio 2013, n. 45 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il CNR e il Politecnico possono collaborare, attraverso specifici accordi, di cui al successivo art. 8, per l’attivazione di corsi per dottorati di ricerca in convenzione.
4. Il CNR può, inoltre, cooperare con il Politecnico alla realizzazione di dottorati di ricerca mediante:
• finanziamento di borse di dottorato di ricerca;
• collaborazione del suo personale scientifico nelle attività formative e di ricerca;
• messa a disposizione di laboratori e risorse per borse di studio mirate a interessi scientifici comuni, secondo le normative interne all’Ateneo.
5. Il Politecnico potrà, inoltre, organizzare lo svolgimento delle attività connesse ai corsi di Dottorato dell’Ateneo anche presso gli Istituti del CNR convenzionati, con il coinvolgimento dei ricercatori in essi operanti.
Art. 5 Attività didattica extra-istituzionale
1. Ai sensi e nei limiti stabiliti dall’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 127/2003, i ricercatori e tecnologi del CNR possono assumere, nel rispetto delle modalità previste dai Regolamenti del Politecnico, incarichi di insegnamento a contratto presso il Politecnico, in materie pertinenti all’attività svolta, nonché incarichi di direzione di centri di ricerca presso il Politecnico per periodi determinati, percependo i compensi previsti. Qualora gli incarichi prevedano un impegno superiore alle 160 ore annue, sarà necessaria la preventiva autorizzazione del CNR.
Art. 6 - Partecipazione a programmi specifici
1. Nell’ambito dei fini previsti dai rispettivi ordinamenti e statuti, le Parti disciplinano le modalità di affiliazione “Personale del Politecnico” che potrà essere coinvolto nella realizzazione di programmi specifici, stabiliti nell’ambito della programmazione del CNR.
2. Ai fini del presente atto si intende “Personale del Politecnico” il personale di ricerca, a tempo indeterminato o determinato, borsisti, assegnisti, contrattisti e collaboratori di ogni genere, che, debitamente autorizzato, partecipa all'esecuzione delle iniziative scientifiche, sia di ricerca che
di formazione, derivanti dall’attuazione della collaborazione di cui all’Accordo di collaborazione.
3. Il “Personale del Politecnico di Torino” che possa essere interessato a partecipare all’esecuzione del programma di ricerca dell’Istituto presenterà apposita richiesta al Rettore del Politecnico di Torino che, valutati tutti gli aspetti di fatto e di diritto, ne autorizzerà o meno la partecipazione. In caso di autorizzazione, il personale autorizzato presenterà apposita domanda di affiliazione all’’Istituto che, secondo le modalità di cui al “Disciplinare sui criteri generali per l’associazione ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento del Personale”, approvato con provvedimento del Presidente del CNR n. 006 del 2 febbraio 2007, conferirà l’affiliazione.
4. L’affiliazione sarà predisposta per programmi/progetti scientifici specifici, discendenti dall’attuazione dell’Accordo di collaborazione e per un periodo determinato comunque non superiore alla durata del programma/progetto scientifico stesso.
3. I ricercatori e tecnologi del CNR possono partecipare, attraverso apposite Convenzioni, allo svolgimento di attività di ricerca presso i Dipartimenti del Politecnico per un tempo determinato comunque non superiore alla durata delle ricerche.
4. La partecipazione è disposta dal Direttore del Dipartimento del Politecnico, su domanda dell’interessato, previa autorizzazione dei competenti Organi del CNR.
Articolo 7 – Comitato Guida e Comitato Consultivo
1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione le Parti istituiscono un Comitato Guida, che rimarrà in carica per tutto il periodo di vigenza della presente Convenzione, composto dal Rettore (o suo delegato) e dal Presidente del CNR (o suo delegato) con il compito di individuare gli obiettivi strategici della collaborazione, fornire le linee di indirizzo generali ed approvare tutte le iniziative, le attività ed i progetti proposti dal Comitato Consultivo, di cui nel seguito, in attuazione della collaborazione e la cui realizzazione coinvolgerà entrambe le Parti.
2. Il Comitato Guida sarà supportato nelle sue attività dal Comitato Consultivo composto da quattro membri di cui due nominati dal Presidente del CNR e due nominati dal Rettore del Politecnico. Il Comitato Consultivo resterà in carica per la durata della Convenzione e potrà essere rinominato in caso di rinnovo della Convenzione medesima. I membri del Comitato sono sostituiti se dimissionari o in caso di cessazione dell'appartenenza ad Istituti del CNR o al Politecnico. Il Comitato Consultivo opererà sulla base delle strategie e delle linee di indirizzo
assunte dal Comitato Guida. E' compito del Comitato Consultivo formulare al Comitato Guida proposte ovvero pareri su iniziative specifiche sottoposte alla sua attenzione.
3. Il Comitato Consultivo predisporrà annualmente un elenco di specifiche tematiche, nel rispetto delle competenze tecnico scientifiche e dell’expertise presenti nei due Enti e, sulla base delle strategie e degli indirizzi assunti dal Comitato Guida, proporrà allo stesso specifiche iniziative da avviare in attuazione della collaborazione. Per ogni iniziativa il Comitato Consultivo presenterà una analisi di fattibilità, anche in relazione alle disposizioni e alle regolamentazioni vigenti presso i due Enti; tale analisi potrà essere completata con l’indicazione delle fonti di finanziamento per le singole proposte.
4. Il Comitato Consultivo avrà l’obbligo di monitorare l’andamento delle singole iniziative approvate dal Comitato Guida, sulla loro attuazione, riferendo annualmente in merito ai risultati conseguiti dalle singole iniziative, alle eventuali criticità riscontrate e, in tal caso, formulando dei pareri specifici in merito alle possibili azioni da intraprendere.
5. Entro il 31.1 di ciascun anno il Comitato Consultivo presenterà al Comitato Guida una dettagliata relazione sulle attività dallo stesso svolte per l’esercizio precedente. Il Comitato Consultivo potrà avvalersi, per specifiche iniziative, del contributo di esperti del settore, invitati a partecipare alle riunioni del Comitato Consultivo con funzioni consultive. La partecipazione degli esperti alle riunioni del Comitato dovrà avvenire a titolo gratuito.
6. La partecipazione al Comitato Consultivo è a titolo gratuito. Ciascuna Parte sosterrà i costi e le spese per l’attività dei propri membri nel Comitato.
7. Le regole di funzionamento, convocazione e deliberazione di entrambi i Comitati verranno stabilite dagli stessi in xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx prima riunione.
Articolo 8 – Convenzioni operative
1. Al fine di dare attuazione alle iniziative approvate dal Comitato Guida, le Parti definiranno, nel rispetto della legislazione vigente, Convenzioni operative che, in considerazione delle specifiche attività, dovranno indicare e disciplinare in particolare i seguenti aspetti: le strutture scientifiche di ciascun ente coinvolte nel progetto o iniziativa e gli obiettivi comuni che si intendono perseguire; durata; attività a carico di ciascuna delle Parti contraenti; modalità di esecuzione; responsabili scientifici indicati da ciascuna delle Parti; eventuali oneri finanziari e relative modalità di corresponsione; eventuale regolamentazione connessa alla messa a
disposizione di spazi (come indicato alla successiva lettera e) del presente articolo); eventuale messa a disposizione di attrezzature e/o personale; disciplina dei diritti di proprietà intellettuale ed utilizzo dei risultati della ricerca; disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, disciplina in materia di copertura assicurativa e tutti gli aspetti connessi alle specificità di ogni singola iniziativa.
Ciascuna convenzione operativa dovrà essere approvata dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni e potrà avere ad oggetto la definizione dei rapporti tra le Parti relativamente ad attività di ricerca o ad attività di didattica e/o formazione.
a) Convenzioni per attività di ricerca e eventuale costituzione di strutture di ricerca
Le convenzioni per attività di ricerca regoleranno la collaborazione tra le Parti relativamente allo svolgimento di attività di ricerca su tematiche scientifiche definite.
Tali convenzioni potranno altresì regolare l’insediamento di strutture di ricerca del CNR presso il Politecnico sulla base di quanto previsto alla lettera e) del presente articolo.
Le convenzioni definiranno termini e modalità per l’attivazione e lo svolgimento dei programmi e progetti di ricerca comuni da attuarsi presso le strutture del CNR e i Dipartimenti del Politecnico interessati; la convenzione potrà disciplinare altresì le modalità di gestione e/o utilizzazione delle attrezzature scientifiche messe a disposizione dalle due istituzioni per la realizzazione dei progetti di ricerca in partnership.
Le Convenzioni potranno altresì regolamentare la partecipazione: a) dei Professori e dei Ricercatori universitari di ruolo associati al CNR alle discussioni relative alle attività di ricerca dell’Istituto CNR per la durata dell’associazione; b) dei ricercatori e tecnologi del CNR, autorizzati ai sensi dell’art. 21 comma 3 del D.Lgs. 127/2003 a svolgere attività di ricerca in convenzione, per la durata delle attività e la facoltà di essere invitati alle discussioni del Consiglio di Dipartimento di loro associatura in materia di programmazione delle attività scientifiche con le modalità individuate nello Statuto dell’Ateneo.
Potrà essere altresì previsto che il personale di ruolo del CNR sia nominato Responsabile Scientifico di un progetto di ricerca affidatogli dal Dipartimento del Politecnico.
b) Convenzioni per tirocinio e formazione ai sensi della DGR n. 74-5911 del 3 giugno 2013 Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, gli
Istituti del CNR possono accogliere tirocinanti, ai sensi della DGR n. 74-5911 del 3 giugno 2013, attraverso la stipula di convenzioni operative con il Politecnico.
Al fine di permettere l’attivazione dei tirocini dovrà essere stipulata con il Politecnico di Torino la convenzione di tirocinio, formazione ed orientamento, che avrà durata pari a 5 anni. In allegato alla convenzione operativa dovrà essere predisposto per ogni singolo tirocinante un progetto formativo contenente gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l’indicazione dei tempi di presenza presso la sede del CNR, il periodo di svolgimento dell’attività, il nominativo del tutor aziendale e tutte le informazioni previste ai sensi della DGR
n. 74-5911 del 3 giugno.
Nella convenzione saranno inoltre definite le coperture assicurative degli interessati e gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e di sorveglianza sanitaria in relazione alle specifiche attività che dovranno essere svolte, alle modalità e ai tempi di svolgimento del tirocinio.
c) Convenzione per attività didattica e ricerca in applicazione dell’art. 6 comma 11 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal D.M 27 novembre 2012 n. 24786.
Gli Istituti del CNR e il Politecnico possono stipulare Convenzioni operative per consentire ai Ricercatori e Professori universitari di ruolo di svolgere attività presso le strutture dell’ente e al personale di ruolo del CNR attività di ricerca e didattica presso l’ateneo. Le singole Convenzioni possono interessare più dipendenti di entrambi gli enti firmatari.
La disciplina dei singoli rapporti è contenuta in apposite schede individuali allegate che costituiscono parte integrante delle convenzioni stesse.
Le convenzioni hanno durata minima di un anno e sono rinnovabili fino ad un massimo di cinque anni consecutivi e stabiliscono le modalità di ripartizione dell’impegno annuo del soggetto interessato, le attività da svolgere, l’eventuale partecipazione all’elettorato attivo, le modalità di ripartizione degli oneri stipendiali e le modalità di copertura assicurativa di legge degli interessati nonché gli obblighi in materia di sicurezza, protezione, prevenzione e salute.
d) Convenzione per dottorati di ricerca
Le Parti potranno stipulare specifiche Convenzioni per l’attivazione, ai sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 8 febbraio 2013, n. 45 corsi di dottorato di ricerca in convenzione o per il sostegno delle attività connesse ai corsi di Dottorato dell’Ateneo anche presso gli Istituti del CNR convenzionati, con il coinvolgimento dei
ricercatori in essi operanti. Specifiche convenzioni operative potranno regolare le modalità, i criteri e le procedure per le svolgimento delle attività relative ai corsi di dottorato attivati presso le sedi del CNR e la partecipazione del personale Universitario agli stessi.
e) Convenzioni per la concessione in uso di spazi
Le strutture di ricerca del CNR, come previsto dall’art. 3, comma 3, potranno avere sede presso il Politecnico sulla base di apposite convenzioni. La concessione in uso degli spazi avrà i caratteri della transitorietà, temporaneità e gratuità. Poiché tale concessione è strumentale allo svolgimento delle attività in partnership, la validità e durata della stessa è subordinata ed inscindibilmente connessa all’accordo di ricerca cui si riferisce. Le convenzioni di cui trattasi regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni per l’utilizzazione degli immobili definendo tra l’altro la ripartizione fra i due Enti delle spese di manutenzione, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento della struttura, ivi compreso quanto attiene alla sicurezza ed alla protezione sanitaria.
Articolo 9 – Copertura assicurativa. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Il CNR e il Politecnico, ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvedono all’attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
2. Le parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, di rischi dovuti alle interferenze tra le varie attività anche attraverso lo scambio reciproco di tutte le informazioni relative relativa alla valutazione dei rischi.
3. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive variazioni ed integrazioni il Personale coinvolto nelle attività oggetto della presente Convenzione si atterrà in materia di prevenzione e protezione alle norme e ai regolamenti stabiliti dalle strutture presso le quali opera in quel momento. Il personale di entrambi i contraenti sarà tenuto, prima dell'accesso ai luoghi dove si svolgono le suddette attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione e protezione adottate dalla struttura ospitante. Ciascun contraente si impegna a dotare i propri lavoratori dei dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei e adeguati alle lavorazioni svolte e a provvedere alla formazione e all'addestramento alla loro utilizzazione. Tale fornitura è a carico della struttura ospitante. Impianti, attrezzature, macchine e
strumentazioni, messi a disposizione per l’attività scientifica da ciascuna delle Parti, dovranno essere rispondenti a tutte le normative di sicurezza attualmente vigenti.
4. Il personale del CNR e del Politecnico si atterrà alle disposizioni di emergenza (anti-incendio, primo soccorso, eventi naturali eccezionali e terroristici) del contesto presso il quale opera in quel momento. Negli edifici che ospitano sia il CNR che l'Università/Politecnico, il piano di emergenza dovrà essere elaborato in collaborazione tra i vari datori di lavoro ai sensi dell'Allegato VIII del DM 10-03-98.
5. Resta a carico dei proprietari dei beni la manutenzione sia ordinaria che straordinaria di attrezzature, macchine e strumentazioni. Nel caso di attrezzature costituite da componenti di diversa proprietà (CNR o Università/Politecnico) la competenza sulle spese della manutenzione e della messa in sicurezza sarà stabilita nelle convenzioni operative tenendo conto dell'uso e della proprietà prevalenti.
6. Ai sensi dell’art.18, comma 3 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., gli obblighi relativi agli interventi strutturali e sugli impianti centralizzati necessari per assicurare la sicurezza dei locali assegnati in uso al CNR restano a carico dell'Università/Politecnico. Gli obblighi per il datore di lavoro del CNR relativamente ai predetti interventi si intendono assolti, con la richiesta del loro adempimento all' Università/Politecnico.
7. Qualora il personale CNR e del Politecnico, nel corso di una specifica attività, introduca nella struttura presso la quale opera fonti di pericolo per la salute e la sicurezza, tale attività potrà essere esercita solo previo coordinamento delle Parti, tendente alla valutazione del nuovo rischio ed alle eventuali nuove misure di prevenzione e di protezione da adottare.
8. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori (come definiti all’art. 2 del D.Lgs. 81/2008) operanti presso il CNR sarà assicurata dal medico competente incaricato dal CNR così come la sorveglianza sanitaria dei lavoratori operanti presso il Politecnico sarà assicurata dal medico competente incaricato dal Politecnico.
9. La sorveglianza fisica per i rischi da radiazioni e la sorveglianza sanitaria del Personale radioesposto (e i relativi costi) sono assicurate dalla parte ove è presente l'esposizione indipendentemente dall'afferenza amministrativa del personale interessato. I dati dosimetrici individuali e quelli ambientali dovranno essere comunicati alla struttura da cui dipende il personale secondo modalità di comunicazione concordate dai rispettivi datori di lavoro attraverso gli uffici competenti.
10. I costi relativi alla sorveglianza sanitaria (compreso l'eventuale affidamento di affidamento di incarichi professionali) prevista dalla già citata normativa sono a carico del soggetto individuato come Datore di Lavoro.
11. Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente convenzione quadro e delle successive convenzioni operative di cui al precedente art.8, frequenterà le sedi di esecuzione dei progetti di ricerca o delle altre attività scientifiche di comune interesse.
Art. 10 - Riservatezza – Proprietà intellettuale
1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione della presente Convenzione, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono. Le Parti si danno reciprocamente atto che, in nessun caso, potranno venire considerate informazioni confidenziali le informazioni per le quali possa essere fornita prova che). al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta della Parte titolare, senza che la Parte che le ha ricevute abbia violato il presente accordo) la divulgazione delle stesse sia stata preventivamente ed espressamente autorizzata per iscritto dalla Parte che le ha comunicate.
2. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte precedentemente all’avvio del progetto (background) o sviluppata in maniera indipendente rispetto alle attività del progetto steso (sideground) resterà nella piena titolarità della stessa ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell’ambito della presente Convenzione non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento di tale licenza o diritto sia espressamente previsto dalle Convenzioni operative.
3. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui alla presente Convenzione solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle Convenzioni operative.
4. Per “Risultati” si intendono i risultati generati dalle attività svolta dalle Parti nell’ambito della presente Convenzione, indipendentemente dal fatto che possano formare oggetto di brevetto o di altro titolo di privativa industriale, e comprendono pertanto, a titolo esemplificativo, qualsiasi informazione o dato, i diritti di proprietà intellettuale, i diritti d’autore, i diritti su disegni e modelli, i prototipi.
5. I rapporti tra ciascuna delle Parti ed il proprio personale in merito alla disciplina dei Risultati sono normati in accordo e nei limiti imposti dalla normativa applicabile e dalle specifiche regolamentazioni, ed in particolare:
- Al personale del Politecnico di Torino si applicano le previsioni del “Regolamento del Politecnico di Torino relativo alla Proprietà Industriale e Intellettuale”;
- Al personale del CNR si applicano le previsioni dei regolamenti interni del CNR vigenti in materia;
- Il personale delle parti che parteciperà alle attività di cui alla presente Convenzione sottoscriverà apposito atto con cui si impegnerà al rispetto delle previsioni in materia di Riservatezza e Proprietà intellettuale contenute nel presente atto e delle specifiche clausole in materia eventualmente contenute negli atti e nelle convenzioni relative a singoli Progetti stipulate tra le Parti ai sensi della presente Convenzione quadro.
6. Salvo quando diversamente previsto dalle specifiche previsioni di legge e regolamentari applicabili, le Parti concordano di regolare la proprietà e l’accesso ai Risultati come segue:
a. a ciascuna Parte spetterà la piena ed esclusiva titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale e dei conseguenti diritti di sfruttamento relativi ai Risultati da essa autonomamente sviluppati nell'ambito del Progetto;
b. i diritti di proprietà industriale ed intellettuale e i conseguenti diritti di sfruttamento relativi ai Risultati sviluppati in comune tra le Parti sono di proprietà congiunta di tali Parti secondo quote che saranno stabilite in base all’apporto fornito dai rispettivi ricercatori e saranno regolati con apposito accordo tra le stesse;
c. le conoscenze che non possono essere oggetto di diritti di proprietà industriale ed intellettuale potranno avere larga diffusione;
d. il trasferimento o la concessione di diritti di sfruttamento dei Risultati a terzi potrà avvenire solo con l’accordo preventivo di tutte le Parti che hanno concorso alla generazione di tali Risultati e dovrà comunque avvenire a prezzo di mercato.
Art. 11 - Trattamento dei dati personali
1. Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi alla presente Convenzione.
2. Nell’ambito del trattamento dei dati personali connessi all’espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal citato X.Xxx. 196/2003 in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli articoli 31 e ss. del D.Lgs. 196/2003 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.
Articolo 12 - Durata, procedura di rinnovo e facoltà di recesso
1. La presente Convenzione ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula; allo scadere del termine, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti congiuntamente in attuazione della presente Convenzione, le Parti potranno procedere alla stipula di una nuova convenzione per proseguire nella collaborazione intrapresa, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.
2. Ciascuna parte può recedere liberamente dalla presente Convenzione con una comunicazione alla Controparte effettuata con raccomandata A/R; il recesso sarà efficace decorsi 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione. Lo scioglimento della presente Convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.
Articolo 13 - Integrazioni e Conservazione degli Effetti
1. Qualsiasi modifica o integrazione della presente Convenzione verrà redatta esclusivamente in forma scritta e sarà valida se sottoscritta da entrambe le Parti. Le Parti stabiliscono sin d'ora che,
nel caso in cui alcune condizioni concordate in questa Convenzione vengano ritenute non valide, illegali, o inapplicabili in alcuni aspetti, ciò non influenzerà le altre condizioni della Convenzione, che verrà interpretata come se le condizioni non valide, illegali o inapplicabili non fossero mai state pattuite.
Articolo 14 – Controversie
1. La presente Convenzione Quadro è regolata dalle leggi della Repubblica Italiana.
2. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla presente Convenzione, ivi espressamente incluse quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno sottoposte alla competenza esclusiva del Foro di Roma, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente.
Articolo 15 – Registrazione e Firma digitale
1. La presente Convenzione Quadro è stipulata mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale della Parti.
2. La presente Convenzione Quadro è soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, primo comma D.P.R. n. 131 del 26.4.1986, ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto a carico della Parte che ne fa richiesta.
3. L’imposta di bollo è dovuta sin dall’origine ed è a carico di entrambe le Parti, nella misura del 50% ciascuna.
4. Nelle more della definizione delle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo per scritture e contratti elettronici, sottoscritti digitalmente, non soggetti a registrazione in termine fisso, ma solo in caso d’uso, l’imposta di bollo della presente Convenzione verrà assolta in modalità virtuale dal Politecnico di Torino sulla base dell’autorizzazione n. 5 del 2012 rilasciata dall’Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx 0, protocollo n. 167908/2012 e valida dal 1 gennaio 2013.
Torino, il ………………
Politecnico di Torino Il Rettore
(Xxxx. Xxxxx Xxxxx)
Roma, il ………….
Consiglio Nazionale delle Ricerche Il Presidente
(Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx)
Pur essendo le clausole della presente convenzione frutto della contrattazione della Parti, le stesse dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli 9 (Copertura Assicurativa. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), 10 (Riservatezza – Proprietà intellettuale), 11 (Trattamento dei dati personali), 12 (Durata, procedura di rinnovo e facoltà di recesso), 13 (Integrazioni e Conservazione degli Effetti) e 14 (Controversie)
Torino, il ………………
Politecnico di Torino Il Rettore
(Xxxx. Xxxxx Xxxxx)
Roma, il ………….
Consiglio Nazionale delle Ricerche Il Presidente
(Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx)