Condizioni generali di vendita di Green Oleo s.r.l. (venditore)
Condizioni generali di vendita di Green Oleo s.r.l. (venditore)
General conditions of sale of Green Oleo s.r.l. (seller)
1. ORDINI
Gli ordini dovranno essere effettuati per iscritto e dovranno essere trasmessi al Venditore. Tutti gli ordini effettuati per telefono (e tutte le modifiche agli ordini già inoltrati) dovranno essere confermati per iscritto, anche tramite e-mail. Tutti gli ordini inoltrati dall’Acquirente saranno vincolanti per il Venditore solo quando accettati da quest’ultimo, con relativa comunicazione all’Acquirente. L’Acquirente può richiedere cambiamenti della data o del luogo di consegna di tutti o parte degli ordini entro e non oltre la settimana antecedente la data di consegna. In tal caso l’Acquirente sarà tenuto a pagare un adeguato addebito per la ridefinizione dei tempi di consegna, la cui determinazione spetta al Venditore, così che il Venditore si possa rivalere di tutte le spese sostenute per la ridefinizione dei tempi di consegna. L’annullamento parziale o totale di un ordine non può essere valido senza il consenso scritto del Venditore e sarà accettato solo se l’Acquirente riconoscerà un indennizzo al Venditore per tutte le spese sostenute dal Venditore stesso fino alla data in cui il Venditore accetta l’avviso di annullamento dell’ordine del Venditore.
2. CONSEGNA
Il Venditore dovrà consegnare i prodotti all’Acquirente in base ad uno degli Incoterms® 2010.
3. PASSAGGIO DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ
La traslazione del diritto di proprietà dei prodotti venduti dal Venditore all’Acquirente avverrà, in deroga all’art. 1376 c.c., al momento dell’integrale pagamento della merce, ma il passaggio di tutti i rischi in capo all’Acquirente avverrà al momento della consegna dei prodotti al vettore o spedizioniere. Il Venditore si riserva, in caso di mancato pagamento dei prodotti, il diritto di rivenderli a terzi o, in caso di trasformazione degli stessi, di rivendere i prodotti che sono il risultato della trasformazione.
1. ORDERING PROCEDURE
Orders will be made in writing, and transmitted to the Seller. Verbal or telephoned orders and any modifications to orders must be confirmed in writing. Any order from the Buyer shall be binding for the Seller, only when accepted by the Seller itself. The Buyer may request changes to the date or place of dispatch of all or part of an order no later than one week prior to dispatch of the Goods. In this event, the Buyer will be liable to pay a reasonable rescheduling charge to be determined by the Seller to cover the Seller’s expenses incurred as a result of such rescheduling. Cancellation of orders in whole or in part cannot be accepted without the Seller’s consent in writing and will only be accepted on the basis that the Buyer indemnifies the Seller in respect of all losses, costs or expenses incurred by the Seller up to the date upon which the Seller accepts the Buyer’s notice of cancellation.
2. DELIVERY
Seller shall deliver its products to the Buyer according to one of the Incoterms® 2010.
3. RETENTION OF TITLE
Until such time as full payment has been received by the Seller for all products whatsoever supplied, all products shall remain property of the Seller, but all the risks shall remain to the Buyer. During the retention of title, the Seller shall have the right to sell the products, and any new product in which the products have been converted into.
4. ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI
L’Acquirente si obbliga ad esaminare, a pena di decadenza entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei prodotti, se questi ultimi siano viziati. Nel caso in cui venga riscontrato un vizio, l’Acquirente dovrà comunicarlo per iscritto immediatamente al Venditore e comunque entro i successivi 8 (otto) giorni, a pena di decadenza. Entro un tempo ragionevole, il Venditore si impegna ad esaminare la fondatezza della denuncia effettuata. La pesa utilizzata presso il sito di Cremona è l’unica che terrà fede nei casi di contestazione. La stessa è certificata ed ha una tolleranza di ± 4‰.
5. PAGAMENTO
L’Acquirente si obbliga a pagare i prodotti acquistati entro il termine di scadenza della fattura inviatagli, rinunciando preventivamente a sollevare qualunque contestazione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002, vale a dire gli interessi calcolati in base al saggio di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 8 punti percentuali.
6. LIMITAZIONE O ESONERO DA RESPONSABILITÀ
Il Venditore è esonerato da qualsiasi forma di responsabilità per ogni tipo di danno che il cattivo uso dei prodotti venduti possa cagionare sia all’Acquirente, ai suoi dipendenti, rappresentanti o terzi. È esclusa ogni forma di responsabilità per i c.d. danni consequenziali, ossia per i danni subiti dai macchinari dell’Acquirente, ovvero per ogni danno che abbiano patito i clienti dell’Acquirente. L’Acquirente si assume ogni responsabilità per l’uso dei prodotti. Ogni eventuale vizio riscontrato dall’Acquirente dovrà essere segnalato al Venditore entro otto giorni dalla scoperta, a pena di decadenza. Nelle ipotesi di accertata responsabilità del Venditore, l’ammontare del risarcimento dovuto non potrà superare una somma pari al prezzo della merce venduta. L’Acquirente espressamente accetta queste limitazioni di responsabilità rappresentando il frutto dell’allocazione del rischio tra le parti, a sua volta riflesso nel prezzo pattuito.
4. ACCEPTANCE OF THE PRODUCTS
The Buyer shall examine, within 30 (thirty) days, all the delivered products in order to check if they are defective. In case of a defect, Buyer shall notify the Seller in writing within the following 8 (eight) days. Within a reasonable time, the Seller shall investigate the claim and the evidence provided by the Buyer. Weighing carried out in the Cremona site is the only one that will be taken into consideration in case of claims. Weighing machine is certified and is set on a tolerance of ± 4‰.
5. TERMS OF PAYMENT
The Buyer shall pay any and all the amounts due hereunder upon receipt of the relevant invoices, within the due date of the invoices. The statutory interest rate for late payment will be the one of Legislative Decree no. 231/2002, that is to say 8 percentage points above the European Central Bank’s reference.
6. EXEMPTION OF LIABILITY
Under no circumstances, including, but not limited to negligence, the Seller shall have any liability for any incidental, special or consequential damages that may result from the use of, or inability to use, its products. Buyer shall be responsible for the use of the sold products. Seller must be informed of every defects of the products within a deadline of eight days from its discovery. If Seller is held liable, damages can never be more than a sum equal to the price of the sold products. The Buyer expressly agrees that these limitations of damages are agreed allocations of risk and are reflected in the prices that have been agreed to between the parties.
7. RISERVATEZZA
L’Acquirente considererà come segrete e confidenziali e non rileverà a terzi le informazioni tecniche, i prezzi nonché qualunque altra informazione ottenuta dal Venditore in esecuzione di quanto previsto dalle presenti condizioni (fatta eccezione per i propri dipendenti coinvolti nell’utilizzo e/o commercializzazione dei prodotti). L’Acquirente si impegna altresì a non utilizzare le informazioni tecniche ricevute dal Venditore se non in relazione alla vendita e alla eventuale rivendita dei prodotti. Il presente obbligo di riservatezza rimarrà in vigore per tutta la durata del rapporto Venditore/Acquirente e successivamente per un ulteriore periodo di 3 (tre) anni.
8. CAUSA NON IMPUTABILE
Né il Venditore né l’Acquirente potrà essere considerato responsabile dell’inadempimento di qualsiasi obbligazione qui assunta per una causa ad essa non imputabile, ai sensi dei principi sanciti nel codice civile.
Nel caso di impossibilità non imputabile di adempiere le proprie obbligazioni, dovuta a cause temporanee, la parte non colpita dall’evento dovrà:
(a) comunicare immediatamente all’altra parte, per iscritto, l’impossibilità temporanea, le sue cause ed il prevedibile ritardo;
(b) continuare a tenere informata l’altra parte sul decorso della situazione;
(c) cercare di eliminare la causa di impossibilità;
(d) adempiere immediatamente le proprie obbligazioni non appena la causa di impossibilità viene rimossa.
Nell’ipotesi in cui la causa di impossibilità di adempiere le proprie obbligazioni durasse più di 6 (sei) mesi, la parte non colpita dall’evento avrà il diritto di recedere dal presente accordo con comunicazione scritta.
7. CONFIDENTIALITY
The Buyer shall maintain technical information and any other information obtained by the Seller as secret and confidential and shall not disclose such information to any third party (except for its own employees or vendors involved in the manufacturing and marketing). The Buyer shall not use all the technical information obtained by the Seller, except in the course of reselling or servicing the Seller’s products. This clause shall remain into force for the whole continuance of these General Conditions of Sales and thereafter for a further period of 3 (three) years.
8. FORCE MAJEURE
Nor the Seller and the Buyer shall be liable or responsible for damages or in any manner whatsoever to the other party for failure or delay in performing or fulfilling these provisions when such failure or delay is due to fire, strike, war, civil commotion, labour or employment difficulties, acts of God, acts of public authorities, or delays or default caused by public carriers or for any other action or cause whatsoever, similar or dissimilar, which cannot reasonably be forecast or provided against and which cannot be overcome with due diligence.
In such event the time for performance shall be extended for the period of continuance of such force majeure event, provided however that the party raising such cause shall
I) promptly, after knowledge of the commencement thereof, notify the other party in writing of the nature of such cause and the expected delay,
II) continue to keep the other party informed as to the force majeure event,
III) take all reasonable steps to eliminate such cause of the delay and,
IV) continue performance hereunder whenever such reason or cause is removed.
In the event any of such cause of force majeure shall continue for a period of 6 (six) months, the parties hereto shall mutually discuss the matter and the course of action to be taken, provided however that after this 6 (six) months period the party not affected by the force majeure event shall have the right to give notice to the other party terminating these General Conditions of Sales.
9. MODIFICHE
Qualsivoglia modifica alle presenti Condizioni Generali di Vendita dovranno essere effettuate per iscritto e dovranno essere debitamente sottoscritte da entrambe le parti.
10. MANCATO ESERCIZIO DI DIRITTI
Il mancato esercizio ad opera di una delle parti dei diritti o delle facoltà riservate dalle presenti condizioni, non potrà essere considerato come una rinuncia a tale diritto o facoltà o compromettere la validità delle presenti condizioni.
Detto mancato esercizio non precluderà ad alcuna delle parti la possibilità di fare valere successivamente detti diritti o facoltà.
11. PRECEDENTI PATTUIZIONI
Le presenti condizioni superano e sostituiscono tutti i precedenti accordi tra le parti in quanto essi si riferiscano allo stesso oggetto, a meno che tali accordi stabiliscano espressamente che essi non saranno superati e sostituiti dalle presenti condizioni.
12. INVALIDITÀ PARZIALE
L’invalidità o inefficacia di qualunque clausola ivi contenuta non pregiudicherà la validità o efficacia della pattuizione complessiva. L’invalidità o inefficacia di singole clausole in relazione ad un particolare caso non si estende ai casi dissimili.
9. MODIFICATIONS
No amendments or additions to any of the terms of these General Conditions of Sales shall be valid unless agreed upon in writing and signed on behalf of both parties.
10. WAIVER OF A RIGHT
Failure of either party to enforce any of these provisions or any right with respect thereto or failure to exercise any election provided for herein, shall in no way be considered a waiver of such provision, right or election, or in any way affect the validity of these General Conditions of Sales. The failure of either of the parties to enforce any of said provisions, rights or elections shall not preclude or prejudice such party from later enforcing or exercising the same or other provisions, rights or elections which they may have.
11. PRIOR AGREEMENTS
These General Conditions of Sales supersede all prior agreements, representations, statements or warranties, whether oral or written, made by or on behalf of any party hereto and constitutes the entire agreement between the parties relating to the provision stated herein.
12. INVALIDITY
Should any clause or sub-clause or part of a clause in these General Conditions of Sales be held to be invalid because it contravenes any applicable legal provision, the parties agree to modify these General Conditions of Sales to the extent necessary to ensure compliance with such legal provision.
Notwithstanding the invalidity of any such clause or sub-clause or part of a clause, all other terms of these General Conditions of Sales shall remain in full force and effect.
13. LEGGE APPLICABILE, ELEZIONE DOMICILIO E FORO COMPETENTE
Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono regolate dalla legge italiana, con esclusione delle c.d. norme di conflitto, per quanto non derogata dal presente accordo. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1182 c.c. e dell’art. 20 c.p.c., l’obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. A tal fine, il Venditore elegge domicilio presso la propria sede in Cremona.
Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito alle presenti condizioni sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Cremona.
14. CONVENZIONI INTERNAZIONALI
Qualsiasi convenzione internazionale per la vendita di beni non troverà applicazione.
13. APPLICABLE LAW, CHOICE OF DOMICILE AND JURISDICTION
These General Conditions of Sales shall be subject to and construed according to Italian Law, excluding any conflict of law rules, if not derogated by these general Conditions of Sales. The parties shall use all reasonable efforts to settle all disputes, controversies or claims arising in any way out or relating to these General Conditions of Sales, or in breach, termination or invalidity thereof.
In compliance with art. 1182 of Italian civil code (when the obligation having as its subject matter a sum of money shall be performed at the domicile of the creditor at the time the obligation matures) and 20 of the Italian procedural civil code, Seller chooses to be domiciled in Cremona.
Any such disputes which are not settled amicably, arising under or in connection with these general Conditions of Sales shall be finally settled by the Italian Courts located in Cremona.
14. CONVENTIONS
Any Convention for the International Sale of Goods shall not apply.