CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO
Comune di Campobasso
CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO
PER IL PERSONALE DIRIGENTE DEL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI TRIENNIO 2013-2015
Articolo 1
Campo di applicazione
1. Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) disciplina le materie demandate dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) e dal D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001, come modificato e integrato da ultimo con D. Lgs. n. 150 del 27.10.2009.
2. Le disposizioni contenute nel presente CCDI riguardano materie concernenti il rapporto di lavoro, i sistemi e le modalità di gestione e valorizzazione delle risorse umane, rimanendo escluse le materie attinenti l’organizzazione degli uffici e dei servizi in quanto riservate alla Legge dall’art. 40, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 52, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009.
3. Il presente CCDI si applica al personale dirigente dipendente del Comune di Campobasso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato. Il presente CCDI non si applica al personale dirigente fuori dotazione organica ex art. 110, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 in quanto il relativo rapporto di lavoro è regolato dal contratto individuale di lavoro.
4. Il presente CCDI ha validità triennale coerentemente con il CCNL del Personale Dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali da stipularsi sulla base del Protocollo firmato dal Governo e dai Sindacati il quale prevede detta durata sia per gli effetti giuridici che per quelli economici, salvo diverse disposizioni che eventualmente saranno contenute nel nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
5. Gli effetti giuridici ed economici del presente CCDI decorrono dal 1.1.2013, salvo diversa indicazione, fino a tutto il 31.12.2015. Se alla scadenza non si è provveduto alla stipula di un nuovo CCDI, gli effetti del presente Contratto sono automaticamente prorogati fino alla stipula del nuovo Contratto Decentrato.
6. L’individuazione delle risorse per la formazione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato e l’utilizzo delle stesse sono determinate con cadenza annuale.
Articolo 2
Interpretazione autentica
1. Qualora insorgano controversie in merito all’interpretazione di clausole del presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, su formale richiesta scritta di uno o più dei soggetti sottoscrittori, le parti si incontrano entro trenta giorni decorrenti dalla data della richiesta stessa al fine di addivenire ad un accordo sulla corretta interpretazione della clausola contestata.
2. L’accordo sull’interpretazione delle clausole contestate è stipulato secondo la medesima procedura prevista per il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, lo stesso è corredato di relazione
tecnico-finanziaria e illustrativa limitatamente agli effetti della clausola oggetto di interpretazione autentica e sottoposta ai controlli di cui all’art. 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001 a cura del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. La clausola oggetto di accordo di interpretazione autentica è interpretata nella maniera concordata fin dalla sua origine, salvo che l’accordo stesso non disponga diversamente.
Articolo 3
Diritto di sciopero
1. In relazione a quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lettera a), del CCNL del 23.12.1999, il presente articolo disciplina la limitazione del diritto allo sciopero ai sensi della Legge n. 146 del 12.6.1990 per il personale dirigente titolare delle posizioni dirigenziali nelle quali sono inseriti servizi pubblici essenziali.
2. Ai fini dell’applicazione del presente articolo sono da considerarsi servizi pubblici essenziali quelli di cui all’art. 1 del CCNL del 10.4.1996 con particolare riferimento ai seguenti servizi gestiti da questa Amministrazione Comunale:
- Stato civile e servizio elettorale;
- Servizi sociali, igiene e sanità;
- Polizia Municipale;
- Servizio di protezione civile e servizio neve;
- Servizi cimiteriali;
- Servizio ecologia;
- Servizio trasporti pubblici;
- Servizio pubblica istruzione;
- Servizio cultura;
- Servizio personale.
3. Il personale dirigente titolare delle posizioni dirigenziali nelle quali sono inseriti servizi di cui al comma 2 ed eventuali altri servizi pubblici qualificati essenziali dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro, in occasione della proclamazione dello sciopero, è tenuto a garantire il livello minimo essenziale di tali servizi al fine di assicurare la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.
4. Il diritto allo sciopero del personale dirigente è subordinato alle garanzie di cui al comma 3 e pertanto il dirigente preposto ai servizi pubblici essenziali comunica preventivamente al Segretario Generale e al Sindaco l’intenzione di aderire allo sciopero indicando i provvedimenti adottati idonei a garantire il livello minimo essenziale dei servizi gestiti.
Articolo 4
Attività di formazione
1. L’Amministrazione si impegna a fornire al personale dirigente gli strumenti idonei a garantire il continuo e tempestivo aggiornamento in campo normativo e tecnico-specialistico, sulla base delle indicazioni provenienti dai dirigenti stessi in sede di conferenza dei dirigenti, nel rispetto degli obiettivi formativi individuati dall’Ente e compatibilmente con le risorse finanziarie destinate alle attività formative entro limiti previsti dalle disposizioni normative in materia.
Articolo 5
Pari opportunità
1. Con delibera di Giunta Comunale n. 123 del 27.6.2011 è stato istituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, in applicazione dell’art. 57 del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001. Con delibera di Giunta Comunale n. 110 del 28.6.2012 sono stati nominati i componenti del Comitato.
2. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha compiti propositivi, consultivi e di verifica. Xxxx contribuisce all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e favorisce l’instaurazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.
3. L’Amministrazione Comunale si impegna ad offrire adeguato supporto al Comitato unico di garanzia.
Articolo 6
Sicurezza sul lavoro
1. L’Amministrazione Comunale si impegna a dare applicazione alla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro mediante lo stanziamento di risorse finanziarie necessarie alla realizzazione di interventi migliorativi dell’igiene e della sicurezza degli ambienti di lavoro, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
Articolo 7
Risorse finanziarie
1. Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato è costituito annualmente dall’Amministrazione Comunale e comunicato ai Dirigenti dell’Ente e alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
2. La ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie indicate nel fondo di cui al comma 1 è disposta annualmente previo accordo in sede di delegazione trattante.
3. Prima dell’accordo di cui al comma 2 le risorse finanziarie del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato sono ripartite sulla base dell’ultimo accordo stipulato per quanto compatibile. Eventuali risorse disponibili in seguito a tale ripartizione rimangono nel fondo e sono ripartite in sede di accordo decentrato.
Articolo 8
Retribuzione di posizione
1. La retribuzione di posizione per ciascuna posizione dirigenziale è fissata, entro i limiti minimi e massimi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro, mediante pesatura delle singole posizioni dirigenziali ai sensi dell’art. 27, comma 1, del CCNL del 23.12.1999.
2. La pesatura delle posizioni dirigenziali è effettuata in applicazione dei seguenti criteri generali:
a) Complessità della struttura, da valutare sulla base di indicatori quali il numero dei servizi assegnati, il personale assegnato, l’eterogeneità delle attività e la rilevanza strategica della struttura;
b) Risorse finanziarie, da valutare sulla base di indicatori quali l’ammontare e la tipologia di risorse finanziarie gestite e il grado di responsabilità;
c) Rapporti con l’esterno, da valutare in relazione alla tipologia di utenza dei servizi gestiti;
d) Competenze professionali, da valutare in relazione alle competenze tecniche specialistiche necessarie per svolgere l’attività.
3. Per ciascun indicatore sono individuati appositi indici ai quali sono assegnati i valori con riferimento a ciascun servizio previsto nella macrostruttura organizzativa dell’Ente. Il punteggio complessivo attribuito alla posizione dirigenziale è dato dalla somma dei valori assegnati a ciascun servizio incluso nella posizione dirigenziale a sua volta valutato come somma dei punteggi attribuiti a ciascun indice. Al termine del procedimento di valutazione le posizioni dirigenziali vengono ordinate in senso decrescente in relazione al punteggio complessivo attribuito a ciascuna delle stesse.
4. La pesatura delle posizioni dirigenziali è effettuata dal Nucleo Indipendente di Valutazione applicando i criteri generali di cui al comma 2, sulla base dell’assetto organizzativo dell’Ente, ed è approvata con delibera di Giunta Comunale. In occasione di ogni variazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente si procede contestualmente a nuova pesatura delle posizioni dirigenziali.
5. Il valore della retribuzione di posizione è definito in funzione del punteggio conseguito da ciascuna posizione dirigenziale, applicando il sistema di pesatura di cui ai commi nn. 2, 3 e 4 del presente articolo. I valori annui della retribuzione di posizione, comprensivi della tredicesima mensilità, sono fissati in tre fasce:
1° fascia - Alle posizioni dirigenziali con il punteggio compreso fra l’80% e il 100% del punteggio massimo conseguito è attribuita la retribuzione di posizione pari al 100% di quella massima prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore;
2° fascia - Alle posizioni dirigenziali con il punteggio compreso fra il 60% e il 79,99% del punteggio massimo conseguito è attribuita la retribuzione di posizione pari al 90% di quella massima prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore;
3° fascia - Alle posizioni dirigenziali con il punteggio inferiore al 60% del punteggio massimo conseguito è attribuita la retribuzione di posizione pari all’80% di quella massima prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore.
Qualora la somma dei valori della retribuzione di posizione di tutte le aree dirigenziali, come sopra calcolati, dovesse eccedere la quota del fondo complessivamente destinata a retribuzione di posizione si provvede alla riduzione proporzionale dei valori di ciascuna retribuzione di posizione al fine di rientrare nel limite delle risorse del fondo a ciò destinate.
6. I valori della retribuzione di posizione sono aggiornati in applicazione di eventuali contratti collettivi nazionali di lavoro che dovessero disporre variazioni automatiche della retribuzione di posizione del personale dirigente, con le decorrenze e con le modalità previste nei contratti stessi.
7. Nelle more dell’applicazione dei nuovi valori della retribuzione di posizione conseguente alla pesatura sono confermate le misure della retribuzione di posizione attualmente in godimento a ciascuna posizione dirigenziale.
8. In caso di revisione della struttura organizzativa dell’Ente i nuovi valori economici della retribuzione di posizione conseguenti alla nuova pesatura decorrono dalla data di decorrenza della nuova struttura o dal primo giorno del mese successivo qualora questa sia fissata nel corso del mese. Nel caso in cui la nuova pesatura non fosse contestuale alla nuova struttura organizzativa, si provvede al conguaglio, anche negativo, per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza dei nuovi importi e la successiva data di adozione della pesatura.
9. Le risorse finanziarie per la retribuzione di posizione sono attinte dalla parte fissa del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente. In caso di istituzione di nuove posizioni dirigenziali l’ammontare annuo complessivo dei valori economici di tutte le posizioni dirigenziali non può eccedere la parte fissa del fondo avendo cura di destinare comunque una parte del fondo stesso alla retribuzione di risultato nel rispetto delle percentuali previste dalla contrattazione collettiva nazionale e dal presente CCDI. In caso di superamento di dette quote i valori economici della retribuzione di posizione di cui al comma 4 del presente articolo sono ridotte proporzionalmente al fine di rientrare nei limiti di cui sopra.
10. Le economie di spesa relative alla retribuzione di posizione delle posizioni dirigenziali non ricoperte o dirette ad interim sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno e sono riassegnate alla retribuzione di posizione a decorrere dall’esercizio finanziario successivo.
Articolo 9
Retribuzione di risultato
1. Il presente articolo disciplina la retribuzione di risultato in favore del personale dirigente per la parte non riferita alle risorse da specifiche disposizioni di legge le quali hanno destinazione vincolata e sono disciplinate dalla legge, dalla contrattazione collettiva nazionale, dai regolamenti dell’Ente e dai successivi articoli del presente CCDI.
2. Annualmente le risorse destinate alla retribuzione di risultato sono di ammontare non inferiore alle soglie minime previste dalla contrattazione collettiva nazionale, con particolare riferimento all’art. 28, comma 1, del CCNL del 23.12.1999 (il quale prevede la soglia minima del 15% dell’ammontare complessivo del fondo) e successive eventuali modifiche e integrazioni. Ai fini dell’applicazione del presente comma sono da considerarsi destinate alla retribuzione di risultato anche l’incentivo per la progettazione interna, i compensi professionali per l’avvocatura interna e le altre risorse da specifiche disposizioni di legge aventi destinazione vincolata.
3. La valutazione del personale dirigente è effettuata dal Sindaco su proposta del Nucleo Indipendente di Valutazione mediante l’utilizzo del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale approvato con delibera di Giunta Comunale n. 139 dell’11.9.2012 e successive eventuali integrazioni e modifiche. La valutazione effettuata dal Sindaco, su proposta del Nucleo Indipendente di Valutazione, è comunicata al dirigente valutato entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello oggetto di valutazione. Entro cinque giorni il dirigente può inviare al Sindaco e al Nucleo Indipendente di Valutazione le proprie controdeduzioni. Il dirigente è sentito dal Sindaco e dal Nucleo Indipendente di Valutazione e nel colloquio può farsi assistere da persona di sua fiducia. In esito a detto colloquio la valutazione diventa definitiva ed è approvata con atto del Sindaco. Il Segretario Generale sovraintende e coordina il processo di valutazione e, in esito allo stesso, adotta l’atto dirigenziale di liquidazione dell’indennità di risultato in favore del personale dirigenziale beneficiario.
4. Il periodo di riferimento della valutazione è l’anno solare. Per il personale assunto in servizio o cessato in corso d’anno la valutazione è riferita al periodo di servizio e il punteggio attribuito è proporzionale alla partecipazione al raggiungimento degli obiettivi programmati tenendo conto del periodo di servizio. In caso di avvicendamento di più dirigenti sulla medesima struttura organizzativa nel corso dell’anno, ciascuno è valutato in rapporto alla partecipazione al conseguimento degli obiettivi della struttura tenuto conto del periodo di servizio nella stessa.
5. Il personale dirigenziale in comando o in distacco presso altre amministrazioni non partecipa alla erogazione della retribuzione di risultato. Il personale dirigenziale di altre amministrazioni in comando o in distacco presso il Comune di Campobasso partecipa alla erogazione della retribuzione di risultato. In caso di comando o distacco per una frazione di anno il dirigente è valutato con riferimento all’apporto dato al conseguimento degli obiettivi, tenuto conto del periodo di effettivo servizio presso il Comune di Campobasso.
6. In caso di incarico ad interim su posizione dirigenziale vacante al dirigente incaricato non compete alcuna retribuzione aggiuntiva specifica e l’incarico è compensato unicamente con la retribuzione di risultato. A tale scopo la valutazione complessiva della performance individuale del dirigente incaricato è integrata con il punteggio conseguito dallo stesso in relazione agli obiettivi affidati nella struttura diretta ad interim. La valutazione tiene conto del carico di lavoro supplementare e delle responsabilità aggiuntive che gravano in capo al dirigente con incarico ad interim.
7. L’indennità di risultato da erogare al personale dirigente è calcolata con il criterio della ripartizione proporzionale, come definito nel sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale approvato con delibera di Giunta Comunale n. 139 dell’11.9.2012.
8. Per il personale beneficiario dei compensi professionali per l’avvocatura di cui all’art. 37 del CCNL del 23.12.1999, la retribuzione di risultato erogata è ridotta in misura pari al 30% dei compensi professionali percepiti nell’anno di riferimento. Tale riduzione opera fino al limite del 50% della retribuzione di risultato che il dirigente avrebbe percepito in assenza di compensi per l’avvocatura. La quota di retribuzione di risultato non liquidata in applicazione del presente comma costituisce economia di spesa e non può essere oggetto di ulteriore distribuzione.
Articolo 10
Incentivo per l’attività di recupero dell’evasione ICI
1. L’incentivo in favore del personale impegnato nell’attività di recupero dell’evasione ICI, ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera p), del D. Lgs. n. 446/1997 e dell’art. 3, comma 57, della Legge n. 662/1996, non compete al personale dirigente.
Articolo 11
Compensi professionali in favore del personale dirigente dell’Avvocatura per le sentenze favorevoli all’Ente
1. Il presente articolo disciplina le modalità di erogazione dei compensi professionali in favore del personale dirigente dell’Avvocatura Comunale in relazione alle sentenze favorevoli all’Ente, come previsto dall’art. 37 del CCNL del 23.12.1999.
2. Con regolamento dell’Ente è disciplinata la corresponsione dei compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole.
3. Per i dirigenti beneficiari dei compensi per le sentenze favorevoli all’Ente la retribuzione di risultato è ridotta con le modalità di cui all’art. 9, comma 8, del presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo.
Articolo 12
Incentivo per la progettazione di opere pubbliche
1. Il presente articolo disciplina le modalità di erogazione dei compensi in favore del personale dirigente dell’Ente impegnato nelle attività di progettazione di opere pubbliche o di pianificazione ai sensi dell’art. 92, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.
2. I compensi per le attività di progettazione interna e di pianificazione di cui al comma 1 del presente articolo sono disciplinati dal regolamento approvato con delibera di Giunta Comunale n. 139 del 9.3.2006, come modificato dalla delibera di Giunta Comunale n. 67 del 26.4.2011 e da eventuali successive modifiche e integrazioni.
3. Le risorse destinate all’incentivo di cui al presente articolo sono individuate in misura non superiore al 2% dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro a valere direttamente sugli stanziamenti previsti per l’opera o per il lavoro. Tale somma è comprensiva degli oneri diretti a favore del personale beneficiario, degli oneri previdenziali e assistenziali, nonché dell’Irap. In caso di affidamento all’esterno di parte dei compiti o delle responsabilità connesse alla progettazione e alla realizzazione di
un’opera o un lavoro, le risorse destinate alla progettazione interna sono ridotte proporzionalmente e la relativa riduzione costituisce economia di spesa.
4. A decorrere dal 25.06.2014, data di entrata in vigore del decreto legge n. 90 del 25.06.2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 dell’11.08.2014, l’incentivo per la progettazione interna di cui al presente articolo cessa di essere corrisposto in favore del personale dirigente, stante l’abrogazione dei commi 5 e 6 dell’art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006 ad opera dell’art. 13 del D.L. n. 90/2014. Gli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, non spettano al personale con qualifica dirigenziale per espressa previsione del comma 3, ultimo periodo, del medesimo articolo.
Campobasso, 20 dicembre 2016
Parte Pubblica | Il Segretario Gen.le D.ssa Xxxxxx Xxxxxxx | firmato |
Il Dirigente X. Xxxxx Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx | firmato | |
G.G.I.L. F.P. | Sig. Xxxxxx Xxxxxx | firmato |
C.I.S.L. F.P. | ASSENTE | --- |
U.I.L. F.P.L. | Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx | firmato |
D.I.R.E.L. | ASSENTE | --- |
D.I.R.E.R. | ASSENTE | --- |
F.P. C.I.D.A. | ASSENTE | --- |
C.S.A. | ASSENTE | --- |
Parere del Collegio dei Revisori dei Conti di Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Di Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili
Campobasso, 03 novembre 2016
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CAMPOBASSO
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CAMPOBASSO
AL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE ALL’ASSESORE FINANZE E BILANCIO
AL SEGRETARIO GENERALE
AL DIRIGENTE DELL’AREA OPERATIVA RISORSE – SETTTORE RISORSE UMANE
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx x.00 00000 XXXXXXXXXX (XX)
Parere del Collegio n.05
Oggetto: Ipotesi di Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa ai sensi dell’articolo 5 del CCNL 23.12.1999, parte normativa triennio 2013-2015 per il personale dirigente. Relazione illustrativa. Attestazione resa ai sensi dell’art. 5, comma 3, CCNL 23.12.1999 e art.40 bis comma 1 del D. Lgs. 30.03.2001 n.165.
Con la presente, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Campobasso, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxxx Xx Xxxxxx, nominati con delibera C.C.
n.29 del 23 settembre 2016, richiamati:
- l’art. 5, comma 3 del C.C.N.L. 23.12.1999, come sostituito dall’art. 4 del C.C.N.L.22.02.2006 recante “il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori … A tal fine, l’ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria...
Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto”;
- l’art. 40 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall’art. 54 del D. Lgs. n.150/2009 recante:
o al comma 3-quinquies “… le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”;
Parere del Collegio dei Revisori dei Conti di Campobasso
o al comma 3 sexies “.. a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1”;
o l’art. 40 bis del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall’art. 55 del
D. Lgs. n. 150/2009, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti.
Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;
preso atto che in data 26 ottobre 2016 è stata trasmessa al Collegio dei Revisori, per posta elettronica certificata, la seguente documentazione:
o CCDI di parte normativa per il triennio 2013-2015 sottoscritto il 20.10.2016;
o Relazione illustrativa, sottoscritta dal Funzionario dell’Area Operativa Risorse
Umane e dal Dirigente;
o Relazione tecnico-finanziaria sull’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2013-2015, sottoscritta dal Funzionario dell’Area Operativa Risorse Umane e dal Dirigente;
preso atto che la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio sarà sottoposta all’esame dell’organo di revisione in un momento successivo;
considerato che non è stato adottato il Piano della Performance di cui all’art.10 del D. Lgs.150/2009, in quanto l’Ente non vi è obbligato ai sensi dell’art.16 del D. Lgs. 150/2009, atteso che il suddetto Piano è ricompreso nel P.E.G. approvato con delibera di G.C. n.166 del 22/07/2016;
considerato che con delibera di G.C. n.139 dell’11/09/2012 è stato approvato il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale del personale dell’Ente;
considerato che l’ipotesi di contratto costituisce una pre-intesa su regole generali definite in sede di contrattazione, e non contiene una programmazione delle risorse finanziarie, il cui fondo è costituito annualmente;
preso atto che è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018 con delibera del C.C. n.17 del 14/06/2016;
preso atto che è stato approvato il programma triennale per la trasparenza e l’integrità
relativo al triennio 2016-2018 con delibera di G.C. n.13 del 28/01/2016;
attesta
che il CCDI di parte normativa per il triennio 2013-2015 disciplina gli istituti contrattuali nel rispetto della normativa vigente per la contrattazione decentrata;
Parere del Collegio dei Revisori dei Conti di Campobasso
raccomanda
la necessità di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:
a) - la spesa conseguente all’applicazione del CCDI di parte normativa per il triennio 2013-2015, unitamente alle altre spese di personale non dovrà superare i limiti disposti dall’art.1, comma 557 della legge n. 296/2006 e dall’art.76 della legge n.133/2008;
b) - le risorse che saranno previste nel fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente dovranno essere destinate alla promozione di effettivi e significativi miglioramenti dei livelli di efficienza e di efficacia dell’attività dell’ente, nonché nella quantità e/o qualità dei servizi istituzionali offerti;
c) - i compensi relativi alla retribuzione di risultato dovranno essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell’Ente;
d) – la spesa conseguente all’applicazione del CCDI sia compatibile con tutti i vincoli di finanza pubblica;
e) – la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie che verranno stabilite nel fondo, previo accordo annuale in sede di contrattazione con le XX.XX., sia riferita a periodi successivi alla data di contrattazione annuale;
dispone
che l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo di parte normativa per il triennio 2013-2015 per il personale dirigente, quando approvato e sottoscritto e quindi divenuto efficace, sia pubblicato unitamente agli allegati compresa la presente attestazione nel sito del Comune di Campobasso nella sezione “Trasparenza Valutazione e Merito”.
L’occasione è gradita per porgerVi cordiali saluti.
Con osservanza
Xxxxxxxx Xxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Di Xxxxxx
COMUNE DI CAMPOBASSO
AREA OPERATIVA RISORSE – SETTORE RISORSE UMANE
Oggetto: Relazione illustrativa sull’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dirigente sottoscritta in data 20.10.2016 – Circolare M.E.F.-R.G.S. n. 25 del 19.7.2012.
Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge
Data di sottoscrizione | La preintesa è stata sottoscritta in data 20.10.2016. |
Periodo temporale di vigenza | L’accordo ha durata triennale e concerne il periodo dal 1.1.2013 fino a tutto il 31.12.2015. La durata sarà comunque adeguata a quella prevista nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro qualora lo stesso, quando sarà sottoscritto, dovesse prevedere una diverso periodo di riferimento. |
Composizione della delegazione trattante | Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente: Segretario Generale Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): C.G.I.L.-F.P., C.I.S.L.-F.P., U.I.L.-F.P.L., D.I.R.E.L., D.I.R.E.R., F.P. C.I.D.A., C.S.A. Organizzazioni sindacali firmatarie della preintesa: C.G.I.L.-F.P. – Sig. Xxxxxx Xxxxxx, U.I.L.-F.P.L. – Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx. |
Soggetti destinatari | Personale dirigente dell’Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato. Il CCDI non si applica al personale dirigente a tempo determinato fuori della dotazione organica assunto ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000. |
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica) | Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo disciplina le materie demandate dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dal D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001, come modificato e integrato da ultimo con D. Lgs. n. 150 del 27.10.2009. In particolare il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo in oggetto disciplina le seguenti materie inerenti il rapporto di lavoro, i sistemi e le modalità di gestione e valorizzazione delle risorse umane, rimanendo escluse le materie attinenti l’organizzazione degli uffici in quanto riservate alla legge dall’art. 40, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 52, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009: a) Diritto di sciopero per il personale impegnato in servizi pubblici essenziali; b) Attività di formazione; c) Pari opportunità; |
d) Sicurezza sul lavoro; e) Risorse finanziarie relative ai fondi per il lavoro straordinario e per le risorse decentrate di cui agli artt. 14 e 15 del CCNL del 1.4.1999; f) Retribuzione di posizione; g) Retribuzione di risultato; h) Incentivi da specifiche disposizioni di legge quali l’incentivo per il recupero dell’evasione ICI, i compensi professionali per le sentenze favorevoli all’Ente, l’incentivo per la progettazione di opere pubbliche, limitatamente alla parte riservata alla contrattazione decentrata. | ||
Rispetto dell’iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione | Intervento dell’Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell’Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa. | È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno? La presente relazione è trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Campobasso per la certificazione di competenza. |
Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli. == | ||
È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009? Amministrazione non obbligata ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 150/2009 in quanto il Piano della Performance è ricompreso nel Piano Esecutivo di Xxxxxxxx approvato con delibera di Giunta Comunale n. 166 del 22.7.2016. Con delibera di Giunta Comunale n. 221 del 20.11.2015 è stato approvato il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi il quale, al titolo V (articoli dal n. 34 al n. 46) disciplina i vari aspetti relativi alla misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance. Con delibera di Giunta Comunale n. 139 dell’11.9.2012 è stato approvato il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale del personale dell’Ente. Con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 14.6.2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018. | ||
Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria | È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità relativo al triennio 2016-2018 è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 28.1.2016. | |
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009? Sì per quanto di competenza. Sono stati pubblicati nel sito internet istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, tra gli altri, i seguenti documenti riguardanti la gestione del personale: a) Tassi di presenza/assenza del personale dipendente; b) Atti della contrattazione collettiva decentrata integrativa; c) Curriculum e dati retributivi del Segretario Generale e del personale dirigente; d) Curriculum del personale incaricato di posizioni organizzative; e) Curriculum dei componenti il Nucleo Indipendente di Valutazione; f) Dati relativi a incarichi e consulenze. | ||
La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? | ||
Amministrazione non obbligata ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 150/2009, ma comunque il referto del Controllo di Gestione per l’anno 2015 è stato predisposto e la Relazione della Performance riferita all’anno 2015 è in corso di validazione. |
Eventuali osservazioni
Modulo 2 - Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili).
a) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo.
Articolo 1. Viene identificato l’oggetto del contratto, la durata e la decorrenza dello stesso. Il contratto ha validità triennale (triennio 2013-2015) salvo diverse disposizioni che eventualmente saranno contenute nel nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro cui il contratto decentrato stesso si adeguerà.
Articolo 2. E’ disciplinata la procedura per l’interpretazione autentica di eventuali clausole controverse.
Articolo 3. E’ disciplinata la limitazione del diritto di sciopero per il personale impegnato nei servizi pubblici essenziali.
Articolo 4. Contiene l’impegno dell’Amministrazione a fornire al personale dipendente strumenti formativi e di aggiornamento, compatibilmente con le risorse destinate alle attività formative, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia.
Articolo 5. Contiene l’impegno dell’Amministrazione ad offrire adeguato supporto al Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni istituito presso l’Ente.
Articolo 6. Contiene l’impegno dell’Amministrazione a migliorare l’applicazione della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
Articolo 7. Disciplina la procedura per la costituzione e il riparto del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale dirigente.
Articolo 8. Disciplina la retribuzione di posizione del personale dirigente, in particolare definisce i criteri generali per la pesatura delle posizioni dirigenziali e distingue i valori della retribuzione di posizione in tre fasce.
Articolo 9. Disciplina la retribuzione di risultato nel rispetto dei principi di selettività e meritocrazia. Le risorse finanziarie da destinare alla retribuzione di risultato sono determinate annualmente in sede di accordo per il riparto del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, nel rispetto dei vincoli previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente. Il contratto decentrato si limita a disciplinare la procedura di valutazione ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato e il rapporto tra la retribuzione di risultato e gli eventuali compensi professionali per l’avvocatura in relazione alle sentenze favorevoli all’Ente. La valutazione è effettuata dal Sindaco su proposta del Nucleo Indipendente di Valutazione applicando il sistema di misurazione e valutazione della performance approvato con delibera di Giunta Comunale n. 139/2012. La retribuzione di risultato spettante a ciascun dirigente è calcolata con metodo proporzionale in relazione alla valutazione conseguita. Il sistema di attribuzione della retribuzione di risultato risulta rispettoso dei principi di selettività e meritocrazia previsti nell’art. 18 del D. Lgs. n. 150/2009 in quanto esclude la distribuzione indifferenziata dei premi o sulla base di automatismi.
Articolo 10. Per il personale dirigente è esclusa la possibilità di beneficiare dell’incentivo per l’attività di recupero dell’evasione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.). A decorrere dal 1.1.2012, poi, detta imposta è stata sostituita dall’I.M.U. per la quale non è previsto analogo incentivo.
Articolo 11. La disciplina dei compensi professionali in favore dell’avvocato per le sentenze favorevoli all’Ente, come previsti dall’art. 37 del CCNL del 23.12.1999, è rimessa alla potestà regolamentare dell’Ente per cui il CCDI fa rinvio ad apposito regolamento. Alla contrattazione decentrata è rimessa la possibilità di
disciplinare la riduzione o l’esclusione della corresponsione della retribuzione di risultato beneficiario di detti compensi professionali. A tale proposito l’art. 11 fa rinvio all’art. 9, comma 8, il quale prevede un meccanismo di riduzione della retribuzione di risultato.
Articolo 12. La disciplina dei compensi in favore del personale dirigente impegnato nelle attività di progettazione di opere pubbliche, come previsti dall’art. 92, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 163/2006, è rimessa alla potestà regolamentare dell’Ente per cui il CCDI fa rinvio a specifico regolamento. A decorrere dal 25.6.2014, data di entrata in vigore del D.L. n. 90 del 25.6.2014, convertito dalla L. n. 114 dell’11.8.2014, l’incentivo per la progettazione interna cessa di essere corrisposto in favore del personale dirigente, stante l’abrogazione della norma ad opera dell’art. 13 del D.L. n. 90/2014. Gli incentivi per le funzioni tecniche negli appalti di opere pubbliche, previsti dall’art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016, non spettano al personale dirigente per espressa disposizione della norma.
b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse.
La preintesa sottoscritta in data 20.10.2016 riguarda gli aspetti normativi della contrattazione collettiva decentrata integrativa per il triennio 2013-2015 per cui non si dà luogo alla illustrazione delle modalità di utilizzo delle risorse. Tale descrizione sarà contenuta nelle relazioni illustrative inerenti gli accordi annuali per il riparto del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato riferiti agli anni di vigenza del contratto.
c) Effetti abrogativi impliciti.
L’ultimo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo normativo del personale dirigente del Comune di Campobasso è stato sottoscritto in data 23.10.2001 e recepito con delibera di Giunta Comunale n. 610 del 13.12.2001.
Detto accordo normativo non è stato sostituito da nuovi contratti decentrati in seguito ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali intervenuti nel tempo, ma si è proceduto a parziali integrazioni e adeguamenti solo in occasione degli accordi annuali per il riparto delle risorse decentrate.
L’art. 65 del D. Lgs. n. 150 del 27.10.2009 obbliga gli enti all’adeguamento dei contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore della norma (15.11.2009) e dispone, nel caso specifico del comparto regioni e autonomie locali, che quelli non adeguati cessino la loro efficacia il 31.12.2012 e quindi non sono ulteriormente applicabili.
In nessuna parte del contratto decentrato oggetto della presente relazione sono richiamati precedenti accordi contrattuali per cui le relative materie sono da intendersi disciplinate ex novo e, quindi, i precedenti contratti sono da ritenersi abrogati.
d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità.
Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità. Il personale è valutato annualmente mediante applicazione del Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance approvato con delibera di Giunta Comunale n. 139 dell’11.9.2012.
E’ esclusa la distribuzione indifferenziata o sulla base di automatismi dei premi collegati alla performance.
Sono applicati i principi della selettività e della premialità in quanto la retribuzione di risultato è erogata in proporzione alla valutazione conseguita da ciascun dirigente.
La valutazione complessiva è la risultante della valutazione della performance individuale operativa, che incide per il 70%, e la valutazione della performance individuale di ruolo, che incide per il 30%. La prima comprende la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun dirigente con il Piano Esecutivo di Gestione e con il Piano Dettagliato degli Obiettivi e la valutazione degli indicatori di attività i quali esprimono il volume ed il livello qualitativo delle attività svolte da ciascuna unità organizzativa. La seconda esprime la valutazione circa la qualità del comportamento organizzativo del dirigente nel ruolo assegnato mediante l’utilizzo di predeterminati indicatori comportamentali.
e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche.
I contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale dirigente degli enti locali non prevedono forme di progressioni economiche.
La il valore della retribuzione di posizione di ciascuna posizione dirigenziale è fissata, entro i limiti minimi e massimi previsti dal CCNL, mediante pesatura delle posizioni dirigenziali ai sensi dell’art. 27, comma 1, del CCNL del
23.12.1999.
La pesatura delle posizioni è effettuata dal Nucleo Indipendente di Valutazione in applicazione dei criteri generali individuati dall’art. 8, comma 2, del contratto decentrato, sulla base dell’assetto organizzativo dell’Ente ed è approvata con delibera di Giunta Comunale.
L’assegnazione degli incarichi dirigenziali sulle relative posizioni è effettuata dal Sindaco con proprio provvedimento, come specificatamente previsto dall’art. 50, comma 10, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (TUEL). Per tale assegnazione la norma non prevede alcuna forma di selezione.
f) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale.
Il contratto di cui trattasi ha contenuto prevalentemente normativo. Lo stesso disciplina le materie rimesse alla contrattazione decentrata dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla Legge.
Un primo obiettivo è quello di fornire una disciplina di dettaglio della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato allo scopo di adeguare le stesse alle peculiarità organizzative dell’Ente.
L’ipotesi di contratto sottoscritta il 20.10.2016 collega il valore della retribuzione di posizione di ciascuna posizione dirigenziale alla complessità dell’unità organizzativa che ciascun dirigente è chiamato a dirigere e alle relative responsabilità mediante l’applicazione del sistema di pesatura delle posizioni. Da ciò ci si attende un’attribuzione più razionale e consapevole della retribuzione di posizione a ciascuna posizione dirigenziale.
L’attribuzione della retribuzione di risultato in esito alla procedura di valutazione della performance, effettuata con la metodologia definita con delibera di Giunta Comunale n. 139 dell’11.9.2012, prende in considerazione sia il livello di raggiungimento degli obiettivi gestionali che l’Amministrazione assegna a ciascun dirigente con il Piano Esecutivo di Gestione e con il Piano Dettagliato degli Obiettivi, sia il comportamento organizzativo di ciascuno da valutare mediante indicatori comportamentali. Da ciò ci si attende più motivazione e maggiore tensione verso i risultati attesi in un’ottica di miglioramento continuo delle prestazioni.
g) altre informazioni eventualmente ritenute utili
Con delibera di Giunta Comunale n. 2 dell’11.1.2013 l’Amministrazione ha approvato la piattaforma da presentare alle Organizzazioni Sindacali per il rinnovo del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dirigente del Comune di Campobasso per il triennio 2013-2015.
Nelle sedute della Delegazione Trattante intervenute nel tempo sono state proposte diverse modifiche alla piattaforma originaria.
Dette proposte sono state sottoposte all’Amministrazione affinché esprimesse la propria opinione in merito prima di addivenire alla stipula dell’ipotesi di contratto decentrato.
In seguito alle elezioni amministrative del 25.5.2014 è stato eletto un nuovo Sindaco per cui si è reso necessario sottoporre le proposte all’esame della nuova Amministrazione.
Sulla base delle indicazioni pervenute dalle Organizzazioni Sindacali e dall’Amministrazione Comunale, è stata formulata una ipotesi di contratto decentrato che, nella seduta del 20.10.2016, è stata sottoposta alla Delegazione Trattante ed è stata sottoscritta dalle parti.
Le difficoltà riscontrate nel definire una ipotesi di contratto condivisa dalle Organizzazioni Sindacali e dalle Amministrazioni che si sono avvicendate nel tempo hanno causato un forte ritardo nella procedura per cui il contratto sarà sottoscritto successivamente al triennio di validità. In assenza di contratto decentrato l’Amministrazione ha provveduto unilateralmente, in via provvisoria, alla definizione della retribuzione di posizione di ciascuna area dirigenziale, come consentito dall’art. 40, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 54 del D. Lgs. n. 150/2009, per cui il presente accordo fa salvi gli effetti prodotti. La retribuzione di risultato per gli anni dal 2013 in poi sarà erogata con le modalità previste dal presente contratto, previo accordo per il riparto annuale dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato riferiti ai singoli anni.
Campobasso, 26 ottobre 2016 IL FUNZIONARIO
Xxxx. Xxxxxx Xxxxx
IL DIRIGENTE
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
COMUNE DI CAMPOBASSO
AREA OPERATIVA RISORSE – SETTORE RISORSE UMANE
Oggetto: Relazione tecnico-finanziaria sull’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale dirigente 2013-2015 sottoscritta in data 20.10.2016 – Circolare M.E.F.-R.G.S. n. 25 del 19.7.2012.
L’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale dirigente sottoscritta in data 20.10.2016 costituisce la preintesa per il contratto integrativo normativo per il triennio 2013-2015. Essa definisce la cornice di regole generali concordate in sede di contrattazione integrativa e pertanto non contiene la programmazione delle risorse finanziarie che invece sarà oggetto di successivi accordi annuali.
Avendo contenuto esclusivamente normativo, detto contratto non ha effetti economici diretti sui costi del personale e pertanto la relazione tecnico-finanziaria viene compilata per la sola parte relativa alle attestazioni del rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici (modulo II, sezione VI, lettera b.) e del principio di selettività delle progressioni economiche (modulo II, sezione VI, lettera c.). Le restanti parti della relazione tecnico- finanziaria risultano non pertinenti allo specifico accordo illustrato.
Per meglio comprendere gli effetti economici e finanziari prodotti, anche indirettamente, dalle disposizioni contenute nel contratto in oggetto, si riportano di seguito alcune osservazioni di carattere generale.
Il contratto integrativo di cui trattasi non regola istituti i cui effetti economici e finanziari, in termini di costi del personale, trovano contabilizzazione e proposta di certificazione all’esterno dei fondi per la contrattazione integrativa.
Tutte le indennità e i benefici economici disciplinati nel presente contratto trovano copertura finanziaria nei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente.
Con riferimento al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 26 del CCNL del 23.12.1999 e successive modifiche e integrazioni, lo stesso è costituito annualmente sulla base delle prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e in specifiche norme di legge. Esso è ripartito, previo accordo annuale in contrattazione decentrata, destinando in primo luogo le risorse necessarie al finanziamento della retribuzione di posizione, poi quelle relative alla retribuzione di risultato, tenuto conto della soglia minima prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Le risorse da specifiche disposizione di legge (incentivo per la progettazione di opere pubbliche, compensi professionali per le sentenze favorevoli, ecc.) invece trovano nelle fonti legislative che le disciplinano la specifica destinazione per cui, di fatto, sono neutre rispetto all’ammontare del fondo in quanto incidono nella stessa misura sia nella fase di costituzione che in quella di riparto dello stesso.
Nell’art. 8, comma 5, del CCDI in argomento è inserita una clausola di salvaguardia del fondo la quale prevede che, qualora la somma dei valori della retribuzione di posizione di tutte le aree dirigenziali dovesse eccedere la quota del fondo destinata a retribuzione di posizione, si provvede alla riduzione proporzionale dei valori di ciascuna retribuzione di posizione al fine di rientrare nel limite delle risorse del fondo stesso.
Nel contratto non si evidenziano, perciò, disposizioni che possano generare spese eccedenti le risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Si ritiene, pertanto, di poter affermare che il contratto integrativo non regola istituti i cui effetti economici, in termini di costi del personale, trovano contabilizzazione e proposta di certificazione all’esterno dei fondi per la contrattazione collettiva.
Si ritiene, inoltre, che i costi di detto contratto siano compatibili con i vincoli posti alla contrattazione decentrata e con i vincoli di bilancio. Considerato infatti che i costi del contratto sono contenuti entro i limiti dei fondi per la la retribuzione di posizione e di risultato e che tali fondi, per ciascuno degli anni di vigenza del contratto, dovranno essere necessariamente costituiti e ripartiti nel rispetto dei vincoli della contrattazione decentrata e di bilancio, in mancanza del quale non vi potrà essere certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, ne deriva che,
indirettamente, il contratto stesso non può che essere compatibile con i vincoli di cui trattasi.
Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità
Risorse storiche consolidate
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
Sezione II – Risorse variabili
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale
a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;
Gli incentivi economici sono erogati in applicazione delle norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. I compensi relativi alla retribuzione di risultato vengono erogati previa valutazione dei dirigenti mediante applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale approvato con delibera di Giunta Comunale n. 139/2012, in coerenza con il D.Lgs. 150/2009.
c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
Xxxxxx XXX - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
Campobasso, 26 ottobre 2016 IL FUNZIONARIO
Xxxx. Xxxxxx Xxxxx
IL DIRIGENTE
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx