COMUNE DI CUNEO
COMUNE DI CUNEO
SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA MUNICIPALE
Servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per la Polizia Municipale
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Il Dirigente del Settore | Il Responsabile del Procedimento |
Capitolo I
Norme generali
1. Oggetto dell’appalto
Costituisce oggetto del contratto l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine e senza conducente di n. 1 autovettura e di n. 1 furgone da adibire ad ufficio mobile. I veicoli oggetto della fornitura in noleggio dovranno avere le caratteristiche tecniche comprese nei parametri sotto riportati e la dotazione accessoria minima di seguito indicata.
2. Descrizione dell’appalto
La fornitura comprende, quale parte integrante e sostanziale, l’esecuzione in capo al fornitore di ogni incombenza amministrativa e fiscale relativa alla proprietà del veicolo, con la sola eccezione di quelle poste dalla normativa vigente in capo al conducente, nonché la prestazione dei servizi di seguito elencati, che rientrano perciò nel canone mensile di noleggio:
⎯ veicoli di prima immatricolazione e utilizzo;
⎯ immatricolazione “uso di polizia locale” e messa su strada;
⎯ veicoli omologati in conformità alle normative vigenti per l’uso a cui sono destinati;
⎯ riparazione/sostituzione dei pneumatici in caso di lesioni;
⎯ all’occorrenza riequilibratura e assetto geometrico dei pneumatici;
⎯ consegna dei veicoli con le modalità e nei termini indicati da questo capitolato;
⎯ manutenzione ordinaria e straordinaria;
⎯ servizio di soccorso stradale;
⎯ gestione pratiche amministrative, tassa di proprietà, revisioni periodiche obbligatorie;
⎯ garanzie e copertura assicurativa anche di tipo Kasko senza franchigie;
⎯ gestione sinistri;
⎯ call center.
La gestione del carburante, nonché di tutto quanto attiene al personale ed alla guida dei veicoli, sono a totale carico del Comune.
Tutti i mezzi forniti devono corrispondere a quelli offerti in sede di gara ed essere idonei all’uso al quale sono destinati ed atteso dagli utilizzatori.
Il presente Capitolato speciale di appalto descrive le caratteristiche tecniche minime e i dispositivi opzionali cui gli autoveicoli a noleggio devono necessariamente rispondere e le modalità di erogazione dei servizi.
3. Caratteristiche tecniche minime dei veicoli
1.
CARROZZERIA | Vettura media |
NUMERO PORTE | 5 |
NUMERO POSTI | 5 |
LUNGHEZZA IN MM | Compreso tra 4000 e 4500 |
ALTEZZA IN MM | Non inferiore a 1550 |
ALTEZZA DA TERRA IN MM | Non inferiore a 160 |
CILINDRATA cm3 | 1600 (massimo) |
ALIMENTAZIONE | Benzina/GPL/Ibrido |
POTENZA KW | 70 (minimo) |
COLORE | Bianco |
CLIMATIZZATORE AUTOMATICO | Si |
CONTROLLO ELETTRONICO STABILITA/TRAZIONE/ABS | Si |
SENSORI DI PARCHEGGIO POSTERIORI | Si |
OMOLOGAZIONE ANTIINQUINAMENTO | Euro 6 |
FENDINEBBIA | Si |
POGGIATESTA ANTERIORI E POSTERIORI | Si |
DOPPI RETROVISORI ESTERNI | Si |
CHIUSURA CENTRALIZZATA | Si |
ALZACRISTALLI ELETTRICI ANTERIORI | Si |
DIVANO POSTERIORE SDOPPIABILE | Si |
2.
CARROZZERIA | Furgone |
NUMERO PORTE | Non inferiore a 4 |
NUMERO POSTI | Non inferiore a 4 |
LUNGHEZZA IN MM | Non superiore a 5000 |
CILINDRATA cm3 | 1800 (minimo) |
ALIMENTAZIONE | Gasolio |
POTENZA KW | 95 (minimo) |
COLORE | Bianco |
CLIMATIZZATORE AUTOMATICO | Si |
CONTROLLO ELETTRONICO STABILITA/TRAZIONE/ABS | Si |
SENSORI DI PARCHEGGIO POSTERIORI | Si |
OMOLOGAZIONE ANTIINQUINAMENTO | Euro 6 |
FENDINEBBIA | Si |
POGGIATESTA ANTERIORI E POSTERIORI | Si |
DOPPI RETROVISORI ESTERNI | Si |
CHIUSURA CENTRALIZZATA | Si |
ALZACRISTALLI ELETTRICI ANTERIORI | Si |
Le caratteristiche costruttive e funzionali e i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli dovranno essere conformi alle norme vigenti.
La stazione appaltante sarà sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di produzione, guasti a questi riconducibili, malfunzionamenti e altri vizi occulti o palesi.
L’appaltatore è obbligato a garantire che il veicolo sia efficiente e idoneo all’uso cui è destinato, fornendo tutti i servizi previsti nel presente capitolato.
La stazione appaltante potrà chiedere la sostituzione dell’autoveicolo qualora si siano resi necessari, entro un anno dalla consegna, almeno 6 interventi di manutenzione straordinaria su motore, cambio, parti lubrificate o dispositivi di sicurezza [non dovuti a casi accertati di dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte del conducente dell’autoveicolo o normale usura]. Non rientrano in questa fattispecie gli interventi resi necessari a seguito di sinistri.
L’appaltatore, in aggiunta al manuale d’uso e manutenzione del veicolo rilasciato dalla casa costruttrice del veicolo, deve dotare ogni autoveicolo noleggiato di un manuale operativo.
Il manuale operativo deve contenere:
⎯ le regole da seguire per il ritiro del veicolo, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la richiesta di intervento su strada, rabbocchi, riparazioni di emergenza, sinistri, furti, multe;
⎯ il nominativo o i nominativi dei centri di servizio [comprensivo di denominazione, indirizzo, telefono e fax; tipologia di attività, orario di apertura…]. In alternativa dovrà fornire un numero verde di assistenza al conducente in grado di fornire tutte le informazioni inerenti il punto di assistenza;
⎯ due copie di modello CAI [Constatazione Amichevole di Incidente] e il numero di telefono di emergenza dell’appaltatore e dell’organizzazione di assistenza su strada;
⎯ le istruzioni relative alla restituzione dei veicoli al termine del contratto, con indicazione su quello che è stato fornito col veicolo e che deve essere riconsegnato [chiavi, documenti, codici…] e la descrizione delle modalità di valutazione dello stato del veicolo a fine contratto, corredate da galleria fotografica esemplificativa che permetta di distinguere tra lo stato di usura e danno [calibro usato].
Il manuale può essere fornito anche su supporto informatico.
L’appaltatore, al momento della messa a disposizione del veicolo, deve inoltre consegnare alla stazione appaltante il modulo per la predisposizione del verbale di riconsegna.
4. Allestimento
Gli allestimenti speciali dovranno essere progettati e realizzati da aziende certificate ISO 9001:2000 con specifica, esatta e già operativa, per “Progettazione, fabbricazione, installazione e commercializzazione di componenti per allestimenti di autoveicoli e motoveicoli”.
Tutti i dispositivi acustici e visivi utilizzati per l’allestimento dei veicoli dovranno essere di tipo omologato dal Ministero dei Trasporti.
La personalizzazione “Polizia Municipale” dei veicoli dovrà essere conforme alla Legge Regionale n. 57/91 e s.m.i. realizzata con materiale adesivo retroriflettente, da azienda con licenza attestante il possesso di tutti i requisiti di cui alla legge 21 febbraio 2006, n. 49 e con riferimento specifico all’art. 28 del T.U.L.P.S. in materia di produzione, detenzione e vendita di contrassegni distintivi delle Forze di Polizia.
La realizzazione e l’installazione di impianti elettrici supplementari e quant’altro relativo all’allestimento speciale, dispositivi di protezione e sicurezza elettronica, meccanica e altro, l’allestimento e la personalizzazione dei veicoli, dovranno essere certificate dall’allestitore ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».
La fase di realizzazione degli allestimenti tecnico-funzionali, sia all’interno che all’esterno dei veicoli, sarà verificata, in corso d’opera, da parte del Comando del Corpo di Polizia Municipale di Cuneo in accordo con l’appaltatore.
5. Durata dell’appalto
L’appalto in oggetto avrà durata di 72 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto o di eventuale avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza.
La stazione appaltante ha facoltà di chiedere una proroga del contratto per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di scadenza naturale a mezzo richiesta per iscritto e con 30 giorni solari di anticipo rispetto alla medesima data di scadenza del contratto in essere.
La proroga non modificherà, in ogni caso, la percorrenza massima prevista dal contratto [nel caso specifico, vista la durata del contratto pari a 72 mesi, con percorrenza annua massima di
30.000 km, la proroga di 6 mesi aumenterà la durata – quindi 78 mesi – ma non il chilometraggio massimo, pari sempre a 180.000 km].
6. Consegna del veicolo e decorrenza del noleggio
L’appaltatore dovrà mettere a disposizione gli autoveicoli per la consegna entro 120 giorni
dalla data di stipula del contratto.
I tempi massimi di consegna possono essere prorogati di 30 giorni se il periodo che intercorre tra la data di stipula del contratto e la data di consegna prevista dovesse includere il mese di agosto.
Il termine di consegna inizierà a decorrere dalla data di stipula del contratto. Entro un giorno lavorativo da tale data, l’appaltatore deve inviare una comunicazione all’amministrazione nella quale indica la data prevista per la consegna dei veicoli. Nella stessa comunicazione, il fornitore comunica il centro dedicato più vicino alla sede dell’amministrazione, in cui avverrà la consegna.
L’appaltatore invierà comunicazione scritta all’amministrazione via P.E.C. almeno tre giorni prima della messa a disposizione del veicolo, fatto salvo quanto previsto per la mancata consegna.
La consegna dovrà avvenire in un giorno lavorativo dalle ore 9:00 alle ore 16:00. L’appaltatore dovrà tenere aggiornata l’amministrazione su eventuali fatti o impedimenti,
comunque oggettivamente riscontrabili, che potrebbero far slittare i tempi di consegna, quali in via meramente esemplificativa: scioperi della motorizzazione o degli autotrasportatori su strada o rotaia, eventi socio-politici, riduzione della produzione per cassa integrazione. In tali casi, eccezionali e documentabili, l’appaltatore dovrà in ogni caso attivarsi affinché i tempi massimi di consegna degli autoveicoli siano rispettati, tenendo costantemente informata l’amministrazione.
Il ritiro del veicolo da parte dell’amministrazione dovrà avvenire entro il quinto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione dello stesso. Il canone di noleggio decorrerà a partire dal giorno successivo a quello del ritiro dell’autoveicolo da parte dell’amministrazione.
Al momento del ritiro i veicoli dovranno essere dotati di certificato assicurativo, della carta verde, della carta di circolazione e del manuale operativo. I veicoli dovranno essere dotati di doppie chiavi, documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali di emergenza e duplicato del telecomando dell’antifurto [se previsto]. L’attrezzatura e il segnalatore di emergenza dovranno essere a bordo come previsto dal Codice della Strada.
La persona delegata dal Comune, all’atto del ritiro, constaterà che i veicoli sono conformi all’affidamento emesso e sottoscriverà, per conto dell’amministrazione il verbale di consegna dell’appaltatore.
Il verbale dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:
– Estremi contratto di appalto;
– durata contrattuale;
– percorrenza contrattuale;
– descrizione del veicolo, targa, telaio, colore;
– presenza a bordo di quanto previsto al precedente capoverso [certificato assicurativo]
– Km alla consegna;
– Data e ora di consegna;
– Presenza ruota di scorta regolare [ruotino o Kit di riparazione e gonfiamento pneumatici];
– Dichiarazione di assenza di danni visibili.
Una copia del verbale rimarrà in possesso del fornitore, l’altra sarà consegnata alla persona delegata che ritira il veicolo.
Il verbale di consegna sarà parte integrante del contratto di noleggio tra le parti.
7. Mancata consegna
In caso di eventi non controllabili dall’appaltatore, comunque documentabili e oggettivamente riscontrabili [quali riduzione della produzione, scioperi dei trasportatori, cassa integrazione, scioperi negli stabilimenti di produzione o riduzione di impiego], che comportino un ritardo rispetto al termine di consegna, l’appaltatore dovrà immediatamente inviare all’amministrazione una comunicazione in merito, adducendo le motivazioni e la documentazione necessaria a giustificare il sopraggiunto ritardo nella consegna dei veicoli oggetto della fornitura.
Tale comunicazione dovrà pervenire all’amministrazione con un preavviso minimo di 5 giorni lavorativi rispetto alla data di consegna prevista.
Nella stessa comunicazione dovrà essere indicata una nuova data di consegna [seconda data], che non potrà eccedere i 30 giorni solari successivi alla prima data di consegna prevista; entro la seconda data il veicolo deve essere obbligatoriamente consegnato.
8. Restituzione del veicolo
Sarà cura del fornitore contattare l’amministrazione assegnataria, almeno 30 giorni solari prima della scadenza naturale o prorogata del contratto, per fissare la restituzione dei veicoli.
Il fornitore consente un periodo di tolleranza di 20 giorni solari per la restituzione dei veicoli a fine contratto.
Nel caso in cui l’amministrazione usufruisca del periodo di tolleranza, è comunque tenuta al pagamento della quota canone relativa al periodo intercorrente tra la data prevista e quelle effettiva di riconsegna.
I veicoli saranno riconsegnati dalla stazione appaltante, alla scadenza naturale o prorogata del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione o recesso unilaterale anticipato, presso la sede originaria di consegna [o in sede diversa se previamente concordato con l’appaltatore] e nelle condizioni in cui sono stati ricevuti in noleggio, salvo il “normale stato di usura”. Per normale stato di usura” si intende il deterioramento del veicolo dovuto all’appropriato utilizzo dello stesso. Rotture, alterazioni di parti, incuria di conservazione non vengono ricondotti al normale stato di usura.
Capitolo II
Obblighi a carico dell’impresa
9. Servizio di manutenzione
È a totale carico dell’appaltatore la manutenzione degli autoveicoli. L’appaltatore non potrà reclamare alcunché nei confronti della stazione appaltante, a esclusione degli interventi imputabili a un accertato uso improprio, incuria, negligenza, colpa grave, dolo per i quali verranno addebitati alla stazione appaltante gli importi derivanti dal ripristino dell’autoveicolo.
La manutenzione degli autoveicoli si distingue in ordinaria e straordinaria. Entrambe si intendono a carico del fornitore:
a) manutenzione ordinaria: tale servizio comprende lo svolgimento di controlli periodici e programmati sui veicoli, inclusi pneumatici e carrozzeria, indicati dal costruttore sul libretto d’uso e manutenzione (c.d. tagliandi), nonché tutte le verifiche e le ispezioni consigliate dalle norme tecniche e dalla diligenza, in rapporto alla percorrenza chilometrica e all’età del veicolo, degli interventi volti alla riparazione di parti o componenti soggetti ad usura ed alla sostituzione di materiali di consumo (quali: olio, rabbocco di fluidi, freni, etc.) necessari per mantenere in efficienza e sicurezza i veicoli;
b) manutenzione straordinaria: tale manutenzione include gli interventi, non ricompresi nella manutenzione ordinaria, effettuati su parti meccaniche e/o di carrozzeria e volti al ripristino della funzionalità del veicolo in seguito a guasti o incidenti, purché non imputabili a dolo o colpa grave dell’utilizzatore (a titolo puramente esemplificativo: rifacimento frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, ovvero interventi sulla carrozzeria quali: serrature, meccanismi alzacristalli, sedili, guarnizioni. ecc.).
In particolare:
⎯ gli interventi di manutenzione ordinaria (manutenzione programmata come previsto dal libretto d’uso del veicolo) sono eseguiti, presso i Punti di assistenza forniti entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore solari, a decorrere dalla data di presa in carico del veicolo da parte del Fornitore pena l’applicazione delle penali.
I dipendenti comunali, utilizzatori dei mezzi, concorderanno la data di esecuzione di tali interventi con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi;
⎯ gli interventi di manutenzione straordinaria (manutenzione su chiamata) sono eseguiti, presso i Punti di assistenza forniti, nel rispetto delle seguenti modalità:
a. il guasto deve essere diagnosticato dal Fornitore entro e non oltre il termine di 24 [ventiquattro] ore solari dalla data di presa in carico del veicolo;
b. la riparazione del veicolo deve essere effettuata entro e non oltre il termine di 3 (tre) giorni lavorativi a partire dalla data di comunicazione della diagnosi. Nel caso di riparazioni particolarmente onerose, i tempi di intervento possono essere specificatamente concordati con gli utenti.
Nel caso risulti impossibile mettersi in contatto con il fornitore e/o non sia possibile accedere ai punti di assistenza indicati dallo stesso, il Comune potrà provvedere alla riparazione del veicolo anche presso altre strutture, qualora gli interventi siano di modesta entità e comunque indispensabili per garantire la circolazione.
Tali interventi saranno rimborsati dal fornitore qualora:
⎯ l’importo dell’intervento non sia superiore a € 250,00 (Iva esclusa);
⎯ la fattura contenente le spese di riparazione sia intestata al fornitore;
⎯ l’amministrazione ne faccia richiesta al fornitore entro 30 giorni solari dall’effettuazione dell’intervento.
Tutti i materiali utilizzati per la manutenzione e sostituzione dei componenti devono essere nuovi ed originali, provenienti dalla casa costruttrice ovvero da case produttrici riconosciute come fornitrici di componenti originali dalla casa costruttrice.
Il Comune può richiedere in qualsiasi momento al Fornitore di produrre la documentazione relativa alla provenienza di tali materiali.
10. Riparazioni di carrozzeria, revisione e controllo dei gas di scarico
Qualsiasi sinistro sarà oggetto di tempestiva comunicazione da parte dell’amministrazione, pena la mancata riparazione dell’autoveicolo da parte dell’appaltatore.
È a carico dell’appaltatore qualsivoglia riparazione di carrozzeria sia che derivi da un guasto a una componente del veicolo riconducibile a carrozzeria [es. serrature, sedili…], sia che derivi da sinistri [passivi o attivi] purché non dovuti a casi accertati di dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte dell’amministrazione.
L’autoveicolo sarà riparato presso i centri di servizio dell’appaltatore.
Il servizio di riparazione di carrozzeria sarà garantito dall’appaltatore, in tutti i casi il danno renda insicuro l’uso dell’autoveicolo su strada. Sarà facoltà dell’appaltatore, sulla base della tipologia del danno, provvedere alla riparazione in loco o al ritiro dell’autoveicolo.
L’appaltatore è tenuto a comunicare all’amministrazione la data e il luogo ove i veicoli dovranno trovarsi per essere sottoposti alle operazioni di controllo dei gas di scarico e, qualora coincidenti, a revisione.
Tale attività dovrà essere preventivamente concordata con il Comune.
Il costo delle pratiche di revisione e la revisione stessa, ivi incluse le operazioni di pre- revisione, sono a carico dell’appaltatore. L’amministrazione non sarà responsabile di eventuali contestazioni imputabili a mancate revisioni, quando queste non siano state per tempo comunicate dall’appaltatore.
La stazione appaltante è responsabile delle conseguenze derivanti da mancate revisioni qualora non abbia messo a disposizione il veicolo da sottoporre a revisione.
Qualora disgiunte dalle pratiche di revisione, l’appaltatore sarà tenuto, tramite la rete di assistenza, a effettuare le operazioni di verifica dei gas di scarico, rilasciandone regolare attestazione da apporre sul veicolo e assumendone i relativi costi.
In questo caso il rispetto dei tempi e delle scadenze previste è onere dell’amministrazione.
11. Punti di assistenza
Il Fornitore è tenuto a garantire, per tutto il periodo di vigenza del contratto, la presenza sul territorio del Comune di Cuneo, di una rete di officine direttamente convenzionate o autorizzate [Punti di assistenza] cui è deputata l’esecuzione degli interventi di manutenzione.
Il punto di assistenza dovrà garantire la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli in tutti i giorni lavorativi nel normale orario di lavoro [indicativamente tre le ore 9:00 e le ore 18:00].
12. Dotazione di pneumatici
Ciascuna autovettura dovrà essere dotata di un treno di gomme invernali.
Il contratto di noleggio prevede, senza alcun onere aggiuntivo, la fornitura dei pneumatici sostitutivi nonché di tutti i servizi accessori connessi [montaggio, smontaggio equilibratura, assetto e controllo, ecc…].
Durante la vigenza dei singoli contratti di noleggio, il Fornitore, si impegna a sostituire, il treno di pneumatici [4 pneumatici] al raggiungimento di ogni 50.000 chilometri con altrettanti di primarie marche, della stessa misura, codici di carico e velocità di quelli originali.
Il Fornitore si impegna, inoltre, ad effettuare il controllo dello spessore dei pneumatici durante gli interventi di manutenzione ordinaria e, se constatato lo stato di usura minimo previsto dalla legge, un danneggiamento per fatti accidentali o, comunque, quando il loro stato non renda sicuro l’uso dell’autoveicolo, si impegna a sostituirli.
13. Servizio di soccorso stradale
Dovrà essere attivato un servizio di soccorso stradale che garantisca almeno le seguenti prestazioni:
⎯ fruire gratuitamente del traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo sul territorio nazionale, fino ad un centro di servizio ove il veicolo possa essere riparato oppure possa fruire di piccoli interventi risolutivi in loco;
⎯ l’organizzazione di assistenza, in caso di non riparabilità dell’autoveicolo, dovrà assistere il conducente ed i passeggeri affinché possano proseguire il viaggio, raggiungere il punto di assistenza della ditta aggiudicataria più vicino, acquisire il veicolo sostitutivo, reperire un albergo, ecc..
Il servizio dovrà essere attivato immediatamente, previa chiamata del conducente del veicolo e reso disponibile entro 3 (tre) ore, salvo particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato.
È in ogni caso escluso qualsiasi forma di pagamento, anche se a titolo di semplice anticipazione o cauzione, da parte del conducente, fatti salvi gli interventi prestati sui tratti di rete autostradale oggi in monopolio di specifici operatori o gli interventi attivati tramite colonnine autorizzate che comportino l’intervento di operatori alternativi rispetto a quelli previsti dalla società aggiudicataria.
Il servizio di soccorso stradale dovrà essere garantito sul territorio Nazionale.
La mancata prestazione o il ritardo del servizio di soccorso stradale, alle condizioni sopra indicate, comporterà l’applicazione delle penali previste dall’articolo “Penali” oltre che l’addebito delle spese sostenute dal Comune.
14. Garanzia definitiva
In caso di aggiudicazione, l'impresa affidataria dell’appalto deve costituire una garanzia fideiussoria ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.
«Codice dei contratti pubblici» [in seguito “Codice”].
Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal direttore dell’esecuzione del contratto, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.
15. Domicilio e responsabilità
L’appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l’amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette all’appalto, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto.
L’aggiudicatario deve eleggere domicilio in Cuneo; presso tale domicilio la civica amministrazione potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente appalto. Tale obbligo può essere sodisfatto dall’operatore economico anche autorizzando la stazione appaltante a inviare ogni comunicazione relativa all’appalto a un indirizzo di posta elettronica certificata [PEC].
16. Norme di relazione
L’aggiudicatario deve comunicare, al momento dell’affidamento dell’appalto, il nominativo del responsabile del servizio che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all’espletamento del servizio stesso.
Ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del servizio si considera come effettuata all’appaltatore.
17. Osservanza delle leggi e dei regolamenti
È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con l’appalto assunto.
L’appaltatore è tenuto contrattualmente a rispettare i tempi, l’oggetto del contratto e le esigenze del Comune di Cuneo e a garantire la qualità del servizio.
L’impresa aggiudicataria, ove il Comune lo richieda, dovrà dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni predette.
Capitolo III
Rapporti fra impresa appaltatrice e amministrazione comunale
18. Obblighi della stazione appaltante circa l’uso dei veicoli
Ai fini di un corretto utilizzo dei veicoli il Comune si impegna a rispettare quanto sotto indicato.
Gli autoveicoli saranno condotti seguendo scrupolosamente le norme del Codice della strada. Il Comune si assumerà qualsiasi onere conseguente ad eventuali infrazioni.
Gli autoveicoli saranno sempre condotti con la diligenza e la cura del buon padre di famiglia. Gli interventi di manutenzione resisi necessari in seguito ad evidente dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte del conducente del veicolo verranno addebitati al Comune.
La stazione appaltante si impegna affinché il conducente dell'autoveicolo in noleggio sia persona abilitata alla guida in forza delle norme del Codice della strada vigenti al momento e con almeno 1 anno di esperienza alla guida. Il conducente dovrà essere dipendente del Comune o, se terzo, dovrà essere previamente autorizzato dalla stessa per iscritto.
Il Comune si obbligherà ad osservare tutte le istruzioni del Manuale Operativo, in dotazione a ciascun autoveicolo in noleggio.
L’Amministrazione sarà custode dell'autoveicolo e si assumerà l'obbligo di conservare diligentemente lo stesso e di consentire l’effettuazione dei controlli manutentivi che il fornitore è obbligato ad eseguire a norma del presente capitolato. Non potrà concedere il veicolo in pegno o garanzia e non permetterà che sia sottoposto a pignoramento.
Gli autoveicoli non saranno adibiti a trasporto di persone o merci in contrasto con quanto previsto dal libretto di circolazione e da quello di "Uso e Manutenzione".
Gli autoveicoli non saranno utilizzati per trasporto persone dietro compenso, per competizioni di qualsiasi natura, per trainare o spingere altro autoveicolo o per percorsi fuori strada.
Gli autoveicoli in noleggio non saranno utilizzati in modo da rendere invalide, inefficaci o non applicabili le condizioni di polizza assicurativa.
Lo strumento contachilometri non sarà manomesso o danneggiato e sarà cura del Comune avvisare tempestivamente il fornitore in caso di guasto o malfunzionamento.
L’Amministrazione non apporterà modifiche agli autoveicoli e non apporrà scritte pubblicitarie senza espressa autorizzazione del fornitore.
Il Comune si impegna a rispettare e a far rispettare il programma di manutenzione preventiva indicato nel Manuale Operativo. Gli interventi di manutenzione resisi necessari in seguito al mancato rispetto del suddetto programma verranno addebitati all’Amministrazione medesima.
Il Comune si impegna a effettuare il controllo del livello dei liquidi ogni 1000 km [o comunque secondo quanto previsto nel Manuale Operativo] e a provvedere ad eventuali rabbocchi usufruendo dei centri di servizio indicati dal fornitore.
Gli interventi di manutenzione resisi necessari in seguito al mancato rispetto di quanto sopra indicato verranno addebitati al Comune.
Il Comune dovrà controllare costantemente la pressione dei pneumatici e lo spessore del battistrada che non dovrà mai essere inferiore al minimo previsto dalla legge.
In caso di furto, il Comune provvederà a sporgere immediata denuncia alla autorità giudiziaria e a farsi rilasciare copia di resa denuncia. Tale denuncia sarà inviata entro 48 ore al Fornitore unitamente alle chiavi in dotazione (comprese, se consegnate, la chiave master per le duplicazioni e la documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza) e al telecomando antifurto (se previsto) del veicolo. La mancata consegna di questi comporterà l’intero addebito del valore del veicolo, al valore Eurotax blu del momento. Anche in caso di furto parziale o atto vandalico è prevista la denuncia all’autorità giudiziaria e la trasmissione della copia al Fornitore nei medesimi termini sopra indicati.
In caso di incidente, il Comune dovrà seguire le istruzioni del Manuale Operativo e trasmetterà il modello CAI [Constatazione Amichevole di Incidente] e la dichiarazione di incidente al Fornitore entro 48 ore dall’accadimento via fax e per posta entro 72 ore con le modalità che verranno concordate con il Fornitore.
Il Comune darà comunicazione di quanto sopra a tutti i conducenti delle indicazioni sopra riportate e vigilerà sul conseguente rispetto delle medesime indicazioni da parte dei conducenti dei veicoli.
19. Percorrenze chilometriche
Durante la vigenza del contratto, il Comune invierà all’appaltatore, con cadenza semestrale, informazioni circa il chilometraggio dei veicoli noleggiati.
Nel caso in cui dall’esame delle percorrenze si possa ipotizzare uno scostamento dal monte chilometrico originariamente previsto per ogni veicolo, il fornitore potrà sottoporre all’amministrazione eventuali proposte di modifica tariffaria.
20. Eccedenze Chilometriche
La società aggiudicataria, alla scadenza del contratto, addebiterà o rimborserà alla stazione appaltante i chilometri eccedenti o inferiori il monte chilometrico per ciascun veicolo (30.000 KM/anno), utilizzando la seguente formula per la valutazione del costo chilometrico in eccesso o in difetto:
P= (0.20 x canoneXn) / KM
Ove:
P = costo per ogni chilometro in eccesso o in difetto;
0.20 = coefficiente di addebitamento;
canone = canone di noleggio mensile (IVA esclusa); n = durata del noleggio espressa in mesi;
KM = percorrenza chilometrica espressa nel contratto di noleggio.
L’addebito o il rimborso dovuto a percorrenze superiori o inferiori a quelle contrattuali sarà applicato tenendo conto di una franchigia del 10% rispetto alla percorrenza contrattuale.
L’addebito o il rimborso dovuto a percorrenze superiori avverrà per il 100% dell’importo unitario; il rimborso per le percorrenze chilometriche inferiori avverrà per il 70% dell’importo unitario.
21. Vigilanza e controlli
L’esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell’esecuzione, si avvale del direttore dell’esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.
Al direttore dell’esecuzione del contratto, nominato dall’amministrazione comunale, compete la vigilanza e il controllo circa il regolare adempimento delle obbligazioni assunte dall’aggiudicatario, mediante costante verifica dell’organizzazione e dello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, anche attraverso espliciti e formali strumenti di indagine e valutazione utili a un monitoraggio accurato dell’andamento dell’iniziativa.
Appartiene alla sfera di attribuzione del direttore dell’esecuzione del contratto indicare al coordinatore dell’impresa modalità operative e tempi di adeguamento rispetto alle non conformità rilevate, nonché il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell’esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.
L’impresa appaltatrice è tenuta a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresì, che il personale preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio.
22. Garanzie, responsabilità e coperture assicurative
L’appaltatore dovrà contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo veicolo con compagnie assicurative di primaria importanza.
La copertura assicurativa dovrà escludere il pagamento di ogni tipo di franchigia. L’appaltatore dovrà fornire ciascun veicolo munito delle seguenti coperture assicurative:
1. Responsabilità civile verso terzi
La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi dovrà coprire il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo compresi i danni cagionati dalla circolazione del veicolo in aree private, incluse le aree aeroportuali.
La garanzia dovrà essere prestata con un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge.
Per tutta la durata dei contratti attuativi il massimale dovrà essere adeguato automaticamente ai valori minimi previsti per legge.
2. Responsabilità civile dei trasportati
Tale copertura dovrà assicurare la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione [compresa la sosta] anche su area privata, esclusi i danni al veicolo e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati.
La copertura della responsabilità civile dei trasportati dovrà avere un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge.
3. Guasti accidentali (Kasko)
Nell’ambito di questa copertura e nei limiti di seguito indicati l’Assicuratore dovrà obbligarsi ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dagli autoveicoli in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto con gli ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione [compresa la sosta)] sia su area pubblica che su area privata.
La copertura “Kasko” non potrà prevedere franchigie. Nel dettaglio:
Incendio, furto totale e parziale dell’autoveicolo, compresa l’autoradio o altre apparecchiature se già installate dal Fornitore al momento della consegna.
L’assicuratore dovrà indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati e validamente fissati, contro i rischi:
⎯ incendio, scoppio, esplosione ed azione di un fulmine;
⎯ furto o rapina [consumati o tentati], compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina (ad esempio urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada subiti dal veicolo durante la circolazione dello stesso successiva al furto od alla rapina); dovranno essere inclusi nella garanzia eventuali accessori, fono-audio-visivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, televisori, registratori e simili se già previsti nel veicolo assicurato.
La copertura dei predetti rischi non potrà prevedere franchigie.
La copertura dei rischi derivanti da eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli secondo quanto di seguito dettagliato:
– eventi socio-politici: gli scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché atti dolosi di terzi e di terrorismo o di sabotaggio organizzato, e danni causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi -da scioperanti o persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
– eventi naturali: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, terremoto frane, smottamenti, straripamenti, caduta neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine;
– vandalismo: danni dovuti all’azione dolosa del singolo o del gruppo che tende a distruggere, danneggiare o rendere inservibile il bene altrui [articolo 635 C.P.];
– rottura cristalli: in questo caso l’Assicuratore dovrà rimborsare le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'autovettura assicurata a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.
Le coperture dovranno essere previste senza franchigia.
Dovrà inoltre essere prevista la copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso dei conducenti [infortuni subiti dai dipendenti del Comune aventi come conseguenza la morte o lesioni che abbiano provocato una invalidità permanente], in linea con le vigenti disposizioni di legge, emanate a favore dei conducenti dell’autoveicolo dello Stato [art. 16, punto 3, del D.P.R. n. 44 del 1990]. La copertura dovrà prevedere un capitale assicurato almeno pari a € 150.000,00 in caso di morte ed almeno pari a € 150.000,00 in caso di invalidità permanente.
Tutte le coperture assicurative precedentemente dettagliate dovranno essere valide, su tutto il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati dell'Unione Europea, nonché su tutto il territorio degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.
L’assicuratore eserciterà, unicamente nei confronti del conducente del veicolo, il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni previste nel caso di:
– conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore salvo il caso di patente scaduta da non oltre 180 giorni e successivamente rinnovata alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti;
– assicurazione della responsabilità per danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
– veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 s.m.i.
La gestione dei sinistri sarà effettuata dall’appaltatore, che dovrà assistere e guidare il Comune nelle pratiche da intraprendere [es.: compilazione della contestazione amichevole, denuncia alla Pubblica Autorità, dichiarazione di furto, ecc]
L’appaltatore è tenuto a far giungere al domicilio dell’amministrazione assegnataria i rinnovi assicurativi in tempo utile rispetto alla scadenza, assumendosi ogni responsabilità e relative conseguenze economiche e giuridiche per eventuali ritardi.
In caso di sinistro, l’amministrazione comunicherà al fornitore una denuncia del sinistro via P.E.C. entro 48 ore e tramite posta entro 72 ore dalla data del sinistro stesso, al fine di consentire all’appaltatore di motivare adeguatamente le ragioni e l’interesse dell’amministrazione stessa, pena la mancata riparazione da parte dell’appaltatore.
23. Penalità
Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni.
Qualora l’impresa appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’impresa, può irrogare — con atto motivato — una penalità.
In caso di recidiva nell’arco di sessanta giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al raddoppio.
Dopo n. 3 [tre] contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità avvenuti nel corso della durata contrattuale, ovvero a seguito della contestazione di n. 1 [uno] inadempimento di straordinaria gravità, il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto stipulato con l’impresa, fatto salvo il diritto dell’ente stesso al risarcimento dell’ulteriore danno.
Costituisce inadempimento di straordinaria gravità, con facoltà di risoluzione del contratto, la mancata prestazione del servizio nelle modalità e nei termini indicati dal presente capitolato addebitabile alla responsabilità dell’appaltatore. In caso di risoluzione del contratto, all’appaltatore è corrisposto il compenso dovuto per il servizio svolto sino al momento della contestazione dell’inadempimento, salvo quanto oggetto di contestazione.
Il pagamento delle penalità non libera l’impresa aggiudicataria dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati.
Gli importi addebitati a titolo di penale o di risarcimento danni saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati ovvero sul deposito cauzionale.
Il Comune potrà comminare sanzioni pecuniarie per le seguenti infrazioni:
– in caso di ritardo nella consegna del veicolo non imputabile alla stazione appaltante, a forza maggiore, a caso fortuito o al fornitore, rispetto ai termini indicati all’articolo “Consegna del veicolo”, l’appaltatore è tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, alla stazione appaltante una penale pari all’1‰ del valore del contratto relativo al veicolo oggetto di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
– in caso di ritardo non imputabile alla stazione appaltante, a forza maggiore, a caso fortuito o all’appaltatore rispetto alla seconda data di consegna dell’autoveicolo di cui all’articolo “Consegna del veicolo”, l’appaltatore è tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, alla stazione appaltante una penale pari al 1‰ del valore del contratto relativo al veicolo oggetto di ritardo fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
– in caso di mancata prestazione, non imputabile all’amministrazione contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, del servizio di soccorso stradale nei termini previsti dal presente capitolato, l’appaltatore sarà tenuto a corrispondere alla stazione appaltante una penale pari al 1‰ dell’importo contrattuale relativo al veicolo oggetto dell’inadempimento, oltre all’addebito delle spese sostenute dall’amministrazione contraente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
– mancato rispetto delle modalità di esecuzione del servizio e degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e dai documenti di gara [fino a € 1.000,00].
Le irregolarità e le inadempienze dovranno essere previamente contestate per iscritto con l’imposizione di un termine non superiore a 24 ore per la presentazione delle eventuali giustificazioni che saranno valutate per comminare le penali.
L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale la ditta aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione stessa. Se entro 10 giorni dalla data di ricevimento il fornitore non adduce alcuna motivata giustificazione scritta ovvero qualora le stesse non fossero accoglibili, il Comune di Cuneo applicherà le penali previste.
Capitolo iv
Personale
24. Personale impiegato nell’appalto
Tutte le spese di personale sono a completo carico dell’impresa e i rapporti tra le due parti dovranno essere conformi ai contratti di lavoro vigenti.
Resta comunque inteso che dell’operato del personale sarà totalmente responsabile l’impresa.
In caso di sciopero sarà compito dell’impresa preavvertire per tempo l’amministrazione secondo le regole di correttezza e diligenza e nel rispetto della normativa in materia di preavviso di sciopero.
25. Assenze e sostituzione del personale
L’aggiudicatario si impegna a garantire la sostituzione puntuale del personale assente per malattia, ferie, permesso o altro in modo tale da garantire in ogni caso la continuità delle prestazioni alle condizioni previste dal presente capitolato.
L’amministrazione comunale si riserva il diritto di chiedere per iscritto all’impresa la sostituzione del personale impiegato, qualora ritenuto non idoneo all’appalto o inadatto anche sotto il profilo del corretto rapporto con i partner del progetto.
In tal caso l’impresa provvederà a quanto richiesto, entro il termine massimo di tre giorni, senza che ciò possa costituire un maggior onere.
La sostituzione con altro personale idoneo e in possesso dei requisiti richiesti deve essere garantita per la giornata stessa in cui si verifica l’assenza in base alle attività in programma.
26. Gestione del turnover
L’appaltatore deve limitare al massimo l’avvicendamento del personale nei vari posti di lavoro, comunicando in ogni caso al Comune ogni variazione che dovesse intervenire nel corso del periodo contrattuale.
27. Infortuni, danni e responsabilità
L’impresa risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l’amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e penale.
28. Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali
L’impresa è tenuta all’osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro, oltre che nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme in materia di personale vigenti o che saranno emanate nel corso dell’appalto, restando fin d’ora l’amministrazione comunale esonerata da ogni responsabilità al riguardo.
L’impresa aggiudicataria è pertanto obbligata ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall’applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondenti ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso.
29. Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro
L’appaltatore è tenuto all’osservanza delle norme previste dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». L’impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni affidate.
L’impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione.
Il committente provvederà alla verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 26 — comma 1, lettera a) — del citato testo unico.
Ove specificatamente previsto, verrà predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenza.
Capitolo v
Norme relative al contratto
30. Forma del contratto e spese contrattuali
Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata1. Le relative spese sono a carico dell’impresa aggiudicataria.
Il soggetto che sottoscriverà il contratto di appalto dovrà essere munito di firma digitale.
Le spese di contratto, i diritti e ogni altra spesa accessoria sono a carico dell’aggiudicatario.
1 Articolo 32, comma 14, del Codice.
Sono a carico dell’affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Ai sensi dell’articolo 105 — comma 1 — del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 106, comma 1, lettera d).
31. Ammontare del corrispettivo e modalità di pagamento del canone
Il canone di noleggio mensile, da sottoporre a ribasso percentuale offerto in sede di gara, è così fissato:
a) € 600,00 per l’autovettura;
b) € 700,00 per il furgone da adibire ad unità mobile,
per un importo complessivo dovuto per l’esecuzione del presente capitolato, per una durata di 72 [settantadue] mesi, con facoltà di proroga per un periodo massimo di sei mesi dalla data di scadenza naturale del contratto, di € 101.400,00 [di cui € 0,00 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’articolo 23 – comma 15 – del Codice], nonché della corrispondente Iva nella misura di legge.
Il costo della manodopera di cui all’articolo 23, comma 16, del Codice è quantificato in € 25.350,00 [25% dell’importo a base di gara].
Il Comune di Cuneo corrisponderà all’appaltatore, per ciascun veicolo noleggiato, l’importo mensile risultante dal «Modulo Offerta economica» — presentato in sede di gara — che comprende, oltre alla messa a disposizione del mezzo, ogni tipologia di servizio previsto dal presente capitolato.
Qualora il servizio non abbia inizio o termine rispettivamente il 1° o il 30° giorno del mese, l’importo mensile sarà commisurato in funzione del periodo effettivamente prestato [canone mensile parametrato in trentesimi]
Il corrispettivo del servizio è subordinato all’accertamento — da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento — della rispondenza del servizio effettuato alle prescrizioni previste in questo capitolato.
In caso di esito positivo, il direttore dell’esecuzione emetterà l’attestazione di regolare esecuzione del contratto.
A seguito di tale attestazione, l'appaltatore può emettere regolare fattura elettronica.
I pagamenti saranno effettuati entro 30 [trenta] giorni in conformità al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 «Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell’articolo 10 — comma 1 — della Legge 11 novembre 2011,
n. 180», dalla data di ricezione della stessa al protocollo comunale.
Il pagamento sarà comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore [acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. e tracciabilità dei flussi finanziari].
Con il pagamento del compenso si intendono interamente compensate dal Comune tutte le spese, principali ed accessorie, dirette ed indirette, necessarie per la perfetta esecuzione del servizio affidato, e qualunque altro onere, espresso o non dal presente capitolato, inerente o conseguente allo stesso.
32. Adeguamento e rivalutazione canone
Il canone di noleggio è fisso e invariabile per tutta la durata contrattuale, essendosi tenuto conto, nella determinazione del valore posto a base di gara, del tempo di esecuzione del servizio [72 mesi] e delle variazioni medie dei prezzi collegati. Un eventuale adeguamento sarà previsto solo per fatti imprevedibili esterni alla capacità dell’intervento dell’appaltatore [a titolo esemplificativo: aumento significativo della tassa di possesso degli autoveicoli o delle polizze assicurative, eventuali sovrattasse o istituzione di tributi momentanei o straordinari connessi agli autoveicoli e riscontrabili da fonti ufficiali]. Tali aumenti dovranno essere calcolati esclusivamente sui costi aumentati e dovranno essere comunicati prima della relativa fatturazione.
Su detti aggiornamenti viene calcolata una franchigia del 5% annuo e verranno riconosciuti solo gli aumenti superiori.
33. Avvio dell’appalto in pendenza della stipulazione del contratto
Il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale mediante adozione di apposito provvedimento dirigenziale, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del Codice.
34. Subappalto
Il subappalto sarà ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall’articolo 105 del Codice.
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
— in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;
— su richiesta del subappaltatore.
L’affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l’affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice.
L’affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice.
Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante inoltre l’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
35. Risoluzione del contratto
Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall’articolo 108 del Codice.
Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c. e fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:
⎯ abituale deficienza e negligenza nell’espletamento del servizio, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;
⎯ eventi di frode accertate dalla competente autorità giudiziaria;
⎯ apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un’impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
⎯ inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
⎯ mancata consegna della fornitura nelle modalità e nei termini stabiliti dal presente capitolato e dai documenti di gara;
⎯ messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
⎯ mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.
⎯ l’appaltatore, dopo la notifica di n. 3 [tre] contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità avvenuti nel corso della durata contrattuale, ovvero a seguito della contestazione di n. 1 [uno] inadempimento di straordinaria gravità, non ha presentato controdeduzioni o le osservazioni e controdeduzioni addotte dallo stesso non giustificano le inadempienze verificatosi.
La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che l’impresa abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino il giorno della risoluzione.
Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi l’appalto in danno dell’appaltatore.
La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l’impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.
Verificandosi l’ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.
L’appalto può altresì essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune è tenuto a corrispondere all’appaltatore un indennizzo, secondo i criteri di cui all'articolo 24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i.
36. Fallimento, successione e cessione dell’impresa
In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, questa stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.
L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.
Nei raggruppamenti temporanei di imprese, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 110 —
comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice vigente, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati all’appalto ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.
Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall’articolo 110 — comma
5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
La previsione di cui ai due periodi precedenti trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 45 — comma 2, lettere b), c) ed e) — del Codice.
37. Recesso
La sospensione, la risoluzione, il recesso e la modifica di contratti durante il periodo di efficacia avverrà nei termini e nelle modalità di cui agli articoli 106, 107, 108 e 109 del Codice.
Nei raggruppamenti temporanei di imprese è ammesso, già in fase di gara2, il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca a un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all’appalto ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non è ammessa se finalizzata a eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.3
La previsione di cui al periodo precedente trova applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 45 — comma 2, lettere b), c) ed e) — del Codice4.
Ai sensi dell’articolo 21–sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante può recedere dal contratto:
2 Articolo 19 ter del Codice.
3 Articolo 48, comma 19, del Codice.
4 Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a),
b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
b. laddove l’aggiudicatario, pur dando corso all’esecuzione dell’appalto, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.
Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sulle prestazioni oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico – economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull’equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo contemperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all’altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.
Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all’affidatario dell’appalto — per le ipotesi previste al comma 1 — e dalla parte che vi abbia interesse — per l’ipotesi prevista al comma 2 — con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.
In caso di recesso, all’appaltatore non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.
Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l’escussione integrale della cauzione definitiva.
38. Controversie
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro di Cuneo.
Come previsto dall'articolo 209 — comma 2 — del Codice, il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
39. Novazione soggettiva
Non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.
40. Inefficacia del contratto
Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».
41. Varianti
Le offerte migliorative formulate in sede di gara costituiscono variante ammessa alle condizioni stabilite dal presente capitolato.
Sono altresì ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall’articolo 106 del Codice.
Capitolo VI
Norme finali
42. Riferimenti normativi
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.
43. Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cuneo. L’informativa specifica inerente il trattamento dei suoi dati riguardo al presente procedimento può essere visonata sul sito internet alla pagina xxx.xxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxx.xxxx, dove sono presenti i link alle varie attività.
44. Obbligo di riservatezza
Le notizie relative all’attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell’impresa aggiudicataria nell’espletamento del servizio, sono coperte dall’obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell’impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.
45. Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all’ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all’oggetto, da utilizzare per l’effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all’affidamento in oggetto. A tal fine l’impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto.
L’appaltatore s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Qualora l’appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010
s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.
L’amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.
46. Obblighi in tema di “Legge Anticorruzione”
In sede di sottoscrizione del contratto l’appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell’articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell’appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l’ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.
L’appaltatore deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.
47. Codice di comportamento
L’appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.
Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell’articolo 2 — comma 3 del citato Xxxxxx.
48. Responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione
Il Responsabile del Procedimento è il signor Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, Comandante del servizio autonomo Polizia Municipale — tel. 0000 000000 — 0000 000000 — fax 0000000000 — e-mail: xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx. Lo stesso è anche direttore dell’esecuzione.