ALLEGATO 5 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
Allegato 5 al Disciplinare di gara
PROCEDURA APERTA DI GARA, SUDDIVISA IN 11 LOTTI, FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MEDICAZIONI PER MALATTIE RARE DERMATOLOGICHE PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA SANITARIA ROMA 6
ALLEGATO 5
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MEDICAZIONI PER MALATTIE RARE DERMATOLOGICHE PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA SANITARIA ROMA 6
TRA
La ASL Roma 6 (C.F. n. ), con sede legale in nella persona del Legale
Rappresentante Dr. _ nato/a il
autorizzata alla stipula del presente Accordo Quadro in virtù dei poteri conferitigli con
L'impresa
E
(Partita I.V.A. n. ) con sede in
Via/Piazza C.C.1.A.A Registro Imprese , che nel seguito viene definita "Fornitore" o “Impresa” - nella persona di nato a il , legale rappresentante p.t. o soggetto autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli con atto
congiuntamente, anche, le “Parti”,
PREMESSO CHE
1. La ASL Roma 6 con Deliberazione n. del ha indetto procedura aperta di gara, suddivisa in n. 11 lotti, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con più Operatori Economici, ai sensi dell’articolo 54, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura, per il periodo di mesi 36 (trentasei) , di medicazioni per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’Azienda Sanitaria Roma 6, il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE n. del e sulla GURI n. del ;
2. Con Deliberazione n. del la ASL Roma 6 ha aggiudicato il Lotto individuando il Fornitore quale operatore economico facente parte dell’Accordo Quadro;
3. Il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo pari ad Euro prestata sotto forma di fideiussione bancaria/polizza assicurativa n. rilasciata da a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro stesso e dal successivo Contratto attuativo che la ASL Roma 6 stipulerà;
4. Il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la ASL Roma 6 nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa espressamente riferite, costituendo il medesimo Accordo Quadro le condizioni generali del Contratto attuativo successivamente stipulato dalla ASL Roma 6 con il Fornitore, il quale, nei limiti ivi
previsti, sarà per la ASL Roma 6 fonte di obbligazione;
5. Il Fornitore ha dichiarato che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di Gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della fornitura e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
6. Il Fornitore, con la sottoscrizione del Contratto Attuativo, dichiara, ai sensi e per gli effetti di legge, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto.
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse e degli allegati
1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Capitolato tecnico e i relativi allegati, il Disciplinare di gara e i relativi allegati, l’Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l’Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
Articolo 2
Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L’erogazione della fornitura oggetto dell’Accordo Quadro è regolata in via graduata:
a) dalle clausole contenute nel presente Accordo Quadro e dagli atti di gara, dall’Offerta Tecnica e dall’Offerta Economica dell’aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per l’Azienda Sanitaria Roma 6, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
c) dalle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
d) dal Codice Civile.
2. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti della “Procedura aperta di gara, suddivisa in n. 11 lotti, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con più Operatori Economici, ai sensi dell’articolo 54, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura, per il periodo di mesi 36), di medicazioni per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’Azienda Sanitaria Roma 6” prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest’ultimo ed espressamente accettate dall’Azienda Sanitaria.
3. Le clausole del presente Accordo Quadro saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che
entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere azioni volte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi dei prodotti oggetto della fornitura migliorative per il Fornitore medesimo, ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale.
4. In ordine all’esecuzione contrattuale, resta nell’esclusiva competenza dell’Azienda Sanitaria Roma 6, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
a) gestione dell’eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
b) custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura;
c) stesura e sottoscrizione del presente Accordo Quadro con il Fornitore;
d) la stipulazione del successivo Contratto attuativo e relativi Ordinativi di fornitura;
e) ricevimento fatture e relativi pagamenti;
f) gestione dei rapporti negoziali e dell’eventuale contenzioso, conseguenti all’esecuzione degli Ordinativi di fornitura.
Articolo 3
Oggetto
1. Il presente Accordo Quadro ha per oggetto la fornitura, per il periodo di mesi 36 (trentasei), di medicazioni per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6;
2. La scelta di acquistare i prodotti, di cui al presente Accordo Quadro, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinico;
3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto del presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro Iva esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara;
4. L’importo di cui al precedente comma è puramente indicativo e non vincolante ed esprime il limite massimo per la stipula del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6;
5. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro.
6. L’ASL Roma 6 si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Articolo 4
Utilizzo dell’Accordo Quadro
1. Nell’ambito degli operatori economici risultati idonei e facenti parte dell’Accordo Quadro, per ogni Lotto, la ASL Roma 6 stipulerà il Contratto attuativo secondo i termini e le condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro;
2. E’ a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano l’Accordo Quadro; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare l’Accordo Quadro, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell’importo massimo spendibile oggetto dell’Accordo Quadro stesso e non verranno liquidate.
Articolo 5
Modalità di conclusione degli Ordinativi di fornitura
1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza dell’Accordo Quadro e di quelli successivamente assunti in forza del contratto attuativo, il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, salvo il caso di consegne urgenti per cui suddetto termine è ridotto ad un giorno lavorativo, a dare riscontro all’Azienda Sanitaria Roma 6, dell’Ordinativo di fornitura ricevuto.
2. Per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi e comunque descritte nel Capitolato tecnico e nell’Offerta Tecnica del Fornitore, esattamente all’interno dell’Azienda Sanitaria Roma 6.
Articolo 6
Durata
1. Fermo restando l’importo massimo spendibile di cui all’articolo 3, eventualmente incrementato ai sensi dello stesso articolo 3, il presente Accordo Quadro ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata dell’Accordo Quadro, sia stato esaurito il suddetto importo massimo spendibile, eventualmente incrementato secondo quanto sopra riportato, l’Accordo Quadro verrà considerato concluso.
3. Resta inteso che per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l’Azienda Sanitaria Roma 6 potrà stipulare il Contratto attuativo - il quale non potrà comunque avere una durata superiore a quella dell’Accordo Quadro.
Articolo 7
Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto dell’Accordo Quadro, nonché ad ogni altra attività
che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, xxx comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, integralmente ed a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e nell’Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara, pena l’applicazione delle penali di cui oltre e/ola risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro medesimo e/o dei singoli Contratti e/o dei singoli Ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che l’Azienda Sanitaria Roma 6 potrà risolvere unicamente il Contratto e/o l’Ordinativo di fornitura da essa stessa stipulato ed emesso.
3. Nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dall’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra riportato ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Azienda Sanitaria Roma da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all’Azienda Sanitaria Roma 6, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui all’Accordo Quadro, ai Contratti ed ai singoli Ordinativi di fornitura.
7. L’Azienda Sanitaria Roma 6 può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dai Contratti e/o dagli Ordinativi di fornitura da questa emessi.
Articolo 8
Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti dell’Accordo Quadro, a:
a) eseguire la fornitura oggetto dell’Accordo Quadro, dettagliatamente descritta nel Capitolato tecnico e nell’Offerta Tecnica, ove migliorative;
b) manlevare e tenere indenne l’Azienda Sanitaria Roma 6, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da prestazioni rese in modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente Accordo Quadro, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei
nuovi responsabili;
f) garantire la continuità dell’esecuzione delle prestazioni di cui all’Accordo Quadro ed agli Ordinativi di fornitura;
g) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di qualità, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
Articolo 9
Modalità e termini di esecuzione della fornitura
1. Per l’esecuzione della fornitura richiesta in ciascun Ordinativo di fornitura emesso dall’Azienda Sanitaria Roma 6, il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività secondo le modalità descritte negli atti di gara e, se migliorative, nella propria Offerta Tecnica.
2. Lo svolgimento dell’attività si intende comprensiva di ogni onere e spesa sostenuta dal Fornitore.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Azienda Sanitaria Roma 6.
4. Il Fornitore deve svolgere le attività nel rispetto di ogni prescrizione riportata nella documentazione tecnica e, se migliorativa nell’Offerta Tecnica, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 20.
5. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero e data di riferimento dell’Ordinativo di fornitura; data e luogo della consegna; elenco descrittivo del materiale consegnato; quantitativi consegnati.
6. Nel caso di consegna ordinaria, il Fornitore deve consegnare i prodotti oggetto di ciascun Ordinativo, entro 2 giorni solari consecutivi dall’emissione dello stesso.
7. Nel caso di consegna in conto deposito, per la costituzione del deposito iniziale, il Fornitore ha l’obbligo di consegnare i prodotti oggetto di ciascun Ordinativo entro 7 giorni solari consecutivi dalla comunicazione scritta di attivazione del contratto estimatorio da parte dell’Azienda. Il reintegro della normale scorta dei prodotti utilizzati dovrà avvenire entro 48 ore dalla comunicazione, da parte dell’Azienda Sanitaria. In caso di urgenza, il Fornitore dovrà consegnare la merce entro 24 ore. Il Fornitore si impegna a ritirare il materiale in giacenza alla scadenza del contratto.
Articolo 10
Individuazione e compiti del Responsabile del conto deposito
1. Nel caso in cui l’Azienda proceda con il conto deposito deve individuare un Responsabile del conto deposito, incaricato dell’esecuzione della fornitura per tutta la sua durata.
2. Il Responsabile del conto deposito, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Fornitore contestualmente alla stipula del Contratto, dovrà gestire in particolare:
- la movimentazione del materiale;
- le scorte secondo il metodo FEFO (First Expired First Out), utilizzando i prodotti in base alla data di scadenza più vicina;
- la comunicazione di utilizzo dei beni per permettere l’emissione tempestiva del relativo ordine di
fatturazione.
Articolo 11
Verifica e controllo quali/quantitativo
1. Il Fornitore si obbliga a consentire all’Azienda Sanitaria Roma 6, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle attività oggetto dell’Accordo Quadro, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. L’Azienda Sanitaria Roma 6 ha comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritiene opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia dell’Accordo Quadro, dei Contratti attuativi e degli Ordinativi di fornitura, al fine di monitorare il rispetto da parte del Fornitore di tutte le pattuizioni contrattuali.
3. L’Azienda Sanitaria Roma 6 si riserva la facoltà di far analizzare la merce presso Laboratori ed Istituti di propria fiducia al fine di verificare la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni di legge, a quelle previste dal Capitolato tecnico ed alle caratteristiche dichiarate dal Fornitore in sede di gara. Il prelievo dei campioni da sottoporre ad analisi verrà, di norma, effettuato alla presenza del Fornitore o di un suo rappresentante e, in caso di ingiustificata assenza di quest'ultimo, anche del solo incaricato dell'Azienda.
4. In caso di esito non favorevole o di mancata rispondenza anche parziale ai requisiti richiesti dalla legge, dall'Azienda Sanitaria od a quelli dichiarati dal Fornitore in sede di gara, le analisi saranno ripetute, con spese a carico del Fornitore. Qualora, per la seconda volta, emergessero irregolarità, l'Azienda Sanitaria Roma 6 si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale.
5. Nel caso non fosse possibile verificare tutte le forniture all'atto della consegna, l'Azienda Sanitaria Roma 6 avrà diritto di effettuare le contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti, anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè all'apertura delle confezioni, ne sarà possibile il controllo.
6. In caso di difformità della qualità dei prodotti forniti rispetto a quella attesa, l'Azienda Sanitaria contraente respingerà la merce che dovrà essere sostituita immediatamente (entro 24 ore) con altra pienamente rispondente alla qualità dei prodotti offerti, in difetto della quale l'Azienda Sanitaria contraente si riterrà autorizzata a provvedere all'acquisto presso terzi, addebitando al Fornitore le eventuali maggiori spese.
Articolo 12
Aggiornamento tecnico
1. Il Fornitore può proporre all’Azienda Sanitaria la sostituzione dei prodotti aggiudicati con prodotti nuovi che dovessero essere immessi sul mercato e che presentino caratteristiche migliori.
2. Tale sostituzione è possibile mantenendo le condizioni economiche e contrattuali stabilite nell’Accordo Quadro.
1. .
Articolo 13
Corrispettivi
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dall'Azienda Sanitaria Roma 6 per l’affidamento della fornitura oggetto del presente Accordo Quadro sono calcolati sulla base dei prezzi unitari indicati dal Fornitore nell’Offerta economica.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a forniture prestate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell’Azienda Sanitaria contraente.
3. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo offerto in sede di gara. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente Accordo Quadro, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione dell’appalto.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime. in linea con quanto previsto dal “Xxxxxxx xxxxxxxx xxx” (X.X. x. 0/0000), xxxxxxx “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico", l’Azienda Sanitaria Roma 6 si riserva di procedere, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs.
n. 50/2016, alla revisione dei prezzi contrattuali
5. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all’atto della definizione della vertenza. L’Azienda Sanitaria contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle prestazioni contrattuali, può sospendere i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità.
6. Resta espressamente inteso che, in nessun caso - ivi compreso il caso di ritardi nel pagamento dei corrispettivi dovuti - il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel contratto attuativo e nei singoli Ordinativi di fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il singolo attuativo ed il singoloOrdinativo di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione comunicata da parte dell’Azienda Sanitaria contraente.
7. A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati sulla base dei prezzi standard rilevati dall’ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.
Articolo 14
Fatturazione e pagamenti
1. I pagamenti verranno disposti secondo le modalità di cui al Decreto del Commissario Ad Acta n. U00247 del 02/07/2019 avente ad oggetto: “Disciplina Uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell’Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata - ex DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017”
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all’Azienda Sanitarie contraente e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento al presente Accordo Quadro, al singolo Ordinativo di fornitura, riportando il CIG, le prestazioni cui si riferisce ed i relativi prezzi.
Articolo 15
Tracciabilità dei flussi finanziari
Il fornitore si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, assumendo a proprio carico tutte le obbligazioni previste dal dettato normativo.
Articolo 16
Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo Quadro stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Accordo Quadro rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo Quadro, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla predetta risoluzione.
Articolo 17
Penali
1. In caso di inadempimento o ritardo, non imputabile all’Azienda Sanitaria Roma 6 ovvero non causato da forza
maggiore o da caso fortuito, nell’esecuzione della fornitura o delle prestazioni ad essa connessi rispetto a quanto stabilito dal presente Accordo Quadro, dagli atti di gara e dall’Offerta tecnica presentata in gara dal Fornitore, saranno applicate al Fornitore medesimo le seguenti penali:
a) in caso di ritardo nella eventuale costituzione iniziale del “conto deposito”, l’Azienda applicherà per ogni giorno di ritardo, una penale a carico del Fornitore inadempiente, pari al 2% del valore del materiale non consegnato. La penale sarà applicata anche nel caso di consegna parziale;
b) in caso di ritardo nel reintegro del materiale utilizzato in “conto deposito”, l’Azienda applicherà per ogni giorno di ritardo, una penale a carico del Fornitore inadempiente, pari al 5% del valore del materiale non consegnato. La penale sarà applicata anche nel caso di consegna parziale;
c) in caso di ritardo nella consegna ordinaria del materiale richiesto con l’Ordinativo di fornitura, l’Azienda applicherà per ogni giorno di ritardo, una penale a carico del Fornitore inadempiente, pari al 5% del valore del materiale non consegnato. La penale sarà applicataanche nel caso di consegna parziale;
d) in caso di fornitura difettosa o non conforme alla richiesta, l’Azienda contesta la non conformità ed invita all’immediata sostituzione secondo quanto riportato nel Capitolato tecnico. In caso di ritardo nella sostituzione, si applicherà una penale compresa tra lo 1% e il 5% dell’importo dell’ordinativo, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento;
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall’Azienda Sanitaria contraente. Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimodi giorni 5 (cinque) lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate meritevoli di accoglimento, ad insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria contraente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
4. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda Sanitaria contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
5. È fatta salva la facoltà per l’Azienda Sanitaria contraente di non attendere l’esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino, ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito,con spese a carico del Fornitore.
6. L’Azienda Sanitaria contraente potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
7. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte dell’Azienda Sanitaria contraente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti e la risoluzione del Contratto per gravi inadempienze o irregolarità.
8. In ogni caso, l’Azienda Sanitaria potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell’importo dei Contratti.
9. Il ritardo nell’adempimento che determina un’applicazione di penali che superino gli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e dei Contratti. In tal caso, l’Azienda Sanitaria avrà la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 18
Cauzione definitiva
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ha costituito in favore dell’Azienda Sanitaria Roma 6 una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 c.c., nascenti dall’esecuzione dei Contratti e dei relativi Ordinativi di Fornitura ricevuti.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamenteinteso che l’Azienda Sanitaria, fermo restando quanto previsto in precedenza, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
4. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai medesimi; pertanto, la garanzia sarà svincolata, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80%.
6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte dell’Azienda Sanitaria Roma 6.
7. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Azienda Sanitaria.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Azienda Sanitaria ha la facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Accordo Quadro ed il/i Contratto/i attuativo/i.
Articolo 19
Danni e responsabilità civile
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dal Fornitore stesso quanto dalla Amministrazione contraente e/o terzi, in virtù dei beni oggetto dell’Accordo Quadro, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative alla esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche a seguito da parte di terzi.
Articolo 20
Risoluzione e clausola risolutiva espressa
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro e dei Contratti che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà indicato dall’Azienda Sanitaria contraente per porre fine all’inadempimento, quest’ultima avrà la facoltà di considerare risolti di diritto l’Accordo Quadro e/o il relativo Contratto, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno subito.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’articolo 108, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’Azienda Sanitaria può risolvere di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 x.x., xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, i singoli Contratti nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo recante “Cauzione definitiva”;
c) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del/i Contratto/i;
d) nei casi previsti dall’articolo recante “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
e) nei casi di cui all’articolo recante “Trasparenza”;
f) nel caso di cui all’articolo recante “Penali”;
g) nei casi di cui all’articolo recante “Riservatezza”;
h) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dei Contratti, ai sensi dell’articolo recante “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
i) nei casi di cui all’articolo recante “Subappalto”;
j) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti di cui all’articolo recante “Divieto di cessione del contratto e dei crediti”;
3. La risoluzione dell’Accordo Quadro comporta la risoluzione automatica dei singoli Contratti attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro stessa. In tal caso, il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore dell’Azienda Sanitaria.
4. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro, l’Azienda Sanitaria contraente ha diritto di escutere la cauzione
prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/degli Ordinativo/i di fornitura risolto/i.
5. L’Azienda Sanitaria contraente si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 1456 c.c., nella ipotesi in cui nei confronti del legale rappresentante, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti del Fornitore sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 319 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis cp, 353 cp e 353 bis cp.
6. L’Azienda Sanitaria si avvarrà della clausola risolutiva espressa nell’ipotesi di esitazione gara regionale e/o Convenzione Consip avente ad oggetto la fornitura del presente Accordo Quadro (Legge 296/2006 art.1 commi 449 e 455 - Legge 28/12/2015 n. 208 art 1 co 548 – Consiglio di Stato III^ Sez. Sentenza 7351/2021)
Articolo 21
Recesso
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e dall’articolo 109, D.Lgs. 50 del 2016, l’Azienda Sanitaria contraente, per quanto di proprio interesse, può recedere unilateralmente per giusta causa dal presente Accordo Quadro e/o dai singoli Contratti, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare odi altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possessodei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
b) gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi X.Xxx. 81/2008;
c) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro e/o ogni singolo Contratto.
3. L’Azienda Sanitaria contraente può altresì recedere da ogni Contratto, per giusta causa ed anche per motivi diversi da quelli elencati, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
4. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese,anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c..
5. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Azienda Sanitaria contraente.
Articolo 22
Subappalto
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 40% dell’importo di ogni singolo Ordinativo di fornitura, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
–
–
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Azienda Sanitaria contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate lesuddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’Azienda Sanitaria. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’Azienda Sanitaria, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa, indicante puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici, nonché la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi incluse la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate,la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 c.c. con il titolare del subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Azienda Sanitaria non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l’Azienda Sanitaria procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando un termine ritenuto essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verràautorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Azienda Sanitaria contraente, della perfetta esecuzione dei Contratti anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Azienda Sanitaria da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoiausiliari.
8. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Costituisce causa di risoluzione di diritto la prestazione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione e l’inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi.
11. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’art. 105, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l’abbia richiesto in offerta)
1. Non essendo stato dichiarato in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti.
Articolo 23
Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro e i singoli Contratti attuativi, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lett. d), n. 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti derivanti dall’esecuzione dei Contratti senza specifica autorizzazione da parte dell’Azienda Sanitaria contraente,salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
3. Fermo quanto sopra, resta inteso che anche la cessione di credito è sottoposta alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Azienda Sanitaria contraente ha facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Contratti, per quanto di rispettiva ragione.
Articolo 24
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell’Azienda Sanitaria contraente un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni l’Azienda Sanitaria contraente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Azienda Sanitaria contraente.
3. L’Azienda Sanitaria contraente si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma. In caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla medesima Azienda Sanitaria contraente la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
Articolo 25
Responsabile della Fornitura
1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig.
i lResponsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale Referente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6.
2. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero telefonico ,numero di fax , indirizzo e-mail .
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione alla suddetta Azienda Sanitaria Roma 6.
Articolo 26
Oneri fiscali e spese contrattuali
Il presente Accordo Quadro viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.
Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative all’Accordo Quadro ed ai Contratti ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, per bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all’Azienda.
Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, all’Accordo Quadro è applicata l’imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Il Contratto attuativo viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.
Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al Contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, per bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all’Azienda.
Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, al Contratto è applicata l’imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 27
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le Parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell’Accordo Quadro medesimo, dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’articolo 13, D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato ed alle finalità dei trattamenti di datipersonali che verranno effettuati per l’esecuzione di questo rapporto contrattuale previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli articoli 31 e ss., D.Lgs. 196/2003.
Articolo 28
Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Azienda Sanitaria contraente è competente in via esclusiva
il Foro di Velletri.
Articolo 29
Clausola finale
1. Il presente Accordo Quadro costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e comunque, qualunque modifica al presente Accordo Quadro non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo Quadro o dei singoli Contratti da parte dell’Azienda Sanitaria non costituisce in nessun caso rinuncia ai suoi diritti spettanti che la medesima parte si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti ed in caso di contrasti le previsioni della presente Accordo Quadro prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle Parti manifestata per iscritto.
, lì
L’azienda Sanitaria Roma 6 * Il Fornitore*
* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.