SCHEMA CONVENZIONE PER L’EFFETTUAZIONE DI ANALISI, PROVE E DIAGNOSI DI LABORATORIO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE.
SCHEMA CONVENZIONE PER L’EFFETTUAZIONE DI ANALISI, PROVE E DIAGNOSI DI LABORATORIO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE.
TRA
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “X. Xxxxxxxx”, di seguito indicato “IZSAM”, con sede in Teramo, Campo Boario snc, Codice Fiscale: 80006470670, rappresentato da……………….
e
Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura, di seguito denominata “Regione”, con sede in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxx 00, C.F. n. 80003170661, agli effetti del presente atto rappresentata dal
………………………
Premesso che
• L’Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente qualora risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell’esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l’accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell’accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi.;
• L’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
• L’articolo 133, lett. a), n.2) del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
• l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede espressamente che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
• Le attività previste dalla presente Convenzione sono finalizzate alla realizzazione nella Regione Abruzzo di analisi, prove e diagnosi di laboratorio di competenza del Servizio Fitosanitario Regionale finalizzate:
a. al controllo di patogeni dei vegetali e prodotti vegetali in importazione esportazione e transito;
b. alla verifica di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione Europea in applicazione degli articoli 22 e 24 del Reg. UE 2031/2016 e di quanto disposto dall’art. 27 commi 1 e 3 del DLGS19/21, individuati dal piano regionale di controllo in attuazione del piano nazionale di controllo.
• In Abruzzo operano circa 50 agro industrie che si avvalgono dei certificati di import ed export e annualmente vengono rilasciati 1300 certificati in importazioni ed esportazioni che necessitano delle analisi richieste obbligatoriamente dalla normativa nazionale (merci in import) e internazionali (merci in export);
• Le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore ad entrambe le Parti e soddisfa pubblici interessi in materia di tutela delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
• Le Parti nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati della normativa vigente e dalla AVCP, intendono, pertanto realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente convenzione;
• L’IZSAM è Ente sanitario di diritto pubblico, dotato di autonomia gestionale e amministrativa che opera come strumento tecnico-scientifico dello Stato e delle Regioni Abruzzo e Molise;
• L’IZSAM possiede ambiti di eccellenza riconosciuti dal Ministero della Salute e dalle organizzazioni internazionali; in particolare, tra gli altri, l’IZSAM è:
− Centro di Collaborazione OIE per la Formazione Veterinaria, l'Epidemiologia, la Sicurezza Alimentare e il Benessere Animale;
− Laboratorio Referenza OIE Brucellosi;
− Laboratorio Referenza OIE Pleuropolmonite Contagiosa Bovina,
− Laboratorio Referenza OIE Bluetongue,
− Laboratorio Referenza OIE West Nile Fever,
− Centro Referenza FAO Epidemiologia Veterinaria,
− Centro di Referenza Nazionale per lo studio e l'accertamento delle malattie esotiche degli animali (CESME),
− Centro di Referenza Nazionale per l'epidemiologia veterinaria, la programmazione, l'informazione e l'analisi del rischio (COVEPI),
− Centro di Referenza Nazionale per le Brucellosi,
− Centro di Referenza Nazionale per Sequenze Genomiche di microrganismi patogeni: banca dati e analisi di bioinformatica,
− Centro di Referenza Nazionale per l'Igiene urbana veterinaria e le emergenze non epidemiche (IUVENE),
− Centro Servizi Nazionale Anagrafi degli Animali,
− Laboratorio Nazionale di Riferimento per Listeria monocytogenes,
− Laboratorio Nazionale di Riferimento per Campylobacter,
− Laboratorio Nazionale di Riferimento per gli inquinanti organici persistenti alogenati nei mangimi e negli alimenti,
• L’art. 1 dello Statuto di IZSAM del 21 settembre 2015 stabilisce che IZSAM è lo strumento tecnico-scientifico d’eccellenza nazionale di cui si avvalgono il Ministero della Salute e le Regioni, nei settori della sanità pubblica veterinaria, igiene, sicurezza alimentare e per un corretto equilibrio del rapporto uomo-animale-ambiente;
• La Regione Abruzzo esercita le competenze in materia di Servizio Fitosanitario Regionale attraverso il Dipartimento Agricoltura;
Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26.10.2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante che modifica i regolamenti (UE) 228/2013, (UE) 652/2014 e (UE) 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/85/CEE, 2000/29/CEE, 2006/91/CEE e 2007/33/CE;
Visto il Regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15.03.2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28.11.2019 che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;
Visto il X.X.xx. 2 febbraio 2021 n. 19 recante “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019 n. 117 per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 625/2017 ed in particolare il Capo III “Laboratori”;
Visti gli articoli 22 e 24 del Reg. UE 2031/2016 relativi alla attuazione del piano di indagine di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione Europea;
Visto l’art. 27 commi 1 e 3 del DLGS19/21;
Vista la nota di presentazione dell’Istituto acquisita al protocollo regionale al n. 0488998/22; Considerato che:
• le attività di sorveglianza e di controllo ufficiale degli organismi nocivi connesse con la protezione delle piante devono essere supportate costantemente dai risultati di analisi di laboratorio svolte a vari livelli di attività e con differente grado di affidabilità;
• l’articolo 14 comma 1 del X.X.xx 19/21 prevede che i Servizi Fitosanitari regionali si dotino di laboratori ufficiali e li designino, previa verifica dei requisiti, conformemente all’art. 37 del regolamento (UE) 2017/625 per l’effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio a partire dai campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali svolte nei territori di propria competenza;
• l’attuale dotazione di personale del laboratorio di diagnostica della regione Abruzzo non consente di garantire l’esecuzione delle analisi ufficiali obbligatorie per la certificazione dei vegetali in importazione esportazione e transito nella Regione Abruzzo, anche in considerazione delle accresciute necessità delle aziende agroindustriali operanti nella regione;
• l’art. 14 comma 4 del X.X.xx n. 19/2021 prevede che i Servizi Fitosanitari possano designare, come laboratorio ufficiale, un laboratorio esterno purché soddisfi i requisiti dell’art. 37 del Reg. (UE) 625/2017;
• l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Regione Abruzzo e Molise dispone di laboratori e personale addestrato in grado di garantire la realizzazione delle seguenti
analisi di interesse del servizio fitosanitario regionale, che sono richieste dall’Amministrazione regionale – Dipartimento Agricoltura – Servizio Supporto specialistico all'agricoltura, nonché i monitoraggi da compiere per le verifiche dei parassiti da quarantena;
a) analisi per batterio Xylella fastidiosa (RT-PCR) su matrici vegetali;
b) analisi per Xylella fastidiosa (RT-PCR) su insetti vettori;
c) analisi su vite per fitoplasma flavescenza dorata FD (RT-PCR) e legno nero BN;
d) analisi per flavescenza dorata su insetti vettori di FD (RT-PCR);
e) analisi su patate (tuberi o materiale vegetale (RT-PCR) per batteri Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus e Ralstonia solanacearum;
f) analisi per nematodi cisticoli della patata Globodera spp.;
g) analisi su matrici legnose per nematode Bursaphelenchus;
h) analisi su matrice sementiera per batterio Clavibacter michiganensis subsp. Insidiosus;
i) analisi su matrice sementiera per nematode Ditylenchus dipsaci;
j) analisi (tecnica immuno-enzimatica) su vite per ricerca dei virus GFLV, GVA, ArMV, GLRaV1, GLRaV3;
k) analisi su matrice grano provenienza U.S.A. per ricerca spere Tilletia indica;
l) analisi su matrice terreno per la ricerca del nematode Xiphinema index;
m) analisi su matrici diverse da individuare di volta in volta in base alle necessità delle aziende agroindutriali.
• La Regione Abruzzo ha riconosciuto con DGR……….come laboratorio ufficiale regionale, ai sensi dell’art. 37 del Reg. (UE) 625/2017, il laboratorio di analisi dell’IZSAM che garantisce i requisiti di cui alla predetta norma euro-unionale;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
(Premesse)
1. Le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente atto.
ART. 2
(Oggetto)
1. Oggetto della presente Convenzione è la collaborazione tra la Regione e l’IZSAM per l’effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio di competenza del servizio fitosanitario regionale.
ART. 3
(Compiti delle parti)
1. L’ IZSAM si impegna a realizzare quanto previsto in premessa e nell’art. 6 anche avvalendosi, ove necessario, del Consorzio di Ricerca Unico d’Abruzzo.
2. La Regione si impegna a facilitare e sostenere le attività scientifiche poste in essere dall’IZSAM.
ART. 4
(Responsabilità delle parti)
1. Durante l'attività svolta ai sensi della presente convenzione, IZSAM e Regione sono responsabili del proprio personale, per ogni eventuale danno che dall’attività medesima possa derivare a persone e cose.
2. Le parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione sono rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul
lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il personale impiegato.
3. Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del personale impiegato che, in virtù della presente Convenzione, fosse chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività della presente convenzione.
ART. 5
(Decorrenza e durata della Convenzione)
1. La presente Convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2025, con possibilità di proroga.
ART. 6
(Importo della Convenzione)
1. La Regione si impegna a corrispondere, a titolo di rimborso, all’IZSAM l’importo di 130.000,00 per ogni anno di durata della convenzione per le seguenti attività:
i. € 70.000,00 (settantamila euro) annui, per lo svolgimento delle analisi di seguito indicate, che costituiscono oggetto di richiesta, da parte del Dipartimento Agricoltura – Servizio Supporto specialistico all'Agricoltura:
a) n. 800 analisi per batterio Xylella fastidiosa (RT-PCR) su matrici vegetali;
b) n. 50 analisi per Xylella fastidiosa (RT-PCR) su insetti vettori;
c) n. 100 analisi su vite per fitoplasma flavescenza dorata FD (RT-PCR) e legno nero BN;
d) n. 20 analisi per flavescenza dorata su insetti vettori di FD (RT-PCR);
e) n. 30 analisi su patate (tuberi o materiale vegetale (RT-PCR) per batteri Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus e Ralstonia solanacearum;
f) n. 30 analisi per nematodi cisticoli della patata Globodera spp;
g) n. 20 analisi su matrici legnose per nematode Bursaphelenchus;
h) n. 70 analisi su matrice sementiera per batterio Clavibacter michiganensis subsp.
Insidiosus;
i) n. 70 analisi su matrice sementiera per nematode Ditylenchus dipsaci;
j) n. 50 analisi (tecnica immuno-enzimatica) su vite per ricerca dei virus GFLV, XXX, XxXX, XXXxX0, XXXxX0;
k) n. 20 analisi su matrice grano provenienza U.S.A. per ricerca spere Tilletia indica;
l) n. 20 analisi su matrice terreno per la ricerca del nematode Xiphinema index;
m) n. 50 analisi su matrici diverse da individuare di volta in volta in base alle necessità delle aziende agroindutriali.
ii. € 60.000,00 (settantamila euro) annui, per l’attuazione del piano regionale di controllo finalizzato alla verifica di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione Europea, in applicazione degli articoli 22 e 24 del Reg. UE 2031/2016 e di quanto disposto dall’art. 27 commi 1 e 3 del DLGS19/21, individuati di anno in anno sulla base del Piano nazionale di monitoraggio.
2. L’attività da compiere comprende anche il prelievo dei campioni per le analisi sulle sementi e cereali destinati all’import e all’export, nonché i prelievi per la verifica della presenza degli organismi nocivi da quarantena. Tutti i prelievi sono da effettuare secondo le procedure ufficiali degli standard ISPM in vigore.
3. Gli altri prelievi di prodotti vegetali e vegetali, sui quali svolgere le analisi, sono recapitati all’IZSAM a cura del Dipartimento Agricoltura – Servizio Supporto specialistico all'Agricoltura.
ART. 7
(Referenti convenzione)
1. La Regione individua nel Dirigente……………. del Servizio Supporto Specialistico all’Agricoltura, il referente ai fini della presente Convenzione.
2. L’IZSAM individua quale proprio referente della presente convenzione…………………………..
ART. 8
(Erogazione rimborso)
1. L’importo del rimborso di cui all’articolo 6 viene erogato secondo le seguenti modalità:
a) Adozione del provvedimento di impegno a valere sugli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 della somma di € 130.000,00 per ciascun anno di durata della convenzione, entro il mese di dicembre 2022;
b) Adozione del provvedimento di liquidazione dell’anticipo di € 50.000,00, entro il mese di febbraio di ogni anno di durata della convenzione;
c) adozione del provvedimento di pagamento di € 80.000,00 entro il 31 dicembre di ogni anno di durata della convenzione, previa rendicontazione delle spese sostenute.
2. Ai fini della corresponsione di quanto previsto dal comma 1, lettera c) il legale rappresentante dell’IZSAM presenta al Dipartimento Agricoltura - Servizio Supporto Specialistico all’Agricoltura, specifica richiesta di pagamento, corredata della rendicontazione delle spese sostenute per l’anno di riferimento e di una dettagliata relazione dell’attività svolta.
3. La spesa di cui alla presente convenzione trova copertura finanziaria sulle somme erogate alla Regione dallo Stato per i Fondi per direttive comunitarie in materia fitosanitaria (cap. 101427 art. 1).
ART. 9
(Riservatezza)
1. L'IZSAM è rigorosamente tenuto ad osservare la massima riservatezza nei confronti di qualsiasi soggetto e, in mancanza di autorizzazione della Regione, per i dati, i documenti, le cognizioni e le valutazioni dei quali sia venuto a conoscenza о che siano stati allo stesso comunicati in ragione della presente Convenzione.
ART. 10
(Proprietà dei dati)
1. La proprietà di dati, cognizioni, documenti e valutazioni connessi all'attuazione della presente Convenzione è comune ad entrambe le parti. L'eventuale utilizzo о pubblicazione dei dati scientifici da parte dell'IZSAM può avvenire solo citando la Regione e la presente.
ART. 11
(Recesso)
1. Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività sino a quel momento eseguite e in corso di esecuzione.
ART. 12
(Domicilio)
1. Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio:
a) Xxxxxxx Xxxxxxx, xx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxx x. 00;
b) IZSAM, in Teramo, Via Campo Boario snc.
ART. 13
(Trattamento dei dati)
1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività dedotte nella presente convenzione, unicamente per le finalità ad essa connesse, nell’osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
ART. 14
(Norme applicabili e sottoscrizione)
1. Per tutto quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, trovano applicazione le disposizioni del Codice Civile.
2. Il presente è sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 15 Legge n. 241 del 1990 e s.m.i.
ART. 15
(Spese ed oneri fiscali)
1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso (D.P.R. 131/86) e l'onere della registrazione ricade esclusivamente sulla parte richiedente la registrazione (art. 57 del D.P.R. 131/86).
ART. 16
(Foro competente)
1. Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in giurisdizione esclusiva il Tar di L'Aquila.
Letta, confermata e sottoscritta
PER L'IZSAM Il Direttore Generale | PER LA REGIONE ABRUZZO Direttore del Dipartimento Agricoltura |