CAPITOLATO GENERALE DI FORNITURA
M.C.A. S.r.l.
Xxx Xxxx Xxxxx 0X - 00000 XXXXXXXXXXX (XX) Tel. 02/00000000 Fax 02/00000000
C.F. e P.IVA IT 11357990156 Registro delle Imprese di Milano Capitale Sociale € 2.150.000,00
E-mail : xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
CAPITOLATO GENERALE DI FORNITURA
1. SCOPO
Lo scopo del presente documento è definire le linee guida e le condizioni generali di acquisto regolando i rapporti tra MCA Srl e i suoi fornitori, al fine di tutelare i reciproci interessi e con l’obiettivo di conseguire il miglioramento continuo del sistema di gestione per la qualità.
Le condizioni di questo capitolato sono valide per ogni accordo di consegna in essere o a venire tra MCA e il fornitore ed è applicabile a tutti i processi di approvvigionamento e fabbricazione. Le forniture dovranno pertanto avvenire nel pieno rispetto delle specifiche normative vigenti in materia di salute, sicurezza e ambiente.
2. CONFIDENZIALITA E RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Il fornitore si impegna a mantenere rigorosamente riservate e segrete e a non rivelare o consegnare a terzi documenti, processi, formule, dati, disegni e progetti che saranno forniti da MCA allo scopo di sviluppare nuovi processi. Resta inteso che tutte queste informazioni rimarranno comunque di proprietà MCA e che su semplice richiesta, il fornitore sarà tenuto a restituire immediatamente qualsiasi tipo di documento contenente tali informazioni eliminando tutte le informazioni registrate su computer o altri supporti. Si chiede la sottoscrizione di tale impegno con modulo allegato 1 al presente capitolato.
3. RESPONSABILITA DEL FORNITORE E COPERTURA ASSICURATIVA
Con l’accettazione dell’ordine, il fornitore si impegna e obbliga ad ottemperare a tutte le disposizioni di legge in materia fiscale, previdenziale, assicurativa, soprattutto per gli aspetti legati al lavoro minorile e inquinamento ambientale. Ogni fornitura è da intendersi coperta dalla garanzia che la merce sarà esente da difetti e vizi di ogni genere cosicché la denuncia potrà sempre farsi come previsto da DLgs 206/2005 art.
132. Il fornitore dovrà inoltre garantire la conformità del materiale secondo quanto indicato nei disegni e nelle altre specifiche trasmesse da MCA
In particolare dovrà garantire:
- La completa attinenza al disegno trasmesso in fase d’ordine, incluse dimensioni, tolleranze (geometriche, di posizione, dimensionali), caratteristiche meccaniche, durezze, rugosità
- Garantire e prevenire i danneggiamenti del materiale dovuti alle movimentazioni o altre cause legate al processo di produzione, conto lavoro e spedizione.
- La completa conformità ai requisiti espressi sull’ordine.
- Garantire e assicurare che i trattamenti superficiali effettuati allo scopo di prevenire la corrosione, siano essi di natura elettrogalvanica o altre tecnologie, siano effettuati secondo quanto previsto dalle norme in vigore ed in modo tale da soddisfare i requisiti espressi sull’ordine, con particolare riferimento agli spessori, alle durezze, alle tolleranze dimensionali e alla resistenza alla corrosione
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- Per tutti gli articoli acquistati secondo normativa DIN-ISO-UNI, dimostrare la completa conformità alle norme richiamate.
- Garantire conformità alle normative REACH e RoHS. Eventuali deviazioni da tali prescrizioni genereranno non conformità i cui costi (diretti e indiretti) e la cui gestione saranno opportunamente quantificate e specificate.
4. ORDINI DI ACQUISTO
Il fornitore dovrà trasmettere a MCA, entro 5 gg lavorativi, dal ricevimento dell’ordine, relativa conferma. Eventuali variazioni rispetto a quanto precedentemente pattuito dovranno essere autorizzate da MCA Trascorso tale periodo l’ordine si intende accettato in toto. Qualsiasi variazione delle date di consegna richieste o delle dimensioni, tolleranze, materiali o altre specifiche dovrà essere concordata e autorizzata dall’ufficio acquisti.
Se necessario MCA si riserva il diritto annullare l’ordine totalmente o parzialmente in qualsiasi momento, verificando e riconoscendo un eventuale stato di avanzamento e fornendo le relative istruzioni di consegna e fatturazione. Viene generalmente accordata una tolleranza sulla quantità di ± 5% e in caso di inosservanza di detta percentuale MCA si riserva di rendere a carico del fornitore la quota in eccedenza o di richiedere la consegna della quantità mancante. Oltre ai requisiti indicati sull’ordine il fornitore deve attenersi anche quando indicato nelle diverse specifiche inviategli che possono essere peculiari per la singola fornitura o generali in base alla tipologia di fornitura (vedere allegati 2, 3 e 4)
5. TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna indicati negli ordini sono da considerarsi vincolanti e tassativi. Il fornitore si impegna a rispettare le date di consegna indicate nell’ordine. La data indicata nell’ordine di acquisto rappresenta il giorno di arrivo del materiale presso il magazzino di MCA. In caso di eventuali ritardi il fornitore si impegna ad avvisare tempestivamente MCA con adeguato anticipo. In caso contrario MCA avrà la facoltà di:
- Considerare l’ordine annullato
- Richiedere il risarcimento per i costi che MCA potrebbe dover sostenere a causa dei fermi produttivi generati dal ritardo di fornitura
- Richiedere il risarcimento per eventuali trasporti espressi volti ad evitare fermi produttivi ai propri clienti
- Richiedere il risarcimento per eventuali costi aggiuntivi legati all’approvvigionamento del materiale presso altre fonti.
Le consegne devono essere effettuate esclusivamente al mattino, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 In linea generale non vengono accettare consegne dopo il 25 del mese, salvo specifica autorizzazione dell’ufficio acquisti.
6. MODALITA DI CONSEGNA
Il materiale dovrà essere consegnato a MCA in condizioni tali da prevenire danneggiamenti o perdite di carico durante le operazioni di trasporto e stoccaggio. Il materiale dovrà pervenire in imballi idonei e conformi ai requisiti richiesti. Salvo diverse disposizioni il peso massimo delle unità di confezionamento non deve mai superare i 15 kg. LORDI, gli imballi devono avere dimensioni standard, essere stabili e ben protetti in modo tale che durante il trasporto il materiale non subisca danni o ribaltamenti. Tutto il materiale deve essere ben riconoscibile ed ogni collo evidenziato tramite apposite etichette come indicato al punto relativo alla tracciabilità. Per i trasporti franco MCA fornitore stipulerà opportuna assicurazione a copertura della merce. I costi di trasporto legati ai frazionamenti delle consegne saranno a carico del fornitore.
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7. RINTRACCIABILITA’ E IDENTIFICAZIONE DEL MATERIALE
La rintracciabilità deve essere garantita dal fornitore lungo l’intera catena dei suoi processi produttivi, inclusi il materiale in accettazione, i trattamenti galvanici, termici, ed eventuali lavorazioni presso terzi. Le etichette di identificazione del materiale dovranno riportare almeno le seguenti informazioni:
- Descrizione dell’articolo
- Codice MCA dell’articolo
- Numero e indice di revisione del relativo disegno
- Quantità per collo
- Numero lotto di identificazione per la tracciabilità in produzione
- Numero ordine MCA
8. NON CONFORMITA RILEVATE
Qualora il materiale risulti non accettabile o di scarto, in tutto o in parte, previa segnalazione, lo stesso verrà messo a disposizione del fornitore per il ritiro e la sostituzione. Qualora sia accertata la responsabilità del fornitore, la relativa restituzione delle merci è sempre a carico e a debito dello stesso. Tale materiale dovrà essere riaccreditato con l’emissione di relativa nota di accredito ed il fornitore dovrà concordare con MCA, le modalità di reso e reintegro della merce.
Nel caso in cui MCA si trovi costretta a sostenere delle spese per causa imputabile a responsabilità del fornitore (selezioni, rilavorazioni, fermi linea, test per accertamenti ulteriori sulle non conformità, richiami, viaggi/trasferte causati dalla non conformità, trasporti espressi) sarà successivamente redatta una nota di addebito al fornitore per l’importo relativo alle spese sostenute. Queste spese saranno preventivamente concordate salvo la capacità e la possibilità da parte del fornitore stesso di eseguire in proprio tali operazioni nei tempi stabiliti dalle necessità produttive. Si sottolinea che a seguito di una segnalazione di non conformità il fornitore deve inviare debita risposta a MCA entro al massimo 24 indicando anche chiaramente azioni correttive a breve, medio e lungo termine. Nel caso di particolari destinati al settore automobilistico, sarà richiesta la gestione delle non conformità almeno in forma di 8D Report rispettando le seguenti scadenze:
- Entro 24 h: azioni di contenimento e azioni immediate;
- Entro 5 gg: azioni correttive a lungo termine pianificate;
- Entro 10 gg: azioni correttive a lungo termine dettagliate.
9. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE FORNITURE
Ogni fornitura deve essere accompagnata, senza costi aggiuntivi, da:
- Documento di trasporto debitamente compilato
- Dichiarazione di origine del materiale
- Certificato materia prima con indicate caratteristiche meccaniche e analisi chimica
- Rapporto dimensionale (se richiesto)
- Certificazione del trattamento galvanico o altri rivestimenti protettivi (caratteristiche, spessore, prove meccaniche)
- Altra documentazione, eventualmente specificata in sede d’ordine, in base al settore di applicazione richiesto (es. documenti PPAP). Se non diversamente specificato gli ordini di campionatura devono essere corredati da PPAP Liv.2
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10. QUALITA’ DEL FORNITORE
Il fornitore si impegnerà a dedicare e implementare le risorse necessarie per garantire il miglioramento qualitativo continuo dei propri processi, implementando un sistema qualità secondo standard IATF 16949. E’ accettata in ogni modo l’applicazione della seguente sequenza ai fini di ottemperare tale requisito:
- conformità alla UNI EN ISO 9001 tramite audit di parte seconda
- conformità alla UNI EN ISO 9001 tramite audit di parte terza effettuato da un organismo di certificazione accreditato secondo ISO/IEC 17021 e riconosciuto IAF MLA
- certificazione UNI EN ISO 9001 con aggiunta dei requisiti del sistema di gestione per la qualità del settore automotive tramite audit di parte seconda.
- certificazione UNI EN ISO 9001 con conformità alla IATF 16949 tramite audit di parte seconda
- certificazione IATF 16949 tramite audit di parte terza da un organismo di certificazione riconosciuto da IATF
Il fornitore si impegna ad analizzare adeguatamente la fattibilità di realizzazione degli articoli richiesti, evidenziando in fase di negoziazione eventuali modifiche, migliorie, proposte, al fine di rispettare le esigenze costruttive/utilizzo del prodotto. Su richiesta di MCA o dei propri clienti, il fornitore dovrà dare la propria disponibilità per l’omologazione del processo presso il proprio stabilimento in presenza degli addetti di MCA e/o del Cliente finale. In ogni caso il fornitore deve dare evidenza del controllo della capacità del proprio processo.
Il fornitore si impegna a mantenere la tracciabilità relativa alla produzione e consegna dei suoi particolari per almeno 10 anni, inclusa tutta la documentazione inerente i controlli di processo. Tutta la documentazione dovrà essere conservata e consultabile in modo adeguato.
Quando richiesto Il fornitore avrà l’obbligo di redigere un proprio diagramma di flusso al fine di dettagliare e specificare tutte le fasi dei processi di produzione e controllo. Il diagramma dovrà raccogliere tutte le informazioni inerenti le operazioni di fabbricazione, controllo, trasporti, imballaggio e altro che si renda necessario. Il fornitore dovrà inoltre dare evidenza di aver stilato il proprio piano di controllo con diretta evidenza delle attrezzature da utilizzare per il collaudo, le caratteristiche critiche da monitorare e i relativi disegni di riferimento, garantendo così che il materiale fornito sia conforme al disegno o normativa richiesta.
Se richiesto, il fornitore dovrà dare evidenza di aver condotto analisi FMEA (prodotto e processo). Il piano di controllo e i documenti associati potranno essere richiesti da MCA e il fornitore deve dare evidenza dei controlli effettuati (dall’accettazione della materia prima alla consegna del prodotto finito). La tracciabilità della materia prima, di eventuali trattamenti esterni o lavorazioni esterne, deve essere garantita in egual misura.
L’invio di eventuali campionature dovrà essere realizzato con opportuna identificazione dei contenitori, allegando la documentazione richiesta.
11. MODIFICHE
Qualora il Fornitore intenda apportare modifiche al processo produttivo, dovrà richiederne preventivamente autorizzazione a MCA. Ove, a giudizio della stessa, la modifica non apporti variazioni alle caratteristiche di qualità e/o affidabilità del prodotto, questa potrà essere introdotta. In caso contrario verrà concordata la procedura da seguire, che potrà richiedere la ripetizione della fase di omologazione. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero verificarsi all’Azienda per l’introduzione di modifiche non preventivamente autorizzate.
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12. DEROGHE
Qualsiasi deviazione dai disegni e/o dalle prescrizioni tecniche deve essere oggetto di una richiesta di deroga.
In caso di necessità produttive impellenti il Fornitore potrebbe essere autorizzato dall’Azienda a produrre temporaneamente in deroga, senza aver conseguito l’omologazione.
13. CODICI DI CONDOTTA
MCA si è dotata di propri codici di comportamento relativamente alla gestione delle problematiche di impatto sociale nel rispetto delle regole di diritto e degli standard etici nazionali (vedere allegati 5, 6 e 7) per disciplinare :
- salute, sicurezza e rispetto dei diritti dei lavoratori
- divieto di utilizzo di lavoro minorile
- lotta alla discriminazione
e per contrastare la corruzione e i comportamenti anticompetitivi, disciplinando al proprio interno gli aspetti relativi alle regalie, al nepotismo o clientelismo e alla fissazione di prezzi e/o altri accordi commerciali non corretti
MCA si aspetta che i propri fornitori operino con lo stesso livello di etica e di integrità, nel rispetto della legislazione vigente che aderiscano e mettano in pratica le politiche necessarie ad osteggiare la corruzione all’interno delle loro organizzazioni.
Sul nostro sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx sono a disposizione i nostri Codici di Condotta con relativa Whistle Blowing Policy
14. VALIDITA’ DEL PRESENTE CAPITOLATO
Il presente capitolato ha validità a tempo indeterminato salvo accordi successivi diversi che dovranno comunque essere concordati con MCA
Allegati:
1 - Accordo di riservatezza
2- Requisiti di fornitura per trattamenti galvanici
3- Requisiti di fornitura per nastri, lastre e bandelle
4- Requisiti di fornitura per stampi, normalizzati e materiali per stampi, macchine e attrezzature 5- Codice Etico
6- Politica Anticorruzione
7- Politica Antitrust
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15. CLAUSOLA DI ACCETTAZIONE ESPLICITA
Il fornitore dichiara di avere letto, capito ed approvato tutti i termini e le condizioni espresse nel presente Capitolato e nei suoi allegati.
Emesso SGQ – X. Xxxxx | Approvato ACQ – X. Xxxxxxx | Rev. | Data timbro e Firma del Fornitore per accettazione del Capitolato e dei suoi allegati |
Data 23/05/2017 | Data 23/05/2017 | 1 |
MCA Srl - Xxx Xxxx Xxxxx 0X - 00000 Xxxxxxxxxxx (Xx) Xxxxx Allegato 1 al Capitolato Generale di fornitura
ACCORDO DI RISERVATEZZA
Tra le parti MCA S.r.l., con sede in Xxx Xxxx Xxxxx 0X, 00000 Xxxxxxxxxxx – Xx (Italia) ed il Fornitore, il cui nome è indicato in calce al presente documento, viene stipulato il presente accordo di riservatezza.
SCOPO
Gli scopi del presente documento sono i seguenti:
- tutelare i Clienti di MCA dal rischio dalla possibile divulgazione a persone non autorizzate di informazioni riservate
- tutelare MCA dalla esclusione dai rapporti commerciali tra Cliente e Fornitore.
ARTICOLO 1 - Definizioni
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: Ai fini del presente accordo, per informazioni riservate si intendono informazioni, dati o documenti di ogni tipo, incluse informazioni di tipo tecnico, commerciale, strategico, legale, di ricerca, specifiche o prodotti delle quali il Fornitore venga a conoscenza attraverso MCA, in forma scritta, orale o attraverso qualsiasi altro mezzo.
ARTICOLO 2 - Protezione delle Informazioni Riservate
Il Fornitore si impegna ad utilizzare le informazioni riservate esclusivamente allo scopo di analizzare i dettagli tecnici e commerciali necessari allo studio e compilazione dell’offerta a MCA
ARTICOLO 3 - Utilizzo delle Informazioni Riservate
Il fornitore si impegna per un periodo di 10 (dieci) anni a partire dalla data di ricezione delle informazioni riservate a:
a- adottare tutte le misure possibili a garantirne la riservatezza;
b- garantirne la divulgazione in forma controllata:
- al suo interno, esclusivamente ai dipendenti coinvolti nello studio e nella stesura dell’offerta, che devono comunque rispettare i termini del presente accordo
- esternamente, solo a terze parti eventualmente coinvolte con lo studio di prodotto/processo e solo su esplicita autorizzazione di MCA
c- non copiare o riprodurre alcuna delle informazioni riservate, totalmente o parzialmente, senza esplicita autorizzazione di MCA
ARTICOLO 4 - Proprietà delle Informazioni Riservate
Tutte le informazioni riservate e loro copie trasmesse da MCA al Fornitore rimangono di proprietà del Cliente, perciò ogni documentazione scritta deve essere tempestivamente restituita a MCA se richiesta. In nessun caso la divulgazione delle Informazioni Riservate conferisce esplicitamente o implicitamente alcun tipo di diritto di proprietà al Fornitore.
ARTICOLO 5 - Obblighi
Il Fornitore riconosce che il Cliente costituisce una fondamentale risorsa produttiva e commerciale di MCA e si impegna pertanto a non contattarlo e non intrattenere con esso relazioni commerciali di qualsivoglia genere ed entità, direttamente o indirettamente, nemmeno per il tramite di terzi soggetti sia persone fisiche che giuridiche. Nel particolare caso in cui il proprietario delle informazioni, divenendo Cliente di MCA o essendo già tale, faccia esplicita richiesta di visitare il luogo di produzione di parti realizzate all’esterno di MCA, le parti (Cliente, MCA e Fornitore) sottoscriveranno una scrittura privata aggiuntiva che vieti la possibilità che si realizzino rapporti commerciali diretti tra il Fornitore e il cliente di MCA con
esclusione ed a danno di MCA. La scadenza o la cancellazione del presente accordo per qualunque causa, non solleva in alcun caso il Fornitore dagli obblighi contenuti negli Articoli 2 e 3 sulla protezione e utilizzo delle Informazioni Riservate e Articolo 5 (paragrafo Scrittura Privata Fornitore-Cliente di MCA)
Le condizioni presenti in questo accordo non obbligano in alcun modo MCA a trasmettere o divulgare informazioni riservate al Fornitore. Il presente accordo non obbliga in alcun modo le parti a stipulare un contratto o accordo, né garantisce alcun diritto o altro tipo di garanzia al Fornitore.
ARTICOLO 6 - Foro competente
Il presente accordo è regolato dalla legge italiana.
In caso di controversia, il foro competente sarà quello di Milano.
MCA Srl - Xxx Xxxx Xxxxx 0X - 00000 Xxxxxxxxxxx (Xx) Xxxxx Allegato 2 al Capitolato Generale di fornitura
REQUISITI DI FORNITURA PER I TRATTAMENTI GALVANICI
REQUISITI QUALITATIVI:
1) Ogni fornitura deve essere corredata da certificato di conformità prodotto riportante le misurazioni dello spessore del rivestimento e il risultato del test di aderenza.
Il certificato deve essere redatto in conformità alla norma UNI EN 10204:05
2) Lo spessore del trattamento indicato sulla documentazione è sempre inteso come spessore minimo richiesto.
3) Lo spessore del rivestimento deve essere garantito su tutto il pezzo.
4) I particolari non devono presentare difetti, bolle e/o sfogliature.
5) L’aspetto deve essere uniforme, non ci devono essere macchie e/o aloni.
6) Non è tollerata la presenza di pezzi deformati e/o corpi estranei.
SPECIFICHE DI FORNITURA:
1) Gli articoli nei cassoni vanno sempre rimessi nello stesso cassone in cui vi vengono spediti, è assolutamente vietato mischiarli ad altri pezzi o lotti dello stesso articolo e deve essere mantenuta la rintracciabilità
2) Gli articoli nei contenitori devono essere rimessi nei contenitori, senza mischiare lotti differenti e prestando particolare attenzione a mantenere separare figure diverse dello stesso codice
3) Tutti gli articoli presentano un cartellino univoco di identificazione (cartellino verde) che riporta codice articolo, quantità, lotto di rintracciabilità e indica il numero di contenitori del lotto stesso. Tale cartellino deve essere mantenuto anche dopo il trattamento e non deve essere perso o confuso con altri.
4) Su ogni bancale deve essere posto un solo articolo
5) Il trattamento richiesto è indicato sul DDT e sul cartellino di identificazione dei pezzi, nell’eventualità di incongruenza tra il trattamento richiesto sul DDT e quello indicato sul cartellino, è obbligatorio richiedere informazioni prima di iniziare la lavorazione.
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REQUISITI DI FORNITURA PER NASTRI, LASTRE E BANDELLE
MISURE, PESI E IMBALLO
Le forniture di nastri devono rispettare i seguenti requisiti di peso e misura:
• diametro interno del nastro: 380÷400 mm. (il diametro interno 500 mm. può essere ammesso in alcuni casi per i materiali ferrosi, ma deve essere esplicitamente richiesto sull’ordine)
• diametro esterno del nastro: 900 mm. MAX
• peso singolo rotolo: 600 kg MAX
• peso delle pedane: 1.500 kg MAX (700 kg MAX per lastre e bandelle).
Eventuali esigenze di fornitura di rotoli aventi diametro esterno maggiore (e conseguente maggior peso di rotoli e bancali) devono essere tassativamente SEMPRE specificate in modo esplicito in fase d’ordine.
La fornitura di lastre e le bandelle deve rispettare tassativamente le prescrizioni (larghezza, lunghezza e spessore) indicate sull'ordine, mentre il peso di ogni singola pedana non deve superare i 700 kg.
Nel caso in cui, per errore, sull'ordine non fossero specificate tutte le misure il fornitore è pregato di richiederle per iscritto.
ATTENZIONE:
• Su ogni pedana deve essere posizionato un solo articolo (nastro, lastra o bandella)
• Non sono accettati bancali contenenti due o più articoli / misure.
CARTA O PROTEZIONE TRA LE SPIRE DEI NASTRI E LE LASTRE
Una protezione in carta tra le varie spire dei nastri o sulla superficie delle lastre o bandelle è TASSATIVAMENTE richiesta solo per la fornitura di INOX tipo BA.
ATTENZIONE:
In tutti gli altri casi, la presenza della carta deve essere esplicitamente richiesta in fase d'ordine, o precedentemente concordata e stabilita di comune accordo e formalizzata per iscritto.
• Non sono quindi accettate forniture con carta o altre protezioni se non esplicitamente richieste sull’ordine
• L'uso del PVC o altre alternative alla carta devono essere concordati a priori.
• Suggerimenti di fase d'ordine da parte del fornitore sono sempre ben accetti, ma devono essere concordati ed approvati per iscritto
IDENTIFICAZIONE DEL MATERIALE
Su ogni bancale devono SEMPRE essere indicati: nome del fornitore, tipo di materiale, peso, misure e numero di lotto e, se possibile anche il codice articolo MCA.
Eventuali deroghe o difformità dei requisiti di fornitura, devono essere preventivamente concordate, e successivamente devono essere indicate in modo evidente sul documento di trasporto e segnalate fisicamente in modo appropriato all’esterno del pallet tramite un cartello chiaro e ben visibile
QUALITA'
• Ogni fornitura deve essere SEMPRE corredata dal relativo certificato di collaudo riportante caratteristiche chimiche e meccaniche, come specificato sull'ordine.
Il certificato deve essere redatto in conformità alla norma UNI EN 10204:05
• Nastri/lastre/bandelle in ferro devono SEMPRE presentare un adeguato livello di lubrificazione (non troppo scarso né eccessivo) a protezione della corrosione.
• Nastri/lastre/bandelle devono essere privi di bave taglienti dovute a cesoiatura mal eseguita e non devono presentare difetti di sciabolatura tali da creare difficoltà in fase di utilizzo. In caso contrario verranno resi al fornitore.
CONDIZIONI DI FORNITURA
• L'imballo deve essere effettuato utilizzando bancali atti all’utilizzo di transpallet e deve essere atto a garantire la protezione e la corretta conservazione del materiale.
• I nastri devono essere protetti dagli agenti esterni da un film in PVC
• ogni nastro deve presentare almeno 4 regge metalliche radiali e una reggia metallica perimetrale lungo la circonferenza esterna; inoltre la pila di nastri deve essere opportunamente fissata tramite reggia al relativo bancale. Trattandosi di requisiti di sicurezza non sono ammesse trasgressioni.
• Tra un nastro e l’altro dovranno SEMPRE essere interposti spessori in legno di almeno 5 cm. posti in direzione radiale rispetto al nastro. Non sono accettati bancali di nastri sprovvisti dei separatori e/o con separatori di altezza inferiore a quella richiesta.
Per la fornitura di nastri speciali che non richiedono la presenza di distanziali, la modalità di fornitura deve essere concordata preventivamente e riportata sull’ordine.
SENSO DI AVVOLGIMENTO DEI NASTRI
Tutti i nastri dovranno posizionati sul relativo bancale rispettando il senso si avvolgimento indicato dalle figure sotto riportate (la seconda figura rappresenta la vista dall’alto = PO (piano orizzontale).
ECCEZIONI
Articoli con caratteristiche particolari che differiscono dallo standard vengono gestiti tramite specifiche di fornitura dedicate e codificate che devono essere riportate sull’ordine.
Nastri avvolti in bobine, nastri in multicoil o altri speciali, avranno sempre una relativa specifica dedicata e riportata su ogni ordine.
Si sottolinea che tutte le eccezioni devono essere concordate ed essere formalizzate sull’ordine.
XXX Xxx - Xxx Xxxx Xxxxx 0X - 00000 Xxxxxxxxxxx (Xx) Xxxxx Allegato 4 al Capitolato Generale di fornitura
REQUISITI DI FORNITURA PER STAMPI, NORMALIZZATI E MATERIALI PER STAMPI, MACCHINE E ATTREZZATURE
Il fornitore si impegna ad effettuare la fornitura in conformità a termini, condizioni e prezzi definiti nell’ordine, con le sue capacità organizzative e produttive a proprio rischio e spese. Tutti i costi riguardanti la fornitura per la corretta esecuzione dell’ordine, sono a carico del fornitore, ad eccezione di quelli eventualmente pattuiti a carico del committente.
PREZZO
Il prezzo pattuito deve intendersi fisso ed invariabile salvo diversi accordi concordati col committente. Il corrispettivo sarà pagato dal committente al fornitore secondo quanto previsto nell’ordine di acquisto.
Le richieste del fornitore di revisione dei prezzi rispetto a quanto convenuto nell’ordine d’acquisto originale riguardo a richieste del committente di variazioni necessarie per ottemperare alle prescrizioni dell’ordine dovranno essere valutate in fase di negoziazione dell’ordine.
TERMINI DI CONSEGNA
Il termine di consegna indicato nell’ordine è da ritenersi quale termine ultimo essenziale a norma dell’art.1457 del codice civile. Al fornitore viene accordata una dilazione di massimo 1 settimana solo in caso di comprovato accadimento di eventi avversi e imprevisti.
Il fornitore deve presentare un documento di pianificazione che tenga conto di tutte le fasi di realizzazione dello stampo/impianto/macchina/attrezzatura. Tale documento deve essere periodicamente aggiornato per verificare lo stato di avanzamento del bene in fase di realizzazione.
In caso di ritardo ulteriore MCA S.r.l. si riserva il diritto di applicare una penale pari all’uno per cento (1%) del totale della commessa per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo pari al 10% dell’importo d’ordine.
La fornitura sarà considerata pronta per la consegna solo dopo l’emissione del verbale favorevole della verifica/collaudo finale.
Il fornitore deve effettuare la consegna, l’installazione e la messa in opera dello stampo/impianto/macchina/attrezzatura, nonché la verifica del suo corretto funzionamento secondo le modalità e secondo un piano concordato con il committente, comunicando con almeno 30 giorni di anticipo data e modalità di consegna, oltre che dimensioni e ingombri dell’imballo.
L’accettazione dello stampo/impianto/macchina/attrezzatura rimane subordinata all’esito positivo del collaudo in opera dell’impianto/macchina/attrezzatura stesso.
L’ordine di acquisto non può essere ceduto dal fornitore a terzi (sub-fornitura), né in parte né completamente, senza autorizzazione scritta del committente.
CONDIZIONI DI CONSEGNA
Tutti i materiali e le apparecchiature, compresi tutti i componenti di gruppi, pezzi di ricambio, materiali di consumo, materiali da imballo e quant’altro incluso nella fornitura, dovranno essere consegnati nuovi se non diversamente pattuito in sede d’ordine.
Tutte le apparecchiature e assiemi devono essere consegnati montati adeguatamente tarati secondo le normative di legge applicabili.
Tutti i relativi disegni devono essere consegnati al committente per approvazione, in tempo utile per rispettare la suddetta data di consegna. Alla consegna della fornitura devono essere consegnati i disegni costruttivi definitivi, aggiornati all’ultima modifica apportata.
PEZZI DI RICAMBIO
I materiali da fornire comprendono gli eventuali pezzi di ricambio elencati nell’ordine. Tuttavia il committente può ordinare altri pezzi di ricambio. I prezzi dei pezzi di ricambio mancanti sull’ordine saranno convenuti tra il committente ed il fornitore. Tali pezzi di ricambio andranno poi aggiunti alla lista originale dei pezzi di ricambio consigliati.
Il fornitore si impegna a fornire parti di ricambio e componenti anche successivamente alla consegna del bene.
IMBALLO, IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITA’
L’imballo di tutti gli stampi/parti/componenti/macchinari/attrezzature e materiali dovrà essere di buona qualità, sufficientemente robusto da evitare danni e deterioramenti durante il trasporto. Esso dovrà essere adeguato alla movimentazione grossolana che può verificarsi nei luoghi di carico e scarico. Nel caso il committente comunicasse al fornitore limiti di trasporto o movimentazione, i pesi e le misure di ogni collo non dovranno superare le massime dimensioni e pesi consentiti.
Per quanto riguarda componenti o pezzi di ricambio, ogni articolo dovrà essere etichettato con il proprio codice materiale, per facilitarne la rintracciabilità
CONFORMITA’ DELLE FORNITURE
Con l’accettazione dell’ordine il fornitore si impegna contrattualmente a consegnare il tutto conformemente ai requisiti dei documenti tecnici applicabili, collaudi inclusi. MCA si riserva pertanto di effettuare addebiti al fornitore per danni derivanti da non conformità riscontrate in fase di controllo, accettazione e collaudo e/o durante le altre fasi di utilizzo dello stampo/impianto/macchina/attrezzatura ivi compresi tutti i danni di qualsiasi natura pretesi dal cliente finale, possibilmente, con avviso immediato al fornitore stesso e garantendogli ampia facoltà di verifica sulla correttezza delle motivazioni.
• STAMPI, COMPONENTI, NORMALIZZATI E MATERIALI PER STAMPI
Contestualmente all’ordine viene inviata al Fornitore la “SCHEDA TECNICA STAMPO” MO 07_02_011 ove sono sinteticamente riportate tutte le caratteristiche tecniche dell’attrezzatura o del componente da realizzare.
La progettazione dell’attrezzatura può essere effettuata dal committente o dal fornitore, in base a quanto stabilito contrattualmente, ma deve essere effettuata con l’ausilio di supporto informatico.
Il Fornitore dovrà fornire i disegni in formato digitale (files DXF o DWG) e su supporto cartaceo, completi di particolari, assiemi e dell’elenco di tutti i componenti, identificando ogni singola parte con un numero che deve essere fisicamente riportato anche sui componenti stessi per favorirne la rintracciabilità.
I disegni dovranno essere approntati entro un termine massimo di 15 gg dall’ordine per le attrezzature standard, mentre per le attrezzature più complesse entro il termine contrattualmente stabilito e indicato sul planning di realizzazione.
Prima di procedere con la realizzazione, i disegni costruttivi devono essere visionati dall’Industrializzazione di Mca per verifica della configurazione dello stampo (non saranno controllate le quote che realizzano il prodotto che restano sotto la responsabilità del fornitore) ed approvati.
Lo stampo dovrà essere campionato entro il termine prestabilito presso il Fornitore che dovrà presentare:
- campionatura corredata da rapporto dimensionale
- certificazioni inerenti il materiale utilizzato e i trattamenti termici comprovanti la conformità ai requisiti delle parti dello stampo
- ove richiesto e sulle quote che MCA ritiene critiche, il fornitore dovrà garantire una Capability il cui livello deve essere definito in fase d’ordine.
• MACCHINARI, APPARECCHIATURE E IMPIANTI
Per gli impianti e le apparecchiature che comprendono diversi componenti, le prove di officina dovranno essere effettuate nella massima misura possibile al fine di controllare l’integrità elettrica, meccanica e funzionale dei componenti. La strumentazione della macchina/impianto/apparecchiatura deve avere il certificato di taratura rilasciato dall’ente certificatore accreditato (PED, ISPEL, etc.). Il fornitore deve dare evidenza della corretta taratura degli strumenti anche dopo l’installazione degli stessi sull’ impianto/macchina/attrezzatura.
In caso di insuccesso di qualsiasi prova e/o ispezione, la stessa dovrà essere ripetuta, come necessario e convenuto, fino a quando non sia provata la conformità con i requisiti dell’ordine e/o norme, a completa soddisfazione del committente.
Tutti i costi relativi alle ispezioni e prove (quali ad esempio, i costi delle apparecchiature di prova e laboratori, manodopera specializzata e non specializzata, materiali persi, energia utilizzata, emissione dei certificati, ecc.) con la sola esclusione delle spese di viaggio, vitto e alloggio degli ispettori del committente, saranno considerati come compresi nei prezzi dell’ordine.
Nel caso qualsiasi ispezione e prova dovesse essere ripetuta a causa dell’insuccesso della prima, tutti i costi relativi alle prove ripetute saranno a carico del fornitore, incluse le spese di viaggio, vitto e alloggio degli ispettori del committente.
MONTAGGIO, AVVIAMENTO, MESSA IN SERVIZIO, COLLAUDO, ADDESTRAMENTO E ASSISTENZA
Le condizioni generali di acquisto comprendono l’obbligo da parte del fornitore di effettuare le seguenti attività:
- supervisione al montaggio delle apparecchiature e/o materiali forniti con proprio personale
- avviamento e/o messa in servizio e/o collaudo
- addestramento del personale
- assistenza (dove esplicitamente richiesto)
GARANZIE
Il fornitore si impegna a garantire:
- la piena conformità dello stampo/impianto/macchina/attrezzatura alle specifiche tecniche concordate con il committente
- la realizzazione a regola d’arte ed il rispetto delle norme tecniche applicabili e delle disposizioni di legge vigenti in materia
- l’utilizzo di materiali che riducano al minimo, durante tutto il ciclo di vita del prodotto l’impatto ambientale
In particolare lo stampo/impianto/macchina/attrezzatura deve rispondere ai requisiti di:
- DPR 459/96 (“Direttiva Macchine”),
- D. Lgs 81/08 (“Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro”),
- della direttiva 73/23/CEE (“bassa tensione”).
Il fornitore deve inoltre stilare e far avere al committente un programma per la manutenzione preventiva e predittiva dei macchinari e la lista dei componenti critici con i relativi materiali di ricambio necessari.
Tale elenco non solleva il fornitore dalla responsabilità di fornire quanto commissionato conforme alle disposizioni di legge/norme tecniche vigenti in materia.
La garanzia della fornitura per vizi e difetti (a norma dell’art.1490 del Codice Civile) e per il buon funzionamento (a norma dell’art. 1512 del Codice Civile) relativamente ad attrezzature, macchine ed impianti avrà una durata di minimo 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data del verbale di accettazione/collaudo o maggiore di 12 (dodici) mesi se previsto dalla legge.
La durata della garanzia per stampi, parti di stampi e componenti, espressa in numero di pezzi o di colpi, viene definita in fase d’ordine.
Resta inteso che le suddette attrezzature dovranno rispondere alla conformità ed ai requisiti stabiliti dalle norme/direttive comunitarie/leggi vigenti e cogenti in materia di ambiente e sicurezza. il committente si impegna a denunciare vizi e/o difetti, assenza di qualità essenziali o pattuite, malfunzionamenti entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta che può avvenire in qualunque momento, indipendentemente dalla data di ricevimento.
Il fornitore, a fronte delle garanzie sopra indicate, sarà tenuto, a scelta del committente a ritirare e riparare o sostituire lo stampo/impianto/macchina/attrezzatura difettoso entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di avviso della difettosità. Tutte le spese di ritiro, riparazione o sostituzione rimangono a carico del fornitore. Per quanto applicabile, su richiesta del committente, la garanzia copre anche i prodotti venduti e consegnati dal committente ai propri clienti.
TUTELA DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE, SEGRETEZZA, ED ESCLUSIVITA’
Le attrezzature, gli strumenti, i disegni e le specifiche tecniche di proprietà di MCA o dei propri Clienti, concesse in uso al fornitore, devono essere utilizzate esclusivamente per l’attività prevista e concordata e devono essere gestite con la massima riservatezza, come disciplinato dall’Allegato 1 “Accordo di riservatezza” del presente Capitolato.