REPUBBLICA ITALIANA Rep. n°
REPUBBLICA ITALIANA Rep. n°
Bozza schema di convenzione per la concessione del servizio consistente nella gestione del Progetto MO.TO.R.E. (Montagna Toscana Ricerca Energie), previa progettazione e realizzazione di opere necessarie ed accessorie al servizio (CIG: 59154439FB - CUP: D16J14001170006)
L'anno 20 (duemila ) e questo giorno ( ) del mese di , in San Xxxxxxxx Pistoiese nella sede dell’Amministrazione Comunale, Via Xxxxxx Xxxxxxxx n. 10/24, avanti a me , Segretario Generale del Comune di San Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, autorizzato a rogare i contratti nei quali l’Ente è parte ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett c) del D.Lgs 18.08.2000 n° 267, si sono costituiti i Signori:
- nato a il , il quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di San Xxxxxxxx Pistoiese, codice fiscale e partita IVA 00135600476, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Area n° 4 – Lavori Pubblici, Progettazione ed Espropri, di cui al decreto sindacale n° del , di seguito nel presente atto denominato semplicemente
«stazione appaltante»;
- dall’altra, , nato a il e domiciliato per la carica come
appresso, in qualità di e quindi legale rappresentante della società
con sede legale a (codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di , numero REA e capitale sociale di di cui versati) in qualità di impresa mandataria della associazione temporanea di imprese con la società mandante avente sede legale a (codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
, numero REA e capitale sociale di di cui
versati, giusta mandato con rappresentanza conferito al capogruppo autenticato dal Notaio
di rep. n° raccolta registrato a il al n° , allegato al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”; il raggruppamento come sopra costituito verrà chiamato per brevità nel contesto del presente atto anche “concessionario”.
Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io Segretario Generale sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto senza l’assistenza dei testimoni per avervi, con il mio consenso, preventivamente ed espressamente rinunciato, al quale
PREMETTONO
- che il Responsabile dell'Area n° 4 – Lavori Pubblici, Progettazione ed Espropri, con propria determinazione n. del ha indetto una gara d’appalto mediante procedura aperta per l’affidamento, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 163/2006, della concessione in oggetto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs 163/2006;
- che in esito alla suddetta procedura, con determinazione n. del , adottata per gli effetti di cui all’art. 11 co. 8 del vigente Codice dei Contratti, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva ed efficace della concessione in oggetto in favore del raggruppamento temporaneo di imprese come sopra costituito che ha raggiunto un punteggio di punti con successiva rideterminazione e ha offerto in aumento, una percentuale del
% sul canone annuale;
- che il direttore dell’esecuzione del contratto ed il concessionario, nelle more della stipula del presente contratto, hanno sottoscritto in data verbale ai sensi dell’art. 304 DPR 207/2010.
Tutto ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale del presente contratto, i predetti comparenti convengono e stipulano quanto appresso:
art. 1 Oggetto.
Il Comune di San Xxxxxxxx Pistoiese, come sopra rappresentata, affida alla
, in qualità di mandataria, per la quale accetta il legale rappresentante,
:
- quale prestazione principale la concessione del servizio di gestione consistente in un complesso di attività multiservice dirette a soggetti pubblici e privati che operano nel settore delle energie rinnovabili e delle tecnologie innovative in campo energetico;
- quale prestazione secondaria e funzionalmente accessoria rispetto alla principale consiste nella progettazione di livello definitiva ed esecutiva (comprensiva di tutti i livelli di progettazione, direzione lavori, contabilizzazione, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione, collaudi, aggiornamento catastale, ect.) e nella realizzazione di lavori necessari per garantire la corretta funzionalità dell’immobile messo a disposizione da parte dell’Amministrazione concedente in base alle concrete modalità di utilizzo proposto in sede di offerta.
Il concessionario si obbliga ad eseguire le prestazioni di cui al presente contratto in stretta conformità con il Capitolato Speciale che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “B”.
art. 2 Durata. Diritto di opzione
La presente concessione ha la durata di 10 anni non dalla sottoscrizione del presente, bensì dalla data di approvazione da parte del Comune di Collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione delle lavorazioni eseguite. I primi 5 anni di gestione saranno considerati di start- up e pertanto il concessionario non sarà tenuto a corrispondere al Comune concedente alcun canone annuo di cui al punto successivo art. 3.
Al termine del primo decennio, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esercitare il diritto potestativo di opzione in ordine alla prosecuzione del servizio da parte del concessionario, per un ulteriore periodo di anni 10 agli stessi patti e condizioni anche economiche previste nel presente contratto.
L’esercizio del diritto di opzione è subordinato ad un motivato giudizio di complessivo gradimento dell’efficacia dell’attività svolta durante il primo decennio.
Per quanto riguarda la progettazione e l’esecuzione dei lavori le tempistiche previste sono le seguenti:
1) per i vari livelli di progettazione, saranno comunicate dal RUP al concessionario, di volta in volta, con conseguente approvazione dei progetti da parte del competente organo comunale ;
2) le opere per la realizzazione della struttura, comprensiva di allestimento dei locali con arredi e attrezzature, dovranno essere concluse entro e non oltre il 31/07/2015, pertanto il Cronoprogramma, quale documento del Progetto Esecutivo, dovrà collimare con tale data. Potranno essere concesse proroghe, dal RUP con proprio atto, a seguito di parere favorevole della Regione Toscana.
Per ogni giorno di ritardo sulla data di ultimazione dei lavori sarà applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo complessivo delle lavorazioni come risultante dal progetto esecutivo approvato.
art. 3 Corrispettivo – Pagamenti
Il corrispettivo della presente concessione, per la prestazione principale relativa alla gestione, decorrente dal sesto anno e fino al decimo, è di un canone annuo quantificato in € 10.000,00 oltre IVA di legge se dovuta e rialzo offerto, da versare al Comune di San Xxxxxxxx Pistoiese entro il 30/06 di ogni anno; a partire dal settimo anno il canone sarà incrementato della rivalutazione in base all’indice annuale FOI (senza tabacchi).
Il corrispettivo per la prestazione secondaria e funzionalmente accessoria rispetto al principale, da affettuarsi dal Comune nei confronti del concessionario per una concorrenza massima di € 800.000,00 è cosi suddiviso:
1) tutte le spese relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, di cui all’art. 1, saranno oggetto di liquidazione da parte del Comune di San Xxxxxxxx Pistoiese, previa presentazione di
fattura o avviso di notula accompagnate da una dichiarazione scritta e firmata dal legale rappresentate dell’operatore economico concessionario, nella quale si attesti la corretta e completa esecuzione di quanto fatturato. I relativi pagamenti avverranno successivamente all’acquisizione da parte di questo ente del DURC regolare e comunque nel rispetto delle regole di finanza pubblica e in misura tale da garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno di cui all’art. 77 del D.L. 112/08 convertito nella Legge 133/08 e ss.mm.ii.;
2) tutte le spese relative all’esecuzione dei lavori, degli impianti dell’’acquisto di attrezzature ed arredi, spese di xxxxxxxx, di cui all’art. 1, e quant’altro previsto nel quadro economico del progetto esecutivo, saranno oggetto di liquidazione da parte del Comune di San Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, previa presentazione di fattura accompagnata da una dichiarazione scritta e firmata dal legale rappresentate dell’operatore economico concessionario, nella quale si attesti la corretta e completa esecuzione di quanto fatturato. I relativi pagamenti avverranno successivamente all’ acquisizione da parte di questo ente del DURC regolare e comunque nel rispetto delle regole di finanza pubblica e in misura tale da garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno di cui all’art. 77 del D.L. 112/08 convertito nella Legge 133/08 e ss.mm.ii.
Il concessionario, consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge n. 136/2010, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari.
In particolare, a norma dell’art. 3 comma 7 della citata L. 136/2010 così come modificata dal
D.L 187/2010, il conto corrente dedicato su cui il Comune potrà effettuare gli accrediti in esecuzione del presente contratto è identificato con il seguente IBAN:
acceso presso e la/le
persona/ne delegate ad operare sullo stesso sono: (C.F. ). Il concessionario si obbliga, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto (solo per
la prestazione secondaria), a pena di nullità degli stessi, la clausola con cui le parti garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari.
Le parti danno atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del presente contratto.
Il Comune, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti al concessionario fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali.
Art. 4 Responsabile dell’esecuzione del contratto
Il Responsabile dell’esecuzione del presente contratto di concessione è e nella sua qualità di Responsabile del Procedimento.
Art. 5 Andamento dei lavori - Verifica della conformità - Penali e risoluzione del contratto
Il responsabile del procedimento accerta che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal concessionario a regola d’arte sotto il profilo tecnico, funzionale e nel rispetto delle modalità, termini e prescrizioni di cui al capitolato come sopra allegato.
Per i lavori il Comune nomina i/il collaudatori/e e ne dà comunicazione al concessionario entro 5 giorni dalla loro nomina.
Non meno di 15 giorni prima dell’emissione di ogni stato di avanzamento lavori il Concessionario ne darà comunicazione contestualmente al Responsabile del Procedimento ed al collaudatore, affinché siano eseguite le visite in cantiere e le verifiche sulla contabilità che dovrà essere redatta nelle forme previste dal DPR 207/2010.
Non meno di 30 giorni prima del completamento della costruzione delle opere, nonché dell’installazione di tutte le apparecchiature ed impianti, il Concessionario ne darà comunicazione contestualmente al Responsabile di procedimento ed al collaudatore.
Successivamente, il Collaudatore, con l’assistenza del Concessionario, procederà alla verifica della completezza e della funzionalità dei lavori eseguiti e della loro conformità a quanto previsto dal Progetto Esecutivo, nonché al collaudo statico delle opere che lo richiedano ed al collaudo funzionale degli impianti.
Per la gestione il Concessionario, dopo aver effettuato con esito favorevole le prove di funzionamento di tutti gli impianti ed i sistemi di supervisione e controllo delle opere, e dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per il funzionamento delle stesse, potrà a proprio rischio e sotto la propria responsabilità dare inizio alla propria attività, in base alla normativa vigente, anche prima del collaudo, 15 giorni dopo averne dato comunicazione al Comune.
Nella comunicazione anzidetta il Concessionario dovrà fornire le prove dell’espletamento degli adempimenti; il Comune potrà, entro il termine perentorio di 15 giorni, formulare le proprie motivate osservazioni.
Per quanto non espressamente trascritto nel presente contratto viene fatto riferimento all’allegato Capitolato Speciale.
In tutti i casi in cui il Comune debba sostituirsi al Concessionario per porre rimedio alle sue inadempienze, il Comune addebiterà al Concessionario i costi relativi, aumentati del 20% a titolo di rimborso dei costi di organizzazione e gestione. La reiterazione degli inadempimenti, comporta la facoltà da parte del Comune di risolvere la concessione ai sensi dell'art. 1456 del C.C..
Art. 6 Cessione del contratto e subappalto
Ai sensi del combinato disposto tra gli articoli 27 co. 3 e 30 D.Lgs 163/2006 è vietata la subconcessione del servizio di gestione. Si precisa altresì che le prestazioni accessorie alla prestazione principale (servizio di gestione), quali a titolo meramente esemplificativo: servizio di pulizie, servizio di vigilanza notturna e diurna, manutenzioni ordinarie e straordinarie,
catering, portierato, allestimento eventi, etc…, che il soggetto concessionario intercederà affidare a terzi non saranno considerati subappalti, bensì subcontratti ed in quanto tali soggetti solo a semplice comunicazione da parte del concessionario nei confronti del R.U.P.
Per quanto riguarda le prestazioni secondarie (esecuzione dei lavori) il subappalto sarà regolato dall’art. 118 D.Lgs 163/2006, previa indicazione delle lavorazione o delle quota parte delle stesse che il concorrente intenderà subappaltare. Non saranno autorizzati subappalti non preventivamente richiesti in sede di gara. Non saranno effettuati pagamenti diretti al subappaltatore o cottimista.
E’, pertanto, obbligo dell’aggiudicatario trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti all’appaltatore senza corresponsione di interessi.
Si ricorda che, in ossequio a quanto previsto dall’art. 118, l’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%. Gli oneri per la sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto non sono ribassabili. A tal fine, il contratto di subappalto dovrà contenere l’elenco di tutti i prezzi praticati al subappaltatore, pena la non autorizzazione del subappalto stesso.
Art. 7 Cessione del credito
La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs.163/2006 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.
Il cessionario dovrà fornire al Comune il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alla presente concessione, sul quale ricevere i pagamenti oggetto di cessione. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: 59154439FB . Il Comune provvederà al pagamento delle prestazioni di
cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i come da questo comunicato/i.
La notifica al Comune dell’eventuale cessione del credito deve avvenire tramite posta elettronica certificata o tramite lettera raccomandata.
Art. 8 Obblighi e Responsabilità del Concessionario
Il concessionario assumerà a proprio carico tutti gli oneri occorrenti per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione (della struttura, degli impianti, delle attrezzature e degli spazi esterni) e per la corretta e completa gestione, quindi anche tutte le spese per il riscaldamento, energia elettrica, acqua, telefono, etc.
Il concessionario è anche intestatario di tutti i contratti per la fornitura di gas, energia elettrica, acqua e scarichi fognari e quant’altro necessario, relativi alla struttura.
La gestione dell’immobile realizzato è da intendersi “chiavi in mano”: il concessionario, pertanto, dovrà garantire per tutta la durata della concessione il regolare uso dell’immobile nel rispetto dei parametri di sicurezza e delle normative vigenti, accollandosi ogni opera e intervento che si rendessero eventualmente necessari per mantenere e/o ripristinare le normali condizioni d’uso in sicurezza.
Il concessionario, ha diritto a gestire e sfruttare economicamente l’immobile in base alle proprie esigenze e nel rispetto della finalità e dei limiti posti dal presente contratto e dal capitolato speciale.
Sono a carico del concessionario tutte le spese relative alla custodia, pulizia e vigilanza della struttura.
Il concessionario è responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle proprie attività al Comune, ai dipendenti e a terzi, anche per fatti dolosi o colposi del proprio personale, dei propri collaboratori e dei propri ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga per l’esecuzione della concessione, sia durante i lavori di manutenzione sia durante la sua
gestione.
Il concessionario è tenuto ad eseguire quanto prevede l’oggetto della concessione con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso il Comune del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.
Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Il concessionario è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali.
Il concessionario, nell’espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligato a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto del Comune che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sul contraente restandone sollevato il Comune.
Il concessionario è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione.
Art. 9 Cauzioni - Assicurazioni
A garanzia dell’esatta esecuzione di tutte le obbligazioni dedotte nel presente contratto, il concessionario, in conformità all’art. 113 D.Lgs 163/2006, ha prodotto cauzione definitiva di
importo pari ad € , mediante polizza assicurativa N° del
rilasciata da agenzia di
La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione anche parziale, ai sensi del presente contratto.
La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
Ha, altresì, prodotto:
- una polizza assicurativa di Responsabilità Civile Professionale del Progettista con specifico riferimento ai lavori progettati con massimale pari al valore complessivo dell’opera progettata
di complessivi €
del ;
rilasciata da
agenzia di n°
- una polizza assicurativa (CAR/RCT) per danni di esecuzione e responsabilità civile terzi ex artt. 129 D.Lgs. n° 163/2006: per i danni da esecuzione, la somma da assicurare è:
- in Partita 1 (opere oggetto del contratto) : €
- in Partita 2 (opere preesistenti): € 100.000,00;
- in Partita 3 (demolizioni e sgomberi): € 100.000,00;
il massimale per la responsabilità civile verso i terzi è stabilito in € 500.000,00. Dovranno essere specificatamente inclusi i danni di cui alla sez. B art. 12 lett. J, L, M del D.M. n° 123/2004;
- una polizza assicurativa, a decorrere dal collaudo dell’opera e quindi dell’effettivo inizio del servizio di gestione dell’immobile fino al termine della concessione, ai sensi dell’art. 1891 c.c. una polizza assicurativa massimale non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro, con limiti non inferiori a € 2.000.000,00 per danni a persone ed € 1.000.000,00 per danni a cose, avente la durata della concessione. Tale polizza dovrà includere:
- danni o pregiudizi causati al Comune, ai dipendenti e consulenti del Comune e a terzi
imputabili a responsabilità del concessionario o dei suoi collaboratori, dipendenti o consulenti, che avvengano sia durante l’esecuzione dei lavori, sia durante il periodo di gestione;
- danni a soggetti che utilizzano l’immobile a seguito di incidenti, incendi, guasti, cattivo funzionamento degli impianti, errori, omissioni o inadeguatezza della gestione dell’immobile;
- tutti gli altri danni o pregiudizi che possano occorrere al Comune o a terzi, anche non espressamente menzionati nei punti precedenti, e che siano riconducibili alle attività svolte dal soggetto gestore nell’ambito della presente concessione.
Art. 10 Trattamento dei dati personali
Il Comune, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/2003, informa il concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
Art. 11 Recesso
La risoluzione opera di diritto ai sensi dell’Art. 1456 Codice Civile:
- nei casi previsti dal contratto di Concessione;
- in caso di esecuzione delle opere in modo largamente difforme dalle prescrizioni progettuali;
- in caso di gestione ed erogazione dei servizi in modo gravemente difforme dalle prescrizioni progettuali, contrattuali o dei documenti di gara (disciplinare, Schema di convenzione, ecc.);
- in caso di inosservanza dei termini previsti nel cronoprogramma;
- in caso di grave o reiterata violazione degli obblighi di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere o dei beni;
- in caso di violazione delle disposizioni in materia di affidamento ed esecuzione di lavori pubblici;
- qualora il Concessionario, nell’adempimento degli obblighi di cui al presente atto, dopo formale diffida scritta, dimostrasse grave negligenza o imperizia tali da compromettere la realizzazione dell’intervento;
- in caso di mancata dimostrazione dell’esistenza delle coperture assicurative per tutta la durata della concessione.
In caso di risoluzione della convenzione di concessione, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni, la stazione appaltante procede all'escussione della cauzione definitiva e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11 del D. Lgs. 163/2006.
In caso di recesso del Comune, il concessionario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.
E’ fatto divieto al concessionario di recedere dal contratto.
Art. 12 Spese contrattuali
Ai fini della applicazione di tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa, che sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa.
art. 13 Foro competente
Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto è competente il Foro di Pistoia con espressa rinuncia di qualsiasi altro. E’ pertanto escluso il ricorso alla clausola compromissoria.
Art. 14 Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell’art. 1341 cod. civ.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile l’appaltatore dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 5 – 6 – 11 e 13.
Art. 15 Allegati
La lettura degli allegati sub. “A” e “B” si omette per concorde richiesta delle parti le quali dichiarano di essere a perfetta conoscenza del loro contenuto.
Io sottoscritto Segretario Generale Xxxxxxx ho ricevuto il presente contratto, scritto mediante l’utilizzo di strumento informatico da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, del quale ho dato lettura ai comparenti che, da me interpellati, hanno dichiarato che lo stesso corrisponde a verità ed alla loro volontà. Consta di numero pagine.
Lo approvano e lo confermano e quindi lo sottoscrivono digitalmente, unitamente agli allegati sub. “A” e “B”, insieme a me segretario rogante, alle ore con dispositivi contenenti certificati di firma la cui validità è stata verificata da me Segretario Rogante.
Firmato digitalmente. .