Glenalta S.p.A.
Glenalta S.p.A.
Procedura per la gestione del Registro delle Persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate
1. Obblighi relativi al Registro 5
3. Tenuta, conservazione e aggiornamento del Registro 6
4. Contenuto delle iscrizioni nel registro e dei relativi aggiornamenti 8
5. Trattamento dei dati personali 9
PREMESSA
L’articolo 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation - di seguito, “MAR”) stabilisce l’obbligo per gli “emittenti o le persone che agiscono a nome o per conto loro” di redigere, gestire e aggiornare un registro (il “Registro”) delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate così come definite dall’articolo 7 MAR (le “Informazioni Privilegiate”).
Per “Informazione Privilegiata” si intende, ai sensi di quanto disposto dal citato articolo 7 MAR, “un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati”1.
Gli obblighi di istituzione e tenuta del Registro sono finalizzati ad incentivare gli operatori a prestare una maggiore attenzione al valore delle Informazioni Privilegiate e, quindi, a stimolare la costituzione di adeguate procedure interne per monitorare la circolazione delle stesse prima della loro diffusione al pubblico. La disciplina di cui all’articolo 18 MAR e la relativa disciplina di attuazione contenuta nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione Europea del 10 marzo 2016 (l’“ITS 347”) è altresì finalizzata ad agevolare l’Autorità competente nello svolgimento delle indagini di insider trading.
Le disposizioni della presente procedura (la “Procedura”) entrano in vigore con efficacia cogente a far data dal deposito della richiesta di ammissione alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale. Le eventuali successive modifiche e/o integrazioni entrano in vigore il giorno dell’eventuale pubblicazione della Procedura sul sito internet della Società, ovvero nel giorno diversamente previsto da norme di legge o di regolamento o da delibera del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di urgenza, in via alternativa, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero dall’Amministratore esecutivo cui sono stati conferiti appositi poteri con riguardo alla presente Procedura (l’“Amministratore
1 Si precisa che, ai sensi dell’art. 7, comma 2, MAR, un’informazione è di “carattere preciso” se “fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d’asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso”. Pertanto è necessario iscrivere nel Registro le persone che hanno accesso a un’informazione privilegiata relativa sia a eventi o complessi di circostanze già verificatisi, sia a eventi o complessi di circostanze che si può ragionevolmente ritenere possano prodursi o realizzarsi, il tutto come meglio precisato nella procedura denominata “Procedura per la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate” adottata dalla Società.
Incaricato”).
La presente Procedura deve essere applicata e interpretata in conformità agli orientamenti dell’ESMA - European Securities and Markets Authority (ivi incluse le Questions and Answers on the Market Abuse Regulation, predisposte e aggiornate dalla medesima ESMA, nell’ultima versione messa a disposizione sul proprio sito istituzionale) e della Consob, per quanto di rispettiva competenza.
1. OBBLIGHI RELATIVI AL REGISTRO
1.1 Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, MAR, Glenalta S.p.A. (la “Società” o
l’“Emittente”):
(a) redige il Registro;
(b) aggiorna tempestivamente il Registro ai sensi dell’articolo 3 della presente Procedura; e
(c) trasmette il Registro all’Autorità competente il prima possibile dietro sua richiesta.
1.2 Devono essere iscritti nel Registro tutti coloro: (i) che hanno accesso a Informazioni Privilegiate; (ii) con i quali la Società ha un rapporto di collaborazione professionale (si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro) o che comunque svolgono determinati compiti tramite i quali hanno accesso alle Informazioni Privilegiate (quali a esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito).
2. ISTITUZIONE DEL REGISTRO
2.1 La Società istituisce il Registro in conformità a quanto disposto dall’articolo 18 MAR e dall’ITS 347.
2.2 L’Emittente provvede a che il Registro sia suddiviso in sezioni distinte, una per ciascuna Informazione Privilegiata2 (la “Sezione Singola”). Ogni volta che è individuata una nuova Informazione Privilegiata è aggiunta una nuova e apposita Sezione Singola al Registro. Ciascuna Sezione Singola riporta soltanto i dati delle persone aventi accesso all’Informazione Privilegiata contemplata nella sezione medesima.
Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 2.5, i soggetti da iscrivere nella Sezione Singola del Registro, ovvero da rimuovere dalla stessa, sono individuati dal Soggetto Preposto, sentito, in via alternativa, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero dall’Amministratore Incaricato, il quale procede alla tempestiva iscrizione, ovvero rimozione, degli stessi nella Sezione Singola del Registro secondo l’ordinaria diligenza, il tutto come meglio precisato al successivo articolo 3 della Procedura.
2.3 La Società redige e aggiorna il Registro in un formato elettronico in modo tale da garantire in ogni momento la riservatezza delle informazioni ivi contenute, l’esattezza delle stesse, nonché l’accesso e il reperimento delle versioni precedenti del Registro. Detto formato elettronico è conforme al Modello 1 dell’Allegato I dell’ITS 347, riprodotto in formato cartaceo sub Allegato “A” alla presente Procedura.
2 A titolo esemplificativo, sarà costituita un’apposita sezione per ciascun contratto, progetto, evento
aziendale o finanziario, pubblicazione del bilancio o annuncio di utili inferiori alle attese, etc.
2.4 La Società può decidere di aggiungere al Registro una sezione supplementare (la “Sezione Permanente”), nella quale, ove istituita, andranno inseriti i dati delle persone che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate (i “Titolari di Accesso Permanente” e, congiuntamente ai soggetti iscritti nella Sezione Singola, i “Soggetti Iscritti”). Tale sezione viene redatta in un formato elettronico conforme al Modello 2 dell’Allegato I dell’ITS 347, riprodotto in formato cartaceo sub Allegato “B” alla presente Procedura. I dati dei Titolari di Accesso Permanente riportati nella Sezione Permanente non sono indicati nelle Sezioni Singole del Registro.
Ai fini della presente Procedura, si considerano da iscrivere nella Sezione Permanente, ove istituita dalla Società, i soggetti che rivestono nella Società le cariche o le funzioni di seguito indicate: Presidente del Consiglio di Amministrazione, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratori esecutivi.
Eventuali ulteriori soggetti da iscrivere nella Sezione Permanente, ovvero da rimuovere dalla stessa, sono individuati dal Consiglio di Amministrazione o, in casi di urgenza, in via alternativa, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione d’intesa con il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. I nominativi dei Titolari di Accesso Permanente da iscrivere, ovvero, a seconda del caso, da rimuovere, sono comunicati al Soggetto Preposto, il quale procede alla tempestiva iscrizione degli stessi nella Sezione Permanente del Registro secondo l’ordinaria diligenza, il tutto come meglio precisato al successivo articolo 3 della Procedura.
2.5 I Soggetti Iscritti devono a loro volta individuare, per quanto a loro conoscenza: (a) quali ulteriori persone, all’interno della propria struttura e/o funzione aziendale all’interno dell’Emittente o del Gruppo ad essa facente capo, possono avere accesso a Informazioni Privilegiate, e (b) i soggetti terzi che hanno un rapporto di collaborazione con la Società (ad esempio, la società di revisione e/o i consulenti legali, fiscali, advisor, etc.) che (i) possono avere accesso ad un’Informazione Privilegiata e che, pertanto, sono da iscrivere in una Sezione Singola del Registro, ovvero (ii) che hanno cessato di avere accesso ad un’Informazione Privilegiata e che, pertanto, sono da rimuovere da una Sezione Singola del Registro.
I Soggetti Iscritti comunicano, ai sensi del successivo articolo 3.4, i nominativi dei soggetti individuati ai sensi di quanto precede al Soggetto Preposto (come definito al successivo articolo 3.1), il quale, accertato d’intesa con il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione che tali soggetti debbano essere effettivamente iscritti nel Registro, procede al tempestivo aggiornamento del Registro medesimo secondo l’ordinaria diligenza, il tutto come meglio precisato al successivo articolo 3 della Procedura.
3. TENUTA, CONSERVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO
3.1 L’Amministratore Incaricato della Società (il “Soggetto Preposto”) cura la tenuta del Registro, provvedendo, sentito, in via alternativa, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ove previsto dalla presente Procedura o comunque ove ne ravvisi l’opportunità, alle
iscrizioni e ai relativi aggiornamenti sulla base delle informazioni ricevute dai soggetti indicati ai precedenti articoli 2.4 e 2.5. Inoltre, effettua il monitoraggio dei soggetti iscritti in ciascuna delle Sezioni Singole del Registro, verificando la correttezza dell’iscrizione con i soggetti indicati all’articolo 2.5, i quali, in virtù di quanto previsto dai medesimi articoli e secondo le modalità e i criteri ivi indicati, sono deputati a trasmettere al Soggetto Preposto le informazioni relative alle persone da iscrivere nella, ovvero rimuovere dalla, Sezione Singola del Registro.
Resta inteso che i Soggetti Iscritti sono responsabili della qualità delle informazioni comunicate al Soggetto Preposto e sono tenuti ad assicurarne la completezza e il tempestivo aggiornamento.
3.2 Il Registro deve essere aggiornato tempestivamente al verificarsi dei seguenti eventi:
(a) interviene una variazione quanto al motivo dell’inclusione di un Soggetto Iscritto nel Registro;
(b) vi è una nuova persona che ha accesso a Informazioni Privilegiate e deve quindi essere iscritta nel Registro;
(c) il Soggetto Iscritto non ha più accesso a Informazioni Privilegiate.
Ciascun aggiornamento indica la data e l’ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l’aggiornamento medesimo.
3.3 I dati relativi ai Soggetti Iscritti nel Registro sono conservati per cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l’iscrizione o l’aggiornamento.
3.4 Le comunicazioni dei Soggetti Iscritti al Soggetto Preposto e relative alle iscrizioni nella, ovvero alle rimozioni dalla, Sezione Singola del Registro di cui al precedente articolo 2.5 della Procedura sono inviate in forma scritta a mezzo di posta elettronica all’indirizzo xxxx@xxxxxxxx.xx e devono riportare tutte le informazioni necessarie per una corretta e completa iscrizione e aggiornamento del Registro ai sensi della presente Procedura. Il Soggetto Preposto provvede a riportare le informazioni ricevute nel Registro. Ove il Soggetto Preposto riscontri la mancanza di uno o più dati, provvede a contattare i Xxxxxxxx Iscritti, i quali avranno cura di comunicare tempestivamente i dati mancanti.
3.5 L’iscrizione nel Registro e ogni eventuale aggiornamento successivo (ivi inclusa la cancellazione) sono comunicati dal Soggetto Preposto all’interessato tempestivamente e comunque entro e non oltre 3 giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento. A tal fine, il Soggetto Preposto consegna ai Soggetti Iscritti o invia ai medesimi (tramite raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via posta elettronica, ovvero tramite posta elettronica certificata), apposita comunicazione (la “Lettera di Trasmissione”), mediante la quale viene fornita informativa ai Soggetti Iscritti in merito all’avvenuta iscrizione nel Registro (ovvero al successivo aggiornamento dello stesso), nonché – in caso di prima iscrizione - riguardo agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dalla presente Procedura e alle sanzioni applicabili in caso di violazione della stessa. Alla predetta Lettera di Trasmissione (redatta in conformità all’Allegato “C” della presente
Procedura) sarà allegata una copia della presente Procedura. I Soggetti Iscritti, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla consegna o dal ricevimento della Lettera di Trasmissione, sono tenuti a comunicare per iscritto al Soggetto Preposto di aver ricevuto l’informativa e a trasmettere allo stesso una copia della Procedura siglata in ogni sua pagina in segno di integrale accettazione.
3.6 In sede di prima applicazione della Procedura, i termini stabiliti dal precedente articolo
3.5 per gli adempimenti a carico del Soggetto Preposto decorrono dalla data di entrata in vigore della Procedura, con riferimento ai soggetti già iscritti nel Registro a tale data.
4. CONTENUTO DELLE ISCRIZIONI NEL REGISTRO E DEI RELATIVI AGGIORNAMENTI
4.1 Tenuto conto delle sezioni di cui si compone il Registro ai sensi dell’articolo 2 (ossia, Sezioni Singole e eventuale Sezione Permanente), il Soggetto Preposto iscrive nel Registro le seguenti informazioni:
(A) data e ora di creazione della sezione, per tale intendendosi la data e l’ora in cui è stata identificata l’Informazione Privilegiata;
(B) per ciascun Soggetto Iscritto:
(i) data e ora di iscrizione della persona nel Registro e data e ora in cui il Soggetto
Iscritto ha avuto accesso all’Informazione Privilegiata;
(ii) identità della persona che ha accesso all’Informazione Privilegiata:
(a) in caso di persona fisica devono indicarsi il nome, il cognome, il numero di telefono professionale e privato (abitazione e cellulare personale), la data di nascita, il codice fiscale, l’indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato), l’indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni relative alla Procedura;
(b) in caso di persona giuridica, ente o associazione di professionisti dovranno essere indicati: la ragione sociale, la sede legale e il numero di partita IVA, nonché i dati di cui alla precedente lettera (a) relativi a un soggetto di riferimento che sia in grado di individuare le persone (appartenenti alla persona giuridica, ente o associazione di professionisti o comunque legati alla medesima entità) che hanno avuto accesso a Informazioni Privilegiate;
(iii) società di appartenenza e tipologia di rapporto con la Società;
(iv) motivo per cui la persona è iscritta nel Registro;
(v) aggiornamento e motivo dell’aggiornamento delle informazioni contenute nel
Registro;
(vi) data e ora di ogni aggiornamento delle informazioni già inserite nel Registro;
(vii) cancellazione e motivo della cancellazione dal Registro;
(viii) data e ora di cancellazione della persona dal Registro, per tale intendendosi la data e l’ora in cui il Soggetto Iscritto ha cessato di avere accesso regolare all’Informazione Privilegiata.
5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
5.1 Per le finalità di cui alla presente Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali dei Soggetti Iscritti nel Registro. Tali soggetti sono pertanto tenuti ad esprimere il proprio consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte della Società ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi e nei termini del D.Lgs. 196/2003, e successive modifiche, essendo edotte di quanto segue:
(a) la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
(b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
(c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e
l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
(d) i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003;
(e) il nome e cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare nonché del responsabile:
- titolare: Glenalta S.p.A., con sede legale in Xxx Xxx Xxxxxx xxx’Xxxx x. 00;
- responsabile: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, presso Glenalta S.p.A., Via San Xxxxxx
all’Xxxx x. 00, Xxxxxx.
5.2 Con la consegna al Soggetto Preposto della comunicazione di cui all’articolo 3.5 debitamente sottoscritta da parte del Soggetto Iscritto, si reputa validamente espresso il consenso, ai sensi e per i fini del D.Lgs. 196/2003.
6. MODIFICHE E INTEGRAZIONI
6.1 Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, nonché dell’esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.
6.2 Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da Autorità di Vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata, in via
alternativa, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero dell’Amministratore Incaricato, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
* * *
Allegati:
– Allegato “A”: Modello 1 dell’Allegato I dell’ITS 347.
– Allegato “B”: Modello 2 dell’Allegato I dell’ITS 347.
– Allegato “C”: Modello Lettera di Trasmissione.
Allegato A
Modello 1 dell’Allegato I dell’ITS 347
* * *
Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate — Sezione su [indicare l'informazione privilegiata specifica a un contratto o relativa a un evento]
Data e ora (di creazione della presente sezione dell'elenco ovvero quando è stata identificata l'informazione privilegiata): [ aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato) ]
Nome d el titolare dell'acc esso | Cognom e del titolare dell'acce sso | Cogno me di nascita del titolare dell'acc esso (se diverso ) | Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile) | Nome e indirizzo dell'impres a | Funzione e motivo dell'acces so a informazi oni privilegia te | Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a informazi oni privilegia te) | Xxxxxxx (da ta e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a informazio ni privilegiat e) | Data di nascita | Numero di identific azione nazional e (se applicab ile) | Numeri di telefono privati ( casa e cellular e persona le) | Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato) |
[testo] | [testo] | [testo] | [numeri (senza spazi)] | [indirizzo dell'emittente/ | [descrizione del ruolo, | [aaaa-mm- gg, hh:mm | [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC] | [aaaa-mm- gg] | [numero e/o testo] | [numeri (senza | [indirizzo privato |
Data e ora (ultimo aggiornamento): [ aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato) ] Data di trasmissione all'autorità competente: [ aaaa-mm-gg ]
partecipante al mercato delle quote di emissioni/piat taforma d'asta/commis sario d'asta/sorvegli ante d'asta o terzo del titolare dell'accesso] | della funzione e del motivo della presenza nell'elenco] | UTC] | spazi)] | completo del titolare dell'accesso —via e numero civico — località — CAP — Stato] |
Annex A Template 1, Annex I, ITS 347
* * *
Insider list: section related to [Name of the deal-specific or event-based inside information]
Date and time (of creation of this section of the insider list, i.e. when this inside information was identified): [ yyyy-mm-dd; hh:mm UTC (Coordinated Universal Time) ]
First name (s) of the insid er | Xxxxxx e(s) of the insider | Birth xxxxxx e(s) of the insider (if differe nt) | Professio nal telephone number(s ) (work direct telephone line and work mobile numbers) | Company name and address | Function and reason for being insider | Obtaine d (the date and time at which a person obtaine d access to inside informa tion) | Ceased (the date and time at which a person ceased to have access to inside informa tion) | Date of birth | National Identifica tion Number (if ap plicable) | Personal telephon e numbers (home and personal mobile telephon e numbers ) | Persona l full home address: street name; street number ; city; post/zip code; country) |
[Text] | [Text] | [Text] | [Numbers | [Address of | [Text | [yyyy- | [yyyy- | [yyyy- | [Number and/or text] | [Numbers | [Text: |
Date and time (last update): [ yyyy-mm-dd, hh:mm UTC (Coordinated Universal Time) ] Date of transmission to the competent authority: [ yyyy-mm-dd ]
(no space)] | issuer/emissi on allowance market participant/a uction platform/auct ioneer/auctio n monitor or third party of insider] | describing role, function and reason for being on this list] | mm-dd, hh:mm UTC] | mm-dd, hh:mm UTC] | mm-dd] | (no space)] | detailed personal address of the insider —Street name and street number — City —Post/zip code —Country ] |
Allegato B
Modello 2 dell’Allegato I dell’ITS 347
* * *
Sezione degli accessi permanenti dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate
Data e ora (di creazione della sezione degli accessi permanenti) [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]
Nome del titolare dell'acce sso | Cognome del titolare dell'access o | Cognom e di nascita del titolare dell'acce sso (se diverso) | Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile) | Nome e indirizzo dell'impresa | Funzione e motivo dell'acces so a informazi oni privilegia te | Inserito (data e ora in cui il titolare è stato inserito nella sezione degli accessi permanenti) | Data di nascita | Numero di identificazi one nazionale(s e applicabile) | Numeri di telefono privati (casa e cellulare personal e) | Indirizz o privato complet o (via, numero civico, località, CAP, Stato) |
[testo] | [testo] | [testo] | [numeri (senza spazi)] | [indirizzo dell'emittente/p artecipante al mercato delle quote di | [descrizione del ruolo, della funzione e del motivo | [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC] | [aaaa-mm- gg] | [numero e/o testo] | [numeri (senza spazi)] | [indirizzo privato completo del titolare |
Data e ora (ultimo aggiornamento): [ aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato) ] Data di trasmissione all'autorità competente: [ aaaa-mm-gg ]
emissioni/piatta forma d'asta/commiss ario d'asta/sorveglia nte d'asta o terzo del titolare dell'accesso] | della presenza nell'elenco] | dell'access o —via e numero civico — località — CAP — Stato] |
Annex B Template 2, Annex I, ITS 347
* * *
Permanent insiders section of the insider list
Date and time (of creation of the permanent insiders section) [ yyyy-mm-dd, hh:mm UTC (Coordinated Universal Time) ] Date and time (last update): [ yyyy-mm-dd, hh:mm UTC (Coordinated Universal Time) ]
Date of transmission to the competent authority: [ yyyy-mm-dd ]
First name(s) of the insider | Surname(s) of the insider | Birth surname(s) of the insider (if different) | Professional telephone number(s) (w ork direct telephone line and work mobile numbers) | Company name and address | Function and reason for being insider | Included (the date and time at which a person was included in the permane nt insider section) | Date of birth | National Identific ation Number (if applicab le) | Personal telephone numbers ( home and personal mobile telephone numbers) | Personal full home address (street name; street number; city; post/zip code; country) |
[Text] | [Text] | [Text] | [Numbers (no space)] | [Address of issuer/emission allowance market participant/aucti | [Text describing role, function and reason | [yyyy-mm- dd, hh:mm UTC] | [yyyy-mm- dd] | [Number and/or text] | [Numbers (no space)] | [Text: detailed personal address of the insider |
on platform/auction eer/auction monitor or third party of insider] | for being on this list] | — Street name and number — City — Post/zip code — Country] |
Allegato C
Modello Lettera di Trasmissione
* * *
[Egregio Sig. / Spett.le Società [●]]
[indirizzo]
[indicare una delle modalità di consegna/trasmissione di cui all’articolo 3.5 della Procedura]
Oggetto: Iscrizione Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate
Con la presente Le comunichiamo che in data [●] è stato iscritto nel "Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate" (il “Registro”) istituito da Glenalta S.p.A. (la “Società”)
– secondo quanto prescritto dall’articolo 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation) (“MAR”) e dalla relativa disciplina di attuazione contenuta nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione Europea del 10 marzo 2016 – con riferimento a [Nota: in caso di iscrizione (i) in una Sezione Singola (art. 2.2 della Procedura): indicare l’operazione/l’evento con riferimento al/alla quale avviene l’iscrizione; (ii) nella Sezione Permanente (art.
2.4 della Procedura): indicare la carica/il ruolo ricoperta/o dal Soggetto Iscritto che giustifica l’iscrizione].
La “Procedura per la gestione del Registro delle Persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate” (la “Procedura”) è in vigore dal 12 luglio 2017.
Per la nozione di informazione privilegiata si rinvia all’articolo 7 MAR riprodotto in allegato alla presente, nonché alla Procedura per la gestione delle Informazioni Privilegiate pubblicata sul sito internet della Società all’indirizzo xxx.xxxxxxxx.xx.
Come stabilito dall’articolo 3.1 della Procedura il soggetto preposto alla tenuta del Registro medesimo è il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx.
La invitiamo a fornire al predetto Soggetto Preposto i dati riportati in dettaglio nell’articolo 4.1 della Procedura. [La invitiamo inoltre a prendere visione, in particolare, dell’articolo 2.5 della Procedura e a fornire alla Società le relative informazioni.] [Nota: da inserire solo ove si tratti di iscrizione in una Sezione Singola del Registro]
Sarà cura della Società informarLa quando sarà rimosso dal Registro con riferimento a [indicare, a seconda del caso (i) l’operazione/l’evento con riferimento al/alla quale è avvenuta l’iscrizione; o (ii) carica/il ruolo ricoperta/o che giustifica l’iscrizione], oltre che di ogni aggiornamento dello stesso che La possa riguardare.
La invitiamo a prendere visione della normativa riportata nell’allegato alla presente comunicazione (Appendice normativa) relativa agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dalla Procedura e alle sanzioni applicabili in caso di violazione della stessa e delle eventuali successive modifiche e integrazioni; tale normativa risulta di facile accesso sul sito internet della Consob all’indirizzo, xxx.xxxxxx.xx, sezione Regolamentazione/Mercati/Abusi di mercato.
La informiamo che in virtù del ruolo da Lei ricoperto è tenuto ad un obbligo di riservatezza in merito alle informazioni privilegiate di cui venga a conoscenza nell’esercizio della Sua attività e che è tenuto a non diffondere in alcun modo.
Ai fini di accettazione, La preghiamo di farci pervenire copia della presente comunicazione debitamente sottoscritta, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dal suo ricevimento, unitamente a una copia della Procedura allegata siglata in ogni sua pagina in segno di integrale accettazione, con una delle seguenti modalità:
⮚ a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Glenalta S.p.A. – Via S.
Xxxxxx all’Xxxx x. 00 – 00000, Xxxxxx;
⮚ a mezzo fax al numero: x00 00 00000000;
⮚ xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo: xxxx@xxxxxxxx.xx;
⮚ via posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
[luogo, data]
Glenalta S.p.A.
[Xxxxxxx Xxxxxxxxxx]
(in qualità di Soggetto Preposto)
Allegati:
– appendice normativa;
– copia della Procedura da restituire siglata in ogni sua pagina al Soggetto Preposto;
– copia della procedura denominata “Procedura per la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate” adotta dalla Società.
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Per integrale accettazione:
[●]
(in qualità di Soggetto Iscritto)
Data:
Luogo:
Appendice Normativa
* * *
Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014
(“MAR”)
Capo 2 - informazioni privilegiate, abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato
Articolo 7 MAR
Informazioni privilegiate
“1. Ai fini del presente regolamento per informazione privilegiata si intende:
a)un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;
b)in relazione agli strumenti derivati su merci, un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un’informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell’Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;
c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d’asta correlati, un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;
d)nel caso di persone incaricate dell’esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s’intende anche l’informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.
2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un’informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto
complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d’asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.
3. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un’informazione privilegiata se
risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.
4. Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni, s’intende un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.
Nel caso di partecipanti al mercato delle quote di emissioni con emissioni aggregate o potenza termica nominale pari o inferiore alla soglia fissata a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, le informazioni sulla loro attività concreta sono considerate non avere un effetto significativo sul prezzo delle quote di emissione, dei prodotti oggetto d’asta sulla base di tale quote o degli strumenti finanziari derivati.
5. L’ESMA pubblica orientamenti per stabilire un elenco indicativo non esaustivo delle informazioni che si può ragionevolmente prevedere siano pubblicate o che devono essere obbligatoriamente pubblicate conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nel diritto dell’Unione o nazionale, delle regole di mercato, dei contratti, della prassi o delle consuetudini, sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti di cui al paragrafo 1, lettera b). L’ESMA tiene debitamente conto delle specificità di tali mercati”.
Articolo 18 MAR
Elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate
“1. Gli emittenti o le persone che agiscono a nome o per conto loro:
a)redigono un elenco di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate e con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle informazioni privilegiate, quali a esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito (elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate);
b)aggiornano tempestivamente l’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate ai sensi del
paragrafo 4; e
c)trasmettono l’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate all’autorità competente non appena possibile dietro sua richiesta.
2. Gli emittenti o le persone che agiscono in nome o per conto loro adottano ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone figuranti nell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate.
Qualora un’altra persona, che agisce in nome o per conto dell’emittente, si assuma l’incarico di redigere e aggiornare l’elenco di quanti hanno accesso a informazioni privilegiate, l’emittente rimane pienamente responsabile del rispetto dell’obbligo previsto dal presente articolo. L’emittente conserva sempre il diritto di accesso all’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate.
3. L’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate include almeno:
a)l’identità di tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
b)il motivo per cui tali persone sono incluse nell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni
privilegiate;
c) la data e l’ora in cui tali persone hanno avuto accesso a informazioni privilegiate; e
d)la data di redazione dell’elenco.
4. Gli emittenti o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto aggiorna l’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate tempestivamente, aggiungendo la data dell’aggiornamento nelle circostanze seguenti:
a)se interviene una variazione quanto al motivo dell’inclusione di una persona già figurante nell’elenco
delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
b)se vi è una nuova persona che ha accesso a informazioni privilegiate e deve quindi essere aggiunta
all’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate; e
c)se una persona non ha più accesso a informazioni privilegiate.
Ciascun aggiornamento indica la data e l’ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario
l’aggiornamento.
5. Gli emittenti o ogni altra persona che agisce in loro nome o per loro conto conserva l’elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate per un periodo di almeno cinque anni dopo l’elaborazione o l’aggiornamento.
6. Gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI sono esentati dalla redazione di un elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a)l’emittente adotta ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto degli obblighi giuridici e regolamentari che ciò comporta e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate; e
b)l’emittente è in grado di fornire, su richiesta, all’autorità competente un elenco di persone aventi
accesso a informazioni privilegiate.
7. Il presente articolo si applica a emittenti che hanno chiesto o autorizzato l’ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro o, nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o su un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l’ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF in uno Stato membro.
8. I paragrafi da 1 a 5 del presente articolo si applicano anche ai:
a)partecipanti al mercato delle quote di emissioni, per quanto concerne le informazioni privilegiate in ordine alle quote di emissioni derivanti dalle attività concrete dei suddetti partecipanti al mercato delle quote di emissioni;
b)a ogni piattaforma d’asta, commissario d’asta e sorvegliante d’asta in relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati messi all’asta, tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010.
9. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il formato per aggiornare gli elenchi di cui al presente articolo.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma
conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010”.
Capo 5 - Misure e sanzioni amministrative
Articolo 30 MAR
Sanzioni amministrative e altre misure amministrative
“1. Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell’articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:
a)le violazioni degli articoli 14 e 15, dell’articolo 16, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e
8, dell’articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dell’articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dell’articolo 20,
paragrafo 1; nonché
b)l’omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell’ambito di un’indagine, un’ispezione o una richiesta di cui all’articolo 23, paragrafo 2.
Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali,
nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano
dettagliatamente alla Commissione e all’ESMA le pertinenti norme di diritto penale.
Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all’ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l’ESMA di ogni successiva modifica.
2. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):
a)un’ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in
questione e di non reiterarla;
b)la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;
c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;
d)la revoca o sospensione dell’autorizzazione di una società di investimento;
e) l’interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall’esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
f) nel caso di violazioni ripetute dell’articolo 14 o dell’articolo 15, l’interdizione permanente, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall’esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
g)l’interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;
h)sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l’importo dei guadagni
ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;
i) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non
è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
ii) per violazioni di articoli 16 e 17, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è
l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
iii)per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale
non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
j) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 15 000 000 EUR o il 15 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
ii) per violazioni degli articoli 16 e 17, 2 500 000 EUR o il 2 % del fatturato totale annuo in base all’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
iii)per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale
non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014.
I riferimenti all’autorità competente di cui al presente paragrafo non pregiudicano la capacità dell’autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti all’articolo 23, paragrafo 1.
Ai fini delle lettere j), i) e ii) del primo comma, se la persona giuridica è un’impresa madre o un’impresa figlia di un’impresa che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili — direttiva 86/635/CEE del Consiglio per le banche e della direttiva 91/674/CEE del Consiglio — per le compagnie di assicurazione che risulta nell’ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall’organo di gestione dell’impresa madre capogruppo; oppure
3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possano prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo”.
Articolo 31 MAR
Esercizio dei poteri di controllo e imposizione di sanzioni
“1. Gli Stati membri garantiscono che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:
a)la gravità e la durata della violazione;
b)il grado di responsabilità dell’autore della violazione;
c) la capacità finanziaria dell’autore della violazione, quale risulta, per esempio, dal fatturato complessivo
della persona giuridica o dal reddito annuo della persona fisica;
d)l’ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte dell’autore della violazione, nella
misura in cui possano essere determinati;
e) il livello di cooperazione che l’autore della violazione ha dimostrato con l’autorità competente, ferma
restando la necessità di garantire la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate;
f) precedenti violazioni da parte dell’autore della violazione; e
g)misure adottate dall’autore della violazione al fine di evitarne il ripetersi.
2. Nell’esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell’articolo 30, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l’esercizio dei loro poteri di controllo e investigativi e le sanzioni amministrative che irrogano e le altre misure amministrative che adottano, siano efficaci e appropriate in base al presente regolamento. Esse coordinano le loro azioni conformemente all’articolo 25 al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’esercizio dei poteri di controllo e investigativi nonché nell’imposizione di sanzioni amministrative nei casi transfrontalieri”.
Articolo 34 MAR
Pubblicazione delle decisioni
“1. Fatto salvo il terzo comma, le autorità competenti pubblicano le decisioni relative all’imposizione di una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in caso di violazione del presente regolamento sui propri siti Internet immediatamente dopo che la persona destinataria di tale decisione sia stata informata di tale decisione. Tale pubblicazione fornisce informazioni relative almeno al tipo e alla natura della violazione nonché all’identità della persona che ne è destinataria.
Il primo comma non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.
Qualora un’autorità competente ritenga che la pubblicazione dell’identità della persona giuridica destinataria della decisione, o dei dati personali di una persona fisica sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati o qualora tale pubblicazione comprometterebbe un’indagine in corso o la stabilità dei mercati finanziari, essa:
a)rinvia la pubblicazione della decisione fino a che vengano meno i motivi di tale rinvio; o
b)pubblica la decisione in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione assicura
l’effettiva protezione dei dati personali in questione;
c)non pubblica la decisione nel caso in cui l’autorità competente ritenga che la pubblicazione
conformemente alle lettere a) e b) sarà insufficiente a garantire:
i) che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari; o
ii)che sia assicurata la proporzionalità della pubblicazione della decisione di cui trattasi, con riferimento a misure considerate di scarsa rilevanza.
Qualora un’autorità competente adotti la decisione di pubblicare la decisione su base anonima di cui al terzo comma, lettera b), si può rinviare la pubblicazione dei dati rilevanti per un ragionevole periodo di tempo in cui è prevedibile che i motivi per la pubblicazione anonima cesseranno di esistere in quel periodo.
2. Se la decisione è impugnabile dinanzi a un’autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo nazionale, le autorità competenti pubblicano inoltre immediatamente, sul proprio sito Internet, tale informazione ed eventuali successive informazioni sull’esito del ricorso. Sono altresì pubblicate eventuali decisioni che annullino una decisione impugnabile.
3. Le autorità competenti provvedono a che ogni decisione pubblicata ai sensi del presente articolo rimanga accessibile sul loro sito Internet per almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti in tale pubblicazione sono conservati sul sito Internet dell’autorità competente solto per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati”.
* * *
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016 (“ITS 347”)
Articolo 1
Definizioni
“Ai fini del presente regolamento si intende per:
«mezzo elettronico»: attrezzatura elettronica per il trattamento (compresa la compressione digitale), lo stoccaggio e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico.”
Articolo 2
Formato per la stesura e l'aggiornamento dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate
“1. L'emittente, il partecipante al mercato delle quote di emissioni, la piattaforma d'asta, il commissario d'asta e il sorvegliante d'asta, o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto, provvedono a che il rispettivo elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate (l'«elenco») sia suddiviso in sezioni distinte, una per ciascuna informazione privilegiata. È aggiunta una nuova sezione all'elenco ogni volta che è individuata una nuova informazione privilegiata secondo la definizione dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 596/2014.
Ciascuna sezione dell'elenco riporta soltanto i dati delle persone aventi accesso all'informazione privilegiata contemplata nella sezione.
2. Le persone menzionate al paragrafo 1 possono aggiungere all'elenco una sezione supplementare in cui sono riportati i dati delle persone che hanno sempre accesso a tutte le informazioni privilegiate («titolari di accesso permanente»).
I dati dei titolari di accesso permanente riportati nella sezione supplementare prevista al primo comma non sono ripresi nelle altre sezioni dell'elenco di cui al paragrafo 1.
3. Le persone menzionate al paragrafo 1 redigono e tengono aggiornato l'elenco in un formato elettronico conforme al modello 1 dell'allegato I.
Se l'elenco contiene la sezione supplementare prevista al paragrafo 2, le persone menzionate al paragrafo 1 redigono e tengono aggiornata tale sezione in un formato elettronico conforme al modello 2 dell'allegato I.
4. I formati elettronici di cui al paragrafo 3 garantiscono in ogni momento:
a)la riservatezza delle informazioni ivi contenute assicurando che l'accesso all'elenco sia limitato alle persone chiaramente identificate che, presso l'emittente, il partecipante al mercato delle quote di emissioni, la piattaforma d'asta, il commissario d'asta e il sorvegliante d'asta, o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto, devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione;
b)l'esattezza delle informazioni riportate nell'elenco; c)l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti dell'elenco.
5. L'elenco di cui al paragrafo 3 è trasmesso tramite il mezzo elettronico indicato dall'autorità competente. L'autorità competente pubblica sul proprio sito Internet l'indicazione del mezzo elettronico. Il mezzo elettronico assicura che la trasmissione lasci impregiudicate la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni.”
Articolo 3
Emittenti su mercati di crescita per le PMI
“Ai fini dell'articolo 18, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 596/2014, l'emittente i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI trasmette all'autorità competente, su sua richiesta, un elenco conforme al modello dell'allegato II in un formato che assicura che la trasmissione lasci impregiudicate la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni.”
Articolo 4
Entrata in vigore
“Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2016.”
Normative Appendix
* * *
Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014
(“MAR”)
Chapter 2 – Inside information, insider dealing, unlawful disclosure of inside information and market manipulation
Article 7 MAR
Inside information
“1. For the purposes of this Regulation, inside information shall comprise the following types of information:
(a)information of a precise nature, which has not been made public, relating, directly or indirectly, to one or more issuers or to one or more financial instruments, and which, if it were made public, would be likely to have a significant effect on the prices of those financial instruments or on the price of related derivative financial instruments;
(b)in relation to commodity derivatives, information of a precise nature, which has not been made public, relating, directly or indirectly to one or more such derivatives or relating directly to the related spot commodity contract, and which, if it were made public, would be likely to have a significant effect on the prices of such derivatives or related spot commodity contracts, and where this is information which is reasonably expected to be disclosed or is required to be disclosed in accordance with legal or regulatory provisions at the Union or national level, market rules, contract, practice or custom, on the relevant commodity derivatives markets or spot markets;
(c) in relation to emission allowances or auctioned products based thereon, information of a precise nature, which has not been made public, relating, directly or indirectly, to one or more such instruments, and which, if it were made public, would be likely to have a significant effect on the prices of such instruments or on the prices of related derivative financial instruments;
(d)for persons charged with the execution of orders concerning financial instruments, it also means information conveyed by a client and relating to the client’s pending orders in financial instruments, which is of a precise nature, relating, directly or indirectly, to one or more issuers or to one or more financial instruments, and which, if it were made public, would be likely to have a significant effect on the prices of those financial instruments, the price of related spot commodity contracts, or on the price of related derivative financial instruments.
2. For the purposes of paragraph 1, information shall be deemed to be of a precise nature if it indicates a set of circumstances which exists or which may reasonably be expected to come into existence, or an event which has occurred or which may reasonably be expected to occur, where it is specific enough to enable a conclusion to be drawn as to the possible effect of that set of circumstances or event on the prices of the
financial instruments or the related derivative financial instrument, the related spot commodity contracts, or the auctioned products based on the emission allowances. In this respect in the case of a protracted process that is intended to bring about, or that results in, particular circumstances or a particular event, those future circumstances or that future event, and also the intermediate steps of that process which are connected with bringing about or resulting in those future circumstances or that future event, may be deemed to be precise information.
3. An intermediate step in a protracted process shall be deemed to be inside information if, by itself, it satisfies the criteria of inside information as referred to in this Article.
4. For the purposes of paragraph 1, information which, if it were made public, would be likely to have a significant effect on the prices of financial instruments, derivative financial instruments, related spot commodity contracts, or auctioned products based on emission allowances shall mean information a reasonable investor would be likely to use as part of the basis of his or her investment decisions.
In the case of participants in the emission allowance market with aggregate emissions or rated thermal input at or below the threshold set in accordance with the second subparagraph of Article 17(2), information about their physical operations shall be deemed not to have a significant effect on the price of emission allowances, of auctioned products based thereon, or of derivative financial instruments.
5. ESMA shall issue guidelines to establish a non-exhaustive indicative list of information which is reasonably expected or is required to be disclosed in accordance with legal or regulatory provisions in Union or national law, market rules, contract, practice or custom, on the relevant commodity derivatives markets or spot markets as referred to in point (b) of paragraph 1. ESMA shall duly take into account specificities of those markets”.
Article 18 MAR
Insider lists
“1. Issuers or any person acting on their behalf or on their account, shall:
(a)draw up a list of all persons who have access to inside information and who are working for them under a contract of employment, or otherwise performing tasks through which they have access to inside information, such as advisers, accountants or credit rating agencies (insider list);
(b)promptly update the insider list in accordance with paragraph 4; and
(c)provide the insider list to the competent authority as soon as possible upon its request.
2. Issuers or any person acting on their behalf or on their account, shall take all reasonable steps to ensure that any person on the insider list acknowledges in writing the legal and regulatory duties entailed and is aware of the sanctions applicable to insider dealing and unlawful disclosure of inside information.
Where another person acting on behalf or on the account of the issuer assumes the task of drawing up and updating the insider list, the issuer remains fully responsible for complying with this Article. The issuer shall always retain a right of access to the insider list.
3. The insider list shall include at least:
(a) the identity of any person having access to inside information;
(b) the reason for including that person in the insider list;
(c) the date and time at which that person obtained access to inside information; and
(d) the date on which the insider list was drawn up.
4. Issuers or any person acting on their behalf or on their account shall update the insider list promptly, including the date of the update, in the following circumstances:
(a)where there is a change in the reason for including a person already on the insider list;
(b)where there is a new person who has access to inside information and needs, therefore, to be added to the insider list; and
(c)where a person ceases to have access to inside information.
Each update shall specify the date and time when the change triggering the update occurred.
5. Issuers or any person acting on their behalf or on their account shall retain the insider list for a period of at least five years after it is drawn up or updated.
6. Issuers whose financial instruments are admitted to trading on an SME growth market shall be exempt from drawing up an insider list, provided that the following conditions are met:
(a)the issuer takes all reasonable steps to ensure that any person with access to inside information acknowledges the legal and regulatory duties entailed and is aware of the sanctions applicable to insider dealing and unlawful disclosure of inside information; and
(b)the issuer is able to provide the competent authority, upon request, with an insider list.
7. This Article shall apply to issuers who have requested or approved admission of their financial instruments to trading on a regulated market in a Member State or, in the case of an instrument only traded on an MTF or an OTF, have approved trading of their financial instruments on an MTF or an OTF or have requested admission to trading of their financial instruments on an MTF in a Member State.
8. Paragraphs 1 to 5 of this Article shall also apply to:
(a)emission allowance market participants in relation to inside information concerning emission allowances that arises in relation to the physical operations of that emission allowance market participant;
(b)any auction platform, auctioneer and auction monitor in relation to auctions of emission allowances or other auctioned products based thereon that are held pursuant to Regulation (EU) No 1031/2010.
9. In order to ensure uniform conditions of application of this Article, ESMA shall develop draft implementing technical standards to determine the precise format of insider lists and the format for updating insider lists referred to in this Article.
ESMA shall submit those draft implementing technical standards to the Commission by 3 July 2016.
Power is conferred on the Commission to adopt the implementing technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Article 15 of Regulation (EU) No 1095/2010”.
Chapter 5 – Administrative measures and sanctions
Article 30 MAR
Administrative sanctions and other administrative measures
“1. Without prejudice to any criminal sanctions and without prejudice to the supervisory powers of competent authorities under Article 23, Member States shall, in accordance with national law, provide for competent authorities to have the power to take appropriate administrative sanctions and other administrative measures in relation to at least the following infringements:
(a)infringements of Articles 14 and 15, Article 16(1) and (2), Article 17(1), (2), (4) and (5), and (8),
Article 18(1) to (6), Article 19(1), (2), (3), (5), (6), (7) and (11) and Article 20(1); and
(b)failure to cooperate or to comply with an investigation, with an inspection or with a request as referred to in Article 23(2).
Member States may decide not to lay down rules for administrative sanctions as referred to in the first subparagraph where the infringements referred to in point (a) or point (b) of that subparagraph are already subject to criminal sanctions in their national law by 3 July 2016. Where they so decide, Member States shall notify, in detail, to the Commission and to ESMA, the relevant parts of their criminal law.
By 3 July 2016, Member States shall notify, in detail, the rules referred to in the first and second subparagraph to the Commission and to ESMA. They shall notify the Commission and ESMA without delay of any subsequent amendments thereto.
2. Member States shall, in accordance with national law, ensure that competent authorities have the power to impose at least the following administrative sanctions and to take at least the following administrative measures in the event of the infringements referred to in point (a) of the first subparagraph of paragraph 1:
(a)an order requiring the person responsible for the infringement to cease the conduct and to desist from a repetition of that conduct;
(b)the disgorgement of the profits gained or losses avoided due to the infringement insofar as they can be determined;
(c) a public warning which indicates the person responsible for the infringement and the nature of the
infringement;
(d)withdrawal or suspension of the authorisation of an investment firm;
(e) a temporary ban of a person discharging managerial responsibilities within an investment firm or any other natural person, who is held responsible for the infringement, from exercising management functions in investment firms;
(f) in the event of repeated infringements of Article 14 or 15, a permanent ban of any person discharging managerial responsibilities within an investment firm or any other natural person who is held responsible for the infringement, from exercising management functions in investment firms;
(g)a temporary ban of a person discharging managerial responsibilities within an investment firm or another natural person who is held responsible for the infringement, from dealing on own account;
(h)maximum administrative pecuniary sanctions of at least three times the amount of the profits gained or losses avoided because of the infringement, where those can be determined;
(i) in respect of a natural person, maximum administrative pecuniary sanctions of at least:
(i) for infringements of Articles 14 and 15, EUR 5 000 000 or in the Member States whose currency is not the euro, the corresponding value in the national currency on 2 July 2014;
(ii) for infringements of Articles 16 and 17, EUR 1 000 000 or in the Member States whose currency is not the euro, the corresponding value in the national currency on 2 July 2014; and
(iii)for infringements of Articles 18, 19 and 20, EUR 500 000 or in the Member States whose currency is not the euro, the corresponding value in the national currency on 2 July 2014; and
(j) in respect of legal persons, maximum administrative pecuniary sanctions of at least:
(i) for infringements of Articles 14 and 15, EUR 15 000 000 or 15 % of the total annual turnover of the legal person according to the last available accounts approved by the management body, or in the Member States whose currency is not the euro, the corresponding value in the national currency on 2 July 2014;
(ii) for infringements of Articles 16 and 17, EUR 2 500 000 or 2 % of its total annual turnover according to the last available accounts approved by the management body, or in the Member States whose currency is not the euro, the corresponding value in the national currency on 2 July 2014; and
(iii)for infringements of Articles 18, 19 and 20, EUR 1 000 000 or in the Member States whose currency is not the euro, the corresponding value in the national currency on 2 July 2014.
References to the competent authority in this paragraph are without prejudice to the ability of the competent authority to exercise its functions in any ways referred to in Article 23(1).
For the purposes of points (j)(i) and (ii) of the first subparagraph, where the legal person is a parent undertaking or a subsidiary undertaking which is required to prepare consolidated financial accounts pursuant to Directive 2013/34/EU, the relevant total annual turnover shall be the total annual turnover
or the corresponding type of income in accordance with the relevant accounting directives – Council Directive 86/635/EEC for banks and Council Directive 91/674/EEC for insurance companies – according to the last available consolidated accounts approved by the management body of the ultimate parent undertaking.
3. Member States may provide that competent authorities have powers in addition to those referred to in paragraph 2 and may provide for higher levels of sanctions than those established in that paragraph”.
Article 31 MAR
Exercise of supervisory powers and imposition of sanctions
“1. Member States shall ensure that when determining the type and level of administrative sanctions, competent authorities take into account all relevant circumstances, including, where appropriate:
(a) the gravity and duration of the infringement;
(b) the degree of responsibility of the person responsible for the infringement;
(c) the financial strength of the person responsible for the infringement, as indicated, for example, by the total turnover of a legal person or the annual income of a natural person;
(d) the importance of the profits gained or losses avoided by the person responsible for the infringement, insofar as they can be determined;
(e) the level of cooperation of the person responsible for the infringement with the competent authority, without prejudice to the need to ensure disgorgement of profits gained or losses avoided by that person;
(f) previous infringements by the person responsible for the infringement; and
(g) measures taken by the person responsible for the infringement to prevent its repetition.
2. In the exercise of their powers to impose administrative sanctions and other administrative measures under Article 30, competent authorities shall cooperate closely to ensure that the exercise of their supervisory and investigative powers, and the administrative sanctions that they impose, and the other administrative measures that they take, are effective and appropriate under this Regulation. They shall coordinate their actions in accordance with Article 25 in order to avoid duplication and overlaps when exercising their supervisory and investigative powers and when imposing administrative sanctions in respect of cross-border cases”.
Article 34 MAR
Publication of decisions
“1. Subject to the third subparagraph, competent authorities shall publish any decision imposing an administrative sanction or other administrative measure in relation to an infringement of this Regulation on their website immediately after the person subject to that decision has been informed of that decision.
Such publication shall include at least information on the type and nature of the infringement and the identity of the person subject to the decision.
The first subparagraph does not apply to decisions imposing measures that are of an investigatory nature.
Where a competent authority considers that the publication of the identity of the legal person subject to the decision, or of the personal data of a natural person, would be disproportionate following a case-by- case assessment conducted on the proportionality of the publication of such data, or where such publication would jeopardise an ongoing investigation or the stability of the financial markets, it shall do any of the following:
(a)defer publication of the decision until the reasons for that deferral cease to exist;
(b)publish the decision on an anonymous basis in accordance with national law where such publication ensures the effective protection of the personal data concerned;
(c)not publish the decision in the event that the competent authority is of the opinion that publication in accordance with point (a) or (b) will be insufficient to ensure:
(i) that the stability of financial markets is not jeopardised; or
(ii)the proportionality of the publication of such decisions with regard to measures which are deemed to be of a minor nature.
Where a competent authority takes a decision to publish a decision on an anonymous basis as referred to in point (b) of the third subparagraph, it may postpone the publication of the relevant data for a reasonable period of time where it is foreseeable that the reasons for anonymous publication will cease to exist during that period.
2. Where the decision is subject to an appeal before a national judicial, administrative or other authority, competent authorities shall also publish immediately on their website such information and any subsequent information on the outcome of such an appeal. Moreover, any decision annulling a decision subject to appeal shall also be published.
3. Competent authorities shall ensure that any decision that is published in accordance with this Article shall remain accessible on their website for a period of at least five years after its publication. Personal data contained in such publications shall be kept on the website of the competent authority for the period which is necessary in accordance with the applicable data protection rules”.
* * *
Commission implementing Regulation (EU) 2016/347 of 10 March 2016 (“ITS 347”)
Article 1
Definitions
For the purposes of this Regulation, the following definition shall apply:
“‘electronic means’ are means of electronic equipment for the processing (including digital compression),
storage and transmission of data, employing wires, radio, optical technologies, or any other
electromagnetic means.”
Article 2
Format for drawing up and updating the insider list
“1. Issuers, emission allowance market participants, auction platforms, auctioneers and auction monitor, or any person acting on their behalf or on their account, shall ensure that their insider list is divided into separate sections relating to different inside information. New sections shall be added to the insider list upon the identification of new inside information, as defined in Article 7 of Regulation (EU) No 596/2014.
Each section of the insider list shall only include details of individuals having access to the inside information relevant to that section.
2. The persons referred to in paragraph 1 may insert a supplementary section into their insider list with
the details of individuals who have access at all times to all inside information (‘permanent insiders’).
The details of permanent insiders included in the supplementary section referred to in the first subparagraph shall not be included in the other sections of the insider list referred to in paragraph 1.
3. The persons referred to in paragraph 1 shall draw up and keep the insider list up to date in an electronic format in accordance with Template 1 of Annex I.
Where the insider list contains the supplementary section referred to in paragraph 2, the persons referred to in paragraph 1 shall draw up and keep that section updated in an electronic format in accordance with Template 2 of Annex I.
4. The electronic formats referred to in paragraph 3 shall at all times ensure:
(a)the confidentiality of the information included by ensuring that access to the insider list is restricted to clearly identified persons from within the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer and auction monitor, or any person acting on their behalf or on their account that need that access due to the nature of their function or position;
(b)the accuracy of the information contained in the insider list;
(c)the access to and the retrieval of previous versions of the insider list.
5. The insider list referred to in paragraph 3 shall be submitted using the electronic means specified by the competent authority. Competent authorities shall publish on their website the electronic means to be used. Those electronic means shall ensure that completeness, integrity and confidentiality of the information are maintained during the transmission.”
Article 3
SME growth market issuers
“For the purposes of Article 18(6)(b) of Regulation (EU) No 596/2014, an issuer whose financial instruments are admitted to trading on an SME growth market shall provide the competent authority, upon its request, with an insider list in accordance with the template in Annex II and in a format that ensures that the completeness, integrity and confidentiality of the information are maintained during the transmission.”
Article 4
Entry into force
“This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal
of the European Union.
It shall apply from 3 July 2016.”