Contract
PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO MULTILOTTO CON UN UNICO FORNITORE PER LOTTO, DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA “VERDE” E SERVIZI CONNESSI DESTINATA ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI/ENTI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO PROVINCIALE E IN AREE LIMITROFE. – LOTTO 1 - CIG 83463677EE, LOTTO 2
– CIG 8346372C0D
CAPITOLATO PRESTAZIONALE
1. OGGETTO 2
2. GESTIONE DELLA FORNITURA 4
Contratti di fornitura e attivazione della fornitura 4
2.1.a Modalità di emissione di Appalti Specifici 6
Erogazione 6
Energia Verde 8
Attivazione di connessioni temporanee 8
Fornitura a prezzo fisso e variabile 9
3. SERVIZI CONNESSI 9
3.1. Call Center /Help desk dedicato 10
3.2. Responsabile della fornitura 11
3.3. Reportistica standard alle Ammministrazioni 11
3.4. Reportistica standard alla CUC 12
3.5. Reportistica di riduzione di emissione co2 equivalente 13
3.6. Energy Manager 14
3.7. Formazione 14
3.8. Reportistica Evoluta 15
4. PENALI 15
5. APPENDICE 16
1. OGGETTO
La Provincia di Brescia (in qualità di Sede Principale della Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia), il Comune di Brescia e la Comunità Montana di Valle Sabbia, titolari di numerose utenze di energia elettrica, hanno condiviso l'intenzione di sviluppare un percorso di cooperazione, finalizzato allo svolgimento di una seconda procedura di gara aggregata telematica avente ad oggetto l’affidamento di un accordo quadro per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi, suddiviso in due lotti.
Oggetto del presente documento è quindi la disciplina della fornitura di energia elettrica verde 2^ edizione, comprensiva dei servizi connessi, da destinarsi al Settore competente della Provincia di Brescia ed agli enti locali/Enti aventi sede nel territorio della provincia di Brescia ed in aree limitrofe (di seguito anche solo “Amministrazioni”), che hanno fornito apposita delega di adesione alla presente iniziativa.
La totalità della fornitura dovrà essere di tipo “verde” come meglio dettagliato nel corpo del presente Capitolato prestazionale.
La gara è suddivisa in 2 lotti come di seguito specificato.
Ai sensi dell’art. 51 commi 2 del D.Lgs. 50/2016, ciascun concorrente può presentare offerta per uno o più lotti, fermo restando che ai sensi del comma 3 del citato articolo vige il divieto di aggiudicazione plurima . Qualora non vi siano offerte ammesse sufficienti ad aggiudicare tutti i lotti ad offerenti diversi. , la limitazione all'aggiudicazione di un solo lotto verrà meno e ad un offerente potrà essere aggiudicato un ulteriore lotto, tra quelli ancora disponibili e per i quali abbia presentato offerta, purché sia in possesso dei requisiti relativi alla sommatoria dei 2 lotti.
Nelle tabelle successive si riporta il dato aggregato per ogni lotto sul fabbisogno stimato della gara.
TABELLA N. 1 - SINOTTICA LOTTI
Lotto | Quantitativo biennale stimato | Enti |
LOTTO N. 1 | 62 GHw | 1. Comune di Brescia 2. Comunità Montana di Valle Sabbia 3. Provincia di Brescia 4. Brescia Infrastrutture 5. Comune di Caino 6. Comune di Calcinato 7. Comune di Calvisano 8. Comune di Casto 9. Comune di Ceto 10. Comune di Chiari 11. Comune di Collebeato 12. Comune di Xxxxxxxxx - Xxxxxxx |
00. Comune di Xxxxxxx Xxxxx 00. Comune di Gardone Riviera 15. Comune di Mairano 16. Comune di Marmentino 17. Comune di Monticelli Brusati 18. Comune di Nuvolento 19. Comune di Nuvolera 20. Comune di Pezzaze 21. Comune di Pisogne 22. Comune di Provaglio d’Iseo 23. Comune di Xxxxxxxx x'Xxxxx 00. Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx 00. Comune di Trenzano 26. Comune di Verolavecchia 27. Comune di Villachiara 28. Comune Lodrino 29. Comunità Montana del Xxxxxx Xxxxxxxxx | ||
LOTTO N. 2 | 28 GWh | 1. Comune di Adro 2. Comune di Botticino 3. Comune di Cellatica 4. Comune di Coccaglio 5. Comune di Concesio 6. Comune di Flero 7. Comune di Gussago 8. Comune di Mazzano 9. Comune di Nave 10. Comune di Rezzato 11. Comune di San Felice Del Benaco 12. Unione Comuni Xxxx Xxxxx Camonica |
Come precisato nel disciplinare, tali dati non sono vincolanti né per la CUC, né per le Amministrazioni; al contempo si segnala tuttavia che le Amministrazioni hanno fornito formale mandato alla CUC alla gestione della procedura di gara e manifestato concreto interesse ad aderire e quindi a dare esecuzione all’Accordo Quadro che sarà stipulato con i fornitori aggiudicatari, ferme rimanendo le rispettive valutazioni di merito che potranno essere svolte.
L’appendice A al presente Capitolato Tecnico riporta quindi il dettaglio delle informazioni sui consumi storici relativi al 2019 e sui punti di prelievo per ciascuna Amministrazione, cosi come comunicato alla Stazione Appaltante da ciascuna di esse. Tali informazioni sono fornite a titolo puramente informativo,
ciò al fine di eliminare le asimmetrie informative tra gli operatori economici e non sono vincolanti per le Amministrazioni. Parimenti i dati relativi ai singoli pod sono stati ricavati dai dati storici dei fornitori e potrebbero non coincidere in tutto o in parte con i relativi valori aggregati riportati.
I punti di prelievo ed i quantitativi di energia elettrica da fornire ed erogare per ciascuna Amministrazione, sono forniti a puro scopo informativo al fine di facilitare gli operatori economici nell’elaborazione di un’offerta economica che tenga conto dei consumi storici delle Amministrazioni.
La consegna dell’energia elettrica ai punti di prelievo delle singole Amministrazioni indicati nel Contratto di Fornitura avverrà, quindi, sulla base dell’effettivo fabbisogno dell’Amministrazione Contraente. Resta quindi inteso che i POD e i consumi effettivi oggetto dei singoli Contratti di Fornitura, saranno poi determinati in base a quanto stabilito nei medesimi Contratti di Fornitura sottoscritti ed inviati dalle singole Amministrazioni, sempre sino a concorrenza del quantitativo massimo contrattuale sopra indicato.
Si precisa sin d’ora che, così come riportato in appendice , per quanto di attuale conoscenza della CUC e ferme rimanendo eventuali variazioni che dovessero intercorrere fino alla stipula dei contratti esecutivi di fornitura, alle seguenti Amministrazioni:
a) Comunità Montana Valle Sabbia
b) Comune di Lodrino
c) Comune di Mazzano
d) Comune di Nuvolento
e) Comune di Nuvolera
f) Comune di Rezzato
in virtù di contratti già stipulati o da stipulare, per utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica (Lettera b) potranno, alla stipula dell’Accordo Quadro:
- Non richiedere l’attivazione dei relativi POD;
- Richiedere, con specifico ordinativo di fornitura, l’attivazione per una durata inferiore a 12 mesi.
Ciò premesso, la stima dei quantitativi oggetto di gara è stata definita sulla base delle informazioni formalmente comunicate dalle Amministrazioni aderenti, ribadendo che solo i contratti esecutivi di fornitura definiranno l’obbligo contrattuale.
Si precisa infine che, con riferimento alle Comunità Montane, il Fornitore dovrà emettere una fatturazione separata per ogni singolo Comune/Ente sulla base della localizzazione del POD.
2. GESTIONE DELLA FORNITURA
Contratti di fornitura e attivazione della fornitura
I Contratti di Fornitura sottoscritti dalle Amministrazioni dovranno indicare: la preferenza tra fornitura a prezzo fisso o prezzo variabile, i Punti di Prelievo (POD), nonché i relativi Quantitativi Stimati del contratto.
L’Amministrazione, contestualmente all’invio del Contratto di Fornitura, rilascia al Fornitore le deleghe per l’eventuale stipula dei contratti per il servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento in conformità alla normativa vigente in materia.
Qualora nel Contratto di Fornitura non siano indicati i Punti di Prelievo da approvvigionare o non sia completa la relativa anagrafica, il Fornitore - limitatamente a detti Punti di Prelievo - non dovrà darvi esecuzione, dandone comunicazione scritta all’Amministrazione Contraente entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione del Contratto di Fornitura.
Qualora, alla Data di Attivazione della fornitura, l’Amministrazione Contraente non avesse ottenuto la disdetta del precedente contratto di fornitura di energia elettrica per cause non attribuibili al Fornitore, il relativo Contratto di Fornitura non avrà validità e il Fornitore non dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente l’Amministrazione ed assistendola, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Contratto di Fornitura.
E’ facoltà delle Amministrazione con l’emissione dei Contratti di fornitura scegliere tra somministrazione a prezzo fisso ovvero tra somministrazione a prezzo variabile. Per ogni contratto di fornitura potrà essere richiesta solo un’opzione di prezzo fisso o prezzo variabile, mentre una stessa Amministrazione, su contratti differenti potrà emettere forniture a prezzo fisso o forniture a prezzo variabile.
Il Fornitore s’impegna a fornire l’energia elettrica secondo le tempistiche riportate nella successiva tabella:
TABELLA N. 2
Data di Ricezione del Contratto di fornitura sottoscritto dall’Amministrazione contraente | Data di attivazione della fornitura da parte del fornitore |
FORNITURE A PREZZO VARIABILE | |
Ricezione entro il giorno 9 (incluso) del mese (esempio: 9 gennaio) | Attivazione il primo giorno del 2^ mese successivo al mese di riferimento (esempio: attivazione 1 marzo) |
Ricezione dal giorno 10 all’ultimo giorno del mese (esempio: 10 gennaio) | Attivazione il primo giorno del 3^ mese successivo al mese di riferimento (esempio: attivazione 1 aprile) |
FORNITURE A PREZZO FISSO | |
Ricezione entro l’ultimo giorno solare del mese (esempio: 1 gennaio o 10 gennaio o 31 gennaio) | Attivazione il primo giorno del 3^ mese successivo al mese di riferimento (esempio: attivazione 1 aprile) |
Resta inteso che le parti potranno concordare diverso accordo in forma scritta sui tempi di attivazione.
Con riferimento alle forniture ed ai servizi connessi che possono essere oggetto dell’appalto specifico e dei contratti di fornitura, l’Amministrazione terrà conto delle caratteristiche e requisiti degli stessi così come stabiliti nel Capitolato Prestazionale dell’Accordo Quadro e nell’Offerta Tecnica dell’aggiudicatario, alle condizioni economiche risultanti dall’Offerta Economica dell’aggiudicatario stesso. L’Accordo Quadro di ciascun Lotto potrà essere utilizzato dalle singole Amministrazioni per tutta la durata dello stesso e sempre sino a concorrenza dell’esaurimento del Quantitativo massimo fissato dall’Accordo Quadro.
2.1.a Modalità di emissione di Appalti Specifici
Con riferimento all’emissione degli appalti specifici vale quanto di seguito individuato:
- non vi è un limite al numero minimo e al numero massimo di appalti specifici che possono essere emessi da parte di ciascuna Amministrazione contraente.
- gli appalti specifici potranno avere durata massima pari a:
1. 24 mesi
2. Durata residua equivalente alla durata dell’Accordo Quadro.
- Gli appalti specifici potranno avere durata minima di:
1. Di norma almeno12 mesi;
2. Inferiore a 12 mesi, nel caso di durata residua dell’accordo quadro inferiore a 12 mesi;
3. Inferiore a 12 mesi, esclusivamente per singole e specifiche casistiche collegate all’illuminazione pubblica.
- Le Amministrazioni potranno scegliere senza alcun vincolo tra l’emissione alternativa di Forniture a prezzo fisso e Forniture a prezzo variabile.
- I tempi di attivazioni delle predette forniture sono riportati alla tabella n. 2.
- Per uno stesso POD possono essere emessi consecutivamente nel tempo, lungo il periodo di validità dell’Accordo Quadro, più appalti specifici rispettando la seguente regola:
1. Per POD il cui relativo primo ordine richieda la fornitura a prezzo fisso può essere successivamente richiesta la fornitura a prezzo variabile;
2. Per POD il cui relativo primo ordine richieda la fornitura a prezzo variabile, non può essere successivamente richiesta, nel corso di esecuzione del contratto, la fornitura a prezzo fisso.
Erogazione
Le fasce di riferimento F1, F2 ed F3 per l’erogazione di energia elettrica dovranno essere quelle definite nel TIV (Testo Integrato Vendita) - Allegato A alla delibera AEEG n. 156/07 e ss.mm.ii. Tali fasce di riferimento potranno essere modificate a seguito ed in conformità alle eventuali modifiche introdotte dall’AEEG.
Per le Amministrazioni dotate di misuratore “monorario” verrà considerata un’unica fascia di riferimento (F0).
Ai fini della determinazione dei prelievi di potenza, per tutti gli aspetti inerenti i singoli contratti di fornitura, si assume come potenza prelevata in ciascuna ora il valore medio della potenza prelevata nel quarto d’ora fisso
in cui tale valore è massimo; in alternativa è facoltà dell’esercente assumere come potenza prelevata il 70% della potenza massima istantanea, così come definito all’art. 1 del TIT (Testo Integrato Trasmissione, Distribuzione e Misura dell’energia elettrica), ovvero l’Allegato A alla deliberazione AEEG n. 199/11 e ss.mm.ii.
Il distributore locale operante su ciascun punto di prelievo è responsabile della misurazione, sia dell’energia sia della potenza consegnate, mediante la propria apparecchiatura di misura. I consumi saranno misurati nelle modalità e nelle tempistiche definite dal Distributore stesso nel rispetto delle regole fissate dall’AEEG.
Ai sensi di quanto previsto alla delibera n. 199/11 e s.m.i., qualora gli apparecchi di misura risultino inesatti, salvo diverso criterio adottato dal gestore della rete competente, il Fornitore procederà alla ricostruzione dei prelievi in base al coefficiente di correzione accertato con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta, ove lo stesso sia determinabile, ovvero, nei casi di indeterminabilità, dal mese in cui è stata effettuata la verifica per iniziativa del Fornitore o dal giorno in cui l'Amministrazione l'ha richiesta. Quando l'irregolarità sia tale da togliere ogni attendibilità alle indicazioni degli apparecchi di misura, i prelievi verranno valutati sulla base del Consumo annuo stimato del contratto, ovvero utilizzando le misure rilevate dai propri apparecchi di misura, ove presenti, conguagliando i consumi non appena saranno disponibili i dati di misura del distributore locale.
Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica quali, a titolo esemplificativo, tensione e frequenza, forma d'onda, continuità del servizio, micro interruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento degli impianti dell'Amministrazione alla rete elettrica, attengono ai rapporti tra l'Amministrazione ed il gestore della rete di trasmissione nazionale (Terna) e/o al Distributore locale al quale l'Amministrazione è collegata secondo quanto previsto dall'Allegato A della delibera AEEG n. 198/11 e s.m.i (Testo integrato in materia di qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015). Pertanto, tali aspetti tecnici non riguardano l'esecuzione degli obblighi contrattuali, ad eccezione delle ipotesi in cui sia necessaria all'esecuzione della fornitura stessa, la gestione degli apparecchi di misura, qualora questi ultimi appartengano al Fornitore.
In ogni caso, il Fornitore si impegna a fornire all’Amministrazione, senza alcun onere aggiuntivo rispetto ai corrispettivi di fornitura, assistenza connessa ad eventuali pretese avanzate dalla medesima nei confronti del gestore della rete e/o Distributore locale a cui è collegata, per quanto concerne la non idoneità del livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata, e ad adempiere a tutti gli obblighi di comunicazione tra l’Amministrazione e il Distributore.
L'energia elettrica fornita all'Amministrazione Contraente non potrà essere utilizzata presso altri luoghi, ovvero per usi diversi da quelli determinati contrattualmente, né usufruiti in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, da terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.
Ai sensi dell’Allegato A alla delibera AEEG n. 110/07 e s.m.i., il Fornitore s’impegna a predisporre al momento dell’attivazione dell’Accordo Quadro e dei contratti di fornitura una o più schede di riepilogo dei corrispettivi.
Energia Verde
Il Fornitore, tramite sistema RECS o equivalente, è tenuto a certificare per tutti i Punti di Prelievo la produzione di Energia Verde, definita come energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas così come definita alla lettera b) della deliberazione ARERA ARG/elt n. 104/11 e s.m.i..
È obbligatorio rendere disponibile l’Energia Verde per un quantitativo pari al 100% del quantitativo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato, di ogni Lotto.
L’Energia Verde dovrà essere a totale copertura dei consumi effettuati nell’arco della fornitura dai singoli Punti di Prelievo per la quale viene richiesta.
Il Fornitore s’impegna a dare esplicita ed intelligibile evidenza della fornitura di Energia Verde all’interno del documento di fatturazione per il Punto di Prelievo per il quale ne viene fatta richiesta.
Il Fornitore è obbligato, tramite sistema RECS o equivalente, a dimostrare con idonea documentazione la produzione di un quantitativo di energia elettrica prodotta da FER, per un quantitativo non inferiore al consumo totale fatturato ai Punti di Prelievo. Il controllo potrà essere effettuato dalle Amministrazioni Contraenti allo scadere dei relativi obblighi contrattuali e dalla CUC.
Il Fornitore, con la stipula dell’Accordo Quadro, s’impegna a rendere disponibile, senza alcun onere aggiuntivo, un logo o un marchio che per la durata della fornitura verrà concesso in uso alle Amministrazioni, nonché uno schema di licenza d’uso del suddetto marchio. È facoltà della Provincia di Brescia e/o delle Amministrazioni non accettare il logo o marchio proposto dal Fornitore; è altresì facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto logo o marchio e la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il marchio o logo proposto.
Il costo dell’utilizzo del suddetto marchio o logo, è da intendersi ricompreso e, quindi, remunerato nei corrispettivi di cui all’Accordo Quadro.
Attivazione di connessioni temporanee
Il fornitore dovrà garantire, per tutto il periodo di validità ed efficacia del contratto quadro, l’erogazione della fornitura del servizio cosiddetto “POD temporanei”, anch’essi con energia verde, in occasione di festività, eventi, manifestazioni, ovvero di ogni altro evento per il quale l’Amministrazione abbia necessità di attivare temporaneamente il servizio.
Le Amministrazioni richiederanno il POD temporaneo tramite l’emissione di specifici contratti di fornitura, nei quali verranno specificati i giorni di avvio e di chiusura del servizio “POD Temporaneo”. La richiesta di
attivazione del POD temporaneo dovrà essere garantita dal fornitore, pena l’applicazione di penali di cui all’Accordo Quadro, per le richieste pervenute almeno 20 giorni lavorativi antecedenti la data di avvio del servizio, fatto salvo diverso accordo scritto tra le parti.
Il corrispettivo per l’attivazione di energia elettrica tramite connessioni temporanee è fissato dalla normativa vigente in materia, ovvero tabelle TIC 207 e quelle che entreranno eventualmente in vigore nel corso di validità dell’Accordo quadro e dei contratti di fornitura.
Pertanto, nel caso di richieste di aumento di potenza relative a connessioni temporanee in bassa tensione si applicano, per la potenza disponibile aggiuntiva rispetto a quella precedentemente sottoscritta, i contributi riportati nella Tabella 5 del TIC, oltre al contributo in quota fissa, a copertura degli oneri amministrativi, fissato nella Tabella 2 del TIC.
Nei casi in cui si applicano i contributi riportati alla lettera c) della Tabella 5, qualora la richiesta di aumento di potenza comporti il passaggio nello scaglione successivo, il richiedente è tenuto a versare la differenza tra l'importo precedentemente versato e quello previsto per lo scaglione di potenza nel quale ricade la connessione a seguito dell'aumento di potenza.
Nel caso di connessioni temporanee il corrispettivo in quota fissa di cui alla tabella 2 del TIC si applica solamente al momento dell'attivazione della fornitura. Il medesimo contributo in quota fissa non è applicato nel caso in cui l'utente richieda una proroga della fornitura che comporti solamente il differimento del termine finale del contratto originario, senza alcuna operazione di disattivazione della fornitura e/o altra modifica contrattuale.
I corrispettivi per l’erogazione dell’energia elettrica sono corrispondenti con quelli contrattualmente vigenti al momento dell’erogazione.
Fornitura a prezzo fisso e variabile
Come anticipato al paragrafo 2.1, il fornitore è tenuto ad accettare forniture a prezzo fisso o variabile senza alcun limite massimo. Durante il periodo di validità di ciascun appalto specifico l’amministrazione può richiedere per le forniture a prezzo fisso la valutazione a prezzo variabile, anche tramite il supporto del responsabile della fornitura (par. #3.2) e/o dell’energy manager (par.3.6). Non è invece ammesso il passaggio di forniture da prezzo variabile a prezzo fisso.
3. SERVIZI CONNESSI
I servizi descritti nel presente paragrafo, nonché le ulteriori attività descritte ovvero comunque necessarie per l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, sono connessi ed accessori alla fornitura. Detti servizi sono quindi prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima e devono intendersi ricompresi e remunerati con il corrispettivo contrattuale.
Con riferimento ai termini previsti nel presente Capitolato Prestazionale, laddove non diversamente e specificamente previsto, i termini indicati devono intendersi solari.
3.1. Call Center /Help desk dedicato
Alla data di attivazione dell’Accordo Quadro e per tutto il periodo di validità ed efficacia dello stesso, il Fornitore dovrà avere attivato e reso operativo un servizio di Call Center/Help Desk dedicato il quale dovrà essere disponibile per tutta la durata dell’Accordo Quadro stesso e dei singoli Contratti di Fornitura, mediante la predisposizione di un numero di telefono, un indirizzo pec e un indirizzo e-mail. I numeri di telefono dovranno essere numeri geografici di rete fissa nazionale.
Il servizio dovrà essere disponibile in tutti i giorni lavorativi dell’anno, esclusi sabato, domeniche e festivi, e per almeno 8 (otto) ore lavorative giornaliere, nei normali orari di ufficio, almeno dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.
Durante le predette fasce orarie le chiamate effettuate dalle Amministrazioni devono essere ricevute da un operatore addetto, mentre dopo tali orari, nonché nelle giornate di sabato, domenica o nei giorni festivi deve essere attiva una segreteria telefonica, che possa registrare le chiamate, ovvero altro sistema di contatto (mail/pec). Le chiamate e/o le mail si intenderanno come ricevute all’inizio dell’orario di lavoro del Call Center del giorno lavorativo successivo.
Il Call Center deve consentire alle Amministrazioni almeno di richiedere:
• informazioni sull’adesione all’Accordo Quadro e sull’attivazione della fornitura;
• chiarimenti sulle modalità di compilazione ed invio del Contratto di Fornitura;
• informazioni e chiarimenti sulle modalità di attivazione dei POD temporanei;
• informazioni e chiarimenti sulla fatturazione;
• assistenza nelle comunicazioni con il gestore della rete e/o Distributore locale.
Il Call Center dovrà essere costantemente in contatto con il Responsabile della Fornitura di cui al successivo paragrafo 3.2, al fine di inoltrare le segnalazioni e i reclami di natura amministrativa e tecnica effettuati dalle Amministrazioni Contraenti.
Laddove offerto in sede di offerta tecnica, (Punti Tecnici - Subcriterio #1.1), il call center/help desk dovrà essere dedicato ed esclusivo alle sole Amministrazioni contraenti.
Laddove offerto in sede di offerta tecnica (Punti Tecnici - Subcriterio #1.2), il fornitore dovrà indicare "Numeri per servizi di addebito al chiamato", denominati, secondo una terminologia di uso comune, numeri verdi, secondo quanto definito dall'art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 2003, n.177).
3.2. Responsabile della fornitura
Per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura, il Fornitore dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti un Responsabile della Fornitura, i cui riferimenti dovranno essere indicati alla CUC nella documentazione richiesta ai fini della stipula dell’Accordo Quadro, secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara ed in conformità al CV offerto in offerta tecnica (Punti Tecnici - Subcriterio #3.1).
Al Responsabile della Fornitura è richiesto di:
• essere il referente per tutte le Amministrazioni che emettono Contratti di Fornitura;
• implementare le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi nonché il rispetto delle prestazioni richieste;
• supportare le amministrazioni nell’individuazione delle forniture a prezzo fisso o prezzo variabile e nella eventuale scelta di modificare i contratti da fisso a variabile, secondo quanto riportato al paragrafo 2.5.
• gestire gli eventuali reclami/disservizi provenienti dalle singole amministrazioni e dalla CUC.
In caso di sostituzione del Responsabile della Fornitura nel corso dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, il Fornitore dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta alla CUC, inviando congiuntamente i riferimenti del Responsabile della Fornitura proposto in sostituzione, il quale dovrà avere un CV per esperienze e competenze almeno equivalente a quello offerto in gara.
È fatta salva la possibilità per il Fornitore di mettere a disposizione ulteriore personale specializzato per una corretta prestazione della fornitura, senza costi aggiuntivi.
3.3. Reportistica standard alle Ammministrazioni
Il Fornitore si obbliga a trasmettere alle Amministrazioni contraenti per quanto di rispettiva competenza e in copia alla CUC, con cadenza mensile, un report formulato sulla base delle informazioni riportate al successivo punto elenco simile, in formato “.xls” o equivalente in formato aperto.
I suddetti report dovranno essere trasmessi in formato elettronico, in accordo con la singola Amministrazione contraente, nel rispetto dei canali (email/pec) che saranno concordati con la stessa Amministrazione.
Qualora nel report siano presenti dati relativi a consumi stimati, il Fornitore deve trasmettere un nuovo report mensile completo, sostitutivo di quello precedentemente inviato, contenente i dati di consumo modificati a seguito dell’imputazione dei consumi reali, contestualmente alla trasmissione della/e corrispondente/i fattura/e di conguaglio.
Il Fornitore non è tenuto all’invio di un nuovo report solo in occasione dei conguagli legati alla rettifica dei valori della componente di costo del dispacciamento.
Il nuovo report mensile deve contenere anche tutti i dati di tutti i POD già trasmessi, anche se riferiti a consumi reali, allo scopo di poter disporre di un prospetto di sintesi dei dati reali e definitivi di ciascun singolo mese.
In caso di incompletezza e/o difformità dei dati trasmessi, il Fornitore sarà tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta, salva l’applicazione delle penali di cui oltre.
Di seguito si riportano le informazioni minime che devono essere contenute nei report:
• Anno di riferimento
• Numero e Data Fattura
• Ragione Sociale Amministrazione
• codice fiscale e P. IVA associate al PoD
• POD; numero ed indirizzo
• Data Inizio e Fine
• Totale periodo (giorni)
• Potenza disponibile ed impegnata
• Perdite di rete standard eventualmente ripartite nelle fasce di consumo
• Consumi per fascia (kWh) F0
• Consumi per fascia (kWh) F1, F2, F3
• Corrispettivo per Energia (€)
• Corrispettivo distribuzione (€)
• Corrispettivi altri oneri (€)
• IVA (€)
• Totale (€).
3.4. Reportistica standard alla CUC
La CUC si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l’andamento dei consumi della/e Amministrazione/i contraente/i, e di richiedere al Fornitore l’elaborazione di report specifici in .xls o equivalente in formato aperto da inviare alla medesima C.U.C. entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data della richiesta.
Pertanto il citato Xxxxxxx, al fine di monitorare l’andamento dei livelli di servizio, si riserva di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato sopra, l’elaborazione di report in formato elettronico, contenenti i dati
aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali eseguite, da far pervenire entro 10 (dieci) giorni dalla data di richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
In particolare può essere richiesto al Fornitore l’invio periodico di informazioni, riguardanti tra l’altro:
• le Amministrazioni contraenti;
• i Contratti di Fornitura ricevuti, suddivisi per Amministrazione contraente, completi del quantitativo stimato di contratto;
• la data di Ricezione del Contratto di Fornitura;
• la data di attivazione della fornitura;
• i punti di prelievo attivati;
• il quantitativo presunto della fornitura per ciascun punto di prelievo;
• i consumi di energia rilevati, suddivisi per Amministrazione contraente e per ciascun punto di prelievo, completi di:
consumo mensile di energia per fascia oraria;
importi fatturati suddivisi per Amministrazione contraente
Energia VERDE fatturata
Corrispettivo per Energia (€)
Corrispettivo distribuzione (€)
Corrispettivi altri oneri (€)
IVA (€) Totale (€).
3.5. Reportistica di riduzione di emissione co2 equivalente
Laddove offerto in sede di offerta tecnica (Punti Tecnici - Subcriterio #2.1), il Fornitore dovrà rilasciare a ciascuna amministrazione che ne faccia richiesta, nonché alla CUC a livello aggregato, apposita reportistica di calcolo di riduzione di emissione di CO2 equivalente prodotta dall’energia verde acquistata, tramite un calcolo standard riconosciuto, quale a titolo esemplificativo: Standard ISO 14067 (Greenhouse gases - Carbon footprint of products - Requirements and guidelines for quantification and Communication); LCA - Life Cycle Assessment (UNI EN ISO 14040 e UNI EN ISO 14044 ), UNI EN ISO 14064-1; GHG Reporting Protocol; PAS 2050.
3.6. Energy Manager
Il fornitore ha facoltà di offrire, e, se offerto, ha l’obbligo di prestare, un servizio di Energy Management senza alcun costo aggiuntivo per la CUC e/o per ciascuna Amministrazione contraente.
Il profilo dell’Energy Manager e le modalità operative di erogazione del servizio offerto dall’energy manager sono indicati in sede di offerta tecnica e valutati in sede di Commissione di gara (Punti Tecnici - Subcriterio #4.1 e Subcriterio #4.2). Con riferimento al servizio erogato dall’Energy Manager sarà valutato positivamente, oltre al servizio offerto anche il numero delle Amministrazioni su cui si propone l’erogazione del servizio.
Il servizio di Energy Management dovrà essere erogato in modalità continuativa per tutta la durata dell’Accordo Quadro, secondo le modalità e tempistiche offerti dal fornitore in sede di gara.
In caso di sostituzione dell’Energy Manager nel corso dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, il Fornitore dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta alla CUC, inviando congiuntamente i riferimenti dell’Energy Manager proposto in sostituzione, il quale dovrà avere un CV per esperienze e competenze almeno equivalente a quello offerto in gara.
Laddove il concorrente non intenda mettere a disposizione tale servizio, non verrà attribuito nessun punto tecnico qualitativo.
3.7. Formazione
Il fornitore dovrà prevedere per ciascun lotto un servizio di formazione, garantendo almeno i seguenti ambiti formativi e dovrà essere garantito come requisito minimo da parte del fornitore almeno 1 corso all’anno in uno o più argomenti minimi indicati:
ARGOMENTI OGGETTO DI FORMAZIONE |
Efficientamento energetico |
Tematiche legate all'utilizzo dell'energia per servizi di smart cities |
Approfondimento su approvvigionamento di energia verde |
Il servizio di formazione minimo si intende complessivamente incluso nel corrispettivo di fornitura ed il fornitore potrà organizzare il servizio di formazione nelle modalità e forme dallo stesso proposte in fase di offerta tecnica (Punti Tecnici - Subcriterio #5.1), nell’arco di durata dell’Accordo Quadro, fermo restando l’obbligo di organizzare almeno n. 1 corso all’anno.
Il corso sarà successivamente concordato in dettaglio con la CUC in funzione delle modalità e dei tempi di attivazione ed erogazione proposti.
Resta inteso che il fornitore dovrà farsi carico a proprio esclusivo onere e spese di tutta l’attività organizzativa, ivi inclusa la raccolta dei fabbisogni formativi degli enti, l’eventuale individuazione di aula e dei relatori esterni da coinvolgere, chiedendo approvazione alla stazione appaltante del programma e dell’organizzazione.
3.8. Reportistica Evoluta
Il monitoraggio di tutte le attività relative all’Accordo Quadro è effettuato dal Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni dell'Ente Provincia di Brescia mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di “Information Technology”, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i contraente/i e/o dalla Provincia di Brescia.
In tale contesto, il fornitore, qualora offerto in sede di gara (Punti Tecnici - Subcriterio #6.1), si obbliga a mettere a disposizione report e flussi analitici anche di maggiore dettaglio o di sintesi rispetto a quelli previsti nei paragrafi 3.6 e 3.7.
Tali report, qualora offerti, dovranno essere messi a disposizione sia della CUC sia di ogni amministrazione contraente che ne faccia richiesta.
Inoltre il fornitore si impegna, qualora offerto in sede di gara, ad adottare modalità di invio e di gestione ulteriori rispetto a quelli previsti nei paragrafi 3.3 e 3.4. In tal caso, il fornitore dovrà descrivere le eventuali caratteristiche e funzionalità della piattaforma informatica utilizzata e messa a disposizione per l’accesso ai dati e per la loro rielaborazione, le tempistiche di pubblicazione ed erogazione dei flussi dati, nonché l’eventuale disponibilità di Web service per la consultazione autonoma dei dati da parte del Committente.
Nel rispetto di quanto sopra, il fornitore potrà quindi liberamente proporre in sede di offerta le tipologie e caratteristiche dei dati/flussi/report, le modalità/tecniche di erogazione utilizzate, le tempistiche di messa a disposizione ed aggiornamento dei dati/flussi/report, le modalità di fruizione e gestione da parte della stazione appaltante, che siano funzionali a consentire una efficiente ed efficace gestione ed analisi dei dati, valorizzando in particolare le soluzioni e le proposte che possano fornire una chiave di lettura di efficientamento energetico.
Le funzionalità proposte in sede di offerta non dovranno comportare nessun costo aggiuntivo per la CUC e per le amministrazioni contraenti che ne facciano richiesta.
Laddove il concorrente non intenda mettere a disposizione tale servizio, non verrà attribuito nessun punto tecnico qualitativo.
4. PENALI
Con riferimento ai singoli Contratti di Fornitura, le singole Amministrazioni contraenti, per causa non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore locale, potranno applicare le seguenti penali in caso di inadempimento del fornitore e segnatamente:
per ogni giorno solare consecutivo di ritardo sul termine di attivazione della fornitura, una penale del 1‰ (uno per mille) del valore del Contratto di Fornitura;
per ogni giorno solare consecutivo di ritardo sul termine di avvio dell’erogazione dei POD temporanei, una penale dell’1 ‰ (uno per mille) del valore del contratto di fornitura relativo all’attivazione del servizio di POD temporaneo;
qualora il Fornitore non abbia assolto, anche in forma parziale, all’obbligo di cui al paragrafo 3 del presente Capitolato Tecnico, e cioè non abbia certificato i quantitativi di Energia Verde o lo abbia fatto in maniera non conforme a quanto disciplinato nell’Accordo Quadro e nei relativi allegati, sarà tenuto a corrispondere alle Amministrazioni contraenti una penale pari ad un importo di Euro 0,05 (zero virgola zero cinque) per ogni kWh per il quale sia stata accertata l’inadempienza;
per ogni giorno lavorativo di ritardo per la consegna della reportistica all’Amministrazione contraente, ovvero per difformità o assenza di informazioni, una penale pari a Euro 30 (trenta);
per ogni giorno lavorativo di ritardo per la consegna della reportistica alla CUC, ovvero per difformità o assenza di informazioni, una penale pari a Euro 50 (cinquanta).
È fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno e la risoluzione del contratto per reiterati inadempimenti.
Quanto stabilito nel presente paragrafo, ivi compresa l’applicazione delle penali, è applicabile anche nelle ipotesi in cui la rilevazione degli inadempimenti derivi da verifiche del Settore della Stazione Appaltante Centrale Unica di Committenza di Area Vasta dell'Ente Provincia di Brescia o di terzi da essa autorizzati.
5. APPENDICE
Costituisce parte integrante e sostanziale del Capitolato Prestazionale l’Appendice 1 “storico fabbisogni”, in formato .zip