Accordo contrattuale per l’erogazione del servizio residenziale presso l’Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia “San Luigi Scrosoppi”.
Accordo contrattuale per l’erogazione del servizio residenziale presso l’Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia “San Xxxxx Xxxxxxxxx”.
L’anno …………….. il giorno……………..…… del mese di , presso la sede dell’Azienda pubblica di
servizi alla persona della Carnia San Xxxxx Xxxxxxxxx”, xxx X. Xxxxxxxx x. 0, Xxxxxxxx
TRA
L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona della Carnia “San Xxxxx Xxxxxxxxx”, di seguito denominata A.S.P. della Carnia, con sede legale nel Comune di Tolmezzo in xxx Xxxxxxxx, x. 0 (X.X. x X. XXX 00000000000), rappresentata dal Direttore generale, dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx nata a Latisana (UD) il 13.08.1961, che agisce in nome e per conto dell’Azienda con i poteri attribuiti dallo Statuto,
E/O
(da compilare SOLO SE l’obbligazione economica è assunta in via solidale da un terzo e dall’ospite)
il/la Sig./Sig.ra ……………………………………..……., c.f. …………………………………, nato a
…………………………………………………. (….) il …………………………………………………….., tel
………………………………………., mail……………………………………………………………residente a
……………………………………… (….) in via ……………………………… …………………, in qualità di
………………………………………………dell’Ospite Sig./Sig/ra ……………………., c.f ,
nato a ………………………………………... (….) il …………………… residente a ……… …………………..…………….
in via , di seguito indicato per brevità come “contraente”;
E/O
(da compilare SOLO in caso di tutela / curatela / amministrazione di sostegno)
il/la Sig./Sig.ra ……………………………………………………….…………., c.f , nato a
………………………………………………………….……... (….) il ………………, tel ,
mail………………………………………………………………residente a ……………………………………… (….) in via
………………………………………………………………, in qualità di tutore / curatore / amministratore di sostegno dell’Ospite ,
c.f. …………………………….……….., nato a ……………………………... (….) il ………………
……………………….residente a ……………………. in via , di seguito indicato per
brevità “contraente”; Premesso che:
• Ai sensi della normativa vigente l’A.S.P. della Carnia è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio quale Residenza per anziani di terzo livello, rilasciata a pieno titolo dall’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale in data 19.12.2019;
• è pervenuta in data …………………la richiesta da parte del/della sig./sig.ra ,
in qualità di , per il proprio accoglimento ovvero per l’accoglimento presso
il servizio residenziale del/della sig./sig.ra …………………………………………. protocollata al n ;
• il mancato rispetto per qualsiasi causa dell’adempimento delle obbligazioni, derivanti dal presente contratto, da parte del contraente comporta il venir meno delle obbligazioni da parte dell’A.S.P. della Carnia, non sussistendo alcun obbligo a suo carico di accoglienza ed assistenza;
convengono e stipulano quanto segue:
Art.1 – Oggetto
1. Il presente accordo contrattuale disciplina le condizioni di accoglienza presso l’A.S.P. della Carnia del/della sig./sig.ra………………………………………………………………. in qualità di Ospite/Cliente, nonché gli obblighi, gli impegni ed oneri dei contraenti.
2. L’A.S.P. della Carnia garantisce il rispetto degli standard organizzativi e gestionali previsti dalle norme regionali, dalla carta dei servizi e dalla convenzione tra l’A.S.P. della Carnia e l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli centrale, al tempo vigenti.
3. La sottoscrizione del contratto da parte dell’amministratore di sostegno o del curatore o del tutore in vece dell’ospite/cliente non comporta responsabilità patrimoniali personali, resta comunque l’obbligo da parte degli stessi di attivarsi al fine di garantire l’adempimento degli obblighi contrattuali.
Art.2 – Accoglimenti
1. Il/la sig./sig.ra……………………………………………………. viene accolto/a presso la struttura residenziale dell’A.S.P. della Carnia a far data dal L’accoglienza della persona avviene a seguito della
richiesta indicata in premessa e determina le responsabilità economiche conseguenti la stessa.
2. L’accoglimento presso la Residenza avviene in funzione della valutazione multidimensionale, che deve tener conto delle caratteristiche e dei bisogni di carattere prevalentemente socioassistenziale della persona, nonché della specifica destinazione dei vari nuclei e prioritariamente della contingente disponibilità di posti.
3. A partire da tale data, la persona ha titolo alla fruizione dei servizi erogati dall’A.S.P. della Carnia e riportati nel Regolamento per l’accoglimento e la permanenza degli ospiti-clienti e nella Carta dei servizi.
Art.3 – Rette di Accoglienza
1. Le rette di accoglienza e gli altri oneri conseguenti all’ospitalità sono determinati entro il 31 dicembre di ogni anno con apposita deliberazione del Consiglio d'Amministrazione. Le rette sono diversificate in relazione al diverso livello di intensità assistenziale determinato con il sistema di valutazione multidimensionale di cui alla normativa regionale (VAL.GRAF).
2. L’individuazione del livello assistenziale corrispondente al fabbisogno assistenziale viene effettuata al termine di un periodo di osservazione non superiore al mese e comunque sulla base dell’esito della scheda VAL.GRAF o altro strumento di valutazione multidimensionale adottato dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
3. Qualora il fabbisogno assistenziale risulti diverso da quello valutato al momento dell’accoglimento sarà modificato il livello di intensità assistenziale si procederà a darne opportuna comunicazione all’ospite/cliente o alla persona di riferimento per procedere con la modifica della retta di accoglienza. Analoga procedura viene seguita in caso di mutamento delle condizioni di salute dell’Ospite-Cliente.
Art. 4 – Garanzie
1. La parte contraente prima dell’accoglimento presso la Residenza è tenuta a versare all’A.S.P. della Carnia un deposito cauzionale infruttifero d’importo equivalente a una mensilità della retta vigente (depurata della quota a carico del S.S.N.).
2. In alternativa alla modalità di cui al comma 1, il contraente si impegna a stipulare una fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia di una mensilità.
Art. 5 - Modalità di pagamento
1. L’Ospite-Cliente e/o il terzo e/o il tutore/curatore/amministratore di sostegno si obbliga/obbligano al pagamento della retta giornaliera, al netto del contributo regionale. In accordo fra le parti sussiste solidarietà passiva fra i debitori firmatari del contratto, ai sensi dell’art. 1294 del codice civile.
2. La sottoscrizione del contratto da parte dell’amministratore di sostegno o del curatore o del tutore in vece dell’Ospite-Cliente non comporta responsabilità patrimoniali personali, resta comunque l’obbligo da parte degli stessi di attivarsi al fine di garantire l’adempimento degli obblighi contrattuali. La richiesta di integrazione della retta presentata al Comune di ultima residenza prima dell’accoglimento in Struttura, non interrompe di per sé l’obbligo di pagamento della medesima per l’intero importo da parte dell’Ospite-Cliente. Soltanto in caso di assunzione dell’impegno all’integrazione della retta da parte del Comune, l’A.S.P. della Carnia provvederà a modificare le modalità di fatturazione della retta di accoglienza secondo le modalità dallo stesso stabilite.
3. L’A.S.P. della Carnia provvederà ad emettere mensilmente la fattura relativa alla retta a carico di ciascun Ospite-Cliente. Il calcolo della retta decorre dalla data di ingresso in Residenza e le fatture saranno intestate all’Ospite-Cliente beneficiario del servizio. Eventuali richieste di diversa intestazione devono essere presentate in sede di stipula del contratto. Le necessità rappresentate successivamente produrranno effetto solo dalla data della richiesta.
4. Le spese extra (trasporti per motivi sanitari, ticket sanitari, spese postali o altre di carattere personale) vengono contabilizzate ogni mese ed inserite nella fattura del mese di riferimento. Sono a carico degli Ospiti-Clienti le spese per il servizio di trasporto per consentire l’effettuazione di visite mediche non richieste dal Medico di medicina generale, visite mediche per il riconoscimento dell’invalidità civile o trasferimenti per esigenze dell’ospite o dei familiari. Le tariffe per i summenzionati servizi sono definite annualmente dal Consiglio di Amministrazione contestualmente alla determinazione delle rette di accoglienza.
5. In caso di assenza temporanea dalla Residenza a causa di degenza ospedaliera, di periodi di ospitalità presso familiari, o di altro motivo comportante la non presenza nella residenza, l’Ospite-Cliente ha titolo alla conservazione del posto versando la retta giornaliera ridotta del 25%. Le medesime modalità saranno applicate anche nel caso di uscite dalla Residenza precedenti alle ore 11.00 e di rientri successivi alle ore 19.00.
6. Nel caso di decesso dell’Ospite-Cliente, la parte contraente, in qualità di amministratore di sostegno, di tutore o di curatore dello stesso, si impegna a chiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare per il pagamento delle rette maturate fino al decesso e a provvedere prontamente al saldo del dovuto non appena ottenuta l'autorizzazione.
7. In caso di errori di fatturazione l’A.S.P. della Carnia si impegna a restituire le eventuali quote addebitate in eccesso o a richiedere eventuali quote addebitate in difetto con la fattura del mese successivo, previa comunicazione all’ospite/cliente e/o al terzo e/o al tutore/curatore/amministratore di sostegno.
Art. 6 – Inadempienze ai pagamenti
1. La parte contraente si impegna al pagamento dell’importo dovuto mensilmente in un’unica soluzione ed entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello indicato nel documento contabile che ne comunica l’ammontare, al netto del contributo pubblico eventualmente concesso quale concorso al pagamento della retta di accoglienza della persona presso la Residenza.
2. Il mancato pagamento delle rette entro il predetto termine comporta l’applicazione degli interessi legali, tempo per tempo vigenti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza di cui al precedente comma.
3. Qualora non si provveda al pagamento delle rette per due mesi, il primo giorno del terzo mese non pagato, l’A.S.P. della Carnia provvederà ad incamerare il deposito cauzionale trasferendolo in conto retta, e ad informare il Comune di ultima residenza dell’Ospite-Cliente prima dell’accoglimento in struttura del mancato rispetto dei termini contrattuali in merito al pagamento delle rette e ad adottare i dovuti provvedimenti per il recupero del credito. Persistendo la situazione di insolvenza senza che siano state prestate le dovute garanzie, si procederà ad attivare le procedure per la dimissione dell’Ospite-Cliente dalla Residenza.
Art. 7 – Oneri deducibili
1. L’A.S.P. della Carnia si impegna, in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente, a rilasciare annualmente su richiesta degli aventi diritto, una dichiarazione contenente la quantificazione dei costi sostenuti per garantire le prestazioni sanitarie e assistenziali, costituenti oneri deducibili dalle imposte sui redditi.
Art. 8 – Dimissioni
1. La richiesta volontaria delle dimissioni dalla Residenza dovrà essere comunicata per iscritto dalla parte contraente con un preavviso di 15 giorni. In caso di mancato preavviso entro i termini indicati, sarà applicata una penale corrispondente alla retta giornaliera di accoglienza moltiplicata per i giorni di mancato preavviso.
2. L’esercizio della facoltà di recesso dal presente contratto da parte del contraente, comporta per lo stesso l’obbligo di trasferire la persona anziana altrove. Fino a quando la persona non sarà trasferita, la retta giornaliera resterà a carico del contraente.
3. Le dimissioni potranno essere disposte dall’A.S.P. della Carnia nei seguenti casi:
⋅ accertata incompatibilità dell’ospite/cliente con la vita comunitaria o con le possibilità assistenziali proprie dell’A.S.P.;
⋅ aggravamento della condizione di bisogno della persona che comporta il passaggio da una condizione cronico/degenerativa ad una condizione subacuta sanitaria;
⋅ lesione del rapporto fiduciario tra l’A.S.P. della Carnia e la parte contraente (esempio mancato o reiterato ritardato pagamento delle rette di accoglienza);
⋅ non osservanza reiterata del Regolamento per l’accoglimento e la permanenza degli ospiti-clienti.
4. La dimissione sarà comunicata per iscritto alla parte contraente ed è da attuarsi entro il termine non superiore a quindici giorni dalla data della comunicazione.
Art. 9 – Assistenza sanitaria
1. Il servizio medico viene assicurato dal Servizio sanitario regionale; i servizi infermieristici, riabilitativi e assistenziali vengono forniti dall’A.S.P. della Carnia secondo quanto previsto dalla convenzione con l’Azienda sanitaria vigente in materia.
2. L'A.S.P. della Carnia, ai sensi della normativa vigente, non è responsabile e di conseguenza non si assume alcuna responsabilità sugli esiti degli interventi di natura sanitaria eseguiti personalmente nei confronti degli anziani residenti nella struttura residenziale dagli operatori sanitari (medici di medicina generale, medici specialisti, infermieri, altre professioni sanitarie), sia in qualità di lavoratori autonomi che di lavoratori dipendenti dell’Azienda sanitaria o di altri soggetti giuridici.
Art. 10 – Prestazioni supplementari
1. L’Azienda permette agli Ospiti-Clienti che lo desiderino di fruire di prestazioni supplementari (da parte di familiari o assistenti alla persona) rispetto alle prestazioni garantite e contemplate nella retta di degenza, purché siano volontarie e non riguardino alcuna delle mansioni di competenza del proprio personale e che si limitino a fornire particolari servizi di norma non erogati dall’Azienda (quali lettura di libri o giornali, compagnia o accompagnamento).
2. Le persone incaricate di fornire tali prestazioni devono essere preventivamente autorizzate ad accedere alla Residenza e, a tal fine, il famigliare o la persona di riferimento devono presentare all’Ufficio amministrativo la richiesta di autorizzazione.
3. L’accettazione da parte dell’Azienda ha esclusivo valore di autorizzazione all’accesso nei locali della residenza e non stabilisce alcun tipo di rapporto funzionale o di dipendenza tra questa e la persona che fornisce la prestazione.
4. La sottoscrizione del modulo di autorizzazione solleva l’A.S.P. da ogni responsabilità derivante dalle prestazioni erogate da tali persone nonché la autorizza a segnalare all’ospite e ai parenti ogni comportamento contrario all’impegno assunto invitandoli a interrompere immediatamente il rapporto con la persona incaricata.
Art. 11 – Ulteriori condizioni contrattuali
1. La parte contraente accetta incondizionatamente tutte le norme interne, contenute nella Carta dei servizi e nel “Regolamento per l’accoglimento e la permanenza degli Ospiti-Clienti”, impegnandosi al rispetto degli stessi al fine di favorire un ordinato svolgimento della vita comunitaria e permettere all’A.S.P. della Carnia la corretta erogazione dei servizi.
Art. 12 – Controversie
1. In caso di controversie sul contenuto, sulla esecuzione e sull’eventuale risoluzione del presente contratto, ivi compresi i rapporti di natura economica, è competente il Foro di Udine.
Art. 13 – Registrazione
1. Le parti convengono di procedere alla registrazione del presente atto solo in caso d’uso. In ogni caso il relativo onere resterà a carico della parte contraente.
Luogo…………………………, data ………………………
Letto, confermato e sottoscritto:
Per l’ASP della Carnia (Il Direttore Generale)
Il Contraente
DICHIARAZIONE
La parte contraente dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30/6/2003
n. 196 ed in seguito all’entrata in vigore del Regolamento UE nr. 679/2016 ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati e di quelli dell’ospite rappresentato qualificati come personali dalle citate disposizioni legislative, con particolare riguardo a quelli cosiddetti sensibili, nei limiti stabiliti dalla legge, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.
La parte contraente dichiara di accettare in modo specifico, ai sensi dell’art. 1341, comma 2 del Codice Civile, le clausole del contratto di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 10.
La parte contraente dichiara che all’atto della sottoscrizione del presente contratto ha:
⋅ preso visione dei contenuti del “Regolamento per l’accoglimento e la permanenza degli ospiti/clienti” e della carta dei servizi” consegnati alla parte contraente;
⋅ preso visione dell’importo delle rette vigenti;
⋅ presentato tutta la documentazione e certificazione medica necessaria all’accoglimento come indicato nel Regolamento;
⋅ provveduto in data……………..…… al versamento della somma pari ad € a titolo di
deposito cauzionale infruttifero ovvero ha stipulato in data con
………………………una fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia di una mensilità della retta vigente (depurata della quota a carico del S.S.N.);
La parte contraente autorizza l’Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia “Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx” ad introitare, a titolo di rinuncia al relativo credito, ogni disponibilità liquida eventualmente relitta dalla parte contrattuale, qualora non vi siano eredi o altri aventi diritto che la reclamino entro tre anni dallo scioglimento del rapporto contrattuale. Similmente gli eventuali oggetti di valore, lasciati dalla parte contrattuale presso la struttura residenziale al momento dello scioglimento del rapporto e non reclamati da eredi o altri interessati entro tre anni, s’intenderanno trasferiti all’A.S.P. della Carnia.
Tolmezzo,
La parte contraente firma e data