ACCORDO PER L’ATTUAZIONE DELLA NORMA FINALE N. 6 DELL’ACN DEL 23 MARZO 2005
ACCORDO PER L’ATTUAZIONE DELLA NORMA FINALE N. 6 DELL’ACN DEL 23 MARZO 2005
PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI E LE ALTRE PROFESSIONALITA’ AI SENSI DELL’ART.
8 D.LGS. N. 502
DEL 1992
ART. 1
Campo di applicazione e finalità
1. Il presente accordo si applica ai medici veterinari che saranno chiamati ad operare in aziende ed enti del servizio sanitario nazionale compresi gli istituti zooprofilattici con un rapporto di lavoro autonomo convenzionato, sulla base delle norme dell’accordo del 23 marzo 2005 per la disciplina del rapporto di lavoro dei medici Specialisti ambulatoriali interni e le altre professionalità ai sensi dell’art. 8 D. LGS. N. 502 del 1992, a partire dall’entrata in vigore della prima graduatoria. Tale operatività, si svolgerà nell’ambito dei servizi veterinari e delle prerogative previste dalla legislazione vigente.
2. Le situazioni e i contratti in essere restano in vigore, salvo diverse determinazioni regionali, fino alla entrata in vigore della prima graduatoria e in ogni caso fino alla loro scadenza.
3. Il presente accordo ha le seguenti finalità:
A) dare attuazione alla norma finale n. 6 dell’ACN del 23 marzo 2005 .
B) effettuare l'integrazione di alcune norme dell’ACN del 23 marzo 2005 alle specificità veterinarie.
ART.2
Incompatibilità
All’art.15, va aggiunta la dizione oltre a medici specialisti e professionisti sanitari la dizione “veterinari” .
ART. 3
Comitati consultivi regionale e zonale
Agli articoli 24 e 25, rispettivamente al comma 7 e al comma 4, aggiungere la dizione “Medici Veterinari”.
ART.4
Struttura del Compenso
1. Sono applicabili ai medici veterinari tutte le norme dell’ACN del 23 marzo 2005 integrate da quanto previsto dal presente accordo con l’esclusione dell’art. 48. Gli accordi regionali, definiscono le modalità di organizzazione della attività e le modalità di retribuzione, la loro tipologia. Qualora l’attività sia organizzata non su base oraria, ma a prestazione il relativo compenso darà definito dagli accordi regionali, avendo quale riferimento un criterio retributivo quantitativo equivalente al trattamento economico.
2. Ai medici veterinari di cui al presente accordo si applicano i commi 11 e 12 dell’art. 42 lett. B
3. Le parti si impegnano ai fini della definizione della quota variabile e del fondo di ponderazione ad attivare un tavolo di monitoraggio delle attività svolte dai medici veterinari anche per la
definizione del nomenclatore delle prestazioni aggiuntive. A tal fine si applica quanto previsto dal
comma 12 dell’art. 30
ART. 5
Contributo previdenziale
1. Ai professionisti incaricati ai sensi del presente accordo, l’azienda versa il contributo nelle modalità e quantità in essere alle rispettive casse previdenziali ( INPS ed ENPAV ).
2. In materia si applicano le disposizioni del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale in data 7 ottobre 1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1989.
Norma finale n. 1
Il titolo dell’accordo collettivo nazionale dei medici specialisti ambulatoriali interni e altre professionalità sanitarie ( Biologi-Chimici-Psicologi ) ai sensi dell’art.8 D. LGS. N. 502 del 1992 sarà integrato con l’aggiunta di medici veterinari . La nuova dizione sarà: “ ACN dei Medici Specialisti ambulatoriali interni, Medici Veterinari e altre professionalità sanitarie ( Biologi, Chimici, Psicologi ) ambulatoriali ai sensi dell’art. 48 della legge n. 833/78 e dell’art. 8 del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i.
Norma finale n. 2
Alla prima graduatoria può partecipare anche il medico veterinario in attività presso il servizio sanitario nazionale alla data di entrata in vigore dell’Accordo collettivo nazionale per la specialistica ambulatoriale e le altre professionalità del 23 marzo 2005 purchè abbia maturato:
a) in caso di attività oraria un numero minimo di seicento ore in una delle specifiche aree di attività;
b) in caso di attività a prestazione almeno due anni di attività.
Ai medici sopraccitati non verrà attribuito il punteggio per l’attività di servizio computata quale requisito di ammissione nella graduatoria
Norma finale n. 3
Il riferimento nel testo dell’Accordo del 23 marzo 2005 ai medici specialisti e altre professionalità sanitarie deve essere inteso anche ai medici veterinari.
Dichiarazione a verbale
Fermo restando il rispetto delle scelte delle Regioni nella organizzazione dei servizi veterinari, le parti concordano che le risorse economiche finalizzate alla copertura dei posti previsti nella dotazione organica unitamente ai ruoli e funzioni che la legislazione vigente assegna alla dirigenza nell’ambito dei servizi veterinari, non possono utilizzate per l’attivazione delle ore di attività convenzionata ed analogamente le risorse economiche impiegate per l’attivazione di ore di attività convenzionale non possono essere utilizzate per far fronte alla dotazione organica della dirigenza veterinaria.
Firmato in data 21.12.2005 in sede SISAC tra parte sindacale e controparte.