REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE IN USO INFRASTRUTTURE COMUNALI PER IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
AI SENSI DEL X.XXX.00/0000
X:\XX0\XXXXXXXX COMUNICAZIONE ELETTRONICA
ART. 2 - Oggetto del Regolamento 2
ART. 3 - Concessione in uso di infrastrutture comunali 3
ART. 4 - Documentazione da allegare alla istanza 4
ART. 6 - Procedure per spostamenti o dismissioni delle infrastrutture 5
ART. 9 - Occupazioni abusive 7
ART. 12 - Entrata in vigore del presente regolamento 7
APPROVAZIONE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 52 DEL 26.10.2018
1. Ai fini del presente regolamento:
• per infrastrutture si intendono i cunicoli, le intercapedini, i canali coperti e scoperti, i cavidotti e, in genere, ogni altra struttura anche non sotterranea utilizzabile per il passaggio di reti di telecomunicazione.
• per operatore si intende un'impresa che è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata ai sensi del Codice delle Comunicazioni.
ART. 2 - Oggetto del Regolamento
1. Con riferimento alle linee guida di cui alla Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999 "Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici", al D.Lgs. 01.08.2003 n. 259 "Codice delle Comunicazioni elettroniche", alla L. 01.08.2002 n. 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti" e al D.Lgs. 15.2.2016 n. 33, il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e le condizioni per l'accesso alle infrastrutture esistenti di proprietà del Comune da parte degli operatori di telecomunicazioni che intendono posare nuove reti ed impianti di comunicazione elettronica di qualsiasi genere nell'ambito territoriale del Comune.
2. Il Comune programma e realizza infrastrutture destinate alle reti di telecomunicazioni nel rispetto dei principi di seguito indicati:
a. per i lavori di costruzione e manutenzione straordinaria di strade che comportino la realizzazione di scavi o trincee, l’Ufficio Tecnico Comunale prevede nei relativi progetti la realizzazione secondo la normativa vigente di cavedi multi servizi ovvero cavidotti per il passaggio di cavi e servizi per comunicazioni elettroniche. Tale obbligo è prescritto anche per le viabilità realizzate in piani urbanistici attuativi, che poi sono trasferite al Comune.
b. della concomitanza dei diversi interventi degli enti pubblici e delle aziende interessate;
c. della utilizzazione prioritaria, laddove risultino disponibili o se ne preveda la realizzazione, delle infrastrutture comunali;
d. della realizzazione, in occasione degli interventi, di strutture idonee a consentire la allocazione di reti di telecomunicazioni in relazione alle possibili esigenze future;
e. Il Comune coordina l'azione dei vari operatori e degli altri enti pubblici in modo sistematico ed organizzato.
3. Richiamata la Convenzione approvata con D.G.C. n. 161 in data 24.11.2016 e sottoscritta in data 13.06.2018 tra il Comune di Barge ,la Regione Piemonte e il Ministero dello sviluppo economico per l’intervento di Realizzazione di reti a Banda Ultra Larga e dato atto che qualsiasi intervento dovrà essere conforme a quanto in essa disposto;
4. Xxxxx restando i vincoli e le limitazioni dettate per il territorio comunale da specifiche normative e dai Regolamenti vigenti, le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutto il territorio comunale.
ART. 3 - Concessione in uso di infrastrutture comunali
1. La posa di nuove reti di comunicazione elettronica nelle infrastrutture di proprietà o comunque di competenza del Comune è soggetta a specifica convenzione di diritto d’uso, regolante i rapporti tra le parti, di durata massima pari a 20 anni, rinnovabile per un eguale o diverso arco temporale su richiesta dell’operatore interessato, fatto salvo l’adeguamento economico degli oneri ad essa associati (canoni, depositi cauzionali, etc.), in coerenza con i principi della normativa vigente, del presente regolamento ed a condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie, senza ritardi ingiustificati.
2. Qualora pervenga al Comune di Barge domanda di installazione di elementi di rete di comunicazione elettronica, da parte di operatori di rete, relativamente ad una specifica parte di territorio comunale, il Comune provvederà entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione, alla pubblicazione per giorni 30 (trenta) di avviso di manifestazione di interesse rivolto a tutti gli operatori, preventivamente approvato con deliberazione della Giunta Comunale, al fine di garantire il rispetto dei principi indicati all’art.3 comma 2 del D.Lgs. 33/2016.
3. L'Amministrazione Comunale di Barge si riserva di pubblicare periodicamente apposito avviso di interesse rivolto a tutti gli operatori che potranno comunicare al Comune i loro programmi con l'individuazione delle zone di intervento e i relativi progetti di massima.
4. I soggetti titolari di autorizzazione alla posa di servizi a rete non di comunicazione elettronica (es teleriscaldamento, ecc.) con occupazione del sottosuolo di competenza comunale, non sono autorizzati a concedere l’utilizzo delle reti di competenza a operatori di rete se non previa modifica dell’autorizzazione ai sensi del presente regolamento.
5. Trascorso il periodo di validità della concessione le infrastrutture realizzate dall'operatore sul territorio comunale resteranno a disposizione del Comune, se di interesse, senza alcun diritto a rimborso da parte dell'operatore.
6. I soggetti che avranno manifestato interesse nei casi previsti ai commi 2 e 3 saranno invitati a presentare istanza e l’Amministrazione verificherà ogni richiesta in termini di:
- conformità con la normativa vigente;
- compatibilità con la propria programmazione;
- compatibilità tecnica con le infrastrutture comunali o di competenza comunale esistenti.
7. Fatta salva la necessità di richiedere ulteriore documentazione e/o espletare un supplemento di gara/istruttoria, entro 60 giorni dalla richiesta, il Comune porterà a conoscenza degli interessati le proprie determinazioni.
8. Nel caso in cui più operatori intendessero utilizzare le medesime infrastrutture comunali o di competenza comunale per la posa delle proprie reti, gli operatori si impegnano ad accordarsi; in caso di mancato accordo, il Comune concederà l'uso dell'infrastruttura all'operatore che offrirà le condizioni più vantaggiose per l'Amministrazione sia sotto il profilo economico sia sotto l’aspetto logistico.
9. L'Amministrazione si riserva, a sua discrezione e per motivi di pubblico interesse, di non concedere l'uso di infrastrutture comunali libere o di concedere, in caso di disponibilità, la medesima infrastruttura a più operatori.
10. Tenuto conto che i servizi per cui le infrastrutture sono state costruite sono da considerare prevalenti rispetto al servizio “ospite” (fibra ottica, banda larga, …), la convenzione dovrà, tra l’altro, riportare specifica clausola
“liberatoria” così formulata: “se per esigenze manutentive del Comune o delle Società gestori dovesse essere danneggiato involontariamente il cavo e/o i cavi in fibra ottica della rete di comunicazione elettronica, eventuali oneri e costi di riparazione faranno capo esclusivamente all’operatore”.
11. La convenzione di cui al comma 1 stabilirà, fra l'altro, che l’operatore che ha in concessione d'uso infrastrutture di proprietà Comunale dovrà:
- tenere un registro delle date e dei nomi dei tecnici che accedono alle infrastrutture e delle operazioni da questi svolte;
- utilizzare solo personale con adeguate competenze;
- usare strumenti adatti per l’apertura dei pozzetti, delle scatole di giunzione e di distribuzione.
Terminato l’intervento, i pozzetti devono essere lasciati puliti;
- disporre di un servizio di pronto intervento continuativo, di cui dare tempestiva informativa agli uffici comunali;
- consentire al Comune o alle Società/Enti gestori l’accesso in ogni momento ai pozzetti di ispezione e a tutte le altre parti di infrastrutture municipali utilizzate dall’operatore;
- al termine dell’utilizzazione delle infrastrutture municipali, l’operatore dovrà, entro 30 giorni, liberarle di ogni cosa di sua proprietà e ripristinare la situazione preesistente. Ogni costo relativo resta a suo carico;
- rispettare i vincoli e le limitazioni dettate dalle norme in materia di occupazione e manomissione di suolo pubblico
Il tutto fatti salvi i diritti di terzi.
ART. 4 - Documentazione da allegare alla istanza
1. La domanda per l'uso delle infrastrutture comunali da presentare al Comune per le proprie valutazioni di competenza dovrà obbligatoriamente contenere:
a. planimetria in scala 1:500 o 1:1000 riportante il tracciato di posa della rete di comunicazione elettronica (e/o degli eventuali nuovi cavidotti) e la posizione di tutti i manufatti di pertinenza della rete (pozzetti, armadietti, ecc.) esistenti e da posare;
b. particolari costruttivi in scala 1:25 dei manufatti, delle eventuali sezioni di scavo e di eventuali attraversamenti stradali riportanti le quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti e dei manufatti. In particolare gli armadietti dovranno essere progettati per contenere tutte le apparecchiature necessarie, compresi i quadri e i contatori elettrici, e idonei ad ospitare anche eventuali altri operatori di telecomunicazione; non sono ammessi sopralzi o armadietti affiancati;
c. relazione illustrativa dell’intervento riportante le caratteristiche della rete, degli apparati e dei manufatti di pertinenza, ecc. nonché l’analisi tecnica delle eventuali interferenze con i sottoservizi esistenti e le eventuali opere di protezione delle stesse, con particolare riferimento alle intersezioni. In detta relazione dovrà essere inoltre dichiarata la conformità dell’intervento progettato alle normative di settore;
d. cronoprogramma di realizzazione della rete e della sua eventuale progettata estensione geografica nel triennio, comprensivo di dettagli grafici;
e. la preventiva accurata verifica tecnica tronco per tronco circa:
- il limite di capacità di contenimento dei cavidotti per la quale è possibile la normale gestione degli impianti senza oneri aggiuntivi;
- il mantenimento degli spazi adeguati per il passaggio di ulteriori cavi nel caso di ampliamento degli impianti;
- le interferenze con altri sottoservizi; ecc.
f. nel caso di posa reti di comunicazione elettronica nelle infrastrutture comunali in gestione (quali ad esempio le reti pubblica illuminazione, fognature e acquedotti), motivato nulla osta della società gestore.
2. Il Comune, in relazione alla specificità di ciascun intervento, si riserva di richiedere ulteriori documentazioni.
3. L’Ufficio Tecnico comunale, in relazione alla documentazione presentata, approva o non approva in tutto o in parte, in esecuzione a quanto disposto dall’art. 3 commi 4 e 5 del D.Lgs. 33/2016, il progetto di intervento acquisendo un parere di massima dagli eventuali ulteriori Uffici competenti, previa comunicazione alla Giunta Comunale.
1. A titolo di garanzia su eventuali danni causati sulla infrastruttura comunale o per inerzia negli interventi previsti a carico dell’operatore e per tutta la durata della convenzione, l'operatore dovrà presentare idonea fideiussione, per l'importo valutato dall’ufficio tecnico in fase di approvazione del progetto, in base alla lunghezza di infrastruttura in concessione d'uso richiesta. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile.
ART. 6 - Procedure per spostamenti o dismissioni delle infrastrutture
1. Sono a carico dell’operatore gli oneri per la realizzazione di eventuali raccordi/collegamenti tra diverse linee non comunicanti tra loro (es. per interruzione di cavidotti al servizio di distinti centralini di alimentazione degli impianti I.P.).
2. La realizzazione di scavi in sede stradale o su altre aree comunali è soggetta ad autorizzazione specifica.
3. La manomissione delle viabilità, delle infrastrutture e delle aree comunali comporta l’obbligo da parte dell’operatore di ripristino delle stesse a perfetta regola d’arte secondo le prescrizioni impartite nell’autorizzazione e nella regolamentazione comunale vigente
4. Alla scadenza della convenzione d’uso e, comunque, in ogni caso in cui termini la loro utilizzazione l’operatore dovrà, entro 30 (trenta) giorni, liberarle di ogni cosa di sua proprietà e ripristinare la situazione preesistente, salvo diverso accordo con il Comune; ogni costo relativo resta a carico dell’operatore, compresa l’eventuale bonifica finale.
5. Qualora, a seguito di opere intraprese dall'Amministrazione Comunale su strade e piazze comunali o di uso pubblico e relative pertinenze o su opere comunali in genere, sia necessario spostare, rimuovere o comunque modificare infrastrutture di proprietà comunale in uso ad un operatore, quest'ultimo dovrà provvedere celermente in conseguenza su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale e senza alcun onere per quest'ultima.
6. Nell'effettuare gli spostamenti di percorso, il Comune si renderà disponibile a consentire agli operatori interessati, a loro spese, la posa di infrastrutture provvisorie per garantire le loro esigenze e la continuità del servizio, fermo restando che il Comune non sarà responsabile per eventuali disservizi.
7. In caso di inerzia dell'operatore il Comune, previa diffida ad adempiere, potrà eseguire direttamente gli interventi necessari addebitando le spese e gli eventuali danni all'operatore, attivando le garanzie di cui all’art.5 che dovranno essere reintegrate entro 30 giorni dall’escussione, pena la decadenza della convenzione e l'incameramento di tutta la fideiussione da parte della Amministrazione.
1. Nel caso di danni arrecati alle infrastrutture preesistenti, il Comune ordinerà all’operatore e/o ai sui aventi causa l’immediato rifacimento a regola d’arte; se entro il termine fissato nell’ordinanza non verrà effettuata la messa in pristino a regola d’arte verrà incamerata la relativa parte della fideiussione che dovrà essere reintegrata entro 30 giorni dall’escussione, pena la decadenza della convenzione e l'incameramento di tutta la fideiussione da parte della Amministrazione.
2. È fatto salvo il risarcimento del danno.
1. Gli oneri connessi al conferimento dei diritti di passaggio o all’accesso e all’uso delle infrastrutture di posa esistenti sono determinati tenendo conto di quanto segue:
- posando i cavi in fibra ottica nelle infrastrutture comunali esistenti, si va ad “ostacolare” l’operatività della manutenzione dei servizi con maggiori oneri a carico del Comune;
- l’equo indennizzo previsto dalla normativa a carico degli operatori per l’accesso alle infrastrutture, tiene conto anche di eventuali spese aggiuntive sostenute direttamente od indirettamente dal Comune per la fornitura dell’accesso ed è comunque tale da non determinare alcun onere aggiuntivo a carico del Comune stesso.
2. La misura dell’equo indennizzo ritenuto congruo in relazione a quanto sopra esposto per l’utilizzo delle infrastrutture non è inferiore a € 15.00 una tantum per metro lineare di infrastruttura utilizzata. È facoltà dell'operatore offrire al Comune indennizzi maggiori.
3. L’importo dell’equo indennizzo dovrà essere corrisposto mediante versamento in unica soluzione presso la tesoreria Comunale nei modi indicati nella convenzione, prima dell’inizio lavori.
4. Sono a carico dell'operatore:
- eventuali costi per la messa fuori esercizio di linee e reti tecnologiche, necessaria per la posa o per la manutenzione delle reti di comunicazione elettronica; nel caso di manutenzioni straordinarie delle infrastrutture comunali l’operatore, su richiesta del Comune, è tenuto ad attivare l’eventuale servizio sostitutivo, senza alcun indennizzo da parte dell’Ente;
- le spese per la redazione e sottoscrizione della convenzione (bolli, diritti, spese registrazione, etc.);
- l’operatore si assume l’onere di provvedere in proprio alla completa manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture assegnate, secondo un piano manutentivo approvato dal Comune;
- la cessione al Comune di un idoneo numero di fibre spente per le necessità istituzionali;
5. Nel caso in cui l'operatore nella realizzazione dell'intero progetto debba posare propri cavidotti, il Comune potrà richiedere la posa gratuita di un ulteriore cavidotto da cedere gratuitamente al Comune per esigenze e usi istituzionali; tale eventualità verrà normata in convenzione.
1. In caso di occupazioni abusive trova applicazione il Regolamento comunale applicazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche, art.29 anche per quanto riguarda l’aspetto sanzionatorio.
2. Non è ammessa la posa di reti di telecomunicazione elettronica all’interno delle infrastrutture di proprietà del Comune di Barge senza l’assenso preliminare del Comune stesso e la conseguente stipula della convenzione.
3. Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Cuneo.
1. Le prescrizioni tecniche riportate nel presente Regolamento costituiscono prescrizioni minime e potranno essere implementate, in condizioni particolari, dagli uffici preposti del comune di Barge.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano il Regolamento Comunale di Polizia Urbana, Regolamento Comunale per l’applicazione del canone occupazione di spazi ed aree pubbliche.
ART. 12 - Entrata in vigore del presente regolamento
1. Il presente regolamento diventa efficace ad esecutività della delibera di approvazione.