CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A ESPERTI ESTERNI CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO
Comune di Copparo
Provincia di Ferrara
Regolamento
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A ESPERTI ESTERNI CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO
Approvato con delibera di G.C. n. 98 del 11-08-2008
INDICE
Art. 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo Art. 2 - Ricorso ai collaboratori esterni
Art. 3 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali
Art. 4 - Accertamento delle condizioni per l’utilizzazione delle risorse interne Art. 5 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative
Art. 6 - Requisiti per il conferimento degli incarichi
Art. 7 - Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative
Art. 8 - Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa Art. 9 - Disciplinare di incarico
Art. 10 - Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico
Art. 11 - Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa Art. 12 - Pubblicità e comunicazioni inerenti l’affidamento degli incarichi
Art. 13 - Norme finali
Art.1
Oggetto, finalità, ambito applicativo
1. Il presente regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, e s.m.i., e dall'art. 110, comma 6 del d.lgs. n. 267/2000 (d'ora in avanti "incarichi") e dall'art 3, comma 56, della legge 24.12.2007 n. 244.
2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e 2230 del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:
a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'ente;
c) consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, acquisizione di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente.
3. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e 2230 del codice civile, nonché dell'art. 409 del codice di procedura civile.
4. Il contratto d'opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito.
5. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.
6. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
a) agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e del nuc1eo di valutazione;
b) agli appalti e agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (ad esempio gli incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche oppure gli incarichi per la nomina dei componenti delle commissioni di concorso);
c) agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'ente;
d) agli incarichi previsti dall'art. 90 del D.1gs. 8.8.2000 n. 267;
e) agli ingaggi di artisti, direttori artistici, registi, scenografi e simili, per la realizzazione di mostre, rassegne e/o stagioni prodotte direttamente dal Comune;
f) agli incarichi individuati dall’art.110 commi 1 e 2 del D.1gs. 8.8.2000 n. 267;
g) agli incarichi di docenza per attività formative.
Art.2
Ricorso ai collaboratori esterni
0.Xx competenza all’affidamento degli incarichi è dei dirigenti o di soggetti da essi delegati (posizioni organizzative) che intendono avvalersene (di seguito: dirigenti competenti), i quali possono ricorrervi solo dopo aver accertato la rispondenza dell’affidamento dell’ incarico alle attività istituzionali stabilite dalla legge e alla individuazione da parte del Consiglio, in sede di predisposizione della relazione Previsionale e Programmatica, dei programmi e dei progetti, a cui fanno riferimento gli obiettivi gestionali del Piano esecutivo di gestione (PEG), dai quali si può evincere indicativamente l’esigenza di procedere, nell’esercizio, all’affidamento di incarichi esterni di studio, ricerca, consulenza e collaborazione, in quanto trattasi di obiettivi complessi per i quali è opportuno acquisire all’esterno le necessarie competenze. Il Dirigente deve pertanto accertarsi della rispondenza dell’affidamento dell’incarico con la previsione contenuta nell’art. 3, comma 55, della Legge n. 244/2007 relativa al Programma approvato dal consiglio comunale, fatte salve materie e competenze previste e assegnate all’Ente da disposizioni legislative e con i limiti posti dal bilancio di previsione e dal PEG.
2. Gli incarichi ad esperti esterni possono essere conferiti solo per motivi straordinari e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque essere riconducibili alle normali mansioni del personale in servizio presso l'ente. La prestazione deve essere di tipo intellettuale, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l'ente e di agire in nome e per conto dell' amministrazione e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale.
Art.3
Presupposti per il conferimento di incarichi professionali
1. Gli incarichi possono essere conferiti in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento:
a) l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'ente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’Amministrazione;
b) l'oggetto di cui alla lett. a) deve essere preventivamente illustrato mediante programmi di attività, o progetti specifici e determinati, da cui si rileva che per la loro realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;
c) l'ente deve avere preliminarmente accertato l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
d) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea ed eventualmente particolari abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni, anche comportanti l'iscrizione in ordini o albi; sono fatti salvi i casi documentati di alta specializzazione in ambiti professionali particolarmente complessi, anche caratterizzati da elevata tecnologia o da contenuti particolarmente innovativi, riconducibili a nuove professionalità o a professioni non regolate specificamente;
e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
f) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;
g) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art. 5, salvo quanto previsto dal successivo art. 8.
2. Gli incarichi sono conferiti nei limiti delle risorse previste in bilancio.
Art. 4
Accertamento delle condizioni per l'utilizzazione delle risorse interne
1. Prima di attivare la procedura comparativa, il Dirigente competente approverà il progetto, programma, obiettivo o fase di esso per il quale è necessario ricorrere ad incarichi di collaborazione, dopo aver attestato, motivatamente, l’assenza di strutture organizzative o professionalità interne al proprio Settore,in grado di assicurare i medesimi risultati, ad esclusione degli eventuali incarichi conferiti ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. L’atto adottato, ai sensi del comma precedente, sarà trasmesso al Settore Gestione Risorse Umane affinché provveda, entro i successivi 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, a verificare la possibilità di utilizzare le risorse umane già disponibili presso il Comune ed ordinariamente assegnate ad altro Servizio/Settore. In caso di riscontrata assenza di professionalità idonee si potrà procedere ad avviare la procedura selettiva prevista dal presente regolamento.
Art. 5
Selezione degli esperti mediante procedure comparative
1. Il procedimento di conferimento degli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca prende avvio con l’adozione della determinazione a contrarre ai sensi dell’articolo 192 TUEL da parte del dirigente/responsabile del servizio competente. Con tale determinazione il responsabile dovrà attestare l’assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’Ente idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno.
2. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei currìcula professionali degli esperti esterni e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio dei partecipanti alla selezione.
3. Il dirigente competente, contestualmente all’adozione della determinazione a contrarre, approva apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet dell'ente per almeno quindici giorni consecutivi, nel quale sono evidenziati:
a) i contenuti altamente qualificanti della collaborazione richiesta come risultano dal programma di attività, e dai progetti specifici e determinati dall'ente e consultabili in allegato all'avviso;
b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
c) il termine, non inferiore a quindici giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
d) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, le modalità della comparazione dei candidati (solo titoli o titoli e colloquio);
e) il giorno dell'eventuale colloquio;
f) le materie e le modalità dell'eventuale colloquio;
g) le modalità di realizzazione dell'incarico;
h) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico occasionale o coordinato e continuativo;
i) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore o per il prestatore occasionale; l'entità del compenso deve essere strettamente correlato al valore del risultato che l'ente ritiene di poter conseguire con il rapporto di lavoro autonomo.
4. In luogo dell’avviso di selezione, il Dirigente, per particolari esigenze tecnico operative e comunque per incarichi di importo massimo presunto non superiore ad Euro 4.000,00 (oneri fiscali esclusi), potrà ricorrere alla procedura negoziata, invitando almeno tre soggetti di sua fiducia (se sussistono in tale numero soggetti idonei) con rispetto comunque dei principi della non discriminazione, parità di trattamento, e rotazione degli incarichi; in tal caso dovrà essere inviata agli stessi soggetti una lettera di invito contenente almeno gli elementi di cui al comma 3 riferiti all’avviso di selezione.
Art.6
Requisiti per il conferimento degli incarichi
1. Gli incarichi regolati dal presente regolamento vengono conferiti a soggetti in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria e di adeguata competenza e/o esperienza lavorativa riferita alle prestazioni da svolgere. Fatto salvo quanto la legge prescrive per l'esercizio di specifiche professioni intellettuali, i candidati debbono, pertanto, essere in possesso di idoneo diploma di laurea (laurea secondo il vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale o, qualora l’ambito delle prestazioni da effettuare faccia riferimento a percorsi didattici universitari, definiti dai rispettivi ordinamenti in aggiunta alla laurea triennale, i candidati dovranno essere in possesso della laurea triennale e di una ulteriore specializzazione universitaria) e aver maturato una adeguata competenza e/o esperienza lavorativa nel settore inerente l'incarico da conferire. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attivita' che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessita' di accertare la maturata esperienza nel settore.
2. Oltre al titolo di studio può essere richiesta l'abilitazione professionale e/o l'iscrizione ad un albo professionale.
3. Il soggetto cui viene conferito l'incarico deve, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di. provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
4. L’ incarico di collaborazione, studio, ricerca o consulenza potrà essere altresì conferito:
- ad istituti o enti che, per loro caratteristiche e per documentate esperienze maturate, diano fondato affidamento circa lo svolgimento degli incarichi da assegnare;
- alle Università o loro strutture organizzative interne, individuate secondo il rispettivo ordinamento.
5. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che:
a) abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali;
b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall’Amministrazione Comunale;
c) abbiano commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti , debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall’Xxx.xx Comunale;
d) abbiano un contenzioso con l’Amministrazione Comunale;
e) siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l’Xxx.xx Com.le in forza di appalti di opere, servizi o forniture;
f) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici e prestino opera con carattere di continuità in favore dei soggetti di cui alla precedente lettera e);
g) abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle normative vigenti;
h) siano stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti ovvero abbiano in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;
i) in qualità di soggetti amministratori o comunque dotati di poteri di rappresentanza si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d’attività, di regolamento giudiziario o di concordato preventivo.
Art.7
Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative
1. Il dirigente competente procede alla selezione dei candidati valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati secondo le indicazione dell'avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto.
2. Per la valutazione dei curricula, il dirigente può avvalersi di una commissione tecnica interna, anche intersettoriale, composta a titolo gratuito da dirigenti o da esperti interni in materia, nominata con suo atto e dallo stesso presieduta.
3. Nel caso di selezione per titoli e colloquio, sono valutati preventivamente i titoli ed al colloquio sono ammessi solo i candidati che hanno conseguito almeno 7 punti sul punteggio massimo di 10. Il punteggio per il colloquio non può essere superiore ad un terzo del punteggio massimo previsto per i titoli.
4. All'esito della valutazione dei curricula e dei colloqui, ove richiesti, è stilata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto motivato del dirigente competente.
5. Il candidato risultato vincitore è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa.
Art.8
Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa
1. In deroga a quanto previsto dall’art. 5, il dirigente competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni.
a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera di xxxxxx;
b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l’utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;
c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto.
Art. 9 Disciplinare di incarico
1. Il dirigente formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, previa verifica effettuata con il Settore Gestione Risorse Umane, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, deve contenere i seguenti elementi:
a) le generalità del contraente;
b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
d) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
e) l'oggetto della prestazione professionale, secondo le indicazioni del programma o progetto che viene allegato al contratto;
f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
g) l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
h) le modalità di pagamento del corrispettivo;
i)la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento;
l)la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
j) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
k) il foro competente in caso di controversie.
3. Il compenso della collaborazione è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'ente. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico. In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.
Art. 10
Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico
1. Il dirigente competente, attraverso i propri uffici, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.
2. Il dirigente competente accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
Art. 11
Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata continuativa
1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c, nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del dirigente competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal dirigente competente.
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'ente.
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'amministrazione, secondo le direttive impartite dal dirigente competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.
5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata Inps di cui alla legge n. 335/1995, e s.m.i, sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all'amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all'Inail sono a carico dell'amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore.
Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari.
6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla determinazione dirigenziale e dal disciplinare d'incarico.
Art. 12
Pubblicità e comunicazioni inerenti l’affidamento degli incarichi
1. I provvedimenti di affidamento degli incarichi sono pubblicati all’albo pretorio e sul sito web del Comune di Copparo, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, a cura del Dirigente che ha conferito l’incarico.
2. Il contratto di affidamento degli incarichi è efficace solo dopo la pubblicazione sul sito web del nominativo, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso (art. 3, comma 18, della legge 244 del 2007).
3. I provvedimenti di affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza di importo superiore a euro 5.000,00 devono essere trasmessi alla competente Corte dei Conti per l’esercizio del controllo successivo sulla gestione (articolo 1, comma 173 Legge 266/05)
4. Gli elenchi dei soggetti cui l’Amministrazione ha affidato incarichi nel corso dell’anno, sono comunicati semestralmente al Dipartimento della funzione pubblica per gli adempimenti connessi all’anagrafe delle prestazioni.
5. Dell’esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma 1.
Art. 13 Norme finali
1. Per quanto non stabilito dal presente disciplinare, si rinvia a quanto previsto dalla normativa in materia di contratti di prestazioni d’opera, ai sensi degli art.2222 e segg del codice civile.
2. Ai sensi dell’art. 3, comma 57, della legge 244/2007, il presente regolamento viene trasmesso, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla sua adozione.