Contract
C O M U N E D I P A R T I N I C O
PROVINCIA DI PALERMO
Settore 5 Lavori Pubblici e Cura della Città
Servizio 1 - Edilizia Pubblica
ACCORDO QUADRO,
AI SENSI DELL’ART. 54 D.LGS. N. 50/2016, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI – CUI: L00601920820202100013
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PREMESSA
Il presente Capitolato detta le norme regolanti l’Accordo Quadro ai sensi art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e relativi contratti attuativi, per le opere di pronto intervento, interventi manutenzione straordinaria immobili comunali, in proprietà uso o gestione del Comune di Partinico
L’Accordo Quadro prevede l’affidamento ad un unico operatore economico che provvederà a intervenire su n. 4 Istituti comprensivi.
Tutte le lavorazioni previste nel presente appalto devono essere eseguite senza determinare impedimenti o disservizi alle attività presenti nei fabbricati oggetto dei lavori e senza richiesta di oneri aggiuntivi rispetto ai prezzi offerti in sede di gara.
Tali opere sono da eseguirsi per conto del Comune di Partinico (che per brevità, nel testo, sarà indicata Comune).
Questo Capitolato si intende, ed è, parte integrante dei contratti, di accordo quadro e contratti attuativi, che verranno stipulati con l’impresa appaltatrice (che per brevità, nel testo, sarà indicata Impresa).
Il Comune appaltante, per quanto concerne l’esecuzione delle opere appaltate e per ogni conseguente effetto, sarà rappresentata nei rapporti con l’Impresa appaltatrice dalla propria Direzione dei Lavori (che per brevità, nel testo, sarà indicata D.L.) e dal Responsabile del Procedimento, secondo le rispettive competenze.
CAPITOLO I
OGGETTO ED AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO
ART. 1 OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
L’accordo quadro ha per oggetto l’esecuzione afferente gli “interventi di manutenzione straordinaria degli immobili comunali facenti parte del patrimonio” edifici comunali in uso, proprietà o gestione al Comune di Partinico.
La stazione appaltante si riserva, nel corso della durata del contratto di inserire nell’elenco di cui sopra ulteriori fabbricati nell’ambito del territorio comunale.
L’appalto in oggetto si configura come appalto di lavori, essendo l'oggetto del contratto attinente ad azioni prevalenti di modificazione della realtà fisica dei beni in oggetto.
Si individuano le seguenti forme d’intervento ed attuazione dell'accordo quadro:
1. lavori di manutenzione straordinaria1 su specifici fabbricati, da eseguirsi previa eventuale acquisizione dei pareri degli enti interessati, approvazione dell'intervento e stipula di contratto attuativo;
2. lavori di manutenzione ordinaria2 su specifici fabbricati, da eseguirsi previa approvazione dell'intervento e stipula di contratto attuativo;
3. lavori di manutenzione/ripristino degli impianti tecnologici e di riscaldamento, da eseguirsi previo ordine dei lavori.
Gli interventi verranno definiti sulla base dei progetti redatti dalla stazione appaltante o delle esigenze secondo l’ordine di priorità stabilito dall’ente committente nei limiti dell’importo dell'Accordo Quadro.
I progetti degli interventi/prestazioni/lavori verranno stimati secondo l’elenco dei prezzi allegato al presente capitolato, dedotto il ribasso d’asta di aggiudicazione.
Per i suddetti interventi l’ente committente provvederà di volta in volta, allorquando richiederà le prestazioni e i lavori, a definire le condizioni contrattuali di dettaglio ed assegnare il termine per la loro ultimazione così come indicato al successivo Art. 13.
ART. 2 AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO E CATEGORIE DEI LAVORI
Con il presente Accordo Quadro vengono emessi ordinativi di lavoro secondo le tipologie di intervento, di durata del tempo ed il tetto complessivo di spesa entro il quale possono essere affidati lavori.
L’importo complessivo del Q.E. dell’accordo quadro "Lavori di manutenzione straordinaria degli immobili comunali ” nasce appunto dalla necessità di rendere fruibili i plessi comunali alla popolazione cittadina
Pertanto, all'accordo quadro di cui al presente progetto afferisce una quota pari a € 250.000,00 di cui:
lavori e forniture compreso oneri sicurezza. | € 195.000,00 | |
oneri sicurezza non soggetti a ribasso | € 7.800,00 | |
IVA 22% | € 42.900,00 | |
Contributo ANAC | € 225,00 | |
incentivi tecnici | € 3.900,00 | |
Oneri Conferimento in discarica e altre spese | € 7.906,80 | |
€ 249.931,80 |
1 manutenzione straordinaria : le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso
2 manutenzione ordinaria gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
I prezzi unitari degli elenchi approvati sono soggetti al ribasso d'asta di aggiudicazione, con le seguenti eccezioni:
- Gli oneri per la sicurezza, pertanto i relativi prezzi unitari, non sono soggetti a ribasso d'asta.
- Qualora siano contabilizzate opere in economia, sono soggette a ribasso la quota di utili di impresa e spese generali nel costo di ciascuna ora di manodopera.
L'importo netto dei contratti di accordo quadro per ciascun lotto sarà dato dalla somma dagli importi Al e A2.
Trattandosi di un appalto di manutenzione, il quale comprende l'esecuzione di opere e lavori che si renderanno necessari per il ripristino, modifiche e adeguamenti degli spazi di edifici scolastici e di rifacimento e realizzazione di nuovi impianti di riscaldamento, precisiamo che l'importo A2, relativo agli Oneri per il coordinamento per la Sicurezza, è presunto in quanto stimato sulla base della tipologia di lavorazioni previste e relativo importo. La D.L., esaminato caso per caso e stabilendo gli apprestamenti necessari, provvederà a stimare/contabilizzare a misura gli Oneri della Sicurezza, per ogni intervento ordinato e contratto attuativo, secondo i prezzi dedicati alle opere compiute di sicurezza di cui alle categorie denominate “Opere di sicurezza” dell'Elenco Xxxxxx posto a base di gara o eventualmente in altra sezione dello stesso Xxxxxx Xxxxxx.
Con riferimento all'atto di segnalazione ANAC n. 2 del 19/03/2014 in merito al costo complessivo del personale, al solo scopo di fornire un riferimento, si stima una incidenza media pari a circa il 40% dell'importo dei lavori, da valutare nel dettaglio di ciascun contratto attuativo.
Qualora il RUP ritenga di valutare la congruità delle offerte, potrà richiedere ai sensi dell'art. 97 c. 1 e c.5 del D. Lgs. n. 50/2016, l'importo dei costi per il personale che l'impresa stima di sostenere mediamente per la realizzazione di tutti i lavori rientranti nell'accordo quadro, che dovrà risultare congruo rispetto al costo ed alle caratteristiche dell'accordo quadro.
L'offerta economica redatta sul modello predisposto dalla stazione appaltante, dovrà contenere, pena l’esclusione, anche la dichiarazione in merito all'importo dei costi sostenuti dall'impresa per la sicurezza aziendale, ai sensi art.95 c. 10 del D. Lgs n. 50/2016, afferenti alla presente commessa e compresi nell'offerta economica stessa, che dovranno risultare congrui rispetto al costo ed alle caratteristiche dell'accordo quadro e potranno essere soggetti a verifica di congruità da parte del RUP.
Gli importi dei lavori dell'Accordo quadro rappresentano un tetto massimo di spesa entro cui stipulare i contratti attuativi. Il Comune non è obbligato a stipulare contratti fino al raggiungimento dell'importo complessivo.
Allo scadere dell'accordo Quadro, nel caso che l’importo dei lavori affidati risulti inferiore a quello dell'accordo, nulla sarà dovuto all’impresa a titolo di indennizzo o mancato guadagno.
Le opere previste sono da ricondursi ad interventi di manutenzione, nell'ambito delle seguenti tipologie:
1. Lavori edili e finiture;
2. Impianti di riscaldamento e impianti idrico - sanitario
3. Opere di sistemazione spazi esterni nell'ambito di cortili o piazzali, marciapiedi.
La Categoria generale prevalente è la OG1 (edifici civili ed industriali).
Altre categorie di lavori, diverse dalla prevalente, di importo stimato singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo, scorporabili con obbligo di qualificazione, obbligatoria sono:
OS 28 (Impianti termici e di condizionamento)
Per la categoria OS28 diversa dalla prevalente, in assenza di qualificazione sussiste obbligo di subappalto o costituzione RTI verticale con operatori economici in possesso di adeguata qualificazione.
ART. 3 CONTABILIZZAZIONE
I singoli contratti attuativi saranno, di norma, appaltati a misura in base alle norme del presente Capitolato con l’applicazione dei prezzi di elenco ed al netto del ribasso contrattuale. Tali prezzi comprendono tutti gli oneri a carico dell’Impresa per l’esecuzione a perfetta regola d’arte dei lavori ad essa affidati, come specificato nel Capitolato stesso.
E’ facoltà della D.L. contabilizzare gli interventi più semplici e di breve durata e interventi di manutenzione ordinaria, mediante l’emissione di Liste in economia.
La componente da compensare in economia sarà limitata allo stretto necessario per le prestazioni, tipicamente di minuta manutenzione e riparazione, non altrimenti quantificabili.
E’ fatta salva ogni diversa pattuizione stabilita nel contratto attuativo tra le parti.
ART. 4 DURATA ED ANDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO
La durata temporale massima prevista del contratto di accordo quadro è di mesi 6.
Ciò non esonera l’appaltatore dal rispetto dei tempi utili all’esecuzione dei singoli contratti attuativi.
I contratti attuativi relativi agli interventi programmati saranno per quanto possibile distribuiti con una certa omogeneità nel periodo di durata dell'accordo, fatto salvo specifiche esigenze della SA. In particolare, gli interventi sul patrimonio scolastico, considerato il periodo estivo e/o festivo di minor utilizzo delle strutture, saranno necessariamente intensificati e programmati in tale periodo in contemporanea su più strutture facenti parte di uno stesso lotto, senza che ciò possa dare adito all'appaltatore ad ulteriori compensi.
ART. 5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
I lavori verranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara.
L’offerta economica per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro consiste nel ribasso percentuale unico sugli articoli degli elenchi prezzi facenti parte della documentazione di gara. Gli oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso.
CAPITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’ACCORDO QUADRO
ART. 6 OSSERVANZA DI LEGGI E NORME
Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto, l’accordo quadro ed i relativi contratti attuativi sono soggetti all’osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall’Appaltatore:
• il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII “Dell’appalto”, artt. 1655-1677;
• le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
• le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
• le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle C.E.I. - U.N.E.L., A.N.C.C., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;
• per quanto in vigore ed applicabile, il Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145 del 19.04.2000;
• Il Decreto Legislativo n. 50 del 19.04.2016 e ss.mm.ii.;
• Le Linee Guida ANAC vigenti in materia;
• Il Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008 e ss.mm.ii.;
• per quanto in vigore ed applicabile, Il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
• Legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie”;
• per quanto in vigore ed applicabile, la L.R. n. 38 del 13/07/2007 e ss.mm.ii e relativo Regolamento attuativo; Costituiscono obbligazione contrattuale tutte le leggi, i decreti, i regolamenti, le disposizioni e tutte le norme inerenti i lavori e i servizi erogati, comunque citate o non citate nel presente capitolato d’appalto o che saranno emanate nel corso della relazione contrattuale.
Quando vi siano antinomie tra i diversi documenti contrattuali - e fermo restando il rispetto di leggi e norme vigenti in materia
- l’impresa erogherà la prestazione/lavoro che l’ente committente riterrà più congruente ai propri obiettivi, e ciò indipendentemente dal maggiore o minore valore economico di quest’ultima.
ART. 7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO
Xxxxx parte integrante del contratto di accordo quadro i seguenti documenti:
• L’offerta d’aggiudicazione;
• Gli schemi tipo di PSC e di DUVRI;
• Il POS redatto dall'Impresa, contenente le misure di sicurezza generali e specifiche, da integrare in sede di contratti attuativi;
• Il progetto di Accordo Quadro:
a) Relazione tecnica generale;
b) Elenco prezzi (PREZZIARIO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI SICILIA 2019 – Decreto 16 gennaio 2019 oltre ai nuovi prezzi allegati al presente progetto);
c) Computo Metrico – individuazione degli interventi
d) Piano della Sicurezza;
e) Capitolato di Appalto
f) Schema di Contratto
g) Cronoprogramma
ART. 8 CESSIONE DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO
Il contratto di accordo quadro non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.
ART. 9 MODIFICA ACCORDO QUADRO
Le modifiche alle condizioni dell'accordo quadro sono ammesse unicamente nei casi previsti ai commi 1 e 2 dell'art.106 del D. Lgs. n. 50/2016. Modifiche diverse da queste comportano la necessità di una nuova procedura d'appalto.
Ai sensi dell'art.106 del D. Lgs. n. 50/2016 c. 1 lett. a), non è ammessa la revisione dei prezzi contrattuali.
ART. 10 SUBAPPALTO ACCORDO QUADRO
Il contratto di accordo quadro non può essere subappaltato. Le lavorazioni di ciascun contratto attuativo potranno esser subappaltate, previa autorizzazione della stazione appaltante, secondo quanto disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Condizione necessaria è che all'atto dell'offerta presentata per l'aggiudicazione dell'accordo quadro il concorrente abbia dichiarato l'intenzione di avvalersi del subappalto per le relative tipologie di lavorazioni.
ART. 11 SPESE DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO
Tutte le spese del contratto di accordo quadro e di ciascun contratto attuativo, inerenti e conseguenti, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 216 comma 11 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii e dell'art. 34 comma 35 della L. 221 del 17.12.2012, le spese di pubblicazione del bando di gara saranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
ART. 12 FALLIMENTO E RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO
La S.A. ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro ex art. 1456 CC, nei seguenti casi:
- accertate violazioni o mancati rispetto di obblighi normativi;
a) raggiungimento, accertato dal RUP, del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali, di varia natura, pari al 10% dell'importo dell'accordo quadro;
b) concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell'aggiudicatario;
c) provvedimento definitivo a carico dell'aggiudicatario di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'art. 6 del D. Lgs 159/2011 ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n.50/2016;
d) nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, vengano a mancare le condizioni richieste dal Codice per la partecipazione alle procedure di affidamento de contratti pubblici;
e) cessione da parte dell'aggiudicatario dell'accordo quadro o di singoli contratti attuativi;
f) manifesta incapacità od inidoneità nell'esecuzione degli interventi di manutenzione;
g) inadempienza accertata alle norme di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi art 3 comma 9-bis della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.
h) grave inadempienza alle norme e disposizioni in materia di sicurezza nell'esecuzione delle attività previste dai contratti attuativi;
i) risoluzione di un singolo contratto attuativo;
j) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche dei contratti attuativi;
k) in tutti gli altri casi previsti nel presente capitolato e nella normativa anche se non espressamente richiamati;
La risoluzione dell'Accordo Quadro sarà comunicata all'aggiudicatario a mezzo di PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed avrà effetto senza obbligo preventivo di diffida da parte della S.A., a far data dal ricevimento della stessa.
In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro la S.A. si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti alla gara fino al quinto in graduatoria.
Contestualmente alla risoluzione dell'accordo quadro la SA procederà ad incamerare la garanzia definitiva posta a garanzia dell'Accordo per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.
ART. 13 PROCEDURA PER L'AVVIO DEGLI INTERVENTI E RELATIVI CONTRATTI ATTUATIVI
I singoli interventi di manutenzione o pronto intervento saranno affidati entro i limiti e le condizioni fissati dall’Accordo Quadro. La Stazione Appaltante, in base alle proprie esigenze, affiderà all’Aggiudicatario l’esecuzione di tutti gli interventi rientranti nell’Accordo Quadro, secondo, di norma, la seguente procedura:
a) La Stazione Appaltante, nella persona del RUP, inoltrerà al tecnico incaricato, di norma il DL di ciascun intervento, la richiesta di definire nel dettaglio il singolo intervento di manutenzione, ordinaria e/o straordinaria, redigendo il progetto e la stima di dettaglio, alle condizioni generali già fissate nell'A.Q. ed in base ai prezzi dell’elenco prezzi unitari ribassati della percentuale di ribasso offerta in sede di gara, sentito se necessario e senza oneri per la SA anche l'appaltatore per la definizione di dettaglio delle modalità operative o delle condizioni specifiche di esecuzione;
b) l'incaricato presenterà al RUP il progetto così definito per la verifica e l'approvazione;
c) una volta approvato, la Stazione Appaltante procederà ad affidare l’intervento mediante stipula del relativo Contratto Attuativo, al quale seguirà l’esecuzione dei lavori previsti.
e) all’atto dell’affidamento di un contratto attuativo l’Aggiudicatario dovrà indicare le prestazioni del Contratto specifico che saranno eseguite in subappalto, qualora si sia riservato tale facoltà in sede di offerta per l’Accordo Quadro e nel rispetto di quanto dichiarato per l’Accordo stesso relativamente alla tipologia delle prestazioni che saranno subappaltate e al limite massimo di subappalto;
Il contratto di accordo quadro verrà sottoscritto in forma pubblico-amministrativa. I successivi contratti attuativi verranno stipulati secondo le modalità previste all'art 32 c. 14 del Codice, in funzione degli importi di ciascun contratto attuativo. Trattandosi di accordo quadro, ai sensi dell'art. 32 c.10 lett b) non si applica il termine dilatorio.
Ciascun Contratto attuativo dovrà contenere il CIG derivato, l’oggetto e una descrizione dettagliata dell’intervento di manutenzione, il luogo di svolgimento della prestazione, il tempo massimo per l’esecuzione e i relativi importi. Potranno essere oggetto dei Contratti attuativi tutte le prestazioni elencate e specificate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e nei suoi Allegati. Nella stipula dei Contratti la Stazione Appaltante si atterrà alle condizioni generali previste per l’Accordo Quadro. I Contratti potranno inoltre prevedere:
l) indicazioni tecniche di dettaglio per l’esecuzione delle prestazioni previste;
m) indicazioni tecniche di dettaglio per l’esecuzione delle verifiche da parte delle figure di controllo;
n) termini specifici per l’esecuzione degli interventi di manutenzione, entro i limiti generali stabiliti dall’Accordo Quadro;
o) PSC o DUVRI contenenti precisazioni atte a garantire la sicurezza durante l’esecuzione delle prestazioni; in particolare potrà essere richiesta l’integrazione e/o la modifica del POS;
p) prescrizioni atte a garantire lo svolgimento delle normali attività istituzionali delle strutture (es. attività di ufficio e didattiche) durante gli interventi di manutenzione;
q) termini per le modalità di pagamento.
ART. 14 CONSEGNA DEI SINGOLI LAVORI ALL’INTERNO DEL CONTRATTO
La consegna dei singoli lavori sarà effettuata e documentata tramite una apposita scheda richiesta intervento (ALLEGATO B) che l’Ufficio D.L. comunicherà alla Ditta Appaltatrice ed al CSE (ove nominato) mediante la quale è individuata la tipologia delle richieste di intervento, la localizzazione, la descrizione dell’intervento richiesto, i tempi di esecuzione nonché la realizzazione di apprestamenti necessari per ridurre il rischio di infortunio e l’interferenza con le attività.
La scheda di cui sopra avrà il valore di verbale di consegna dei singoli lavori.
L’impresa è tenuta a rispettare i tempi di consegna e di esecuzione dei lavori così come segnalati nella Scheda di richiesta intervento relativa al singolo lavoro. Eventuali riserve sulla tempistica o sulle modalità di esecuzione indicate dovranno pervenire entro le successive 48 H, qualora non si riceva alcuna comunicazione nei tempi prescritti, si intenderanno accettati integralmente tutti i termini indicati dalla D.L.
L’impresa così come sopraindicato dovrà comunicare, non appena sia stato eseguito, la fine di qualsiasi lavoro, con indicate le modalità ed i tempi di esecuzione ed ogni e qualsiasi comunicazione ritenuta necessaria.
Dovrà, inoltre, di regola e fatto salvo ogni diversa pattuizione con il relativo DL, fornire settimanalmente i consuntivi di spesa delle lavorazioni eseguite.
ART. 15 DIREZIONE DEI LAVORI
Il Comune sarà rappresentato dal proprio RUP.
La Direzione dei Lavori oggetto del presente accordo quadro viene affidata ad un Ufficio di Direzioni Lavori costituito dal Comune prima della stipula del relativo accordo. Il DL dell'Accordo Quadro assumerà il ruolo di coordinamento.
Il Comune si riserva di modificare la nomina del Direttore dei Lavori senza che l’appaltatore possa opporre nulla al riguardo. Nel caso nel corso di ciascun contratto attuativo, o preliminarmente alla stipula o consegna dei lavori, si ricada nelle previsioni di cui all'art. 90 c.5 del D. Lgs. 81/2008, si procederà alla nomina di un Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione ed alla redazione di PSC. (vedasi successivi art. 32 e art. 33)
ART. 16 STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Entro 10 giorni dall'atto di stipula dell'Accordo Quadro L'impresa dovrà:
a) definire la struttura organizzativa per l’erogazione delle prestazioni, indicando i dati anagrafici, culturali, professionali ed i ruoli di tutte le persone che la costituiscono, nonché indicando i loro recapiti all’interno del sistema telefonico appositamente organizzato e del sistema telematico;
b) comunicare il nome e cognome del Tecnico, denominato di gestione, delegato ad avere la piena rappresentanza dell’impresa nei confronti dell’ente committente: quindi le eventuali contestazioni di inadempienza fatte in suo contraddittorio avranno analogo valore di quelle fatte direttamente al legale rappresentante dell’impresa. Il tecnico di gestione, in caso di impedimento personale anche transitorio e di breve durata , dovrà essere immediatamente sostituito con una persona di analoghe caratteristiche. Il nominativo ed il curriculum culturale e professionale del tecnico di gestione dovrà essere comunicato per scritto all’ente committente per la sua accettazione: il quale ente potrà sempre, durante l’erogazione delle prestazioni chiederne la sostituzione, fatto salvo adeguata motivazione. L’impresa dovrà presentare dichiarazione del tecnico nominato che, visto il presente Capitolato Speciale di Appalto e le prescrizioni in merito alla gestione della Sicurezza, accetta l’incarico;
All’atto della consegna dei lavori, l’Impresa dovrà dichiarare il nome e cognome del Direttore Tecnico di cantiere avente titolo
professionale adeguato o capacità adeguata al quale intende affidare la Direzione lavori di ciascun cantiere oggetto del presente appalto, con i requisiti culturali e professionali adeguati alla complessità delle prestazioni.
ART. 17 CAUZIONE DEFINITIVA - ACCORDO QUADRO
Ai sensi dell'alt. 103 del D. Lgs. 50/2016, al momento della stipulazione dell'accordo quadro, l’appaltatore deve prestare garanzia fideiussoria degli obblighi assunti, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10% dell’importo dell'accordo. Nel caso di ribasso superiore al 10% o al 20% la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata secondo le modalità stabilite al comma 1. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione da parte del Comune della cauzione presentata in sede di offerta.
La garanzia è progressivamente svincolata nei modi e nei tempi previsti dall'articolo 103 c.5 del D.Lgs 50/2016, al progredire della stipula dei contratti attuativi e delle relativa esecuzione e collaudo.
Nel caso di inadempienze contrattuali, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione come sopra prestata ed inoltre l’appaltatore dovrà reintegrarla, nel termine che gli sarà prefisso, qualora il Comune abbia dovuto valersi di essa in tutto od in parte, durante l’esecuzione del contratto.
ART. 18 COPERTURE ASSICURATIVE
Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, comma 7, l'affidatario è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori del primo contratto attuativo anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare deve essere pari all'importo del contratto di accordo quadro. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con massimale pari a 500.000,00 €. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori del primo contratto attuativo e cessa alla data di emissione del conclusivo certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla conclusione dell'accordo quadro corrispondente alla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato conclusivo. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
Inoltre, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, dovrà essere stipulata polizza assicurativa della rata di saldo: prima del pagamento della rata di saldo di ciascun contratto attuativo, l’Appaltatore dovrà stipulare una polizza assicurativa di pari importo valida fino alla data del certificato del collaudo definitivo. La rata di saldo dovrà comunque avere importo non inferiore al 5% dell’importo di ciascun contratto attuativo.
CAPITOLO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI I CONTRATTI ATTUATIVI
ART. 19 CESSIONE DEL CONTRATTO e CESSIONE DEI CREDITI
Ciascun contratto attuativo non può essere ceduto a terzi a pena di nullità. La cessione dei crediti è ammessa secondo quando previsto dal D. Lgs. 50/2016 art. 106 c.13.
ART. 20 CONTROVERSIE
Nei singoli contratti attuativi, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso tra il 5% ed il 15% dell’importo contrattuale, si esperisce la procedura per il bonario accordo prevista dal citato articolo 205.
Ove non si proceda all’accordo bonario e l’appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita alla giurisdizione ordinaria, presso il Foro di Ragusa.
ART. 21 SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.
Per ciascun contratto attuativo, il subappalto o il cottimo delle varie categorie dell’opera è autorizzato dal Comune, entro il limite del 30% dell'importo del singolo contratto, salvo quanto previsto al comma 5 dell'art 105 del D. Lgs. n. 50/2016, alle seguenti condizioni:
1. Che l’appaltatore provveda ad indicare all’atto dell’offerta per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo nell'ambito dei lavori e dei contratti discendenti dall'accordo quadro;
2. Che l’appaltatore provveda ad indicare all’atto dell’affidamento di ciascun contratto attuativo o di modifiche contrattuali, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
3. Che l’appaltatore non subappalti o ad affidi in cottimo altre categorie di lavori diverse da quel
4. Che richieda con congruo anticipo la prescritta autorizzazione al subappalto al Comune che provvede al rilascio entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi, trascorso il quale senza che il Comune abbia provveduto, l’autorizzazione s’intende concessa. Per i subappalti od i cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contratto o di importo inferiore a 100.000 € i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della S.A. sono ridotti della metà;
5. Che al momento della richiesta di autorizzazione l’appaltatore individui, quali subappaltatori o cottimisti, esclusivamente imprese per le quali non sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016, siano in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese in relazione alla prestazione subappaltata e che non abbiano partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
6. Che al momento della richiesta di autorizzazione l’appaltatore presenti il Contratto di subappalto (in bozza o sottoposto a clausola risolutiva in caso di mancata autorizzazione), ove sia evidente che i relativi prezzi non siano ribassati oltre il 20% rispetto ai prezzi unitari contrattuali offerti dall’appaltatore, pena la impossibilità a procedere all’autorizzazione e che sia inserita una clausola che espressamente vieti l’ulteriore subappalto od affidamento in cottimo. I costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente;
7. che sia allegata alla domanda tutta la documentazione prevista dalla legislazione vigente, ed in particolare:
• una dichiarazione attestante la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento con l’impresa affidataria del sub-appalto, ai sensi dell’art. 2359 del C.C.;
• dichiarazione del subappaltatore in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016;
• la documentazione attestante da parte del subappaltatore il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese per i lavori oggetto del contratto di subappalto (Certificato SOA o in alternativa, per importi inferiori a 150.000 euro, i documenti atti a dimostrare adeguata capacità tecnica e organizzativa, ai sensi DPR 207/2010 art. 90);
• la documentazione attestante da parte del subappaltatore il possesso dei requisiti di idoneità tecnicoprofessionale, da sottoporre a verifica ai sensi del comma 9 dell’art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
8. D.U.R.C. in corso di validità attestante la regolarità dell’Impresa affidataria del sub-appalto nei confronti degli obblighi assicurativi e contributivi.
9. Il Piano Operativo di Sicurezza con la dichiarazione di presa visione del/dei POS presentati dall’Impresa o, qualora si verifichino le previsioni di cui al D. Lgs 81/08, del PSC redatto a cura della Stazione Appaltante;
10. Che sia garantito che da parte dei subappaltatori e cottimisti venga rispettato il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona;
11. Che stipuli il contratto di subappalto dopo l’autorizzazione;
12. Che, una volta ricevuta la comunicazione di avvenuta autorizzazione o maturata la procedura di silenzio- assenso, depositi il contratto di subappalto (originale o copia autentica) presso il Comune almeno 20 (venti) giorni prima della data di
effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni,
13. Che trasmetta, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell’appaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in favore dei subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari:
14. Che l’appaltatore curi il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti col Piano di Sicurezza presentato dall’appaltatore, oltre che, qualora si verifichino le previsioni di cui al D. Lgs 81/08, con il PSC redatto a cura della Stazione Appaltante;
15. Che nei cartelli esposti all’esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché i dati previsti dall’art. 105 del D. Lgs. N°50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
16. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti di strutture speciali individuati dal Regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussistano i divieti di cui all’alt 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni:
17. In caso di subappalto non autorizzato, la stazione appaltante può richiedere la risoluzione del contratto e sospendere i pagamenti, in quanto fatto potenzialmente produttivo di danno, anche in caso di ultimazione dell’opera. (cfr Cassazione Civile, Sez. I, 21.06.2000 n. 8421).
Per tutti i sub-contratti non ricadenti nella definizione di subappalto ai sensi di legge (art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016) l’appaltatore deve comunicare nominativo del sub-contraente, importo del contratto, oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, prima dell'inizio della prestazione, e comunque con un anticipo di almeno 3 giorni lavorativi.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
L'appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la S.A. da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
L'appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di xxxxxxxxxx, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati inadempimenti dell’impresa subappaltatrice; in tal caso l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
Al ricorrere delle ipotesi di cui all'art. 105 c. 13 del D. Lgs. n. 50/2016, la S.A. procederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite.
ART. 22 CONSEGNA DEI LAVORI
Per ciascun contratto attuativo, fatte salve le ipotesi di urgenza, i lavori saranno consegnati entro 5 (cinque) giorni dalla relativa data di stipulazione.
Le spese relative alla consegna dei lavori sono a carico dell’appaltatore. La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento delle opere. La consegna dei lavori avverrà nel giorno e ora stabiliti dall’Amministrazione con almeno cinque giorni di anticipo. Qualora l’appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Comune assegnerà un termine perentorio decorso il quale il contratto si intende risolto di diritto. In tal caso il Provincia procederà all’incameramento della cauzione fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggiore danno. Se la consegna non dovesse avvenire per ritardi causati dalla Provincia, l’appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso, l’appaltatore ha diritto al rimborso delle spese di contratto, di bollo e di registro sostenute. Xxx l’istanza dell’appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo subito, a partire dalla data di notifica dell’istanza di recesso.
Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti a persone o cose grava interamente sull’Appaltatore.
ART. 23 PIANO DI ESECUZIONE DELLE OPERE
Per ciascun contratto attuativo, ricevuta la consegna dei lavori, l’Impresa dovrà presentare, se occorre, alla D.L. un programma dettagliato per l’esecuzione dei lavori programmati nel rispetto dei tempi di ultimazione dei lavori stessi.
Il piano, mentre non vincola il Comune, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, avrà valore di impegno per l’Impresa appaltatrice.
ART. 24 REALIZZAZIONE DELLE OPERE - ESECUZIONE DI XXXXXXX E TRACCIAMENTI
Per ciascun contratto attuativo, i rilievi e le sezioni che verranno indicati o consegnati all’Impresa dovranno essere controllati dall’Impresa a proprie cure e spese. L’Impresa dovrà precisare al Comune le eventuali discordanze presentando una documentazione scritta a giustificazione di quanto rilevato, entro 5gg. Trascorso tale termine senza alcuna nota da parte dell’Impresa, si intenderà che questa accetta, definitivamente senza eccezioni o riserve di sorta, tutti gli elementi ad esse consegnati. Per quanto non fornito dal Comune, l’Impresa è incaricata di redigere tutto quanto ritenuto necessario per la buona esecuzione dell’opera e, ottenutane l’approvazione dalla D.L. dovrà, nei termini stabiliti provvedere a darne esecuzione. La D.L.
potrà ordinare, a suo insindacabile giudizio, ulteriori modifiche al tracciamento dell’opera.
L’Impresa sarà sempre responsabile della perfetta rispondenza delle opere ai disegni di progetto, a quelli di dettaglio ed alle istruzioni che la D.L. si riserva di dare di volta in volta.
ART. 25 VARIANTI E MODIFICHE IN ESECUZIONE
Per ciascun contratto attuativo, le varianti sono ammesse unicamente nei casi e nei limiti disposti dall’art. 106 del D.Lgs. n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
Per ciascun contratto attuativo, l’appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto l’ordine scritto da parte della D.L., conseguente ad atto esecutivo a norma di legge. L’appaltatore è tenuto, nei casi di aumento o di una diminuzione di opere, ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto. Ai fini del calcolo del quinto d’obbligo si computano gli importi del contratto, degli eventuali atti di sottomissione, dei compensi al di fuori del contratto.
La Stazione Appaltante può sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto, nel limite di un quinto dell’importo di contratto, senza che nulla spetti all’appaltatore a titolo di indennizzo.
ART. 26 PENALI PER IL RITARDO - DEFICIENZE NEL SERVIZIO
Per ciascun contratto attuativo, per ogni giorno di ritardo oltre il termine contrattuale di ultimazione dei lavori è prevista la penalità nella misura dello 0,1% (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale. Tale penale si applica qualora allo scadere del tempo contrattuale siano in corso lavori che secondo la tempistica concordata dovevano essere già conclusi.
Al primo inadempimento, a seguito dall’inosservanza del suddetto termine, il Comune applicherà una penale di 200 euro (duecento euro); al secondo inadempimento tale penale raddoppierà a 400 euro (quattrocento euro) e al terzo triplicherà a 600 euro (seicento euro).
Al verificarsi del quarto inadempimento l’Ente avrà facoltà di risolvere il contratto ex art.. 1456 c.c. restando fermo il diritto di imporre una penale pari a 600 euro (seicento euro) per ogni ritardo rispetto alla scadenza stabilita nella scheda richiesta intervento.
Configura inadempimento, ai sensi di quanto sopra, anche la mancata sottoscrizione dei contratti attuativi, oltre i termini indicati nella convocazione stessa.
Resta, inoltre, ferma la facoltà del Comune di agire e procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento dei maggiori danni derivanti dagli inadempimenti di cui sopra.
Qualora nell'ambito dell'accordo quadro, la somma complessiva delle penali su più lavori sia superiore al 10% dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la risoluzione del contratto secondo le modalità previste all’Art 108 del D. Lgs. 50/2016.
Anche qualora i ritardi di cui sopra, pur rientrando nei limiti indicati, siano tali da configurarsi grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali compromettendo la buona riuscita dei lavori, anche in termini di significativi e evitabili disagi inferti agli utenti, su iniziativa del D.L. si potrà procedere alla risoluzione del contratto, secondo le modalità previste Art 108 del D. Lgs. 50/2016.
Tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza verranno senz’altro iscritte negli stati d’avanzamento e nello stato finale a debito dell’impresa e spetterà a giudizio insindacabile del Responsabile del Procedimento del Comune di Comiso stabilire l’ammontare di dette spese di assistenza.
E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di ridurre, sospendere o rallentare i lavori con sua decisione unilaterale, anche quando siano in corso controversie con l’Amministrazione.
ART. 27 SOSPENSIONE - RIPRESA DEI LAVORI
Per ciascun contratto attuativo, qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche o altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere dei lavori, la D.L., d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore, potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione stessa.
Fuori dei casi previsti dal precedente comma, la D.L. potrà, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi e mai per più di sei mesi complessivi. Nel caso la sospensione avesse durata più lunga, l’appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza oneri. Se il Comune si oppone allo scioglimento del contratto, l’appaltatore ha diritto al rimborso dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati dal primo e secondo comma del presente articolo, non spetterà all’appaltatore alcun compenso od indennizzo. In ogni caso la durata della sospensione non sarà calcolata nel termine fissato nel contratto per l’ultimazione dei lavori.
ART. 28 PROROGHE
Per ciascun contratto attuativo, in relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall’appaltatore, non a lui imputabili, il Comune, previa richiesta di quest’ultimo, può concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori senza che ciò costituisca titolo per l’appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione. In ogni caso la proroga deve essere richiesta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo fissato.
ART. 29 VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Per ciascun contratto attuativo, non appena avvenuta l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore informerà per iscritto la D.L. che, previo adeguato preavviso, procederà, entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della comunicazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori, alle necessarie operazioni in contraddittorio, redigendo, per le opere riscontrate come regolarmente eseguite, l’apposito verbale.
Nel caso in cui, per l’ultimazione delle opere manchi il completamento di alcune lavorazioni ritenute, a giudizio della D.L., come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e la funzionalità dei lavori, viene fissato, nel Certificato, un termine perentorio
- ai sensi dell’art. 199 c. 2 del Regolamento - entro cui completarle. Il mancato rispetto di detto termine, rende inefficace il Certificato di ultimazione con la necessità di un nuovo Certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
ART. 30 PERSONALE DELL’APPALTATORE
Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all’importanza dei lavori da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la D.L. L’appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti all’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell’appaltatore sono tenuti ad osservare: i regolamenti in vigore in cantiere; le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere. L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell’inosservanza della stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
L’Impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo e di provata capacità.
Rimane chiaro che il Direttore del Cantiere insieme all’Impresa, sono responsabili dell’organizzazione dei cantieri stessi, nonché dell’incolumità della persone e delle cose.
Rimane pertanto esonerata la persona del Direttore dei Lavori e del personale addetto alla Direzione dei Lavori da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da incidenti alle persone ed alle cose in conseguenza dei lavori stessi.
L’impresa risponde, altresì, di tutto il personale addetto al cantiere, che dovrà portare un identificativo con il proprio nominativo, l’impresa di appartenenza e tutti i dati richiesti dalla L. 136/2010 e dovrà essere di gradimento della D.L. e del CSE (ove nominato), i quali hanno il diritto di ottenere l’allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori senza l’obbligo di specificarne il motivo e rispondere delle conseguenze.
ART. 31 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE - ASSICURAZIONI SOCIALI
L’Appaltatore è obbligato ad eseguire l’opera o i lavori oggetto del presente Capitolato nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.
L’appaltatore, ai sensi dell’art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, si obbliga ad applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre 15 giorni di inizio della prestazione , gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.
L’Appaltatore deve esibire al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, prima della data di avvio dell'Accordo, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi, e copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni. L’Appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denunce e polizze in precedenza esibite entro i 14 giorni successivi alla modifica.
Prima di emettere i certificati di pagamento il Direttore dell’Esecuzione del Contratto e la Stazione appaltante procedono alla verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’Impresa attraverso l’acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) A garanzia di tali obblighi, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto opera una ritenuta dello 0,5% sull’importo netto progressivo dei lavori.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Comune o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, il Comune stessa comunicherà all’impresa, e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione dello 0,5% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono già ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all’impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’impresa non può opporre eccezioni al Comune, né ha titolo a risarcimento di danni. Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l’intero debito dell’appaltatore, ovvero qualora l’inadempienza dell’appaltatore venga accertata dopo l’ultimazione dei lavori, il Comune si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli Istituti assicurativi sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione.
L’appaltatore è responsabile in solido dell’osservanza delle norme di cui sopra da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
Al fine di consentire la verifica della regolarità dei rapporti di lavoro, l’Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente la disciplina relativa alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt.39 e 40 del D.L.112/2008 e xx.xx., convertito con modificazioni nella L.133/2008; D.M.9.7.2008).
ART. 32 PIANO DI SICUREZZA
Vista la specificità dei lavori in oggetto, fanno parte del progetto di Accordo quadro lo schema tipo di PSC e lo schema di DUVRI i quali individuano le linee generali entro cui dovrà avvenire l'intervento delle ditte negli edifici scolastici in relazione alle tipologie di interventi più ricorrenti e alla eliminazione/riduzione delle interferenze con l'attività didattica - amministrativa. Qualora in fase di redazione di un progetto specifico si preveda la presenza di più imprese, il RUP procederà alla nomina del coordinatore per la sicurezza il quale provvederà alla redazione del PSC nell'ambito dell'approfondimento progettuale finalizzato all'affidamento del contratto attuativo.
Per ciascun contratto attuativo, l’appaltatore prima della stipula del contratto dovrà presentare eventuali proposte di modifica ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS) specifico per ciascun cantiere.
Per i rischi relativi alle interferenze con le attività lavorative della SA o degli Istituti scolastici e l'Appaltatore si rimanda alla bozza di DUVRI predisposta dalla SA, al PSC di cui sopra e relativi aggiornamenti.
E’ compito e onere dell’Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
In particolare l’impresa dovrà ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni, con particolare riferimento alla permanenza dell'idoneità tecnico professionale, da documentare al RUP od al DL, come previsto dall'art. 16 della LR 38/2007 e dall'Art. 90 c.9 lett. a) del D. Lgs. 81/2008.
I piani dovranno comunque essere aggiornati, nel caso di nuove disposizioni, impartite dalla D.L. o CSE (ove nominato), in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani da parte dell’appaltatore sono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora. La vigilanza sull’osservanza del Piano Sostitutivo di Sicurezza è affidata al Direttore di Cantiere.
ART. 33 MISURE MINIME DI SICUREZZA
In caso di interventi di riparazione di durata presumibilmente limitata, anche inferiore a due gg, ai fini del coordinamento con i datori di Lavoro degli ambienti interessati, in modo tale da annullare o ridurre al minimo le interferenze con le attività in corso, dovranno essere concordate le modalità operative per assicurare la piena funzionalità dei piani di emergenza dei fabbricati od eventuali variazioni temporanee, da segnalare opportunamente agli utenti.
Pertanto prima dell'allestimento del cantiere, anche di semplici interventi riparativi, D.L. o il CSE (ove nominato), Il Datore di lavoro ed il RSPP del fabbricato, provvederanno:
a) a verificare che l’allestimento del cantiere non coinvolga uscite di sicurezza ed in generale le modalità di esodo in caso di emergenza. In caso contrario il DL o il CSE (ove nominato) provvederà ad impartire le opportune prescrizioni in merito all’eliminazione del rischio e/o alla sua riduzione;
b) alla verifica della presenza o meno di altri appalti in corso sull’area di intervento.
L'impresa appaltatrice deve garantire la rispondenza a tali prescrizioni anche da parte di eventuali subappaltatori. Deve essere garantita la non contemporaneità con attività all’interno degli stessi ambienti. In tal senso andranno concordate con l’Amministrazione Comunele, il CSE (ove nominato) ed il Responsabile del fabbricato le modalità per isolare
le lavorazioni dalle altre attività.
Per i suddetti interventi di piccola entità, l'allestimento di una area di cantiere dovrà avvenire ogniqualvolta la localizzazione, la durata e la tipologia dei lavori lo richiedano, attuando le seguenti soluzioni:
AREA DI INTERVENTO:
Individuazione di un’area di intervento già perimetrata (ad esempio un determinato locale entro un fabbricato): in tal caso è sufficiente concordare le modalità di accesso e approvvigionamento materiali ed apporre una segnalazione sull’ingresso di informazione e di divieto di accesso ai non autorizzati.
Qualora si ricada in altra ipotesi, predisposizione di recinzione per area di lavoro e aree di stoccaggio materiali, con impedimento degli accessi ai non autorizzati.
Dislocazione di zone di carico, scarico, stoccaggio, deposito e contenimento dei rifiuti.
Il cantiere deve essere completamente recintato con recinzione oscurata tramite rete plastificata alta almeno 1,80 m sorretta da montanti. In alternativa, per cantieri di entità modesta sia per impiego di tempo che per area interessata, il ricorso a schermature più semplici, quali transennature opportunamente segnalate, dovrà essere concordato caso per caso con la Direzione Lavori.
Deve inoltre essere apposta la necessaria cartellonistica sugli accessi. Ogni cantiere per il quale si prevede l’utilizzo di mezzi fissi o comunque di mezzi di recinzione che vi stazionino più giorni, richiede il posizionamento del cartello di cantiere con le indicazioni ai sensi di legge.
Smantellamento finale del cantiere e pulizia. SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI
Accordi con il CSE (ove nominato) e il Datore di Lavoro del fabbricato oggetto di intervento per l’utilizzo di servizi igienico assistenziali dedicati.
E’ obbligatorio prendere visione del Documento di Analisi e Valutazione dei Rischi (D.Lgs 81/2008) e del Piano di Emergenza di ogni fabbricato. Dal confronto con le esigenze di cantiere, vanno individuate le modifiche temporanee da apportare al Piano di Emergenza e si deve procedere all’opportuna segnalazione agli utenti.
I cantieri temporanei vanno smantellati nel più breve tempo possibile, senza tempi morti e senza accumulo di materiale estraneo negli ambienti.
Se presenti, potranno essere quantificati i seguenti costi aggiuntivi per il coordinamento per la sicurezza:
• Telefono per emergenza;
• Attrezzature antincendio.
• Maggiore costo per allestimento del cantiere in più tempi e più luoghi;
• Riunioni di coordinamento con le utenze degli edifici prima dell'inizio e durante i lavori;
• Presa visione del Piani di emergenza e Documenti valutazione rischi dei fabbricati;
• Adattamento cantiere al piano di emergenza; modifiche temporanee al piano di emergenza e segnalazioni;
• Costi degli interventi per dilazionare le lavorazioni incompatibili con l’attività del fabbricato;
• Costi per l’uso comune di servizi e ambienti;
• Costi per la dotazione di DPI per attività interferenti.
Di tale attività potrà esserne data evidenza nel PSS/POS o nel DUVRI, redatto per ciascun micro-cantiere/contratto attuativo.
ART. 34 MODALITÀ’ DI PAGAMENTO
Per ciascun contratto attuativo, l’Impresa avrà il diritto all’emissione di stati di avanzamento durante il corso dell’opera secondo le condizioni contrattuali esplicitate in ciascun contratto attuativo, secondo le seguenti regole generali:
- ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso offerto e delle prescritte ritenute, raggiunga l'importo minimo di € 30.000,00 (euro trentamila/00);
- l’importo del credito relativo all’ultimo (od unico, per contratti di importo inferiore) Stato d’Avanzamento (Corrispondente al Finale, per ciascun contratto) potrà essere anche di importo inferiore.
La rata di saldo dovrà avere importo non inferiore al 5% dell’importo contrattuale. Il 5% del saldo finale potrà essere corrisposto all'appaltatore solo in seguito alla emissione del CRE ed alla accensione della polizza sulla rata di saldo.
Prima della stipula di ciascun contratto, l'appaltatore dovrà comunicare al Committente:
• Gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
• Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
• Ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
In merito al pagamento della rata di S.A.L. l'impresa appaltatrice è obbligata a specificare in fattura i codici CIG e CUP relativi al procedimento amministrativo (trasmessi dal Committente), oltre ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. e i.
Successivamente a detti stati di avanzamento saranno emessi relativi certificati di pagamento in acconto, al netto del ribasso contrattuale e delle prescritte ritenute, nei termini prescritti dall’art. 113-bis Dlgs 50/16 e dell'art. 195 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, entro 45 (quarantacinque) giorni dall’emissione degli stati di avanzamento sopra indicati (art. 194 D.P.R. 207/2010).
Xxxxx stesso ammontare sarà inoltre effettuata la trattenuta dello 0,50% per assicurazione operai.
Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non potrà superare i 90 (novanta) giorni dall’emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio o CRE, previa presentazione della garanzia pari alla rata di saldo così come stabilito in altri articoli del presente capitolato. Qualora l’appaltatore non presenti la suddetta garanzia nei tempi dovuti, il termine di 90 (novanta) giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D. Lgs. 231/2002 come modificato dal D. Lgs. 192/2012.
ART. 35 DANNI DI FORZA MAGGIORE
Nel corso di esecuzione di ciascun contratto attuativo, saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere, alle persone e alle cose da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l’appaltatore non abbia trascurato le ordinarie
precauzioni. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell’appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell’appaltatore i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora misurate od ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, macchine o ponti di servizio e, in generale, di quant’altro occorra all’esecuzione piena e perfetta dei lavori.
Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente e in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell’avvenimento, per iscritto. L’appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all’esecuzione dell’accertamento dei fatti. Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto. L’Impresa dovrà provvedere, in ogni caso, alla riparazione di tali danni a sua cura e spese senza indugio per non rallentare o sospendere i lavori n corso, fatti salvi i necessari accertamenti.
ART. 36 MISURAZIONE DEI LAVORI
Nel corso di esecuzione di ciascun contratto attuativo, la D.L. potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere compiute. Xxx l’appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti.
In tal caso, inoltre, l’appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento.
L’Appaltatore è tenuto ad avvisare la Direzione Lavori quando, per il progredire dei lavori, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite.
L’obiettivo del controllo da parte della D.L. è la determinazione della congruenza dell’erogazione delle prestazioni e dei lavori eseguiti con quanto previsto dalla documentazione contrattuale e dagli elaborati di progetto allegati al presente capitolato.
Di converso è preciso obbligo dell’impresa mantenere aggiornata - su supporto telematico e cartaceo e con periodicità almeno settimanale - la documentazione tecnica e contabile, così come previsto dal DPR 207/2010 che descrive i lavori e le prestazioni realizzate e costituisce il punto documentale di partenza per la valutazione e l’erogazione degli S.A.L. Costituisce altro preciso obbligo dell’impresa l’applicazione di un simbolo predefinito, e in accordo con l’ente committente, sui materiali installati, con l’obiettivo di determinare l’impresa responsabile ed il tempo dell’intervento.
Il CSE (ove nominato), dovrà provvedere all’accertamento ed all’approvazione dei costi sostenuti dall’impresa, relativi alle singole schede di richiesta intervento, in merito agli apprestamenti di sicurezza adottati per il corretto svolgimento delle lavorazioni. (Allegato XV punto 4.1.6).
Verranno valutati, e quindi portati sullo stato di avanzamento dell’erogazione dei lavori e delle prestazioni, soltanto quei lavori e quelle operazioni, materiali, forniture, componenti, apparecchiature, sistemi e sub-sistemi, che risulteranno annotati e descritti nella documentazione tecnica e contabile sopra richiamata, nonché marchiati con l’etichetta indelebile che annoti almeno il simbolo o nome dell’impresa e la data d’installazione.
Periodicamente sarà redatto, a cura dell’impresa, lo stato dell’erogazione delle prestazioni e dei lavori che conterrà tutte le eventuali determinazioni delle verifiche periodiche eventualmente attivate dall’ente committente, e tutte le misurazioni, disegni, pesature e quant’altro necessario per consentire la compilazione del S.A.L. da parte del Direttore dei Lavori e l’emissione del Certificato di Pagamento da parte del Responsabile del Procedimento.
In caso di discordanza tra la contabilità presentata e le valutazioni espresse dal Direttore dei Lavori, l’impresa dovrà provvedere ad apportare le variazioni conseguenti, fatta salva la possibilità di apporre le riserve sul Registro di Contabilità, che dovranno essere esplicate e quantificate nel termine di 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione degli atti.
Restituita la contabilità senza l’apposizione delle riserve - o non esplicate e quantificate le medesime nel termine sopra indicato
- l’impresa s’intenderà decaduta da qualsiasi diritto e pretesa in merito e la contabilità si darà a tutti gli effetti per approvata, salvo quanto risultante in fase di collaudo o di certificato di regolare esecuzione.
A seguito dell’inserimento di riserve in contabilità il Direttore dei Lavori formulerà le proprie contro deduzioni nei successivi 15 (quindici) giorni.
Ai sensi dell'art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora nel corso dei lavori l'Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo economico sia compreso tra il 5 ed il 15 % dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le seguenti disposizioni. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui sopra, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo o regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il Responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
Il Direttore dei Lavori al fine del raggiungimento di un accordo bonario dà immediata comunicazione al Responsabile del procedimento dell'iscrizione delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata in merito. Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma precedente. Il RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione del Direttore dei lavori ed acquisitane la relazione riservata e, ove costituito, quella dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e l'Appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa tra il
RUP e l'Appaltatore, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione del Direttore dei lavori. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'Appaltatore, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al Dirigente competente della Stazione Appaltante e all'Appaltatore. Se la proposta è accettata dalle parti entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo xxxxxxx è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della Stazione Appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte dell'Appaltatore ovvero di inutile decorso del termine di cui al precedente periodo sarà adito il giudice ordinario.
Il controllo tecnico e contabile verrà realizzato dall’ente committente sullo stato dell’erogazione delle prestazioni e sulla contabilità del periodo di riferimento, ambedue predisposti dall’impresa e presentati in via telematica e su supporto cartaceo. Pertanto tutti gli interventi/prestazioni/lavori a misura, verranno liquidati periodicamente secondo le seguenti modalità:
1 Approvazione della documentazione tecnica e contabile secondo le modalità indicate nei capitoli precedenti.
2 Presentazione all’ente committente di tutte le certificazioni e i documenti previsti dalle norme vigenti.
3 Presentazione all’ente committente, ad avvenuta approvazione della documentazione tecnica e contabile e verificata la completezza dei documenti presentati, della fattura comprensiva degli interventi/prestazioni/lavori a misura
Dall’importo in liquidazione verrà dedotta la ritenuta dello 0,5% a garanzia e tutela del personale dipendente dell’impresa secondo le norme vigenti.
Al termine del periodo contrattuale - dopo le operazioni di collaudo - nonché dopo l’accertamento della regolarità contributiva dell’impresa - la ritenuta sarà svincolata, e corrisposta, senza interessi, in un’unica soluzione.
Le fatture - dopo l’accertamento della loro congruenza tecnica e contabile - verranno di norma liquidate entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione.
ART. 37 CONTABILITA’ DEI LAVORI
Per ciascun contratto attuativo, I documenti amministrativi e contabili per l’accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:
c) il giornale dei lavori;
d) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
e) le liste settimanali dei materiali, operai e mezzi d’opera;
f) il registro di contabilità;
g) il sommario del registro di contabilità;
h) gli stati di avanzamento dei lavori;
i) i certificati di pagamento delle rate di acconto;
j) il conto finale e la relativa relazione.
La tenuta di tali documenti dovrà avvenire secondo le disposizioni vigenti all’atto dell’aggiudicazione dell’appalto.
ART. 38 CONTO FINALE
Per ciascun contratto attuativo, il conto finale dei lavori oggetto dell’appalto verrà compilato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, risultante da apposito verbale.
Il conto finale viene accompagnato da una relazione in cui la D.L. indica tutte le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la documentazione relativa e, in genere, tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell’esecuzione stessa, aggiungendo tutte quelle notizie - tecniche ed economiche - che possono agevolare il collaudo.
ART. 39 COLLAUDAZIONE DEI LAVORI
Per ciascun contratto attuativo, il Collaudo delle opere (eseguito dal DL con rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione) dovrà essere ultimato entro 3 mesi a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
Del prolungarsi delle operazioni rispetto al sopraddetto termine e delle relative cause, il DL trasmette formale comunicazione all'Aggiudicatario ed al RUP, con la indicazione dei provvedimenti da prendere per la ripresa ed il completamento delle operazioni di verifica della conformità.
Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri previsti per le operazioni di collaudo previsti all’art.224 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.
Con l’approvazione del collaudo sarà corrisposto all’appaltatore l’eventuale credito residuo per i lavori eseguiti e si procederà allo svincolo della cauzione definitiva (quota parte). Il collaudo sarà eseguito con le modalità di cui agli artt. 217 e seguenti del
D.P.R 05 ottobre 2010, n. 207. Il ritardo nell’inizio e nell’ultimazione del collaudo, che non derivi da inerzia del Comune, fatta
risultare mediante regolare atto di costituzione in mora, non dà titolo all’appaltatore a pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta. In ogni caso la mancata esecuzione del collaudo per fatto del Comune, anche in presenza di un’anticipata utilizzazione dell’opera, non costituisce accettazione della stessa.
ART. 40 RATA DI SALDO
Con l’approvazione del collaudo provvisorio (o Certificato di Regolare Esecuzione), si procederà, previa deposito di garanzia fidejussoria pari alla rata di saldo, alla corresponsione all’Impresa del saldo risultante dalla differenza tra l’importo dei lavori contabilizzato, al netto del ribasso d’asta, e gli acconti già corrisposti nel rispetto del precedente art.33. Verranno in questo modo svincolate e restituite le ritenute trattenute sui certificati precedenti.
La rata di saldo, come già indicato all’art. 34 del presente Capitolato dovrà avere un importo non inferiore al 5% dell’importo contrattuale.
Il pagamento della rata deve essere effettuato non oltre il 90° giorno dall’emissione del Certificato di Collaudo (Certificato di Regolare Esecuzione). Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666 del Codice Civile.
In ogni caso il collaudo, anche se favorevole, non esonera l’Impresa dalle responsabilità sancite dalle Leggi vigenti nel settore delle Opere Pubbliche nonché dal vigente Codice Civile.
ART. 41 MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO
Sino a che non sia stato ultimato, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell’Impresa che avrà a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale.
Per tutto il tempo intercorrente tra l’esecuzione dell’opera ed il collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall’art. 1669 del Codice Civile, l’Impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero necessari.
Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell’Impresa, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, senza che occorrano particolari inviti da parte della D.L. ed a richiesta insindacabile di questa, anche con lavoro notturno.
Ove, però, l’Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla D.L. con invito scritto si procederà d’ufficio e la spesa andrà a debito dell’Impresa.
ART. 42 GARANZIA PER VIZI E DIFFORMITA’ DELL’OPERA
Il tempo per la prestazione della garanzia di ogni parte dell’opera, realizzata mediante il presente appalto si estenderà per due anni dalla data della consegna dell'opera (art. 1667 c.c.), mentre per i danni causati da difetti dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi si estenderà per dieci anni dalla data della consegna, e comprenderà, in ogni caso a carico dell'Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compreso la ricerca del guasto, e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni.
E’ fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.
ART. 43 GARANZIA DECENNALE PER GRAVI DIFETTI DELL’OPERA
Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, l'opera di cui al presente appalto, che è destinata per sua natura a lunga durata, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento, l'Appaltatore è responsabile (art. 1669 c.c.) ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti.
In particolare, ai fini del presente articolo, sono da considerare gravi difetti, e quindi da assoggettare a garanzia decennale, il mancato, l’insufficiente o il distorto funzionamento delle seguenti parti dell’opera, il cui elenco è da considerare non esaustivo:
a) dispositivi contro l’umidità e le infiltrazioni d'acqua di qualsiasi tipo;
b) le pavimentazioni interne ed esterne che presentassero distacchi e rigonfiamenti dal sottofondo, anche parziali e localizzati;
c) le murature composte anche solo in parte in laterizio, che presentassero distacchi, rigonfiamenti o sbullettature tali da pregiudicare la conservazione di armature metalliche o di altri dispositivi di qualsiasi genere;
d) i rivestimenti, comunque realizzati che presentassero pericolo di caduta o rigonfiamenti.
ART. 44 SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
L'Amministrazione intende avvalersi della facoltà di sciogliere unilateralmente ciascun contratto attuativo in qualunque tempo ai sensi dell'art. 1671 c.c., previo il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili esistenti e del decimo dell’importo delle opere non eseguite.
Il decimo dell’importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto dei lavori eseguiti.
Nel caso di fallimento, richiesta di concordato preventivo o di morte dell'Appaltatore, o di uno o più soci della ditta, in caso di società, l'Amministrazione può dichiarare senz’altro sciolto il contratto mediante semplice notificazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: in questo caso non spetta agli aventi causa, o agli eredi dell'Appaltatore, alcun compenso per la parte di contratto non ancora eseguita.
ART. 45 ESECUZIONE D’UFFICIO E RESCISSIONE CONTRATTUALE (art. 108 D. Lgs 50/2016)
Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.
Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l’assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.
Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.
La risoluzione di un singolo contratto attuativo costituisce causa di risoluzione del contratto di accordo quadro.
ART. 46 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’ IMPRESA - RESPONSABILITÀ’ DELL’IMPRESA.
Oltre a quanto specificato dal Capitolato Generale di Appalto ed a quanto prescritto dal presente Capitolato Speciale, s’intendono compresi nel prezzo dei lavori, e quindi a totale ed esclusivo carico dell’Impresa, gli oneri ed obblighi di seguito indicati:
1. Attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai decreti in vigore, o che potessero intervenire in corso di appalto, relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, la tubercolosi ed altre malattie professionali, alla tutela materiale e morale dei lavoratori. L’Impresa dovrà in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra;
2. Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per i tempo in cui si svolgono i lavori anzidetto. L’Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci; i suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;
3. L’impresa è responsabile verso il Comune dell’osservanza delle norme di cui al comma 1 - 2 da parte degli eventuali subappaltatori, lavoratori autonomi e cottimisti e nei confronti dei rispettivi dipendenti loro, anche nei casi in cui il contratto collettivo di lavoro non disciplini l’ipotesi del subappalto; Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l’Impresa dalla suddetta responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Comune;
4. L’adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà pertanto esclusivamente sull’impresa;
5. Esporre su ogni cantiere il prescritto cartello indicante l’oggetto dei lavori, l’Impresa esecutrice, i subappaltatori, il Progettista, il Direttore di Cantiere, il Direttore dei Lavori, nonché l’Assistente dei Lavori ed ogni altro dato secondo il dettaglio che le verrà fornito dal Comune;
6. Dotare il personale presente in cantiere, proprio e di eventuali subappaltatori, lavoratori autonomi e cottimisti, di apposito cartellino (ai sensi dell’art. 36 bis L. 248/2006 e dell’art. 5 della Legge n. 136/2010) di identificazione con le seguenti caratteristiche:
• Fotografia;
• Generalità del lavoratore;
• Indicazione datore di lavoro;
• Ruolo;
• Data di assunzione;
• In caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
• Nel caso di lavoratori autonomi, deve contenere anche l'indicazione del committente.
7. L’installazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale svolgimento dei lavori; l’approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione;
8. L’installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli; le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico ed in genere l’osservanza delle norme di polizia stradale di cui al vigente Codice della Strada;
9. Tutte le spese di contratto, per il bollo, la registrazione, le copie, la stampa ecc.; il presente appalto è soggetto alle vigenti norme relative all’imposta sul valore aggiunto nonché alla disciplina dell’imposta di registro;
10. La fornitura di attrezzi strumenti e mano d’opera richiesti per l’esecuzione di tracciamenti, rilievi e misurazioni in occasione delle operazioni di consegna, verifica contabilità e collaudo lavori, oltre a tutta l’assistenza topografica durante l’esecuzione delle opere, nonché la conservazione, fino al collaudo, dei capisaldi planimetrici ricevuti in consegna e dei riferimenti relativi alla contabilità;
11. Tutte le pratiche e gli oneri per l’occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l’accesso ai cantieri, per l’impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori e per tutto quanto occorra alla esecuzione dei lavori;
12. Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni e di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di servizi, attraversamenti, cautele, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per atti, indennità, canoni, cauzioni ecc.. In difetto rimane ad esclusivo carico dell’Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione e risarcimento di eventuali danni. La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati che siano interrotti per l’esecuzione dei lavori provvedendosi a proprie spese con opportune opere;
13. La vigilanza del cantiere sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera;
14. La pulizia del cantiere;
15. Conservare, a propria cura e spese le vie ed i passaggi aperti al transito e che venissero interessati dai lavori; nell’eventualità di chiusura al transito di strade per lo svolgimento dei lavori (previo consenso del Comune) resta a carico dell’Impresa l’onere della segnaletica necessaria al dirottamento del transito, che la D.L. indicherà;
16. Provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze necessarie per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature per l’esecuzione dei lavori ed il funzionamento del cantiere, incluse le spese di utenza dei suddetti servizi;
17. La costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e comunque tutte le opere provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuità dei corsi d’acqua;
18. L’esecuzione di fotografie, di precisione adeguata al particolare ritratto, delle opere in corso di costruzione o di manutenzione nei momenti più significativi e comunque a giudizio della D. L. ;
19. Le spese per il prelevamento dei campioni e per le prove dei materiali o dei lavori, in numero imprecisato ed ogni qualvolta ne faccia richiesta la D.L., da eseguirsi presso in fabbricati che verranno indicati dalla D.L. secondo quanto è previsto dal presente capitolato;
20. Le spese per le operazioni di collaudo e per qualsiasi tipo di verifica, escluso l’onorario per i collaudatori;
21. La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione;
22. L’impresa non potrà, salvo esplicita autorizzazione scritta della D.L., fare od autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dell’appalto;
23. Il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori;
24. Lo sgombero, di ogni opera provvisoria, detriti, smontaggio di cantiere ecc., entro il termine fissato dalla D.L.
Sanzioni per l’inosservanza degli oneri: per l’inosservanza degli oneri ed obblighi previsti dal presente articolo e per ogni punto non osservato ed in numero pari agli Ordini di Servizio doverosamente emanati, farà carico all’appaltatore una pena pecuniaria compresa tra € 200,00 e € 500,00 comminata dal RUP su proposta della D.L. La sanzione non esenterà, comunque, dal rispetto di quanto previsto nel suddetto articolo.
Inoltre, in caso di interventi di riparazione presso ambienti con attività lavorativa in corso, nell’erogazione delle prestazioni l’impresa dovrà:
• arrecare il minimo disguido/disturbo all’utilizzazione dei locali da parte del personale dell’ente committente;
• osservare le regole dell’arte ed impiegare dei materiali di ottima qualità accettati dall’ente committente;
• assicurare le prestazioni urgenti in qualunque condizione ed in qualunque momento.
Nei casi particolari, per non arrecare intralcio alle attività proprie dell’ente committente, dovrà inoltre erogare le prestazioni nei giorni festivi e nottetempo, senza richiedere compensi aggiuntivi oltre a quelli espressamente previsti.
Inoltre dovrà:
1. Attenersi alle norme che saranno emanate dall’ente committente nell’intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti di lavoro eventualmente interessati all’erogazione delle prestazioni/lavori, anche se ciò comporti l’esecuzione delle prestazioni per gradi, limitandole ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata, ed obblighi il personale dell’impresa a percorsi più lunghi e disagiati.
2. Mantenere sui luoghi d’erogazione delle prestazioni un comportamento organizzato da parte del personale dell’impresa, con l’osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facoltà, da parte dell’ente committente, di chiedere l’allontanamento di quel personale incongruente alle disposizioni impartite.
3. Utilizzare, per l’erogazione delle prestazioni, personale dotato di adeguata preparazione culturale e professionale, aggiornato
alla conoscenza delle norme antinfortunistiche e tenuto all’osservanza delle proprie norme aziendali e delle norme dell’ente committente.
4. L’impresa dovrà organizzarsi nel totale rispetto di tutte le norme vigenti in tema di sicurezza ambientale, di prevenzione infortuni e di igiene e sicurezza del lavoro, con l’obiettivo primario di tutelare l’incolumità e la salute del personale proprio e di quello dell’ente che interagisce, a qualsiasi titolo, con l’erogazione delle prestazioni/lavori.
5. L’impresa appaltatrice dovrà fornire per i lavori eseguiti la dichiarazione di conformità dell’impianto tecnologico alla regola dell’arte ai sensi del DM 37/2008, e qualsiasi altra dichiarazione resa obbligatoria dalle norme vigenti in materia; e dovrà inoltre fornire gli schemi d’impianto, o della parte d’impianto eseguito, su supporto magnetico e cartaceo, aggiornando, se esistenti, gli elaborati del censimento immobiliare: dette dichiarazioni e detti schemi sono dovuti senza ulteriori compensi rispetto all’eventuale prestazione a misura.
6. Le altre certificazioni, quando non sono ritenute obbligatorie dalla normativa vigente, ma derivano da un obiettivo proprio e peculiare dell’ente committente, verranno compensate a misura.
ART. 47 PREZZI DI ELENCO - INVARIABILITA’ DEI PREZZI
I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso, saranno liquidati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni risultano dagli ELENCHI PREZZI posti a base di gara.
L'elenco prezzi principale è L'ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2019 e relative norme attuative, visionabile dal link xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/Xxxxxxxx/x00-00x/x00-00x.xxx
Per quanto riguarda l’applicazione dei prezzi si richiamano i criteri di formulazione dei prezzi, riportati nell’introduzione dei singoli prezzari.
La D.L. sulla base dei criteri specificati, ove ricorrano solo in parte i presupposti di cui alle sezione di riferimento, potrà valutare in particolare l’applicazione di voci relative alle “nuove costruzioni” piuttosto che alle “ristrutturazioni” (in particolare nel caso di quantità di lavoro significative e possibilità di lavorare con scarse limitazioni dovute all’accessibilità del cantiere nonché alla necessaria salvaguardia dell’esistente).
Per i lavori a misura che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne o festive di personale non verrà corrisposto dal Comune alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente opera a carico dell’Impresa, salvo che le stesse prestazioni straordinarie, nell’ipotesi di lavori ordinari e pertanto esclusi i casi di urgenza e somma urgenza, siano state espressamente ordinate dalla D.L..
Nell’ipotesi di lavori di somma urgenza od urgenza non verrà comunque corrisposto alcun ulteriore compenso straordinario per l’intervento che andrà comunque effettuato anche nell’ipotesi di prestazione notturna e festiva fino all’eliminazione della situazione di rischio e potenziale danno, fatto salvo quanto previsto dal presente capitolato.
I prezzi stabiliti dal contratto si intendono accettati dall’appaltatore ed invariabili per tutta la durata dell’appalto.
ART. 48 NUOVI PREZZI
Qualora, relativamente ai lavori non programmati che si rendessero necessari in corso d’opera, sia richiesta la formulazione di xxxxxx non contemplati dall’elenco prezzi allegato, la D.L. procederà alla definizione di nuovi prezzi sulla base di criteri comparativi riferiti ai prezzi di contratto oppure redigendo una dettagliata analisi dei nuovi prezzi da formulare con apposito verbale con conseguente formale accettazione espressa dall’appaltatore nelle forme previste. Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi la D.L. procederà alla contabilizzazione dei lavori eseguiti. Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d’asta.
Per le voci non presenti e per quelle i cui prezzi non sono indicati, si ricorrerà al concordamento delle voci e del relativo prezzo con la D.L.
ART. 49 REVISIONE DEI PREZZI
Ai sensi dell’art.106 c.1 D. Lgs. 50/2016, la revisione prezzi non è ammessa, né è applicabile il primo comma dell’art. 1664 del Codice Civile. La Ditta non può pertanto pretendere sovrapprezzi od indennità speciali di nessun genere per aumenti di oneri o di costi per qualsiasi circostanza si verificasse dopo l'aggiudicazione.
ART. 50 DOMICILIO
A tutti gli effetti contrattuali e di legge il domicilio dell’Impresa è quello indicato nel contratto di Accordo Quadro, come richiamato in ciascun contratto attuativo. Il domicilio del Comune è in Comiso (RG) , Piazza Fonte Xxxxx.
Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo di PEC ovvero di messo Comunale ovvero mediante lettera raccomandata. Qualsiasi comunicazione fatta al Tecnico di Gestione dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore dei Lavori si considererà fatta personalmente al titolare dell’appalto.
ART. 51 CLAUSOLA DI ASSUNZIONE OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Impresa alla stipula del contratto assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii..
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Ragusa della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 52 ESSENZIALITA’ DI TERMINI E COMMINATORIE
I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto, nel Capitolato Speciale e nel Capitolato Generale operano di pieno diritto, senza l’obbligo per il Comune della costituzione in mora dell’appaltatore.
ART. 53 PROPRIETÀ’ DEI MATERIALI DI RECUPERO
I materiali provenienti da demolizioni resteranno in proprietà dell'Amministrazione, e per essi il Direttore dei lavori potrà ordinare all'Appaltatore la cernita, l'accatastamento e la conservazione in aree idonee del cantiere, intendendosi di ciò compensato con i prezzi delle demolizioni relative.
Tali materiali potranno essere reimpiegati dall'Appaltatore nelle opere da realizzarsi solo su ordine del Direttore dei
lavori, e dopo averne pattuito il prezzo, eventualmente da detrarre dal prezzo della corrispondente categoria (art. 36 Cap. Gen.).
ART. 54 APPROVIGIONAMENTO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
Tutti i materiali potranno essere messi in opera solo dopo l'accettazione del Direttore dei lavori.
Qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualità il Direttore dei lavori ordinerà la demolizione e il rifacimento a spese e rischio dell'appaltatore.
Le spese per l'accertamento e le verifiche che diano luogo a parere negativo sulla loro esecuzione sono a carico dell’Appaltatore, in caso contrario sono a carico dell'Amministrazione.
Qualora, senza opposizione dell'Amministrazione, l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali migliori o con lavorazione più accurata, non avrà diritto ad aumento dei prezzi rispetto a quelli stabiliti per la categoria di lavoro prescritta.
Se invece sia ammessa dall'Amministrazione qualche scarsezza, purché accettabile senza pregiudizio, si applicherà una adeguata riduzione del prezzo, salvo giudizio definitivo in sede di collaudo.
L'Appaltatore può approvvigionare i materiali da qualsiasi località, ma qualora il presente Capitolato Speciale prescriva i luoghi di provenienza dei materiali, e si verifichi la necessità di ricorrere ad altre località, l'Appaltatore dovrà chiedere l'assenso scritto del Direttore dei Lavori.
ART. 55 CRITERI PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
Per tutte le opere a misura dell'appalto le quantità di lavoro eseguite saranno determinate con misure geometriche, o a numero, o a peso.
I lavori non saranno mai liquidati in base a misure superiori a quelle fissate dal progetto, a meno che non si sia provveduto in contraddittorio ad eseguire un rilievo dettagliato dei luoghi prima dell'inizio dei lavori, oppure mediante ordine scritto del Direttore dei lavori.
I lavori in economia sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. La mano d'opera è liquidata secondo il prezzo unitario in elenco applicando il ribasso offerto esclusivamente alla quota di spese generali ed utili d'impresa.
La manodopera sarà valutata ad ore e gli arrotondamenti in eccesso o in difetto alle mezze ore.
II noleggio di impianti e attrezzature fisse sarà valutato a giornata, mentre il noleggio di apparecchiature e mezzi d’opera mobili, compreso i mezzi di trasporto, sarà valutato per il tempo effettivamente messo in funzione ed operante.
L’Appaltatore è tenuto ad avvisare la Direzione dei lavori quando, per il progredire dei lavori, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite.
I prezzi a corpo verranno liquidati in base alla percentuale effettivamente eseguita all’atto della liquidazione stessa.
Il trasporto a discarica sarà ricompensato per le discariche autorizzate esistenti, più vicine, al luogo del lavoro, indipendentemente da quelle scelte dall’appaltatore.
ART. 56 DISCIPLINA SPECIFICA DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00
Ai contratti attuativi di importo inferiore ad € 40.000,00 si applicano le seguenti modalità semplificate, qualora richiamate nei singoli contratti attuativi:
- il contratto potrà essere concluso con corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- la contabilità potrà essere redatta in forma semplificata, ai sensi art. 210 DPR 207/2010;
- E' consentito sostituire il CRE con il visto sulle fatture di spesa e/o con una dichiarazione conclusiva attestante il buon esito dei lavori e la raccolta di eventuali certificazioni e/o dichiarazioni obbligatorie ai sensi di legge nonché l'aggiornamento della documentazione tecnica di corredo a ciascun fabbricato;
- è consentito omettere la stipula di polizza a garanzia sulla rata di saldo.