CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DEL CONTO CORRENTE E DEI SERVIZI ASSOCIATI
SERVIZIO Webank
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
DEL CONTO CORRENTE E DEI SERVIZI ASSOCIATI
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DEL CONTO CORRENTE E DEI SERVIZI ASSOCIATI
Indice
Sezione I – Norme Generali
Sezione II - Norme Generali del Servizio Webank Sezione III - Conto Corrente
Sezione IV – Depositi in sottoconti tecnici accessori al conto corrente Sezione V – Servizi di pagamento
SEZIONE I NORME GENERALI
Art. 1 - Definizioni
1. Ai fini del presente Contratto le parole indicate di seguito assumono il seguente significato:
- "Agenzia di riferimento": l’Agenzia virtuale della Banca presso la quale è intrattenuto il rapporto di Conto Corrente: Banco BPM – Servizio Webank – Xxx Xxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxx;
- “Agenzie della Banca” o “Agenzie”: tutte le unità organizzative della Banca che rivestono la qualifica di sportello bancario;
- "Applicazione mobile Webank" o "Applicazione" o “App”: applicazione mobile banking a marchio Webank offerta dalla Banca e fruibile dal Cliente mediante smartphone o gli altri dispositivi tempo per tempo compatibili;
- “Area unica dei pagamenti in Euro” o “SEPA”: l’insieme dei Paesi aderenti al processo di integrazione dei servizi di pagamento in Euro secondo regole e standard definiti negli appositi documenti e provvedimenti normativi;
- “Autenticazione”: la procedura che consente al Prestatore di Servizi di pagamento di verificare l’identità di un Utente di Servizi di pagamento o la validità dell’uso di uno specifico Strumento di pagamento, incluse le relative Credenziali di sicurezza personalizzate fornite dal Prestatore;
- “Autenticazione Forte del Cliente” o “Autenticazione Forte”: un’Autenticazione basata sull’uso di due o più elementi, classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo l’Utente conosce), del possesso (qualcosa che solo l’Utente possiede) e dell’inerenza (qualcosa che caratterizza l’Utente), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l’affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione;
- “Banca” o “Banco BPM”: Banco BPM S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Banco BPM, con sede legale in Xxxxxx X. Xxxx 0, 00000 Xxxxxx, iscritta all’Albo delle Banche. La Banca è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx;
- “Beneficiario”: il Cliente o altro soggetto terzo destinatario dei fondi oggetto dell’Operazione di pagamento;
- “Carta di debito internazionale” o “Carta”: la Carta che può essere utilizzata, in Italia e all’estero, presso gli Esercenti Convenzionati con Terminali POS collegati ai circuiti Pago BANCOMAT®/Maestro e presso gli Sportelli Automatici collegati ai circuiti BANCOMAT®/Pago BANCOMAT®/Maestro;
- “Cliente”: la persona fisica che ha chiesto alla Banca l'apertura del Conto Corrente e la prestazione degli altri Servizi/Prodotti. In caso di rapporto cointestato tra persone fisiche, per Cliente devono intendersi, unitamente, tutti i cointestatari del rapporto;
- “Cliente consumatore”: il Cliente che ha dichiarato, all'atto della richiesta di apertura del Conto corrente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, co.1, lett. a) del Codice del Consumo, di agire per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
- “Cliente professionista”: il Cliente che ha dichiarato, all'atto della richiesta di apertura del Conto corrente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, co.1, lett. c) del Codice del Consumo, di agire per scopi inerenti all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
- “Codice del consumo”: il D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche e integrazioni;
- “Commissione di istruttoria veloce” o “CIV”: commissione di istruttoria veloce che può essere applicata, al ricorrere dei presupposti indicati nel presente Contratto, in caso di Sconfinamenti in assenza di fido;
- “Condizioni Generali di Contratto” o “Condizioni Generali”: le presenti condizioni generali di contratto che regolano il Conto Corrente e gli altri Servizi/Prodotti associati;
- “Conto corrente” o “Conto”: il conto corrente bancario la cui apertura è chiesta dal Cliente;
- “Contratto”: il contratto che regola il servizio di Xxxxx Xxxxxxxx e gli altri Servizi/Prodotti a questo associati, composto dal Modulo di Richiesta comprensivo del Documento di Sintesi e delle Condizioni Generali di Contratto, e dalla comunicazione di accettazione della Banca;
- “Data valuta”: la data di riferimento usata da un Prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi applicati ai fondi addebitati o accreditati su un conto di pagamento;
- “Dati sensibili relativi ai pagamenti”: dati che possono essere utilizzati per commettere frodi, incluse le Credenziali di sicurezza personalizzate. Per l’attività dei Prestatori di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento e dei Prestatori di Servizi di Informazione sui conti, il nome del titolare del conto e il numero del conto non costituiscono dati sensibili relativi ai pagamenti;
- “Documentazione Legale”: la documentazione disponibile presso le Agenzie della Banca e/o materialmente ottenibile attraverso il Sito, o secondo altra modalità, che contiene previsioni di natura contrattuale o informazioni relative ai servizi e ai prodotti offerti dalla Banca ivi inclusi gli appositi documenti concernenti singoli servizi (“Guide”) secondo quanto previsto dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.
- “Documento di Sintesi”: il documento di sintesi, parte integrante e sostanziale del Contratto, che contiene le condizioni economiche applicabili.
- "Esercenti Convenzionati": gli esercizi commerciali che consentono l'acquisto di beni e/o servizi effettuando i relativi pagamenti tramite la Carta;
- “Firma Digitale” o “FD”: firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. Mediante il dispositivo di firma digitale (anche in forma remota) l’“utente titolare” di un certificato di firma digitale (rilasciato da un certificatore a ciò abilitato secondo i termini e condizioni contrattuali di servizio stipulate tra utente e certificatore stesso), può, ad esempio, concludere contratti e, più in generale, assumere impegni e rilasciare dichiarazioni ad ogni effetto poiché la firma digitale ha il medesimo valore legale della firma autografa ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e delle relative norme di attuazione. La Banca ed il Cliente ammettono e riconoscono reciprocamente e senza riserve l’utilizzo della Firma Digitale, ai fini della sottoscrizione e dell’esecuzione dei contratti relativi ai prodotti e servizi della Banca fruiti, ivi compresi il Conto corrente e i servizi a questo associati, e più in generale nei loro rapporti, e ciò sia con finalità di interrogazione, sia con finalità dispositive, a seconda delle modalità operative impiegate dalla Banca. Resta fermo che l’utilizzo della FD nell’ambito dei rapporti tra la Banca e il Cliente potrà essere limitato per ragioni di natura tecnico-operativa e/o di sicurezza;
- “Foglio informativo”: il documento che riporta informazioni sulla Banca, sulle condizioni e sulle principali caratteristiche dei servizi offerti al Cliente;
- “Forma scritta” o “per iscritto”: documento sottoscritto con firma olografa, ovvero con una delle tipologie di firma elettronica previste dal D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - Codice
Amministrazione Digitale e successive modifiche ed integrazioni (Firma Digitale, Firma Elettronica avanzata) che soddisfano i requisiti di forma scritta;
- “Giornata operativa”: il giorno in cui il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore o del Beneficiario coinvolto nell’esecuzione di un’Operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l’esecuzione dell’operazione stessa; per la Banca indica qualsiasi giorno feriale in cui le Agenzie interessate sono regolarmente aperte e forniscono servizi alla clientela;
- “Guida Operativa ai Servizi” o “Guida Operativa”: indica il documento, disponibile sul Sito, ove sono indicate le modalità operative di utilizzo del Sevizio Webank e/o dei Servizi fruibili nell’ambito dello stesso;
- “Identificativo Unico”: combinazione di lettere, numeri o simboli che individuano il Conto Corrente e/o l’Utente di Servizi di pagamento per l’esecuzione di un’Operazione di pagamento (ad esempio, il codice “IBAN”);
- “Limiti di Utilizzo”: i limiti di utilizzo entro i quali è possibile utilizzare la Carta. I Limiti di Utilizzo sono indicati nel Modulo di Richiesta;
- “Modulo di Xxxxxxxxx” o “Modulo”: il modulo di richiesta di apertura del Conto Corrente e di prestazione dei servizi ad esso associati, parte integrante e sostanziale del Contratto, unitamente agli allegati nello stesso richiamati, tutti letti, compilati, confermati e sottoscritti da parte del Cliente;
- "OLI" o "Online to Issuer": sistema che controlla se l'operazione autorizzata mediante la Carta rispetta i Limiti di Utilizzo e il Saldo Disponibile;
- “Operazione di pagamento”: indica il complesso di attività disposte dal Pagatore o da un Beneficiario, per versare, trasferire o prelevare somme per il tramite di uno o più Prestatori di servizi di pagamento;
- "Down Option": la modalità che consente al Titolare della Carta di effettuare operazioni di prelievo e pagamento anche in assenza di collegamento telematico tra i sistemi informatici della Banca e lo Sportello Automatico o il Terminale POS ove viene effettuata l'operazione stessa;
“Ordinante”: la persona fisica titolare del conto di pagamento dal quale sono trasferiti I fondi nell’ambito di un’operazione di bonifico;
- “Ordine di pagamento”: qualsiasi istruzione data da un Pagatore o da un Beneficiario al proprio Prestatore di servizi di pagamento con la quale viene chiesta l’esecuzione di un’Operazione di pagamento;
- “Pagatore”: il Cliente o altro soggetto terzo, titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un Ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, il soggetto che impartisce un Ordine di pagamento;
- “Posta Elettronica Certificata” o “PEC”: è l’indirizzo di posta elettronica certificata in forza del quale il titolare della casella di PEC attribuita da un ente gestore, a ciò abilitato secondo i termini e condizioni contrattuali di servizio stipulate tra titolare e gestore stesso, può comunicare con terzi opponendo agli stessi per legge la data e l’ora di invio e ricezione del messaggio, nonché il suo contenuto. La Banca ed il Cliente ammettono e riconoscono reciprocamente e senza riserve l’utilizzo della PEC, qualora disponibile, ai fini delle dichiarazioni e delle comunicazioni relative ai prodotti e servizi della Banca - Servizio Webank
- fruiti, ivi compresi il Conto corrente e i servizi a questo associati, e più in generale nei loro rapporti, a seconda delle modalità operative impiegate dalla Banca. Resta fermo che l’utilizzo della PEC nell’ambito dei rapporti tra la Banca e il Cliente potrà essere limitato per ragioni di natura tecnico-operativa e/o di sicurezza;
- “Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento”: un Prestatore di Servizi di pagamento che esercita il Servizio di Disposizione di ordine di pagamento;
- “Prestatore di Servizi di Informazione sui Conti”: un Prestatore di Servizi di pagamento che esercita il Servizio di Informazione sui conti;
- “Prestatore di servizi di pagamento”: la Banca o altro soggetto autorizzato a prestare servizi di pagamento ai sensi del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e sm.i. e del TUB;
- “Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario”: il Prestatore di servizi di pagamento scelto dal Beneficiario;
- “Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore”: il Prestatore di servizi di pagamento scelto dal Pagatore;
“Saldo disponibile”: somma disponibile sul Conto corrente, che il Cliente può utilizzare;
- “Sconfinamento consistente”: sconfinamento in assenza di fido di importo pari o superiore a 300 euro;
- “Sconfinamenti in assenza di fido”: somma che la Banca ha accettato di pagare quando il Cliente ha impartito un Ordine di pagamento (ad es. assegno, domiciliazione utenze) senza avere disponibilità sul Conto corrente e in assenza di apertura di credito;
- “Servizi/Prodotti”: i servizi e i prodotti a marchio Webank offerti dalla Banca al Cliente ai sensi del presente Contratto e fruibili prevalentemente tramite il Servizio Webank;
- “Servizio Webank”: l’insieme delle tecniche di comunicazione a distanza (ad es.: servizi di internet banking, di phone banking, di mobile banking) tramite il quale i Servizi/Prodotti sono prevalentemente fruibili dal Cliente, disciplinato dalla sezione II del presente Contratto.
- “Servizi di Pagamento”: i servizi di pagamento associati al Conto corrente, che permettono al Cliente di versare, trasferire, prelevare o ricevere somme di denaro a valere sul Conto corrente, ivi inclusi i Servizi di Disposizione di ordine di pagamento e i Servizi di Informazione sui conti, disciplinati nella Sezione V del presente Contratto;
- “Servizio di Disposizione di ordine di pagamento”: un servizio che dispone l’Ordine di pagamento su richiesta dell’Utente di Servizi di pagamento relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro Prestatore di Servizi di pagamento;
- “Servizio di Informazione sui conti”: un servizio online che fornisce informazioni relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dall’Utente di Servizi di pagamento presso un altro Prestatore di Servizi di Pagamento o presso più Prestatori di Servizi di pagamento;
- “Servizio Estratto conto e contabili on Line”: servizio che permette di ricevere in formato elettronico le comunicazioni relative ai rapporti in essere con la Banca, quali gli estratti conto, le contabili, le comunicazioni di modifica unilaterale e le altre comunicazioni tempo per tempo rese disponibili mediante il servizio stesso;
- “Servizio di firma elettronica avanzata”: il servizio che consente al Cliente di sottoscrivere la documentazione relativa ai prodotti e servizi della Banca su tablet mediante firma elettronica avanzata, dettagliatamente regolato da apposito contratto;
- “Sistema di Identificazione” o “Sistema di Identificazione e Sicurezza” o “Credenziali di sicurezza personalizzate”: funzionalità personalizzate fornite a un Utente di Servizi di pagamento a fini di autenticazione, ossia l’insieme di dispositivi e/o di procedure (che comprendono numerazioni e/o codici numerici statici o dinamici) che permettono al Cliente di avvalersi del Servizio Webank attraverso qualsiasi modalità (es. personal computer, tablet, smarphone, smart tv, ecc.). Fanno parte del Sistema di Identificazione e Sicurezza, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il “Codice Cliente” e le relative “Password” e codici di controllo ( di primo e di secondo livello). I Sistemi di Identificazione e Sicurezza potranno essere utilizzati anche quale strumento di identificazione ai fini della sottoscrizione di documenti informatici ai sensi del D.lgs.7 marzo 2005 n. 82 - Codice dell’Amministrazione Digitale e successive modifiche e integrazioni;
- “Sito”: l’insieme delle pagine web, in titolarità di Banco BPM, che supportano il Servizio Webank, disponibili sulla rete Internet all’URL (dominio) xxx.xxxxxx.xx;
- “Spazio Economico Europeo”: è formato dai paesi dell'Unione Europea cui si aggiungono il Liechtenstein, la Norvegia e l'Islanda e gli altri paesi tempo per tempo aderenti;
- "Sportelli Automatici": gli sportelli automatici (noti anche come "Automatic TellerMachine" o "ATM") collegati ai circuiti BANCOMAT®/Pago BANCOMAT® in Italia e Maestro in Italia e all'estero;
- "Sportelli Automatici Self Service" o "Self Service": gli Sportelli Automatici della Banca che consentono di effettuare operazioni di natura informativa e dispositiva sul Conto diverse dall'operazione di prelievo effettuabile presso gli Sportelli Automatici. Gli Sportelli Automatici Self Service sono contraddistinti dall'insegna "Self Service";
- "Strumento di pagamento": qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l'Utente e il Prestatore di servizi di pagamento e di cui l'Utente di Servizi di pagamento si avvale per impartire un Ordine di pagamento. Ad esempio la Carta, anche in modalità digitalizzata, rientra tra gli strumenti di pagamento utilizzabili per effettuare Operazioni di pagamento a valere sul Conto;
- "Terminali POS": i dispositivi elettronici utilizzati per effettuare operazioni di pagamento presso gli Esercenti Convenzionati. I Terminali POS sono collegati ai circuiti Pago BANCOMAT® in Italia e Maestro in Italia e all'estero;
- “Testo Unico Bancario” o “TUB”: il D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni;
- “Titolare della Carta” o “Titolare”: la persona fisica cui è stata rilasciata la Carta di debito;
- “Utente di Servizi di pagamento” o “Utente”: il Cliente e/o il soggetto che utilizza un Servizio di pagamento in veste di Pagatore o di Beneficiario o di entrambi.
Art. 2 - Diligenza della Banca nei rapporti con la clientela
1. Nei rapporti con il Cliente, la Banca opera secondo criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell’attività svolta, in conformità a quanto previsto dall’art. 1176 cod. civ..
Art. 3 - Pubblicità e trasparenza delle condizioni, reclami della clientela e risoluzione stragiudiziale delle controversie
1. La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni del TUB, del Codice del consumo e le rispettive disposizioni di attuazione come tempo per tempo integrate e modificate.
2. Il Cliente può presentare alla Banca un reclamo relativamente ai Servizi/Prodotti disciplinati dal presente Contratto, per lettera raccomandata A/R (indirizzandola a: Gestione Reclami Banco BPM S.p.A. - Via Polenghi Lombardo,13 – 26900 Lodi) o per via telematica (indirizzando un messaggio di PEC a xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx o di posta elettronica a xxxxxx@xxxxxxxx.xx). La Banca deve rispondere:
- entro 60 giorni dalla data del ricevimento, se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari, diversi dai Servizi di pagamento;
- entro 15 Giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a Servizi di pagamento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 Giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il Cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 Giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo.
La Banca risponde al reclamo mediante comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole (ad es. pdf o email o PEC).
3. Il Cliente, qualora non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo entro i termini sopra indicati, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), anche attraverso la piattaforma europea “Online Dispute Resolution” (“Piattaforma ODR”) accessibile al seguente link elettronico: xxxxx://xxxxxxx.xx.xxxxxx.xx/xxx/xxxx/?xxxxxxxxxx.xxxx.xxxx&xxxxXX, in caso di contratti di vendita o di servizi online tra un consumatore residente nell’Unione e un professionista stabilito nell’Unione. Per sapere come rivolgersi all’ABF il Cliente può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, può recarsi presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure può rivolgersi direttamente alla Banca.
4. Il Cliente, in alternativa al ricorso all'ABF può attivare una procedura di mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28. La procedura di mediazione può essere esperita, singolarmente dal Cliente o in forma congiunta con la Banca, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Resta impregiudicata la facoltà del Cliente di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
5. Se il Cliente intende rivolgersi all’Autorità giudiziaria per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del presente Contratto o di un diverso contratto successivamente concluso con la Banca deve preventivamente, ove previsto dalla legge pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF secondo quanto previsto dal precedente comma 3 oppure esperire la procedura di mediazione di cui al precedente comma 4.
6. Ai fini dell'esperimento della procedura di mediazione di cui ai precedenti commi, la Banca ed il Cliente possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente Contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario o dall'ABF, purché iscritto nell’apposito registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
7. Indipendentemente dalla presentazione di un reclamo alla Banca o dalle procedure di mediazione sopra descritte, il Cliente, per istanze afferenti il riesame degli iter di concessione del credito, può rivolgersi alla Prefettura territoriale competente, utilizzando i moduli che potrà scaricare dai siti xxx.xxxxxxx.xx e xxx.xxxxxx.xx ed inviare alla Prefettura territoriale competente a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica. In particolare si informa il Cliente che può rivolgersi, ai sensi dell’art. 27-bis, comma 1-quinquies, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, al Prefetto affinché questo segnali all’Arbitro Bancario Finanziario, espletata la procedura di legge, specifiche problematiche relative ai comportamenti della Banca in sede di valutazione del merito di credito del Cliente (es. mancata erogazione, mancato incremento o revoca di un finanziamento, inasprimento delle condizioni applicate). A tal fine il Cliente deve presentare istanza al prefetto secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione degli Interni. Rimane fermo il diritto del Cliente di adire direttamente l’ABF, secondo le procedure ordinarie, fino al momento in cui il prefetto non abbia trasmesso la segnalazione.
8. Il Cliente, le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d’Italia, impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare reclami e di attivare la procedura di mediazione di cui ai precedenti commi.
9. Ulteriori informazioni in merito alle procedure di reclamo, alle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie e alla procedura di mediazione sono pubblicate sul Sito.
Art. 4 - Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela
0.Xx Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nel presente Contratto; la Banca, tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, può rifiutarsi di assumere l’incarico richiesto, dandone specifica e preventiva comunicazione al Cliente, anche solo attraverso tecniche di comunicazione a distanza, salvo che tale comunicazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o regolamento.
2. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.
3. In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall’art. 1856 cod. civ. è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1717 cod. civ. e nel rispetto delle disposizioni di vigilanza tempo per tempo vigenti, a farsi sostituire nell’esecuzione dell’incarico da un proprio corrispondente anche non bancario, ferma restando la responsabilità della Banca e non comportando tale sostituzione diminuzione alcuna né del livello del servizio offerto né della tutela per il Cliente. Agli incarichi conferiti alla Banca si applica l’art. 1715 cod. civ. (Responsabilità per le obbligazioni dei terzi).
4. Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell’art. 1373 cod. civ., l’incarico conferito alla Banca finché l’incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.
5. Rimangono comunque salve le specifiche disposizioni contenute nella Sezione relativa ai Servizi di Pagamento.
Art. 5 - Invio di comunicazioni alla Banca
1. Tutte le comunicazioni tra la Banca ed il Cliente avvengono in lingua italiana.
2. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti alla Banca, vanno fatti pervenire presso la sede della Banca ovvero agli indirizzi di posta ordinaria o elettronica (inclusa la PEC) indicati nelle apposite sezioni del Sito, nonché nella modulistica della Banca. Il Cliente potrà anche trasmettere le comunicazioni alla Banca indirizzandole all’Agenzia di Riferimento. Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini, nonché i documenti in genere diretti alla Banca - ivi compresi i titoli di credito, - siano compilati in modo chiaro e leggibile, e in caso di documenti non informatici, firmati per esteso in forma corrispondente alla firma depositata presso la Banca.
3. Il Cliente viene avvisato del fatto che la posta ordinaria e la posta elettronica non certificata potrebbero non dare garanzia di ricevimento da parte della Banca.
Art. 6 - Invio delle comunicazioni alla clientela
1. Il presente Contratto nonché le lettere, gli estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione che la Banca invia al Cliente saranno in lingua italiana. Il predetto invio è effettuato con pieno effetto ad uno o più dei recapiti indicati dal Cliente per iscritto o mediante le altre modalità di comunicazione rese disponibili tramite il Servizio Webank, ove sia disponibile l’apposita funzione che consente di trasmettere la relativa richiesta. Eventuali variazioni dei recapiti indicati dovranno essere comunicate alla Banca per iscritto o tramite il Servizio Webank, ove sia disponibile l’apposita funzione che consente di trasmettere la relativa richiesta. Per le notifiche giudiziarie restano ferme le regole previste dal Codice di Procedura Civile. La comunicazione di preavviso di revoca ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 L. 15 dicembre 1990 n. 386, verrà effettuata allo specifico domicilio indicato dal Cliente all’atto dell’apertura del rapporto e della inerente convenzione di assegno o quello successivamente comunicato.
2. In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche, e l’invio degli estratti conto nonché le informazioni previste dalla normativa applicabile tempo per tempo vigente (ivi comprese a titolo esemplificativo, le normative a tutela del consumatore, ovvero la normativa in materia di trattamento dei dati personali), possono essere eseguite dalla Banca anche nei confronti di uno solo dei cointestatari ad uno o più dei recapiti da questi utilizzati in relazione al rapporto in esame ai sensi del precedente comma e operante a tutti gli effetti di legge anche nei confronti degli altri cointestatari, e ciò anche qualora l’invio avvenga mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza rese disponibili dal Servizio Webank. È facoltà del Cliente scegliere un indirizzo unico di corrispondenza valido per tutti i cointestatari al quale inviare la corrispondenza su supporto cartaceo. Eventuali variazioni dei recapiti indicati devono essere comunicate alla Banca per iscritto o mediante le altre modalità di comunicazione rese disponibili tramite il Servizio Webank, ove sia disponibile l’apposita funzione che consente di trasmettere la relativa richiesta, e possono essere disposte anche da parte di uno solo degli intestatari del rapporto.
3. Il Cliente accetta che la Banca abbia facoltà di effettuare le proprie comunicazioni anche solo mediante sistemi di comunicazione a distanza, quali PEC, e-mail ordinaria, telefono e specifici avvisi sul proprio Sito. Resta ferma la facoltà del Cliente di chiedere in ogni momento del rapporto l’utilizzo di una diversa tecnica di comunicazione a distanza, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dei servizi prestati dalla Banca. Ove sussista tale incompatibilità in relazione alla specifica richiesta del Cliente, la Banca si riserva di recedere dal Contratto o da uno o più dei Servizi prestati al Cliente.
Art. 7 - Identificazione della clientela e di altri soggetti che entrano in rapporto con la Banca
1.All’atto della sottoscrizione del Contratto e/o di adesione ai singoli Servizi nonché in sede di costituzione dei rapporti o di effettuazione delle singole operazioni, il Cliente è tenuto per legge a fornire alla Banca le informazioni e le dichiarazioni necessarie ed aggiornate (ivi compresi i dati identificativi propri, delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo e degli eventuali titolari effettivi, ove ammessi dalla Banca) per consentire alla stessa il corretto assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela richiesti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di contrasto al riciclaggio ed al terrorismo. Per acquisire dal Cliente le relative dichiarazioni e informazioni la Banca potrà avvalersi di tutte le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi comprese le tecniche di comunicazione a distanza.
2. In caso di impossibilità di completare l’adeguata verifica per mancato recapito delle informazioni richieste da parte di ogni intestatario del rapporto e in generale dei soggetti menzionati al precedente punto 1,ovvero per altre cause imputabili al Cliente, la Banca, previo contatto con il Cliente al fine di accertare la possibilità di completare l’adeguata verifica entro un ragionevole termine, si riserva il diritto di attivare la procedura di restituzione prevista dalla normativa antiriciclaggio e dalle relative disposizioni di attuazione tempo per tempo vigenti. In caso di attivazione della procedura di restituzione, la Banca deve - secondo le attuali disposizioni di legge - inviare al Cliente una comunicazione per iscritto, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza, con la quale chiedere di ottenere entro 60 giorni l’indicazione delle coordinate di un conto e di un eventuale deposito titoli su cui effettuare la restituzione delle eventuali disponibilità finanziarie di spettanza del Cliente. Il Cliente deve indicare un conto e/o un deposito titoli che presentino le caratteristiche previste dalla normativa antiriciclaggio e dalle relative disposizioni attuative tempo per tempo vigenti. Ricevuta l’indicazione del conto e/o del deposito titoli, la Banca dispone la restituzione di tutte le disponibilità finanziarie di spettanza del Cliente e il rapporto si intenderà chiuso. A decorrere dalla ricezione della comunicazione scritta, il Cliente deve restituire gli eventuali moduli di assegno ancora in suo possesso, posto che l’eventuale convenzione di assegno si intende revocata e il pagamento di eventuali assegni tratti sul conto – successivamente alla data di ricezione della comunicazione scritta – viene rifiutato. Il Cliente, inoltre, deve restituire - a decorrere dalla ricezione della comunicazione scritta - le eventuali carte di pagamento collegate al Conto, posto che il pagamento delle operazioni effettuate successivamente alla data di ricezione della comunicazione scritta viene rifiutato. In attesa della ricezione delle coordinate del conto e/o del deposito titoli, sul rapporto in essere con la Banca sono consentite solo le operazioni necessarie all’adempimento di obbligazioni assunte dal Cliente o giunte a scadenza e gli addebiti/accrediti disposti in via continuativa prima dell’invio della comunicazione. Trascorso il citato termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione
scritta senza che il Cliente abbia fornito le indicazioni delle coordinate del conto e/o del deposito titoli su cui trasferire le sue disponibilità, la Banca: i) non può permettere alcuna attività in relazione al rapporto intestato al Cliente e deve provvedere a comunicare ai terzi interessati che non verranno eseguite ulteriori operazioni di addebito o accredito automatico a valere sul rapporto intestato al Cliente e ii) provvederà a trattenere e a versare le disponibilità finanziarie del Cliente su un conto infruttifero.
3. Anche al fine di tutelare il proprio Cliente, la Banca può valutare, in ogni momento del rapporto, l'idoneità delle informazioni fornite e dei documenti eventualmente prodotti come prova dell’identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa.
4. L’operatività per conto terzi estranei al rapporto tra Cliente e la Banca ovvero per conto o in favore di un titolare effettivo differente da quello originariamente dichiarato all’apertura del rapporto non è consentita, salvo espressa autorizzazione della Banca rilasciata una volta effettuate le valutazioni del caso a fronte della richiesta scritta del Cliente e delle informazioni da questo fornite. La Banca si riserva il diritto di effettuare dei controlli e sospendere in ogni momento l’operatività del Cliente, e ciò anche senza preavviso, qualora verificasse che le operazioni disposte sono effettuate per conto di terzi soggetti o per un titolare effettivo differente, rimanendo impregiudicato il diritto di risolvere il rapporto ai sensi dell’art. 15. In ogni caso, il Cliente è responsabile nei confronti della Banca delle conseguenze dannose e/o pregiudizievoli derivanti da tale operatività.
Art. 8 - Deposito delle firme autorizzate
1. Il Cliente deposita la propria firma presso la Banca al fine di consentire a quest’ultima di verificare la conformità della sottoscrizione olografa apposta sui documenti che non costituiscono documento informatico. La Banca darà seguito alle disposizioni impartite solo previa verifica di conformità della firma ricevuta rispetto a quella depositata.
2. Il Cliente è tenuto ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa, ovvero, previo accordo fra le parti, le altre forme di sottoscrizione riconosciute dalle vigenti leggi, quale la FD.
Art. 9 - Poteri di rappresentanza
1. Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. Se il potere di rappresentanza è conferito a più persone, le medesime, in assenza di specifiche istruzioni da parte del Cliente, possono operare con firme disgiunte.
2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché l’Agenzia di Riferimento non abbia
ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax, PEC oppure mediante consegna a mani e sia trascorso il tempo tecnico necessario per provvedere, comunque non superiore a 1 giorno lavorativo dalla data di ricezione; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione.
3. Salvo espressa disposizione contraria, l’autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.
4. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti i cointestatari. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all’art. 1726 cod. civ. anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito nei commi precedenti. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari, nonché i soggetti dei quali è stata revocata la facoltà di rappresentanza.
5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.
6. La morte o l’incapacità sopravvenuta di uno dei cointestatari estingue i poteri di rappresentanza concessi e sono opponibili alla Banca dal momento in cui essa ne ha notizia legalmente certa.
Art. 10 - Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto
1. In caso di cointestazione del rapporto, con la sottoscrizione del Contratto, ciascun cointestatario conferisce ad ognuno degli altri il potere di agire per suo conto (c.d. operatività a firme disgiunte). Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere impartite da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto e inviate alla Banca da tutti i cointestatari. La richiesta di carte di pagamento collegate al Conto corrente potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari che potrà autorizzare l'addebito in Conto corrente di quanto dovuto alla Banca in ragione dell'emissione e dell'utilizzo della carta di pagamento. Resta fermo l'obbligo del cointestatario che ha richiesto l'emissione della carta di pagamento collegata al Conto di informare tempestivamente gli altri cointestatari del Conto corrente. Resta fermo che la facoltà di disposizione disgiunta non comprende la facoltà di aprire nuovi rapporti intestati a tutti gli intestatari del Conto. L’estinzione dei rapporti cointestati può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di cointestatari, che deve avvertire tempestivamente gli altri.
2. I cointestatari rispondono, in via solidale ed indivisibile fra loro, nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di finanziamenti sotto qualsiasi forma ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido.
3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Il diritto del soggetto deceduto o divenuto incapace si trasferisce automaticamente, nel primo caso ai suoi eredi, che sono però tenuti ad esercitarlo congiuntamente, e nel secondo caso al legale rappresentante dell’incapace.
4. Nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell’incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata A/R e quindi senza ulteriori formalità.
Art. 11 - Diritto di garanzia
0.Xx Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, finanziaria o di investimento e/o a queste ultime accessoria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazione di altri servizi di investimento o di altri servizi di natura accessoria. I diritti di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o
valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito.
2. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.
Art. 12 - Compensazione
1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso diverse Agenzie o dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall’art. 1186 cod. civ. (senza necessità di pronunzia giudiziale sulla crisi o sull’insolvenza) o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest’ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell’intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca darà pronta comunicazione al Cliente. Questa pattuizione non si applica se il Cliente è un Cliente consumatore ai sensi delle previsioni di legge tempo per tempo vigenti e delle relative classificazioni della Banca, salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.
3. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha la facoltà – fino alla concorrenza dell’intero credito vantato - di avvalersi dei diritti di cui al comma precedente ed all’art. 10, anche quando il rapporto creditore sia intestato ad uno solo dei debitori ovvero al debitore e ad altre persone, indipendentemente dalla quota di pertinenza di ciascuno.
Art. 13 - Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela ed imputazione dei pagamenti
1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle derivanti da finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.
2. Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha diritto di dichiarare - ai sensi e per gli effetti dell’art. 1193, comma 1°, cod. civ. - nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare - in deroga all’art. 1193, comma 2°,cod. civ. – i pagamenti effettuati dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo dandone comunicazione a quest'ultimo anche solo attraverso tecniche di comunicazione a distanza.
Art. 14 - Spese e oneri fiscali
1. Nel rispetto delle norme vigenti, le spese e gli oneri fiscali, che la Banca dovesse sostenere in relazione ai rapporti posti in essere con il Cliente, sono a carico dello stesso Cliente, fatto salvo quanto diversamente indicato nelle condizioni che regolano i singoli Servizi.
2. Le spese di qualunque genere che la Banca dovesse sostenere in dipendenza di pignoramenti o di sequestri effettuati su somme o titoli presso la stessa depositati sono interamente a carico del Cliente, anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
3. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto corrente, alla regolazione di quanto ad essa dovuto.
Art. 15 - Clausola risolutiva espressa
1. In aggiunta alle altre ipotesi di risoluzione contemplate dalle condizioni speciali che disciplinano i singoli Servizi/Prodotti e il Servizio Webank, il Contratto si risolve di diritto se:
- la documentazione prodotta e/o le comunicazioni fatte alla Banca, sia in fase precontrattuale sia successivamente, risultano non veritiere o inesatte;
- la Banca viene a conoscenza di circostanze di fatto che, se fossero state conosciute o verificate prima, avrebbero impedito la conclusione del presente Contratto o lo avrebbero consentito a condizioni diverse;
- il Cliente non adempie con precisione anche a uno solo degli obblighi previsti da (i) gli articoli 7 e 14 della presente Sezione I, (ii) l’articolo 37 della Sezione II, (iii) l’articolo 64 e 85 comma 2 della Sezione V.
La Banca comunicherà al Cliente per iscritto che intende avvalersi della presente clausola.
2. In caso di risoluzione, fermo che non possono essere effettuate nuove operazioni, il Cliente è tenuto a adempiere integralmente le proprie obbligazioni derivanti dal Contratto corrispondendo alla Banca tutto quanto ad essa dovuto. In caso di pagamenti pervenuti successivamente alla risoluzione, le somme incassate sono portate dalla Banca a decurtazione di quanto ancora dovuto dal Cliente in forza del Contratto ovvero di altri rapporti, se esistenti, altrimenti saranno tenute dalla Banca a disposizione del Cliente.
Art. 16 - Legge applicabile, interpretazione a favore del Consumatore e Xxxx competente
1. Il Cliente e la Banca convengono che il presente Contratto e l’esecuzione dei Servizi in esso contemplati sono regolati dalla legge italiana.
2. Il Contratto è regolato dalle presenti Condizioni Generali sempre disponibili presso la Banca e le sue Agenzie oltre che sul Sito, e, in ogni caso, dalle norme imperative applicabili (Testo Unico Bancario, nonché le relative disposizioni di attuazione) e dal Codice Civile. Le previsioni applicabili al Contratto saranno da interpretarsi nel senso più favorevole al Cliente nel caso di Cliente consumatore. I Servizi/Prodotti prestati dalla Banca ai sensi del presente Contratto sono regolati, oltre che dalle disposizioni speciali di cui alle Sezioni III, IV e V ad essi specificamente dedicate, anche dalle Norme Generali di cui alla presente Sezione e dalle Norme Generali del Servizio Webank di cui alla Sezione II, in quanto compatibili. Trovano altresì diretta applicazione, anche se non direttamente previste e fatta comunque salva, ove consentito, espressa deroga, le disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti. Se il Cliente è un Cliente classificato quale “consumatore” ai sensi delle previsioni di legge tempo per tempo vigenti e delle relative classificazioni della Banca, il Cliente e la Banca convengono che per qualsiasi controversia eventualmente sorta tra loro circa l’applicazione, l’interpretazione o l’esecuzione del Contratto, il Foro competente è quello in cui il Cliente ha la residenza o il domicilio, salvo diversa previsione di legge.
3. Al di fuori delle ipotesi di cui al precedente comma, il Cliente e la Banca convengono che per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra loro in relazione al presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Giudice del luogo in cui ha sede la Banca.
Art. 17 - Nullità parziale, esercizio dei diritti e prove
1. Nel caso di invalidità o inefficacia, totale o parziale di qualsiasi pattuizione del Contratto che non abbia natura essenziale, la Banca e il Cliente convengono di negoziare in buona fede per sostituire tali pattuizioni con altre valide ed efficaci che abbiano sostanzialmente i medesimi effetti, con riguardo all'oggetto e agli scopi del presente Contratto.
2. Fermo quanto pattuito al precedente comma, la Banca ed il Cliente sono d'accordo nel convenire che le altre pattuizioni del presente Contratto rimarranno pienamente valide ed efficaci e che il Contratto stesso sarà interpretato ed eseguito come se non contenesse le pattuizioni in questione.
3. Qualora la Banca non abbia esercitato un diritto o una facoltà previsti dal Contratto, ciò non potrà in alcun modo essere interpretato come rinuncia ai suoi diritti e non potrà impedire l’esercizio di tali diritti e facoltà in futuro.
4. Il Cliente riconosce ed accetta che la Banca potrà sempre produrre, come prova dei contratti conclusi, delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata (anche tramite tecniche di comunicazione a distanza), le scritture registrate sui propri sistemi, sui propri libri e sulle relative contabili indirizzate al Cliente, nonché eventuali ulteriori mezzi di prova ricavabili dai sistemi e dalle procedure utilizzate nei rapporti con il Cliente.
Art. 18 – Varie
0.Xx Cliente, mediante la sottoscrizione del Contratto, prende atto e accetta che la fruizione dei Servizi/Prodotti possa subire limitazioni, in tutto o in parte, in caso di provvedimenti da parte dell’Autorità Giudiziaria che prevedano vincoli all’operatività sul Conto corrente del Cliente o sugli altri rapporti in essere.
2. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, la Banca ha facoltà di cedere a terzi i contratti conclusi con il Cliente. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il Cliente non può cedere a terzi i contratti conclusi con la Banca. Qualsiasi atto di disposizione del Cliente in merito non avrà alcun effetto per la Banca.
3. Eventuali impegni scritti o verbali di agenti, promotori, distributori e/o collaboratori autonomi della Banca vincolano quest’ultima soltanto in caso di sua espressa conferma scritta. In particolare, il Cliente viene espressamente avvertito del fatto che la Banca non ammette la consegna di contanti e di titoli al di fuori dei canali bancari e finanziari. La Banca pertanto non si assume alcuna responsabilità, al di fuori delle ipotesi specificamente previste dalle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti, in caso di violazione da parte del Cliente del predetto divieto.
4. Cataloghi, offerte, pubblicità o altri documenti promozionali hanno valore puramente indicativo e, salvo diverso accordo scritto tra le parti, non possono considerarsi in alcun modo parti integranti e/o sostanziali dei contratti conclusi dal Cliente con la Banca, né derogare alle presenti Condizioni Generali e non vincolano pertanto in alcun modo la Banca.
5. La Banca si riserva la facoltà di anticipare la chiusura delle eventuali offerte promozionali relative ai propri prodotti e servizi (ad esempio quelle relative ai tassi di interesse applicati alle somme depositate in conto corrente) senza che ciò possa arrecare alcun pregiudizio al Cliente che abbia aderito all’offerta prima della revoca della stessa.
6. Salvo diverso accordo scritto con la Banca, la possibilità di fruire dei Servizi/Prodotti mediante il Servizio Webank è riservata esclusivamente a soggetti residenti in Italia.
7. La mancata applicazione per uno o più periodi di liquidazione periodica delle spese o delle commissioni dovute in relazione ai servizi prestati dalla Banca non comporta rinuncia alle stesse da parte della Banca.
8. Nel caso in cui le commissioni, le spese o i tassi di interessi aumentati degli interessi di mora, qualora dovuti, fossero per qualsiasi ragione superiori al tasso massimo consentito ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 e sue successive modifiche e/o integrazioni nonché della relativa normativa di attuazione, gli stessi saranno automaticamente ridotti, per il periodo strettamente necessario, ad un tasso pari al massimo consentito.
9. Ove non espressamente derogate, le previsioni di cui alla presente Sezione delle Condizioni Generali si applicano a tutte le successive Sezioni e a tutti i rapporti tra la Banca ed il Cliente.
SEZIONE II
NORME GENERALI DEL SERVIZIO WEBANK
Art. 19 - Ambito di Applicazione
1. Le presenti Norme Generali del Servizio Webank si applicano al Cliente che intende usufruire dei Servizi/Prodotti mediante tecniche di comunicazione a distanza, perfettamente consapevole dei rischi connessi all'utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ed in particolare alla trasmissione dei propri dati attraverso le reti di telecomunicazioni.
Art. 20- Conclusione ed efficacia del Contratto
1. Il Modulo di Richiesta del Conto corrente e dei servizi associati deve essere completato a cura del Cliente, compilando esclusivamente gli appositi spazi in relazione alle proprie esigenze, e, come qualsiasi altro modello contrattuale predisposto dalla Banca, non deve subire alterazioni da parte dello stesso Cliente. Eventuali alterazioni non saranno vincolanti per la Banca e, qualora introdotte, saranno considerate come non apposte, fatte salve le modifiche concordate per iscritto tra le parti.
2. Con la sottoscrizione del Modulo di Xxxxxxxxx, il Cliente accetta anche le presenti Norme Generali del Servizio Webank, che formano parte integrante e sostanziale delle Condizioni Generali di Contratto del Conto corrente e dei servizi associati. Successivamente all’espletamento da parte della Banca delle procedure di verifica della documentazione pervenuta, la Banca provvederà ad inviare al Cliente conferma della conclusione del Contratto mediante apposita comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole (ad es. pdf o e-mail o, se disponibile, PEC). L’attivazione del Servizio Webank potrà essere effettuata dalla Banca anche tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Cliente stesso nel Modulo di Richiesta, ovvero presso il domicilio speciale eletto dal Cliente. Resta inteso che il Contratto, salvo diversa disposizione della Banca comunicata al Cliente, resterà comunque inefficace, e ciò indipendentemente dall’invio della password iniziale, sino a che la Banca non avrà ricevuto una provvista iniziale a valere sul Conto corrente e/o sul dossier titoli eventualmente aperto dal Cliente.
3. Ai fini della conclusione del Contratto il Cliente dovrà far pervenire alla Banca anche la documentazione richiesta per l’apertura del rapporto, come precisamente indicata nella relativa modulistica disponibile presso i locali della Banca aperti al pubblico ovvero sul Sito. In ogni caso, anche per maggior tutela del Cliente, il Servizio Webank ed i Servizi/Prodotti saranno erogati solo a seguito dell'adeguata verifica dell'identità del Cliente.
4. Il Cliente è consapevole che la mancata ricezione, da parte della Banca, della documentazione da essa richiesta può determinare la sospensione dell’efficacia del Servizio Webank, nonché di ogni altro rapporto contrattuale che il medesimo Cliente intende aprire e fruire attraverso il Servizio Webank stesso.
5. Ad ogni fine di legge e di contratto, il Cliente, consapevole di tutte le conseguenze connesse al rilascio di false informazioni od omissioni, garantisce alla Banca che, per ogni rapporto che aprirà a distanza, esso fornirà esclusivamente dati veritieri, completi e corretti.
6. Nel caso di rapporti cointestati a firme disgiunte, ogni cointestatario richiedente il Servizio Webank dovrà sottoscrivere personalmente il Modulo di Xxxxxxxxx, previamente compilato. Per ragioni operative, il Servizio Webank non potrà essere attivato per conti cointestati a firme congiunte. Sempre per ragioni operative, in caso di successiva apertura di rapporti relativi a nuovi Servizi/Prodotti gli intestatari dei nuovi rapporti dovranno coincidere con gli intestatari del Conto corrente aperto con la Banca al quale i Servizi/Prodotti accedono, salvo che si tratti di Servizi/Prodotti per loro natura intestati ad una singola persona (es. carte di pagamento). Se il Cliente richiede il servizio di deposito e custodia di strumenti finanziari, la cointestazione del Contratto con facoltà di firma disgiunta comporta l’apertura di un dossier cointestato a tutti i cointestatari del Contratto nonché, per ragioni operative, di un sottoconto per ciascun cointestatario, fermi restando tra i medesimi cointestatari gli effetti legali della scelta del regime cointestato. In caso di rapporto cointestato, il Cliente riconosce che non si tratta di comunione indivisa e, pertanto, autorizza la Banca ad intestare i titoli nominativi in custodia a nome di tutti o anche solo di uno o più dei cointestatari, dipendendo tale formalità da processi operativi interni relativi al Servizio Webank, basati essenzialmente sul cointestatario che dispone l’operazione nell’ambito dei Servizi Amministrati; tali processi non pregiudicano la facoltà del Cliente di comunicare alla Banca l'effettivo assetto di comproprietà del patrimonio in custodia, così da tenerne conto anche al fine della predetta modalità di intestazione dei titoli nominativi. In assenza di specifiche istruzioni scritte del Cliente alla Banca, sarà onere dei cointestatari definire tra loro, e rendere opponibili a terzi, le rispettive quote di proprietà del patrimonio in
custodia, con ogni più ampia manleva a favore della Banca. Per chiarezza si rende noto al Cliente che, salvo diverse istruzioni scritte provenienti da tutti i cointestatari, ciascuno dei cointestatari potrà autonomamente impartire alla Banca disposizioni a valere sull’intero patrimonio in custodia, e ciò per il fatto stesso di essere uno dei cointestatari del rapporto, e quindi a prescindere dalla intestazione formale dei titoli in custodia presso la Banca.
7. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno degli intestatari a firme disgiunte del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di operare separatamente nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dalla legge (es. disposizioni di legge sulle successioni) e dai provvedimenti dell’Autorità. Il diritto di operare del soggetto deceduto si trasferisce automaticamente ai suoi eredi, che sono tenuti ad esercitarlo congiuntamente nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dalla legge (es. disposizioni di legge sulle successioni) e dei provvedimenti dell’Autorità. Nel caso di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari il diritto di disporre del cointestatario divenuto incapace è esercitato tramite il legale rappresentante dello stesso nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dalla legge e dei provvedimenti dell’Autorità. L’utilizzo del Servizio Webank da parte degli eredi e del legale rappresentante di uno dei cointestatari può subire delle limitazioni (ad es. inibizione del canale online) in quanto per ragioni operative i singoli servizi non sono compatibili con l’operatività a firme congiunte. In tal caso resta salva la possibilità di comunicare e di trasmettere istruzioni alla Banca a mezzo posta cartacea e elettronica ovvero contattando il servizio di customer center e phone banking. L’Agenzia di riferimento, non appena riceve notizia legalmente certa della morte o della sopravvenuta incapacità di uno dei cointestatari, blocca l’accesso e l’utilizzo dei Servizi tramite il Sistema di Identificazione e Sicurezza riconducibile agli stessi. Sino a quando la Banca non avrà ricevuto copia del provvedimento del Giudice o, in caso di successione, la dichiarazione di successione e notizia legalmente certa del titolo successorio, la liquidità e gli strumenti finanziari del de cuius/incapace in deposito presso la Banca non potranno essere oggetto di trasferimento. In caso di rapporti cointestati non potranno essere trasferiti i beni del de cuius o dell’incapace ovvero i titoli a questi intestati e la quota parte degli altri beni oggetto di deposito presso la Banca (stabilita dividendo in parti uguali il patrimonio o secondo l’assetto proprietario resole noto). L’Agenzia di riferimento, una volta ricevuta la predetta documentazione, provvederà a trasferire la liquidità e gli strumenti finanziari secondo le istruzioni impartite. Resta ferma la possibilità, per ciascuno degli intestatari o degli eredi e comunque degli aventi diritto, di proporre opposizione, che comporterà il blocco totale dei rapporti in essere sino a quando non verrà presentata una dichiarazione congiunta da parte di tutti gli aventi diritto che fornisca indicazioni univoche alla Banca su come procedere alle restituzioni. La Banca si riserva in ogni caso di bloccare e/o recedere dai rapporti in essere in caso di morte o sopravvenuta incapacità di uno dei cointestatari qualora l’operatività a distanza risulti incompatibile con la gestione dei rapporti.
Art. 21 - Il Servizio Webank
0.Xx Servizio Webank è l’insieme delle tecniche di comunicazione a distanza (ad es.: servizi di internet banking, di phone banking, di mobile banking) tramite il quale i Servizi/Prodotti sono prevalentemente fruibili dal Cliente, disciplinato dalla sezione II del presente Contratto. Il Servizio Webank consente, inoltre, al Cliente di ricevere gli esemplari dei contratti, le comunicazioni e le rendicontazioni periodiche relative ai Servizi/Prodotti nonché di ottenere evidenza dei documenti sottoscritti tramite Firma Digitale o il Servizio di Firma Elettronica Avanzata, qualora disponibile, la cui soluzione di firma è erogata dalla Banca, su supporto durevole non cartaceo mediante accesso all’area riservata del Sito Internet della Banca. Il Servizio Webank può essere utilizzato attraverso le seguenti modalità:
a) internet banking;
b) mobile banking;
c) phone banking.
2. La Banca potrà rendere disponibili, a propria scelta e discrezione, modalità e sistemi di comunicazione o interazione alternativi e/o aggiuntivi a quelli inizialmente previsti dal Servizio Webank (internet banking, phone banking, mobile banking), nonché ogni altro sistema basato su tecnologie rese disponibili dal progresso tecnico.
3. Il rapporto con la Banca ha carattere di durata, restando inteso che il Servizio Webank, inteso quale modalità di fruizione dei Servizi/Prodotti, potrà subire interruzioni o sospensioni, anche senza preavviso. In tali circostanze il Cliente potrà rivolgersi direttamente all’Agenzia di riferimento o contattare la Banca tramite il customer center.
4. Il Sito è costituito da pagine accessibili al pubblico in generale e da pagine protette accessibili solo dai Clienti tramite il proprio Sistema di Identificazione e Sicurezza. Tali pagine potranno supportare servizi e contenuti di diversa natura (ad esempio informazione, giochi, ecc.). La Banca, a suo insindacabile giudizio, potrà aggiornare, eliminare, ampliare, ridurre e modificare in ogni modo i servizi e i contenuti del Sito.
5. La fruizione dei Servizi/Prodotti tramite sistemi di comunicazione a distanza diversi dal Sito, quali ad esempio il telefono, lo smartphone o il tablet, può risultare limitata per ragioni di natura tecnica e/o di sicurezza. Di conseguenza, il Cliente prende atto ed accetta siffatta limitazione d’uso.
6. Il Cliente prende atto ed accetta che l’utilizzo del Servizio Webank può essere limitato in tutto o in parte per ragioni di natura operativa connesse alla fruizione dei servizi a distanza al verificarsi di eventi sopravvenuti alla conclusione del Contratto che interessano la persona del Cliente (es. nomina di un amministratore di sostegno), ferma la facoltà di recesso da parte di entrambe le parti.
7. Il Cliente prende atto ed accetta che lo stesso riceverà gli esemplari dei contratti sottoscritti mediante il servizio di Firma Digitale su supporto duraturo non cartaceo mediante il Servizio Webank, tramite accesso alla sezione riservata del Sito.
8. Il Cliente prende atto che, a seguito della sottoscrizione del Contratto, riceverà le comunicazioni relative ai rapporti aperti con la Banca presso la propria casella di posta elettronica e l’accesso alla sezione riservata del Sito presso la quale a tal fine elegge domicilio speciale. La disponibilità di nuove comunicazioni verrà notificata presso l’indirizzo di posta elettronica indicato nel Modulo di Richiesta. Il Cliente ha facoltà di decidere, in ogni momento, di richiedere la variazione delle modalità di comunicazione nella sezione riservata del Sito. Ogni comunicazione in tal modo effettuata presso la casella di posta elettronica del Cliente e la sezione riservata del Sito si intende allo stesso pervenuta e conosciuta nel momento in cui la comunicazione stessa è stata resa disponibile dalla Banca, circostanza che la Banca potrà comprovare attraverso le registrazioni del proprio sistema informatico. Resta salvo il diritto del Cliente di richiedere, in ogni momento, la variazione del domicilio eletto, ovvero l’invio delle comunicazioni in forma cartacea.
Art. 22 - Utilizzo del Servizio Webank
1. Per fruire del Servizio Webank mediante la rete Internet, il Cliente può utilizzare un personal computer collegato alla Banca. Generalmente il collegamento al Servizio Webank avviene tramite un personal computer singolo/server, un modem/router collegato ad esso ed un accesso alla rete Internet tramite fornitori di fiducia del Cliente. Il Cliente si fa carico della configurazione del proprio computer e di tutto quanto necessario per accedere al Sito. Il Cliente dichiara e garantisce che il proprio sistema informatico (personal computer o altro) permette la stampa o il salvataggio su supporto durevole di tutti i documenti inviatigli o comunque messigli a disposizione dalla Banca. Xxxxx quanto sopra il Cliente dichiara e riconosce sin d'ora che per supporto durevole si intende qualsiasi strumento che permetta al Cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate,
quali, a titolo solo esemplificativo, i documenti elettronici in formato pdf o i messaggi di posta elettronica e PEC. Il Cliente è tenuto ad utilizzare il Servizio Webank esclusivamente secondo le modalità indicate dalla Banca.
2. Il Cliente dovrà familiarizzare con i sistemi di accesso e di utilizzo del Servizio Webank, studiando la documentazione informativa predisposta dalla Banca e disponibile sul Sito.
3. Il Sistema di Identificazione e Sicurezza consente l’accesso al Servizio Webank e l’utilizzo dello stesso. Il Sistema di Identificazione e Sicurezza deve essere utilizzato nei casi e modi stabiliti dalla Banca (ad es. in funzione della natura dell’operazione da effettuare).
4. Il Sistema di Identificazione e Sicurezza viene attribuito automaticamente dalla Banca con una procedura riservata all’atto dell’adesione al Servizio Webank una volta completato il processo di identificazione e consegnato al Cliente mediante una o più delle seguenti modalità:
- a mano o per posta su supporto cartaceo, in busta discreta e sigillata;
- tramite posta elettronica, in modalità protetta;
- tramite SMS.
Per l'invio del Sistema di Identificazione e Sicurezza la Banca utilizza i recapiti indicati dal Cliente nel Modulo di richiesta. Resta fermo che la Banca potrà inviare il Codice Cliente e le Password anche solo su supporto cartaceo. Il Cliente potrà richiedere, tutte le volte che lo riterrà opportuno, la variazione delle Password.
5. La Banca, a suo insindacabile giudizio, potrà modificare il Sistema di Identificazione e Sicurezza dandone preventiva comunicazione al Cliente. Il Cliente dovrà adeguarsi entro il termine stabilito dalla Banca al nuovo Sistema di Identificazione e Sicurezza e, decorso tale termine, la Banca potrà sospendere l’erogazione del Servizio Webank, salva la facoltà del Cliente di recedere dal Contratto.
6. Il Cliente è consapevole che per la Banca il Sistema di Identificazione e Sicurezza comporta l’automatica attribuzione al Cliente stesso delle istruzioni ricevute, con un possibile effetto immediato sui beni e valori che il Cliente abbia disponibili presso la Banca. Il Cliente, pertanto, si obbliga a custodire il Sistema di Identificazione e Sicurezza ad esso attribuito con la massima cura e riservatezza. In particolare, il Cliente non potrà trasferire, concedere in uso, e comunque rivelare a terzi, il proprio Sistema di Identificazione e Sicurezza. In caso di furto, o perdita di riservatezza comunque riferibile al Sistema di Identificazione e Sicurezza, il Cliente dovrà immediatamente darne comunicazione alla Banca facendo seguire conferma per iscritto, pur rimanendo comunque responsabile di ogni impiego del Servizio Webank nei limiti di legge e di quanto pattuito relativamente ai singoli Servizi/Prodotti, e ciò fino al momento in cui detta comunicazione scritta sarà pervenuta alla Banca. Nei casi di smarrimento del Sistema di Identificazione e Sicurezza, cui dovesse far seguito l’esecuzione di operazioni non autorizzate dal Cliente, di furto o di uso non autorizzato del Sistema di Identificazione e Sicurezza, il Cliente dovrà, inoltre, sporgere denuncia di quanto accaduto alle Autorità competenti. La copia di tale denuncia dovrà essere conservata a cura del Cliente per un periodo di almeno 13 mesi. Durante tale periodo la Banca avrà la facoltà di richiedere tale copia al Cliente che, in tal caso, dovrà trasmetterla entro 7 giorni dalla richiesta.
7. Nell’utilizzare il Servizio Webank, il Cliente garantisce che qualunque messaggio e/o materiale immesso nel Sito tramite il proprio Sistema di Identificazione e Sicurezza è originale e comunque rispetta eventuali diritti di terzi, e non sarà in violazione di ordine pubblico e buon costume. La Banca non s’impegna a controllare l’operato dei Clienti, ma, qualora venisse occasionalmente a conoscenza di infrazioni alla presente disposizione, si riserva il diritto di cancellare siffatte comunicazioni del Cliente, riservandosi altresì la possibilità di ulteriori azioni a tutela della propria posizione. In caso di violazione della presente disposizione, il presente Contratto si intenderà risolto di diritto, a seguito di apposita comunicazione inviata dalla Banca che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.
8. Il Cliente deve controllare con assidua frequenza le operazioni effettuate tramite il Servizio Webank. A tal fine il Cliente può anche avvalersi dei servizi di alert messi a disposizione dalla Banca che avvisano il Cliente (ad es. tramite SMS) di ogni autorizzazione richiesta per il Servizio Webank per importi superiori ad una determinata soglia e/o di determinate tipologie di operazioni e che gli permettono di rilevare e segnalare tempestivamente eventuali utilizzi indebiti o illeciti del Servizio Webank. Fermo quanto sopra, se il Cliente non dovesse effettuare alcun accesso al Servizio Webank, la Banca avrà assolto comunque i suoi obblighi contrattuali, senza che il Cliente possa pretendere restituzioni e/o risarcimenti.
9. In caso di nomina di delegati (qualora ammessi dalla Banca e compatibili con il Servizio Webank), il Cliente si impegna a far rispettare le presenti Norme Generali del Servizio Webank anche ai propri delegati, sempreché autorizzati, i quali dovranno comunque operare esclusivamente per il tramite del Sistema di Identificazione e Sicurezza ad essi specificamente attribuito dalla Banca. In tali ipotesi, il Cliente avrà cura di vigilare in via esclusiva sull’operato dei propri procuratori, mantenendo altresì l’intera responsabilità per gli eventuali illeciti compiuti dai propri procuratori, e ciò anche nei confronti della Banca, per il fatto di averli nominati.
10. L’utilizzo del Servizio Webank è consentito esclusivamente al Cliente e ai delegati ammessi dalla Banca e compatibili con il Servizio Webank nei limiti di legge e di quanto pattuito relativamente ai singoli Servizi/Prodotti.
Art. 23 - Disponibilità del Servizio Webank
1. L’utilizzo del Servizio Webank mediante la rete Internet è consentito dalle ore 00.00 alle ore
24.00 di ogni giorno, salvo quanto diversamente comunicato dalla Banca con apposite comunicazioni (ad es. telefoniche, tramite comunicazioni di posta elettronica o mediante avvisi sul Sito). L’accesso al Servizio Webank in modalità Phone Banking sarà consentito negli orari indicati sul Sito e/o comunicati in fase di accesso al Servizio Webank mediante la suddetta modalità.
2. Il Servizio Webank, inteso quale modalità di fruizione dei Servizi/Prodotti, potrà essere sospeso o interrotto in ogni momento, e ciò anche senza preavviso, qualora si verificassero necessità di interventi tecnici ovvero altri eventi straordinari che possano pregiudicare la continuità o la sicurezza del Servizio Webank. Saranno sempre possibili interruzioni del Servizio Webank dovute a motivi tecnici, di sicurezza e di ordinaria e straordinaria manutenzione delle apparecchiature che permettono il collegamento. Ove possibile, le interruzioni ordinarie verranno preventivamente comunicate ai Clienti (ad es. tramite messaggi nelle pagine del Sito o comunicazioni di posta elettronica o, qualora disponibile, PEC). La Banca non sarà responsabile della mancata fornitura del Servizio Webank in conseguenza di cause ad essa non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, quelle dovute a difficoltà ed impossibilità di comunicazioni, a interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica, a scioperi anche del proprio personale o a fatti di terzi e, in genere, a ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con l’ordinaria diligenza. Il Cliente dà pertanto atto ed accetta la circostanza che non sussisterà alcuna responsabilità della Banca nei suoi confronti per inadempimenti dovuti a forza maggiore o a caso fortuito o ad eventi comunque al di fuori del suo controllo quali atti d’imperio, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, interruzione delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte delle strutture informatiche e/o telematiche della Banca e/o dai suoi fornitori di informazione. Le ipotesi di sospensione e di interruzione previste dal presente comma potranno verificarsi in relazione ad uno o più canali (ad es. canale Internet, canale telefonico, ecc.).
3. In caso di sospensione o interruzione del Servizio Webank tramite la rete Internet, il Cliente potrà disporre del Servizio Webank mediante gli altri canali operativi alternativi offerti dalla Banca (ad es. canale telefonico) nei limiti e negli orari di funzionamento di detti canali. In tali
casi, tuttavia, non vi sarà certezza circa la possibilità di usufruire di tutti i servizi di norma disponibili tramite la rete internet.
Art. 24 - Rapporti su cui operare e attivazione di nuovi Servizi/Prodotti
1. A seguito della sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente potrà richiedere l’attivazione di altri Servizi/Prodotti offerti nell’ambito del Servizio Webank cui è interessato, firmando la relativa
modulistica. Il Cliente prende atto ed accetta che la richiesta dei Servizi/Prodotti oggetto di prenotazione è soggetta ad approvazione da parte della Banca secondo disponibilità e a propria discrezione.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 1 della Sezione I "Norme generali", in forza del regolare accesso al Servizio Webank, il Cliente avrà la facoltà di disporre a distanza dei rapporti contrattuali attivati, oppure procedere all’attivazione di quelli eventualmente sospesi, ovvero ancora di aprirne di nuovi, compatibilmente con quanto di tempo in tempo offerto a distanza dalla Banca nell’ambito del Servizio Webank, e comunque nei limiti e con le modalità da esso disposti.
Art. 25 - Rischi
1. Il Cliente è responsabile - nei limiti di legge e di quanto pattuito - per l’utilizzo, comunque e da chiunque effettuato, del Servizio Webank per tutte le operazioni eseguite, tramite il proprio Sistema di Identificazione e Sicurezza.
2. Poiché il Cliente verrà identificato da parte della Banca esclusivamente mediante la verifica del Sistema di Identificazione e Sicurezza secondo quanto specificato all’art. 22 della presente Sezione, lo stesso è tenuto a mantenere segreti tutti i codici riservati i quali, nell’interesse del medesimo Cliente, non devono essere conservati insieme né annotati in un unico documento. Il Cliente, quindi, deve custodire con ogni cura il Sistema di Identificazione e Sicurezza. A tal fine il Cliente deve operare con la diligenza e la prudenza che generalmente devono essere osservate da tutti nella cura dei propri interessi patrimoniali. A titolo esemplificativo e non esaustivo il Cliente:
i) deve conservare il Sistema di Identificazione e Sicurezza in luogo segreto,
ii) non deve comunicare in alcun modo il Sistema di Identificazione e Sicurezza a terza persona,
iii) deve adottare ogni precauzione volta a mantenere la riservatezza del Sistema di Identificazione e Sicurezza,
iv) deve verificare con frequenza e costanza le operazioni che risultano compiute attraverso i Servizi,
v) deve fruire dei Servizi/Prodotti con modalità (es. siti web), dispositivi o supporti che si avvalgono di elevati standard di sicurezza,
vi) deve denunciare non appena ne ha conoscenza o il sospetto lo smarrimento del Sistema di Identificazione e Sicurezza, cui dovesse far seguito l’esecuzione di operazioni non autorizzate dal Cliente, il furto o l’utilizzo non autorizzato del Sistema di Identificazione e Sicurezza e, in ogni caso, provvedere al tempestivo blocco del Servizio Webank,
vii) deve provvedere a richiedere il blocco del Servizio Webank anche qualora abbia solo il sospetto di utilizzi non autorizzati e/o a fronte di eventuali segnalazioni anche di pericolo da parte della Banca (es. attraverso il servizio di messaggistica di alert o mediante avvisi inviati nell’ambito dei programmi di sicurezza),
viii) deve adottare soluzioni tecnologiche che proteggono da rischi di frodi (es. software antivirus),
ix) deve attivare i sistemi di sicurezza messi a disposizione dalla Banca (es. servizio di messaggistica di alert),
x) deve comunicare all’Agenzia di riferimento i propri recapiti aggiornati ai quali trasmettere informazioni relative agli utilizzi del Servizio Webank,
xi) deve verificare costantemente la presenza del corretto acronimo di protocollo “https” (c.d. protocollo di trasferimento ipertestuale, Hyper Text Transfer Protocol Secure) che è utilizzato per garantire trasferimenti riservati di dati nel web, in modo da impedire intercettazioni dei contenuti che potrebbero essere effettuati tramite attacchi informatici, a differenza di quanto accade nel caso del protocollo di trasferimento “http”.
Con riferimento al Sistema di pagamento BANCOMAT Pay®, disciplinato nella successiva Sezione V (Sottosezioni A/C) del presente Contratto, si richiama l’attenzione del Cliente sulla necessità di prestare la massima cura nella custodia dello Smartphone su cui sia stata installata la App BANCOMAT Pay®, delle relative credenziali di accesso e di quelle di autenticazione impostate, nell’ambito della suindicata applicazione, ai fini dell’autorizzazione delle operazioni eseguite per il suo tramite. Il Cliente è tenuto a non cedere a terzi, neppure per uso momentaneo, lo Smartphone su cui sia stata installata la App BANCOMAT Pay®, a proteggere tale device con adeguate credenziali di accesso, a non divulgare a terzi tali credenziali, né quelle di autenticazione, neppure a fronte delle ricezione di richieste (tramite, a mero titolo esemplificativo, mail e telefono) e ad assumere tutte le necessarie accortezze atte a garantire che le suindicate credenziali restino segrete (es. le credenziali di accesso e quelle di autenticazione non dovranno mai essere memorizzate sullo Smartphone, né conservate insieme ad esso).
In relazione al Sistema di pagamento BANCOMAT Pay®, di cui alla successiva Sezione V (Sottosezioni A/C), il Cliente è, altresì, informato che in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato dello Smartphone su cui sia installata la App BANCOMAT Pay®, delle relative credenziali di accesso e/o di autenticazione, lo stesso è tenuto a comunicarlo alla Banca senza indugio, richiedendo immediatamente il blocco di BANCOMAT Pay®, tramite l’apposita funzione dedicata alla disabilitazione di tale Sistema rispetto alla nostra Banca, disponibile sul Sito, nella sezione riservata inerente a BANCOMAT Pay® oppure mediante telefonata al numero 800 060 070, per chiamate dall’Italia, o 00800 1155 1155 / 0039 0243371293, numeri per chiamate dall’estero, da utilizzare alternativamente in base allo Stato da cui si effettua la chiamata, come specificato in dettaglio nella Guida Operativa o ai diversi numeri tempo per tempo disponibili indicati nella Guida Operativa.
Al venir meno delle ragioni del blocco, il Cliente potrà essere nuovamente abilitato a BANCOMAT Pay®, secondo quanto specificato nella Guida Operativa. Nei casi di smarrimento dello Smartphone su cui sia installata la App BANCOMAT Pay® e/o delle relative credenziali di accesso e/o di autenticazione, cui dovesse far seguito l’esecuzione di operazioni non autorizzate dal Cliente, di furto, di appropriazione indebita o di uso non autorizzato dello stesso e/o delle relative suindicate credenziali, il Cliente dovrà, altresì, sporgere denuncia alle Autorità competenti, secondo quanto previsto al precedente art. 22, comma 6.
3. Il Cliente è l'esclusivo responsabile della custodia e del corretto utilizzo del Sistema di Identificazione e Sicurezza, del dispositivo Smartphone su cui sia installata la App BANCOMAT Pay®, di cui al precedente comma, e delle relative credenziali di accesso e di autenticazione, nonché di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’utilizzo illegittimo, anche ad opera di terzi, e/o dallo smarrimento o sottrazione del Sistema di Identificazione e Sicurezza stesso e/o del suindicato Smartphone e/o delle relative credenziali, xxxxx restando i limiti di legge e di quanto pattuito. Ferma restando tale responsabilità, il Cliente è tenuto ad effettuare immediatamente la comunicazione e la denuncia previste nel comma 6 del precedente art. 22 della presente Sezione.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che, tenuto conto della natura del Servizio Webank, la Banca potrà sempre produrre, come prova dei contratti conclusi, delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata tramite il Servizio Webank, le scritture registrate sui propri libri e le relative contabili indirizzate al Cliente, nonché eventuali ulteriori mezzi di prova
ricavabili dai sistemi e dalle procedure (informatiche, telefoniche, ecc.) utilizzate per il funzionamento del Servizio Webank ed i rapporti con il Cliente. Il Cliente prende atto ed è consapevole che la Banca può effettuare registrazioni su nastro magnetico, o su altro supporto equivalente, delle conversazioni telefoniche intercorse con il Cliente (ad es. degli ordini e delle istruzioni conferite telefonicamente nell'ambito del Phone Banking in relazione a qualsiasi Servizio/Prodotto). Il Cliente, anche sulla base dell'informativa sul trattamento dei dati personali ricevuta, autorizza sin d'ora la Banca ad effettuare le registrazioni predette, nonché a trattare i dati personali del Cliente. Il Cliente riconosce ed accetta che la Banca potrà produrre le registrazioni avanti a qualsiasi Autorità competente come prova dell’avvenuta conversazione e dei relativi accordi conclusi.
5. Il Cliente si dichiara a conoscenza del fatto che, a livello internazionale, l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza ed in particolare di sistemi telematici incrementa notevolmente i rischi normali di qualsiasi servizio a distanza; ne consegue che la fruizione del Servizio Webank avviene per libera e consapevole scelta del Cliente, con accettazione del maggior grado di rischio.
6. Onde consentire la verifica della sicurezza, nonché di ogni altro aspetto connesso con l’efficienza e la regolarità del Servizio Webank, il Cliente accetta che la Banca possa, in ogni momento, sospendere a campione il Servizio Webank, anche in corso di operazione, e rimettere la prosecuzione dello stesso al ricevimento delle conferme del caso.
7. Dal momento che l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza può esporre al rischio di frodi, il Cliente è informato che è suo onere utilizzare i più sofisticati accorgimenti tecnologici tempo per tempo disponibili al fine di evitare che ciò si verifichi ed utilizzare strumenti/servizi che garantiscono elevati standard di sicurezza. Qualora il Cliente scelga di non sfruttare i servizi offerti dalla Banca a presidio di una maggiore sicurezza, il Cliente non può poi imputare alla Banca le conseguenze negative derivanti da operazioni fraudolentemente effettuate da terzi, adducendo la mancata adozione da parte della Banca di tutte le precauzioni necessarie. Analogamente il Cliente non può imputare alla Banca le conseguenze negative derivanti da operazioni fraudolentemente effettuate da terzi nel caso in cui la Banca segnali al Cliente il venir meno di un presidio di sicurezza (ad esempio disattivazione del servizio di messaggistica di alert) ed il Cliente non si attivi prontamente per riattivarlo a tutela della propria operatività online, ovvero in caso di comportamento negligente da parte dello stesso Cliente (ad esempio consegna di chiavi di sicurezza a terzi o mancata tempestiva denuncia alle Autorità Competenti, dovuta, in caso di smarrimento del Sistema di Identificazione e Sicurezza, solo qualora allo smarrimento dovesse far seguito l’esecuzione di operazioni non autorizzate dal Cliente).
Art. 26 - Limiti operativi
1. Per le operazioni dispositive il Cliente è tenuto a rispettare, in ogni caso, i limiti operativi tempo per tempo fissati dalla Banca nella documentazione contrattuale ovvero in quella operativa reperibile sul Sito.
Art. 27 - Blocco del Servizio
1. Al Cliente è data la possibilità di bloccare temporaneamente il Servizio Webank, ovvero i singoli canali (ad es. Internet banking, Phone banking, ecc.) dello stesso, mediante comunicazione telefonica al customer center, al numero indicato sul Sito, nei limiti degli orari dello stesso, facendo seguire conferma per iscritto da recapitarsi all’Agenzia di Riferimento a mezzo raccomandata a.r. (via PEC qualora disponibile), Il blocco del Servizio Webank deve sempre essere richiesto nel caso di smarrimento, sottrazione o utilizzo indebito del Sistema di Identificazione e Sicurezza ovvero uso non autorizzato del Servizio Webank.
2. La Banca provvederà a bloccare il Servizio Webank entro e non oltre un giorno lavorativo successivo alla ricezione della sopracitata comunicazione o immediatamente nel caso di comunicazione telefonica al customer center.
Art. 28 - Customer Center
1. La Banca mette a disposizione del Cliente un customer center telefonico attraverso il quale offre al Cliente assistenza telefonica per fornire chiarimenti sul Servizio Webank e, se del caso, prendere nota di eventuali malfunzionamenti riscontrati dal Cliente o ricevere la comunicazione di richiesta di blocco del Servizio, come specificato al precedente art. 27. Il customer center non ha lo scopo di fornire alla clientela un addestramento continuo in merito al funzionamento del Servizio Webank, ragion per cui il Cliente prende atto ed accetta che la durata delle comunicazioni telefoniche sia limitata allo stretto necessario.
2. L’accesso al customer center sarà consentito solo per il tramite del Sistema di Identificazione e Sicurezza. Il customer center sarà attivo nei giorni, alle ore ed ai numeri telefonici indicati nella documentazione disponibile presso i locali della Banca aperti al pubblico e/o sul Sito, salvo quanto diversamente comunicato dalla Banca, tramite comunicazione di posta elettronica, o qualora disponibile PEC o attraverso il Sito. Il customer center potrà essere sospeso o interrotto, per motivi tecnici o di forza maggiore, senza che possa la Banca essere ritenuta responsabile delle conseguenze di tali sospensioni o interruzioni.
3. Ogni ulteriore informazione in merito al customer center è indicata nella documentazione disponibile presso i locali della Banca aperti al pubblico e/o sul Sito.
Art 29. Utilizzo del servizio in modalità Mobile Banking
1. Il Cliente potrà usufruire del Servizio Webank via internet anche mediante l’utilizzo di dispositivi che consentono l’accesso alla rete internet mediante collegamento ad un gestore di telefonia mobile. La Banca si riserva la facoltà di fornire, tempo per tempo, specifiche applicazioni da installare sul dispositivo.
Art. 30 - Phone Banking
1. Il Cliente potrà fruire del Servizio Webank mediante apparecchi telefonici (c.d. Phone Banking), tramite operatore o telefono a toni, limitatamente ai Servizi/Prodotti supportati dal suddetto canale telefonico "Phone Banking" indicati nella documentazione di trasparenza e/o sul Sito. L’utilizzo del Servizio Webank tramite apparecchi telefonici determinerà l’addebito delle relative commissioni, indicate nella modulistica disponibile nei locali aperti al pubblico della Banca o sul Sito che il Cliente avrà la cura e l’onere di conoscere prima di operare mediante tale modalità di comunicazione a distanza.
2. L'utilizzo del Servizio Webank attraverso apparecchi telefonici è consentito solo per il tramite del Sistema di Identificazione e Sicurezza e secondo le modalità e gli orari pubblicati sul Sito.
3. Resta inteso che, per sua natura, il Phone Banking non consente al Cliente di effettuare tutte le operazioni che, di norma, il Servizio Webank può rendere disponibili tramite la rete Internet. Di conseguenza, il Cliente prende atto ed accetta siffatta limitazione d’uso. Resta fermo che mediante il Phone Banking il Cliente può effettuare operazioni informative e dispositive a valere sui rapporti attivati tramite il Servizio Webank, a differenza del servizio di customer center che consente, invece, solo di ricevere assistenza telefonica per fornire chiarimenti sul Servizio Webank e, se del caso, segnalare eventuali malfunzionamenti.
4. Al canale di Phone Banking sono applicabili, ove compatibili, tutte le disposizioni delle presenti Norme Generali del Servizio Webank, ed in particolare le previsioni in materia di Sistema di Identificazione e Sicurezza, di sospensione e di interruzione del Servizio Webank, di rischi delle
tecniche di comunicazione a distanza e dei sistemi di telecomunicazione, di prova della conclusione dei contratti, delle operazioni eseguite e delle comunicazioni effettuate.
Art. 31 – Informazioni finanziarie
1. La Banca potrà fornire (anche tramite il Sito, e-mail o SMS) al Cliente dati e/o notizie relativi ai mercati finanziari italiani e internazionali di pertinenza e proprietà di terzi, i quali sono i soli
responsabili della esattezza e veridicità dei dati forniti e/o elaborati (le “Informazioni finanziarie”).
2. La Banca richiama espressamente l’attenzione del Cliente sul fatto che tutti i dati e le notizie forniti hanno natura e scopo meramente informativo e non intendono in alcun modo suggerire strategie o specifiche decisioni di investimento.
3. L’utilizzo a qualsiasi titolo dei dati, delle informazioni e delle notizie ricevute dal Cliente è pertanto a completo rischio del Cliente.
4. Il Cliente si impegna a corrispondere alla Banca i canoni previsti per la fruizione delle informazioni finanziarie. A tale fine il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebitare i predetti canoni sul Conto corrente. La Banca e/o le società con essa convenzionate si riservano il diritto di modificare i canoni pattuiti per la fornitura delle informazioni finanziarie dandone comunicazione al Cliente con preavviso di 15 giorni mediante pubblicazione sul Sito ovvero all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Cliente. Tali variazioni avranno efficacia automatica a decorrere dalla data che la Banca avrà provveduto a comunicare al Cliente contestualmente alla comunicazione della modifica, salvo il diritto del Cliente di cessare la fruizione delle informazioni finanziarie ai sensi del successivo comma 10.
5. Il Cliente è tenuto a seguire le istruzioni fornite dal Servizio Webank per la fruizione delle informazioni finanziarie. In ogni caso, il Cliente sarà responsabile dei danni di qualsiasi genere, diretti e indiretti, derivanti alla Banca e/o a terzi dall’inosservanza di tali istruzioni.
6. Il Cliente si impegna ad utilizzare le informazioni finanziarie fornite dal Servizio Webank e/o dalle società convenzionate con la Banca esclusivamente nell’ambito del presente Contratto e comunque per le proprie esigenze personali, escluso ogni diverso uso o scopo quale, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, la pubblicazione in qualsiasi forma, la comunicazione a terzi o la trasmissione dei dati sotto qualsiasi forma effettuata ed a qualsiasi titolo, anche gratuito. A tale riguardo il Cliente dichiara sin d’ora di essere l’utilizzatore finale delle informazioni finanziarie fornite (i.e. end user).
7. Nessuna parte delle informazioni finanziarie fornite potrà essere in alcun modo riprodotta e trasmessa a terzi senza l’espressa autorizzazione scritta da parte della Banca.
8. I Clienti sono esclusivamente autorizzati, per medesimi fini di utilizzo strettamente personale di cui al comma precedente, a salvare, registrare e stampare le informazioni ed i dati ricevuti.
9. Sono inoltre espressamente vietate la riproduzione e l’uso dei marchi e di ogni altro segno distintivo di cui è titolare la Banca o gli altri soggetti che con essa collaborano all’erogazione del Servizio di fornitura di Informazioni finanziarie.
10. Ciascuna parte ha il diritto di comunicare la cessazione della fruizione delle informazioni finanziarie.
11. La Banca non potrà essere considerata responsabile per errori o ritardi nella messa a disposizione di dati, quotazioni o notizie finanziarie pubblicate sul Sito o eventualmente fornite tramite e-mail, SMS o telefonicamente, nel caso in cui tali errori o ritardi siano imputabili a temporanee interruzioni del Servizio Webank dipendenti da cause di forza maggiore o comunque da eventi non imputabili alla Banca o che la stessa non possa ragionevolmente prevedere che si verifichino, ad esempio, a causa di scioperi del proprio personale, guasti, cadute di linea o qualsiasi altro inconveniente, di carattere tecnico e non, che non rientri sotto il controllo della Banca.
12. La Banca non è responsabile del contenuto delle Informazioni finanziarie presenti sul Sito o eventualmente forniti al Cliente tramite e-mail, SMS o telefonicamente o tramite gli ulteriori strumenti di telecomunicazione adottati, con la conseguenza che non risponderà dei danni di qualsiasi genere, diretti ed indiretti, derivanti al Cliente e/o a terzi dall’utilizzo di tali Informazioni finanziarie .
13. Qualunque limitazione di responsabilità prevista a favore della Banca non opererà nell'ipotesi di dolo o colpa grave della stessa.
Art. 32 - Esecuzione degli ordini e comunicazioni via Internet - Elezione speciale di domicilio
1. Le comunicazioni e le disposizioni del Cliente alla Banca saranno riscontrate e/o eseguite nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento dell’ordine, salvo diverso minor termine quando previsto da norme imperative o da pattuizioni contrattuali scritte.
2. È facoltà della Banca rifiutare di assumere gli incarichi conferiti dal Cliente dandone comunicazione al medesimo, senza obbligo di motivazione. Resta inteso che la Banca ha facoltà di non eseguire alcuna disposizione in assenza della provvista necessaria, salvo diverso accordo scritto con il Cliente (es. in forza di rapporto di affidamento).
3. Il Cliente prende atto che, a seguito della sottoscrizione del presente Contratto, riceverà le comunicazioni relative ai rapporti aperti con la Banca tramite la propria casella di posta elettronica e l’accesso riservato al Sito mediante utilizzo del Sistema di Identificazione e Sicurezza. A tale fine, il
Cliente procede all’elezione speciale di domicilio. Ogni comunicazione in tal modo effettuata presso la casella di posta elettronica del Cliente e la sezione riservata del Sito si intende allo stesso pervenuta e conosciuta nel momento in cui la comunicazione stessa è stata resa disponibile dalla Banca, circostanza che la Banca potrà comprovare attraverso le registrazioni del proprio sistema informatico. La predetta domiciliazione sarà attiva per tutti i Servizi/Prodotti di tempo in tempo forniti dalla Banca. Resta salvo il diritto del Cliente di richiedere, in ogni momento, la variazione del domicilio eletto, ovvero l’invio delle comunicazioni in forma cartacea attraverso il canale della posta ordinaria all’indirizzo comunicato dal Cliente, ovvero alla residenza. La richiesta di variazione del domicilio e/o dell’invio delle comunicazioni in forma cartacea sarà ritenuta valida se effettuata mediante una comunicazione alla Banca nella sezione riservata del Sito ovvero attraverso una specifica comunicazione scritta da recapitarsi a mezzo raccomandata A/R all’Agenzia di Riferimento. Il Cliente è informato del fatto che la disponibilità delle comunicazioni inviate sul Sito è limitata nel tempo, essendo la Banca autorizzata a rimuoverle dopo un ragionevole lasso di tempo durante il quale sono state messe a disposizione (che potrà essere indicato sul Sito); il Cliente, pertanto, si impegna a provvedere al tempestivo scarico (tramite il salvataggio e/o la stampa) su supporto durevole delle comunicazioni inviate sul Sito al fine di poterle conservare. Resta fermo il diritto del Cliente di richiedere - nei casi e nei limiti previsti dalla legge – copia della documentazione relativa ai rapporti attivati tramite il Servizio Webank, dietro il pagamento delle spese di produzione pattuite.
4. Il Cliente è informato del fatto che grazie al tempestivo scarico (tramite il salvataggio/la stampa) su supporto durevole delle comunicazioni inviate da parte della Banca può evitare il rischio che possa esaurirsi lo spazio della casella postale utilizzata per ricevere le comunicazioni da parte della Banca. È noto, infatti, che nel caso in cui la casella di posta sia piena non è possibile ricevere nuove comunicazioni.
Art. 33 –Applicazione delle condizioni economiche
1. Con riferimento ai Contratti la cui efficacia è sospesa ai sensi degli articoli 20 e 24 delle presenti Norme Generali del Servizio Webank ovvero ai sensi del Codice del Consumo, il Cliente non dovrà pagare alcuna commissione alla Banca fino al momento in cui tali Contratti diventino efficaci, salva l’applicazione di quanto disposto dai successivi commi.
2. La Banca potrà prevedere diverse condizioni economiche da applicare al medesimo Servizio/Prodotto a seconda del canale utilizzato dal Cliente (ad es. Internet banking, Phone banking, Agenzia, ecc.).
Art. 34 - Nuovi Servizi e Varie
1. I Servizi/Prodotti che il Cliente intenda concludere/ attivare e/o disporre attraverso il Servizio Webank restano disciplinati dalle relative condizioni generali di contratto e dalle norme
particolari riferite a ciascuno di essi. Le presenti Norme Generali del Servizio Webank prevarranno rispetto
alle condizioni generali e speciali dei singoli Servizi/Prodotti, limitatamente alle relative modalità di conclusione, attivazione, disposizione, rischi di operatività e prova dei contratti conclusi.
2. La Banca potrà offrire in ogni momento nuovi Servizi e/o Prodotti la cui accettazione, da parte del Cliente, potrà avvenire anche mediante comportamento concludente (i.e. utilizzo degli stessi
da parte del Cliente). In tali ipotesi, tali nuovi Servizi e/o Prodotti risulteranno disciplinati dalle presenti Norme Generali del Servizio Webank, se del caso integrate dalle specifiche previsioni contrattuali di ciascun nuovo Servizio e/o Prodotto.
Art. 35 - Operazioni di informazione
1.Le informazioni relative a saldi e movimenti vengono fornite dalla Banca attraverso i canali attualmente disponibili o che verranno in seguito resi disponibili per ottimizzare con reciproco vantaggio il rapporto con il Cliente, fermo restando che le stesse trovano unica e probante conferma negli estratti conto che, nei tempi e xxxx concordati, vengono periodicamente inviati dalla Banca. Resta salvo quanto previsto dal precedente articolo 32 della presente Sezione in materia di elezione speciale di domicilio.
Art. 36 - Spese e oneri fiscali
1. Sono interamente a carico del Cliente: le spese telefoniche richieste dal proprio gestore di telefonia, i costi dell’accesso alla rete Internet e delle necessarie attrezzature per l’utilizzo del Servizio Webank, le spese per eventuali software personalizzati a seconda delle esigenze di volta in volta manifestate, gli importi dei canoni periodici stabiliti dalla Banca per la prestazione dei Servizi/Prodotti indicati nella modulistica disponibile nei locali aperti al pubblico della Banca e/o sul Sito.
2. Nel rispetto delle norme vigenti, le spese e gli oneri fiscali, che la Banca dovesse sostenere in relazione ai rapporti posti in essere con il Cliente, sono a carico dello stesso Cliente, fatto salvo quanto diversamente indicato nelle condizioni che regolano i singoli Servizi e/o Prodotti.
3. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto corrente, alla regolazione di quanto ad essa dovuto.
Sezione III CONTO CORRENTE
Art. 37- Convenzione di assegno
1. Le disposizioni con assegni sul Conto corrente si effettuano mediante l’uso di moduli per assegni forniti dalla Banca. All'atto del rilascio del modulo per assegni della Banca il Cliente è tenuto a rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 124 del R.D. 1736/33 ("Legge Assegni").
2. Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul Conto del Cliente con valuta pattuita.
3. Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta. Nei casi di perdita o sottrazione dei moduli di assegno il Cliente deve dare immediata comunicazione per iscritto alla Banca, facendo subito seguire a tale comunicazione copia conforme della denuncia presentata alle Autorità competenti. Nei casi di danneggiamento o distruzione dei moduli di assegno il Cliente deve darne immediata comunicazione alla Banca ai fini dell’annullo, inviando una comunicazione in forma scritta.
4. Il Cliente non è responsabile nei confronti della Banca delle conseguenze dannose derivanti dall’uso abusivo e illecito dei predetti moduli dal momento in cui la Banca ha ricevuto dal Cliente comunicazione della perdita o sottrazione degli stessi, ferma restando anche prima di tale momento la responsabilità della Banca nel pagamento degli assegni secondo il principio della diligenza professionale.
5. In caso di revoca della convenzione di assegno e comunque con la cessazione del rapporto di Conto corrente, i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca.
6. La Banca non è obbligata al pagamento di assegni tratti su un Conto con disponibilità insufficiente. Pertanto il Cliente, prima di disporre del Conto (anche tramite una carta di pagamento a questo collegata), deve verificare che le operazioni non rendano la disponibilità insufficiente al pagamento degli assegni già tratti sul Conto stesso e non ancora addebitati. Di conseguenza in caso di prelievi o pagamenti a mezzo Carta di debito, ove richiesta e attivata, in conformità alle condizioni che regolano detto servizio, la Banca - qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti - non provvede al pagamento degli eventuali assegni che ad essa pervengano per il pagamento, ancorché tratti in data anteriore a quella del prelievo ed ancorché del prelievo stesso la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell’addebito in Conto. Tale disposizione si applica anche in caso di prelievi e/o di pagamenti effettuati a mezzo di altre carte di pagamento e/o di credito.
7. In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Cliente, salvo che quest’ultimo e gli altri eventuali cointestatari del conto sul quale esistano le relative disponibilità diano istruzioni specifiche a valere per la singola operazione, disposte in un momento anteriore a quello della presentazione del titolo.
Art. 38 - Misure di sicurezza relative al versamento di assegni in conto
1. Poiché, per motivi di sicurezza, le banche provvedono a tagliare l’angolo superiore sinistro degli assegni di qualsiasi tipo e dei vaglia cambiari emessi dalla Banca d’Italia versati dalla clientela, il Cliente si impegna a verificare l’integrità degli assegni ricevuti, prendendo atto che la Banca non accetta i titoli di cui sopra che risultano tagliati nell’angolo superiore sinistro.
Art. 39 - Versamento in conto di assegni bancari e circolari, vaglia e titoli o similari
1. L’importo degli assegni bancari e circolari, vaglia e titoli similari, è accreditato sul Conto Corrente di pertinenza del Cliente con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini previsti dalla normativa applicabile ed indicati nel Documento di Sintesi del Conto corrente. La Banca potrà prorogare detti termini solo in presenza di cause di forza maggiore - ivi compresi gli scioperi del personale - verificatesi presso la Banca medesima e/o presso corrispondenti, anche non bancari. Di tale proroga la Banca dà pronta notizia alla clientela, anche mediante comunicazioni impersonali ovvero mediante le tecniche di comunicazione a distanza rese disponibili dal Servizio Webank.
2. La data valuta applicata all’accreditamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e indicato nel Documento di sintesi, determina unicamente la decorrenza degli interessi, senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell’importo, come stabilita al precedente comma.
3. Qualora tuttavia la Banca consentisse al Cliente di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte, tale importo prima che siano decorsi i termini di cui al precedente comma 1 ed ancorché sull’importo sia
iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà alcun affidamento di analoghe concessioni per il futuro. Prima del decorso di detti termini, la Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l’importo dei titoli accreditati, nonché di esercitare - in caso di mancato incasso - tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all’art. 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare l’addebito in Conto.
4. Decorsi i termini di cui al precedente comma 1, resta inteso comunque che la banca trattaria (nel caso di assegni bancari), o la banca emittente (nel caso di assegni circolari), mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamente nei confronti del Cliente per il recupero dell’importo dei titoli indebitamente pagati.
Art. 40 - Versamento in conto di assegni ed effetti sull’estero e bonifici da eseguirsi all’estero
1. Il Cliente, qualora la Banca rendesse disponibile alla clientela tale servizio, ha facoltà di effettuare il versamento in conto di assegni ed effetti sull’estero e di impartire ordini di bonifico da eseguirsi all’estero.
2. Qualora la Banca debba accreditare sul Conto del Cliente assegni emessi in valuta estera o in Euro l’ordine d’incasso verrà gestito con riserva di verifica e salvo buon fine. La Banca è autorizzata ad annullare l’accredito nel caso in cui l’incasso non sia andato a buon fine oppure a seguito di interventi delle Autorità o qualora, per ulteriori motivi, la Banca non ottenga la disponibilità sull’importo da incassare. La Banca può comunque sempre scegliere a propria discrezione di gestire l’incasso dell’assegno estero nella forma del “dopo incasso”, dandone preventiva comunicazione al Cliente; in questo caso l’importo sarà accreditato al Cliente solo al momento dell’effettiva disponibilità dei fondi da parte della Banca.
3. In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d’America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l’autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario.
0.Xx cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.
5. I bonifici esteri disposti in valuta estera a valere sul Conto in Euro vengono addebitati al Cliente solo dopo la conversione dell’importo al cambio negoziato dalla Banca al momento dell’esecuzione dell’operazione. Questo implica che l’importo esatto che sarà addebitato sul Conto in Euro non è determinabile al momento dell’ordine di bonifico, ma solo al momento dell’addebito. I fondi dei bonifici in valuta ricevuti dalla Banca e da accreditare sul Conto in Euro del Cliente beneficiario saranno messi a disposizione di quest’ultimo solo successivamente all’operazione di conversione valuta al cambio applicato dalla Banca e comunque nel rispetto delle tempistiche di cui all’art.75, commi 2 e 3, della Sezione V - Sottosezione A- del presente Contratto.
6. Per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d’America o in altri Paesi in cui le banche danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall’eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del Cliente resta a completo carico dello stesso. È inoltre facoltà della Banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del codice da parte del Cliente; a tal fine la Banca fornirà al Cliente copia della richiesta di rimborso pervenuta dalle banche corrispondenti.
Art. 41 - Movimentazioni del Conto
1. Salva espressa istruzione contraria e salvo che dalla natura dell’operazione emerga una diversa esigenza, tutti i rapporti di dare ed avere fra Banca e Cliente titolare del Conto – ivi compresi i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del Cliente medesimo - sono regolati con annotazioni sul Conto medesimo.
Art. 42 - Utilizzabilità del Conto corrente in valuta estera
1. Qualora la Banca consenta di utilizzare il Conto anche per operazioni da effettuarsi in valuta diversa dall’Euro, il Cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate ed il relativo controvalore viene accreditato in Conto, previa conversione in Euro al cambio corrente pubblicizzato dalla Banca alla data di esecuzione della disposizione. Fermo restando quanto previsto dall’art. 75, commi 2 e 3, della Sezione V -Sottosezione A- del presente Contratto con analoghe modalità sono accreditati in Conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal Cliente.
2. Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola “effettivo” di cui all’art. 1279 cod. civ. sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l’esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Cliente ogni connessa conseguenza.
Art. 43 – Modalità e criteri per la produzione e pagamento degli interessi
1. Gli interessi creditori e debitori sono conteggiati, con la medesima periodicità, al 31 dicembre di ogni anno e, comunque, alla chiusura del conto corrente; per i contratti stipulati in corso di anno, il conteggio è effettuato al 31 dicembre dell’anno in corso.
2. Gli interessi creditori maturati e contabilizzati secondo quanto previsto dal Documento di Sintesi vengono automaticamente accreditati in conto corrente e producono altri interessi.
3. Salvo quanto previsto dal successivo comma 5, gli interessi debitori non producono altri interessi e sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale, sulla quale si producono interessi nei termini e nella misura previsti dal Documento di Sintesi.
4. Gli interessi debitori relativi (a) alle aperture di credito (anche quando la disponibilità sul conto sia generata da operazioni di anticipo su crediti e documenti) regolate in conto corrente e (b) agli sconfinamenti (in assenza di affidamento o oltre l’importo del fido), conteggiati al 31 dicembre di ogni anno, divengono esigibili entro il 1° marzo dell’anno successivo ovvero, in ogni caso, dopo che siano trascorsi 30 (trenta) giorni dalle comunicazioni di cui agli artt. 119 e/o 126 quater del TUB.
5. Il Cliente, attraverso la compilazione dell’apposito riquadro del Modulo di Richiesta del Conto o in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta alla Banca, ha facoltà di autorizzare preventivamente l’addebito in conto degli interessi debitori di cui al precedente comma 4 al momento in cui divengono esigibili. Per effetto dell’autorizzazione le somme addebitate sono considerate ad ogni effetto sorte capitale. L’autorizzazione, se rilasciata dal Cliente, ha efficacia per ogni successivo conteggio degli interessi debitori di cui al comma 4.
6. Il Cliente ha facoltà di revocare in ogni momento l’autorizzazione rilasciata ai sensi del precedente comma 5, mediante l’invio alla Banca di una comunicazione in forma scritta, presentata all’Agenzia di riferimento ovvero trasmessa alla Banca a mezzo raccomandata a./r. o mediante utilizzo di sistemi di comunicazione a distanza secondo le modalità e i termini tempo per tempo in essere con la Banca. La revoca ha effetto dal momento in cui perviene alla Banca e con riferimento agli interessi non ancora addebitati al momento della ricezione della revoca da parte della Banca. In caso di cointestazione del rapporto se è stata pattuita la facoltà di disporre dello stesso con firme disgiunte, la facoltà di revoca è riconosciuta a ciascuno degli intestatari in via disgiunta e con efficacia nei confronti di tutti gli altri intestatari; nel caso di pattuizione della facoltà di disporre del rapporto con firme congiunte, agli intestatari è riconosciuta la facoltà di revoca dell’autorizzazione da disporsi in via congiunta.
7. In caso di mancato rilascio o di revoca dell’autorizzazione di cui al precedente comma 5, il Cliente deve provvedere al pagamento degli interessi debitori di cui al precedente comma 4, entro la data di esigibilità ivi indicata. Una volta decorso il predetto termine, sull’importo dovuto alla Banca a titolo di interessi maturano interessi di mora – automaticamente e senza alcuna necessità di costituzione in mora – nei termini e nella misura previsti nel Documento di Sintesi.
8. In aggiunta all’autorizzazione prestata ai sensi del precedente comma 5, dal momento che gli interessi divengono esigibili il Cliente dichiara preventivamente di voler estinguere il debito da interessi anche autorizzando l’impiego delle somme di denaro destinate ad affluire sul conto sul quale è regolato il finanziamento. Resta inteso che, in ogni caso, sarà applicabile il
regime legale previsto dalle norme tempo per tempo vigenti in materia di imputazione del pagamento agli interessi.
9. Le commissioni, le spese e le trattenute fiscali sono addebitate con periodicità trimestrale.
10. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente produce interessi nella misura pattuita nel Documento di Sintesi; gli interessi, creditori e debitori, contabilizzati in chiusura del conto corrente non producono altri interessi. Nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono esigibili immediatamente da parte della Banca.
11. Escludendo le ipotesi di apertura di credito o di altra sovvenzione eventualmente convenuta tra le parti, è fatto salvo per ciascuna delle parti il diritto di esigere in ogni momento il pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto.
Art. 44 - Conto non movimentato
1. Qualora il Conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a Euro 255,00 la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del Conto corrente e di inviare l’estratto conto.
2. Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell’anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la Banca effettua di propria iniziativa (quali, ad esempio, l’accredito di interessi ed il recupero di spese), ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.
3. Ai sensi del DPR n. 116/2007, qualora sul Conto corrente non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del Cliente o di terzi da questo delegati (escluso l’intermediario non specificatamente delegato in forma scritta), per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme di denaro depositate, la Banca invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi eventualmente dal Cliente delegati, l’invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori presenti sul Conto corrente verranno devoluti al Fondo Depositi Dormienti. Il Conto non si estingue se, entro il predetto termine di 180 giorni, viene effettuata un’operazione o movimentazione ad iniziativa del Cliente o di terzi da questo delegati, escluso l’intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.
Art. 45 - Comunicazioni periodiche e condizioni contrattuali vigenti
1. La Banca invia alla chiusura del Contratto e, comunque, almeno una volta all’anno o secondo la periodicità scelta dal Cliente una comunicazione analitica in merito all’esecuzione del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate. Detta comunicazione è effettuata mediante invio di un estratto conto e del Documento di sintesi delle principali condizioni economiche in vigore ed è fornita su supporto cartaceo o mediante altro supporto durevole (ad es. Pdf o email). L’invio delle comunicazioni periodiche, ad ogni chiusura contabile, sarà effettuato dalla Banca, entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all’art. 1713 cod. civ..
2. La Banca può inviare al Cliente, anche con cadenza annuale, una copia del Contratto nella versione vigente alla data dell’invio, e ciò al fine di assicurare una maggiore trasparenza e certezza in ordine alle condizioni applicabili al Conto corrente. In assenza di opposizione scritta da parte del Cliente, le condizioni riportate nella copia del Contratto inviata si intendono sin d’ora riconosciute dalle parti come quelle in vigore, e quindi valide, efficaci ed opponibili ad ogni effetto sino a nuova ed eventuale successiva modifica delle stesse mediante la procedura di modifica unilaterale di cui all’art. 118 e/o 126 sexies del TUB o mediante accordo bilaterale.
3. La ritardata inclusione nelle comunicazioni periodiche inviate dalla Banca di addebiti e di accrediti, così come eventuali omissioni o ritardi nell’invio delle comunicazioni periodiche, non legittimano il Cliente a rifiutare o a ritardare il pagamento.
4. Il Cliente deve controllare accuratamente ogni comunicazione periodica e contattare immediatamente la Banca in caso di dubbi e/o contestazioni sugli addebiti. Il Cliente potrà formulare eventuali osservazioni o contestazioni scritte in merito all’estratto conto entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, ed è consapevole che l’omessa sollecita contestazione può limitare la tutela del Cliente fino ad escludere qualsiasi risarcimento in suo favore ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, del cod. civ. (a mente del quale il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza). Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento dell’estratto conto, senza che siano pervenute alla Banca osservazioni o contestazioni scritte secondo le modalità sopra indicate, l’estratto conto e il Documento di sintesi si intenderanno senz'altro riconosciuti esatti ed approvati dal Cliente. Per "data di ricevimento dell'estratto conto" inviato in forma elettronica si intende la data a partire dalla quale è possibile per il Cliente accedere al contenuto della comunicazione inviata dalla Banca.
5. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l’accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine previsto dall’art. 1832, comma 2 cod.civ.; siffatta rettifica od accreditamento è fatta senza spese per il Cliente. Entro il medesimo termine di prescrizione ed a decorrere dalla data di invio dell’estratto conto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.
6. Fermo quanto sopra, restano salve per i Servizi di pagamento le disposizioni di cui alla Sezione V “Servizi di pagamento regolati in conto corrente”.
Art. 46 - Determinazione e modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
1. Le condizioni economiche applicate ai Servizi/Prodotti disciplinati dal presente Contratto sono indicate nel Documento di sintesi, sempre disponibile sul Sito e/o nei locali della Banca aperti al pubblico. Il Cliente si impegna a costituire per tempo sul Conto i fondi necessari alla copertura delle commissioni, delle spese e degli altri oneri derivanti dall’esecuzione del presente Contratto.
La Banca è espressamente autorizzata a provvedere, mediante addebito sul Conto, alla regolazione di quanto ad essa dovuto in base al presente Contratto.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 66 della Sezione V "Servizi di Pagamento - Parte Generale”, la Banca, si riserva la facoltà di modificare unilateralmente (anche in senso sfavorevole per il Cliente) le condizioni previste dal presente Contratto , ivi comprese le condizioni economiche, qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 118 del TUB e dalle relative disposizioni di attuazione.
3. La modifica unilaterale di cui al precedente comma dovrà essere resa nota al Cliente mediante comunicazione contenente in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole (ad es. pdf, e-mail o, qualora disponibile, PEC).
4. La modifica proposta dalla Banca al Cliente si intenderà approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro la data prevista dalla comunicazione per l'applicazione della modifica stessa. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il Cliente.
5. Nel caso in cui una o più disposizioni del presente Contratto divengano incompatibili con future disposizioni di legge o di regolamento, tali disposizioni sostituiranno automaticamente quelle in essere tra le parti, senza obbligo per la Banca di comunicare al Cliente la relativa modifica del Contratto.
6. In relazione al Servizio Webank, il Cliente prende atto ed accetta che la Banca, per la particolare tipologia di servizio usufruibile prevalentemente on line, possa comunicare ogni e qualsiasi modifica contrattuale mediante pubblicazione sul Sito, e ciò con valore legale di
costante conoscibilità delle condizioni e delle modifiche stesse verso il medesimo Cliente. Allo stesso modo, qualsiasi comunicazione diretta personalmente al Cliente potrà avvenire a mezzo posta elettronica o, qualora disponibile, PEC, salvo diversa richiesta del Cliente.
Art. 47 - Compensazione e pagamento di assegni
1. Qualora la Banca si avvalga della compensazione di legge di cui all’art. 12, comma 1, della Sezione I, essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto dell’intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista.
2. Qualora la Banca operi la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, prevista dall’art. 12, comma 2, della Sezione I, essa non è tenuta a pagare – nei limiti in cui sia venuta meno la provvista – gli assegni tratti o presentati con data posteriore al ricevimento da parte del Cliente della comunicazione dell’intervenuta compensazione.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, il Cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti con data anteriore all’intervenuta compensazione, dei
quali non sia ancora spirato il termine di presentazione, sul Conto o sui conti a debito per i quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest’ultima abbia fatto venire meno la disponibilità.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.
Art. 48 – Recesso del Cliente
1. Il Cliente ha il diritto di recedere, in qualsiasi momento dal Contratto di Conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, senza addebito di spese, oneri o penalità per la chiusura del Conto, inviando una comunicazione in forma scritta alla Banca. Il recesso dal Contratto provoca la chiusura del Conto e di tutti i Servizi/Prodotti che ad esso accedono (inclusa la convenzione di assegno), fatta salva, per tali servizi, la possibilità di concordare, qualora sia possibile, il loro mantenimento prevedendo differenti modalità di regolazione. Il recesso dal Contratto comporterà altresì il pagamento da parte della Banca di tutto quanto sia dovuto al Cliente. Salvo diverso accordo, qualora la comunicazione di recesso pervenga alla Banca dopo che una disposizione di pagamento a valere sul Conto sia divenuta irrevocabile, il rapporto di Conto corrente non potrà essere estinto prima dell’esecuzione dell’operazione medesima.
2. Qualora il Cliente receda dal Contratto di Conto Corrente, la Banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo; ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella indicata.
3. Il Cliente, nell’esercitare il diritto di recedere dal Contratto, può - al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti - comunicare alla Banca un termine di preavviso diverso da quello indicato al predetto primo comma, ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante. A tal fine il Cliente deve inviare alla Banca una comunicazione in forma scritta.
4. Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei cointestatari o dalla Banca nei confronti dello stesso lascia integra la convenzione verso gli altri cointestatari, solo qualora sia prevista la facoltà per i contitolari di compiere operazioni separatamente (c.d. operatività a firme disgiunte).
Art. 49 - Recesso della Banca
1. La Banca ha il diritto:
(i)di recedere dal contratto di conto corrente con un preavviso di 2 mesi, dandone comunicazione al Cliente su supporto cartaceo o su altro supporto durevole (ad es. pdf, e-mail o, qualora disponibile, PEC);
(ii) di recedere dalla convenzione di assegno con un preavviso di 15 giorni dandone comunicazione al Cliente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole (ad es. pdf, e- mail o, qualora disponibile, PEC).
I termini di cui al presente comma non si applicano nel caso in cui sussista un giustificato motivo, nel qual caso il recesso comunicato dalla Banca ha efficacia immediata.
2. Il recesso dal Contratto da parte della Banca provoca la chiusura del Conto corrente e della inerente convenzione di assegno nonché di tutti i servizi che accedono al Conto, fatta salva, per tali servizi, la possibilità di concordare, qualora sia possibile, il loro mantenimento prevedendo differenti modalità di regolazione. Il recesso dal Contratto comporterà altresì il diritto di esigere sempre il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto.
3. Qualora la Banca receda dal Contratto di Conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente. Ove il recesso riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella indicata. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell’art. 9 della Legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive integrazioni e/o modificazioni.
Art. 50 - Effetti del recesso
1. Il recesso determina la chiusura del Conto Corrente e della pertinente convenzione di assegno. L'efficacia del recesso è subordinata al pagamento di tutte le commissioni, le spese e gli oneri dovuti alla Banca in dipendenza del Contratto. Alla data di efficacia del recesso, la Banca procede al calcolo del saldo di chiusura non appena dispone dei dati di tutte le operazioni effettuate dal Cliente.
2. L’esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui ai precedenti articoli 48 e 49 vengono effettuati dalla Banca entro i limiti di capienza del Conto.
3. In caso di pagamenti pervenuti successivamente al recesso della Banca o del Cliente, le somme incassate sono portate dalla Banca a decurtazione di quanto ancora dovuto dal Cliente in forza del Contratto ovvero di altri rapporti, se esistenti, altrimenti saranno tenute dalla Banca a disposizione del Cliente.
Art. 51 – Sconfinamenti in assenza di fido
1. Fermo restando che la Banca non è tenuta ad effettuare pagamenti se il Conto non è capiente (ovvero in assenza di somme a credito sul conto e relativi sottoconti tecnici di cui alle Sezioni III e IV), la Banca a propria discrezione può consentire al Cliente, anche in assenza di fido, l'utilizzo di fondi in eccedenza rispetto al Saldo del Conto.
2. In caso di Sconfinamento in assenza di fido, ove concesso, il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca gli interessi debitori nella misura pattuita nel Documento di sintesi del conto corrente. Il Cliente, inoltre, è tenuto a corrispondere alla Banca la commissione prevista al successivo articolo, ove ne ricorrano i presupposti.
3. Resta inteso che l'eventuale possibilità, ovvero anche l'eventuale concessione di uno Sconfinamento in assenza di fido da parte della Banca non deve indurre il Cliente a porre affidamento sul pagamento da parte della Banca di eventuali successivi addebiti sul Conto che eccedono il Saldo disponibile. Il Cliente, quindi, accetta che la Banca possa sempre rifiutarsi di effettuare pagamenti a valere sul proprio Conto qualora eccedano il Saldo disponibile e, ove concessi, si impegna a pagare immediatamente alla Banca quanto a questa dovuto, anche in assenza di espressa richiesta da parte della Banca stessa.
4. In caso di Sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, la Banca comunicherà al Cliente consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole (ad esempio pdf, e-mail o, qualora disponibile, PEC):
a) lo sconfinamento;
b) l'importo interessato;
c) il tasso debitore;
d) le commissioni eventualmente applicabili.
5. La comunicazione relativa allo Sconfinamento consistente verrà effettuata entro tre giorni lavorativi successivi al compimento di un mese dal momento in cui lo Sconfinamento è divenuto consistente.
6. La Banca non sarà tenuta ad effettuare la comunicazione di cui al precedente comma qualora abbia già comunicato al Cliente il verificarsi di uno Sconfinamento consistente.
7. Fermo restando quanto sopra previsto, qualora la Banca dovesse comunque concedere uno Sconfinamento che fosse inferiore allo Sconfinamento consistente, la relativa comunicazione sarà assolta mediante invio del primo estratto conto successivo allo stesso Sconfinamento.
Art. 52 –Commissione di istruttoria veloce (eventi straordinari che comportano l'applicazione di commissioni a favore della Banca)
1. In caso di concessione di uno Sconfinamento in assenza di fido o di concessione di uno Sconfinamento in assenza di fido che accresce l’ammontare di uno Sconfinamento in assenza di fido già esistente, il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca la commissione di istruttoria veloce indicata nel Documento di Sintesi, ove ne ricorrano i presupposti. L’importo della Commissione di istruttoria veloce, espresso in valore assoluto, è determinato nel Documento di Sintesi in misura fissa ed è commisurato ai costi mediamente sostenuti dalla Banca per effettuare le attività di analisi e valutazione del merito creditizio del Cliente al fine di valutare se concedere lo Sconfinamento in assenza di fido o il suo accrescimento.
2. In caso di concessione di uno Sconfinamento in assenza di fido, la Commissione di istruttoria veloce viene addebitata al Cliente qualora il Saldo del Conto corrente del Cliente risulti a debito - anche se per effetto di più addebiti o utilizzi - per un importo e una durata superiori a quelli indicati nel Documento di Sintesi (rispettivamente, il c.d. “saldo di sconfinamento in franchigia” e i c.d. “giorni di sconfinamento in franchigia”), e ciò in quanto in tali casi la Banca effettua un’istruttoria veloce per valutare se concedere lo Sconfinamento. In caso di concessione di uno sconfinamento che accresce uno sconfinamento già esistente, la Commissione di istruttoria veloce viene applicata ogniqualvolta il Saldo negativo del Conto corrente che ha determinato in precedenza l’applicazione della commissione si sia accresciuto
- anche se per effetto di più addebiti o utilizzi - per un importo superiore a quello indicato nel Documento di sintesi (c.d. "incremento di sconfinamento in franchigia"), e ciò in quanto in tali casi la Banca effettua una nuova istruttoria veloce per valutare se concedere lo Sconfinamento.
3. In ogni caso, sia di concessione di uno Sconfinamento o di uno Sconfinamento che accresce uno Sconfinamento già in essere:
i) la commissione di istruttoria veloce è applicata solo quando vi è Sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata;
ii) a fronte di più Sconfinamenti nel corso della stessa giornata la commissione di istruttoria veloce viene applicata solo una volta;
iii) gli importi addebitati a titolo di commissione di istruttoria veloce non possono essere superiori per trimestre all'importo massimo indicato nel Documento di Sintesi.
4. Resta fermo che la commissione di istruttoria veloce non è dovuta quando:
a) il Cliente è un consumatore e ricorrono entrambi i seguenti presupposti:
i) il saldo passivo complessivo - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro;
ii) lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi;
b) lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca;
c) lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la Banca non vi ha acconsentito.
Il Cliente consumatore beneficia dell'esclusione prevista dalla precedente lettera a) per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare. Se lo Sconfinamento è solo sul saldo per valuta non sono applicati né la commissione di istruttoria veloce né il tasso di interesse.
5. La mancata applicazione della commissione di istruttoria veloce per uno o più periodi di liquidazione periodica non comporta rinuncia alla stessa da parte della Banca. Rimane fermo che la Banca ha di volta in volta la facoltà di consentire o meno lo scoperto di conto, sulla base di valutazioni compiute ogni qualvolta lo stesso si realizzi.
Art. 53 - Esecuzione di operazioni tramite altri intermediari abilitati
1. La Banca può consentire, previa stipula di apposite convenzioni, che il Cliente possa effettuare alcune operazioni presso altri intermediari abilitati.
2. Il Cliente prende atto che la Banca può imporre particolari limiti operativi anche nell'importo, modalità e tipologia delle operazioni consentite tramite altri intermediari abilitati. Il Cliente prende atto, inoltre, che l’effettuazione di operazioni tramite altri intermediari abilitati individuati ai sensi del presente articolo è riservata al Cliente stesso e non a terzi che abbiamo rapporti con il Cliente, salvo diversa ed espressa comunicazione della Banca.
3. La Banca comunica al Cliente, attraverso il Sito, gli intermediari abilitati convenzionati, le istruzioni tecnico-operative (ivi comprese le eventuali relative limitazioni) applicate all’operatività tramite gli intermediari abilitati convenzionati. Con le stesse modalità la Banca comunica ai Clienti la temporanea sospensione o la cessazione dell’efficacia delle convenzioni con gli intermediari abilitati, fermo restando che la sospensione o il venir meno dei servizi disciplinati in questo articolo coinciderà con la data di sospensione o di cessazione dell’efficacia delle convenzioni con gli intermediari abilitati.
4. Le condizioni economiche applicate ai servizi prestati per il tramite di altri intermediari abilitati sono indicate nel Documento di Sintesi e sul Sito.
SEZIONE IV
DEPOSITI IN SOTTOCONTI TECNICI ACCESSORI AL CONTO CORRENTE
Art. 54 – Depositi in sottoconti tecnici accessori al conto corrente
1. Il Cliente autorizza sin d'ora la Banca ad attivare sottoconti di natura tecnica, accessori e comunque parte del medesimo conto corrente.
2. I depositi effettuati dal Cliente nei sottoconti tecnici del conto corrente sono regolati dalle presenti norme, dalle relative norme presenti nell'apposita sezione del Sito e, per quanto ivi non disciplinato, dalle norme contenute nella Sezione del presente Contratto relativa al Conto Corrente.
Art. 55 – Remunerazione delle somme depositate nei sottoconti tecnici
1. Gli interessi sulle somme depositate nei sottoconti tecnici sono riconosciuti al Cliente nella misura pattuita per ciascun sottoconto tecnico ed indicata nelle rispettive condizioni economiche concordate anche attraverso tecniche di comunicazione a distanza, e comunque sempre conoscibili in quanto costantemente pubblicate sul Sito. In particolare, ciascuno dei sottoconti potrà prevedere una specifica remunerazione differente da quella del conto corrente.
2. La Banca si riserva di stabilire un limite minimo e massimo per gli importi secondo quanto indicato nel Foglio Informativo. La Banca si riserva, altresì, di stabilire un limite minimo e massimo per la remunerazione delle somme depositate nei sottoconti. Gli interessi vengono liquidati secondo periodicità e modalità previste dalle condizioni economiche concordate anche attraverso tecniche di comunicazione a distanza, e comunque sempre conoscibili in
quanto costantemente pubblicate sul Sito. Le comunicazioni periodiche relative ai “depositi in sotto-conti tecnici accessori al conto corrente”, inclusi i vincoli, sono fornite nell’ambito dell’estratto conto del conto corrente secondo la medesima periodicità.
3. Le operazioni di accredito e di addebito verranno effettuate esclusivamente a valere sul conto corrente di corrispondenza. Tuttavia, se un'operazione di addebito supera la "disponibilità" del conto corrente di riferimento, la Banca è autorizzata a prelevare dai sottoconti tecnici un importo tale da riportare la consistenza del conto corrente di corrispondenza ad un saldo positivo. Per le operazioni di accredito, invece, il Cliente ha sempre facoltà di impartire alla Banca istruzioni di trasferimento delle somme su uno o più sottoconti tecnici. L'estinzione del conto corrente comporta l'automatica estinzione di tutti i relativi sottoconti tecnici ad esso accessori.
Art. 56 – Versamenti aggiuntivi
1. Il Cliente ha sempre facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi sui sottoconti tecnici.
Art. 57 – Depositi vincolati (con o senza facoltà di svincolo anticipato)
1. La Banca, in esito alla scelta che il Cliente può effettuare sulla base delle possibili proposte commerciali (sempre variabili nel tempo a discrezione della Banca), potrà fissare vincoli, anche
parziali, sulle somme depositate nei sottoconti tecnici accessori al conto corrente (deposito vincolato). Dette somme sono assoggettate a vincolo di indisponibilità:
- nel caso di deposito senza facoltà di svincolo anticipato, fino alla data di scadenza fissata;
- nel caso di deposito vincolato con facoltà di svincolo anticipato, fino alla data di scadenza fissata o, se precedente, sino all'esercizio della facoltà di svincolo.
1-bis. Quando la scadenza di un deposito vincolato si dovesse verificare in una giornata non operativa per la Banca, la scadenza sarà posticipata, e le somme rese disponibili, alla prima Giornata operativa successiva alla scadenza. Gli interessi sulle somme vincolate saranno riconosciuti fino alla data di scadenza del vincolo.
2. È espressamente pattuito che, dal vincolo e dall'eventuale assenza o presenza di facoltà di svincolo anticipato, può derivare una maggiore o minore remunerazione delle somme depositate nel sottoconto tecnico.
3. La Banca si riserva di stabilire un limite minimo e massimo per le somme assoggettabili a vincolo di indisponibilità, come indicato nel Foglio Informativo. La Banca si riserva, altresì, di stabilire un limite minimo e massimo per la remunerazione delle somme vincolate. Gli interessi vengono liquidati secondo periodicità e modalità indicate nelle condizioni economiche concordate anche attraverso tecniche di comunicazione a distanza e, comunque, sempre conoscibili in quanto costantemente pubblicate sul Sito.
Art. 58 – Svincolo anticipato
1. Nel caso di depositi vincolati con facoltà di svincolo anticipato il Cliente ha facoltà di svincolare in ogni momento, in tutto o in parte, gli importi vincolati mediante prelievo effettuato a valere sulla disponibilità del relativo sottoconto. Nel caso dei depositi vincolati senza facoltà di svincolo anticipato gli importi vincolati dovrebbero rimanere in deposito presso la Banca sino a tutto il termine pattuito. Resta tuttavia fermo, anche in quest'ultimo caso, il diritto del Cliente di recedere dal contratto di conto corrente e dai relativi rapporti accessori con conseguente estinzione anche di tutti i sottoconti tecnici accessori al conto corrente, ma ciò con gli effetti e la decadenza previsti al successivo art. 60.
2. Se un'operazione di prelievo supera la "disponibilità" del conto corrente di riferimento e delle somme non assoggettate a vincolo depositate nei sottoconti, la Banca è autorizzata a svincolare le somme assoggettate a vincolo per un importo tale da riportare la consistenza del conto corrente di corrispondenza ad un saldo positivo.
3. In presenza di più depositi vincolati la Banca decurterà prima quelli con facoltà di svincolo anticipato e poi quelli con scadenza più prossima.
4. I prelievi di tutta o parte della somma depositata (anche se operati dalla Banca in forza dell'autorizzazione di cui sopra) prima della scadenza convenuta comportano la decadenza dal beneficio delle condizioni economiche di favore pattuite in relazione alla costituzione del vincolo, con effetti retroattivi, e conseguente applicazione delle condizioni economiche vigenti per le somme depositate nel sottoconto non vincolato Tali condizioni saranno consultabili nella sezione privata del Sito e nei Documenti di Sintesi tempo per tempo vigenti nel periodo di riferimento.
5. Se i prelievi di cui al precedente comma 4 sono eseguiti:
(i) dalla Banca, le condizioni economiche di favore verranno meno sull'intera somma vincolata, e ciò anche se il prelievo riguarda solo parte della predetta somma vincolata;
(ii) dal Cliente esercitando la facoltà di svincolo anticipato, le condizioni economiche di favore verranno meno esclusivamente per l'importo prelevato.
Art. 59 – Remunerazione dei depositi vincolati
1. Il tasso di interesse pattuito si applica a decorrere dal giorno in cui viene costituito il vincolo e sino alla sua estinzione alla data di scadenza fissata fissata o individuata ai sensi dell’art. 57 comma 1-bis.
2. Qualora la costituzione del vincolo venga richiesta nel corso di una giornata non operativa per la Banca o durante eventuali interruzioni del Servizio Webank, che saranno comunicate al Cliente al momento della richiesta di costituzione del vincolo, la data di inizio vincolo sarà fissata alla prima Giornata operativa successiva a quella della richiesta di costituzione. Parimenti, la durata del vincolo e la decorrenza degli interessi saranno calcolati a decorrere dalla prima Giornata operativa successiva alla richiesta di costituzione del vincolo. La misura degli interessi applicati sarà quella vigente al momento della richiesta di costituzione del vincolo effettuata dal Cliente ed indicata nelle relative condizioni economiche.
3. Nel caso previsto al precedente comma, le somme destinate alla costituzione del vincolo rimarranno disponibili fino all’attivazione effettiva del vincolo; il Cliente è tenuto a mantenere la disponibilità di fondi necessaria alla costituzione del vincolo per l’importo prescelto. Nel caso in cui, alla prima Giornata operativa successiva alla richiesta di costituzione del vincolo, non siano presenti fondi sufficienti la Banca non potrà procedere all’attivazione dello stesso e le somme resteranno disponibili nel deposito.
Art. 60 – Liquidazione degli interessi sui depositi vincolati
1. Gli interessi maturati a valere sul deposito vincolato sono liquidati alla scadenza fissata per il vincolo o individuata ai sensi dell’art. 57 comma 1-bis, e vengono accreditati sul relativo sottoconto con la medesima data valuta. Fermo quanto precede gli interessi sono disponibili decorso il termine indicato nel Documento di sintesi.
2. L'importo del deposito vincolato viene annotato sull'estratto conto inviato al Cliente.
3. Nel caso in cui il correntista richieda l'estinzione del Conto Corrente di corrispondenza, o comunque receda, il deposito vincolato verrà automaticamente svincolato, anche se non era stata prevista la facoltà di svincolo anticipato. In ogni caso, qualora l'estinzione avvenga prima della scadenza pattuita essa comporterà la decadenza dal beneficio delle condizioni economiche di favore pattuite in relazione alla costituzione del vincolo con effetti retroattivi e conseguente applicazione delle condizioni economiche vigenti alla data del recesso per le somme depositate nel sottoconto non vincolato. Le condizioni applicabili saranno ricavabili dalla sezione riservata del Sito e dei Documenti di Sintesi tempo per tempo vigenti nel periodo di riferimento.
4. Il deposito vincolato verrà automaticamente svincolato prima della scadenza pattuita anche nel caso in cui la Banca eserciti il recesso dal contratto di Conto Corrente di corrispondenza. In tal caso, ove il recesso della Banca sia fondato su giustificato motivo, l'estinzione anticipata del deposito vincolato comporterà la decadenza, con effetti retroattivi, dal beneficio delle condizioni economiche di favore pattuite in relazione alla costituzione del vincolo, e
conseguentemente troveranno applicazione le condizioni economiche vigenti alla data del recesso per le somme depositate nel sottoconto non vincolato. Le condizioni applicabili saranno ricavabili dalla sezione riservata del Sito e dei Documenti di Sintesi tempo per tempo vigenti nel periodo di riferimento. Diversamente la Banca, a fronte del proprio recesso, sarà tenuta a corrispondere alla scadenza del vincolo le condizioni economiche pattuite per il deposito vincolato, con piena liberazione verso il Cliente.
SEZIONE V
SERVIZI DI PAGAMENTO REGOLATI IN CONTO CORRENTE
Parte Generale
Art. 61 – Ambito di applicazione e oggetto del servizio
1. Sono di seguito riportate le norme che disciplinano la prestazione da parte della Banca dei Servizi di pagamento rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva (UE) 2015/2366, seconda direttiva sui servizi di pagamento, cd. "PSD 2", come modificata ed integrata (nel prosieguo, la "Direttiva"), che ha abrogato la Direttiva 2007/64/CE, cd. PSD, come recepita nell'ordinamento giuridico italiano per mezzo del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, che ha modificato il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11 (nel prosieguo, il D.Lgs. 11/2010) e delle relative disposizioni di attuazione.
Le disposizioni contenute nella presente Sezione si applicano ai Servizi di pagamento, come di seguito individuati, prestati nello Spazio Economico Europeo, a condizione che sia il Prestatore di Servizi di pagamento del Pagatore sia quello del Beneficiario siano insediati nello Spazio Economico Europeo ovvero l’unico Prestatore di Servizi di pagamento coinvolto nell’operazione sia situato nello Spazio Economico Europeo e quando il pagamento è effettuato in Euro o nella valuta ufficiale di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo.
Gli articoli 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, eccetto il comma 4, relativamente ai tempi massimi di esecuzione, 69, 70-bis, 70-ter, 70-quater, 70-quinquies e 70 sexies della presente Sezione si applicano ai Servizi di pagamento in una valuta che non è quella di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo, a condizione che i Prestatori di Servizi di pagamento del Pagatore e del Beneficiario siano insediati nello Spazio Economico Europeo ovvero l’unico Prestatore di Servizi di pagamento coinvolto nell’operazione di pagamento sia insediato nello Spazio Economico Europeo, per le parti dell’operazione di pagamento ivi effettuate.
Gli articoli 62, 63, 64, 65 - commi 1, 2, 3bis, 5bis, 6, 7, 7bis, 10 e 11 - 66, 67, 68, eccetto il comma 4, relativamente ai tempi massimi di esecuzione, 69, 70 bis, 70-ter, 70-quater, 70- quinquies e 70-sexies della presente Sezione si applicano ai Servizi di pagamento in tutte le valute laddove soltanto uno dei Prestatori di Servizi di pagamento sia insediato nello Spazio Economico Europeo, per le parti dell’operazione di pagamento ivi effettuate.
2.I Servizi di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva sono i seguenti:
a) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento, nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
b) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento, nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
c) esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso il Prestatore di Servizi di pagamento dell'Utente o presso un altro Prestatore di Servizi di pagamento, anche quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata all’Utente di Servizi di pagamento:
- esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum;
- esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
- esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti;
d) emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento di operazioni di pagamento;
e) rimessa di denaro;
f) Servizi di Disposizione di ordini di pagamento;
g) Servizi di Informazione sui conti.
La Direttiva non si applica alle operazioni di pagamento che ricadono nel disposto dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 11/2010 e s.m.i., tra le quali, in particolare, si segnalano quelle riferite:
- ad assegni e cambiali e agli altri documenti cartacei, di cui all'art. art. 2, comma 2, lettera g) dello stesso X.Xxx, con cui viene ordinato al Prestatore di Servizi di pagamento di mettere dei fondi a disposizione del beneficiario;
- alle operazioni collegate all'amministrazione di strumenti finanziari, di cui all'art. art. 2, comma 2, lettera i) dello stesso X.Xxx.
I Servizi di pagamento che riguardano amministrazioni pubbliche non sono soggetti alle modalità e tempistiche della presente Sezione sino al 1° gennaio 2019, data a decorrere dalla quale tali servizi di pagamento rimangono integralmente assoggettati alle disposizioni della presente Sezione.
3. Le disposizioni della presente Parte Generale sono applicabili a tutti i Servizi di pagamento disciplinati nelle seguenti Sottosezioni, salvo quanto diversamente previsto in relazione a ciascun Servizio di pagamento.
Art. 62 - Esecuzione di un’Operazione di pagamento
1. La Banca è tenuta ad eseguire un’Operazione di pagamento autorizzata, indipendentemente dal fatto che tale Operazione sia disposta su Ordine del Cliente o del Beneficiario o per il tramite di quest’ultimo, ovvero tramite un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento, sempre che l’Operazione di pagamento sia conforme a quanto disposto dalle norme che regolano il Servizio di pagamento ed al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste. È fatto salvo il caso in cui:
(i) l’esecuzione sia contraria a disposizioni di diritto comunitario o nazionale;
(ii) si verifichi un’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.
2. È considerata autorizzata quell’Operazione di pagamento per la cui esecuzione il Cliente, direttamente o per il tramite del Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento secondo
quanto previsto dal successivo art. 70 bis, ha prestato il proprio consenso nella forma e secondo la procedura concordata per i singoli Servizi di pagamento.
3. Fermo restando quanto previsto nel presente comma, il consenso può essere revocato dal Cliente, nella forma e secondo la procedura prevista nelle sottosezioni che disciplinano i singoli Servizi di pagamento, prima che siano decorsi i termini di irrevocabilità previsti per gli specifici Servizi. Le Operazioni di pagamento eseguite dopo la revoca del consenso (anche laddove tale consenso si riferisca a più Operazioni di pagamento) non possono essere considerate autorizzate.
Qualora l’Operazione di pagamento sia disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite o da un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento, il Pagatore non può revocare l’Ordine di pagamento dopo aver prestato il proprio consenso ad eseguire o a disporre l’Operazione di pagamento al Beneficiario o al Prestatore di Servizi di Disposizione di Ordine di pagamento. Nel caso di addebito diretto e fatti salvi i diritti di rimborso, il Pagatore può revocare l’Ordine di pagamento non oltre la fine della Giornata operativa precedente il giorno concordato per l’addebito dei fondi. Decorsi i termini di revocabilità di cui sopra, l’Ordine di pagamento potrà essere revocato solo con il consenso dei Prestatori di Servizi di pagamento interessati; nel caso di Operazioni di pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite è necessario anche il consenso del Beneficiario. In tali ipotesi, la Banca potrà addebitare le spese per la revoca, ove concordate con il Cliente.
4. La Banca esegue l’Ordine di Pagamento conferito dal Cliente in conformità alle istruzioni ricevute. Le disposizioni autorizzate da eseguirsi nella stessa giornata operativa possono, laddove previsto, essere revocate dal Cliente entro 1 ora dall'inserimento, con la stessa
procedura prevista per l'autorizzazione, mentre, le disposizioni da eseguirsi in giornate operative successive possono essere revocate, con la stessa procedura, entro le ore 24.00 del giorno precedente a quello concordato per l'esecuzione. Oltre tali termini le disposizioni non sono più revocabili.
5. Se un Ordine di pagamento è eseguito conformemente all’Identificativo Unico indicato dal Cliente, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il Beneficiario e/o il conto indicato dall’Identificativo Unico.
6. Se l’Identificativo Unico è inesatto, la Banca non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’Operazione di pagamento. In tal caso la Banca compie ogni sforzo ragionevole per recuperare i fondi oggetto dell’Operazione di pagamento. Qualora la Banca sostenga delle spese per tale attività di recupero, le stesse saranno addebitate in partita al Cliente. Al fine di favorire la corretta esecuzione dell’Operazione di pagamento, la Banca, ove consapevole dell’inesattezza dell’Identificativo Unico utilizzato dal Cliente, contatterà quest’ultimo prima di avviare l’esecuzione dell’Operazione di pagamento. Il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario consapevole contatterà il Prestatore di servizi dell’ordinante prima di decidere se respingere il pagamento - nel caso di codice Identificativo inesistente presso di sé – ovvero di eseguirlo sulla base del solo codice identificativo unico in caso di discordanza tra questo e i riferimenti indicati nell’Ordine di pagamento. L’adozione di tali accorgimenti – ove fondata su presupposti oggettivi e giustificabili - esime il Prestatore di Servizi di pagamento da responsabilità per il mancato rispetto dei tempi di esecuzione dell’Operazione di pagamento. Il Prestatore di Servizi di pagamento del Beneficiario è tenuto a collaborare, anche comunicando al Prestatore di Servizi di pagamento del Pagatore ogni informazione utile. Se non è possibile il recupero dei fondi, la Banca, su richiesta scritta del Cliente Pagatore, è tenuta a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un’azione di tutela.
Art. 63 - Rifiuto degli Ordini di pagamento
1. Il rifiuto di eseguire o di disporre un Ordine di pagamento per un giustificato motivo e, qualora possibile, le relative motivazioni (ad esempio, mancanza o inesattezza di tutte le indicazioni necessarie, assenza o indisponibilità dei fondi, Ordini di pagamento per i quali non sia possibile il rispetto della scadenza convenuta tra Pagatore e Beneficiario, ecc.) nonché, se del caso, la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al Cliente che hanno causato il rifiuto, dovranno essere comunicate dalla Banca al Cliente con la massima sollecitudine e comunque entro e non oltre i termini previsti per l’esecuzione dell’Operazione di pagamento, mediante telefonata al numero indicato dal Cliente stesso oppure mediante comunicazione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. È fatto salvo il caso in cui la comunicazione sia in contrasto con obiettivi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell’art. 126 del Testo Unico Bancario o ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.
2. Qualora il rifiuto sia obiettivamente giustificato - in via meramente esemplificativa, a causa dell’assenza nell’ordine degli elementi richiesti dal Contratto o di provvista - l’Ordine di pagamento deve considerarsi come non ricevuto e potranno essere addebitate al Cliente spese per la comunicazione, ove concordate con il Cliente.
3. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi, qualora tutte le condizioni previste dalla presente Sezione, ivi incluse le singole sottosezioni relative agli specifici Servizi di pagamento, siano soddisfatte, la Banca non può rifiutare di eseguire un Ordine di pagamento autorizzato, indipendentemente dal fatto che tale ordine sia disposto dal Pagatore, anche tramite un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento, o dal Beneficiario o per il tramite di quest’ultimo, salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto dell’Unione o nazionale.
Art. 64 – Utilizzo di strumenti di pagamento
1. Qualora per dare il consenso venga utilizzato uno specifico Strumento di pagamento, il Cliente e la Banca possono concordare limiti di spesa per le operazioni eseguite attraverso detto Strumento di pagamento.
2. La Banca ha diritto di bloccare l'utilizzo di uno Strumento di pagamento al ricorrere di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi:
a) la sicurezza dello strumento;
b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato;
c) nel caso in cui lo strumento preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo, un significativo aumento del rischio che il pagatore non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento.
3. Nei casi di cui al comma 2 la Banca informa il Cliente, contattandolo ai recapiti da questi utilizzati nell’ambito dei rapporti con la Banca, del blocco dello Strumento di pagamento motivando tale decisione. Ove possibile, l'informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco dello Strumento di pagamento o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell’art. 126 del Testo Unico Bancario o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.
4. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al blocco dello Strumento di pagamento, la Banca provvede a riattivare lo Strumento o ad emetterne uno nuovo in sostituzione di quello precedentemente bloccato.
5. Il Cliente nell’utilizzare uno Strumento di pagamento fornito dalla Banca, ha l'obbligo di:
a) utilizzare lo Strumento di pagamento in conformità con i termini esplicitati nel contratto relativo all’utilizzo dello Strumento di pagamento, che ne regola l'emissione e l'uso, assumendo un comportamento diligente;
b) comunicare senza indugio alla Banca, secondo le modalità previste nel contratto relativo all’utilizzo dello Strumento di pagamento, lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello strumento non appena ne viene a conoscenza al fine di richiederne il blocco. La Banca fornisce al Cliente una conferma dell’avvenuto blocco richiesto dal Cliente.
6. Ai fini di cui al comma 5, lettera a), l'Utente, non appena riceve uno Strumento di pagamento, deve adottare tutte le ragionevoli misure idonee a proteggere le Credenziali di sicurezza personalizzate (es. PIN, password e codici di sicurezza), mettendo in atto gli accorgimenti idonei al fine di preservarne la riservatezza onde evitare gli utilizzi non autorizzati da parte di terzi (ad es. non annotare i codici di sicurezza sullo Strumento di pagamento, né conservarli assieme, né renderli visibili a terzi al momento della digitazione). Il Cliente deve prestare particolare attenzione nel caso in cui uno Strumento di pagamento venga utilizzato tramite tecniche di comunicazione a distanza (ad esempio tramite internet) in quanto tali tecniche possono aumentare i rischi di frode. Il Cliente non è autorizzato a cedere a terzi gli Strumenti di pagamento fornitigli dalla Banca.
7. La Banca si impegna:
a) a fare quanto nelle proprie possibilità affinché le Credenziali di sicurezza personalizzate non siano accessibili a soggetti diversi dal Cliente abilitato ad usare lo Strumento di pagamento, fatti salvi gli obblighi posti in capo a quest'ultimo ai sensi dei precedenti commi 5 e 6;
b) ad astenersi dall'inviare Strumenti di pagamento non richiesti, a meno che lo Strumento di pagamento già consegnato al Cliente debba essere sostituito;
c) ad assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il Cliente possa eseguire la comunicazione di cui al comma 5, lettera b), nonché, nel caso di blocco dello Strumento di pagamento
ai sensi del precedente comma 2, di chiedere lo sblocco dello Strumento di pagamento o l'emissione di uno nuovo ove la Banca non vi abbia già provveduto. Ove richiesto dal Cliente,
la Banca gli fornisce i mezzi per dimostrare di aver effettuato la comunicazione, di cui al comma 5, lettera b, entro i 18 mesi successivi alla comunicazione medesima;
c bis) a fornire al Cliente la possibilità di procedere alla comunicazione di cui al comma 5, lettera b) a titolo gratuito, addebitandogli eventualmente solo i costi di sostituzione dello Strumento di pagamento;
d) ad impedire qualsiasi utilizzo dello Strumento di pagamento successivo alla comunicazione del Cliente di cui al comma 5, lettera b) con cui richiede il blocco.
Art. 65 - Operazioni di pagamento non autorizzate o non correttamente eseguite
1. Il Cliente, venuto a conoscenza di un’Operazione di pagamento non autorizzata o non correttamente eseguita, ivi compresi i casi di mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle Operazioni di pagamento, ne ottiene la rettifica solo se comunica tale circostanza alla Banca senza indugio e comunque entro 13 mesi dalla data di addebito o di accredito, inviando una comunicazione in forma scritta. Un’Operazione di pagamento si intende non correttamente eseguita, quando la sua esecuzione non è avvenuta in modo conforme all’Ordine di pagamento o alle istruzioni impartite dal Cliente al proprio Prestatore di Servizi di pagamento. Il rispetto delle istruzioni impartite dal Cliente attiene all'importo trasferito, ai tempi di esecuzione e di disponibilità, alle date valuta applicate. Un'Operazione di pagamento si considera non eseguita quando i fondi oggetto dell'Ordine di pagamento non vengono trasferiti da parte del Prestatore di servizi di pagamento, rimanendo nella disponibilità del Pagatore o del Prestatore stesso.
Se è coinvolto un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento, il Cliente ha il diritto di ottenere la rettifica dalla Banca a norma di quanto sopra indicato, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 11, comma 2 bis, e 25 bis , comma 1, del D.Lgs. 11/2010 e sm.i.
2. Qualora la Banca non abbia ottemperato agli obblighi informativi imposti dalla normativa sulla trasparenza in materia di servizi di pagamento non si applica il termine di decadenza di 13 mesi di cui al primo comma.
3. Quando l’Operazione di pagamento è disposta dal Pagatore, fatto salvo quanto previsto all’art. 62, comma 6, della presente Sezione e ai commi 1 e 10 del presente articolo, il Prestatore di servizi del Pagatore è responsabile della corretta esecuzione dell’Ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di provare di aver eseguito il pagamento secondo le istruzioni del Pagatore e che il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario abbia ricevuto l’importo dell’Operazione nel rispetto dei tempi di esecuzione previsti dalla normativa vigente. In tal caso, il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario è responsabile nei confronti del Beneficiario della corretta esecuzione dell’Operazione di pagamento.
3 bis. Qualora l'Utente di Servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'Operazione di pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore non è responsabile se prova che l'Operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti. A tal fine faranno fede le risultanze informatiche delle registrazioni effettuate automaticamente dalla Banca (ad es. tramite le apparecchiature presso le quali sono state eseguite le operazioni stesse, qualora non risultino anomalie). Se l’Operazione di pagamento è disposta mediante un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento, questi ha l’onere di provare che, nell’ambito delle proprie competenze, l’Operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti connessi al Servizio di Disposizione di ordine di pagamento prestato.
4. Qualora il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario sia responsabile ai sensi del precedente comma 3, egli mette senza indugio l’importo dell’Operazione di pagamento a disposizione del Beneficiario o accredita immediatamente l’importo corrispondente sul conto di pagamento del Beneficiario medesimo. In caso di non corretta esecuzione, la Banca applica una data valuta che non può essere successiva a quella che sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.
5. Quando il Prestatore di Servizi di pagamento del Pagatore sia responsabile ai sensi del precedente comma 3 di un’Operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto, rimborsa l’importo dell’Operazione medesima al Pagatore senza indugio, riportando il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l’Operazione di pagamento non avesse avuto luogo. La data valuta dell’accredito sul Conto di pagamento del Cliente Pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell’importo. Tale obbligo non si applica se la Banca dimostra che il Prestatore di Servizi di pagamento del Beneficiario ha ricevuto l’importo dell’Operazione di pagamento anche se con lieve ritardo. In ogni caso la Banca non è tenuta a risarcire i danni di qualsivoglia natura derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di un'Operazione di pagamento o dall'esecuzione di un'Operazione non autorizzata, fatto salvo il caso di dolo o colpa grave della Banca.
5 bis. Resta fermo che nel caso di utilizzo non autorizzato di Strumenti o Servizi di pagamento, ai fini della determinazione delle responsabilità del Prestatore di Servizi di pagamento e di quella del Pagatore trovano applicazione le norme di legge in materia di Servizi di pagamento e precisamente:
- l'Utente non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo di uno Strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente intervenuto dopo la comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 64, comma 5, lettera b), salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento;
- salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, l'Utente non è responsabile delle perdite derivanti dall'utilizzo dello Strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente quando la Banca non ha adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 64, comma 7, lettera c);
- salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Cliente Pagatore non sopporta alcuna perdita se la Banca non esige un’Autenticazione Forte del Cliente. Il Beneficiario o il Prestatore di Servizi di pagamento del Beneficiario rimborsano il danno finanziario causato alla Banca se non accettano l’Autenticazione Forte del cliente;
-salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Cliente Xxxxxxxx non sopporta alcuna perdita se lo smarrimento, la sottrazione o l’appropriazione indebita dello Strumento di pagamento non potevano essere notati dallo stesso prima di un pagamento o se la perdita è stata causata da atti o omissioni di dipendenti, agenti o succursali della Banca;
- al di fuori dei casi indicati ai punti precedenti e fatto salvo il caso in cui l’Utente abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto a uno o più degli obblighi previsti dall’art. 64, commi 5 e 6, del presente Contratto, con dolo o colpa grave, l’Utente medesimo può sopportare, per un importo comunque non superiore complessivamente a 50 euro la perdita relativa a Operazioni di pagamento non autorizzate derivanti dall'utilizzo indebito dello Strumento di pagamento conseguente al suo furto , smarrimento o appropriazione indebita;
- qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, del presente Contratto con dolo o colpa grave, l’Utente sopporta tutte le perdite derivanti da Operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 50 euro di cui al precedente punto. Per colpa grave si intende il comportamento dell’Utente che opera con negligenza o imprudenza non scusabili, ovvero senza adottare quel grado minimo ed elementare di diligenza generalmente osservato da tutti nella cura dei propri interessi patrimoniali. A titolo esemplificativo e non esaustivo si ha colpa grave se si verifica uno o più dei seguenti casi in cui l’Utente:
i) non conserva lo Strumento di pagamento e i relativi codici di utilizzo in luogo segreto,
ii) comunica in ogni modo i codici di utilizzo dello Strumento di pagamento a terza persona,
iii) non adotta ogni precauzione volta a mantenere la riservatezza dei codici di sicurezza propri dello Strumento di pagamento (in particolare quando i codici sono registrati su device fissi o mobili quali pc, tablet, smartphone, smart tv, ecc.),
iv) non verifica con frequenza e costanza le operazioni che risultano compiute attraverso i servizi di pagamento,
v) fruisce dei servizi di pagamento con modalità (es. siti web), device o supporti che non si avvalgono di elevati standard di sicurezza,
vi) denuncia con ritardo lo smarrimento dello Strumento di pagamento e/o dei relativi codici di utilizzo, cui dovesse far seguito l’esecuzione di Operazioni non autorizzate dal Cliente, il furto o l’utilizzo non autorizzato dello Strumento di pagamento e/o dei relativi codici di utilizzo e non provvede al tempestivo blocco dello Strumento di pagamento e dei servizi fruibili attraverso lo stesso,
vii) non provvede a richiedere il blocco dello Strumento di pagamento e dei servizi fruibili attraverso lo stesso nonostante il sospetto di utilizzi non autorizzati e/o eventuali segnalazioni anche di pericolo da parte della Banca (es. attraverso il servizio di messaggistica di alert o mediante avvisi inviati nell’ambito dei programmi di sicurezza),
viii) non adotta soluzioni tecnologiche che proteggono da rischi di frodi (es. software antivirus),
ix) non attiva i sistemi di sicurezza messi a disposizione dalla Banca (es. servizio di messaggistica di alert),
x) omette di comunicare alla Banca i propri recapiti aggiornati ai quali trasmettere informazioni relative agli utilizzi dei servizi e degli strumenti di pagamento,
xi) omette di verificare costantemente la presenza del corretto acronimo di protocollo “https” (c.d. protocollo di trasferimento ipertestuale, Hyper Text Transfer Protocol) che è utilizzato per garantire trasferimenti riservati di dati nel web, in modo da impedire intercettazioni dei contenuti che potrebbero essere effettuati tramite attacchi informatici, a differenza di quanto accade nel caso del protocollo di trasferimento “http” e in ogni caso se
xii) viola gli obblighi posti in capo all’Utente dalla legge o dal contratto.
6. In caso di Operazione di pagamento non autorizzata, anche se disposta mediante un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento, la Banca rimborsa al Cliente l’importo dell’operazione immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della Giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell’operazione o riceve una comunicazione in forma scritta in merito, che il Cliente dovrà far pervenire all’Agenzia di riferimento dopo aver contattato il Customer Center al numero indicato sul Sito, salvo che la Banca non provi che l’operazione è stata autorizzata dal Cliente. La Banca riporta il Conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l’Operazione di pagamento non avesse avuto luogo, assicurando che la data valuta dell’accredito non sia successiva a quella dell’addebito dell’importo. In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso dandone immediata comunicazione per iscritto alla Banca d’Italia.
7. L’avvenuto rimborso da parte della Banca non esclude la facoltà, per la stessa, di dimostrare, anche in un momento successivo, che l’Operazione di pagamento era stata autorizzata. In tal caso, qualora la Banca accerti con ragionevole certezza l’intervenuta autorizzazione dell’operazione, dopo aver informato il Cliente , telefonicamente, per iscritto o tramite canale telematico, procederà ad addebitare al Cliente l’importo indebitamente rimborsato. Qualora non risultassero fondi disponibili, la Banca avrà, comunque, il diritto di chiedere direttamente al Cliente e ottenere da quest’ultimo la restituzione dell’importo indebitamente rimborsato.
7bis. In caso di Operazione di pagamento non autorizzata, se il relativo Ordine di pagamento è disposto mediante un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento, quest’ultimo è tenuto a rimborsare immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della giornata operativa successiva, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla Banca, su richiesta di quest’ultima, gli importi rimborsati al Cliente e, se è responsabile, anche le eventuali perdite subite. In entrambi i casi è fatta salva la facoltà del Prestatore di Servizi di Disposizione di Ordine di pagamento di dimostrare, in conformità a quanto disposto dall’articolo 10, comma 1-bis, del D.Lgs 11/2010 e s.m.i. che, nell’ambito delle sue competenze, l’Operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti relativi al Servizio di pagamento da questo prestato, con conseguente diritto, in questi casi, alla restituzione delle somme da quest’ultimo versate alla Banca ai sensi del presente comma.
8. Fatto salvo quanto indicato ai precedenti commi del presente articolo, se l’Operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario è responsabile nei confronti di quest’ultimo: (i) della corretta trasmissione dell’Ordine di pagamento al Prestatore di servizi del Pagatore entro i limiti di tempo convenuti con il Beneficiario, (ii) dell’immediata trasmissione dell’Ordine di pagamento al Prestatore di servizi del Pagatore, (iii) del rispetto della Data valuta e disponibilità dei fondi. In caso di trasmissione tardiva, la data valuta riconosciuta al Beneficiario non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell’Operazione di pagamento. Se il Prestatore di servizi del Beneficiario non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un'Operazione di pagamento disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Prestatore di servizi del Pagatore è responsabile nei confronti del Pagatore ed è tenuto a rimborsare al Pagatore senza indugio l'importo dell'Operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto. Se per l'esecuzione dell'Operazione è stato addebitato il conto, il Prestatore di servizi di pagamento riporta quest'ultimo allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo. La data valuta dell’accredito sul Conto di pagamento del Pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell’importo. Tale obbligo non si applica se la Banca dimostra che il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario ha ricevuto l’importo dell’Operazione di pagamento, anche se con lieve ritardo.
9. Se l’Operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, a prescindere dalla propria responsabilità, la Banca si adopera, senza indugio e senza spese, su richiesta del Cliente per rintracciarla e lo informa del risultato su supporto cartaceo o durevole (es. pdf, e-mail o, qualora disponibile, PEC).
10. In ogni caso per tutte le ipotesi indicate nel presente articolo, la Banca non sarà responsabile qualora sussista un’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore ovvero abbia agito in conformità ai vincoli derivanti da altri obblighi di legge.
11. È fatto salvo il diritto di regresso della Banca nei confronti dell’effettivo responsabile per la mancata o inesatta esecuzione dell’Operazione di pagamento.
Art. 66 – Determinazione e modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
1. Le condizioni economiche applicate ai rapporti regolati dalla presente Sezione V e relative sottosezioni sono indicate nel Documento di sintesi tempo per tempo vigente tra le parti.
2. La Banca si riserva la facoltà di modificare (anche in senso sfavorevole) le condizioni normative ed economiche del presente Contratto che regolano i Servizi di pagamento qualora sussista un giustificato motivo, dandone comunicazione scritta al Cliente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 126-sexies del TUB e delle rispettive disposizioni di attuazione, come tempo per tempo modificati e integrati. Detta comunicazione verrà fornita su supporto cartaceo o altro supporto durevole [ad esempio su file Portable Document Format ("pdf") o messaggio di posta elettronica ("e-mail" o, qualora disponibile, PEC)], nell’ambito del Servizio Webank.
3. Le modifiche di cui al comma 2 dovranno essere rese note al Cliente con comunicazione scritta contenente la "Proposta di modifica del contratto", con preavviso di almeno due mesi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 126-sexies del TUB e delle relative disposizioni di attuazione, come tempo per tempo modificati e integrati.
4. Entro la data prevista per la decorrenza della modifica, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto senza penalità né spese e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. In assenza di espresso rifiuto entro il termine di cui sopra, la modifica delle condizioni contrattuali si ritiene accettata.
5. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio saranno applicate con effetto immediato e senza preavviso, anche se sfavorevoli al Cliente. Tuttavia, in tale ultimo caso, la modifica deve essere la conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Documento di sintesi e, qualora la modifica riguardi i tassi di interesse, a condizione che il Cliente sia tempestivamente informato.
6. Nel caso in cui una o più disposizioni del presente Contratto divengano incompatibili con future disposizioni di legge o di regolamento, tali disposizioni sostituiranno automaticamente quelle in essere tra le parti, anche senza obbligo per la Banca di comunicare al Titolare la relativa modifica del Contratto.
Art. 67 - Recesso dalla presente Sezione e dai singoli Servizi di pagamento
1. L’accordo disciplinato dalla presente Sezione ed i singoli Servizi di pagamento richiesti sono a tempo indeterminato.
2. Il Cliente ha sempre la facoltà in ogni momento e senza preavviso di recedere da uno o più Servizi di pagamento senza penalità alcuna e senza spese di chiusura.
3. La Banca ha la facoltà di recedere dalla presente Sezione e dai Servizi qui regolati, con un preavviso di almeno due mesi comunicato su supporto cartaceo o su altro supporto durevole (es. pdf, e-mail o
PEC). Il termine di cui sopra non si applica nel caso in cui ricorra un’ipotesi di giusta causa, nel qual caso il recesso comunicato dalla Banca ha efficacia immediata.
4. Salvo diverso accordo tra le parti, saranno portate a termine le disposizioni di pagamento che hanno avuto un principio di esecuzione prima della data del recesso.
5. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute dall’Utente solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale.
Art. 68 - Trasparenza
1. In qualsiasi momento del rapporto il Cliente può richiedere le condizioni relative alla presente Sezione nonché le informazioni previste ai sensi dell’art. 126-quater, comma 1, lettera a) del TUB, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.
2. La Banca fornisce o rende disponibili al Cliente le informazioni e le condizioni previste dalle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia, secondo i contenuti e le modalità ivi disciplinate. In particolare, il Cliente ha diritto di ottenere, gratuitamente, in qualsiasi momento del rapporto, copia del Contratto e del Documento di Sintesi che contiene le condizioni, anche economiche, relative ai Servizi di pagamento in vigore debitamente aggiornato.
3. La Banca mette costantemente a disposizione su Sito e presso le proprie Agenzie, su richiesta del Cliente, un riepilogo gratuito dei movimenti di addebito e di accredito delle operazioni di pagamento regolate sul proprio Conto corrente mediante supporto durevole. Tale riepilogo è disponibile per: disposizione di bonifico SEPA, addebito diretto SDD, addebito PagoBANCOMAT, addebito prelievo BANCOMAT, addebito di MAV, RAV, RIBA, Bollettino Freccia e operazioni di accredito. Il riepilogo gratuito contiene le seguenti informazioni con riferimento alle distinte tipologie di pagamento:
ADDEBITI
Addebito derivante da operazione di Bonifico:
- numero di CRO/transaction ID quale riferimento univoco per individuare l’operazione
- importo e divisa utilizzata per l’addebito
- spese a carico del Cliente distinte per singola voce di spesa
- data valuta di addebito
- dati del beneficiario Addebito diretto SDD:
- riferimento unico del Mandato
- il nome e l’identificativo del beneficiario
- codice identificativo dello schema di pagamento (SDD)
- importo e divisa utilizzata per l’addebito
- spese a carico del Cliente distinte per singola voce di spesa
- data valuta di addebito
Addebito MAV / RAV / Bollettino Freccia:
- numero dell’operazione quale riferimento univoco per individuare la stessa
- importo e divisa utilizzata per l’addebito
- data valuta di addebito Addebito RIBA:
- numero identificativo dell’effetto quale riferimento univoco per individuare l’operazione
- importo e divisa utilizzata per l’ addebito
- spese a carico del cliente distinte per singola voce di spesa
- data valuta di addebito Addebito PagoBANCOMAT:
- numero dell’operazione quale riferimento univoco per individuare la stessa
- importo e divisa utilizzata per l’addebito
- data valuta di addebito
- riferimento dell’esercente Addebito BANCOMAT:
- numero dell’operazione quale riferimento univoco per individuare la stessa
- importo e divisa utilizzata per l’addebito
- data valuta di addebito
- spese a carico del cliente distinte per singola voce di spesa ACCREDITI
Accredito derivante da operazione di Bonifico:
- nome del Pagatore
- numero dell’operazione quale riferimento univoco per individuare la stessa
- importo e divisa utilizzata per l’accredito
- data valuta di accredito
4. Resta ferma la facoltà del Cliente di richiedere alla Banca, prima dell’esecuzione di ogni singola Operazione di pagamento, informazioni chiare e dettagliate sui tempi massimi di esecuzione e sulle singole spese che il Cliente deve corrispondere. La Banca, a seguito della richiesta del Cliente, provvede a mettere a disposizione di quest’ultimo, su supporto cartaceo o mediante altro supporto durevole, i documenti di seguito indicati con riferimento alle singole tipologie di Operazioni di pagamento:
- per le disposizioni di bonifico, addebito diretto SDD, addebito Pago BANCOMAT, addebito prelievo BANCOMAT, addebito di MAV, RAV, RIBA, Bollettino Freccia, la Banca, su richiesta del Cliente, fornisce il Documento di Sintesi del Conto corrente del Cliente nel quale figurano le reali condizioni applicate a quest’ultimo unitamente al Foglio Informativo del Conto corrente nel quale sono indicati i tempi massimi di esecuzione.
5. Le comunicazioni e le informazioni di cui sopra sono fornite gratuitamente al Cliente. Qualora il Cliente richiedesse informazioni ulteriori rispetto a quelle sopra indicate o mediante strumenti diversi da quelli sopra espressamente previsti, le stesse saranno fornite a fronte di corrispettivo indicato nel Documento di Sintesi.
6. La Banca trasmette inoltre periodicamente come previsto dalla normativa sulla trasparenza i Documenti di Sintesi nei quali sono indicate tutte le condizioni economiche relative ai Servizi di pagamento e l’estratto conto per le Operazioni di pagamento regolate nel Conto.
7. La Banca si riserva la facoltà di inviare le informazioni relative ai Servizi di pagamento unitamente al rendiconto periodico del conto corrente.
Art. 69 - Reclami della Clientela e risoluzione stragiudiziale delle controversie
1. Nel caso in cui sorga una controversia tra Cliente e la Banca relativa all’interpretazione ed all’applicazione delle norme contenute nella presente Sezione il Cliente, prima di adire l’Autorità Giudiziaria ha la possibilità di presentare un reclamo alla Banca con le modalità indicate, relativamente ai Servizi di pagamento, all’art. 3 della Sezione I del presente Contratto. Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta può promuovere ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario con le modalità descritte nel già citato art. 3, comma 3, della Sezione I oppure esperire la procedura di mediazione di cui al precedente art. 3 comma 4 della Sezione I. Restano ferme le informazioni e le pattuizioni già fornite con riferimento alla procedura di mediazione.
2. Il Cliente, le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d’Italia.
Art. 70 - Sanzioni
1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11 e s.m.i., in tema di servizi di pagamento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie indicate dall'art. 32 (Sanzioni) del medesimo decreto qui di seguito riportato:
"1.Nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento e dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni:
a) inosservanza dell'articolo 3, commi 1 e 2, dell'articolo 5-bis, commi 1, 2 e 3, dell'articolo 5- ter, dell'articolo 5-quater, dell'articolo 8, comma 1, dell'articolo 9, commi 1 e 2-bis, dell'articolo 10-bis, dell'articolo 11, commi 1, 2 e 2-bis, dell'articolo 12-bis, dell'articolo 16, commi 2, 3, 4 e 4-bis, dell'articolo 18, dell'articolo 20, dell'articolo 21, dell'articolo 22, dell'articolo 23, dell'articolo 25, commi 2, 4, 5, 5-bis, 6, 6-bis, 7 e dell'articolo 25-bis, commi 1 e 2 o delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010;
b) inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento;
1-bis. Nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento mandante rilevi nel comportamento dell'agente in servizi di pagamento le violazioni previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, dall'articolo 8,comma 1, dall'articolo 9, commi 1 e 2-bis, dall'articolo 11, commi 1, 2 e 2-bis,
dall'articolo 16, commi 2, 3, 4 e 4-bis, dall'articolo 18, dall'articolo 21, dall'articolo 25, commi 2, 4, 5, 5-bis, 6, 6-bis e 7 adotta immediatamente misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies.
1-ter. Le sanzioni previste al comma 1, si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio.
1-quater. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.
2. Per la grave inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 8, 16, 20, 21 e 22 e dalle relative misure di attuazione, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
6.Nel caso di servizi offerti da prestatori di servizi di pagamento insediati in Italia e filiali di prestatori di servizi di pagamento comunitari che operano in regime di libero stabilimento in Italia, le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla Banca d'Italia.”
2. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11 e s.m.i., in tema di servizi di pagamento, si applicano, altresì, le sanzioni indicate dall'art. 32 bis (Altre sanzioni amministrative agli esponenti o al personale) del medesimo decreto qui di seguito riportato:
“1. Fermo restando quanto previsto per i prestatori di servizi di pagamento e per gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle norme richiamate dall'articolo 32, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 5 milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione aziendale o sui profili di rischio.
2. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri per la determinazione delle sanzioni stabiliti dall'articolo 32- ter, la Banca d'Italia può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i prestatori di servizi di pagamento autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. Si applica l'articolo 32, comma 1-quater.”
3. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie sopra previste si applica l'articolo 144-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Si applica, altresì, il Capo VI, Titolo VIII del citato decreto legislativo n. 385 del 1993.
Art. 70 - bis. Accesso ai Conti di pagamento in caso di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento
1. Se il Conto di pagamento è accessibile online, il Cliente Pagatore ha il diritto di avvalersi di un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento. La prestazione di tale servizio non è subordinata all’esistenza di un rapporto contrattuale tra il Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento e la Banca.
2. Il Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento:
a) non detiene in alcun momento i fondi del Cliente Pagatore in relazione alla prestazione del Servizio di Disposizione di ordine di pagamento;
b) provvede affinché le credenziali di sicurezza personalizzate del Cliente Xxxxxxxx non siano accessibili ad altri fuorché al Cliente Pagatore stesso e all’emittente delle credenziali di sicurezza personalizzate e che esse siano trasmesse attraverso canali sicuri ed efficienti;
c) provvede affinché qualunque altra informazione sul Cliente Pagatore, ottenuta nella prestazione del Servizio di Disposizione di ordine di pagamento, sia fornita esclusivamente al Beneficiario e solo con il consenso esplicito del Cliente Pagatore;
d) ogni volta che dispone un Ordine di pagamento, si identifica presso la Banca del Cliente Pagatore, comunicando con quest’ultima, il Pagatore e il Beneficiario in maniera sicura, in conformità a quanto previsto dall’art. 98, paragrafo 1, lett. d), della direttiva (UE) 2015/2366 e dalle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea;
e) non chiede al Cliente Pagatore dati diversi da quelli necessari per prestare il Servizio di Disposizione di ordine di pagamento; non usa né conserva dati né vi accede per fini diversi dalla prestazione del Servizio di Disposizione di ordine di pagamento e non conserva dati sensibili relativi ai pagamenti del Cliente Pagatore;
f) non modifica l’importo, il Beneficiario o qualsiasi altro dato dell’operazione;
g) quando dispone un Ordine di pagamento mette a disposizione della Banca il riferimento dell’Operazione di pagamento.
3. Al fine di garantire l’esercizio del diritto del Cliente Pagatore di avvalersi del Servizio di Disposizione di ordine di pagamento, la Banca:
a) comunica in maniera sicura con i Prestatori di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento, conformemente all’art. 98, paragrafo 1, lett. d), della direttiva (UE) 2015/2366 e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea, dal momento in cui queste ultime saranno applicabili. Fino alla data di applicazione delle suindicate norme tecniche di regolamentazione, con riferimento alle materie disciplinate dalle stesse, continueranno a trovare applicazione le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia, anche ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del D.Lgs 15 dicembre 2017, n. 218, in quanto compatibili con le disposizioni di quest’ultimo;
b) immediatamente dopo aver ricevuto l’Ordine di pagamento dal Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento, fornisce a quest’ultimo o mette a disposizione dello stesso tutte le informazioni sull’Ordine di pagamento nonché ogni altra informazione in merito all’esecuzione di quest’ultimo disponibile alla Banca;
c) assicura parità di trattamento agli ordini trasmessi mediante un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento rispetto a quelli trasmessi direttamente dal Cliente Pagatore, fatte salve ragioni obiettive riferibili, in particolare, ai tempi, alla priorità o alle spese applicabili.
Art. 70 - ter. Accesso alle informazioni sui conti di pagamento e all’utilizzo delle stesse in caso di Servizi di Informazioni sui conti
0.Xx il Conto di pagamento è accessibile online, il Cliente ha il diritto di avvalersi di un Prestatore di Servizi di Informazione sui conti. La prestazione di tale servizio non è subordinata all’esistenza di un rapporto contrattuale tra il Prestatore di Servizi di Informazione sui conti e la Banca.
2. Il Prestatore di Servizi di Informazione sui conti:
a) presta il proprio servizio unicamente sulla base del consenso esplicito del Cliente;
b) provvede affinché le credenziali di sicurezza personalizzate del Cliente non siano accessibili ad altri fuorché al Cliente stesso e all’emittente delle credenziali di sicurezza personalizzate e che esse siano trasmesse attraverso canali sicuri ed efficienti;
c) per ogni sessione di comunicazione, si identifica presso la Banca, comunicando con questa e con il Cliente in maniera sicura, conformemente all’art. 98, paragrafo 1, lett. d), della direttiva (UE) 2015/2366 e dalle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea;
d) accede soltanto alle informazioni sui conti di pagamento designati e sulle operazioni di pagamento effettuate a valere su tali conti, non richiedendo dati sensibili relativi ai pagamenti;
e) non usa né conserva dati né vi accede per fini diversi dalla prestazione del Servizio di Informazione sui conti, conformemente alle norme sulla protezione dei dati.
3. In relazione ai Conti di pagamento, la Banca:
a) comunica in maniera sicura con i Prestatori di Servizi di Informazione sui conti, conformemente all’art. 98, paragrafo 1, lett. d), della direttiva (UE) 2015/2366 e dalle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea, dal momento in cui queste ultime saranno applicabili. Fino alla data di applicazione delle suindicate norme tecniche di regolamentazione, con riferimento alle materie disciplinate dalle stesse, continueranno a trovare applicazione le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia, anche ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, in quanto compatibili con le disposizioni di quest’ultimo;
b) assicura parità di trattamento alle richieste di dati trasmesse dal Prestatore di Servizi di Informazione sui conti rispetto a quelle trasmesse direttamente dal Cliente, fatte salve ragioni obiettive.
Art. 70 - quater. Limiti all’accesso ai Conti di pagamento del Cliente da parte dei Prestatori di Servizi di pagamento
1. La Banca può rifiutare l’accesso a un Conto di pagamento a un Prestatore di Servizi di Informazione sui conti o a un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento per giustificate e comprovate ragioni connesse all’accesso fraudolento o non autorizzato al Conto di pagamento del Cliente da parte di tali soggetti, compresi i casi di Ordini di pagamento fraudolenti o non autorizzati. In tali casi, la Banca informa il Cliente telefonicamente, per iscritto o tramite canale telematico del rifiuto e dei relativi motivi. Ove possibile, tale informazione è resa prima che l’accesso sia rifiutato o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto, la Banca consente l’accesso al Conto di pagamento.
2. La Banca comunica immediatamente alla Banca d’Italia il rifiuto di cui al comma precedente, indicandone le motivazioni. La Banca d’Italia effettua le valutazioni di competenza e, ove necessario, adotta le misure ritenute opportune.
3. In ogni caso la Banca è tenuta a rifiutare senza indugio l’accesso al Conto di pagamento a un Prestatore di Servizi di Informazione sui conti o a un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento, se riceve dal Cliente la comunicazione della revoca del consenso prestato ai suindicati Prestatori di servizi di pagamento. In tal caso, la Banca informa immediatamente della revoca il Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento e il Prestatore di Servizi di Informazione sui conti.
Art. 70 - quinquies. Responsabilità per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell’Operazione di pagamento in caso di Ordine di pagamento disposto mediante Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento
1. Se l’Ordine di pagamento è disposto mediante un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento, la Banca rimborsa al Cliente Pagatore l’importo dell’Operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita e, se del caso, riporta il Conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione non correttamente eseguita non avesse avuto luogo.
2. In caso di Operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita, se il relativo Ordine di pagamento è disposto mediante un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento, quest’ultimo è tenuto a rimborsare, immediatamente e senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla Banca, su richiesta di quest’ultima, gli importi rimborsati al Cliente Pagatore. Se il Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento è responsabile per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell’Operazione di pagamento, risarcisce, immediatamente e senza che sia necessaria la costituzione in mora, la Banca, su sua richiesta, anche per le perdite subite. In entrambi i casi è fatta salva la facoltà del Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento di dimostrare, in conformità a quanto disposto dall’articolo 10, comma 1-bis, del D.Lgs 11/2010 e s.m.i,. che l’Ordine di pagamento è stato ricevuto dalla Banca conformemente all’articolo 15 D.Lgs 11/2010 e s.m.i. e che, nell’ambito delle competenze del medesimo Prestatore di Servizi di Disposizione di
ordine di pagamento, l’Operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti correlati alla mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell’Operazione di pagamento, con conseguente diritto in questi casi alla restituzione delle somme da quest’ultimo versate alla Banca.
Art. 70 - sexies. Conferma della disponibilità di fondi
1. Su richiesta del Prestatore di Servizi di pagamento emittente strumenti di pagamento basati su carta, la Banca conferma senza indugio se sul Conto del Cliente Pagatore vi è la disponibilità dell’importo richiesto per l’esecuzione dell’Operazione di pagamento, purché:
a) al momento della richiesta il conto del Cliente pagatore sia accessibile online;
b) il Cliente Xxxxxxxx abbia prestato il consenso esplicito alla Banca a rispondere a richieste di conferma da parte di uno specifico Prestatore di Servizi di pagamento in merito alla disponibilità sul Conto di pagamento del Cliente Pagatore medesimo dell’importo corrispondente a una determinata Operazione di pagamento basata su carta;
c) il consenso di cui alla lettera b) sia stato prestato anteriormente alla prima richiesta di conferma.
2. Il Prestatore di Servizi di pagamento di cui al comma 1 può chiedere la conferma di cui al comma 1, quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) il Cliente Pagatore ha prestato il consenso esplicito al Prestatore di Servizi di pagamento a richiedere la conferma di cui al comma 1;
b) il Cliente Pagatore ha disposto l’Operazione di pagamento utilizzando uno strumento di pagamento basato su carta emesso dal Prestatore di Servizi di pagamento;
c) prima di ciascuna richiesta di conferma, il Prestatore di Servizi di pagamento si autentica presso la Banca e comunica in maniera sicura, conformemente a quanto previsto dall’art. 98, paragrafo 1, lettera d), della direttiva (UE) 2015/2366 e dalle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea.
3. La conferma di cui al comma 1 consiste esclusivamente nella risposta positiva o negativa e non può essere memorizzata o utilizzata per scopi diversi dall’esecuzione dell’Operazione di pagamento per cui è stata chiesta. La conferma non può consistere nell’estratto del saldo del Conto e non può consentire alla Banca di bloccare i fondi sul Conto di pagamento del Cliente Pagatore.
4. Il Cliente Xxxxxxxx può chiedere alla Banca di comunicargli l’avvenuta identificazione del Prestatore di Servizi di pagamento che ha chiesto la conferma e la risposta che è stata fornita.
5. Il presente articolo non si applica a Operazioni di pagamento disposte tramite strumenti di pagamento basati su carta su cui è caricata moneta elettronica.
Sottosezione A Bonifico
Art. 71 - Oggetto del Servizio
1. Il bonifico è un Servizio di pagamento che comporta l’accredito sul conto di pagamento di una persona fisica o giuridica denominata “Beneficiario” tramite un’operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento effettuate a valere sul conto di pagamento di una persona fisica o giuridica denominata “Ordinante” ed eseguite dalla Banca dell’ “Ordinante”, sulla base di un’istruzione impartita da quest’ultimo.
2. Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Contratto, la disciplina delle operazioni di Bonifico si distingue in bonifici “SEPA” e bonifici “non-SEPA” (o più semplicemente bonifici esteri). In particolare, la disciplina dei Bonifici SEPA ricomprende i bonifici nazionali e quelli dei Paesi tempo per tempo aderenti alla Single Euro Payments Area (“SEPA”) sulla base di quanto tempo per tempo previsto dagli accordi interbancari e dai provvedimenti normativi (a livello comunitario e nazionale) in materia, fermo restando che la Banca provvederà ad eseguire i bonifici nazionali secondo le apposite procedure interbancarie sin tanto che le stesse saranno applicabili. Nell’ambito dei Bonifici “SEPA” si distingue ulteriormente il Bonifico SEPA “istantaneo” (di seguito, il “Bonifico Istantaneo”), una particolare tipologia di Bonifico “SEPA” urgente, di cui allo Schema SEPA Instant Credit Transfer – SCT Inst, definito dall’European Payments Council (di seguito anche “EPC”) e disciplinato dalle norme contenute nel Rulebook SEPA Instant Credit Transfer vigente, approvato dall’EPC (di seguito, per brevità, il “Rulebook”). Con riferimento a tale tipologia di Xxxxxxxx si precisa che lo stesso, che consente di ricevere e disporre dei fondi in tempo reale, è soggetto a un limite massimo di importo, per ciascun ordine, previsto ai sensi del Rulebook che potrà essere periodicamente rivisto ai sensi del Rulebook stesso. Tale limite potrà anche essere innalzato per effetto di eventuali accordi della Banca con altri Prestatori di Servizi di pagamento. Il limite tempo per tempo vigente è indicato nella Guida Operativa ai Servizi - Sezione “Bonifico Istantaneo” - disponibile sul Sito (di seguito anche definita la “Guida Operativa”). In ogni caso di variazione del suindicato limite, la Banca provvederà all’aggiornamento della Guida Operativa e ne darà comunicazione al Cliente.
Restano in ogni caso fermi eventuali limiti inferiori contrattualmente previsti per ordini di Bonifico Istantaneo in uscita, anche in relazione agli specifici canali utilizzati per la disposizione.
A tal proposito si precisa che, fermo restando che per i Bonifici Istantanei in accredito ricevuti dal Cliente, sarà applicato il limite sopra citato, tempo per tempo vigente, come indicato in Guida Operativa, per i Bonifici Istantanei in uscita, disposti dal Cliente a debito del rapporto di Conto corrente, il limite massimo per singolo ordine è determinato in 15.000 Euro. Restano fermi, anche con riferimento ai Bonifici Istantanei disposti dal Cliente, i massimali (es. giornalieri e mensili) contrattualizzati per le disposizioni di bonifico in relazione al canale utilizzato per la disposizione.
In relazione al Bonifico Istantaneo, si richiama, altresì, l’attenzione del Cliente su quanto di seguito indicato:
-le disposizioni di Bonifico Istantaneo potranno essere impartite, attualmente, tramite i canali di Internet e Mobile banking, ossia tramite la Sezione riservata del Sito e, qualora il Cliente l’abbia preventivamente installata sul proprio dispositivo mobile, tramite la App del Servizio Webank;
- le disposizioni di Xxxxxxxx Istantaneo potranno essere impartite solo nei confronti di Beneficiari il cui conto corrente sia aperto presso un Prestatore di Servizi di pagamento che abbia anch’esso aderito allo Schema SEPA Instant Credit Transfer.
3.Sempre nell’ambito del Servizio di Pagamento Bonifico SEPA, il Cliente potrà ricevere/disporre un Bonifico SEPA nei confronti di soggetti privati (cosiddetti “Trasferimenti P2P”) o di associazioni senza scopo di lucro (cosiddetti “Trasferimenti P2C”), anche per il tramite del sistema di pagamento BANCOMAT Pay® (di seguito anche definito il “Sistema” o “BANCOMAT Pay®” o “Sistema BANCOMAT Pay®”). Tale tipologia di Bonifico (di seguito, “Bonifico BANCOMAT Pay®”) è reso fruibile al Cliente, in presenza di tutti i presupposti di seguito indicati, in virtù dell’adesione della Banca al suindicato Sistema, di titolarità di BANCOMAT S.p.A., Governance Authority del Sistema e gestore della relativa Piattaforma BANCOMAT Pay®, che supporta le Operazioni di pagamento realizzate per il tramite dello stesso. Il Sistema si basa sull’utilizzo di apposita applicazione software, da scaricare su dispositivo smartphone e dall’uso, quale Identificativo Unico del rapporto di regolamento, del numero di telefono cellulare dell’Utente, cui la Piattaforma BANCOMAT Pay® associa l’IBAN di un conto di pagamento dell’Utente stesso, precedentemente collegato a tale numero, in quanto trasmesso, unitamente a quest’ultimo, alla Piattaforma BANCOMAT Pay® dal Prestatore di Servizi di pagamento dell'Utente.
L’elenco dei paesi in cui il Sistema BANCOMAT Pay® è disponibile è indicato nella Guida Operativa, pubblicata sul Sito. Il Cliente, con l’adesione al Sistema BANCOMAT Pay® e la fruizione del Bonifico SEPA della tipologia Bonifico BANCOMAT Pay® accetta anche che
l’ambito di operatività territoriale del Sistema stesso possa essere tempo per tempo ampliato e/o ridotto attraverso l’aggiornamento della Guida Operativa, alla quale si rinvia, impegnandosi sin d’ora a consultarla periodicamente anche non in relazione a spostamenti all’estero. Il Cliente, con l’adesione al Sistema BANCOMAT Pay® e la fruizione del Servizio di Bonifico SEPA della tipologia Bonifico BANCOMAT Pay®, accetta, altresì, che il proprio numero di telefono cellulare certificato mediante l’apposita procedura tempo per tempo definita dalla Banca nell’ambito del Servizio Webank è un IBAN ai sensi e per gli effetti di cui al presente Contratto.
Il Cliente è informato che, ai fini di essere abilitato al Sistema BANCOMAT Pay®, la Banca dovrà comunicare a BANCOMAT S.p.A. alcuni suoi dati (tra cui numero di telefono cellulare, IBAN di conto corrente, nome e cognome, Codice fiscale) funzionali alla registrazione dello stesso alla Piattaforma BANCOMAT Pay® e all’esecuzione delle operazioni di Bonifico per il tramite del Sistema. Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei dati del Cliente da parte di BANCOMAT S.p.A. sono riportate nella Guida Operativa.
Le condizioni necessarie affinché il Cliente sia abilitato a disporre e a ricevere un Bonifico BANCOMAT Pay® sono le seguenti:
a) sia soggetto maggiorenne e Xxxxxxxxxxx, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs.
n. 206/2005, come successivamente modificato e integrato (Codice del consumo);
b) sia titolare di almeno un rapporto di conto corrente presso il Servizio Webank della Banca, associato al numero di telefono cellulare certificato dal Cliente quale utenza nella sua disponibilità di utilizzo esclusiva;
c) sia titolare, presso la Banca – Servizio Webank - di almeno un rapporto di carta di debito a marchio PagoBANCOMAT®;
d) sia in possesso di un dispositivo smartphone con i requisiti tecnici indicati nella Guida Operativa e il cui numero di cellulare, nella disponibilità di utilizzo esclusiva del Cliente, corrisponda a quello certificato da quest’ultimo ai fini della fruizione del Servizio Webank della Banca (di seguito, lo “Smartphone”);
e) abbia proceduto ad installare sullo Smartphone, accettandone le relative condizioni di utilizzo, l’apposita app del Sistema BANCOMAT Pay®, concessa in uso da BANCOMAT S.p.A. ai clienti della Banca (di seguito, “App BANCOMAT Pay®”) ai fini di rendere possibile agli stessi la disposizione di Bonifici BANCOMAT Pay® e le cui specifiche tecniche sono riportate nella Guida Operativa. Il Cliente prende atto che, per installare e utilizzare la App BANCOMAT Pay®, è necessario il collegamento dello Smartphone alla rete internet, per la quale potrebbe essere tenuto alla corresponsione dei costi di connessione per il traffico di navigazione, secondo le tariffe concordate con il proprio operatore telefonico, rispetto alle quali la Banca resta estranea;
f) abbia provveduto all’attivazione della App BANCOMAT Pay®, scegliendo la Banca tra gli istituti proposti all’avvio della fase di attivazione e seguendo la procedura indicata nella Guida Operativa, ove sono esplicitate, nel dettaglio, le istruzioni operative per l’attivazione, disabilitazione e l’utilizzo della App BANCOMAT Pay® e delle funzionalità alla stessa connesse.
Fermo restando quanto previsto al successivo comma 4, in presenza delle sole condizioni di cui ai precedenti punti da a) a c), il Cliente risulterà automaticamente registrato dalla Banca – Servizio Webank - alla Piattaforma BANCOMAT Pay® e, attraverso tale piattaforma, abilitato alla sola ricezione di Bonifici BANCOMAT Pay® da parte di soggetti abilitati al Sistema: il suo stato di Utente abilitato al Sistema e il suo nominativo (parzialmente oscurato) saranno, infatti, resi conoscibili sulla rubrica delle applicazioni di Sistema degli altri soggetti abilitati allo stesso, che potranno eseguire Bonifici BANCOMAT Pay® a suo favore, ma il Cliente non potrà disporli, sino a che non abbia provveduto ad installare e ad attivare sul proprio Smartphone la App BANCOMAT Pay®, con cui sarà possibile autorizzare disposizioni di Bonifico BANCOMAT Pay®.
Resta inteso che, qualora il Cliente non intenda risultare abilitato a BANCOMAT Pay®, neppure in funzione ricevente, lo stesso potrà procedere a disabilitarsi dal Sistema, in relazione alla nostra Banca -Servizio Webank - tramite l’apposita funzionalità di disabilitazione di BANCOMAT Pay® disponibile sul Sito nella sezione riservata dedicata a BANCOMAT Pay® o con le altre modalità tempo per tempo disponibili indicate nella Guida Operativa. La disabilitazione dal Sistema implica che il Cliente non risulterà più registrato alla Piattaforma BANCOMAT Pay® come Cliente della Banca – Servizio Webank - e non potrà, pertanto, né ricevere, né disporre, Bonifici BANCOMAT Pay® regolati su rapporti a marchio Webank aperti presso la nostra Banca. Qualora intendesse abilitarsi nuovamente al Sistema, il Cliente dovrà seguire la procedura di “Abilitazione on line”, eseguibile dal Sito, nell’apposita sezione riservata dedicata a BANCOMAT Pay® o con le altre modalità tempo per tempo previste, come descritto, in dettaglio, nella Guida Operativa.
4. Il Cliente è informato che, qualora lo stesso sia in possesso di tutti i requisiti necessari per essere abilitato a BANCOMAT Pay® sia su rapporti a marchio Webank sia su rapporti aperti presso la Banca non riconducibili al Servizio Webank, il Sistema BANCOMAT Pay® potrà essere fruito alternativamente o sui rapporti a marchio Webank o sui restanti rapporti aperti presso la Banca al di fuori del Servizio Webank, secondo quanto specificato in dettaglio nella Guida Operativa.
5. Le somme ricevute/inviate per il tramite del Sistema saranno accreditate/addebitate sul conto a marchio Webank intestato al Cliente, che risulterà collegato alla Piattaforma BANCOMAT Pay®, in quanto trasmesso a tale Piattaforma dalla Banca, al verificarsi delle condizioni di cui ai punti da a) a c) del precedente comma 3 e che costituirà il rapporto di regolamento delle Operazioni di Bonifico BANCOMAT Pay®, sino a che il Cliente, se titolare di più rapporti di conto, non decida eventualmente di variarlo, secondo quanto meglio di seguito precisato.
Qualora, al momento del verificarsi delle condizioni di cui ai punti da a) a c) del precedente comma 3, il Cliente sia intestatario, presso la Banca, di più rapporti di conto a marchio Webank, quello trasmesso dalla Banca alla Piattaforma BANCOMAT Pay® per il regolamento delle transazioni sarà individuato in automatico dai sistemi della Banca e reso visibile al Cliente nell’apposita sezione riservata del Sito dedicata a BANCOMAT Pay®. Resta inteso che il Cliente potrà, in ogni momento, variare il rapporto di regolamento, tramite l’apposita funzione “Gestione conti” disponibile nell’ambito della App BANCOMAT Pay®, che permette, altresì, al Cliente di scegliere di differenziare il conto di regolamento di addebito da quello di accredito delle operazioni di Bonifico BANCOMAT Pay®, secondo le modalità indicate nella Guida Operativa.
Nel caso in cui il Cliente risulti abilitato al Sistema anche presso altro Prestatore di Servizi di pagamento, le somme saranno accreditate sul conto corrente di regolamento aperto presso la nostra Banca - Servizio Webank -, qualora tale conto sia stato individuato come conto “preferito”, a livello di Sistema, secondo quanto meglio specificato nella Guida Operativa.
6. Il Bonifico BANCOMAT Pay® può essere disposto dal Cliente, entro il limite del Saldo disponibile del rapporto di conto corrente di regolamento, nel rispetto degli specifici limiti operativi di seguito indicati:
IMPORTO MASSIMO PER SINGOLO BONIFICO BANCOMAT Pay®: Euro 250; IMPORTO MASSIMO GIORNALIERO PER BONIFICI BANCOMAT Pay®: Euro 1.500; IMPORTO MASSIMO MENSILE PER BONIFICI BANCOMAT Pay®: Euro 1.500.
In relazione ai sopra indicati limiti, si segnala che gli stessi sono specifici per le transazioni effettuate tramite il Sistema BANCOMAT Pay® e indipendenti rispetto a quelli previsti per gli
strumenti di pagamento di cui il Cliente deve essere titolare quale condizione per l’abilitazione al Sistema. Con riferimento ai succitati limiti giornaliero e mensile si precisa, inoltre, che, al raggiungimento degli stessi, concorreranno, oltre ai Bonifici BANCOMAT Pay®, anche le Operazioni di pagamento eventualmente effettuate dal Cliente nei confronti degli Esercenti Convenzionati al Sistema BANCOMAT Pay® mediante la App BANCOMAT Pay® attivata tramite la nostra Banca. Il Cliente potrà procedere alla variazione dei succitati limiti, nel rispetto di quelli massimi sopra indicati, con le modalità esplicitate nella Guida Operativa.
7. Le disposizioni di Bonifico realizzate tramite il Sistema BANCOMAT Pay® sono ad esecuzione immediata, se impartite nei confronti di Beneficiari che, al momento dell’Ordine, risultino abilitati al Sistema. L’esecuzione sarà, invece, differita se la disposizione è impartita nei confronti di un Beneficiario che, al momento dell’Ordine, non risulti abilitato al Sistema, ma che intenda comunque ricevere le somme, fatto salvo il caso in cui la disposizione sia stata nel frattempo revocata dall’Ordinante o annullata dal Sistema per decorso dei termini, come meglio esplicitato nel successivo art. 73, comma 3 bis . Lo stato di Utente abilitato o meno al Sistema dei soggetti presenti nella rubrica del Cliente sarà reso conoscibile, nell’ambito della App BANCOMAT Pay®, a seguito della trasmissione, all’avvio della app, della lista dei numeri di telefono della rubrica del Cliente alla Piattaforma BANCOMAT Pay®, che ne restituirà lo stato senza memorizzare la lista dei numeri ricevuti.
8. Per autorizzare una disposizione di Bonifico BANCOMAT Pay®, il Cliente dovrà utilizzare la App BANCOMAT Pay® e usare il metodo di autenticazione che avrà precedentemente impostato, in fase di attivazione della stessa, ai fini dell’autorizzazione delle operazioni da eseguire per il tramite del Sistema (PIN scelto dal Cliente o, se il dispositivo Smartphone in uso lo consente, fattore biometrico es. impronta digitale o riconoscimento facciale), quali Credenziali di Autenticazione ai sensi delle condizioni di utilizzo della App BANCOMAT Pay® che, unitamente al possesso del dispositivo Smartphone il cui numero sia stato certificato e al processo di attivazione della App BANCOMAT Pay®, garantiscono che le operazioni siano realizzate mediante un sistema di autenticazione forte.
A seguito della disposizione di un Bonifico BANCOMAT Pay® a favore di un Beneficiario già abilitato al Sistema, la stessa non potrà essere in alcun modo revocata ed il Prestatore di Servizi di pagamento del Beneficiario accrediterà immediatamente le somme sul relativo conto di pagamento. Qualora, invece, il Bonifico BANCOMAT Pay® sia disposto nei confronti di un Beneficiario che, al momento dell’ordine, non risulti abilitato al Sistema, l’ordine potrà essere revocato da parte del Cliente, tramite apposita funzione della App BANCOMAT Pay® fino a quando il Beneficiario non provveda ad abilitarsi al Sistema BANCOMAT Pay® o a fornire il proprio IBAN alla Piattaforma BANCOMAT Pay®, come meglio specificato al successivo art. 73, comma 3 bis.
9. Qualora il Cliente sia Beneficiario di una disposizione di Bonifico disposta per il tramite del Sistema ma, al momento dell’ordine, non risulti abilitato a BANCOMAT Pay®, lo stesso avrà un tempo limite per ricevere i fondi, stabilito dal Prestatore di Servizi di pagamento dell’Ordinante e comunque non superiore a 30 giorni, durante il quale potrà alternativamente abilitarsi al Sistema o attivare la funzionalità “Riscuoti denaro”, che gli consentirà di ricevere le somme mediante comunicazione del proprio IBAN alla Piattaforma BANCOMAT Pay®, secondo quanto specificato in dettaglio nella Guida Operativa, fatto salvo il caso in cui l’Ordinante abbia nel frattempo revocato la disposizione a suo favore. In caso di attivazione della funzionalità “Riscuoti denaro”, le somme del Bonifico saranno rese disponibili al Cliente Beneficiario secondo le tempistiche ordinarie previste per il Bonifico dal successivo art. 75.
10. Qualora il Cliente si trovi nelle condizioni di cui ai punti da a) a f) del precedente comma 3, lo stesso potrà, altresì, autorizzare Bonifici BANCOMAT Pay® generati su iniziativa del Beneficiario, con le stesse modalità previste per autorizzare le operazioni di Bonifico BANCOMAT Pay® avviate di propria iniziativa, come sopra descritto: il Cliente, qualora non abbia precedentemente bloccato tale funzionalità, potrà, infatti, ricevere “Richieste di denaro”, secondo quanto meglio precisato nella Guida Operativa, da altri utenti abilitati al Sistema BANCOMAT Pay®, di cui sarà avvisato mediante apposita notifica push sulla App BANCOMAT Pay®. Alla ricezione di una notifica di “Richiesta di denaro”, il Cliente potrà visualizzare in App BANCOMAT Pay® i dati della transazione richiesta, decidendo se autorizzare l’operazione o rigettarla entro un tempo limite stabilito dal Prestatore di Servizi di pagamento del soggetto che invia la richiesta e comunque non superiore a 30 giorni. Qualora il Cliente non proceda alla conferma entro tale lasso di tempo, la richiesta sarà automaticamente annullata dal Sistema. In caso di conferma, l’operazione sarà trattata al pari di un Bonifico BANCOMAT Pay® disposto su iniziativa del Cliente.
In presenza delle medesime condizioni di cui ai punti da a) a f) del precedente comma 3, il Cliente, mediante l’apposita funzionalità “Richiedi Denaro” prevista nell’ambito della App BANCOMAT Pay® e meglio dettagliata nella Guida Operativa, potrà, altresì, inoltrare “Richieste di denaro” ai fini della ricezione di Bonifici BANCOMAT Pay® avviati su sua iniziativa, indirizzate ad altri soggetti abilitati al Sistema, che non abbiano precedentemente bloccato tale funzionalità. Questi ultimi potranno confermare la richiesta, autorizzando così la relativa disposizione di Xxxxxxxx BANCOMAT Pay® a favore del Cliente, che sarà accreditata sul conto di regolamento di quest’ultimo collegato alla Piattaforma BANCOMAT Pay® o rigettarla. In entrambi i casi il Cliente riceverà apposita notifica push, nella App BANCOMAT Pay®, che lo avviserà dell’esito della richiesta. Qualora la conferma della richiesta non avvenga entro 5 giorni dall’invio, la richiesta sarà annullata dal Sistema automaticamente.
11. L’avvenuta esecuzione dell’operazione di Bonifico BANCOMAT Pay® sarà comunicata al Cliente rendendo disponibili le informazioni relative all’operazione tramite la App BANCOMAT Pay® e nella sezione riservata del Sito.
Art. 72 – Disposizione di un ordine di bonifico
1. Le modalità di disposizione di un ordine di bonifico sono qui di seguito descritte.
2. Il Cliente può:
- consegnare all’Agenzia di riferimento un ordine cartaceo debitamente compilato e sottoscritto;
- nel caso di utilizzo del Servizio Webank, trasmettere alla Banca un ordine utilizzando il Sistema di Identificazione e Sicurezza fornito dalla Banca stessa e inserendo in procedura ovvero comunicando all’operatore del servizio del Telephone Banking, tutti i dati necessari per effettuare la disposizione;
- impartire una disposizione di Bonifico BANCOMAT Pay® tramite la relativa App BANCOMAT Pay®.
3. L’ordine di bonifico SEPA si considera completo se contiene tutti i dati necessari all’esecuzione dell’operazione, cioè i propri dati anagrafici e/o l’Identificativo Unico corrispondente alle proprie coordinate bancarie, l’Identificativo Unico corrispondente alle coordinate bancarie del Beneficiario espresse con il codice IBAN, la data esecuzione richiesta, l’importo e il nominativo del Beneficiario. Per i bonifici non-SEPA sono richiesti il numero di conto del Beneficiario, il codice swift della Banca del Beneficiario e i dati del Beneficiario.
Con riferimento al Bonifico BANCOMAT Pay®, i dati del Beneficiario non sono richiesti e l’Identificativo Unico del rapporto da accreditare è rappresentato dal numero di telefono cellulare del Beneficiario. In relazione al Bonifico BANCOMAT Pay®, si precisa, inoltre, che, qualora il Cliente sia titolare presso la Banca – Servizio Webank - di più rapporti di conto, l’IBAN del conto di addebito sarà quello che, nel momento della relativa esecuzione, risulterà collegato alla Piattaforma BANCOMAT Pay®, quale conto di regolamento in addebito, secondo quanto esplicitato nel precedente articolo 71.
4. La data di ricezione e conseguente accettazione dell’Ordine di pagamento è quella in cui la Banca riceve l’ordine completo di tutte le informazioni necessarie all’esecuzione dell’Operazione ai sensi del precedente comma.
5. Qualora la disposizione di bonifico sia impartita tramite il Servizio Webank, la data di ricezione è determinata conformemente agli orari massimi previsti per l’inserimento dell’ordine (cosiddetti Orari di Cut Off) di seguito indicati. Per disposizioni impartite successivamente all’orario limite previsto, l’ordine si considera ricevuto dalla Banca la Giornata operativa successiva alla data di inserimento da parte del Cliente.
Orari di Cut Off:
per Bonifici di importo inferiore o pari a 100.000 Euro: h 18.00
per Bonifici di importo superiore a 100.000 Euro in giornate lavorative: h 15.00 per Bonifici di importo superiore a 100.000 Euro in giornate semifestive: h 11.30 per Bonifico Urgente: h 15.30
Con riferimento al Bonifico Urgente si precisa che viene così definito un bonifico disposto in Euro all’interno dell’Area SEPA in cui l’Ordinante richiede alla Banca che l’importo sia accreditato sul conto del Prestatore di Servizi di pagamento del Beneficiario nella medesima Giornata operativa di ricezione dell’Ordine, ossia in tempi più stringenti di quelli indicati al successivo art. 73.
In caso di Bonifico Istantaneo e di Bonifico BANCOMAT Pay®, gli Orari di Cut Off sopra indicati non sono applicati: i sopra indicati servizi risultano, infatti, disponibili 24 ore su 24 e in tutte le giornate dell’anno (lavorative, festive e semifestive).
6. Fatto salvo che per il Bonifico Istantaneo e per il Bonifico BANCOMAT Pay®, il Cliente ha, altresì, la facoltà di impartire alla Banca Ordini di pagamento che debbano essere eseguiti in una data futura rispetto a quella della presentazione dell’Ordine, nel qual caso l’Ordine si considererà ricevuto nella data in cui deve essere eseguito. Per il Bonifico Istantaneo e per il Bonifico BANCOMAT Pay®, la data esecuzione coincide sempre con quella in cui l’Ordine viene impartito: non sarà, infatti, possibile per il Cliente impartire disposizioni di Bonifico Istantaneo e il bonifico BANCOMAT Pay® con data di esecuzione futura.
7. Fermo restando quanto specificato nel comma precedente con riferimento al Bonifico Istantaneo e al Bonifico BANCOMAT Pay®, la data di esecuzione di qualsiasi bonifico dovrà essere sempre indicata nel relativo Ordine. Resta inteso che nel caso in cui il giorno di esecuzione indicato dal Cliente coincida con una Giornata non operativa per la Banca, il giorno di esecuzione sarà la prima Giornata operativa successiva. Con riferimento al Bonifico Istantaneo e al Bonifico BANCOMAT Pay®, si precisa che la giornata di ricezione dell’ordine sarà considerata sempre operativa: il servizio di Bonifico Istantaneo e di Bonifico BANCOMAT Pay® è, infatti, disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
8. In caso di bonifici superiori all’importo indicato al precedente comma 5 o richiesto per iscritto dal Cliente, per ragioni di sicurezza e maggiore tutela dello stesso Cliente, la Banca potrebbe effettuare specifici controlli (ad esempio richiedendo, se del caso, una ulteriore conferma da parte del Cliente anche mediante tecniche di comunicazione a distanza). Il Cliente è informato ed accetta che tali controlli possono ritardare la ricezione dell’Ordine di pagamento in quanto il bonifico si intenderà ricevuto dalla Banca solo una volta che tutti i controlli sono stati effettuati. Per le medesime ragioni di sicurezza e maggiore tutela del Cliente, la Banca potrà introdurre un limite operativo all’importo dei massimali giornalieri e mensili così come indicati sul Sito. Il Cliente ha facoltà di innalzare o di ridurre tale importo, nei limiti indicati sul Sito, inviando alla Banca un’apposita richiesta attraverso il Sito. In assenza di richiesta, il Cliente accetta che il limite di importo sia quello tempo per tempo stabilito dalla Banca. Resta sempre salva la facoltà della Banca di non accogliere le richieste di variazione effettuate dal Cliente, nonché di variare autonomamente il limite.
Art. 73 - Esecuzione di un ordine di bonifico
1. La Banca esegue le operazioni di bonifico SEPA esclusivamente in conformità all’Identificativo Unico indicato dal Cliente, che, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 72, comma 3, in relazione al Bonifico BANCOMAT Pay®, corrisponde alle coordinate bancarie complete del Beneficiario, espresse nel codice IBAN.
2. In base a quanto previsto dall’art. 62 comma 5 della Parte Generale della presente Sezione "Servizi di Pagamento regolati in conto corrente", se un Ordine di pagamento è eseguito conformemente all’Identificativo Unico (IBAN) fornito dal Cliente, l’ordine è eseguito correttamente per quanto concerne il Beneficiario e/o il conto indicato dall’Identificativo Unico. Pertanto, qualora l’Identificativo Unico indicato dal Cliente nell’ordine di bonifico sia inesatto, la Banca non è responsabile della mancata esecuzione o dell’esecuzione inesatta dell’Ordine di pagamento. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 62 comma 6 della Parte Generale della presente Sezione relativa ai Servizi di Pagamento. Per gli ordini di bonifico non-SEPA, si precisa che non è richiesta l’indicazione di alcun codice identificativo e che pertanto la disposizione viene eseguita sulla base dei dati forniti dal Cliente ordinante come richiesto dall’articolo 72 comma 3 della presente Sotto Sezione.
3. L’addebito sul Conto del Cliente viene effettuato dalla Banca nella data di esecuzione dell’Ordine di bonifico. Prima di tale momento, il Conto di pagamento del Pagatore non può essere addebitato. Con riferimento al Bonifico Istantaneo si precisa che l’operazione potrà considerarsi eseguita solo a seguito della ricezione della conferma che i fondi sono stati resi disponibili sul conto del Beneficiario da parte del Prestatore di Servizi di pagamento di quest’ultimo. Diversamente, qualora la Banca riceva notifica dell’esito negativo della transazione da parte del Prestatore di Servizi di pagamento del Beneficiario, ne sarà data immediata comunicazione al Cliente.
In relazione al Bonifico BANCOMAT Pay®, l’addebito dei fondi sul conto di regolamento del Cliente Ordinante viene eseguito immediatamente nella giornata in cui l’ordine viene impartito, anche se non Giornata operativa ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 del presente Contratto, fatto salvo il caso in cui l’Ordine di pagamento sia disposto nei confronti di un Beneficiario che, nel momento in cui la disposizione viene impartita, non sia abilitato al Sistema BANCOMAT Pay®, per il quale valgono le previsioni di cui al successivo comma 3 bis.
Resta inteso che la possibilità di disporre un Bonifico BANCOMAT Pay® è condizionata alla sussistenza di tutti i presupposti di cui al precedente art. 71, ivi inclusa la disponibilità di connessione alla rete internet, che garantisca il funzionamento della App BANCOMAT Pay® e all’assenza di eventuali interruzioni del funzionamento di quest’ultima connesse ad esigenze di gestione, manutenzione, aggiornamento, riconducibili a BANCOMAT S.p.A., nella sua qualità di soggetto gestore di tale app, cui la Banca resta estranea.
La valuta di addebito sul Conto del Cliente non può essere precedente alla Giornata operativa in cui l’importo dell’operazione di Bonifico è addebitato sul Conto del Cliente.
3 bis. Qualora il Beneficiario, nel momento in cui l’ordine viene impartito, non risulti abilitato al Sistema BANCOMAT Pay®, il Cliente Ordinante può decidere comunque di disporre nei suoi confronti un ordine di Xxxxxxxx tramite il Sistema. In tal caso, il Beneficiario potrà ricevere i fondi a condizione che, entro 5 giorni dalla disposizione, lo stesso provveda:
a) qualora sia titolare di un rapporto presso un Prestatore di Servizi di pagamento aderente al Sistema BANCOMAT Pay® ad abilitarsi al Sistema tramite il proprio Prestatore di Servizi di pagamento;
b) qualora sia titolare di un rapporto presso un Prestatore di Servizi di pagamento non aderente al Sistema BANCOMAT Pay® o, pur trovandosi nella condizione di cui al precedente
punto a), non intenda abilitarsi al Sistema, a comunicare alla Piattaforma BANCOMAT Pay® l’IBAN del proprio conto di pagamento, sul quale il Sistema garantirà l’accredito dei fondi ricevuti dall’Ordinante (funzionalità “Riscuoti denaro”), secondo quanto meglio specificato nella Guida Operativa.
In entrambi i casi sopra indicati, il Cliente Ordinante potrà, a seguito della conferma dell’Ordine, trasmettere, a sua discrezione, un messaggio che avvisi il Beneficiario della possibilità di ricevere le somme tramite il Sistema BANCOMAT Pay®.
Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti a) e b), la Banca addebiterà il conto di regolamento del Cliente collegato alla Piattaforma BANCOMAT Pay® nel momento in cui avrà conferma, entro il suindicato termine di 5 giorni, dalla Piattaforma BANCOMAT Pay®, che il Beneficiario abbia compiuto una delle azioni sopra indicate per la ricezione dei fondi tramite il Sistema BANCOMAT Pay®. Fino a tale momento, durante il quale le somme corrispondenti ai fondi da trasferire saranno rese indisponibili sul conto di regolamento del Cliente Ordinante, la disposizione potrà essere revocata da quest’ultimo, mediante apposita funzionalità prevista nell’ambito della App BANCOMAT Pay®. Qualora la Banca non riceva la conferma di cui sopra entro il termine di 5 giorni dalla disposizione, l’Ordine si intenderà decaduto e l’Operazione non sarà eseguita, con conseguente sblocco dei fondi precedentemente resi indisponibili sul conto di regolamento del Cliente.
4. A decorrere dalla data di ricezione dell’Ordine di pagamento, l’importo del bonifico sarà accreditato sul Conto del Prestatore di Servizi di pagamento del Beneficiario:
(i) entro la fine della Giornata operativa successiva se la disposizione è impartita tramite il Servizio Webank, (ii) entro la fine di due Giornate operative successive se l’ordine è disposto sul supporto cartaceo;
(iii) entro la fine di tre Giornate operative successive per le Operazioni di pagamento che comportano conversione valutaria, nel caso in cui l’Ordine di pagamento sia espresso in una valuta diversa da quella del Conto di addebito.
Con riferimento al Bonifico Istantaneo, il Cliente è informato che la Banca, in qualità di Prestatore di Servizi di pagamento del Cliente Ordinante, è tenuta a garantire l’esecuzione del bonifico in tempi più stringenti di quelli sopra indicati: una volta ricevuto l’ordine di Bonifico Istantaneo da parte del Cliente ed espletate tutte le dovute verifiche (es. disponibilità dei fondi sul Conto, controlli formali, autorizzazione), la Banca dovrà, infatti, provvedere con immediatezza alle attività necessarie a garantire al Prestatore di Servizi di pagamento del Beneficiario la certezza dello stanziamento dei fondi a copertura della disposizione di Bonifico Istantaneo, così da consentire la messa a disposizione dei fondi sul conto corrente del Beneficiario da parte del Prestatore di Servizi di pagamento di quest’ultimo in tempo reale.
5. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 63 della Parte Generale della presente Sezione V “Servizi di pagamento regolati in Conto corrente”, in merito alla facoltà della Banca di rifiutare un Ordine di pagamento, si precisa che, in caso di disposizione di Bonifico Istantaneo, la Banca rifiuterà l’esecuzione dell’Ordine, informandone il Cliente, qualora:
- l’ordine sia di importo superiore al limite come specificato al precedente art. 71 della presente Sottosezione con riferimento ai Bonifici Istantanei in uscita disposti dal Cliente a debito del rapporto di Conto corrente;
- il Prestatore di Servizi di pagamento del Beneficiario a favore del quale l’Ordine viene disposto non abbia aderito allo Schema SEPA Instant Credit Transfer.
Art. 74 - Revoca dell’ordine di bonifico
1. Il Cliente ha la facoltà di revocare l’ordine di bonifico conferito alla Banca entro la fine della Giornata operativa precedente il giorno concordato per l’esecuzione dell’operazione. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 62, comma 4 , nella data di esecuzione, il Cliente potrà revocare l’Ordine di bonifico mediante comunicazione telefonica registrata. Revoche successive a tale termine richiederanno l’espresso consenso dei Prestatori di Servizi di pagamento interessati, che dovrà essere manifestato per iscritto. In ogni caso il Cliente prende atto e accetta che la facoltà di revoca non è ammessa nel caso dell'ordine di bonifico "SEPA MyBank" effettuabile attraverso canali telematici per il pagamento del prezzo di beni e servizi acquistati on line presso gli esercenti che espongono sul loro sito web il marchio "MyBank" (di seguito: "bonifico MyBank"). Infatti, non appena la Banca riceve dal Cliente l'autorizzazione ad effettuare un bonifico MyBank provvede a trasmetterla al beneficiario del pagamento, e quindi tale autorizzazione non è più revocabile. Il Cliente prende, inoltre, atto ed accetta che la facoltà di revoca non è ammessa nel caso dell’ordine di Bonifico BANCOMAT Pay® disposto a favore di un Beneficiario già abilitato al Sistema, secondo quanto meglio specificato al precedente articolo 71, comma 8. Il Cliente prende, altresì, atto che, in caso di Bonifico Istantaneo, una volta che l’Ordine di bonifico sia stato ricevuto dalla Banca, lo stesso non potrà in alcun modo essere revocato. Per tali tipologie di Xxxxxxxx, non sarà, tra l’altro, ammessa, pertanto, la possibilità di revocare l’Ordine di pagamento entro 1 ora dalla disposizione dello stesso e la sopra citata possibilità di revocare l’Ordine di pagamento tramite comunicazione telefonica registrata. Si richiama, dunque, l’attenzione del Cliente sulla necessità di verificare con cura la correttezza di tutti i dati indicati ai fini della disposizione dell’Ordine di bonifico, prima di procedere alla conferma dello stesso.
2. Fermo restando quanto sopra previsto, la revoca deve essere effettuata:
- in caso di Ordine cartaceo con disposizione scritta da inviare alla Banca o all’Agenzia di Riferimento;
- in caso di Ordine conferito attraverso il Servizio Webank mediante utilizzo del medesimo canale utilizzato per il conferimento dell’Ordine.
3. In caso di disposizioni di bonifico permanenti che richiedano alla Banca l’esecuzione di più pagamenti ripetuti nel tempo, il Cliente ha la facoltà di revocare, con le modalità sopra descritte, la disposizione permanente ovvero un singolo bonifico.
Art. 75 - Accredito in conto di un bonifico
1. Ai fini dell’esecuzione di bonifici in accredito, il Cliente Beneficiario deve provvedere in autonomia ad indicare al Pagatore il proprio Identificativo Unico (IBAN).
2. Purché non vi sia conversione valutaria o vi sia conversione valutaria tra euro e la valuta di uno stato membro dello Spazio Economico Europeo ovvero tra le valute di due stati membri dello Spazio Economico Europeo e fatto salvo quanto di seguito previsto in relazione al Bonifico Istantaneo e al Bonifico BANCOMAT Pay® verso Beneficiari abilitati al Sistema, la Banca accredita il Conto corrente del Cliente Beneficiario nello stesso giorno di ricezione dei fondi da parte della banca dell’Ordinante, con pari valuta e disponibilità.
Con riferimento al Bonifico Istantaneo si precisa che la Banca, in qualità di Prestatore di Servizi di pagamento del Cliente Beneficiario, dovrà far pervenire al Prestatore di Servizi di pagamento dell’Ordinante la conferma della messa a disposizione dei fondi sul Conto del Cliente Beneficiario in tempo reale, entro pochi secondi (10 secondi prorogabili, in circostanze eccezionali, sino a 25 secondi) dal momento della ricezione della conferma dell’Ordine da parte del Prestatore di Servizi di pagamento dell’Ordinante. In caso contrario, entro lo stesso lasso di tempo, dovrà essere fatto pervenire al Prestatore di Servizi di pagamento dell’Ordinante un messaggio di esito negativo della transazione con il relativo codice giustificativo, ai sensi di quanto previsto nel Rulebook. Tra le cause che giustificano il rifiuto della transazione da parte della Banca si richiama, in particolare, l’attenzione del Cliente sul fatto che l’importo della disposizione di Bonifico Istantaneo ricevuta superi il limite massimo, tempo per tempo vigente, come specificato al precedente art. 71 della presente Sottosezione con riferimento ai Bonifici Istantanei in accredito ricevuti dal Cliente. In relazione al Bonifico BANCOMAT Pay®, qualora il Cliente Beneficiario risulti abilitato al Sistema, la Banca eseguirà l’accredito immediato delle somme, con pari valuta, non appena ricevuta comunicazione dell’operazione da parte della Piattaforma BANCOMAT Pay®.
3. Nel caso l'operazione comporti una conversione valutaria tra valute di cui almeno una di uno Stato non appartenente allo Spazio Economico Europeo, la Banca provvederà all'accredito sul Conto di pagamento del Cliente Beneficiario secondo le tempistiche indicate nel Documento di Sintesi, con pari valuta e disponibilità. La conversione in euro sarà calcolata al cambio quotato nel durante.
Sottosezione B
Addebito di SDD, RIBA, MAV, RAV e BOLLETTINI FRECCIA
Art. 76 - Oggetto
1. La presente sottosezione disciplina unicamente le Operazioni di pagamento in conto corrente Sepa Direct Debit (di seguito “SDD”), Ricevute Bancarie Elettroniche (di seguito "RIBA"), Pagamento Mediante Avviso (di seguito "MAV"), Ruoli Mediante Avviso (di seguito "RAV") e Bollettini Freccia.
Art. 77 - Domiciliazione e Addebito Sepa Direct Debit (SDD)
1. L’SDD è un Servizio di pagamento che consente l'esecuzione di operazioni di pagamento in Euro, singole o ricorrenti, in Italia e negli altri Paesi dell'Area Unica dei pagamenti in Euro, sulla base di una preventiva autorizzazione all'addebito del Conto di pagamento rilasciata dal Cliente Pagatore al Beneficiario (c.d. Mandato). Nella tipologia Core (utilizzabile da tutti gli utenti) rientrano le varianti SDD finanziario, utilizzabile in via esclusiva per l’incasso delle operazioni di cui all’art. 2, lett i) del D. Lgs. n. 11/2010 e s.m.i., e SDD ad importo prefissato, utilizzabile in via esclusiva per l’incasso di operazioni di addebito ad importo prefissato.
2. Sulla base di tale autorizzazione il Beneficiario impartisce l'ordine di pagamento al proprio Prestatore di Servizi di pagamento il quale lo trasmette alla Banca per l'addebito del Conto di pagamento. Ai fini dell’esecuzione delle operazioni SDD, il Cliente pagatore deve provvedere in autonomia ad indicare al Beneficiario del pagamento il proprio Identificativo Unico (IBAN). Il Cliente pagatore ha diritto di impartire alla Banca istruzioni volte a limitare le operazioni oggetto dell’SDD per importo o per periodicità.
3. Il Sepa Direct Debit può essere eseguito solo se i conti di pagamento del Cliente Pagatore e del Beneficiario sono in Euro.
4. L'autorizzazione e il relativo consenso ad eseguire un Ordine di pagamento SDD devono essere preventivamente conferiti mediante sottoscrizione, da parte del Cliente, di un'autorizzazione all'addebito (Mandato) rilasciata al Beneficiario, emittente l'SDD. Limitatamente ai Beneficiari che abbiano sottoscritto particolari accordi sarà anche possibile la sottoscrizione del Mandato direttamente tramite la Banca, con le modalità che questa mette a disposizione (ivi incluso l’utilizzo del Servizio Webank secondo le modalità tempo per tempo rese disponibili) e sostenendo le spese allo scopo previste.
5. Con eccezione dei casi indicati nel precedente comma 4, la Banca non interviene direttamente nelle fasi di sottoscrizione, modifica o revoca dell'autorizzazione all'addebito. Eventuali modifiche o revoche dell'autorizzazione all'addebito dovranno essere comunicate dal Cliente direttamente al Beneficiario. Per i Mandati a favore dei Beneficiari aderenti agli accordi specifici di cui al precedente comma 4, le modifiche e la revoca del Mandato potranno essere effettuate anche tramite la Banca, con le modalità che questa mette a disposizione (ivi incluso l’utilizzo del Servizio Webank secondo le modalità tempo per tempo rese disponibili) e sostenendo le spese allo scopo previste. Il Cliente classificato come consumatore ha diritto di chiedere alla Banca (i) il blocco di qualsiasi addebito SDD, (ii) il blocco degli addebiti SDD di uno o più determinati Beneficiari sulla base di un Mandato in corso, (iii) la limitazione dell’autorizzazione a uno o più determinati Beneficiari. Fatti salvi i diritti di rimborso di cui ai successivi commi 8 e 9, il Cliente Pagatore può revocare il singolo SDD non oltre la fine della Giornata operativa precedente il giorno concordato per l’addebito dei fondi.
6. La Banca, in accordo con l'Ordine elettronico di incasso ricevuto dalla Banca del Beneficiario, procede all'addebito in Conto a condizione che vi siano disponibilità sufficienti.
7. La data valuta di addebito coincide con la data contabile dell'operazione. La Banca esegue l'addebito, dopo aver ricevuto la disposizione elettronica emessa da parte del Beneficiario, alla data di scadenza da quest'ultimo indicata, considerata come data effettiva di ricezione dell'ordine pre-autorizzato da parte del Cliente. L'importo verrà accreditato sul conto della banca del Beneficiario nei termini previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.
8. Per gli SDD riferibili alla tipologia Core (diversi da quelli riferibili alla tipologia SDD Core finanziario e a importo prefissato) il Cliente ha la facoltà di richiedere il rimborso e quindi lo storno dell'addebito entro le 8 settimane successive alla data di scadenza, al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:
a) al momento del rilascio dell'autorizzazione permanente di addebito in Conto corrente, l'autorizzazione non specificava l'importo dell'operazione;
b) l’importo addebitato superi quello che il Cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi con riferimento al suo precedente modello di spesa, a quanto eventualmente indicato nel Mandato e alle circostanze del caso.
Per gli SDD riferibili alla tipologia SDD Core finanziario e a importo prefissato non è prevista la facoltà di rimborso di cui al presente comma 8 e, in tal caso, la Banca verifica ciascuna operazione accertandosi, sulla base dei dati del Mandato e prima di procedere all’addebito, che l’importo e la periodicità dell’operazione stessa corrispondano a quelli indicati nel Mandato, senza pregiudizio per quanto previsto all’art. 65 relativamente alle Operazioni di pagamento non autorizzate.
9. Per le richieste di rimborso relative agli SDD riferibili alla tipologia Core (diversi da quelli riferibili alla tipologia SDD Core finanziario e a importo prefissato), citate nel precedente comma 8, il Cliente deve fornire alla Banca i documenti e ogni altro elemento utile a sostenere l'esistenza delle suddette condizioni. La Banca rimborsa l'intero importo dell'operazione, ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del medesimo, entro 10 Giornate operative dalla ricezione della richiesta. Nel caso di addebiti diretti di cui all’art. 1 del Regolamento UE
n. 260/2012, ossia per le operazioni di addebito diretto denominate in Euro nell’ambito dello Spazio Economico Europeo, nei casi in cui sia il Prestatore di Servizi di pagamento del Pagatore, sia il Prestatore di Servizi di pagamento del Beneficiario siano situati nello Spazio Economico Europeo, ovvero nei casi in cui l’unico Prestatore di Servizi di pagamento interessato dall’Operazione di pagamento sia situato nello Spazio Economico Europeo, il Cliente Pagatore ha diritto al rimborso a prescindere dalla sussistenza delle condizioni indicate alle lettere a) e b) del precedente comma 8; in tali casi il diritto del Prestatore di Servizi di pagamento di rifiutare il rimborso non può essere esercitato.
Art. 78 - Oggetto del servizio di pagamento RIBA, MAV, RAV e Bollettino Freccia
1. La Xx.Xx. è un documento, in formato cartaceo o elettronico, che viene trasmesso dal creditore alla propria banca (detta Banca assuntrice) che provvede a inoltrarlo alla banca (detta Banca domiciliataria) del debitore. Quest'ultima invia al debitore un avviso, in formato cartaceo o elettronico, contenente il riferimento dell’importo in euro e della data del pagamento.
Il servizio di pagamento Xx.Xx. consente quindi al Cliente di effettuare:
- il pagamento di Xx.Xx. domiciliate presso la Banca;
- la prenotazione di pagamento Xx.Xx domiciliate presso la Banca;
- il ritiro di Xx.Xx. per pagare ricevute bancarie domiciliate presso altre banche.
2. Il M.AV./RAV è un pagamento su supporto cartaceo mediante avviso, predisposto dalla Banca assuntrice, su richiesta del creditore. Il MAV/RAV viene inviato al debitore, il quale può effettuare il pagamento presso un qualsiasi sportello bancario ovvero mediante canale telematico esibendo il documento ricevuto. All'atto del pagamento, lo sportello bancario o il Servizio Webank rilascia al debitore una parte del modulo ovvero una ricevuta su supporto
durevole che fungono da quietanza. L’importo e la scadenza sono predeterminate. Il creditore del RAV è la Pubblica Amministrazione.
3. Il Bollettino Freccia è un documento cartaceo predisposto ed inviato al debitore da parte del creditore. Il debitore può effettuare il pagamento presso un qualsiasi sportello bancario ovvero mediante canale telematico esibendo il documento ricevuto. All'atto del pagamento lo sportello bancario o il Servizio Webank rilascia al debitore una parte del modulo ovvero una ricevuta su supporto durevole che fungono da quietanza. L’importo e la scadenza sono predeterminate.
Il servizio di incasso permette al Cliente di effettuare il pagamento di Bollettino Freccia sulla base delle disposizioni presentate.
Art. 79 – Disposizione di pagamento RIBA, MAV, RAV e BOLLETTINO FRECCIA
1. Il Cliente dispone un ordine di pagamento mediante addebito o prenotazione in Conto corrente di MAV, RAV e Bollettini Freccia, nel caso di utilizzo del Servizio Webank, inserendo in procedura tutti i dati necessari per effettuare la disposizione, indicati al comma 2 del presente articolo, utilizzando il Sistema di Identificazione e Sicurezza fornito dalla Banca stessa:
a) per i MAV, i RAV e i Bollettini Freccia, la prenotazione può essere inserita mediante il Sito fino a 60 giorni successivamente alla data di scadenza;
b) per i Bollettini Freccia, la disposizione può essere inserita tramite il Sito fino a 60 giorni successivamente alla data di scadenza;
Il pagamento delle Xx.Xx. può essere effettuato presso le Agenzie o mediante il Servizio Webank e, più in generale, attraverso tecniche di comunicazione a distanza. Resta inteso che le modalità
di pagamento possono essere tempo per tempo limitate dalla Banca in ragione della relatività operatività. Delle limitazioni verrà fornita informazione attraverso i Fogli Informativi e/o il Sito. In caso di prenotazione del pagamento tramite i Servizi Webank, il Cliente dovrà necessariamente utilizzare il codice identificativo presente sull’avviso o sul bollettino.
Limitatamente al servizio di addebito di MAV, il Cliente – nel caso in cui intenda utilizzare apparecchiature Self Service presso gli ATM all’uopo abilitate - fornisce alla Banca, in base alle modalità convenute e previa digitazione del PIN, tutti i dati richiesti, come indicato al comma 2 del presente articolo, e comunque non oltre i sei mesi successivi alla data di scadenza.
2. L’ordine di pagamento si considera completo se contiene tutti i dati necessari all’esecuzione dell’operazione di seguito indicati:
RIBA:
- Numero avviso
- Numero effetto
- Importo
- Scadenza
- Conto corrente di addebito MAV/RAV:
- Codice identificativo MAV/RAV
- Importo
- Data pagamento richiesta
- Conto corrente di addebito BOLLETTINO FRECCIA:
- Codice identificativo Bollettino Freccia
- Importo
- Data pagamento richiesta
- Conto corrente di addebito
3. La Banca esegue il pagamento di RIBA, MAV, RAV, Bollettino Freccia il giorno stesso di ricezione dell’ordine determinato nelle modalità specificate nei commi precedenti del presente articolo.
4. L’importo verrà accreditato sul conto della banca del creditore secondo le tempistiche indicate dagli ”accordi interbancari” vigenti e comunque nel rispetto dei termini previsti dal D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 11 e s.m.i.
Art. 80 - Esecuzioni di pagamenti di RIBA, MAV, RAV e BOLLETTINI FRECCIA
1. La disposizione di pagamento si considera correttamente eseguita dalla Banca se effettuata coerentemente con i dati riportati nell’articolo precedente della presente sottosezione e con l’Identificativo unico indicato dal Cliente, fermo restando che la disposizione di pagamento si considera effettuata correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il conto indicato dall’Identificativo unico qualora la Banca esegua la disposizione conformemente all’identificativo unico indicato dal Cliente.
2. Rimane salvo il diritto del Cliente di richiedere il rimborso dell’addebito non autorizzato entro e non oltre 13 mesi dalla data dell’addebito stesso, come disciplinato dall’art. 65 Parte Generale della Sezione V.
Art. 81 - Revoca del consenso al pagamento di RIBA, MAV, RAV e Bollettini Freccia
1. La revoca dell’Ordine di pagamento può essere effettuata al più tardi entro il giorno operativo precedente la data di addebito concordata. Decorso tale termine la revoca sarà possibile solo con il consenso dei Prestatori di Servizi di pagamento interessati e del Beneficiario, che dovranno essere manifestati per iscritto.
2. In caso di ordine cartaceo gli ordini di pagamento di RIBA MAV, RAV e Bollettini Freccia possono essere revocati dal Cliente con disposizione scritta da consegnare all’Agenzia di riferimento della Banca.
3. In caso di ordine conferito mediante il Servizio Webank la revoca può essere effettuata:
- per le RIBA, i MAV, i RAV mediante il medesimo canale di inserimento;
- per i Bollettini Freccia con disposizione scritta.
Sottosezione C
CARTA DI DEBITO INTERNAZIONALE
(Modalità d’uso della Carta) Art. 82 – Oggetto
1. La Carta è emessa dalla Banca su richiesta del Cliente.
2. La Carta è di proprietà esclusiva della Banca. L'emissione e l'utilizzo della Carta sono regolati dalle presenti condizioni, nonché dalle pattuizioni particolari contenute nel Modulo di Richiesta. La Carta, le istruzioni operative e il PIN (Codice Personale Segreto della Carta) verranno inviati in busta sigillata all’indirizzo di residenza o all’apposito indirizzo eventualmente indicato dal Cliente all'atto della richiesta. Con l’attivazione della Carta mediante l'inserimento nella sezione riservata del Sito dell'apposito codice di attivazione comunicato al Cliente secondo le modalità tempo per tempo rese note dalla Banca sul proprio Sito, il Cliente attesta e conferma la ricezione della Carta. In caso di sostituzione della Carta in scadenza, la Banca invia la Carta rinnovata al Titolare all’indirizzo comunicato alla Banca all’atto della richiesta, come sopra indicato, o a quello successivamente comunicato alla Banca, secondo le modalità contrattualmente previste.
3. L'uso congiunto della Carta e del Personal Identification Number (il codice personale segreto che, ove previsto, deve essere digitato per autorizzare le operazioni effettuate mediante la Carta, di seguito definito “PIN”) o delle altre credenziali di autenticazione richieste per l’autorizzazione delle operazioni eseguite tramite la Carta identifica il Titolare, manifestandone il consenso e l'autorizzazione ad effettuare le singole operazioni, e lo legittima, entro i Limiti di Utilizzo indicati nel Modulo di Richiesta, a:
- effettuare Operazioni di pagamento di beni e/o di servizi tramite i Terminali POS o con le altre modalità previste nel presente Contratto presso gli Esercenti Convenzionati e gli Sportelli Automatici abilitati;
- effettuare operazioni di prelievo di denaro contante presso gli Sportelli Automatici;
- effettuare versamenti sul Conto ed altre operazioni di natura informativa e dispositiva presso gli Sportelli Automatici Self Service.
Il Titolare è informato che, ai fini della presente Sottosezione, per credenziali di autenticazione (di seguito, “Credenziali di Autenticazione”) si intendono gli elementi che il Titolare deve utilizzare, unitamente alla Carta, per autorizzare un’Operazione di pagamento per la quale sia richiesta una procedura di Autenticazione Forte, quali, ad esempio, il PIN della Carta fornito al Titolare dalla Banca, in caso di utilizzo della Carta in forma materiale (di seguito, per brevità, “Carta fisica”) o altro codice o fattore biometrico (es. impronta digitale, riconoscimento facciale) impostato dal Titolare sul proprio dispositivo elettronico (es. smartphone) per l’autorizzazione delle operazioni, in caso di utilizzo della Carta in formato digitale, secondo quanto specificato al successivo art. 109 (di seguito, “Carta digitalizzata”), o di altri sistemi di pagamento che presuppongano l’uso di specifiche applicazioni installate sul dispositivo del Titolare per l’esecuzione di operazioni mediante la Carta.
4. Le operazioni effettuate con la Carta devono avvenire entro i Limiti di Utilizzo indicati nel Modulo di Richiesta e con le modalità previste dal presente Contratto e in ogni caso entro il limite costituito dal Saldo Disponibile. Il Titolare e la Banca possono concordare variazioni dei Limiti di Utilizzo della Carta, ferma restando la facoltà della Banca di ridurre i massimali pattuiti per giustificato motivo (es. per ragioni di sicurezza), dandone pronta comunicazione a mezzo raccomandata a.r. o, se disponibile, via PEC, al Titolare, che ha diritto di recedere con le modalità di cui all'articolo 66 della Sezione V.
5. La Carta di debito Internazionale può essere utilizzata, in Italia e all’estero, presso gli Sportelli Automatici collegati ai circuiti BANCOMAT®/PagoBANCOMAT®/Maestro e gli Esercenti Convenzionati con Terminali POS collegati ai circuiti PagoBANCOMAT®/Maestro.
Art. 83 - Rilascio ed utilizzo della Carta
1. La Carta è strettamente personale e deve essere usata solo dal Titolare. La Carta non può essere ceduta o data in uso ad altri soggetti diversi dal Titolare.
2. Ad ogni Carta viene assegnato un PIN, che viene consegnato in un plico discreto sigillato. Il PIN viene generato elettronicamente e, pertanto, non è noto al personale della Banca. La Banca garantisce la massima riservatezza nella predisposizione del PIN ed assicura, mediante presidi di natura informatica, che la Carta e l’utilizzo della stessa non sia accessibile a soggetti diversi dal Titolare.
3. Le operazioni effettuate mediante la Carta, una volta autorizzate secondo le modalità previste dal presente Contratto, non possono essere revocate.
4. La data di ricezione della disposizione di pagamento da parte della Banca è la data in cui il Titolare dispone il pagamento presso l'Esercente Convenzionato o dallo Sportello Automatico digitando il PIN o usando le altre Credenziali di Autenticazione previste. La disposizione di pagamento viene eseguita nel giorno di ricezione dell'ordine.
5. Una volta eseguita l'operazione viene rilasciato, gratuitamente, al Titolare uno scontrino sul quale sono riportate le seguenti informazioni: 1) il numero dell'operazione e il codice dell'Esercente Convenzionato che consente di individuare il Beneficiario; 2) l'importo dell'Operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l'addebito sul Conto o in quella utilizzata per l'Ordine di pagamento; 3) la data valuta dell'addebito ovvero la data di ricezione dell'Ordine di pagamento nonché 4) le spese a carico del Pagatore e il tasso di cambio utilizzato nell’Operazione di pagamento.
6. In caso di rifiuto verrà rilasciato, gratuitamente, al Titolare uno scontrino contenente gli estremi dell'operazione, e, ove possibile, le motivazioni del rifiuto.
7. L'utilizzo della Carta per effettuare operazioni di prelievo o di pagamento può comportare l'addebito di spese da parte di terzi (ad es. in occasione di operazioni di pagamento effettuate presso gli Sportelli Automatici di Prestatori di servizi di pagamento diversi dalla Banca) in relazione alle quali il Titolare ha diritto di essere informato al momento della richiesta di effettuare l'operazione di prelievo o di pagamento.
8. L'utilizzo all'estero della Carta è sottoposto alle norme valutarie vigenti all'epoca dell'utilizzo ed emanate dalle competenti Autorità che il Titolare si impegna a rispettare.
Art. 84 - Custodia della Carta, del dispositivo, del PIN e delle altre Credenziali di Autenticazione
1. Il Titolare della Carta è tenuto a custodire con ogni cura la Carta, il PIN e le altre Credenziali di Autenticazione, adottando ogni misura idonea per garantirne la sicurezza; tutte le Credenziali di Autenticazione, ivi incluso, il PIN e le Credenziali impostate sul dispositivo in caso di utilizzo della Carta in modalità digitalizzata, secondo quanto specificato al successivo art. 109, devono restare segrete e non devono essere riportate o annotate sulla Carta, né conservate insieme ad essa, né memorizzate sul dispositivo su cui la Carta sia stata eventualmente digitalizzata, secondo quanto specificato al successivo art. 109, né custodite insieme ad esso, né rese visibili a terzi al momento della digitazione delle stesse in sede di utilizzo della Carta, né divulgate in qualsiasi modo a terzi. Il Titolare è, altresì, tenuto a custodire con cura e a non cedere a terzi, neppure per uso momentaneo, il dispositivo su cui la Carta sia stata eventualmente digitalizzata, secondo quanto specificato al successivo art. 109, e i codici di accesso al dispositivo, che il Titolare stesso dovrà avere preventivamente impostato, ai fini di impedire accessi al dispositivo da parte di terzi.
Qualora il Titolare abbia provveduto all’attivazione dell’applicazione software, da scaricare sul proprio dispositivo Smartphone, del Sistema di pagamento BANCOMAT Pay® (la “App BANCOMAT Pay®”), secondo quanto meglio specificato al successivo art. 91, lo stesso dovrà, altresì, prestare la massima attenzione nella custodia dello Smartphone su cui sia stata installata tale applicazione, delle relative Credenziali di accesso e di quelle di Autenticazione impostate, nell’ambito della suindicata applicazione, ai fini dell’autorizzazione delle Operazioni di pagamento eseguite per il suo tramite. Il Titolare è tenuto a non cedere a terzi, neppure per uso momentaneo, lo Smartphone su cui sia stata installata la App BANCOMAT Pay®, a proteggere tale device con adeguate credenziali di accesso, a non divulgare a terzi tali credenziali, né quelle di autenticazione impostate per l’autorizzazione delle Operazioni di pagamento eseguite per il tramite della suindicata applicazione, neppure a fronte della ricezione di eventuali richieste (mediante, a mero titolo esemplificativo, e-mail e telefono) e ad assumere tutte le necessarie accortezze atte a garantire che le suindicate credenziali restino segrete (es. le Credenziali di accesso e quelle di Autenticazione non dovranno mai essere memorizzate sullo Smartphone, né conservate insieme ad esso). Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 103 e 105, il Titolare della Carta è responsabile di ogni conseguenza dannosa che, per sua negligenza, possa derivare dall'abuso o dall'uso illecito della Carta, anche per il tramite della App BANCOMAT Pay®, o dei dispositivi su cui la Carta sia stata eventualmente digitalizzata, secondo quanto specificato al successivo art. 109, e/o del PIN e/o delle altre Credenziali di Autenticazione.
2. L'utilizzo di una Carta di cui è stato richiesto il blocco, revocata o denunciata come smarrita, sottratta, falsificata o contraffatta, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono, costituisce illecito che la Banca si riserva di perseguire anche penalmente, così come l'agevolazione o la connivenza con altri usi fraudolenti della Carta.
3. In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni e a restituire la Carta alla Banca, debitamente invalidata, a mezzo raccomandata ovvero mediante consegna presso l'Agenzia di Riferimento.
Art. 85. Operazioni di prelevamento
1. La Carta può essere utilizzata per effettuare operazioni di prelevamento di denaro contante presso gli Sportelli Automatici - entro i Limiti di Utilizzo indicati nel Modulo di Richiesta o quelli successivamente concordati con la Banca - e comunque sempre entro il limite costituito dal Saldo Disponibile sul Conto.
2. In caso di errore nella digitazione del PIN, di Carta danneggiata o per motivi di sicurezza, lo Sportello Automatico può trattenere la Carta. In questo caso il Titolare è tenuto a contattare immediatamente il Numero Verde, di cui al successivo art. 102, per richiedere il blocco della Carta. In alternativa, il Titolare può segnalare nel più breve tempo possibile l'accaduto alla Banca, inviando alla stessa un telefax o un apposito messaggio PEC, o recandosi personalmente presso l'Agenzia di Riferimento. Resta fermo che la modalità principale e più veloce per chiedere il blocco della Carta è quella di contattare il Numero Verde.
3. L'operazione non può essere revocata dopo che il Titolare ha manifestato il proprio consenso e conferito la propria autorizzazione al prelievo mediante la digitazione del PIN.
Art. 86 - Down Option
1. La modalità Down Option, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2, consente di effettuare operazioni di prelievo o pagamento anche in caso di assenza di collegamento telematico tra gli Sportelli Automatici/Terminali POS e i sistemi informatici della Banca entro i limiti massimi di 250 Euro al giorno e 500 Euro al mese. Poiché non sarà operativo il controllo volto ad impedire che l'operazione di prelievo o di pagamento effettuata tramite la Carta superi i Limiti di Utilizzo della Carta e il Saldo Disponibile del Conto corrente, il Titolare della Carta si impegna a prelevare o a pagare somme nel rispetto dei Limiti di Utilizzo della Carta e nei limiti del Saldo Disponibile del Conto corrente, posto che in caso di inosservanza di quest’ultimo impegno la Banca potrà applicare sulle somme utilizzate in eccedenza al Saldo Disponibile il tasso di interesse debitore e la commissione di istruttoria veloce pattuiti per gli sconfinamenti in Conto/utilizzi extra-fido.
2. Resta inteso che è facoltà della Banca non consentire l’effettuazione di operazioni tramite la Carta in modalità Down Option.
Art. 87 - Operazioni di pagamento
1. La Carta può essere utilizzata per effettuare Operazioni di pagamento di merci e/o servizi presso gli Esercenti Convenzionati - entro i Limiti di Utilizzo e comunque entro il Saldo Disponibile- mediante qualunque Terminale POS o con le altre modalità previste dal presente Contratto.
2. Le Operazioni di pagamento possono essere effettuate mediante altre tipologie di terminali diversi dai Terminali POS che accettano la Carta. I pagamenti disposti tramite le predette apparecchiature diverse dai Terminali POS avverranno sempre mediante l'utilizzo congiunto della Carta, del PIN o delle altre Credenziali di Autenticazione eventualmente previste e saranno autorizzati, processati e addebitati con modalità identiche a quelle effettuate su apparecchiature POS.
3. Il Titolare non può revocare l'Ordine di pagamento dopo avere dato il consenso ad eseguire l'Operazione di pagamento mediante la digitazione del PIN o con le altre modalità consentite.
4. L'Esercente Convenzionato ha facoltà di richiedere al Titolare l'esibizione di un documento di riconoscimento che ne provi l'identità, provvedendo ad annotarne gli estremi.
5. Se un’Operazione di pagamento è disposta senza che sia noto l’importo dell’operazione nel momento in cui il Titolare presta il proprio consenso, il Cliente prende atto che la Banca può bloccare i fondi sul conto di pagamento del Cliente stesso se il Titolare ha acconsentito a che sia bloccato un importo predeterminato. La Banca sblocca senza indugio i fondi precedentemente bloccati nel momento della ricezione delle informazioni concernenti l’esatto importo dell’Operazione di pagamento e, al più tardi, dopo la ricezione dell’Ordine di pagamento.
Art. 88 - Operazioni tramite Sportelli Automatici/Sportelli Automatici Self Service
1. La Carta può essere utilizzata per effettuare operazioni di versamento di assegni e contanti sul Conto tramite gli Sportelli Automatici Self Service. Le operazioni di versamento di assegni e contanti si considerano perfezionate previa verifica della materialità dei valori e delle banconote da parte della Banca.
2. La Carta può essere utilizzata per effettuare operazioni di pagamento tramite Sportelli automatici/Sportelli Automatici Self Service. L'elenco completo delle operazioni di pagamento effettuabili agli Sportelli Automatici/Sportelli Automatici Self Service è riportato nel Foglio informativo e nel Documento di sintesi della Carta.
3. Per effettuare operazioni di pagamento agli Sportelli automatici/Sportelli automatici Self Service, il Titolare deve seguire le istruzioni che vengono visualizzate sul display degli Sportelli automatici/Sportelli automatici Self Service.
4. L'identificazione del Titolare e la manifestazione del consenso di quest'ultimo ad effettuare il pagamento o il versamento avvengono mediante la digitazione del PIN.
5. L'operazione non può essere revocata dopo che il Titolare ha espresso il proprio consenso e conferito la propria autorizzazione all'operazione con la digitazione del PIN.
Art. 89 - Operazioni di pagamento di pedaggi autostradali - FASTPay
1. La Carta può essere utilizzata entro il Limite di Utilizzo riportato sul Modulo di Richiesta per effettuare operazioni di pagamento dei pedaggi autostradali presso le barriere autostradali (dotate di apposite apparecchiature e contraddistinte dal marchio FASTPay) gestite da società od enti convenzionati.
2. Il pagamento dei pedaggi autostradali non avviene mediante digitazione del PIN. Il Titolare esprime il proprio consenso e la propria autorizzazione all'addebito, inserendo la Carta nel lettore magnetico della barriera autostradale. La Carta potrà essere utilizzata, di volta in volta, per un solo autoveicolo e non è consentito convalidare il transito di un altro veicolo, anche se al seguito del primo. L'operazione di addebito non può essere revocata dopo che il Titolare ha espresso il proprio consenso con l'inserimento della Carta nel lettore magnetico della barriera autostradale.
3. La Banca addebita irrevocabilmente sul conto gli importi dei pedaggi autostradali sulla base delle registrazioni effettuate automaticamente sulle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali, per poi accreditarli alle società od enti che li gestiscono.
4. La contabilizzazione in Conto dell'importo dei pedaggi effettuati dal Titolare avverrà con un unico addebito mensile, con valuta media ponderata risultante dai singoli pagamenti.
5. Resta esclusa ogni responsabilità della Banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento del servizio per cause a essa non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo meramente esemplificativo, il mancato o irregolare funzionamento delle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali.
6. La Banca rimane totalmente estranea ad eventuali controversie tra il Cliente, la persona fisica che eventualmente lo rappresenta, e le società od enti convenzionati in ordine ai pedaggi pagati utilizzando la Carta.
Art. 90 - Servizio messaggistica di Alert
1. Il Titolare è tenuto a controllare con assidua frequenza le operazioni effettuate con la Carta, anche al fine di assicurarsi che la stessa non sia indebitamente utilizzata da terzi. A tal fine il Titolare è informato che i rischi di frodi possono essere attenuati utilizzando il servizio di messaggistica di Alert fruibile, a scelta del Titolare stesso, tramite diversi canali: mediante e- mail trasmessa all’indirizzo di posta elettronica comunicato alla Banca, o tramite notifica inviata mediante la App della Banca, qualora il programma sia stato installato e configurato sul dispositivo mobile del Titolare o mediante il Servizio SMS Alert, ovvero tramite sms inviato al numero di cellulare comunicato alla Banca, come di seguito descritto.
2. Il Titolare in possesso di un’utenza di telefonia mobile abilitata che intende aderire al Servizio SMS Alert dovrà inoltrare l’apposita richiesta attraverso le modalità tempo per tempo
rese note dalla Banca sul Sito o contattando l’Agenzia di Riferimento. Il costo del relativo SMS dipende dal piano tariffario in vigore con il proprio operatore.
3. Il Titolare che ha provveduto ad attivare il Servizio SMS Alert sarà avvisato via SMS di ogni autorizzazione richiesta per la sua Carta per importi superiori alla soglia dallo stesso definita in sede di attivazione del servizio, o successivamente variata con le modalità indicate nella sezione riservata del Sito, e potrà così rilevare - e segnalare tempestivamente con le modalità indicate nell'art. 102 - eventuali utilizzi indebiti o illeciti della Carta.
4. Il Titolare prende atto e accetta che il Servizio SMS Alert è strettamente collegato al numero telefonico indicato dal Titolare e quindi alla scheda telefonica (Carta SIM) associata a quel numero e che, pertanto, nel caso di trasferimento o cessione a qualsiasi titolo della Carta SIM associata al numero telefonico indicato dal Titolare senza previa disattivazione del Servizio SMS Alert, quest’ultimo continuerà ad essere erogato al cessionario della scheda telefonica, sotto l'esclusiva responsabilità del Titolare cedente, manlevando la Banca da ogni responsabilità e assumendosi ogni onere anche economico o risarcitorio a qualsivoglia titolo, in ordine a ogni pretesa che dovesse essere intrapresa da qualsivoglia soggetto in merito ai servizi SMS e ai contenuti delle informazioni veicolati a mezzo dei servizi stessi. Di conseguenza, il Titolare si impegna a segnalare immediatamente mediante l’apposita funzione sul Sito o contattando l’Agenzia di Riferimento eventuali successive variazioni del numero di telefono cellulare e dell'operatore telefonico.
5. I valori di soglia sono consultabili sul Sito o possono essere richiesti al servizio clienti. L'accesso al Sito e al Servizio Clienti avviene a seguito di identificazione mediante utilizzo del Sistema di Identificazione e Sicurezza.
Art. 91 - Erogazione dei Servizi BANCOMAT®/PagoBANCOMAT®/BANCOMAT Pay®
1. In relazione ad eventi connessi all'efficienza ed alla sicurezza dei servizi oggetto del presente Contratto, la Banca si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento l'ubicazione degli Sportelli Automatici e/o degli Sportelli Automatici Self Service.
2. La Banca, al fine di realizzare un miglioramento ed un completamento dei Servizi offerti, si riserva la facoltà di estendere in qualsiasi momento i servizi utilizzabili dal Titolare mediante la Carta a quelli tempo per tempo offerti dai terzi gestori dei circuiti di pagamento sui quali è possibile utilizzare la Carta, e ciò anche senza necessità di specifica richiesta. Ai nuovi Servizi eventualmente accettati dal Cliente si applicheranno le norme del presente Contratto e le condizioni contenute nella comunicazione della Banca di avviso dell'estensione dei Servizi stessi.
3. Fermo restando quanto previsto nel presente Contratto in relazione alle operazioni di prelievo presso gli Sportelli Automatici sul circuito BANCOMAT® e alle Operazioni di pagamento presso gli Esercenti Convenzionati al circuito PagoBANCOMAT®, il Titolare della Carta PagoBANCOMAT®, se in possesso anche degli ulteriori requisiti di seguito indicati, potrà effettuare pagamenti di beni e servizi anche per il tramite del sistema di pagamento BANCOMAT Pay® (di seguito anche definito il “Sistema” o “BANCOMAT Pay®” o “Sistema BANCOMAT Pay®”), nei confronti degli Esercenti Convenzionati (“Pagamenti BANCOMAT Pay® P2B”) e degli enti della Pubblica Amministrazione (“Pagamenti BANCOMAT Pay® P2G”) abilitati a tale Sistema. Questa tipologia di pagamenti (nel loro complesso definiti “Pagamenti BANCOMAT Pay®”) è resa fruibile al Titolare, che sia in possesso dei requisiti sotto indicati, in virtù dell’adesione della Banca al suindicato Sistema, di titolarità di BANCOMAT S.p.A., Governance Authority del Sistema e gestore della relativa Piattaforma BANCOMAT Pay®, che supporta le Operazioni di pagamento realizzate per il tramite dello stesso.
Il Sistema BANCOMAT Pay® si basa sull’utilizzo di apposita applicazione software, da scaricare su dispositivo smartphone e dall’uso, quale Identificativo Unico del rapporto di regolamento, del numero di telefono cellulare dell’Utente, cui la Piattaforma BANCOMAT Pay® associa l’IBAN di un conto di pagamento dell’Utente stesso, precedentemente collegato a tale numero, in quanto trasmesso, insieme a quest’ultimo, alla Piattaforma BANCOMAT Pay® dal Prestatore di Servizi di pagamento dell’Utente, unitamente a un “Identificativo carta dematerializzata” (spendibile solo per le Operazioni di pagamento eseguite tramite il Sistema BANCOMAT Pay®) che consentirà di configurare i Pagamenti BANCOMAT Pay® come transazioni basate su Carta, anche se effettuate in assenza della materialità dello strumento di pagamento, i cui Limiti di Utilizzo, indicati nel Modulo di Richiesta, sono specifici per i Pagamenti BANCOMAT Pay® e distinti da quelli previsti per l’uso della Carta fisica. I dati dell’“Identificativo carta dematerializzata” non sono comunicati al Titolare, in quanto non necessari a quest’ultimo per effettuare le operazioni, ma unicamente funzionali alla gestione tecnica dei Pagamenti BANCOMAT Pay®, tramite la relativa Piattaforma.
Il Titolare è, pertanto, informato che, ai fini di essere abilitato al Sistema BANCOMAT Pay®, la Banca dovrà comunicare a BANCOMAT S.p.A. alcuni suoi dati (tra cui numero di telefono cellulare, IBAN di conto corrente, nome e cognome, Codice fiscale, Identificativo carta dematerializzata) funzionali alla registrazione dello stesso alla Piattaforma BANCOMAT Pay® e all’esecuzione delle Operazioni di pagamento per il tramite del Sistema. Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei dati del Titolare da parte di BANCOMAT S.p.A. sono riportate nella Guida Operativa.
Le condizioni necessarie affinché il Cliente sia abilitato ad effettuare Pagamenti BANCOMAT Pay® sono le seguenti:
a) sia soggetto maggiorenne e Xxxxxxxxxxx, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs.
n. 206/2005, come successivamente modificato e integrato (Codice del consumo);
b) sia titolare di almeno un rapporto di conto corrente presso il Servizio Webank della Banca, associato al numero di telefono cellulare certificato dal Cliente quale utenza nella sua disponibilità di utilizzo esclusiva;
c) sia titolare presso la Banca - Servizio Webank,- di almeno un rapporto di carta di debito a marchio PagoBANCOMAT®;
d) sia in possesso di un dispositivo smartphone con i requisiti tecnici indicati nella Guida Operativa e il cui numero di cellulare, nella disponibilità di utilizzo esclusiva del Titolare, corrisponda a quello certificato da quest’ultimo ai fini della fruizione del Servizio Webank (di seguito, lo “Smartphone”);
e) abbia proceduto ad installare sullo Smartphone, accettandone le relative condizioni di utilizzo, l’apposita app del Sistema BANCOMAT Pay® concessa in uso da BANCOMAT S.p.A. ai Clienti della Banca (di seguito, “App BANCOMAT Pay®”) ai fini di rendere possibile agli stessi l’esecuzione di Pagamenti BANCOMAT Pay® e le cui specifiche tecniche sono riportate nella Guida Operativa. Il Titolare prende atto che, per installare e utilizzare la App BANCOMAT Pay®, è necessario il collegamento dello Smartphone alla rete internet, per la quale potrebbe essere tenuto alla corresponsione dei costi di connessione per il traffico di navigazione, secondo le tariffe concordate con il proprio operatore telefonico, rispetto alle quali la Banca resta estranea;
f) abbia provveduto all’attivazione della App BANCOMAT Pay®, scegliendo la Banca tra gli istituti proposti all’avvio della fase di attivazione e seguendo la procedura indicata nella Guida Operativa, ove sono esplicitate, nel dettaglio, le istruzioni operative per l’attivazione, disabilitazione e l’utilizzo della App BANCOMAT Pay® e delle funzionalità alla stessa connesse.
Fermo restando quanto previsto al successivo comma 4, in presenza delle sole condizioni di cui ai precedenti punti da a) a c), il Titolare risulterà automaticamente registrato dalla Banca – Servizio Webank - alla Piattaforma BANCOMAT Pay®, ma non sarà possibile, per lo stesso, disporre Pagamenti BANCOMAT Pay® tramite il Sistema, sino a quando non abbia provveduto ad installare e ad attivare sul proprio Smartphone la App BANCOMAT Pay®, con cui sarà
possibile autorizzare Pagamenti BANCOMAT Pay® nei confronti degli Esercenti Convenzionati al Sistema.
Resta inteso che qualora, pur in presenza delle condizioni sopra indicate, il Titolare non intenda risultare abilitato al Sistema BANCOMAT Pay®, lo stesso potrà procedere a disabilitarsi da quest’ultimo, in relazione alla nostra Banca - Servizio Webank -, tramite l’apposita funzionalità di disabilitazione di BANCOMAT Pay® disponibile sul Sito, nella sezione riservata dedicata a BANCOMAT Pay® o con le altre modalità tempo per tempo disponibili indicate nella Guida Operativa. La disabilitazione dal Sistema implica che il Titolare non risulterà più registrato alla Piattaforma BANCOMAT Pay® come Cliente della Banca – Servizio Webank - e non potrà, pertanto, eseguire Pagamenti BANCOMAT Pay® regolati su rapporti a marchio Webank aperti presso la nostra Banca, fino a quando non provveda, se di interesse, ad abilitarsi nuovamente al Sistema seguendo la procedura di “Abilitazione on line”, eseguibile dal Sito, nell’apposita sezione riservata dedicata a BANCOMAT Pay® o con le altre modalità tempo per tempo previste, come descritto, in dettaglio, nella Guida Operativa.
4. Il Titolare è informato che, qualora lo stesso sia in possesso di tutti i requisiti necessari per essere abilitato a BANCOMAT Pay® sia su rapporti a marchio Webank sia su rapporti aperti presso la Banca non riconducibili al Servizio Webank, il Sistema BANCOMAT Pay® potrà essere fruito alternativamente o sui rapporti a marchio Webank o sui restanti rapporti aperti presso la Banca al di fuori del Servizio Webank, secondo quanto specificato in dettaglio nella Guida Operativa.
5. Con riferimento ai Pagamenti BANCOMAT Pay®, si precisa che i relativi importi saranno addebitati sul conto a marchio Webank, intestato al Titolare, che risulterà collegato alla Piattaforma BANCOMAT Pay®, in quanto trasmesso a tale Piattaforma dalla Banca, al verificarsi delle condizioni di cui ai punti da a) a c) del precedente comma 3 e che costituirà il rapporto di regolamento dei Pagamenti BANCOMAT Pay®, sino a che il Titolare, se intestatario di più rapporti di conto a marchio Webank, non decida eventualmente di variarlo, secondo quanto meglio di seguito precisato.
Qualora, al momento del verificarsi delle condizioni di cui ai punti da a) a c) del precedente comma 3, il Titolare sia intestatario presso la Banca di più rapporti di conto a marchio Webank, quello trasmesso dalla Banca alla Piattaforma BANCOMAT Pay® per il regolamento delle transazioni sarà individuato in automatico dai sistemi della Banca e reso visibile al Titolare nell’apposita sezione riservata del Sito dedicata a BANCOMAT Pay®. Resta inteso che il Titolare potrà in ogni momento variare il rapporto di regolamento, tramite l’apposita funzione “Gestione conti” disponibile nell’ambito della App BANCOMAT Pay®, con le modalità indicate nella Guida Operativa.
Alla luce di quanto sopra, il Titolare è reso edotto che, in considerazione della natura del Sistema BANCOMAT Pay®, il quale consente di scegliere e variare nel tempo il rapporto di regolamento delle operazioni eseguite per il suo tramite, è possibile che gli importi relativi ai Pagamenti BANCOMAT Pay® risultino regolati su un rapporto differente da quello aperto ai sensi del presente Contratto su cui il Titolare autorizza il relativo addebito.
L’elenco dei paesi in cui sarà possibile effettuare Pagamenti BANCOMAT Pay®, sempre che l’Esercente sia abilitato al Sistema, è indicato nella Guida Operativa.
6. Per autorizzare un Pagamento BANCOMAT Pay®, il Titolare dovrà utilizzare la App BANCOMAT Pay® e usare il metodo di autenticazione che avrà precedentemente impostato, in fase di attivazione della stessa, ai fini dell’autorizzazione delle operazioni da eseguire per il tramite del Sistema (PIN scelto dal Titolare o, se il dispositivo Smartphone in uso lo consente, fattore biometrico es. impronta digitale o riconoscimento facciale), quali credenziali di autenticazione ai sensi delle condizioni di utilizzo della App BANCOMAT Pay® che, unitamente al possesso del dispositivo Smartphone, il cui numero sia stato certificato e al processo di attivazione della App BANCOMAT Pay®, garantiscono che le operazioni siano realizzate mediante un sistema di autenticazione forte.
Una volta autorizzata con le modalità sopra indicate, l’operazione di Pagamento BANCOMAT Pay® è irrevocabile e sarà addebitata con immediatezza sul conto di regolamento del Titolare collegato alla Piattaforma BANCOMAT Pay®. Resta inteso che la possibilità di disporre un Pagamento BANCOMAT Pay® è condizionata alla disponibilità di connessione alla rete internet, che garantisca il funzionamento della App BANCOMAT Pay®, e all’assenza di eventuali interruzioni del funzionamento di quest’ultima connesse ad esigenze di gestione, manutenzione, aggiornamento, riconducibili a BANCOMAT S.p.A., nella sua qualità di soggetto gestore di tale app, cui la Banca resta estranea.
7. A seguito dell’attivazione della App BANCOMAT Pay®, sarà possibile, per il Titolare, effettuare pagamenti di beni e servizi nei confronti degli Esercenti Convenzionati al Sistema BANCOMAT Pay® sia presso i relativi punti vendita fisici (cosiddetti pagamenti “in store”) sia, qualora disponibili, tramite i relativi canali di e/mobile commerce, ossia con transazioni concluse on line, mediante i Siti web o le app commerciali degli Esercenti abilitati.
Fermo restando quanto sopra indicato, il Titolare è informato che le specifiche modalità operative dei Pagamenti BANCOMAT Pay® variano a seconda delle differenti funzionalità previste dal Sistema, di seguito indicate (come specificato, in dettaglio, nella Guida Operativa):
- pagamenti app to app, mediante dialogo tra la App BANCOMAT Pay® del Titolare e la app dell’Esercente Convenzionato al Sistema BANCOMAT Pay®;
- pagamenti app to cassa, mediante dialogo tra la App BANCOMAT Pay® del Titolare e la soluzione “cassa” installata presso l’Esercente Convenzionato al Sistema BANCOMAT Pay®;
- pagamenti effettuati tramite il canale e/mobile commerce di Esercenti Convenzionati al Sistema BANCOMAT Pay®;
- pagamenti effettuati a seguito di inizializzazione dell’operazione da parte del Titolare mediante ricerca dell’Esercente Convenzionato al Sistema BANCOMAT Pay®, tramite apposita funzionalità di ricerca disponibile nella App BANCOMAT Pay® (condotta, ad esempio, mediante geolocalizzazione);
- pagamenti secondo le ulteriori modalità, tempo per tempo consentite dal Sistema BANCOMAT Pay®, che saranno specificate nella Guida Operativa.
L’avvenuta esecuzione di un Pagamento BANCOMAT Pay® sarà comunicata al Titolare, rendendo disponibili le informazioni relative all’operazione tramite la App BANCOMAT Pay®.
8. I Pagamenti BANCOMAT Pay® potranno essere effettuati dal Titolare, entro il limite del Saldo disponibile del rapporto di conto corrente di regolamento, nel rispetto degli specifici limiti operativi dei Pagamenti BANCOMAT Pay® indicati nella Sezione “Limiti di utilizzo della Carta di debito internazionale” del Modulo di Richiesta, che sono indipendenti da quelli di utilizzo della Carta fisica, valendo esclusivamente per i Pagamenti BANCOMAT Pay®. Con riferimento ai limiti giornaliero e mensile dei Pagamenti BANCOMAT Pay® si precisa che, al raggiungimento degli stessi, concorreranno anche le operazioni di Bonifico BANCOMAT Pay®, eventualmente disposte dal Titolare, mediante la App BANCOMAT Pay®, attivata tramite la nostra Banca. Il Titolare potrà procedere alla variazione dei suindicati limiti, nel rispetto di quelli massimi indicati nel predetto Modulo di Richiesta, con le modalità esplicitate nella Guida Operativa.
9. Se, al momento del rilascio del consenso all’esecuzione di un’Operazione di Pagamento BANCOMAT Pay®, l’importo esatto della stessa non è noto, la Banca blocca sul conto di regolamento i fondi corrispondenti all’importo predeterminato autorizzato dal Titolare. La Banca sblocca senza indugio i fondi bloccati precedentemente e addebita l’esatto importo dell’operazione, al momento della ricezione delle informazioni concernenti l’esatto importo dell’operazione stessa e, al più tardi, subito dopo la ricezione dell’Ordine di pagamento.
10. Anche in relazione al Sistema BANCOMAT Pay®, così come per le altre Operazioni di pagamento previste dal presente Contratto, il Titolare è informato che i rapporti tra gli
Esercenti Convenzionati e il Titolare stesso sono distinti e autonomi rispetto al presente Contratto, come meglio specificato al successivo art. 92.
Art. 91 bis – Servizio PagoBANCOMAT® con Cashback
1. Nell’ambito del Servizio PagoBANCOMAT®, la funzionalità di pagamento PagoBANCOMAT® con Cashback consente al Titolare di Carta PagoBANCOMAT®, nel contesto di un’Operazione di pagamento presso un Esercente Convenzionato al Servizio PagoBANCOMAT® abilitato alla predetta funzionalità, di chiedere, immediatamente prima del pagamento, e ottenere dall’Esercente anche la consegna di una somma di denaro contante contestualmente all’acquisto del bene e/o servizio oggetto dell’Operazione di pagamento (di seguito, “Pagamento/i PagoBANCOMAT® con Cashback” o “PagoBANCOMAT® con Cashback”).
L’importo massimo di contante che il Titolare potrà richiedere all’Esercente abilitato per una singola operazione di Pagamento PagoBANCOMAT® con Cashback è pari a 100 Euro.
2. Ai fini dell’autorizzazione di una transazione PagoBANCOMAT® con Cashback, al Titolare sarà sempre richiesto l’utilizzo delle Credenziali di Autenticazione, anche qualora l’operazione sia effettuata in modalità contactless, ove disponibile, indipendentemente dall’importo della transazione.
Il Titolare è informato che, per la fruizione della funzionalità di Pagamento PagoBANCOMAT® con Cashback, potrebbe essere necessario, per ragioni di natura tecnica, l’utilizzo della Carta in sola modalità “a contatto” col terminale di pagamento, anche se dotata della tecnologia "contactless”.
3. Fermo restando che la Banca tratta il Pagamento PagoBANCOMAT® con Cashback al pari di un’ordinaria Operazione di pagamento pos, il Titolare prende atto che potrebbe essere tenuto a pagare all’Esercente una commissione di servizio, rispetto alla quale la Banca resta del tutto estranea, applicata dall’Esercente per il rilascio della somma di denaro contante richiesta dal Titolare. Si richiama, pertanto, l’attenzione del Titolare sull’opportunità di informarsi, presso l’Esercente, dell’eventuale applicazione, da parte di quest’ultimo, della sopra richiamata commissione, prima di richiedere l’esecuzione di un Pagamento PagoBANCOMAT® con Cashback.
Una volta che il Titolare abbia richiesto all’Esercente l’esecuzione di un Pagamento PagoBANCOMAT® con Cashback, la transazione potrà essere processata solo nella sua interezza, ossia per l’importo complessivo, che sarà interamente addebitato sul Conto corrente collegato alla Carta, costituito dalle seguenti componenti, evidenziate nella ricevuta rilasciata al Titolare dall’Esercente:
a) importo di pagamento relativo all’acquisto del bene e/o servizio;
b) importo di denaro contante richiesto all’Esercente dal Titolare;
c) importo dell’eventuale commissione applicata dall’Esercente per il rilascio dei contanti, come sopra specificato.
Art. 91 ter - Servizio PagoBANCOMAT® NO PIN
1. Nell’ambito del Servizio PagoBANCOMAT®, la funzionalità di pagamento PagoBANCOMAT® NO PIN consente al Titolare di Carta PagoBANCOMAT® di disporre il pagamento di tariffe di trasporto o parcheggio, tramite la Carta, senza l’utilizzo delle Credenziali di Autenticazione, quando il pagamento sia disposto presso terminali incustoditi di Esercenti Convenzionati al Servizio PagoBANCOMAT® abilitati a tale funzionalità (di seguito, "Pagamento/i PagoBANCOMAT® NO PIN o “PagoBANCOMAT® NO PIN ").
In caso di effettuazione di una transazione PagoBANCOMAT® NO PIN, il Titolare manifesta, quindi, il suo consenso all’Operazione di pagamento, mediante il solo utilizzo della Carta, in forma fisica o digitalizzata su Dispositivo mobile, presso il terminale dell’Esercente abilitato, senza l’uso delle Credenziali di Autenticazione.
Una volta autorizzata, con le modalità sopra descritte, l’operazione PagoBANCOMAT® NO PIN è irrevocabile e sarà addebita sul Conto corrente collegato alla Carta.
2. I Pagamenti PagoBANCOMAT® NO PIN potranno essere effettuati, in modalità a contatto o contactless, ove disponibile, entro le soglie massime - per singola operazione e giornaliere - specificamente indicate, con riferimento a tale tipologia di pagamenti, nella sezione “Limiti di Utilizzo della Carta di debito internazionale” del presente Contratto e comunque nel rispetto dei massimali complessivi di pagamento previsti nella medesima sezione. Il Titolare è informato che ai Pagamenti PagoBANCOMAT® NO PIN, qualora effettuati in modalità “contactless” (ove disponibile), non si applica la soglia “contactless” per pagamenti senza Autenticazione Forte, indicata nella sopra richiamata sezione inerente ai Limiti di Utilizzo della Carta.
3. Qualora, presso il terminale incustodito dell’Esercente abilitato ai Pagamenti PagoBANCOMAT® NO PIN ove il Titolare intenda procedere al pagamento (es. casello autostradale), sia prevista la possibilità di utilizzare la Carta su più circuiti cui la stessa sia abilitata, il Titolare è informato che, non essendo tecnicamente possibile, in ragione della natura del terminale presso cui avviene il pagamento, la scelta, da parte del Titolare, del circuito su cui processare la transazione, quest’ultima sarà automaticamente processata sul circuito preimpostato come preferito dall’Esercente, o, in assenza, sul primo circuito letto sulla Carta fisica o, in caso di Carta digitalizzata, secondo quanto specificato al successivo art. 109.
Art. 91 quater – Servizio PagoBANCOMAT® Transit
1. Nell’ambito del Servizio PagoBANCOMAT® NO PIN, qualora il Titolare disponga di una Carta PagoBANCOMAT® dotata della tecnologia contactless e abilitata alla funzionalità di seguito descritta, lo stesso potrà fruire della funzionalità PagoBANCOMAT® Transit, che consente di effettuare transazioni, in modalità contactless, finalizzate al pagamento di tariffe di viaggio, senza l’utilizzo delle Credenziali di Autenticazione; ciò sarà possibile presso i terminali incustoditi installati presso gli accessi al sistema di trasporto (es. tornelli della metropolitana) delle Aziende di Trasporto convenzionate al Servizio PagoBANCOMAT® abilitate a tale funzionalità (di seguito, “ATP” o “Azienda/e di Trasporto”), previo avvicinamento al terminale della Carta/del Dispositivo mobile su cui la stessa sia stata eventualmente digitalizzata (di seguito, “Pagamento/i PagoBANCOMAT® Transit” o PagoBANCOMAT® Transit”).
I Pagamenti PagoBANCOMAT® Transit sono eseguibili entro i limiti di importo massimo previsti nella sezione “Limiti di Utilizzo della Carta di debito internazionale” del presente Contratto con riferimento ai Pagamenti PagoBANCOMAT® NO PIN della categoria “Biglietti di viaggio”.
2. Mediante l’avvicinamento della Carta fisica o del Dispositivo mobile, su cui la stessa sia stata eventualmente digitalizzata, al terminale installato presso gli accessi al sistema di trasporto di un’Azienda di Trasporto abilitata alla funzionalità PagoBANCOMAT® Transit, il Titolare di Carta PagoBANCOMAT®, utente di tale ATP, genera un processo che consente di:
• abilitare il titolo di viaggio e, in caso di terminale installato presso un sistema di trasporto ad accesso controllato (es. tornelli della metropolitana), far accedere al sistema: ciò in presenza dei presupposti stabiliti dall’Azienda di Trasporto per l’abilitazione/accesso (es. Carta non inserita nella c.d. “Black List Transit”, come meglio di seguito specificato);
• avviare il processo di pagamento della tariffa di viaggio, che potrà avvenire secondo due differenti modelli operativi, in base a quello adottato dall’Azienda di Trasporto utilizzata dal Titolare: modello a tariffa fissa, di cui alla successiva lettera a), e modello a tariffa variabile, di cui alla successiva lettera b).
a) Nel modello “a tariffa fissa” è previsto il pagamento di una tariffa fissa, stabilita dall’Azienda di Trasporto per ogni accesso del Titolare al sistema di trasporto rilevato tramite avvicinamento al terminale abilitato della Carta PagoBANCOMAT® o del Dispositivo su cui la stessa sia stata eventualmente digitalizzata; in tal modo il Titolare, fatto salvo quanto di seguito precisato, manifesta il proprio consenso all’operazione di Pagamento PagoBANCOMAT® Transit senza necessità di utilizzo delle Credenziali di Autenticazione, confermando irrevocabilmente la volontà di concludere l’operazione e di accettare l’addebito della tariffa di viaggio sul Conto corrente collegato alla Carta.
ll Titolare è informato che, in deroga a quanto sopra previsto in merito alle Credenziali di Autenticazione, in caso di uso della Carta in forma digitalizzata, potrebbe essere richiesto anche l’utilizzo delle Credenziali di Autenticazione ai fini dell’autorizzazione dell’operazione: ciò qualora le caratteristiche tecniche dello specifico Wallet su cui la Carta sia stata registrata in formato digitale richiedano comunque l’uso delle suindicate credenziali;
b) nel modello “a tariffa variabile” è previsto il pagamento di una tariffa determinata dall’Azienda di Trasporto alla fine della “Giornata Transit” (ossia del periodo temporale di riferimento definito dall’ATP) in funzione della combinazione dei viaggi realizzati dal Titolare sulla rete di trasporto nel suindicato periodo di tempo, rilevati mediante l’avvicinamento, ai terminali abilitati, della Carta o del Dispositivo mobile su cui la stessa sia stata eventualmente digitalizzata.
Il modello a tariffa variabile si basa su un sistema di pre-autorizzazione, in virtù del quale, al primo avvicinamento al terminale, sulla rete dell’ATP, della Carta (fisica o digitalizzata tramite Dispositivo mobile), nell’ambito di una Giornata Transit, il terminale trasmetterà alla Banca una richiesta di pre-autorizzazione per un importo massimo predeterminato, definito dall’Azienda di Trasporto quale tariffa massima applicata per una Giornata Transit; con l’avvicinamento della Carta (fisica o digitalizzata tramite Dispositivo mobile) al terminale e senza necessità di utilizzo delle Credenziali di Autenticazione, il Titolare manifesta il proprio consenso all’Operazione di Pagamento PagoBANCOMAT® Transit, autorizzando la Banca a bloccare sul Conto corrente collegato alla Carta i fondi corrispondenti al sopra richiamato importo massimo stabilito dall’ATP per una Giornata Transit. La Banca sbloccherà successivamente, senza indugio, i fondi precedentemente bloccati ed addebiterà l’esatto importo dell’operazione sul Conto corrente collegato alla Carta, nel momento in cui riceverà, da parte dell’ATP, l’informazione concernente l’importo della tariffa effettivamente applicata, a seguito del calcolo eseguito dall’ATP al termine della Giornata Transit in funzione dei viaggi effettuati dal Titolare.
La Banca metterà a disposizione, tramite l’estratto conto, uno specifico codice associato alla Carta, definito “AliasPAN”, visibile in corrispondenza degli specifici movimenti contabili riferiti ai Pagamenti PagoBANCOMAT® Transit, che dovrà essere utilizzato in caso di necessità di consultare il dettaglio dei viaggi effettuati sui canali di comunicazione dell’Azienda di Trasporto.
3. Il Titolare è informato che, in alcuni casi (es. per evitare la creazione di code ai tornelli di accesso al servizio), l’Azienda di Trasporto potrebbe consentire l’abilitazione del titolo di viaggio/l’accesso al sistema di trasporto (in caso di sistema ad accesso controllato), prima di aver ricevuto risposta, da parte della Banca, alla richiesta di autorizzazione della transazione eseguita dal Titolare, tramite la Carta, con le modalità sopra descritte. In tal caso, qualora la Banca inviasse una risposta negativa (es. per mancanza, sul Conto corrente collegato alla Carta, dei fondi necessari a copertura della tariffa di trasporto), l’Azienda di Trasporto porrà in essere il tentativo di “recupero del debito”, volto ad addebitare il Conto corrente collegato alla Carta per il viaggio fruito dal Titolare pur in assenza di autorizzazione da parte della Banca. Il meccanismo di recupero del debito potrà essere attuato dall’ATP o con richieste generate in occasione di successivi passaggi del Titolare presso la medesima rete di trasporto, previo avvicinamento al terminale della Carta, o tramite l’invio di messaggi automatizzati indirizzati alla Banca finalizzati al recupero del debito pendente pregresso. Il Titolare è, pertanto, informato ed accetta che, in caso di ricezione di tali richieste da parte dell’ATP, la Banca provvederà all’addebito del Conto corrente collegato alla Carta per l’importo corrispondente.
Il Titolare prende atto che, fino a quando non vada a buon fine il recupero del debito pregresso da parte dell’Azienda di Trasporto, quest’ultima potrebbe inibire l’abilitazione dei titoli di viaggio/gli accessi al sistema di trasporto (in caso di sistema ad accesso controllato) per i quali sia utilizzata la Carta quale metodo di pagamento in modalità PagoBANCOMAT® Transit. Ciò in ragione dell’inserimento della Carta nella cd. “Black List Transit”, ossia nella lista delle carte non abilitate all’accesso alla rete di trasporto, aggiornate in base ai criteri stabiliti dall’Azienda di Trasporto stessa.
Resta inteso che la Banca rimane del tutto estranea ai rapporti e/o a ogni eventuale controversia tra il Titolare e l’Azienda di Trasporto, in relazione, ad esempio, alle tariffe applicate dall’ATP e/o ai criteri previsti dall’ATP per l’inserimento delle Carta nella sopra richiamata Black List Transit.
Art. 92 - Rapporti con Esercenti Convenzionati
1. La Banca non incorre in alcuna responsabilità nel caso in cui la Carta non sia accettata dagli Esercenti Convenzionati.
2. Il Titolare riconosce espressamente l'estraneità della Banca ai rapporti fra lo stesso e gli Esercenti Convenzionati per i beni acquistati e/o i servizi fruiti. Pertanto per qualsiasi controversia, come pure per esercitare qualsiasi diritto, il Titolare dovrà rivolgersi esclusivamente agli esercenti presso i quali i beni sono stati acquistati o i servizi fruiti, restando comunque esclusa ogni responsabilità della Banca per difetti, ritardo nella consegna e simili, anche nel caso in cui i relativi ordini di pagamento siano stati pagati.
3. In ogni caso, nei rapporti con la Banca, l'Ordine impartito attraverso l'uso della Carta mediante le modalità e procedure disciplinate dalla presente Sezione è irrevocabile.
Art. 93 - Obblighi della Banca
1. La Banca mette a disposizione del Titolare, su richiesta da inoltrare agli indirizzi indicati sul Sito o all'Agenzia di Riferimento, quanto necessario per dimostrare di avere effettuato le comunicazioni di cui all'art 102, entro i diciotto mesi successivi alle comunicazioni stesse.
2. La Banca è tenuta a impedire qualsiasi utilizzo della Carta successivo alla comunicazione del Titolare inviata nelle ipotesi di cui all'art. 102 del presente Contratto.
Art. 94 - Condizioni economiche e autorizzazione all'addebito in Conto
1. Il Documento di Sintesi indica le condizioni economiche pattuite dalle parti e applicabili all’utilizzo della Carta.
2. Fermo restando quanto previsto per le Operazioni di Pagamento BANCOMAT Pay®, di cui al precedente art. 91, l'addebito in Conto delle operazioni compiute viene eseguito, in base alle registrazioni effettuate automaticamente dall'apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l'operazione, non appena l'informazione sull'addebito stesso è ricevuta dalla Banca tramite i centri applicativi che gestiscono il regolamento dell'operazione e con valuta pari alla data dell'operazione. Restano ferme le condizioni pattuite nel contratto di Xxxxx in relazione agli accrediti.
3. La Banca è espressamente autorizzata, a seguito della firma del Modulo di Richiesta, a provvedere, mediante addebito sul Conto, alla regolazione di quanto ad essa dovuto in relazione all’utilizzo della Carta.
4. Il Cliente si impegna altresì a comunicare per tempo agli altri eventuali cointestatari del Conto l'attivazione della Carta.
5. L'addebito relativo all'importo di tutte le operazioni effettuate con l'utilizzo della Carta, anche attraverso apparecchiature elettroniche in Paesi non aderenti all'Unione Monetaria Europea,
viene effettuato sempre in Euro. Per le operazioni effettuate in Paesi non aderenti all'Unione Monetaria Europea la conversione in Euro è a cura del circuito internazionale al cambio dallo stesso praticato, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore e alle condizioni economiche previste nel Documento di Sintesi.
6. L'Ordine di pagamento disposto dal Titolare, una volta ricevuto dalla Banca, non può essere revocato.
7. Il Cliente si impegna a costituire per tempo sul Conto i fondi necessari alla copertura delle commissioni, delle spese e degli altri oneri derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.
8. Nel rispetto delle norme vigenti, le spese e gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione al presente Contratto sono e rimarranno a carico del Cliente.
Art. 95 - Obblighi del Titolare della Carta
1. Xxxxx restando gli obblighi previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, il Titolare della Carta si impegna a inviare o comunicare alla Banca tutti i documenti, le informazioni e i chiarimenti che gli verranno richiesti.
Art. 96 - Comunicazioni tra le parti
1. Tutte le comunicazioni tra la Banca e il Titolare della Carta avvengono in lingua italiana.
2. Le comunicazioni, gli ordini, e qualunque altra dichiarazione del Titolare diretti alla Banca, vanno fatti pervenire agli indirizzi della Banca indicati sul Sito ovvero all'Agenzia di Riferimento.
3. Il Titolare della Carta curerà che tali comunicazioni siano compilate in modo chiaro e leggibile.
Art. 97 - Invio della corrispondenza alla clientela
1. L'invio al Cliente di comunicazioni periodiche e qualunque altra comunicazione della Banca saranno inviate al Titolare su supporto cartaceo o altro supporto durevole ed in lingua italiana, con pieno effetto ad uno o più dei recapiti indicati nel Modulo, recapiti che quest’ultimo ritiene ugualmente validi ai fini della corretta e tempestiva ricezione delle predette comunicazioni, o mediante le altre modalità di comunicazione rese disponibili tramite il Servizio Webank, ove sia disponibile l’apposita funzione che consente di trasmettere la relativa richiesta. Il Cliente può sempre comunicare alla Banca la propria volontà di variare i propri recapiti e di attivare ulteriori canali o modalità di comunicazione tra quelle rese disponibili tempo per tempo dal Servizio Webank o di non volerne più utilizzare alcune tra quelle già attive. In tal caso la Banca si riserva la facoltà di recedere dal rapporto. Indipendentemente dalla scelta effettuata, il Cliente è consapevole che tutta la documentazione legale ed informativa relativa ai rapporti disciplinati dalla presente Sezione è resa disponibile sul Sito, e ciò con valore legale di costante conoscibilità. Le richieste di attivazione, disattivazione o modifica dei recapiti, dei canali e delle modalità di comunicazione dovranno essere effettuate a mezzo raccomandata a.r. o via PEC (ove disponibile). Il Cliente dà atto di essere consapevole dei rischi derivanti dall'invio delle comunicazioni esclusivamente in forma elettronica (così come anche rappresentanti nell’apposita informativa della Banca sui rapporti a distanza sempre disponibile sul Sito) e assume l’impegno di provvedere alla tempestiva consultazione delle stesse e alla loro stampa o salvataggio su supporto durevole (es. pdf, messaggi e-mail o, qualora disponibile, PEC). Al riguardo il Cliente prende atto ed accetta che l’omessa sollecita interrogazione dei propri account mail e/o PEC e del Sito può arrecare pregiudizio a sé e a terzi (inclusa la Banca) al punto di farlo concorrere ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ. ai sensi del quale il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza. Il Cliente dichiara e garantisce che il proprio sistema informatico (personal computer o altro) permette la stampa o il salvataggio su supporto durevole adeguato al recupero della copia integrale e conforme di tutti i documenti inviatigli o comunque messi a sua disposizione dalla Banca per tutta la durata del rapporto. Resta inteso che i predetti recapiti, canali e modalità, nonché la loro variazione non hanno effetto per l’invio delle notifiche giudiziarie che verranno sempre effettuate secondo le norme del Codice di Procedura Civile.
Art. 98 - Comunicazioni periodiche e condizioni contrattuali vigenti
1. Le movimentazioni relative all'utilizzo della Carta generano per ogni operazione una scrittura di movimento di addebito/accredito sul Conto. Tali movimentazioni sono riepilogate nell'estratto conto del Conto insieme a tutte le altre operazioni relative al Conto effettuate nel periodo di riferimento dell'estratto conto stesso.
2. La ritardata inclusione nell'estratto conto di addebiti e di accrediti, così come eventuali omissioni o ritardi nell'invio delle comunicazioni periodiche, non legittimano il Cliente a rifiutare o a ritardare il
pagamento. In ogni caso il Cliente deve controllare accuratamente ogni rendiconto e contattare immediatamente la Banca in caso di dubbi e/o contestazioni sugli addebiti.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rimanda alle previsioni dell’art. 45, Sezione III del presente Contratto.
Art. 99 - Effetti del Recesso
1. In caso di recesso del Titolare o della Banca le commissioni e le spese per i servizi applicate periodicamente dalla Banca sono dovute solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, tali commissioni e spese sono rimborsate in maniera proporzionale.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, saranno portate a termine le disposizioni di pagamento che hanno avuto un principio di esecuzione.
3. In caso di recesso del Titolare o della Banca o di scioglimento del presente Contratto per qualsiasi causa (ivi inclusa la risoluzione), il Titolare dovrà restituire la Carta, debitamente invalidata, alla Banca a mezzo raccomandata ovvero mediante consegna presso l'Agenzia di Riferimento, ferme restando tutte le obbligazioni sorte a proprio carico.
4. La Carta deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del Titolare e, in caso di sopravvenuta incapacità di agire del medesimo, dal legale rappresentante.
5. Il Titolare, gli eredi o il legale rappresentante hanno diritto di richiedere che la Carta venga invalidata in loro presenza.
6. Il recesso dal servizio di pagamento disciplinato dalla presente sottosezione non comporta il recesso dagli altri rapporti in essere tra il Cliente e la Banca, salvo diversa previsione nella comunicazione di esercizio del recesso.
7. Nel caso di recesso da parte del Cliente, la Banca procede alla chiusura del rapporto entro la medesima giornata lavorativa nella quale riceve la comunicazione del recesso, a condizione che la Carta, debitamente invalidata, venga restituita alla Banca unitamente alla comunicazione di recesso. Il Cliente ha facoltà di indicare una specifica data di efficacia del recesso entro la quale la Banca provvede alla chiusura del rapporto. In entrambi i casi, la chiusura del rapporto potrà essere ritardata per il tempo necessario a portare ad esecuzione le operazioni eventualmente ancora in corso.
8. Nel caso di recesso da parte della Banca, si procede alla chiusura del rapporto nella giornata lavorativa in cui scade il relativo termine di preavviso. Nelle ipotesi di giusta causa e/o di giustificato motivo la chiusura del rapporto avviene, invece, nella stessa giornata lavorativa nella quale il Cliente riceve la comunicazione di esercizio del recesso da parte della Banca. In entrambi i casi, la chiusura potrà essere ritardata per il tempo necessario a portare ad esecuzione le operazioni eventualmente ancora in corso.
Art. 100 - Risoluzione
1. La Banca ha il diritto di risolvere il rapporto disciplinato dalla presente sottosezione (articolo 1456 del codice civile), e pertanto la Carta si intende revocata, dandone avviso al Titolare della Carta, se:
- la documentazione prodotta e le comunicazioni fatte alla Banca risultano non veritiere o inesatte;
- la Banca viene a conoscenza di circostanze di fatto che, se fossero state conosciute o verificate prima, avrebbero impedito l'emissione della Carta o l’avrebbero consentita a condizioni diverse;
- si verifica un utilizzo illecito della Carta;
- il Titolare della Carta non adempie con precisione anche a uno solo degli obblighi previsti dagli articoli 82, 83, 84, 86, 94 e 95.
2. Resta inteso che l'estinzione del Conto di addebito della Carta secondo le modalità e i termini indicati nel presente Contratto determina di diritto la risoluzione del rapporto disciplinato dalla presente sottosezione.
3. In caso di risoluzione del rapporto (e comunque di scioglimento per qualsiasi causa), il Titolare deve provvedere alla pronta invalidazione della Carta e alla sua restituzione a mezzo raccomandata o a mani presso l'Agenzia di Riferimento.
Art. 101 - Facoltà della Banca di bloccare la Carta
1. La Banca si riserva la facoltà di bloccare la Carta al ricorrere di un giustificato motivo connesso alla sicurezza dello strumento o al sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato, anche a seguito di apposita denuncia da parte del Titolare.
2. Nei casi di cui al precedente comma, la Banca informa tempestivamente il Titolare telefonando al numero indicato dallo stesso o inviando apposita comunicazione all'ultimo indirizzo conosciuto dalla Banca (e-mail o, se disponibile, PEC) e motivando il blocco dello strumento di pagamento. Ove possibile, l’informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco della Carta o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita, in quanto in contrasto con obiettivi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.
3. Il blocco della Carta impedisce qualsiasi utilizzo della medesima, anche nella modalità digitalizzata di cui al successivo art. 109.
4. Venute meno le ragioni del blocco, la Banca provvede a riattivare la Carta o ad emetterne una nuova, su esplicita richiesta del Cliente, che andrà inoltrata all’indirizzo della Banca indicato sul Sito.
Art. 102 - Smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato della Carta e/o del dispositivo, e/o del P.I.N. e/o delle altre Credenziali di Autenticazione
1. Il Titolare è tenuto a comunicare alla Banca senza indugio, con le modalità di seguito indicate, lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato della Carta, singolarmente o unitamente al PIN, nonché la falsificazione, contraffazione, o clonazione della
Carta stessa, non appena ne sia venuto a conoscenza. In tali casi, il Titolare è tenuto a chiedere immediatamente il blocco della Carta telefonando al Numero Verde, attivo 24 ore su 24, 800 822 056 (per chiamate dall'Italia) o 0039 02 60843768 (per chiamate dall’estero) , o ai diversi numeri tempo per tempo disponibili e indicati nella Guida Operativa, pubblicata sul Sito, comunicando i propri dati anagrafici indispensabili per procedere al blocco della Carta e cioè: nome, cognome, luogo e data di nascita del Titolare. Qualora la telefonata si interrompa, per qualsiasi motivo, senza che il Titolare abbia avuto conferma del blocco della Carta da parte dell'operatore di SIA Spa (Centrale d'Allarme Blocco Carte), il Titolare dovrà richiamare immediatamente il Numero Verde facendo riferimento alla telefonata appena intercorsa per avere conferma dell'avvenuto blocco della Carta.
2. In alternativa il Titolare può segnalare nel più breve tempo possibile l'accaduto alla Banca, chiamando il numero verde della Banca 800 060 070 per chiamate dall’Italia, o 00800 1155 1155 / 0039 0243371293, numeri per chiamate dall’estero, da utilizzare alternativamente in base allo Stato da cui si effettua la chiamata, come specificato in dettaglio nella Guida Operativa, o ai diversi numeri tempo per tempo disponibili indicati nella Guida Operativa. Qualora il Titolare abbia provveduto all’attivazione della App BANCOMAT Pay®, di cui al precedente art. 91 , o delle specifiche applicazioni di pagamento tramite cui la Carta risulti digitalizzata sul dispositivo del Titolare, di cui al successivo art. 109, in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato dello Smartphone su cui sia installata la App BANCOMAT Pay® e/o del dispositivo su cui la Carta risulti digitalizzata tramite le sopra menzionate applicazioni di pagamento e/o delle relative Credenziali di accesso e/o di Autenticazione, lo stesso è tenuto a comunicarlo alla Banca senza indugio, richiedendo immediatamente il blocco di BANCOMAT Pay® e/o dell’uso della Carta in modalità digitalizzata di cui al successivo art. 109, tramite l’apposita funzione dedicata alla disabilitazione di tale Sistema, rispetto alla nostra Banca, disponibile sul Sito, nella sezione riservata inerente a BANCOMAT Pay®, o, per il blocco dell’uso della Carta in modalità digitalizzata, tramite l’apposita funzionalità di disattivazione di tale modalità di utilizzo, disponibile sul Sito, nella sezione riservata dedicata alla gestione della Carta digitalizzata oppure mediante telefonata al numero 800 060 070, per chiamate dall’Italia, o 00800 1155 1155 / 0039 0243371293, numeri per chiamate dall’estero, da utilizzare alternativamente in base allo Stato da cui si effettua la chiamata, come specificato in dettaglio nella Guida Operativa, o ai diversi numeri con le ulteriori modalità tempo per tempo disponibili indicati nella Guida Operativa.
Al venir meno delle ragioni del blocco, il Titolare potrà essere nuovamente abilitato a BANCOMAT Pay® o procedere alla riattivazione dell’uso della Carta in modalità digitalizzata, secondo quanto specificato nella Guida Operativa.
Con riferimento al blocco di BANCOMAT Pay® e dell’uso della Carta in modalità digitalizzata, di cui al successivo art 109, il Titolare è informato che tale blocco è indipendente da quello della Carta fisica: quest’ultima, se non bloccata per motivi alla stessa connessi, continuerà ad essere utilizzabile nelle restanti modalità previste dal presente Contratto. Parimenti, con riferimento al solo Sistema BANCOMAT Pay®, il blocco della Carta fisica non comporta l’automatico blocco di BANCOMAT Pay®. In relazione, invece, all’uso della Carta digitalizzata, si precisa che il blocco della Carta fisica implicherà anche l’automatico blocco dell’uso della Carta in modalità digitalizzata, di cui al successivo art. 109.
3. Nei casi di smarrimento della Carta e/o dello Smartphone su cui sia installata la App BANCOMAT Pay® e/o del dispositivo su cui sia registrata la Carta digitalizzata e/o delle relative Credenziali di accesso e/o di Autenticazione , cui dovesse far seguito l’esecuzione di operazioni non autorizzate dal Titolare, di furto, appropriazione indebita o di uso non autorizzato della Carta e/o dello Smartphone su cui sia installata la App BANCOMAT Pay® e/o del dispositivo su cui sia registrata la Carta digitalizzata e/o delle relative suindicate credenziali , il Titolare dovrà, inoltre, sporgere denuncia di quanto accaduto alle Autorità competenti. La copia di tale denuncia dovrà essere conservata a cura del Titolare per un periodo di almeno 13 mesi. Durante tale periodo la Banca avrà la facoltà di richiedere tale copia al Titolare che, in tal caso, dovrà trasmetterla entro 7 giorni dalla richiesta.
4. La segnalazione di smarrimento o sottrazione è opponibile alla Banca dal giorno in cui la stessa, anche attraverso l'Agenzia di Riferimento, riceve notizia dello smarrimento o della sottrazione direttamente dal Titolare con le modalità indicate nei precedenti commi ovvero riceva notizia del blocco da parte dell'Ente gestore del sistema; qualora la segnalazione del blocco non sia effettuata mediante telefonata al Numero Verde o tramite le funzionalità del Sito, ove disponibili secondo quanto sopra specificato, e avvenga al di fuori dell'orario lavorativo, l'opponibilità decorrerà dal giorno lavorativo successivo.
5. Nel corso della telefonata al Numero Verde, l'operatore telefonico conferma al Titolare l'avvenuto blocco della Carta comunicandone il codice identificativo e l'orario in cui il blocco stesso è intervenuto.
6. Ove richiesto dal Titolare, la Banca gli fornisce i mezzi per dimostrare di aver effettuato la comunicazione di cui ai commi precedenti entro i 18 mesi successivi alla comunicazione medesima.
Art. 103 - Responsabilità del Titolare per l'utilizzo non autorizzato della Carta
1. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo della Carta in caso di smarrimento, sottrazione o indebito uso della stessa, in forma fisica e/o digitalizzata, e/o del PIN e/o delle altre Credenziali di Autenticazione intervenuto dopo la comunicazione eseguita ai sensi del precedente art. 102. Parimenti, e sempre salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare non sopporta alcuna perdita nel caso in cui la Banca non abbia assicurato la disponibilità di strumenti idonei ad eseguire la comunicazione di cui al precedente art. 102.
1 bis. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare non sopporta alcuna perdita se lo smarrimento, la sottrazione o l’appropriazione indebita della Carta, in forma fisica e/o digitalizzata, non potevano essere notati dallo stesso prima di un pagamento o se la perdita è stata causata da atti o omissioni di dipendenti, agenti o succursali della Banca.
2. Al di fuori dei casi indicati ai precedenti commi e fatto salvo il caso in cui il Titolare abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto, con dolo o colpa grave, agli obblighi di comunicazione previsti dal precedente articolo 102 e agli obblighi di utilizzo della Carta in conformità con i termini esplicitati nel presente Contratto, ivi inclusi quelli di adozione di tutte le ragionevoli misure idonee a garantire la corretta custodia della Carta, fisica e digitalizzata, del PIN e delle altre Credenziali di Autenticazione, di cui agli artt. 83 e 84, il Titolare può sopportare, per un importo comunque non superiore complessivamente a 50 Euro, la perdita relativa a operazioni di pagamento non autorizzate derivanti dall'utilizzo indebito della Carta conseguente al suo furto, smarrimento, clonazione o appropriazione indebita.
3. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti dal precedente art. 102 e agli obblighi di utilizzo della Carta in conformità con i termini esplicitati nel presente Contratto, ivi inclusi quelli di adozione di tutte le ragionevoli misure idonee a garantire la corretta custodia della Carta, fisica e digitalizzata, del PIN e delle altre Credenziali di Autenticazione, di cui agli artt. 83 e 84, con dolo o colpa grave, il Titolare sopporta tutte le perdite derivanti dall'utilizzo non autorizzato della Carta e non si applica il limite di 50 euro di cui al precedente comma.
4. Per colpa grave si intende il comportamento del Titolare che opera con negligenza o imprudenza non scusabili, ovvero senza adottare quel grado minimo ed elementare di diligenza generalmente osservato da tutti nella cura dei propri interessi patrimoniali. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha colpa grave se il Titolare: i) non conserva il PIN/le altre Credenziali di Autenticazione in luogo separato e segreto rispetto a quello in cui custodisce la Carta/il dispositivo; ii) trascrive sulla Carta il PIN/memorizza le Credenziali di Autenticazione sul dispositivo; iii) comunica con qualsiasi modalità il PIN/le altre Credenziali di Autenticazione a una terza persona; iv) non adotta ogni precauzione volta a mantenere la riservatezza del PIN/delle altre Credenziali di Autenticazione, anche all'atto della digitazione delle stesse in fase di prelievo/pagamento; v) non verifica con frequenza e costanza le operazioni che risultano compiute con la Carta.
5. Inoltre si informa il Titolare che, come da pronunce dell'Arbitro Bancario Finanziario, è stata riconosciuta la colpa grave in alcuni casi, come per esempio un borseggio, in cui le caratteristiche del furto - estemporaneità, fatto commesso da soggetto presumibilmente non esperto - e il ridottissimo intervallo di tempo tra sottrazione della carta e effettuazione dell'operazione fraudolenta hanno fatto presumere che il PIN fosse custodito nella stessa borsa.
Art. 104 - Operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite
1. Il Titolare, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o non correttamente eseguita, ha il diritto di ottenerne la rettifica solo se comunica per iscritto e senza indugio tale circostanza alla Banca entro 13 mesi dalla data di addebito, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o, se disponibile, via PEC o tramite consegna a mani presso l'Agenzia di Riferimento. Il Titolare decade dal diritto di richiedere la rettifica dell'operazione non autorizzata o non correttamente eseguita se non effettua tale comunicazione entro il predetto termine di 13 mesi, previsto dalle disposizioni normative vigenti.
2. Il Titolare può richiedere la rettifica anche dopo la scadenza del termine di 13 mesi se la Banca non abbia ottemperato agli obblighi informativi imposti dalla normativa sulla trasparenza in materia di servizi di pagamento.
Art. 105 - Rimborso a seguito di operazioni non autorizzate
1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 104, qualora l'operazione non sia stata autorizzata, la Banca rimborsa al Titolare l'importo dell'operazione medesima immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della Giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell’operazione o riceve una comunicazione in forma scritta in merito, secondo le modalità di seguito indicate, salvo che non provi che l’operazione è stata autorizzata dal Titolare. Il Titolare dovrà far pervenire la richiesta di rimborso in forma scritta all’Agenzia di riferimento, dopo aver contattato il Customer Center al numero indicato sul Sito. La Banca riporta il Conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l’Operazione di pagamento non avesse avuto luogo, assicurando che la data valuta dell’accredito non sia successiva a quella dell’addebito dell’importo. In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso dandone immediata comunicazione per iscritto alla Banca d’Italia.
2. Il rimborso di cui al precedente comma non preclude la facoltà per la Banca, di dimostrare, anche in un momento successivo, che l'Operazione di pagamento era stata autorizzata. In tal caso, qualora la Banca accerti con ragionevole certezza l'intervenuta autorizzazione dell'operazione, dopo aver informato il Titolare telefonicamente, per iscritto o tramite canale telematico, procederà ad addebitare al Titolare l'importo indebitamente rimborsato. Qualora non risultassero fondi disponibili, la Banca avrà comunque il diritto di chiedere direttamente al Titolare e ottenere da quest’ultimo la restituzione dell'importo indebitamente rimborsato.
Art. 106 - Mancata o non corretta esecuzione di un'operazione
1. Resta fermo quanto previsto dalla Sezione V, articolo 65, relativamente alla responsabilità della Banca per mancata o non corretta esecuzione delle operazioni disposte mediante la Carta.
Art. 107- Modalità di utilizzo “contactless”
1. Il Titolare potrà utilizzare la Carta in modalità "contactless" presso gli Esercenti Convenzionati dotati di idonee apparecchiature che consentono di effettuare transazioni senza il contatto diretto con la Carta o il dispositivo su cui la stessa risulti digitalizzata, secondo quanto specificato al successivo art. 109.
La modalità "contactless" consente al Titolare di effettuare dei pagamenti, entro determinati importi indicati nella sezione “Limiti di utilizzo della Carta” del Modulo di Richiesta, senza necessità di digitazione del P.I.N. o delle altre Credenziali di Autenticazione previste. Il Titolare potrà richiedere all'esercente l'idonea ricevuta dell'avvenuta transazione "contactless".
2. La modalità "contactless" diviene operativa solo se la Carta è attiva e dopo che sia stata effettuata almeno un’operazione “a contatto” mediante digitazione del P.I.N. sul circuito che il Titolare utilizzerà successivamente in modalità “contactless”.
Presso gli Esercenti Convenzionati suindicati, individuabili attraverso apposite vetrofanie, il Titolare avvicina la Carta o il dispositivo su cui la stessa risulti digitalizzata ad un lettore "contactless" munito di schermo che indica l'importo della transazione; se il POS e la Carta sono abilitati a più circuiti, il Titolare potrà scegliere il circuito che intende utilizzare e,
successivamente, avvicinare nuovamente la Carta o il sopra citato dispositivo per concludere la transazione. Un apposito segnale confermerà che la transazione si è completata.
3. Anche per le transazioni "contactless" di cui ai commi precedenti il Titolare potrebbe esser tenuto a digitare il P.I.N. della Carta, o le altre Credenziali di Autenticazione previste, in quanto parametri di sicurezza definiti dalla Banca e dai circuiti internazionali possono impedire la transazione in modalità "contactless"; in tali casi la transazione dovrà avvenire nelle modalità consuete. Ogniqualvolta ciò si verifica, il Titolare è informato da una scritta che appare sullo schermo del lettore sopra detto.
108. Uso della Carta a banda magnetica in ambito extra-Europa
1. Il Titolare è informato che, qualora si rechi all’estero, in un paese situato al di fuori dell’Europa, laddove siano presenti Sportelli Automatici e/o Terminali POS che consentono la sola operatività a banda della Carta, presso tali Sportelli Automatici e/o Terminali POS sarà possibile procedere all’utilizzo della Carta solo dopo aver provveduto a rimuovere le limitazioni dell’operatività a banda della Carta, previste per ragioni di sicurezza. Il Titolare potrà, quindi, eseguire pagamenti/effettuare prelievi presso i suindicati Terminali POS/Sportelli Automatici solo dopo aver provveduto a rimuovere le succitate limitazioni con le modalità indicate al successivo comma 2.
2. Ai fini di rimuovere le sopra citate limitazioni, il Titolare potrà utilizzare l’apposita funzionalità a ciò dedicata prevista nella sezione riservata del Sito, seguendo le istruzioni riportate in dettaglio nella Guida Operativa, oppure telefonare al numero 800 060 070, per chiamate dall’Italia, o 00800 1155 1155 / 0039 0243371293 numeri per chiamate dall’estero da utilizzare alternativamente in base allo Stato da cui si effettua la chiamata, come specificato in dettaglio nella Guida Operativa o ai diversi numeri di telefono tempo per tempo previsti, indicati nella Guida Operativa ovvero procedere attraverso le ulteriori modalità tempo per tempo disponibili, che saranno indicate nella Guida Operativa.
3. La rimozione delle suindicate limitazioni sarà possibile per un periodo di durata a scelta del Titolare fino ad un massimo di 30 giorni, scaduto il quale le limitazioni saranno nuovamente operative, per ragioni di sicurezza, salvo che il Titolare provveda a una nuova richiesta di rimozione delle stesse, secondo le modalità indicate al precedente comma.
109. Uso della Carta in modalità digitalizzata su Dispositivo mobile tramite Wallet di terzi
1. Il Titolare che sia in possesso di un dispositivo elettronico mobile (es. smartphone, wearable) abilitato potrà utilizzare la Carta anche in forma digitalizzata, previa registrazione della stessa su specifiche applicazioni di pagamento che consentono la gestione di portafogli digitali su cui la Carta viene caricata in formato virtuale (di seguito anche definiti “Wallet”) di titolarità di soggetti terzi (di seguito, “Fornitore/i di Wallet”) con cui la Banca ha stipulato appositi accordi.
I Wallet tempo per tempo disponibili, in base agli accordi sopra richiamati, sono indicati nella Guida Operativa, disponibile sul Sito.
La Banca rende possibile l’uso della Carta in modalità digitalizzata a condizione che la stessa sia collegata a un rapporto di conto corrente intestato ad un soggetto qualificato come “Consumatore” o “Cliente al Dettaglio”. Restano ferme, in ogni caso, le ulteriori limitazioni d’uso eventualmente previste da ogni specifico Fornitore di Wallet e indicate da quest’ultimo nelle relative condizioni, di cui il Titolare dovrà prendere visione, accettandone i contenuti, prima di procedere alla registrazione della Carta nel Wallet.
Fermo quanto sopra, per essere abilitato ad effettuare pagamenti con Carta digitalizzata, il Titolare dovrà:
- essere maggiorenne e titolare di una Carta dotata di tecnologia contactless, in stato attiva e a scadenza;
- essere titolare di un numero di telefono cellulare certificato, dal Titolare stesso, quale utenza nella sua disponibilità di utilizzo esclusiva, associato al Servizio Webank;
- essere titolare di un dispositivo elettronico mobile (es. smartphone, wearable) dotato delle caratteristiche e dei requisiti tecnici necessari per supportare l’uso della Carta in forma digitalizzata sullo specifico Wallet che il Titolare intende utilizzare (di seguito, “Dispositivo Abilitato” o “Dispositivo”). Le indicazioni relative alle caratteristiche tecniche dei Dispositivi Abilitati a supportare la digitalizzazione della Carta su ogni Wallet disponibile sono riportate nella Guida Operativa;
- installare sul Dispositivo Abilitato, se non già presente, la specifica applicazione di pagamento relativa al Wallet su cui il Titolare intende digitalizzare la Carta;
- provvedere all’abilitazione dell’uso della Carta in forma digitalizzata nel Wallet prescelto, tramite registrazione della stessa nel Wallet, seguendo la procedura di attivazione esplicitata in dettaglio, per ogni Wallet, nella Guida Operativa e previa installazione sul Dispositivo Abilitato, se non già presenti, delle specifiche applicazioni funzionali all’attivazione indicate nella Guida stessa. Tali applicazioni possono essere di titolarità della Banca e/o dei soggetti terzi Fornitori del Wallet.
Qualora d’interesse, il Titolare potrà registrare la stessa Carta su più Dispositivi Abilitati, anche a valere sullo stesso Xxxxxx, e/o su Wallet diversi.
2. In presenza delle sopra indicate condizioni, il Titolare che intenda disporre un pagamento con Carta digitalizzata dovrà utilizzare il Dispositivo Abilitato e l’applicazione di pagamento, presente sullo stesso, relativa al Wallet su cui la Carta risulta registrata e autorizzare l’operazione, tramite il Dispositivo, usando le Credenziali di Autenticazione precedentemente impostate, sul Dispositivo stesso, per l’autorizzazione dei pagamenti con quel Wallet (codice scelto dal Titolare o fattore biometrico es. impronta digitale, riconoscimento facciale o altro fattore biometrico riconosciuto dal Dispositivo in uso).
In merito alle Credenziali di Autenticazione, il Titolare è informato che, a seconda del Wallet
/Dispositivo in uso, gli potrà essere richiesta o l’impostazione delle stesse in fase di configurazione del Wallet o l’utilizzo delle medesime credenziali già impostate per lo sblocco del Dispositivo, che, in tal caso, dovranno essere utilizzate anche ai fini dell’autorizzazione delle Operazioni di pagamento con Carta digitalizzata.
L’operazione di pagamento effettuata conformemente al sistema di autenticazione che risulta impostato sul Dispositivo, secondo una delle modalità sopra indicate, sarà considerata autorizzata dal Titolare. Qualora il Dispositivo in uso supporti la tecnologia di riconoscimento di un fattore biometrico (es. impronta digitale/riconoscimento facciale), il Titolare dovrà prestare la massima cura alla corretta impostazione della propria misura di sicurezza biometrica sul Dispositivo e assicurarsi che questa risulti l’unica riconosciuta dal Dispositivo. Il Titolare dovrà, altresì, prestare la massima attenzione nella custodia del Dispositivo e delle relative Credenziali di accesso e di Autenticazione, secondo quanto già specificato al precedente art. 84.
Una volta autorizzata, con le modalità sopra descritte, l’operazione di pagamento è irrevocabile e sarà addebita sul Conto corrente collegato alla Carta. Le ultime transazioni eseguite, per il tramite del Wallet, saranno visualizzabili all’interno del Wallet stesso.
Fermo quanto sopra, il Titolare è informato che le specifiche modalità operative di esecuzione dei pagamenti con Carta digitalizzata variano a seconda dello specifico Wallet, del Dispositivo utilizzato dal Titolare e dei diversi canali di esecuzione del pagamento, di cui al successivo comma 4. Tali specifiche sono descritte in dettaglio nella Guida Operativa.
3. Poiché è possibile che non tutti i circuiti cui la Carta è abilitata siano digitalizzabili su certi Wallet/Dispositivi, si richiama l’attenzione del Titolare, prima di procedere all’uso di un determinato Wallet/Dispositivo, di verificare in Guida Operativa l’informazione relativa ai circuiti supportati. Ciò in considerazione del fatto che, se il circuito non è supportato, non sarà
tecnicamente possibile, per il Titolare, in fase di pagamento con Carta digitalizzata, scegliere di processare la transazione sul circuito non digitalizzato.
In assenza delle limitazioni tecniche di cui sopra, il Titolare, prima di procedere al pagamento con Carta digitalizzata, potrà scegliere il circuito su cui sarà processata la transazione. In mancanza di scelta o di pagamento effettuato presso terminali POS su cui la scelta non sia possibile per ragioni di natura tecnica (es. terminali privi di tastiera/schermo), la transazione sarà automaticamente processata sul circuito impostato come preferito dall’esercente, o, in assenza, sul primo circuito restituito dal Dispositivo, ossia quello impostato come preferito dal Titolare in fase di configurazione della Carta nel Wallet o, in assenza di preferenze del Titolare, il primo circuito letto sulla Carta fisica.
Qualora sullo stesso Xxxxxx siano state registrate più carte di pagamento, il Titolare, prima di autorizzare, potrà scegliere, dal Xxxxxx, la carta su cui intende processare la transazione. In mancanza di scelta, la transazione sarà processata sulla carta individuata come predefinita in base alle regole del Wallet in uso, specificate nella Guida Operativa.
4. I pagamenti con Carta digitalizzata su Dispositivo Abilitato potranno essere effettuati dal Titolare presso gli Esercenti Convenzionati ai circuiti cui la Carta è abilitata all’uso in modalità digitale sui seguenti canali:
a) presso i punti vendita dei suindicati Esercenti che dispongano di terminali POS dotati di tecnologia contactless e abilitati alla ricezione di pagamenti con Carta digitalizzata su Dispositivo mobile.
In tal caso, il Titolare, per effettuare la transazione, dovrà accedere al Wallet da lui precedentemente attivato, su cui potrà scegliere, se presenti più carte, quella da utilizzare per il pagamento, avvicinare il Dispositivo al terminale, ove, fatto salvo quanto specificato al precedente comma 3, potrà selezionare il circuito desiderato, e, se l’operazione è di importo superiore alla soglia contactless indicata nella sezione “Limiti di utilizzo della Carta di debito internazionale”, autorizzare l’operazione tramite il Dispositivo, con le Credenziali di Autenticazione precedentemente impostate. Con riferimento alla necessità di utilizzo delle Credenziali di Autenticazione, si informa il Titolare che alcuni Wallet richiedono l’uso delle stesse anche per l’autorizzazione di operazioni di importo pari o inferiore alla sopra richiamata soglia contactless;
b) qualora lo specifico Wallet utilizzato supporti anche tale modalità, tramite i canali on line, ossia i siti web o le applicazioni di commercio elettronico (se disponibili) dei sopra richiamati Esercenti Convenzionati che accettino, quale metodo di pagamento, quello relativo allo specifico Wallet su cui il Titolare abbia digitalizzato la Carta.
In tal caso, il Titolare, per eseguire la transazione, dovrà scegliere, sul sito web/applicazione di commercio elettronico dell’Esercente, il metodo di pagamento corrispondente al Wallet su cui la Carta risulta digitalizzata e, fatto salvo quanto indicato al precedente comma 3, il circuito su cui processare la transazione; il Titolare dovrà successivamente accedere al Wallet, su cui potrà selezionare, se presenti più carte, quella da utilizzare per il pagamento e autorizzare l’operazione, tramite il Dispositivo, con le Credenziali di Autenticazione precedentemente impostate.
Il Titolare è informato che le comunicazioni relative ai pagamenti effettuati con Carta digitalizzata (es. ricevute rilasciate dagli Esercenti a seguito della transazione) potrebbero riportare, per ragioni di natura tecnica, un numero di Carta diverso da quello indicato sulla Carta fisica: trattasi dell’identificativo virtuale della Carta che identifica univocamente la Carta digitalizzata su un certo Dispositivo.
5. Ai fini dell’utilizzo della Carta in modalità digitalizzata, è necessario il collegamento del Dispositivo alla rete internet, per la quale il Titolare potrebbe essere tenuto alla corresponsione dei costi di connessione per il traffico di navigazione, secondo le tariffe concordate con il proprio gestore telefonico/di rete, rispetto alle quali la Banca resta estranea.
Il Titolare è informato che l’utilizzo della Carta in modalità digitalizzata è soggetto, oltre ai termini del presente contratto, anche ai termini, condizioni, limitazioni d’uso eventualmente previste dal Fornitore del Wallet su cui la Carta viene registrata, cui la Banca resta estranea. Si richiama, pertanto, l’attenzione del Titolare sulla necessità di prendere visione e comprendere i contenuti delle condizioni del Wallet di interesse, prima di procedere all’abilitazione dell’uso della Carta in forma digitale per il tramite di tale Wallet. Resta inteso che i rapporti tra il Titolare e la Banca rimangono esclusivamente regolamentati dalle presenti condizioni di Contratto.
Il Titolare è, altresì, informato e prende atto che la Banca non è responsabile di eventuali interruzioni, sospensioni, modifiche delle funzionalità dei Wallet su cui la Carta sia stata digitalizzata, riconducibili ai terzi Fornitori del Wallet/Dispositivo in uso. La Banca è, inoltre, esente da responsabilità in caso di mancata o difettosa fruizione dell’uso della Carta digitalizzata derivante da cause ad essa non imputabili quali, a mero titolo esemplificativo, problemi di connessione, connettività, difficoltà tecniche/disservizi relativi all’utenza mobile riferita al Titolare o al suo Dispositivo, malfunzionamenti della rete Internet e disservizi dei siti/applicazioni di commercio elettronico o dei terminali degli Esercenti presso cui il Titolare intenda effettuare l’acquisto con Carta digitalizzata.
6. Qualora il Titolare non sia più interessato ad utilizzare la Carta in forma digitalizzata, lo stesso potrà procedere alla disattivazione di tale modalità di utilizzo con i seguenti canali:
-tramite la Banca, mediante l’apposita funzionalità di disabilitazione disponibile nella sezione riservata del Sito dedicata alla gestione della Carta digitalizzata oppure mediante telefonata al numero 800 060 070, per chiamate dall’Italia, o 00800 1155 1155 / 0039 0243371293, numeri per chiamate dall’estero, da utilizzare alternativamente in base allo Stato da cui si effettua la chiamata, come specificato in dettaglio nella Guida Operativa, o ai diversi numeri/con le altre modalità tempo per tempo disponibili indicati nella Guida Operativa. Se la stessa Carta è stata digitalizzata su più Wallet o su più Dispositivi, la richiesta di disabilitazione potrà essere effettuata o selettivamente per uno o più dei Wallet/Dispositivi su cui la Carta risulta registrata o per la generalità dei Wallet/Dispositivi in uso;
-tramite l’applicazione di pagamento relativa al Wallet su cui la Carta è registrata, accedendo alla stessa e provvedendo all’eliminazione della Carta dal Wallet.
Per la riattivazione dell’uso della Carta in forma digitalizzata, il Titolare dovrà seguire la procedura specificata in dettaglio in Guida Operativa.
Resta inteso che in caso di furto, smarrimento, appropriazione indebita, uso non autorizzato del Dispositivo su cui la Carta risulta digitalizzata/delle relative Credenziali di Autenticazione, il Titolare è tenuto a segnalarlo immediatamente alla Banca ai fini dell’attivazione delle procedure di blocco dell’uso della Carta digitalizzata, secondo quanto già specificato al precedente art. 102, comma 2. Si richiama, altresì, l’attenzione del Titolare sull’opportunità di attivare anche le procedure eventualmente previste dai singoli Fornitori del Wallet/Dispositivo in caso di furto/smarrimento/appropriazione indebita del Dispositivo stesso.
7. La rendicontazione periodica e la messa a disposizione dell’informativa sui movimenti effettuati con la Carta digitalizzata saranno rese dalla Banca con le stesse modalità previste per la Carta fisica, così come la messaggistica di alert, se attiva sulla Carta fisica.