SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO E LA SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “BERARDO MAGGI” DI CALINO.
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAZZAGO SAN XXXXXXX E LA SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “XXXXXXX XXXXX” DI CALINO.
(Attuativa della L.R. dell'8 febbraio 1999 n. 8 "Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome).
Premesso:
❖ Che la scuola materna svolge una funzione di carattere educativo e sociale, senza scopo di lucro;
❖ Che la stessa è autorizzata al funzionamento, a norma delle disposizioni in materia, dalle competenti autorità scolastiche;
❖ Che è aperta ai bambini in età prescolare , con precedenza per quelli residenti nel Comune;
❖ Che la Regione Lombardia, con L.R. dell' 1l febbraio 1999 n. 8 "Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome" intende garantire il diritto alla libertà di educazione nel quadro dei principi sanciti dagli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione;
❖ Che gli interventi finanziari pubblici devono tendere a conseguire la parità di trattamento degli utenti delle diverse scuole statali e non statali, funzionanti nel territorio;
❖ Che l'intervento finanziario previsto dalla succitata legge regionale è distinto e integrativo rispetto a quello comunale ed a qualsiasi altro contributo erogato in base alla normativa statale e regionale o da convenzione;
Rilevato:
– che il “Comune di Cazzago San Xxxxxxx” non gestisce direttamente scuole dell’infanzia;
– che sul territorio non sono presenti sezioni di scuola dell’infanzia statale;
– che la legge 10 marzo 2000, n° 62 riconosce la natura costitutiva del sistema integrato, nella pluralità di soggetti istituzionali, quali le scuole comunali, statali e parificate;
Dato atto
– che le sopra richiamate disposizioni riconoscono la parità e l’accesso ai finanziamenti dello Stato esclusivamente alle scuole non statali, che oltre ad averne fatto richiesta, siano in possesso di requisiti minimi preliminari e propedeutici e propriamente:
a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione;
b) un piano dell’offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
c) l’attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
d) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche proprie del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
e) l’istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
f) l’accettazione, l’inserimento e l’integrazione di alunni con handicap o in condizioni di svantaggio;
g) l’organica costituzione di corsi completi;
h) l’assunzione di personale docente con titolo di abilitazione;
i) il rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore, per tutto il personale dipendente;
Considerato:
– che, il Comune di Cazzago San Xxxxxxx, per assicurare la generalizzazione quantitativa e l’ulteriore miglioramento dell’offerta educativa della scuola dell’Infanzia, nonché lo sviluppo ed il potenziamento del sistema scolastico integrato statale e non statale intende stipulare convenzione con la scuola dell’Infanzia “Xxxxxxx Xxxxx”di Calino;
Evidenziato:
– che la suddetta scuola ha ottenuto il riconoscimento della parità scolastica ai sensi della legge n. 62 del 2000;
- ha stipulato la convenzione in applicazione della L.R. 8/1999.
Tutto ciò premesso,
tra il Comune di Cazzago San Xxxxxxx e la scuola Paritaria “Xxxxxxx Xxxxx” di Calino,- successivamente rispettivamente denominati "Comune" ed "Ente Gestore";
si conviene e si stipula quanto segue
Art.1 - Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione
Art.2 - Offerta scolastica
1) L’Ente Gestore si impegna nei confronti del Comune, a garantire:
- un servizio educativo per i bambini e le bambine residenti nel Comune di Cazzago San Xxxxxxx, iscrivibili alle scuole dell’infanzia, che promuova la formazione integrale della personalità, favorisca lo sviluppo di tutte le potenzialità, nel rispetto dei ritmi di crescita e dell’identità di ciascun bambino;
- un’offerta scolastica integrata che risponda alla domanda qualitativa delle famiglie e del territorio.
Art.3 - Requisiti
1) l’”Ente Gestore”, che sottoscrive la presente convenzione, ha già ottenuto la parità, ai sensi dalla Legge 10 marzo 2000 n°62.
2) Inoltre l’Ente Gestore” si obbliga verso il “Comune” ad adempiere e a rispettare gli ulteriori sotto indicati requisiti che sono considerati dal “Comune” essenziali per garantire una offerta scolastica qualitativamente elevata:
- la costituzione di sezioni di norma non superiori a 28 e non inferiori a 15 alunni residenti, fatto salvo comunque il numero massimo previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro previsti per il personale insegnante;
- la sostituzione del personale docente e non docente in caso di assenze temporanee a qualsiasi titolo;
- l’aggiornamento periodico e la formazione degli educatori;
- la presenza di insegnanti di sostegno, con idonea preparazione e competenza, che affianchi gli alunni in situazione di handicap, per i quali
l’A.S.L. abbia richiesto l’intervento assistenziale, ai sensi dell’art. 3) comma 1b, della Legge n.104/1992;
- il rispetto di quanto previsto dalla convenzione stipulata in applicazione della L.R. 8/1999;
- il rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art.4 - Indicazioni Nazionali per i Piani Personalizzati
1) L’Ente Gestore” si impegna ad operare nel rispetto delle vigenti Indicazioni Nazionali per i Piani Personalizzati delle attività educative nelle scuole dell’infanzia e delle altre ulteriori disposizioni di legge relative alla scuola dell’infanzia.
Art.5 - Iscrizioni ed ammissione
1) L’ “Ente Gestore accoglie indistintamente i bambini di ambo i sessi, senza discriminazioni di nazionalità, appartenenza etnica, linguistica o religiosa.
2) L’ “Ente Gestore”:
a) può prevedere la imposizione all’utenza di una quota annua di iscrizione al servizio da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 200,00 annui;
b) accogliere prioritariamente l’iscrizione di tutti i bambini residenti nel Comune di Cazzago San Xxxxxxx, che ne facciano richiesta.
3) L’ammissione dei bambini residenti alla frequenza della scuola dell’infanzia convenzionata avviene nei limiti di cui all’art. 2, sulla base di una specifica graduatoria predisposta in esecuzione di criteri concordati con il “Comune”, in cui è sempre prioritario il principio della residenzialità.
Art.6 - Numero bambini per sezione
1) Le Parti convengono che il numero dei bambini frequentanti le sezioni di scuola dell’infanzia dell’Ente Gestore sia compreso nel limite, minimo e massimo, stabilito per le scuole dell’infanzia paritarie di cui all’ art. 2, comma 2 della presente convenzione, fermo restando il limite massimo previsto dal contratto nazionale di lavoro applicato per il personale insegnante.
2) Nella scuola dell’infanzia dell’ente gestore vengono accolti dal mese di settembre tutti i bambini che hanno compiuto l’età di tre anni al
31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento e non hanno altresì raggiunto l’età per l’iscrizione alla scuola primaria. Possono essere accolti, da settembre, e se vi sono posti disponibili, anche gli alunni che compiono tre anni entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. Tali termini sono automaticamente adeguati alle modificazioni normative.
3) L’ente gestore può istituire “Sezioni primavera” per alunni dai due ai tre anni di età secondo le prescrizioni previste dall’art. 1 comma 630 della L. 27.12.2006, n. 296, e dall’accordo tra Ministero Pubblica Istruzione e Autonomie Locali in Conferenza Unificata del 14.6.2007. In tal caso i rapporti tra Ente gestore e Comune saranno regolati da specifica convenzione.
Art.7 - Personale educativo
1) E’ riconosciuta al personale educativo della scuola dell’infanzia dell’ ente gestore l’autonomia didattica.
2) Tale personale è assunto e dipende a tutti gli effetti da ciascun ente gestore e deve essere in possesso dei requisiti di legge, sia per quanto riguarda i titoli di studio, sia per l’idoneità fisica, che l’abilitazione all’insegnamento.
3) Nel trattamento economico e giuridico deve essere assicurato il rispetto delle norme contrattuali di settore e della legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro.
Art.8 - Aggiornamento periodico e formazione del personale docente
1) L’ “Ente Gestore” deve garantire l’aggiornamento e la formazione del personale docente in servizio, quale diritto dovere di tutti gli insegnanti.
Art.9 | - | Personale ausiliario | ||||
1) | Il | personale ausiliario | deve | essere opportunamente | formato | e |
proporzionato al numero degli iscritti, al progetto educativo della scuola, all’organizzazione scolastica, nonché in numero sufficiente a garantire idonee condizioni igienico sanitarie degli edifici.
Art.10 - Spese di gestione ordinaria e straordinaria e per l’acquisto del materiale didattico
1) L’Ente Gestore provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, al riscaldamento, alle spese telefoniche, all’illuminazione, alla dotazione di arredi e di sussidi didattici, agli interventi di ristrutturazione, di ampliamento e di adeguamento alle disposizioni in tema di sicurezza degli edifici, delle attrezzature igienico sanitarie, del materiale didattico occorrente per le attività educative, nonché alla provvista di quant’altro necessario al funzionamento della scuola stessa.
2) Il Comune eroga all’ ente gestore un contributo annuale per sussidi e materiali didattici, da ripartire in proporzione al numero degli alunni.
Art.11 - Mensa
1) Il servizio di ristorazione scolastica è gestito direttamente dall’“Ente Gestore”.
2) L’“Ente Gestore”, oltre ad assumersi tutti gli oneri economici relativi, deve rispettare le tabelle dietetiche approvate dall’Autorità Sanitaria, e deve altresì assicurare il rispetto delle cogenti disposizioni sull’auto controllo alimentare, di cui al D.L. n. 155/97.
3) In ogni caso il personale e le attrezzature di cucina sono a carico dell’ “Ente Gestore”.
Art.12 - Tariffe servizi integrativi
1) In caso di servizi aggiuntivi (es. orario prolungato e/o anticipato) l’“Ente Gestore” della scuola dell’infanzia convenzionata fissa un corrispettivo degli stessi a carico della famiglia.
2) L’Ente gestore può chiedere contribuzioni aggiuntive alle famiglie per le spese per attività didattiche integrative.
Art.13 - Calendario scolastico e orario di funzionamento
1) L’“Ente Gestore” della scuola dell’infanzia determina la data di inizio e di termine dell’anno scolastico, comunque assicurando un periodo di frequenza scolastica non inferiore a quello stabilito per le scuole dell’infanzia statale.
2) Il tempo scuola giornaliero della scuola dell’infanzia dell’ “Ente Gestore” non può essere inferiore a quello delle scuole dell’infanzia statali e comunque deve coprire interamente, senza servizi di anticipo, la fascia oraria 9.00-16.00.
Art.14 - Contributi del Comune per il funzionamento della scuola convenzionata
1) La sussistenza del riconoscimento della parità scolastica, ai sensi della Legge n. 62 del 10 marzo 2000 e dei requisiti di cui all’art. 2 del presente atto sono il presupposto necessario per l’erogazione del contributo perequativo per il funzionamento delle scuole convenzionate.
2) L’“Ente Gestore” deve trasmettere entro il 1° aprile di ogni anno la seguente documentazione:
a) idonea autocertificazione del rappresentante legale dell’ente, da cui risulti l’elenco degli alunni residenti frequentanti la scuola dell’infanzia convenzionata;
b) idonea autocertificazione del rappresentante legale dell’ente, da cui risulti la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica e di cui all’art. 2 della presente convenzione;
c) copia del bilancio preventivo dell’Ente Gestore dell’anno in corso;
d) copia del rendiconto dell’Ente Gestore dell’anno precedente;
e) prospetto analitico delle entrate e delle spese del solo servizio di scuola dell’infanzia di Xxxxxxx San Xxxxxxx con riclassificazione come da modello allegato; il prospetto potrà essere annualmente modificato con provvedimento della Giunta Comunale, sentite le scuole convenzionate;
f) copia dei provvedimenti dei competenti uffici statali e regionali riguardante l’assegnazione dei contributi finanziari ai sensi del DM 21.5.2007 e della LR 8/1999. In mancanza dei provvedimenti riguardanti l’anno scolastico in corso vanno allegati i provvedimenti dell’anno scolastico più recente.
Art.15 - Tariffe
Tenuto presente. che l'Amministrazione Comunale tende ad assicurare un servizio di scuola materna che offra uguali prestazioni su tutto il territorio, l’ente gestore convenzionato, in collaborazione con l'Amministrazione stessa si impegna a determinare le tariffe a carico delle famiglie, secondo le fasce di reddito concordate annualmente in riferimento ai costi effettivi di gestione. E' compito dell'Amministrazione Comunale la verifica puntuale della situazione reddituale (sulla base degli indicatori della situazione economica) e il relativo inserimento nella fascia di appartenenza.
Resta comunque assicurata la libertà di iscrizione in qualsiasi scuola materna del territorio.
Tramite relazione specifica e dettagliata da parte del Servizio Sociale, il Comune in accordo con la scuola materna interessata, può provvedere ad esonerare in parte o in totale dal pagamento della retta le famiglie che risultino in situazioni economiche precarie.
Art.16 - Integrazione rette da parte del Comune
Ogni anno la Giunta Comunale concorda l'integrazione delle rette da corrispondere alle scuole materne convenzionate.
Il pagamento dell'integrazione delle rette verrà effettuato in due rate, una in acconto e una a saldo limitatamente all’approvazione del bilancio comunale.
Art.17 - Contributi straordinari
Il Comune provvederà altresì ad erogare all'Ente gestore ulteriori contributi straordinari a sostegno del funzionamento delle scuole materne, sulla base di specifici accordi.
Art.18 - Commissione Paritetica
L’Ente gestore si impegna a :
a) costituire, sulla base di un regolamento interno, organi di partecipazione con la rappresentanza dei genitori e del personale;
b) costituire, in sinergia con le altre scuole dell’infanzia paritarie presenti sul territorio comunale, una Commissione paritetica per l'esame del rendiconto annuale e per il controllo sull'applicazione della convenzione, così composta:
- l'Assessore alla Pubblica Istruzione o un suo delegato;
- due rappresentanti del Consiglio Comunale di cui uno della minoranza;
- quattro rappresentanti degli gestori delle Scuole Materne convenzionate;
- un rappresentante dei genitori di ognuna della quattro Scuola Materne
Art.1921 - Verifiche
1) Il “Comune” si riserva, in ogni momento, la facoltà di controllare il rispetto da parte dell’“Ente gestore” di quanto stabilito nel presente atto ed in particolare:
- l’effettiva residenza degli alunni iscritti e frequentanti le scuole dell’infanzia;
- il rispetto dei criteri e delle procedure di iscrizione e di ammissione degli alunni residenti da parte dell’ente gestore;
- il mantenimento del riconoscimento della parità scolastica;
- il rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore, per tutto il personale dipendente dall’“Ente gestore”;
- la verifica del rispetto degli standards e dei requisiti qualitativi, cui all’art. 2 del presente atto.
2) La richiesta di informazioni necessarie e propedeutiche all’esercizio della funzione di controllo è inoltrata dal Settore Pubblica Istruzione del Comune, che predispone idonea scheda di rilevazione, che dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta dal Rappresentante Legale dell’“Ente Gestore”.
Art.20 - Responsabilità dell’Ente Gestore.
1) Ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico – sanitario ed organizzativo della scuola è a carico dell’”Ente Gestore”.
2) Il “Comune” segnala per iscritto all’Ente Gestore eventuali inadempienze rilevate nell’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti.
3) L’”Ente Gestore” può presentare, entro otto giorni dal ricevimento della contestazione su indicata, proprie osservazioni in merito ai fatti accertati.
4) In caso di gravi e reiterate inadempienze degli obblighi sanciti nel presente atto, il “Comune” si riserva di recedere dalla presente convenzione.
Il Comune ha la facoltà di sospendere il contributo qualora dovesse venire a conoscenza di situazioni rientranti nell’ipotesi di conflitto di interesse e dove accertasse la fondatezza del conflitto, ridurre il contributo in misura pari al beneficio economico illegittimamente conseguito in conflitto, e/o recedere dalla convenzione.
Art.21 Durata
1) La presente convenzione entra in vigore con l’inizio dell’anno scolastico 2013/2014 e ha validità per quattro anni.
2) In caso una delle parti intenda recedere dalla presente convenzione, la disdetta deve essere data all’altra parte, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno con effetti decorrenti dall'inizio dell'anno scolastico successivo.
Art.22 Controversie
1) Per qualsiasi controversia tra le parti, in ordine all'interpretazione ed all’esecuzione del presente atto è competente il Foro di Brescia.
Cazzago San Xxxxxxx lì
IL COMUNE LA SCUOLA DELL’INFANZIA
PARITARIA “XXXXXXX XXXXX” CALINO ”