Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il servizio dell'acquedotto, nel Comune di Paderno del Grappa, è disciplinato dalle norme di legge, dalle norme tecniche e dalle disposizioni del presente Regolamento.
Art. 2 - PUNTO DI CONSEGNA - OPERE DI PRESA E DISTRIBUZIONE
1. Il Comune fornisce l'acqua al contatore, indicato come punto di consegna, previa sottoscrizione dell’istanza. Le opere di presa fino al contatore possono essere eseguite dal Comune direttamente o tramite ditta appositamente autorizzata. In caso di fornitura a complessi edilizi con più di sei unità immobiliari, sarà imposto all'impresa costruttrice il rifacimento di condotte adeguate dal punto prescelto dall'ufficio tecnico comunale in modo tale da garantire a tutti il servizio idrico.
2. Le spese di tali opere che si effettuano dalla condotta principale al contatore sono a totale carico:
• del titolare della Concessione edilizia
• del proprietario
• del proprietario e/o locatario
Art. 3 - DOMANDE DI ALLACCIAMENTO
1. La domanda di allacciamento all'acquedotto deve essere presentate al Comune utilizzando gli appositi moduli. La domanda, con relativo bollo, deve essere sottoscritta dal proprietario dell'immobile per il quale viene richiesto l'allacciamento. In caso diverso, la domanda deve essere corredata dall'esplicita autorizzazione scritta del proprietario all'esecuzione dei lavori.
2. In ogni caso nella domanda devono essere evidenziati data e numero del certificato di abitabilità o agibilità del fabbricato, o la concessione edilizia; per quelli in corso di costruzione, anche in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero copia della domanda di rilascio dei suddetti certificati, ai sensi della L.R. 27.06.1985, n° 61 e successive modificazioni. Per le opere iniziate anteriormente al 30.01.1977, in luogo del suddetto certificato, può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o da altro titolare di diritto reale sull'immobile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 04.01.1968 n° 15, attestante che l'opera è stata iniziata in data anteriore al 30.01.1977.
3. Per le opere iniziate nel periodo dal 30.01.1977 al 30.09.1983 deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente gli estremi della concessione edilizia oppure gli estremi della dichiarazione e del versamento della sanzione di cui alla L. 28.02.1985 n° 47.
Art. 4 - SERVITU'
1. Il proprietario del fabbricato da allacciare alla rete deve concedere gratuitamente al Comune di collocare sopra e sotto il suolo le tubazioni, le diramazioni ed i contatori nonché quanto altro necessario per l'erogazione dell'acqua ai residenti nel fabbricato medesimo. Deve concedere,inoltre, a titolo gratuito, l'appoggio od il passaggio di tubazioni aeree ed interrate a servizio di altre utenze contigue, salvo stabilire, in accordo con il Comune, le modalità di esecuzione dei lavori.
2. Eventuali successivi spostamenti di tubazioni a servizio di terzi saranno eseguiti dal Comune o da ditta da esso autorizzata, su richiesta motivata e giustificata del proprietario dell'immobile, e a spese del richiedente stesso.
3. Qualora per la fornitura dell'acqua al punto di consegna, sia necessario attraversare proprietà di terzi, l'Amministrazione Comunale si riserva di istruire una procedura coattiva di servitù acquedotto con spese a carico del richiedente.
Art. 5 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI ALLACCIAMENTO
1. Tutte le domande di allacciamento si intendono accolte, salvo quando non rientrino nei casi previsti dal successivo articolo 6, oppure quando non fossero stati effettuati i regolari versamenti richiesti.
2. Il richiedente che decidesse di rinunciare l'allacciamento deve darne comunicazione scritta all'ufficio acquedotto.
Art. 6 - DINIEGO DI ALLACCIAMENTO
1. Il Comune può negare l'allacciamento solamente nei seguenti casi:
->a: quando la domanda non sia corredata dalla documentazione richiesta;
->b: quando si verifichi l'impossibilità di collocare la tubazione e/o il contatore nel rispetto della normativa tecnica e regolamentare vigente;
->c: quando il richiedente sia titolare di altra utenza dell'acqua e sia in mora con i pagamenti ad essa relativi.
2. Qualora cessino le cause suddette, l'istruttoria prosegue ai sensi dell'articolo 5.
Art. 7 - CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO
1. I lavori per la realizzazione della condotta di presa saranno eseguiti direttamente dal Comune o da ditta incaricata in presenza dell’addetto comunale, a spese dell'utente. Per i lavori eseguiti dal Comune sarà emessa regolare fattura con addebito del costo del materiale e manodopera in base ai prezzi correnti.
2. Per le opere di allacciamento in aree private destinate a futuri insediamenti, il Comune o ditta autorizzata, provvederà a realizzare l'opera di presa
con spese a carico dell'utente per il tratto sito in area privata. Per i futuri insediamenti, gli utenti concorderanno con il primo utente allacciato che ha sostenuto l'intera spesa, un equo rimborso. Le situazioni obbligate di allacciamento conseguenti a nuovi insediamenti, dovranno essere risolte preventivamente a livello di concessione edilizia.
Art. 8 - MANUTENZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO
1. Le opere di allacciamento, sino al contatore, sono di proprietà del Comune che ne cura, direttamente o tramite ditta autorizzata, la manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. Qualsiasi apparecchio utilizzato per il miglioramento della qualità dell'acqua potabile, posizionato dopo il contatore, dovrà essere segnalato all'autorità competente e conforme alle indicazioni, norme tecniche e prescrizioni di cui al D.M. 443/91, sollevando il Comune da qualsiasi implicazione di carattere tecnico- sanitario.
3. Tutte le spese di manutenzione delle condotte idriche esistenti, dal tubo principale in strada fino al contatore (se collocato come previsto nel successivo articolo 10), sono a carico del Comune. Se invece il contatore è collocato all'interno del fabbricato, sono a carico del Comune le spese di riparazione dal tubo principale fino all'inizio della proprietà privata. In caso di rottura della condotta idrica in proprietà privata ma comunque prima del contatore, l'utente dovrà provvedere all'immediata riparazione del guasto.
4. Se ciò non si verificasse, l'Amministrazione Comunale invierà all'utente un sollecito con il quale lo si obbligherà provvedere entro 8 giorni dal ricevimento dello stesso a riparare la condotta, in caso contrario si procederà alla sospensione dell'erogazione dell'acqua direttamente dalla linea principale.
5. Nei condomini già esistenti con più di 5 unità immobiliari, ai quali oltre al contatore generale sono stati installati contatori singoli, il Comune o ditta autorizzata, interverrà per eventuali manutenzioni, fino al contatore generale che dovrà obbligatoriamente essere collocato all'esterno del condominio ed a confine con la proprietà, comunque sempre nel tratto più vicino alla condotta idrica comunale.
6. L'utente può richiedere lo spostamento della condotta idrica solo in caso di motivata e giustificata necessità, finalizzata alla pubblica utilità. Tale spostamento sarà eseguito dal Comune o da ditta autorizzata. La linea idrica sarà successivamente collocata in area pubblica oppure, ove ciò non fosse tecnicamente possibile, in area privata creandovi però una servitù. Le spese saranno a carico del Comune.
Art. 9 - CONTATORE
1. Ogni unità immobiliare deve avere un apparecchio per il rilievo dei consumi d'acqua, fornito
esclusivamente a nolo dal Comune il quale direttamente o tramite ditta autorizzata ne cura anche l'installazione. Non è ammesso l'uso di un solo contatore per più abitazioni costituenti un fabbricato unico.
2. Dove risultino collocati contatori privati, il proprietario è obbligato a sostituirli entro un anno dall'approvazione del presente regolamento. Il tipo e il calibro del contatore è stabilito dal Comune in relazione al tipo di fornitura richiesta dall'utente.
3. Al contatore ed al rubinetto di entrata nonché nei punti scelti dal tecnico comunale sono apposti xxxxxxx xxxxxxxx, a garanzia degli interessi del Comune.
4. Dell'eventuale manomissione o rottura dei sigilli è sempre responsabile il titolare dell'utenza.
5. L'utente è inoltre responsabile di qualsiasi alterazione o manomissione venga riscontrata all'involucro, ai meccanismi interni o agli attacchi del contatore ed è tenuto a rimborsare al Comune la spesa per la sostituzione dello strumento alterato o manomesso.
6. E' comunque fatto salvo l'esercizio dell'azione penale qualora si configurino ipotesi di reato.
7. Quando il contatore, per cause naturali (gelo, usura, ecc..) non fosse più in grado di registrare il reale consumo dell'acqua, sarà sostituito gratuitamente dal Comune.
Art. 10 - COLLOCAZIONE DEL CONTATORE
1. Il contatore dell'acqua deve essere collocato nel punto scelto ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale ma comunque sempre a confine della proprietà privata e nel punto più vicino alla condotta addutrice. Dovrà essere protetto da un pozzetto (prolunga in calcestruzzo) avente dimensioni adeguate, e dal relativo coperchio a norma. Qualora il pozzetto fosse collocato in prossimità di marciapiedi, strade, passi carrai ecc... dovrà avere le stesse caratteristiche del successivo allegato B. Per complessi superiori a sei utenze, i contatori singoli possono essere collocati anche all'interno del fabbricato, in un apposito locale che però risulti accessibile in qualsiasi momento per i rilievi dei consumi d'acqua.
2. Il comune ha inoltre la facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore, qualora a questo per modifiche ambientali o per esigenze di maggior sicurezza o di adeguamento degli impianti in genere, venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto non adatto. L' utente dovrà adottare ogni provvedimento affinchè il contatore sia facilmente accessibile ed ispezionabile e non debba subire danni di alcun genere. Nelle nuove unità immobiliari superiori a sei utenze, oltre al singolo contatore, dovrà essere installato un contatore generale di controllo, mentre la linea idrica interna al fabbricato dovrà essere protetta da una guaina onde poter garantire una rapida riparazione in caso di rottura della linea stessa.
art. 10/bis - CRITERI PER LA POSA DI CONDOTTE AL DI FUORI DELLA PROPRIETA' PRIVATA ESCLUSIVA ( STRADE, SPAZI PRIVATI, OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA)
1. Al fine di individuare e nel contempo preservare da rotture accidentali in occasione di successivi scavi la condotta idrica e' necessario che ad una altezza variabile fra 20 e 30 cm lungo tutta la condotta sia interrato l'apposito nastro segnalatore munito di filo e con dicitura del tipo "tubo acquedotto".
2. Le condotte irrigue diverse da quelle alimentate dalla rete dell'acquedotto comunale) (esempio: di irrigazione o antiincendio....) devono essere obbligatoriamente segnalate nei modi e con il tipo di nastro sopraindicati (ma con diversa dicitura del tipo "acqua non potabile, etc... "). La loro posa e' in ogni caso condizionata all'espressa autorizzazione del Comune: la posa in opera senza autorizzazione comporta la sanzione prevista nella allegata tabella C, punto A (violazioni all'articolo 9)
3. La distanza minima della condotta idrica da altre condotte o sottoservizi e' fissata in cm 40 in senso orizzontale: in ogni caso e' vietata la sovrapposizione di condotte e sottoservizi.
4. i tratti di condotta costruiti negli ambiti indicati nel titolo del presente articolo, prima di essere utilizzati, dovranno essere soggetti ad attivita' di disinfezione e alla verifica di messa in pressione, secondo le disposizioni di legge in materia e gli indirizzi che saranno impartiti dal competente settore tecnico del Comune.
Art. 11 - INDICAZIONI DEL CONTATORE
1. Il consumo di acqua segnato dal contatore, anche se dovuto a perdite dell'impianto a valle dello strumento, è sempre a carico dell'utente.
2. L'utente è tenuto ad informare immediatamente il Comune in caso di arresto o apparente difetto di funzionamento del contatore. Il calcolo dell'acqua consumata durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento del contatore deve essere effettuato tenuto conto dei consumi effettivi di utenze simili, qualora non siano disponibili dati attendibili sui consumi della medesima utenza, relativi allo stesso periodo dell' anno precedente.
Art. 12 - CONTROLLO DEL CONTATORE
1. Il Comune si riserva la facoltà di sostituire il contatore o sottoporlo in qualsiasi momento ad opportune verifiche, assumendone ogni onere.
2. L'utente ha diritto di chiedere in qualsiasi momento la verifica del contatore, in contraddittorio con il Comune, allegando alla domanda la ricevuta del versamento delle spese di verifica.
3. Qualora le indicazioni del contatore, confrontate con un contatore campione, superino il limite di
tolleranza previsto dalla normativa vigente, l'utente ha diritto al rimborso della somma anticipata.
4. In ogni caso, però, il risultato della verifica non ha effetto retroattivo.
Art. 13 - FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI SOMMINISTRAZIONE DELL'ACQUA
1. E' obbligatorio che ad ogni utenza corrisponda re relativa istanza di somministrazione acqua potabile in mancanza del quale l'erogazione non viene concessa.
2. Per attivare l'erogazione dell'acqua, l'utente, o persona da lui delegata per iscritto, deve:
a) sottoscrivere la relativa domanda di somministrazione.
b) versare al Comune le spese di attivazione e di contratto.
c) produrre ed allegare alla domanda, la documentazione di cui all'articolo 3, qualora non allegata alla domanda di allacciamento.
d) dichiarare con precisione lo stabile al quale dovrà essere fornita l'acqua e gli appartamenti, alloggi, uffici e negozi in cui è suddiviso.
Art. 14 - DURATA DELLA SOMMINISTRAZIONE
1. Il servizio decorre dal giorno in cui la richiesta viene firmata dall'utente presso l'Ufficio Acquedotto Comunale e si intende poi prorogato di anno in anno, salvo comunicazione scritta di recesso.
Art. 15 - CESSAZIONE DELL'UTENZA
1. In caso di trasferimento, l'utente è tenuto a darne comunicazione al Comune almeno quindici giorni prima, per consentire l'effettuazione delle operazioni di chiusura del contatore e di contabilità finale del rapporto contrattuale.
2. In mancanza di detta comunicazione l'utente rimane responsabile dei consumi dell'acqua e di ogni altro onere connesso all'utenza.
Art. 16 - SUBENTRI
1. L'utente che intende subentrare ad altro utente, deve farne richiesta al Comune, direttamente o tramite persona da lui delegata per iscritto, sottoscrivendo la relativa domanda di somministrazione, dopo aver preventivamente versato le spese dovute.
2. La mancata presentazione della domanda di somministrazione acqua potabile comporta la sospensione dell'erogazione della stessa come previsto anche nel successivo articolo 39.
Art. 17 - DECESSO DELL'UTENTE
1. In caso di decesso dell'utente, il contratto è risolto di diritto, a meno che un familiare convivente o un erede non chieda di proseguire il rapporto
contrattuale, sottoscrivendo una voltura del contratto stesso.
2. In tal caso non si dà luogo alla chiusura dell'utenza ed alla redazione della contabilità finale ma il nuovo utente succede in tutti i diritti e gli obblighi del predecessore.
Art. 18 - FALLIMENTO DELL'UTENTE
1. In caso di fallimento dell'utente, il contratto è risolto di diritto e l'utenza viene chiusa.
2. L'ufficio procede alla redazione della contabilità finale e provvede agli adempimenti necessari a tutela degli interessi del Comune.
3. Qualora si tratti di utenza domestica è consentita la riapertura dell'acqua, purché il contratto sia sottoscritto da un familiare solvibile.
Art. 19 - ACCESSI ED ISPEZIONI
1. L'utente deve consentire, in qualsiasi momento, l'accesso alle opere di presa ed al contatore al personale del Comune, purchè munito di un apposito tesserino di riconoscimento, al fine di permettere le operazioni di lettura dello strumento, la sigillatura del contatore stesso e gli eventuali interventi di manutenzione.
Art. 20 - PRESCRIZIONI TECNICHE
1. L'utente è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni tecniche che verranno stabilite dall'ufficio comunale e dalle autorità competenti.
2. Egli dovrà, inoltre, attenersi alle seguenti prescrizioni:
->a) non erogare, né permettere che venga erogata qualsiasi quota dell'acqua concessa ad uso di stabili o porzioni di stabili (anche se propri) non compresi nel contratto di concessione.
>b) manomettere, anche solo momentaneamente,apparecchiature dell'impianto idrico (es: saracinesche stradali) collocate a monte del contatore.
->c) installare dopo il contatore una valvola di non ritorno.
->d) non allacciarsi direttamente alla condotta idrica senza che prima non sia stato installato il contatore per il rilievo dei consumi d'acqua.
Art. 21 - DIVIETI
1. E' vietato:
->a) negli impianti interni la messa in opera di serbatoi o recipienti la cui acqua possa comunicare in pressione con la tubazione dell'acquedotto o di apparecchi che possano, anche per tempi brevissimi, dare forti erogazioni istantanee.
->b) il collegamento di qualunque genere tra le tubazioni dell'acquedotto e quelle di fogna, di acqua pluviale o di acqua attinta da pozzi artesiani.
->c) l'attacco di xxxxx, in genere, direttamente alle condutture.
2. Tali attacchi potranno essere esclusivamente effettuati mediante le interposizioni di un serbatoio a pelo libero da cui l'acqua venga risollevata a quote più alte.
3. Gli utenti che violassero le norme contrattuali o danneggiassero gli impianti di proprietà del Comune, saranno passibili dell'immediata sospensione del servizio e della rescissione del contratto, salvo altra ragione od azione civile e penale. Dovranno inoltre pagare una penale come stabilito nel successivo articolo 40. e tutte le spese di ripristino e di riparazione nonchè il consumo dell'acqua dispersa.
Art. 22 - BOCCHE DA INCENDIO - CONCESSIONE ED USO
1. Il Comune concede, su domanda e dopo la stipula del contratto, delle bocche da incendio del diametro da stabilirsi di volta in volta. Tali bocche sono collocate nei punti scelti in comune accordo dal richiedente e dal Comune, e sono chiuse da un sigillo speciale che non può essere levato se non in casi di incendio.
2. Dovrà inoltre essere installato un contatore di controllo, per verificare ingiustificati consumi di acqua potabile, da situare comunque sempre a confine della proprietà privata e nel punto più vicino alla condotta addutrice e sul quale saranno effettuate letture semestrali.
3. Tutti gli utenti che attualmente risultino sprovvisti del contatore di controllo, dovranno provvedere all'installazione, entro il 31.12.1999. Se l'Ufficio Acquedotto Comunale, dovesse constatare sul contatore di controllo, consumi d'acqua non giustificati, l'utente, oltre al consumo dell'acqua, dovrà pagare una penale come da tabella allegata A.
4. La presa dalla condotta principale fino al contatore di controllo, viene eseguita dal Comune o da Ditta da esso autorizzata con spese a totale carico del richiedente.
5. Nel caso di incendio, che scoppi su proprietà di terzi, il Comune si riserva il diritto di usare le bocche da incendio per il servizio di estinzione.
6. Il canone annuo per tali bocche da incendio e per gli idranti è fissato dalla Giunta Comunale, da pagare al Tesoriere Comunale. Il canone potra' essere gradualmente ridotto in presenza di piu' bocche da incendio ed idranti.
7. Gli utenti dotati di una propria vasca, fermo restando l'obbligo dell'installazione del contatore, non sono assoggettati al pagamento del canone per ogni idrante ma al pagamento del reale consumo d'acqua tramite ruolo oltre canone per nolo del contatore.
Art. 23 - USO DELLE BOCCHE DA INCENDIO
1. I concessionari delle bocche da incendio hanno diritto di utilizzare gratuitamente l'acqua nei casi di incendio, nella quantità e sotto la pressione consentita dalle condizioni di tempo e di luogo e dallo stato di funzionamento della conduttura pubblica da cui deriva, senza responsabilità da parte del Comune rispetto alle condizioni suddette ed allo stato della conduttura medesima.
2. L'utente, che abbia fatto uso della bocca daLa incendio, dovrà nelle ventiquattro ore successive, comunicarlo al Comune che rimetterà i sigilli.
Art. 24 - TRASLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONCESSIONE NEI CASI DI PASSAGGIO DI PROPRIETA'
1. In caso di traslazione di proprietà dell'immobile ad altri, per qualsiasi titolo, il proprietario non sarà prosciolto dai suoi impegni verso il Comune se non quando il successore avrà assunto per proprio conto, la concessione con tutti gli obblighi. Il proprietario è comunque tenuto a comunicare all'ufficio acquedotto la traslazione dell'immobile entro quindici giorni dall'avvenuta vendita.
Art. 25 - USI D'ACQUA - TIPO DI CONCESSIONI
1. Le concessioni possono essere rilasciate per: USO DOMESTICO E NON DOMESTICO: Prevede l'utilizzazione dell'acqua per uso civile
privato.
USO ALLEVAMENTI:
L'uso dell'acqua potabile per allevamenti è concesso alle aziende ed a privati i quali dimostrino di esercitare un’attività agricola di allevamento.
E’ fatto salvo il potere di verifica dell’Amministrazione Comunale.
2. Gli usi diversi dell'acqua da quelli previsti nel seguente articolo, comportano per l'utente l'applicazione di una sanzione amministrativa come previsto nell'allegata tabella del successivo articolo 39.
Art. 26 - PREZZO DELL'ACQUA
1. Il prezzo dell'acqua da addebitare all'utente sarà quello stabilito dai competenti organi della Pubblica Amministrazione, ai sensi di legge, e calcolato in base alle seguenti fasce di consumo:
USO DOMESTICO E NON DOMESTICO:
- fino a mc. 100 annui
- da mc. 101 a mc. 200 annui
- oltre i 201 mc annui
USO ALLEVAMENTO ANIMALI:
- fino a mc. 100 annui
- da mc. 101 a mc. 200 annui
- oltre mc. 201 annui
2. Oltre la tariffa viene inoltre applicata una quota fissa per contatore (nolo) determinata con deliberazione della Giunta Comunale.
3. PER EROGAZIONI A BOCCA LIBERA PER ESTINZIONE INCENDI:
il canone viene calcolato in base alla quantita' di idranti.
4. CONCESSIONE PROVVISORIA PER LAVORI
EDILI
la tariffa viene calcolata come segue:
- diritti di presa
- consumi fino a mc. 100
- eventuali consumi superiori a mc.100
Art. 27 - QUANTITATIVO FISSO
1. L'utente è obbligato a pagare anche se non consumato, un quantitativo fisso d'acqua, pari al consumo del 1° scaglione (vedi. tabelle tariffe) relativo all'uso per cui è stato stipulato il contratto.
Art. 28 - ALTRI ONERI A CARICO DELL'UTENTE
1. Sono inoltre a carico dell'utente tutti gli oneri fiscali, contributivi o di altra natura connessi con la somministrazione e l'uso dell'acqua.
2. A tal fine l'utente è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, l'uso effettivo per il quale richiede la fornitura di acqua ed ogni altra notizia utile al fine di consentire al Comune di applicare correttamente le aliquote, le tariffe e le condizioni di fornitura appropriate.
3. In caso di riscontrata inesattezza dei dati forniti, oltre all'addebito di quanto eventualmente dovuto in più, il Comune può chiedere il risarcimento degli eventuali danni o maggiori costi subiti, fatta salva la facoltà di chiudere l'utenza e senza pregiudizio per l'azione penale ove ricorrono gli estremi del reato. All'utente vanno inoltre applicate le sanzioni previste nel successivo articolo 40.
Art. 29 - RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO PROVVISORIO PER USO CANTIERE
1. Il richiedente deve presentare una domanda con relativo bollo, completa di tutte le notizie richieste dall'ufficio comunale competente. Nella domanda devono essere evidenziati numero e data della concessione edilizia rilasciata dall'ufficio Tecnico Comunale e nei casi richiesti deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva della certificazione Prefettizia (atto notorio). Devono inoltre essere fatti i versamenti come dall'articolo 26 per il rilascio del contatore.
2. A lavori ultimati, il richiedente è obbligato ad avvisare l'Ufficio Acquedotto, il quale provvederà a sigillare il contatore e fare il relativo conteggio dei
consumi, quando lo stesso sia stato installato nel luogo del contatore definitivo o quando la stessa condotta sara' usata per l'allacciamento dell'utenza definitiva; diversamente si provvedera' alla rimozione del contatore e delle opere di presa.
3. L'utente deve inoltre rispettare le norme contenute nell'articolo 9.
Art. 30 - RICHIESTA ALLACCIAMENTI PROVVISORI DIVERSI DA USO CANTIERE
1. Il richiedente deve presentare una domanda con relativo bollo completa di tutte le notizie richieste dall'ufficio comunale competente.
2. Deve anche essere allegata alla domanda una autorizzazione come previsto dalla legge vigente.
3. Devono inoltre essere fatti i versamenti pari a tre volte l'importo dovuto per il pagamento del quantitativo fisso dell'acqua concessa ad uso domestico, presso il Tesoriere Comunale.
Art. 31 - LETTURA CONTATORI
1. La lettura dei contatori viene effettuata, di regola, dal personale del Comune o da persone incaricate, munite di tesserino di riconoscimento, almeno una volta all'anno; il Comune non ha obbligo di preavviso. In caso di impossibilità di accesso al contatore, l'addetto alla lettura deposita presso l'utenza una cartolina di lettura che l'utente è tenuto a completare con i dati richiesti ed a far pervenire entro
15 giorni all'Ufficio Acquedotto. Qualora i dati comunicati a mezzo cartolina siano volutamente alterati, per conseguire vantaggi di dilazione nel pagamento dei consumi, o di favorevole applicazione tariffaria o simili, a carico dell'utente si applica la sanzione amministrativa prevista nel successivo articolo 40 e senza pregiudizio per l'azione penale qualora si configurino ipotesi di reato.
Art. 32 - INTERRUZIONI - RIDUZIONI - SOSPENSIONI
1. Normalmente, l'acqua è fornita all'utenza in via continuativa, alle condizioni di pressione consentite dalla portata e dallo stato di esercizio della rete. Il Comune, per giustificati motivi, può spostare l'allacciamento da una conduttura idrica ad un'altra; le spese per questo tipo di intervento sono regolate secondo le norme contenute nel precedente articolo 8.
2. Il Comune può in qualsiasi momento, e senza preavviso, ridurre la pressione oppure sospendere od interrompere l'erogazione, per esigenze di riparazione, spostamento, ampliamento o manutenzione delle tubazioni e degli impianti, per scioperi, sommosse, tumulti, fatti di guerra, ordini delle Autorità e per tutti i casi previsti per legge, eventi o calamità naturali, sinistri o danneggiamenti agli impianti oppure altri motivi di forza maggiore o imputabili a terzi.
3. Nessuna responsabilità può essere imputata all’Amministrazione per interruzione nella erogazione dell’acqua dovuta a causa di rotture, lavori in corso, forza maggiore e simili.
4. In tali casi l'utente non ha diritto ad indennizzo di qualsiasi specie,nemmeno sotto forma di riduzione dei canoni o corrispettivi fissi del periodo interessato.
5. Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.
6 Le utenze condominiali che per le loro caratteristiche comportano elevati consumi o che per l’elevata altezza dell’edificio rendessero difficoltosa la distribuzione sono tenute a dotarsi di adeguato impianto di riserva e di stabilizzazione della pressione.
7. A tale obbligo sono altresì soggette le utenze in posizione altimetrica sfavorevole.
8. L’amministrazione si riserva la facoltà di disciplinare l’erogazione dell’acqua in conseguenza di diminuita disponibilità alle sorgenti o per altre inderogabili necessità.
Art. 33 - FATTURAZIONE
1. Per il pagamento dell'acqua consumata, dei canoni, delle imposte e degli altri oneri connessi all'utenza, il Comune o chi per esso, emette e spedisce al domicilio dell'utente, o presso il recapito dallo stesso indicato, fatture periodiche.
Art. 34 - FATTURAZIONE CONTESTUALE DI ALTRI SERVIZI
1. Le fatture relative al servizio acqua possono contenere, a discrezione del Comune, anche addebiti relativi ad altri servizi comunali di cui il medesimo utente usufruisce.
2. In tal caso l'addebito è unico, ma nella fattura sono analiticamente elencate le voci, le tariffe e gli importi relativi a ciascun servizio.
Art. 35 - PAGAMENTO DELLE FATTURE
1. Le fatture possono essere pagate, a discrezione dell'utente, mediante una delle seguenti modalità:
- versamento nel conto corrente postale del Comune, i cui estremi sono indicati nella fattura;
- versamento diretto presso gli sportelli dell'Istituto di Credito che svolge il servizio di Tesoreria del Comune.
2. In ogni caso le spese, le tasse, i diritti ed ogni altro onere connesso con il pagamento delle fatture sono a carico dell'utente.
Art. 36 - RECLAMI SULLE FATTURAZIONI
1. L'utente è obbligato a pagare integralmente l'importo esposto nella fattura, salva la facoltà di presentare reclamo scritto entro 60 giorni dall’emissione della fattura per ottenere il rimborso di quanto ritenuto non dovuto. Nel caso in cui il reclamo risulti infondato ed il pagamento avvenga oltre la scadenza fissata, all'utente sarà addebitata l'indennità di mora di cui all'articolo 38 in doppia misura.
Art. 37 - MOROSITA' NEI PAGAMENTI
1. L'utente che non paga gli importi fatturati entro la data di scadenza indicata nella fattura è assoggettato all'indennità di mora, come da tabella allegata B .
Art. 38 - INFRAZIONI
1. Il Comune potrà sospendere l'erogazione dell'acqua, senza obbligo di preavviso e salva azione giudiziaria, oltre che nei casi contemplati nei precedenti articoli, anche quando:
a) venisse compromesso, per difetti o guasti imputabili all'impianto interno, il buon funzionamento del servizio nei confronti di altri utenti ovvero si creassero situazioni di pericolo;
b) fosse constatata qualsiasi manomissione o danno arrecato all'allacciamento o al contatore, compresa la rottura dei sigilli;
c) l'utente subentrato non provveda a sottoscrivere il contratto di somministrazione.
Le spese per la disattivazione e riattivazione sono sempre a carico dell'utente e devono essere pagate prima della riattivazione.
Art. 39- SANZIONI
1. La violazione delle norme di cui agli articoli 9- 20-21-25-28-31 del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa come da tabella allegata C.
2. Qualora si accerti l'installazione di apparecchiature o impianti che non permettano di registrare il reale consumo dell'acqua potabile, la sanzione amministrativa è stabilita in lire 1.000.000=, salvo che non si configuri ipotesi di reato.
3. Gli importi delle penali, sanzioni amministrative e di tutte le altre tariffe previste dal presente regolamento, diverse da quelle riferite al prezzo dell'acqua a mc, sono soggette a rivalutazione annua, calcolata con le percentuali di aumento ridotte al 75% degli indici ISTAT del Costo della Vita e corrispondenti alle variazioni del mese di dicembre su dicembre.
5. L’aggiornamento ISTAT delle sanzioni deve in ogni caso rispettare il limite previsto dall’articolo 106, 1’ comma del Rd 3.3.1934 n. 383.
Art. 40 - CONTROVERSIE
1. Ad ogni effetto di legge l'utente ed il proprietario del fabbricato, eleggono domicilio in Paderno del Grappa e riconoscono come sola competente l'Autorità Giudiziaria ivi avente giurisdizione.
Art.41 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
1. L'organizzazione amministrativa e contabile del servizio è affidata all’Ufficio Ragioneria.
2. L'organizzazione e la gestione tecnica sono affidate all’Ufficio Tecnico.
3. Alle pratiche edilizie dovra' essere allegata obbligatoriamente una tavola grafica denominata "Tavola degli allacciamenti ai servizi" che evidenzi il tracciato della condotta di adduzione del servizio idrico del fabbricato, localizzi il luogo del pozzetto per il contatore , il numero delle utenze che si prevedono nel fabbicato, etc. : su tale tavola deve essere acquisito il parere favorevole dell’Ufficio Tecnico.
Art. 42 - NORMA FINALE
1. Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti e si applica anche alle utenze in atto inoltre annulla e sostituisce il precedente.
Art. 43 - NORMA TRANSITORIA
1 Entro il termine del 31.12.1999, tutti i contatori situati all'interno del fabbricato dovranno essere spostati all'esterno dello stesso ed a confine con la proprietà con spese a totale carico dell'utente.
2 L'obbligo previsto al comma precedente deve in linea generale essere adempiuto solo quando ottemperabile tramite la semplice operazione di installare il contatore mediante interruzione della condotta esistente nel punto in cui la stessa taglia il confine di proprieta';
3 Il contatore deve inoltre essere spostato al confine di proprieta' nelle seguenti ipotesi:
a) quando la condotta esistente sia oggetto di manutenzione
b) quando l'immobile e' oggetto di concessione edilizia o di intervento di manutenzione straodinaria di qualsiasi tipo;
c) quando l'amministrazione comunale costruisce apposita condotta principale o secondaria di penetrazione: in tal caso i soggetti prospicienti la condotta dovranno provvedere al trasferimento del contatore al confine di proprieta' entro 60 gg dall'avviso scritto che l'amministrazione inviera'.
5. Diversamente da quanto indicato all'articolo 8, 3' comma secondo periodo, resta a carico di tali soggetti, fintantoche' non provvederanno allo spostamento a confine della proprieta', la manutenzione della condotta dalla presa di allaccio sulla condotta principale o sulla condotta secondaria di penetrazione
in poi, anche per i tratti correnti su proprieta' di terzi o su proprieta' pubblica, salvo che il soggetto obbligato non dimostri che il danno e' stato provocato da attivita' di terzo
6. Per condotte secondarie di penetrazione devono intendersi quele condotte a servizio di piu' utenze poste normalmente nel sottosuolo di strade e spazi pubblici, di strade e spazi privati ma gravati da servitu' di uso pubblico, di strade private in genere, normalmente individuate con propria toponomastica, il cui accesso non risulti formalmente precluso o sia espressamente ostacolato dai proprietari al fine di eseguire la manutenzione.
7. Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini previsti dal presente articolo comportera' l'applicazione della sanzione prevista nella allegata tabella C per le violazioni all'articolo 20.
Art. 44 - NORMA TRANSITORIA in materia di BOCCHE DA INCENDIO
1. Entro il termine del 31.12.1998 i contatori situati all'interno del fabbricato dovranno essere spostati all'esterno dello stesso ed a confine con la proprietà con spese a totale carico dell'utente.
2. Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini previsti dal presente articolo comportera' l'applicazione del doppio della sanzione prevista nella allegata tabella C per le violazioni all'articolo 20.
TABELLA - A
ALLEGATO ALL'ART. 22 - BOCCHE DA INCENDIO -
Per consumi abusivi annui da:
da mc. 1 a mc. 100 £. 100.000
da mc. 101 a mc. 200 £. 200.000
oltre mc. 200 £. 1.000.000
Il ripetersi dell'abuso del consumo d'acqua nello stesso anno,comporterà per l'utente, una penalità doppia rispetto alla tabella sopra indicata.
Gli importi delle sanzioni amministrative della presente tabella, saranno rivalutati di anno in anno con riferimento agli indici ISTAT, nel rispetto del limite previsto dall’articolo 106, 1 comma del RD. 3.3.1934 n.
383.
TABELLA - B -
ALLEGATO ALL'ART. 38 - MOROSITA' NEI PAGAMENTI -
a) per pagamenti eseguiti entro il 30° giorno dalla data della scadenza, sarà applicata sul totale della fattura una mora pari al 5%.
b) per pagamenti eseguiti dal 30° giorno al 90° giorno dalla data della scadenza, sarà applicata una mora pari al 10%.
c) per pagamenti eseguiti dal 90° giorno al 180° giorno dalla data della scadenza, sarà applicata una mora pari al 30%.
Dopo il 180° giorno il Comune provvederà alla sospensione dell'erogazione dell'acqua
TABELLA - C -
ALLEGATO ALL'ART.40 - SANZIONI -
a) per violazioni all'art. 9
-> sanzione di £. 200.000 per utenze ad uso domestico
-> sanzione di £. 400.000 per utenze ad uso commerciale
-> sanzione di £. 400.000 per utenze ad uso allevamento
b) per violazioni all'art. 20
-> sanzione di £. 1.000.000
c) per violazioni agli art. 00-00-00-00
-> sanzione di £. 200.000
d) per violazioni all'art. 38
in aggiunta alle somme indicate nella precedente tabella B sarà dovuta una sanzione cosi determinata:
-> per pagamento effettuato oltre il 90° giorno dalla scadenza della fattura:
d.1- sanzione di £. 10.000 per utenze ad uso domestico
d.2- sanzione di £. 100.000 per le restanti utenze.
e) per violazioni all'art. 38
-> per ripristino dell'erogazione d'acqua a seguito della sospensione della stessa per mancato pagamento della fattura dopo il 180° giorno, l'utente dovrà pagare un diritto fisso pari a £. 200.000.
Gli importi della presente tabella, saranno rivalutati di anno in anno con riferimento agli indici ISTAT nel rispetto del limite previsto dall’articolo 106, 1 comma del RD. 3.3.1934 n. 383 per le sanzioni amministrative.
fe/fe