DISEGNO DI LEGGE
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
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(N. 707)
DISEGNO DI LEGGE
approvato, in riunione comune, dalla 10a Commissione permanente (Trasporti e avia zione civile, poste e telecomunicazioni, marina mercantile) e dalla 13a Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 26 giugno 1964 (V. Stampato n. 609)
presentato dal Ministro dei Trasporti e dell’Aviazione Civile
(CORBELLINI)
di concerto col Ministro del Tesoro
(COLOMBO)
e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(DELLE FAVE)
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 luglio 1964
Regolamentazione delle assuntorie nelle ferrotramvie esercitate in regime di concessione
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
Ferme restando le norme della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, le assuntorie di sta zione, di fermata e di passaggio a livello nelle ferrovie e tramvie esercitate dall'indu stria privata sono regolate dalle norme se guenti.
Art. 2.
Le assuntorie di cui al precedente articolo devono essere preventivamente autorizzate dal Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile (Ispettorato generale della motorizza zione civile e dei trasporti in concessione) e
TIPOGRAFIA DEL SENATO (1800)
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possono comprendere i servizi di bigliette ria, di ricevimento e spedizione delle merci, di pulizia, custodia e sorveglianza dei loca li, impianti e piazzali, di custodia dei beni aziendali, delle merci e valori e del mate riale rotabile che si trovi nella stazione o fermata.
L’assuntoria di stazione o fermata può anche comprendere il servizio di manovra, di sorveglianza e di custodia dei passaggi a livello ad essa contigui.
Non è consentito affidare ai titolari delle assuntorie compiti o mansioni inerenti al movimento ed alla circolazione dei treni, tranne che si tratti di coadiuvare, in circo stanze straordinarie e impreviste e dietro richiesta della direzione di esercizio o del dirigente unico, gli agenti che ne siano re sponsabili.
Le norme della presente legge si applica no anche alle assuntorie degli scali dei ser vizi della navigazione interna.
Art. 3.
Le assuntorie di stazione o fermata si di stinguono in quattro categorie: A, B, C e D. La classificazione ha luogo con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile sulla base della media giornaliera dei treni che siano risultati in fermata nel pre cedente anno solare e della entità delle altre
eventuali prestazioni di servizio.
Per il computo della media di cui al pre sente articolo si tiene conto anche dei treni festivi, stagionali, straordinari e merci.
Anche le assuntorie di passaggi a livello si distinguono in quattro categorie in rela zione al numero dei treni in transito e se condo i criteri e le modalità indicati nei commi precedenti.
Art. 4.
ìÈ demandato all’Ispettorato compartimen tale della motorizzazione civile e dei tra sporti in concessione, competente per xxxxxx xxxxx, di stabilire, sentite l’azienda e le orga nizzazioni sindacali maggiormente rappre sentative, se e quanti coadiutori debba ave re alle sue dipendenze il titolare di una as suntoria di stazione o fermata, tenuto conto
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delle prestazioni complessivamente neces sarie per il funzionamento della assuntoria ed avuto riguardo, per i coadiutori, a quan to disposto dalla presente legge per i riposi e le ferie.
I coadiutori, che saranno assunti col con senso dell’azienda e possono essere persone
di famiglia dell’assuntore, xxxxxxx possede re gli stessi requisiti che dall'articolo 5 sono prescritti per gli assuntori. Essi devono es sere sostituiti, anche dietro richiesta del l'Azienda, quando divengano fisicamente ini donei, si dimostrino incapaci e commettano irregolarità o negligenze gravi.
L'assuntore è responsabile rispetto alla direzione di esercizio dell'operato dei coa diutori.
Art. 5.
L’aspirante ad una assuntoria, oltre a pos sedere i requisiti della maggiore età, della buona condotta morale e civile ed essere dotato di sana e robusta costituzione fisica, deve avere i requisiti fisici necessari per il disimpegno dei servizi a lui affidati in ap plicazione delle disposizioni emanate con la presente legge.
Ferme restando le condizioni di cui al precedente comma, costituisce titolo di pre cedenza per la concessione di una assunto ria la qualità di ex agente dell'azienda pres so la quale è da istituire l ’assuntoria stessa.
Art. 6.
La concessione di una assuntoria ha luo go per contratto di durata triennale, con rinnovo tacito se non disdettato almeno tre mesi prima della scadenza.
A garanzia dei valori e del denaro dei qua li abbia il maneggio, l'assuntore è tenuto a prestare cauzione in denaro, da depositare nelle mani del direttore di esercizio.
È in facoltà dell’azienda di consentire che il deposito della cauzione abbia luogo mediante trattenute mensili sul canone di assuntoria, purché l’importo della cauzione risulti interamente versato entro il termine massimo di tre anni.
La cauzione è restituita quando, venuto
a cessare il contratto di assuntoria, siano
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stati definiti tutti i rapporti tra l’azienda e l'assuntore.
L’azienda ha facoltà di rivalersi sulla cau zione dei propri crediti verso l'assuntore, nonché dei danni che per sua colpa abbia subito.
Art. 7.
AH’assuntore compete un canone annuo, determinato in relazione alle categorie di cui al precedente articolo 3, diviso in tredici quote, da corrispondersi ciascuna mensil mente e delle quali l’ultim a in occasione delle feste natalizie.
Detto canone sarà determinato mediante accordi tra le associazioni sindacali di xxxxx xxxxx.
In mancanza di tali accordi o qualora que sti non siano comunque applicabili, il xxxxx ne di cui al primo comma sarà determinato dall’Ispettorato compartimentale della mo torizzazione civile e dei trasporti in conces sione, competente per territorio, sentite le associazioni sindacali di categoria.
Nella determinazione del canone dovrà inoltre tenersi conto delle quote aggiuntive da corrispondersi aH'assuntore per ciascun coadiutore, nonché degli oneri relativi alla previdenza e assistenza sociale obbligatoria dei coadiutori.
Per ciascun giorno di assenza dal servizio per malattia, aH'assuntore compete per i pri mi cinque giorni della malattia, la metà di un trentesimo della quota mensile del ca none di cui ai precedenti commi, mentre per i giorni successivi e fino al 180° giorno di assenza compete l'intera quota mensile del canone.
Art. 8.
L’assuntore è tenuto ad osservare nei ri guardi dei coadiutori e comunque dei suoi dipendenti tutte le prescrizioni che dalla vigente legislazione siano stabilite per la tu tela, la previdenza e l’assistenza dei lavora tori in genere.
Art. 9.
Gli assuntori sono obbligatoriamente iscrit ti, a cura delle aziende, alle assicurazioni
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sociali di cui al regio decreto 4 ottobre 1935,
n. 1827, e successive modifiche e integrazio ni, limitatamente all’assicurazione per l’in validità, la vecchiaia ed i superstiti e all’as sicurazione contro la tubercolosi. Essi sono inoltre assicurati contro gli infortuni sul la voro.
Le contribuzioni dovute per le forme di previdenza sopra indicate si applicano su quanto è corrisposto dall’azienda all’assun tore, escluse le quote aggiuntive di cui al quarto comma dell’articolo 7.
Art. 10.
Per l’assistenza medica, ospedaliera e far maceutica, nei casi di malattia propria e dei familiari, è esteso agli assuntori il tratta mento praticato dalle Casse di soccorso ai propri iscritti.
Il contributo per tali prestazioni, a carico dell’azienda per sette ottavi e dell’assunto re per un ottavo, è stabilito nella misura di due terzi dell'aliquota contributiva dovuta alla Cassa di soccorso cumulativamente dal l’azienda e da ciascun iscritto.
Alla copertura dell’eventuale disavanzo di esercizio della Cassa di soccorso l’azienda e gli assuntori concórrono nella stessa misu ra prevista dalle vigenti disposizioni per gli iscritti alla Cassa stessa, in proporzione del l’aliquota contributiva.
Art. 11.
In caso di scadenza o risoluzione del con tratto, l'assuntore, entro il termine fissato dall’azienda, deve lasciare liberi i locali da lui occupati.
È in facoltà dell’azienda di disporre l'im mediata risoluzione del contratto di xxxxxx xxxxx, previa autorizzazione deH'Ispettorato compartimentale per la motorizzazione ci vile e per il traffico:
1) per sopravvenuta inidoneità ed im possibilità deH'assuntore ad assolvere l ’in carico;
2) per ingiustificato allontanamento del l’assuntore dal servizio per oltre cinque gior ni anche non continuativi in un semestre;
3) per intervenuta condanna penale per delitto non colposo, sia pure con sospen sione condizionale della pena;
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4) per ripetuti gravi inadempimenti agli obblighi che incombono agli assuntori in conformità della presente legge e del con tratto stipulato con l'azienda;
5) per ripetuti atti riprovevoli e conte gno inurbano ed indecoroso.
La facoltà di cui al secondo comma com pete all’azienda nel caso di soppressione, per qualsiasi motivo, del servizio dato in assuntoria. In tal caso l'assuntore sarà pre ferito neirassegnazione di altri appalti.
Nei su elencati casi di immediata risolu zione del contratto il canone mensile com xxxx all’assuntore soltanto sino al giorno di disimpegno del servizio.
Art. 12.
All’assuntore spetta: 1) un riposo conti nuativo giornaliero non inferiore alle 10 ore ed in nessun caso inferiore ad 8 ore; 2) il riposo settimanale ed il godimento di festi vità infrasettimanali salvo che esigenze di servizio non ne impongano il rinvio ad un giorno successivo.
All’assuntore spetta un periodo dì ferie di giorni 15 per ogni anno.
L’assuntore durante le assenze per malat tia, nel periodo delle ferie, in occasione del riposo settimanale e delle festività infraset timanali, deve farsi sostituire da persona da lui preventivamente designata ed accettata dalla direzione di esercizio; l’onere relativo alle predette sostituzioni, in ragione di un trentesimo della quota mensile del canone per ogni giornata di sostituzione, è a carico dell'azienda.
L’assuntore non può comunque allonta narsi dal servizio senza avere preventiva mente avvertito il direttore di esercizio o il dirigente unico ed averne avuto preventivo benestare.
Xxxxx restando il disposto del secondo comma, punto 2) del precedente articolo 11, in caso di assenza non autorizzata, la quota mensile del canone potrà essere ridotta di tanti trentesimi quanti siano i giorni di as senza, nonché della spesa che l’azienda ab bia sostenuta per provvedere direttamente alla sostituzione.
Ai coadiutori spettano le ferie ed i riposi nella stessa misura prevista dalla presente legge per gli assuntori,
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Art. 13.
È fatto obbligo agli assuntori di stazione, fermata e passaggi a livello di osservare e fare osservare dai propri coadiutori e dipen denti le prescrizioni che siano indicate nel contratto di conferimento dell’assuntoria, nonché le altre prescrizioni contemplate dal regolamento di esercizio e dagli ordini di servizio aziendali.
In particolare poi essi sono tenuti:
1) a conoscere tutte le disposizioni re lative al servizio ed a tenere aggiornati tut ti gli avvisi che sono ad essi affidati per la conoscenza del pubblico;
2) a provvedere alla regolare tenuta del servizio di amministrazione e contabilità ine rente al traffico di viaggiatori e merci;
3) ad assicurare, oltre ai servizi di cui al precedente articolo 2, anche il servizio eventualmente loro affidato relativamente ai segnali fissi di protezione ed ai passaggi a livello;
4) ad effettuare le operazioni di cui al terzo comma dellarticolo 2;
5) a portare in servizio ed a far por tare dai coadiutori e dipendenti il berretto o altro segno distintivo che sia prescritto dalla direzione deU’esercizio e da questa fornito.
Art. 14.
Gli assuntori di passaggi a livello, oltre a curare la manovra e la conservazione e lu brificazione dei cancelli, delle barriere e re lativi meccanismi ed accessori, devono an che provvedere alla pulizia ed innaffiamento della sede stradale e ferroviaria nei modi e con i mezzi che siano prescritti dalla dire zione di esercizio nonché alla pulitura degli intervalli fra le rotaie e controrotaie ed alla accensione e sorveglianza sia dei fanali dei quali sia eventualmente munito l’attraversa mento, sia dei fanali che dei segnali fissi eventualmente ad essi affidati.
Gli assuntori di passaggi a livello sono anche obbligati a:
1) presenziare al passaggio dei treni, vigilando allo scopo dal posto di guardia
loro assegnato e prestando particolare at tenzione ai segnali annessi ai treni, onde
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rendersi tempestivamente conto degli even tuali treni straordinari e supplementari e delle locomotive di ritorno;
2) proteggere con appositi segnali il passaggio a livello od il tratto di linea da vigilare che fossero ostruiti per qualsiasi causa, nonché esporre appositi segnali di ar resto a protezione di treni eventualmente fer mi in linea, quando ne ricevano l'ordine e semprechè a tale protezione possano provve dere senza allontanarsi dal posto di servizio;
3) curare le regolari registrazioni delle comunicazioni telefoniche negli stampati di servizio che allo scopo verranno loro con segnati.
È in facoltà dell'azienda di incaricare gli assuntori di passaggi a livello dei lavori di piccola manutenzione, dei tagli dell'erba, spurgo delle acque e sistemazione della mas sicciata della strada per il tratto interessan te l'attraversamento.
È fatto divieto all'assuntore di tenere nel locale adibito a posto di guardia lettini, brande e qualsiasi specie di giaciglio.
Art. 15.
L'azienda deve fornire aH'assuntore le ma terie di consumo necessarie per l'accensio ne del fanale a mano, dei fanali da illumi nazione, dei segnali di protezione del posto di guardia e dei segnali fissi della ferrovia, che gli sono affidati, nonché i lubrificanti per gli apparecchi di chiusura dei passaggi a livello ed i liquidi speciali per l'innaffia mento del suolo della ferrovia e della strada in corrispondenza dell'attraversamento.
Art. 16.
Con apposite convenzioni potrà essere re golato l'affitto di locali nonché l'occupazio ne di suolo adiacente all'impianto e da de stinare all'esercizio di attività varie, quali rivendita tabacchi, bar, ristoranti, posteggi e simili.
Art. 17.
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge non sono considerati ai fini della determinazione dei sussidi integrativi di esercizio.