Recepimento del Contratto Integrativo Regionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria della Regione Piemonte riferito al Contratto Collettivo Nazionale 2010-2012.
REGIONE PIEMONTE BU19 09/05/2019
Deliberazione della Giunta Regionale 12 aprile 2019, n. 47-8772
Recepimento del Contratto Integrativo Regionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria della Regione Piemonte riferito al Contratto Collettivo Nazionale 2010-2012.
A relazione dell'Assessore Valmaggia:
Premesso che:
- le leggi regionali vigenti (l.r. n. 54/1975, l.r. n. 4/2009) attribuiscono alla Regione compiti di valorizzazione del territorio, di manutenzione del territorio forestale e di esecuzione di interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale, finalizzati anche alla prevenzione delle calamità naturali e del rischio idrogeologico e al ripristino dello stato dei luoghi nelle situazioni post- emergenziali anche in amministrazione diretta, avvalendosi delle attività di squadre di operai forestali, all’uopo assunti dalla Regione Piemonte con contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato regolati dal CCNL relativo alla categoria degli “addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria” e relativi contratti integrativi regionali;
- l’utilizzo degli operai forestali consegue al trasferimento delle funzioni disposto con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali e uffici), completato con il D.P.R 22 luglio 1977 n. 616;
- la gestione degli operai forestali già impiegati dai competenti uffici del Corpo Forestale dello Stato è passata alla Regione, che con specifici provvedimenti organizzativi adottati in attuazione dell’art. 16 della l.r. n. 6/1979 e dell’art. 7 della l.r. n. 73/1979 ne attribuiva la gestione agli allora Servizio Forestazione e Servizi decentrati Forestazione ed Economia Montana ed attualmente in base alla
D.C.R. n. 128 – 20088 del 29.5.2007 e ai successivi provvedimenti organizzativi, la gestione degli operai ed impiegati addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico agraria dipendenti dalla Regione Piemonte e della relativa contrattualistica compete alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile. Trasporti e Logistica;
- il CCNL sopra citato disciplina i rapporti di lavoro fra i lavoratori dipendenti e le comunità montane, gli enti pubblici, i consorzi forestali, le aziende speciali ed altri enti che, con finanziamento pubblico ed in amministrazione diretta, svolgano attività di: sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria; imboschimento e rimboschimento; miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse; difesa del suolo; valorizzazione ambientale e paesaggistica ed è stato da ultimo recepito dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 91-1936 del 21 aprile 2011 con riferimento al CCNL 2010/2012;
dato atto che:
- l'articolo 2 del CCNL citato dispone che la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli, quello nazionale e quello regionale, con durata triennale e comunque fino alla stipulazione del contratto successivo;
- a seguito dell'approvazione del CCNL 2010/2012 non si è fatto luogo alla contrattazione collettiva regionale, continuando a mantenere validità il CIR sottoscritto il 31 luglio 2008 a seguito del precedente CCNL 2006/2009 e recepito con D.G.R. n. 26-9613 del 15 settembre 2008;
- nelle altre Regioni nel corso del 2018 si è fatto luogo al rinnovo dei rispettivi CIR;
- su iniziativa sindacale, ritenuta la necessità di aggiornare il contratto integrativo regionale adeguandolo al vigente CCNL e alla mutata situazione organizzativa, a partire dal mese di novembre 2018 sono state avviate le relative trattative tra:
- la delegazione di parte pubblica, composta, come in occasione dei precedenti rinnovi e nelle altre Regioni, dall’Assessore all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della montagna, Foreste, Parchi, Protezione Civile, dal Vicedirettore della Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile. Trasporti e Logistica e dall’UNCEM, rappresentata dal Vice Presidente della Delegazione Regionale;
- le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, nelle persone dei rappresentanti delle Organizzazioni FAI – CISL, FLAI – CGIL e UILA – UIL;
- in data 18 marzo 2019 le parti hanno raggiunto l’accordo sul nuovo Contratto Integrativo Regionale per il Piemonte per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria valido dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 per la parte economica e dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2022 per la parte normativa, applicabile nell’ambito territoriale piemontese ai rapporti di lavoro tra gli addetti forestali e gli enti pubblici per l’esecuzione di lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria ed allegato in copia alla presente deliberazione per farne parte integrante, (originale agli atti della Direzione competente);
dato atto inoltre che agli oneri finanziari conseguenti all’applicazione delle disposizioni contrattuali di cui sopra, agli addetti forestali che operano presso la Regione Piemonte la Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile. Trasporti e Logistica, istituzionalmente competente in materia di contrattualistica degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestali e idraulico-agraria, farà fronte con le risorse disponibili nell’ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), che presenta sufficiente e congrua copertura;
viste:
• la l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.i.;
• la legge regionale 19 marzo 2019, n. 9. “bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;
• la DGR 1 - 8566 del 22/03/2019 “Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i”;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;
la Giunta regionale, unanime
delibera
- di recepire per gli addetti forestali della Regione Piemonte il Contratto Integrativo Regionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico-agraria riferito al XXXX 0000-0000 allegato in copia alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, sottoscritto a Torino in data 18 marzo 2019 tra la delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, composte come dettagliato in premessa;
- di dare atto che l’applicazione delle disposizioni contrattuali in oggetto è demandata alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica, istituzionalmente competente in materia di contrattualistica degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, che farà fronte agli oneri finanziari conseguenti con le risorse disponibili nell’ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), che presenta sufficiente e congrua copertura.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 21 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
(omissis)
Allegato
FAI-CISL regionale del Piemonte FLAI-CGIL regionale del Piemonte UILA-UIL regionale del Piemonte
REGIONE PIEMONTE
UNCEM regionale del Piemonte
CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE DI LAVORO
per i lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico agraria per la Regione Piemonte
riferito al XXXX 0000-0000
Il giorno 18 marzo 2019 in Torino, nella sede della Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx x. 00, sono convenuti per la sottoscrizione del seguente Contratto Integrativo Regionale del Piemonte:
per la Regione Piemonte, l’Assessore Xxxxxxx Xxxxxxxxx
il Vice Direttore della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica Xxxxx Xxxxxxx
Per l’UNCEM, il Vice Presidente della Delegazione Regionale Xxxxx Xxxxxxx per le Organizzazioni Sindacali:
FAI-CISL regionale del Piemonte rappresentata da Xxxx Xxxxxxxx e Xxx Xxxxxxx XXXX-CGIL regionale del Piemonte rappresentata dal Xxxx Xxxxx e Xxxxxxx Xxxxx
UILA – UIL regionale del Piemonte rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Art. 1
Ambito di applicazione (rif. artt. 1 e 2 CCNL)
1. Il presente Contratto integrativo regionale di lavoro (di seguito CIR) integra il Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 7 dicembre 2010 (di seguito CCNL) e si applica nell'ambito territoriale piemontese ai rapporti di lavoro tra i lavoratori dipendenti e la Regione Piemonte, le Unioni Montane, gli Enti Pubblici, i consorzi forestali, le aziende speciali ed altri enti che, con finanziamento pubblico o in amministrazione diretta o in affidamento se cooperative o enti ed imprese di altra natura, svolgono attività di:
- sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria;
- imboschimento e rimboschimento;
- miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse;
- difesa del suolo;
- valorizzazione ambientale e paesaggistica.
2. Per le attività svolte dagli addetti forestali dipendenti dalla Regione Piemonte, si intendono attività connesse a quelle indicate al comma 1 e che possono essere eseguite dagli operai forestali le seguenti:
- sorveglianza e prevenzione idrogeologica;
- opere di ingegneria naturalistica;
- interventi forestali in caso di calamità naturali a supporto delle attività d'emergenza;
- interventi per la prevenzione degli incendi boschivi e di ricostituzione di aree forestali danneggiate e di ripristino nelle fasi di post-emergenza;
- sistemazione e manutenzione di sentieri e piste forestali;
- manutenzione di fabbricati e impianti di proprietà regionale;
- manutenzione e gestione di parchi e giardini di proprietà regionale;
- produzione di piante forestali nei vivai regionali;
- difesa fitosanitaria, ripristino e ricostituzione di aree forestali danneggiate;
- altre attività in base alla normativa regionale vigente.
3. In caso di affidamento da parte dell'amministrazione pubblica di lavori di cui al comma 1, il capitolato prevede, con clausola sanzionatoria, l'applicazione del CCNL vigente e del presente CIR.
4. Il presente CIR contiene altresì disposizioni specifiche per gli addetti forestali dipendenti dalla Regione Piemonte.
Art. 2
Relazioni sindacali e sistema di informazioni (rif. art. 3 CCNL)
1. Per lo svolgimento delle relazioni sindacali su temi di comune interesse sono istituiti, conformemente a quanto previsto all’articolo 3 del CCNL, il Comitato paritetico regionale (CPR) e, per quanto riguarda l’Ente Regione Piemonte, i Comitati tecnici paritetici provinciali (CTPP).
2. Le parti firmatarie del presente contratto si impegnano a valutare la costituzione dell’Ente bilaterale di settore.
Art. 3
Comitato paritetico regionale (rif. art. 3 CCNL)
1. Al CPR, oltre ai compiti individuati dall’articolo 3 del CCNL, sono attribuiti i seguenti:
a) fornire l’interpretazione autentica del presente CIR;
b) esperire i tentativi di conciliazione delle eventuali controversie collettive e individuali che non abbiano trovato adeguata soluzione a livello aziendale;
c) proporre i criteri per l’individuazione dei centri di raccolta e degli ambiti territoriali per le attività dei lavoratori dipendenti dalla Regione e per le altre questioni demandate ai CTPP;
d) esaminare e formulare pareri sulle questioni poste o definite dai CTPP;
e) definizione del percorso per la trasformazione del contratto da OTD a OTI di cui al comma 3 dell’articolo 7.
f) ogni altra questione espressamente rinviata al CPR dal presente CIR.
2. Il CPR è composto da:
- due rappresentanti della FLAI-CGIL,
- due rappresentanti della FAI-CISL,
- un rappresentante della UILA-UIL,
- un rappresentante di UNCEM,
- tre rappresentanti dell’Ente Regione Piemonte,
ed è presieduto dall’Assessore regionale con delega per le materie forestali (o suo delegato).
3. Il CPR si riunisce almeno due volte l’anno, su convocazione del Presidente, entro il mese di febbraio ed entro la fine di settembre. Il CPR può essere convocato anche su richiesta motivata di una delle parti e la convocazione avviene non oltre 20 giorni dalla richiesta. Per la validità della riunione è richiesta la presenza dei due terzi dei componenti di cui almeno due in rappresentanza della Regione. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale. Le deliberazioni assunte all’unanimità hanno efficacia vincolante tra le parti.
Art. 4
Comitati tecnici paritetici provinciali
1. I CTPP operano quale organismo di confronto tra le XX.XX. e l’Ente Regione quale datore di lavoro per l’esame, a livello territoriale, degli aspetti tecnici riguardanti l’organizzazione del lavoro, la tipologia degli interventi, i livelli occupazionali, le esigenze formative, la sicurezza sul lavoro. I CTPP hanno altresì il compito di individuare, su proposta delle parti, i centri di raccolta e gli ambiti territoriali; formulano inoltre proposte al datore di lavoro in merito alle tematiche di cui al primo periodo nonchè per la definizione del calendario annuale dei lavori, delle festività e delle assunzioni del personale OTD.
2. Ciascun CTPP è composto da:
- tre membri designati dalle XX.XX. tra quelli rappresentati a livello territoriale
- tre rappresentanti della Regione, uno dei quali è individuato nel Responsabile del Settore Tecnico territorialmente competente, che svolge altresì le funzioni di Presidente.
3. Il CTPP si riunisce almeno due volte l’anno, su convocazione del Presidente, entro il mese di febbraio ed entro la fine di settembre. Il CTPP può essere convocato anche su richiesta motivata di una delle parti e la convocazione avviene non oltre 20 giorni dalla richiesta. Per la validità della riunione è richiesta la presenza dei due terzi dei componenti. Di ciascuna riunione viene redatto apposito verbale, che sarà trasmesso in copia al CPR.
Art. 5 Diritti sindacali
(rif. artt. 4 e 5 CCNL)
1. Per quanto si riferisce ai diritti sindacali, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del CCNL, ad integrazione delle disposizioni stesse le parti concordano quanto segue:
a) riunioni in azienda: il limite di 13 ore annue previsto per le riunioni in azienda è da intendersi quale limite individuale annuale, non superabile anche quando il lavoratore sia occupato durante l’anno in più unità produttive o presso diversi datori di lavoro;
b) rappresentanze sindacali:
- per la definizione del numero dei rappresentanti sindacali eleggibili per i lavoratori dipendenti dall’Ente Regione, le unità produttive sono individuate presso ciascun ambito territoriale;
- ne discende che i Rappresentanti sindacali eleggibili sono fissati in un numero complessivi di 3 nelle unità produttive che occupano fino a 50 lavoratori;
- i dirigenti R.S.A./R.S.U. potranno usufruire dei permessi retribuiti, pari complessivamente ad un’ora per addetto alle dipendenze di ogni singola unità produttiva, sino all’esaurimento del monte ore stesso;
c) permessi sindacali:
- la maggiorazione di tre ore mensili previste dall’art. 4, lett. C), del CCNL matura anche nei periodi di assenza per malattia o infortunio;
- i nominativi dei dirigenti sindacali che ricoprano cariche direttive in seno agli organi nazionali, regionali o provinciali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dei presente CIR sono comunicati per iscritto all'Ente datore di lavoro;
- per la quantificazione delle ore di permesso spettanti ai dirigenti delle RSA/RSU dell’Ente Regione, si fa riferimento alle unità produttive individuate alla lett. b);
d) distacchi sindacali: ai lavoratori dell’Ente Regione è riconosciuto, oltre ai permessi sopra previsti un distacco per un massimo di 600 giornate all’anno. La suddivisione delle giornate tra le XX.XX. è effettuata dalle XX.XX. secondo i criteri da esse stabiliti.
Entro il 31 gennaio di ogni anno le XX.XX. comunicano alla Regione Piemonte la suddivisione delle giornate di distacco. In mancanza di comunicazione, alla suddivisione provvede la Regione in modo proporzionale alle deleghe sindacali e ne informa tempestivamente le XX.XX. Contestualmente alla
comunicazione della suddivisione delle giornate di distacco o, nel caso di suddivisione effettuata dalla Regione, entro 15 giorni dall’avvenuta informativa, le XX.XX. comunicano alla Regione il nominativo dei lavoratori che ne usufruiranno.
I lavoratori che utilizzeranno dette giornate non potranno accedere ai corsi di formazione previsti dalla Regione Piemonte.
La fruizione da parte di ciascuna O.S. delle giornate di distacco avviene previa comunicazione all’ente datore di lavoro almeno 15 giorni prima della decorrenza, con indicazione del periodo di fruizione e del nominativo del lavoratore distaccato.
2. I dati sull’impiego dei permessi sindacali sono esaminati in sede di Comitato paritetico regionale.
Art. 6
Contributi per l’assistenza contrattuale/Delega sindacale
1. Viene confermato il Contributo di Assistenza Contrattuale regionale che sarà trattenuto dalla retribuzione giornaliera spettante ai lavoratori e versato alle Organizzazioni Sindacali regionali dei lavoratori firmatarie del presente C.I.R. nella misura, nelle forme e nei modi indicati dal regolamento allegato A, che forma parte integrante ed essenziale del presente contratto.
2. Le parti convengono che la delega sindacale sottoscritta dal lavoratore a tempo determinato abbia validità nelle successive chiamate, salvaguardando, in questo modo, la volontà già espressa dal lavoratore, salva espressa revoca da parte del lavoratore stesso.
Art. 7 Garanzie occupazionali
(rif. art. 48 CCNL)
1. Ferme restando la sussistenza di disponibilità di bilancio e le necessità operative e organizzative del settore idraulico-forestale, la Regione Piemonte garantisce l’assunzione di operai a tempo determinato (OTD) in numero corrispondente all’organico approvato con deliberazione della Giunta regionale e per un numero di giornate pari a 164 giornate contributive, procedendo alla riassunzione degli operai che hanno lavorato nell’anno precedente e, qualora questi non siano in numero sufficiente a coprire le esigenze, all’assunzione di nuovi operai. Salvo specifiche esigenze organizzative aziendali, gli operai a tempo determinato di nuova assunzione sono inquadrati nel I livello o, previa verifica di acquisizione della professionalità richiesta, possono essere inquadrati nel II livello in caso di riassunzione.
2. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, la Regione Piemonte quale datore di lavoro da’ comunicazione della riassunzione agli operai occupati nell’anno precedente.
Il diritto alla riassunzione decade in caso di mancato e ingiustificato riscontro all’avviso di chiamata al lavoro.
3. La Regione Piemonte provvede annualmente ad assumere operai a tempo indeterminato in sostituzione di quelli cessati dall’attività e a copertura dell’organico approvato con delibera della Giunta regionale anche attraverso la trasformazione del rapporto di lavoro degli OTD in forza alla Regione Piemonte, a seguito di selezione attuata nel rispetto di criteri di imparzialità e buon andamento che tengano conto delle esigenze funzionali della Regione, della distribuzione territoriale dei cantieri e degli impianti, dell’anzianità di servizio dei lavoratori e della professionalità acquisita anche attraverso percorsi formativi. Il piano delle assunzioni e i criteri di selezione sono concordati in sede di CPR.
4. Le parti datoriali si impegnano comunque ad assumere gli operai forestali residente nelle zone montane, collinari o negli ambiti ove ricadono i cantieri forestali.
5. Con D.G.R. n. 65-8119 del 14/12/2018 l’organico degli operai forestali della Regione Piemonte è fissato in 471 unità di cui 273 a tempo indeterminato e 198 a tempo determinato.
6. Le assunzioni di cui al comma 3 sono condizionate alla necessaria disponibilità di bilancio.
Art. 8 Orario di lavoro
(rif. artt. 9 e 50 CCNL)
1. L’orario di lavoro è stabilito nella misura di numero 39 ore settimanali suddivise in 5 giorni con il sabato di norma libero; ai sensi della legge n. 37 del 16 febbraio 1977, art. 5, la giornata del sabato è considerata lavorativa ai soli fini della contribuzione assicurativa, qualora nella settimana di riferimento siano state lavorate le 39 ore previste o che tali ore siano da considerare comunque lavorate per causa non imputabile al lavoratore (art. 59 CCNL).
2. Il lavoro eseguito oltre i limiti di cui al comma precedente è considerato straordinario.
3. L’orario di lavoro degli impiegati è articolato, di norma, in 8 ore dal lunedì al giovedì e 7 ore al venerdì e ha decorrenza flessibile tra le ore 8,00 e le ore 10,00 con pausa mensa, della durata minima di 30 minuti e massima di un’ora e mezza da fruire tra le 12,30 e le 14.00. Per gli impiegati dipendenti dall’Ente Regione la pausa mensa è fruita con le stesse modalità e durata valevole per il personale regionale.
Su richiesta dell’impiegato al datore di lavoro e compatibilmente con l’esigenza di garantire la funzionalità dei servizi, può essere applicato l’orario flessibile settimanale, con possibilità di prestare fino a nove ore di lavoro dal lunedì al giovedì e al venerdì un minimo di quattro ore a completamento dell’orario settimanale.
Con separati accordi aziendali tra le parti, può essere prevista e disciplinata la possibilità di consentire la prestazione lavorativa in telelavoro.
4. L’orario di lavoro degli operai è articolato in 8 ore giornaliere dal lunedì’ al giovedì’, di norma dalle 8.00 alle 17.00, e 7 ore al venerdì, di norma dalle 8.00 alle 16.00, con pausa mensa dalle 12.00 alle 13.00. La definizione di diverse articolazioni dell’orario di lavoro degli operai è demandata ad accordi aziendali tra le XX.XX. e gli enti datori di lavoro stipulanti il presente CIR, nell’ambito del Comitato paritetico regionale e, per l’Ente Regione, dei Comitati tecnici paritetici provinciali, al fine di introdurre criteri di flessibilità e stagionalità per la migliore efficacia delle attività. Resta ferma la previsione di una pausa mensa pari ad un’ora e nel caso di orario continuato pari a mezz’ora.
5. Ad integrazione di quanto stabilito al nono comma dell’articolo 9 del CCNL, si conviene che i riposi compensativi possano essere usufruiti per un massimo di trenta ore all’anno, da attingere dal monte-ore cumulativo individuale. Il lavoratore che intenda avvalersi di questa facoltà, deve segnalarlo al datore di lavoro entro il 31 gennaio di ogni anno ed usufruirne entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Il monte-ore può essere fruito per frazioni non inferiori a quindici minuti per gli impiegati e per un minimo giornaliero di 1 ora per gli operai. Il monte ore residuo al 31 gennaio dell’anno successivo non è più fruibile per riposi compensativi né può essere oggetto di maggiorazioni retributive.
6. L’orario di lavoro degli operai dipendenti dalla Regione Piemonte e addetti ai cantieri forestali ha inizio nel momento in cui viene raggiunto il centro di raccolta, come individuato ai sensi dell’articolo 12. E’ comunque garantita una prestazione effettiva di almeno sette ore di lavoro dal lunedì al giovedì e di sei ore il venerdì.
7. Le parti concordano di demandare ad accordi tra XX.XX. e datore di lavoro l’eventuale aumento della percentuale di posti destinabili al rapporto di lavoro a tempo parziale previsto dall’articolo 6 del CCNL, che non dovrà comunque superare il 15% degli operai a tempo indeterminato.
8. Il tempo impiegato nel recupero e nella manutenzione degli attrezzi presso il magazzino è comunque considerato orario di lavoro.
Art. 9 Festività
(rif. art. 11 CCNL)
1. In applicazione dell’articolo 11, sesto comma del CCNL le parti convengono che la festività del 4 novembre è giornata lavorativa a tutti gli effetti e quindi retribuita nella misura di 6,50 ore anche se cade di sabato.
2. Le quattro festività soppresse (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) si aggiungono alle giornate di ferie di cui all’articolo 12 del CCNL e devono essere fruite nel corso dell’anno solare.
3. Le parti convengono che, in considerazione dell’organizzazione della Regione, per i lavoratori da essa dipendenti, la festività del Santo Patrono sia quella della città ove ha sede il Settore Tecnico Regionale di riferimento. I CTPP possono proporre, in sede di definizione del calendario annuale dei lavori, giornate diverse per la fruizione della festività patronale.
Art. 10 Ferie
(rif. art. 12 CCNL)
1. Ai sensi dell’art. 12 CCNL ai lavoratori a tempo indeterminato spettano 22 giorni di ferie retribuite per ogni anno solare a cui si aggiungono 4 giorni di festività soppresse di cui al comma 2 dell’art. 9 del presente CIR.
2. Fermo restando quanto disposto dall’art. 12 del CCNL, i periodi di ferie sono concordati tra il datore di lavoro e i lavoratori entro il 30 aprile di ciascun anno e devono comprendere almeno un periodo di due settimane continuative, pari a 10 giorni lavorativi.
3. Le ferie devono essere fruite nel corso dell’anno solare in cui sono maturate. Qualora, per motivi non dipendenti dalla volontà del lavoratore, le ferie non siano state fruite nel corso dell’anno solare, dovranno esserlo entro 18 mesi successivi al termine dell’anno di riferimento, secondo quanto stabilito dall’art. 12 comma 6 del CCNL.
Art. 11
Mensilità aggiuntive (13a e 14) (rif. art. 14 CCNL)
1. I lavoratori con contratto a tempo indeterminato hanno diritto alla corresponsione della 13^ e 14^ mensilità così come previsto dal CCNL; agli operai a tempo indeterminato per ogni giornata di assenza volontaria e/o di CISOA, l'importo di tali mensilità sarà ridotto di 0.4 ore.
Art. 12
Mezzi di trasporto e centri di raccolta (rif. artt. 15 e 54 CCNL)
1. Il datore di lavoro provvede ai mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro dal centro di raccolta.
2. Il prelievo dei lavoratori può anche essere effettuato lungo il percorso dell’automezzo aziendale fino al luogo di lavoro.
3. Per centro di raccolta si intende il luogo presso il quale convergono autonomamente i lavoratori e dal quale si conteggia il rimborso chilometrico di cui all'art. 13 spettante al lavoratore, qualora non siano disponibili i mezzi di trasporto di cui al comma 1.
4. Per gli operai assegnati in via continuativa ad impianti fissi, quali i vivai forestali e i parchi, il centro di raccolta è individuato nella stessa struttura dove stabilmente si svolge l'attività. Ai dipendenti compresi nella tabella allegato B come già definito nei precedenti CIR, competono le somme orarie a fianco di ciascuno riportate.
5. Per gli operai addetti a lavori che comportino interventi sul territorio con spostamenti di cantiere, l’individuazione dei centri di raccolta è effettuata d'intesa tra le XX.XX. e il datore di lavoro nell'ambito del CPR e del CTPP secondo le modalità di cui agli articoli 3 e 4 e nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 54 del CCNL.
L’individuazione dei centri di raccolta deve essere funzionale a ridurre al minimo il disagio dei lavoratori ed a salvaguardare l’economicità aziendale.
6. Per i lavoratori dell’Ente Regione, le parti si impegnano a condividere e individuare i centri di raccolta entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente CIR.
7. Sino all’individuazione dei centri di raccolta di cui al comma 5, al lavoratore che utilizzi il mezzo proprio per raggiungere il punto di prelievo dell’automezzo regionale spetta un rimborso pari ad un quinto del costo del carburante per ogni chilometro percorso con una franchigia di 10 chilometri.
8. L’Ente Regione si impegna ad impiegare i lavoratori nelle squadre la cui operatività risulta più vicina alla loro residenza.
9. Nell’ipotesi in cui i lavoratori optino per una sede diversa rispetto a quella di cui al comma precedente le spese di viaggio risultano a carico degli stessi.
Art. 13
Uso del mezzo proprio e rimborso chilometrico (rif. art. 54 CCNL)
1. Nell’ipotesi in cui, per cause di forza maggiore, il mezzo di trasporto fornito dal datore di lavoro non sia disponibile, il direttore dei lavori, su proposta del capo squadra, previa volontà dei lavoratori individuati, organizza il trasporto degli stessi utilizzando il minor numero di automezzi privati.
2. In tal caso, al lavoratore che mette a disposizione il proprio mezzo per il trasporto dei lavoratori e delle attrezzature, spetta un rimborso pari ad un quinto del costo del carburante, per ogni chilometro percorso dalla propria abitazione fino al luogo di lavoro. E’ riconosciuta altresì un’indennità giornaliera di 5,00 euro.
3. Il rimborso di cui al comma 2 non compete al lavoratore che utilizzi il mezzo proprio per la fruizione di permessi straordinari o riposi compensativi o comunque per esigenze personali.
4. Le parti concordano entro fine gennaio e fine luglio di ogni anno il valore di riferimento per il computo del rimborso di cui al comma 1, che sarà medio tra i rilievi effettuati presso 5 distributori di ogni Provincia alla data dei 15 gennaio e 15 luglio.
5. Il rimborso di cui al comma 2 costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro.
Art. 14 Missioni e trasferte (rif. art. 16 CCNL)
1. In applicazione dell’articolo 16 del CCNL, al dipendente che svolge attività di formazione o attività lavorativa in via temporanea fuori dall’abituale sede di servizio, oltre alle eventuali spese di viaggio e di pernottamento, viene riconosciuto un rimborso spese forfettario pari a euro 12,91 o un rimborso fino alla concorrenza di euro 22,66 per ogni pasto se documentato.
2. Il CTPP di cui all’articolo 4 del presente CIR stabilisce l’ambito territoriale di operatività di ciascuna squadra che costituisce sede di lavoro del lavoratore ad essa assegnato ai fini dell’erogazione del trattamento di missione.
Art. 15 Congedo matrimoniale
(rif. art. 17 CCNL)
1. Il permesso retribuito per matrimonio/unioni legalmente riconosciuti previsto dell’art. 17 del CCNL per il lavoratori a tempo indeterminato è esteso anche ai lavoratori a tempo determinato, che ne fruiscono in costanza di rapporto di lavoro.
2. E’ inteso che in ogni caso il giorno del matrimonio deve essere compreso nel permesso.
Art. 16 Formazione professionale
(rif. art. 21 CCNL)
1. Premesso che il potenziamento e la qualificazione dell'attività di formazione professionale costituiscono obiettivo rilevante e prioritario, le parti concordano sulla necessità di programmare percorsi formativi attraverso l’avvio o l’istituzione di corsi di formazione professionale nel settore forestale, in coerenza con la natura dei programmi annuali e pluriennali di intervento, oltre a programmi formativi, mirati ai lavoratori e agli RLS, volti a migliorare la conoscenza e l’applicazione delle disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro.
2. I contenuti dei piani formativi sono analizzati e proposti nell’ambito del CPR e, per quanto riguarda l’Ente Regione, dei CTPP, secondo quanto disposto agli articoli 3 e 4. Nei CTPP verrà inoltre concordato il corretto e diffuso accesso alla formazione.
3. L'attività della manodopera partecipante ai corsi sarà possibilmente alternata tra partecipazione al corso di addestramento professionale e attività di lavoro tecnico-pratica allo scopo di consolidare una forza lavoro qualificata sia in materia forestale sia in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
4. Il datore di lavoro tiene informati i lavoratori, attraverso apposite comunicazioni sui corsi di formazione programmati e garantisce pari opportunità di accesso ai corsi medesimi.
Art. 17 Istruttori forestali (rif. art. 49 CCNL)
1. Le parti convengono di istituire la qualifica professionale dell’istruttore forestale.
2. Tale qualifica è riconosciuta agli operatori forestali altamente specializzati che hanno frequentato proficuamente specifici corsi di formazione ed aggiornamento e che, avendo dimostrato capacità tecniche e didattiche rilevanti, collaborano alla pratica realizzazione delle attività formative.
3. La qualifica è certificata da uno specifico attestato di abilitazione rilasciato dalla Regione Piemonte. Il conseguimento e il mantenimento della qualifica professionale di istruttore forestale è disciplinata con provvedimento della Regione.
4. La Regione Piemonte si impegna a garantire per tutti gli istruttori forestali da essa dipendenti, la possibilità di espletare, al minimo, la quantità di giornate di attività formativa necessaria per il mantenimento della qualifica, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative.
Art. 18
Classificazione e inquadramento. Indennità di alta professionalità e indennità giornaliere (rif. artt. 35 e 49 CCNL)
1. Le parti rilevano che le figure professionali contemplate all’art. 35 e 49 del CCNL non necessitano di integrazioni.
2. Le parti stabiliscono di inquadrare al quinto livello specializzati super:
a) gli operai in possesso della qualifica professionale di istruttore forestale;
b) gli operai con incarico di capo squadra;
c) gli operai responsabili di vivaio o di altra struttura complessa ove siano occupati continuativamente almeno dieci operai;
d) gli operatori di macchine complesse per il movimento terra;
e) gli operatori addetti a lavori in parete e tree climbing.
3. I dipendenti che svolgono le attività di cui al comma 2 sono formalmente individuati dal datore di lavoro su proposta del direttore dei lavori in numero congruo con le esigenze organizzative dell’azienda nel rispetto dei criteri stabiliti d’intesa con le XX.XX. nell’ambito dei comitati paritetici.
4. Ai dipendenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) è riconosciuta l’indennità di alta professionalità prevista dall’articolo 49 del CCNL, per 14 mensilità, così determinata:
a) 100,00 euro per gli operai in possesso della qualifica professionale di istruttore forestale capo- corso e per gli operai responsabili di vivaio o di altra struttura complessa ove siano occupati continuativamente almeno 10 operai;
b) 90,00 euro per gli operai in possesso della qualifica professionale di istruttore forestale;
c) 45,00 euro per gli operai con incarico di capo squadra.
5. L’indennità di alta professionalità assorbe eventuali indennità dovute in ragione dell’incarico di capo operaio.
6. Nel caso in cui il lavoratore abbia diritto a più indennità di alta professionalità in virtù della qualifica posseduta o dell’incarico ricoperto, allo stesso compete esclusivamente l’indennità di alta professionalità di importo maggiore.
7. Ai lavoratori di cui al comma 2, lettere d) ed e) sarà corrisposta inoltre una indennità di 5,00 euro per ogni giornata nella quale venga svolta rispettivamente l’attività di operatore di macchine complesse per il movimento terra o l’attività di operatore addetto a lavori in parete e tree-climbing. L'indennità di cui al presente comma sarà erogata a decorrere dal mese successivo alla stjipulazione del presente CIR.
8. Agli istruttori forestali è riconosciuta inoltre un’indennità di euro 100 per ciascuna giornata formativa effettuata.
9. Xxxxx restando gli incarichi in atto all’entrata in vigore del presente CIR, possono essere nominati capo squadra esclusivamente lavoratori appartenenti al V livello a tempo indeterminato, salvo che per le squadre istituite per esigenze esclusivamente stagionali, per le quali il capo squadra può essere anche un lavoratore OTD. L’incarico di caposquadra non è compatibile con il lavoro a tempo parziale. L’incarico di caposquadra può essere attribuito al personale in possesso di requisiti di esperienza, professionalità, capacità gestionale ed anzianità di servizio e a seguito di selezione comparativa interna è a carattere temporaneo e può essere revocato. Le parti concordano di demandare ai comitati paritetici la definizione dei criteri e delle modalità per la nomina e la conferma dei caposquadra.
10. Qualora durante la fase applicativa del presente CIR emergano figure professionali non riconducibili ai profili esemplificativi previsti nel CCNL vigente, le parti si impegnano a definirne la collocazione.
11. Le parti convengono inoltre che i lavoratori con contratto a tempo determinato, qualora riassunti, mantengano la qualifica in precedenza già acquisita.
Art. 19 Permessi straordinari (rif. artt. 38 e 51 CCNL)
1. Il permesso retribuito in caso di decesso del coniuge o parente entro il secondo grado previsto dal CCNL è esteso al personale a tempo determinato.
2. Il monte ore di permessi retribuiti di 16 ore riconosciuto agli operai a tempo indeterminato è fruibile anche per frazioni di giornata con un minimo di un’ora. Il medesimo monte ore è riconosciuto agli OTD.
3. Xxxx impiegati a tempo indeterminato sono riconosciuti 7 giorni di permesso straordinario retribuito per giustificati motivi familiari o personali. Tali permessi sono fruibili anche in ore o frazioni di ora con un minimo di 15 minuti.
4. La fruizione dei permessi di cui ai commi 2 e 3 deve essere autorizzata per iscritto dal datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze di servizio. A tal fine i lavoratori presentano domanda con congruo anticipo rispetto alla data di fruizione.
5. Esauriti i permessi di cui al comma 2 ed escludendo specifiche e documentate motivazioni, i lavoratori con contratto a tempo determinato non possono assentarsi dal lavoro. In caso di esigenze
personali, i lavoratori a tempo determinato possono assentarsi previa richiesta da presentare con congruo preavviso al datore di lavoro.
Art. 20
Salario integrativo regionale (rif. artt. 39 e 52 CCNL)
1. Dal 1° gennaio 2019 il Salario integrativo regionale viene elevato degli importi sotto indicati:
Qualifica | Incremento del SIR dal 01.01.2019 |
Operaio comune 1° livello | € 36,22 |
Operaio qualificato 2° livello | € 39,11 |
Op. qualif. super 3° livello | € 40,20 |
Op. specializzato 4° livello | € 42,01 |
Op. special. super 5° livello | € 44,55 |
Impiegato 1° livello | € 34,96 |
Impiegato 2° livello | € 37,75 |
Impiegato 3° livello | € 40,20 |
Impiegato 4° livello | € 42,65 |
Impiegato 5° livello | € 46,49 |
Impiegato 6° livello | € 53,13 |
La retribuzione lorda complessiva risulta pertanto come da tabella All. C.
2. Oltre a quanto stabilito dall’art. 41 del vigente CCNL per gli impiegati, agli operai a tempo indeterminato già in servizio e di nuova assunzione fino alla scadenza contrattuale viene riconfermato il diritto a tre scatti di anzianità già previsto dalla precedente contrattazione integrativa.
3. Gli scatti di anzianità di cui al comma 2 vengono corrisposti in cifra fissa mensile nella seguente misura:
Qualifica | Anzianità di servizio | ||
anni 2 | anni 4 | anni 6 | |
Operaio comune 1° livello | € 23,24 | € 46,48 | € 69,72 |
Operaio qualificato 2° livello | € 24,79 | € 49,58 | € 74,37 |
Op. qualif. super 3° livello | € 25,57 | € 51,13 | € 76,70 |
Op. specializzato 4° livello | € 26,34 | € 52,68 | € 79,02 |
Op. special. super 5° livello | € 27,89 | € 55,78 | € 83,67 |
Art. 21
Indennità di funzione agli impiegati forestali/Premio di partecipazione ai risultati (rif. artt. 35 e 36 CCNL)
1. Agli impiegati a tempo indeterminato individuati come quadri per lo svolgimento delle funzioni descritte all’articolo 36 lett. a) del CCNL è riconosciuta un’indennità fissa annua fino al 25% del salario base.
2. Agli impiegati che svolgono funzioni di coordinamento tecnico, amministrativo e gestionale è riconosciuta un'indennità fissa annua fino al 15% del salario base.
3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili.
4 L'individuazione delle funzioni indennizzabili è demandata a specifici accordi in sede di comitati paritetici.
5. L’attribuzione della qualifica di quadro e le funzioni attribuite che danno diritto all’indennità devono risultare da un formale atto di assegnazione da parte del datore di lavoro.
6. L’indennità è erogata qualora le funzioni siano state effettivamente svolte per almeno sei mesi nell’anno.
7. Xxxx impiegati che prestano servizio con contratto di lavoro part-time l’indennità è erogata in proporzione al tempo-lavoro effettuato.
8. Le parti concordano di destinare per ciascun anno una parte delle risorse disponibili per il pagamento delle indennità agli impiegati forestali all'incentivazione di attività di progettazione per programmi specifici. A tal fine vengono definiti d'intesa tra le parti l'entità delle risorse disponibili, gli obiettivi, i risultati attesi, i parametri di valutazione per determinare il raggiungimento degli obiettivi. Gli incentivi erogati a tale titolo hanno caratteristiche di variabilità e indeterminabilità e rientrano del regime di decontribuzione previsto dalle leggi vigenti.
9. L'applicazione del presente articolo è fissata a decorrere dal 1 gennaio 2020.
Art. 22 Indennità di mensa (rif. art. 58 CCNL)
1. Al lavoratore viene corrisposta per le giornate in cui ha prestato attività lavorativa un’indennità sostitutiva di mensa determinata nell’importo giornaliero di 5,29 euro.
2. L’indennità sostitutiva di mensa viene erogata il mese successivo a quello di competenza in base alle giornate di effettivo lavoro, anche in sostituzione del ricovero ad uso mensa.
Art. 23
Assicurazioni sociali, anticipazione e integrazione trattamenti (rif. artt. 60 e 61 CCNL)
1. Ai lavoratori assunti a tempo indeterminato verranno anticipati i trattamenti di malattia, infortunio, C.I.S.O.A, per un importo non superiore al T.F.R. maturato.
2. I lavoratori che non intendano fruire di tale istituto contrattuale dovranno farne richiesta scritta al datore di lavoro.
3. I lavoratori sono tenuti a segnalare con immediatezza al datore di lavoro la corresponsione di tali somme da parte degli organi previdenziali, al fine di consentire il recupero dei trattamenti anticipati.
4.Trascorsi i 3 mesi dall'anticipazione dei trattamenti di malattia, infortunio e CISOA, qualora il lavoratore non abbia ancora comunicato l'avvenuta corresponsione di tali somme, il datore di lavoro si informa direttamente presso l'Ente e provvede al recupero in base all'effettiva corresponsione o meno da parte degli Istituti.
5. In ogni caso, nel mese di dicembre di ogni anno verrà eseguito il recupero a conguaglio di quanto precedentemente anticipato.
6. Inoltre le parti, al fine di pervenire al pagamento diretto ai propri dipendenti, di tutte quelle somme a carico dell'INPS (assegni nucleo familiare e maternità) e INAIL, si impegnano a costituire una commissione bilaterale per definire e concordare con gli istituti a livello regionale il rimborso diretto all'Ente per le somme anticipate.
7 . Agli operai assunti a tempo determinato ed indeterminato sarà erogata l'indennità di malattia riferita ai primi tre giorni (carenza).
8. Le parti datoriali si impegnano a corrispondere fino al 100% della retribuzione in caso di infortunio e fino all’80% in caso di malattia. Per malattie superiori ai 10 giorni consecutivi le parti datoriali si impegnano a corrispondere fino al 90% della retribuzione a partire dall'undicesimo giorno.
Art. 24 Conservazione del posto
(rif. art. 62 CCNL)
1. Trascorso il periodo di conservazione del posto, previsto dal CCNL all'art. 62 e per i soli casi ivi contemplati di malattia ed infortunio, il lavoratore può richiedere un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita di durata non superiore a sei mesi.
Art. 25
Attrezzi di lavoro ed equipaggiamento personale (rif. artt. 22 e 55 CCNL)
1. A tutti i lavoratori verranno forniti dal datore di lavoro gli attrezzi necessari per lo svolgimento delle attività.
2. Al personale verrà fornito il necessario equipaggiamento antinfortunistico.
3. Il datore di lavoro si impegna, per motivi di sicurezza, a fornire idonei mezzi di comunicazione.
Art. 26
Impossibilità sopravvenuta della prestazione di lavoro (rif. art. 59 CCNL)
1. Nell'ipotesi in cui l'operaio a tempo determinato giunto al posto dì lavoro non possa, per avversità atmosferiche, iniziare la prestazione o la stessa abbia durata inferiore a due ore, ha diritto in ogni caso al pagamento di due ore della retribuzione giornaliera di qualifica.
2. Nella stessa ipotesi di cui al precedente comma, qualora la prestazione abbia durata superiore alle due ore, il lavoratore ha diritto al pagamento delle ore di lavoro previste prima dell'interruzione pomeridiana; qualora la prestazione venga ripresa nel pomeriggio e poi sospesa, il lavoratore ha diritto al pagamento dell’intera retribuzione giornaliera di qualifica.
Art. 27
Commissione regionale pari opportunità (rif. art. 19 CCNL)
1. In attuazione all'art. 19 del CCNL vigente, le incombenze relative alla verifica delle pari opportunità, vengono demandate al CPR di cui all'art. 3 del presente C.I.R.
Art. 28 Ambiente e salute (rif. art. 22 CCNL)
1. In applicazione a quanto previsto dagli articoli 9 e 22 del CCNL sono da considerarsi nocivi i seguenti lavori:
- manipolazione ed uso di presidi sanitari;
- carico, trasporto, scarico, spargimento e/o irrorazione di concimi chimici, antiparassitari ed anticrittogamici per i quali siano prescritte particolari cautele.
2. Sono da considerarsi faticosi i seguenti lavori:
- lavoro con macchine e utensili ad aria compressa o ad asse flessibile;
- spicconatura continua di zone rocciose;
- carico, scarico e trasporto di materiale pietroso;
- taglio bosco di alto fusto senza l'ausilio di mezzi meccanici;
- utilizzo di mezzi meccanici quali motosega e decespugliatore.
3. Alle operazioni di lavori nocivi e faticosi l'operaio non può essere addetto per più di due ore lavorative, intervallate da pari tempo in attività non nocive e non faticose.
4. Agli operai che, per esigenze non altrimenti risolvibili, siano addetti per 6 ore nell'arco della giornata a tale attività, compete la riduzione dell'orario di lavoro di due ore giornaliere.
5. Gli operai possono essere addetti a lavori in acqua per un massimo di cinque ore giornaliere e per le ore residue devono essere adibiti ad altre attività.
Art. 29 Sicurezza sul lavoro (rif. art. 22 CCNL)
1. Il datore di lavoro si impegna ad applicare le disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.
2. I capisquadra sono i preposti dal datore di lavoro sui cantieri in materia di sicurezza e igiene sul posto di lavoro, in applicazione della normativa vigente. Ai capisquadra viene riconosciuta una indennità di funzione commisurata all’effettiva durata, in giorni lavorativi, della funzione di caposquadra pari a 2,58 euro.
3. Il caposquadra, avute le necessarie disposizioni dal direttore dei lavori, sovrintende alle attività di cantiere o di vivaio, sorveglia che i lavori si svolgano nelle condizioni di sicurezza previste dalle leggi, dispone che i lavoratori osservino le misure di prevenzione, esercitando il controllo più scrupoloso sul comportamento degli stessi. Esige l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni aziendali e delle norme di legge, a lui rese note dalla direzione dei lavori e dal datore di lavoro, esige inoltre l'uso appropriato dei mezzi individuali e collettivi di protezione e segnala con tempestività alla direzione dei lavori gli eventuali comportamenti anomali, le variazioni ambientali non prevedibili che possano limitare l'efficacia delle misure di sicurezza ed igiene.
4. Al fine di garantire, nell'ambito della squadra, la presenza continua del preposto si conviene che, nei casi di assenza temporanea del caposquadra, le relative funzioni vengano esercitate da altro operaio preventivamente individuato dal direttore dei lavori, ed al quale il caposquadra effettivo abbia dato le consegne. Pertanto ai sensi dell'art. 8, comma 3, del CCNL a tale dipendente, scelto tra
gli appartenenti alla qualifica più elevata, sarà corrisposta una indennità fissa pari a 5,00 euro giornalieri sempre che non sia inquadrato nel quinto livello specializzato super.
5. Le parti concordano che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), eletto dagli stessi, verifichi le situazioni di rischio, controlli il corretto utilizzo dei dispositivo di protezione individuale e gli investimenti strutturali di prevenzione infortuni e segnali preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro. Ove richiesto dal datore di lavoro, fornisce pareri su tematiche specifiche in materia di sicurezza e su queste formula proprie proposte ed opinioni.
Art. 30
Attività di spegnimento degli incendi boschivi (rif. artt. 56 e 57 CCNL)
1. Tenuto conto che l’attività di spegnimento incendi boschivi è organizzata su basi di volontariato, agli operai che fanno parte di squadre antincendio e che vengono chiamati a svolgere detta attività od a partecipare ad esercitazioni ed addestramento viene riconosciuto un permesso retribuito.
2. Dal momento in cui i lavoratori si allontanano dal cantiere viene a cessare la responsabilità da parte del datore di lavoro.
3. Qualora invece sia il datore di lavoro a richiedere prestazione lavorativa per far fronte ad emergenze derivanti da incendi o calamità naturali si applicherà quanto previsto dall’art. 57 del CCNL.
Art. 31
Corresponsione dei salari e degli stipendi
1. I salari e gli stipendi saranno corrisposti in tempi certi e regolari, mediante bonifico bancario entro il 15° giorno dei mese successivo a quello di riferimento. In caso di eccezionali situazioni che non consentano il rispetto della suddetta scadenza, verrà data tempestiva comunicazione.
Art. 32
Norma finale di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente CIR si fa riferimento al CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria 2010/2012 sottoscritto in Roma in data 7 dicembre 2010.
Art. 33 Applicazione
1. Le norme contenute nel presente testo trovano applicazione per quanto concerne la parte economica dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 e per quanto concerne la parte normativa dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2022.
2. Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato fino alla stipula di un nuovo accordo.
ALLEGATO A
REGOLAMENTO DELLE TRATTENUTE PER CONTRIBUTO ASSISTENZA CONTRATTUALE
Art. 1
Il contributo di assistenza contrattuale che i lavoratori forestali intendono versare alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto sarà corrisposto a tali Organizzazioni unitariamente tramite ritenuta sulla retribuzione giornaliera da effettuarsi dagli Enti datori di lavoro nella misura e con le modalità indicate nei successivi articoli del presente regolamento.
Art. 2
Le ritenute saranno effettuate dagli Enti datori di lavoro, salva sempre la volontà contraria dei singoli lavoratori da manifestare in ogni momento attraverso l’inoltro all’Amministrazione dalla quale dipendono di una espressa dichiarazione, conforme all’allegato facsimile che sarà a cura delle Amministrazioni medesime consegnato a ciascun lavoratore che ne faccia espressa richiesta, a seguito di apposita comunicazione scritta dell’Amministrazione da consegnarsi nel mese antecedente a quelli in cui si inizia ad effettuare la prima ritenuta. Resta comunque salva per gli operai la possibilità di manifestare la volontà contraria alla ritenuta in una orma equipollente a quella indicata nel comma precedente.
Art. 3
L’importo della ritenuta da effettuarsi sull’ammontare netto della retribuzione ordinaria viene fissato nella misura di 0,21%. La ritenuta sarà effettuata dagli Enti datori di lavoro in coincidenza con il pagamento della retribuzione ai singoli lavoratori.
ALLEGATO B
1 | XXXXXXX Xxxxx | € 0,15494 |
2 | XXXXXX Xxxxxxx | € 0,15494 |
3 | XXXXXXX Xxxxxxxxx | € 0,15494 |
4 | XXXXXXX Xxxxxxxx | € 0,15494 |
Allegato C - RETRIBUZIONI LORDE ADDETTI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE E IDRAULICO AGRARIA REGIONE PIEMONTE
OPERAI A TEMPO DETERMINATO
QUALIFICA | PAGA BASE CCNL | S.I.R. al 31.12.2018 | AUMENTO | S.I.R. al 01.01.2019 | 3^ ELEM. | TOTALE RETRIBUZIONE LORDA AL 01.01.2019 | ||||||
1^ LIVELLO COMUNE | € | 6,8584 | € | 1,1379 | € | 0,2143 | € | 1,3522 | € | 2,5749 | € | 10,7855 |
2^ LIVELLO QUALIFICATO | € | 7,4329 | € | 1,2654 | € | 0,2314 | € | 1,4968 | € | 2,8004 | € | 11,7301 |
3^ LIVELLO QUALIFICATO SUPER | € | 7,6127 | € | 1,3225 | € | 0,2379 | € | 1,5604 | € | 2,8767 | € | 12,0498 |
4^ LIVELLO SPECIALIZZATO | € | 7,9560 | € | 1,4020 | € | 0,2486 | € | 1,6506 | € | 3,0126 | € | 12,6192 |
5^ LIVELLO SPECIALIZZATO SUPER | € | 8,4517 | € | 1,5777 | € | 0,2636 | € | 1,8413 | € | 3,2279 | € | 13,5209 |
OPERAI A TEMPO INDETERMINATO
QUALIFICA | PAGA BASE CCNL | S.I.R. al 31.12.2018 | AUMENTO | S.I.R. al 01.01.2019 | TOTALE RETRIBUZIONE LORDA AL 01.01.2019 | ||||||
1^ LIVELLO COMUNE | € | 1.159,07 | € | 192,31 | € | 36,22 | € | 228,53 | € | 1.387,60 | |
2^ LIVELLO QUALIFICATO | € | 1.256,16 | € | 213,85 | € | 39,11 | € | 252,96 | € | 1.509,12 | |
3^ LIVELLO QUALIFICATO SUPER | € | 1.286,55 | € | 223,51 | € | 40,20 | € | 263,71 | € | 1.550,26 | |
4^ LIVELLO SPECIALIZZATO | € | 1.344,57 | € | 236,93 | € | 42,01 | € | 278,94 | € | 1.623,51 | |
5^ LIVELLO SPECIALIZZATO SUPER | € | 1.428,33 | € | 266,63 | € | 44,55 | € | 311,18 | € | 1.739,51 |
IMPIEGATI
QUALIFICA | PAGA BASE CCNL | S.I.R. al 31.12.2018 | AUMENTO | S.I.R. al 01.01.2019 | TOTALE RETRIBUZIONE LORDA AL 01.01.2019 | ||||||
1^ LIVELLO | € | 1.159,07 | € | 192,31 | € | 34,96 | € | 227,27 | € | 1.386,34 | |
2^ LIVELLO | € | 1.253,46 | € | 212,81 | € | 37,75 | € | 250,56 | € | 1.504,02 | |
3^ LIVELLO | € | 1.329,32 | € | 238,37 | € | 40,20 | € | 278,57 | € | 1.607,89 | |
4^ LIVELLO | € | 1.414,61 | € | 268,07 | € | 42,65 | € | 310,72 | € | 1.725,33 | |
5^ LIVELLO | € | 1.537,80 | € | 309,56 | € | 46,49 | € | 356,05 | € | 1.893,85 | |
6^ LIVELLO | € | 1.765,32 | € | 377,77 | € | 53,13 | € | 430,90 | € | 2.196,22 |