COMUNE DI FIRENZE WESTAR SRL CONTRATTO D'APPALTO
Rep. N. 65211
COMUNE DI FIRENZE WESTAR SRL CONTRATTO D'APPALTO
FORNITURA DI VESTIARIO E BUFFETTERIA PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI FIRENZE - ACCORDO QUADRO DI CUI ALL’ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. 50/2016 CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO CIG 8336914F0F
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno 2021 (duemilaventuno) e questo giorno 11 (undici)del mese di febbraio, in Firenze e precisamente negli uffici della Segreteria Generale posti in xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx (Xxxxxxx Xxxxxxx).
Avanti a me Dott.ssa Xxxxxxxx XX XXXX, Vice Segretario Generale Vicario del Comune di Firenze, autorizzato a ricevere gli atti nei quali il Comune è parte, si sono presentati e personalmente costituiti:
1) Xxxx. Xxxxxxx XXXXXXX, nato a Putignano (BA) il 25 ottobre 1965, domiciliato per la carica ricoperta in Firenze, Piazza della Signoria, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza del “COMUNE DI FIRENZE”, Codice Fiscale 01307110484, nella sua qualità di Comandante del Corpo di Polizia Municipale, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell’art.
25 del Regolamento generale per l’attività contrattuale dello
stesso Comune;
2) Sig.ra Xxxxxxx XXXXXXX, nata a EMPOLI il 26 ottobre 1951, domiciliata per la carica ove appresso, la quale interviene al presente atto non in proprio, ma come amministratore e legale rappresentante dell’Impresa "WESTAR S.r.l." con sede in xxx Xxxxxx 00/X 00000 Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx(XX), codice fiscale 06028620489 e numero d’iscrizione nel registro imprese di Firenze 594161, giusta visura camerale del 22 gennaio 2021;
contraenti della cui identità personale e veste rappresentativa, io Vice Segretario Generale Vicario del Comune di Firenze sono certo;
PREMESSO CHE
- con determinazione dirigenziale n. 3891 del 25 giugno 2020, veniva indetta, in modalità telematica sul sistema START della Regione Toscana, una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ex art. 54 comma
3 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di vestiario e buffetteria per il personale del Corpo di Polizia Municipale di Firenze CIG 8336914F0F, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi degli artt. 95, comma 4 e 97 del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 e ss.mm.ii.;
- con la determinazione suddetta venivano altresì approvati i relativi atti di gara e veniva stabilito il valore dell’Accordo quadro pari ad € 750.000,00 (settecentocinquantamila), XXX xxxxxxx, con assunzione dei relativi impegni di spesa;
- con determinazione dirigenziale n. 6158 del 6 ottobre 2020 questa Amministrazione ha approvato le risultanze dello svolgimento della procedura di gara e ha disposto l’aggiudicazione in favore dell’impresa "WESTAR S.r.l.", quale soggetto che ha presentato la migliore offerta in sede di gara offrendo un ribasso unico del 12,23% (dodici virgola ventitré per cento) da applicare a ciascun prodotto contenuto nell’ “Elenco prodotti”, allegato all’offerta economica;
- con la medesima determinazione è stata autorizzata altresì l’esecuzione in via d’urgenza dell’accordo quadro;
- con verbale del 5 novembre 2020 è stata effettuata la consegna anticipata del servizio ex art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, con contestuale verifica della conformità della campionatura presentata nella medesima data dalla "WESTAR S.r.l.", al Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 marzo 2009, n. 6/R, nonché alle schede tecniche allegate al Capitolato Speciale d’Appalto;
- con nota PR_FIUTG_Ingresso_0143180_20201029 è stato richiesta l'informazione antimafia; essendo decorsi più di trenta giorni dalla richiesta suindicata, la stipula del presente contratto avviene ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, salvo il recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni;
- sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine
generale e speciale previste ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, come da determinazione dirigenziale n.10930/2020 esecutiva dal giorno 11 dicembre 2020, con la quale si dava altresì atto dell’efficacia dell’aggiudicazione disposta con determinazione dirigenziale n. 6158/2020;
Le Parti, con il presente contratto, intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti la fornitura oggetto dell’Accordo Quadro.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Con il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della narrativa che precede e che riconoscono quale parte integrante del presente contratto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto appresso:
ART.1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale, nella persona del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx ed in esecuzione degli atti citati in premessa, affida all’impresa "WESTAR S.r.l." in persona della Sig.ra Xxxxxxx XXXXXXX, che accetta e si obbliga relativamente alla “Fornitura di vestiario e buffetteria per il personale del Corpo di Polizia Municipale di Firenze ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016” CIG 8336914F0F, alle condizioni tutte di cui:
- al presente contratto;
- all' offerta economica presentata - conservata sul sistema regionale START e agli atti del Reparto Forniture Beni e Servizi
della Direzione Corpo Polizia Municipale - e relativo “Elenco dei prodotti”, sul quale sono indicati i prezzi soggetti a ribasso e come ribassati per ogni singolo prodotto;
nonché al seguente elaborato che, sottoscritto digitalmente dalle Parti, ne costituisce parte integrante e sostanziale:
- Capitolato Speciale di appalto e sue allegate schede tecniche, parti integranti del medesimo;
Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (di cui al D.Lgs. 81/2008) non è stato redatto in quanto nell’esecuzione delle prestazioni non emergono significativi rischi interferenziali tra il personale del committente e quello dell’appaltatore.
La Sig.ra Xxxxxxx XXXXXXX, nei nomi, accetta l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché tutte le condizioni cui viene subordinato, che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente.
Dichiara inoltre, di essere edotta degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2021/G/00012 del 26/01/2021 e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del presente contratto.
ART. 2 – IMPORTO DELL’APPALTO
Le parti concordano che il valore massimo del presente Accordo Quadro è fissato in € 750.000,00 (settecentocinquantamila) oltre
IVA e che, per la natura e forma dell’Accordo Quadro del presente contratto, non è applicabile il comma 18, dell’art. 35, del D.Lgs. 50/2016.
I corrispettivi per la fornitura dei singoli articoli dell’appalto sono quelli corrispondenti all’applicazione, ai prezzi posti a base di gara, della percentuale di ribasso rimessa nell'offerta economica (percentuale unica valida quindi per tutti gli articoli) e rimarranno validi ed invariabili per tutta la durata dell’Accordo Quadro indipendentemente da qualsiasi imprevisto e/o eventualità, comprese possibili modifiche che non incidano in modo rilevante sulle caratteristiche dei capi/articoli a seguito dell’emanazione del Regolamento di attuazione dell’art. 27 della
L.R.T. 11/2020 e salvo quanto previsto all’art. 1, comma 6, del capitolato Speciale di Appalto.
ART. 3 – DECORRENZA E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
L’Accordo Quadro in oggetto ha durata dal 5 novembre 2020, con la consegna in via d’urgenza, fino al 31 dicembre 2022, ovvero potrà avere una minore durata determinata dall’esaurimento del valore massimo del contratto stesso. L’Amministrazione si riserva la possibilità di esaurire l’intero importo della fornitura anche in
un solo anno. | ||
Qualora, nel | periodo di vigenza | dell’Accordo Quadro, non sia |
commissionata | alcuna fornitura | all’Appaltatore, ovvero sia |
commissionata | solo parte di essa, | lo stesso non avrà diritto ad |
avanzare richieste di indennizzo a qualsiasi titolo o ragione,
così come se non venisse esaurito l’importo dell’Accordo Quadro. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire, sulla base dei contratti applicativi/ordinativi di acquisto, tutte le forniture che questa Amministrazione ordinerà entro la data di scadenza del contratto, anche nel caso in cui l’ordinativo giungesse l’ultimo giorno di validità dell’Accordo.
L’Accordo cesserà di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia raggiunto l’importo massimo sopra indicato.
ART. 4 – CONTRATTI ATTUATIVI - ORDINATIVI
E’ onere dell’aggiudicatario dare esecuzione ai Contratti Attuativi/Ordinativi che discenderanno dal presente Accordo Quadro ogni volta che ciò sia richiesto dalla Stazione Appaltante ed eseguire, pertanto, le prestazioni richieste a perfetta regola d’arte e nel rispetto di quanto stabilito nella documentazione di gara e dalle disposizioni di legge vigenti o entrate in vigore nel corso della durata dell’Accordo Quadro così come stabilito nel Capitolato Speciale di Appalto.
I Contratti Attuativi-Ordinativi dell’Accordo Quadro consisteranno in un ordinativo di fornitura inviato tramite PEC e conterranno l’indicazione dei quantitativi e delle tipologie di beni previsti e secondo le specifiche di cui alle Schede Tecniche allegate al Capitolato Speciale di Appalto.
ART. 5 - GARANZIE
Si dà atto che il prescritto deposito cauzionale
definitivo di Euro 91.725,00 (novantunomila- settecentoventicinque) è stato ridotto del 50%, essendo "WESTAR S.r.l." in possesso delle certificazioni prescritte, ex art. 93 D.lgs. 50/2016, ed è stato costituito per l'importo di Euro 45.862,50 (quarantacinquemilaottocentosessantadue virgola cin- quanta centesimi) mediante polizza fideiussoria n. 406231931 emessa da Axa Assicurazioni S.p.a. in Empoli in data 6 novembre 2020 e successivamente integrata in data 17 novembre 2020 con apposita appendice.
ART.6 – ADEMPIMENTI AI SENSI DELL’ART.3 DELLA L. 136 DEL 13/08/2010 E MODALITA’ DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL’ACCORDO QUADRO
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art.3 della L. 136 del 13/08/2010, l’appaltatore si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare l’impresa "WESTAR S.r.l." con nota prot. 326046 del
4 dicembre 2020, che si conserva agli atti della Direzione Corpo Polizia Municipale di Firenze, ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ed ha individuato nei Sigg. XXXXXXX Xxxxxxx C.F. MNCRLL51R66D403A e XXXXXXXXX Xxxxxx Xxxx. C.F. TRTSGL47T30G628J le persone delegate ad operare su di esso. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 136/2010 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico
bancario sul seguente conto corrente dedicato:
IBAN: XX00X0000000000000000000000 presso BANCA DI CAMBIANO 1884
SPA Filiale/Agenzia di Montelupo Fiorentino.
Nel caso in cui l’appaltatore effettui, in conseguenza del presente contratto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010.
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 bis del D.lgs. 09/09/1997 n. 241 come modificato dall'art. 4 del D.L. 26/10/2019 n. 124 (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera).
ART. 7 – SUBAPPALTO
L’aggiudicatario, in sede di gara, ha dichiarato di non intendere subappaltare parte del contratto a terzi.
ART. 8 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA
L’impresa "WESTAR S.r.l." dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003 e ss. mm.ii., in attuazione del Regolamento UE n. 2016/679. L’impresa "WESTAR S.r.l." ha individuato la Sig.ra XXXXXXX Xxxxxxx, C.F. MNCRLL51R66D403A, quale Responsabile del trattamento dei dati personali per l’esecuzione del presente contratto.
Il Comune di Firenze ha nominato formalmente la Sig.ra XXXXXXX
Xxxxxxx quale responsabile del trattamento dei dati personali in esecuzione del presente contratto e ha formalizzato detta nomina con separato atto.
L’impresa "WESTAR S.r.l." si ha accettato la suddetta nomina secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune di Firenze. L’impresa "WESTAR S.r.l." è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto.
ART. 9 - DICHIARAZIONI RELATIVE AL PROTOCOLLO DI LEGALITA'
1) "WESTAR S.r.l." dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità approvato con Deliberazione di Giunta Comunale
n. 347/G/2019 e sottoscritto il 10 ottobre 2019 dai comuni della Città Metropolitana di Firenze con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
2) di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.
3)"WESTAR S.r.l.", dichiara di conoscere e di accettare
la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.
A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
I. la violazione di norme che ha comportato il
sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.
4)"WESTAR S.r.l.", appaltatrice, si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p..
5) Il Comune di Firenze, stazione appaltante, si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva
espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p.,
319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p.,
346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.”.
6) L’esercizio della potestà risolutoria nei casi di cui ai punti 4) e 5) che precedono, da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
ART. 10 – SPESE DEL CONTRATTO
Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria, di registro e di bollo) e consequenziali sono a carico dell’Appaltatore che, a tutti gli effetti, elegge domicilio in Firenze, presso la Casa Comunale.
Il servizio di cui al presente contratto di appalto è soggetto al pagamento dell’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).
L’imposta di bollo di cui al presente atto è assolta fin dall’origine ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico.
Le parti danno atto che la stipulazione del presente contratto ha luogo sotto la condizione risolutiva dell’esito positivo dei controlli antimafia. Pertanto, l’esito sfavorevole degli stessi
comporterà la risoluzione del contratto con ogni conseguenza di legge, ivi compreso il risarcimento dei danni subiti dall’Amministrazione.
E richiesto, io Vice Segretario Generale Xxxxxxx ho ricevuto il presente contratto di appalto del quale ho dato lettura alle Parti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e, dispensandomi dalla lettura degli allegati, lo sottoscrivono, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, a mezzo di firma digitale valida alla data odierna nel testo e negli allegati insieme a me Vice Segretario Generale Xxxxxxx xxxxxxx.
Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine intere 13 (tredici) e parte della seguente fino qui.