ACCORDO
Allegato n. 2 alla Delib.G.R. n. 31/6 del 20.7.2011
in attuazione della intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, sancita in Conferenza Unificata il 7 ottobre 2010 (n.109/CU) per il riparto della quota del Fondo per le politiche della famiglia a favore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e di altri interventi a favore delle famiglie
L’anno , addì _ del mese di _
il Dipartimento per le politiche della famiglia (C.F._ ) con sede in Roma, rappresentato per la sottoscrizione del presente accordo,
e
la Regione Sardegna (C.F.80002870923) con sede in Cagliari rappresentata per la sottoscrizione del presente accordo_ _
PREMESSO
- che in data 7 ottobre 2010 è stata sancita tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome e gli Enti locali un’intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, (di seguito denominata “intesa”) per il riparto della quota del Fondo per le politiche della famiglia a favore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e di altri interventi a favore delle famiglie, pari a cento milioni di euro;
- che nella predetta intesa è stabilito che tali risorse siano finalizzate:
a) in xxx xxxxxxxxxxx, xx proseguimento dello sviluppo e al consolidamento del sistema integrato di servizi socio-educativi per la prima infanzia, utilizzabili per l’attivazione di nuovi posti, per sostenere costi di gestione dei posti esistenti e per il miglioramento qualitativo dell’offerta;
b) alla realizzazione di altri interventi a favore delle famiglie numerose o in difficoltà, sulla base della valutazione del numero e della composizione del nucleo familiare e dei livelli reddituali;
- che l’intesa ha stabilito altresì che l’erogazione da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia della quota di finanziamento spettante avvenga previa sottoscrizione con ogni Regione o Provincia autonoma di un accordo relativo al programma di intervento approvato dalla Regione o Provincia medesima, in accordo con le Autonomie locali (Anci regionale);
- che con decreto in data 15 dicembre 2010 del Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia è stato assunto l’impegno di spesa per l’importo complessivo di cento milioni di euro a favore delle Regioni e Province Autonome da ripartire secondo quanto previsto nell’intesa;
CONSIDERATO
- che secondo il riparto stabilito con l’intesa è prevista l’assegnazione di euro 2.960.406,00 alla Regione Sardegna;
- che con delibera della Giunta regionale n.40/17 del 16 novembre 2010 è stato approvato il programma d’intervento ai sensi dell’articolo 4 dell’Intesa;
- che il suindicato programma d’intervento è stato approvato in accordo con l’ANCI regionale che ha espresso il proprio assenso sui contenuti con nota prot. n.1012 in data 22 giugno 2011 conservata agli atti del competente Servizio regionale;
tutto quanto sopra premesso e considerato,
STIPULANO E CONVENGONO
quanto segue
TITOLO I
(Premesse e oggetto dell’accordo)
Articolo 1 (Premesse)
1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
Articolo 2 (Oggetto dell’accordo)
1. Oggetto del presente accordo è lo svolgimento del programma di interventi individuati anche con riferimento al Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali a favore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e delle famiglie, approvato dalla Regione Sardegna, e l’erogazione da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia della quota di finanziamento ad essa spettante ai sensi dell’intesa.
TITOLO II
(Impegni della Regione in ordine ai servizi socio educativi per la prima infanzia)
Articolo 3
(Interventi in ordine ai servizi socio-educativi per la prima infanzia e modalità di realizzazione)
1. La Regione Sardegna si impegna a utilizzare le risorse assegnate prioritariamente per il proseguimento dello sviluppo e il consolidamento del sistema integrato di servizi socio-educativi per la prima infanzia, nel rispetto delle finalità indicate all’articolo 2 dell’intesa, attraverso le seguenti specifiche azioni:
a) ampliamento, implementazione dell’offerta di servizi socio-educativi per la prima infanzia, aumentando il numero dei posti per i bambini nella fascia d’età 0 – 36 mesi, anche tramite interventi per l’attivazione di nuovi posti e l’incremento di quelli esistenti;
b) sostegno ai costi di gestione dei servizi per la prima infanzia;
c) miglioramento qualitativo dell’offerta dei servizi nelle diverse realtà territoriali.
Articolo 4
(Risorse destinate agli interventi per la prima infanzia)
1. Gli interventi di cui all’articolo 3 vengono realizzati dalla Regione, nell’ambito della propria autonomia programmatoria, utilizzando complessivamente euro 6.980.679,00, provenienti quanto a euro 2.960.406,00 dalle risorse assegnate a seguito del presente accordo.
Articolo 5 (Tempi di realizzazione)
1. La Regione si impegna a destinare le risorse entro dodici mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, in attuazione della normativa regionale in materia di servizi socio–educativi per la prima infanzia.
Articolo 6
(Monitoraggio degli interventi per la prima infanzia)
1. L’attività di monitoraggio per gli interventi in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia è effettuata, sulla base del principio di leale collaborazione, attraverso la rilevazione di specifici flussi informativi, secondo quanto previsto dal sistema di monitoraggio avviato a seguito dell’articolo 4 dell’intesa del 26 settembre 2007 per i medesimi servizi per la prima infanzia.
2. Entro sei mesi dal termine di cui all’articolo 5 la Regione Sardegna presenta al Dipartimento per le politiche della famiglia una relazione finale sull’utilizzo delle risorse che descriva le azioni realizzate, i destinatari degli interventi e i risultati e gli obiettivi raggiunti.
TITOLO III
(Impegni del Dipartimento per le politiche della famiglia)
Articolo 7
(Impegni del Dipartimento per le politiche della famiglia)
1. A seguito della sottoscrizione del presente accordo, il Dipartimento per le politiche della famiglia si impegna ad erogare, in unica soluzione, alla Regione Sardegna la quota spettante, pari ad euro 2.960.406,00, secondo il riparto previsto dall’intesa.
Il presente accordo, composto di cinque pagine compresa l’allegata “Scheda di rilevazione intermedia”, è redatto in quattro copie originali.
Roma,
Il Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia
_ _
Per la Regione
ALLEGATO 1
Scheda di rilevazione intermedia
per il monitoraggio di cui all’art.5 degli altri interventi a favore delle famiglie numerose o in difficoltà, realizzati sulla base della valutazione del numero e della composizione del nucleo familiare e dei livelli reddituali ai sensi dell’articolo 2 dell’Intesa del 7 ottobre 2010.
Regione /Provincia autonoma | |
Assessorato/struttura regionale o provinciale che ha sottoscritto l’accordo | |
Referente/i regionale o provinciale di attuazione dell’intesa | |
Soggetti responsabili del monitoraggio degli accordi attuativi a livello regionale o provinciale o locale |
1. Situazione preesistente alla sottoscrizione dell’accordo (massimo una pagina).
• Descrizione del quadro istituzionale e principali normative regionali o provinciali riferibili agli interventi oggetto dell’accordo.
• Descrizione di eventuali tipologie di interventi o servizi preesistenti, con indicazione dei beneficiari intermedi (enti locali destinatari dei finanziamenti regionali) e dei destinatari finali (popolazione destinataria degli interventi); obiettivi e risultati attesi, nonché effettivamente conseguiti, degli interventi preesistenti all’accordo.
2. Descrizione della situazione regionale di partenza e ipotesi di sviluppo (massimo una pagina)
• Eventuali dati regionali (Indagini ad hoc, osservatorio regionale, dati aggiornati,…)
• Indicare gli obiettivi e i bisogni da soddisfare, nonché i risultati attesi dall’attuazione dei progetti sperimentali previsti dall’accordo e quanto detti obiettivi, bisogni e risultati rispondono alle esigenze del contesto sociale ed economico, istituzionale di riferimento.
3. Soggetti pubblici o privati responsabili dell’attuazione dell’accordo (massimo una pagina)
• beneficiari intermedi o partners
• rispetto delle tempistiche individuate dall’accordo, con l’indicazione delle risorse effettivamente dedicate ai destinatari finali e del numero dei destinatari finali.
• Qualità degli esiti dei percorsi formativi e strumenti di valutazione previsti o utilizzati.
4. Descrizione degli impatti sui beneficiari intermedi e sui destinatari finali (massimo una pagina)
In tale ambito potranno essere altresì evidenziati eventuali scostamenti tra le risorse erogate dalle regioni o province autonome ai beneficiari intermedi e quelle effettivamente spese da questi ultimi, nonché tra la popolazione obiettivo degli interventi sperimentali previsti negli accordi ed i destinatari finali effettivamente raggiunti.