Regione Sardegna
Regione Sardegna
ATS Sardegna – Azienda Tutela Salute ASSL Sassari
* * * * * *
Contratto per la fornitura di Protesi Ortopediche CND P09 per la ATS Sardegna, l’AOU Sassari e l’AO Brotzu
* * * * * *
Scrittura Privata
Sommario
ART. 1 - DISCIPLINA APPLICABILE 3
ART. 4 - BENI OGGETTO DEL CONTRATTO 4
ART. 6 - CONSEGNE, CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E DIFFORMITA’ 6
ART. 7 - ALTRI OBBLIGHI DEL FORNITORE 9
ART. 8 - VERIFICHE E PENALI 11
ART. 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 11
ART. 11 - TERMINI DI PAGAMENTO E INTERESSI MORATORI 12
ART. 12 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 12
ART. 13 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 13
ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 14
ART. 15 - RECESSO DAL CONTRATTO 14
ART. 16 - RESPONSABILITA’ CIVILE 15
ART. 18 - RESPONSABILE ESECUZIONE CONTRATTO 16
ART. 19 - IINFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 16
ART. 20 - FORO E CLAUSOLE FINALI 16
Contratto
Tra: in persona del/della dott./dott.ssa , nato/a ad ( ) il – C.F: , Direttore Generale della stessa , con sede in via , - CF e P. IVA , di seguito anche “l’Azienda” o “la Stazione Appaltante”
e
Tra: la ditta ., in persona del legale rappresentante , di seguito anche “il Fornitore” entrambe congiuntamente definite di seguito anche “le Parti”.
Premesso che:
- con Bando pubblicato su GUUE in data e GURI in data è stata indetta una procedura aperta telematica mediante l’utilizzo della piattaforma CAT Sardegna, suddivisa in 49 lotti, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di Protesi Ortopediche CND P09”;
- il Bando è stato inoltre pubblicato sui quotidiani , , e sul profilo committente della Azienda;
- la procedura di gara è stata indetta con Deliberazione n° del ;
- con Deliberazione n. del è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara;
- La ditta è risultata aggiudicataria.
Richiamati, quale parte essenziale ed integrante del presente Contratto,
1) il Bando di Gara;
2) il Disciplinare di Gara;
3) il Capitolato Tecnico;
4) offerta economica del ;
5) gli allegati ;
debitamente sottoscritti per accettazione del contenuto da parte del fornitore durante la procedura di gara
si conviene e stipula quanto segue
Art. 1 - DISCIPLINA APPLICABILE
I rapporti tra l’Azienda e il fornitore sono regolati, in via graduata:
a) dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
b) dalle disposizioni degli Atti di gara (Bando di Gara - Capitolato Tecnico - Disciplinare di Gara);
c) da quanto previsto nell’Offerta presentata dal fornitore in sede di gara;
d) dalle disposizioni normative derogabili applicabili in materia, per quanto non regolato dalle disposizioni/clausole/previsioni sopra indicate.
In caso di discordanza o contrasto nell’interpretazione del presente Contratto, gli atti ed i documenti prodotti dalla ASL in sede di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative da quest’ultimo formulate ed espressamente accettate dalla ASL.
Le Parti, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, si riservano comunque la facoltà di concordare ulteriori condizioni migliorative, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’ASL n. 1 rispetto al corrispettivo offerto in sede di gara.
Art. 2 - OGGETTO E VALORE
Il presente Contratto ha per oggetto la fornitura di Protesi Ortopediche CND P09 come meglio definito nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, necessari alla Azienda .
Il valore del Contratto sarà pari a € ,00 oltre IVA di legge.
I quantitativi stabiliti in gara , sono presunti e non tassativi per cui l’eventuale aggiudicazione di tutta o parte dei lotti oggetto della presente gara non impegna l’Amministrazione ad emettere ordinativi di fornitura, in quanto gli approvvigionamenti verranno disposti esclusivamente sulla base delle effettive necessità operative delle strutture interessate. Il Fornitore, pertanto, dovrà somministrare solo quelle quantità che gli verranno richieste, senza sollevare eccezioni.
Per quanto attiene la descrizione delle caratteristiche dei bene/prodotti e dei quantitativi da fornire si rinvia a quanto disposto nel Capitolato Tecnico e nei suoi allegati che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
L’Amministrazione, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle modalità previste dall’art. 106 del D. Lgs 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti in esso previsti.
Art. 3 - DURATA
Il Contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione ed avrà una durata pari ad anni 4 (quattro).
Nel caso in cui alla fine del periodo di 4 anni dalla data di attivazione della fornitura, il nuovo appalto non sia ancora contrattualizzato, il Fornitore è obbligato a continuare il servizio per almeno ulteriori 3 mesi, alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste in sede di gara, senza che per questo lo stesso possa sollevare eccezione alcuna.
La Ditta si impegna a continuare il servizio per un ulteriore periodo di sei mesi, nelle more dell’aggiudicazione della nuova gara, a parità di condizioni economiche e contrattuali e comunque sino a che non si procederà alla stipula del nuovo contratto.
Il contratto sarà soggetto a rescissione nel caso in cui si dovesse addivenire a conclusione della procedura di attivazione della convenzione da parte della centrale di committenza SardegnaCAT, come previsto da DPCM del 24.12.2015 e successiva nota da parte dei Ministeri dell’Economia e delle Finanze e della Salute con circolare prot.
n. 20518/2016, senza che il Fornitore abbia nulla a che pretendere.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere la fornitura, previo preavviso di almeno 3 mesi, qualora si verificassero le condizioni per un diverso sistema di approvvigionamento, o nel caso di modifiche derivanti da disposizioni legislative o per nuovi assetti territoriali.
Art. 4 - BENI OGGETTO DEL CONTRATTO
I prodotti oggetto della fornitura sono dettagliatamente descritti nel capitolato tecnico e nei suoi allegati, al lotto
.
Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti offerti, nonché ogni eventuale effetto avverso e/o danno provocato dal loro possibile impiego, resta a totale e completo carico del Fornitore che, rendendosene garante, è tenuto all’osservanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia al momento dell’affidamento, anche di quelle che potrebbero essere emanate, durante tutto il periodo contrattuale, da parte delle competenti autorità per la produzione, il confezionamento, la distribuzione ed il recapito di quanto oggetto della fornitura.
4.1. Conformità del prodotto in corso di fornitura
Qualora, nel corso della validità del Contratto di fornitura, si verificasse l’emanazione di direttive statali e/o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, il Fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l’uso, le eventuali rimanenze degli stessi non conformi consegnati e giacenti nei magazzini della Azienda Sanitaria.
Qualora il ritiro non venisse effettuato nei tempi concordati, sarà facoltà dell’Azienda provvedere alla restituzione o smaltimento addebitando le relative spese al Fornitore.
4.2. Aggiornamento tecnologico
Nel caso di innovazioni migliorative sotto il profilo Tecnico, intervenute tra il momento dell’aggiudicazione e la stipula del contratto, il Fornitore dovrà comunicare la nuova configurazione rispondente all’ultimo prodotto di
mercato, l’Azienda Sanitaria avrà la facoltà di accettare o meno quanto proposto, fermo restando il prezzo e le condizioni aggiudicate in gara, senza nessun onere aggiuntivo.
Nel periodo di validità della fornitura, in caso di immissione sul mercato di prodotti con caratteristiche migliorative, il Fornitore, deve proporre la sostituzione alle stesse condizioni economiche e di contratto, previa accettazione scritta da parte dell’Azienda Sanitaria.
In nessun caso sarà possibile introdurre modifiche di qualsiasi natura a quanto offerto se non preventivamente accettato da parte della Stazione Appaltante.
4.3 Integrazione informatica
Il Fornitore fornirà tutti gli elementi e la documentazione necessaria ad assicurare l’integrazione informatica con il Sistema SISAR, anche secondo ulteriori condizioni ed interfacce ben precise che potranno essere determinate dal competente Servizio dell’Assessorato di riferimento della Regione Sardegna.
La fornitura del servizio avverrà secondo le condizioni previste nel Capitolato Tecnico; in caso di condizioni maggiormente favorevoli presenti nell’Offerta Tecnica depositata dal fornitore, saranno considerate valide queste ultime. Il Fornitore deve assicurare tutte le attività che garantiscono, per l’intera durata contrattuale, la corretta esecuzione del servizio di cui all’oggetto.
Art. 5 - ORDINI
L’ordinativo di fornitura sarà emesso dal Servizio Farmaceutico, per iscritto, e riporteranno il luogo previsto di consegna. L’ordine verrà inviato via mail all’indirizzo o via Fax al n.
Non saranno accettate consegne di merce non precedute da regolare ordine di acquisto.
In caso di invio a mezzo mail, farà fede la data di ricezione della mail come riportata nella mail di conferma di lettura in mano all’Azienda, senza che il Fornitore possa opporre eccezioni di alcun tipo.
In caso di invio a mezzo fax, farà fede, quale data di ricevimento dell’ordine, la data di ricevimento del fax, riportata nella conferma di spedizione sulla copia in mano all’Azienda, senza che il Fornitore possa opporre eccezioni di alcun tipo.
Il riferimento dell’ordine di acquisto dovrà essere riportato nel DDT di consegna.
Non sono previsti minimi d’ordine: il Fornitore, pertanto, è tenuto a consegnare, nei termini previsti, i prodotti e le quantità ordinate, indipendentemente dal valore o dall’entità della fornitura richiesta, presso il punto di consegna indicato nell’ordine stesso.
5.1. Ordini Normali
Gli ordini regolarmente inviati devono essere evasi senza ritardo. La consegna deve avvenire tassativamente nel termine di 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’ordine.
La prova della tempestività della consegna potrà essere rappresentata esclusivamente dalla copia del DDT controfirmato per accettazione, senza riserve, da parte del destinatario della consegna indicato nell’ordine stesso.
5.2. Ordini Urgenti
Gli ordini “urgenti” o “in emergenza” vengono identificati come tali nel fax o nella mail di trasmissione. In questo caso, la consegna deve avvenire tassativamente entro 24 ore dal ricevimento dell’ordine stesso.
La prova della tempestività della consegna potrà essere rappresentata esclusivamente dalla copia del DDT controfirmato per accettazione, senza riserve, da parte del destinatario della consegna indicato nell’ordine stesso.
5.3. Inadempimento - Termini di consegna
L’Azienda nel caso in cui non vengano rispettati i termini di consegna di cui ai precedenti punti 5.1. e 5.2., ferma restando l’applicazione delle penali previste per le ipotesi di ritardo nella consegna (lettera A della tabella del punto 8 – Verifiche e Penali del presente Contratto), superato il quinto giorno successivo alla scadenza del termine di consegna nel caso del punto 5.1 e del secondo giorno, nel caso del punto 5.2, previa comunicazione per iscritto al Fornitore, può procedere direttamente all’acquisto del prodotto dal secondo Aggiudicatario o sul libero mercato (acquisto in danno), per pari quantità richiesta. In tal caso il Fornitore non sarà più tenuto a consegnare i Prodotti richiesti.
E’ a carico del Fornitore inadempiente sia l’eventuale differenza di prezzo ed il costo sostenuto per l’acquisto del prodotto equivalente, sia ogni altro maggior onere o danno comunque derivante all’Azienda a causa dell’inadempienza. L’Operatore Economico inadempiente in questo caso non può sollevare contestazioni di alcun genere.
Art. 6 - CONSEGNE, CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E DIFFORMITA’
a. Consegne
I punti di consegna sono indicati nei relativi ordinativi.
Non sono ammesse consegne parziali, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l’Azienda.
La consegna avviene in porto franco, merce a terra, con mezzi dotati di sponda idraulica per i punti di consegna non attrezzati con apposita banchina di scarico.
La consegna, per essere accettata dovrà essere conforme a quanto richiesto dal capitolato tecnico e dal presente Contratto sia in termini di prodotto che di confezionamento; dovrà essere accompagnata dalla documentazione richiesta.
Comporterà il respingimento della merce, salvo diversa disposizione impartita dal responsabile del punto di consegna:
- La mancanza di un ordine d’acquisto per la merce consegnata.
- Ogni difformità della consegna rispetto a quanto riportato nell’ordine.
- La mancanza di un DDT di consegna o la mancanza, nel DDT del riferimento, all’ordine di acquisto.
- La mancanza, nel DDT delle informazioni relative al lotto ed alla data di scadenza dei prodotti forniti.
- La mancanza nel confezionamento esterno delle informazioni necessarie alla corretta individuazione dei prodotti contenuti.
- La consegna di prodotti con un periodo di validità, alla data di consegna, inferiore ai 2/3 della vita utile prevista.
- Il mancato rispetto delle condizioni di conservazione dei prodotti presso il Fornitore o durante il trasporto.
La prova della consegna è rappresentata esclusivamente dalla copia del DDT controfirmato per accettazione, senza riserva alcuna, da parte del punto di consegna indicato nell’ordine stesso.
La consegna della merce ad un destinatario diverso da quello indicato nell’ordine non vale a liberare il Fornitore dall’obbligo di consegna, dovendosi ritenere elemento essenziale della presente scrittura privata la fornitura al punto di consegna indicato nell’ordine d’acquisto.
Il periodo di validità dei prodotti al momento della consegna non potrà essere inferiore ai due/terzi del periodo complessivo di validità.
b. Confezionamento
Il Fornitore deve garantire la conformità sia del confezionamento primario, sia del confezionamento secondario alle disposizioni vigenti in materia, pertanto dovranno essere confezionati nelle modalità previste dalla legislazione nazionale e comunitaria vigente.
I prodotti devono essere sterili, in confezione singola e riportare su ciascuna di esse (compresa la busta del singolo articolo) l’etichetta in lingua Italiana con tutte le indicazioni previste dalla vigente normativa, come segue:
- Marcatura CE
- Data di scadenza
- Metodo di sterilizzazione
- Metodo di conservazione
- Numero di lotto
La confezione dovrà garantire la conservazione della sterilità del prodotto dal possibile deterioramento causato da fattori esterni.
L’imballaggio esterno usato per la spedizione è a carico del Fornitore e resta di proprietà dell’Azienda (imballaggio e confezioni “a perdere”). Deve essere robusto, realizzato impiegando il materiale più idoneo, in rapporto sia alla natura del prodotto sia al mezzo di trasporto prescelto e deve garantire l’integrità finale dei prodotti consegnati.
L’impresa dovrà fornire la scheda di sicurezza per ogni tipologia di prodotto pericoloso in base agli artt. 10 e 11 del DM 28/01/92 come modificato dall’art. 13 del D.Lgs n. 65 del 14/03/2003 (classificazione e disciplina dell’imballaggio ed etichettatura dei prodotti pericolosi) in attuazione delle Direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, dalla Circolare Min. Salute del 07/01/2004 (indicazioni esplicative sul D.Lgs 65/03), e dalle successive modifiche e integrazioni normative, nonché dalle eventuali innovazioni legislative in materia.
Sull’imballaggio esterno deve essere apposta un’etichetta che consenta la facile lettura delle diciture richieste dalle norme vigenti, soprattutto in relazione alla data di preparazione, data di scadenza, numero di lotto di produzione, oltre alle precauzioni particolari necessarie ad una corretta conservazione.
In particolare, l’imballaggio esterno deve essere in materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico oltre che idoneo a garantire sia la corretta conservazione, che le condizioni di temperatura previste dalla relativa scheda tecnica.
L’imballaggio esterno deve, altresì, soddisfare le prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008 circa la prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, relativa alla limitazione sui carichi lombari cui sottoporre il personale di magazzino.
Il confezionamento e l’etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa.
Le etichette dovranno essere in italiano, riportare tutte le caratteristiche del prodotto, o in lingua straniera ma corredata da apposita traduzione in italiano.
Sulle confezioni dovrà essere indicato il nome della ditta produttrice o dei concessionari.
La data di scadenza nonché eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione dei prodotti in parola devono risultare chiaramente leggibili ed in lingua italiana.
Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da osservare per la conservazione dei prodotti devono essere chiaramente leggibili.
c. Trasporto
E’ responsabilità del Fornitore garantire che il trasporto degli alimenti avvenga con mezzi adeguati tali da consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei Prodotti consegnati. Pertanto, il Fornitore, ovvero il corriere specializzato incaricato della consegna, dovrà osservare tutte le precauzioni necessarie per il corretto trasporto dei Prodotti.
Per i prodotti da conservare a temperature determinate, il trasporto dovrà avvenire mediante mezzi dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e di refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. Il mantenimento della catena del freddo, anche durante il trasporto, dovrà essere documentabile attraverso la tracciabilità dei movimenti del prodotto con relativi orari e temperature rilevate attraverso idonei strumenti di registrazione.
L’attestazione di conformità delle corrette condizioni di trasporto e consegna dovrà essere prodotta nella documentazione rilasciata al momento della consegna.
Durante il trasporto e fino al momento di eventuale consegna, il Fornitore assume tutti i rischi di perdite e danni relativi, anche nel caso di possesso dei medesimi da parte dell’Azienda Acquirente, ad accezione delle perdite e danni di cui sia responsabile l’Azienda.
d. Documento di trasporto
Il DDT deve riportare le indicazioni previste dalla legislazione vigente e, in particolare:
• data e numero di ordine,
• luogo di consegna,
• riferimenti relativi all’ordinativo,
L’originale del DDT o della scheda deve essere rilasciata al destinatario, che deve firmarla per accettazione, per permettere la verifica amministrativa e la successiva liquidazione della fattura.
Data l’impossibilità di verificare tutta la merce all’atto del ricevimento, la firma posta su tale documento indica la mera corrispondenza del numero dei colli consegnati rispetto a quanto previsto nell’ordine. In ogni caso, l’Azienda si riserva di accertare l’effettiva quantità e qualità dei Prodotti consegnati in un successivo momento, tale verifica deve, comunque, essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore.
e. Difformità qualitative e quantitative
Nel caso di difformità tra l’ordine e quanto consegnato dal Fornitore, anche se rilevate a seguito di utilizzi successivi rispetto a quanto riportato nella Documentazione di Consegna, o a prove e a verifiche effettuate anche da terzi soggetti, l’Azienda invia una contestazione scritta, anche a mezzo fax, al Fornitore, attivando le pratiche di reso, secondo quanto disciplinato nei successivi paragrafi.
In deroga alle disposizioni di cui all’art. 1495 del Codice Civile, le comunicazioni di difformità potranno essere validamente inviate dalla Azienda nel termine di 30 giorni dalla data della scoperta del vizio.
Le situazioni di difformità sono:
1) Difformità qualitativa: è la mancata corrispondenza fra i Prodotti richiesti ed i Prodotti consegnati ovvero prodotti viziati, ovvero prodotti difettosi ovvero prodotti aventi requisiti non conformi a quanto riportato nelle schede tecniche; a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, rappresentano cause di difformità qualitativa la mancata corrispondenza per nome commerciale, etichettatura, integrità dell’imballo, integrità del confezionamento ovvero Prodotti non correttamente conservati nella fase di trasporto nonché Prodotti non correttamente tenuti sotto controllo termico;
2) Difformità quantitativa: la quantità di Prodotti consegnati è in eccesso o difetto rispetto a quanto atteso nell’Ordine.
In particolare:
1)Difformità qualitativa
Nel caso di difformità qualitativa l’Azienda Sanitaria invierà al Fornitore una contestazione scritta, mediante lettera raccomandata A/R,
a. con ordine di ritirare i prodotti entro dieci giorni, e con diffida al Fornitore, a corrispondere a quanto indicato nell’ordine entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di adempiere, consecutivi e continui dalla richiesta di sostituzione, la quale è a totale carico dello stesso.
b. con richiesta di ritiro dei prodotti difformi, a proprie spese, senza chiederne la sostituzione e procedendo invece all’acquisto in danno, direttamente dal secondo Aggiudicatario in graduatoria o sul mercato, laddove ragioni di urgenza e di sicurezza lo richiedano.
In questo caso è a carico del Fornitore inadempiente sia l’eventuale differenza di prezzo ed il costo sostenuto per l’acquisto del prodotto equivalente, sia l’applicazione delle penali per il ritardo dovuto alla sostituzione, sia quella per la consegna di merce difforme sia altro maggior onere o danno comunque derivante all’Azienda a causa dell’inadempienza.
Nel caso in cui il Fornitore non adempia attraverso la sostituzione dei prodotti difformi, l’Azienda potrà procedere ad inviare nuova diffida ad adempiere o a procedere con acquisto in danno.
In caso di reiterata consegna di prodotti difformi qualitativamente o mancando il Fornitore ad adempiere quanto richiesto, l’Azienda potrà procedere a risolvere di diritto il contratto, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 cc e comunque previa comunicazione scritta da effettuarsi con lettera raccomandata A/R.
2)Difformità quantitativa
Nel caso di difformità quantitativa l’Azienda invia una contestazione al Fornitore, intimando a ritirare il quantitativo in eccesso rispetto all’ordine di acquisto.
Il Fornitore deve provvedere entro 10 gg dalla data di ricezione della comunicazione, concordando con l’Azienda le modalità del ritiro.
Non sono ammesse consegne parziali, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l’Amministrazione.
In entrambe le difformità (qualitativa o quantitativa) il Fornitore è inoltre tenuto a ritirare la merce difforme o in eccesso: in pendenza o in mancanza del ritiro, la merce è custodita a rischio dell’Operatore Economico stesso, e rimane a disposizione senza alcuna responsabilità da parte dell’Azienda ricevente, per eventuali ulteriori degradamenti o deprezzamenti o per eventuali danni subiti dai Prodotti in conseguenza della giacenza.
Qualora Il Fornitore non provveda al ritiro della merce difforme da quanto ordinato dopo 30 (trenta) giorni dalla segnalazione l’Azienda può procedere, a suo insindacabile giudizio, allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore o a restituirli presso le sedi del Fornitore previa comunicazione scritta.
I costi sostenuti dall’Azienda per tali operazioni saranno rimborsati completamente dal Fornitore.
Qualora l’Operatore Economico provveda al ritiro, deve essere redatto apposito “verbale di reso per difformità qualitativa” in contraddittorio con l’Azienda, riportante almeno le seguenti informazioni, controfirmato dalle parti:
- data di invio contestazione da parte dell’Azienda
- data di avvenuto ritiro da parte dell’Operatore Economico (attraverso firma del corriere)
- data dell’avvenuta eventuale sostituzione.
f. Indisponibilità dei prodotti
In caso di temporanea carenza dei prodotti aggiudicati, l’Operatore Economico dovrà comunicare alla Azienda tempestivamente (e-mail, fax, PEC), e indipendentemente dall’emissione dell’ordine, la mancata disponibilità del prodotto, indicandone:
• denominazione,
• periodo previsto di indisponibilità,
• causa di indisponibilità,
• eventuale prodotto alternativo.
Fra queste cause di indisponibilità, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano il ritiro di un Prodotto dal mercato da parte della casa produttrice, la modifica del confezionamento secondario, ovvero, il sequestro o la sospensione, il disposto dalle autorità competenti delle licenze per l’utilizzo ovvero della autorizzazione per la commercializzazione di un Prodotto, la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari che impediscano la commercializzazione del Prodotto.
Il Fornitore può pertanto proporre un eventuale prodotto alternativo, alle stesse condizioni previste per il prodotto aggiudicato ed è facoltà della Azienda Capofila accettare, espressamente e per iscritto l’alternativa proposta, senza che questo possa essere interpretato come obbligo per la stessa di acquistare, nell’ambito del presente Contratto, un prodotto diverso da quanto offerto ed aggiudicato in gara.
Decorso il periodo di indisponibilità dichiarato, l’Azienda Sanitaria, anche in caso di espressa accettazione del prodotto alternativo, potrà procedere all’acquisto direttamente dal secondo Aggiudicatario in graduatoria o sul mercato. In questo caso è a carico del Fornitore inadempiente sia l’eventuale differenza di prezzo ed il costo sostenuto per l’acquisto del prodotto equivalente, sia i costi dovuti alle penali per il ritardo sull’indisponibilità della
consegna, sia altro maggior onere o danno comunque derivante all’Azienda a causa dell’inadempienza. L’Operatore Economico inadempiente in questo caso non può sollevare contestazioni di alcun genere.
Nel caso in cui durante il periodo di validità e di efficacia del Contratto, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più Prodotti aggiudicati in sede di gara per cessata produzione, il Fornitore stesso deve darne comunicazione alla Azienda, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni consecutivi dalla data di messa “fuori produzione”, allegando a tale comunicazione la copia della comunicazione di ritiro dal mercato.
In questo caso l’Azienda avrà la facoltà di risolvere il Contratto e potrà procedere all’acquisto direttamente dal secondo Aggiudicatario in graduatoria o sul mercato.
Nel caso in cui durante il periodo di applicazione e validità del Contratto, il Fornitore ceda ad altro concessionario, il Fornitore steso deve darne comunicazione alla Azienda Sanitaria con un preavviso di almeno 60 giorni. Sarà cura dell’Azienda Capofila riservarsi la possibilità di stipulare un nuovo Contratto con il Fornitore subentrante oppure provvedere a nuova gara.
Art. 7 - ALTRI OBBLIGHI DEL FORNITORE
Per tutta la durata del Contratto di fornitura, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un Servizio Cliente e un Responsabile della fornitura quale assistenza della fornitura.
a. Servizio Clienti
Alla data di stipulazione del contratto il Fornitore deve avere attivato e reso operativo un servizio di Servizio Clienti, il quale deve essere disponibile per tutta la durata del contratto, mediante la predisposizione di almeno:
• un numero di telefono;
• un numero di fax;
• un indirizzo di posta elettronica (e-mail).
Il servizio deve essere disponibile in tutti i giorni lavorativi dell’anno, incluso il sabato, la domenica ed i giorni festivi, per almeno 8 (otto) ore lavorative giornaliere, anche non consecutive, distribuite orientativamente nelle seguenti due fasce orarie:
• Xxxxxxx: dalle ore 8.00 alle ore 14.00;
• Pomeriggio: dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Durante l’orario di disponibilità del servizio di Servizio Clienti, le chiamate effettuate dalla Azienda Sanitaria devono essere ricevute da un operatore addetto mentre dopo tali orari nonché il sabato, la domenica o i giorni festivi, deve essere attiva una segreteria telefonica che registri le chiamate, che si intenderanno come ricevute all’inizio dell’orario di lavoro del Servizio Clienti del giorno lavorativo successivo.
Il Servizio Clienti deve consentire alla Azienda Sanitaria di richiedere chiarimenti sulle modalità di assistenza tecnica in occasioni di guasti e di altre problematiche evidenziate da parte dell’Azienda Sanitaria nel corso della durata contrattuale.
I numeri di telefono e di fax dovranno essere:
• "Numeri per servizi di addebito al chiamato" denominati, secondo una terminologia di uso comune, “numeri verdi”, secondo quanto definito dall'art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 2003, n.177),
ovvero, in alternativa
• numeri geografici di rete fissa nazionale.
Il Servizio Clienti dovrà essere costantemente in contatto con il Responsabile di esecuzione del contratto della azienda sanitaria, e con il responsabile della fornitura anch’esso messo a disposizione dal Fornitore stesso.
b. Responsabile della fornitura
Alla data di stipulazione del contratto e per tutta la sua durata, il Fornitore deve mettere a disposizione un Responsabile della fornitura i cui riferimenti devono essere indicati alla Azienda.
Per tutta la durata del Contratto, il Fornitore nomina quale Responsabile della Fornitura il sig.
Il Responsabile della fornitura deve:
• identificare ed implementare le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
• gestire gli eventuali reclami/disservizi provenienti dalle Azienda Sanitaria;
• fornire una reportistica semestrale sulla gestione della fornitura (report degli ordinativi ricevuti ed evasi nel periodo di riferimento).
Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente appalto a regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato, nell’offerta tecnica e nel contratto d’appalto, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.
Il Fornitore è tenuto a porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e diretti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Il contraente è responsabile per infortuni e danni, a persone o cose, arrecati alla Azienda o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto con conseguente esonero della Stazione Appaltante da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.
E’ pertanto fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di:
1. imporre al personale il rispetto della normativa di sicurezza;
2. ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi;
3. provvedere all’informazione e alla formazione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, sulle questioni riguardanti la sicurezza, la salute e igiene sul luogo di lavoro, antincendio e pronto soccorso.
Sono inoltre a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi, anche se materialmente non menzionata, o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale .
Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei Disciplinari di gara e al Capitolato Tecnico, allegati al presente atto. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero divenire obbligatorie successivamente alla stipula del contratto.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, qualora emanate successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Azienda, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativo obbligo.
Le attività contrattuali da svolgersi presso la Struttura Operativa interessata della Azienda dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività istituzionali: le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati con il Responsabile di Esecuzione del Contratto.
Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Struttura Operativa destinataria dei beni oggetto della gara.
Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere, qualora necessario, nei locali della Struttura Operativa nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
Il Fornitore si obbliga ad assicurare alla Azienda per il tramite del Direttore dell’esecuzione del Contratto, anche attraverso il personale all’uopo incaricato dallo stesso, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti offerti, nonché ogni eventuale effetto avverso e/o danno provocato dal loro possibile impiego, resta a totale e completo carico del Fornitore che, rendendosene garante, è tenuto all’osservanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia al momento dell’affidamento, anche di quelle che potrebbero essere emanate, durante tutto il periodo contrattuale, da parte delle competenti autorità per la produzione, il confezionamento, la distribuzione ed il recapito di quanto oggetto della fornitura.
Art. 8 - VERIFICHE E PENALI
Per tutta la durata del Contratto, la Azienda, anche tramite terzi da essa incaricati, ha facoltà di effettuare unilaterali verifiche, in corso d’opera, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati con quelli offerti dal Fornitore in sede di gara e, comunque, con i requisiti minimi descritti nel Capitolato Tecnico, comprese le verifiche sul servizio offerto.
A tal fine il Fornitore si obbliga a prestare la propria fattiva collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche e ad accettare incondizionatamente ed insindacabilmente, ora per allora, i relativi risultati.
Tali attività di verifica devono essere comunque e sempre attestate attraverso un verbale di verifica sulla qualità dei prodotti (modulo di reclamo), comprovanti “il disservizio”.
La mancata rispondenza tra requisiti tecnici dei Prodotti consegnati con quelli descritti nell’Offerta del Fornitore dà luogo all’attivazione delle pratiche di reso/sostituzione/acquisto in danno dei Prodotti così come previsto nel presente Contratto (punto 5.3), ferma rimanendo in ogni caso l’applicazione delle eventuali penali previste dal Contratto per le singole fattispecie e salvo in ogni caso l’integrale risarcimento di ogni danno derivato all’Azienda dall’inadempimento del Fornitore.
L’applicazione di eventuali penali avviene valutando i reclami e le inadempienze, tra cui il rispetto dei termini di consegna, seguendo tali penali:
Tip. reclamo | DESCRIZIONE DEL RECLAMO | Penale |
A | Ritardo di consegna dall’ordine | € 100,00 per ogni giorno di ritardo. |
B | Mancata rispondenza tra i prodotti consegnati e i prodotti in offerta (difformità qualitativa) | 2% del valore del prodotto nell’ordine per ogni giorno di ritardo. |
C | Difformità quantitativa | € 100,00 per ordine |
D | Mancata consegna in caso di chiusure uffici del Fornitore non concordate e accettate dal Servizio Contratti Appalti e Acquisti (estive/invernali/…) | € 1.000 per mancata consegna e € 500,00 per ogni giorno di ritardata consegna |
E | Xxxxxxx nel reintegro del materiale utilizzato in “conto deposito” | 2% del valore del materiale non consegnato per ogni giorno di ritardo. |
F | Non invio report trimestrale entro 5 giorni dalla fine del trimestre di riferimento e ad ogni successivo sollecito entro 5 giorni dalla data di ricezione dello stesso. | € 100 a mancato invio |
G | Scadenza dei prodotti inferiore ai 2/3 del periodo di validità | € 100,00 per ogni prodotto. |
L’ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti del Fornitore derivanti dalla fornitura regolata dal presente Contratto, ovvero qualora non fossero sufficienti sui crediti dipendenti da altri contratti che il Fornitore ha in corso con l’Azienda, a fronte dell’obbligo di emissione di apposita nota di addebito da parte dell’Azienda Sanitaria stessa. L’Azienda può comunque rivalersi sulla fideiussione rilasciata per garanzia.
Art. 9 - CORRISPETTIVI
I prezzi offerti in sede di gara si intendono fissi ed invariati per tutto il periodo di vigenza contrattuale.
I prezzi saranno comprensivi di trasporto, per merce resa xxxxxx xxxxxxxxx, imballo e di qualsiasi altra spesa derivante dalla fornitura del prodotto e dei servizi ad esso legati, ad eccezione dell'IVA.
Art. 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Aggiudicatario s’impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale aperto presso Poste Italiane s.p.a. dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione del Contratto aggiudicato, del quale comunica, in sede di sottoscrizione del presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, L.136/2010, gli estremi identificativi e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.
Il Fornitore, inoltre, si impegna, in caso di variazioni sul conto corrente o sulle persone delegate ad operarvi, a comunicare alla ASL le variazioni entro 7 giorni dal loro verificarsi.
Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovrà necessariamente essere eseguito dall’appaltatore, ai sensi della legge 136/2010, sul conto corrente dedicato.
L’appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l’inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall’applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o subcommittenti.
Art. 11 - TERMINI DI PAGAMENTO E INTERESSI MORATORI
Il pagamento delle fatture, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda Sanitaria, ai sensi della normativa vigente.
Il Fornitore, a fronte dell’ordinativo, deve emettere un unico documento di pagamento (fattura) secondo la legge IVA, comprendente tutti i DDT emessi, intestato a , Via , , - P. IVA
.
La stessa fattura dovrà riportare:
• indicazione dell’atto deliberativo di aggiudicazione;
• indicazione del CIG;
• indicazione dei Documenti di Trasporto relativi alle consegne eseguite;
• il codice IPA: .
I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 D. Lgs 231/02, salvo diversi accordi con il Fornitore.
istituto di credito | n. c/c | IBAN | ABI | CAB |
Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda. I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati su:
I soggetti delegati ad operare su tali conti sono:
Nominativo | Ruolo aziendale | Codice Fiscale |
In caso di variazione a quanto sopra convenuto l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche alla Azienda Sanitaria. In difetto di tale notificazione la Azienda Sanitaria non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti sul conto sopracitato.
L’Azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 del Codice Civile). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.
Art. 12 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
A garanzia degli impegni assunti con il presente Contratto o previsti negli atti da questo richiamati l’Aggiudicatario ha prestato apposita cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016, valida per l’intera durata contrattuale, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, fino a concorrenza della somma di Euro (
Euro e .centesimi) che si allega al presente atto. La Azienda Sanitaria:
• ha il diritto di valersi della cauzione per il completo adempimento e le eventuali maggiori spese sostenute per l’esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto;
• ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi derivanti dal Contratto;
• ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;
• può richiedere all'Impresa la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno, in tutto od in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Azienda Sanitaria abbia provveduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto.
La polizza o la fidejussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell’Impresa obbligata in base all’art. 1944 del c.c. e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C., nonché il formale impegno per il fidejussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.
L'importo della garanzia può essere ridotto del 50% (pari all’5% del valore del Contratto aggiudicato) qualora all’Operatore Economico sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la Certificazione del Sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per poter fruire di tale beneficio, se non già evidenziato in sede di offerta, l’Operatore Economico deve debitamente segnalare, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti (art. 93, comma 7 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.), unendo la certificazione in copia conforme a firma del Legale Rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000.
Lo svincolo della cauzione segue, nei limiti del 80% della somma originariamente garantita, con cadenza annuale a seguito di comunicazione di avvenuta esecuzione del Contratto rilasciata da questa Amministrazione ai sensi dell’articolo 103, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
Art. 13 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 105, del D. Lgs 50/2016, il Fornitore è tenuto comunicare all’Azienda, la terna di Subappaltatori titolar di SubContratto, l’importo del Contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
da inserire se il subappalto non è stato richiesto in sede di offerta:
Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta
Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, e nel pieno rispetto dell’art.105 del D.Lgs 50/16, si riserva di affidare in subappalto le prestazioni indicate in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità definite.
Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Azienda Sanitaria o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Azienda Sanitaria, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
Il Fornitore si impegna a depositare presso l’Azienda Sanitaria, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359
c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di RTI, Consorzio o società.
In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto l’Azienda non autorizzerà il subappalto.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs 50/2016.
In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).
Art. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il presente appalto sarà risolto a solo giudizio dell’Azienda Sanitaria con semplice comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore del servizio a mezzo raccomandata A/R o PEC escludendo qualsiasi pretesa d’indennizzo da parte del fornitore che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:
• Sospensione del servizio imputabile al Fornitore.
• Perdita da parte del Fornitore dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici. Accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante,
qualora si verificasse una variazione soggettiva.
• Mancato reintegro della cauzione definitiva.
• Irregolarità del Durc nelle verifiche in corso per l’attestazione della corretta esecuzione del Contratto, di liquidazione e pagamento delle fatture.
• Violazione da parte del Fornitore degli obblighi derivanti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
• Subappalto non autorizzato.
• Cessione del Contratto.
• Gravi, ripetute e comprovate inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del fornitore, e più precisamente qualora l’ammontare delle penali complessivamente addebitate al Fornitore per inadempienze superi il 10% del valore della fornitura.
Nei suddetti casi la ASL n.1 di Sassari sarà tenuta a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della risoluzione dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti all’inadempimento stesso.
Con la risoluzione del Contratto sorge in capo all’Azienda Sanitaria l’individuazione del nuovo Fornitore. Al Fornitore inadempiente verranno addebitate le spese sostenute per l’inadempimento.
Le somme dovute a titolo di inadempimento verranno trattenute sui crediti in essere del Fornitore al momento dell’inadempimento o prelevate dal deposito cauzionale in relazione alla quota di inadempimento, fatto salvo il diritto di agire per eventuali maggiori danni subiti.
Ai sensi degli artt. 1218 e 1454 cc, l’Azienda Sanitaria, a fronte di qualsiasi inadempimento del Fornitore, potrà comunicare, a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, la piena e completa esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente Contratto, nel termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della diffida, trascorso inutilmente il quale il Contratto si intenderà risolto di diritto.
Per quanto non espressamente previsto in questo articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del Contratto.
Art. 15 - RECESSO DAL CONTRATTO
L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di recedere dal Contratto, anche nel caso di aggiudicazione della procedura regionale di fornitura, con semplice preavviso di 30 giorni, senza che l’Impresa aggiudicataria possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara con la sottoscrizione del presente Contratto di rinunciare.
Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Azienda ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
In ogni caso, l’Azienda potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.
In caso di sopravvenienze normative interessanti l’Azienda che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura, la stessa potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o pec.
Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Azienda
Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
Art. 16 - RESPONSABILITA’ CIVILE
L’Operatore Economico Aggiudicatario è responsabile dell’esatto adempimento del Contratto e della perfetta riuscita della fornitura. A tal fine dovrà adottare durante l’esecuzione della fornitura tutte le cautele necessarie, con l’obbligo di controllo dello stesso e conseguente responsabilità a suo esclusivo carico. Pertanto è fatto obbligo all’Aggiudicatario di mantenere l’Azienda sollevata e indenne da ogni responsabilità civile derivante dall’esecuzione del Contratto, per danni di qualsiasi specie che, comunque, derivassero a persone o a cose e per eventuali conseguenti richieste di risarcimento danni nei confronti della stessa Azienda.
Le controversie insorte non esimono l’Operatore Economico Aggiudicatario dall’esecuzione del Contratto: ogni arbitraria interruzione delle prestazioni è ritenuta contraria alla buona fede e l’Aggiudicatario è considerato responsabile di eventuali danni causati all’Azienda, portatrice di interessi collettivi da tutelare e garantire, in dipendenza dell’interruzione.
A tale riguardo, il fornitore alla stipula del contratto, con oneri a proprio carico, dovrà già essere in possesso di adeguata copertura assicurativa mediante la stipula di una polizza per le coperture assicurative di seguito specificate, con massimali, per ognuna delle garanzie e per singolo sinistro, non inferiore a €. 2.000.000,00:
• garanzia per il risarcimento di danni e/o infortuni, diretti ed indiretti, subiti da persone o beni, cagionati all’Azienda e/o a terzi, connessi alla esecuzione del contratto;
• garanzia per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità dell’Aggiudicatario e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga;
Inoltre il fornitore alla stipula del contratto, con oneri a proprio carico, dovrà già essere in possesso di adeguata copertura assicurativa mediante la stipula di una polizza per le coperture assicurative di seguito specificate, con massimali, per ognuna delle garanzie e per singolo sinistro, non inferiore a €. 2.000.000,00:
• garanzia di responsabilità verso il personale dell’Aggiudicatario, relativa, in particolare, agli infortuni sul lavoro, ivi compresa la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del proprio personale, malattie professionali, ecc.
Qualora il Fornitore non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato dalla relativa notifica, l’Azienda si riterrà autorizzata a provvedere direttamente a danno del Fornitore, trattenendo l’importo sulle fatture in pagamento.
La copia della polizza, conforme all’originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata alla Azienda con la stipula del contratto, unitamente alla quietanza di pagamento del premio. Quest’ultima dovrà essere presentata alla Azienda con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata del contratto di questo servizio.
La mancata stipulazione della polizza, la non conformità della stessa rispetto a quanto stabilito dal presente Contratto o il mancato pagamento del premio costituiscono motivo di risoluzione del contratto.
L’Azienda è esonerata da ogni responsabilità per furto, danni, infortuni o quant’altro, che dovessero verificarsi nell'esecuzione del servizio agli operatori e beni di proprietà dell’assuntore del servizio, nonché a terzi e/o a dipendenti ed a beni mobili ed immobili di proprietà dell’Azienda Sanitaria.
Art. 17 - CONTRATTO
Tutte le spese conseguenti e inerenti il Contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.
Art. 18 - RESPONSABILE ESECUZIONE CONTRATTO
Il Direttore dell’esecuzione del Contratto è il dott. con il compito di rapportarsi con il Fornitore al fine della corretta esecuzione del presente Contratto e della applicazione delle vigenti normative in materia di esecuzione del contratto, ivi inclusa la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il Direttore dell’esecuzione del Contratto si rapporterà con il Responsabile del Procedimento, per gli aspetti di carattere amministrativo e di gestione dell’eventuale contenzioso.
Art. 19 - IINFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si precisa i dati personali forniti dalla ditte partecipanti alla gara saranno raccolti presso l’Azienda Sanitaria per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente.
Il titolare del trattamento è l’Azienda Sanitaria; il responsabile del trattamento è il responsabile del Servizio Contratti, Appalti e Acquisti dell’Azienda stessa.
Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire di dar corso ad ogni genere di prestazione e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’esclusione dalla gara.
Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs citato. In particolare i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine nonché la logica, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, la rettificazione; hanno altresì diritto di ottenere l’indicazione delle finalità e modalità del trattamento. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Tali dati potranno essere comunicati dall’Azienda a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.
Art. 20 - FORO E CLAUSOLE FINALI
Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere tra l’Operatore Economico e l’Azienda per le specifiche attività e l’esecuzione degli obblighi contrattuali, è competente in via esclusiva il Foro di Sassari.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si fa riferimento disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, nonché alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.