DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 193 del 01/06/2022
Xxxxx Xxxxxxx
Firmato digitalmente da Xxxxx Xxxxxxx Data: 2022.05.31
11:30:40 +02'00'
OGGETTO: Indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 finalizzata all'affidamento della fornitura triennale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno e suddivisa in 6 Lotti, di dispositivi medici per oculistica. Importo posto a base d'asta comprensivo del rinnovo pari a € 160.074,67, oltre iva in forza di legge
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Centro di Costo: BD0101 L'Estensore: XXXXXX XXXXX
Il presente Atto non contiene dati sensibili
Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza.
Il Responsabile del Procedimento | UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | DIPARTIMENTO TECNICO |
Xxxx. XXXXXXXX XXXXXXXXXXX | Dott.ssa XXXXXXXX XXXXXX | PATRIMONIALE Xxx. XXXXX XXXXXXXXXX |
Xxxxxxxx
Firmato digitalmente da Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx
Firmato digitalmente da Xxxxxxxx Xxxxxx
Xxxxx
Firmato digitalmente da Xxxxx Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx
Data: 2022.05.27
15:33:25 +02'00'
L'Atto non comporta impegno di spesa
Xxxxxx
Data: 2022.05.27
15:35:45 +02'00'
Data: 2022.05.30
Brazzoduro
10:26:24 +02'00'
Parere del Direttore Amministrativo Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
Favorevole
Xxxxxxx Xxxxxxx
Firmato digitalmente da Xxxxxxx Xxxxxxx Data: 2022.05.30
15:22:44 +02'00'
(con motivazioni allegate al presente atto)
Non favorevole
Parere del Direttore Sanitario Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
(con motivazioni allegate al presente atto)
Favorevole Non favorevole
Il presente provvedimento si
Xxxxxx
Firmato digitalmente
compone di n.65 pagine di cui
n.59 pagine di allegati
Il Direttore Generale
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx
Xxxxxx
da Xxxxxx Xxxxxx Data: 2022.06.01
12:27:11 +02'00'
IL DIRETTORE UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 dell’01/01/ con la quale si è provveduto a prendere atto dell’avvenuta istituzione dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 1 a far data dall’01/01/2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31/12/2015 e dal DCA n. 606 del 30/12/2015;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00049 del 28/03/2022, con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale ROMA 1 nella persona del Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx;
l’Atto di Autonomia Aziendale, approvato con deliberazione n. 1153 del 17/12/2019, recepito con DCA U00020 del 27/01/2020, pubblicato sul BURL del 30/01/2020, n. 9;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 179 del 27/02/2020, avente ad oggetto “Atto aziendale dell’ASL Roma 1, approvato con Deliberazione n. 1153 del 17/12/2019 – Presa d’atto dell’esito positivo del procedimento di verifica regionale – Attuazione del nuovo modello organizzativo“;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii;
PREMESSO che tra i presidi ospedalieri della Asl Roma 1 vi è, tra l’altro, l'Ospedale Monospecialistico Oftalmico, Centro di Riferimento Regionale, che offre le seguenti prestazioni: Pronto Soccorso, Ambulatori di I e II livello, Ricovero, Day Hospital e DaySurgery;
che con deliberazone n. 97 del 09/02/2022 è stata aggiudicata la procedura aperta telematica in ambito comunitario, per l’affidamento triennale suddivisa in lotti della fornitura di dispositivi medici per oculistica;
che per i lotti non aggiudicati nella suddetta procedura e per le nuove esigenze nel frattempo intervenute, la UOSD Pianificazione Acquisti e Monitoraggio della Spesa Sanitaria, con nota n. 82900 del 23/05/2022, a seguito di revisione dei fabbisogni e delle basi d’asta, ha rappresentato la necessità di procedere con una nuova iniziativa di gara, necessaria a garantire lo svolgimento delle attività assistenziali;
RILEVATA l’opportunità e la convenienza di prevedere una durata triennale dei contratti derivanti dall’aggiudicazione della gara in trattazione, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno;
VISTO l’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. , che impone alle stazioni appaltanti, per ogni singola procedura di gara, per l’affidamento di un appalto o di una concessione, la nomina di un Responsabile Unico del Procedimento con i compiti previsti dal suddetto Decreto, a cui si fa integrale rinvio;
INDIVIDUATO il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, quale RUP della procedura di gara, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente;
TENUTO CONTO che la vigente normativa in materia di acquisizione beni e servizi, come modificata dal Decreto Legge 6 Luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede:
l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle Convenzioni CONSIP ovvero di utilizzare i parametri prezzi qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma ( art. 26, comma 3, Legge 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006 );
l’obbligo per gli enti locali di far ricorso al Mercato elettronico della PA ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, DPR n. 207/2010, per l’acquisizione di servizi e forniture sotto soglia comunitaria in economia ( art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 7 comma 2 D. L. n. 52/2012, convertito con modificazioni con Legge 94/2012);
RILEVATO che gli articoli di cui al presente atto sono reperibili sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), al Bando “BENI-Forniture Specifiche per la Sanità” che permette di effettuare acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;
RITENUTO pertanto necessario indire una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite piattaforma MEPA, per l’affidamento della fornitura triennale, eventualmente rinnovable per ulteriori 12 mesi, di dispositivi medici per oculistica per un importo complessivo presunto dell’appalto pari a € 120.056,00 oltre iva e dunque 160.074,67 iva esclusa comprensivo dell’eventuale rinnovo;
DATO ATTO che, si provvederà ad invitare n. 10 operatori economici presenti sul MEPA abilitati al bando “BENI-Forniture Specifiche per la Sanità” nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
che il Responsabile del Procedimento ha accertato che, come previsto dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 nonché alle disposizioni impartite dall’Autorità di Xxxxxxxxx si è ottemperato alla generazione dei relativi CIG:
lotto 1 9252271F8D
lotto 2 92522752DE lotto3 92522806FD lotto 4 9252283976
lotto 5 9252287CC2
lotto 6 92522931B9
che la procedura di cui trattasi sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, previa verifica della rispondenza del prodotto offerto ai requisiti tecnici indicati negli atti di gara;
VISTA la documentazione di gara, allegata al presente provvedimento, e che ne costituisce parte integrante, come di seguito elencata:
Disciplinare di gara
Allegato 1 Domanda di partecipazione Allegato 2 Capitolato tecnico
Allegato 3 Dettaglio fornitura Allegato 4 Schema Offerta Economica Allegato 5 Patto di Integrità
Allegato 6 Pattuizioni sul trattamento dei dati personali Allegato 7 Informativa Privacy
ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della legge 20 del 1994 e ss.mm.ii., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1 comma 1 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.
PROPONE
Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:
di indire, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, una procedura negoziata suddivisa in 6 lotti, tramite piattaforma MEPA, per l’affidamento della fornitura triennale, eventaulemnte rinnovabile di ulteriori 12 mesi di dispositivi per oculisticaoccorrenti alla ASL Roma 1: importo complessivo presunto dell’appalto € 120.056,00 oltre iva + 40.018,67 di eventuale rinnovo, oltre Iva in forza di legge;
di prevedere che l’aggiudicazione della procedura avverrà secondo il criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;
di approvare, conseguentemente, la documentazione di gara, allegata al presente provvedimento e del quale costituisce parte integrante, come di seguito elencata:
Disciplinare di gara
Allegato 1 Domanda di partecipazione Allegato 2 Capitolato tecnico
Allegato 3 Dettaglio fornitura Allegato 4 Schema Offerta Economica Allegato 5 Patto di Integrità
Allegato 6 Pattuizioni sul trattamento dei dati personali Allegato 7 Informativa Privacy
di nominare Responsabile Unico del Procedimento per la sola parte della procedura relativa all’aggiudicazione il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Dirigente Amministrativo presso la UOC Acquisizione Beni e Servizi, con i compiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016;
di invitare n. 10 operatori economici presenti sul MEPA abilitati al bando “BENI-Forniture Specifiche per la Sanità” nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell’Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.
Il Responsabile del Il Direttore della UOC Il Direttore del Dipartimento
Procedimento
Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Firmato digitalmente
Acquisizione Beni e Servizi Dr. ssa Xxxxxxxx Xxxxxx Firmato digitalmente
Tecnico Patrimoniale Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
In Virtù dei poteri previsti:
dall’art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.; dall’art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii.;
nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00049 del 28/03/2022;
Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell’Unità in frontespizio indicata;
Preso atto che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio
DELIBERA
di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto “Indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 finalizzata all’affidamento della fornitura triennale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno suddivisa e in n. 6 Lotti, di dispositivi medici per oculistica. Importo posto a base d’asta comprensivo del rinnovo pari a € 160.074,67, oltre iva in forza di legge” e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:
di indire, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, una procedura negoziata suddivisa in 6 lotti, tramite piattaforma MEPA, per l’affidamento della fornitura triennale, eventaulemnte rinnovabile di ulteriori 12 mesi di dispositivi per oculisticaoccorrenti alla ASL Roma 1: importo complessivo presunto dell’appalto € 120.056,00 oltre iva + 40.018,67 di eventuale rinnovo, oltre Iva in forza di legge;
di prevedere che l’aggiudicazione della procedura avverrà secondo il criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;
di approvare, conseguentemente, la documentazione di gara, allegata al presente provvedimento e del
quale costituisce parte integrante, come di seguito elencata:
Disciplinare di gara
Allegato 1 Domanda di partecipazione Allegato 2 Capitolato tecnico
Allegato 3 Dettaglio fornitura Allegato 4 Schema Offerta Economica Allegato 5 Patto di Integrità
Allegato 6 Pattuizioni sul trattamento dei dati personali Allegato 7 Informativa Privacy
di nominare Responsabile Unico del Procedimento per la sola parte della procedura relativa all’aggiudicazione il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Dirigente Amministrativo presso la UOC Acquisizione Beni e Servizi, con i compiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016;
di invitare n. 10 operatori economici presenti sul MEPA abilitati al bando “BENI-Forniture Specifiche per la Sanità” nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell’Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.
La struttura proponente provvederà all’attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.
IL DIRETTORE GENERALE
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx
ASL Roma 1
Prot. n. 82900/2022 del 23/05/2022
ASL Roma 1
Prot. n. 82900/2022 del 23/05/2022
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA TRIENNALE, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 12 MESI, DI DM PER OCULISTICA OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELLA ASL ROMA 1
DISCIPLINARE DI GARA
1. PREMESSE 3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 3
2.1 Documenti di gara 3
2.2 Chiarimenti 3
2.3 Comunicazioni 3
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 4
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 4
4.1 Durata 4
4.2 Opzioni e rinnovi 4
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 5
6. REQUISITI GENERALI 6
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 6
7.1 Requisiti di idoneità 6
7.2 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 7
7.3 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 7
8. AVVALIMENTO 7
9. SUBAPPALTO 7
10. GARANZIA PROVVISORIA 7
11. SOPRALLUOGO 7
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 11
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO 11
14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 12
14.1 Segreti tecnici e commerciali 14
15. OFFERTA TECNICA 15
16. OFFERTA ECONOMICA 15
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 16
18. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 16
19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE Errore. Il segnalibro non è definito.
20. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 17
21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 20
22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 20
23 PENALI 20
1. PREMESSE
Il presente Disciplinare regola la fornitura di DM per oculistica per la durata di 36 mesi, con eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, occorrenti alle necessità della ASL Roma 1.
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata e con applicazione del criterio del minor prezzo attraverso piattaforma MEPA.
Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è codice NUTS: ITE4
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
Disciplinare di gara ed i suoi allegati:
• Domanda di partecipazione
• Capitolato tecnico
• Fabbisogno di gara
• Schema offerta tecnica
• Schema offerta economica
• Pattuizione Trattamento dati
• Informativa privacy;
• Patto d’integrità;
Gli allegati “Accordo sul trattamento dei dati personali” ed “Informativa Privacy” sono da inviare solo in caso di aggiudicazione.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso il MEPA, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno indicato nella RDO.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxxx0.xx Sezione Gare e Appalti – Rdo ovvero trasmettendo un file riepilogativo di tutte le richiese agli operatori invitati a partecipare.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni verranno effettuate attraverso il MEPA.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di dispositivi per oculistica occorrenti ai presidi dell’ASL Roma 1 per 36 mesi, con eventuali opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi.
Tabella n. 1 – Descrizione dei lotti
Oggetto del lotto | CIG | Base d’asta iva esclusa 36 mesi |
SCRAPER AD ANELLO | 9252271F8D | € 68.900,00 |
RETRATTORI IRIDEI | 92522752DE | € 31.200,00 |
SALVIETTE UMIDIFICATE PERIOCULARI | 92522806FD | € 13.500,00 |
TEST DI XXXXXXXX | 9252283976 | € 3.000,00 |
LENTI TERAPEUTICHE POST LASER | 9252287CC2 | € 2.376,00 |
SONDE PER TONOMETRIA | 92522931B9 | € 1.080,00 |
L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Per la presente procedura di gara non sono rilevabili rischi interferenti per i quali è necessario adottare le relative misure di sicurezza, pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste l’obbligo di cui al comma 3 dell’art. 26 del Decreto sopracitato.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo complessivo posto a base di gara, per 36 mesi è pari ad
€ 120.056,00 iva esclusa ovvero 160.074,67 iva esclusa comprensiva dell’eventuale rinnovo. Il dettaglio della fornitura è riepilogato nel Dettaglio fornitura.
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 DURATA
La durata dell’appalto è di 36 mesi. La fornitura è effettuata secondo le modalità e i tempi riportati nel Capitolato Tecnico.
4.2 OPZIONI E RINNOVI
Al termine della scadenza del triennio di fornitura, l’ASL Roma 1 si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 12 mesi agli stessi prezzi e condizioni di gara. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC
n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ’
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo alle iscrizioni di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
7.3 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
8. AVVALIMENTO
Non previsto.
9. SUBAPPALTO.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del codice.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) Una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del valore annuale posto a base d’asta.
2) Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e
medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, con bonifico presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SCRL Coordinate IBAN – IT 32 P 08327 03398 000000001060 BIC: XXXXXXXXXXX conto intestato Asl Roma 1.
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta
secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 240 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
A) in formato elettronico, allegata sul SISTEMA:
- in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del sopra richiamato Decreto;
- sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, 2, del D.Lgs n. 82/2005. In tali casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del DPR n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodichiarazione, da autentica notarile.
B) in formato cartaceo:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- inviata in busta chiusa, sigillata, con strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e pervenire al seguente indirizzo: Asl Roma 1 - II Piano - Ufficio Protocollo Borgo Santo Spirito, 3 –00000 Xxxx, entro il medesimo termine per la presentazione delle offerte.
La busta dovrà riportare esternamente le seguenti informazioni:
• Oggetto della gara: fornitura di carta per apparecchiature elettromedicali
• La ragione sociale della concorrente;
• L’indirizzo del destinatario;
• La dicitura “Cauzione provvisoria “
La busta può essere inviata mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell’Impresa concorrente – limitatamente a tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna - nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 fino al termine perentorio sopra indicato. L’Asl Roma 1 declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto.
Non saranno in alcun caso prese in considerazione le buste pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spedite prima del termine medesimo; ciò vale anche per le buste inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’Asl Roma 1 accettante. Tali buste non verranno aperte e verranno dichiarate irricevibili in quanto tardive.
In caso di invio in formato cartaceo, la Ditta deve in ogni caso allegare a Sistema copia scannerizzata dei suddetti documenti cartacei.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano
costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. SOPRALLUOGO
Non richiesto
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
Non richiesta, in considerazione del valore posto a base d’asta dei singoli lotti.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Le offerte dovranno essere acquisite esclusivamente dal sistema “Acquisti in rete PA” entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno indicato nella RDO.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
− il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
− l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
− la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
− la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
− la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La società concorrente dovrà allegare, nella sezione tipo di richiesta AMMINISTRATIVA, la seguente documentazione:
1. Domanda di partecipazione firmata digitalmente;
2. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;
3. Garanzia provvisoria da presentare in caso da partecipazione ai lotti n. 1 e 2 secondo le modalità riportate al paragrafo 10;
Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte dal Legale Rappresentante o da un suo procuratore.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
− in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
− in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 0potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
15.1 SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI
Il concorrente deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 del Codice).
In base a quanto disposto dall’art. 53, comma 5, del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali.
A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente. La ditta concorrente deve quindi allegare nel SISTEMA una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata “Segreti tecnici e commerciali”, nella sezione “Offerta tecnica”, contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:
- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare;
- fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
L’Asl Roma 1 si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. L’Asl Roma 1 di riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.
Si precisa che l’Asl Roma 1 non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall’art. 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).
16. OFFERTA TECNICA
L’ offerta tecnica contiene i seguenti documenti:
a. Schede tecniche dei prodotti offerti, in lingua italiana;
b. Schema offerta tecnica
17. OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica deve essere predisposta preferibilmente secondo il modello Allegato 4 Schema Offerta Economica allegato al presente disciplinare di gara, in particolare:
− i prezzi unitari potranno essere espressi con un numero di decimali non superiore a quattro (4);
− il valore complessivo dell’offerta dovrà essere espresso con un numero di decimali non superiore a due (2);
− i quantitativi indicati nell’Allegato 4 hanno valore puramente indicativo e concorrono unicamente alla determinazione del Valore complessivo dell’offerta;
− i prezzi devono essere indicati Iva esclusa;
− i prezzi unitari offerti sono comprensivi dei servizi connessi alla fornitura anche di quelli migliorativi se dichiarati in sede di offerta tecnica;
− non saranno ammesse offerte pari a 0 (zero). Deve essere inoltre indicato:
− la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto;
− tempi di consegna;
− Dovrà inoltre essere allegato lo schema anagrafica debitamente compilato nelle parti spettanti alla società L’offerta economica, a pena di esclusione, è firmata digitalmente.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
I prezzi di aggiudicazione restano fissi ed invariabili per tutta la durata dell’appalto. Esclusivamente decorsi 12 (dodici) mesi dall’avvio della fornitura e su richiesta del Fornitore, la Azienda Sanitaria contraente potrà procedere a revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016. Resta inteso che eventuali richieste di revisione in aumento o in diminuzione saranno valutate in contraddittorio tra la Azienda Sanitaria contraente e il Fornitore, procedendo, pertanto, di norma, ad un’istruttoria condotta sulla base dei costi standard ove definiti e sui dati ricavabili dai listini ISTAT o, nel caso di prezzi non trattati dall’ISTAT, sulla base dell’indice FOI, che indicizza i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Il RUP procederà a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
b) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
c) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art.76 comma 2bis del X.X.xx. n° 50/2016 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà in una o più sedute riservate all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche.
Ai sensi dell’art. 1, co. 3, del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, il RUP procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 50 del 2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a cinque non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, salva la facoltà per la stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97, comma 6 del d.lgs. 50/2016.
20. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara con i successivi adempimenti.
La verifica in merito all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, del D. Lgs 50/2016, secondo quanto disposto dall’art. 36 comma 6-bis del predetto codice viene attivata dal Responsabile dell’ammissione su un campione significativo di operatori economici.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del codice. il contratto sarà stipulato “in modalità elettronica, mediante scrittura privata”.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse
- ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del codice.
21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24.4.2016, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente Disciplinare di gara. Si rimanda a quanto previsto nell’Allegato Privacy.
23. PENALI
La ASL Roma 1 potrà applicare le seguenti penali in caso di inadempimento del fornitore per ogni giorno solare consecutivo di ritardo sul termine di consegna della fornitura dichiarato in offerta una penale del 1 per mille del valore ordinato.
PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, DI DISPOSITIVI MEDICI PER OCULISTICA
ALLEGATO 1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a _, nato/a a
, Prov. _, il , domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in qualità di e legale rappresentante della , con sede in _ , Xxxx. , xxx , x. , XXX , xxxxxx xxxxxxx n.
e partita IVA n. , di seguito denominata “impresa”,
− ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto;
− ai fini della partecipazione alla procedura aperta in oggetto, indetta dalla ASL Roma 1 con Deliberazione n. 248 del 25/02/2021
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1) di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto previsto nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, in tutti gli Allegati, nonché nei chiarimenti pubblicati sulla piattaforma telematica presso la quale è stata indetta la procedura
2) di presentare offerta per i seguenti Lotti
3) di mantenere valida l’offerta per un tempo non inferiore a 240 giorni dal termine fissato per la presentazione dell’offerta;
4) che questa Impresa ha ottenuto il PASSOE, secondo le indicazioni presenti sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx., che allega alla presente dichiarazione,
5) che questa Impresa ha versato una cauzione provvisoria pari a € corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del relativo contratto, ed è comprovata dal/i documento/i allegato/i alla presente dichiarazione,
e che tale importo è:
❑ pari al 2% dell’importo complessivo del Lotto/i di gara a cui partecipa
ovvero
❑ pari allo dell’importo complessivo della gara.
In questo secondo caso, per avere diritto alla riduzione dell’importo cauzionale, specificare quale/i documento/i si allega/no, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto specificato al paragrafo “Cauzione provvisoria” del Disciplinare di gara: ;
6) [in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa/GEIE] che le imprese partecipanti al R.T.I./Consorzio/Rete d’Impresa/GEIE eseguiranno i seguenti servizi:
Impresa Forniture/Servizi % _ Impresa Forniture/Servizi % _ Impresa Forniture/Servizi % _
7) [In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE]
❑ che l’R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE sono già costituiti, come si evince dalla copia autentica del mandato collettivo/atto costitutivo allegata;
ovvero
❑ che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, ovvero l’Impresa che, in caso di aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio e che vi è l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 48, comma 8, d.lgs. 50/2016, come si evince dalle dichiarazioni/dichiarazione congiunta allegate/a.
8) [in caso di Rete d’Impresa]
❑ che la Rete è dotata/priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater,
d.l. 5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria e che la stessa è stata costituita mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del d.lgs. 82/2005, di cui si allega copia autentica,
ovvero [nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete]
❑ che la Rete è dotata/priva di soggettività giuridica, dotata/priva di organo comune dotato/privo del potere di rappresentanza e dotato/privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria ed è stata costituita mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato digitalmente a norma
dell’articolo 25 del d.lgs. 82/2005/[indicare l’eventuale ulteriore forma di redazione del contratto di Rete] _ , di cui si allega copia autentica, e che
è già stato conferito mandato, come si evince dall’allegato documento prodotto in copia autentica,
ovvero
non è ancora stato conferito mandato, ma è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, lo stesso sarà conferito nelle forme richieste dal Disciplinare di gara e vi è l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 48, comma 8, d.lgs. 50/2016, come si evince dalle dichiarazioni/dichiarazione congiunta allegate/a;
10) [in caso Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) o c), d.lgs. 50/2016 e di Rete d’Iimpresa di cui all’art. 3, comma 4-quater D.L. n. 5/2009] che il Consorzio/Rete d’Impresa partecipa per le seguenti consorziate/imprese:
11) che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, ivi comprese le comunicazioni di cui all’articolo 76 del d.lgs. 50/2016, si elegge domicilio in:
Xxxxx , xxx , x. _ , XXX , xxx.
, XXX _ ; nominativo di riferimento (cognome, nome e qualifica) ;
12) che l’Impresa è in possesso di tutti i requisiti richiesti nel Disciplinare di gara ai fini della partecipazione alla presente procedura;
13) che nei confronti dell’impresa non sussistono motivi di esclusione dalla presente procedura ai sensi dell’articolo 80 del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m
ovvero
che nei confronti di questa impresa sono presenti le seguenti fattispecie1;
14) che l’Impresa, in caso di aggiudicazione, acconsentirà all’effettuazione dei controlli che il Committente, o per esso qualunque Ufficio dipendente, si riserva di disporre sull’efficienza ed efficacia del servizio;
15) che l’Impresa è in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente e si impegna a rispettare gli stessi e ad applicare le norme dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi integrativi;
16) di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della partecipazione alla procedura di gara per la quale la presente dichiarazione viene resa, nonché dell’esistenza dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del medesimo Regolamento;
17) [in caso di soggetto non residente e privo di stabile organizzazione in Italia] che l’Impresa, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3,
d.P.R. 633/1972 e comunicherà alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
18) che questa Impresa non presenterà offerta per la gara in oggetto al contempo singolarmente e quale componente di un R.T.I., Rete, Consorzio o gruppo ovvero che non parteciperà a più R.T.I., Reti, Consorzi o gruppi;
19) di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i. in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, conferito incarichi a ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti dell’operatore economico;
20) che l’Impresa ha esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, tutte le prescrizioni tecniche fornite dalla Stazione Appaltante, tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire
1 Nella dichiarazione devono essere riportate, ove presenti, tutte le fattispecie xxx comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione. Non è necessario indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei servizi e delle forniture ed ha giudicato le attività realizzabili, gli elaborati tecnici adeguati ed i prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, anche a seguito di sopralluogo;
21) che l’Impresa si impegna ad eseguire l’appalto nei modi e nei termini stabiliti nel Capitolato Tecnico, nello Schema di contratto e, comunque, nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e negli ulteriori loro allegati;
22) Che l’impresa dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
23) Che l’impresa accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
24) Che l’impresa accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
25) che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice sono i seguenti:
Nome | Cognome | Data e luogo di nascita | Comune di residenza | Codice fiscale |
ovvero
la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta è
[AVVERTENZA: inserire le informazioni relative a TUTTI i soggetti indicati all’art. 80, comma 3, del Codice, compresi il SOCIO UNICO PERSONA FISICA ovvero il SOCIO DI MAGGIORANZA
PERSONA FISICA O GIURIDICA in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, (in caso di socio di maggioranza persona giuridica indicare tutti i soggetti esponenti della persona giuridica di cui all’art. 80, comma 3, del Codice). Le suddette informazioni dovranno riguardare ANCHE I SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e, in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, ANCHE I SOGGETTI CHE HANNO OPERATO PRESSO LA SOCIETÀ
INCORPORATA, FUSASI O CEDENTE nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara].
, lì
Allegati:
1) ;
2) ;
3)
QUADRO A – DATI POSIZIONI CONTRIBUTIVE
A.1 RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE
A.2 CCNL APPLICATO
A.3 DIMENSIONE AZIENDALE
N. dipendenti
A.4 DATI INAIL
Codice ditta _
PAT sede legale impresa
A.5 DATI INPS
matricola azienda _ codice sede INPS
QUADRO B – INFORMAZIONI INTEGRATIVE per i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), d.lgs. 50/2016 (2)
B.1 NUMERO IMPRESE SOCIE (3)
B.2 TOTALE ADDETTI IMPRESE CONSORZIATE (4)
B.3 IMPRESA AFFIDATARIA
- Ragione/denominazione sociale
- Sede sociale
- Legale rappresentante _
- Partita IVA _
- Iscrizione CCIAA
- [Nel caso di cooperativa], iscrizione Albo nazionale cooperative
B.4 DATI RELATIVI ALL' IMPRESA AFFIDATARIA
- Totale dipendenti (5)
- Posizioni previdenziali: INPS INAIL
2 Il quadro deve essere compilato per ogni impresa a cui il Consorzio affiderà l’esecuzione delle forniture 3 I dati sono riferiti al Consorzio nel suo complesso
4 Vedi nota precedente
5 Indicare il numero complessivo dei dipendenti
Ulteriori indicazioni necessarie all’effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause di esclusione.
Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate:
Ufficio di , città
, Prov. , via
, n. _, CAP tel. , e-mail
_, PEC
_.
Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999: Provincia di , Ufficio
, con sede in _ , xxx
, x. , XXX , xxx.
_, xxx , e-mail
, PEC
.
Allegati:
;
;
.
AVVERTENZE
Le dichiarazioni sopra riportate, ai sensi dell’articolo 38 del d.P.R. 445/2000, devono essere prodotte unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER OCULISTICA
ALLEGATO 2 CAPITOLATO TECNICO
1 PREMESSA
Il presente capitolato ha per oggetto della fornitura triennale di dispostivi medici per oculistica.
I quantitativi richiesti per ciascun lotto indicati nell’Allegato 3 – Dettaglio fornitura e nell’Allegato 7 Schema offerta economica sono da considerarsi meramente presuntivi e calcolati su dati storici delle attività dell’ASL Roma 1 e su fabbisogni presunti futuri.
Il presente Capitolato descrive, inoltre, i servizi connessi alla fornitura dei prodotti di cui all’oggetto che si intendono prestati dall’Aggiudicatario unitamente alla fornitura medesima per i quali, pertanto, l’Asl Roma 1 non corrisponderà all’Appaltatore alcun ulteriore prezzo.
Nel caso in cui la descrizione dei dispositivi oggetto dei Lotti identifichi un prodotto riconducibile in modo univoco ad un’Azienda produttrice, costituirà offerta valida ogni altro prodotto che presenti caratteristiche analoghe a quelle richieste ed equivalenza nell’uso.
2. CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI
I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all’importazione, all’immissione in commercio e all’uso e dovranno, inoltre, rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.
In particolare, i prodotti richiesti dovranno:
essere conformi ai requisiti stabiliti dalla Direttiva 93/42/CEE sui “Dispositivi Medici”, attuata con D. Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e successive modifiche ed integrazioni;
essere marcati CE, in accordo con le procedure di valutazione previste dal succitato decreto; essere corredati delle necessarie informazioni per garantire un'utilizzazione in totale sicurezza;
per i prodotti soggetti a scadenza, avere, al momento della consegna, un periodo di validità residuo pari almeno a 2/3 dell’intero periodo di validità dei prodotti e comunque non inferiore a 24 mesi;
per i prodotti sterili, avere al momento della consegna, un periodo di validità residuo pari almeno a 2/3 dell’intero periodo di validità del dispositivo e comunque non inferiore a 24 mesi qualora compatibile con il periodo massimo di validità;
essere conformi alle caratteristiche tecniche richieste, per ogni Lotto, dal presente Capitolato Tecnico e, in generale dalla documentazione di gara.
L’Ente appaltante, sia ai fini dell’aggiudicazione, sia nel corso della validità contrattuale si riserva la facoltà di effettuare apposite analisi chimiche per verificare i materiali di composizione dei prodotti offerti e la corrispondenza degli stessi a quanto previsto nella documentazione di gara e nella scheda tecnica presentata dall’Appaltatore. Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei prodotti devono essere chiaramente leggibili, come pure la data di scadenza.
Ove non si faccia espressamente riferimento a misure fisiche, saranno ammesse misure diverse purché equivalenti per destinazione d’uso.
3. CONFEZIONAMENTO, IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA
I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere confezionati ed etichettati secondo la normativa vigente anche al fine di garantirne la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto e stoccaggio. L’etichetta dovrà riportare in lingua italiana tutte le informazioni previste dalla normativa vigente.
I prodotti dovranno recare sull’imballaggio in modo leggibile e indelebile, eventualmente mediante codici generalmente riconosciuti, le indicazioni di seguito indicate.
Per quanto riguarda la sterilizzazione, per tutti i dispositivi medici messi a gara, quando è possibile, è preferibile la sterilizzazione a raggi gamma rispetto a quella ad ossido di etilene. Nel caso in cui la sterilizzazione sia di tale tipologia, su richiesta, devono essere fornite le certificazioni di controllo dei residui sui singoli lotti
Imballaggio che assicura la stabilità
Conformità CE e codice identificazione del Notified Body
Eventuale numero di repertorio; Denominazione del dispositivo; Codice prodotto, numero di Lotto; Indicazione della data di scadenza;
Metodo di sterilizzazione, se trattasi di prodotto sterile; Simbolo del monouso;
Destinazione d’uso;
Nome e indirizzo del fabbricante;
Indicazione del mese e dell’anno di fabbricazione; Imballaggio commerciale;
Codice prodotto, numero di Lotto;
Condizioni per il trasporto e il magazzinaggio del dispositivo
Il Fornitore di ciascun singolo lotto ha l’obbligo di consegnare i prodotti oggetto di ciascuna richiesta di Consegna, entro 7 giorni lavorativi consecutivi dall’ordinativo effettuato che di norma avverrà a mezzo NSO.
Le attività di trasporto e consegna dei prodotti oggetto della fornitura saranno effettuate dal Fornitore nel luogo e nei locali indicati dalla ASL Roma 1 nelle relative richieste di consegna.
All’atto dell’avvenuta consegna dei prodotti e relativi accessori il Fornitore - anche per mezzo dell’eventuale soggetto da questi incaricato dell’attività di consegna - dovrà redigere un “Verbale di Consegna”, in contraddittorio con la ASL e controfirmato dalla stessa, nel quale dovrà essere dato atto dell’avvenuta consegna. Il verbale dovrà almeno contenere i seguenti dati:
i dati relativi all’Unità richiedente della ASL;
il numero di protocollo e la data di ricezione della Richiesta di Consegna; la data dell’avvenuta consegna;
il Codice Fiscale ovvero la Partita IVA del Fornitore; l’elenco dettagliato dei Prodotti consegnati.
L’originale del verbale di consegna ovvero una sua copia dovrà essere rilasciato all’ASL per permettere la verifica amministrativa e la successiva liquidazione delle fatture.
Il “Documento di trasporto” (D.D.T.) che riporti tutte le indicazioni sopra citate, potrà sostituire il suddetto “Verbale di Consegna”; in tal caso quest’ultimo dovrà essere sottoscritto dall’ASL e dal Fornitore, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato del trasporto dei prodotti e degli accessori a corredo degli stessi. La firma posta su tale documento all’atto del ricevimento della fornitura indica la mera consegna del prodotto e degli accessori a corredo dello stesso. In ogni caso, l’ASL Roma 1 ha la facoltà di accertare l’effettiva quantità e qualità del prodotto e accessori consegnati e la corrispondenza con quanto previsto nella Richiesta di Consegna in un successivo momento.
4. RESI
Nel caso di difformità qualitativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo la mancata corrispondenza per nome commerciale, integrità dell’imballo e confezionamento, la mancata corrispondenza fra i prodotti ed accessori richiesti e i prodotti ed accessori consegnati ovvero prodotti viziati ovvero prodotti difettosi ovvero prodotti aventi requisiti non conformi a quanto riportato nel capitolato tecnico) e/o difformità quantitativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo il numero di prodotti/accessori in eccesso/difetto) tra la Richiesta di Consegna e quanto consegnato dal Fornitore risultante dal Verbale di Consegna (o documento equivalente), anche se rilevate a seguito di prove e utilizzi successivi che evidenzino la non corrispondenza tra il prodotto richiesto e quello consegnato, l’ASL invierà una contestazione scritta, a mezzo pec, al Fornitore, attivando la pratica di reso, secondo quanto di seguito disciplinato.
Con le modalità di seguito stabilite, il fornitore ha l’obbligo di ritirare i prodotti e/o gli accessori oggetti di reso. Peraltro, al positivo completamento dell’attività di ritiro dei prodotti non conformi e/o in eccesso e della loro relativa sostituzione, dovrà essere redatto un apposito “Verbale di Reso”, contenente le informazioni indicate al precedente paragrafo (per il “Verbale di Consegna”), nonché la data di ricezione della comunicazione di contestazione (avvio della pratica di reso) e la data dell’avvenuto ritiro e/o sostituzione.
Nel caso in cui i prodotti resi/da restituire siano già stati fatturati, il fornitore deve procedere all’emissione della nota di credito. Le note di credito devono riportare chiara indicazione della fattura a cui fanno riferimento e del numero di protocollo assegnato dall’Unità interessata alla Richiesta di Consegna.
5 VERIFICA DI CONFORMITA’
A seguito della fornitura del prodotto e degli accessori a corredo dello stesso, l’ASL, con proprio personale all’uopo individuato, procede alla verifica di conformità del prodotto e accessori forniti ai fini della verifica di corrispondenza tra quanto ordinato e quanto consegnato e tra le caratteristiche tecniche previste dal capitolato speciale e quelle del materiale consegnato.
Ove la verifica di conformità evidenziasse difetti, vizi, difformità, guasti, inconvenienti, la ditta si impegna a provvedere alla loro eliminazione o sostituzione delle parti difettose, entro 10 gg dalla data di verbale di accertamento, ovvero entro un diverso termine per particolari esigenze, definito dal Direttore di esecuzione del contratto. I termini di verifica di conformità si intendono con ciò prorogati.
Trascorso il tempo per l’esecuzione dell’affidamento, senza che la ditta vi abbia provveduto, l’ASL ha diritto a provvedere direttamente, addebitandone l’onere alla ditta ed incamerando la polizza definitiva.
La fornitura si intenderà accettata solo a seguito di superamento positivo della verifica di conformità.
6 GESTIONE DELLA FORNITURA IN CONTO DEPOSITO.
SI precisa che per i Lotti per i quali è espressamente prevista l’indicazione nell’Allegato 3 della colonna “ conto deposito “ i prodotti dovranno essere consegnati in conto deposito e rimarranno di proprietà della società fornitrice fino all’effettivo utilizzo.
Il quantitativo e la tipologia del materiale da consegnare in conto deposito saranno definiti per iscritto con il fornitore al momento dell’attivazione della fornitura.
La ditta dovrà mantenere costante la dotazione nel tempo, senza possibilità di variazione unilaterale e dovrà effettuare periodici controlli (almeno ogni 6 mesi ) adeguatamente documentati e sostituire il materiale prossimo alla scadenza.
L’ASL Roma 1 non sarà in alcun modo vincolata all’acquisto e potrà restituire i dispositivi non utilizzati o difettosi, chiedendone la sostituzione con altri di pari modello, senza maggiori oneri.
Il materiale a reintegro di quello in conto deposito impiantato dovrà essere fatto pervenire libero di ogni di ogni spesa entro 48 ore dalla richiesta.
In caso di richiesta di accesso al conto deposito da parte dell’operatore, il DEC o un suo delegato procederà in regime di contraddittorio con il personale della ditta interessata, ad effettuare l’inventario del materiale giacente mediante redazione di un apposito verbale finalizzato alla verifica dei beni utilizzati rispetto alle scorte inziali.
L’ASL Roma 1 provvederà ad adeguata custodia del materiale in conto deposito secondo la regola della buona tecnica di conservazione (integrità del confezionamento, corretto utilizzo del materiale in base alla scadenza, ecc ), segnalando i prodotti in scadenza almeno 90 giorni prima della scadenza.
L’ASL Roma 1 risponderà, pertanto, del perimento e/o deterioramento ( per danni, manomissioni, furti, ecc, ) del materiale consegnato è giacente presso i propri locali.
7. AGGIORNAMENTI TECNOLOGICI
Il Fornitore può proporre all’ASL Roma 1 la sostituzione dei prodotti aggiudicati con prodotti nuovi che dovessero essere immessi sul mercato e che presentino caratteristiche migliori.
Tale sostituzione è possibile solo previo nulla osta da parte della ASL e mantenendo le condizioni economiche e contrattuali stabilite nel contratto.
Il Fornitore deve garantire la sostituzione delle apparecchiature aggiudicate con quelle che ne costituiscano aggiornamento tecnologico, senza oneri aggiuntivi, almeno a partire dal secondo anno di vigenza contrattuale: I nuovi dispositivi proposti in aggiornamento tecnologico, dopo l’espletamento della procedura di gara, dovranno possedere le stesse caratteristiche tecniche e preferenziali del prodotto aggiudicato, oltre che specifiche tecniche aggiuntive “migliorative” rispetto alla fornitura in essere. Tale sostituzione è possibile solo previo nulla osta da parte della ASL.
8. SERVIZIO DI REPORTISTICA
Il Fornitore, deve inviare all’Azienda Sanitaria, su base trimestrale, entro 30 giorni solari successivi a ciascun trimestre di riferimento, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali.
Rimane ferma la facoltà per l’Azienda di richiedere al Fornitore l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.
Il monitoraggio di tutte le attività relative al contratto potrà altresì essere effettuato dall’Azienda Sanitaria anche mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio. In particolare i report trimestrali devono contenere almeno le seguenti informazioni:
valore delle fatture inviate all’Azienda; dettaglio dei servizi erogati.
Lotto | Rif. | Articolo | DESCRIZIONE LOTTO | Modalità di gestione | Fabbisogno Triennale | base d'asta triennale | Base d'asta comprensivo dell'eventuale rinnovo | CIG |
1 | 1 | SCRAPER AD ANELLO | Scraper ad anello 23G, sistema di anello regolabile a diverse lunghezze, per peeling membrane, monouso | Magazzino | 450 | € 68.900,00 | € 91.866,67 | |
2 | Scraper ad anello 25G, sistema di anello regolabile a diverse lunghezze, per peeling membrane, monouso | 80 | ||||||
2 | 1 | RETRATTORI IRIDEI | Retrattori per dilatazione iridea, flessibili, con cursore in silicone per fissare temporaneamente l’iride. Xxxxxxx, sterili in confezione da 5 uncini. | Magazzino | 2.400 | € 31.200,00 | € 41.600,00 | |
3 | 1 | SALVIETTINE UMIDIFICATE PERIOCULARI | Garze oftalmiche monouso di cotone, imbevute di soluzione detergente e disinfettante, destinate all'igiene dell'area perioculare di adulti e bambini. Devono avere compatibilità chimico-fisica con il film lacrimale e non devono lasciare residui. Confezione singola sterile. | Magazzino | 15.000 | € 13.500,00 | € 18.000,00 | |
4 | 1 | TEST DI XXXXXXXX | Test di Xxxxxxxx per la valutazione del film lacrimale in strisce di carta bibola assorbente, graduate con punta tonda smussata, 5 m c.a. di larghezza per 40 mm c.a. di lunghezza. Confezione sterile, da massimo 100 strisce | Magazzino | 1.500 | € 3.000,00 | € 4.000,00 | |
5 | 1 | LENTI TERAPEUTICHE POST LASER | Lenti terapeutiche post-laser per protezone corneale. Confezione singola sterile da massimo 30 pezzi | Magazzino | 1.980 | € 2.376,00 | € 3.168,00 | |
6 | 1 | SONDE PER TONOMETRIA | sonde monouso compatibili con tonometro I-care di proprietà aziendale, indicate nel trattamento di pazienti con difetti corneali. Conf singola | Magazzino | 900 | € 1.080,00 | € 1.440,00 |
ALL. 3
PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI DISPOSITIVI MEDICI PER OCULISTICA
ALLEGATO 4
SCHEMA OFFERTA ECONOMICA “BUSTA “C”
DA COMPILARE UNA PER OGNI LOTTO ALLEGANDO ESCLUSIVAMENTE IL PROSPETTO DEL LOTTO IN QUESTIONE
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)
nato a ( ), il
(luogo) (prov.) (data)
residente a ( ), Via , n. _ (luogo) (prov.) (indirizzo)
in nome del concorrente con sede legale in _ ( _), Xxx , x. _, XXX , Xxx , (xxxxx) (prov.) (indirizzo)
Fax _ _ , e-mail
Fiscale
Partita IVA
, Codice
nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
□Titolare o Legale rappresentante
□Procuratore speciale / generale
DICHIARA
− che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 240 giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle offerte e di aver preso visione di tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare di gara e in tutti i suoi allegati e nei documenti xxx richiamati e di accettarle senza condizione o riserva alcuna.
− che l’importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da sostenere per l’esecuzione dell’appalto in merito al Lotto è pari ad €
,_
− che il prezzo offerto è omnicomprensivo di quanto previsto negli atti di gara.
− Che la percentuale di Iva applicata è pari al
LOTTO 1 - SCRAPER AD ANELLO
ID | Descrizione | Quantità Triennali ( Q) | Codice prodotto offerto | CND Laddove applicabile | RDM Laddove applicabile | Nome commerciale prodotto | Prezzo unitario in cifre max 4 cifre decimali € iva esclusa ( P ) | Totale riga ( P x Q ) |
1 | Scraper ad anello 23G, sistema di anello regolabile a diverse lunghezze, per peeling membrane, monouso | 450 | ||||||
2 | Scraper ad anello 25G, sistema di anello regolabile a diverse lunghezze, per peeling membrane, monouso | 80 | ||||||
IMPORTO COMPLESSIVO DEL LOTTO ( MAX 2 DECIMALI ) | € |
e
LOTTO 2 - RETRATTORI IRIDEI
ID | Descrizione | Quantità Triennali ( Q) | Codice prodotto offerto | CND Laddove applicabile | RDM Laddove applicabile | Nome commercial prodotto | Prezzo unitario in cifre max 4 cifre decimali € iva esclusa ( P ) | Totale riga ( P x Q ) |
1 | RETRATTORI IRIDEI | 2.400 | ||||||
IMPORTO COMPLESSIVO DEL LOTTO ( MAX 2 DECIMALI ) | € |
e
ID | Descrizione | Quantità Triennali ( Q) | Codice prodotto offerto | CND Laddove applicabile | RDM Laddove applicabile | Nome commercial prodotto | Prezzo unitario in cifre max 4 cifre decimali € iva esclusa ( P ) | Totale riga ( P x Q ) |
1 | SALVIETTINE UMIDIFICATE PERIOCULARI | 15.000 | ||||||
IMPORTO COMPLESSIVO DEL LOTTO ( MAX 2 DECIMALI ) | € |
BASE D’ASTA TRIENNALE € 13.500,00 LOTTO 3 - SALVIETTINE UNIDIFICATE PERIOCULARI
e
LOTTO 4 – TEST DI XXXXXXXX
ID | Descrizione | Quantità Triennali ( Q) | Codice prodotto offerto | CND Laddove applicabile | RDM Laddove applicabile | Nome commercial prodotto | Prezzo unitario in cifre max 4 cifre decimali € iva esclusa ( P ) | Totale riga ( P x Q ) |
1 | TEST DI XXXXXXXX PER LA VALUTAZIONE DEL FILM LACRIMALE | 1.500 | ||||||
IMPORTO COMPLESSIVO DEL LOTTO ( MAX 2 DECIMALI ) | € |
e
LOTTO 5 – LENTI TERAPEUTICHE POST LASER
ID | Descrizione | Quantità Triennali ( Q) | Codice prodotto offerto | CND Laddove applicabile | RDM Laddove applicabile | Nome commercial prodotto | Prezzo unitario in cifre max 4 cifre decimali € iva esclusa ( P ) | Totale riga ( P x Q ) |
1 | LENTI TERAPEUTICHE POST LASER | 1.980 | ||||||
IMPORTO COMPLESSIVO DEL LOTTO ( MAX 2 DECIMALI ) | € |
e
LOTTO 6 – SONDE PER TONOMETRIA
ID | Descrizione | Quantità Triennali ( Q) | Codice prodotto offerto | CND Laddove applicabile | RDM Laddove applicabile | Nome commercial prodotto | Prezzo unitario in cifre max 4 cifre decimali € iva esclusa ( P ) | Totale riga ( P x Q ) |
1 | SONDE MONOUSO PER TONOMETRIA | 900 | ||||||
IMPORTO COMPLESSIVO DEL LOTTO ( MAX 2 DECIMALI ) | € |
PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI DISPOSITIVI MEDICI PER OCULISTICA
ALLEGATO 5 PATTO DI INTEGRITÀ
Questo documento costituisce parte integrante della documentazione di gara.
Questo Patto d’Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 1 e le imprese concorrenti di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anti-corruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione dell’appalto.
Il personale e i collaboratori dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 1 e delle Imprese concorrenti, sono consapevoli del presente Patto d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.
Il Fornitore in particolare dichiara:
• di impegnarsi a rispettare tutte le previsioni contenute nel Disciplinare di gara e suoi allegati;
• di impegnarsi, qualora partecipi alla procedura di acquisto contemporaneamente ad altro/i soggetto/i rispetto al/i quale/i si trovi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, ad indicare all’Azienda Sanitaria Locale Roma 1 quale/i sia/no tale/i soggetto/i, dichiarando di aver formulato autonomamente l’offerta e allegando documentazione idonea a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta;
• che non ha concluso né concluderà con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla gara e nella formulazione dell’ offerta;
• di impegnarsi a segnalare all’Azienda Sanitaria Locale Roma 1 a qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.
Il Fornitore prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall’Azienda Sanitaria Locale Roma 1, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
• esclusione dalla procedura di gara e escussione della cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento per maggior danno;
• risoluzione del Contratto fatto salvo il risarcimento per maggior danno.
Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del Contratto.
Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d’Integrità sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.
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ALLEGATO 6 Accordo sul trattamento dei dati personali
ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.4.2016)
TRA
Il titolare del trattamento che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, paragrafo 1- punto 7), 24 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (citato, in seguito, come “GDPR”), è l’Azienda Sanitaria Locale Roma 1 (C.F. e P.I. 13664791004), in persona del Legale Rappresentante, il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, domiciliato per la sua carica presso la Sede Legale sita in Xxxxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx;
E
il responsabile del trattamento che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, paragrafo 1- punto 8), 28 del GDPR, è da individuarsi nel Fornitore in quanto tenuto ad
effettuare operazioni di trattamento necessarie all’esecuzione Delibera
di riferimento n. ………………………………………………………………………..
Il presente Accordo ha lo scopo di regolamentare, alle condizioni indicate negli articoli del presente atto, i rapporti tra il titolare del trattamento (in breve, di seguito, anche “Titolare”) e il succitato Fornitore (citato, di seguito, anche, come “responsabile del trattamento” e, in breve, “RdT” e, altresì, “Fornitore”).
Art. 1
Designazione del responsabile del trattamento
1. L’Azienda Sanitaria Locale Roma 1, nella qualità di titolare del trattamento, designa, con la sottoscrizione del presente atto, il Fornitore quale responsabile del trattamento.
2. Il Titolare, con la sottoscrizione del presente atto, conferisce al responsabile del trattamento le seguenti autorizzazioni generali:
a) ad effettuare operazioni di trattamento (sui dati personali - e, se necessari alla finalità principale del trattamento, anche particolari - di cui entra in possesso o ai quali ha comunque accesso) necessarie all’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento e/o comunque funzionali all’esecuzione dell’attività/servizio (finalità principale del trattamento) dedotte nel vigente rapporto contrattuale, con modalità che permettano di identificare, solo in caso di necessità, gli interessati;
b) a far ricorso, nel caso in cui sia ammesso il subappalto dagli atti negoziali di riferimento, ad altri responsabili del trattamento (anche se situati all’estero) ai sensi dell’art. 28, paragrafo 2, secondo periodo, del GDPR.
Art. 2
Accettazione della designazione da parte del Fornitore
1. Il Fornitore - nella persona del suo legale rappresentante e/o di persona delegata alla sottoscrizione del presente Accordo che, a tal fine, dichiara, assumendosene la responsabilità a tutti gli effetti di legge, di averne ricevuto potere – nel confermare la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che derivano dal GDPR e dalla normativa italiana sulla protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e dal presente Accordo, dichiara di accettare la designazione a responsabile del trattamento di cui al comma 1 dell’art. 1 del presente Accordo e, ai sensi agli effetti degli artt. 4, paragrafo 1- punto 8), 28 del GDPR, si impegna a procedere al trattamento dei dati personali e, se necessari, particolari (entrambi, di seguito citati, come “dati”):
a) nei limiti delle autorizzazioni generali di cui al comma 2 dell’art. 1 del presente Accordo;
b) per esclusivo conto del Titolare, attenendosi alle istruzioni ricevute dal medesimo Titolare attraverso il presente Accordo o a quelle ulteriori che saranno successivamente impartite;
c) in esecuzione del vigente rapporto contrattuale con l’Azienda Sanitaria Locale Roma 1, nonché per il tempo strettamente necessario al perseguimento di tale principale finalità o, se imposte dalla vigente legislazione o autorizzate dal Titolare, per altre finalità correlate con la finalità principale;
d) conservando, nei confronti del Titolare, l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi anche di altro Responsabile del trattamento (di seguito, anche, sub-responsabile) di cui, nel caso in cui sia ammesso il subappalto, si avvalga per effettuare il trattamento.
2. Il responsabile del trattamento dichiara di essere consapevole che:
- ulteriore trattamento dei dati non effettuato per conto del Titolare rileva ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, paragrafo 1, punto 7), 24 del GDPRe, in tal caso, agirà quale autonomo titolare del trattamento assumendosene l’intera responsabilità nei confronti degli interessati, dell’Autorità di controllo, fatta salva comunque la previsione di cui all’art. 7 del presente Accordo;
- nell’evenienza indicata nell’art. 1, comma 2, lett. b) del presente Accordo, deve osservare quanto stabilito nell’art. 28, paragrafo 4, del GDPR e, nel caso altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, di conservare nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.
Art. 3
Istruzioni sul trattamento dei dati
1. Il responsabile del trattamento, con la sottoscrizione del presente Accordo, si impegna ad osservarele istruzioni documentate fornite dal Titolare.
2. Il responsabile del trattamento considera istruzioni documentate le pattuizioni previste dal rapporto contrattuale in essere, dagli eventuali suoi allegati o atti correlati ai quali le relative parti hanno fatto espresso rinvio nonché ogni altra eventuale comunicazione scritta del Titolare concernente le modalità di trattamento dei dati da parte del responsabile del trattamento e, soprattutto, le seguenti:
a) informare il Titolare qualora ritenga che un’istruzione impartitagli da quest’ultimo violi il GDPR o altre disposizioni europee o nazionali relative alla protezione dei dati;
b) trattare i dati nel pieno rispetto del GDPR e di ogni altra vigente normativa in materia di protezione dei dati;
c) adottare tutte le misure di cui all’art. 32 del GDPR in modo da garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, tenendo conto, se necessari a conformare il trattamento o ad elevarne la relativa sicurezza, anche dei provvedimenti, tempo per tempo, emanati dall’Autorità di Controllo, consultabili sul portale internet istituzionale di questa ultima (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx) e che comunque, possono essere forniti, previa richiesta, dal responsabile della protezione dei dati di questa Azienda Sanitaria (tel. 0000000000; xxx@xxxxxxx0.xx);
d) rispettare, in ogni caso, la dignità degli interessati, osservando sia princìpi del trattamento di cui all’art. 5 del GDPR sia adottando ogni necessaria cautela e accorgimento riferibile al contesto del trattamento, tra cui, se applicabili, si indicano, esemplificativamente, le cautele e gli accorgimenti disposti dal Garante per la protezione dei dati personali: per i luoghi di cura, il provvedimento del 9 novembre 2005 (doc. web n. 1191411); per la consegna presìdi sanitari al domicilio dell'interessato, il provvedimento 21 novembre 2013 (doc. web n. 2803050);
e) compiere le sole operazioni di trattamento funzionali, nei limiti di stretta pertinenza e non eccedenza, all’esecuzione dell’attività/servizio (finalità principale del trattamento), con modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità e, in tal ultimo caso, con modalità e adozione di accorgimenti e misure tecniche e organizzative tali da assicurare che il livello di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche garantito dal GDPR non venga mai compromesso, anche al fine di evitare che il trattamento possa arrecare danno agli interessati;
f) utilizzare i dati per finalità strettamente correlate alla finalità principale del trattamento se imposte dalla
normativa vigente o, diversamente, se autorizzate dal Titolare;
g) non utilizzare i dati per altre finalità (es. ricerca scientifica, marketing, ecc.);
h) fornire assistenza al Titolare, per quanto di competenza e nella misura in cui ciò sia possibile, per garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento, come (esemplificativamente):
- tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del trattamento, anche relativamente alla sicurezza, al GDPR e il rispetto degli obblighi stabiliti dal relativo articolo 28 e dal presente Accordo;
- tutte le informazioni necessarie a fornire adeguato riscontro degli interessati o ad adempiere ad obblighi stabiliti dalla normativa vigente nei confronti dell’Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali);
i) mantenere la riservatezza dei dati ovvero non renderli pubblici, diffonderli o divulgarli, anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale/convenzionale di riferimento, come, parimenti, mantenere la riservatezza sulle misure intraprese per proteggerli;
j) designare le persone autorizzate al trattamento e garantire che tali persone siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
k) individuare, ove necessario, i soggetti da nominare quali Amministratori di sistema e, in tal caso, garantire e rispettare quanto stabilito nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 (pubblicato in G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008) modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009 (pubblicato in G.U. n. 149 del 30 giugno 2009);
l) far osservare alle persone autorizzate le istruzioni sul corretto trattamento o, se del caso, chiederne ulteriori al Titolare nonché vigilare sulla correttezza delle operazioni di trattamento;
m) gestire, nel caso in cui sia previsto dall’atto di affidamento del servizio e/o da eventuali susseguenti connessi accordi, le credenziali informatiche del personale autorizzato dal titolare, i cui nominativi, con descrizione dei connessi profili di autorizzazione (ambito di trattamento consentito e relative operazione da abilitare), verranno comunicati al responsabile del trattamento da Responsabili/Direttori di Unità Operative che compongono la struttura organizzativa dello stesso Titolare;
n) fornire agli interessati l’informativa sul trattamento dei dati personali (contenente gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e quelli del Titolare), salvo che al riguardo non debba provvedervi direttamente il Titolare;
o) acquisire dagli interessati la debita autorizzazione (consenso) al trattamento (salvo che al riguardo non debba provvedervi direttamente il Titolare), impegnandosi altresì, a non acquisire ulteriori consensi non necessari al trattamento e che possono avere effetti pregiudizievoli all’eventuale fruizione di servizi che il Titolare, tramite il responsabile del trattamento, deve fornire agli stessi interessati;
p) tenere e aggiornare il registro delle attività di trattamento, salvo quanto stabilito dall’art. 30, paragrafo 5, del GDPR Ue 2016/679 e, in tal caso, dandone adeguata motivazione al Titolare;
q) comunicare prontamente al Titolare ogni notizia rilevante che possa incidere sul trattamento dei dati personali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidazione, fallimento, fusione, accorpamento societario, ricorso ad altri subfornitori (di seguito, sub-responsabili del trattamento) e, senza ingiustificato ritardo, comunicare qualsivoglia violazione di dati personali e, in tal caso, le misure adottate per limitare e/o evitare effetti pregiudizievoli nei confronti degli interessati, fornendo ogni collaborazione al Titolare;
r) non comunicare i dati, oggetto del trattamento, a terzi (salvo che tale operazione non sia consentita da disposizione di legge o dal titolare del trattamento) né cedergli, in alcun modo, i dati;
s) designare, nel caso in cui sia ammesso il subappalto dagli atti negoziali di riferimento, i subfornitori (anche se situati all’estero) quali altri responsabili del trattamento (sub-responsabili) e far assumere agli stessi, mediante sottoscrizione di appositi atti giuridici o contratti, i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati personali imposti, tramite il presente Accordo, al responsabile del trattamento (Fornitore);
t) informare il Titolare di aver fatto ricorso a sub-responsabili del trattamento, anche se situati all’estero, conformemente a quanto previsto dall’art. 28, paragrafo 2, secondo periodo, del GDPR.
Art. 4
Eventuale trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
1. Il trasferimento di dati extra UE è ammesso se la Commissione Europea ha stabilito che il paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all’interno del paese terzo o verso organizzazione internazionale (ONU, Unesco, ecc.) garantiscono un livello di protezione adeguato.
2. Il trasferimento di dati extra UE è, altresì, ammesso se il responsabile del trattamento è in grado di fornire garanzie adeguate, ovvero sia in grado di comprovare la validità di uno degli strumenti previsti dall’art. 46 del GDPR (es. clausole standard approvate dalla Commissione Europea - cd. standard contractclauses; le norme vincolanti di impresa o Binding Corporate Rules; i codici di condotta; i meccanismi di certificazione) e garantire che gli Interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi ai sensi del GDPR e, per ottenere tale risultato,implementare, se del caso, misure aggiuntive tecniche (crittografia, separazione del trattamento, pseudonimizzazione) e organizzative (politica interna, trasparenza, procedure) che dovranno essere documentate e giustificate. Nel caso in cui l’adozione di tali misure non si riveli sufficiente a ridurre i rischi derivanti dal trasferimento il medesimo non dovrà essere effettuato o, se già attuato, dovrà sospendersi.
Art. 5
Diritti del Titolare
1. Il Titolare ha diritto:
a. al puntuale ed esatto adempimento di tutti gli obblighi, stabiliti dal GDPR, gravanti sul RdT e dal presente Accordo;
b. al puntuale ed esatto adempimento delle legittime istruzioni contenute nel presente Accordo e nelle istruzioni successivamente impartite;
c. di reclamare la parte del risarcimento corrispondente alla parte di responsabilità imputabile al RdT e agli eventuali sub-responsabili del trattamento cui, nei casi consentiti, abbia fatto ricorso per effettuare operazioni di trattamento, anche all’estero;
d. all’immediata restituzione dei dati personali alla conclusione dell’attività di cui al vigente rapporto contrattuale oppure, a richiesta, alla loro integrale cancellazione e, in entrambi i casi, al rilascio contestuale di attestazione scritta che presso lo stesso RdT non ne esiste alcuna copia. In caso di richiesta scritta del Titolare, il RdT è tenuto ad indicare le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione/distruzione. Con riferimento all’obbligo di restituzione dei dati, il RdT si obbliga ad utilizzare formati standard ed interfacce che facilitino l’interoperabilità e la portabilità dei dati.
Art. 6
Istanze degli interessati
1. Qualora il responsabile del trattamento riceva richieste provenienti dagli Interessati, finalizzate all’esercizio dei loro diritti, esso dovrà:
- darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare a mezzo posta elettronica certificata, allegando copia delle richieste ricevute;
- coordinarsi, ove necessario e per quanto di propria competenza, con le funzioni aziendali designate dal Titolare per gestire le relazioni con gli Interessati;
- assistere e supportare il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo dell’Azienda di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli Interessati (negli ambiti e nel contesto del ruolo ricoperto e in cui opera il Fornitore).
Art. 7
Manleva e responsabilità per violazione di dati personali
1. Il Responsabile del trattamento, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente atto relativamente alle finalità e modalità di trattamento dei dati, di azione contraria alle istruzioni ivi contenute o in caso di mancato adempimento agli obblighi specificatamente diretti al Responsabile del trattamento dei dati dal GDPR, si impegna a mantenere indenne il Titolare da ogni danno, costo od onere di qualsiasi genere e natura, nonché da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei confronti del Titolare da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità. Ciò vale anche nei casi di eventuale illiceità o illegittimità delle operazioni di trattamento di dati personali che siano imputabili a fatto, comportamento o omissione da parte di suoi dipendenti e/o collaboratori o di eventuali suoi sub- responsabili.
2. Il Titolare dà atto che il Responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile, come descritto all’art. 82.3 GDPR.
3. Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 del GDPR, se il responsabile del trattamento viola il RGPD o il presente Accordo, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato autonomo titolare del trattamento.
Art. 8
Durata
1. La designazione e le relative autorizzazioni al trattamento dei dati, per conto del Titolare, hanno efficacia limitata al solo ed esclusivo periodo intercorrente tra la data di stipulazione del presente Accordo e la conclusione dell’attività di cui al vigente rapporto contrattuale, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere in base ad una specifica disposizione nazionale o dell’Unione europea.
2. Qualora l’attività/servizio dedotto nel rapporto contrattuale non venga più fornita o cessi, per qualsiasi motivo, il presente Accordo si intenderà automaticamente risolto di diritto, senza bisogno di comunicazioni, disdette o revoche, e l’autorizzazione al trattamento dei dati si intende cessata.
Art. 9
Rinunce
1. Resta inteso che il presente Accordo non comporta alcun diritto per il responsabile del trattamento a uno specifico compenso o indennità o rimborso per l’attività svolta né ad un incremento del compenso spettante allo stesso in virtù delle relazioni contrattuali con il Titolare o con sub-responsabili del trattamento.
Art. 10
Rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Accordo si rinvia alle disposizioni generali vigenti ed applicabili in materia di protezione dei dati personali.
2. Sono valevoli le definizioni ed i princìpi del trattamento di cui, rispettivamente, agli artt. 4 e 5 del GDPR.
3. Il Titolare si riserva in ogni caso la facoltà di rivedere le condizioni del presente Accordo laddove la normativa subisse una significativa riforma, dandone tempestiva comunicazione al responsabile del trattamento.
Luogo e data ………………………………
Il responsabile del trattamento Il titolare del trattamento Azienda Sanitaria Locale Roma 1
Il Legale Rappresentante Il Direttore Generale Dr. Xxxxxx Xxxxxx
PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI DISPOSITIVI MEDICI PER OCULISTICA
ALLEGATO 7 INFORMATIVA PRIVACY
Si fornisce, qui di seguito, l'Informativa riguardante il trattamento dei dati personali, che sarà effettuato da questa Amministrazione in relazione alla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi e forniture.
I dati personali saranno trattati per le finalità connesse all’eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con
questa Amministrazione e per il tempo a ciò necessario. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento avrà come conseguenza l'impossibilità di realizzare tale fine. Oltre che per le finalità sopra descritte i dati personali potranno essere altresì trattati per adempiere gli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, come ad es. il controllo sulle dichiarazioni sostitutive (art. 71 D.P.R. n. 445/2000) o altri controlli e verifiche imposte dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Finalità del trattamento e conferimento obbligatorio dei dati
Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti
automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità di cui al precedente punto 1) e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
Modalità e logica del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda Sanitaria Locale Roma 1, Xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx 0,
00000- Xxxx
Titolare del trattamento
In relazione al trattamento dei dati, ci si potrà rivolgere alla suddetta Azienda per esercitare i diritti che la
normativa sulla protezione dei dati personali riserva agli interessati
Diritti
L’aggiudicazione può comportare il trattamento di dati personali rispetto al quale l’Azienda Sanitaria Locale Roma
1 è Titolare del Trattamento. Se l’aggiudicazione comporta trattamento di dati personali (es. di utenti, pazienti, dipendenti), i rapporti tra Titolare del trattamento e l’aggiudicatario verranno regolati ai sensi dell’art. 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, pertanto, l’aggiudicatario dovrà rivestire il ruolo di Responsabile del trattamento. Nel caso in cui sia ammesso il subappalto, in tale evenienza si applicano altresì le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 del succitato articolo 28
Nomina del responsabile del trattamento