Schema CONTRATTO D’APPALTO
Schema CONTRATTO D’APPALTO
per l’esecuzione dei lavori di “Riparazione danni con miglioramento sismico e funzionale della Scuola primaria e dell’infanzia in via Xxxxxxxxxx a Foligno (PG) – Ed. storico in muratura” - CIG: 9161882035 - CUP: I69F17000130001.
L’anno duemilaventidue, il giorno _ _ del mese di _ ,
TRA
UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE DELL’UMBRIA, con sede in Xxx Xxxxxx
Xxxxxxx x.x.x. – Xxxxxxx (XX), c.f.: 94162980547, di seguito indicato anche come "Stazione appaltante", rappresentato da Arch. Xxxxxxx Xxxxxxx in qualità di Dirigente, domiciliato, ai fini del presente contratto, nella sede legale della stazione appaltante, il quale interviene nella sua qualità di delegato speciale p.t. per la firma dei contratti, ai sensi dell’art. 1 co. 2 dell’Ordinanza del Vice Commissario del Governo n. 2/2019
E
L’operatore economico
con sede in _
, P.IVA
_ in
seguito denominato anche "Appaltatore", in persona dell’amministratore e socio unico
, nato a
, residente in
c.a.p. _
, (C.F:
__)
PREMESSO CHE;
a) che con decreto del Dirigente delegato U.S.R. Umbria n. 67 in data 03/02/2022, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Riparazione danni con miglioramento sismico e funzionale della Scuola primaria e dell’infanzia in via Xxxxxxxxxx a Foligno (PG) – Ed. storico in muratura" per un importo dei lavori da appaltare di € 2.059.904,87, di cui € 1.992.908,72 a base d’asta comprensivi di € 645.927,39 per manodopera, ed € 66.996,15 per costi per la sicurezza determinati dalla Stazione Appaltante e non oggetto dell’offerta;
b) che con D. D. n. 626 del 15/03/2022, l’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, funzionario tecnico, in
servizio presso l’USR Umbria è stato incaricato del ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e xx.xx. e ii.;
c) che con D.D. n. _ _ del _ è stata indetta la procedura di gara per l’affidamento dei lavori per l’intervento di Riparazione danni con miglioramento sismico e funzionale della Scuola primaria e dell’infanzia in via Xxxxxxxxxx a Foligno (PG) – Ed. storico in muratura”, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, e con l’applicazione della procedura di inversione procedimentale, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della L. 55/2019, come modificato dall’art. 8, comma 7, del D.L.
n.76 del 16/07/2020, convertito nella L. n.120 del 11/09/2020;
d) che con D.D n. del è stata affidata in via efficace la gara citata all’Impresa . (P.I. ),
con sede in _ ), via , per l’importo
complessivo di € , di cui € per lavori (ribasso di gara %) ed € _ per costi della sicurezza, oltre iva
_% per € _ , per un importo complessivo di € .
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto del contratto
1.Oggetto del presente contratto è l’esecuzione dei lavori di “Riparazione danni con miglioramento sismico e funzionale della Scuola primaria e dell’infanzia in via Xxxxxxxxxx a Foligno (PG) – Ed. storico in muratura”, di cui alle O.C. n. 109 del 21/11/2020 e O.S. n. 31 del 31/12/2021”;
0.Xx Stazione appaltante concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’Appaltatore si impegna alla
loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d’appalto parti amministrativa e tecnica, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti») e del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità.
3.Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’articolo 1 del Capitolato Speciale d’appalto.
4.Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: I69F17000130001
- il Codice Unico identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: 9161882035.
Art. 2 - Documenti che fanno parte del contratto
1.Xxxxx parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:
a) il capitolato speciale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000,
n. 145, (per la parte non abrogata dal Regolamento generale approvato con D.P.R. n.
207/2010);
b) il capitolato speciale d’appalto;
c) il progetto esecutivo approvato con D.D. n. 67 del 03/02/2022, posto a base di gara sulla piattaforma Net4market e le relazioni, ivi compresi tutti gli elaborati grafici ed i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, la relazione geologica come elencati nell’allegata tabella “C”, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
d) l’elenco dei prezzi unitari;
e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008 nonché le proposte integrative di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
f) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. n. 207/2010;
g) le polizze di garanzia.
2. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al comma 1;
3.L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, parti amministrativa e tecnica, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e firmare per accettazione e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
Art. 3 - Ammontare del contratto
1.L’importo contrattuale ammonta a € 2.059.904,87 (diconsi Euro duemilionicinquantanovemilanovecentoquattro/87) di cui:
a. € 1.992.908,72 per lavori;
b. € 66.996,15 per costi per l’attuazione dei piani di sicurezza; L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. al %
0.Xx contratto è stipulato “a misura”.
Art. 4 - Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore, direzione del cantiere 0.Xx sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l’Appaltatore ha eletto domicilio nel comune di
_, all’indirizzo _ , presso la sede _ .
0.Xx sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a
favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante bonifico su conto corrente bancario
dedicato acceso presso la Banca: ------. – Filiale _ IBAN: _;
0.Xx sensi dell’articolo 3 del capitolato speciale d’appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le
somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’Appaltatore, il Sig._ ;
0.Xx sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, se l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante devono, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’Appaltatore, previa motivata comunicazione.
5.Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Art. 5 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori
1.I lavori devono essere consegnati e iniziati non oltre 45 giorni dalla presente stipula.
0.Xx tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 380 (trecentottanta) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Art. 6 - Penale per i ritardi
1.Nel caso di mancato rispetto del termine indicato, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori è applicata una penale pari all’1 per
mille dell’importo contrattuale.
0.Xx penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, a seguito di ordine di servizio del Direttore dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore.
Art. 7 - Sospensioni o riprese dei lavori
1.È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, ivi compresi l’eccezionale aumento dei prezzi delle materie prime da costruzione, la sostanziale irreperibilità, sia sul mercato comunitario che nazionale, dei prodotti derivanti dalla lavorazione del petrolio (materiali bituminosi e isolanti) e del ferro, l’eccezionale aumento delle fonti di energia necessarie a consentire il funzionamento dei mezzi d’opera nonché la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106del Codice dei contratti.
2.È ammessa altresì la sospensione dei lavori per le cause specificamente previste da Ordinanze Speciali e per la durata ivi indicata.
0.Xx l’Appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’Appaltatore. La diffida è
necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori se l’Appaltatore intende far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
0.Xx i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’Appaltatore
alcun compenso e indennizzo.
5.Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.
Art. 8 - Oneri a carico dell’Appaltatore
1.Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri già previsti dall’ art. 65 del capitolato speciale d’appalto parte amministrativa, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
0.Xx ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’Appaltatore le spese per:
a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
e) le vie di accesso al cantiere;
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h) la guardiania del cantiere;
i) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione.
3.L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
0.Xx direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5.L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
6.Sono altresì a carico dell’Appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.
7.L’appaltatore si obbliga al rispetto di quanto disposto dall’art. 53 comma 16-ter del
D.lgs. n. 165/2001 in materia di divieto di affidamento incarichi in violazione del pantouflage.
Art. 9 - Contabilizzazione dei lavori
0.Xx contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni legislative vigenti ed alle disposizioni del capitolato speciale d’appalto parte amministrativa.
0.Xx contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari offerti. 3.Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4.Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
5.I costi per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione Appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.
Art. 10 - Invariabilità del corrispettivo
1.Trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, salvo modifiche in sede di conversione, e dell’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1dell’articolo 106.1 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo
si fa riferimento al predetto articolo 29.
2.Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e l’esecutore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall’appaltatore.
3.Qualora l’appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, esso iscrive riserva sul verbale di cui al comma 2, demandando la sua effettiva esplicitazione nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle lavorazioni di progetto.
0.Xx deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29.
0.Xx compensazione di cui al comma 4 è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
6.A pena di decadenza, l’appaltatore presenterà alla stazione appaltante l’istanza di compensazione, confermando la riserva espressa ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’esecutore, e da quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall’esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l’esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.
7.Laddove la maggiore onerosità provata dall’esecutore sia relativa ad una variazione
percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in
misura pari all’80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall’esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza.
8.Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta.
0.Xx compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
00.Xx Responsabile del Procedimento, in riferimento a quanto previsto dal presente articolo, conduce apposita istruttoria al fine di individuare la compensazione da riconoscere all’appaltatore. L’istruttoria tiene conto delle risultanze determinate dalla Direzione Lavori ai sensi del comma 6. L’istruttoria potrà essere espletata, in caso di ritardo di pubblicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4 o nelle more dell’adozione del Decreto Ministeriale di cui all’articolo 133 comma 6 del D. Lgs 163/2006, ovvero in casi di qualificata urgenza che possono compromettere la realizzazione dell’opera o determinare la perdita di finanziamenti, utilizzando Prezzari aggiornati con carattere di ufficialità, rilevazioni Istat, nonché documentazioni eventualmente acquisite direttamente dallo stesso Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.
00.Xx relazione alla variazione dei prezzi dei materiali da costruzione di cui al presente articolo, qualora l’operatore economico abbia iscritto riserve sugli atti dell’appalto,
procedendo alla loro esplicazione e quantificazione, sarà comunque possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell’articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, nel rispetto dei limiti temporali e percentuali stabiliti dall’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4. L’istruttoria del Responsabile del procedimento attesta il rispetto della presente condizione.
00.Xx relazione ai contratti di cui al presente articolo è altresì ammessa transazione ai sensi dell’articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 nel rispetto dei limiti temporali e percentuali stabiliti dall’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n.
4. L’istruttoria del Responsabile del procedimento attesta il rispetto della presente condizione.
00.Xx di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
Art. 11 - Variazioni al progetto e al corrispettivo
0.Xx la Stazione Appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 149 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento
0.Xx tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del D.P.R. n. 207 del 2010.
3.L’elenco dei prezzi unitari, ancorché determinato dal ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di gara sui prezzi unitari, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili.
Art. 12 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo
0.Xx sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, nel rispetto dell’art. 207 comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 30% (trenta per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, subordinata alla presentazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle condizioni previste all’art. 32 del CSA parte amministrativa.
2.All’appaltatore saranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50%.
3.Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2.
0.Xx rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 33, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata nei termini di legge dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo di cui all’articolo 63 del CSA parte amministrativa, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
0.Xx pagamento della rata di saldo, ove dovuto, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 0.Xx pagamento della rata di saldo è disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.
0.Xx garanzia fideiussoria di cui al comma 6 deve avere validità ed efficacia non inferiore a due anni dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta
dell'Appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
Art. 13 - Ritardo nei pagamenti
0.Xx caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto parte amministrativa, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d’appalto.
2.Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
Art. 14 - Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione
0.Xx certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito da quello di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
2.L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha
carattere provvisorio.
0.Xx predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4.Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5.L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell’appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Art. 15 - Risoluzione del contratto
0.Xx stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: a) nei casi di cui all’articolo 108 del Codice dei contratti; b) in tutti gli altri casi previsti dal Capitolato Speciale d’appalto parte amministrativa.
0.Xx stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione
S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
0.Xx stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto (clausole risolutive espresse) in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 5 del Protocollo quadro di legalità del 26 luglio 2017 richiamate, altresì alla lett. a) e b) dell’art 4 co.2
del vigente “Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post- sisma” stipulato in data 2 febbraio 2021, come di seguito riportate:
a) «L’appaltatore ovvero l’impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all’ANAC e all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla “filiera delle imprese”. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.»;
b) «Ove ne ricorrano i presupposti, il soggetto che espleta la procedura, o l’appaltatore in caso di stipula di subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., quando nei confronti dell’imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.».
4.L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Art. 16 - Controversie
0.Xx sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di
cui al comma 2, il responsabile del procedimento esperisce un tentativo di accordo xxxxxxx, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all’Appaltatore e alla Stazione Appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo xxxxxxx sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.
0.Xx procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
a) che queste siano tempestive, fondate e pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti;
b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell’importo contrattuale.
0.Xx procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4.È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti.
5.Xxx non si proceda all’accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve, per ogni controversia o contestazione è competente il Foro di Perugia secondo il riparto di giurisdizione previsto dalla normativa vigente con esclusione della competenza arbitrale.
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Art. 17 - Adempimenti in materia Lavoro Dipendente, Previdenza e Assistenza 1.L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori.
2.L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3.Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall’ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4.L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
0.Xx sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell’articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è
stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data _ _
prot n. _ con scadenza validità il _ .
Art. 18 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
1.L'Appaltatore ha depositato presso la Stazione Appaltante:
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1, lett. a), del Dlgs. n.81 del 09/04/2008;
b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento (se previsto) di cui all'articolo 100 del Dlgs. n.81 del 09/04/2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione
dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b).
0.Xx piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b) (se previsto) e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) formano parte integrante del presente contratto.
3.L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase operativa gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4.Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
Art. 19 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale
0.Xx sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in base alla Comunicazione Antimafia ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 159/2011 rilasciata dalla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia in data 21.12.2020 e alla autocertificazione in data 12.01.2021.
2.L’Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
0.Xx fini del precedente co. 1, si prende atto dell’iscrizione dell’appaltatore nell’Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’articolo 30, co. 6, del D.lgs 189/2016.
Art. 20 – Protocollo di legalità
1.L’Appaltatore, assume l’obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della “filiera delle imprese” le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge
n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile al presente contratto.
Art. 21 - Subappalto.
0.Xx contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
(qualora l'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare) Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente e dal capitolato speciale d'appalto parte amministrativa. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. (ovvero, qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare) Non è ammesso il subappalto
0.Xx Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori se non
disposto diversamente dalla normativa vigente.
4.Gli operatori economici che intendono eseguire, a qualsiasi titolo e per qualsiasi importo o valore del contratto, un subappalto o subcontratto devono essere iscritti all’Albo Speciale Anagrafe Antimafia degli Esecutori di cui all’art. 30 comma 6 del D.L.
189/2016 e s.m.i.
Art. 22 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
1.A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia
fideiussoria
(cauzione definitiva) mediante……………………………………
numero
…..……………… in data rilasciata dalla
società/dall'istituto
……………….………………….…………………... agenzia/filiale di
….……………………………….. per l'importo di Euro........................................pari al 10 per cento dell'importo del presente contratto (in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%); tale garanzia potrà essere ridotta del 50% per il possesso, da parte dell’impresa affidataria, di certificazione ISO 9001:2015 e di un ulteriore riduzione del 20% per il possesso di certificazione ISO 14001:2015.
0.Xx garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
0.Xx cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati di avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50% dell’importo contrattuale. A raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50% dell’ammontare garantito; successivamente
si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5% dell’iniziale ammontare per ogni ulteriore 10% di importo dei lavori eseguiti.
4.Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante da parte dell’Appaltatore degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguite. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata definitivamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Art. 23 - Responsabilità verso terzi e assicurazione
0.Xx sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2.L’Appaltatore ha l’obbligo di stipulare una specifica polizza All Risks con le caratteristiche di cui all’art. 43, del CSA parte amministrativa e di consegnarla al Responsabile del procedimento in tempo utile, pena la conseguenza indicata nel medesimo articolo del citato CSA.
3.L’Appaltatore si accolla, in via esclusiva, l’obbligo di porre in essere qualsiasi adempimento, misura o cautela, imposti dalle condizioni di cui alla suddetta polizza assicurativa. La Stazione Appaltante è integralmente esonerata dalle responsabilità scaturenti dalla mancata ottemperanza ai suddetti obblighi, non risultando in alcun modo vincolata a garantirne l’assolvimento od a vigilare sul relativo adempimento da
parte dell’Appaltatore.
4.L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni a persone e cose nella forma
«Contractors All Risks» (C.A.R.), nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero in
data rilasciata dalla società/dall'istituto
……………….……………………. agenzia/filiale di ……………….... per un massimale di €
…………………. pari all’importo di contratto.
5.L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero
in
data............................. Rilasciata dalla società/dall'istituto
……………….…………………….
agenzia/filiale di ……….……………….... per un massimale di € 500.000,00
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 24 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari
0.Xx intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Dlgs. 50/2016, e successive modifiche e integrazioni, il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 (parte non abrogata dal Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010), a sua volta applicabile per la parte ancora in vigore.
Art. 25 – Trattamento dei dati personali
0.Xx sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) l’Appaltatore
dichiara di essere informato che i dati oggetto del trattamento sono quelli comunicati alla Stazione Appaltante, presenti nella domanda di partecipazione e eventualmente comunicati con documenti integrativi della domanda e quelli afferenti la procedura di gara. Il Titolare del trattamento dei suddetti dati è l’Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria con sede in Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx xxx – Xxxxxxx (XX), C.F. 94162980547,
- PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx
0.Xx Responsabile della protezione dei dati (RDP) è l’Arch. Xxxxxxx Xxxxxxx.
Art. 26 – Tracciabilità dei flussi finanziari
0.Xx sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 l’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto, articolo 1456 del Codice
Civile.
0.Xx sensi delle disposizioni normative vigenti l’Appaltatore dichiara che il conto
corrente dedicato è come di seguito identificato: - Istituto: . - Filiale di ;
- IBAN: IT ; - Intestatario: Impresa
0.Xx persona delegata ad operare sul suddetto conto è il Sig. _ – C.F.
_.
4.Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.
5.Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP ed inoltrate in forma di Fattura elettronica alla Stazione Appaltante.
6.L’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare
immediata comunicazione all’Ente committente delle notizie dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 27 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
1.Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
0.Xx presente contratto verrà registrato solo in caso d’uso secondo la normativa vigente.
0.Xx fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4.L'imposta sul valore aggiunto relativamente al solo contratto per l’esecuzione dei lavori, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.
Art. 28 - Clausole vessatorie
0.Xx sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1369 ter del Codice Civile, le parti come sopra rappresentate dichiarano di ben conoscere espressamente le seguenti clausole del presente contratto:
art. 5 – termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori art. 6 – penali per ritardi;
art. 12 – pagamenti in acconto e pagamenti a saldo; art. 13 – ritardo nei pagamenti;
art. 15 – risoluzione del contratto;
art. 16 – controversie;
art. 21 – garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva; art. 22 – responsabilità verso terzi e assicurazione.
Atti allegati al presente contratto quale parte integrante e sostanziale:
il Capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa; l’Offerta economica; il Computo metrico.
Letto, confermato e sottoscritto:
La stazione appaltante L'appaltatore