CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
ALLEGATO 2 -
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
per affidamento incarico del servizio di brokeraggio assicurativo 2019-2022
ART. 1 -Oggetto dell’incarico
1. L’incarico ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore della Provincia di Lucca ai sensi del D.Lgs 209/2005.
ART. 2 – Prestazioni oggetto dell’incarico
1. Il servizio ha per oggetto l’espletamento da parte del broker delle seguenti attività specialistiche che vengono elencate in via indicativa e non esaustiva:
a) identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle problematiche ad essi collegate nonché degli obblighi assicurativi cui è soggetta la Provincia di Lucca ai sensi della vigente normativa;
b) presentazione entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto di una dettagliata relazione tecnica contenente:
• identificazione dei rischi rispetto ai quali l’Ente è tenuto a munirsi di idonea copertura assicurativa,
• analisi del sistema assicurativo dell’Ente e suo raffronto con il fabbisogno,
• prospettazione di un idoneo piano assicurativo,
• analisi comparativa, sia sul piano normativo che economico, delle varie forme di coperture assicurative, per massimizzare l’economicità e garantire la miglior copertura dei rischi;
c) individuazione di adeguati interventi sulle coperture assicurative occorrenti, anche a seguito dell’emanazione di nuova normativa, di pronunce giurisprudenziali innovative, di mutamenti del mercato assicurativo e di mutate esigenze dell’Ente;
d) assistenza alle procedure di gara in particolare riguardo alla predisposizione dei bandi e dei capitolati con i relativi massimali (da proporsi almeno 150 giorni prima della scadenza delle polizze, ovvero entro 10 giorni dalla conoscenza, nel caso di cessazione anticipata del contratto assicurativo), assistenza nello svolgimento delle gare, controlli di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nel Capitolato di gara e valutazione delle offerte pervenute, ferma restando la completa autonomia decisionale e la piena titolarità dell’Ente di tutte le fasi di contrattazione e assegnazione delle polizze alle Compagnie di assicurazione;
e) collaborazione nella fase contrattuale ed assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione sia se stipulati con la collaborazione del broker sia per quelli già in corso alla data di inizio dell’incarico, con il controllo sull’emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei e ogni altra connessa attività di gestione successiva alla stipula. Nell’ambito della gestione delle polizze, l’Ente provvederà alla liquidazione e al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia assicuratrice o vi provveda in ritardo, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze;
f) assistenza nella gestione dei vari sinistri, anche quando la Provincia di Lucca dovesse trovarsi nella veste di danneggiato ed anche quando i sinistri, seppure riferiti ad epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto del presente capitolato;
g) assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere, nel minore tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte delle compagnie assicuratrici, con particolare cura rivolta ai tempi di celere chiusura dei danni occorsi. In particolare:
Palazzo Ducale, Cortile Carrara – 55100 Lucca Tel. 0583 417.204 Fax 0583 417.299
• in relazione ai sinistri attivi, per eventuali risarcimenti offerti per somme inferiori al danno richiesto o documentato dai competenti Uffici provinciali, sarà cura del broker produrre gli elementi necessari a giustificare la differenza, allegando un proprio parere di congruità non vincolante per l’Ente;
• in relazione ai sinistri passivi, in caso di danno di entità entro la eventuale soglia di franchigia prevista dalla polizza, il Broker si impegna ad esprimere una propria valutazione in merito e ogni altra documentazione idonea a consentire il nulla osta dell’Ente per la liquidazione al danneggiato.(Ulteriori modalità nonché servizi aggiuntivi possono essere aggiunti dai concorrenti nella loro offerta tecnica e saranno soggetti a punteggio);
h) valutazione trimestrale dell’andamento dei sinistri in cui è coinvolto l’Ente, con produzione di un report contenente sia dati numerici (numero dei sinistri, ammontare delle liquidazioni effettuate, riservati e dichiarati senza seguito), sia descrittivi (natura ed andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti) ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità;
i) analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazione, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge;
j) segnalazione tempestiva di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel proseguo del rapporto;
k) rapporto annuale sullo stato delle varie polizze con indicazione degli interventi effettuati, i costi, eventuali risparmi conseguiti e le strategie da attuare a breve e medio termine, dei sinistri attivi e passivi pagati dalle compagnie assicuratrici con relativo importo, comunicazione degli importi dei premi assicurativi dovuti e dei termini di pagamento con preavviso di almeno 30 giorni, segnalazione delle eventuali franchigie da versare;
l) individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con l’Ente convenzioni o contratti di vario tipo (mostre, convegni, manifestazioni varie, locazione, comodato, gestione di impianti, prestazioni, ecc..), nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto;
m) supporto formativo del personale dell’ente (anche con la resa di pareri in forma scritta) che collabora alla gestione dei contratti assicurativi a cadenza almeno semestrale ed in occasione dell’introduzione di novità legislative in materia assicurativa;
n) creazione di una banca dati informatica contenente i dati significativi dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi stipulati dalla Provincia di Lucca;
o) messa a disposizione di strumenti elettronici, anche tramite Internet, per la gestione automatizzata dei contratti assicurativi e la verifica dello stato dei sinistri, da cui si possa accedere in qualsiasi momento ad
• informazioni di dettaglio di ogni singola Polizza;
• informazioni relative ai dati contabili di ciascuna singola Polizza;
• elenco dei sinistri aperti su ogni singola Polizza, con possibilità di accedere ad ogni singolo sinistro
p) individuazione di un referente e di un suo sostituto, fin dalla presentazione dell’offerta, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, per qualsiasi problematica di consulenza e assicurativa per la Provincia di Lucca e per la gestione amministrativa delle polizze, che garantisca la propria presenza presso la sede dell’Amministrazione Provinciale entro 24 ore dalla chiamata e almeno una volta ogni 15 giorni;
q) corretto e completo passaggio di competenze dal Broker precedentemente incaricato con comportamento improntato a criteri di correttezza, diligenza e professionalità;
r) altri servizi che saranno offerti in sede di gara e saranno inseriti nel contratto in sede di stipula
ART. 3 – Responsabilità del Broker
1. Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare ai competenti Organi provinciali e per quanto attiene alle valutazioni rese nell’espletamento dell’incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.
2. Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli Organi provinciali, dei Dirigenti o dei funzionari preposti al servizio.
3. Il Broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell’incarico di cui al presente capitolato, riferiti a fatti o atti avvenuti in conseguenza dell’incarico.
ART. 4 – Durata dell’incarico
1. L’incarico avrà durata di due anni a decorrere dall’inizio dello svolgimento.
2. Il broker si impegna ad iniziare lo svolgimento dell’incarico, anche in pendenza della formale stipula del contratto, dalle h. 00.00 del 01/05/2019 alle h. 24.00 del 30/04/2022.
3. Il Broker dovrà assumere l’impegno di assicurare, la prosecuzione delle attività per almeno 60 giorni dalla scadenza dell’incarico, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al broker individuato a seguito di gara pubblica o dalla stessa amministrazione.
4. Ai sensi dell’art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016, la durata TRIENNALE del contratto potrà essere prorogata, su richiesta della Provincia di Lucca, ai medesimi patti e condizioni, fino ad un massimo di 6 mesi (sei mesi), nelle more dell’indizione ed esecuzione di una nuova gara e/o del passaggio delle competenze ad un nuovo broker o all’amministrazione stessa. L’appaltatore è tenuto a garantire la proroga del servizio.
5. E’ escluso il rinnovo.
6. L’incarico cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari istituito ai sensi del D. Lgs. 209/2005.
7. Il broker ove, a seguito della scadenza del contratto ovvero a seguito di revoca del medesimo ai sensi dei successivi articoli, non ottenesse un nuovo affidamento del servizio, dovrà consentire ogni più ampia collaborazione per il subentro del nuovo broker o dell’amministrazione stessa, anche trasmettendogli ogni documentazione, statistica, informazione e/o notizia, rendendole disponibili sia informato digitale che cartaceo.
ART. 5 -Compensi del Broker
1. I compensi del Broker, come da consuetudine di mercato, resteranno a intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione e, pertanto, nulla sarà dovuto dalla Provincia di Lucca al Broker per le attività previste dal disciplinare di gara né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo.
2. Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni fra le varie compagnie partecipanti a future procedure di gara aventi ad oggetto l’appalto delle coperture assicurative dell’Ente, si dà e si prende atto che l’entità dei suddetti compensi, dovrà essere specificato in tutte le polizze stipulate dall’Ente e che, comunque, detti compensi, non potranno superare i limiti indicati nell’offerta presentata in sede di partecipazione alla gara per l’appalto del presente servizio.
3. Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l’Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o le relative gare d’appalto non pervengano a buon fine con l’aggiudicazione.
4. Si precisa inoltre che le percentuali di provvigione proposte dal Broker aggiudicatario in sede di gara saranno applicate esclusivamente alle polizze intermediate dal Broker medesimo per tutta la durata del relativo incarico, vale a dire a far data dal 01/05/2019. Le polizze già in essere alla data sopraindicata rimarranno soggette, fino alle rispettive scadenze, alle percentuali di provvigione precedentemente applicate.
ART. 6 – Obblighi del broker aggiudicatario
1. Il broker aggiudicatario, nell’espletamento dell’incarico, non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici della Provincia né potrà impegnare l’ente medesimo se non preventivamente autorizzato.
2. Il broker deve garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con la compagnia/e di assicurazione obbligandosi a mettere a disposizione della Provincia ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.
3. Il broker deve garantire il rispetto degli scopi perseguiti dalla Provincia assicurando la tutela degli interessi della stessa.
4. Nell’espletamento dell’incarico il broker aggiudicatario dovrà eseguire quanto indicato nel presente capitolato, nel disciplinare di gara, nonché quanto dal medesimo proposto nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell’ente. In caso di inadempimento agli obblighi contrattuali la Provincia di Lucca, fatta salva ogni altra azione a tutela dei propri interessi, compreso il diritto di chiedere il risarcimento del danno, potrà revocare l’incarico ed affidarlo al concorrente che segue nella graduatoria.
5. Il broker aggiudicatario dovrà adempiere entro 30 giorni dall’aggiudicazione, all’obbligo di presentazione della relazione tecnica meglio descritta all’art. 2 punto b) del presente capitolato.
6. Il broker si farà carico di tutte le spese ed oneri necessari per l’espletamento del e di tutti i rischi connessi all’esecuzione del servizio stesso.
ART. 7 – Divieti dell’aggiudicatario
1. Al broker aggiudicatario viene espressamente vietato di:
a) assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con la Provincia;
b) cedere, in tutto o in parte, il contratto;
c) subappaltare il servizio.
ART. 8 – Prerogative della Provincia di Lucca
1. Restano di esclusiva competenza della Provincia di Lucca:
a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker;
b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
c) l’adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l’appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l’Ente;
d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.
2. La Provincia di Lucca si riserva la facoltà insindacabile di revocare l’incarico in caso di inadempienze reiterate da parte del broker, come meglio specificato nei successivi articoli.
3. Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell’incarico avverrà esclusivamente tramite il broker, il quale provvederà a versarli alla compagnia stessa.
4. Entro i limiti di cui ai commi precedenti, la Provincia di Lucca autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.
ART. 9 – Coperture assicurative richieste
1. Il broker aggiudicatario dovrà essere provvisto di polizza assicurativa per la responsabilità civile per negligenze od errori professionali, stipulata secondo le modalità di cui all’art 112 del D. Lgs 209/2005, con un massimale almeno corrispondente a quanto indicato in sede di partecipazione alla gara per l’appalto del servizio (€ 3.000.000,00). Ad inizio del rapporto la Ditta aggiudicataria dovrà consegnare copia della polizza e comunicare eventuali variazioni.
ART. 10 -Oneri per la sicurezza
1. Non sono previsti oneri per la sicurezza né in relazione al D.U.V.R.I. in quanto trattasi di prestazione di servizi di natura intellettuale come disposto dall’art.26 del D.Lgs 81/2008 e smi
ART. 11 Situazione assicurativa della Provincia di Lucca
1. La situazione assicurativa attuale della Provincia di Lucca è la seguente:
RISCHI | Premio lordo annuo in |
corso (nov. 2018) | |||
1) | Incendio | € 103.139,77 | |
2) | Furto | € 3.750,00 | |
3) | Elettronica | € 2.300,00 | |
4) | RCT/RCO | € 575.000,00 | |
5) | RCT Patrimoniale | € 20.740,00 | |
6) | Tutela Legale | € 6.257,06 | |
7) | Kasko | € 2.250,00 | |
8) | RCA Libro Matricola | € 84.617,62 | |
9) | Infortuni | € 27.692,68 | |
€ 825.747,13 | |||
TOTALI |
ART. 12 -Cauzione definitiva
1. Il broker aggiudicatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva, con le forme e le caratteristiche previste dall’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e smi. Tale cauzione verrà svincolata e restituita alla società al termine del contratto di appalto del servizio, senza interessi, previo accertamento che la società aggiudicataria abbia adempiuto interamente a quanto previsto nel contratto d’appalto.
2. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione definitiva, il broker è obbligato a reintegrare l’importo originario della somma garantita entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione e, ove ciò non avvenga entro i termini previsti, la Provincia di Lucca avrà facoltà di recedere il contratto.
3. La cauzione definitiva dovrà essere resa con firma e poteri di firma autenticati da notaio.
4. In particolare la cauzione definitiva sotto forma di garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2,del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’affidamento e comporta da parte della Provincia l’incameramento della cauzione provvisoria, con l’applicazione delle sanzioni di legge, con la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria.
6. La cauzione definitiva può essere prestata con deposito in contanti sul conto di tesoreria dell'ente appaltante; tale deposito sarà considerato infruttifero.
ART.13 – Inadempienze e penali
1. La Provincia di Lucca ha facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri dipendenti e funzionari, il regolare funzionamento del Servizio.
2. In caso di grave e documentata inadempienza da parte del broker, la Provincia si rivarrà incamerando, anche in parte, la cauzione definitiva secondo i criteri di proporzionalità e ragionevolezza, fatto salvo il diritto di recesso di cui al comma successivo ed il diritto al risarcimento del maggior danno subito.
3. L’Ente si riserva la facoltà di recesso in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni qualora si verificasse da parte di questo il ripetersi di inadempienze rispetto agli impegni assunti in sede contrattuale; in tal caso il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
4. Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale, la Provincia provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo pec, assegnando al Broker 10 giorni per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.
5. In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee a giustificare il comportamento del broker verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale nella misura di €100,00 per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termine indicati dall’Ente per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, salvo l’eventuale diritto alla richiesta del risarcimento del danno.
6. Deve considerarsi ritardo, agli effetti del comma precedente, anche l’ipotesi di servizi resi in modo parzialmente difforme. Di conseguenza la predetta penale verrà applicata fino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in modo conforme alle disposizioni del presente capitolato e dell’offerta tecnica.
7. Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’Art 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:
a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b) perdita dell’iscrizione all’Albo dei mediatori di assicurazione di cui alla L. 792/1984,come modificata dal D. Lgs. 209/2009;
c) grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni, errore grave nell’esercizio delle attivita, nonche violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
d) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni;
e) inosservanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 6;
f) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’aggiudicatario provvisorio o il contraente;
g) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente o delle eventuali imprese subappaltatrici;
h) mancato versamento dei premi di cui all'art. 5;
i) subappalto non autorizzato;
j) cessione del contratto non autorizzata;
k) violazione accertata definitivamente della normativa in materia di tutela del lavoro e della sicurezza da parte dell'Appaltatore;
l) commissione di fatti, connessi all’esecuzione del contratto, rilevanti ai fini penali, accertati in via amministrativa dall’ente con ogni mezzo e oggetto di denuncia o querela, senza necessità di attendere l’evolversi dei relativi procedimenti, da considerarsi, ai fini di specie,quali gravi inadempimenti contrattuali;
m) cessazione dell’attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore;
n) inosservanza degli obblighi di cui al presente capitolato in materia di codice di comportamento.
8. La risoluzione avrà effetto dalla trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, della comunicazione con la quale la Provincia dichiara di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
9. In pendenza del termine per rendere operativa la risoluzione l'Appaltatore ha l'obbligo di adempiere puntualmente a tutte le obbligazioni contrattuali. In tal caso La Provincia avrà comunque diritto di servirsi presso altra società, a suo insindacabile giudizio e di incamerare il deposito cauzionale definitivo ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti.
10. In tutti i casi di cui al presente articolo è sempre fatto salvo ogni diritto della Provincia di Lucca di richiedere i danni subiti.
ART. 14 -Recesso unilaterale
1. La Provincia di Lucca si riserva in ogni caso la facoltà di recedere mediante disdetta da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata. Il recesso avrà effetto dopo 2 mesi dalla di ricezione da parte del Broker della predetta comunicazione.
2. Il recesso è ammesso in qualsiasi tempo qualora non fosse garantito il pieno rispetto di tutte le condizioni stabilite con il presente capitolato o ricorrano ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni normative.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Broker dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.
4. In caso di recesso il Broker ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente in sede di stipula del contratto, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c.
ART. 15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Il Broker aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, numero 136 e successive modificazioni.
2. A tal fine, a pena della nullità assoluta del futuro contratto, dovrà comunicare alla Provincia di Lucca, per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica di cui al presente capitolato nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati.
3. Nel caso in cui il Broker non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma precedente, la Provincia avrà la facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica certificata PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.
ART. 16 – REFERENTE DEL BROKER
1. Il Broker, in sede di offerta tecnica, dovrà indicare la composizione del team di interfaccia con la Provincia di Lucca e le relative competenze.
2. All’interno di detto team il Broker individuerà un proprio incaricato, in possesso dei requisiti richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell’ente per il servizio oggetto del presente capitolato.
3. Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo eventuali problematiche che dovessero insorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall’ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede della Provincia.
4. Prima dell’avvio del servizio, il Broker dovrà comunicare le fasce orarie di presenza ordinaria del referente e dovrà comunque assicurare adeguate modalità per il reperimento
da parte dell’amministrazione in caso di urgenza.
5. Lo staff di interfaccia dovrà avere specifiche competenze e provata esperienza nella gestione dei sinistri e dei contratti assicurativi, in grado di operare in stretta collaborazione
con gli uffici addetti dell’ente, in ogni fase della loro attività.
6. Per quanto riguarda la gestione di tutte le tipologie di sinistri dovrà essere individuato un unico soggetto che si rapporterà direttamente con l’Ufficio affari legali dell’Ente. Saranno apprezzate, in particolare, l’esperienza professionale maturata dai componenti il gruppo di lavoro, desunta dai curricula (con particolare riferimento all’esperienza professionale specifica maturata con altre pubbliche amministrazioni o società pubbliche), la completezza delle professionalità offerte, l’articolazione della struttura e delle relative responsabilità.
ART.17 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ ammesso il subappalto del servizio, nei termini e nelle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
E’ vietata ogni forma totale o parziale di cessione del contratto. Verificandosi l’ipotesi del comma precedente, il contratto è risolto di diritto.
Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.
ART. 18 – CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato per iscritto in forma pubblica amministrativa. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto (presuntivamente quantificate in euro
) saranno a carico del Broker.
ART. 19 – EFFETTI OBBLIGATORI DEL CONTRATTO
Il contratto stipulato in base al presente capitolato è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa antimafia.
ART. 20 - TUTELA INFORTUNISTICA E SOCIALE
L’affidatario è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al servizio di cui al presente capitolato e dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste
dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. E' fatto carico all’affidatario di dare piena attuazione, nei riguardi del proprio personale, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso dalla normativa vigente.
ART. 21 - CODICE DI COMPORTAMENTO E DIVIETO DI PANTOUFLAGE (ANTICORRUZIONE)
L’affidatario dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento adottato dalla Provincia di Lucca.
ART. 22 – CONTROVERSIE
Eventuali controversie, inerenti l’applicazione, l’esecuzione o l’interpretazione del presente capitolato speciale, qualora non sia possibile comporle in via transattiva, sarà competente
il Foro di Lucca.
E’ esclusa la competenza arbitrale.
ART. 23 – NORMATIVA APPLICABILE - RINVIO
Per quanto non espressamente indicato nel presente atto e nella documentazione di gara e per quanto eventualmente in contrasto con il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., saranno
considerate valide le disposizioni fissate dal citato X.Xxx. Si richiamano, inoltre, le norme
del codice civile, il D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni), nonché le normative e regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici di rilevanza nazionale, regionale e comunale in quanto applicabili e compatibili.
ART.24 – D.U.V.R.I.
Per l’appalto in oggetto non ci sono rischi da interferenze e pertanto non sarà predisposto il D.U.V.R.I. e non sussistano oneri per la sicurezza. Il servizio infatti è di carattere intellettuale e non viene svolto nei locali della Provincia.
ART.25 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Reg. UE 679/ 2016 e del D.Lgs 196/2003 (Codice della Privacy), i dati personali trasmessi saranno raccolti dall’Ufficio ed utilizzati solo esclusivamente per le finalità inerenti il conferimento
dell’incarico.
I dati personali forniti saranno raccolti presso la Provincia di Lucca – Ufficio unico gare e Ufficio legale, ai fini dell’espletamento della procedura di affidamento dell’incarico in oggetto, nonché della gestione del successivo contratto d’appalto.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini dell’adozione del provvedimento finale.
In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art.7 e ss. del D. Lgs. 196/2003.
Finalità del trattamento
I dati inseriti nella domanda di partecipazione ed in tutti gli altri documenti presentati nella presente procedura vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale e della capacità tecnicoprofessionale ed economico-finanziaria del concorrente) nonché dell’aggiudicazione e, comunque,
in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti.
I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati I dati potranno essere comunicati a:
• soggetti anche esterni all’Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
• altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalla legge n. 241/1990.
Diritti del concorrente interessato
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.
Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Lucca.
Responsabile interno del trattamento dei dati è il Presidente della Provincia di Lucca, con domicilio c/o Provincia di Lucca, P.zza Xxxxxxxxx, Lucca.
Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – provincia Lucca.
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema Acquisti Regionale della Toscana
ART. 17 – Disposizioni particolari
L’aggiudicatario ha l’obbligo di comunicare alla Provincia di Lucca ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, ferma restando la facoltà della Provincia di Lucca di risolvere in tale ipotesi il contratto, senza che l’aggiudicatario possa eccepire inadempimento alcuno nei confronti dell’Amministrazione provinciale stessa.
La Ditta , nella persona del sottoscritto titolare/legale rappresentante, Sig. ,
dichiara di aver preso visione del presente Capitolato di gara e di accettarlo in ogni sua parte.
,
(luogo) (data) Per accettazione
(Timbro della Ditta e firma/e leggibile/i del/i legale/i rappresentante/i)
N. B.: Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione deve essere effettuata, a pena di esclusione dalla gara, da tutti i legali rappresentanti della società. In caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese non ancora
costituiti, il Capitolato di gara dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti. Nel caso in cui venga sottoscritto da un procuratore va allegata la relativa procura notarile (generale o speciale), in originale o copia conforme, dalla quale si evincono i poteri di rappresentanza.