TRA
Accordo di collaborazione scientifica
per il progetto SENTIERI: autorizzazione inquadramento attività dei Registri Malformazioni
Congenite
TRA
L’Istituto Superiore di Sanità, di seguito denominato “ISS” - codice fiscale 80211730587 con sede in Xxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxx 000, cap 00161 rappresentato per la stipula del presente atto dal Direttore delle Risorse Umane ed Economiche, Dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
E
L’Istituto di Fisiologia Clinica, del CNR di Pisa in seguito denominato “IFC- CNR” – Registro Toscano Difetti Congeniti con sede in Pisa, Xxx Xxxxxxx x. 0, xxx. 00000, codice fiscale 80054330586, rappresentata per la stipula del presente atto dal Direttore, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx.
Premesso che
• La Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della salute svolge attività, previste dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, quali la sorveglianza epidemiologica, la promozione della salute, con particolare riguardo alle fasce di popolazione vulnerabili, la prevenzione universale delle esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici nell'ambiente naturale, nell'ambiente di vita, nelle acque destinate al consumo umano e nell'ambiente di lavoro, la profilassi internazionale e la prevenzione nella popolazione a rischio;
• il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018, nel Macro Obiettivo 2.8 (Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute) sottolinea la necessità di: i) potenziare le attività di sorveglianza epidemiologica e ii) ridurre attraverso interventi di prevenzione collettiva le esposizioni ai principali inquinanti con particolare attenzione ai bambini e ai soggetti con malattie croniche;
• l’Istituto Superiore di Sanità ha stipulato un Accordo di collaborazione con il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, approvato e reso esecutivo con Decreto dirigenziale del 17.12.2018, registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 17.01.2019 al decreto n. 16380 per la realizzazione del “Progetto SENTIERI: implementazione del sistema permanente di sorveglianza epidemiologica delle popolazioni residenti nei siti contaminati di interesse per le bonifiche” che fissa come data di inizio attività il 09.02.2019 e la scadenza in data 08.08.2021;
• il responsabile scientifico del progetto, Dott. Amerigo Zona, ha ritenuto indispensabile avvalersi della collaborazione dei Registri Malformazioni Congenite per valutare le evidenze scientifiche sull’associazione tra esposizione ambientale e malformazioni, produrre, elaborare e interpretare i dati relativi, resi disponibili dai citati Registri.
• Il Ministero della salute ha autorizzato in data 22.05.2020 la collaborazione con i Registri Malformazioni Congenite delle Regioni coinvolte nel progetto, uno tra i registri di cui sopra è quello presente presso l’ IFC del CNR di Pisa;
• in considerazione di quanto premesso, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche ed integrazione è intento delle Parti addivenire alla sottoscrizione di un accordo che disciplini i termini principali di una collaborazione su specifico progetto
• l’ISS e IFC-CNR hanno pertanto identificato una serie di aree di interesse comune;
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Valore delle premesse
Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.
Art. 2
Oggetto e scopo dell’accordo
Oggetto del presente accordo è la collaborazione tra ISS e l’IFC-CNR, che nel quadro delle rispettive competenze, e tenuto conto degli obiettivi di cui alle premesse, concordano di porre in essere congiuntamente ogni azione necessaria alla realizzazione del progetto di ricerca di cui alle premesse
Le attività sono riportate nell’Allegato tecnico, che è parte integrante del
presente atto.
Art. 3 Contributo
Il presente atto disciplina solo la collaborazione scientifica fra i due contraenti. Le attività, riportate nelle premesse e nell’art. 2, saranno pertanto realizzate senza alcun contributo finanziario.
Art. 4
Modalità di attuazione della collaborazione
L’ISS e IFC-CNR realizzeranno la suddetta collaborazione facendo riferimento alle rispettive unità di personale di ruolo a tempo indeterminato e determinato, coinvolte nelle attività oggetto del presente accordo, che verranno chiamate a collaborare dai Responsabili Scientifici, nonché alle proprie dotazioni strumentali.
Nel caso in cui sia prevista la partecipazione di personale non di ruolo, si applicheranno, oltre alla normativa generale di riferimento, i regolamenti dell’ISS. Pertanto, il personale che potrà avere accesso in Istituto, sarà esclusivamente quello riconducibile alle fattispecie giuridiche ad oggi previste e disciplinate dall’Istituto stesso.
Art. 5 Durata
La durata del presente atto decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso da entrambe le parti e avrà scadenza il 08.08.2021.
Art. 6
Responsabili Scientifici
I responsabili scientifici, chiamati a coordinare le attività saranno per l’ISS il Dott. Amerigo Zona - e per l’IFC-CNR la Dott.ssa Xxxx Xxxxxxx.
Articolo 7
Pubblicazioni e risultati della ricerca
I risultati del progetto sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall’ IFC-CNR nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest’ultimo potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.
Senza preventiva autorizzazione del Ministero, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, IFC-CNR non potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati comunicazioni reportistica pubblicazioni concernenti il progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione La richiesta autorizzazione dovrà essere trasmessa dall’ISS al referente scientifico del Ministero.
La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare l’indicazione: “Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute - CCM”
Art .8
Tutela dei dati personali
Le Parti provvedono al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’ esecuzione del presente accordo, in conformità al disposto del D. Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e alle
previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.
Art. 9 Risoluzione
Il presente accordo potrà essere risolto in ogni momento qualora uno dei contraenti dichiari l’impossibilità, per causa a quest’ultimo non imputabile, di proseguire la collaborazione.
Art. 10 Modifiche dell’Accordo
Ogni modifica all’accordo necessita della forma scritta e della firma dei legali rappresentanti delle Parti.
Art. 11
Risoluzione delle controversie e foro competente
Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti relative all’interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo
Articolo 12
(Imposta di registro e di bollo)
Il presente accordo, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. Le relative spese saranno a carico della parte richiedente.
L’imposta di bollo è assolta in modalità virtuale ad esclusiva cura dell’Istituto (autorizzazione n.99718/2016 dell’Agenzia delle Entrate – D.R. Lazio) ed il relativo onere economico è ripartito tra le parti nella misura del 50%.
L’importo relativo a tale onere sarà versato dall’IFC-CNR sul conto corrente dell’ISS – UBI Banca IBAN: XX00X0000000000000000000000.
Art. 13 Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Accordo si applicano le disposizioni di legge.
Il presente atto redatto sottoscritto in firma digitale ai sensi ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005) e sarà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente.
Per l’ISS Per l’IFC CNR di Pisa
Direttore Risorse Direttore Umane ed Economiche
Dott.ssa Rosa Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx