REGOLAMENTO
COMUNE DI OTTANA
(Provincia di Nuoro)
P.IVA 00150 310 910 🕿 0000/00000 - XXX 0784 - 75043
REGOLAMENTO
PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEGLI ALLOGGI COMUNALI A CANONE CONCORDATO
Approvato con deliberazione C.C. n° 19 del 22.11.2013
Art. 1 Finalità
II presente regolamento disciplina le modalità di concessione, ad uso esclusivamente abitativo, degli alloggi comunali non soggetti ad altri regolamenti sovraordinati.
L’intento dell’Amministrazione è quello di assegnare alloggi in suo possesso ai cittadini utilizzando il canone concordato secondo quanto indicato dall’accordo territoriale stipulato con le sigle sindacali.
Art. 2 Bando di assegnazione
L'uso degli alloggi verrà concesso agli aventi titolo, tra i richiedenti, sulla base di una graduatoria previa pubblicazione di un bando di assegnazione all'albo pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici del Comune per trenta giorni consecutivi. Il bando dovrà contenere:
a) condizioni abitative:
• il luogo dove sono ubicati gli alloggi ed il tipo di ricettività che offrono;
• i destinatari ed i requisiti soggettivi che debbono possedere;
• il canone di concessione ed il modo in cui esso deve essere determinato;
• la condizione che prevede un rapporto tra il numero dei componenti il nucleo familiare e la superficie netta dell'alloggio come segue (da Regolamento d’igiene tipo):
- Minimo 25 mq per la prima persona;
- Minimo 10 mq per ogni persona successiva;
b) varie:
• la data entro cui presentare la domanda, che non potrà essere inferiore ai 30 giorni e superiore ai 45 giorni dalla data di pubblicazione del bando. Farà fede il timbro postale, eventuali ritardi postali non potranno essere motivo di accettazione fuori termine; saranno accolte le domande che, spedite nei termini, siano pervenute al Comune entro il 5° giorno lavorativo successivo alla scadenza;
Sono fatti salvi i termini per i per i lavoratori emigrati residenti in un paese dell’unione Europea (60 giorni dalla pubblicazione del bando)
• i documenti da allegare alla domanda;
• l'ufficio del Comune incaricato del ritiro delle domande e di fornire informazioni ed assistenza riguardo l’istruttoria.
Art. 3 Requisiti dei beneficiari
Potranno concorrere all'assegnazione degli alloggi coloro posseggono i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o Stato membro dell’Unione Europea o di Stato extracomunitario purché in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno di cui all’art. 40 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e s.m.i. ;
b) residenza anagrafica nel Comune di Ottana;
c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 13/89, sono esclusi invece, i concessionari di titoli abilitativi a edificare o a eseguire interventi di manutenzione , completamento o mutazione di destinazione. Tale limitazione riguarda anche i soggetti affini, coniugi e parenti conviventi con il richiedente, salvo che siano state rilasciate per la costituzione di separati nuclei familiari. In caso di giovani coppie, ancorché non coniugate, le limitazioni per l’uno valgono anche per l’altro;
d) non aver ottenuto agevolazioni pubbliche in qualunque forma concesse per l’acquisto, la costruzione o il recupero di abitazioni;
e) non aver ceduto in tutto o in parte, a qualsiasi titolo al di fuori dei casi previsti dalla legge, un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
f) non aver fruito di alloggio ceduto ai sensi del punto precedente;
g) non aver occupato un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore;
h) reddito annuo complessivo 1(*) del nucleo familiare, determinato con le modalità previste dall’art. 21 della L. 457/78 (4), non inferiore a€ 7.418,88 ( Reddito annuo superiore alla soglia di povertà Istat) e massimo non superiore a € 43.466,00 (deliberazione RAS n° 17/4 del 27/04/2010);
i) non essere moroso e/o non essere stato sfrattato per morosità da alloggi ERP negli ultimi 5 anni;
Coloro che siano assegnatari di alloggio di E.R.P. in possesso dei requisiti ISEE per il canone moderato, possono presentare domanda a condizione che si impegnino a rilasciare l’alloggio nella disponibilità di AREA;
Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi o dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e degli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del presente bando e sia dimostrato nei modi di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di
1 (*) Modalità di calcolo del reddito
Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi imponibili percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata (anno di imposta 2012). Il reddito complessivo così ottenuto è diminuito di € 516,45 per ogni figlio a carico e qualora alla formazione del reddito concorreranno redditi di lavoro dipendente, questi, dopo l’eventuale detrazione per i figli a carico, sono calcolati nella misura del 60% (abbattimenti previsti dall’art. 21 della L. 457/78).
convivenza deve, ai fini dell’inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, risultare instaurata da almeno due anni alla data di pubblicazione del presente bando di concorso ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati (art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445 – dichiarazione sostitutiva di notorietà).
I requisiti devono essere posseduti da parte dei richiedenti, e limitatamente ai requisiti c.-d.-e.- f.-g. anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione delle domande nonché al momento di assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto per quanto riguarda quello relativi al reddito, art. 23 della L.R. 06 aprile1989 n° 13 ( modalità di decadenza in caso di superamento del reddito).
Il concorrente deve esplicitamente dichiarare in domanda che sussistono in suo favore, oltre che degli altri componenti del nucleo familiare, i requisiti di carattere generale di cui al presente punto.
Tale dichiarazione è confermata dagli altri componenti il nucleo familiare maggiorenni mediante la sottoscrizione congiunta della domanda resa nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e/o integrazioni.
Art. 4 Presentazione delle domande
Le domande devono pervenire, anche a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno, entro i termini fissati dal bando.
Nel caso di presentazione di domanda presso gli Uffici comunali, all'interessato sarà rilasciata apposita ricevuta. Le domande dovranno essere compilate esclusivamente su modelli predisposti dall’ente e ad esso dovrà essere allegata la documentazione ivi richiesta.
Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultassero mendaci, ciò comporterà l'esclusione dalla graduatoria e la revoca della concessione, fatta salva l'applicazione della legge penale.
La domanda è presentata dal richiedente per sé e per il proprio nucleo familiare allegando una dichiarazione sostitutiva della situazione familiare, ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.
Art. 5 Istruttoria
L’ufficio comunale competente alla predisposizione del bando di assegnazione, verifica la regolarità e la completezza delle domande pervenute ed invita i richiedenti a fornire la documentazione mancante entro quindici giorni e successivamente istruisce il fascicolo relativo alla domanda.
Art. 6 Attribuzione dei punteggi
I punteggi sono attribuiti a seguito di verifica delle condizioni soggettive e oggettive sotto elencate in analogia a quanto previsto dall’art. 9 della L.R. n° 13/89.
Le condizioni soggettive possono dar luogo ad un punteggio massimo di 10 punti e quelle oggettive ad un massimo di 10 punti.
CONDIZIONI SOGGETTIVE (max punti 10)
documentazione da presentare
REDDITO FAMILIARE | - reddito compreso fra € 7.418,88 | Dichiarazione dei redditi di | |
reddito annuo complessivo del nucleo familiare | e € 19.415,00 punti 2 | ciascun componente del | |
non inferiore a € 7.418,88 e non superiore a | - reddito compreso fra € 19.415,01 e | nucleo familiare e | |
€ 43.466,00 | € 26.080,00 annue punti 1 - reddito compreso fra € 29.888,01 e € 43.466,00 annue punti 0 | dichiarazione sostitutiva unica ISEE del nucleo familiare (D.Lgs n. 109/98, come modificato dal D. Lgs. n. 130/2000) | |
predisposto da Ente abilitato). | |||
NUCLEO FAMILIARE. | - nuclei familiari composti da 5 unità e oltre punti 2 - nuclei familiari con 4 unità punti 1 nuclei familiari con 1, 2 e 3 unità punti 0 | Autocertificazione | |
Anziani Presenza nel nucleo familiare di anziani che abbiano compiuto il 70° anno di età al momento della presentazione della domanda. Richiedente che abbia superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, che vive in coppia, anche con eventuali minori a carico. | Non cumulabili con il punto (nucleo familiare) punti 1 Qualsiasi sia il numero degli anziani presenti punti 1 non cumulabile con il punto precedente | Autocertificazione | |
Giovani copie Famiglie con anzianità di formazione non superiore a 2 anni dalla data di pubblicazione del bando e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno. | Non cumulabile con il punto (nucleo familiare) punti 1 | Autocertificazione | |
Invalidi Presenza nel nucleo familiare di persona affetta da menomazioni di qualsiasi genere formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 e fino a 2/3 | Non cumulabile con il punto (diversamente abili) | punti 2 | Certificazione competente ufficio ASL |
Diversamente abili Presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap formalmente riconosciuti dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3; | Non cumulabile con il punto (Invalidi) punti 3 | Certificazione competente ufficio ASL | |
Nuclei familiari abitanti all’estero. Nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati,profughi) o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente bando. | punti 2 | Autocertificazione |
CONDIZIONI OGGETTIVE (max punti 10)
documentazione da presentare
Alloggio improprio situazione di grave disagio abitativo accertato da parte delle autorità competenti ed esistente da almeno 2 anni dalla data di pubblicazione del bando dovuta a: N.B. (Si prescinde dalla sussistenza dalla condizione biennale, quando la sistemazione precaria deriva da un abbandono dell’alloggio a seguito di: calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall’autorità competente o da provvedimento esecutivo di xxxxxxx. In tal caso dovranno essere prodotti copia dell’ordinanza di sgombero, ovvero copia del provvedimento dell’autorità giudiziaria) | Alloggio improprio Richiedente che abita da almeno due anni in alloggio impropriamente adibito ad abitazione, ovvero alloggio inidoneo per condizioni statico- strutturali o igienico sanitarie, ovvero in alloggio procurato a titolo precario dall’assistenza pubblica. Non cumulabile con il punto (alloggio antigienico) Punti 4 Coabitazione Coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari composti ciascuno da almeno 2 unità. Non cumulabile con il punto (situazione disagio abitativo esistente) Punti 2 Alloggio antigienico Richiedente che abiti con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in alloggio antigienico, privo cioè di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità non eliminabile con i normali interventi di manutenzione. Non cumulabile con il punto (alloggio improprio) Punti 2 | Certificazione competente ufficio ASL o VV.FF. recante la descrizione sommaria degli ambienti di cui si compone l’alloggio e le sue condizioni igienico-sanitarie e statico strutturali Autocertificazione |
Certificazione del competente Ufficio ASL da cui risultino descritte le condizioni igienico sanitarie dell’alloggio, la presenza o meno di umidità permanente e diffusa, la specificazione se questa sia dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità e se sia eliminabile con normali interventi di manutenzione | ||
Situazioni di disagio abitativo esistente, sovraffollamento, esistente alla data del bando | - alloggio sovraffollato da 2 persone a vano utile punti 2 - alloggio sovraffollato da 3 persone a vano utile punti 3 | Certificazione competente ufficio ASL. |
alloggio sovraffollato da 4 persone a vano utile punti 4 Non cumulabili con il punto (Coabitazione) | ||
Sfratto e rilascio dell’alloggio Richiedenti che, alla data di pubblicazione de bando, debbano abbandonare l’alloggio: * a seguito di ordinanza di sgombero, provvedimento per motivi di pubblica utilità, * a seguito di ordinanza esecutiva o verbale di conciliazione di sfratto non per morosità ovvero altro provvedimento giudiziario o amministrativo, * nel caso di alloggio di servizio per dipendente da ente pubblico o da privato a seguito di collocamento a riposo, di trasferimento o di soppressione del servizio | Non cumulabile con altre condizioni oggettive Punti 4 Punti 4 Punti 4 | Copia documento Copia documento Copia documento |
Art. 7 Commissione
È istituita una apposita Commissione con il computo di valutare il possesso dei requisiti dal bando per l’assegnazione di alloggi ai nuclei familiari in condizione di emergenza abitativa, nonché di formulare la graduatoria e decidere eventuali ricorsi.
La predetta Commissione è costituita da:
- Segretario Comunale;
- Responsabile del Servizio Amministrativo;
- Responsabile del Servizio Tecnico;
- Responsabile del Servizio Finanziario-
La funzione di Presidente di gara è svolta dal Segretario Comunale e quella di segretario è attribuita ad uno degli altri predetti componenti.
La commissione rimane in carico fino all’assegnazione definitiva.
Art. 8 Formazione graduatoria - approvazione - validità
La Commissione attribuiti i punteggi, provvede alla formazione della graduatoria .
In caso di parità di punteggio si darà priorità alle condizioni economiche (più sfavorevoli), abitative ed all'età (prevale l'anzianità ).
La graduatoria così formata viene pubblicata all'Albo pretorio.
La graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione della relativa determinazione del responsabile di servizio e comunque fino all'approvazione di una nuova graduatoria.
Art. 9 Assegnazione degli alloggi
Dopo la pubblicazione della graduatoria, l’ufficio competente assegna gli alloggi disponibili in locazione ai singoli richiedenti secondo l'ordine della graduatoria.
La scelta dell’alloggio tra quelli disponibili è compiuta dall’assegnatario o da persona delegata, secondo l’ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria e nel rispetto dei seguenti criteri:
- sono di norma assegnati alloggi con numero di vani abitabili pari a quello dei componenti il nucleo familiare dell’assegnatario, escludendo dal computo dei vani abitabili cucine, angoli cottura, servizi igienici, ripostigli, altri vani accessori
- non può esser assegnato un alloggio con un numero di vani abitabili superiore al numero dei componenti il nucleo familiare dell’assegnatario aumentato di una unità, salvo motivata deroga con provvedimento dell’ente;
- gli alloggi situati a piano terreno o comunque di facile accessibilità, privi di barriere architettoniche o realizzati specificamente per disabili, sono prioritariamente offerti alle famiglie in cui uno o più componenti abbiano difficoltà di deambulazione per disabilità, età, malattia o altre cause o comunque la cui disabilità giustifichi l’assegnazione di tale alloggio.
La consegna dell'alloggio comporta l'obbligo di occuparlo stabilmente.
In caso di decesso dell'assegnatario, o nei casi in cui l’assegnatario sia uscito dal nucleo familiare, il restante nucleo familiare resterà nell'alloggio assegnato fino alla disponibilità di un altro alloggio eventualmente adatto alla nuova condizione.
In tali casi il responsabile del servizio provvederà con atto proprio ad individuare il nuovo assegnatario.
Per gli alloggi in locazione per almeno 15 anni con possibilità di futura vendita, in sede di stipulazione del contratto di locazione, ciascun soggetto individuato come assegnatario, potrà – se interessato - impegnarsi espressamente a versare un corrispettivo - in aggiunta al canone di locazione - da destinare in conto prezzo di acquisto, che verrà decurtato dal prezzo di vendita dell’alloggio.
Al termine del periodo minimo di locazione (15 anni), in caso di mancato acquisto, il contratto di locazione prosegue secondo le disposizioni di cui alla L. 431/98 e il Comune di Ottana restituirà al conduttore le eventuali quote aggiuntive versate dallo stesso in conto prezzo di acquisto. Il prezzo d’acquisto dell’alloggio è stabilito secondo le modalità previste dalla Delibera dell G.R. n. 7/7 del 22.02.2005.
Art. 10 Assegnazione in deroga alla graduatoria
In deroga alla posizione in graduatoria o in caso di mancata presentazione della domanda ai fini dell’ultima graduatoria pubblicata, purché sussistano i requisiti per l’accesso all’assegnazione di alloggi, l’ente può disporre, con specifico motivato atto, in via d’urgenza, l’assegnazione di un alloggio al nucleo familiare che:
- debba forzatamente rilasciare l’alloggio in cui abita a seguito di provvedimento esecutivo e non sia possibile sopperire alla sistemazione abitativa del nucleo familiare secondo i tempi previsti dalla graduatoria;
- abbia rilasciato o debba rilasciare l’alloggio a seguito di calamità naturali quali alluvioni, terremoti, frane o eventi imprevisti quali esplosioni, incendi, crolli;
- necessita di urgente sistemazione abitativa a seguito di gravi eventi lesivi dell’integrità psico-fisica e personale, con particolare riguardo alle donne e ai minori.
Art. 11 Assegnazione in deroga ai requisiti
In deroga al possesso dei requisiti, l’ente può disporre, con specifico motivato atto, in via d’urgenza, l’assegnazione, anche per periodi determinati di tempo, nei seguenti casi:
-ove si tratti di garantire la sistemazione in alloggi adeguati sotto il profilo igienico – sanitario di soggetti con patologie croniche invalidanti a prognosi infausta;
- ove vi sia la necessità di dare una sistemazione provvisoria, non eccedente i due anni, per documentata necessità dovuta a: dichiarazione di pubblica calamità da parte delle autorità competenti, gravi esigenze di ordine pubblico.
Art. 12 Concessione in uso
La concessione in uso dell'alloggio sarà intestata all’assegnatario che, entro dieci giorni dalla comunicazione di assegnazione, effettuata la scelta dell'alloggio, è tenuto a sottoscrivere l'atto di concessione ed a versare la prima rata di canone. Lo stesso è tenuto inoltre a sottoscrivere il contratto ed a pagare gli oneri della registrazione.
La concessione in uso dà titolo per occupare stabilmente l'alloggio assegnato ed ha la durata di anni quattro.
La concessione è rinnovabile senza presentazione di una nuova domanda, permanendo i requisiti richiesti nell'ultimo bando esperito.
Art. 13 revoca della concessione
La concessione potrà essere revocata in caso di mancata occupazione dell'alloggio senza giustificato motivo per tre mesi dall'assegnazione o nei confronti di chi abbia conseguito l’assegnazione in contrasto con le norme vigenti al
momento dell’assegnazione o per gravi motivi di ordine pubblico, assegnando un termine per il rilascio dell'alloggio non superiore a mesi tre.
Art. 14 decadenza della concessione
La concessione potrà essere dichiarata decaduta, con motivato provvedimento dell’ente, nei confronti di chi:
- abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte l’alloggio;
-non abiti stabilmente l’alloggio assegnato senza espressa autorizzazione rilasciata dall’ente per gravi motivi familiari, di salute o di lavoro;
- abbia mutato la destinazione d’uso dell’alloggio o delle relative pertinenze;
- abbia usato l’alloggio o le sue pertinenze per attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari;
- abbia perduto i requisiti per l’accesso;
- abbia conseguito la titolarità del diritto di proprietà o altri diritti reali di godimento su un alloggio;
- abbia compiuto ripetute violazioni delle norme per l’uso dell’alloggio o degli obblighi previsti dal presente regolamento.
In caso di decadenza verrà assegnato un termine per il rilascio dell’alloggio non superiore a mesi tre.
In caso di perdita delle condizioni di autosufficienza, la decadenza verrà comunicata previa valutazione delle possibilità di assistenza adeguata al caso.
Art. 15 Canone di concessione in uso
II canone è determinato sulla base dei valori stabiliti e concordati nell’accordo territoriale, a cui sono stati aggiunti dei coefficienti individuati secondo tre tabelle di riferimento.
Il canone è dovuto per l'uso degli alloggi e dei servizi.
Il canone dovuto verrà pagato con rate mensili anticipate, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto, entro il quinto giorno dall’inizio del mese.
Gli aggiornamenti del canone sono applicati annualmente in misura non superiore al 75% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai e decorrono dall’anno successivo alla data di determinazione.
Le quote di addebito delle spese di consumo per ogni alloggio saranno definite nell'atto di concessione. Sono a carico degli assegnatari gli interventi di manutenzione ordinaria, quali ad esempio:
- riparazione di tutti i danni causati da cattivo uso o negligenza;
- spurgo degli scarichi per la parte in esclusivo uso dell'assegnatario;
- riparazione di manutenzione ordinaria all'interno dell'alloggio per gli impianti e la rete: di energia elettrica, riscaldamento, servizi igienico - sanitari ed idrico;
- riparazione all'interno dell'alloggio di: serrature, maniglie, chiavistelli, cremonesi, pavimenti, con sigillature e sostituzioni isolate di piastrelle o listelli rotti e sostituzione di vetri rotti.
Art. 16 Morosità e ritardi nel pagamento del canone
Nel caso di mancato pagamento di due rate di canone, l’ente procederà per morosità.
In caso di ritardo nel pagamento, l’ente invierà la diffida a provvedere entro il decimo giorno dalla data di pagamento fissato.
Il ritardo, sanato entro 30 giorni dalla diffida, per non più di una volta all’anno, non dà luogo a inadempimento contrattuale ai fini della dichiarazione di decadenza della concessione.
Qualora dovessero verificarsi pagamenti tardivi, dopo il secondo ritardo, l’ente potrà chiedere garanzie necessarie che dovranno essere fornite a pena di decadenza della concessione.