COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO PROVINCIA DI TREVISO
COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO PROVINCIA DI TREVISO
CONVENZIONE URBANISTICA PER
VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DENOMINATO “CA’ DEL CRISTO” A VOLPAGO
Con la presente scrittura privata, da avvalere a tutti gli effetti di legge tra i sottoscritti Signori:
Rag. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, in qualità di Curatore del Fallimento Prora Immobiliare S.r.l. con sede in Riese Pio X (TV), via 13 Aprile n. 7, Fallimento n. 204/2014 – Sentenza n. 219/2014 del 24.09.2014 del Tribunale di Treviso, titolare della proprietà esclusiva dell’area situata nel Comune censuario e amministrativo di Volpago del Montello (provincia di Treviso), individuata al N.C.T. al Foglio 22 mappali 1767, 1921, 1922, 1943, 1944, 1945 e al NCEU alla sezione C Foglio 2
mappali n. 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1813, 1812 sub n. 19,
24, 25, 27, 28, 36;
soggetto nel seguito del presente atto denominato semplicemente «Curatore fallimentare», da una parte;
e il sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, omissis in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistica pro tempore del Comune di Volpago del Montello, che qui interviene in nome e per conto dello stesso Comune ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 107, commi 2 e 3, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo autorizzato con atto del Sindaco n. 15 in data 29.12.2017 ai sensi dell’articolo 50, comma 10, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, nel seguito del presente atto denominato semplicemente «Comune», dall'altra parte,
PREMESSO
A) che i sopraindicati intervenuti proprietari dichiarano di avere la piena disponibilità delle aree interessate relativamente all’ambito identificato come
Z.T.O. C2.2/23, e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla convenzione;
B) che le previsioni di Piano Regolatore Generale, ora Piano degli Interventi, sono attuate mediante Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata;
C) che le aree di cui alla convenzione originaria avevano una superficie totale territoriale di mq 16.378,12 comprensive di una porzione di area di proprietà comunale, mentre con la presente variante l’area complessiva interessata dall’intervento è pari a mq 16.262, e nel vigente Piano di assetto del territorio le aree sono classificate come segue:
- Aree di urbanizzazione consolidata – Centri urbani di alta pianura; Nel Piano degli interventi le aree sono classificate come segue:
- zona di tipo residenziale di espansione con la presenza di spazi per il parcheggio; quanto dianzi dichiarato, con la sottoscrizione della convenzione da parte del rappresentante del Comune, costituisce a tutti gli effetti certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell’articolo 30, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 380 del 2001.
D) che tutto l’immobile, è gravato da vincolo paesistico ambientale imposto ai sensi della parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
E) che, oltre a quanto descritto ai punti precedenti, sull’area non gravano altri vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico architettonica, idrogeologica, o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione del piano attuativo o che la subordino ad autorizzazioni di altre autorità;
F) che la ditta lottizzante Prora Immobiliare SRL, con sede in Riese Pio X (TV),
via 13 Aprile n. 7 – C.F. 02361610260, è fallita come da sentenza n. 219/2014 del Tribunale di Treviso del 24.09.2014, Fallimento n. 204/2014;
G) che sono rimasti da ultimare dei lavori riguardanti le opere di urbanizzazione in particolare riferite al completamento della viabilità di accesso alla lottizzazione con l’asfaltatura e ripristino dei tratti di strada e marciapiede ammalorati, il completamento del verde, come descritto nell’allegato “A - opere di urbanizzazione mancanti” e nell’allegato “B - computo metrico opere urbanizzazione mancanti”. I lavori nello specifico riguardano una superficie, all’interno dell’ambito della lottizzazione, di 5.194 mq così suddivisi:
▪ Strade e marciapiedi 2503 mq (mappale n. 1943);
▪ Area a Verde pubblico 2643 mq (mappali n. 1767, 1921, 1944, 1945);
▪ Cabina Elettrica 48 mq (mappale n. 1813)
Esternamente all’ambito di intervento era prevista la rimozione della cabina Enel presente sul mappale identificato al foglio 22 mappale n. 921;
H) che per i lavori relativi alle opere di urbanizzazione previsti dalla convenzione originaria ammontavano ad € 404.293,89 così suddivisi:
▪ € 363.057,53 per le opere interne al limite del piano attutivo individuato nel PRG;
▪ € 41.236,36 per le opere esterne al perimetro del piano attuativo, comprensivo lo spostamento della cabina elettrica;
e che a garanzia della loro esecuzione era stata prestata una polizza fideiussoria n. 11558/2007 datata 30.08.2007 emessa da INTERFINANZIARIA S.P.A., che allora aveva sede a Firenze, per un importo di € 444.723,28 pari all’importo dei lavori aumentato del 10% per oneri relativi alla direzione lavori e per la sicurezza;
I) che la società INTERFINANZIARIA S.P.A., ha cambiato ragione sociale in
INTERFINANZIARIA S.r.l. con sede a Panama – Xxxxx 0000 Xxxxx 00 Xxxxxxxx XX. Dalla visura camerale la società risulta inattiva dal 31.07.2008;
J) che il Comune in data 05.06.2017 con protocollo 7673 ha inviato alla società INTERFINANZIARIA S.r.l., con sede a Panama, una diffida al pagamento delle somme garantite. Si evidenzia che tale comunicazione non ha avuto seguito in quanto restituita al mittente.
VISTI
1) La deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 26.10.2006 di approvazione del Piano urbanistico attuativo denominato “Ca’ del Cristo”;
2) La convenzione stipulata in data 24.09.2007 Rep. 3098 davanti al Segretario comunale di Volpago del Montello;
3) Il permesso di costruire n. 106 del 25.09.2007 per l’esecuzione del piano;
4) Il permesso di costruire n. 46 del 20.05.2009 di variante in corso d’opera al Piano;
5) La domanda di variante al piano attuativo ai sensi della LR 14/2009 Piano Casa, con i relativi allegati, presentata al protocollo comunale al n. 28.06.2010 prot. 9330 e iscritta nel Registro Pratiche Edilizie al n. 0000X0000;
6) La deliberazione della Giunta comunale n. 140 del 13.10.2010, esecutiva, con la quale veniva adottato il piano attuativo;
7) L'attestazione di avvenuta pubblicazione e avvenuto deposito del piano attuativo, nelle forme di legge, in seguito ai quali non sono pervenute osservazioni;
8) La deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 25.11.2010, esecutiva, con la quale è stata approvata la variante al piano attuativo;
9) Il collaudo parziale delle opere di urbanizzazione del 08.11.2010 depositato in data 10.11.2010 e approvato con determinazione n. 435 del 10.11.2010;
10) La valutazione economica relativa alle opere mancati effettuata dall’Ufficio Attività produttive, edilizia privata e urbanista in data 08.01.2015 ed integrata con attestazione del 08.06.2017 prot. 7875, da cui si è rilevato un costo di € 65.695,75 per completare le opere;
11) Le comunicazioni tramite P.E.C. del Curatore Fallimentare Rag. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, dello scorso 08.06.2017 prot. 7905 e del 17.05.2017 prot. 6766, con cui veniva proposto un atto transattivo con il quale il Comune di Volpago del Montello avrebbe dovuto farsi carico delle spese da sostenere per il completamento delle opere di urbanizzazione acquisendo fin da subito le aree pubbliche (strade, marciapiedi e verde). La Curatela nel contempo proponeva l’inserimento nei bandi d’asta degli oneri da riconoscere al Comune riferiti alle stesse opere di urbanizzazione, in base agli importi suddivisi per lotti come proposto dall’Ufficio Urbanistica del Comune;
12) La direttiva di Giunta Comunale n. 77 del 14.06.2017;
13) L'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'articolo 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136, gli articoli 19, 20 e 21 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1. OBBLIGO GENERALE
1. Il Curatore fallimentare si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi vincolante e irrevocabile in solido fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente
convenzione che integra quella stipulata in data 24.09.2007, sino al momento della cessione al Comune degli immobili e delle opere suddette. Successivamente la curatela avrà il solo obbligo di versare al Comune quanto stabilito, riferito ad ogni singolo lotto, al momento della vendita dello stesso.
Art. 2. DISPOSIZIONI PRELIMINARI
1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione.
2. Il Curatore Fallimentare al fine di dare corso alle vendite all’asta dei lotti ancora in capo al fallimento, individuati nella planimetria allegata:
• lotto n. 1 foglio 22, mappale 1940;
• lotto n. 2 foglio 22, mappale 1939;
• lotto n. 6-7 foglio 22, mappale 1933;
• lotto n. 8 foglio 22, mappale 1934;
• lotto n. 9 foglio 22, mappale 1936;
• lotto n. 10 foglio 22, mappale 1935;
• lotto n. 11 foglio 22, mappale 1937;
• lotto n. 12 foglio 22, mappale 1938;
• lotto n. 15 foglio 22, mappale 1812 sub. 36, 19, 24, 25, 27, 28 e contiguo mappale n. 1922;
si impegna ad inserire nei bandi la clausola che preveda che gli aggiudicatari, al momento dell’acquisto, versino alla Curatela le quote di propria competenza relative alle opere di urbanizzazione, collaudi etc., secondo quanto stabilito dall’allegato “A” alla presente convenzione, tramite assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Volpago del Montello. Il Curatore provvederà a consegnare al Comune le suddette somme entro cinque giorni dal trasferimento definitivo del bene.
3. La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiescenza alle future determinazioni comunali assunte in conformità a successivi provvedimenti di pianificazione o di programmazione, nonché all’esecuzione delle previsioni dei medesimi provvedimenti, ancorché in difformità della presente convenzione e fatti salvi i soli diritti soggettivi sorti con questa, con rinuncia espressa a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Comune così finalizzati, salvo il caso che i lavori abbiano avuto inizio.
Art. 3. TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI
1. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.
2. Il Curatore Fallimentare provvede alla cessione delle aree individuate nella “Tavola n. 2 – Planimetria con superfici a standard, aree da cedere al Comune” in forma gratuita al Comune, entro il termine di 3 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione.
3. Il Comune si impegna ad ultimare i lavori relativi alle opere di urbanizzazione mancanti entro 5 (cinque) anni dalla sottoscrizione della presente convenzione.
4. In ogni caso, fermi restando i termini diversi e specifici previsti dalla presente convenzione, tutti gli adempimenti prescritti da questa relativamente alle Opere di urbanizzazione, non altrimenti disciplinati, devono essere eseguiti e ultimati entro il termine massimo di 5 (cinque) anni dalla sottoscrizione della presente convenzione.
5. La cessione della proprietà delle aree per le urbanizzazioni, nonché delle aree per attrezzature e servizi pubblici, in forma gratuita a favore del Comune, deve avvenire a semplice richiesta di quest’ultimo, comunque non oltre tre mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione. La cessione della proprietà delle opere di urbanizzazione realizzate dai lottizzanti, in forma gratuita al Comune, avviene
contestualmente alla cessione delle aree di cui al presente comma.
6. Tutte le opere per le urbanizzazioni e le attrezzature per servizi pubblici verranno cedute gratuitamente al Comune.
Art. 4. PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
Al riguardo si richiama integralmente l’art. 4 della convenzione stipulata in data 24.09.2007 rep. 3098;
Art. 5. ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
1. Il completamento delle opere di urbanizzazione verrà eseguito da parte del Comune, a propria cura e spese, in conformità ad apposito progetto esecutivo di cui all’articolo 4.
2. Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari o gestori di infrastrutture pubbliche, di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 50 del 18.04.2016, ovvero titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo, di cui agli articoli 114 e seguenti del decreto legislativo 50 del 18.04.2016. Il progetto esecutivo di cui al comma 1 deve comunque tener conto delle opere di cui al presente comma in termini di localizzazione, interferenza e interazione con le altre opere di urbanizzazione, costi preventivati da sostenere.
3. Alle prestazioni della direzione dei lavori, a carico del Comune, si applicano le medesime disposizioni previste per l’esecuzione delle opere ai sensi del comma 1.
4. Gli esecutori delle opere di urbanizzazione devono essere soggetti qualificati ai sensi del 80 e 83 del decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016, ove occorra, ai sensi del DM 37/2008.
Art. 6. COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
1. Il Comune dopo l’acquisizione delle aree a standard e delle attrezzature per servizi pubblici, provvede al completamento delle opere di cui alla presente convenzione, affidando i lavori secondo quanto previsto dalla normativa sugli appalti vigente.
Art. 7. OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTRANEE AL REGIME CONVENZIONALE
Al riguardo si richiama integralmente l’art. 8 della convenzione stipulata in data 24.09.2007 rep. 3098;
Art. 8. GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI
1. L’importo preventivato delle opere di urbanizzazione da eseguirsi a cura e spese del Comune e relativi oneri accessori ammonta ad € 80.556,75 (ottantamilacinquecentocinquantasei/75) per il completamento delle opere, come risulta dall‘allegato “B”;
2. Il Curatore Fallimentare si impegna ad inserire nei bandi di avviso d’asta le spese inerenti il completamento delle opere secondo quanto richiamato al precedente art. 2.
Art. 9. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI
1. Dopo la sottoscrizione della convenzione i nuovi acquirenti dei beni messi all’asta potranno presentare le domande per ottenere i permessi di costruire ovvero le denunce di inizio attività per l'edificazione in conformità ai vigenti strumenti urbanistici nonché al piano attuativo, con particolare riguardo alle norme di attuazione di quest’ultimo.
2. L’efficacia dei permessi di costruire o delle denunce di inizi attività, in qualunque forma ai sensi del comma 1, è subordinata al pagamento del contributo
di costruzione di cui all’articolo 16 del d.P.R. n. 380 del 2001, con le modalità e nella misura in vigore al momento del rilascio del permesso di costruire o al trentesimo giorno successivo alla presentazione della denuncia di inizio attività.
3. Per le costruzioni assentite prima del collaudo la quantificazione o l’esenzione dal pagamento degli oneri di urbanizzazione di cui al comma 3, è sempre effettuata alla condizione “salvo conguaglio” essendo subordinata all’accertamento del costo documentato effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell’articolo 6.
4. Il rilascio del certificato di agibilità dei singoli fabbricati realizzati sarà subordinato al collaudo delle opere di cui all’art. 6 e 7.
5. In caso di mancato collaudo finale di tutte le opere di urbanizzazione per cause estranee alla ditta Lottizzante, sarà consentito il rilascio del certificato di agibilità.
Art. 10. VARIANTI
Al riguardo si richiama integralmente l’art. 12 della convenzione stipulata in data 24.09.2007 rep. 3098.
Art. 11. COLLAUDO DELLA LOTTIZZAZIONE
1. Ultimate le opere di urbanizzazione e ogni altro adempimento costruttivo, il Comune provvede al loro collaudo. Le opere saranno realizzare e collaudate a cura del Comune, così come stabilito dalla presente convenzione. Così come stabilito dall’Art. 2, la Curatela si impegna ad inserire nei bandi la clausola che preveda che gli aggiudicatari, al momento dell’acquisto, versino al Fallimento le quote di propria competenza relative alle opere di collaudo, secondo quanto stabilito dall’allegato “A”. Le somme dovranno essere versate tramite assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Volpago del Montello. Il Curatore provvederà a consegnare al Comune le suddette somme entro 5 giorni dal trasferimento definitivo
del bene;
2. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Nell’arco di tale periodo l’appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità e i vizi dell’opera.
Art. 12. CESSIONE GRATUITA DI AREE AL COMUNE
1. Le aree per le urbanizzazioni primarie e le aree per attrezzature e servizi pubblici previste dalla convenzione saranno cedute in forma gratuita al Comune a semplice richiesta di quest’ultimo, comunque non oltre i termini già previsti dall’articolo 3, ossia entro il termine di 3 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione.
2. Le aree di cui al presente articolo sono individuate nella planimetria allegata alla presente convenzione, “Tavola n. 2 – Planimetria con superfici a standards, aree da cedere al Comune”, per farne parte integrante e sostanziale, come segue:
- cedute gratuitamente al Comune per l’urbanizzazione primaria e secondaria per mq 5194 relativamente all’ambito di intervento;
3. Le aree verranno cedute e asservite all’uso pubblico, libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli di ogni specie.
4. La cessione delle aree e l’asservimento all’uso pubblico avverrà senza alcuna riserva, perciò sulle stesse il Comune non ha alcun vincolo di mantenimento della destinazione e della proprietà pubblica attribuite con il piano attuativo e con la convenzione; esso può rimuovere o modificare la destinazione e la proprietà nell’ambito del proprio potere discrezionale di pianificazione e di interesse
patrimoniale, senza che i lottizzanti possano opporre alcun diritto o altre pretese di sorta.
5. Il Comune di Volpago del Montello, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, ha preso atto dei frazionamenti effettuati dai lottizzanti e dello stato di fatto dei luoghi; il trasferimento avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, senza nessuna ulteriore pretesa dai lottizzanti e dal Curatore del Fallimento.
Art. 13. MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE
Al riguardo si richiama integralmente l’art. 10 della convenzione stipulata in data 24.09.2007 rep. 3098.
Art. 14. PUBBLICITA’ DEGLI ATTI
1. Il progetto di variante al piano attuativo di iniziativa privata C2.2. n. 23 è composto da:
a) allegati:
▪ Allegato A Opere mancanti e suddivisione in lotti;
▪ Allegato B Computo metrico opere di urbanizzazione mancanti;
b) elaborati grafici:
▪ Tavola n. 1 Xxxxxxxx P.R.G., P.A.T. e catastale;
▪ Tavola n. 2 Planimetria con superfici a standard, aree da cedere al Comune.
2. Il progetto di variante al piano attuativo è parte integrante e sostanziale della presente convenzione; il Comune e il Curatore Fallimentare, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti di cui al comma 1, lettere a), b), quali atti pubblici richiamati nelle deliberazioni di adozione e approvazione e per tale motivo depositati negli originali del Comune, individuabili univocamente e
inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla convenzione.
Art. 15. SPESE
1. Le spese tecniche riguardanti la redazione della Variante alla Convenzione, limitatamente alla modifica della convenzione urbanistica in base a quanto concordato con il Comune, esclusi tutti i costi relativi ad altri elaborati e/o direzione lavori ecc., saranno a carico del Fallimento.
2. Le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la presente convenzione, i rogiti notarili e gli oneri annessi e connessi al trasferimento delle aree da cedere gratuitamente al Comune di Volpago del Montello saranno a carico del Fallimento.
3. Le spese e gli oneri inerenti le opere di urbanizzazione e il collaudo finale, saranno a carico del Comune di Volpago del Montello, così come stabilito dagli Artt. n. 2 e n. 11.
Art. 16. TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI
1. Il Curatore fallimentare rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente convenzione.
2. Il Curatore Fallimentare autorizza il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.
3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del Piano Regolatore Generale; trovano altresì applicazione, per quanto occorra:
a) l’articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle
limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione) per cui le cessioni delle aree e delle opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione non sono rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;
b) l’articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come interpretato dall’articolo 76, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per il trasferimento di beni immobili interni al Piano attuativo.
c) l’art. 32, secondo xxxxx, del D.P.R. 29.09.1937 n. 601, richiamato dall’art. 20 della Legge n. 10/77 (imposta di registro fissa, esenzione da imposta ipotecaria). Letto, confermato e sottoscritto, Volpago del Montello, lì
PER IL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
Ing. iunior Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
IL CURATORE FALLIMENTARE
Rep. n.
AUTENTIFICAZIONE DI FIRME
Certifico io sottoscritto dr. , ai sensi e per gli effetti dell’art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che, previa concorde rinuncia con il mio consenso all’assistenza dei testimoni, gli infrascritti signori, della cui identità personale sono certo, hanno firmato il presente atto alla mia presenza, in calce ad a margine di ciascun foglio:
- Mazzero ing. Xxxxxxxxxx xxxxxxx, nella veste di Responsabile del Servizio
Urbanistica e come tale, in rappresentanza del Comune di Volpago del Montello, codice fiscale e partita IVA 00529220261, presso il quale è domiciliato per la carica;
- Rag. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, in qualità di Curatore del Fallimento Prora Immobiliare S.r.l. con sede in Riese Pio X (TV), xxx 00 Xxxxxx x. 0.
Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx,