PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE E CONSULENZA ASSICURATIVA IN FAVORE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DI AGENZIE ED ISTITUTI REGIONALI
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE E CONSULENZA ASSICURATIVA IN FAVORE DELLA REGIONE XXXXXX-ROMAGNA E DI AGENZIE ED ISTITUTI REGIONALI
ALLEGATO 6_SCHEMA DI CONTRATTO
Articolo 1- Valore delle premesse e della documentazione di gara 5
Articolo 2 - Oggetto del Contratto 5
Articolo 3 – Durata del Contratto 6
Articolo 4 - Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia 6
Articolo 6 - Obbligazioni specifiche delle parti 8
Articolo 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 11
Articolo 8 - Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del Contratto 12
Articolo 9 – Verifiche in corso di esecuzione e finali 13
Articolo 10 – Referente Unico e coordinatore del servizio e Gruppo di Lavoro 13
Articolo 11 - Pagamento dei premi assicurativi 14
Art 12 - Obblighi di Tracciabilità e Codice di comportamento 15
Art. 15 - Garanzia definitiva 19
Articolo 17 – Clausola risolutiva espressa Risoluzione del Contratto ed esecuzione in danno 21
Articolo 18 - Effetti della risoluzione sui contratti assicurativi 22
Articolo 20 - Norme sull'anticorruzione 24
Articolo 21 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa 24
Articolo 23 – Sospensione delle prestazioni Contrattuali 24
Articolo 24 – Divieto di cessione del Contratto 24
Articolo 25 - Brevetti industriali e diritti d’autore 25
Articolo 27 - Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 25
Articolo 28 Conciliazione presso la CCIAA 26
Articolo 29 Foro competente 26
Articolo 30 Oneri fiscali e spese contrattuali 26
Articolo 31 Clausola finale 26
SCHEMA DI CONTRATTO TRA
La Regione Xxxxxx-Romagna, con sede in Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxx 00 (Codice fiscale 80062590379), rappresentata – ai sensi della Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 e ss. mm. e ii. e della delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e xx.xx. – da , nato
a residente a – C.F.
che dichiara d’intervenire al presente Contratto in nome, per conto e nell’interesse della Regione Xxxxxx-Romagna regionale e in esecuzione della .
e
La Società , sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente Contratto in , via , in persona del legale rappresentante. , giusti poteri allo stesso conferiti da (di seguito nominata, per brevità, anche “Broker”).
PREMESSO
a) che l’Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - di seguito Agenzia Intercent-ER, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all’individuazione della società aggiudicataria del servizio di Brokeraggio assicurativo in favore della Regione Xxxxxx- Romagna Regionale con atto in data , mediante procedura aperta di rilevanza comunitaria ai sensi degli artt. 59, 60 e 95, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito “Codice”);
b) che il Broker risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
c) che il Broker ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto e l’Agenzia Intercent-ER ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo;
d) che il presente contratto, stipulato dalla Regione Xxxxxx-Romagna, prevede prestazioni da eseguire a favore della Regione Xxxxxx-Romagna e suoi Istituti ed Agenzie strumentali (Agenzia Regionale di Sviluppo dei Mercati Telematici Intercent-ER – IBACN – AGREA), dell’Assemblea
Legislativa, dell’Agenzia del Lavoro e dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Xxxxxx Xxxxxxx.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Valore delle premesse e della documentazione di gara
1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata:
a. dalle clausole del presente Contratto e dagli Atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dall’Offerta Tecnica ed Economica del Broker Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Broker relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b. dalle norme di settore in materia di appalti pubblici e in particolare del Codice;
c. dal Codice delle assicurazioni D.Lgs. 209 del 07.09.2005;
d. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Regione Xxxxxx-Romagna, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, il Broker rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Broker, il quale non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Regione Xxxxxx-Romagna, assumendosene il medesimo Broker ogni relativa alea.
Articolo 2 - Oggetto del Contratto
1. Il Contratto pertanto recepisce integralmente tutte le prestazioni analiticamente descritte nel Capitolato Tecnico di gara e nell’Offerta Tecnica ed Economica del Broker.
2. Il Broker dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, che in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell’offerta.
Articolo 3 - Durata del Contratto
1. Il Contratto ha decorrenza dal 30.06.2019 ed ha durata di anni tre fino al 30.6.2022. Alla data di scadenza del Contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte della Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxx.
0. Xx Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxx si riserva la facoltà di ripetere l’incarico dei servizi in oggetto per identico periodo, ai sensi dell’art.63, comma 5 del Codice; tale facoltà non costituisce impegno vincolante per la Regione Xxxxxx-Romagna che la eserciterà a suo insindacabile giudizio, senza che il soggetto aggiudicatario abbia nulla a che pretendere a riguardo obbligandosi a rinunciare sin da ora ad avanzare – nel caso in cui la Regione Xxxxxx-Romagna non intenda procedere alla suddetta ripetizione – pretese economiche o indennizzi di sorta.
3. La richiesta della Regione Xxxxxx-Romagna di ripetizione di servizi analoghi dovrà pervenire al Broker almeno 9 (nove) mesi prima della scadenza contrattualmente stabilita. Il Broker si impegna a riscontrare la richiesta entro e non oltre 30 giorni. Decorso tale termine senza che il Broker abbia fornito riscontro la Regione Xxxxxx-Romagna considererà accettata la richiesta.
4. Su richiesta della Regione Xxxxxx-Romagna, alla prima scadenza contrattuale ovvero a quella successiva conseguente l’esercizio dell’opzione di ripetizione, il Broker è tenuto a prorogare il servizio, ex art. 106, comma 11 D. Lgs. 50/2016, alle medesime condizioni di aggiudicazione, nessuna esclusa, per il tempo strettamente necessario all’attivazione ed all’espletamento delle procedure di gara finalizzate all’individuazione di un nuovo contraente, e comunque per un periodo massimo stimato di 180 giorni (cd. proroga tecnica).
5. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Contratto.
Articolo 4 - Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia
1. Ove necessario troverà applicazione l’art. 106 del Codice, su richiesta del Servizio Approvvigionamenti Patrimonio, Logistica e Sicurezza della Regione Xxxxxx-Romagna; in ogni caso le varianti nell’esecuzione del Contratto sono ammesse nel rispetto del Codice.
2. Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta dal Broker, senza preventiva approvazione della Regione Xxxxxx-Romagna nel rispetto delle condizioni e dei limiti introdotti dalla Regione Xxxxxx-Romagna stessa.
3. Tutte le comunicazioni fatte dalla Regione Xxxxxx-Romagna al Broker si intenderanno come fatte alle compagnie assicurative; analogamente, le comunicazioni inoltrate dalle Compagnie al Broker, si intenderanno come fatte al Contraente stesso. Nel caso in cui le parti contrattuali (Regione Xxxxxx-Romagna e Compagnie) concordino una variazione dei contratti assicurativi vigenti, il Broker effettuerà una comunicazione alla compagnia interessata riportante la data di decorrenza della garanzia, che non potrà essere anteriore alla data della comunicazione stessa. Tale data sarà quella di inizio garanzia anche se non saranno ancora stati emessi e/o perfezionati i documenti contrattuali e anche se, in deroga all’art. 1901 primo comma C.C., nessun premio o deposito sarà stato corrisposto dal Contraente.
Articolo 5 - Corrispettivi
1. Il servizio di Xxxxxxxxxxx non comporta alcun onere finanziario per la Regione Xxxxxx-Romagna, né presente né futuro, in quanto la remunerazione, come da prassi consolidata di mercato, è a carico delle compagnie assicurative con le quali sono stipulati i contratti. Pertanto, il compenso per lo svolgimento del servizio di Brokeraggio sarà corrisposto al Broker direttamente dalle compagnie assicurative sulla base delle provvigioni indicate ai commi successivi, fisse per tutta la durata contrattuale indicata nella documentazione di gara.
2. La provvigione a favore del Broker viene calcolata sulla base dei premi assicurativi imponibili relativi ai contratti intermediati, distinguendo quanto segue:
− per i Contratti assicurativi già stipulati dalla Regione Xxxxxx-Romagna prima della sottoscrizione del presente Contratto comprese le eventuali nuove appendici agli stessi, le provvigioni non potranno superare le seguenti soglie:
a) Polizze RCAuto: 4,00%
b) Polizze diverse (non RCAuto): 8,00%.
− per i nuovi contratti assicurativi stipulati successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, la percentuale delle commissioni, dovuta dalla/e compagnia/e di assicurazione con cui verranno perfezionati i contratti non potrà essere superiore al %, del premio imponibile per i rischi RCA e a % del premio imponibile per tutti gli altri rischi.
3. Tutti i predetti corrispettivi sono dovuti unicamente al Broker e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti della Regione Xxxxxx-Romagna.
4. Il Broker non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei compensi provvisionali come sopra indicati.
5. Nei contratti assicurativi che la Regione Xxxxxx-Romagna provvederà a stipulare non avvalendosi della consulenza del Broker non sarà previsto alcun compenso a favore del Broker stesso.
6. Nessun compenso, inoltre, potrà essere richiesto nel caso in cui la Regione Xxxxxx-Romagna ritenga di non procedere alla stipula di contratti d’assicurazione in relazione ai quali il Broker abbia svolto opera di consulenza, ovvero non si realizzi il buon esito delle procedure indette con l’assistenza del Broker.
7. La Regione Xxxxxx-Romagna non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie di Assicurazione nei confronti del Broker.
8. Gli eventuali cambiamenti dell’assetto organizzativo della Regione Xxxxxx-Romagna non comporteranno alcuna modifica delle condizioni contrattuali stabilite con il presente Contratto.
Articolo 6 - Obbligazioni specifiche delle parti
1. Sono a carico del Broker, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, dall’esecuzione contrattuale.
2. Le attività debbono essere svolte mediante il raccordo periodico e sistematico con il Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio Logistica e Sicurezza e con i referenti tecnici che verranno individuati e comunicati dal predetto Servizio.
3. Nel corso dell’appalto il Broker dovrà effettuare incontri presso i Servizi della Regione Xxxxxx- Romagna competenti in materia assicurativa per la raccolta della documentazione e per l’analisi
di eventuali posizioni anomale, dubbie o la risoluzione di qualunque altro problema assicurativo, anche non specificamente legato ai contratti assicurativi in corso.
4. Il Broker dovrà fornire collaborazione alla Regione Xxxxxx-Romagna nella predisposizione di report, pareri e relazioni, che in caso di Interrogazioni e/o Interpellanza degli organi politici devono essere resi con la massima tempestività.
5. Il Broker e deve fornire report informativi, ogni qualvolta richiesto, in relazione a:
− numero di sinistri denunciati divisi per ramo, senza seguito liquidati e relativo importo, in trattazione ed importo posto a riserva;
− ciascun sinistro dovrà recare tutte le informazioni integrative necessarie e sufficienti per la gestione (a titolo esemplificativo e non esaustivo – riferimento Regione – riferimento compagnia – breve descrizione del fatto – data di accadimento – controparte - data ultima comunicazione ecc..).
6. Il Broker, nell’esecuzione del servizio, si impegna a:
− prendere in carico il programma assicurativo in corso; in particolare il Broker si impegna a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell’inizio dell’incarico di cui al presente contratto e non ancora chiusi in tale data;
− svolgere il servizio con diligenza nell'interesse della Regione Xxxxxx-Romagna e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da essa fornite;
− garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività della Regione Xxxxxx-Romagna;
− non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici regionali;
− non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare la Regione Xxxxxx- Romagna senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest’ultima, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dalla Regione Xxxxxx-Romagna;
− mettere a disposizione della Regione Xxxxxx-Romagna tutta la documentazione relativa alla gestione dei rapporti assicurativi intermediati;
− fornire esaustive relazioni in merito ad ogni sinistro gestito, e/o trattativa condotta per conto della Regione Xxxxxx-Romagna;
− tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui
all'articolo 1176 del Codice civile;
− garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi anche mediante la produzione del MOG “Modello di organizzazione e gestione” di cui al D.Lgs. n. 231/2001, del Codice deontologico dell’Appaltatore e di copia delle comunicazioni di incasso inviate alla compagnia di assicurazione con indicazione della data del pagamento e dell’importo provvigionale;
7. La Regione Xxxxxx-Romagna rimane estranea ai rapporti di collaborazione che il Broker dovesse stabilire con altre Società e/o con collaboratori esterni alla propria struttura organizzativa ai fini dell’esecuzione del Contratto.
8. La Regione Xxxxxx-Romagna rimane al pari estranea ai rapporti contrattuali che si instaureranno tra il Broker e le Compagnie assicuratrici per effetto del presente Contratto.
9. Nella fase contrattuale che precede la scadenza del presente Contratto dovranno essere assicurate le attività volte a rendere possibile il subentro del nuovo Broker; in particolare dovranno essere trasferiti tutta la documentazione e gli archivi elaborati dal Broker nel corso dell’appalto sulla base delle attività di seguito specificate:
− consegna di tutta la documentazione, debitamente aggiornata, al nuovo Broker se già individuato;
− trasferimento di tutti i dati/archivi cartacei e digitali verso la Regione Xxxxxx-Romagna;
− la conclusione positiva della fase transitoria finale sarà attestata da apposito verbale sottoscritto, in contraddittorio con l’impresa, dal responsabile del Servizio Approvvigionamenti Patrimonio Logistica e Sicurezza.
10. In caso di scadenza naturale dell’incarico o anticipata, il Broker su richiesta della Regione Xxxxxx- Romagna, si impegna, sin da ora, ad assicurare le attività volte a rendere possibile il subentro del nuovo Broker fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi solari continuativi, in modo da consentire il graduale passaggio di competenze e documentazione.
11. Il Broker si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto, anche a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili/referenti.
12. La Regione Xxxxxx-Romagna si impegna a:
− non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti assicurativi senza la preventiva consultazione del Broker, peraltro non vincolante per la Regione Xxxxxx-Romagna;
− rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l’assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto della Regione Xxxxxx-Romagna, con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo, all’esito dell’aggiudicazione della gara;
− indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
− fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il servizio;
13. La Regione Xxxxxx-Romagna si impegna a fornire, all’atto del conferimento e comunque su richiesta del Broker, prima che si dia inizio allo svolgimento dell’incarico, tutte le indicazioni relative alle proprie esigenze assicurative e a mettere a disposizione tutta la documentazione in suo possesso, relativa al patrimonio mobiliare ed immobiliare.
14. Restano di esclusiva competenza della Regione Xxxxxx-Romagna:
− la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker, che la Regione Xxxxxx-Romagna si riserva di recepire o disattendere senza che dal Broker possano essere sollevate eccezioni di sorta;
− la decisione sulle coperture assicurative da adottare;
− la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri, salvo l’obbligo del Broker di effettuare gli atti interruttivi del termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei sinistri.
Articolo 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Broker si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di
igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Broker si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Broker anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
4. Il Broker si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
5. Ai sensi dell’art. 30 comma 5 bis del Codice, in caso di inadempienza contributiva, accertata mediante il DURC nei confronti di uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto, la Regione Xxxxxx-Romagna avrà diritto a rivalersi sulla garanzia.
Articolo 8 - Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del Contratto
1. Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del Codice, (di seguito RUP) è
2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 101 comma 1 del Codice, le funzioni di Direttore dell’Esecuzione del Contratto (di seguito DEC) con determinazione n. sono attribuite al
.
3. Il DEC fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento, nonché fornire parere favorevole sull’andamento del servizio al fine dell’applicazione delle penali.
Articolo 9 - Verifiche in corso di esecuzione e finali
1. La verifica della corretta esecuzione delle prestazioni verrà eseguita durante tutto il corso dell’esecuzione del Contratto.
Articolo 10 - Referente Unico e coordinatore del servizio e Gruppo di Lavoro
1. Il Referente Unico e coordinatore del servizio Broker sarà il responsabile della esecuzione del contratto per la Regione Xxxxxx-Romagna e dovrà rapportarsi con il DEC e/o il RUP, per la esecuzione del servizio.
2. Il Referente Unico e coordinatore del servizio, in particolare, dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall’ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest’ultimo.
3. Il Responsabile diretto dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto ed essere munito dei necessari poteri per la gestione del servizio. Il Responsabile diretto avrà la piena rappresentanza del broker nei confronti della Regione Xxxxxx-Romagna, con la conseguenza che tutte le eventuali contestazioni di inadempienza allo stesso indirizzate avranno uguale valore che se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell’appaltatore.
4. Il Referente Unico e coordinatore del servizio e il gruppo di lavoro indicato dal Broker in sede di offerta tecnica, non possono essere modificati né nel numero complessivo dei componenti né nella persona dei singoli componenti, senza il preventivo assenso del RUP.
5. Qualora il Broker, durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, deve formulare specifica e motivata richiesta al DEC comunicando i nominativi e le referenze dei componenti che intende proporre in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta. Il Broker è obbligato a garantire i requisiti professionali equivalenti o superiori a quelli indicati in sede di gara.
6. La Regione Xxxxxx-Romagna, qualora rilevi deficienze quantitative o qualitative rispetto al personale indicato nell’offerta tecnica, si riserva la facoltà di chiedere ed ottenere dal Broker l’adozione di misure idonee a garantire il tempestivo adeguamento delle risorse umane.
7. Qualora il Broker disattenda a tale obbligo, la Regione Xxxxxx-Romagna si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto.
8. Con la stipula del presente Contratto, così come dichiarato in sede di offerta tecnica, il Broker comunica alla Regione Xxxxxx-Romagna i recapiti per il reperimento (numero di telefono, indirizzo di posta elettronica) e le fasce orarie di presenza ordinaria del personale dedicato alla Regione Xxxxxx-Romagna per l’espletamento del servizio.
Il gruppo di lavoro è costituto dai seguenti professionisti:
nome numero di telefono ,indirizzo e-mail
.
nome numero di telefono ,indirizzo e-mail
.
Articolo 11 - Pagamento dei premi assicurativi
1. Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o negoziati a partire dalla data di conferimento dell’incarico, se non altrimenti disciplinato in polizza, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna ed obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto della Regione Xxxxxx-Romagna nei termini e con le modalità convenuti con le compagnie stesse. Xxxxx inteso che il broker si impegna ad ottemperare ai suoi obblighi in relazione al pagamento dei ratei.
2. E’ fatta salva la facoltà per la Regione Xxxxxx Xxxxxxx, nel caso di urgenza o di altre valide ragioni, di assolvere, in deroga ai predetti punti, al versamento delle somme di premio o di provvedere alla comunicazione di dati/informazioni direttamente alle compagnie di assicurazione, con successivo inoltro di relativa nota informativa al Broker, che nulla potrà eccepire.
3. Il broker dovrà trasmettere alla Regione Xxxxxx-Romagna i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (mediante nota di addebito) almeno 60 giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza.
4. Il versamento del premio in favore del Broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'articolo 1901 del Codice civile. In ordine all’efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili della Regione Xxxxxx-Romagna e pertanto il mandato di pagamento fatto valere a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per la Regione Xxxxxx-Romagna.
5. Il broker si impegna a trasmettere alla Regione Xxxxxx-Romagna copia della comunicazione di incasso inviata alla compagnia di assicurazione con indicazione della data del pagamento e dell’importo provvigionale e a rilasciare alla Regione Xxxxxx-Romagna i contratti assicurativi quietanziati, le appendici quietanziate e/o le ricevute emesse dalle Compagnie assicurative debitamente quietanzate.
6. La Regione Xxxxxx-Romagna non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti circa il riconoscimento delle commissioni da parte delle Compagnie di Assicurazione. Nessun costo aggiuntivo verrà imputato sui premi assicurativi corrisposti dalla Regione Xxxxxx-Romagna in ragione dei contratti assicurativi vigenti, o di quelli che verranno eventualmente stipulati.
7. Non sono imputabili alla Regione Xxxxxx-Romagna gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker alle compagnie di assicurazione.
Art 12 - Obblighi di Tracciabilità e Codice di comportamento
1. Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").
2. Il Broker deve comunicare alla Regione Xxxxxx-Romagna gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
3. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
4. La Regione Xxxxxx-Romagna non esegue alcun pagamento all’appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s’intendono sospesi.
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall’ Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ora ANAC.
6. L’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con le compagnie assicuratrici per i contratti assicurativi intermediati per conto della Regione Xxxxxx-Romagna, con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente Contratto.
7. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del Contratto.
8. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne darà immediata comunicazione alla Regione Xxxxxx-Romagna e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Bologna.
9. Il Broker con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Xxxxxx-Romagna”, approvato con delibera della Giunta 905/2018. A tal fine si dà atto che la Regione Xxxxxx-Romagna ha informato il broker che sul sito della Regione Xxxxxx-Romagna è pubblicato il codice di comportamento al link che segue: xxxxx://xxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/x/xxxx-xxxx-x-xxxxx/xxxxxxx-x-xxxxxx/xxxxxx/xxxxxx
10. Il Broker si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione. La violazione da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti della Regione Xxxxxx-Romagna, costituisce motivo di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
11. Le parti approvano espressamente le clausole indicate nel patto di Integrità allegato al presente Contratto, che qui si intende richiamato integralmente.
Articolo 13 - Trasparenza
1. Il Broker espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Xxxxxxxxx;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Broker non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ. e il Broker sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 14 - Penali
1. Per inadempimenti e ritardi nell’esecuzione delle attività previste, la Regione Xxxxxx-Romagna provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo PEC o raccomandata A/R, assegnando al broker 7 giorni lavorativi consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Regione Xxxxxx-Romagna, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Broker le penali, a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, come sotto riportato:
− € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo nell’adempimento rispetto ai termini indicati per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
− € 300,00 per ogni eventuale inadempienza rispetto a quanto previsto dal capitolato tecnico e/o dichiarato in sede di Offerta Tecnica.
2. Le suddette sanzioni non si escludono e sono tra loro cumulabili, fermo restando il diritto della Regione Xxxxxx-Romagna al risarcimento del maggior danno e alla risoluzione del contratto.
3. L’applicazione delle penali non preclude alle Committenti la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’art. 17 Risoluzione del contratto.
4. L’ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale.
5. Successivamente alla comunicazione del Broker, la Regione Xxxxxx-Romagna potrà applicare le seguenti penali:
PRESTAZIONE | IPOTESI DI INADEMPIMENTO SANZIONATO CON PENALE | VALORE DELLA PENALE |
Elaborazione del Programma Assicurativo della Regione Xxxxxx-Romagna. | ||
Predisposizione Piano di Risk Assessment | Entro 60 giorni solari (sessanta) continuativi dalla richiesta formale della Regione ovvero entro il termine più favorevole indicato in offerta | Euro 300,00 (trecento) per ogni giorno di ritardo |
Supporto nella procedura di gara | ||
Predisposizione dei capitolati tecnici e dei documenti per l’espletamento delle procedure di selezione che la Regione Xxxxxx- Romagna riterrà di indire. | predisposizione della documentazione di gara oltre 30 (trenta) giorni solari dalla richiesta o altro temine più favorevole indicato nell’offerta | Euro 300,00 (trecento) per ogni giorno di ritardo |
Attività di consulenza | ||
Ritardo nella predisposizione della perizia di valutazione dei beni mobili e immobili. | Xxxxxxx nell’adempimento previa contestazione formale. | Euro 100 (cento) per ogni giorno di ritardo successivi ai 36 mesi dall’avvio del contratto. |
Gestione dei sinistri | ||
Implementazione della procedura di gestione dei sinistri presentato in sede di gara. | Entro 60 (sessanta) giorni dall’avvio del Contratto o altro temine più favorevole indicato nell’offerta | Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo |
Mancata tempestività nell’aggiornamento della banca dati sinistri | Dopo la terza contestazione di disservizi | Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo |
Piattaforma informatica Predisposizione dell’archivio di servizio: | ||
Implementazione dell’archivio informatico e della procedura per la gestione dei sinistri presentato in sede di gara | Entro 60 (sessanta) giorni dall’avvio del Contratto o altro temine più favorevole indicato nell’offerta | Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo. |
Composizione dello Staff per gestione contratto |
Insufficiente composizione degli staff per la gestione dei contratti, accertati dal DEC | Dopo la terza contestazione di disservizi | Euro 300,00 (trecento) per ogni disservizio. |
6. Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 giorni lavorativi, successivi e continui dalla data in cui la Regione Xxxxxx-Romagna comunica l’applicazione delle specifiche penali.
7. Decorso tale termine, la Regione Xxxxxx-Romagna potrebbe provvedere, senza necessità di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all’incameramento di una quota della cauzione definitiva pari all’ammontare della penale comminata.
8. Il Broker prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel presente Contratto non preclude il diritto della Regione Xxxxxx-Romagna a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso il Broker dall’adempimento dell’obbligazione cui si riferiscono le penali medesime.
00.Xx caso di reiterato (tre violazione/inadempienze anche se non consecutive) o grave inadempimento (inosservanza degli obblighi contrattuali tali da determinare, a insindacabile giudizio del Servizio Approvvigionamenti Patrimonio Logistica Sicurezza, criticità o rendere inefficiente il servizio reso), la Regione Xxxxxx-Romagna si riserva la facoltà di risolvere il Contratto e di incamerare la cauzione.
Art. 15 - Garanzia definitiva
1. L’aggiudicatario è tenuto alla costituzione di una “garanzia definitiva”, con le modalità e alle condizioni di cui all’art. 103 del Codice, pari al 10% dell’importo contrattuale, sotto forma di fideiussione, che sarà svincolata nei modi di legge.
2. Alla garanzia sopra citata si applicano le riduzioni previste dall'art.93 comma 7, del Codice.
3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di Verifica di Conformità. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
4. La mancata costituzione della garanzia definitiva nei termini richiesti, ovvero la mancata reintegra della stessa in caso di escussione totale o parziale, determina la decadenza dell'affidamento e la conseguente risoluzione del Contratto.
5. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Broker, anche future ai
sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione del Contratto.
6. In particolare, la garanzia rilasciata si estende a tutti gli obblighi specifici assunti dal Broker, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione Xxxxxx-Romagna, fermo restando quanto previsto nel precedente, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
7. Qualora l’ammontare della garanzia definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Broker dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Regione Xxxxxx- Romagna.
8. L’importo della garanzia definitiva è calcolato, in termini virtuali, sui premi assicurativi corrisposti dalla ’Regione Xxxxxx-Romagna regionale relativamente all’anno 2017 tenendo conto delle percentuali di commissione indicate dall’aggiudicatario in sede di offerta.
Articolo 16 - Riservatezza
1. Il Broker non potrà far uso, né direttamente né indirettamente delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione al mandato affidato e ciò anche dopo la scadenza del contratto. Il soggetto aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l’espletamento delle attività.
2. Il Broker si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e in particolare quelli contenuti nel Regolamento UE2016/679 ed a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerate riservate e come tali trattate, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.
3. Il Broker si impegna altresì formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.
4. Il Broker si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell’ambito delle attività previste dal presente Contratto.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione Xxxxxx-Romagna ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto fermo restando che il Broker è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Broker si impegna ad imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o
indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate.
Articolo 17 - Clausola risolutiva espressa Risoluzione del Contratto ed esecuzione in danno
1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e del Contratto, la Regione Xxxxxx-Romagna potrà risolvere ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Broker con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.
2. In caso di inadempimento del Broker anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dalla Regione Xxxxxx-Romagna per porre fine all’inadempimento, la medesima ha la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Broker per il risarcimento del danno.
3. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 108 D. Lgs. 50/2016, in caso di grave inadempienza da parte del broker delle obbligazioni contrattuali derivanti dal contratto, la Regione Xxxxxx-Romagna si riserva la facoltà di procedere, previa contestazione di addebito, alla risoluzione del contratto come previsto dagli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile a tutto rischio e danno del broker affidatario del servizio nei seguenti casi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
− venir meno dell’iscrizione al registro unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) di cui all’art. 109 D. Lgs. 209/2005 e s.m.;
− violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti (escluse le trasformazioni societarie), fallimento, liquidazione ed altre procedure concorsuali, fatta salva l’ipotesi di concordato con continuità aziendale (art. 186 bis R.D. n. 267/1942);
− palese e manifesta inosservanza degli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
− perdita dei requisiti richiesti per la partecipazione/aggiudicazione in sede di gara e di quelli per contrarre con la pubblica amministrazione;
− comprovata grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali e manifesta
incapacità nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
− reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Broker, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016;
− mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva” del Disciplinare di gara;
− qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
− ogni comportamento in violazione delle norme di legge o contrario al principio generale di buona fede contrattuale;
4. In caso di risoluzione il Broker si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura a favore della Regione Xxxxxx-Romagna. In tutti i casi di risoluzione previsti nel contratto la Regione Xxxxxx-Romagna ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa.
5. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Broker con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione al risarcimento dell’ulteriore danno.
6. Nel caso di risoluzione del presente contratto, il Broker ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del presente atto.
7. In tutti i casi di risoluzione del Contratto la Regione Xxxxxx-Romagna avrà diritto di ritenere definitivamente la garanzia prestata, fermo il diritto al risarcimento del maggior danno.
Articolo 18 - Effetti della risoluzione sui contratti assicurativi
La risoluzione del Contratto non avrà effetto sui contratti assicurativi intermediati con l’assistenza del Broker. Qualora il Contratto sia risolto in costanza di contratti assicurativi intermediati con l’assistenza del Broker, la risoluzione stessa sarà comunicata alle compagnie assicuratrici che interromperanno la corresponsione delle provvigioni.
Articolo 19 - Recesso
1. Per la disciplina del recesso del Contratto si applica l’art. 109 del Codice. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, la Regione Xxxxxx-Romagna, per quanto di proprio interesse, ha diritto, nei casi di giusta
causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Broker con lettera raccomandata a/r o tramite PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Broker un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Broker;
b) qualora il Broker perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal bando di gara e dal disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Broker medesimo;
c) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Broker siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti il Broker ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Codice Civile.
4. La Regione Xxxxxx-Romagna può altresì recedere dal presente contratto, in tutto o in parte, per motivi diversi da quelli elencati, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Broker con lettera raccomandata a/r o tramite PEC, purché tenga indenne lo stesso Broker delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
5. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Broker deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Regione Xxxxxx- Romagna.
Articolo 20 - Norme sull'anticorruzione
1. Il Broker a decorrere dall’entrata in vigore del comma 16 ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, non dovrà aver affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei suoi confronti, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto della Regione Xxxxxx-Romagna.
Articolo 21 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
2. Il Broker si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Xxxxxx-Romagna, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. Il Broker risponde, nei limiti di legge dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente Contratto. In questa responsabilità è compresa quella per ogni danno diretto o indiretto che possa derivare dolo, negligenza o errore professionale dell’aggiudicatario e/o dei singoli professionisti ad esso afferenti.
4. Resta inteso che l’esistenza, la validità e l’efficacia della polizza assicurativa di cui sopra è condizione essenziale per la Regione Xxxxxx-Romagna e pertanto qualora l’aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi il Contratto di risolverà di diritto ai sensi dell’artt. 110 comma 3 e 112 comma 3 del D.Lgs. 209/05 e s.m.i,;
5. Resta ferma l’intera responsabilità del Broker anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
Articolo 22 - Subappalto
1. Per la disciplina del Subappalto del Contratto si applica l’art. 105 del Codice, in quanto compatibili, ai contratti di servizi.
Articolo 23 - Sospensione delle prestazioni Contrattuali
1. Per la disciplina della sospensione del Contratto si applica l’art. 107 del Codice, in quanto compatibile, ai contratti di servizi.
Articolo 24 - Divieto di cessione del Contratto
1. È vietata la cessione, anche parziale, del Contratto da parte dell’aggiudicatario, a pena di nullità e incameramento della garanzia definitiva, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese ai sensi dell’art. 105 comma 1) del Codice.
2. Per la cessione dei crediti si applica l’art. 106, comma 13 del Codice.
3. In caso di inadempimento, fermo restando il risarcimento del danno, prioritariamente mediante l’incameramento della cauzione, la Regione Xxxxxx-Romagna ha facoltà di dichiarare risolto il rapporto contrattuale ex art. 1456 Codice Civile.
Articolo 25 - Brevetti industriali e diritti d’autore
1. Il Broker assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione Xxxxxx-Romagna un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Broker si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Xxxxxx-Romagna stessa, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.
3. La Regione Xxxxxx-Romagna si impegna ad informare prontamente il Broker delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Broker riconosce alla medesima Regione Xxxxxx-Romagna la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Broker.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Regione Xxxxxx-Romagna, questa ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 26 - Sicurezza
1. I servizi oggetto del presente Contratto debbono essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro. I servizi oggetto del presente Contratto sono di natura intellettuale, pertanto il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), con la relativa stima dei costi, non è dovuto.
Articolo 27 - Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016
1. In esecuzione del presente Contratto, il Broker effettua trattamento di dati personali di titolarità dell’a Regione Xxxxxx-Romagna.
2. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l’accordo allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche “GDPR”) e da ogni altra normativa applicabile.
3. Il Broker è, pertanto, designato dalla Giunta della Regione Xxxxxx-Romagna quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento, il quale si obbliga a dare esecuzione al Contratto suindicato conformemente a quanto previsto dall’Accordo allegato al presente Contratto.
4. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all’accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l’insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.
Articolo 28 - Conciliazione presso la CCIAA
1. Per tutte le controversie concernenti il presente Contratto, che dovessero insorgere, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.
Articolo 29 - Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Broker e la Regione Xxxxxx-Romagna, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
Articolo 30 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Broker tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al Contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc.
2. A carico del Broker restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente od indirettamente, gravino sulle prestazioni oggetto del Contratto.
Articolo 31 - Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto.
2. L’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
4. Con il presente Xxxxxxxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Contratto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
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Regione Xxxxxx-Romagna
IL BROKER
Il sottoscritto , quale procuratore e legale rappresentante del BROKER, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse e della documentazione di gara); Articolo 5 (Corrispettivi); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche delle parti); Articolo 10 (Referente Unico e coordinatore del servizio e Gruppo di Lavoro); Articolo 11 (pagamento dei premi assicurativi); Art. 12 (Obblighi di Tracciabilità e Codice di comportamento); Articolo 14 (Penali); Articolo 13 (Trasparenza); Articolo 16 (Riservatezza); Articolo 17 (Clausola risolutiva espressa Risoluzione del Contratto ed esecuzione in danno); Articolo 19 (Recesso); Articolo 21 (Xxxxx, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 24 (Divieto di cessione del Contratto); Articolo 27 (Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 ); Articolo 31 (Clausola finale).
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IL BROKER