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Condizioni generali di contratto (CGC) RESOLFIN S.r.l.
Condizioni generali di contratto (CGC) - RESOLFIN S.r.l.
1. Validità delle Condizioni Generali di contratto
Le presenti CGC sono valide per tutte le relazioni commerciali con i nostri clienti, in particolare per tutti i contratti di acquisto, contratti d'opera e contratti di vendita d'opera con consegna a termine.
Modifiche, aggiunte o accordi accessori difformi da quanto previsto nel presente contratto – che difettino della forma scritta e della nostra espressa approvazione – non avranno alcuna validità e/o efficacia, non rappresentando la volontà contrattuale della Resolfin S.r.l.
Ciò vale soprattutto per gli accordi presi con i nostri rappresentanti e/o collaboratori di servizi esterni e/o dipendenti.
Le presenti CGC valgono anche per tutti i contratti futuri di acquisto, d’opera e contratti di vendita d’opera con consegna a termine con i nostri clienti, anche laddove ciò non sia specificato espressamente nelle presenti CGC.
Qualsiasi altra condizione di contratto avanzata dal cliente non avrà alcuna validità. Ciò vale anche se tali condizioni nonsaranno rifiutate espressamente da noi.
Emettendo un ordine, il cliente accetta espressamente la validità delle presenti CGC.
Nessun atto di adempimento da parte nostra costituirà consenso né conferma delle condizioni stabilite dal cliente.
2. Appalto per le opere edili.
Qualora si eseguano forniture e posa in opera di beni, trovano applicazione le Condizioni generali di contratto per l’esecuzione di opere. Valgono, in quest’ordine:
a) La nostra offerta con nostra descrizione dell’opera;
b) Le Condizioni generali di contratto per l’esecuzione di opere;
c) Le nostre Condizioni generali di contratto (CGC).
L’appalto si intende concesso ed accettato sotto la osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti, condizioni e modalità contenuti nel capitolato generale di appalto ed in particolare nel computo metrico estimativo e disegni allegati, che le parti dichiarano di conoscere bene ed accettare senza riserva alcuna.
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende industriali edili, metalmeccaniche ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
I medesimi obblighi vincolano l’impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell’impresa stessae da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
L’impresa è responsabile in rapporto alla committente della osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del sub-appalto.
Sarà onere della D.D.L.L. redigere un verbale di inizio e fine lavori, in alternativa faranno fede i D.D.T. emessi a cura dell’appaltatore.
In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di Euro 100,00 (CENTO/00) per un massimo di 15gg. Se il ritardo dovesse essere superiore a giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi, a partire dalla data di consegna, il cliente potrà procedere alla risoluzione del contratto fermo restando il nostro diritto al pagamento delle opere eseguite. Il cliente nomina fin da ora quale Direttore dei Lavori
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Per termine dei lavori si intendono tutti quei lavori necessari e sufficienti a permettere la fruizione dell’opera nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti. Eventuali opere di rifinitura di lieve entità, dovranno essere riportate nel verbale di consegna, redatto dalla D.L. alla fine dei lavori, e la ditta potrà eseguirli nel termine di 30gg dallo stesso.
3. Stipulazione del contratto, oggetto del contratto
Le nostre offerte non sono vincolanti. Non sussiste, da parte nostra, alcun obbligo di accettare gli ordini del cliente.
Un contratto entra in vigore solo nel momento in cui la comunicazione dell’ordine effettuata dal cliente è stata confermata per scritto dalla Resolfin S.r.l. Ciò vale anche per pattuizioni accessorie e per le eventuali assicurazioni, nonché per modifiche successive al contratto.
La cessione di diritti e obblighi del cliente che abbia effetti sul contratto stipulato con noi richiede la nostra autorizzazione scritta. Dimensioni, pesi, immagini, rappresentazioni grafiche o simili inclusi negli allegati dell’offerta sono approssimativi.
Sono possibili discrepanze dalla versione prevista, laddove queste non si verifichino in misura superiore a quella riscontrabile normalmente nel settore, non portino a una notevole diminuzione del valore e laddove esse siano ritenute ragionevoli dal cliente.
Tutti gli allegati all’offerta, le immagini, i cataloghi, i disegni ecc. restano di nostra proprietà. In caso di annullamento del contratto, tali materiali dovranno essere restituiti spontaneamente.
Ne sono vietate la riproduzione, la cessione o la pubblicazione senza la nostra autorizzazione scritta. I diritti d’autore per le rappresentazioni tecniche da noi fornite restano di nostra proprietà. Ci riserviamo il diritto di applicare il nostro logo aziendale o un contrassegno speciale su tutte le opere da noi eseguite. Con la stipulazione del contratto, il cliente riconosce il proprio assenso affinché le opere da noi eseguite presso di lui possano essere da noi utilizzate a fini pubblicitari.
Il cliente ha l’obbligo di verificare immediatamente che la nostra conferma d’ordine e i relativi documenti siano completi, che presentino le quantità di pezzi e le dimensioni corrette.
Lo stesso vale per i disegni di esecuzione trasmessi. Il contenuto dei documenti del contratto vale come parte integrante del contratto, salvo che il cliente non rispedisca, entro otto giorni dalla ricezione, i disegni di esecuzione modificati ovvero che il cliente non comunichi per scritto le modifiche desiderate.
Per il termine di comunicazione delle modifiche desiderate, fa fede la ricezione, da parte nostra, della comunicazione scritta.
Qualora la nostra offerta includa dei servizi d’opera (montaggio, costruzione, ecc.), il cliente è obbligato a preparare il luogo dei lavori per garantirne un’esecuzione priva di impedimenti. Il cliente deve garantirci l’uso di attrezzature, di collegamenti per attrezzi elettrici, nonché il consumo di energia elettrica e acqua a titolo gratuito.
L’arginatura e la chiusura di fori e tagli, nonché l’esecuzione di lavori di intonacatura, non sono oggetto del lavoro commissionato. Vengono eseguiti solo a seguito di una comunicazione speciale di ordine e su fatturazione.
Il cliente deve conservare i beni e/o i componenti da noi forniti in un luogo asciutto e al riparo dalle intemperie e da fonti di danneggiamento. Il cliente deve provvedere alla protezione degli impianti già presenti.
Il cliente ha l’obbligo di assicurarsi che il montaggio sia possibile entro il termine convenuto e in particolare che tutti i lavori preliminari necessari siano completati. Il cliente deve confermare per scritto ed entro due settimane dal termine convenuto che il montaggio può essere eseguito entro tale termine. Qualora i requisiti sopra menzionati non siano adempiuti, ci riserviamo il diritto di rifiutare l’inizio del montaggio.
L’opera è considerata collaudata qualora siano decorsi dodici giorni lavorativi dopo comunicazione scritta riguardante il completamento del servizio ovvero al decorrere di sei giorni lavorativi dopo l’inizio del suo utilizzo.
È, pertanto, onere del cliente – in caso di vizi - inviare un reclamo scritto entro il termine menzionato in cui siano dettagliati i vizi riscontrati, adeguatamente
documentati.
Ai fini della tempestività della comunicazione, fa fede la ricezione del reclamo presso i nostri uffici.
Decorso il termine di cui sopra senza che vi siano stati reclami, il cliente ha l’obbligo, su nostra richiesta, di firmare e rispedirci un certificato di collaudo. I collaboratori da noi impiegati per il montaggio non hanno facoltà di esprimere dichiarazioni vincolanti ai fini del contratto.
È a carico del cliente l’espletamento delle pratiche burocratiche ed autorizzative presso gli uffici competenti, nonché la verifica statica di fattibilità con l’ufficio progetti della eventuale struttura in cemento armato, per permettere la realizzazione dell’opera. Con la firma del presente contratto il committente dichiara di avere ottenuto le necessarie autorizzazioni e/o licenze manlevando la Resolfin srl da ogni responsabilità civile e penale.
4. Fornitura ed esecuzione
Eventuali modifiche, aggiunte o varianti definite o richieste in corso d'opera o comunque comunicate dopo la firma del presente contratto, dovranno essere formulate direttamente alla Resolfin anche tramite il Direttore dei Lavori e saranno regolate da un nuovo contratto o appendice esclusivamente in forma scritta.
Qualora tali interventi comportino un tempo lavorativo per la loro realizzazione superiore alle otto ore, verrà automaticamente annullata la penale di cui all’art. 2, evidenziata in neretto.
La fornitura include solo i servizi menzionati nella conferma d’ordine. I termini di consegna e di esecuzione devono essere concordati con noi per scritto. I termini iniziano a decorrere solo con la verificazione definitiva di tutti i requisiti contrattuali e tecnici necessari per l’esecuzione del lavoro, tuttavia non prima dell’approvazione dei disegni presentati e della ricezione di un eventuale pagamento concordato.
I termini di scadenza non inizieranno a decorrere, inoltre, fintanto che il cliente non avrà presentato i documenti, le autorizzazioni, i nullaosta ecc. che il cliente ha l’obbligo di procurare. Un termine di consegna si considera rispettato quando l’oggetto della fornitura ha abbandonato la nostra fabbrica o è stata comunicata al cliente la disponibilità di spedizione entro la scadenza del termine. Qualora la consegna venga ritardata per cause attribuibili al cliente, a partire dal giorno della comunicazione della disponibilità di spedizione, il rischio passerà al cliente. In tal caso, ci riserviamo il diritto di immagazzinare le merci a spese e a rischio del cliente. I termini di esecuzione si considerano rispettati laddove l’impianto possa essere utilizzato, anche nel caso in cui singole forniture o esecuzioni siano effettuate solo successivamente. Sono ammesse consegne parziali. I termini di consegna e di esecuzione si prorogano in modo ragionevole, qualora dopo la conclusione del contratto sussistano delle circostanze che impediscano l’adempimento tempestivo del contratto e che noi, nonostante la precisione ragionevole, non possiamo evitare. Tali circostanze includono, tra le altre, malfunzionamenti, sommosse, interventi dell e autorità, ritardo nella fornitura di materie prime e materiali edili per noi essenziali, mancanza di energia elettrica. Nel caso in cui tali ostacoli dovessero rendere impossibile, da parte nostra, la consegna o l'esecuzione anche successivamente, ovvero se tali ostacoli non dovessero essere eliminati entro un tempo ragionevole, ci riserviamo il diritto di risolvere il contratto. In tal caso, il cliente sarà libero dai suoi obblighi contrattuali. È esclusa qualsiasi altra pretesa da parte del cliente. Inoltre, le pretese esigibili dal cliente a causa di ritardo o impossibilità di fornitura o servizio sono limitate a massimo entro il 12% del valore di fatturazione delle merci o del servizio per il cui ritardo di fornitura o impossibilità di fornitura è a noi imputabile. La limitazione di responsabilità non vale nei casi di nostro dolo o grave negligenza. La fornitura avviene a rischio del cliente. Ciò vale anche qualora il contratto preveda l’addebito di una fornitura o posa porto franco. Su richiesta del cliente, è possibile stipulare a suo nome e addebitare sulla sua fattura un’assicurazione contro danni di trasporto, perdita durante il trasporto o rottura. Qualsiasi pretesa di risarcimento per danno durante il trasporto ecc. deve essere avanzata immediatamente al trasportatore oppure, laddove possibile, all'impresa assicuratrice. Qualora la consegna avvenga a carico del cliente, avremo facoltà di utilizzare veicoli aziendali per la consegna. In tal caso, ci riserviamo il diritto di addebitare in fattura i costi di viaggio ritenuti ragionevoli. La merce viene imballata nel modo usuale nel settore, ammesso che sia possibile l’imballaggio. L’imballaggio viene addebitato, laddove non sia convenuto diversamente nel contratto, al minor costo possibile e non viene ritirato. Qualora, su nostra richiesta, il materiale di imballaggio venga rispedito in stato ineccepibile e porto franco, al cliente sarà consegnato un accredito pari ai 2/3 del valore calcolato. I reclami avanzati per difetti nell’imballaggio non avranno validità laddove l’imballaggio sia avvenuto nel rispetto dell’attenzione necessaria e nelle modalità consuete presso la Resolfin S.r.l..
5. Prezzi – Condizioni di pagamento
Il pagamento dei lavori è stabilito come da offerta, che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto. Tutti i prezzi per le forniture includono di fabbrica solo l’imballaggio, i costi di spedizione e di trasporto, nonché le tariffe postali. Spese di trasporto su veicoli, spese di immagazzinamento e spese simili sono a carico del cliente. Qualora si siano concordati consegna e montaggio, i prezzi, laddove il contratto non disponga diversamente, valgono franco cantiere includendo i costi di montaggio. I prezzi s’intendono al netto dell’imposta di valore aggiunto applicabile per legge. Non saremo più vincolati ai prezzi concordati qualora tra il giorno della ricezione della conferma d’ordine e l’esecuzione del servizio da parte nostra intercorrano più di quattro mesi e laddove tale ritardo sia addebitabile al cliente. In tal caso, ci riserviamo il diritto di addebitare al cliente gli eventuali aumenti di prezzo al giorno della consegna o della prestazione del servizio o dell’opera. Qualora siano stati convenuti pagamenti parziali o rateizzati, questi possono essere pagati entro dieci giorni dalla ricezione del documento di richiesta. Qualora il committente non provveda al pagamento parziale o rateizzato in conformità al termine stabilito, ci riserviamo il diritto di sospendere la fornitura o il servizio oppure, a nostra scelta, di risolvere il contratto. In caso di risoluzione dal contratto, ci riserviamo il diritto di esigere il risarcimento dei danni a noi arrecati, incluso il mancato guadagno per la parte del lavoro non eseguita. Se il cliente diviene moroso è consentito alla Resolfin S.r.l. di considerare scaduti anche tutti i crediti verso il cliente che non siano non ancora scaduti e che traggano origine dal medesimo contratto. In tal caso verrà applicato, automaticamente, l’interesse moratorio ex D. Lgs 231/2002, fatta salva ogni facoltà o diritto della Resolfin
S.r.l. di richiedere il risarcimento del maggior danno.
La Resolfin S.r.l. non è obbligata ad accettare cambiali o assegni. La loro accettazione avviene unicamente previo accordo e pro solvendo, con riserva di possibilità di sconto e senza garanzia di riscatto tempestivo e di cancellazione dell’eventuale protesto. Gli accrediti derivanti da assegni e cambiali avvengono al netto di tutte le spese salvo buon fine, alla valuta del giorno in cui possiamo disporre del controvalore. Qualora venissimo a conoscenza di circostanze che mettano in dubbio la solvibilità del cliente, ci riserviamo i l diritto di considerare scaduti tutti i nostri crediti e di sospendere ulteriori forniture e servizi ovvero di condizionarle al pagamento anticipato. Abbiamo inoltre facoltà, senza risolvere il contratto, di proibire la rivendita e l'elaborazione delle merci fornite e di esigere la restituzione della merce a carico del cliente o di entrare in loro possesso, senza che al committente spetti alcun diritto di ritenzione o simile. Abbiamo facoltà di liquidare le merci restituite tramite vendita a trattative private per l’imputazione dei nostri crediti ancora non saldati. Indipendentemente da ciò, ci riserviamo il diritto di risolvere il contratto o di esigere il risarcimento dei danni per inadempimento. Resta inteso che la Resolfin S.r.l. ha facoltà di cedere i crediti nascenti dal contratto. La compensazione dei nostri crediti è ammessa solo con controprestazioni da noi riconosciute e comunque riconosciute legalmente. È esclusa qualsiasi altra compensazione.
6. Garanzia e conformità
Garantiamo l’assenza di vizi del materiale e delle prestazioni conformemente allo stato riconosciuto della tecnica. Per qualsiasi vizio del materiale o del servizio fornito, inclusa la mancanza delle caratteristiche garantite, risponderemo, escludendo ulteriori pretese, come segue: a nostra scelta, potranno essere migliorati o sostituiti a titolo gratuito quei pezzi che, entro sei mesi si rivelino inutilizzabili o la cui utilizzabilità sia stata considerevolmente compromessa a seguito di una delle circostanze verificatesi prima del trapasso di rischio, in particolare a causa di costruzione difettosa, materiali scadenti, esecuzione difettosa ecc. I vizi devono esserci comunicati immediatamente per scritto, al più tardi entro sette giorni a partire dal ricevimento della merce sul luogo convenuto, mentre i vizi occulti devono essere comunicati entro lo stesso termine a partire dal momento in cui questi sono stati rilevati. Qualora tali termini non fossero rispettati, il cliente non potrà avanzare alcuna pretesa o richiesta. In caso di reclami non fondati che diano luogo a verifiche tecniche, è possibile che i costi di tali verifiche siano addebitati in fattura al cliente. Le rispedizioni delle merci richiedono la nostra approvazione esplicita scritta e saranno a carico e rischio del cliente. Si esclude qualsiasi garanzia per danni che derivino dalle seguenti cause: Uso improprio o non conforme dei beni forniti, montaggio errato o messa in funzione per mano del cliente o di terzi, naturale usura, manipolazione errata o negligente, impiego di mezzi di funzionamento non idonei, inadempimento di requisiti costruttivi, cause esterne di natura chimica, elettrochimica o elettrica, laddove queste non siano di nostra
responsabilità. Poiché vernici/coloranti possono modificarsi nel corso del tempo, la garanzia è limitata solo ad alcuni cambiamenti di colore. Qualora il cliente non ci concedesse il termine ragionevole per intraprendere tutte le misure di garanzia necessarie o forniture sostitutive, sarà annullata qualsiasi pretesa di garanzia. Ai fini delle forniture sostitutive e migliorie, il termine di garanzia è di soli tre mesi. I pezzi sostituiti saranno di nostra proprietà e avremo facoltà di entrarne in possesso. Per le opere edili valgono esclusivamente le normative delle Condizioni generali di contratto per l’esecuzione di opere edili. Resolfin garantisce l’utilizzo di materiali conformi alla richiesta del cliente o al capitolato di vendita. Acciaio Inox: eventuale comparizione di puntini o macchie di ruggine successivamente all’istallazione dipendono da inquinamento atmosferico e/o ambientale e non da materiale difettoso. Tali inconvenienti non rientrano nella garanzia, non danneggiano il materiale e non danno diritto a contestazioni o sostituzioni. Il cliente è consapevole che in tali casi è sufficiente una pulizia straordinaria con prodotti sgrassanti come indicato nel Manuale di uso, pulizia e manutenzione per l’acciaio inox fornito da Resolfin srl. Vetri : i vetri forniti da Resolfin srl si ritengono esenti da difetti se conformi al disciplinare sulla qualità ottica e visiva delle vetrate per serramenti (Rapporto Tecnico UNI/TR 11404 del feb. 2011). I prodotti tessili (bandiere – striscioni – funi ) esposti all’esterno non sono coperti da garanzia di durata essendo la stessa limitata dalle condizioni metereologiche, rientrano pertanto nel campo dei materiali di consumo che necessitano di sostituzione periodica. Per gli altri prodotti sono in vigore le garanzie prescritte dal C.C. o leggi vigenti in quanto applicabili. Tolleranza dimensionale consentita su prodotti tessili piani ± 5% UNI EN 1773:1998. Tolleranza di colore consentita ≤ Δ 6 in accordo alla ISO 12647 -2 per manufatti da esterno. Per essere riconosciuti i difetti di stampa devono essere visibili ad occhio nudo da una distanza di 3,5 mt con luce diurna dall’alto (non controluce).
7. Pretese di risarcimento per danni
Sono escluse pretese di risarcimento per danni da parte del cliente, indipendentemente dalla natura giuridica della pretesa avanzata dal cliente. Ciò vale soprattutto per tutte le pretese derivanti da colpa alla conclusione del contratto, infrazione di obblighi accessori, soprattutto per pretese dalla garanzia del produttore. L’esclusione di garanzia non è valida qualora, a causa di premeditazione o grave negligenza oppure in caso di caratteristiche garantite, sussista l’obbligo legale di risarcimento di danni. Analogamente, tale esclusione di garanzia non vale per le pretese del cliente ai sensi di quanto previsto dal codice civile e dalle leggi speciali in materia di responsabilità del produttore. Qualora la nostra responsabilità sia esclusa o limitata, ciò vale anche per la responsabilità personale dei nostri impiegati, dipendenti, collaboratori, collaboratori esterni e collaboratori esecutivi. La prescrizione delle pretese derivanti dalla responsabilità del produttore avviene ai sensi del comma 6 delle presenti CGC, indipendentemente da chi avanzi tali pretese.
8. Riserva di proprietà
I beni da noi forniti restano di nostra proprietà fino all’avvenuto pagamento di tutti i crediti in oggetto nel rapporto contrattuale con il cliente, inclusi tutti i crediti accessori e fino alla liquidazione delle cambiali e degli assegni versati a tale scopo. Abbiamo facoltà di esigere dal cliente l’obbligo di rendere nota la cessione dei beni e/ø delle opere da noi fornite a terzi e di comunicarci tutte le informazioni necessarie per la rivendicazione dei nostri diritti e di consegnarci la relativa documentazione. Un’eventuale lavorazione o modifica delle merci soggette a riserva di proprietà da parte del cliente per nostro conto avviene in qualità di produttore ai sensi di legge, senza alcuna nostra responsabilità. La merce elaborata resta merce soggetta a riserva di proprietà ai sensi delle presenti CGC. Qualora la merce da noi fornita sia elaborata, unita o miscelata in modo irreversibile con altri mezzi a noi non appartenenti, rivendicheremo la comproprietà del nuovo oggetto in rapporto al valore di fatturazione della merce in riserva di proprietà da noi fornita con il valore di fatturazione delle altre merci impiegate al momento dell’elaborazione, unione o miscelazione. Con la conclusione del contratt o, il cliente ci cede i diritti di proprietà o di comproprietà che gli spettano sul nuovo oggetto e lo custodirà accuratamente per nostro conto. Qualora l’adempimento, la riscossione o la garanzia dei nostri crediti sia a rischio a causa di eventi dipendenti da terzi (pignoramenti, istanze di fallimento, presentazione di concordati od altro) il cliente ha l’obbligo di comunicarcelo immediatamente e di fornirci tutti i dati necessari per far valere i nostri diritti nei confronti dello stesso e/o di eventuali terzi.
Con l’invio dell’ordine il Cliente dichiara di avere la piena e legittima titolarità e disponibilità delle immagini, dei loghi, dei disegni e di quanto altro oggetto di fornitura e ne garantisce la non contrarietà a norme imperative di legge o regolamentari esonerando il Fornitore da ogni e qualsiasi responsabilità comunque dipendente o connessa al loro uso.
In particolare il Cliente garantisce che quanto oggetto di fornitura non viola alcun diritto di autore, segno distintivo, modello, brevetto o altro diritto di terzi e si impegna a manlevare e tenere indenne il Fornitore da ogni e qualsiasi pretesa di terzi per violazione dei diritti d’autore o di altri diritti di proprietà intellettuale e/o industriale nonché per qualsivoglia altro titolo, azione o ragione comunque connessa a quanto oggetto di fornitura.
Il Fornitore, che non procederà in alcun caso alla verifica di quanto oggetto di fornitura, se non relativamente alla compatibilità grafica con le specifiche richieste, si riserva comunque il diritto di non accettare l’ordine ovvero di non eseguirlo qualora questo comporti una evidente violazione dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di terzi o qualora i suoi contenuti risultino contrari all’ordine pubblico o al buon costume.
9. Foro esclusivo
Qualora il cliente sia un professionista che non rivesta, per l’effetto, la qualità di “consumatore” si conviene di eleggere quale unico foro competente il Tribunale di Roma. Si elegge il Tribunale di Roma quale foro competente anche qualora il cliente trasferisca la propria sede abituale fuori dal territorio nazionale dopo la conclusione del contratto o qualora la sua sede non sia nota al momento della citazione in giudizio.
10. Trattamento dei dati personali
- Le parti si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare, nell’ambito delle proprie aziende, tutte le norme vigenti, si a primarie che secondarie, per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679.
- Le Parti si danno altresì reciprocamente atto di essersi correttamente informate sul reciproco trattamento dei personali e si impegnano ad effettuare ogni attività di loro pertinenza nel pieno rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
- Fermo restando quanto previsto all’art. 8.5 e 9, ciascuna parte, in qualità di autonomo titolare del trattamento, garantisce sin d’ora, assumendosi al riguardo ogni responsabilità, che i dati personali di terzi, comprese quelli dei clienti finali, saranno trattati per le sole finalità inerenti o comunque connesse all’esecuzione del presente Accordo.
11 - Xxxxxxxxx eletto e disposizioni finali
Per gli effetti del presente contratto, committente ed appaltatore mantengono domicilio presso le loro sedi. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche nonché alle altre disposizioni normative previste in materia contrattuale dal vigente codice civile. Le parti dichiarano che, agli effetti fiscali, il presente contratto riguarda lavori soggetti ad IVA.
Le parti fanno riferimento alla documentazione tecnica per la corretta esecuzione dell’appalto, dichiarano di essere a perfetta conoscenza della stessa e riscontrano il contenuto del presente pienamente conforme alla loro volontà liberamente espressa. Qualora una delle condizioni menzionate nel contratto dovesse essere inefficace o essere dichiarata inefficace tramite sentenza passata in giudicato, ciò non pregiudica l’efficacia delle restanti disposizioni. Le parti contraenti concordano che, in luogo della disposizione inefficace, debba valere la disposizione che si avvicini il più possibile allo scopo economico concordato o perseguito dalla disposizione inefficace.
Per accettazione delle Condizioni Generali di Contratto
(timbro e firma)
Per approvazione espressa ai sensi dell’Art. 1341 e 1342 c.c. delle clausole
Art. 1 – validità e condizioni contrattuali – Art. 2 – gerarchia -Art. 3 – stipulazione contratto – art. 5 – Prezzi - art. 6 –garanzie e conformità – Art. 7 – risarcimento danni - art. 8 – patto riservato dominio –Art. 11 privacy
Per approvazione espressa delle Condizioni Generali di Contratto
(timbro e firma)