RICHIESTA DI PREVENTIVO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
RICHIESTA DI PREVENTIVO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. del servizio di prelievo e analisi chimiche e microbiologiche per gli adempimenti relativi alle procedure previste dal piano di autocontrollo basato sul metodo HACCP per n. 30 nidi d’infanzia a gestione diretta del Comune di Firenze per gli anni educativi 2019-2020 e 2020-2021 attraverso il Mercato Elettronico SIGEME del Comune di Firenze. CIG ZCF28D37C1
Art. 1 – Oggetto della procedura
1. Oggetto della presente procedura è l’affidamento del servizio di prelievo e analisi chimiche e microbiologiche per n. 30 nidi d’infanzia a gestione diretta del Comune di Firenze, di cui all’Allegato 1 della presente richiesta. Il CPV di riferimento è 71900000- 7.
2. L’Aggiudicazione verrà effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016.
3. Il Committente è la Direzione Istruzione – Servizio Servizi all’Infanzia del Comune di Firenze e il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 del sopra richiamato D.Lgs. n. 50/2016.
4. La procedura di gara sarà gestita integralmente attraverso il Mercato Elettronico SIGEME del Comune di Firenze.
5. Il contratto avrà durata dal 01.09.2019 al 31.07.2021, con interruzione dal 01.08.2020 al 31.08.2020 (periodo di chiusura estiva dei nidi d’infanzia).
6. Si precisa che per anno educativo si intende il periodo di apertura delle strutture educative, compreso tra settembre e luglio. Il servizio si estenderà per gli anni educativi 2019-2020 e 2020-2021.
Art. 2 – Caratteristiche e modalità di espletamento del servizio
1. In ciascun anno educativo di espletamento del servizio presso ogni nido d’infanzia dovranno essere effettuati n. 2 controlli con cadenza semestrale (di cui il primo dovrà svolgersi specificatamente nel periodo compreso tra ottobre-novembre e il secondo tra aprile-maggio), così come specificati nell’Allegato 2 denominato “Specifiche tecniche”. Le tipologie di servizi richiesti, da effettuarsi in ogni nido, sono i seguenti:
a) Prelievo e analisi su n. 3 superfici sanificate dei piani di lavoro e di appoggio della cucina e sui tavoli nella zona pranzo dei nidi d’infanzia;
b) Prelievo e analisi su n. 1 prodotto finito (primo, secondo piatto o piatto unico) nella cucina dei nidi d'infanzia. Il prelievo, trasporto di campioni a laboratorio e la tipologia delle analisi devono essere effettuati in conformità alla normativa vigente;
c) Prelievo e analisi microbiologica (ai sensi del D.Lgs n. 31/2001) su n. 1 campione d'acqua potabile prelevata dal rubinetto della cucina o dal locale porzionatura dei nidi d'infanzia. Il prelievo, trasporto di campioni a laboratorio e la tipologia delle analisi devono essere effettuati in conformità alla normativa
vigente;
DIREZIONE ISTRUZIONE
Servizio
Servizi all’infanzia
d) Interventi straordinari di controllo e verifica tramite sopralluogo ed analisi ogni qualvolta si presenti una situazione d’emergenza (a titolo esemplificativo: qualità scadente delle derrate, confezionamento non idoneo ecc.). Il prelievo, trasporto di campioni a laboratorio e la tipologia delle analisi devono essere effettuati in conformità alla normativa vigente.
2. La ditta aggiudicatrice dovrà trasmettere anticipatamente e per via telematica i risultati analitici delle analisi effettuate presso ciascun nido. Nel caso di risultanze non conformi ai parametri di riferimento la ditta dovrà darne tempestiva comunicazione alla Direzione Istruzione - Servizio Servizi all’Infanzia del Comune di Firenze. Due volte l’anno, specificatamente nei periodi Novembre-Dicembre e Maggio-Giugno, il soggetto aggiudicatario dovrà produrre inoltre certificazione scritta di tutte le analisi effettuate presso ciascun nido per ognuno dei sopra elencati servizi. Tale certificazione dovrà essere:
• firmata da professionisti iscritti nei rispettivi albi professionali;
• riproducibile anche ai fini legali;
• inviata alla Direzione Istruzione - Servizio Servizi all’Infanzia del Comune di Firenze tramite pec all’indirizzo: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.xx
3. Il campionamento dovrà essere effettuato dal personale tecnico qualificato del soggetto aggiudicatario cui competono anche le modalità di prelievo e trasporto degli oggetti da sottoporre a prova. Prima dell’avvio dei campionamenti la ditta aggiudicatrice è tenuta a trasmettere al Servizio Servizi all’Infanzia l’elenco dei propri tecnici prelevatori autorizzati alla esecuzione dei campionamenti/prelievi presso le strutture educative.
4. Il personale tecnico addetto al campionamento di cui al comma 3 è tenuto a rendersi riconoscibile mediante l'esibizione di un'apposita tessera personale e dovrà utilizzare, al momento del campionamento, specifici DPI (camice, copriscarpe e copricapo monouso) e guanti in lattice monouso.
5. Al termine del campionamento il tecnico della ditta aggiudicatrice dovrà rilasciare presso la struttura educativa copia del verbale in cui sono riportate, fra l’altro:
• Xxxxx, data ed ora del prelievo
• Nominativo del tecnico prelevatore del campionamento
• Descrizione del campione
• Parametri richiesti
• Firma del tecnico e del personale del nido presente
6. Le fasi di campionamento e trasporto dovranno essere eseguite in conformità alle norme di riferimento. In particolare:
a) Il campionamento dei tamponi di superficie deve essere effettuato in conformità alla norma ISO 18593:2004. L’area da sottoporre a campioni, di misura variabile tra i 20 cm² ai 1000 cm², deve essere delimitata mediante l’uso di un delimitatore sterile;
b) Il campionamento sulle matrici alimentari deve essere eseguito secondo la norma ISO/TS 17728:2015. I campioni, opportunamente identificati, devono essere effettuati su almeno gr. 100 di alimento;
c) Il campionamento delle acque potabili, destinate al consumo umano deve essere eseguito in conformità alla norma ISO 19458:2006. I recipienti utilizzati per il prelievo delle acque devono essere sterili, opportunamente identificati e della capacità di almeno 500ml in riferimento alle prove analitiche che vengono effettuate.
7. Il personale tecnico del soggetto aggiudicatario è tenuto a garantire la corretta conservazione dei campioni prelevati presso i nidi d’infanzia.
8. Tutti i rapporti relativi alle prove effettuate di cui ai precedenti commi 1. e 7. dovranno contenere, fra l’altro, le seguenti informazioni:
⮚ Nome ed indirizzo del Laboratorio di analisi
⮚ Marchio ACCREDIA e numero di accreditamento
⮚ Luogo, data ed ora del prelievo
⮚ Data di ricevimento dell’oggetto
⮚ Nominativo e firma del responsabile del Laboratorio di microbiologia degli alimenti che ha autorità di emettere il rapporto stesso
⮚ Indicazione del metodo o dei metodi ufficiali utilizzati
⮚ Descrizione dettagliata e chiara dell’oggetto sottoposto a prova, delle relative condizioni (temperatura all’accettazione e ad inizio analisi) e dei risultati emersi con relative unità di misura e parametri di riferimento dei dati
Art. 3 – Destinatari, valore e durata del servizio
1. Il servizio di prelievo e analisi chimiche e microbiologiche deve essere svolto dalla ditta aggiudicatrice presso i n. 30 nidi d’infanzia a gestione diretta del Comune di Firenze, di cui all’Allegato 1. Il Comune si riserva di ridurre il numero dei nidi di cui all'elenco, nel limite massimo del 20% del totale. In tal caso, il pagamento sarà ridotto della quota parte calcolata per l'edificio interessato.
2. Il contratto avrà durata dal 01.09.2019 fino al 31.07.2021, con interruzione dal 01.08.2020 al 31.08.2020 (periodo di chiusura estiva dei nidi d’infanzia) salvo che l’importo massimo venga raggiunto in un termine minore. L’appalto non può subire interruzioni o sospensioni di alcun tipo.
3. L’importo aggiudicato potrà non essere raggiunto senza che il soggetto aggiudicatario possa vantare diritti a compensi ma non dovrà in nessun modo essere superato senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Servizio Servizi all’Infanzia.
4. Alla scadenza del contratto, nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, la Ditta affidataria è tenuta a garantire il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni dell’affidamento in corso, fino all’individuazione dello stesso e comunque per un periodo massimo di 120 giorni.
Art. 4 – Particolari emergenze in tutti i nidi
1. Per particolari emergenze, di cui al punto d) del comma 1 dell’art. 2 (Interventi straordinari di controllo e verifica tramite sopralluogo ed analisi ogni qualvolta si presenti una situazione d’emergenza), il Servizio Servizi all’Infanzia della Direzione Istruzione potrà richiedere interventi urgenti da svolgersi entro 4 ore dalla segnalazione. Per ciascun intervento straordinario la ditta aggiudicatrice dovrà produrre una relazione tecnica. Nella presentazione dell’offerta economica, di cui al successivo art. 5 e Allegato 3, gli operatori economici devono fornire indicazione del costo orario per intervento di cui alla prestazione richiesta. Il numero massimo di ore previste è pari a n. 40 ore complessive per gli anni educativi 2019-2020 e 2020- 2021, le quali saranno regolarmente retribuite dall’Amministrazione Comunale solo a seguito di effettivo svolgimento di intervento straordinario, puntualmente documentato e fatturato secondo le indicazioni del presente articolo.
2. Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere a presentare singola fattura per ciascuno degli interventi straordinari effettuati in base ai sopra richiamati art. 2 comma 1 lettera
d) e art. 4 comma 1, specificando quanto segue:
a. Denominazione del nido presso il quale è stato effettuato il servizio
b. Descrizione del servizio e delle analisi effettuate
c. N. ore di durata dell’intervento con relativo costo orario, così come presentato in sede di gara (Allegato 3 – Modulo Offerta Economica)
d. Totale della prestazione
3. Per le modalità di fatturazione si rimanda al successivo articolo 8.
Art. 5 – Offerta economica e aggiudicazione
1. L’operatore economico accetta di vincolarsi all’offerta economica presentata per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
2. L’offerta economica deve essere formulata rispondendo al messaggio SIGEME allegando il Modulo di Offerta Economica (Allegato 3) debitamente compilato e firmato.
3. La documentazione da presentare su SIGEME per la partecipazione alla presente procedura di gara - entro le ore 18:00 del giorno GIOVEDì 18 LUGLIO 2019 - è la seguente:
a) documento d’identità del legale rappresentante o del procuratore legale. In quest’ultimo caso dovrà essere allegata copia dell’atto di procura;
b) progetto descrittivo del servizio offerto;
c) certificato di accreditamento ACCREDIA, in corso di validità, come laboratorio operante in conformità alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura”;
d) dichiarazioni inerenti il possesso di eventuali certificazioni relative alle normative UNI EN di riferimento, in corso di validità;
e) Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza);
f) Modulo Offerta Economica (Allegato 3);
g) ogni ulteriore dichiarazione ritenuta utile.
4. L’operatore economico che non è in possesso della documentazione di cui al comma 3 lettera c) del presente articolo sarà escluso dalla procedura di gara e non si procederà pertanto alla valutazione dell’offerta presentata.
5. Le certificazioni di cui al comma 3 lettere c) e d) dovranno avere validità per tutta la durata del servizio. Qualora, nel periodo di durata del contratto, le stesse dovessero scadere, sarà cura del soggetto aggiudicatario presentare all’Amministrazione Comunale le nuove certificazioni in corso di validità.
6. Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di tutte le voci indicate dal presente avviso. Il servizio dovrà essere espletato conformemente a quanto richiesto e possedere le certificazioni richieste.
7. Il servizio in argomento sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con l’offerta al minor prezzo, al netto dell’IVA ai sensi di legge.
8. Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta purchè ritenuta valida. In caso di due o più offerte uguali, l’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di richiedere agli operatori economici che hanno offerto il prezzo più basso un ulteriore ribasso.
9. All’operatore economico aggiudicatario della presente gara verranno richieste le certificazioni dichiarate, al fine di verificarne la corrispondenza.
10. L’aggiudicazione del servizio è subordinata all’esito positivo dei controlli effettuati nei confronti dell’operatore economico aggiudicatario provvisoriamente.
11. Il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 4 co. 2 del Regolamento dei Contratti del Comune di Firenze in forma di scrittura privata. Il legale rappresentante dell’Operatore Economico aggiudicatario che sottoscrive il contratto dovrà essere in possesso di firma digitale, ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 82/2005.
Art. 6 – Quinto d’obbligo
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, l’Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarsi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto, sempre che le relative variazioni siano complessivamente contenute entro il quinto dell'importo contrattuale e non siano tali da alterare la natura della prestazione originaria. In tali casi il soggetto aggiudicatario rinuncia alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 106 co. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Art. 7 – Garanzia definitiva
L’Aggiudicatario è obbligato, prima della stipula del contratto, a costituire una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell’ammontare del contratto, secondo quanto disposto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. L'importo della garanzia è ridotto del 50 per cento, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 93 del sopra richiamato Codice dei Contratti.
comma 7 del D. Lgs. 50/16. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento da parte dell’ Amministrazione Comunale che procederà all’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre:
a) l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
b) il rimborso delle somme pagate in più dall’ Aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno;
c) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno dell’Aggiudicatario;
d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
Tale garanzia fideiussoria può essere:
1) assicurativa, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
2) bancaria, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
3) con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 D.lgs. n.385/1993 ss. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica.
La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Aggiudicatario.
In caso di inottemperanza a tale obbligo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
Ai sensi dell’art. 103 comma 4 del D. Lgs. 50/16, tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Art. 8 – Modalità di fatturazione e pagamento
1. Il corrispettivo dovuto all’impresa aggiudicataria sarà liquidato ai sensi della normativa vigente, previa presentazione delle fatture. Le fatture dovranno essere formato digitale (tracciato xml) e dovranno pervenire al Servizio Servizi all’Infanzia della Direzione Istruzione esclusivamente tramite IO SDI (Sistema di Interscambio), il codice IPA che individua la Direzione Istruzione è il seguente: LE20FE.
2. Sulle fatture dovranno essere riportati i seguenti dati obbligatori previsti dalla normativa vigente e indispensabili per indirizzare le stesse ai corretti responsabili: numero dell’Impegno, Capitolo di spesa e codice CIG ZCF28D37C1, acquisito in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..
La mancanza di anche uno solo dei dati richiesti comporterà il rifiuto della fattura.
3. Alla liquidazione sarà provveduto previa verifica della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa risultante dal Documento unico di Regolarità Contributiva (DURC). Dopo le verifiche d’uso le fatture verranno trasmesse agli Uffici competenti per la liquidazione entro i termini di legge dalla data di ricevimento delle stesse; eventuali contestazioni sospenderanno detti termini.
4. Il pagamento delle fatture non contestate libera il Comune di Firenze da qualsiasi rivendicazione economica da parte dell'aggiudicatario.
5. L'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136/2010. In particolare:
• si impegna, ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, ad aprire o comunque a fornire gli estremi di un conto corrente bancario o postale, appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale ricevere i pagamenti per il presente servizio, e a
comunicare i nominativi della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso. Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario effettui transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il contratto si risolverà di diritto. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente servizio devono essere effettuati con lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione;
• assume pertanto l'obbligo di comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del suddetto conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
6. L’eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dagli Uffici comunali competenti, ai sensi di quanto disposto dall’art.117 del Dlgs. n. 136/2006. L’autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente servizio.
7. Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell’aggiudicatario deve essere tempestivamente notificata al Servizio Servizi all’Infanzia della Direzione Istruzione che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.
8. Eventuali contestazioni, ferma l’applicazione di eventuali penali, sospenderanno il termine di pagamento.
Art 9 – Inadempienze e penalità
1. In caso di mancata erogazione del servizio sopra descritto, l’Amministrazione potrà avvalersi a suo giudizio insindacabile presso altra ditta e ciò a totale carico della ditta inadempiente, la quale sarà obbligata a rimborsare oltre alle spese ed oneri vari, il maggior prezzo pagato rispetto alle condizioni di cui al presente processo di acquisizione; tutto ciò fatto salvo il diritto di risarcimento dei danni subiti e/o applicazione di penali che verranno quantificate di volta in volta a seconda della gravità dell’inadempienza.
2. Il Comune di Firenze avrà facoltà, previa contestazione all’aggiudicatario, di applicare le seguenti penali nei casi di irregolarità o inadempienze:
- per mancata effettuazione dei controlli previsti, per ciascun controllo non effettuato e per ciascun Nido Euro 150,00 (centocinquanta);
- per mancato invio delle certificazioni previste, per ciascuna certificazione non inviata e per ciascun Nido Euro 150,00 (centocinquanta);
- per mancato rispetto dei tempi di effettuazione degli interventi previsti, per ciascun nido Euro 200,00 (duecento);
- per mancata effettuazione di intervento nel caso ciò risulti necessario all’occorrenza e in caso di emergenza, per ciascun nido Euro 200,00 (duecento).
3. Ove si verifichino inadempienze da parte dell'Impresa aggiudicataria nell'esecuzione del servizio, sarà applicata dall'Amministrazione, in ragione della loro gravità, una penale rapportata fino al massimo del 10% (diecipercento) del prezzo aggiudicato laddove le inadempienze fossero riferite alla globalità dei nidi.
4. In ogni caso nel reclamo sarà concesso all’appaltatore un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni; decorso tale termine l’Amministrazione, qualora non pervengano o non ritenga valide le giustificazioni addotte, procederà ad applicare le penali sopra descritte.
5. L’applicazione delle predette penali non preclude il diritto del Comune di Firenze a richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni. Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art 14 – Risoluzione e recesso del contratto
Risoluzione
Fatto salvo quanto previsto dall’art.1456 del Codice Civile, sono causa di risoluzione espressa del contratto i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.
L’Amministrazione, qualora l’Aggiudicatario reiteratamente non esegua le prestazioni del contratto o le esegua in modo non conforme a quanto previsto nel presente Capitolato, potrà risolvere, ai sensi di legge, il contratto per inadempimento. Fermo quanto al comma precedente, l’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 C.C. e previa diffida scritta e motivata, senza che da tale risoluzione possano conseguire all’Aggiudicatario diritti o pretese di sorta, nei seguenti casi:
⮚ interruzione, abbandono o mancata effettuazione continuativa della prestazione senza giustificato motivo;
⮚ ritardo nell’adempimento che comporti l’applicazione di penali complessivamente superiori al 10% dell’ammontare netto contrattuale;
⮚ mancata reintegrazione, entro i termini richiesti dall’Amministrazione, della cauzione definitiva escussa;
⮚ cessione, anche parziale, del contratto a terzi o esecuzione di prestazioni in subappalto in ulteriore subappalto;
⮚ frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle prestazioni contrattuali;
⮚ fallimento o procedura concorsuale dell’Aggiudicatario;
⮚ perdita dei requisiti per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
⮚ gravi inadempienze degli obblighi contributivi, previdenziali, assicurativi e di sicurezza del lavoro nei confronti del personale dipendente impiegato nell’attività oggetto della prestazione;
⮚ per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione della prestazione.
Nei casi di risoluzione l’Amministrazione procede alla contestuale comunicazione della risoluzione all’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici.
In tutti i casi di risoluzione, l'Aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 108, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016.
A seguito della risoluzione del contratto, in sede di liquidazione finale dei servizi dell’appalto risolto, l’Amministrazione pone a carico dell’Aggiudicatario inadempiente la maggiore spesa sostenuta per affidare le attività ad altra impresa, salva la facoltà di cui all’art. 110 comma 1 del D.lgs. 50/2016, di interpellare i soggetti che hanno partecipato alla procedura originaria di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’appalto.
Recesso
Salvo quanto previsto dagli artt. 88 comma 4-ter e 92, comma 4, del D.lgs. 159/2011, l’Amministrazione può - per motivi di pubblico interesse ed ai sensi dell’art. 109 del
D.Lgs.50/16 - recedere dal contratto in qualunque momento, previo il pagamento delle prestazioni eseguite, con le modalità di cui al sopracitato art. 109 comma 3.
Tale facoltà è esercitata, ai sensi di cui all’art. 109 comma 3 del D.Lgs. 50/16, tramite invio di apposita comunicazione inviata a mezzo PEC con preavviso di almeno 20 giorni. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. L’Amministrazione inoltre si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di Convenzioni o Accordi quadro di Consip o di altri soggetti aggregatori con parametri migliorativi rispetto al contratto stipulato. Ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012 si procederà al recesso del contratto qualora l’Aggiudicatario non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n.488.
Nel caso in cui sia l’Aggiudicatario a recedere anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, l’Amministrazione, oltre all’escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggior spesa derivante dalla riassegnazione dell’appalto secondo quanto indicato all’art. 110 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 15 - Responsabilità conseguenti all'aggiudicazione del servizio
La Ditta aggiudicataria è comunque responsabile di tutti i danni arrecati a persone, cose, animali, piante e/o terzi in genere, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche se esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando quindi il Comune di Firenze da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.
La Ditta appaltatrice dovrà contrarre una polizza assicurativa con adeguati massimali per responsabilità civile verso terzi, cose, animali o piante, per le attività connesse allo svolgimento del servizio, e comunque non inferiore a 1.000,000 di Euro per persona ferita o deceduta e per danni a cose, animali o piante, copia della quale dovrà essere presentata entro 10 gg. dall’affidamento al Servizio Servizi all’Infanzia della Direzione Istruzione.
Art. 16 - Oneri vari
Il presente capitolato costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto.
Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di segreteria, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari sono a carico dell’Aggiudicatario.
Ogni onere fiscale resterà a carico del soggetto aggiudicatario con la sola eccezione dell’IVA, che sarà a carico dell’A.C..
Art. 17 - Controversie contrattuali
Il Foro di Firenze sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell’appalto e del relativo contratto.
Il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dell’art. 209 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è vietato in ogni caso il compromesso.
Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 208 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Art. 18 – Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti sono raccolti e trattati in conformità a quanto previsto dall’art. 13 Regolamento UE 2016/79 e dalla normativa nazionale in materia (D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018). I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al su citato Regolamento e X.Xxx. 196/2003 secondo l’informativa resa in sede di gara reperibile al link xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx. Per tutto quanto non ivi previsto si fa espresso rinvio all’informativa di cui sopra e alla normativa vigente in materia.
L’A.C. è titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
L’aggiudicatario con la sottoscrizione del contratto assume un ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili e si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali, oltre che alle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza.
L’aggiudicatario si obbliga a trattare i dati, di cui entra legittimamente in possesso, per i soli fini dedotti dal contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità; è vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.
L’Appaltatore si obbliga a non portare a conoscenza di xxxxx, informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui vengano a conoscenza in forza del servizio di cui trattasi garantendo l’adempimento dello stesso obbligo da parte di tutto il proprio personale. I dati di cui verrà in possesso nell’esecuzione del servizio dovranno essere trattati secondo le disposizioni del Reg. UE 2016/679 del 27.04.2016 e delle altre disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia.
Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto disposto dal D.Lgs. n.81/08.
Art. 19 – Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di Firenze è la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx – Dirigente del Servizio Servizi all’Infanzia della Direzione Istruzione, indirizzo e-mail: xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx.xx, che possiede i requisiti di cui alle Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità con Determinazione n. 1096 del 26.10.2016.
Art. 20 – Disposizioni finali
Per quanto non espressamente indicato si fa rinvio alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici, al codice civile ed a tutte le norme presenti nell’ordinamento.