CONVENZIONE QUADRO TRA
CONVENZIONE QUADRO TRA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito an-
che “l'Università”), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Savona il 28.02.1972 autorizzato alla stipula della pre- sente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministra- zione del 20 ottobre 2021
E
Danieli Centro Combustion S.p.A. (di seguito anche, “DCC”) con sede legale in Cinisello Balsamo, Via Xxxxxxx Xxxxxxx 40, cap 20092, pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx partita iva 02271470961 rappresentata dall'Amministratore Delegato lng. Fabri- zio Xxxx, nato a Milano il 14.05.1968
qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiunta- mente anche “Parti”.
PREMESSO CHE
a) l’Università partecipa alla promozione, organizzazione e realiz- zazione dei servizi culturali e formativi sul territorio regionale, nazio- nale e internazionale, anche sviluppando rapporti con istituzioni pubbliche e private, nonché con imprese italiane ed estere, nel campo della ricerca e della formazione, attraverso contratti, convenzioni, consorzi ed ogni altra forma utile;
b) tra i Centri di servizi di Ateneo con autonomia è presente il
Centro di servizi per il Ponente ligure CENVIS, che gestisce i servizi e le apparecchiature complesse e la promozione di attività di interesse generale dell’Ateneo presso il Campus universitario di Imperia, il Campus universitario di Savona e i Giardini Botanici Hanbury;
c) le principali finalità del CENVIS sono la promozione e il sup- porto per attività didattiche dell'Ateneo e del sistema formativo re- gionale, nonché il supporto all’attività di ricerca svolta a livello nazio- nale e internazionale nei Campus di Savona e di Imperia e nei Giar- dini Botanici Hanbury;
d) nel rispetto delle competenze statutariamente attribuite alle strut- ture fondamentali, il centro infatti supporta le attività didattiche, di ricerca e di terza missione, promuovendo, in accordo con le politiche di Ateneo, la loro integrazione con le realtà locali, nazionali e interna- zionali;
e) per lo svolgimento delle suddette attività e al fine di promuovere il consolidamento della presenza dell'Ateneo sul territorio, il centro, nel rispetto delle proprie finalità, può stipulare convenzioni e accordi di partnership con soggetti del contesto istituzionale ed economico inte- ressati ad interagire con il mondo universitario;
f) presso i Campus di Savona e di Imperia il centro svolge altresì:
- l’esercizio, nei limiti statutariamente sanciti e in rapporto di acces- sorietà e strumentalità rispetto alle funzioni istituzionali di didattica e ricerca dell'Ateneo, senza scopo di lucro soggettivo, di attività com- merciale attinente alle strutture e alle apparecchiature complesse e di eventuali ulteriori dotazioni che saranno realizzate dall’Ateneo nel
Campus di Savona, anche mediante la stipula di convenzioni e con- tratti con strutture interne dell’Ateneo deputate alla ricerca (diparti- menti) o con enti pubblici o privati esterni che intendano utilizzare la SPM o i laboratori / le attrezzature dello Smart Energy Building/ la palestra U-GYM e le infrastrutture sportive del Campus, gli spazi del- le palazzine universitarie Xxxxxxx, Marchi, Delfino, Biblioteca, l’Academy point e le aule magne;
- l’erogazione di servizi tecnologicamente avanzati nei settori di com- petenza, anche mediante la stipula di contratti per la partecipazione a progetti nazionali e/o internazionali e di convenzioni con enti pub- blici e privati;
g) il centro è dotato delle risorse finanziarie, edilizie e umane assegna- te dal consiglio di amministrazione e dal direttore generale ed è “cen- tro autonomo di gestione”, ha autonomia amministrativa - gestionale, patrimoniale e negoziale e dispone di un budget economico e degli investimenti. La gestione delle risorse finanziarie avviene secondo quanto previsto dal regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità e dagli indirizzi degli organi di governo.
h) DCC è società del Gruppo Danieli, leader mondiale della proget- tazione e messa in servizio di impianti per l’industria metallurgica e dei metalli leggeri;
i) DCC, pur avendo sede legale in provincia di Milano, ha sede operativa a Genova ove occupa circa 200 addetti (includendo le atti- vità anche di Danieli Automation);
j) DCC ha già in corso attività di collaborazione con la Scuola Poli-
tecnica dell’Università di Genova (DIME);
k) DCC è presente presso il Campus universitario di Savona ove ha allestito e gestisce un Centro di Ricerca;
l) DCC è attiva nell’ambito del Master Industrial Plant Engineering and Technologies (MIPET) e Career day;
m) DCC vuole estendere gli accordi in essere definendo un accor- do quadro con l’Università di Genova al fine di sviluppare il rap- porto di collaborazione non solo nell’ambito della Scuola Politec- nica ma anche in ulteriori e diverse discipline universitarie;
n) DCC ritiene di poter contribuire unitamente all’Università di Ge- nova alla formazione ed all’inserimento di eccellenze in realtà in- dustriali che operano in un contesto internazionale e possono ga- rantire uno sviluppo costante sul territorio.
TUTTO CIO’ PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Premesse
1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte inte- grante e sostanziale della stessa.
Art. 2 – Oggetto
1. Le Parti con il presente atto intendono porre in essere un rapporto di collaborazione avente ad oggetto lo sviluppo anche congiunto di attività di ricerca e formazione.
2. In particolare:
- sviluppare attività e progetti di ricerca congiunti volti al miglio- ramento di prodotti e processo da attuarsi anche attraverso fi-
nanziamenti sia da parte di DCC e sia da parte di Enti terzi il cui coinvolgimento sarà a cura di ambo i partecipanti a questa Convenzione;
- sviluppare progetti formativi rivolti alla qualificazione di risor- se umane, anche in accordo con CENVIS per un futuro inse- rimento in DCC;
- collaborare con il CENVIS per attività di valorizzazione del Campus verso il territorio (tirocini, stage, PCTO – Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, Open Day ecc…);
- perseguire opportunità di finanziamento per progetti di ricerca, sia nazionali che internazionali eventualmente eseguiti in part- nership con altre aziende, Università e Centri di Ricerca.
Art. 3 - Referenti
1. Per l’attuazione delle attività di cui all’art. 2, le Parti designano cia- scuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.
Per DCC è il Direttore del Dipartimento ricerca e sviluppo, attual- mente Xxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx.
Per UNIGE è il Delegato del rettore per il funzionamento del Cam- pus di Savona e Direttore del Campus universitario di Savona, at- tualmente Xxxx. Xxxxx Xxxxx.
Art. 4 - Accordi attuativi
1. La collaborazione tra Università e DCC, finalizzata al persegui- mento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata tramite la
stipula di appositi accordi o convenzioni attuative e/o contratti di ri- cerca tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.
2. Gli Accordi o convenzioni attuative e/o contratti di ricerca disci- plineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scienti- fica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
3. In particolare la Convenzione attuativa stipulata contestualmente alla Convenzione quadro disciplinerà, tra l’altro, nello specifico l’utilizzo del Laboratorio istituito da Danieli negli spazi dell’Ateneo e gli oneri delle Parti nella gestione del medesimo, nonché la proprietà delle attrezzature.
4. Fatti salvi gli impegni e le obbligazioni in corso di esecuzione di cui all’art. 1 del contratto di ricerca n. DCC RSV 05/2020 stipulato da DCC e DIME in data 16.02.2021 e da esso derivanti sono fatti deca- dere (e sostituiti con nuovi accordi/convenzioni/contratti da siglarsi a seguito del presente o contestualmente allo stesso) gli accordi attua- tivi e/o contratti di ricerca e/o collaborazioni alla didattica sottoscrit- ti in data precedente alla sottoscrizione del presente Atto.
Art. 5 – Oneri economici
1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici saranno determinati nei sin- goli accordi o convenzioni attuative e/o contratti di ricerca di cui
all’art. 4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di cia- scuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Art. 6 - Durata ed eventuale rinnovo
1. La presente Convenzione ha durata di cinque (5) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell’Organo competente.
2. E’ fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.
3. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiun- tamente una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati rag- giunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui fu- turi obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli even- tuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi o convenzioni attuati- ve e/o contratti di ricerca stipulati.
Art. 7- Recesso o scioglimento
1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi o convenzioni attuative e/o contratti di ricerca già sti- pulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto diver- samente disposto negli stessi e quanto previsto al precedente art. 4, comma 4.
Art. 8 - Diritti di proprietà intellettuale
1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competen- za, ad assicurare che tutti i soggetti dell’Università e di DCC coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Conven- zione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le co- municazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgati- ve e di formazione risultanti da tali attività.
2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l’opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concer- nenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collabora- tivi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi o conven- zioni attuative e/o contratti di ricerca di cui all’articolo 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pat-
tuizione all’interno degli accordi o convenzioni attuative e/o contratti di ricerca tenuto conto del soggetto finanziatore prevalente.
Art. 9 - Riservatezza
1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventual- mente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.
2. Le Parti si impegnano alla più rigorosa riservatezza circa tutte le in- formazioni , dati e documenti di entrambe le Parti di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso in relazione allo sviluppo delle attività di cui alla presente Convenzione e di cui agli atti esecutivi, nonché a non eseguire e a non permettere che terzi eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui siano eventualmente venuti in possesso in ragione degli incarichi connessi alla presente Convenzione. Le Parti inoltre, si impegnano a diffidare i propri collaboratori, dipendenti e tutti coloro che collaborino all’esecuzione delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, alla più rigorosa osservanza della riservatezza, mantenendosi responsabili, ciascuno per propria competenza, per l’eventuale violazione della presente clausola da parte dei rispettivi dipendenti e collaboratori. A tal proposito le Parti si impegnano ad estendere gli obblighi di riser- vatezza previsti nella presente Convenzione nonché agli Atti Esecuti- vi a tutti i propri collaboratori, dipendenti, consulenti ed advisor che per qualsiasi ragione dovessero venire a conoscenza delle informa- zioni riservate relative alle Parti in occasione dello svolgimento delle
attività previste nella stessa Convenzione.
Articolo 10 – Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature
1. Qualora si rendesse necessario, ciascuna Parte potrà consentire al personale dell’altra Parte, incaricato dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l’accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l’utilizzo eventuale di proprie at- trezzature.
2. Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le at- trezzature di cui dispone l’altra Parte senza preventiva autorizzazione scritta dei soggetti responsabili.
3. Ciascuna Parte, prima di consentire l’accesso alle proprie strutture nonché l’utilizzo di proprie attrezzature, definirà con l’altra le modali- tà di accesso e utilizzo delle stesse nel rispetto dei regolamenti, anche interni, e in conformità con le vigenti norme applicabili, in particolare quelle in materia di protezione, prevenzione, sicurezza nonché sanita- rie.
4. Ciascuna Parte si impegna a fornire al personale dell’altra dettaglia- te informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di propria pertinenza in cui tale personale sia destinato a operare, nonché sulle misure di prevenzione, sicurezza ed emergenza adottate in relazione alle attività previste dalla presente convenzione quadro e/o dai singo- li accordi o convenzioni attuative e/o contratti di ricerca.
Art. 11 - Sicurezza
1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e
a quanto previsto dal D. M. n. 363 del 5.8.1998, si stabilisce che il da- tore di lavoro di DCC assume tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei laureati ospitati presso DCC.
2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell’Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale di DCC ospitato nei locali dell’Ateneo.
3. Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all’altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.
4. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regola- mento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all’art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito della presente convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sa- ranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con au- tonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovran- no essere formalizzati prima dell’inizio delle attività previste negli ac- cordi stessi.
Art. 12 - Coperture assicurative
1. L’Università garantisce che il personale universitario, gli studenti e
i laureati che svolgeranno le attività oggetto della presente Conven- zione presso i locali di DCC sono in regola con le coperture assicura- tive previste dalla vigente normativa.
2. DCC garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle atti- vità connesse con la presente Convenzione presso i locali dell’Università.
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazio- ne alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
Art. 13 - Trattamento dei dati personali
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi o convenzioni attuative e/o contratti di ricerca di cui all’art. 4, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Rego- lamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.
Articolo 14 - Adempimenti di cui al D.Lgs 231/2001 e alla Legge n. 190/2012
1. DCC dichiara di aver adottato e di attuare un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo e un Codice Etico coerente con i
principi posti dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e si obbliga al rispetto dei principi e delle procedure in essi previste.
2. L’Università ha adottato il “Codice di comportamento dei dipen- denti dell'Università degli Studi di Genova” (D.R. n. 1143 del 27.2.2015), a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e in attuazio- ne del DPR n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione), il quale definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell’Ateneo sono tenuti ad osservare. L’Università ha altresì adottato il proprio “Codice etico” (D.R. n. 497 del 16.12.2011) finalizzato a regolare i rapporti tra le persone che operano all’interno della stessa, nonché i comportamenti che questi sono tenuti ad adottare nelle re- lazioni con i soggetti pubblici e privati con i quali interagiscono, e volto in particolare, come disposto dall’art. 6 del medesimo Decreto Rettorale, a rifiutare ogni forma di favoritismo e nepotismo. Infine, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. n. 190/2012, l’Università adotta ogni anno il “Piano triennale per la prevenzione della corru- zione e della trasparenza” per la gestione del rischio di corruzione.
3. In caso di violazione da parte di una delle Parti dei principi sanciti dai rispettivi Codici, ad esse applicabili, l’altra Parte avrà diritto di ri- solvere la presente Convenzione quadro e tutti gli accordi o conven- zioni attuative e/o contratti di ricerca che dovessero essere stati sti- pulati, con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, deri- vanti o conseguenti da tale inadempimento.
Art.15 - Incompatibilità
1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osserva- re quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regola- mentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove que- ste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.
Art. 16 - Controversie
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione sarà competen- te in via esclusiva il Foro di Genova.
Art. 17 – Registrazione
1. Il presente Atto si compone di n. 15 pagine e sarà registrato in ca- so d’uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registra- zione saranno a carico della Parte richiedente.
2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di en- trambe le Parti per metà.
3. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell’Università giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L’Università con nota scritta chiederà a DCC il rimborso della quota di spettanza.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. Università degli Studi di Genova
Il Rettore
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Danieli Centro Combustion S.p.A. Xxx. Xxxxxxxx Xxxx