Servizio Educativo Scolastico
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Servizio Educativo Scolastico
Definizione del PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1.DEFINIZIONE
Il Servizio Educativo Scolastico (di seguito denominato SES), erogato dal Comune, rende operative le disposizioni di cui alla Legge 104/92 art.13 e consiste nell'organizzazione e nella gestione di un sistema di prestazioni professionali di natura educativa e specialistica, svolte all'interno delle scuole da Educatori Professionali e rivolto agli alunni con handicap certificati dai servizi sanitari.
Non rientrano nell'ambito di erogazione del servizio le prestazioni di assistenza igienico-personale (o c.d.
“assistenza di base”) che sono di competenza dell'istituzione scolastica.
La gestione del Servizio è affidata alla Fondazione Polisolidale Onlus nell’ambito della gestione integrata dei servizi sociali, sociosanitari ed educativi tra i comuni di Sinnai, Burcei e Maracalagonis e verrà svolta avvalendosi di professionisti qualificati.
2.DESTINATARI
L’individuazione dell’alunno in situazione di handicap ha luogo ai sensi della L.104/92 e del DPCM 23 febbraio 2006, n. 185 “Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap”. Detta individuazione costituisce la condizione per l’accesso agli interventi educativi di cui al presente procedimento.
Si individuano come beneficiari del SES i minori diversamente abili ai sensi della legge 104/92 art.3 comma 1 e 3:
a) Alunni frequentanti le Scuole Statali e/o Paritarie dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado (scuole medie) situati nei Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei;
b) Per gli alunni residenti e frequentanti scuole fuori dai rispettivi territori potranno essere stipulati appositi accordi con i Comuni dove ha sede l’Istituto frequentato al fine di valutare l’attivazione del servizio da parte del Comune di residenza. Tali accordi dovranno disciplinare aspetti di tipo tecnico/amministrativo.
A tal fine i minori residenti nei Comuni e frequentanti scuole fuori dai rispettivi territori richiedono il servizio presso il Comune dove ha sede l’Istituto scolastico inviando contestuale istanza ad entrambi gli Enti.
L'attivazione del servizio in favore di alunni residenti nei tre comuni ma frequentanti scuole fuori dal territorio comunale potrà essere disposta solo dopo tali accordi.
c) Per gli alunni non residenti e frequentanti scuole situate nei territori dei Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei dovranno essere attivati accordi con i rispettivi comuni di residenza. Tali accordi dovranno disciplinare aspetti di tipo tecnico/amministrativo.
3.MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE
Gli uffici dei Servizi Sociali dei Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei, in accordo tra loro, predispongono ed approvano l’avviso pubblico per la presentazione delle domande per la fruizione del SES.
All’avviso pubblico dovrà essere data adeguata informazione mediante pubblicazione sui siti istituzionali dei Comuni e della Fondazione Polisolidale, presso gli Istituti Scolastici dei tre Comuni nonché mediante altro mezzo ritenuto idoneo a raggiungere i potenziali fruitori e a favorire la più capillare informazione.
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L’Avviso indicherà tempi e modalità di presentazione delle istanze.
Il servizio, gestito secondo la modalità del "servizio a domanda individuale" a titolo interamente gratuito, ha carattere di servizio pubblico ad personam, quale attività necessaria a garantire, in collaborazione con l'Educatore Professionale, con l'insegnante di sostegno e con gli insegnanti curricolari, la piena integrazione degli alunni con disabilità.
4.ACCESSO AL SERVIZIO
Le modalità di accesso al servizio SES sono differenziate in tre livelli di gravità della condizione di disabilità in ragione della differente tipologia di bisogno espresso, delle diverse modalità di valutazione del fabbisogno e della conseguente erogazione del servizio all'interno della scuola.
I livelli di gravità si distinguono in basso, medio, alto secondo la seguente tabella:
Livello | Ore settimanali | Descrizione |
basso | Massimo 3 | ⮚ Riconoscimento della L.104 non in gravità e non presenza di altre patologie; ⮚ Riconoscimento della L.104 in situazione di gravità ma con un buon livello di altri servizi interni alla scuola; |
medio | 4 - 5 | ⮚ Riconoscimento della L.104 in situazione di gravità e non presenza di altre patologie; ⮚ Riconoscimento della L.104 in situazione di gravità e con un sufficiente livello di copertura di altri servizi interni alla scuola; |
alto | 6 - 8 (ed oltre ma comunque nei limiti delle risorse economiche disponibili) | ⮚ Riconoscimento della L. 104 in situazione di gravità e presenza di altre patologie; ⮚ Riconoscimento della L. 104 in situazione di gravità e con scarso livello di copertura di altri servizi interni alla scuola. |
La valutazione per l’attribuzione delle ore da assegnare allo specifico progetto, secondo i tre livelli di gravità della condizione di disabilità di cui sopra, sarà definita dal GLH (Gruppo Lavoro Handicap) il quale è inteso come un momento di analisi del bisogno, elaborazione del progetto e di valutazione del percorso condiviso.
Pertanto, in sede di formulazione del progetto GLH, in maniera condivisa e partecipata da tutti gli attori coinvolti all’interno del Gruppo di Lavoro Handicap verrà effettuata la valutazione che verrà trascritta in apposito verbale. La stessa entrerà nella definizione del PEI.
Le ore settimanali da assegnare a ciascun beneficiario del servizio saranno intese onnicomprensive delle ore di programmazione individualizzate, di equipe e degli incontri con la scuola/famiglia.
La domanda di accesso al servizio, presentata su modulistica predisposta e resa disponibile nei siti internet istituzionali dei Comuni e nel sito della Fondazione Polisolidale ONLUS, deve essere presentata dagli esercenti la responsabilità genitoriale o Tutori entro i termini indicati nell’Avviso pubblico.
Alla domanda nel caso di prime iscrizioni dovrà essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione:
• Verbale della commissione medica che attesta lo stato di handicap, ex art. 3 Legge 104/92;
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• Diagnosi Funzionale rilasciata da struttura sanitaria pubblica e/o privata convenzionata, aggiornata al passaggio del ciclo scolastico con richiesta motivata di servizio educativo scolastico.
Nelle Domande di rinnovo, salvo i casi di cambio di ciclo scolastico e/o di revisione della L. 104/92, non sarà necessario allegare le certificazioni sopra citate, poiché già in possesso dell'Ufficio Comunale Competente.
Eventuali istanze pervenute oltre i termini previsti dall’Avviso potranno essere accolte, solo previa valutazione delle risorse disponibili.
La domanda di attivazione del servizio deve essere rinnovata per ogni anno scolastico. Il servizio è reso esclusivamente nelle Scuole Statali e/o Private Paritarie (solo in favore degli alunni certificati ai sensi della L. 104/92.
Gli alunni indicati all’art. 2 lettera b) del presente procedimento (residenti e frequentanti scuole fuori dai rispettivi territori) devono inoltrare la domanda di attivazione del servizio presso il Comune dove ha sede l’Istituto scolastico e per conoscenza al Comune di residenza al fine dell’eventuale stipula di appositi accordi tra gli Enti.
L’avvio del Servizio è subordinato:
- all’acquisizione dell’istanza dagli esercenti la responsabilità genitoriale o Tutori su modulistica apposita;
- all’acquisizione della richiesta formale di attivazione del servizio al Comune di residenza degli alunni e alla Fondazione Polisolidale Onlus da parte del Dirigente dell’Istituto scolastico frequentato con l’indicazione del numero e dei nominativi degli alunni;
Il servizio, fermo restando la persistenza della gravità che ha determinato l’ammissione, verrà garantito con carattere di continuità per tutta la durata dell’anno scolastico a partire dall’inizio di quest’ultimo previo accordo con l’istituzione scolastica e la formulazione del progetto di intervento.
5.GESTIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE FUORI TERMINE
Il termine previsto per la presentazione delle domande, viene definito dai Comuni, con apposito Avviso Pubblico, solo in casi particolari e motivati (es: riconoscimento L. 104/92 avvenuto in data successiva alla pubblicazione dell’avviso) possono essere ammesse istanze presentate oltre il termine.
Le eventuali domande pervenute oltre i termini indicati nell'Avviso Pubblico saranno trattate in seguito alla chiusura del procedimento relativo alle domande pervenute nei termini.
Tali domande, saranno considerate solo previa valutazione delle risorse disponibili e rispettando l’ordine di
arrivo.
6.ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
I Servizi Sociali di ciascun Comune, ricevute le domande dai competenti uffici protocollo effettuano la prima verifica documentale e le inviano in formato digitale a mezzo PEC alla Fondazione Polisolidale che prosegue attraverso i suoi professionisti qualificati l’istruttoria relativa alle fasi tecnico specialistiche, ovvero presa in carico, la valutazione dei bisogni, definizione della proposta di ore da attribuire e la formulazione del progetto. Al termine dell’istruttoria tecnica, entro 10 giorni dalla riunione del GLH, la Fondazione Polisolidale a mezzo PEC trasmette l’esito ai Comuni unitamente al report allegato al presente atto (allegato A) contenente tra l’altro la data di avvio del servizio, il numero delle ore assegnate, i giorni di erogazione del servizio, l’educatore incaricato, definiti per ogni beneficiario, e la previsione di spesa.
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6.1.RUOLO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI
L’avvio del servizio richiede la collaborazione e la partecipazione delle Direzioni Scolastiche. I Dirigenti degli Istituti Scolastici siti nei tre Comuni, devono inviare al Comune interessato e alla Fondazione Polisolidale, quanto prima rispetto all’avvio dell’anno scolastico, una richiesta formale di attivazione del servizio indicando il numero e i nominativi degli alunni e la data per la riunione del GLH (Gruppo Lavoro Handicap).
E’ compito della Fondazione curare i rapporti con i Dirigenti scolastici al fine dell’ottenimento dell’elenco dei nominativi degli alunni nonché della condivisione della proposta oraria e di accogliere eventuali osservazioni in merito alle attribuzioni proposte. Gli incontri con i Dirigenti Scolastici devono essere verbalizzati e sottoscritti dai partecipanti. La Fondazione Polisolidale Onlus provvederà ad inviare apposita comunicazione a mezzo PEC a ciascuna Istituzione scolastica al fine della notifica dell’avvenuta pubblicazione.
6.2. VALIDAZIONE DEL FABBISOGNO
Il report allegato al presente atto (allegato A) contenente tra l’altro la data di avvio del servizio, il numero delle ore assegnate, i giorni di erogazione del servizio, l’educatore incaricato, definiti per ogni beneficiario, e la previsione di spesa, sarà validato dal Servizio Sociale di ciascun Comune.
6.3.CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
In assenza di osservazioni pervenute entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’elenco sul sito istituzionale dei Comuni e della Fondazione, il servizio s’intenderà accettato nei suoi aspetti quantitativi e prestazionali dai richiedenti e dalla Istituzione Scolastica e pertanto la Fondazione Polisolidale, gestore del servizio procederà all’attivazione degli interventi.
7.ESCLUSIONI
Non sono ammesse le richieste di SES miranti sostanzialmente:
1. alla sola assistenza di base, di competenza esclusiva dell'Istituzione scolastica;
2. ad incrementare le ore di sostegno scolastico;
3. agli alunni non certificati ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 1 e 3;
8.VARIAZIONI E REVOCA DEL SERVIZIO
La Fondazione Polisolidale procederà d’ufficio alla riduzione delle ore attribuite all’alunno nei seguenti casi
dando contestuale comunicazione ai Servizi Sociali comunali competenti:
⋅ Le ore di servizio vengono svolte contemporaneamente alle ore di sostegno, salvo casi di comprovata e documentata necessità;
⋅ L’alunno frequenta per un numero di ore inferiore rispetto a quanto dichiarato in fase istruttoria, con effettiva riduzione del tempo di scuola (es. frequenta terapia entrando dopo o uscendo prima da scuola);
⋅ In caso di assenza prolungata, ingiustificata, superiore a 10 giorni;
⋅ In caso di decadenza delle condizioni certificate ai sensi della L.104/92.
9.MONITORAGGIO DEL SERVIZIO E DEI PROGETTI
La Fondazione Polisolidale dovrà inoltre:
▪ Compilare il report fisico in formato file Excel predisposto dai Comuni Soci Fondatori, distinto per Comune, con i dati dei minori in carico al Servizio Sociale professionale di Supporto, elencati in ordine alfabetico per cognome dell’alunno.
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▪ inviare, a conclusione dei quadrimestri scolastici, le relazioni sui singoli beneficiari, firmate in originale digitale (con firma elettronica certificata) o in originale scansionato pdf trasmesse mediante PEC o consegnate a mano, dall’educatore professionale referente per ciascun alunno beneficiario del servizio.
10.RICORSI
Avverso il presente procedimento è ammesso il ricorso secondo i termini di legge.
RIFERIMENTI NORMATIVI
⮚ Il DPR n° 616, 24 Luglio 1977, in materia di oneri a carico dell'ente locale per l'assistenza scolastica, Capo VI, artt. 42 e 45;
⮚ La LEGGE n.104/92 art.13 Comma 1: "L'integrazione scolastica si realizza... anche attraverso (...) la programmazione coordinata dei
servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da Enti Pubblici o privati. A tale scopo gli Enti Locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 142 dell'8/6/1990...; Comma 3): “Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando ai sensi del DPR 616 e successive modificazioni, l'obbligo per gli Enti Locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati."
⮚ Il D.Lgs n.112 del 31/03/98 art.139 comma 1): "Sono attribuiti alle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti; .c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio";
⮚ La LEGGE n.328 dell'8/11/2000 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - Capo III art. 14;
⮚ La LR 23/2005 Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni
socio-assistenziali);
⮚ L.R. 9/2006 art. 73 “…spettano ai comuni, in relazione agli istituti del primo ciclo dell'istruzione sulla base degli atti di programmazione regionale adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 3: c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap diversamente abili o in situazioni di svantaggio;
⮚ L.R. 31/1984 art. 11 – principi generali in materia di diritto allo studio in Sardegna;
⮚ D.G.R. n. 45/34 del 2/8/2016 e D.G.R. n. 26/42 del 30/5/2017 – principi di competenza.