PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
CAPITOLATO TECNICO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO SULLE ATTIVITA’ A COFINANZIAMENTO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO REALIZZATE DIRETTAMENTE DALL’AUTORITÀ DI GESTIONE” - in attuazione del
Programma Operativo Ob. 2 “Competitività Regionale e Occupazione” del
F.S.E. della Provincia Autonoma di Trento - Annualità 2012-2013-2014- 2015-2016.
Art. 1 Oggetto dell'appalto.
Art. 2 Contenuti tecnici delle funzioni appaltate e prodotti richiesti. Art. 3 Condizioni di espletamento dell'attività.
Art. 4 Parametri di costo.
Art. 5 Norme che regolano il confronto concorrenziale. Art. 6 Documenti che fanno parte del contratto.
Art. 7 Osservanza di leggi, decreti e regolamenti. Art. 8 Durata del contratto.
Art. 9 Proprietà dei prodotti.
Art. 10 Riservatezza e trattamento dei dati. Art. 11 Pagamenti.
Art. 12 Validità dell'offerta.
Art. 13 Responsabilità ed obblighi.
Art. 14 Divieto di cessione del contratto. Subappalto. Art. 15 Spese contrattuali.
Art. 16 Controversie Giudiziarie. Art. 17 Invariabilità dei prezzi.
Art. 18 Penali.
Art. 19 Risoluzione del contratto.
ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO.
Servizi di “CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO SULLE ATTIVITA’ A COFINANZIAMENTO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO REALIZZATE DIRETTAMENTE DALL’AUTORITÀ DI GESTIONE” - in attuazione del
Programma Operativo Ob. 2 “Competitività Regionale e Occupazione” del
F.S.E. della Provincia Autonoma di Trento - Annualità 2012-2013-2014-2015. Gli interventi in relazione ai quali la Società appaltatrice eseguirà le attività sono:
- controlli di primo livello sulle attività Annualità 2012-2013-2014-2015 in cui l’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo è beneficiaria diretta - ai sensi dell’art. 13, comma 5, del Regolamento (CE) 1828/2006 del 11 luglio 2006 e s.m.;
- verifica in itinere delle attività formative realizzate, tramite lo strumento Buoni Formativi, dagli Enti Gestori inseriti nel Catalogo dell’Offerta Formativa Provinciale ai sensi dell’art. 11 Sezione II Capo II del D.P.P. n. 18-125/Leg., di data 9 maggio 2008.
Budget previsto:
L’Amministrazione appaltante per le attività di controllo di primo livello in cui l’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo è beneficiaria diretta e per la verifica in itinere delle attività formative realizzate tramite lo strumento “Buoni Formativi”, intende mettere a disposizione un budget complessivo di Euro 120.000,00 (oltre IVA nella misura di legge).
ART. 2 CONTENUTI TECNICI DELLE FUNZIONI APPALTATE E PRODOTTI RICHIESTI.
Premessa.
Le attività di servizio richieste sono inerenti il controllo di primo livello sulle attività a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo realizzate direttamente dall’Autorità di Gestione del Programma Operativo Ob. 2 “Competitività Regionale e Occupazione” del F.S.E. della Provincia Autonoma di Trento - Annualità 2012-2013-2014_2015, ove la stessa l’Autorità di Gestione è definita “beneficiario finale”.
E’ definita “Autorità di Gestione” (Reg. (CE) n. 1083/2006 , artt. 59 e 60 e Reg. (CE) n. 1828/2006 art 13) un organismo pubblico o privato, nazionale, regionale o locale designato dallo Stato membro per la gestione di un intervento oppure lo Stato membro allorché sia il medesimo, ad esercitare detta funzione. Per la Provincia autonoma di Trento l’Autorità di gestione è l’Ufficio Fondo Sociale Europeo del Servizio Europa della Provincia autonoma di Trento.
L'autorità di gestione è responsabile della gestione e attuazione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria.
In particolare, essa è tenuta a:
garantire la corretta selezione delle operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento e la corretta informazione dei beneficiari sulle condizioni specifiche relative ai prodotti o ai servizi da fornire comunicati;
verificare la corretta esecuzione dei prodotti e dei servizi, l'effettiva esecuzione delle spese, nonché la conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali;
garantire l'esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili e finanziari, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione delle operazioni;
garantire che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle operazioni mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
garantire che le valutazioni dei programmi operativi di cui all'articolo 48, paragrafo 3, siano svolte in conformità dell'articolo 47 (Reg. 1083/2006);
stabilire procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto dall'articolo 90 (Reg. 1083/2006);
garantire che l'autorità di certificazione riceva tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure e verifiche eseguite in relazione alle spese ai fini della certificazione;
guidare i lavori del comitato di sorveglianza e trasmettergli i documenti per consentire una sorveglianza qualitativa dell'attuazione del programma operativo, tenuto conto dei suoi obiettivi specificil, elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, i rapporti annuali e finali di esecuzione, garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'articolo 69 (Reg. 1083/2006);
trasmettere alla Commissione le informazioni che le consentano di valutare i grandi progetti.
Per controlli di “Primo Livello” o “controlli ordinari” sulle attività a cofinaziamento del Fondo Sociale Europeo si intendono tutti i controlli realizzati direttamente dall’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo al fine di garantire una corretta gestione delle risorse impiegate, mentre per “beneficiario finale” si intende “un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; nel quadro del regime di aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato, i beneficiari sono imprese pubbliche o private che realizzano un singolo progetto e ricevono l'aiuto pubblico” così come definito nell’art. 2 del Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006.
Gli interventi in relazione ai quali la Società appaltatrice eseguirà le attività sono:
A. I CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO SU ATTIVITÀ IN CUI L’AUTORITÀ DI GESTIONE È BENEFICIARIA.
Le attività di controllo richieste alla Società Appaltatrice, e svolte presso la sede dell’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo della Provincia Autonoma di Trento relativamente a tutte le attività realizzate nel corso delle annualità 2012, 2013, 2014 e 2015, sono le seguenti:
1. esame di conformità dell’avanzamento finanziario con riferimento al preventivo approvato;
2. verifica della sussistenza della documentazione amministrativa relativa all’azione che dimostra il suo corretto finanziamento a valere sul Programma Operativo e che giustifica il diritto all’erogazione del contributo; in particolare verifica della determinazione dirigenziale o deliberazione della Giunta provinciale/Consiglio di Amministrazione, sussistenza del contratto/convenzione tra Autorità di Gestione e fornitore e della sua coerenza con i documenti di programmazione e con il Programma Operativo;
3. controllo, in sede di compilazione da parte dell’Autorità di Gestione, che gli importi dei documenti contabili corrispondano al totale pagato;
4. verifica dell’ammissibilità della spesa in quanto riferibile alle tipologie di spesa consentite congiuntamente dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, dal Programma Operativo, dal bando di selezione/di gara, dal contratto/convenzione e da sue eventuali varianti;
5. verifica della completezza e della coerenza della documentazione giustificativa di spesa ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento, al Programma Operativo, al bando di selezione/bando di gara, al contratto/convenzione e a sue eventuali varianti; inoltre, verifica della completezza dei dati comunicati riferibili alla spesa sostenuta;
6. verifica della correttezza della documentazione giustificativa di spesa dal punto di vista normativo civilistico e fiscale;
7. verifica della riferibilità della spesa sostenuta e rendicontata all’azione oggetto di contributo;
8. vidimazione dei documenti contabili controllati con indicazione dell’importo ammissibile a cofinanziamento.
I suddetti controlli saranno effettuati anche avvalendosi del Sistema Informativo dell’Autorità di Gestione, il cui accesso sarà garantito alla società incaricata.
I revisori incaricati del controllo dovranno compilare apposita check list gestita direttamente sul Sistema Informativo dell’Ufficio Fondo Sociale Europeo, dove risulta il nominativo di chi ha svolto la verifica, la data, il lavoro svolto e gli esiti. Qualora vengano individuate delle irregolarità o delle spese ritenute non ammissibili, dovranno essere comunicate all’Autorità di Gestione che provvederà, se possibile, ad adottare misure correttive e, se del caso, a non rendicontare l’eventuale spesa.
La Società Aggiudicataria dovrà inoltre:
elaborare una relazione finale della verifica (verbale di verifica); sottoscritta per accettazione dal responsabile dell’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo a cui si riferisce il controllo;
segnalare all’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo della Provincia autonoma di Trento qualsiasi irregolarità si rilevasse o le spese ritenute non ammissibili;
rilasciare l’attestazione di cui all’art. 42 del Regolamento di Contabilità approvato con decreto del Presidente della Provincia di Trento n. 18-48/Leg 29 settembre 2005 (relativo alla verifica di tutte le attività controllate).
Tutte le attività sopraindicate devono essere svolte nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali, dei Regolamenti provinciali e delle Direttive di Gestione emanate dalla Provincia.
B. VERIFICA ATTIVITÀ BUONI FORMATIVI
Le attività di verifica in itinere delle attività formative realizzate (60 verifiche in itinere), tramite lo strumento Buoni Formativi, dagli Enti Erogatore inseriti nel Catalogo dell’Offerta Formativa Provinciale ai sensi dell’art. 11 Sezione II Capo II del D.P.P. n. 18-125/Leg., di data 9 maggio 2008, costituiscono la seconda parte dell’oggetto del contratto d’appalto e consistono:
nella verifica dell’attività formativa attivata - intesa come visite in itinere ed in loco per garantire l'effettività delle azioni (presso la sede dichiarata dal Soggetto Erogatore quale sede dell’attività formativa);
nel controllo della corretta tenuta dei registri di corso e delle presenze degli allievi e dei docenti (presso la sede del Soggetto Erogatore);
nel controllo del rispetto delle direttive provinciali (norme di gestione Buoni Formativi);
nel controllo sui titoli che comprovano le spese sostenute relativamente al pagamento dei docenti e al pagamento effettuato nei confronti degli eventuali Soggetti sub-appaltatori (presso la sede del Soggetto Erogatore);
nell’elaborazione di una relazione finale della verifica (verbale di verifica); sottoscritta per accettazione dall’Ente Erogatore a cui si riferisce il controllo;
nel segnalare all’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo della Provincia autonoma di Trento qualsiasi irregolarità di rilevasse nel corso della verifica stessa.
La Ditta assuntrice dovrà consegnare alla Provincia la seguente documentazione:
per ogni verifica in itinere un verbale di verifica sottoscritto dagli esperti incaricati del controllo e dai rappresentanti del Soggetto Erogatore presenti alla verifica, che dovrà contenere il dettaglio delle eventuali irregolarità riscontrate con la relativa motivazione, nonché l’esito di tutti i singoli controlli elementari eseguiti;
bi-mestralmente un rapporto sull’attività svolta, con elencazione delle verifiche concluse, questi rapporti costituiscono la base per gli stati d’avanzamento bimestrali di cui al successivo art. 11.
A fronte delle attività appaltate, la Provincia mantiene la piena titolarità e responsabilità per le seguenti attività:
a. ricevimento da parte dei Soggetti Erogatori dello strumento “Buoni Formativi” delle dichiarazioni di inizio attività e dei calendari;
b. estrazione del campione delle attività da verificare;
c. approvazione delle verifiche;
d. gestione del contenzioso sulle verifiche relative allo strumento “Buoni Formativi”.
La Ditta aggiudicatrice dovrà far riferimento alla Struttura competente in materia di Fondo Sociale Europeo per ogni problema interpretativo delle norme vigenti. Nel caso in cui risultino inammissibili costi specifici, o mancanza di documentazione di costi, dovrà acquisire le controdeduzioni da parte dell’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo.
Inoltre il soggetto affidatario nello svolgimento del servizio dovrà tener conto:
della possibilità di variazione delle attività in relazione all’emergere di situazioni problematiche o condizioni per le quali, in accordo con il committente, si rilevi una priorità rispetto a quelle previste;
dell'obbligo di eseguire le ulteriori prestazioni che dovessero essere affidate nel corso dell'esecuzione del presente contratto alle medesime condizioni stabilite nell'offerta entro il limite del 20% dell'importo originario del contratto secondo quanto previsto dall'art.29 della L.P.23/90.
L’espletamento del servizio dovrà prevedere il raccordo periodico e sistematico dell’aggiudicatario con i referenti della Provincia Autonoma di Trento responsabili dell’attuazione e rendicontazione delle attività formative a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo.
L’attività lavorativa dell’appaltatore verrà esperita in assenza di quella del committente e pertanto la stazione appaltante non ha provveduto alla redazione del DUVRI in quanto non esistono rischi di interferenza e pertanto i costi della
sicurezza di cui all’art. 26 comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, sono pari a zero.
ART. 3 CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ.
Le verifiche presso la sede dell’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo della Provincia autonoma di Trento debbono essere svolte con la compresenza di almeno 2 (due) incaricati della Ditta assuntrice.
Le verifiche riferite allo strumento “Buoni Formativi” saranno eseguite sia presso la sede di realizzazione dell’attività formativa sia presso la sede dell’Ente Erogatore, secondo quanto stabilito nel precedente art. 2, e debbono essere svolte con la compresenza di almeno 2 (due) incaricati della Ditta assuntrice.
L’attività oggetto di gara deve essere svolta da team composti di esperti di contabilità sia pubblica che privata, senior e junior, con adeguato titolo di studio ed esperienza professionale in campo economico e finanziario, conoscenza dello specifico settore della formazione professionale, e coadiuvati, se necessario, da esperti finanziari e fiscali.
Nella proposta progettuale presentata, l’Offerente, a pena di esclusione, dovrà indicare la composizione del gruppo di lavoro messo a disposizione e le relative competenze professionali.
Per ogni risorsa facente parte del gruppo di lavoro dovrà essere fornito un breve curriculum vitae (redatto secondo lo schema europass) sottoscritto in originale dall’interessato, i curricula non sottoscritti in originale non saranno tenuti in considerazione.
Posto che la verifica in itinere delle attività formative realizzate attraverso lo strumento “Buoni Formativi” ha la finalità anche di controllo in loco per garantire l'effettività delle azioni (presso la sede dichiarata dal Soggetto Erogatote quale sede dell’attività formativa), l’Aggiudicatario dovrà rendersi disponibile ad effettuare tali attività anche in orario serale e/o festivo entro 5 giorni dalla richiesta, attivandosi sia su segnalazione dell’Autorità di Gestione sia procedendo alla verifica scaturita dalla campionatura delle attività in corso di realizzazione.
In caso di concentrazione in un ristretto arco temporale di un numero di verifiche tali da rendere impossibile, con l’organizzazione ordinaria messa in campo dalla Ditta assuntrice, far fronte alle verifiche nei tempi di cui sopra,
dovrà essere concordato con la Struttura provinciale competente un calendario di verifiche che consenta comunque l’espletamento delle attività di controllo in itinere prima che le azioni formative siano concluse.
Tutte le attività che faranno riferimento alle funzioni appaltate dovranno essere realizzate entro i termini, calendari e modalità operative concordati di volta in volta, e per iscritto, con gli uffici provinciali competenti nel rispetto dei vincoli descritti nel precedente art.2.
L'impresa appaltatrice deve espletare il servizio oggetto del presente appalto con organizzazione autonoma, impiegando personale soltanto da essa dipendente, e/o propri soci, e/o collaboratori pena la risoluzione del contratto di appalto.
Luogo principale di prestazione del servizio è il territorio della Provincia Autonoma di Trento, ferma restando la possibilità di individuare ulteriori attività, funzionali rispetto al servizio, che richiedano la presenza in diverse sedi.
Le parti si impegno ad ottemperare agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010.
ART. 4 PARAMETRI DI COSTO.
I costi vanno commisurati in giornate uomo di otto ore lavorative, indicando il numero delle risorse umane messe a disposizione, la loro competenza con riferimento alla professionalità richiesta nonché i rispettivi impegni di lavoro in termini temporali.
ART. 5 NORME CHE REGOLANO IL CONFRONTO CONCORRENZIALE.
L'appalto verrà regolato dal presente capitolato e quindi dalle disposizioni qui contenute o espressamente richiamate nonché dalla Legge Provinciale 23/90 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e s.m.i.
ART. 6 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.
Fanno parte del contratto d'appalto ancorché non materialmente allegati:
il presente capitolato d'appalto;
il bando e l’invito;
l'offerta della Ditta assuntrice corredata di tutta la documentazione indicata negli atti di gara.
ART. 7 OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI.
La Ditta assuntrice ha l'obbligo di osservare, oltre il presente capitolato- programma ogni altra norma di legge, decreti e regolamenti vigenti, o che siano emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali e di pubblici lavori e che abbiano comunque applicabilità con il servizio di cui trattasi. Tutte le spese relative sono, quale onere di contratto, a carico della Ditta assuntrice quindi comprese nel prezzo dell'appalto, come risulta dall'offerta della Ditta aggiudicatrice.
Inoltre, la Società assuntrice, nell'espletamento del servizio si impegna a servirsi di personale esperto e qualificato. La società appaltante dovrà rispettare i minimi del C.C.N.L. di categoria (dipendenti studi professionali - CONSILP) per il personale impiegato e trattamenti equivalenti per il personale con contratti di collaborazione.
ART. 8 DURATA DEL CONTRATTO.
Il Servizio avrà inizio dalla data di affidamento e terminerà il 31 dicembre 2016. Si precisa che l’Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare l’esecuzione del servizio nelle more della stipula contrattuale.
ART. 9 PROPRIETÀ DEI PRODOTTI.
Tutti i prodotti realizzati e le banche dati che verranno realizzate o implementate sono di proprietà esclusiva della Provincia Autonoma di Trento.
ART. 10 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI.
I soggetti partecipanti alla gara devono impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verranno a conoscenza in conseguenza dei servizi resi vengano considerati riservati e come tali trattati. La Ditta aggiudicatrice dovrà presentare un piano per il trattamento e la sicurezza dei dati.
ART. 11 PAGAMENTI.
I pagamenti saranno effettuati, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura, accompagnata da una relazione che dia conto delle attività svolte, e dei risultati/obiettivi ottenuti come segue:
una o più quote per un importo che copra il 85% del costo complessivo dell’affidamento, sulla base di stati di avanzamento bimestrali delle attività svolte;
il saldo del 15% al termine delle attività previste sulla base di una relazione finale che dia conto del percorso tecnico realizzato, degli esiti conseguiti, delle risorse umane impiegate e delle giornate uomo effettivamente utilizzate.
L’importo del contratto potrà essere proporzionalmente ridotto in ragione di minori prestazioni rispetto a quelle quantificate. La fatturazione dei corrispettivi previsti nel presente art 11, avrà luogo alla scadenza di ogni bimestre.
La committenza procederà al pagamento dei corrispettivi dovuti previa esibizione da parte dell’Impresa della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
Qualora l'impresa non risulti in regola con gli obblighi in materia previdenziale ed assicurativa, l'amministrazione, corrisponderà le somme dovute direttamente all'INPS e/o all'INAIL.
ART. 12 VALIDITÀ DELL'OFFERTA.
L'offerta è valida per almeno 120 giorni naturali consecutivi a datare dal giorno fissato per la scadenza del tempo utile per la presentazione dell'offerta della presente gara.
ART. 13 RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI.
Il soggetto aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività del presente contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite, sollevando con ciò la Provincia Autonoma di Trento da ogni e qualsiasi responsabilità.
Il soggetto aggiudicatario qualora nel corso dell’esecuzione del servizio si trovi a verificare attività finanziate attraverso il cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo della Provincia Autonoma di Trento Annualità 2007-2013, realizzati da propri clienti ovvero anche in partenariato, da soggetti appartenenti a network nazionali o internazionale del soggetto aggiudicatario, ancorché si tratti di soggetti giuridicamente e finanziariamente distinti dall'Aggiudicatario, si impegna a segnalarlo immediatamente all'Ufficio Fondo Sociale Europeo della Provincia autonoma di Trento. La verifica e la certificazione di tali documenti non potrà essere effettuata dall’aggiudicatario.
ART. 14 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO.
E’ fatto divieto all’Aggiudicatario di cedere il Contratto, salvo quanto previsto nell’art. 116 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e xx.xx..
L’Aggiudicatario dovrà espletare il servizio con organizzazione autonoma, impiegando personale soltanto da esso dipendente e/o propri soci e/o
collaboratori pena la risoluzione del contratto. E’ fatto divieto di ricorrere a sub- appalto totale o parziale delle attività affidate.
ART. 15 SPESE CONTRATTUALI.
Le eventuali spese relative alla stesura del contratto, al bollo e alla registrazione sono ad esclusivo carico del soggetto aggiudicatario.
ART. 16 CONTROVERSIE GIUDIZIARIE.
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente il Foro di Trento.
ART. 17 INVARIABILITÀ DEI PREZZI.
L’offerta presentata, alle condizioni tutte del presente contratto, si intende accettata dalla ditta appaltatrice, in base ai calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità, compresa la revisione dei prezzi.
ART. 18 PENALI.
Il mancato rispetto dei tempi concordati con l’Ufficio Fondo Sociale Europeo della Provincia autonoma di Trento per la realizzazione delle singole attività comporta il pagamento di una penale di importo corrispondente al 10% dell'ammontare totale per ogni prodotto e/o servizio non fornito nei tempi e nei modi richiesti.
ART. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, ex art. 1453 C.C. e ai sensi dell'art. 27 della Legge Provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e s.m.i., nel caso di grave inadempimento, qualora:
a) accerti che l'Impresa non esegua i servizi conformemente a quanto contenuto negli artt. del presente Capitolato e in diformità da quanto stabilito nel Bando di Gara e nell’Avviso, e lo stesso sia stato contestato all'Impresa, con l'applicazione della relativa penale, per più di due volte;
b) in caso di cessione dell'Azienda, di cessazione dell'attività, di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa;
c) accerti la diffusione o vendita a terzi, di dati e/o informazioni di qualsiasi genere inerenti l'oggetto del presente appalto, ogni altra informazione che sia venuta in possesso del soggetto appaltatore riguardante la Provincia Autonoma di Trento e per tutto ciò che sia in difformità da quanto stabilito nel D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
L'Amministrazione inoltre si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto d’appalto qualora l’Aggiudicatario non ottemperi alle disposizioni contenute nell’’art. 3 “Tracciabilita' dei flussi finanziari” delle Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alle norme del codice civile in materia.
Viene fatta salva comunque la possibilità di dare attuazione alle previsioni di cui all’art. 27 della legge provinciale 23/1990 per quanto applicabili.