Proposta di
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 9.12.2015
COM(2015) 635 final 2015/0288 (COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di ven distanza di beni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
{SWD(2015) 274}
{SWD(2015) 275}
RELAZIONE
La strategia per il mercato unico d1i,giatdaloettata dallCaommissione il 6 maggio 2015, ha annunciato un'iniziativa legislativa riguardante norme armonizzate sulla fornitura di contenu digitale e sulla vendita online di beni. La presente iniziativa si compone di i) una propost relativa a determinati aspetiticodnetratti di fornitura di contenuto digitale, e ii) una proposta relativa a determinati aspetti dei contratti di vendi2tae odni lainlteri tipi di vendita a distanza
di beni.
Come annunciato dalla Commissione nel programma di lavoro per il 20d1u5e, queste proposte si basano sull'esperienza acquisita durante i negoziati riguardanti il regolame relativo a un diritto comune europeo della vendita. In particolare, non adottano più l'approcc di un regime facoltativo e di un corpus completo di norì mcoe,ntbeenngsono un corpus di
norme mirate pienamente armonizzate. Le proposte tengono inoltre conto di un certo nume di emendamenti presentati dal Parlamento europeo in prima lettura sulla proposta regolamento relativo a un diritto comune europeeonddeitlala, svegnatamente la limitazione
del campo di applicazione ai contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza d beni e l'estensione del campo di applicazione a determinati contenuti digitali forniti in camb di una prestazione divaedrasl denaro.
Sebbene la presente relazione riguardi specificamente la proposta relativa a determinati asp dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni, la parte che spiega motivazione della proposta vale per enetlreamprboposte, essendo queste concepite come un pacchetto unico con obiettivi comuni.
‡ Motivazione e obiettivi della proposta
Obiettivo generale delle proposte è contribuire a un aumento più rapido delle opportuni offerte dalla creazione di un autemnteicrcoato unico digitale, a beneficio sia dei consumatori che delle imprese. Eliminando le principali barriere legate al diritto contrattuale che ostacolano gli scambi transfrontalieri, le norme previste dalle proposte ridurranno l'incerte giuridica pelre imprese e i consumatori derivante dalla complessità del quadro normativo e costi sopportati dalle imprese a causa delle differenze tra i diritti dei contratti.
Secondo il 39% delle imprese che vendono online, ma non oltre frontiera, uno dei principa ostacoli alle vendite transfrontaliere è rappresentato dalle differenze tra i diritti dei contra naziona3li, soprattutto per quanto riguarda i rimedi in caso di prodotto difettoso, come indicato dal 49% dei dettaglianti che vendono online e daqlu6a7n%ti dsitanno cercando di vendere online oltre frontiera o stanno valutando tale p4.oLsasibdilviteàrsità delle norme nazionali di diritto contrattuale genera costi una tantum di circa 4 miliardi di euro per dettaglianti che vendono ai consumatosrtii; cqouseti sono sopportati principalmente dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese (PMI). Obiettivo delle presenti proposte creare un ambiente favorevole alle imprese, che permetta loro, in particolare alle PMI, d vendere più facilmente a loivetrlansfrontaliero. Occorre garantire la certezza giuridica alle imprese che vendono beni e contenuti digitali al di fuori del mercato nazionale e non gravar dei costi inutili causati dalle differenze tra i diritti nazionali.
1
COM(2015) 192 finahl ttp://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/x-xxxxxxxxxxxx-xxxxxx/
2
Ai fini della presente relazione, qualsiasi riferimento alla "vendita online" comprende la "vendita onlinnedeitaalatrdi itsiptai ndzi av"e.
3
Flash Eurobarometro 3R9e6tailers' attitudes towards c-brordser trade and consumer prote(c2t0io1n5).
4
Flash Eurobarometro 4C1o3mpanies engaged in online acti(v2i0ti1e5s), disaggregazione per settore (sol.o B2C)
Tra i consumatori che hanuntiolizzato internet a scopi privati nel 2014 solo il 18% ha effettuato acquisti online da un altro paese dell'UE, mentre il 55% ha acquistato a livell nazional5e. I consumatori non si sentono al sicuro quando fanno acquisti online a livello transfrontaelrio e ritengono di essere tutelati meglio negli acquisti online nazionali, disciplinati dal proprio diritto nazionale. Uno dei principali motivi è l'incertezza in merito ai diritti contrattuali essenziali. Le differenze tra i regimi nazionali cositnitoultisrecounno
ostacolo a un'efficace tutela dei diritti dei consumatori. Di conseguenza, i consumato perdono opportunità e dispongono di una gamma più limitata di beni a prezzi men competitivi. Inoltre, poiché non si fidano a fare acquisti onlinnetatlriaenris, fnron possono
trarre vantaggio dalle differenze di prezzo esistenti nei vari Stati membri e quindi non riescono a cogliere grandi potenziali opportunità.
È necessario agire rapidamente per quanto riguarda la vendita online di beni. Al tempo stes armonizzando le norme sulla vendita a distanza si rischia che tali norme differiscano da que sulle vendite "faccia a faccia". Considerata la crescente importanza del modello d distribuzione "omnichannel" (vale a dire la vendita contestualemaottlrteapvleircsi ocanali, ad
esempio direttamente in un negozio, online o con un altro mezzo a distanza), la Commissio prenderà le misure opportune per evitare tale rischio e garantire che i consumatori e professionisti possano contare effettivamente saudroungiquuridico coerente e facile da applicare in tutta l'UE.
Pertanto, parallelamente alla presente proposta, la Commissione, nell'ambito del program di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione, ha avviato un'anali approfondait della legislazione dell'UE vigente in materia di protezione dei consumatori. I dati delle analisi dei controlli di idoneità relativi all'applicazione della direttiva sulla vendita sulle garanzie dei beni di consumo agli acquisti "faccia a faccniia"sadrianbneo probabilmente disponibili nella seconda metà del 2016. Sebbene tali dati e quindi i risulta dell'esercizio dei controlli di idoneità su questo punto non siano ancora disponibili, eventuali conclusioni di tale esercizio che indichinosslaitànedci eun'iniziativa della Commissione sulla vendita "faccia a faccia" di beni potrebbero essere prese in considerazi dai colegislatori nel seguito da dare alla proposta relativa alla vendita online e altri tipi d vendita a distanza di beni.
‡ Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore
Le disposizioni sostanziali fondamentali della presente proposta riguardano le principa differenze tra le norme imperative nazionali a tutela del consumatore adottate dagli Sta membri per attuare le normaermdionizzazione minima previste dalla direttiva 1999/44/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita delle garanzie dei beni di cons6.umDoette differenze incidono sulla decisione del professionista di vdere beni oltre frontiera e sulla misura in cui farlo.
Sebbene si basi sulle norme della direttiva 1999/44/CE, la proposta prevede la piena armonizzazione dei criteri di conformità dei beni, della gerarchia dei rimedi a disposizione d consumatore e deerimt ini per l'inversione dell'onere della prova e le garanzie legali. Inoltre, chiarisce alcuni aspetti dell'attuale direttiva 1999/44/CE, ad esempio il fatto che il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prdezitzoorese il ven non ripara o sostituisce il bene entro un termine ragionevole. Diversamente da quanto previ dalla direttiva 1999/44/CE, il consumatore ha il diritto di risolvere il contratto anche in caso d
5
Indagine Eurostat sull'utilizzo dTeIClleda parte di famiglie e singoli utenti (2014).
6
GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12.
difetto di lieve entità. Sempre diversamente deatltliavadi1r999/44/CE, la proposta non prevede l'obbligo attualmente imposto al consumatore da vari diritti nazionali di denunciare venditore il difetto del bene entro un determinato periodo di tempo a decorrere dalla scoper Un importante cambiamentpoertitso alla direttiva 1999/44/CE è sicuramente il fatto che il termine per l'inversione dell'onere della prova è innalzato a due anni. Analogamente all direttiva 1999/44/CE, le disposizioni sul diritto del consumatore al risarcimento dei dann causati dadlifetto di conformità sono lasciate alla disciplina della legislazione nazionale.
Inoltre, la proposta integra la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante moddifiirceattdivealla93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga l direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consigli7o, che ha già armonizzato pienamentemdineateter norme sulla vendita online e altri
tipi di vendita a distanza di beni (principalmente gli obblighi di informativa precontrattuale il diritto di recesso). La proposta integra anche la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consigliol,'8degliugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettron8,iccoh"e), tra l'altro, istituisce in parte norme armonizzate
sui contratti elettronici.
La proposta non intende armonizzare pienamente le norme sulle clausole abusive e quindi n avrà alcun impatto sulla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipounlaiticconsumat9o.ri
La proposta è compatibile con le norme vigenti dell'UE in materia di legge applicabile e competenza giurisdizionale nel mercato unico10d. iIgl itraelgeolamento (UE) 1n2. 15/2012
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicem2,bcreon2c0e1rnente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commercia1l1e e il regolamento (CE) 5n9.3/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del17 giugno 2008, sulla legge applicabile allegaozbiobnlii contrattuali (Rom1a2, Ic) he
fissano le norme per determinare la giurisdizione competente e la legge applicabile, applicano anche nell'ambiente digitale. Questi strumenti sono stati adottati abbastanza recente e le implicazioni di interneot ssotante esaminate attentamente durante l'iter legislativo. Alcune norme tengono specificamente conto delle transazioni commerciali v internet, in particolare quelle sui contratti conclusi dai consumatori. Tali norme mirano proteggere il consumatoarel,'atlrtro nel mercato unico digitale, permettendogli di beneficiare delle norme inderogabili dello Stato membro in cui risiede abitualmente. Poiché l'attual proposta sulla vendita online e altri tipi di vendita a distanza di beni mira ad armonizzare disposizioni imperative essenziali per la protezione dei consumatori, i professionisti no dovranno più far fronte alle grandi disparità di 28 regimi giuridici diversi. Unitamente alle nuove norme di diritto dei contratti per la vendita online e ialvtreintdipitiada distanza di
beni stabilite nella presente proposta, le vigenti norme di diritto internazionale privato fissa
7
GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64.
8
GU L 178 del 17.7.2000, pag. . 1
9
GU L 95 del 21.4.1993, pag.. 29
10
Per una spiegazione dettagliata della legislazione demlla'UteEriian di legge applicabile e competenza giurisdizionale nel mercato unico digitale si rinvia
all'allegato 7 del documento di lavoro dei servizi della Commissione contenente la valutazione d'impatto cheoapcocsotempdai gdniaretlteivpar del Parlamentoueropeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e dliadmireentttoivaeudreolpPeoare del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di veanditbaean,diSisWtaDn(z2015) 27.5
11
GU L 351 del 20.12.2012, pag. . 1
12
GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.
un quadro giuridico chiaro per gli acquisti e le vendite nel mercato digitale europeo, che tie conto degli interessi sia dei coantosurimsia delle imprese. La presente proposta legislativa pertanto non implica alcuna modifica dell'attuale quadro di diritto internazionale privat dell'Unione, compreso il regolamento (C59E3)/n2.008 (regolamento Roma I).
La proposta integra ed ammlaetlteegislazione settoriale dell'Unione, ad esempio le direttive relative alla progettazione ecocomp1a3teibailiemarchi di qualità ecolo1g4 iecai relativi atti
delegati e di esecuzione, al fine di introdurre prescrizioni sulla durabilità specifiche per prodotto, ad esempio gli obblighi di informazione sulla durabilità.
‡ Coerenza con le altre politiche dell'Unione
La strategia per il mercato unico digitale intende affrontare in modo olistico tutti i principa ostacoli allo sviluppo del commerciooneilceottrtransfrontaliero nel mercato unico digitale.
La proposta va inquadrata nel contesto di questo approccio olistico, che riguarda, tra l'altro iniziative relative al ruolo delle piattaforme, l'iniziativa europea per le nuvole informatiche gli onerilegati all'IVA e il processo di consegna dei pacchi, nonché le iniziative relative all'esecuzione/mezzi di ricorso, ossia l'entrata in funzione della piattaforma di risoluzion delle controversie on1l5ineela revisione del regolamento (C2E0)0n6./2004 dleParlamento
europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità naziona responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i co16n. sInumpaarttoicriolare, la piena armonizzazione delle norme di diritto dei contlr'aUtEti fnaecliliterà inoltre il coordinamento
delle azioni intraprese dagli organismi di cooperazione per la tutela dei1c7.onsumatori
2. BASEGIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
La presente proposta si basa sull'a1rt1i4codloel trattatosul funzionamento dell'Unione europea e il suo obiettivo principale è migliorare l'instaurazione e il funzionamento de mercato interno.
Le differenze esistenti tra le norme di diritto contrattuale dei consumatori impediscono professionisti di vendere online oltre frontiera, poiché costoro devono adattare i prop contratti alle diverse norme imperative di diritto contrattuale daetoi rciovnigsuenmti nei vari
Stati membri in cui esportano e, di conseguenza, incorrono in costi legati al diritto de contratti. I consumatori non conoscono i diritti contrattuali essenziali di cui godono quan
fanno acquisti all'estero e preferiscono qimuianndeirer nei propri mercati nazionali. Questi
problemi hanno un'incidenza diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del merca interno e limitano la concorrenza.
13
Direttiva 2009/125/CE del Parlameenutroopeo e del Consiglio, deol t2to1bre2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la
progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).
14
Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione derlgciaonesduimaoltrdei reinseorse dei
prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, GU L 1p53agd.e1l.18.6.2010,
15
Regolamento (UE) 5n2. 4/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoclounzitoronveedrseileleonline dei consumatori
e che modifica il regolamento (CE20) 0n6./2004 e la direttiva 2009/22/CE (G1U6L5 del 18.6.2013, pa1g)..
16
GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.
17
La direttiva proposta modificherà il regolamento sulla cooperaztiuotneelapdeerilaconsumatori onde aggiungervi, nall'allegato, un riferimento alla stessa.
Le differenze tra le norme imperative nazionali che si applicano ai contrattai ldi vendita consumatore negli Stati membri derivano principalmente dalle norme imperative naziona che vanno oltre quanto disposto dalle direttive di armonizzazione min1i8m19.aSdoenllo'UE
vari i settori chiave in cui sussistono tali differenze che compoartgagniounctoivsitiper le imprese e incertezza giuridica per i consumatori.
La direttiva 1999/44/CE gerarchizza i rimedi a disposizione dei conSseumi bateonrii.non
sono conformi al contratto, il consumatore ha il diritto al ripristino chiedendo per prima co la riparazione o la sostituzione. Solo in via secondaria può chiedere la risoluzione de contratto o la riduzione del prezzo. 20 Stati m20 esmegburiono questo approccio, mentre gli
altri consentono al consumatore di scegliere liberamente fra i rime eodlitreopaplluar
gerarchia dei rimedi prevedono un altro rimedio, ad esempio il diritto di rifiutare i beni no conformi entro un breve termine.
Conformemente alla direttiva 1999/44/CE, gli Stati membri sono autorizzati a imporre al consumatore l'obbligo dniudneciare al venditore il difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta al fine di beneficiare dei suoi diritti. In caso di mancata denuncia il consumato perde il diritto di avvalersi dei rimedi. In 11 Stati m21 etmalberiobbligo non sussiste,
in 12 Stati memb2r2i il consumatore deve denunciare il difetto entro 2 mesi e in 5 Stati membr2i3 deve farlo entro un termine diverso.
Ai sensi della direttiva 1999/44/CE il consumatore può chiedere un rimedio solo se il ben non era conforme al momento dellsaegcnoan. Durante i primi 6 mesi l'onere della prova è invertito e spetta al professionista dimostrare che al momento della consegna non sussis nessun difetto. 25 Stati membri seguono tale approccio mentre 3 S2t4athi amnneombri recentemente esteso il itneermdi inversione dell'onere della prova.
La direttiva 1999/44/CE prevede che il professionista possa essere ritenuto responsabile p un periodo non inferiore a 2 anni per i difetti sussistenti al momento della consegn In 23 Stati membri tale periododi è2 anni, in 1 Stato membro è più 2lu5 negion 2 Stati
membr2i6 è illimitato. 2 Stati mem2b7 rnion prevedono un periodo specifico di garanzia legale,
ma i diritti del consumatore sono limitati dal termine di prescrizione (termine previsto dall legislazionni azionali entro cui i diritti possono essere fatti valere in giudizio).
18
Tali informazioni sono tratte essenzialmente dalle notifiche degli Stati membri alla Commissione ai sensi d3e3gdlieallraticdoirlei t3ti2vae 2011/83/UE
riguardanti alt'tuazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE; per tutte le notificazioni, si veda: xxxx://xx.xxxxxx/.xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx_xxxxxx/-xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxx_.xx.xxx
19
Sebbene la maggior parte delle differenze tra le norme nazionali a tutela del consumatore dipenda dai diversi modi in cui gliStati membri hanno attuato le
direttive di armonizzazione minima dell'UE, vi sono alcune norme imperative nazionali di diritto contrattuale dei consumatori che non hanno al loro origine nell'attuazione dell'acquis dell'UE in materia di consumatori. Per esempi specifici si veda: la valutazione d'impatto che accompagna le proposte di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di dirteivta del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni SWD(2015) 275 , sezione 1.2. "Main differences
between consumer mandatory contract law rules affecting cros-sborder trade of tangible goods".
20
Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estoni a, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica ceca,
Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia e Ungheria.
21
Austria, Bulgaria, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Regno Uni to e Repubblica ceca.
22
Belgio, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Italia, Lettonia, Malta, Portogallo, Romania, Slovenia e Spagna.
23
Entro un periodo ragionevole in Danimarca e in Svezia; tempestivamente nei Paesi Bassi e immediatamente in Ungheria (in questi paesi la denuncia entro 2
mesi è sempre considerata nei termini); entro 6 mesi in Slovacchia.
24
Francia, Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx.
00
Xxxxxx.
00
Xxxxxxx x Xxxxx Xxxxx.
00
Xxxxxxx x Xxxxx Xxxxx.
Nel complesso la proposta elimina gli ostacoli all'esercizio delle libertà fondamental derivanti da queste differenze tra le norme imperative nazionali di diritto contrattuale de consumatori, in particolare dai costi di transazione aggiuntivi quando si concludon transazioni commerciali transfrontaliere e dalla mancanza di fiducia nei propri diritti espres dai consumatori che acquistano da un altro paese dell'UE, tutti oshtacnonloi che un'incidenza diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato interno e limitano concorrenza.
La proposta garantisce un livello elevato di protezione dei consumatori, prevedendo un cor di norme imperative pienamente armonizzatencthenegmoano e, in un certo numero di casi, migliorano il livello di tutela di cui il consumatore gode ai sensi della vigente direttiva1999/44/CE.
La proposta è conforme al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattat sullU' nione europea.
Obiettivo dell'iniziativa è eliminare le barriere legate al diritto contrattuale dei consumator che impediscono gli scambi online e contribuire a istituire un vero e proprio mercato uni digitale a beneficio delle imprese e dei consi.umQuateosrto obiettivo non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri. Le norme sulla vendita di beni dell direttiva 1999/44/CE sono di armonizzazione minima e pertanto permettono un'attuazion diversa da parte degli Stati membri. Cdiòetehraminato una frammentazione giuridica. Solo
un intervento coordinato a livello dell'Unione volto a eliminare, attraverso la piena armonizzazione, gli attuali approcci nazionali divergenti in materia di diritto dei consumato nell'Unione europea puòtrciobnuire al completamento del mercato interno risolvendo questo problema.
La proposta prevede la piena armonizzazione di determinati diritti contrattuali essenziali d consumatori. Si avrà così un corpus unico di norme che garantirà lo stesastoo ldiviello elev protezione dei consumatori in tutta l'UE e consentirà ai professionisti di vendere a consumatori in tutti gli Stati membri in base alle stesse clausole contrattuali. La propos ridurrà significativamente i costi di adempimento a carico dioeni ipsrtoi fgeasrsantendo nel contempo un livello elevato di protezione dei consumatori. L'azione a livello dell'Unione risulta quindi più efficace dell'azione a livello nazionale.
L'approccio della piena armonizzazione ha già ottenuto risultati posiotirvei dnelllasett
legislazione dell'UE a tutela dei consumatori, ad esempio attraverso le norme della direttiva2011/83/UE, garantendo una serie di diritti dei consumatori uniformi per tutti i consumatori dell'Unione europea, interpretati e fatti valere inifomrmodeoinuntutti gli Stati
membri. L'iniziativa a livello dell'UE assicurerà lo sviluppo coerente dei diritti dei consumatori e, al tempo stesso, lo stesso livello elevato di tutela per tutti i consumato dell'Unione. Fornirà certezza giuridica alle eimcphreesintendono vendere i loro beni in altri
Stati membri. Tale risultato può essere conseguito solo da un'azione a livello dell'UE.
Inoltre, l'iniziativa a livello dell'UE assicurerà l'applicazione coerente dei diritti dei consumatori e, al tempo stelsosost,esso livello elevato di tutela per tutti i consumatori dell'Unione. Fornirà certezza giuridica alle imprese che intendono vendere i loro beni in alt Stati membri. Tale iniziativa fornirà una base giuridica coerente per le azioni di esecuzion coordni ata in quanto la direttiva proposta sarà inclusa nell'allegato del regolamento (CE
n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione dell normativa che tutela i consumatori. Inoltre, le azioni di esecuzionemspaiarmanennotea agevolate dalle norme uniformi pienamente armonizzate proposte. Sarà così rafforzat l'esecuzione della legislazione dell'UE a beneficio dei consumatori dell'UE. Tale risultato pu essere conseguito solo da un'azione a livello dell'UE.
La proposta è conforme al principio di proporzionalità sancito d5alld'aerltitcroatlotato sull'Unione europea, poiché si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obietti
La proposta non intende armonizzare tutti gtilidaesipceotntratti di vendita online e di altri
tipi di vendita a distanza di beni. Si concentra sull'ulteriore armonizzazione solo di quei diri contrattuali essenziali e mirati dei consumatori dell'UE che sono fondamentali per l transazioni commercitaralinsfrontaliere online e che sono stati identificati come barriere al commercio da tutti i portatori di interessi e sono necessari per infondere fiducia a consumatori nell'acquisto a distanza all'estero. Inoltre, la scelta della forma giuridica di u direttiva anziché di un regolamento permetterà un'interferenza notevolmente minore n diritto nazionale (si veda la rubrica "Scelta dello strumento").
La Commissione presenta un pacchetto composto di due direttive di piezniaonaer:monizza una direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi d vendita a distanza di beni e una direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitu di contenuto digitale.
La scelta della forma giiucraiddella direttiva lascia agli Stati membri la libertà di adattarne l'attuazione nel diritto nazionale. Per poter spiegare direttamente i suoi effetti un regolamen richiederebbe un regime molto più dettagliato e completo rispetto a una direttiva. D conseguenza comporterebbe interferenze considerevolmente maggiori nel diritto nazionale.
La scelta della piena armonizzazione porterà a norme semplici e moderne che elimineranno barriere di diritto contrattuale e creeranno condizioni di parità pseer, lgeairmanptreendo nel contempo un livello elevato di protezione dei consumatori in tutta l'UE.
Uno strumento non vincolante, come un contratto tipo volontario, non conseguirebb l'obiettivo di migliorare l'instaurazione e il funzionamento del mercaI tporoinfetesrsnionisti continuerebbero ad essere obbligati a rispettare le diverse norme imperative nazionali d paese di residenza del consumatore che prevedono un livello più elevato di protezione d consumatori rispetto al contratto tipo, e pertantuoerceobnbteinro a dover sostenere costi maggiori legati al diritto contrattuale.
‡ Consultazione dei portatori di interessi Procedura di consauzlitone
È stata elaborata una strategia di ampia consultazione per garantire una vasta partecipazi durante tutto il ciclo politico dell'iniziativa. La strategia si è basata su una combinazione
consultazioni pubbliche mirate. La Commissione hapodsastiobillaità di esprimersi a tutte le
parti interessa28te(imprese, consumatori, autorità nazionali, avvocati e accademici), onde ottenere una gamma di opinioni vasta ed equilibrata.
- Consultazione pubblica: una consultazione pubblica via intern2etsaeptteimrtan1e ha ottenuto 189 risposte da parte di tutte le categorie di portatori di interessi di tutta l'UE.
- Consultazioni mirate: è stato creato un gruppo di consultazione dei portatori di interes composto da 22 organizzazioni rappresentavnatistuangaamma di interessi. Il gruppo si è riunito 7 volte.
Da giugno ad agosto 2015 sono state inoltre effettuate interviste approfondite con le impre al fine di raccogliere dati sui costi legati al diritto contrattuale incontrati dalle imprese quan vendono all'estero.
Nel quadro della strategia sul mercato unico digitale, nel 2015 sono state condotte du indagini, una presso i consum29aetoruina presso le impr30e,xxxxx raccogliere dati per identificare i principali ostacoli transfrontalieri al mneicrcoadtoiguitale.
Consultazione degli Stati membri: tra giugno e ottobre 2015 sono stati organizzati tr workshop della durata di un giorno con gli Stati membri. Le questioni rilevanti sono stat discusse anche con le autorità nazionali responsabiulizdioenlle'esdeclla normativa durante
la riunione del comitato di cooperazione per la tutela dei consumatori (aprile 2015) e con l autorità nazionali responsabili della politica dei consumatori durante la riunione della re sulla politica dei consumatori (moa2g0g1i5).
Sintesdi eirisultati
La maggioranza dei consumatori che hanno partecipato all'indagine riconosce ch l'armonizzazione può migliorare il commercio elettronico transfrontaliero ma è favorevole una piena armonizzazione solo se gli attualidilivperollitezione dei consumatori negli Stati membri non vengono ridotti. Segnala inoltre il rischio che si creino regimi diversi a secon del canale di vendita. Le associazioni di consumatori si oppongono fermamente a qualsi forma di applicazione delittdoir del paese del professionista. Inoltre, tenuto conto delle diverse caratteristiche dei contratti tra imprese (B2B) e dei contratti tra imprese e consumato(rBi 2C) e delle possibili divergenze rispetto agli strumenti giuridici già esistenti, le organizazzioni di consumatori sono contrarie all'inserimento dei contratti B2B nel campo d applicazione della presente proposta. La maggioranza delle imprese è favorevole all'armonizzazione delle norme UE sulla vendita B2C di beni. Alcune associazioni di impres dubitano della necessità di un'azione, ma qualora debba essere presa un'azione a livello preferiscono l'applicazione del diritto del professionista e una modifica del regolamento (C
n. 593/2008 (Roma I). Le organizzazioni imprenditoriali raccomdainedvaitnaore, per quanto possibile, un approccio settoriale che porti a norme divergenti per le vendite online e que offline e per i beni e il contenuto digitale. La grande maggioranza delle associazioni d professionisti legali è favorevole a normemUoEnizazrate e allo stesso regime per i contratti
B2C e B2B.
Gli Stati membri sono in generale a favore di norme UE armonizzate, ma sono cauti riguard alla fattibilità politica e alla differenziazione tra norme sulla vendita online e quelle sulla
28
Per maggiori dettagli sulle consultazioni, si hvttepd:/a/e.:x.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx_xx.xxx
29
Identifying the main cr-obsosrder obstacles to the Digital Single Market and where they m, aGttfeKr pmeorlsatCommissione europea, 2015.
30
Flash Eurobarometro n. 413 "Companies engaged in online activitihetstp":(/2/e0c1.5e)xxxxx.xx/xxxxxx_xxxxxxx/xxxxx/xx_000_xx.xxx
vendita olfifne. Alcuni preferiscono una migliore attuazione, esecuzione e valutazione della legislazione esistente prima della proposizione di nuovi atti legislativi. La maggior parte deg Stati membri che hanno risposto ritiene opportuno includere soloB2i Cc.oInntoralttrtei , un
numero importante di Stati membri è espressamente contrario a qualsiasi forma d applicazione del diritto del professionista e, quindi, alla modifica del regolamento Roma I.
Per quanto riguarda il contenuto sostanziale delle normgeio, rlapamrtaegdelle associazioni
di consumatori appoggia la libertà di scelta dei rimedi, mentre la maggioranza dei partecipa dal lato delle imprese preferisce una gerarchia dei rimedi del consumatore in tutta l'UE. G Stati membri sono divisi: alcunoi sfoanvorevoli alla gerarchia dei rimedi, altri invece prediligono la libera scelta dei rimedi da parte del consumatore. La maggioranza de professionisti legali che hanno partecipato all'indagine è a favore della libera scelta dei rim del consumatore,nmtree altri preferiscono mantenere una gerarchia dei rimedi, eventualmente negoziabili tra le parti. In materia di inversione dell'onere della prova, le organizzazioni d consumatori auspicano un termine superiore a 6 mesi (per lo più 2 anni) e tpurtateticamente sono a favore di un periodo di garanzia legale più lungo. Le imprese preferiscono mantene l'attuale termine di inversione dell'onere della prova di 6 mesi e sono favorevoli alla pien
armonizzazione dell'attuale periodo di garanzia legale id. i G2li aSntnati membri e i
professionisti legali in linea generale propendono per il mantenimento delle norme vigen sull'inversione dell'onere della prova e sulla garanzia legale.
‡ Ricorso al parere di esperti
La Commissione si è basata su vari studmi ieccioengoiuridici, commissionati ai fini specifici
di questa iniziativa o nel quadro della strategia per il mercato unico digitale, tra cu un'indagine del 2015 volta a identificare i principali ostacoli transfrontalieri al mercato unic digitale31, le statsitiche Eurostat 2014, indagini Eurobarometro e un indagine del gruppo PMI32.
Uno studio di diritto comparato ha fornito un quadro generale delle norme imperativ applicabili alle obbligazioni contrattuali nei contratti di vendita di beni a distanza, in paritcolare, online.
Il 16 ottobre 2015 il comitato per il controllo normativo ha espresso un parere iniziale su progetto di valutazione d'impatto; quest'ultimo è stato modificato alla luce delle osservazio del comitato ed è statporersi entato. Il 9 novembre 2015 il comitato ha formulato un secondo parere con cui ha approvato il progetto di valutazione d'impatto con riserva d3i3.osservazioni
31
Si veda in particolare:
- Identifying the main cr-obsosrder obstacles to the Digital Single Market and where they m,attGefrKmpoesrt la Commissione europea, 2015 xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx_xxxxxxxx/xxxxxx_xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxx_/xxxxxxxxx_/0x0x.x0x0x_xx.xxxxx
- Indagine Eurostat sull'utilizzo delle TIC da parte di famiglie e singoli utenti (2014).
- Comparative Study on cloud computing co(n2t0r1a4c)t,sDLA Piper, pagg. 33 e segueAnntai;lysis of the applicable legal frameworks and sugfgoer sthtieons contours of a model system of consumer protection in relation to digital conUtennitvceorsnitàadcitsAmsterdam: Centre for the Study of European Contract Law (CSECL) Institute for Information Law (IViR): Amsterdam Centre for Law and E(AcoCnLoEm) ipcasg. 32 e seguenti.
Flash Eurobarometro n. C41o3mpanies engaged in online acti(v2i0ti1e5s) xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxx_xxxxxxx/xxxxx/xx_000_xx.xxx
- Economic study coonnsumer digital Content pro,dIuCcFtsInternational, 2015.
32
Un'indagine del gruppo PMI condotta nel 2011 nell'ambito della rete Enterprise Europe, che ha raccolto rispoismteprdease1, 0p4i7ccmoliecreo medie
imprese.
33
Il parere del comitato per iltrcoolnlo normativo è disponibile al seguente indirizzo: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx. t/index_en.htm
La relazione sulla valutazione d'impatto riveduta e una relazione esplicativa sono pubblica assieme alle propo34s.te
Alternativestrategichesaminate
Oltre ad esaminare le conseguenze della mancanza di modifiche strategiche, la valutazio d'impatto ha valutato le seguenti alternative strategiche: i) opzione 1: norme mirat pienamentearmonizzate sui beni e sul contenuto digitale; ii) opzione 2: applicazione del diritto del professionista combinata con le norme armonizzate vigenti sui beni/norme mira pienamente armonizzate sul contenuto digitale; iii) opzione 3: nessun camatbeigaimcoento str
per i beni e norme mirate pienamente armonizzate sul contenuto digitale; iv) opzione 4 nessun cambiamento strategico per i beni e norme minime armonizzate sul contenuto digita
v) opzione 5: contratto tipo europeo volontario combinato ccohnioudni mfidaur cia UE.
In base a un'analisi comparativa dell'impatto di tali opzioni la relazione sulla valutazion d'impatto è giunta alla conclusione che l'opzione 1 conseguirebbe meglio gli obiettiv strategici. Questa opzione ridurrebbe i costi peesrsiiopnroisfti legati al diritto contrattuale e faciliterebbe il commercio elettronico transfrontaliero. Le imprese potrebbero basar largamente sul loro diritto nazionale per effettuare vendite transfrontaliere, in quanto l principali norme pertinenti pliesrcgambi transfrontalieri sarebbero identiche in tutti gli Stati membri. Le nuove norme sulla vendita online di beni comporterebbero determinati costi adeguamento una tantum per le imprese che vendono online, tuttavia questi costi sarebb compensatdi ai risparmi derivanti dalla possibilità di vendere in tutta l'UE senza costi aggiuntivi legati al diritto contrattuale, grazie a norme pienamente armonizzate. Sarebber soprattutto le piccole imprese a trarre vantaggio rispetto alla situazioncechaéttui ale gia risparmi permessi dalle norme transfrontaliere pienamente armonizzate applicabili ai be sarebbero tanto più importanti quanto più l'impresa è piccola. Le nuove norme offrirebbe quindi alle imprese certezza giuridica e un ambiente a lorolef.avI ocroenvosumatori disporrebbero di una chiara serie di diritti in tutta l'UE e si sentirebbero quindi più sicu nell'acquistare beni o nell'accedere a contenuti digitali oltre frontiera. Sebbene in alcuni St membri il livello di protezione possa dirime iinnuqualche singolo aspetto, questa opzione aumenterebbe in misura significativa l'attuale grado generale di tutela dell'UE del consumatore a norma della direttiva 1999/44/CE, in particolare grazie al prolungamento a du anni del termine per l'inveresiodnell'onere della prova. Anche se gli Stati membri non potranno adottare o mantenere norme più protettive a tutela del consumatore, in gener sarebbe assicurato un livello elevato di protezione dei consumatori e sarebbe rafforza l'esecuzione transftraolinera delle norme. Ciò consentirebbe di creare una situazione vantaggiosa tanto per le imprese quanto per i consumatori. La concorrenza aumenterebbe che comporterebbe un aumento globale degli scambi e, di conseguenza, una maggiore scel prezzi piùcompetitivi per i consumatori, con notevoli vantaggi macroeconomici per l'UE.
L'assenza di modifiche strategiche non contribuirebbe a conseguire gli obiettivi del merca
unico digitale, e rischierebbe di avere ripercussioni economiche negativllea situazione attuale.
rispetto a
L'opzione 2 comporterebbe maggiori incentivi per le vendite transfrontaliere, dal moment che i professionisti potrebbero vendere i loro prodotti oltre frontiera basandosi interamente loro diritto nazionale. In una certa miscuornas, umatori potrebbero beneficiare di una scelta
più ampia e di prezzi più bassi. In alcuni casi potrebbero godere di un livello potenzialmen più elevato di tutela del consumatore nel quadro del diritto del professionista, qualora su pu
34
La relazione sulla valutazione dell'impatto e la relativa sintesi sono disponibili alla pagina xxxx://xx.xxxxxxxxxxxx.x/xxx/xxxxxxx_xxxxx/.xx.xxx
specifici uqesto vada al di là del loro diritto nazionale. Tuttavia, come conseguenza
dell'applicazione del diritto del professionista alla vendita online di beni e della deroga regolamento (CE) 5n9.3/2008 (Roma I), i consumatori europei non godrebberovpeilùlodel li
più elevato di protezione che il loro diritto nazionale, quando va oltre la direttiva 1999/44/CE può prevedere in aggiunta al diritto del professionista. Ciò avrebbe un impatto negativo su fiducia dei consumatori negli acquisti transfroInntoalltireer,i.è molto probabile che una tale modifica non si limiti ai professionisti dell'UE e che, di conseguenza, implichi il venir men della tutela offerta dalle norme imperative di diritto contrattuale dei consumatori nell transazioni commerciali cornofiepssionisti di paesi terzi.
Le opzioni 3 e 4 non rimuoverebbero gli ostacoli di diritto contrattuale agli scambi transfrontalieri per i beni.
L'opzione 5 potrebbe aiutare le imprese a vendere beni in tutta l'UE e potrebbe fornire a consumatori un llilvoe soddisfacente di tutela, che dipenderebbe molto dal contenuto delle norme contrattuali tipo che dovrebbero essere concordate dagli operatori del settore e grado di uso e accettazione del marchio di fiducia da parte delle imprese dell'UE. I consumaotri potrebbero sentirsi più sicuri nell'acquistare da professionisti stranieri cui è sta assegnato il marchio di fiducia UE. Tuttavia i professionisti continuerebbero ad esser obbligati a rispettare le norme imperative nazionali del paese di rbeitsuidaelenzdaela consumatore che prevedono un livello più elevato di tutela del consumatore rispetto al norme contrattuali tipo, e pertanto continuerebbero a dover sostenere costi legati al diri contrattuale.
Principaliripercussiondiellaproposta
La valutazione d'impatto prende in considerazione l'impatto di entrambe le proposte: quella direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e quella direttiva relativa a determinati aspetti dei contreantdtiitdai ovnline e di altri tipi di vendita a distanza di beni.
Le due proposte elimineranno le barriere agli scambi online transfrontalieri legate al diritt contrattuale, sia per i consumatori che per i professionisti. L'eliminazione di questi ostac costituirà un incentivo agli scambi transfrontalieri: se questi ostacoli verranno meno, alt 122000 imprese venderanno online oltre frontiera. Le esportazioni intra UE aumenteranno d circa 1 miliardo di euro. Grazie alla maggiore concorrenza al odneltintaeg, liioprezzi al
dettaglio caleranno in tutti gli Stati membri, con una media U- E0,2p5a%ri.aIn seguito a
questa diminuzione dei prezzi e a una maggiore fiducia dei consumatori derivante dai diri
uniformi garantiti a livello UE, la domanda ndseui mcoatori aumenterà. Il consumo delle
famiglie, che rispecchia il benessere dei consumatori, aumenterà in ogni Stato membro, c una media UE pari a0,+23%, che corrisponde a circa 18 miliardi di euro. Tra m7,i8lioen1i3
di nuovi consumatori inizieraandnoeffettuare acquisti online transfrontalieri. L'importo medio speso ogni anno da ciascun acquirente transfrontaliero aumenterà di 40 euro. Que aumento dell'offerta e della domanda avrà effetti diretti sulle principali variabili macroeconomiche discuano Stato membro e dell'Unione nel suo complesso. Si prevede che il PIL complessivo reale dell'UE crescerà stabilmente di circa 4 miliardi di euro l'anno.
Chiè interessateoin chemodo
Le imprese dovranno sopportare i costi necessari per colnlafonrmuoavrsai dairettiva, ma in
ultima analisi trarranno vantaggi maggiori dalle norme pienamente armonizzate per esporta
beni e contenuto digitale in tutta l'UE. Una volta attuate le nuove norme, le imprese no dovranno più adattare in larga misura leleclcaounstorattuali ai diritti di altri Stati membri, indipendentemente dal numero di Stati membri in cui vendono. Le PMI non saranno esenta dalla nuova legislazione altrimenti diminuirebbe la fiducia del consumatore nell'acquistare d loro. Non vi è alcumn otivo per tutelare meno il consumatore che acquista da una PMI anziché da un grande venditore. Un'esenzione comprometterebbe anche i vantaggi per le P derivanti da un unico corpus di norme applicabili in tutta l'UE. Al contrario, l'iniziativa sar partci olarmente utile alle PMI, che risentono maggiormente dei costi necessari per adattare loro contratti alle norme imperative di altri Stati membri e sono più spesso confinate a mercato interno rispetto ai loro concorrenti di maggiori dimensioni.biGli scam transfrontalieri sono un mezzo molto importante per le PMI per beneficiare dei vantaggi del economie di scala. Trovare clienti è difficile per le PMI. Nel contesto online sarà più facile, poiché internet consente di vendere online a costi isnpfettiorai lricommercio offline.
Per quanto riguarda in particolare i beni, attualmente le imprese che vendono solo "faccia faccia" non dovranno sostenere costi di adattamento. Le imprese che già vendono o intend vendere via internet ai consumatoriridiStaalti membri beneficeranno direttamente dei risparmi sui costi derivanti dalle norme dell'UE pienamente armonizzate. Le imprese ch attualmente vendono sia online che "faccia a faccia" non sopporteranno costi aggiunt dovuti all'esistenza di regimvi erdsii, poiché probabilmente non ci sarà alcuna frammentazione tra le norme sulla vendita online e quelle sulla vendita "faccia a faccia" beni o il suo impatto non sarà significativo. Se sorgeranno costi aggiuntivi, questi saran limitati e durerannoltsaonto per un breve periodo transitorio. Secondo i rappresentanti delle imprese al dettaglio, le imprese che adottano un approccio "omnichannel" posson effettivamente far fronte alle eventuali differenze transitorie tra le vendite online e quell "facciaa faccia" per i beni applicando i rispettivi standard più elevati a tutte le loro vendite quindi operare nell'ambito di un unico modello di attività.
Per le imprese, l'applicazione delle nuove norme comporterà un certo numero di obblighi n rapporti coni consumatori. Tuttavia, molti di questi obblighi sono già previsti a livello nazionale, seppur in gradi e misure diverse, a seguito della legislazione di armonizzazio minima dell'UE, e quindi le imprese li conoscono già. Per quanto riguardaareinilparticol prolungamento del termine per l'inversione dell'onere della prova da 6 mesi a due anni, que non dovrebbe avere un impatto molto significativo sulle imprese, dal momento che, stando dati recenti, nella pratica solo una minoranza di impsrteeseafifninsci hé i consumatori dimostrino la responsabilità del professionista durante l'intero periodo di garanzia legale d anni e che l'inversione dell'onere della prova opera spesso de facto durante l'intero period garanzia legale di 2 anni, con ciaammebnti minimi nel comportamento dei professionisti prima o dopo i 6 mesi su questo p35unto.
Il livello di protezione dei consumatori sarà più elevato di quello UE attuale. Ciò vale soprattutto per il prolungamento a due anni del termine per l'inelvl'eornseiorenededlla prova,
che risulterà allineato al periodo di garanzia legale. Rispetto alle norme nazionali vigenti, tu i consumatori dell'UE saranno quindi maggiormente tutelati sotto questo profilo (tranne in d Stati membri dove il livello rimadrreàntiico). Questa maggiore tutela favorirà l'esercizio dei diritti da parte dei consumatori, la cui fiducia dovrebbe aumentare in modo significativo, che è particolarmente importante per gli acquisti transfrontalieri, dato l'elemento di distan Sotto latri aspetti, ad esempio l'obbligo del consumatore di denunciare al venditore il difett del bene e il diritto del consumatore di risolvere il contratto anche se il difetto di conformi
35
Consumer market study on the functioning of Legal and Commercial Guarantees for consu(2m0e1r5s, idni tphreosEsUima xxxxxxxxxx.xxx)
del bene è di lieve entità, rispetto alle norme nazionali vpirgoepnotislta aumenterà il livello
di protezione nella maggior parte degli Stati membri; solo in un numero limitato di Stat membri determinati diritti aggiuntivi potrebbero risultare affievoliti in alcuni punti. Nel complesso, comunque, sarà assicuratollounelleivato di protezione dei consumatori e sarà rafforzata l'esecuzione delle norme. Inoltre, i consumatori non solo avranno accesso a u scelta più ampia di prodotti di professionisti di tutta l'UE a prezzi competitivi, ma potrann anche beneficiarepdriodotti di migliore qualità e più duraturi, in linea con il pacchetto della Commissione europea sull'economia circolare.
La proposta relativa alla vendita online e altri tipi di vendita a distanza di beni avrà un impat positivo suna serie di diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), in particolare l'artic3o8losulla protezione dei consumatori e l'a1r6ticsoulolla
libertà d'impresa.
Un corpus di norme pienamente armonizzate sulalaovnelinndeitdi beni garantirà un livello elevato di protezione dei consumatori, pienamente armonizzato in tutta l'UE, in conformit con l'articol3o8 della Carta, riconoscendo diritti chiari e specifici ai consumatori che
acquistano beni online a livelloonalzei o da altri Stati membri. Tuttavia, poiché queste
norme sostituiranno le norme nazionali vigenti applicabili ai beni, il livello di protezione d cui i consumatori godono in alcuni Stati membri potrebbe risultare inferiore.
L'introduzione di un corpdui snorme pienamente armonizzate sulla vendita online di beni contribuirà altresì a raggiungere l'obiettivo di cui all1'a6rdtieclolaloCarta, poiché le imprese potranno vendere più facilmente beni nell'UE sia a livello nazionale che transnazionale. L loro capacità di espandere la propria attività sarà quindi rafforzata.
Infine, diritti chiari di diritto contrattuale potranno contribuire a conseguire l'obiettivo dell'articolo47 della Carta (diritto ad un ricorso effettivo) giacché potranno potenziare la capacità di esercitare giudizialmente il diritto a un ricorso effettivo. Le nuove norme dovrebbero chiarire i rimedi disponibili in caso di controversie.
La proposta non avrà alcuna incidenza sul bilancio.
‡ Piani di attuazione e disposizioni di monitoraggio, valutazione e comunicazione
Gli Stati membri saranno tenuti a comunicare alla Commissione le misure di recepiment della direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita onlineipie ddii altri t vendita a distanza di beni. Queste misure definiranno il testo della legislazione adottata da Stati membri. La Commissione monitorerà tali misure, al fine di assicurare che sian conformi alla direttiva.
Conformemente adllaichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati a
accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o p documenti che chiariscano il rapporto tra gli elceomsetintutitivi di una direttiva e le parti
corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presen direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali docugmiuesntitfiicsaiata.
‡ Spiegazione dettagliata delle disposizioni specifiche della proposta
La proposta consta di 21 articoli. Molte di queste disposizioni derivano dalla direttiva1999/44/CE o dalla proposta di regolamento relativo a un diritto comune europeo della vendita.
L'articolo1 definisce l'oggetto e il campo di applicazione della direttiva precisando che quest stabilisce alcune norme concernenti la conformità, i rimedi e le modalità di esercizio de rimedi. La valutazione d'impatto che accompagnpaosletepnron ha individuato problemi per
i contratti B2B, di conseguenza la direttiva non tratta tale materia. La direttiva proposta non applica ai beni, quali DVD e CD, che incorporano contenuto digitale ma che fungono solo d vettore del contenuto dlieg,itnaé ai contratti a distanza per la fornitura di servizi. Si applica invece ai beni, quali gli elettrodomestici o i giocattoli, in cui il contenuto digitale è incorporato in modo tale che le sue funzioni sono subordinate alle funzionalità principali d bene e opera come parte integrante del bene. Inoltre, qualora il contratto di vendita contem sia la vendita di beni sia la fornitura di servizi, la direttiva proposta si applica solo alla par relativa alla vendita di beni.
L'articolo 2 contiene uenlenco di definizioni dei termini usati nella direttiva. Alcune definizioni discendono dall'attuale acquis (ad esempio quelle di "consumatore" e "bene") poiché si riferiscono agli stessi concetti dovrebbero essere applicate e interpretate in mo
coerenet con l'acquis. Altre derivano dalla direttiva 2011/83/UE o dalla proposta di
regolamento relativo a un diritto comune europeo della vendita.
L'articolo3 stabilisce che la direttiva proposta è una direttiva di piena armonizzazione. Gli Stati membri non tpraonno adottare o mantenere disposizioni legislative meno severe o più severe di quelle della direttiva proposta. Dal combinato disposto dell'articolo 3 e dell'articolo1 discende che nei settori non inclusi nel campo di applicazione della direttiva gli Stati membri possono continuare a legiferare.
L'articolo4 fissa i criteri di conformità che i beni devono soddisfare per rispettare il contratto Il bene deve innanzittutto essere conforme a quanto promesso nel contratto. Questo artic chiarisce inoltrehec, come regola generale, la conformità del bene deve essere valutata non solo in relazione alle clausole contrattuali, ma anche rispetto a determinati criteri soggettiv
oggettivi applicabili per salvaguardare i legittimi interessi di entramdbele vendita. Tali ulteriori criteri oggettivi sono stabiliti agli articoli 5, 6 e 7.
cleonptararttito di
L'articolo5 fissa i criteri oggettivi per la conformità del bene. In assenza di clausole contrattuali esplicite che specificano i criteri di confoermneitàd,eivl ebessere conforme a tali criteri oggettivi.
L'xxxxxxxx0 precisa che il difetto di conformità derivante dall'imperfetta installazione del bene è considerato difetto di conformità del bene se i motivi dell'imperfetta installazione rientran nella sfrea di responsabilità del venditore.
L'articolo7 contiene un requisito di conformità aggiuntivo relativo agli eventuali vizi giuridici del bene. Tale norma dispone che il bene deve essere libero da qualsiasi diritto di terz compresi quelli basati spurlolaprietà intellettuale.
L'articolo8 precisa in quale momento devono sussistere i motivi del difetto di conformità affinché sorga la responsabilità del venditore per inadempimento. Di norma, analogamen alla direttiva 2011/83/UE, si tratta del momelnptoasdseaggio del rischio, ossia il momento in
cui il consumatore o un terzo da lui designato, tra cui il vettore incaricato dal consumato ottiene il controllo del bene. Se il bene deve essere installato, il momento rilevante per determinazione delloancformità è quando l'installazione è terminata o dopo che è trascorso un lasso di tempo ragionevole a disposizione del consumatore per effettuare l'installazione comunque non oltre 30 giorni dal momento del passaggio del rischio. Infine, il paragrafo dell'articolo8 trasferisce al venditore l'onere di provare l'assenza di difetti di conformità per un periodo di due anni.
L'articolo9 elenca i rimedi a disposizione del consumatore in caso di difetto di conformità, armonizzando pienamente l'ordine inpocsusiono essere esperiti. In primo luogo, il consumatore ha diritto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un lasso di tem ragionevole e senza notevoli inconvenienti. In secondo luogo, qualora il difetto di conformi non sia, o non posssaeeres, corretto mediante riparazione o sostituzione, il consumatore ha diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto. L'articolo conferisce inoltre consumatore il diritto di rifiutarsi di adempiere fino a quando non è ripcroinsftionramtaitàla
del bene.
L'articolo10 impone al venditore che corregge il difetto di conformità mediante sostituzione l'obbligo di riprendere possesso a proprie spese del bene sostituito. Il venditore può ripren il bene difettoso e installare quelloonpueorvsonalmente oppure incaricare un terzo a proprie spese. L'articolo precisa inoltre che il consumatore non è tenuto a pagare per l'uso fatto bene sostituito prima della sostituzione.
L'articolo11 chiarisce che spetta al consumatore scegliepraeratzriaonrie e sostituzione
purché il rimedio prescelto non sia impossibile o illecito né sproporzionato rispetto al rimed alternativo. Prevede inoltre i criteri per valutare se il rimedio prescelto è sproporzionat rispetto al rimedio alternativo.
L'articolo 12 fornisce orientamenti sulle modalità di calcolo della riduzione del prezzo.
L'articolo13 disciplina le modalità e le conseguenze dell'esercizio del diritto alla risoluzione del contratto. Il diritto di risolvere il contratto per difetto di àcoènufonrmrimitedio di ultima
istanza, applicabile quando le altre modalità per correggere il difetto di conformità non so possibili o non hanno avuto esito positivo. Il consumatore gode di tale diritto anche quand difetto di conformità è di lieve enLt'iatàrt.icolo precisa che il consumatore può risolvere il contratto con qualsiasi mezzo di comunicazione, e che se il difetto di conformità riguard soltanto una parte dei beni consegnati a norma del contratto la risoluzione può essere s parziale. Tuttaav,i se il difetto di conformità può giustificare la risoluzione del contratto nel suo insieme, la risoluzione non deve essere limitata a una parte del contra1tt3o. L'articolo prevede inoltre che a seguito della risoluzione il bene deve esserererceisstaitnuditoo,cphe
entro 14 giorni il venditore deve rimborsare a proprie spese al consumatore il prezzo da que pagato e che quest'ultimo deve restituirgli a sue spese il bene difettoso. Infine, l'articolo fis l'obbligo del consumatore, a determinatzeiocnoinrdeistrittive, di pagare il valore monetario
del bene che non può essere restituito e, in misura limitata, di pagare per la diminuzione valore del bene.
L'articolo14 mantiene il termine di due anni per la disponibilità dei rimedi previsti dalla direttiva proposta. Se in alcuni Stati membri i diritti riconosciuti al consumatore9 dall'articolo sono soggetti a prescrizione, il termine di prescrizione non può essere inferiore a due anni.
L'articolo15 stabilisce obblighi di trasparenza per le gacroamnzmieerciali emesse dal venditore, ad esempio per quanto riguarda la forma e il contenuto della dichiarazione garanzia. Inoltre dispone che la garanzia vincola il venditore secondo le condizioni figuran nella pubblicità, nelle informazioni precuoanltiraettnella dichiarazione di garanzia. Precisa infine che se le condizioni indicate ad esempio nella pubblicità differiscono da quell contenute nella dichiarazione di garanzia prevalgono quelle più vantaggiose per i consumatore.
L'articolo16 accorda afol rnitore il diritto di regresso nel caso di un atto o un'omissione di una persona nei precedenti anelli della catena di transazioni commerciali che ha determinato responsabilità del venditore per difetto di conformità verso il consumatore.dLi e modalità esercizio di questo diritto devono essere disciplinate dalla legislazione nazionale degli St membri.
L'articolo 17fa obbligo agli Stati membri di provvedere a che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto delle disposilzaiodniriedtetilva proposta.
L'articolo18 afferma l'imperatività delle norme di diritto contrattuale dei consumatori figuranti nella direttiva, utilizzando la clausola abituale secondo cui qualsiasi deroga, a dan del consumatore, alle prescrizioni contneenlulate direttiva non è vincolante per il consumatore.
L'articolo19 dispone le modifiche di altri atti legislativi dell'UE. Modifica la direttiva1999/44/CE al fine di evitare sovrapposizioni tra i due strumenti. 1L9'articolo aggiunge anche un riferimeanlltaodirettiva nell'allegato del regolamento (2C0E0)6n/2.004,
in modo da facilitare la cooperazione transnazionale in materia di esecuzione della direttiva nell'allegato I della direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del23 aprlie 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei c3o6,nsumatori in modo da garantire che spiarnootetti gli interessi collettivi dei consumatori stabiliti nella presente direttiva.
L'articolo20 stabilisce il termine per il recepimento da parte degli Stati membri. L'articolo 21 stabilisce la data di entrata in vigore della direttiva.
L'articolo22 specifica i destinatari della direttiva.
36
GU L 110 dell'1.5.2009, pa3g0..
2015/0288 (COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa a determinai taspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a
distanza di beni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in pl'aarrttiiccoollaore114, vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale37e,uropeo
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue:
(1) Al fine di restare concorrenziale sui mercati mondiali, l'Unione deve riuscire a rispondere alle molteplici sfide poste oggi da un'economia sempre più trainata dall tecnologia. La strategia per il mercato unico3d8 isgtiatabilliesce un quadro completo
per agevolare l'integrazione della dimensione digitale nel mercato unico. Il primo pilastro della strategia affronta la frammentazione negli scambi intra UE, trattando tutti i principali ostacoli allo sviluppo del commercoinoiceolettrtar nsfrontaliero.
(2) Se si vuole instaurare un autentico mercato unico digitale, è necessario armonizza determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, prendendo come riferimento un livello elevato di protezione dei consumatori.
(3) Il commercio elettronico è il principale motore di crescita nel mercato unico digitale. Tuttavia il suo potenziale di crescita è lungi dall'essere pienamente sfruttato. Al fine d rafforzare la competitività dell'Unione e stimolare la crescita, l'Uvenioagnierede rapidamente e incoraggiare gli attori economici a sfruttare al massimo il potenzial offerto dal mercato unico digitale. Il pieno potenziale del mercato unico digitale può essere sfruttato soltanto se tutti gli operatori di mercato sonoi ianccgerdaedroe d agevolmente alle vendite online di beni ed effettuare con fiducia transazioni di commercio elettronico. Le norme di diritto contrattuale in base alle quali gli operator di mercato concludono transazioni commerciali sono tra i fattori lfiodnedlalamenta decisione delle imprese di offrire beni online oltre frontiera. Tali norme influenzano anche la volontà dei consumatori di scegliere fiduciosamente questo tipo di acquisto.
(4) Sebbene le vendite online di beni costituiscano la grande madgegllieorvaennzdaite a
distanza nell'Unione, è opportuno che la presente direttiva riguardi tutti i canali di
37
* 8 & > « @ G H O > « @ S D J > « @
38
COM(2015) 192 final.
vendita a distanza, comprese le vendite per telefono e quelle per corrispondenza, fine di evitare ingiustificate distorsioni della concorrenrezaceoncdriezaioni di parità
per tutte le imprese che vendono a distanza.
(5) Le norme dell'Unione applicabili alla vendita online e agli altri tipi di vendita a distanza di beni sono ancora frammentate, benché le norme riguardanti gli obblighi d informativaprecontrattuale, il diritto di recesso e le condizioni di consegna siano già state pienamente armonizzate. Altri elementi contrattuali essenziali, quali i criteri di conformità, i rimedi e le modalità per il loro esercizio in caso di non conformità del bene al contratto, sono stati oggetto dell'armonizzazione minima prevista dalla direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del C3o9.nsGigliliSotati membri
hanno avuto facoltà di andare oltre le norme dell'Unione e introdurre norme che garantiscano un llilvoeancora più elevato di protezione dei consumatori. Procedendo in tal senso sono intervenuti, in misura diversa, su vari elementi. Di conseguenza, og esistono divergenze significative tra le disposizioni nazionali che recepiscono l legislazione delln'Uione in materia di diritto contrattuale dei consumatori riguardo agli elementi essenziali di un contratto di vendita, quali l'assenza o l'esistenza di un gerarchia di rimedi, il periodo di garanzia legale, il termine per l'inversione dell'onere della prvoa e la denuncia del difetto al venditore.
(6) Le disparità esistenti possono ripercuotersi negativamente sulle imprese e su consumatori. A norma del regolamento (5C9E3)/2n0. 08 del Parlamento europeo e del Consigli4o0, le imprese che rivolgono la lottriovitaà ai consumatori di altri Stati membri devono tener conto delle norme imperative di diritto contrattuale dei consumatori del paese di residenza abituale del consumatore. Poiché tali norm differiscono fra gli Stati membri, le imprese possono rdofrvoenrtefaa costi aggiuntivi. Di conseguenza molte imprese preferiscono continuare a operare su mercato interno o esportare solo in uno o due Stati membri. La scelta di ridurre a minimo l'esposizione ai costi e ai rischi associati al commercio elettronico transfrontaliero si traduce in perdite di opportunità di espansione commerciale e d economie di scala. Questo fenomeno interessa soprattutto le piccole e medie imprese
(7) Sebbene grazie all'applicazione del regolamento (CE) n. 593/2008 i consumatori godano di un livello elevato di protezione quando acquistano dall'estero online o co un'altra modalità di acquisto a distanza, la frammentazione si ripercuote negativamen anche sul loro grado di fiducia nel commercio elettronico. I fattori che aconcorrono minare la loro fiducia sono molteplici, tuttavia l'incertezza sui diritti contrattuali essenziali è tra le loro preoccupazioni principali. Tale incertezza sussiste a prescinde dal fatto che il consumatore sia tutelato dalle disposizioni impderiraititvoe di contrattuale dei consumatori del suo Stato membro nel caso in cui il venditore diriga sua attività transfrontaliera verso tale Stato membro o che il consumatore concluda contratto transfrontaliero con un venditore che non esercitvaitlàa csouma matetirciale
nello Stato membro del consumatore.
(8) Per risolvere tali problemi, le imprese e i consumatori dovrebbero poter fare affidamento su un corpus di norme mirate pienamente armonizzate relative alla vendita online e agli altri tipi di vaenadidt istanza di beni. Sono necessarie norme uniformi in relazione a quegli elementi essenziali del diritto contrattuale dei
39
Direttiva 1999/44/CE del Parleanmto europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo
(GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12).
40
Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 200a8p, psluicllablieleggaelle obbligazioni contrattuali (Roma I),
(GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).
consumatori che con l'attuale approccio di armonizzazione minima hanno portato differenze e barriere commerciali in tutta l'.Unione
(9) Norme pienamente armonizzate in materia di diritto contrattuale dei consumatori renderanno più facile per i professionisti offrire i loro prodotti in altri Stati membri. Le imprese vedranno ridotti i propri costi, in quanto non dovranno poinùtotedniere c diverse norme imperative a tutela del consumatore. Godranno di una maggiore certezza giuridica in caso di vendita a distanza in altri Stati membri, grazie a un quadr stabile di diritto contrattuale.
(10) La maggiore concorrenza tra i dettagplriaonbtai bilmente determinerà una scelta più ampia a prezzi più concorrenziali per i consumatori. Questi ultimi beneficeranno di un livello elevato di protezione e dei miglioramenti in termini di benessere garantiti dalle norme mirate pienamente armonizziaòtep. eCrmetterà a sua volta di aumentare la fiducia dei consumatori nel commercio transfrontaliero a distanza, soprattutto onlin Sapendo di godere degli stessi diritti in tutta l'Unione, i consumatori si sentiranno pi sicuri nell'acquistare a distanrzeafrooltntiera.
(11) La presente direttiva riguarda le norme applicabili alla vendita online e agli altri tipi di vendita a distanza di beni soltanto in relazione a quegli elementi contrattuali essenzia necessari per superare le barriere legate alcodnirtirtatottuale nel mercato unico digitale. A tal fine, è opportuno armonizzare pienamente le norme riguardanti i requisiti di conformità, i rimedi a disposizione del consumatore per non conformità de bene al contratto e le modalità per il loro eseracuizmioe,netare il livello di protezione
dei consumatori rispetto alla direttiva 1999/44/CE.
(12) Qualora un contratto includa elementi sia di vendita di beni sia di fornitura di servizi la presente direttiva dovrebbe applicarsi soltanto alla partearevleantidviataadlli beni, conformemente all'approccio adottato dalla direttiva 2011/83/UE.
(13) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai beni, quali DVD e CD, che incorporano contenuto digitale ma che fungono solo da vettore del contenuto digital Dovrebbe invece applicarsi ai beni, quali gli elettrodomestici o i giocattoli, in cui il contenuto digitale è incorporato in modo tale che le sue funzioni sono subordinate al funzionalità principali del bene e che il contenuto digitale opera come nptaerte integra del bene.
(14) La presente direttiva non dovrebbe incidere sul diritto contrattuale degli Stati membr nei settori che non disciplina. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di prevedere condizioni più dettagliate per quegli aspipeltitni adtiisdcalla presente
direttiva ma non pienamente armonizzati, ossia i termini di prescrizione per l'esercizi dei diritti del consumatore, le garanzie commerciali e il diritto di regresso del venditore.
(15) Quando fanno riferimento agli stessi c,onlecenttoi rme della presente direttiva dovrebbero essere applicate e interpretate in modo coerente con le norme dell direttiva 1999/44/CE e della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consigli4o1, come interpretate dalla giurisprudenza delldai Cgoiurstetizia dell'Unione europea.
(16) A fini di chiarezza giuridica, la direttiva contiene una definizione di contratto di vendita. In base a tale definizione rientrano nel campo di applicazione della direttiva
41
Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatocria, rdeeclalantdeirmetotidviafi 93/13/CEE del
Consiglioe della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE delirCetotinvsaig9l7io/7e/ClEa del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
anche i contratti in cui i beni devonoraaenscsoere prodotti o fabbricati, anche secondo le specifiche del consumatore.
(17) A fini di chiarezza e certezza del diritto per i venditori e i consumatori, la direttiva dovrebbe definire la nozione di contratto. Questa definizione dovrebbe basarsi sull tradizioni comuni di tutti gli Stati membri e richiedere, per l'esistenza di un contratto un accordo diretto a creare obbligazioni o produrre altri effetti giuridici.
(18) Al fine di conciliare l'esigenza della certezza giuridica con un'adeguliatàta flessibi delle norme giuridiche, qualsiasi riferimento nella presente direttiva a ciò che ci si pu aspettare da una persona o a ciò che una persona può aspettarsi dovrebbe intende fatto a quanto ci si può ragionevolmente aspettare. La ragionevolbeezzeasdseorvereb accertata obiettivamente, tenendo conto della natura e dello scopo del contratto, del circostanze della fattispecie, degli usi e delle pratiche vigenti presso le parti interessate. In particolare, il termine ragionevole per completarzeiolnae roipalara sostituzione dovrebbe essere accertato obiettivamente, tenendo conto della natura bene e del difetto di conformità.
(19) Al fine di garantire chiarezza su ciò che il consumatore può aspettarsi dal bene e ciò cui il venditore è responseabinil caso di mancata consegna di quanto atteso, è essenziale armonizzare pienamente le norme sulla conformità al contratto. L'applicazione di una combinazione di criteri soggettivi e oggettivi dovrebbe salvaguardare i legittimi interessi di entrambtei dlei upnarcontratto di vendita. La conformità al contratto dovrebbe essere valutata tenendo conto non solo dei requis che sono stati effettivamente stabiliti nel contratto, incluso nell'ambito delle informazioni precontrattuali che costituisconotepgarratentiendel contratto, ma anche
di determinati requisiti oggettivi che costituiscono gli standard normalmente attesi d un bene, in particolare in termini di idoneità allo scopo, imballaggio, istruzioni di installazione e normale qualità e prestazioni.
(20) Un gran numero di beni di consumo è destinato ad essere installato prima di pote essere utilmente usato dal consumatore. Pertanto, qualsiasi difetto di conformit derivante dall'imperfetta installazione del bene dovrebbe essere considerato difetto conformità al contratto quando l'installazione è stata effettuata dal venditore o sotto suo controllo, o quando il bene è stato installato dal consumatore ma l'imperfett installazione dipende da un errore delle istruzioni di installazione.
(21) La conformità dovrebbe assicurare l'assenza sia di difetti materiali sia di vizi giuridici. I diritti dei terzi e altri vizi giuridici possono infatti impedire al consumatore di godere del bene conformemente al contratto qualora il titolare del dirittotimesaigmaenletgeit
che il consumatore cessi di violare il suo diritto. Il venditore dovrebbe pertanto garantire che il bene è libero da qualsiasi diritto di terzi che preclude al consumatore godere del bene conformemente al contratto.
(22) Xxxxxxx preservareliblaertà contrattuale sui criteri di conformità al contratto, tuttavia, per impedire che la responsabilità per difetto di conformità venga elusa e garantire u livello elevato di protezione dei consumatori, qualsiasi deroga, a danno degli interes del conusmatore, alle norme imperative sui criteri di conformità e sull'imperfetta installazione dovrebbe essere valida solo se il consumatore ne è stato espressame informato e vi ha espressamente acconsentito al momento della conclusione de contratto.
(23) Assicurare una maggiore durabilità dei beni di consumo è importante per raggiunger modelli di consumo più sostenibili e un'economia circolare. È inoltre essenziale
impedire l'accesso al mercato dell'Unione ai beni non conformi, rafforzando la vigilanza dlemercato e fornendo i giusti incentivi agli operatori economici, al fine di accrescere la fiducia nel mercato unico. Per raggiungere tali obiettivi, una legislazion dell'UE specifica per prodotto è l'approccio più appropriato per introdurre il requisit della durabilità e altri requisiti di prodotto, in relazione a tipi o gruppi specifici di prodotti, utilizzando criteri ad hoc. La presente direttiva dovrebbe pertanto esser complementare agli obiettivi perseguiti dalla legislazione settoriale specifica dell'Unione. Nella misura in cui una dichiarazione precontrattuale che forma parte integrante del contratto contiene informazioni specifiche sulla durabilità, il consumatore dovrebbe potervi fare affidamento quale parte dei criteri di conformità.
(24) Per rafforzare la certezza giuridica per i consumatori e i venditori occorre che sia chiaramente indicato il momento in cui la conformità del bene al contratto deve esser valutata. Al fine di garantire la coerenza tra la presente direttiva e la direttiva2011/83/UE è opportuno che il momento del passaggio del rischio coincida con il momento della valutazione della conformità del bene. Tuttavia, qualora il bene debba essere installato tale momento rilevante dovrebbe essere adattato.
(25) La possibilità per gltiaSti membri di mantenere l'obbligo di denuncia in capo al consumatore può far sì che quest'ultimo perda facilmente un fondato diritto a u rimedio in caso di tardiva od omessa denuncia, soprattutto nelle transazioni commerciali transfrontaliere in cupipsliica la legislazione di un altro Stato membro e
il consumatore non è a conoscenza dell'obbligo di denuncia previsto da tale paes Pertanto non dovrebbe essere disposto l'obbligo di denuncia in capo al consumato Di conseguenza dovrebbe essere favtietoto dai gli Stati membri di introdurre o mantenere l'obbligo per il consumatore di denunciare al venditore il difetto di conformità entro un determinato termine.
(26) Affinché le imprese possano avvalersi di un corpus unico di norme applicabili in tutt l'Unione, è necessario armonizzare pienamente il periodo di tempo durante il quale l'onere di provare il difetto di conformità è invertito a favore del consumatore. Nei primi due anni, per poter beneficiare della presunzione di difetto di conformità il consumatore dovrebbe dimostrare soltanto che il bene non è conforme, senza dove dimostrare che il difetto di conformità sussisteva effettivamente al momento rilevant per la determinazione della conformità. Al fine di rafforzare la certezza giuridica sui rimedidisponibili per difetto di conformità al contratto ed eliminare uno dei principali ostacoli al mercato unico digitale è opportuno stabilire un ordine pienamente armonizzato per l'esercizio dei rimedi. In particolare, quale primo rimedio, il
consumatore vdroebbe poter scegliere tra la riparazione e la sostituzione onde
contribuire a mantenere la relazione contrattuale e la fiducia reciproca. Inoltre, il fatto di consentire al consumatore di chiedere la riparazione dovrebbe incoraggiare u consumo sosteneibeilcontribuire a una maggiore durabilità dei prodotti.
(27) La scelta del consumatore tra riparazione e sostituzione dovrebbe essere limitata so nei casi in cui l'opzione scelta sia sproporzionata rispetto all'altra opzione disponibi oppure sia impoibsisle o illecita. Ad esempio, sarebbe sproporzionato chiedere la sostituzione di un bene lievemente graffiato se la sostituzione comporta costi notevo mentre, al tempo stesso, il graffio potrebbe essere facilmente riparato.
(28) Qualora il venditore naobnbia corretto il difetto di conformità mediante riparazione o sostituzione senza inconvenienti significativi per il consumatore entro un termin ragionevole, il consumatore dovrebbe avere diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contraItnto.particolare la riparazione o sostituzione dovrebbe essere
effettuata entro un termine ragionevole. La ragionevolezza del termine dovrebbe essere accertata obiettivamente, tenendo conto della natura del bene e del difetto conformità. Se allo scaddeerel termine ragionevole il venditore non ha corretto il difetto di conformità, il consumatore non dovrebbe essere tenuto ad accettare ulterio tentativi del venditore in relazione allo stesso difetto di conformità.
(29) Considerato che il diritto di vreisroel il contratto per difetto di conformità è un importante rimedio applicabile qualora la riparazione o la sostituzione non sia possibile o non abbia avuto esito positivo, il consumatore dovrebbe godere di tal diritto anche nei casi in cui il difetctoondfiormità è di lieve entità. In tal modo si fornirebbe un forte incentivo a correggere tutti i difetti di conformità in una fase precoce. Al fine di rendere effettivo il diritto del consumatore di risolvere il contratto,
qualora il consumatore acquisntii mbeultipli, alcuni dei quali accessori al bene
principale e che il consumatore non avrebbe acquistato senza il bene principale, e difetto di conformità riguardi il bene principale, il consumatore dovrebbe avere il diritto di risolvere il contratto eaninchrelazione ai beni accessori, anche se questi sono conformi al contratto.
(30) La presente direttiva dovrebbe fissare solo i principali effetti della risoluzione del contratto da parte del consumatore per difetto di conformità e le modaliotà di esercizi del diritto alla risoluzione, in particolare l'obbligo delle parti di restituire quanto ricevuto. Pertanto, il venditore dovrebbe essere tenuto a rimborsare il prezzo ricevut dal consumatore e il consumatore dovrebbe restituire il bene.
(31) Al fine digarantire l'effettività del diritto del consumatore di risolvere il contratto e prevenire nel contempo il suo arricchimento ingiustificato, l'obbligo del consumator di pagare per la diminuzione del valore del bene dovrebbe essere limitato ai casi in cu la diminuzione supera l'uso normale. In ogni caso il consumatore non dovrebbe esse tenuto a pagare un importo superiore al prezzo concordato per il bene. Qualora l restituzione del bene sia resa impossibile dalla sua distruzione o perdita, il consumatordeovrebbe pagare il valore monetario del bene distrutto. Tuttavia se la distruzione o la perdita è dovuta al difetto di conformità del bene al contratto il consumatore non dovrebbe essere tenuto a pagare il valore monetario.
(32) Al fine di rafforzare claertezza giuridica per i venditori e, in generale, la fiducia dei consumatori negli acquisti transfrontalieri, è necessario armonizzare la durata de periodo durante il quale il venditore è responsabile di qualsiasi difetto di conformit sussistente al meonmto in cui il consumatore acquisisce il possesso fisico del bene. Considerato che nell'attuare la direttiva 1999/44/CE la grande maggioranza degli Stati membri ha previsto un periodo di due anni e che nella pratica gli operatori di mercat lo consideranuon lasso di tempo ragionevole, tale periodo dovrebbe essere mantenuto.
(33) Al fine di garantire una maggiore consapevolezza dei consumatori e facilitare l'osservanza delle norme dell'Unione sui diritti dei consumatori in caso di beni no conformi, la preenste direttiva dovrebbe allineare il periodo di inversione dell'onere della prova a favore del consumatore al periodo di responsabilità del venditore pe qualsiasi difetto di conformità.
(34) Onde assicurare la trasparenza, dovrebbero essere intterromdiontatitidoebblighi di trasparenza per le garanzie commerciali. Inoltre, al fine di rafforzare la certezza giuridica ed evitare che i consumatori siano indotti in errore, la presente direttiva prevede che, qualora le condizioni di garanzia commercainatlei nfiegiumr essaggi pubblicitari o nelle informazioni precontrattuali siano più favorevoli al consumatore d quelle della dichiarazione di garanzia, prevalgano le condizioni più vantaggiose.
(35) Considerato che il venditore è responsabile nei concfroonnstiudmealtore di qualsiasi
difetto di conformità del bene risultante da un atto o da un'omissione del venditore o un terzo, è giustificato che il venditore possa agire nei confronti della persona responsabile in un anello precedente della catenaazidointiracnosmmerciali. Tuttavia,
la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il principio della libertà contrattual nei rapporti tra il venditore e le altre parti della catena di transazioni commerciali. Le precisazioni sull'esercizio di quel diripttaor,ticnolare la persona nei cui confronti tali rimedi devono essere esercitati e le modalità di esercizio, dovrebbero essere indica dagli Stati membri.
(36) Le persone o le organizzazioni che in base alla legislazione nazionale siano considerate titoladriiun diritto o interesse legittimo nella tutela dei diritti contrattuali dei consumatori dovrebbero disporre del diritto di promuovere un'azione giudiziari dinanzi a un tribunale o ad un'autorità amministrativa competente a decidere de reclami oppureparomuovere un'adeguata azione giudiziaria.
(37) La presente direttiva dovrebbe fare salva l'applicazione delle norme di diritto internazionale privato, in particolare il regolamento5(9C3E/2)0n0.8 del Parlamento e
il regolamento (UE) 1n2.15/2012 del Prlaamento europeo e del Cons42i.glio
(38) È opportuno modificare la direttiva 1999/44/CE per escludere dal suo campo di applicazione i contratti di vendita a distanza.
(39) Il regolamento (CE) 2n0.06/2004 del Parlamento europeo e del Co4n3 sdiogvliroebbe
essere modificato per includere un riferimento alla presente direttiva nel suo allegato al fine di facilitare la cooperazione transnazionale in materia di esecuzione della presente direttiva.
(40) La direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del oC4o4 ndsoivgrliebbe essere modificata per includere un riferimento alla presente direttiva nel suo allegato, al fin di garantire che siano protetti gli interessi collettivi dei consumatori stabiliti nella presente direttiva.
(41) Conformemente alla dichiarazpioonlietica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti es4p5,ligcalitiSvitati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di
recepimento con uno o più documenti chreisccahnioa il rapporto tra gli
elementci ostitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che l trasmissione di tali documenti sia giustificata.
(42) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire contribuire al funzionamento de mercato interno affrontando in modo coerente gli ostacoli di diritto contrattuale all vendita online e agli altri tipi di vendita a distanza di beni, nsoenrepucoònesseguito
in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La perettsiveantsei dliimr ita a
42
Regolamento (UE) 1n2. 15/2012 del Plaarmento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.121.)2. 012, pag.
43
Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Paernlatomeuropeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili
dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1).
44
Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e deigl liCoo, ndsel 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori
(GU L 166 dell'1.5.2009, pag. 51).
45
GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio d proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(43) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolaredalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente gli articoli 16, 38 e 47,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
1. La presente direttiva stabilisce determinate prescrizioni concenrtnraetnttii dii co
vendita a distanza conclusi tra venditori e consumatori, in particolare le norme sull conformità dei beni, sui rimedi in caso di non conformità e sulle modalità di esercizio dei rimedi.
2. La presente direttiva non si applica ai contrattatinazaddisi fornitura di servizi. Tuttavia, qualora un contratto contempli sia la vendita di beni sia la fornitura di servizi, la presente direttiva si applica alla parte relativa alla vendita di beni.
3. La presente direttiva non si applica ai supporotlii dcuhreevincorporano contenuto digitale utilizzati esclusivamente come vettore per la fornitura del contenuto digitale al consumatore.
4. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni normative generali nazionali in materia contrattuale, quali lemneorsulla formazione, validità o efficacia del contratto, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto, nella misura i cui gli aspetti in questione non sono disciplinati dalla presente direttiva.
Articolo 2 Definizioni
Ai fini della presendteirettiva si intende per:
(a) "contratto di vendita": il contratto in base al quale il venditore trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni, compresi i beni da fabbricare o produrre, al consumatore e quest'ultimo ne paga o si impegna a pailgparrenzezo;
(b) "consumatore": qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
(c) "venditore": qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti oggetto della presente direttiva, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto;
(d) "bene": qualsiasi bene mobile materiale tranne:
a) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie;
b) l'acqua, il gas e l'elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;
(e) "contratto di vendita a distanza": qualsiasi contratto di vendita concluso nel quadro
di un regime organizzato a distanza senza la presesnizca
fei
simultanea del
venditore e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza, incluso via internet, fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
(f) "supporto durevole": ognitrsumento che permetta al consumatore o al venditore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse
sono destinate e che permetta la riproiodnuez memorizzate;
identica delle informazioni
(g) "garanzia": qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore (il "garante"), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformità, di rimborsarepirlezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità spdionibile al momento o prima della conclusione del contratto;
(h) "contratto": l'accordo diretto a creare obbligazioni o produrre altri effetti giuridici;
(i) "riparazione": nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene per renderlo conforme al contratot ;
(j) "senza spese": senza i costi necessari per rendere conformi i beni, in particolar modo con riferimento alle spese di spedizione e per la mano d'opera e i materiali.
Articolo 3
Livello di armonizzazione
Gli Stati membri non mantengono o adottano dsisizpioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al consumatore un livello di tutela diverso.
Articolo 4 Conformità al contratto
1. Il venditore provvede a che, per essere conformceonatlratto, il bene, se del caso:
(a) corrisponda alla quantità, qualità e descrizione contrattuale nonché alla qualità e descrizione del campione o modello eventualmente mostrato dal venditore al consumatore;
(b) sia idoneo ad ogni uso speciale voluto dal constourmeae che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato;
(c) abbia le qualità e le prestazioni indicate in qualsiasi dichiarazione precontrattuale che formi parte integtreandel contratto.
2. Per essere conforme al contratto, il bene deve inoltre soddisfare le prescrizioni degli articoli 5, 6 e 7.
3. Qualsiasi accordo che escluda quanto previsto agli articoli 5 e 6 oppure vi deroghi ne modifichi gli effetti a danno dnesl ucmo atore è valido solo se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza della specifica condizio del bene e l'ha accettata espressamente.
Il bene deve, se del caso:
Articolo 5
Requisiti di conformità del bene
(a) essere idoeno a tutti gli scopi per i quali si impiegano di norma beni aventi le stesse caratteristiche;
(b) essere consegnato con quegli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l'installazione o altre istruzioni, che il consumatore può aspettarsi di ricevere;
(c) avere la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore o altre personenei precedenti anelli della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, a meno che il venditore non dimostri che:
i) non era a conoscenza e non poteva ragionevolmente essere a conoscenza della dichiarazione;
ii) la dichiarazione è stata croertta entro il momento della conclusione del contratto, oppure
iii) la decisione di acquistare il bene non ha potuto essere influenzata dalla dichiarazione.
Articolo 6 Imperfetta installazione
Quando il bene è installato in modo non corretto, l'eventduifaeletto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione è considerato difetto di conformità del bene al contratto se:
(a) il bene è stato installato dal venditore o sotto la sua responsabilità, oppure
(b) il bene, concepito per essere istallato dal constourme,a è stato istallato dal consumatore in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.
Articolo 7 Diritti dei terzi
Al momento rilevante per la determinazione della conformità al contratto ai sensi dell'articolo8, il bene deve essere libero da qualsiasi diritto di terzi, anche in materia di proprietà intellettuale, in modo da poter essere utilizzato conformemente al contratto.
Articolo 8
Momento rilevante per la determinazione della conformità al contratto
1. Il venditore risponde di qualsiasi difetto di conformità al contratto sussistente a momento in cui:
(a) il consumatore o un terzo da lui designato e diverso dal vettore acquisisce il possesso fisico del bene, oppure
(b) il bene è consegnato al vettore sceltlocdoansumatore, qualora tale vettore non sia stato proposto dal venditore o il venditore non proponga alcun mezzo di trasporto.
2. Qualora il bene sia installato dal venditore o sotto la sua responsabilità, il consumatore acquisisce il possesso fisico edneel bnel momento in cui l'installazione
è terminata. Qualora il bene sia concepito per essere installato dal consumatore, il consumatore acquisisce il possesso fisico del bene allo scadere di un lasso di tempo
ragionevole per effettuare l'installazione, momento di cui al paragrafo 1.
oemcunque non oltre 30 giorni dal
3. Qualsiasi difetto di conformità al contratto che si manifesta entro due anni dal momento di cui ai paragrafi 1 e 2 si presume che fosse sussistente in tale momento, salvo che ciò sia incomptibaile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
Articolo 9
Rimedi del consumatore per difetto di conformità al contratto
1. In caso di difetto di conformità al contratto, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, daellconformità del bene da parte del venditore mediante riparazione o sostituzione, a norma dell'artico1lo1.
2. La riparazione o la sostituzione è effettuata entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenendoo cdoenllta natura del bene
e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene.
3. Il consumatore ha diritto alla riduzione proporzionale del prezzo in conformità dell'articolo12 o alla risoluzione del contratto ai sensi dell'artic1o3loquando:
(a) la riparazione o la sostituzione è impossibile o illecita;
(b) il venditore non ha effettuato la riparazione o la sostituzione entro un periodo ragionevole;
(c) la riparazione o la sostituzione arrecherebbe notevoli inconvenienti al consumatore, oppure
(d) il venditore ha dichiarato, o risulta altrettanto chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del bene al contratto entro un periodo ragionevole.
4. Fintantoché il venditore non ripristina la conformità del bene al contratto il consumatore ha diritto di rifiutarsi di pagare qualsiasi parte di prezzo non ancora versata.
5. Il consumatore non ha diritto al rimedio nella misura in cui ha contribuito al difetto di conformità al contratto o ai suoi effetti.
Articolo 10 Sostituzione del ben
1. Il venditore che abbia corretto il difetto di conformità al contratto mediante sostituzione riprende possesso a proprie spese del bene sostituito, a meno che le p non abbiano convenuto diversamente dopo che il difetto di conformità è stato portat all'attenzione del venditore da parte del consumatore.
2. Qualora il consumatore abbia installato il bene in modo conforme alla natura e allo scopo dello stesso prima che si manifestasse il difetto di conformità al contratto l'obbligo di riprendere psososedel bene sostituito comprende la rimozione del bene non conforme e l'installazione del bene sostitutivo oppure l'accollo delle relative spese.
3. Il consumatore non è tenuto a pagare per l'uso fatto del bene sostituito nel period precedente la sousztiot ne.
Articolo 11
Scelta del consumatore tra riparazione e sostituzione
Il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione purché il rimedio prescelto non impossibile o illecito né gravi il venditore di costi sproporzionati rispetitoo al rimed alternativo, tenuto conto di tutte le circostanze, in particolare:
(a) il valore che il bene avrebbe in assenza del difetto di conformità al contratto;
(b) l'entità del difetto di conformità al contratto;
(c) la possibilità di esperire il rimedio alternativo senoatevoli inconvenienti per il consumatore.
Articolo 12 Riduzione del prezzo
La riduzione del prezzo è proporzionale alla diminuzione di valore del bene ricevuto dal consumatore rispetto al valore del bene conforme al contratto.
Articolo 13
Diritto del consumatore alla risoluzione del contratto
1. Il consumatore esercita il diritto alla risoluzione del contratto mediante comunicazione al venditore effettuata con qualsiasi mezzo.
2. Se il difetto di conformità al contratto riguarda solo alcuni dei beni ecgonnasti a
norma del contratto e sussiste una causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo9, il consumatore può risolvere il contratto solo in relazione ai beni non conformi e a quelli acquistati come accessori dei beni non conformi.
3. Se il consumatore risolve il contratto nel suo insieme o in relazione ad alcuni dei beni consegnati a norma del contratto conformemente al paragrafo 2:
(a) il venditore rimborsa, a proprie spese, al consumatore il prezzo da questi pagato, senza indebito ritardooemcunque entro 14 giorni dal ricevimento della comunicazione;
(b) il consumatore restituisce il bene al venditore, a spese di quest'ultimo, senza indebito ritardo e comunque entro 14 giorni dall'invio della comunicazione di risoluzione;
(c) qualora il bene sia andato distrutto o perso e non possa essere restituito, il consumatore paga al venditore il valore monetario che il bene non conforme avrebbe avuto alla data della supposta restituzione se fosse stato conservato dal consumatore senza sdtriuzione o perdita fino a tale data, a meno che la distruzione o la perdita non sia stata causata dal difetto di conformità del bene al contratto;
(d) il consumatore paga per la diminuzione di valore del bene solo nella misura in cui tale diminuzione superial deprezzamento dovuto al regolare utilizzo. Il pagamento per la diminuzione di valore non supera il prezzo pagato per il bene.
Articolo 14 Termini
Il consumatore ha diritto ai rimedi per difetto di conformità del bene al contratto se il difetto di conformità si manifesta entro due anni dal momento rilevante per la determinazione della conformità. Se, a norma della legislazione nazionale, i diritti previsti all'articolo 9 sono soggetti a prescrizione, questa non può intervenire prima di due anni dal mo ormileevnatnte
per la determinazione della conformità.
Articolo 15 Garanzie commerciali
1. Qualsiasi garanzia commerciale vincola giuridicamente il garante secondo le condizioni stabilite:
(a) nelle informazioni precontrattuali fornite dal venditore, compresani og
eventuale dichiarazione precontrattuale che formi parte integrante del contratto;
(b) nella pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto;
(c) nella dichiarazione di garanzia.
Se la dichiarazione di garanzia è meno vantaggiosal pcoenr si umatore rispetto alle condizioni stabilite nelle informazioni precontrattuali fornite dal venditore o nella pubblicità, la garanzia commerciale vincola secondo le condizioni stabilite nelle informazioni precontrattuali o nella pubblicità relativeaagllaranzia commerciale.
2. La dichiarazione di garanzia è messa a disposizione su supporto durevole ed è redatta in un linguaggio semplice e comprensibile. Essa comprende i seguenti elementi:
(a) una dichiarazione chiara sui diritti legali del consumatore isptrievdalla presente direttiva e una dichiarazione chiara sul fatto che tali diritti non sono pregiudicati dalla garanzia commerciale;
(b) le condizioni della garanzia commerciale che vanno oltre i diritti legali del consumatore, le informazioni relative adlluarata, alla trasferibilità, alla validità territoriale e all'esistenza di eventuali spese a carico del consumatore per beneficiare della garanzia commerciale, il nome e l'indirizzo del garante e, se
diversa dal garante, la persona alla quale vannoti i procedura per eseguirli.
oreltcrlaami e la
3. Il mancato rispetto del paragrafo 2 non si ripercuote sulla natura vincolante della garanzia commerciale per il garante.
4. Gli Stati membri possono stabilire norme aggiuntive sulle garanzie commerciali purchétali norme non riducano la protezione prevista dal presente articolo.
Articolo 16 Diritto di regresso
Quando è determinata la responsabilità del venditore nei confronti del consumatore a segu di un difetto di conformità al contratto risultantetdoaoudnaaut n'omissione di una persona
nei precedenti anelli della catena di transazioni commerciali, il venditore ha il diritto di agir nei confronti della persona o delle persone responsabili nella catena di transazio commerciali. La persona nei cuirocnotni fil venditore può agire nonché le relative azioni e modalità di esercizio sono determinati dal diritto nazionale.
Articolo 17 Controllo dell'osservanza
1. Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare rispetto delle disposizioni della presente direttiva.
2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che, secondo il diritto
nazionale, permettano a unopiùo dei seguenti organismi di adire gli organi
giurisdizionali o amministrativi competenti per fare applicare le disposizioni nazional di recepimento della presente direttiva:
a) enti pubblici o loro rappresentanti;
b) organizzazioni di consumatorintai veun legittimo interesse a proteggere i consumatori;
c) associazioni di categoria aventi un legittimo interesse.
Articolo 18 Imperatività delle norme
Qualsiasi accordo contrattuale che, a danno del consumatore, escluda l'applicazione de disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva oppure vi deroghi o ne modific gli effetti prima che il difetto di conformità al contratto delpboerntaetosiall'attenzione del venditore da parte del consumatore non vincola il consumatore, a meno che le parti d contratto non escludano l'applicazione delle prescrizioni di cui agli articoli 5 e 6 oppure deroghino o ne modifichino gli effetti coenmfoernmte all'artico4lo, paragraf3o.
Articolo 19
Modifiche della direttiva 1999/44/CE, del regolamento (CE2)00n6. /2004 e della direttiva 2009/22/CE
1. L'articolo 1 della direttiva 1999/44/CE è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seg: uente
"1. La presente direttiva ha per oggetto il ravvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative degli Stati membri relative a taluni acsopnettrtai tdtiedi i
vendita e delle garanzie concernenti i beni di codnisvuemrsoi ,dai cnotratti di vendita a distanz,aal fine di garantire un livello minimo uniforme di tutela dei consumatori nel quadro del mercato interno."
b) il paragrafo 2 è così modificato:
i) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) riparazione: nel caso di tdtoifedi conformità, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita;"
ii) è aggiunta la lettera seguente:
"g) "contratto di vendita a distanza": qualsiasi contratto di vendita concluso nel quadro di u regime organizzato astdainza senza la presenza fisica e simultanea del venditore e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanz incluso via internet, fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione de contratto stesso".
2. Nell'allegato del regolamento (CE20) 0n6. /2004 è aggiunto il punto seguente:
"22. Direttiva (UE) N/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio del XX/XX/201X relativa a determinati aspetti aspetti dei contratti di vendita online e di avlterni dtiiptai dai distanza
di beni (GU...)"
3. Nell'allegato I della direttiva 2009/22/CE è aggiunto il punto seguente:
"16. Direttiva (UE) N/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio del XX/XX/201X relativa a determinati aspetti aspetti dei contratti di voennlidnietae di altri tipi di vendita a distanza
di beni (GU...)"
Articolo 20 Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttivdaueenatnroni il [
dalla sua entrata in vig]x.xx
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferiment alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimeontdoescoisne dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 21 Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigovreentilesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione eur.opea
Articolo 22 Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente