LEGGE PROVINCIALE SUI TRASPORTI
LEGGE PROVINCIALE SUI TRASPORTI
1
Legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 ( )
Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento
(b.u. 20 luglio 1993, n. 33, suppl. n. 1)
Art. 1
Ambito di applicazione
1. I servizi pubblici di trasporto di persone e di merci che si svolgono per la parte prevalente del percorso sul territorio della provincia di Trento, per via terrestre, lacuale, fluviale e per via aerea ivi compresi i servizi funiviari che collegano strade o ferrovie e centri permanentemente abitati o fra centri abitati, nonché all'interno degli stessi, sono disciplinati dalla presente legge (2).
2. Si intendono per servizi pubblici di trasporto i servizi adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose, anche se effettuati in modo saltuario, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata, compresi i servizi di trasporto per alunni, i servizi turistici ed i servizi di trasporto per portatori di minorazioni.
3. Restano ferme la legge provinciale 15 gennaio 1990, n. 4 concernente l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda, la legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 36 recante "Disciplina della navigazione sul lago di Garda - Intesa fra le regioni Lombardia e Veneto e la Provincia autonoma di Trento", modificata dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, e la legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 riguardante "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci", modificata dall'articolo 7 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7 e dall'articolo 12 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 19.
Titolo I
Pianificazione ed organizzazione dei servizi pubblici di trasporto
Capo I
Pianificazione dei servizi pubblici di trasporto
Art. 2
Classificazione dei servizi pubblici di trasporto
1. I servizi pubblici di trasporto di cui all'articolo 1 sono distinti, in relazione all'ambito territoriale nel quale si svolgono, in:
a) servizi urbani: che si svolgono all'interno di aree urbane o che collegano centri abitati, anche se appartenenti a comuni diversi, purché tra gli stessi sussista una sostanziale continuità di abitato;
b) servizi extraurbani: che collegano località tra le quali non sussista una continuità di abitato.
2. I servizi indicati al comma 1 sono distinti, in relazione alle loro caratteristiche, in:
a) servizi ordinari: offerti alla generalità degli utenti a normali condizioni di trasporto;
b) servizi speciali: riservati a determinate categorie di utenti individuate con deliberazione
della Giunta provinciale in considerazione delle caratteristiche individuali degli utenti, ovvero delle particolari funzioni sociali del servizio;
c) servizi turistici: aventi lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, panoramiche, storiche o altre particolari attrattive di località della provincia di Trento, ovvero di località site in altra provincia o regione purché, in quest'ultimo caso, la parte prevalente del percorso si svolga sul territorio provinciale, oppure di garantire il collegamento tra vari centri o servizi nell'ambito di un bacino territoriale caratterizzato da afflusso turistico;
c bis) servizi a chiamata: servizi pubblici flessibili in termini di percorso e orari, svolti in territori a domanda debole (3).
Art. 3
Piano provinciale dei trasporti
1. In armonia con il piano generale nazionale dei trasporti, con il programma di sviluppo provinciale e con il piano urbanistico provinciale, la Giunta provinciale approva il piano provinciale dei trasporti sentito il comitato tecnico-consultivo dei trasporti.
2. Il piano tende al perseguimento dei seguenti fini:
a) attuazione di una gestione coordinata dei diversi sistemi di trasporto, sia di persone che di merci, mediante la promozione di sistemi integrati di mobilità;
b) ristrutturazione e costruzione di opere ed infrastrutture necessarie alla realizzazione dell'obiettivo di cui alla lettera a);
c) contenimento dei consumi energetici e riduzione delle cause di inquinamento atmosferico ed acustico.
3. Il piano contiene:
a) l'individuazione degli orientamenti dello sviluppo dei trasporti urbani ed extraurbani e delle relative infrastrutture;
b) l'individuazione degli indirizzi e degli interventi per l'integrazione ed il coordinamento intermodale dei diversi sistemi;
c) l'indicazione delle priorità degli interventi in materia di trasporti pubblici locali;
d) la definizione della rete dei servizi pubblici di trasporto extraurbani;
e) l'individuazione dei comuni all'interno dei quali si svolgono servizi pubblici di trasporto urbani.
4. Il piano ha vigore a tempo indeterminato e può essere modificato in ogni tempo, con l'osservanza delle procedure stabilite per la sua approvazione.
4 bis. Per l'esecuzione dei lavori inerenti infrastrutture a servizio del sistema dei trasporti pubblici finanziati dalla Provincia, l'approvazione da parte della Provincia dei relativi progetti, purché conformi al piano urbanistico provinciale, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché d'indifferibilità e urgenza del lavoro. Qualora i predetti progetti comportino varianti agli strumenti urbanistici esistenti, si applica l'articolo 5 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, relativo alla conformità urbanistica delle opere (4)
Capo II
Organizzazione dei servizi pubblici di trasporto
Art. 4
Costituzione della Trentino trasporti s.p.a.
1. La Provincia autonoma di Trento è autorizzata a promuovere la costituzione,
mediante fusione fra le società Atesina s.p.a. e Ferrovia Trento - Malè s.p.a., di una società per azioni denominata "Trentino trasporti s.p.a.", di cui detiene da sola o con altri enti pubblici almeno il 51 per cento delle azioni, avente per oggetto:
a) la gestione dei servizi pubblici di trasporto;
b) la gestione dei servizi accessori o connessi;
c) la realizzazione delle opere e degli impianti nonché l'acquisizione dei mezzi relativi ai servizi di cui alle lettere a) e b);
d) l'apprestamento di aree e la realizzazione di strutture per il trasporto delle merci, il loro smistamento e magazzinaggio e per I'interscambio modale.
2. La Trentino trasporti s.p.a. può assumere partecipazioni in società aventi oggetto analogo anche promuovendone la costituzione.
3. La Trentino trasporti s.p.a. subentra di diritto nelle concessioni per l'esercizio ferroviario rilasciate alla Ferrovia Trento - Malè s.p.a. ed in tutti i rapporti giuridici, ivi compresi quelli relativi ai finanziamenti pubblici, connessi alle concessioni medesime. La Trentino trasporti s.p.a. subentra altresì di diritto nelle concessioni provinciali per i servizi di trasporto su strada già rilasciate alla stessa Ferrovia Trento - Malè s.p.a. ed all'Atesina
s.p.a. In caso di liquidazione della Trentino trasporti s.p.a. la Provincia subentra di diritto nella titolarità dei beni destinati all'esercizio ferroviario nonché dei beni acquisiti con finanziamenti provinciali.
4. La Provincia è autorizzata a cedere gratuitamente ai comuni che gestiscono servizi pubblici di trasporto urbani azioni di sua proprietà fino alla concorrenza del 20 per cento del capitale sociale. Il riparto delle predette azioni tra i comuni è effettuato in base alla diversa incidenza dei servizi di trasporto urbani.
Art. 5
Statuto della Trentino trasporti s.p.a.
1. La Giunta provinciale approva lo statuto della Trentino trasporti s.p.a.
2. Lo statuto della Trentino trasporti s.p.a. deve prevedere che a norma dell'articolo 2458 del codice civile sia riservata alla Giunta provinciale ed ai comuni azionisti della stessa società che gestiscono servizi pubblici di trasporto urbani la nomina di amministratori o sindaci.
Art. 6
Comitato tecnico-consultivo dei trasporti
1. È istituito, quale organo di consulenza tecnica della Provincia in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse provinciale, il comitato tecnico-consultivo dei trasporti.
2. In particolare il comitato svolge i seguenti compiti:
a) fornire alla Giunta provinciale un parere sulle questioni che essa intende sottoporre al comitato stesso;
b) proporre alla Giunta provinciale iniziative intese a migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi;
c) esprimere i pareri nei casi previsti dalla presente legge.
3. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto:
a) dall'assessore provinciale al quale è affidata la materia delle comunicazioni e trasporti, con funzione di presidente;
b) dal dirigente del servizio comunicazioni e trasporti, con funzione di vicepresidente;
c) dal direttore dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento;
d) dal direttore o responsabile d'esercizio della società di cui all'articolo 4;
e) dal sovrintendente scolastico;
f) da due esperti in materia di trasporti designati congiuntamente dalle associazioni degli imprenditori della provincia di Trento;
g) da due esperti in materia di trasporti designati uno dalla sezione provinciale di Trento dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'altro dalla delegazione provinciale di Trento dell'Unione nazionale comuni ed enti montani (UNCEM);
h) da due esperti in materia di trasporti designati dai comuni titolari di servizio di trasporto urbano, ai sensi dell'articolo 22;
i) da un esperto in materia di trasporti designato dalla conferenza dei presidenti dei comprensori;
l) da tre esperti in materia di trasporti ciascuno dei quali designato da ognuna delle tre organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori maggiormente rappresentative.
4. Un funzionario del servizio comunicazioni e trasporti svolge le funzioni di segretario.
5. In corrispondenza di ciascun componente effettivo è, con le stesse modalità, nominato un supplente che partecipa alle sedute in assenza del titolare.
6. omissis
7. Il comitato resta in carica per la durata della legislatura ed i suoi membri possono essere confermati.
8. Il comitato è convocato dal presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri.
9. Il comitato è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei membri e decide a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
10. Ai componenti ed al segretario del comitato sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, modificata da ultimo con l'articolo 42 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 40 della medesima legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 (5).
Titolo II
Gestione dei servizi pubblici di trasporto
Capo I
Servizi pubblici di trasporto extraurbani
Art. 7
Accordo di programma
1. In attuazione del piano provinciale dei trasporti la Giunta provinciale, sentito il comitato tecnico-consultivo dei trasporti, definisce con la società di cui all'articolo 4 un accordo di programma per la gestione dei servizi pubblici di trasporto extraurbani e la realizzazione degli investimenti relativi ai servizi pubblici di trasporto urbani ed extraurbani.
2. Sono elementi dell'accordo di cui al comma 1:
a) i livelli qualitativi dei servizi nonché i criteri per l'affidamento degli stessi a società controllate o partecipate dalla società di cui all'articolo 4 o ad imprese appaltatrici nelle ipotesi previste dalla presente legge;
b) l'individuazione dei livelli minimi di utilizzo dei servizi pubblici e le azioni finalizzate allo sviluppo della domanda e dell'offerta del servizio;
c) la definizione delle opere, del materiale rotabile e delle infrastrutture necessarie e complementari alla rete dei servizi pubblici di trasporto, nonché di altri eventuali investimenti da attuare direttamente dalla società o dalle sue controllate o partecipate;
d) il fabbisogno finanziario per gli investimenti e per la gestione dei servizi pubblici di trasporto;
e) omissis
f) omissis
3. Gli investimenti di cui alla lettera c) del comma 2 comprendono infrastrutture, opere, impianti, autostazioni, parcheggi, aree di interscambio modale di passeggeri e merci ed in genere tutte le opere facenti parte dei complessi immobiliari destinati all'esercizio di servizi di trasporto o ad essi inerenti, nonché l'acquisto di materiale rotabile, attrezzature e macchinari relativi ai servizi di trasporto.
4. omissis
5. Gli orari e le prescrizioni di carico sono proposti dalla società di cui all'articolo 4 e approvati dal dirigente del servizio comunicazioni e trasporti.
6. omissis
7. Le previsioni contenute nell'accordo di programma equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza ed indifferibilità delle opere previste. Qualora per la realizzazione delle opere si renda necessario l'esproprio di immobili, si applicano a favore della società di cui all'articolo 4, nonché delle società controllate o partecipate di cui al comma 2 dell'articolo 4, la legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 concernente "Norme sulla espropriazione per pubblica utilità".
8. L'accordo ha la durata di tre anni solari ed è modificabile annualmente con validità per il rimanente periodo.
9. Fino alla definizione di nuovo accordo, la società continua a svolgere i servizi pubblici di trasporto sulla base dell'accordo precedente (6).
Art. 8
Esercizio dei servizi pubblici di trasporto
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 9, 11 e 18, i servizi pubblici di trasporto sono esercitati, secondo le modalità previste nell'accordo di programma dalla società di cui all'articolo 4, fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 46, comma 1. Detta società può provvedere ai servizi speciali o turistici anche tramite società da essa controllate o partecipate (7).
2. La Giunta provinciale stabilisce i requisiti tecnici e finanziari delle imprese di trasporto cui le società esercenti i servizi pubblici di trasporto ai sensi del comma 1 possono affidare in appalto i servizi che si svolgono in periodi limitati di tempo o in zone decentrate o in condizioni territoriali particolarmente difficili o comunque in condizioni tali per cui il ricorso all'appalto risulti economicamente conveniente. Il servizio viene svolto secondo le modalità indicate nel contratto-tipo di appalto approvato con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere del comitato tecnico-consultivo dei trasporti e secondo standard qualitativi di servizio che non potranno essere inferiori a quelli praticati direttamente dalle società titolari.
Art. 9
Servizi pubblici di trasporto in regime di concessione
1. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati i servizi e le relative opere ed infrastrutture, con esclusione di quelli urbani e di quelli definiti dall'accordo di
programma di cui all'articolo 7, da assoggettare al regime della concessione ai sensi del presente articolo.
2. La concessione per i servizi pubblici di trasporto individuati ai sensi del comma 1, è rilasciata ad imprese che abbiano i requisiti tecnico-finanziari determinati con deliberazione della Giunta provinciale sentito il comitato tecnico-consultivo dei trasporti.
3. Al rilascio della concessione provvede la Giunta provinciale, mediante esperimento di procedure di gara previste dalla normativa provinciale in materia di contratti e di opere pubbliche, nonché nel rispetto degli atti normativi di recepimento delle normative comunitarie.
4. La concessione ha la durata massima di nove anni se riguarda servizi automobilistici e di settanta anni se riguarda servizi ad impianti fissi e può essere rinnovata.
5. Il servizio affidato in concessione è esercitato secondo le disposizioni contenute nel contratto di servizio stipulato tra la Provincia autonoma di Trento ed il concessionario. Nel contratto è determinata la durata della concessione stessa e sono fissate tutte le prescrizioni di ordine tecnico, amministrativo ed economico da osservare nella costruzione delle opere e nella gestione dei servizi, ivi compresi la fissazione del grado minimo di copertura dei costi con le entrate tariffarie, nonché il termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
Art. 10
Provvedimenti relativi alla concessione
1. Qualsiasi variazione dell'impresa concessionaria deve essere preventivamente approvata dalla Giunta provinciale.
2. La cessione della concessione è vietata.
3. Il titolare incorre nella decadenza dalla concessione nei seguenti casi:
a) venga a perdere i requisiti di idoneità di cui al comma 2 dell'articolo 9;
b) non dia inizio al servizio nel termine stabilito, lo interrompa, lo effettui con ripetute irregolarità, non ottemperi a disposizioni impartite dalla Giunta provinciale, non rispetti senza giustificato motivo i termini di inizio e ultimazione delle opere, si renda inadempiente ad altri obblighi derivanti dal disciplinare o imposti da norme di legge o regolamenti;
c) nei casi previsti dal provvedimento legislativo concernente disposizioni in ordine ai contratti stipulati dalla Provincia autonoma di Trento ed al rispetto degli obblighi in materia di lavoro da parte dei beneficiari di agevolazioni accordate dalla Provincia autonoma di Trento.
4. Nei casi indicati nel comma 3 la pronuncia di decadenza deve essere preceduta da una diffida intimata dall'assessore provinciale al quale è affidata la materia delle comunicazioni e trasporti ed opera dalla scadenza del termine stabilito nella diffida.
5. Nei casi in cui vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinano il rilascio della concessione, la Giunta provinciale ha la facoltà di revocare la concessione stessa. Quando ne venga sospeso l'esercizio per causa di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo entro un congruo termine, la Giunta provinciale può emettere il provvedimento di risoluzione della concessione.
6. In caso di revoca, risoluzione, mancato rinnovo della concessione o di decadenza per inadempienza degli impegni previsti dal disciplinare il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo.
7. Le attrezzature fisse e mobili e il materiale rotabile possono essere rilevati a prezzi di mercato dalla Giunta provinciale con diritto di prelazione al netto di eventuali contributi statali o provinciali.
8. In caso di servizi ferroviari o altri servizi ad impianti fissi, alla scadenza della relativa concessione la Provincia subentra di diritto nella titolarità dei beni destinati all'esercizio dei servizi medesimi.
Art. 11
Servizi di trasporto urbani ed extraurbani per alunni
1. Al fine di garantire agli alunni delle scuole dell'infanzia, delle elementari e delle medie inferiori la frequenza scolastica, la Provincia istituisce servizi speciali per il trasporto degli alunni.
2. La Giunta provinciale definisce con deliberazione le caratteristiche dei servizi nonché i criteri e le modalità della loro organizzazione.
3. Per la gestione dei servizi speciali urbani ed extraurbani di trasporto per alunni la Giunta provinciale stipula contratti di trasporto con le imprese aventi i requisiti tecnici e finanziari stabiliti ai sensi dell'articolo 8, comma 2. Qualora l'importo presunto dei singoli contratti sia inferiore a quello costituente limite per l'applicazione della normativa comunitaria, per la scelta del contraente è ammesso il ricorso alla trattativa privata, fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 4 dell'articolo 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento)
3 bis. La Giunta provinciale può altresì affidare la gestione dei servizi di cui al presente articolo alle società che operano sulla base di accordi di programma definiti ai sensi dell'articolo 7; in relazione a tale affidamento sono apportate ai predetti accordi le necessarie integrazioni (8).
Art. 12
Servizi di trasporto per portatori di minorazioni
1. La Giunta provinciale può autorizzare la società di cui all'articolo 4 a stipulare le convenzioni previste dall'articolo 20 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 concernente "Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento (9).
Art. 13
Segni distintivi dei mezzi
1. L'assessore provinciale al quale è affidata la materia delle comunicazioni e trasporti, sentito l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento, stabilisce i segni distintivi atti ad individuare gli autobus di linea ed i mezzi adibiti al trasporto degli alunni (10).
Art. 14
Uso delle stazioni
1. L'uso delle stazioni è obbligatorio per tutti i mezzi di trasporto pubblico che effettuano fermate nelle località in cui sono situate le stazioni.
2. Le società e le imprese esercenti servizi di trasporto facenti capo alle stazioni concorrono alle relative spese di esercizio nella misura e con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.
Art. 15
Distrazione dei veicoli
1. Previa autorizzazione dell'assessore provinciale, al quale è affidata la materia delle comunicazioni e trasporti, gli autobus destinati al noleggio con conducente possono essere impiegati in servizio di linea e viceversa.
2. L'autorizzazione è concessa solo nel caso in cui sia comunque garantito il regolare svolgimento dei servizi (11).
3. Con deliberazione della Giunta provinciale è individuata la documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione di cui al comma 1.
Art. 16
Convenzioni con le Ferrovie dello Stato s.p.a.
1. Al fine di incentivare l'uso integrato dei mezzi di trasporto pubblico, la Giunta provinciale è autorizzata a stipulare con le Ferrovie dello Stato s.p.a. apposite convenzioni concernenti l'utilizzazione dei titoli di viaggio su percorsi promiscui e cumulativi, nonché l'impiego di impianti, mezzi ed infrastrutture, nell'ambito del territorio provinciale.
2. Per il fine di cui al comma 1 la Giunta provinciale è altresì autorizzata:
a) a stipulare con le Ferrovie dello Stato s.p.a. convenzioni per la realizzazione di opere ed infrastrutture ferroviarie, nonché per l'acquisto di materiale rotabile, impianti fissi ed attrezzature;
b) ad anticipare la copertura finanziaria delle opere da realizzarsi e degli acquisti da effettuarsi secondo le convenzioni di cui alla lettera a), salvo rivalsa nei confronti delle Ferrovie dello Stato s.p.a. che verrà esercitata senza ulteriori oneri finanziari nelle forme e nei modi previsti dalle singole convenzioni ed in ogni caso non oltre dieci anni dalla stipulazione delle stesse;
c) a sostenere in parte, ed in relazione all'interesse provinciale e locale degli interventi, le spese nella misura massima del 35 per cento del costo totale risultante dai progetti regolarmente approvati nei casi e nei modi che verranno fissati dalle singole convenzioni.
3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2 sono determinati in particolare gli interventi per l'ammodernamento, la riduzione dei tempi di percorrenza e il miglioramento funzionale della tratta ferroviaria Trento - Primolano. Per la realizzazione di interventi caratterizzati da elevata significatività economico-sociale e rilevanza per gli obiettivi programmatici della Provincia, la Giunta provinciale è autorizzata a sostenere le spese previste nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2, anche in deroga alla misura massima prevista dalla lettera c) del medesimo comma (12).
Art. 16 bis
Disposizioni per favorire il trasporto combinato
1. Per ridurre l'impatto ambientale, sanitario e sociale del traffico su gomma e per favorire lo sviluppo del trasporto combinato, anche in attuazione della convenzione per la protezione delle Alpi, ratificata dalla legge 14 ottobre 1999, n. 403, nonché dei relativi protocolli di attuazione, la Provincia può stipulare apposite convenzioni con i soggetti gestori dei servizi di trasporto combinato, ivi incluso quello accompagnato su rotaia, per assicurare, in condizioni di non discriminazione, una riduzione delle tariffe praticate dai gestori, con riferimento alle tratte che interessano almeno in parte il territorio provinciale.
2. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, stabilisce criteri e modalità per
l'attuazione del presente articolo, assicurando in ogni caso parità di condizioni ai soggetti gestori dei servizi di trasporto combinato (13).
Art. 17
Trasferimento di beni
1. La Giunta provinciale è autorizzata a cedere in proprietà o in uso, a titolo di contributo in conto capitale, alla società di cui all'articolo 4 e a società da essa controllate o partecipate che esercitino servizi pubblici di trasporto o servizi ad essi accessori o connessi, beni immobili e mobili di proprietà della Provincia, destinati o da destinarsi ai servizi medesimi.
1 bis. I beni già destinati e funzionali al trasporto pubblico sono ceduti gratuitamente alla Trentino trasporti s.p.a. (14).
2. I beni trasferiti sono destinati esclusivamente alle finalità di cui al comma 1 e non possono essere alienati o distolti dalla destinazione individuata se non previa autorizzazione della Giunta provinciale.
3. In caso di liquidazione della Trentino trasporti s.p.a. e di sue controllate o partecipate i beni ad esse cedute in proprietà ai sensi del comma 1 rientrano nel patrimonio della Provincia autonoma di Trento.
Art. 18
Autolinee interregionali svolgentisi prevalentemente sul territorio della provincia di Trento
1. L'esercizio di autolinee svolgentisi prevalentemente sul territorio della provincia di Trento e per la parte non prevalente del percorso sul territorio della provincia di Bolzano o di una regione finitima, è subordinato a concessione che può essere assentita a società diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 dell'articolo 4.
2. Le domande per il rilascio di nuove concessioni o per il rinnovo o la modifica di quelle in atto devono essere inviate al servizio comunicazioni e trasporti. La Giunta provinciale stabilisce la documentazione da allegare alla domanda ai fini dell'istruttoria.
3. Le concessioni di cui al comma 1 sono assentite con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il comitato di cui all'articolo 6, mediante esperimento di procedure di gara previste dalla normativa provinciale in materia di contratti.
4. L'esperimento della gara deve essere preceduto da un'intesa, mediante la stipula di apposita convenzione, con la provincia o regione sul cui territorio si svolge la parte non prevalente del percorso. L'intesa può riguardare, oltre al percorso, agli orari ed alle fermate, anche le eventuali agevolazioni tariffarie da concedersi agli utenti, nonché il criterio per la ripartizione a carico degli enti interessati dei contributi e delle sovvenzioni da erogarsi alle società concessionarie, computati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 25.
5. I servizi sono svolti sulla base di un contratto di servizio contenente gli elementi di cui all'articolo 9, comma 5 e le cause di decadenza dalla concessione tra le quali devono essere ricomprese quelle previste all'articolo 10, comma 3.
6. Il presente articolo non si applica alle autolinee interregionali svolgentisi prevalentemente sul territorio della provincia di Trento e per la parte non prevalente del percorso sul territorio della provincia di Bolzano o di una regione finitima, qualora entrambi i capolinea si trovino nella provincia di Trento.
Art. 19
Autolinee interregionali svolgentisi prevalentemente al di fuori della provincia di Trento
1. In sede di raggiungimento dell'intesa con la regione o provincia competente al rilascio delle concessioni di autolinee interregionali svolgentisi prevalentemente al di fuori della provincia di Trento, la Giunta provinciale può esprimere particolari indicazioni in merito al percorso, agli orari, alle fermate, alle prescrizioni di carico ed alle tariffe, limitatamente alle tratte che si svolgono nell'ambito della provincia di Trento.
2. Qualora in seguito alle condizioni dell'intesa di cui al comma 1 nel territorio provinciale si applichino tariffe inferiori a quelle previste per le rimanenti tratte, possono essere erogati concorsi finanziari all'impresa concessionaria dell'autolinea interregionale, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti con apposita deliberazione della Giunta provinciale.
Art. 20
Investimenti e gestioni aeroportuali
1. La Giunta provinciale, in armonia con le previsioni del piano provinciale trasporti, è autorizzata a promuovere la stipula di un apposito contratto di servizio con la società Aeroporto X. Xxxxxxx s.p.a. per provvedere alla realizzazione degli investimenti ed alla gestione dell'aeroporto di Trento - Mattarello.
2. La Provincia concorre alle spese di gestione ritenute ammissibili per il funzionamento della struttura aeroportuale nei limiti e secondo le modalità indicate nel contratto di servizio di cui al comma 1 (15).
3. Gli investimenti di cui al comma 1 sono ammessi ai contributi previsti all'articolo
26.
4. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere in uso a titolo gratuito alla società
Aeroporto X. Xxxxxxx s.p.a. i beni aeroportuali di proprietà della Provincia autonoma di Trento.
Art. 21
Tariffe
1. La Giunta provinciale, sentito il comitato tecnico consultivo dei trasporti di cui all'articolo 6, approva annualmente le tariffe, ordinarie ed agevolate, nonché i titoli di viaggio, dei servizi pubblici di trasporto extraurbani previsti nell'accordo di programma di cui all'articolo 7 e dei servizi pubblici di trasporto per alunni.
2. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici di trasporto deve essere idonea ad assicurare il grado di copertura dei costi fissato nell'accordo di programma ed è effettuata attenendosi ai seguenti principi:
a) concorrenzialità del mezzo pubblico rispetto al mezzo privato;
b) classificazione degli utenti secondo le tipologie di agevolazione tariffaria a ciascuno applicata;
c) valutazione dello stato di bisogno degli utenti in relazione ai criteri individuati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 6 (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi) della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3;
d) omogeneizzazione delle tariffe fra i diversi sistemi di trasporto e semplificazione ai fini di una più agevole conoscibilità ed economicità di applicazione.
3. Le tariffe dei servizi turistici devono risultare remunerative del costo dei servizi stessi. L'onere delle tariffe può essere posto in parte a carico dell'utente ed in parte a carico di aziende, enti e soggetti pubblici o privati con i quali la società di cui all'articolo 4 stipuli apposite convenzioni.
4. Sulle linee dei servizi pubblici di trasporto non è riconosciuta la validità di titoli di viaggio gratuiti o di agevolazioni tariffarie che non siano previsti ai sensi del presente articolo.
5. A decorrere dal 1° gennaio 1994 è fatto divieto alla Trentino trasporti s.p.a. e, ove non costituita, alle società Atesina s.p.a. e Ferrovia Trento - Malé s.p.a., nonché alle altre società ed imprese di cui agli articoli 9, 11 e 18 di rilasciare tessere di libera circolazione o biglietti gratuiti o a prezzo ridotto sulle linee da esse gestite, salvo che per i dipendenti che usufruiscono dei servizi pubblici di trasporto per ragioni di servizio, ivi comprese le esigenze di trasferimento tra il luogo di residenza o abituale dimora e quello di lavoro.
6. Tutte le entrate derivanti dalla gestione di servizi pubblici di trasporto da parte della società di cui all'articolo 4 e da sue controllate o partecipate, sono introitate nei rispettivi bilanci di esercizio e costituiscono ricavi delle società. Dell'ammontare complessivo di tali entrate si tiene conto in sede di determinazione dei contributi d'esercizio di cui all'articolo 25 secondo quanto disposto dal comma 1 dello stesso articolo (16).
Capo II
Servizi pubblici di trasporto urbani
Art. 22
Gestione dei servizi pubblici di trasporto urbani
1. I comuni individuati nel piano provinciale dei trasporti provvedono alla gestione dei servizi pubblici di trasporto urbani che si svolgono prevalentemente sul rispettivo territorio, ivi compresi i servizi funiviari che collegano strade o ferrovie e centri permanentemente abitati o fra centri abitati, nonché all'interno degli stessi.
2. I servizi che interessano più comuni individuati nel piano provinciale dei trasporti sono gestiti secondo le forme associative e di cooperazione previste dall'ordinamento dei comuni.
3. Per la gestione dei servizi di cui al comma 1 i comuni si avvalgono della Trentino trasporti s.p.a. secondo le disposizioni del presente capo.
3 bis. I comuni affidano i servizi urbani turistici diversi da quelli di cui al comma 3 ter a imprese di trasporto individuate attraverso procedure di gara a evidenza pubblica.
3 ter. Per i servizi urbani turistici che, secondo un'individuazione effettuata con deliberazione della Giunta provinciale, abbiano caratteristiche di connessione con i servizi extraurbani, i comuni, in alternativa alle procedure di gara, possono procedere all'affidamento al soggetto affidatario dei servizi di trasporto pubblico extraurbani.
3 quater. I comuni possono affidare i servizi a chiamata ed altri servizi integrativi alla linea al soggetto affidatario dei servizi di trasporto scolastico ai sensi dell'articolo 11, in alternativa alle apposite procedure di gara (17).
Art. 23
Programmazione ed esercizio
1. I comuni individuati nel piano provinciale dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori maggiormente rappresentative, definiscono con la società di cui all'articolo 4 accordi di programma per la gestione dei rispettivi servizi pubblici di trasporto urbani aventi i contenuti e la durata dell'accordo di cui all'articolo 7, con esclusione delle prescrizioni relative agli investimenti. Gli accordi sono definiti tenuto
conto:
a) di quanto stabilito con la deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 24, comma 1;
b) delle risorse messe a disposizione dalla Provincia ai sensi dello stesso articolo 24;
c) delle condizioni di equilibrio del bilancio del comune;
d) dell'accordo di programma di cui all'articolo 7 per i servizi extraurbani, con particolare riguardo alle previsioni di investimento;
e) del principio che si informa all'obiettivo della riduzione del divario fra costi ed entrate dei servizi pubblici di trasporto.
2. Si applicano le disposizioni del comma 9 dell'articolo 7, nonché del comma 5 del medesimo articolo, intendendosi sostituito il dirigente del servizio comunicazioni e trasporti dal competente funzionario del comune.
3. La Trentino trasporti s.p.a. gestisce i servizi urbani secondo le modalità indicate negli accordi di programma (18).
Art. 24
Tariffe, finanziamento ed integrazione dei servizi pubblici di trasporto urbani ed extraurbani
1. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentite la società di cui all'articolo 4, le organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori maggiormente rappresentative e i comuni che gestiscono i servizi di trasporto urbani, sono definite la struttura tariffaria e i limiti massimi di variazione delle tariffe in modo tale da garantire:
a) la concorrenzialità del mezzo pubblico rispetto al privato;
b) l'integrazione tariffaria con i servizi extraurbani e con i servizi urbani limitrofi;
c) il grado di copertura minimo dei costi con gli introiti tariffari.
2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 la Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'uso coordinato dei mezzi pubblici di trasporto nonché per la conseguente regolazione dei rapporti finanziari.
3. I comuni che gestiscono i servizi pubblici di trasporto urbani determinano annualmente le tariffe di trasporto, nonché i titoli di viaggio, tenendo conto dei criteri e degli indirizzi generali indicati nella deliberazione di cui al comma 1.
4. Sulle linee dei servizi pubblici di trasporto urbani non è riconosciuta la validità di titoli di viaggio gratuiti o di agevolazioni tariffarie che non siano previsti ai sensi del presente articolo; sulle linee medesime si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 5.
5. Con le leggi in materia di finanza locale è disposta l'istituzione tra i trasferimenti correnti di un apposito fondo destinato al finanziamento dei servizi pubblici di trasporto urbani gestiti dai comuni (19).
6. L'entità del fondo, determinata secondo le disposizioni previste dalle leggi di cui al comma 5, è stabilita in relazione ai fabbisogni per la gestione dei servizi, calcolati con riferimento ai costi standard di cui all'articolo 27, nonché alle risorse acquisibili in corrispondenza al grado minimo di copertura fissato nella deliberazione di cui al comma 1.
7. Accedono al predetto fondo i comuni e loro forme associative che gestiscono i servizi di trasporto urbani. Su richiesta degli stessi comuni i finanziamenti possono essere corrisposti direttamente alla società di cui all'articolo 4.
8. L'erogazione dei trasferimenti disposti a valere sul fondo di cui al comma 5 è effettuata secondo le disposizioni previste dalle leggi di cui al medesimo comma.
9. Per gli investimenti relativi ai servizi pubblici di trasporto urbani si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 (20).
Titolo III
Interventi finanziari
Art. 25
Contributi in conto esercizio per i servizi pubblici di trasporto extraurbani
1. omissis
2. omissis
3. La Giunta provinciale può assegnare contributi, a ripiano delle perdite di esercizio che dovessero eccedere i contributi calcolati con i criteri stabiliti al comma 1, solo in via eccezionale e sulla base del programma di riorganizzazione di cui al comma 4.
4. Nel caso indicato al comma 3, la società di cui all'articolo 4, previa specificazione dei vincoli e dei fattori interni ed esterni non modificabili aziendalmente che hanno determinato il risultato di gestione, elabora un programma di riorganizzazione aziendale che consenta il rientro alla situazione di equilibrio economico in un periodo non superiore al quinquennio.
5. I contributi di cui al comma 1 possono essere assegnati anche alle società esercenti servizi pubblici di trasporto esistiti in regime di concessione ed alle società controllate e partecipate dalla società i cui all'articolo 4 nel caso in cui queste provvedano direttamente alla gestione dei servizi a norma del comma 1 dell'articolo 8.
6. I contributi in conto esercizio possono essere erogati anche in via anticipata, tramite l'assegnazione di acconti, in misura non superiore al 50 per cento dell'assegnazione disposta per l'anno precedente (21).
Art. 26
Finanziamenti degli investimenti
1. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare, a titolo di contributo in conto capitale fino al 100 per cento, alla società di cui all'articolo 4 ed a società da essa controllate o partecipate, nonché ad imprese concessionarie di servizi ai sensi dell'articolo 9 fondi per la realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 7, comma 3 ed all'articolo 9, comma 1.
2. Il contributo previsto dal comma 1 può essere concesso anche sotto forma di contributi annui, che possono essere destinati anche alla copertura di operazioni di provvista finanziaria contratte dalle società per la realizzazione degli investimenti previsti dagli articoli 7, comma 3, e 9, comma 1 (22).
Art. 27
Misure per il contenimento degli oneri a carico della finanza pubblica per il trasporto pubblico locale
1. Per i casi di affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici) la Giunta provinciale stabilisce i criteri per la determinazione del costo economico standardizzato di produzione dei servizi di trasporto nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza.
2. La Provincia e i comuni titolari del servizio di trasporto urbano determinano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, il costo economico standardizzato; tale costo è soggetto a revisione in relazione alla variazione del costo del lavoro, dei costi di trazione o di altri
costi derivanti da vincoli o fattori non modificabili dall'azienda.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Provincia e i comuni titolari del servizio di trasporto urbano, tenendo conto delle proposte presentate dalla società, definiscono, per la parte di propria competenza, il programma dei servizi da attuare e il piano dei finanziamenti a proprio carico (23).
Art. 28
Rilevazioni annuali di indicatori di efficienza ed efficacia
1. La società di cui all'articolo 4, tenuto conto delle indicazioni contenute negli accordi di programma di cui agli articoli 7 e 23, in collaborazione con il servizio comunicazioni e trasporti, sentito il comitato per la qualificazione della spesa pubblica, dispone la rilevazione periodica, per periodi comunque non superiori all'anno, di dati necessari alla verifica dell'andamento temporale di significativi indicatori di efficienza ed efficacia dei servizi di trasporto.
2. Le rilevazioni riguardano in particolare il grado di copertura della domanda di trasporto da parte dell'offerta, la qualità del servizio, la velocità commerciale, la produttività, i costi unitari e il grado di competitività con i mezzi di trasporto privato.
3. Una tabella indicativa dei raffronti intertemporali di detti indicatori deve essere allegata al bilancio della società di cui all'articolo 4 in sede di approvazione.
4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite la modalità, gli indicatori e gli altri elementi oggetto delle rilevazioni, nonché la periodicità delle medesime.
Art. 29
Determinazioni della Giunta provinciale
1. Fatto salvo quanto già contenuto nell'accordo di programma la Giunta provinciale con propria deliberazione determina:
a) i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo di cui alla presente legge, nonché la documentazione da allegare alle medesime;
b) le tipologie di spesa ammissibile a contributo ai sensi dell'articolo 26;
c) le modalità ed i termini per la rendicontazione dei contributi concessi ai sensi della presente legge;
d) i criteri per la graduazione dei contributi di cui all'articolo 26;
e) le modalità di erogazione dei contributi di cui agli articoli 25 e 26.
Titolo IV
Funzioni in materia di personale delle società esercenti i servizi pubblici di trasporto
Art. 30
Funzioni amministrative relative al personale
1. Gli adempimenti concernenti il personale delle società esercenti i servizi pubblici di trasporto ai sensi della presente legge di competenza della Direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai sensi degli articoli 10, 14 e 38 dell'allegato A) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, modificato dall'articolo 1 della legge 3 novembre 1952, n. 1982, dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1958, n. 138 e dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1967, n. 1085, sono attribuiti ai rispettivi consigli di amministrazione delle medesime società.
2. I ricorsi degli agenti contro i cambiamenti di qualifica di cui all'articolo 3 dell'allegato A) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 sono soppressi.
3. Sono altresì soppressi i ricorsi in materia di applicazione della normativa sull'orario di lavoro del personale di cui all'articolo 11 della legge 14 febbraio 1958, n. 138.
4. L'attività di vigilanza di cui all'articolo 12 della legge 14 febbraio 1958, n. 138 è svolta dalla Provincia autonoma di Trento attraverso i propri servizi competenti in materia di lavoro e trasporti.
5. omissis
6. omissis (24)
Titolo V
Sicurezza, vigilanza e regolarità di esercizio
Art. 31
Norme in materia di sicurezza
1. In materia di sicurezza e regolarità dell'esercizio dei servizi pubblici di trasporto per via terrestre si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, intendendosi sostituiti al Ministro dei trasporti la Giunta provinciale ed al competente ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione il servizio competente in materia di trasporti per i trasporti su strada, e il servizio competente in materia di infrastrutture ferroviarie per i trasporti su ferrovia (25).
Art. 32
Comportamento degli utenti
1. Gli utenti dei servizi pubblici di trasporto gestiti ai sensi degli articoli 8, 9, 18 e 22 , nonché dei servizi ferroviari di cui all'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale), sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri esercizi di trasporto) e, in caso di violazioni di tali disposizioni, sono soggetti alle sanzioni amministrative dalle stesse previste, con i seguenti adattamenti:
a) gli importi minimi e massimi della sanzione amministrativa prevista dal terzo comma dell'articolo 20 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980 sono fissati rispettivamente in lire 50.000 e lire 150.000;
b) gli importi minimi e massimi delle altre sanzioni amministrative pecuniarie sono aumentati del 100 per cento.
2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale"). All'accertamento ed alla contestazione immediata dell'infrazione, ai sensi degli articoli 13 e
14 della stessa legge, provvedono gli agenti dipendenti dalle società che esercitano i servizi di trasporto, nonché i dipendenti assegnati al servizio comunicazioni e trasporti, individuati con deliberazione della Giunta provinciale ovvero, per i servizi urbani a decorrere dal 1° gennaio 1996, i dipendenti comunali a ciò autorizzati. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 spetta rispettivamente al dirigente del servizio comunicazioni e
trasporti e, per i servizi urbani a decorrere dal 1° gennaio 1996, al sindaco del comune in cui l'infrazione è stata commessa. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti alle società che esercitano i servizi di trasporto.
2 bis. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 possono essere aggiornati annualmente dalla Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della regione, in misura non superiore alla variazione media accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, verificatesi negli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge.
3. Al fine di rendere conoscibili agli utenti le disposizioni citate al comma 1, gli esercenti i pubblici servizi di trasporto sono tenuti ad esporne copia, in modo ben visibile, all'interno dei mezzi.
4. Qualora l'utente del pubblico servizio compia atti tali da compromettere la sicurezza e regolarità del servizio, nonché l'incolumità degli altri viaggiatori, gli agenti ed i dipendenti di cui al comma 2 e il conducente del mezzo hanno la facoltà, a loro insindacabile giudizio, di ritirare il titolo di viaggio, qualora sia nominativo, e di impedire la prosecuzione del viaggio (26).
Art. 33
Irregolarità dei documenti di viaggio
1. I viaggiatori che utilizzano i servizi pubblici di trasporto sprovvisti di regolare documento di viaggio o muniti di documento non valido o contraffatto, sono tenuti a corrispondere il prezzo della corsa e sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa da 15 a 105 euro. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti alle società che esercitano i servizi di trasporto, con esclusione delle sanzioni amministrative dovute per le infrazioni accertate sui servizi speciali per il trasporto degli alunni, che sono devolute alla Provincia.
1.1. Nei casi del comma 1 al viaggiatore è comunque consentito regolarizzare la propria posizione all'atto della contestazione mediante l'immediato pagamento di una somma pari all'importo del biglietto di corsa semplice maggiorato di 15 euro; i viaggiatori che non regolarizzano la loro posizione sono assoggettati al pagamento della sanzione prevista dal comma 1 e, se maggiorenni, sono fatti scendere dai veicoli.
1 bis. Sono altresì soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pari a 10,50 euro i viaggiatori in possesso di:
a) un valido titolo di viaggio di durata almeno settimanale che utilizzano i servizi pubblici di trasporto sprovvisti del titolo;
b) un valido titolo di viaggio elettronico di durata almeno settimanale che non eseguono le necessarie operazioni di validazione, a meno che non si tratti di viaggiatori sui mezzi dei servizi urbani titolari di abbonamento di libera circolazione per disabili;
c) un valido titolo di viaggio elettronico a scalare che non eseguono ad ogni salita effettuata entro il periodo di validità che decorre da una prima validazione le necessarie operazioni di ulteriore validazione;
d) un biglietto urbano cartaceo che non compiono ad ogni salita effettuata entro il periodo di validità che decorre da una prima obliterazione le necessarie operazioni di ulteriore obliterazione.
1 ter. Nei casi previsti dal comma 1 bis al viaggiatore è comunque consentito regolarizzare la propria posizione all'atto della contestazione mediante l'immediato pagamento di una somma pari a 3,50 euro.
2. La constatazione della contraffazione del titolo di viaggio comporta in ogni caso il ritiro del documento da parte dell'agente in servizio.
3. L'accertamento dell'infrazione, la sua contestazione immediata nonché la
riscossione delle sanzioni amministrative vengono svolte dagli agenti incaricati dell'effettuazione del controllo dalle società che esercitano i servizi di trasporto, nonché dai dipendenti del servizio comunicazioni e trasporti individuati con deliberazione della Giunta provinciale e, per i servizi urbani, dai dipendenti comunali a ciò autorizzati.
3 bis. Le attività di controllo sono svolte dai soggetti previsti dal comma 3 anche nel caso in cui sia prevista, sui bus in servizio urbano, la salita dalla sola porta anteriore, misura che la società di gestione del servizio adotta, in conformità a deliberazione attuativa della Giunta provinciale, per le corse in orario serale e nelle giornate festive.
4. Copie dei verbali delle infrazioni accertate a norma del comma 3 del presente articolo dagli agenti delle società esercenti i servizi di trasporto devono essere inviati al servizio comunicazioni e trasporti e, per i servizi urbani, ai competenti uffici comunali.
5. Con deliberazione della Giunta provinciale può essere previsto un adeguamento della sanzione amministrativa indicata al comma 1 che si rendesse necessario a seguito delle variazioni del costo della vita (27).
Art. 34
Obblighi degli esercenti i servizi di trasporto. Sanzioni in caso di violazione
1. La Trentino trasporti s.p.a. e le altre società e imprese di cui agli articoli 8, 9, 11 e 18, nonché i soggetti gestori dei servizi ferroviari di cui all'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 527 del 1987, sono tenuti a svolgere il servizio secondo le modalità indicate rispettivamente negli accordi di programma di cui agli articoli 7 e 23, nei contratti di appalto e nei contratti di servizio.
2. È fatto inoltre obbligo alle società ed imprese di cui al comma 1 di comunicare immediatamente all'autorità di vigilanza le cause che possono influire sulla regolarità e sulla sicurezza del servizio, di fornire tutti i dati e gli elementi statistici concernenti il servizio e di agevolare la stessa autorità nell'espletamento del proprio compito.
3. Fatte salve le ipotesi di decadenza dal servizio di cui al comma 3 dell'articolo 10 ed al comma 5 dell'articolo 18, le società od imprese che violino gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 51 a 510 euro.
4. Colui che eserciti un pubblico servizio di trasporto al di fuori delle ipotesi previste dalla presente legge è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.
5. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. I dipendenti provinciali o comunali addetti alla vigilanza a norma dell'articolo 35 devono presentare il rapporto di cui all'articolo 17 ella citata legge 24 novembre 1981, n. 689, rispettivamente all'assessore provinciale al quale è affidata la materia delle comunicazioni e trasporti o al sindaco, cui compete l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Con deliberazione della Giunta provinciale può essere previsto un adeguamento delle sanzioni amministrative indicate ai commi 3 e 4 che si rendesse necessario a seguito delle variazioni del costo della vita (28).
Art. 35
Vigilanza
1. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi posti a carico degli utenti spetta agli agenti dipendenti dalla Trentino trasporti s.p.a., da sue controllate o partecipate e dalle
società ed imprese di cui agli articoli 8, comma 2, 9 e 18 muniti della qualità di agenti giurati a norma di legge, nonché ai dipendenti del servizio comunicazioni e trasporti appositamente individuati con deliberazione della Giunta provinciale ed ai dipendenti comunali a ciò autorizzati per i servizi urbani.
2. I dipendenti provinciali e comunali suddetti svolgono inoltre la vigilanza sull'osservanza degli obblighi posti a carico della Trentino trasporti s.p.a., sue controllate o partecipate, degli appaltatori dei servizi pubblici di trasporto e delle società concessionarie ed imprese di cui agli articoli 9, 11 e 18 e, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di libera circolazione su tutti i mezzi pubblici di trasporto di competenza provinciale e libero accesso alle stazioni, alle rimesse ed alle officine.
3. I dipendenti del servizio comunicazioni e trasporti appositamente individuati con deliberazione della Giunta provinciale hanno la facoltà di esaminare direttamente i libri, la contabilità ed i documenti delle società e delle imprese di cui agli articoli 8, 9 e 18.
Art. 36
Concorso di sanzioni penali ed amministrative
1. L'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione statale non esclude l'applicazione per gli stessi fatti delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge.
Titolo VI
Disposizioni finali, modifiche di leggi provinciali e disposizioni transitorie
Capo I
Disposizioni finali
Art. 37
Ricerche, studi ed attività promozionali
1. La Giunta provinciale può promuovere ed attuare convegni, studi e ricerche sui problemi del trasporto pubblico locale.
2. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a svolgere attività promozionali finalizzate ad incentivare l'uso dei mezzi pubblici di trasporto, congiuntamente con la società di cui all'articolo 4.
Art. 38
Vigilanza e sanzioni amministrative
1. Nelle materie di competenza provinciale rientranti nelle attribuzioni del servizio comunicazioni e trasporti l'attività di vigilanza prevista dalle disposizioni vigenti viene esercitata anche dai dipendenti dello stesso servizio individuati con deliberazione della Giunta provinciale.
2. Qualora sia accertata la violazione di disposizioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria spetta al dirigente del servizio comunicazioni e trasporti l'irrogazione della relativa sanzione.
3. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati nel bilancio provinciale.
4. Restano ferme le disposizioni della legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 36, modificata dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, e del titolo V della presente legge.
Art. 39
Nuove strutture
1. La Giunta provinciale è autorizzata a costituire nell'ambito del servizio comunicazioni e trasporti gli uffici dell'"Ispettorato di porto" e della "Sicurezza dei servizi pubblici di trasporto" con i criteri di cui all'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1983,
n. 12 concernente "Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento", anche in aggiunta al numero massimo stabilito nel medesimo articolo 8.
2. Fino all'attivazione dell'ufficio dell'ispettorato di porto, il dirigente del servizio comunicazioni e trasporti adotta i provvedimenti attribuiti all'ispettore di porto dal codice della navigazione e dal relativo regolamento.
Art. 39 bis
Disposizioni in materia di noleggio di autobus con conducente
1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente ai sensi dell'articolo 5 della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), già rilasciata dai comuni, è rilasciata dalla Provincia contestualmente all'autorizzazione per l'esercizio della professione prevista dalla normativa statale di recepimento del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio.
2. In prima applicazione di quest'articolo, in caso di richiesta di autorizzazione per l'esercizio della professione presentata da imprese già in possesso dell'autorizzazione comunale è contestualmente rilasciata dalla Provincia una nuova autorizzazione per l'esercizio dell'attività di trasporto, ai sensi del comma 1.
3. Le domande di autorizzazione già presentate ai comuni alla data di entrata in vigore di quest'articolo sono trasmesse da essi alla Provincia e sono definite ai sensi del comma 1. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere disciplinate le modalità di attuazione di questo articolo (29).
Capo II
Modifiche di leggi provinciali
Art. 40 - Art. 41
30
omissis ( )
Art. 42
31
omissis ( )
Art. 43
32
omissis ( )
Art. 44
33
omissis ( )
Art. 45
34
omissis ( )
Capo III
Disposizioni transitorie
Art. 46
Norma transitoria
1. La Provincia, entro il termine di cui all'articolo 11, comma 1, della legge provinciale concernente "Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici", fermo restando quanto previsto dal comma 1 bis, può promuovere la separazione, mediante scissione, di Trentino trasporti s.p.a., della gestione delle reti impianti e delle altre dotazioni patrimoniali - che viene svolta dalla società loro proprietaria, denominata Trentino trasporti s.p.a. -, dall'erogazione del servizio, che viene svolta dalla società denominata Trentino trasporti esercizio TPL s.p.a. Lo statuto di tali società prevede che sia riservata alla Giunta provinciale e ai comuni azionisti la nomina di amministratori o sindaci. Le predette società assicurano la gestione delle reti e l'erogazione del servizio fino all'affidamento disposto ai sensi del comma 1 bis. La Giunta provinciale definisce con la Ferrovia - Trento Malè s.p.a. e con l'Atesina s.p.a. accordi di programma con il contenuto di cui all'articolo 7, sostitutivi dei disciplinari di concessione per la gestione dei servizi pubblici di trasporto.
1 bis. La Provincia e i comuni titolari del servizio di trasporto pubblico urbano, entro la scadenza del termine previsto dall'articolo 11, comma 1, della legge provinciale concernente "Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici", affidano la gestione delle reti e l'erogazione del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 7, della medesima legge e dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70. Se l'affidamento dell'erogazione del servizio è disposto ai sensi dell'articolo 10, comma 7, lettera c), della legge provinciale citata la quota azionaria del socio privato non può essere inferiore al 30 per cento. Per l'affidamento dei servizi a chiamata e di altri servizi integrativi alla linea si applica l'articolo 22, comma 3 quater.
1 bis 1. Se la normativa statale prevede, per gli affidamenti in corso, scadenze diverse da quella di cui al comma 1 bis, i termini previsti dai commi 1 e 1 bis sono prorogati a tali scadenze.
1 ter. Per i fini dei commi 1 e 1 bis si applicano l'articolo 10 e l'articolo 11, commi 1 e 4, della legge provinciale concernente "Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici". Queste disposizioni non si applicano ai servizi ferroviari
locali di cui all'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 527 del 1987.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1996 i comuni di Trento e Rovereto succedono alla Provincia nelle concessioni per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto urbani nei rispettivi territori e definiscono, nel rispetto dell'articolo 23, accordi di programma con il contenuto dell'articolo 7, sostitutivi dei disciplinari di concessione. Fino alla stipulazione degli accordi di programma, che saranno efficaci decorsi tre mesi dalla loro sottoscrizione, i comuni provvedono alla gestione dei servizi secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale ed applicano le tariffe fissate dalla Giunta medesima.
3. Fino alla costituzione della Trentino trasporti s.p.a. e comunque non oltre il termine previsto dal comma 1 nel caso di istituzione di nuovi servizi extraurbani su strada nonché di servizi interregionali svolgentisi prevalentemente sul territorio provinciale, gli stessi sono affidati, mediante integrazione delle concessioni in atto, all'Atesina s.p.a. o alla Ferrovia Trento - Malé s.p.a. tenuto conto dei bacini di utenza rispettivamente serviti. Nel caso di prolungamento della linea ferroviaria Trento - Malé la relativa concessione di costruzione e gestione è affidata alla Ferrovia Trento - Malé s.p.a. mediante integrazione della concessione in atto.
4. Fino alla costituzione della Trentino trasporti s.p.a. e comunque non oltre il termine previsto dal comma 1 nel caso in cui il piano provinciale dei trasporti individui ulteriori comuni all'interno dei quali svolgere servizi pubblici di trasporto urbani, per la gestione dei servizi medesimi si applica l'articolo 22.I servizi sono affidati all'Atesina s.p.a. o alla Ferrovia Trento - Malé s.p.a., tenuto conto dei bacini di utenza rispettivamente serviti.
5. Fino al termine iniziale di efficacia degli accordi di programma di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, i servizi pubblici di trasporto ed i relativi finanziamenti continuano ad essere disciplinati dalla normativa richiamata all'articolo 49, comma 1 ed altresì dalle disposizioni degli articoli da 1 a 10, da 12 a 20, 21 commi 4 e 5, 24 comma 3, da 31 a 39, da 42 a 45 e 51 della presente legge. Fino alla medesima data il comitato tecnico-consultivo dei trasporti, oltre alle funzioni previste dalla presente legge, esercita, in sostituzione del comitato consultivo autolinee previsto dall'articolo 2 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 53, anche le funzioni già di competenza dello stesso comitato.
6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, fino alla costituzione della Trentino trasporti s.p.a., le disposizioni della presente legge si applicano alle società che alla data di entrata in vigore della presente legge sono titolari di concessioni di servizi pubblici di trasporto le quali si intendono sostituite alla società di cui all'articolo 4 relativamente ai servizi dalle stesse esercitati.
7. Ad avvenuta costituzione la società di cui all'articolo 4 continua a svolgere i servizi di trasporto già esercitati dalle società Atesina s.p.a. e Ferrovia Trento - Malé s.p.a.
8. I titoli di viaggio rilasciati dalla società concessionarie ai dipendenti in servizio e loro familiari sulla base degli accordi sindacali aziendali stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono convalidati e mantengono validità fino al 31 dicembre 1993 (35).
Art. 47
36
omissis ( )
Art. 48
Disposizione particolare sul personale
1. La Trentino trasporti s.p.a. succede nei rapporti di lavoro con il personale dipendente dalle società Atesina s.p.a. e Ferrovia Trento - Malé s.p.a. in forza alla data di costituzione della Trentino trasporti s.p.a. senza soluzioni di continuità.
2. Il personale di cui al comma 1 mantiene il trattamento economico e giuridico di provenienza, ivi compresi il livello e l'anzianità di servizio maturati. Nei confronti del medesimo personale continuano a trovare applicazione contratti di lavoro di provenienza, nonché la relativa normativa previdenziale.
3. La Trentino trasporti s.p.a. d'intesa con le organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori maggiormente rappresentative perseguirà finalità dai progressiva omogeneizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale di cui al comma 1.
4. Gli accordi sindacali regolano l'assegnazione ad altre funzioni anche previo corsi di formazione professionale, ovvero il distacco a società controllate dalla Trentino trasporti s.p.a., del personale di cui al comma 1 che risultasse in esubero a seguito della riformulazione della pianta organica della Trentino trasporti s.p.a.
5. La Trentino trasporti s.p.a. è tenuta a riassorbire il personale distaccato ai servizi del comma 4 che ne faccia domanda qualora si rendano vacanti i posti per i quali lo stesso è idoneo.
Art. 49
Abrogazione di leggi
1. A decorrere dal termine di cui all'articolo 46, comma 5, e fatto salvo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, sono abrogate le leggi provinciali 23 novembre 1973, n. 53; 6 settembre 1974, n. 11; 6 settembre 1974, n. 12; 21 gennaio 1975, n. 12; 18 agosto 1975, n. 30; 31 agosto 1976, n. 28; 3 settembre 1977, n. 23; e 17 ottobre 1978, n. 43, ad eccezione del primo comma dell'articolo 25, come modificato dall'articolo 94 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8. È inoltre abrogato il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 10 e cessano di applicarsi le disposizioni di leggi statali incompatibili con la presente.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1994 ovvero, se successiva, dalla data di cui all'articolo 46, comma 5, sono abrogati il primo comma dell'articolo 25 della legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43 e l'articolo 94 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8.
3. Continua ad applicarsi la legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43 per gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti prima del termine di cui all'art. 46, comma 5 (37).
Art. 50
Trasferimento di partecipazioni azionarie
1. Ad avvenuta costituzione della Trentino trasporti s.p.a. la Giunta provinciale è autorizzata a trasferire a detta società a titolo gratuito le partecipazioni azionarie detenute ai sensi della legge provinciale 15 gennaio 1990, n. 4 e della legge provinciale 21 aprile 1986, n. 11.
Art. 51
Norma di rinvio
1. Per quanto non disposto dalla presente legge, ai servizi pubblici di trasporto per
via lacuale, fluviale, per idrovia e per via aerea, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali vigenti in materia. Il comitato tecnico-consultivo dei trasporti esercita le relative funzioni consultive.
Titolo VII
Disposizioni finanziarie
Art. 52
Autorizzazioni di spesa
1. Per le spese derivanti dall'attuazione degli articoli 16, comma 1, 18, comma 4, 19, comma 2, 20, comma 2, 25, commi 1 e 3, 37 e 41, si provvede, limitatamente all'anno 1993, con le autorizzazioni di spesa di cui al primo comma dell'articolo 25 della legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43, come modificato con l'articolo 94 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, intendendosi sostituiti i citati articoli della presente legge al riferimento legislativo contenuto nel primo comma del medesimo articolo 25 (capitolo 53100).
2. Per i fini di cui agli articoli della presente legge richiamati al comma 1, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994 sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.
3. Per i fini di cui agli articoli 10, comma 7, 20, comma 3, 24, comma 8, 26, comma 1, e 42, si utilizzano le quote non impegnate delle spese autorizzate per i fini di cui all'articolo
16 della legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43 e successive modificazioni, rispettivamente per l'acquisto ed il riclassamento di materiale rotabile e per la realizzazione e la ristrutturazione di infrastrutture ed impianti (capitoli 53110 e 53120).
4. Per i fini di cui all'articolo 16, comma 2, si utilizzano le quote, non impegnate delle spese autorizzate per i fini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 10 (capitolo 53121).
5. Per i fini di cui all'articolo 26, comma 2, si utilizzano le quote non ancora impegnate dei limiti d'impegno autorizzati per i fini di cui agli articoli 3, comma 3 e 6, comma 3 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 10 (capitolo 53123).
6. Con successive leggi provinciali si provvederà alle autorizzazioni di spesa per i fini di cui agli articoli 11 e 24, comma 4.
Art. 53 - Art. 54
38
omissis ( )
NOTE
(1) In base all'art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo breve "legge provinciale sui trasporti", individuato dall'allegato A della l.p. n. 16 del 2008. Vedi anche l'art. 35 della l.p. 2 marzo 2011, n. 1.
(2) Comma così sostituito dall'art. 73 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8.
(3) Lettera aggiunta dall'art. 12 della l.p. 17 giugno 2004, n. 6.
(4) Comma aggiunto dall'art. 59 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3.
(5) Articolo così modificato dall'art. 7 della l.p. 12 febbraio 1996, n. 3, che, fra il resto, ha abrogato il comma
6. Il comitato è stato soppresso, però, dalla deliberazione della Giunta provinciale 28 agosto 1998, n. 9639 (non pubblicata), ai sensi dell'art. 9 della l.p. 23 febbraio 1998, n. 3; le sue funzioni, tuttora disciplinate dall'articolo qui annotato, sono state attribuite dalla deliberazione in parola al servizio comunicazioni e trasporti.
(6) Articolo così modificato dall'art. 46 della l.p. 29 dicembre 2005, n. 20.
(7) Comma così modificato dall'art. 66 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1.
(8) Articolo così sostituito dall'art. 8 della l.p. 2 febbraio 1996, n. 1, e modificato dall'art. 38 della l.p. 23 febbraio 1998, n. 3 e dall'art. 43 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3. Vedi anche le deliberazioni della Giunta provinciale 1 luglio 1994, n. 8178 (non pubblicata), 5 luglio 1996, n. 8411 (b.u. 22 ottobre 1996, n. 47) e 18 ottobre 1996, n. 13283 (b.u. 11 marzo 1997, n. 12).
(9) Vedi anche le deliberazioni della Giunta provinciale 5 luglio 1996, n. 8411 (b.u. 22 ottobre 1996, n. 47) e 18 ottobre 1996, n. 13283 (b.u. 11 marzo 1997, n. 12).
(10) Per i segni distintivi vedi la deliberazione della Giunta provinciale 2 giugno 2000, n. 1350 (b.u. 4 luglio 2000, n. 28), modificata dalla deliberazione 13 giugno 2003, n. 1408 (b.u. 8 luglio 2003, n. 27).
(11) Comma così modificato dall'art. 37 della l.p. 12 settembre 1994, n. 4.
(12) Comma aggiunto dall'art. 32 della l.p. 7 agosto 1995, n. 8, e così modificato dall'art. 38 della l.p. 23 febbraio 1998, n. 3.
(13) Articolo aggiunto dall'art. 66, comma 2 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1. Per la sua efficacia vedi il comma 4 dello stesso art. 66. Per la deliberazione prevista dal comma 2 dell'articolo qui annotato vedi la deliberazione della Giunta provinciale 15 novembre 2002, n. 2812, modificata dalle deliberazioni 17 aprile 2003, n. 955, 11 luglio 2003, n. 1677 (un loro testo coordinato è pubblicato nel b.u. 28 ottobre 2003, n. 43) e 31 marzo 2006, n. 623 (b.u. 26 aprile 2006, n. 17).
(14) Comma aggiunto dall'art. 26 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27.
(15) Comma così sostituito dall'art. 33 della l.p. 7 agosto 1995, n. 8.
(16) Articolo così modificato dall'art. 8 della l.p. 2 febbraio 1996, n. 1, dall'art. 38 della l.p. 23 febbraio 1998,
n. 3 e dall'art. 24 della l.p. 12 maggio 2004, n. 4.
(17) Articolo così modificato dall'art. 73 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8, dall'art. 43 della l.p. 27 agosto 1999,
n. 3 e dall'art. 12 della l.p. 17 giugno 2004, n. 6. Per una sua interpretazione autentica vedi l'art. 17 della
l.p. 21 dicembre 2007, n. 23.
(18) Articolo così modificato dall'art. 8 della l.p. 2 febbraio 1996, n. 1.
(19) Vedi anche l'art. 35 della l.p. 15 novembre 1993, n. 36.
(20) Articolo già modificato dall'art. 37 della l.p. 12 settembre 1994, n. 4, e così sostituito dall'art. 8 della l.p. 2 febbraio 1996, n. 1. Per la deliberazione prevista dal comma 1 vedi la deliberazione della Giunta provinciale 13 marzo 1998, n. 2368 (b.u. 14 aprile 1998, n. 16).
(21) Articolo così modificato dall'art. 46 della l.p. 29 dicembre 2005, n. 20. Per una sua interpretazione autentica vedi l'art. 17 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23.
(22) Comma già modificato dall'art. 32 della l.p. 30 dicembre 2002, n. 15, e così sostituito dall'art. 52 della
l.p. 27 dicembre 2011, n. 18.
(23) Articolo così sostituito dall'art. 46 della l.p. 29 dicembre 2005, n. 20.
(24) Articolo così modificato dall'art. 36 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3.
(25) Comma così modificato dall'art. 20 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10.
(26) Articolo così modificato dall'art. 73 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8 e dall'art. 57 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11.
(27) Articolo così modificato dall'art. 73 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8, dall'art. 24 della l.p. 12 maggio 2004, n. 4, dall'art. 46 della l.p. 29 dicembre 2005, n. 20, dall'art. 57 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11, dall'art. 36 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 e dall'art. 1 della l.p. 16 marzo 2011, n. 5.
(28) Articolo così modificato dall'art. 20 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10 e dall'art. 57 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11.
(29) Articolo aggiunto dall'art. 14 della l.p. 31 maggio 2012, n. 10.
(30) Articoli modificativi degli articoli 13 e 23 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7.
(31) Articolo aggiuntivo dell'art. 50 ter alla l.p. 3 gennaio 1983, n. 2.
(32) Articolo modificativo della scheda n. 36 nell'allegato C della l.p. 29 aprile 1983, n. 12.
(33) Articolo modificativo dell'art. 3 della l.p. 26 novembre 1990, n. 31.
(34) Articolo modificativo dell'art. 10 della l.p. 18 marzo 1991, n. 6.
(35) Articolo così modificato dall'art. 37 della l.p. 12 settembre 1994, n. 4, dall'art. 8 della l.p. 2 febbraio 1996, n. 1, dall'art. 73 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8, dall'art. 38 della l.p. 23 febbraio 1998, n. 3, dall'art. 43, comma 3 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3 (vedi anche il comma 4 di quest'ultimo articolo), dall'art. 36 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3, dall'art. 66 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, dall'art. 32 della l.p. 30 dicembre 2002, n. 15, dall'art. 24 della l.p. 12 maggio 2004, n. 4, dall'art. 12 della l.p. 17 giugno 2004, n. 6, dall'art. 57 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11 e dall'art. 52 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18.
(36) Articolo abrogato dall'art. 36 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3.
(37) Comma così sostituito dall'art. 6 della l.p. 10 dicembre 1993, n. 39.
(38) Disposizioni finanziarie. Vedi anche, in materia, l'art. 33, comma 4 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19.