CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI VACCINO ANTINFLUENZALE OCCORRENTE ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza
CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI VACCINO ANTINFLUENZALE OCCORRENTE ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
CONVENZIONE TRA
la dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx, nata a Cagliari (prov. CA) il 18/07/1971 (C.F. LLLCNZ71L58B354E), domiciliata per la funzione presso gli uffici dell’Assessorato degli Enti locali, finanze ed urbanistica in Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, 000, la quale interviene nella sua qualità di Direttore del Servizio della Centrale regionale di committenza, presso la Direzione Generale degli Enti locali e finanze
E
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, nata a Milano il 22/06/1966 C.F. FLSCNZ66H62F205Z residente in Monza in xxx Xxxxxx x. 0, il quale interviene nella sua qualità di rappresentante legale dell’Impresa Mylan S.p.A., con sede legale in Milano, Via Xxxxxx Xxxxxx n. 20, P.I. 13179250157
PREMESSO CHE
- con determinazione prot. n. 49898 Rep. n 2600 del 4 ottobre 2017, il Direttore del Servizio della Centrale regionale di committenza ha indetto una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate, finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro valevoli sull’intero territorio della Regione Autonoma della Sardegna per la fornitura annuale di vaccino antinfluenzale trivalente occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna;
- con determinazione rep. prot. n. 53167 Rep. n. 2769 del 23 ottobre 2017, il Direttore della Centrale regionale di committenza ha aggiudicato definitivamente l’appalto all’Impresa Mylan S.p.A., la quale è risultata aggiudicataria della procedura e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi alla fornitura oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- la Centrale regionale ha individuato il Fornitore nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente e che nei confronti del Fornitore sono state avviate le verifiche concernenti le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;
- l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni alle modalità ed ai termini stabiliti;
- i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Aziende Sanitarie, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura (contratti) nei quali sarà specificato l’oggetto della prestazione;
- il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dagli allegati tutti, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
- che il Fornitore ha prestato la prevista garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva come stabilito nel disciplinare di gara, nonché ha stipulato un’adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile e per la stipula della presente Convenzione. Tali documenti, anche se non materialmente allegati alla presente Convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Centrale regionale di committenza nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l’emissione dei relativi Ordinativi di fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.
TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati
Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte della presente Convenzione, il Capitolato tecnico, l’elenco della fornitura aggiudicata al Fornitore, l’Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.
Articolo 2 - Definizioni
Nell’ambito della Convenzione si intende per:
- Aziende Sanitarie: le Aziende sanitarie e ospedaliere del territorio regionale presso le quali il Fornitore si impegna a fornire i beni richiesti;
- Convenzione: il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- Fornitore: l’Impresa, il Raggruppamento temporaneo d’imprese o il Consorzio risultato aggiudicatario che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- Ordinativo di fornitura (contratto): il documento, disponibile sul portale nella Sezione “Convenzioni”, con il quale le Aziende sanitarie comunicano la volontà di acquisire le forniture oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta;
- Sito: lo spazio web sul Portale internet all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx dedicato e gestito dal Servizio Centrale regionale di committenza, contenente un’area riservata a ciascuna Convenzione;
- Importo massimo spendibile: si intende l’importo a base d’asta di ciascun lotto di riferimento.
Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, è regolata in via gradata:
- dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal capitolato tecnico e dall’offerta economica dell’aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente atto;
- dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell’offerta economica e le allegate schede tecniche, prevarrà quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l’offerta contenga, a giudizio della Centrale regionale, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato tecnico e suoi allegati.
3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. L’aggiudicatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.
Articolo 4 – Oggetto
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto per la fornitura annuale del vaccino antinfluenzale trivalente occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna, come dettagliato nella documentazione di gara (Allegato 1 Capitolato tecnico).
2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie alla fornitura oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità, nonché a prestare tutti i servizi connessi, secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico, nell’offerta economica e allegate schede tecniche, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti mediante gli Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari a Euro € 19.694,50 IVA esclusa per il vaccino antinfluenzale trivalente. Il fornitore, altresì, ha indicato nella propria offerta economica l’incidenza degli oneri da rischio specifico, pari a Euro zero.
Lotto | ATC | Denominazione | Nome commerciale | Forma farmaceutica | dosaggio | Prezzo unitario offerto |
1 | J07BB02 | Vaccino influenzale inattivato preparato con l’antigene di superficie | Influvac S | Sospensione iniettabile in siringa preriempita | 0,5 ml | € 2,37 (IVA esclusa) |
3. La scadenza del singolo contratto di fornitura, indipendentemente dalla data di emissione del relativo Ordinativo, dovrà coincidere con quella della Convenzione, ovvero tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle singole Aziende Sanitarie avranno la medesima scadenza, pari al 12° mese successivo alla stipula della presente Convenzione.
4. Il valore dell’Ordinativo di fornitura sarà impegnativo per le singole Aziende Sanitarie anche tenuto conto di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
5. La Centrale regionale di committenza si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture e servizi in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione sia esaurito l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo secondo quanto previsto dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione
1. L’utilizzo della Convenzione comporta la registrazione al Sistema del Punto ordinante sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
2. Le Aziende Sanitarie utilizzano la Convenzione mediante l’emissione di Ordinativi di fornitura sottoscritti dai Punti ordinanti ed inviati al Fornitore, nei quali saranno indicate le quantità dei
prodotti che acquisteranno nell’arco della durata degli stessi ordinativi; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell’importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.
Articolo 6 - Modalità di conclusione
1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Aziende Sanitarie si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di fornitura inviati dalle stesse Aziende Sanitarie.
2. Gli Ordinativi di fornitura devono essere firmati digitalmente e inviati dai Punti ordinanti esclusivamente tramite la piattaforma SardegnaCAT. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente comma.
3. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all’Ordinativo di fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alle Aziende Sanitarie, attraverso il portale, dell’Ordinativo di fornitura ricevuto.
4. Per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite e descritte dal Capitolato Tecnico e nell’offerta del Fornitore e nei luoghi esattamente indicati, indicati nell’Ordinativo di fornitura o nella singola richiesta di consegna.
Articolo 7 - Durata
1. Fermo restando l’importo massimo spendibile di cui all’articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 4, comma 5, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Aziende Sanitarie possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di fornitura.
3. Le singole prestazioni ed i relativi servizi richiesti dalle Aziende Sanitarie mediante gli Ordinativi di
fornitura avranno una durata massima corrispondente a 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di stipula della Convenzione.
4. È escluso ogni rinnovo tacito del presente Atto.
Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. La procedura di gara ha ad oggetto mere forniture di prodotti, pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto ai sensi del predetto articolo non sussiste tale obbligo. Resta inteso che qualora l’Amministrazione contraente ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà l’Ordinativo di fornitura.
3. È comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso.
4. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di fornitura da essa emesso.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dalla Convenzione, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti, o, comunque, dalla Centrale regionale di committenza, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Centrale regionale e le Aziende Sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie e/o da terzi autorizzati.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale regionale di committenza, nonché alle Aziende Sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Aziende Sanitarie e/o alla Centrale regionale di committenza, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di fornitura.
11. Resta espressamente inteso che la Centrale regionale di committenza non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Aziende Sanitarie.
12. Inoltre, ogni Azienda Sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.
Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
a) fornire i prodotti oggetto della gara, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione alle condizioni, livelli e modalità stabilite nel Capitolato tecnico;
b) fornire esclusivamente prodotti uguali a quelli offerti in sede di gara, fatta salva la sostituzione per innovazione tecnologica;
c) manlevare e tenere indenne la Regione, nonché le Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da difetti dei prodotti oggetto della gara, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
d) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall’Azienda Sanitaria contraente e dalla Centrale regionale di Committenza, per quanto di rispettiva ragione;
e) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura dei prodotti oggetto della gara in tutti i luoghi che verranno indicati negli ordini di consegna emessi da ciascuna Azienda Sanitaria contraente, nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto, fermo restando che le forniture dovranno essere eseguite con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.
3. Il fornitore è tenuto inoltre ad erogare i servizi accessori di seguito illustrati:
✓ Servizio di accesso dati su web: Il fornitore, al fine di pubblicare i prodotti nel sistema xxx.xxxxxxxxxxx.xx nella sezione relativa alle Convenzioni, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, si obbliga a consegnare alla centrale regionale di Committenza, la seguente documentazione:
• la descrizione dei prodotti con le principali caratteristiche (schede tecniche) e il rispettivo codice identificativo;
• le informazioni sull’azienda produttrice;
• il numero di telefono e indirizzo e-mail del Call Center.
Il catalogo dei prodotti da fornire, oggetto della Convenzione, e le ulteriori informazioni richieste, sarà visualizzato in una pagina web con i relativi prezzi di aggiudicazione e termini contrattuali. In tale pagina le Aziende sanitarie/Amministrazioni potranno:
• scegliere il tipo e le quantità dei prodotti da ordinare, con relativo costo globale;
• produrre il documento “Ordinativo di fornitura”;
• inviare l’Ordinativo di fornitura in formato elettronico, firmato digitalmente al fornitore. Al Fornitore verrà fornito un collegamento con il predetto Sito, anche al fine di:
• ricevere gli Ordinativi di Fornitura;
• monitorare costantemente il database degli Ordinativi di Fornitura.
✓ Servizio di reportistica. Il Fornitore ha l’obbligo di consegnare alla Centrale regionale di committenza e su richiesta a ciascuna Azienda sanitaria, un report trimestrale di sintesi relativo al servizio erogato, entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento. I report, in formato elettronico (excel) dovranno pervenire mediante trasmissione a mezzo PEC. La reportistica deve riportare i seguenti dati per ciascuna Azienda sanitaria: quantità e tipologia dei prodotti consegnati e relativi costi. La Centrale regionale di Committenza si riserva la facoltà di applicare le penali di cui allo Schema di convenzione in caso di mancata produzione di tale reportistica.
✓ Call Center. Entro la data di stipula della Convenzione, il fornitore è tenuto ad attivare e rendere operativo un servizio di call center mediante la predisposizione di un numero verde, numeri per servizi di addebito al chiamato oppure numeri geografici di rete fissa nazionale e indirizzo e- mail, impiegando un numero di operatori adeguato.
Il servizio dovrà fornire informazioni sui prodotti oggetto della Convenzione e sui relativi servizi relativi alla consegna, attivare le pratiche dei resi, etc. Tale numero deve essere attivo per tutto l’anno nelle giornate feriali nei normali orari d’ufficio per almeno otto ore lavorative giornaliere (indicativamente dal lunedì al venerdì, tra le ore 8.00 alle ore 18.00), ad eccezione di giorni festivi, giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio, seconda e terza settimana di agosto. Durante tali giorni deve comunque essere attiva una segreteria telefonica; i contatti in essa registrati si intenderanno ricevuti alle ore 9.00 del primo giorno lavorativo successivo, pertanto il
fornitore si impegna a contattare gli utenti nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della chiamata.
Le Aziende Sanitarie potranno rivolgersi al fornitore per:
• richiedere informazioni sui prodotti offerti nella Convenzione;
• richiedere lo stato degli ordini in corso e lo stato delle consegne;
• inoltrare i reclami.
4. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a ciascuna Azienda Sanitaria contraente (e/o alla Centrale regionale di committenza) in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto.
5. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura dei prodotti oggetto della gara in tutti i luoghi che verranno indicati negli ordini di consegna emessi dall’Azienda Sanitaria contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione, fermo restando che le forniture dovranno essere eseguite con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a ciascuna Azienda Sanitaria contraente, le fatture relative a ciascun periodo di riferimento e la documentazione comprovante la prestazione delle forniture oggetto della fatturazione.
Articolo 10 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura
1. Per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di fornitura e successivi ordini di consegna, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite e descritte dal Capitolato Tecnico e nell’offerta del Fornitore ed esattamente nei luoghi indicati.
2. Il fornitore è obbligato a dare esecuzione a tutte le richieste di consegna, fornire qualsiasi quantitativo anche in caso di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine, salvo diverso accordo scritto tra il fornitore e l’Azienda Sanitaria.
3. Nel caso in cui il Fornitore non effettui la consegna dei prodotti nel termine stabilito dal Capitolato tecnico, ovvero 8 giorni naturali e consecutivi a decorrere dal giorno successivo al ricevimento del medesimo ordine, l’Azienda Sanitaria contraente, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza
di detto termine di consegna, potrà procedere all’acquisto presso terzi di tutti o parte dei prodotti non consegnati, considerate le esigenze di interesse pubblico e la necessità di concludere celermente la fornitura con espresso diritto della medesima Azienda Sanitaria contraente di applicare le penali di cui al successivo articolo “Penali”, fermo restando le clausole di risoluzione previste nel prosieguo del presente documento.
4. Nel caso in cui il Fornitore non effettui la consegna dei prodotti in urgenza nel termine stabilito di 2 giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordine di consegna, l’Azienda Sanitaria contraente, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla data di ricezione/consegna del medesimo ordine, potrà procedere all’acquisto presso terzi di tutti o parte dei prodotti non consegnati, considerate le esigenze di interesse pubblico e la necessità di concludere celermente la fornitura con espresso diritto della medesima Azienda Sanitaria Contraente di applicare le penali di cui al successivo articolo “Penali”, fermo restando le clausole di risoluzione previste nel prosieguo del presente documento.
5. Nel caso in cui il ritardo della consegna dei prodotti siano riconducibili a cause di sopraggiunta e dimostrata impossibilità per il Fornitore di rispettare i tempi previsti, lo stesso deve darne immediata comunicazione entro 24 ore naturali e consecutive dalla ricezione della richiesta e l’Azienda Sanitaria contraente si riserva la facoltà di acquistare i relativi prodotti presso altri fornitori, nel rispetto della normativa vigente in materia di procedure di scelta del contraente, con diritto di rivalsa della medesima Azienda Sanitaria contraente su qualsiasi credito presente o pregresso vantato dalla ditta stessa per i conseguenti eventuali maggiori oneri. Si intende fatto salvo comunque il diritto di dichiarare la risoluzione del relativo contratto.
6. Qualora i prodotti oggetto di un ordine di consegna vengano consegnati presso indirizzi diversi rispetto a quanto indicato nell’ordine medesimo, il Fornitore:
- non avrà diritto al pagamento di alcun corrispettivo compenso o indennizzo;
- dovrà provvedere a propria cura e spese all’eventuale ritiro dei prodotti nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al successivo articolo;
- sarà comunque tenuto, ove ancora possibile, all’esatto adempimento e, quindi, alla tempestiva consegna dei prodotti presso gli indirizzi indicati nell’ordine, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo “Penali”.
Articolo 11 - Verifica e controllo quali/quantitativo
1. Il controllo quali-quantitativo della fornitura viene effettuato dal Responsabile o suo delegato della Struttura Farmaceutica dell’Azienda Sanitaria contraente ordinante entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla consegna. In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti previsti dal presente capitolato e relativi atti di gara, si potrà procedere alla restituzione della merce secondo le modalità indicate al successivo articolo.
2. La firma apposta sul documento di consegna, all’atto del ricevimento dei prodotti, indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. La quantità e la qualità rispetto a quanto ordinato nella richiesta di consegna potrà essere accertata dall’Azienda Sanitaria in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.
3. L’accettazione della merce da parte delle Aziende non esonera il Fornitore dalla responsabilità per eventuali vizi dei prodotti, apparenti od occulti, ancorché non rilevati all’atto della consegna; analogamente l’accettazione non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità per contestazioni insorte all’atto dell’utilizzazione del prodotto.
4. Nel caso in cui al momento dell’utilizzo dei prodotti, l’Azienda Sanitaria contraente rilevasse vizi o difformità degli stessi, non riconoscibili in precedenza, l’Azienda Sanitaria contraente potrà richiedere la sostituzione di detti prodotti, secondo le modalità indicate all’articolo successivo.
Articolo 12 - Ritiro dei prodotti da restituire o sostituire
1. In tutte le ipotesi di restituzione al Fornitore dei prodotti consegnati (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i casi di consegna in ritardo dei prodotti, consegna di quantità di prodotti eccedenti quelle richieste o non accettati) l’Azienda Sanitaria contraente metterà a disposizione del Fornitore entro 24 ore dalla segnalazione scritta i prodotti da ritirare, garantendo il loro deposito presso propri locali per un periodo di 8 (giorni) giorni a decorrere dalla menzionata richiesta.
2. Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza o non accettati, concordando con l’Azienda Sanitaria contraente le modalità di ritiro. Il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che i prodotti potrebbero subire durante il deposito, oltre gli 8 giorni di deposito garantiti. Dopo 30 giorni solari l’Azienda Sanitaria potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del fornitore dandone preventiva comunicazione scritta a mezzo PEC al fornitore stesso.
3. Nel caso in cui i prodotti resi o da restituire siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all’emissione della nota di credito. Ciascuna nota di credito dovrà riportare chiara indicazione della relativa fattura, del numero di protocollo assegnato dall’Azienda Sanitaria contraente all’ordine cui la fattura si riferisce e dell’eventuale numero di ordine assegnato dal Fornitore alla fornitura.
4. La merce in qualsiasi modo rifiutata, anche se tolta dall’imballaggio e/o dalla confezione originale, sarà ritirata a cura e spese del fornitore, che dovrà provvedere alla sostituzione della medesima, senza alcun aggravio di spesa. Il Fornitore è tenuto alla sostituzione dei prodotti contestati (difformità di qualità) entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta. Nel caso in cui il Fornitore non provveda alla sostituzione dei prodotti contestati nei termini, si procederà secondo le modalità indicate al successivo articolo “Penali”.
Articolo 13 – Corrispettivi
1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Azienda Sanitaria contraente per l’affidamento della fornitura, oggetto del presente contratto, e dei servizi ad essa connessi sono stati calcolati sulla base dei prezzi unitari riportati nell’offerta economica.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda Sanitaria Contraente.
3. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente
appalto, xxx comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione dell’appalto.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati se non nei limiti di cui al successivo capoverso.
6. Il prezzo di aggiudicazione si intende per merce franco magazzini individuati dalle Aziende Sanitarie. Il prezzo di aggiudicazione resterà fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura, salvo casi di variazioni di prezzo determinate dall’AIFA che avranno effetto dalla data di pubblicazione del provvedimento sulla G.U.R.I. In tale evenienza, resterà comunque ferma la percentuale di sconto stabilita al momento dell’aggiudicazione rispetto al prezzo di riferimento concordato con l’AIFA, salvo variazioni più favorevoli all’Amministrazione. Le variazioni, in aumento o in diminuzione, dovranno essere comunicate per iscritto alla Centrale regionale di committenza entro 10 giorni dalla data del provvedimento e, comunque prima di evadere l’ordine di consegna emesso dalle Aziende Sanitarie. Le diminuzioni dovranno essere applicate immediatamente anche in assenza di formale accettazione delle Aziende Sanitarie.
7. Il Fornitore non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.
8. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all’atto della definizione della vertenza. L’Azienda Sanitaria contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile).
9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nell’Ordinativo di fornitura; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo,
l’Ordinativo di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, dalle Aziende Sanitarie contraenti.
Articolo 14 - Fatturazione e pagamenti
1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall’Azienda Sanitaria contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo Ordinativo di fornitura incluso il CIG, e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi e deve essere intestata e spedita all’ Azienda Sanitaria in forma elettronica ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013.
4. Resta tuttavia espressamente inteso che, stante la tipologia dell’oggetto della presente gara, in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, una delle attività previste nella presente Convenzione, negli atti di gara tutti e negli ordini di consegna. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’ordine di consegna e la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, rispettivamente dalle Aziende Sanitarie contraenti.
5. In caso di ritardo nei pagamenti, dovranno essere applicati interessi moratori secondo quanto previsto dalla legge. L'I.V.A. sarà rimborsata dalle Aziende Sanitarie contraenti, all'atto del pagamento della fattura, se ed in quanto dovuta, nell'aliquota stabilita dalla categoria merceologica dell'oggetto contrattuale.
6. Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile e dovranno essere intestate all'Azienda Sanitaria Contraente
7. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato nei termini di legge dalla ricezione delle fatture dall'Azienda Sanitaria contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti.
8. Ciascuna fattura, riporterà solamente l’importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. La ritenuta verrà liquidata dall’ Azienda Sanitaria solo al termine del contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
9. Resta salva la facoltà per l’Azienda Sanitaria di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
10. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di legge.
11. L’importo delle predette fatture è bonificato, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 dedicato alle commesse pubbliche e intestato al Fornitore, di cui all’allegato “Elenco coordinate bancarie”.
12. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
13. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da trasmettersi a mezzo PEC, da parte delle Aziende Sanitarie Contraenti.
Articolo 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Il conto corrente di cui al comma 8 del precedente articolo è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Centrale regionale di committenza e alle Aziende Sanitarie contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010, di cui all’allegato “Elenco coordinate bancarie”.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Azienda Sanitaria contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l’Azienda Sanitaria stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Centrale regionale di committenza.
7. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Centrale regionale di committenza ed alla Azienda sanitaria contraente, oltre alle informazioni anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della Centrale regionale di committenza e della Azienda Sanitaria contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L.136/2010.
Articolo 16 – Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 17 - Penali
1. La Centrale regionale di committenza e le Aziende Sanitarie contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l’efficacia degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all’applicazione del contratto.
2. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, alle contestazione, al netto di IVA, fino al trentesimo giorno dalla scadenza del termine di consegna.
3. Nel caso in cui l’ordine sia stato parzialmente evaso dal Fornitore nei termini prescritti dal Capitolato Tecnico, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi consegnati in ritardo.
4. Decorso il termine massimo di ritardo di 30 giorni ogni singola Azienda Sanitaria contraente, oltre all’applicazione della penale, potrà risolvere l’Ordinativo di fornitura, ai sensi dell’art. 1456 Codice
Civile (clausola risolutiva espressa) addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l’acquisto dei beni oggetto dell’Ordine di fornitura, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).
5. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Azienda Sanitaria contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei prodotti, l’Azienda Sanitaria contraente applicherà al Fornitore una penale pari all’1 per mille (uno per mille) del valore dei prodotti in contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Si precisa che nei casi in cui, causa l’inadempimento del Fornitore, le Aziende Sanitarie contraenti siano costrette ad acquistare presso terzi i prodotti oggetto di un ordine di consegna la penale nella percentuale indicata nei precedenti commi sarà calcolata, così come nei casi di inadempimento parziale, sul corrispettivo relativo alla quota parte di fornitura ancora da eseguire e fino all’esatto adempimento della stessa.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non possano essere accolte, ad insindacabile giudizio delle Aziende Sanitarie contraenti che avranno richiesto l’applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
8. È fatta salva la facoltà per l’Azienda Sanitaria contraente di non attendere l’esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell’aggiudicatario.
9. Le Aziende Sanitarie contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
10. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
11. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
12. Considerata la particolarità del prodotto, si intende sospesa l’applicazione di penali nel caso in cui la mancata consegna o il ritardo siano dipendenti da indisponibilità di prodotto correlata a problematiche non dipendenti dalla volontà del fornitore.
Articolo 18 - Cauzione definitiva
1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce cauzione definitiva in favore della Centrale regionale di committenza di importo pari a € 981,00 del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 (al netto degli oneri fiscali).
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di fornitura in corso emessi dalle singole Aziende Sanitarie.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Codice Civile, nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Aziende Sanitarie contraenti/la Centrale regionale di committenza, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle
Aziende Sanitarie contraenti/Centrale regionale di committenza, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80%. A tal fine le Aziende Sanitarie contraenti trasmettono alla Centrale regionale di committenza i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Centrale regionale di committenza.
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale regionale di committenza.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Aziende Sanitarie contraenti e/o Centrale regionale di committenza hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione.
Articolo 19 - Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Centrale regionale di committenza, nonché le Aziende Sanitarie contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale regionale di committenza delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
Articolo 20 – Risoluzione degli Ordinativi e della Convenzione e clausola risolutiva espressa
1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Aziende Sanitarie potranno risolvere ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all’inadempimento, dall’Azienda Sanitaria contraente e/o dalla Centrale regionale di committenza, per quanto di propria competenza, ciascuna delle stesse avrà la facoltà di considerare, risolti di diritto il relativo Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’art 108 del D.Lgs. 50/2016, l’Azienda Sanitaria contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, previa
dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura nei seguenti casi:
- reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016;
- violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell’ articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende Sanitarie, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
- applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”;
- qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula della presente Convenzione, abbiano avuto esito negativo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui all’art. 80 D.lgs 50/2016;
- nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
- nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”;
- nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”.
4. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. 50/2016, la Centrale regionale di committenza, può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell’articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
- applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”;
- qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula della presente Convenzione, abbiano avuto esito negativo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui all’art. 80 D.lgs 50/2016;
- nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
- nel caso in cui almeno 3 (tre) Aziende Sanitarie abbiano risolto il proprio Ordinativo di fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;
- nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”;
- nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie.
6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura, la Centrale regionale di committenza e/o le Aziende Sanitarie hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo degli Ordinativi di Fornitura risolti.
7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Azienda Sanitaria contraente e/o della Centrale regionale di committenza al risarcimento dell’ulteriore danno.
8. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l’Ordinativo di fornitura. In tal caso la Centrale regionale di committenza e/o le Aziende Sanitarie per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l’Ordinativo di fornitura.
Articolo 21 – Recesso
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall’articolo 109 del D.Lgs. 50/2016, le Aziende Sanitarie contraenti e/o la Centrale regionale di committenza per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- Ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione e/o ogni singolo rapporto attuativo;
- Gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi X.Xxx. 81/2008;
- Cessione del contratto;
- Applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore dell’Ordinativo di fornitura.
3. Si conviene altresì che le singole Aziende Sanitarie contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di fornitura nell’ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziate nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall’ulteriore durata del medesimo Ordinativo di fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
4. L'Azienda Sanitaria contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Azienda Sanitaria, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
5. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Codice Civile.
6. L’Azienda Sanitaria contraente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende Sanitarie contraenti.
Articolo 22 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da
parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende Sanitarie contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, ha presentato copia della polizza assicurativa, stipulata a copertura della responsabilità civile a copertura dei rischi in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Aziende Sanitarie contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Aziende Sanitarie Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura.
3. Il Fornitore dichiara che il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro e, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del rapporto contrattuale prevede la rinunzia dell’assicuratore, sia nei confronti della Centrale regionale di committenza che delle Aziende Sanitarie contraenti, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1902 Codice Civile, di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dall’art. 1893 Codice Civile.
4. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Aziende Sanitarie contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 23 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. 50/2016.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Azienda Sanitaria debitrice, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.
Articolo 24 - Brevetti industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni le Aziende Sanitarie contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Aziende Sanitarie contraenti.
3. Le Aziende Sanitarie contraenti e/o la Centrale regionale si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Aziende Sanitarie contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 25 - Responsabile della Fornitura
1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Centrale regionale di committenza nonché di ciascuna Azienda Sanitaria contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: numero telefonico 02 61246981, indirizzo e- mail xxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xxx, PEC xxxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Articolo 26 – Nuovi prodotti
1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Aziende Sanitarie contraenti sulla evoluzione scientifica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture e alla prestazione dei servizi oggetto della medesima Convenzione, ferme restando le stesse condizioni economiche di aggiudicazione.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune, fermo restando i prezzi unitari offerti da parte del Fornitore aggiudicatario.
Articolo 27 - Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Centrale regionale di committenza è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende Sanitarie contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
Articolo 28 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal Decreto medesimo.
2. La Centrale regionale di committenza, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie contraenti, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Aziende Sanitarie contraenti, aderendo alla Convenzione con l’emissione dell’Ordinativo di fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Centrale regionale di committenza , da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
6. Qualora, in relazione all’esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Centrale regionale di committenza risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D.Lgs. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
- nell’adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Xxxxxx;
- nel predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato;
- nel trasmettere alla Centrale regionale di committenza, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e seguenti del Codice che necessitino di
riscontro scritto, in modo da consentire alla Centrale regionale di committenza stessa di dare riscontro all’interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì alla Centrale regionale di committenza tutta l’assistenza necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- nell’individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;
- nel consentire alla Centrale regionale di committenza, in quanto Titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
Articolo 29 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata autenticata.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Aziende Sanitarie contraenti per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l’imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 30 – Verifiche sull’esecuzione del contratto
1. Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D.Lgs. 50/2016, il Fornitore si obbliga a consentire alle Aziende Sanitarie e alla Centrale regionale di committenza, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Aziende Sanitarie.
Articolo 31 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento
1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ex art. 110 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 32 - Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e comunque, qualunque modifica alla presente convenzione non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle Aziende Sanitarie contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni della presente convenzione prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
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LA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA IL FORNITORE
Il sottoscritto Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, quale procuratore speciale del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 10 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 13 (Corrispettivi), Articolo 14 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 17 (Penali), Articolo 18 (Cauzione definitiva), Articolo 19 (Riservatezza), Articolo 20 (Risoluzione), Articolo 21 (Recesso), Articolo 22 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 23 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 24 (Brevetti industriali e diritti d’autore), Articolo 25 (Responsabile del Servizio), Articolo 26 (nuovi prodotti), Articolo 27 (Foro competente), Articolo 28 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 29 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 32 (Clausola finale).
IL FORNITORE