CONTRATTO AFFITTO DI FONDO RUSTICO
CONTRATTO AFFITTO DI FONDO RUSTICO
Ex art. 45 Legge n.203/82
TRA
Comune di Samarate (codice fiscale 00504690124) con sede in Samarate, via Xxxxxxxx Veneto n. 40 nella persona del Dirigente Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx nato a ................. il ,
espressamente autorizzato alla presente stipula ai sensi delle vigenti norme di legge, di regolamento e statutarie, di seguito denominato “locatore”,
per la ditta affittuaria:
- ditta ……. con sede in ……….….. via ……… n. .…., codice fiscale - partita IVA iscritta
al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ………qui rappresentata dal Sig ,
nato a …..…….. il …….., residente a ………….. in via …… n. …, codice fiscale :
…………………… nella sua qualità di ed in forza dei poteri conferitigli dagli atti societari,
con domicilio eletto presso la ditta appaltatrice. Alla presenza dei signori:
- Sig. , nato a
n° , C.F. ;
- Sig. , nato a
n° , C.F. ;
residente a residente a
in via
in via
che intervengono in qualità di rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole da cui le parti contraenti hanno deciso di farsi assistere, ai sensi dell’art.45, Legge n°203/1982),
CONVENGONO
che il Comune di Samarate, in qualità di proprietario dei beni immobili sotto descritti all’art.1) e oggetto del presente atto, cede al Signor in affitto i terreni agricoli così identificati catastalmente:
- Foglio .... mappale ...... di are .....e ca seminativo arboreo;
Reddito dominicale € ......... - Reddito agrario € .......
PATTI E CONDIZIONI Art.1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
Vengono consegnati in affitto, ai fini della gestione e delle responsabilità derivanti dall’uso esclusivo da parte dell’affittuario, i seguenti beni immobili:
1- terreno agricolo di superficie catastale pari a ettari , seminativo arboreo, sito nel Comune di
Samarate e censito al N.C.T. del medesimo Comune al Foglio n°....., mappale ......, mq ,
superficie catastale a scopo di coltivazione agricola.
L'affitto delle aree è effettuata a corpo e non a misura, ed è riferita allo stato di fatto e di diritto in cui gli immobili si trovano al momento dell’asta, con tutte le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, note e ignote e con tutte le relative azioni, rapporti e diritti.
Il conduttore dichiara che le aree sono adatte all’uso convenuto e, così di prenderle in consegna ad ogni effetto, costituendosi custode delle medesime.
Non si farà luogo ad azione, né a diminuzione del prezzo per lesione o qualsiasi errore nella descrizione del bene oggetto della presente locazione, nella indicazione delle superfici, dei confini, numeri di mappa e coerenze.
Qualunque differenza, sebbene eccedente la tolleranza, si deve intendere espressamente accettata attestando il conduttore di ben conoscere le aree agricole nel loro complesso e valore ed in tutte le sue parti, fatta salva comunque l’applicazione delle disposizioni dell’art.1538 del Codice Civile.
Art.2 – DURATA DEL CONTRATTO
In deroga all'art. 1 della Legge n. 203/1982, la durata dell'affitto viene fissata in anni 2 (due) a decorrere dal .................; pertanto il presente contratto sarà da ritenersi risolto senza alcuna possibilità di tacito rinnovo, e senza necessità di formale disdetta da parte dell'Amministrazione Comunale che viene data ora per allora.
Art.3 – FINALITA’ E CANONE ANNUO
In deroga a quanto previsto dalla Legge 203/1982, il canone annuo di affitto viene pattuito in €
.................. come da offerta del .................
Il canone annuo dovrà essere corrisposto in un'unica rata anticipata.
Negli anni successivi al primo il canone di affitto di cui sopra sarà inoltre soggetto ad una rivalutazione, la quale sarà conforme ai coefficienti di rivalutazione dei canoni di affitto dei fondi rustici così come previsti all’art.10 della Legge 203/1982.
Il mancato pagamento del canone di affitto entro 30 giorni dalla scadenza costituirà in mora l’affittuario senza necessità di richiesta scritta con l’obbligo di corrispondere gli interessi, al tasso legale, e comporterà la risoluzione del contratto d’affitto.
Art.4 – GESTIONE DEL FONDO
L'affittuario si impegna a mantenere le iniziali condizioni di fertilità del fondo, con il limite del rispetto della destinazione economica del bene, e dell’ordinamento colturale.
E' vietato all'affittuario variare per qualsiasi ragione la tipologia di coltivazione e/o modificare la destinazione d’uso delle aree ed esercitare attività incompatibili con l’uso agricolo, senza il preventivo consenso dell'Amministrazione Comunale.
Art.5 - MIGLIORAMENTI
L'affittuario prima di eseguire eventuali piani di miglioramento e/o trasformazioni fondiarie deve richiedere l'autorizzazione scritta del proprietario, con le modalità e le procedure ai sensi della Legge n.203/82, o della normativa in vigore al momento della richiesta di miglioramento.
L’affittuario rinuncia a qualsiasi richiesta di indennità per la realizzazione dei miglioramenti e si impegna, al momento della scadenza del contratto, a provvedere a proprie cure e spese affinché i terreni possano essere riconsegnati allo stato originario.
Art.6 - RICONSEGNA e GARANZIA FIDEIUSSORIA
Alla data di riconsegna del fondo le strutture fisse asportabili, quali eventuali serre, container, strutture mobili, stazione meteorologica, pompe per irrigazione ed altre attrezzature non facenti parte delle dotazioni originarie del fondo saranno recuperate dall'affittuario. Il fondo dovrà essere restituito all'Amministrazione Comunale libero da cose, senza che all'affittuario sia dovuto alcun indennizzo o compenso di nessun genere ed a qualsiasi titolo.
A garanzia del totale rispetto degli impegni assunti con il presente atto, oltre che a garanzia della riconsegna delle aree nelle normali condizioni di produttività ed efficienza, l’affittuario deposita una garanzia fidejussoria di € ,00 (pari a 3 mensilità di affitto) da versare in contanti, valida fino al 90° giorno dalla scadenza del contratto, o dopo l’eventuale data di risoluzione dello stesso.
Tale deposito cauzionale potrà essere automaticamente trattenuto dal proprietario nel caso di inadempienza da parte dell’affittuario anche di un solo articolo del presente contratto, o in caso di danno accertato arrecato all’immobile, al proprietario o alla collettività.
Art.7 - SUBAFFITTO
E' vietato all'aggiudicatario cedere, subaffittare, sublocare, dare in sub-concessione il presente contratto, così come è vietata la compartecipazione, la mezzadria, l’enfiteusi, la colonia parziaria, la colonia migliorata, il subentro (tranne i casi previsti dalla Legge), pena anche la risoluzione di diritto del presente contratto di affitto con obbligo di restituzione del fondo a semplice richiesta dal concedente. Il mancato rispetto comporterà l'immediata rescissione del contratto e del risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione Comunale.
Art.8 - RESPONSABILITA’
L'affittuario, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, esonera espressamente il Comune di Samarate da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose di terzi.
Ogni inadempienza della parte conduttrice darà diritto alla parte locatrice di ottenere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..
Art.9 - SPESE
Le spese amministrative per la registrazione del presente contratto ed i relativi bolli sono determinate ai sensi delle leggi vigenti e sono a TOTALE carico dell'affittuario, che accetta di sostenerle.
Art.10 - CONTROVERSIE
Le controversie, che eventualmente insorgeranno tra le parti, saranno risolte in sede sindacale, con l’assistenza delle Organizzazioni Professionali Agricole.
Redatto, letto e liberamente sottoscritto dalle parti contraenti per incondizionata accettazione, in Samarate, il giorno / /2011.
Per le parti contraenti:
Comune di Samarate Il Coordinatore Area Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, ..........................................
Sig in rappresentanza dell’organizzazione professionale agricola
di appartenenza …………………… di .........................…
Approvazione specifica
- Il Signor , in qualità di , ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile dichiara di approvare specificatamente le clausole contenute negli articoli n°1 “oggetto del contratto”, n°2 “durata del contratto”, n°3 “finalita’ e canone annuo”; n°4 “gestione del fondo”; n°5 “miglioramenti”; n°6 “riconsegna e garanzia fideiussoria”; n°8 “responsabilità”.
Samarate, li / /
L’affittuario
…………………….